02023R2462 — IT — 01.01.2025 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2462 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2023 (GU L 2462 del 6.11.2023, pag. 1) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/2992 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2024 |
L 2992 |
1 |
2.12.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2462 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2023
che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale
Articolo 1
Attuazione dell’obbligo di sbarco
L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mar Mediterraneo occidentale conformemente al presente regolamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
Articolo 3
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza
L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel Mar Mediterraneo occidentale:
alla cappasanta (Pecten jacobaeaus) catturata con draghe automatiche (HMD);
alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD);
all’occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);
all’astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX);
all’aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX);
alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD);
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con tutti i tipi di reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) da gennaio a giugno e da settembre a dicembre;
allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX).
Articolo 4
Esenzione de minimis
In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i seguenti quantitativi di specie:
per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli;
per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea), l’orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata) fino a un massimo del 3 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; e
per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata) fino a un massimo dell’1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari; e
per i gamberi di profondità (gambero viola (Aristeus antennatus) e gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea)], fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX).
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).