02023R2053 — IT — 08.04.2024 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2023

che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

(GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2024/897 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 marzo 2024

  L 897

1

19.3.2024




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REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2023

che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme generali affinché l’Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a) 

ai pescherecci dell’Unione e alle imbarcazioni dell’Unione dedite alla pesca ricreativa che:

i) 

catturano tonno rosso nella zona della convenzione; e

ii) 

trasbordano o detengono a bordo, incluso al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;

b) 

alle aziende dell’Unione;

c) 

ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell’Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;

d) 

ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell’Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Articolo 3

Obiettivo

Obiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso adottato dall’ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.

Articolo 4

Relazione con altri atti dell’Unione

Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, quest’ultimo lascia impregiudicati gli altri atti dell’Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:

1) 

il regolamento (CE) n. 1224/2009;

2) 

il regolamento (CE) n. 1005/2008;

3) 

il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

4) 

il regolamento (UE) 2017/2107;

5) 

il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

▼M1

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«ICCAT»: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;

2) 

«SCRS»: comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT;

3) 

«convenzione»: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;

4) 

«zona della convenzione»: zona geografica di cui all'articolo I della convenzione;

5) 

«PCC»: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;

6) 

«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

7) 

«Stato membro dell'azienda» o «Stato membro responsabile dell'azienda»: lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda;

8) 

«Stato membro di bandiera»: lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera;

9) 

«Stato membro della tonnara» o «Stato membro responsabile della tonnara»: Stati membri nella cui giurisdizione rientra la tonnara;

10) 

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;

11) 

«nave da cattura»: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;

12) 

«rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie di tonno rosso;

13) 

«nave officina»: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

14) 

«nave d'appoggio»: qualsiasi peschereccio che non sia una nave da cattura, una nave officina, un rimorchiatore, una nave che partecipa a operazioni di trasbordo, una nave da trasporto attrezzata per il trasporto di prodotti del tonno o una nave ausiliaria, autorizzato a operare nel quadro della pesca del tonno rosso con compiti di supporto;

15) 

«nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto o allevamento, da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara a un porto designato o a una nave officina;

16) 

«nave per pesca costiera su piccola scala»: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:

a) 

lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri;

b) 

la nave esercita attività di pesca esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;

c) 

la durata delle bordate di pesca è inferiore a 24 ore;

d) 

l'equipaggio è composto al massimo da quattro membri;

e) 

la nave utilizza tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;

17) 

«peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;

18) 

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

19) 

«rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

20) 

«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;

21) 

«gruppo di attrezzi»: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;

22) 

«sforzo di pesca»: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività, il cui scopo è misurare l'intensità delle operazioni di pesca; la misurazione varia a seconda dell'attrezzo utilizzato; per la pesca con palangaro, lo sforzo si misura in numero di ami o in ami-ore; per i pescherecci con rete a circuizione, lo sforzo si misura in giorni di nave (tempo di pesca e tempo di ricerca);

23) 

«praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;

24) 

«BCD»: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);

25) 

«eBCD»: documento elettronico di cattura del tonno rosso;

26) 

«trasbordo»: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;

27) 

«tonno rosso vivo»: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento, ingabbiato, allevato e infine prelevato o rilasciato in mare;

28) 

«prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;

29) 

«tonnara»: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;

30) 

«ingabbiamento»: trasferimento del tonno rosso vivo nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;

31) 

«ingabbiamento di controllo»: ripetizione dell'operazione di ingabbiamento eseguita su richiesta delle autorità di controllo, allo scopo di verificare il numero di esemplari o il peso medio del pescato ingabbiato;

32) 

«allevamento» o «ingrasso»: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;

33) 

«azienda»: zona marina, in uno o più impianti tutti chiaramente delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare o tonniere con reti a circuizione;

34) 

«capacità di immissione in allevamento»: il quantitativo massimo di tonno rosso selvatico in tonnellate che un'azienda può ingabbiare durante una campagna di pesca;

35) 

«trasferimento»: qualsiasi trasferimento:

a) 

di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto;

b) 

di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;

c) 

di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto;

d) 

di una gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;

e) 

di tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda (trasferimento all'interno dell'azienda);

f) 

di tonno rosso vivo da una gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto;

36) 

«trasferimento di controllo»: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata su richiesta delle autorità di controllo;

37) 

«trasferimento tra aziende»: il trasferimento del tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra, composto da due fasi, ossia il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente a una gabbia da trasporto e l'ingabbiamento dalla gabbia da trasporto alla gabbia dell'azienda ricevente;

38) 

«primo trasferimento»: il trasferimento di tonno rosso vivo da una rete a circuizione o da una tonnara a una gabbia da trasporto;

39) 

«ulteriore trasferimento»: qualsiasi trasferimento condotto dopo il primo trasferimento e prima dell'ingabbiamento nell'azienda di destinazione, quali la suddivisione o l'unione del pescato di due gabbie da trasporto, ad eccezione dei trasferimenti volontari o di controllo;

40) 

«trasferimento volontario»: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata volontariamente dall'operatore cedente;

41) 

«fotocamera di controllo»: fotocamera stereoscopica o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli a norma del presente regolamento;

42) 

«fotocamera stereoscopica»: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce;

43) 

«operatore cedente»: il comandante – o il rappresentante del comandante – della nave da cattura o del rimorchiatore, oppure l'operatore – o il rappresentante dell'operatore – dell'azienda o della tonnara da cui ha origine un'operazione di trasferimento, tranne in caso di trasferimenti volontari e di controllo;

44) 

«Stato membro dell'operatore cedente»: lo Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'operatore cedente.

▼B

CAPO II

Misure di gestione

Articolo 6

Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca

1.  
Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri incluse nell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui all’articolo 26.
2.  
Ciascuno Stato membro ordina alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato quando ritiene esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3.  
È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.

Articolo 7

Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati

▼M1

1.  
Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 14 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 56 quater, 56 quinquies e 61.

▼B

2.  

Se viene consentito un riporto a norma del paragrafo 1, si applicano i seguenti punti:

a) 

entro il 25 maggio di ogni anno, gli Stati membri responsabili delle aziende compilano e presentano alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto che comprende:

i) 

i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari oggetto del riporto;

ii) 

l’anno di cattura;

iii) 

il peso medio;

iv) 

lo Stato membro di bandiera o la PCC;

v) 

i riferimenti del BCD corrispondente alle catture riportate;

vi) 

il nome e il numero ICCAT dell’azienda;

vii) 

il numero della gabbia; e

viii) 

le informazioni sui quantitativi prelevati (espressi in kg), una volta completato il prelievo;

b) 

i quantitativi oggetto del riporto a norma del paragrafo 1 sono introdotti in gabbie separate o serie di gabbie separate nell’azienda in base all’anno di cattura.

3.  
Prima dell’inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l’intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui si è proceduto a un prelievo in blocco all’interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell’articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso dagli anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.
4.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l’introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.

▼M1

Articolo 8

Riporto dei contingenti non utilizzati

1.  
Il riporto automatico del contingente non utilizzato è vietato.
2.  
Uno Stato membro può chiedere di trasferire una percentuale massima del 5 % del proprio contingente annuale all'anno successivo. Lo Stato membro interessato include tale richiesta nel proprio piano annuale di pesca e di gestione della capacità da includere nel piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione ai fini dell'approvazione da parte dell'ICCAT.

▼B

Articolo 9

Trasferimento di contingenti

▼M1

1.  
I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e delle PCC interessati. La Commissione notifica al segretariato dell'ICCAT il quantitativo di contingenti in questione prima del trasferimento degli stessi.

▼B

2.  
È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa informare il segretariato dell’ICCAT prima che avvenga il trasferimento.

Articolo 10

Detrazione in caso di superamento del contingente

Qualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che la situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 11

Piani di pesca annuali

1.  

Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:

a) 

i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;

b) 

se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;

c) 

le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;

d) 

i periodi delle campagne di pesca per ciascuna categoria di attrezzi;

e) 

informazioni sui porti designati;

f) 

le norme riguardanti le catture accessorie; e

g) 

il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.  
Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la pesca costiera su piccola scala autorizzati a catturare tonno rosso assegnano un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Essi includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione misure supplementari per monitorare attentamente l’utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.
3.  
Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell’Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Tali contingenti settoriali sono inclusi nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorare l’utilizzo di tali contingenti sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.
4.  
Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell’atto dell’Unione applicabile riguardante l’assegnazione delle possibilità di pesca.
5.  
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione inoltra la modifica al segretariato dell’ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell’inizio dell’attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.

Articolo 12

Assegnazione delle possibilità di pesca

Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell’Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

Articolo 13

Piani di gestione annuali della capacità di pesca

Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell’atto dell’Unione applicabile relativo all’assegnazione delle possibilità di pesca. L’adeguamento della capacità di pesca dell’Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

▼M1

Articolo 14

Piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione

Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Ogni Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Ogni Stato membro elabora il proprio piano conformemente:

a) 

agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso elaborato a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

b) 

al programma nazionale di controllo per il tonno rosso elaborato ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 fino al 31 dicembre 2025 e, dopo tale data, conformemente al programma nazionale di controllo elaborato ai sensi dell'articolo 93 bis di tale regolamento.

▼B

Articolo 15

Piani annuali di gestione dell’allevamento

1.  
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell’allevamento.
2.  
Nel piano di gestione annuale dell’allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l’allevamento.

▼M1

3.  
Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT delle aziende autorizzate a catturare tonno rosso («registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso») oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.

▼B

4.  
Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.
5.  
Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonno rosso vivo da un altro Stato membro o un’altra parte contraente.

▼M1

6.  
Gli Stati membri comunicano i dati statistici sui quantitativi annuali di ingabbiamento (immissione di pescato selvatico), prelievo ed esportazione alla Commissione, che inoltra i dati al segretariato dell'ICCAT, fino a quando quest'ultimo non svilupperà una funzione di estrapolazione dei dati nel sistema eBCD e detta funzione non sarà disponibile.
7.  
Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti ai fini della trasmissione al segretariato dell'ICCAT entro il 1o giugno di ogni anno.

▼B

Articolo 16

Trasmissione dei piani annuali

1.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso presenta alla Commissione i piani seguenti:

a) 

il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all’articolo 11;

b) 

il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all’articolo 13;

▼M1

c) 

il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione elaborato conformemente all'articolo 14; e

▼B

d) 

il piano annuale di gestione dell’allevamento elaborato conformemente all’articolo 15.

2.  
La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell’Unione. Essa trasmette il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.
3.  
Nel caso in cui uno Stato membro ometta di presentare alla Commissione un piano di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi stabilito, la Commissione può decidere di trasmettere il piano dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento o contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell’Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell’Unione al segretariato dell’ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano annuale dell’Unione o nelle modifiche del piano annuale dell’Unione, purché tali piani rivisti siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.

CAPO III

Misure tecniche

Articolo 17

Campagne di pesca

1.  
La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio di ogni anno.
2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo orientale (zone di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio al 1o luglio di ogni anno.
3.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la Croazia può chiedere, nel suo piano di pesca annuale di cui all’articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) dal 26 maggio al 15 luglio di ogni anno.

▼M1

4.  
In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, se le condizioni meteorologiche impediscono le operazioni di pesca, gli Stati membri possono decidere di prolungare le campagne di pesca di cui ai suddetti paragrafi di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni.
5.  
La pesca del tonno rosso è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio di ogni anno, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N.

▼B

6.  
Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, le campagne di pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

Articolo 18

Obbligo di sbarco

Il presente capo si applica fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.

Articolo 19

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1.  
È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm, anche se pescati come catture accessorie o nell’ambito della pesca ricreativa.
2.  

In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

a) 

tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;

b) 

tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell’ambito della pesca costiera su piccola scala di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e

c) 

tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.

3.  
Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell’allegato I.
4.  
Gli Stati membri rilasciano un’autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell’elenco delle navi da cattura di cui all’articolo 26.
5.  
I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento per la conservazione di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro interessato.

Articolo 20

Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione

1.  
In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.
2.  
La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo a ogni operazione di pesca.
3.  
Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.
4.  
Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.

Articolo 21

Catture accessorie

1.  
Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all’interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della presentazione del proprio piano di pesca.
2.  
Il piano di pesca annuale di cui all’articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall’ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla pesca costiera su piccola scala può essere calcolato su base annuale.
3.  
Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto detenute a bordo o rigettate in mare sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.
4.  
Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell’Unione stabilito in conformità dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
5.  
Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell’Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell’ICCAT.
6.  
I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate dell’eBCD.

▼M1

Articolo 21 bis

Divieto di detenzione del tonno rosso a bordo delle navi d'appoggio

Le navi d'appoggio non detengono a bordo né trasportano il tonno rosso.

▼B

Articolo 22

Utilizzo di mezzi aerei

È vietato l’utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.

CAPO IV

Pesca ricreativa

Articolo 23

Contingente specifico per la pesca ricreativa

▼M1

1.  
Gli Stati membri possono assegnare, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della presentazione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.

▼B

2.  
Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.

Articolo 24

Condizioni specifiche per la pesca ricreativa

▼M1

1.  

Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamentano questo tipo di pesca rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio della pesca ricreativa. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per il tonno rosso. La Commissione trasmette tale elenco per via elettronica all'ICCAT. L'elenco contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:

a) 

nome dell'imbarcazione;

b) 

numero di registro;

c) 

numero di registrazione ICCAT (se del caso);

d) 

nome precedente (se del caso);

e) 

nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori.

▼B

2.  
Nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per imbarcazione.
3.  
È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell’ambito di attività di pesca ricreativa.

▼M1

4.  
Ogni Stato membro registra i dati di cattura, comprensivi del peso di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa, e comunica alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

▼B

5.  
Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell’ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati devono essere interi, senza branchie e/o eviscerati.

Articolo 25

Cattura, marcatura e rilascio

1.  
In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la «pesca con rilascio in mare» nell’Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell’ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
2.  
Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di «cattura, marcatura e rilascio» di cui al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell’ambito del programma di ricerca dell’ICCAT sul tonno rosso.
3.  

Gli Stati membri che autorizzano attività di «cattura, marcatura e rilascio»:

a) 

presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;

b) 

monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino il presente regolamento;

c) 

fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un elevato tasso di sopravvivenza degli esemplari; e

d) 

presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle attività scientifiche effettuate. La Commissione inoltra la relazione al segretariato dell’ICCAT 60 giorni prima della riunione dell’SCRS dell’anno successivo.

4.  
Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di «cattura, marcatura e rilascio» sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.

CAPO V

Misure di controllo

Sezione 1

Elenchi e registri dei pescherecci e delle tonnare

Articolo 26

Elenchi e registri dei pescherecci

▼M1

1.  

Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione di pesca, gli Stati membri presentano alla Commissione i seguenti elenchi dei pescherecci:

a) 

l'elenco di tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso; e

b) 

l'elenco di tutti gli altri pescherecci impegnati in attività correlate alla pesca del tonno rosso, diversi dalle navi da cattura.

Ciascun elenco dei pescherecci contiene le informazioni seguenti:

a) 

nome e numero di immatricolazione del peschereccio;

b) 

specifica del tipo di peschereccio, operando una distinzione almeno tra navi da cattura, rimorchiatori, navi ausiliarie, navi d'appoggio e navi officina;

c) 

lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL) oppure, ove possibile, stazza lorda (GT);

d) 

numero IMO (se applicabile);

e) 

attrezzo utilizzato (se del caso);

f) 

bandiera precedente (se del caso);

g) 

nome precedente (se del caso);

h) 

eventuali informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri;

i) 

indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

j) 

nome e indirizzi degli armatori e degli operatori; e

k) 

periodo autorizzato per la pesca, la cattura e il trasporto del tonno rosso a fini di allevamento.

La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i pescherecci inclusi in tali elenchi possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.

▼B

2.  
Nell’arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.
3.  
Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell’Unione (numero CFR) quale definito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione ( 3 ).
4.  
La Commissione non ammette la trasmissione retroattiva degli elenchi di cui paragrafo 1.

▼M1

5.  

Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione e fornisce:

a) 

i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e

b) 

un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

▼B

6.  
Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell’anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fornendo al segretariato dell’ICCAT informazioni aggiornate conformemente all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 27

Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci

1.  
Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all’articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.
2.  
Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell’Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all’articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
3.  
Quando il contingente individuale assegnato a un dato peschereccio è esaurito, lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.

Articolo 28

Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso

▼M1

1.  
Nell'ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta per via elettronica alla Commissione un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale elenco comprende il nome e il numero di registro delle tonnare e le coordinate geografiche del poligono delle tonnare. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.

▼B

2.  
Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all’allegato VII e utilizzano il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell’autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con il presente regolamento.
3.  
Le tonnare dell’Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.
4.  
Lo Stato membro di bandiera revoca l’autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.

▼M1

5.  
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata al loro elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 28 bis

Elenchi e registro delle aziende

1.  

Nell'ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta per via elettronica alla Commissione un elenco delle aziende autorizzate a catturare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale elenco contiene le seguenti informazioni:

a) 

nome dell'azienda;

b) 

numero di registro;

c) 

nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori;

d) 

la capacità di immissione e la capacità totale di allevamento assegnate a ciascuna azienda;

e) 

le coordinate geografiche delle zone autorizzate a svolgere attività di allevamento; e

f) 

lo stato dell'azienda (attiva o inattiva).

La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le aziende in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.

2.  
Le aziende non iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso non sono considerate autorizzate a catturare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
3.  
Nessuna attività di allevamento, compresi l'alimentazione ai fini di ingrasso o il prelievo, è autorizzata al di fuori delle coordinate geografiche approvate per le attività di allevamento.
4.  
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni aggiunta, cancellazione o modifica apportata ai loro elenchi delle aziende. La Commissione trasmette senza indugio tali modifiche al segretariato dell'ICCAT.
5.  
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun esemplare di tonno rosso sia introdotto in un'azienda non iscritta nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso e che tali aziende non ricevano tonno rosso da pescherecci non iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare qualsiasi operazione nelle aziende non iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.

▼B

Articolo 29

Informazioni relative alle attività di pesca

1.  

Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell’anno precedente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:

a) 

il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;

b) 

il periodo dell’autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;

c) 

le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni;

d) 

il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni; e

e) 

le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).

2.  

Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni seguenti:

a) 

il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l’ICCAT; e

b) 

le catture totali di tonno rosso.

3.  
Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che è accertato o si presume che abbiano catturato tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT non appena disponibili.

Articolo 30

Operazioni di pesca congiunte

1.  
Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell’autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione è obbligata ad essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, a disporre di un contingente individuale e a rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 32.
2.  
Il contingente assegnato a un’operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.
3.  
Alle tonniere con reti a circuizione dell’Unione è fatto divieto di partecipare a operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.
4.  

Il modulo di domanda per poter partecipare a un’operazione di pesca congiunta figura nell’allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a ottenere dalla propria tonniera o dalle proprie tonniere con reti a circuizione che partecipano a un’operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:

a) 

il periodo di autorizzazione richiesto per l’operazione di pesca congiunta;

b) 

l’identità degli operatori partecipanti;

c) 

i contingenti dei singoli pescherecci;

d) 

il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e

e) 

informazioni sulle aziende destinatarie.

5.  
Almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell’allegato IV. Almeno cinque giorni prima dell’inizio dell’operazione di pesca congiunta, la Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT e allo Stato membro di bandiera degli altri pescherecci partecipanti.
6.  
In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT.

Sezione 2

Registrazione delle catture

Articolo 31

Disposizioni riguardanti la registrazione

1.  
Il comandante di una nave da cattura dell’Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell’allegato II del presente regolamento.
2.  
Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell’Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell’allegato II.

Articolo 32

Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare

1.  
I comandanti delle navi da cattura dell’Unione che praticano la pesca attiva inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l’intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l’ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti inviano le dichiarazioni mediante il modulo di cui all’allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.
2.  
I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni di cattura giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati inviano le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9:00 GMT per il giorno precedente.
3.  
Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere e le inviano ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l’intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l’ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, anche in caso di catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori inviano le suddette informazioni mediante il modulo di cui all’allegato III.
4.  
I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12:00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.

Sezione 3

Sbarchi e trasbordi

Articolo 33

Porti designati

1.  
Ogni Stato membro al quale sia stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all’articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione comunica immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell’ICCAT.
2.  

Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) 

definizione degli orari di sbarco e trasbordo;

b) 

definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e

c) 

definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all’articolo 35.

3.  
È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto prelevato da una tonnara o da una gabbia può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché tale trasporto avvenga in presenza dell’autorità di controllo.

▼M1

4.  
Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto di accesso al porto previsto dal diritto internazionale per i pescherecci in difficoltà o in caso di forza maggiore.

▼B

Articolo 34

Notifica di sbarco preventiva

1.  
L’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri figuranti nell’elenco dei pescherecci di cui all’articolo 26. La notifica preventiva di cui all’articolo 17 di tale regolamento è inviata all’autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.

▼M1

2.  

Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione, comprese le navi officina e le navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano all'autorità competente del rispettivo Stato membro di bandiera o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco almeno le seguenti informazioni:

a) 

data e ora di arrivo previste;

b) 

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

c) 

informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.

▼B

3.  
Se, in base al diritto dell’Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l’orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell’arrivo in porto, entro il termine di notifica applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l’arrivo.
4.  
Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell’anno in corso.

▼M1

5.  
Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.

▼B

6.  
A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell’Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura dell’Unione è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l’esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo invia un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.

Articolo 35

Trasbordo

1.  
Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell’Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell’Unione è vietato in qualunque circostanza.
2.  
Fatti salvi l’articolo 52, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all’articolo 33 del presente regolamento.
3.  
Almeno 72 ore prima dell’ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente o il rappresentante del comandante fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all’allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un’autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date richieste a norma dell’allegato V.
4.  
Lo Stato membro di approdo procede all’ispezione del peschereccio ricevente, all’arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all’operazione di trasbordo.

▼M1

5.  
I comandanti dei pescherecci dell'Unione impegnati in operazioni di trasbordo, o i loro rappresentanti, compilano e trasmettono alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro cinque giorni lavorativi dalla data del trasbordo in porto. I comandanti dei pescherecci che effettuano il trasbordo, o i loro rappresentanti, compilano la dichiarazione di trasbordo ICCAT nel formato di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo ICCAT è collegata all'eBCD per facilitare il controllo incrociato dei dati ivi contenuti.

▼B

6.  
Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato membro di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all’autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.
7.  
Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.

Sezione 4

Obblighi di comunicazione

▼M1

Articolo 36

Dichiarazioni di cattura presentate dagli Stati membri

Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione dichiarazioni di cattura ogni 2 settimane. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare e le navi da cattura. Le informazioni sono strutturate per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

▼B

Articolo 37

Informazioni sull’esaurimento dei contingenti

1.  
Oltre a conformarsi all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all’80 %.
2.  
Oltre a conformarsi all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un’operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l’ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l’operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell’ora della sospensione.
3.  
La Commissione informa il segretariato dell’ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell’Unione.

Sezione 5

Programmi di osservazione

Articolo 38

Programma di osservazione nazionale

1.  

Ogni Stato membro provvede affinché l’invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:

a) 

il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

b) 

il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

c) 

il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

d) 

il 100 % dei rimorchiatori;

e) 

il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.

Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l’attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.

▼M1

2.  
In deroga al paragrafo 1, per i rilasci in mare dei tonni delle aziende, sui rimorchiatori sono presenti unicamente gli osservatori regionali dell'ICCAT di cui all'articolo 39.
3.  
Gli obblighi, le responsabilità e i compiti degli osservatori nazionali sono descritti nell'allegato VIII.

▼B

4.  
Le informazioni e i dati raccolti nell’ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione. La Commissione inoltra tali dati e informazioni all’SCRS o al segretariato dell’ICCAT, a seconda dei casi.

▼M1

5.  

Ai fini del presente articolo, ogni Stato membro provvede affinché:

a) 

vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo di pesca e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

b) 

i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;

c) 

gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;

d) 

gli osservatori ricevano, prima del loro invio, un elenco dei contatti presso l'autorità competente dello Stato membro a cui riferire le osservazioni;

e) 

si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione;

f) 

i comandanti dei pescherecci e gli operatori della tonnara consentano agli osservatori di accedere agli strumenti elettronici di comunicazione a bordo dei pescherecci o sulle tonnare.

▼B

Articolo 39

Programma di osservazione regionale dell’ICCAT

1.  
Gli Stati membri garantiscono l’effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell’ICCAT di cui al presente articolo e all’allegato VIII.
2.  

Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell’ICCAT:

a) 

su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

b) 

durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;

c) 

durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;

▼M1

d) 

durante tutti i trasferimenti da una gabbia dell'azienda alle gabbie da trasporto, successivamente rimorchiate in un'altra azienda;

▼B

e) 

durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;

f) 

durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e

g) 

durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.

▼M1

2 bis.  
In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro pertinente può autorizzare il prelievo dalle aziende fino a 1 000  kg al giorno e fino a un massimo di 50 tonnellate annue per azienda per rifornire il mercato di tonno rosso fresco, a condizione che un ispettore nazionale autorizzato dello Stato membro dell'azienda sia presente per la totalità delle attività di prelievo e controlli l'intera operazione. Tale ispettore nazionale autorizzato convalida altresì i quantitativi prelevati nel sistema eBCD. In tali casi, la firma dell'osservatore regionale dell'ICCAT non è richiesta nella sezione dedicata alle informazioni sulle attività di prelievo del sistema eBCD.

▼B

3.  
Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell’ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.

▼M1

4.  
Gli Stati membri provvedono affinché a ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento e prelievo. In caso di forza maggiore e previa conferma, da parte dello Stato membro dell'azienda, delle circostanze invocate come forza maggiore, o nei casi in cui aziende vicine, autorizzate e controllate dallo stesso Stato membro dell'azienda, operino congiuntamente come una singola unità, un unico osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire la continuità delle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore regionale dell'ICCAT sono debitamente svolti e previa conferma da parte dello Stato membro dell'azienda.
4 bis.  
In deroga al paragrafo 4, in caso di trasferimento tra due diverse aziende che rientrano nella giurisdizione dello stesso Stato membro, è possibile assegnare un unico osservatore regionale dell'ICCAT per coprire l'intero processo, compreso il trasferimento del pescato in una gabbia da trasporto a rimorchio, il traino del pescato dall'azienda cedente all'azienda di destinazione e l'ingabbiamento nell'azienda di destinazione. In questo caso, l'osservatore regionale dell'ICCAT è inviato dall'azienda cedente e il costo deve essere ripartito tra l'azienda cedente e quella di destinazione, se non diversamente concordato dagli operatori di tali aziende.

▼B

5.  

I compiti degli osservatori regionali dell’ICCAT sono, in particolare, i seguenti:

a) 

osservare e monitorare le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell’ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;

b) 

firmare le ITD e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le loro osservazioni. Diversamente, l’osservatore regionale dell’ICCAT annota nelle ITD e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;

c) 

svolgere attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell’SCRS.

▼M1

6.  
Il comandante, i membri dell'equipaggio e gli operatori delle aziende, delle tonnare e dei pescherecci non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo gli osservatori regionali dell'ICCAT nell'esercizio delle loro funzioni.
7.  
Gli obblighi, le responsabilità e i compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono descritti nell'allegato VIII.

▼B

Sezione 6

Operazioni di trasferimento

Articolo 40

Autorizzazione di trasferimento

▼M1

1.  

Prima dell'avvio di un'operazione di trasferimento, compreso un trasferimento volontario, l'operatore cedente invia allo Stato membro di bandiera, dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:

a) 

il numero e il peso stimato degli esemplari di tonno rosso da trasferire;

b) 

il nome e il numero ICCAT della nave da cattura, dei rimorchiatori, dell'azienda o della tonnara;

c) 

la data e il luogo della cattura;

d) 

la data e l'orario previsto del trasferimento;

e) 

la posizione stimata (latitudine e longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri della gabbia cedente e della gabbia ricevente;

f) 

il nome e il numero ICCAT dell'azienda di destinazione;

g) 

il nome e il numero ICCAT dell'azienda cedente, in caso di trasferimento dalla gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto;

h) 

i numeri della gabbia delle due gabbie dell'azienda e delle eventuali gabbie da trasporto utilizzate, in caso di trasferimenti all'interno dell'azienda.

▼M1 —————

▼M1

3.  
A tutte le gabbie utilizzate nelle operazioni di trasferimento e nel trasporto associato di tonno rosso vivo è assegnato un numero di identificazione unico di cui all'articolo 45 quater.

▼B

4.  
Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma del paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all’operatore della tonnara o dell’azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all’anno e tre lettere che indicano se l’autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.

▼M1

5.  
Entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento. Il trasferimento non ha inizio senza il numero di autorizzazione preventiva che indica l'autorizzazione positiva (AUT).

▼B

6.  
L’autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell’operazione di ingabbiamento.

▼M1

7.  
I trasferimenti volontari e di controllo non sono soggetti a una nuova autorizzazione di trasferimento.

▼B

Articolo 41

▼M1

Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e conseguente ordine di rilascio del tonno rosso

▼B

1.  

Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica preventiva di trasferimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, nega l’autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:

a) 

la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;

▼M1

b) 

il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso non siano stati debitamente dichiarati dalla nave da cattura o dalla tonnara, o l'ingabbiamento degli esemplari di tonno rosso non sia stato autorizzato;

c) 

la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture del pesce non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28;

d) 

il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all’articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante; oppure

e) 

l'azienda di destinazione non risulti attiva nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.

▼B

2.  
Se lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica di trasferimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, nega il trasferimento, impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all’operatore della tonnara o dell’azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all’allegato XII.

▼M1

3.  
In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore dopo il verificarsi del guasto tecnico. Il termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni ora alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.

▼B

Articolo 42

Dichiarazione di trasferimento ICCAT

▼M1

1.  

Al termine dell'operazione di trasferimento l'operatore cedente compila e trasmette la dichiarazione di trasferimento ICCAT (ICCAT transfer declaration – ITD) secondo il modello di cui all'allegato VI:

a) 

alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della tonnara;

b) 

all'osservatore regionale dell'ICCAT, qualora la presenza di tale osservatore sia obbligatoria; e

c) 

se del caso, al comandante del rimorchiatore o all'operatore dell'azienda di destinazione.

▼B

2.  
I moduli per l’ITD sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell’azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo ITD comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all’anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere «ITD» (SM-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
L'originale dell'ITD accompagna il trasferimento all'azienda di destinazione in cui gli esemplari di tonno rosso saranno ingabbiati.

Al primo trasferimento, l'originale dell'ITD è duplicato dall'operatore cedente se una singola cattura è trasferita dalla rete a circuizione o dalla tonnara a più di una gabbia da trasporto.

In caso di ulteriore trasferimento, il comandante del rimorchiatore cedente aggiorna l'ITD compilando la sezione 3 (ulteriori trasferimenti) e trasmette l'ITD aggiornato al rimorchiatore ricevente.

Una copia dell'ITD è conservata a bordo della nave da cattura o del rimorchiatore cedenti, o dall'operatore della tonnara o dall'azienda cedenti, ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo per l'intera durata della campagna di pesca.

▼B

4.  
I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all’allegato II.

▼M1

5.  
Le informazioni relative ai pesci di cui si è constatata la morte durante un trasferimento o durante il trasporto di pescato all'azienda di destinazione sono registrate conformemente all'allegato XIII.

▼B

Articolo 43

Videosorveglianza

▼M1

1.  

L'operatore cedente provvede affinché il trasferimento sia monitorato da una videocamera posta nell'acqua per determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, ad eccezione dei trasferimenti di gabbie tra due rimorchiatori che non comportano lo spostamento di esemplari vivi di tonno rosso tra tali gabbie. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X.

Ciascuna autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente adotta le misure necessarie atte a garantire che l'operatore cedente fornisca senza indugio copie delle videoregistrazioni pertinenti:

a) 

per il primo trasferimento ed eventuali trasferimenti volontari, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al termine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara dell'operatore cedente;

b) 

per gli ulteriori trasferimenti, all'osservatore nazionale a bordo del rimorchiatore cedente, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al temine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del rimorchiatore cedente;

c) 

per i trasferimenti tra due diverse aziende, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dell'operatore cedente; e

d) 

se un ispettore nazionale o dell'ICCAT è presente durante l'operazione di trasferimento, a tale ispettore.

1 bis.  
La videoregistrazione accompagna il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia è conservata presso le tonnare, nelle aziende o a bordo delle navi cedenti ed è accessibile a fini di controllo in qualsiasi momento della campagna di pesca.

▼B

2.  
Qualora l’SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie alla Commissione, che le inoltra all’SCRS.

▼M1

3.  
L'operatore cedente e le autorità competenti degli Stati membri interessati conservano le videoregistrazioni relative ai trasferimenti per almeno tre anni e le conservano per il tempo necessario a fini di controllo e contrasto.

Articolo 43 bis

Trasferimenti volontari e di controllo

1.  
Se la videoregistrazione di cui all'articolo 43 non soddisfa le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e, in particolare, se la sua qualità e chiarezza non sono sufficienti per determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, l'operatore cedente può effettuare trasferimenti volontari.
2.  
Se non è stato effettuato alcun trasferimento volontario o se, nonostante il trasferimento volontario, non è ancora possibile determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda dell'operatore cedente ordina un trasferimento di controllo, che è ripetuto fino a quando la qualità della videoregistrazione consenta di determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.
3.  
I trasferimenti volontari e di controllo sono effettuati verso una gabbia vuota. Il numero di esemplari tonno rosso trasferiti, determinato durante il trasferimento volontario o di controllo valido, è utilizzato per compilare il giornale di bordo, l'ITD e le pertinenti sezioni dell'eBCD.
4.  
La separazione della gabbia da trasporto dalla tonniera con reti a circuizione, dalla tonnara o dalla gabbia dell'azienda non avviene fino a che l'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo della tonniera con reti a circuizione o presente presso l'azienda o sulla tonnara non abbia svolto i pertinenti compiti.
5.  
Se la qualità della videoregistrazione dei trasferimenti volontari non consente ancora di determinare il numero di esemplari trasferiti, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente può consentire la separazione delle gabbie da trasporto dalla tonniera con reti a circuizione, dalla tonnara o dall'azienda. In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente ordina di sigillare le porte delle gabbie da trasporto in questione, secondo la procedura di cui all'allegato XV bis, e richiede che vengano effettuati trasferimenti di controllo a un'ora e in un luogo determinati, alla presenza dell'autorità competente dello Stato di bandiera, della tonnara o dell'azienda interessato.
6.  
Qualora le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda non possano essere presenti al trasferimento di controllo, quest'ultimo viene effettuato alla presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT. In tal caso, l'operatore dell'azienda che detiene gli esemplari di tonno rosso trasferiti è responsabile dell'invio dell'osservatore regionale dell'ICCAT ai fini della verifica del trasferimento di controllo.

▼M1

Articolo 44

Indagine dell'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente

1.  

Le autorità competenti dello Stato membro dell'operatore cedente indagano su tutti i casi in cui:

a) 

vi sia una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso dichiarati nell'ITD dall'operatore cedente e il numero di esemplari di tonno rosso determinato dall'osservatore regionale dell'ICCAT o dall'osservatore nazionale, a seconda dei casi;

b) 

l'osservatore regionale dell'ICCAT non abbia firmato l'ITD.

Il margine di errore del 10 % di cui al paragrafo 1, lettera a), è espresso in percentuale dei dati dell'operatore cedente.

All'avvio di un'indagine, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente informa dell'indagine l'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera dei rimorchiatori interessati e provvede affinché non sia consentito alcun trasferimento da o verso la gabbia da trasporto in questione fino alla conclusione dell'indagine.

Se del caso, l'indagine include l'analisi di tutte le pertinenti videoregistrazioni. Salvo casi di forza maggiore, l'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente dell'eBCD non è convalidata.

2.  
Per tutte le operazioni di trasferimento per le quali è richiesta una videoregistrazione, una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti dichiarati dall'operatore cedente nell'ITD e il numero stabilito dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'operatore cedente costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio, della tonnara o dell'azienda in questione.

▼B

Articolo 45

Atti di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l’applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.

▼M1

Articolo 45 bis

Modifiche delle ITD e degli eBCD a seguito delle ispezioni in mare o delle indagini

Se, a seguito di un'ispezione in mare o di un'indagine, la differenza del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti risulta essere superiore al 10 % rispetto a quanto dichiarato nell'ITD e nell'eBCD, l'eBCD è modificato dall'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente in modo da tenere conto dei risultati di tale ispezione o indagine.

▼B

Sezione 7

Operazioni di ingabbiamento

▼M1

Articolo 45 ter

Disposizioni generali

1.  
Lo Stato membro di ciascuna azienda designa un'unica autorità competente responsabile del coordinamento della raccolta e della verifica delle informazioni sulle operazioni di ingabbiamento condotte nella sua giurisdizione, del controllo delle attività delle aziende poste sotto la sua giurisdizione e della comunicazione e cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e delle PCC di bandiera e della tonnara i cui pescherecci o le cui tonnare hanno catturato il tonno ingabbiato.
2.  
Tutte le attività di pesca e allevamento del tonno rosso sono soggette al controllo descritto nel piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14.
3.  
Gli Stati membri coinvolti in attività relative all'ingabbiamento si scambiano informazioni e cooperano al fine di garantire che il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento siano precisi, coerenti con le catture dichiarate dal comandante della tonniera con reti a circuizione o dall'operatore della tonnara e dichiarate nelle pertinenti sezioni dell'eBCD.
4.  
Gli Stati membri delle aziende garantiscono che gli operatori delle aziende mantengano sempre un piano schematico accurato delle rispettive aziende, in cui siano indicati i numeri di identificazione unici, di cui all'articolo 45 quater, di tutte le gabbie e la loro ubicazione individuale nell'azienda. Tale piano è messo a disposizione in qualunque momento dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda a fini di controllo e dell'osservatore regionale dell'ICCAT inviato nell'azienda. Qualsiasi aggiornamento del piano schematico è soggetto a notifica preventiva all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Il piano schematico è aggiornato ogniqualvolta il numero o la distribuzione delle gabbie dell'azienda subiscono un cambiamento.
5.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva tutte le informazioni, la documentazione e il materiale relativi alle operazioni di ingabbiamento condotte nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione. Tale obbligo si applica mutatis mutandis agli operatori delle aziende per quanto riguarda le operazioni di ingabbiamento effettuate nelle loro aziende.

Articolo 45 quater

Numero di identificazione unico

1.  
Prima dell'inizio della campagna di pesca del tonno rosso, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda assegna un numero di identificazione unico (“numero della gabbia”) a ogni gabbia associata alle aziende sotto la sua giurisdizione, comprese le gabbie usate per il trasporto del pescato verso l'azienda.
2.  
I numeri della gabbia sono emessi utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro dell'azienda, seguito da tre cifre. I numeri della gabbia sono permanenti e non sono trasferibili da una gabbia all'altra.
3.  
I numeri della gabbia sono stampigliati o dipinti sui due lati opposti dell'anello della gabbia e sopra al livello dell'acqua, con un colore che risalta sullo sfondo, e sono visibili e leggibili in qualunque momento a fini di controllo. I caratteri alfanumerici hanno un'altezza di almeno 20 cm e linee di almeno 4 cm di spessore.
4.  
In deroga al paragrafo 3, sono ammessi metodi alternativi di marcatura del numero della gabbia, a condizione che offrano le stesse garanzie di visibilità, leggibilità e inviolabilità.

Articolo 45 quinquies

Autorizzazione di ingabbiamento

1.  
Ciascuna operazione di ingabbiamento è soggetta alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2.  

L'operatore dell'azienda richiede un'autorizzazione di ingabbiamento che sarà rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. L'autorizzazione di ingabbiamento contiene le seguenti informazioni:

a) 

il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso da ingabbiare di cui all'ITD;

b) 

la pertinente ITD;

c) 

il numero degli eBCD in questione, confermato e convalidato dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara;

d) 

tutte le relazioni sugli esemplari morti durante il trasporto, debitamente registrati conformemente all'allegato XIII.

3.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda notifica le informazioni di cui al paragrafo 2 alle pertinenti autorità competenti degli Stati membri o delle PCC di bandiera della nave da cattura o delle tonnare e chiede conferma che l'operazione di ingabbiamento può essere autorizzata.
4.  
Entro tre giorni lavorativi, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara notificano all'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda che l'operazione di ingabbiamento in questione può essere autorizzata o è negata. In caso di diniego, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara ne specifica i motivi. Il diniego comprende il conseguente ordine di rilascio.
5.  
Lo Stato membro dell'azienda rilascia l'autorizzazione di ingabbiamento immediatamente dopo la ricezione della conferma da parte dell'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in questione. In mancanza di tale conferma, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non autorizza l'operazione di ingabbiamento.
6.  
Le operazioni di ingabbiamento non sono autorizzate se il pescato oggetto dell'autorizzazione di ingabbiamento non è accompagnato da tutte le informazioni richieste a norma del paragrafo 2.
7.  
In attesa dei risultati dell'indagine di cui all'articolo 44 condotta dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara, l'operazione di ingabbiamento non è autorizzata e le pertinenti sezioni dell'eBCD sulle informazioni relative alla cattura e al commercio di pesce vivo non sono convalidate.
8.  
Se l'autorizzazione di ingabbiamento non è rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda entro un mese dalla presentazione della richiesta da parte dell'operatore dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda impartisce ed esegue un ordine di rilascio di tutto il pescato contenuto nella gabbia da trasporto in questione, ai sensi dell'allegato XII. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda informa senza indugio del rilascio l'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in questione e il segretariato dell'ICCAT.

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Articolo 46

Rifiuto di un'autorizzazione di ingabbiamento

1.  

L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:

a) 

la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso destinato all'ingabbiamento;

b) 

il quantitativo pescato destinato all'ingabbiamento non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o

c) 

la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28.

2.  

Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:

a) 

informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda; e

b) 

chiede all'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.

Articolo 46 bis

Ingabbiamento

1.  
All'arrivo del rimorchiatore in prossimità dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché tale rimorchiatore sia mantenuto a una distanza minima di un miglio nautico da qualunque impianto dell'azienda fino a quando l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non sia fisicamente presente. La posizione e l'attività di tale rimorchiatore sono costantemente monitorate.
2.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non autorizza l'avvio dell'ingabbiamento senza la presenza di tale autorità e dell'osservatore regionale dell'ICCAT o prima che le pertinenti sezioni dell'eBCD sulle informazioni relative alla cattura e al commercio di pesce vivo siano state completate e convalidate dalle autorità competenti degli Stati membri o delle PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara.
3.  
È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto nell'azienda come gabbie da allevamento, senza trasferimento del pescato, per consentire la registrazione con telecamera stereoscopica.
4.  
Una volta trasferiti gli esemplari di tonno rosso dalla gabbia rimorchiata alla gabbia dell'azienda, l'autorità di controllo dello Stato membro dell'azienda provvede affinché le gabbie dell'azienda contenenti esemplari di tonno rosso siano sempre sigillate. L'apertura è possibile solo in presenza dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e previa sua autorizzazione. L'autorità di controllo dello Stato membro dell'azienda stabilisce i protocolli per la sigillatura delle gabbie dell'azienda, garantendo l'uso di sigilli ufficiali e l'affissione di tali sigilli in modo tale da impedire l'apertura delle porte senza rompersi.
5.  
Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché le catture di tonno rosso siano introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e siano suddivise in base allo Stato membro di bandiera o alla PCC di origine e all'anno di cattura. Tuttavia, se il tonno rosso è catturato nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta, le catture in questione sono introdotte in gabbie o serie di gabbie separate e suddivise in base all'operazione di pesca congiunta e all'anno di cattura.
6.  
L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno è vietato effettuare operazioni di ingabbiamento. Le scadenze di cui sopra non si applicano in caso di trasferimenti tra aziende.

Articolo 47

Documentazione riguardante le catture di tonno rosso

È vietato allo Stato membro dell'azienda autorizzare l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) 2023/2833 ( 4 ). La documentazione deve essere precisa e completa e deve essere convalidata dallo Stato membro o dalla PCC di bandiera delle navi da cattura o dallo Stato membro o dalla PCC della tonnara.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 49

Registrazione delle operazioni di ingabbiamento mediante fotocamere di controllo e dichiarazione di ingabbiamento

1.  
Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle loro autorità di controllo mediante l'uso di fotocamere convenzionali e stereoscopiche. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X.
2.  
Se la qualità della videoregistrazione della fotocamera di controllo usata per determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati non è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone un ingabbiamento di controllo fino a quando non sia possibile determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati. La ripetizione dell'operazione di ingabbiamento non è soggetta a una nuova autorizzazione di ingabbiamento.
3.  
In caso di ingabbiamento di controllo, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché la gabbia dell'azienda cedente sia sigillata e che la gabbia non possa essere manomessa prima della nuova operazione di ingabbiamento. Le gabbie dell'azienda ricevente utilizzate per l'ingabbiamento di controllo sono vuote.
4.  
Al termine dell'operazione di ingabbiamento, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché l'osservatore regionale dell'ICCAT abbia accesso immediato a tutte le videoregistrazioni delle fotocamere di controllo e sia autorizzato a fare una copia ove necessario per portare a termine il compito di analizzare tali videoregistrazioni in un altro momento o luogo.
5.  
Gli Stati membri delle aziende provvedono affinché, per ogni operazione di ingabbiamento, l'operatore dell'azienda presenti una dichiarazione di ingabbiamento dell'ICCAT entro una settimana dall'effettiva operazione di ingabbiamento, utilizzando il modulo di cui all'allegato XIV.

Articolo 50

Avvio e svolgimento di indagini

1.  
Qualora, per un'unica operazione di cattura, il numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati comunicati dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, si discosti di oltre il 10 % dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati nell'eBCD o nell'ITD, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine per stabilire con precisione il peso delle catture da detrarre dal contingente nazionale di tonno rosso.
2.  
A sostegno dell'indagine di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara richiede tutte le informazioni complementari e i risultati delle analisi delle riprese video pertinenti condotte dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera e dell'azienda che sono state coinvolte nel trasporto e nell'operazione di ingabbiamento in questione.
3.  
Le autorità competenti degli Stati membri, compresi gli Stati membri di bandiera le cui navi sono state coinvolte nel trasporto del pescato, cooperano attivamente, anche mediante lo scambio di tutte le informazioni e di tutta la documentazione a loro disposizione.
4.  
L'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara conclude l'indagine entro un mese dalla comunicazione dei risultati dell'ingabbiamento da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda.
5.  
Una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso catturati che sono stati dichiarati dalla nave o dalla tonnara in questione e il numero stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara a seguito dell'indagine costituisce una potenziale violazione da parte della nave o della tonnara in questione.
6.  
Il margine di errore del 10 % di cui ai paragrafi 1 e 5 è espresso come percentuale dei dati comunicati dal comandante del peschereccio o dal rappresentante del comandante ovvero dall'operatore della tonnara o dal rappresentante dell'operatore della tonnara ed è applicabile a livello di singola operazione di ingabbiamento.
7.  
Lo Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara determina il peso del tonno rosso da detrarre dal proprio contingente nazionale di tonno rosso tenendo conto dei quantitativi ingabbiati, calcolati ai sensi dell'allegato XI, che garantisce che il peso al momento dell'ingabbiamento sia calcolato sulla base del rapporto lunghezza/peso per il pesce selvatico, e dei casi di mortalità comunicati, conformemente all'allegato XIII.
8.  
Tuttavia, qualora l'indagine di cui al paragrafo 1 del presente articolo concluda che gli esemplari di tonno rosso sono pesci persi quali definiti nell'allegato XIII, il peso dei pesci persi è detratto dal contingente dello Stato membro conformemente all'allegato XIII, applicando il peso medio individuale all'ingabbiamento comunicato dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda al numero di esemplari di tonno rosso presenti nella cattura stabilito dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara a seguito della sua analisi delle riprese video del primo trasferimento nel quadro dell'indagine.
9.  
Fatto salvo il paragrafo 8, previa consultazione dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera coinvolto nel trasporto del pescato verso l'azienda di destinazione, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara può decidere di non detrarre dal contingente dello Stato membro il pescato che, nel corso dell'indagine, è stato dichiarato pesce perso, qualora le perdite siano state debitamente documentate come casi di forza maggiore dall'operatore (ad esempio, immagini della gabbia danneggiata, riporti meteorologici), le informazioni pertinenti siano state comunicate all'autorità competente dello Stato membro dell'operatore immediatamente dopo l'evento e le perdite non abbiano provocato casi di mortalità noti.

Articolo 51

Misure e programmi per determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati

1.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda determina il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati, analizzando le riprese video di ciascuna operazione di ingabbiamento fornite dall'operatore dell'azienda. Per effettuare tale analisi, le autorità competenti dello Stato membro dell'azienda seguono le procedure di cui all'allegato XI.
2.  
Qualora il numero o il peso stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda si discostino di oltre il 10 % dai corrispondenti dati riportati nella dichiarazione di ingabbiamento dell'ICCAT, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda avvia un'indagine per stabilire le ragioni della discrepanza e, a seconda dei casi, adegua il numero e/o il peso degli esemplari di tonno rosso che sono stati ingabbiati. Tale margine di errore del 10 % è espresso in percentuale dei dati forniti dall'operatore dell'azienda.
3.  
Dopo il completamento di un'operazione di ingabbiamento o, in caso di un'operazione di pesca congiunta o di tonnare dello stesso Stato membro, dell'ultima operazione di ingabbiamento associata all'operazione di pesca congiunta o alle tonnare in questione, lo Stato membro dell'azienda comunica i risultati del programma stereoscopico di cui all'allegato XI allo Stato membro o alla PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara in conformità dell'allegato XI, sezione B, punto 2.
4.  
Lo Stato membro dell'azienda comunica inoltre i risultati del programma stereoscopico di cui al paragrafo 3 all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT per conto dell'ICCAT.
5.  
Il programma stereoscopico di cui al paragrafo 3 è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della sua riunione annuale.
6.  
Ciascuno Stato membro dell'azienda presenta le procedure e i risultati relativi al programma stereoscopico o a metodi alternativi di cui al paragrafo 5 alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno affinché siano trasmessi all'SCRS entro il 31 ottobre di ogni anno.
7.  
Tutti gli esemplari di tonno rosso morti durante un'operazione di ingabbiamento sono dichiarati dall'operatore dell'azienda, conformemente all'allegato XIII.
8.  

Lo Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:

a) 

l'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma stereoscopico per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o

b) 

il risultato dell'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.

Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.

9.  
I risultati del programma stereoscopico sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti sono compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.

Articolo 52

Rilasci associati alle operazioni di ingabbiamento

1.  
La determinazione del pesce da rilasciare avviene in conformità dell'allegato XI, sezione B, punto 3.
2.  
Se il peso del tonno rosso ingabbiato è superiore a quello dichiarato come catturato e/o trasferito, l'autorità competente dello Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio e lo comunica senza indugio all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda interessato. L'ordine di rilascio è emesso conformemente all'allegato XI, sezione B, punto 3, tenendo conto dell'eventuale compensazione a livello di operazione di pesca congiunta o di tonnara, conformemente all'allegato XI, sezione B, punto 5.
3.  
L'operazione di rilascio è condotta conformemente al protocollo di cui all'allegato XII.

▼M1 —————

▼B

Articolo 56

Atti di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure per l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.

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Sezione 7 bis

Operazioni di prelievo

Articolo 56 bis

Prelievo

1.  
Le navi officina che intendono operare in aziende o tonnare inviano una notifica preventiva allo Stato membro dell'azienda o della tonnara almeno 48 ore prima dell'arrivo della nave nella zona dell'azienda o della tonnara. La notifica preventiva include almeno la data e l'orario previsto di arrivo e informazioni in merito all'eventuale presenza di esemplari di tonno rosso a bordo e, in caso affermativo, fornisce dettagli sul carico, compresi i quantitativi di peso trasformato e peso vivo, e sull'origine del tonno rosso a bordo (azienda o tonnara e Stato membro o PCC).
2.  

Qualunque operazione di prelievo in azienda o tonnara è soggetta all'autorizzazione dello Stato membro dell'azienda o della tonnara. A tal fine, l'operatore dell'azienda o della tonnara che intende prelevare tonno rosso presenta al proprio Stato membro dell'azienda o della tonnara, a seconda dei casi, una richiesta di autorizzazione, che include almeno le informazioni seguenti:

— 
data o periodo del prelievo,
— 
quantitativi stimati da prelevare in numero di esemplari di tonno rosso e in kg,
— 
numero dell'eBCD associato agli esemplari di tonno rosso da prelevare,
— 
dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione, e
— 
destinazione del tonno rosso prelevato (nave officina, esportazione, mercato locale, ecc.).
3.  
Fatti salvi gli esemplari di tonno rosso morenti, non è autorizzata alcuna operazione di prelievo prima che siano determinati i risultati relativi all'utilizzazione del contingente ai sensi dell'articolo 50, paragrafi 7, 8 e 9, e che siano stati effettuati i rilasci associati.
4.  
Le operazioni di prelievo non sono condotte senza la presenza di un osservatore nazionale nel caso delle tonnare o di un osservatore regionale dell'ICCAT in caso di prelievo in azienda. In caso di pescato trasferito su navi officina, l'osservatore nazionale o l'osservatore regionale dell'ICCAT può svolgere i propri pertinenti compiti dalle navi officina.
5.  
Le autorità competenti degli Stati membri delle aziende o delle tonnare verificano ed eseguono un controllo incrociato dei risultati di tutte le operazioni di prelievo condotte nelle aziende e nelle tonnare sotto la loro giurisdizione, utilizzando tutte le informazioni pertinenti in loro possesso. Le autorità di controllo competenti degli Stati membri delle aziende o delle tonnare controllano tutte le operazioni di prelievo di tonno rosso destinato alle navi officina e una percentuale delle restanti operazioni di prelievo sulla base di un'analisi dei rischi.
6.  
Se la destinazione del tonno rosso è una nave officina, il comandante della nave officina o il suo rappresentante compila una dichiarazione di trasformazione. Per il tonno rosso prelevato da sbarcare direttamente in porto, l'operatore dell'azienda o della tonnara compila una dichiarazione di prelievo. Le dichiarazioni di trasformazione e prelievo sono convalidate dall'osservatore nazionale o dall'osservatore regionale dell'ICCAT presente all'operazione di prelievo.
7.  
Le dichiarazioni di trasformazione e di prelievo sono trasmesse per posta elettronica alle autorità competenti dello Stato membro dell'azienda entro 48 ore dall'operazione di prelievo, utilizzando il modello di cui all'allegato XV ter.

Sezione 7 ter

Attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento

Articolo 56 ter

Trasferimenti all'interno dell'azienda

1.  
I trasferimenti all'interno dell'azienda non vengono effettuati senza l'autorizzazione e la presenza dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Ogni trasferimento è ripreso dalle fotocamere di controllo al fine di confermare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda monitora e controlla tali trasferimenti e provvede affinché ogni trasferimento all'interno dell'azienda sia registrato nel sistema eBCD.
2.  
Fatta salva la definizione di ingabbiamento di cui all'articolo 5, punto 30, il trasferimento del tonno rosso tra due luoghi diversi della stessa azienda (trasferimento all'interno dell'azienda) per mezzo di una gabbia da trasporto non è considerato ingabbiamento ai fini della sezione 7.
3.  
Durante i trasferimenti all'interno dell'azienda, il raggruppamento del pescato della stessa bandiera di origine e della stessa operazione di pesca congiunta può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda, a condizione che siano mantenute la tracciabilità e l'applicabilità dei tassi di crescita dell'SCRS.
4.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e l'operatore dell'azienda conservano tutte le videoregistrazioni relative ai trasferimenti all'interno dell'azienda effettuati nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conservano le informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione.

Articolo 56 quater

Riporto

1.  
Prima dell'inizio della successiva campagna di pesca con tonniere con reti a circuizione e tonnare, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda valuta accuratamente gli esemplari di tonno rosso vivi oggetto di riporto nelle aziende sotto la sua giurisdizione. A tal fine, il tonno rosso vivo in questione è trasferito in gabbie vuote e monitorato mediante fotocamere di controllo, al fine di determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso trasferiti.
2.  
In deroga al paragrafo 1, il riporto di tonno rosso da anni e gabbie in cui non è avvenuto alcun prelievo è controllato annualmente applicando la procedura di controlli a campione definita all'articolo 56 sexies.
3.  
Gli esemplari di tonno rosso vivo oggetto di riporto sono introdotti in gabbie o serie di gabbie separate nell'azienda e suddivisi in base all'operazione di pesca congiunta o allo stesso Stato membro o PCC di origine della tonnara e all'anno di cattura.
4.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni delle fotocamere di controllo dei trasferimenti per la valutazione del riporto siano conformi alle pertinenti norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e la determinazione del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso oggetto di riporto sia conforme all'allegato XI, sezione A.
5.  
Fino a quando l'SCRS non avrà elaborato un algoritmo per convertire la lunghezza in peso per il pesce ingrassato o allevato, o per entrambi, la determinazione del peso degli esemplari di tonno rosso oggetto di riporto è effettuata utilizzando le tabelle dei tassi di crescita più aggiornate fornite dall'SCRS.
6.  
Una differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero previsto dopo il prelievo deve essere debitamente esaminata dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda e registrata nel sistema eBCD. In caso di superamento del numero, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del corrispondente numero di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero degli esemplari di tonno rosso risultante dalla valutazione del riporto e il numero di esemplari previsti nella gabbia.
7.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva la videoregistrazione e tutta la documentazione pertinente relative alle valutazioni del riporto effettuate nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva tali informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione.

Articolo 56 quinquies

Dichiarazione annuale di riporto

1.  

Le autorità competenti degli Stati membri delle aziende compilano e trasmettono alla Commissione entro dieci giorni dal termine della valutazione del riporto una dichiarazione annuale di riporto, allegata al piano di gestione dell'allevamento riveduto. La dichiarazione contiene almeno le informazioni seguenti:

a) 

lo Stato membro di bandiera;

b) 

il nome e il numero ICCAT dell'azienda;

c) 

l'anno di cattura;

d) 

i riferimenti dell'eBCD corrispondente alle catture riportate;

e) 

i numeri di gabbia;

f) 

i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari di tonno rosso oggetto del riporto;

g) 

il peso medio;

h) 

informazioni su ciascuna delle operazioni di valutazione del riporto: data e numeri di gabbia; e

i) 

informazioni sui precedenti trasferimenti all'interno dell'azienda, ove applicabile.

La Commissione trasmette la dichiarazione annuale di riporto al segretariato dell'ICCAT entro 15 giorni dalla data di completamento dell'operazione di valutazione del riporto.

2.  
Ove applicabile, alla dichiarazione annuale di riporto è allegata la relazione del sistema stereoscopico.

Articolo 56 sexies

Controlli a campione

1.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda effettua controlli a campione nelle aziende sotto la sua giurisdizione. I controlli a campione minimi di cui al paragrafo 2 hanno luogo nelle aziende nel periodo che intercorre tra il completamento delle operazioni di ingabbiamento e il primo ingabbiamento dell'anno successivo. Tali controlli comprendono il trasferimento obbligatorio di tutti gli esemplari di tonno rosso dalle gabbie dell'azienda ad altre gabbie dell'azienda in modo da consentire il conteggio degli esemplari di tonno rosso mediante videoregistrazioni di controllo.
2.  
Ogni Stato membro dell'azienda stabilisce un numero minimo di controlli a campione da effettuare in ciascuna azienda sotto la sua giurisdizione. Il numero di controlli a campione copre almeno il 10 % del numero di gabbie in ciascuna azienda dopo il completamento delle operazioni di ingabbiamento e comporta almeno un controllo per azienda e l'arrotondamento per eccesso ove necessario. La selezione delle gabbie da controllare si basa sull'analisi dei rischi. La pianificazione dei controlli a campione da effettuare si riflette nel piano di monitoraggio, controllo e ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 14.
3.  
Sebbene non sia obbligatorio, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può dare alle aziende interessate un preavviso massimo di due giorni di calendario dei controlli a campione che saranno effettuati. In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda comunica all'operatore dell'azienda quali gabbie sono state selezionate soltanto all'arrivo nell'azienda interessata.
4.  
Gli operatori dell'azienda adottano tutte le misure opportune per facilitare i controlli a campione e, in caso di preavviso, provvedono affinché siano predisposti tutti i mezzi necessari all'effettuazione dei controlli a campione da parte dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda in qualsiasi momento e in ogni gabbia dell'azienda.
5.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda si adopera per ridurre l'intervallo di tempo tra il momento in cui sono disposti i controlli a campione e la data in cui le operazioni di controllo sono eseguite. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie atte a garantire che l'operatore dell'azienda non abbia la possibilità di manomettere le gabbie interessate prima che sia effettuato il controllo a campione.
6.  
Al termine del controllo a campione, l'eventuale differenza tra il numero di esemplari di tonno rosso riscontrato dai controlli a campione e il numero di esemplari previsti nella gabbia deve essere debitamente esaminata e registrata nel sistema eBCD. In caso di superamento del numero, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del corrispondente numero di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero degli esemplari di tonno rosso risultante dal trasferimento di controllo e il numero di esemplari previsti nella gabbia.
7.  
L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda conserva tutte le videoregistrazioni dei controlli a campione effettuati nelle aziende sotto la sua giurisdizione per almeno tre anni e conserva tali informazioni per tutto il tempo necessario ai fini dell'applicazione.
8.  
La Commissione comunica i risultati dei controlli a campione al segretariato dell'ICCAT prima dell'inizio della nuova campagna di pesca con tonniere con reti a circuizione applicabile a ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 17, ai fini della loro trasmissione al comitato di controllo della conformità dell'ICCAT.

Articolo 56 septies

Trasferimenti tra aziende

1.  
Il trasferimento di esemplari di tonno rosso vivo tra due diverse aziende è effettuato solo previa autorizzazione scritta delle autorità competenti degli Stati membri delle aziende in questione.
2.  
Il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente alla gabbia da trasporto soddisfa i requisiti stabiliti nella sezione 6, tra cui una videoregistrazione di conferma del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, la compilazione dell'ITD e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 2, nei casi in cui un'intera gabbia dell'azienda debba essere spostata nell'azienda di destinazione, non è necessario effettuare la videoregistrazione dell'operazione e la gabbia è trasportata sigillata verso l'azienda di destinazione.
4.  
L'ingabbiamento del tonno rosso nell'azienda di destinazione è soggetto ai requisiti per le operazioni di ingabbiamento definiti negli articoli 46 bis e 49 e nell'articolo 51, paragrafi 1, 2 e 7, ivi incluse una videoregistrazione per confermare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati e la verifica dell'operazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT. La determinazione del peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati provenienti da un'altra azienda non sarà applicata fino a quando l'SCRS non avrà elaborato un algoritmo per convertire la lunghezza in peso per il pesce ingrassato o allevato, o per entrambi.

▼B

Sezione 8

Monitoraggio e sorveglianza

Articolo 57

Sistema di controllo dei pescherecci

▼M1

1.  
In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un VMS per tutti i loro pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 12 metri e per tutti i loro rimorchiatori, indipendentemente dalla loro lunghezza, e in conformità dell'allegato XV del presente regolamento. Tutte le navi in questione trasmettono messaggi almeno ogni due ore, ad eccezione dei rimorchiatori e delle tonniere con reti a circuizione che li trasmettono almeno ogni ora.
2.  
I pescherecci tenuti a disporre di un VMS in conformità del paragrafo 1, iniziano a trasmettere al segretariato dell'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.

▼B

3.  
A fini di controllo, il comandante o il rappresentante del comandante provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema «hail»).
4.  
Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione inoltra tali messaggi al segretariato dell’ICCAT.
5.  

Lo Stato membro provvede affinché:

▼M1

a) 

i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione come stabilito al paragrafo 1;

▼B

b) 

in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;

▼M1

b bis) 

in caso di guasto tecnico del sistema VMS, il rimorchiatore interessato è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un sistema VMS pienamente funzionante; qualora non sia disponibile un altro rimorchiatore, è installato a bordo, o è utilizzato ove già installato, un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore, tranne in caso di forza maggiore, le cui circostanze dovrebbero essere comunicate al segretariato dell'ICCAT; nel contempo, a partire dal momento in cui il guasto tecnico è rilevato e/o comunicato, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni ora le coordinate geografiche aggiornate del rimorchiatore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera utilizzando mezzi di telecomunicazione appropriati;

▼B

c) 

i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;

d) 

i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

6.  
Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

Sezione 9

Ispezione e contrasto

Articolo 58

Programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT

1.  
Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT («programma dell’ICCAT») per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell’allegato IX del presente regolamento.
2.  
Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell’ambito del programma dell’ICCAT.
3.  
Qualora più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro siano contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un’analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l’intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell’inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell’Unione è inviata nella zona della convenzione.
4.  
La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell’Unione al programma dell’ICCAT.
5.  
Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell’Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all’Unione di assolvere ai propri obblighi nell’ambito del programma dell’ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.
6.  
Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell’ICCAT nel corso dell’anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell’Unione al programma dell’ICCAT e lo invia al segretariato dell’ICCAT e agli Stati membri.

Articolo 59

▼M1

Ispezioni in caso di presunte infrazioni

▼B

Lo Stato membro di bandiera provvede affinché l’ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:

a) 

non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o

b) 

abbia commesso una violazione del presente regolamento o un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 60

Verifiche incrociate

1.  
Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, degli eBCD, dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento e trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.  
Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo del peschereccio o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture o note di vendita.

Sezione 10

Contrasto

▼M1

Articolo 61

Contrasto

Fatti salvi gli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e fatto salvo, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro dell'azienda adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente al diritto nazionale applicabile, questa non rispetta gli articoli da 45 ter a 52 del presente regolamento. Le misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto nazionale applicabile, la sospensione dell'autorizzazione o la cancellazione dell'azienda dall'elenco nazionale delle aziende e/o l'imposizione di sanzioni pecuniarie.

▼B

CAPO VI

Commercializzazione

Articolo 62

Misure di commercializzazione

1.  
Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), sono vietati nell’Unione il commercio, lo sbarco, l’importazione, l’esportazione, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata richiesta dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell’Unione che attuano le norme dell’ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.
2.  

Sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l’esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:

a) 

il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT; o

b) 

il tonno rosso è stato catturato da una nave da cattura o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

3.  
Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, la trasformazione e l’esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 63

Valutazione

Gli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT, entro la data decisa dall’ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull’attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.

Articolo 64

Finanziamento

Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 65

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 66

Procedura di modifica

1.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:

▼M1

a) 

il riporto annuale per il tonno rosso di cui all'articolo 8;

b) 

i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 15, paragrafo 7, articolo 16, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 4, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;

c) 

i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4;

▼B

d) 

la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafo 1;

e) 

le percentuali e i parametri di riferimento fissati all’articolo 13, all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 2, all’articolo 50 e all’articolo 51, paragrafo 8;

f) 

le informazioni da presentare alla Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 4, all’articolo 34, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 1, e all’articolo 55;

g) 

i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell’ICCAT di cui, rispettivamente, all’articolo 38, paragrafo 2, e all’articolo 39, paragrafo 5;

h) 

i motivi di diniego dell’autorizzazione al trasferimento di cui all’articolo 41, paragrafo 1;

i) 

i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all’articolo 46, paragrafo 4;

j) 

il numero delle navi di cui all’articolo 58, paragrafo 3;

▼M1

k) 

gli allegati da I a XV ter;

▼M1

l) 

il contenuto della dichiarazione di riporto di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e le disposizioni relative all'ingabbiamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b);

m) 

le deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca e all'articolo 17, paragrafo 3, per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento;

n) 

le condizioni per l'assegnazione degli osservatori regionali dell'ICCAT alle aziende, di cui all'articolo 39, paragrafo 4.

▼B

2.  
Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell’ICCAT vincolanti per l’Unione.

Articolo 67

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 ottobre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:

a) 

l’articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l’allegato I bis sono soppressi;

b) 

nell’allegato I, il trattino «Tonno rosso: Thunnus thynnus» è soppresso;

c) 

nell’allegato II, la riga «Thunnus thynnus Tonno rosso» è soppressa.

Articolo 70

Modifica del regolamento (UE) 2017/2107

Nel regolamento (UE) 2017/2107, l’articolo 43 è soppresso.

Articolo 71

Modifica del regolamento (UE) 2019/833

Nel regolamento (UE) 2019/833, l’articolo 53 è soppresso.

Articolo 72

Abrogazione

1.  
Il regolamento (CE) 2016/1627 è abrogato.
2.  
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XVI del presente regolamento.

Articolo 73

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE NAVI DA CATTURA CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 19

1. Ogni Stato membro garantisce il rispetto delle seguenti limitazioni di capacità:

a) 

il numero massimo delle proprie tonniere con lenze e canne e dei propri pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006;

b) 

il numero massimo di unità della propria flotta artigianale autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008;

c) 

il numero massimo delle proprie navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico non può superare il numero delle navi che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008.

Ogni Stato membro assegna contingenti individuali alle navi interessate.

2. Ogni Stato membro può ripartire:

— 
non più del 7 % del suo contingente di tonno rosso tra le proprie tonniere con lenze e canne e i propri pescherecci con lenze trainate. Per la Francia, un massimo di 100 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza alla forca non inferiore a 70 cm può essere catturato dai pescherecci battenti bandiera francese di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri operanti nel golfo di Biscaglia;
— 
non più del 2 % del suo contingente di tonno rosso tra i propri pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale di pesce fresco nel Mediterraneo;
— 
non più del 90 % del suo contingente di tonno rosso tra le sue navi da cattura nel Mare Adriatico a fini di allevamento.

3. Per un massimo del 7 % in peso degli esemplari di tonno rosso catturati dalle navi battenti la sua bandiera nel Mare Adriatico a fini di allevamento, la Croazia può applicare un peso minimo pari a 6,4 kg o una lunghezza minima alla forca pari a 66 cm.

4. Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne e i cui pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano e pescherecci con lenze trainate sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

— 
il marchio caudale è apposto su ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l’operazione di scarico;
— 
ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che è incluso nei documenti di cattura del tonno rosso e riportato in modo leggibile ed indelebile sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente tonno.




ALLEGATO II

OBBLIGHI RELATIVI AL GIORNALE DI BORDO

A.   NAVI DA CATTURA

Specifiche minime per il giornale di pesca:

1. 

il giornale di pesca è composto da fogli numerati;

2. 

il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell’arrivo in porto;

3. 

il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;

4. 

una copia dei fogli resta nel giornale di pesca;

5. 

il giornale di pesca relativo all’ultimo anno di attività è conservato a bordo.

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

1. 

nome e indirizzo del comandante;

2. 

date e porti di partenza, date e porti di arrivo;

3. 

nome del peschereccio, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);

4. 

attrezzi da pesca:

a) 

tipo in base al codice FAO;

b) 

dimensioni (ad esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);

5. 

operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l’indicazione dei seguenti elementi:

a) 

attività (ad esempio: pesca, navigazione);

b) 

posizione: posizioni giornaliere esatte (in gradi e primi), registrate per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

c) 

registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:

— 
codice FAO,
— 
peso arrotondato in kg per giorno,
— 
numero di esemplari per giorno;

per le tonniere con reti a circuizione, i suddetti dati sono registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;

6. 

firma del comandante;

7. 

modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;

8. 

nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o trasbordo:

1. 

date e porto di sbarco o trasbordo;

2. 

prodotti:

a) 

specie e presentazione in base al codice FAO;

b) 

numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

3. 

firma del comandante o dell’agente del peschereccio;

4. 

in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT del peschereccio ricevente.

Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:

1. 

data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;

2. 

prodotti:

a) 

identificazione delle specie in base al codice FAO;

b) 

numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;

3. 

nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;

4. 

nome e numero ICCAT dell’azienda di destinazione;

5. 

nel caso di un’operazione di pesca congiunta, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:

a) 

per la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:

— 
il quantitativo delle catture salpate a bordo;
— 
il quantitativo delle catture imputate al contingente individuale;
— 
i nomi degli altri pescherecci partecipanti all’operazione di pesca congiunta;
b) 

per le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:

— 
il nome, l’indicativo internazionale di chiamata e il numero ICCAT di tali navi;
— 
l’indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie;
— 
il quantitativo delle catture imputate ai contingenti individuali;
— 
il nome e il numero ICCAT della nave da cattura di cui alla lettera a).

B.   RIMORCHIATORI

1. Il comandante del rimorchiatore registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia e il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell’altra nave o delle altre navi partecipanti, l’azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT, nonché il numero ICCAT dell’ITD.

2. Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT dell’ITD.

3. Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

C.   NAVI AUSILIARIE

1. Il comandante della nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di bordo indicando la data, l’ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome del peschereccio, dell’azienda o della tonnara con la quale il comandante della nave ausiliaria opera in associazione.

2. Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

D.   NAVI OFFICINA

1. Il comandante della nave officina registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati, nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, a seconda dei casi, da aziende, tonnare o navi da cattura. Registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.

2. Il comandante della nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il coefficiente di conversione utilizzato e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.

3. Il comandante della nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l’ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.

4. Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di bordo quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo.




ALLEGATO III

FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE



Formulario di dichiarazione delle catture

Bandiera

Numero ICCAT

Nome del peschereccio

Inizio del periodo di dichiarazione

Fine del periodo di dichiarazione

Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione

Data di cattura

Luogo di cattura

Catture

Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg)

Latitudine

Longitudine

Peso (kg)

Numero di esemplari

Peso medio (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ALLEGATO IV

MODULO DI DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A UN’OPERAZIONE DI PESCA CONGIUNTA



Operazione di pesca congiunta

Stato di bandiera

Nome del peschereccio

N. ICCAT

Durata dell’operazione

Identità degli operatori

Contingente individuale del peschereccio

Criterio di ripartizione per peschereccio

Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione

PCC

N. ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data …

Convalida dello Stato di bandiera ...




ALLEGATO V

DICHIARAZIONE DI TRASBORDO ICCAT

image




ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ICCAT

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ALLEGATO VII

INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA  ( 7 )

A.   IDENTIFICAZIONE

1. Numero di immatricolazione ICCAT

2. Nome del peschereccio

3. Numero di immatricolazione esterno (lettere e numero)

B.   CONDIZIONI DI PESCA

1. Data di emissione

2. Periodo di validità

3. Condizioni di autorizzazione di pesca, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzi da pesca, e altre condizioni eventualmente applicabili derivanti dal presente regolamento e/o dalla legislazione nazionale



 

 

Dal …/…/…

al …/…/…

Dal …/…/…

al …/…/…

Dal …/…/…

al …/…/…

Dal …/…/…

al …/…/…

Dal …/…/…

al …/…/…

Dal …/…/…

al …/…/…

Zone

 

 

 

 

 

 

 

Specie

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzi da pesca

 

 

 

 

 

 

 

Altre condizioni

 

 

 

 

 

 

 

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ALLEGATO VIII

Programmi di osservazione

I.   PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE NAZIONALE

1. I compiti dell'osservatore nazionale consistono, in generale, nel controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare.

2. Quando si trova a bordo di una nave da cattura, l'osservatore nazionale registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo, in particolare sui seguenti punti:

a) 

il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso catturati (comprese le catture accessorie) stimati dall'osservatore nazionale;

b) 

la destinazione delle catture, ad esempio catture detenute a bordo, rigettate in mare morte o rilasciate vive;

c) 

la zona di cattura, in latitudine e longitudine;

d) 

la misura dello sforzo di pesca (ad es. numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale dell'ICCAT per i diversi attrezzi;

e) 

la data della cattura;

f) 

la verifica della coerenza dei dati registrati nel giornale di bordo rispetto alla stima delle catture effettuata dall'osservatore nazionale.

3. Quando si trova a bordo di un rimorchiatore, l'osservatore nazionale:

a) 

in caso di ulteriore trasferimento che comporti lo spostamento di pesci tra due gabbie da trasporto:

i) 

analizza senza indugio la videoregistrazione dell'ulteriore trasferimento per stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti;

ii) 

comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti le osservazioni dell'osservatore nazionale, compreso il numero di esemplari di tonno rosso stimati dall'osservatore nazionale e il corrispondente numero di esemplari di tonno rosso dichiarati negli ITD dal comandante del rimorchiatore cedente; e

iii) 

include i risultati dell'analisi dell'osservatore nazionale nei rapporti degli osservatori alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti;

b) 

registra tutti gli esemplari di tonno rosso di cui si è constatata la morte osservati durante il trasporto e riferisce al riguardo nei rapporti degli osservatori;

c) 

avvista e prende nota delle navi che si sospetta operino in violazione delle misure di conservazione dell'ICCAT; e

d) 

comunica senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti i rapporti degli osservatori al termine della bordata di pesca.

4. Quando si trova a bordo di una tonnara, l'osservatore nazionale:

a) 

verifica l'autorizzazione di prelievo rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro della tonnara;

b) 

convalida le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e/o di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall'operatore della tonnara.

5. L'osservatore nazionale svolge inoltre attività scientifiche, ad esempio la raccolta di tutti i dati necessari richiesti dalla Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'SCRS.

II.   PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL'ICCAT

1. Ciascuno Stato membro impone agli operatori di aziende e tonnare, come pure ai comandanti delle tonniere con reti a circuizione, o ai loro rappresentanti, sotto la sua giurisdizione l'obbligo di inviare un osservatore regionale dell'ICCAT, secondo quanto indicato all'articolo 39.

2. Gli osservatori regionali dell'ICCAT sono nominati ogni anno anteriormente al 1o aprile, o non appena possibile, e sono inviati nelle aziende, sulle tonnare e a bordo delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera degli Stati membri che attuano il programma di osservazione regionale dell'ICCAT. Per ciascun osservatore è rilasciata una tessera di osservatore regionale dell'ICCAT.

3. Un contratto in cui figurino i diritti e i doveri dell'osservatore regionale dell'ICCAT e del comandante del peschereccio o dell'operatore dell'azienda o della tonnara è firmato da ambo le parti coinvolte.

4. È predisposto un manuale del programma di osservazione dell'ICCAT.

A.   Qualifiche degli osservatori regionali dell'ICCAT

Per poter svolgere i propri compiti, gli osservatori regionali dell'ICCAT devono essere in possesso:

a) 

di un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;

b) 

di una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e degli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione;

c) 

della capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;

d) 

della capacità di analizzare le videoregistrazioni;

e) 

per quanto possibile, di una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro o della PCC di bandiera, dell'azienda o della tonnara in cui svolgono i loro compiti.

B.   Obblighi degli osservatori regionali dell'ICCAT

1. L'osservatore regionale dell'ICCAT deve:

a) 

aver completato la formazione tecnica prescritta dagli orientamenti stabiliti dall'ICCAT;

b) 

essere cittadino di uno degli Stati membri o delle PCC ma, per quanto possibile, non dello Stato membro o della PCC di bandiera della tonniera con reti a circuizione, dello Stato membro o della PCC dell'azienda o dello Stato membro o della PCC della tonnara oggetto di osservazione;

c) 

essere in grado di svolgere i compiti di cui alla parte II, sezione C;

d) 

essere iscritto nell'elenco degli osservatori regionali dell'ICCAT tenuto dal segretariato dell'ICCAT;

e) 

non avere attuali interessi finanziari o di altro tipo nella pesca del tonno rosso.

2. Gli osservatori regionali dell'ICCAT considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione, dalle aziende e dalle tonnare, e accettano per iscritto che tale obbligo costituisca una condizione per essere nominati osservatori regionali dell'ICCAT.

3. Gli osservatori regionali dell'ICCAT soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro o della PCC di bandiera o dell'azienda che esercita la propria giurisdizione sul peschereccio, sull'azienda o sulla tonnara cui sono assegnati gli osservatori regionali dell'ICCAT.

4. Gli osservatori regionali dell'ICCAT rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale del peschereccio, dell'azienda e della tonnara, purché tali norme non interferiscano con i doveri che competono agli osservatori regionali dell'ICCAT nell'ambito del presente programma o con gli obblighi del personale del peschereccio, dell'azienda e della tonnara di cui al presente allegato.

C.   Compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT

1. I compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono, in particolare, i seguenti:

a) 

come compito generale:

i) 

osservare le operazioni di cattura e allevamento del tonno rosso e controllare che rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

ii) 

svolgere attività scientifiche, quali la raccolta di campioni o di dati di cui al compito 2, secondo la richiesta della Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'SCRS;

iii) 

avvistare e prendere nota dei pescherecci che si sospetta operino in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT nonché verificare e registrare il nome e il numero ICCAT del peschereccio interessato;

iv) 

svolgere qualsiasi altro compito stabilito dalla Commissione;

b) 

per quanto riguarda l'attività di cattura delle tonniere con reti a circuizione o delle tonnare:

i) 

osservare le attività di pesca e riferire al riguardo;

ii) 

osservare le catture ed effettuare una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

c) 

per quanto riguarda i primi trasferimenti da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara alle gabbie da trasporto:

i) 

registrare le attività di trasferimento e riferire al riguardo;

ii) 

verificare la posizione del peschereccio impegnato in attività di trasferimento;

iii) 

esaminare e analizzare tutte le videoregistrazioni relative all'operazione di trasferimento in questione, se del caso;

iv) 

stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti e registrare il risultato nell'ITD;

v) 

stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione;

vi) 

registrare il risultato dell'analisi effettuata e riferire al riguardo;

vii) 

verificare i dati inseriti nella notifica preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40, nell'ITD di cui all'articolo 42 e nell'eBCD;

viii) 

verificare che l'ITD di cui all'articolo 42 sia trasmessa al comandante del rimorchiatore o all'operatore dell'azienda o della tonnara;

ix) 

per quanto riguarda i trasferimenti di controllo, verificare il numero dei sigilli e far sì che questi siano affissi in modo tale da impedire l'apertura delle porte senza rompersi;

d) 

per quanto riguarda le operazioni di ingabbiamento, esaminare le videoregistrazioni della fotocamera al momento dell'ingabbiamento per determinare il numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati, in tempo utile per consentire all'operatore dell'azienda di compilare la relativa dichiarazione di ingabbiamento;

e) 

per quanto riguarda la verifica dei dati:

i) 

verificare e certificare i dati riportati nelle ITD, nelle dichiarazioni di ingabbiamento e nell'eBCD, anche analizzando le videoregistrazioni;

ii) 

stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione, delle aziende e delle tonnare;

iii) 

laddove l'operazione in questione sia conforme alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e le informazioni riportate in tali documenti corrispondano alle osservazioni formulate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, firmare le ITD, le dichiarazioni di ingabbiamento e l'eBCD, scrivendo in modo chiaro il nome e il numero ICCAT; oppure, in caso di disaccordo, annotare la sua presenza nelle IDT e nelle dichiarazioni di ingabbiamento pertinenti o nell'eBCD interessato, o in entrambi, nonché i motivi del disaccordo, citando specificamente le norme o le procedure che, secondo l'osservatore regionale dell'ICCAT, non sono state rispettate;

f) 

per quanto riguarda il rilascio:

i) 

per quanto riguarda il rilascio prima dell'ingabbiamento, osservare l'operazione di rilascio dalla rete a circuizione o dalla gabbia da trasporto, conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all'allegato XII, e riferire al riguardo;

ii) 

per quanto riguarda il rilascio dopo l'ingabbiamento, osservare la previa separazione dei pesci e la successiva operazione di rilascio, conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all'allegato XII, anche verificando che la qualità della videoregistrazione della previa separazione soddisfi le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e determinando il numero di esemplari di tonno rosso rilasciati, e riferire al riguardo;

iii) 

in entrambi i casi, verificare l'ordine di rilascio emesso dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC interessati e convalidare le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio compilata dall'operatore cedente o dall'operatore dell'azienda;

g) 

per quanto riguarda le operazioni di prelievo nelle aziende:

i) 

verificare l'autorizzazione di prelievo rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda;

ii) 

convalidare le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall'operatore dell'azienda;

h) 

per quanto riguarda la dichiarazione:

i) 

registrare e verificare la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunicare qualsiasi segno di asportazione recente di marcature; per tutti gli esemplari di tonno rosso che riportano una marcatura elettronica, procedere a un campionamento biologico completo (otoliti, spine e campione genetico) seguendo gli orientamenti stabiliti dall'SCRS;

ii) 

redigere rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità della sezione C e offrire al comandante del peschereccio e all'operatore dell'azienda la possibilità di aggiungere informazioni pertinenti in detti rapporti;

iii) 

presentare i rapporti generali di cui alla lettera h), punto ii), all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, ai fini della trasmissione al segretariato dell'ICCAT entro venti giorni dal termine del periodo di osservazione;

iv) 

qualora osservi una potenziale violazione di una raccomandazione ICCAT, l'osservatore regionale dell'ICCAT ne informa senza indugio l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, la quale inoltra senza indugio tale informazione all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda interessato e al segretariato dell'ICCAT; a tal fine, l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT predispone un sistema che consente di comunicare tale informazione in modo sicuro;

v) 

acquisire, per quanto possibile, prove (ad es. foto, videoregistrazioni) di potenziali violazioni rilevate e allegarle al rapporto dell'osservatore regionale dell'ICCAT.

D.   Obblighi degli Stati membri di bandiera, della tonnara e dell'azienda

1. Gli Stati membri di bandiera, dell'azienda e della tonnara provvedono affinché, in particolare, gli osservatori regionali dell'ICCAT:

a) 

siano autorizzati ad accedere al personale della tonniera con reti a circuizione, dell'azienda e della tonnara nonché agli attrezzi, alle gabbie, alle attrezzature e alle registrazioni della fotocamera di controllo;

b) 

su richiesta e per svolgere i compiti previsti dal programma di osservazione regionale dell'ICCAT, siano autorizzati ad accedere alle seguenti attrezzature, se presenti sulle navi cui sono assegnati gli osservatori:

i) 

strumenti per la navigazione via satellite;

ii) 

schermi radar, quando in uso;

iii) 

mezzi di comunicazione elettronici;

c) 

beneficino di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie adeguate;

d) 

dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori.

2. Gli Stati membri di bandiera, della tonnara e dell'azienda vigilano a che i comandanti, i membri dell'equipaggio e i proprietari dell'azienda e della tonnara nonché gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore regionale dell'ICCAT nell'esercizio dei propri compiti né interferiscano nel suo operato.

3. Gli Stati membri di bandiera, della tonnara o dell'azienda ricevono, nel rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati applicabili, copie di tutti i dati grezzi, delle sintesi e dei rapporti relativi alla bordata di pesca. I rapporti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono presentati al comitato di controllo della conformità e all'SCRS.

4. Le autorità competenti degli Stati membri di bandiera, dell'azienda o della tonnara in cui l'osservatore regionale dell'ICCAT sta prestando servizio possono chiedere che l'osservatore sia sostituito qualora dispongano di prove del fatto che quest'ultimo non soddisfa gli obblighi, o non svolge adeguatamente i compiti, di cui al presente regolamento. Tali casi sono segnalati al gruppo di esperti 2.

E.   Canone e organizzazione

1. I costi di attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT sono finanziati dagli operatori delle aziende e delle tonnare nonché dagli armatori delle tonniere con reti a circuizione. Il canone è calcolato sulla base dei costi totali del programma e versato su un conto speciale del segretariato dell'ICCAT utilizzato per l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT.

2. Nessun osservatore regionale dell'ICCAT sarà assegnato a bordo di un peschereccio o di una tonnara o ad un'azienda per cui il canone, a norma del presente allegato, non sia stato pagato.

▼B




ALLEGATO IX

PROGRAMMA DI ISPEZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA DELL’ICCAT

In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech nel 2008, l’ICCAT ha concordato quanto segue.

Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

I.   INFRAZIONI GRAVI

1. Per infrazione grave, ai fini delle presenti procedure, si intendono le seguenti violazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:

a) 

pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;

b) 

assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, conformemente ai requisiti della Commissione ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;

c) 

pesca in zona di divieto;

d) 

pesca in periodo di divieto;

e) 

cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT;

f) 

violazione in misura significativa dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore secondo le norme dell’ICCAT;

g) 

utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

h) 

falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio;

i) 

occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione;

j) 

infrazioni multiple che, considerate congiuntamente, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell’ICCAT;

k) 

assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il suo operato;

l) 

manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;

m) 

altre infrazioni determinate dall’ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;

n) 

pesca coadiuvata da aerei da avvistamento;

o) 

interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema VMS;

p) 

attività di trasferimento senza ITD;

q) 

trasbordo in mare.

2. Qualora, a seguito del fermo e dell’ispezione di un peschereccio, l’ispettore autorizzato osservi un’attività o una situazione che costituisce un’infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT. In tali circostanze l’ispettore informa anche qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

3. L’ispettore dell’ICCAT registra nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate.

4. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove viene avviata un’indagine.

5. Se il peschereccio non è invitato a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà senza indugio debita giustificazione alla Commissione, la quale inoltra l’informazione al segretariato dell’ICCAT, che a sua volta la rende disponibile su richiesta alle altre parti contraenti.

II.   SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

6. Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e di ogni ispettore a tal fine designato dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.

7. Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell’ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell’ICCAT non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell’ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.

8. Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.

9. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente impegnato nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale è tenuto a fermarsi non appena gli sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell’ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca, nel qual caso il peschereccio si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione di cui al punto 10 di salire a bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d’imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture o sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

10. Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave di ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per assicurare il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.

11. Al momento dell’imbarco, l’ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8. L’ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto a ispezione e del relativo equipaggio ed evita di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato, nonché, per quanto possibile, di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.

L’ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all’ispezione, l’ispettore può chiedere al comandante del peschereccio l’assistenza necessaria. L’ispettore redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e firma tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che il comandante del peschereccio ritiene opportune, seguite dalla sua firma.

12. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell’ICCAT, l’ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

13. L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.

14. L’ispettore svolge i suoi compiti nell’ambito delle presenti disposizioni conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento; rimane tuttavia soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

15. I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione ICCAT 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Il presente punto non comporta alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni.

16.

 
a) 

Entro il 15 febbraio di ogni anno le parti contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell’ambito della raccomandazione recepita dal presente regolamento nell’anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti alle parti contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

b) 

Le disposizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 19-04 e i piani di partecipazione si applicano tra le parti contraenti, salvo diverso accordo tra le stesse che deve essere notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia, l’attuazione del programma è sospesa tra due parti contraenti qualora una di esse abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

17.

 
a) 

Gli attrezzi da pesca sono ispezionati conformemente alla regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore indica la sottozona in cui è stata effettuata l’ispezione e descrive nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.

b) 

L’ispettore può ispezionare tutti gli attrezzi da pesca utilizzati o presenti a bordo.

18. L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fa menzione nel rapporto di ispezione.

19. L’ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

20. Se necessario, l’ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l’osservanza delle raccomandazioni ICCAT.

21. Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

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ALLEGATO X

NORME MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VIDEOREGISTRAZIONE

Operazioni di trasferimento

1. Terminata l’operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

2. La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall’operatore dell’azienda o della tonnara, a seconda dei casi, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione.

3. Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l’altra all’osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest’ultima accompagna l’ITD e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.

4. Il numero dell’autorizzazione al trasferimento ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti.

5. Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa.

6. La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio del trasferimento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

7. La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di trasferimento.

8. La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

9. Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, è effettuato un trasferimento di controllo. L’operatore può chiedere alle autorità di bandiera del peschereccio o della tonnara di effettuare un trasferimento di controllo. Nel caso in cui l’operatore non chieda tale trasferimento di controllo o il risultato del trasferimento volontario non sia soddisfacente, le autorità di controllo chiedono tutti i trasferimenti di controllo necessari finché non sia disponibile una videoregistrazione di qualità sufficiente. Tali trasferimenti di controllo sono effettuati trasferendo in un’ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente. Se l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara, nel qual caso il trasferimento di controllo è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT.

Operazioni di ingabbiamento

1. Terminata l’operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

2. L’originale della registrazione è conservato dall’azienda, se del caso, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione.

3. Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT assegnato all’azienda.

4. Il numero dell’autorizzazione di ingabbiamento dell’ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti.

5. Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa.

6. La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio dell’operazione di ingabbiamento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

7. La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di ingabbiamento.

8. La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

9. Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare la stima del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda.




ALLEGATO XI

NORME E PROCEDURE RIGUARDANTI I SISTEMI DI FOTOCAMERE STEREOSCOPICHE NEL CONTESTO DELLE OPERAZIONI DI INGABBIAMENTO

A.   Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche

Ai fini dell’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell’articolo 51 si applicano le disposizioni seguenti.

1. 

L’intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento del pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.

2. 

Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano i 10 metri di larghezza e i 10 metri di altezza.

3. 

Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse), è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. L’algoritmo o gli algoritmi più aggiornati definiti dall’SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante l’operazione di ingabbiamento.

4. 

La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.

5. 

Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore intrinseco alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/– 5 %.

6. 

La relazione sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, compresi l’intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L’SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.

7. 

Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica non consenta di stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell’azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.

B.   Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi

1. Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato sui sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell’operazione di pesca congiunta o delle catture complessive della tonnara, per le catture effettuate nell’ambito di un’operazione di pesca congiunta e da tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipino un’unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato sui sistemi stereoscopici è adottata a livello delle operazioni di ingabbiamento per le operazioni di pesca congiunte cui partecipino più di una PCC e/o più di uno Stato membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all’operazione di pesca congiunta.

2. Entro 15 giorni dalla data di ingabbiamento lo Stato membro responsabile dell’azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata:

a) 

una relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:

— 
informazioni di carattere generale: specie, sito, gabbia, data, algoritmo;
— 
informazioni statistiche sulla taglia: peso e lunghezza medi, peso e lunghezza minimi, peso e lunghezza massimi, numero di esemplari campionati, distribuzione ponderale, distribuzione per taglia;
b) 

i risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato;

c) 

un rapporto sull’operazione di ingabbiamento comprendente:

— 
informazioni generali sull’operazione: numero dell’operazione di ingabbiamento, nome dell’azienda, numero della gabbia, numero BCD, numero ITD, nome e bandiera della nave da cattura o della tonnara, nome e bandiera del rimorchiatore, data dell’operazione del sistema stereoscopico e titolo del filmato;
— 
l’algoritmo utilizzato per convertire la lunghezza in peso;
— 
il raffronto tra i quantitativi dichiarati nel BCD e i quantitativi rilevati con il sistema stereoscopico, espressi in numero di esemplari, peso medio e peso totale (la formula utilizzata per calcolare la differenza è: (sistema stereoscopico-BCD)/sistema stereoscopico * 100);
— 
il margine di errore del sistema;
— 
nel caso di rapporti sull’operazione di ingabbiamento relativi a operazioni di pesca congiunte o tonnare, l’ultimo rapporto comprende anche una sintesi di tutte le informazioni contenute nei rapporti precedenti.

3. Al ricevimento del rapporto sull’operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle situazioni seguenti:

a) 

se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è compreso nell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

— 
non è emesso alcun ordine di rilascio;
— 
il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative) che nel peso medio; il peso totale non è modificato;
b) 

se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è inferiore al valore più basso dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

— 
è emesso un ordine di rilascio sulla base del valore più basso dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico;
— 
le operazioni di rilascio sono effettuate secondo la procedura descritta all’articolo 41, paragrafo 2, e nell’allegato XII;
— 
una volta effettuate le operazioni di rilascio, il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere di controllo, da cui è detratto il numero di esemplari rilasciati) che nel peso medio, mentre il peso totale non è modificato;
c) 

se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD supera il valore più alto dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

— 
non è emesso alcun ordine di rilascio;
— 
il BCD è modificato di conseguenza per quanto riguarda il peso totale (utilizzando il valore più alto dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico), il numero di esemplari (utilizzando i risultati delle fotocamere di controllo) e il peso medio.

4. Ai fini di eventuali modifiche del BCD, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2.

5. In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un’operazione di pesca congiunta o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia o meno richiesta un’operazione di rilascio, tutti i BCD pertinenti sono modificati sulla base dell’intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i BCD relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I BCD relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o delle tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, vengono anch’essi modificati per tener conto di tali differenze.

I BCD relativi alle catture per le quali è effettuata l’operazione di rilascio sono anch’essi modificati per tener conto del peso e del numero degli esemplari rilasciati.




ALLEGATO XII

PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI DI RILASCIO

1. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da parte di un osservatore regionale dell’ICCAT, che redige un rapporto e lo presenta al segretariato dell’ICCAT unitamente alla videoregistrazione.

2. Quando è emesso un ordine di rilascio, l’operatore dell’azienda chiede l’invio di un osservatore regionale dell’ICCAT.

3. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da parte di un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo presenta alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.

4. Prima che venga effettuata un’operazione di rilascio, le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l’utilizzo di fotocamere convenzionali e/o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.

5. Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a far sì che le operazioni di rilascio avvengano nel momento e nel luogo più idonei a garantire maggiori probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L’operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell’operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.

6. Terminate le operazioni di prelievo, il pescato rimasto in azienda e non rientrante nel BCD è rilasciato secondo le procedure stabilite all’articolo 41, paragrafo 2, e nel presente allegato.

▼M1




ALLEGATO XIII

Trattamento dei pesci morti o persi

A.   Registrazione degli esemplari di tonno rosso morti o persi

1. Il numero di esemplari di tonno rosso che muoiono durante un'operazione disciplinata dal presente regolamento è segnalato dall'operatore cedente, nel caso di un'operazione di trasferimento e relativo trasporto, o dall'operatore dell'azienda, nel caso di un'operazione di ingabbiamento o di attività di allevamento, ed è detratto dal relativo contingente dello Stato membro interessato.

2. Ai fini del presente allegato, per »pesci persi« si intendono gli esemplari di tonno rosso mancanti che, dopo aver tenuto conto delle potenziali differenze riscontrate durante l'indagine di cui all'articolo 50 del presente regolamento, non sono stati giustificati come mortalità.

B.   Trattamento dei pesci che muoiono durante la cattura e il primo trasferimento

1. Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante la cattura e il primo trasferimento da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara sono registrati nel giornale di bordo della tonniera con reti a circuizione o nella dichiarazione di cattura giornaliera della tonnara e segnalati nell'ITD e nella sezione 4 (Informazioni sul trasferimento) dell'eBCD.

2. L'eBCD è fornito al comandante del rimorchiatore una volta compilate le sezioni 2 (Informazioni sulle catture), 3 (Informazioni commerciali) e 4 (Informazioni sul trasferimento), comprese le sottosezioni relative ai »pesci morti«.

3. La sezione 2 (Informazioni sulle catture) dell'eBCD comprende tutti gli esemplari di tonno rosso catturati. I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 (Informazioni commerciali) e 4 (Informazioni sul trasferimento) dell'eBCD (comprese le sottosezioni relative ai »pesci morti«) sono identici a quelli riportati nella sezione 2 (Informazioni sulle catture), previa detrazione di tutte le mortalità osservate tra la cattura e il completamento del trasferimento.

4. L'eBCD è accompagnato dall'ITD conformemente al presente regolamento.

5. Una copia dell'eBCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) compilata è trasmessa al comandante della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura o sulla tonnara). Gli esemplari morti e la suddetta parte dell'eBCD sono accompagnati da tale copia dell'ITD.

6. I quantitativi di pesci morti sono registrati nell'eBCD della nave da cattura che ha effettuato la cattura o, nel caso di operazioni di pesca congiunte, nell'eBCD delle navi da cattura partecipanti o di un peschereccio battente un'altra bandiera che partecipa a tale operazione.

C.   Trattamento dei pesci che muoiono o vengono persi nel corso di ulteriori trasferimenti e operazioni di trasporto

1. I comandanti dei rimorchiatori comunicano, utilizzando il modello di cui alla sezione F, tutti gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante il trasporto. Le singole righe sono compilate dal comandante del rimorchiatore ogni volta che viene individuato un esemplare di pesce morto o perso.

2. In caso di ulteriori trasferimenti, il comandante del rimorchiatore cedente fornisce l'originale del rapporto al comandante del rimorchiatore che riceve il tonno rosso, conservandone una copia a bordo per la durata della campagna.

3. All'arrivo di una gabbia da trasporto nell'azienda di destinazione, il comandante del rimorchiatore consegna all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda o della PCC responsabile dell'azienda l'intera serie dei rapporti sui pesci morti utilizzando il modello di cui alla sezione F.

4. Ai fini dell'utilizzazione del contingente che dovrà essere stabilita dallo Stato membro di bandiera o della tonnara, il peso dei pesci che muoiono o vengono persi durante il trasporto è valutato come segue:

a) 

per i pesci morti:

i) 

in caso di sbarco, si applica il peso effettivo al momento dello sbarco;

ii) 

nel caso in cui i pesci morti siano rigettati in mare, il peso medio degli esemplari di tonno rosso stabilito al momento dell'ingabbiamento si applica al numero di esemplari di tonno rosso rigettati in mare;

b) 

per i pesci altrimenti considerati persi al momento dell'indagine di cui all'articolo 50, il peso medio degli esemplari di tonno rosso stabilito al momento dell'ingabbiamento si applica al numero di esemplari di tonno rosso considerati persi, determinato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara risultante dall'analisi della videoregistrazione del primo trasferimento nell'ambito di tale indagine.

D.   Trattamento dei pesci che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento

I pesci che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento sono segnalati dall'operatore dell'azienda nella dichiarazione di ingabbiamento. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento siano riportati nella pertinente sottosezione della sezione 6 (Informazioni sull'allevamento) dell'eBCD.

E.   Trattamento dei pesci che muoiono o vengono persi nel corso delle attività di allevamento

L'operatore dell'azienda segnala all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda i pesci morti o persi nelle aziende o quelli che scompaiono dalle stesse — compresi i pesci presumibilmente rubati o fuggiti — non appena viene rilevata la morte o la perdita dei pesci. La segnalazione dell'operatore dell'azienda è accompagnata dai necessari elementi di prova (ad es. la denuncia relativa al pesce rubato, il rapporto sui danni subiti in caso di danneggiamento della gabbia, ecc.). Una volta ricevuta tale segnalazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda applica le opportune modifiche o l'annullamento dell'eBCD in questione (a seguito dei necessari sviluppi del sistema eBCD).

F.   Modello di segnalazione



Segnalazione dei pesci che muoiono nel corso di ulteriori trasferimenti e operazioni di rimorchio

Rimorchiatore

Nome

 

N. ICCAT e bandiera

 

N. ITD e n. gabbia

 

Nome del comandante

 

Nave(i) da cattura / tonnara

Nome del(dei) pescherecci(o) / tonnara

 

Numero ICCAT e n. operazione di pesca congiunta

 

Numero(i) eBCD

 

Rimorchiatore precedente (se del caso)

Nome

 

N. ICCAT e bandiera

 

N. ITD e n. gabbia

 

Numero totale di esemplari di tonno rosso segnalati morti (*1)

 

Azienda di destinazione

PCC / Nome / n. ICCAT

 

Data

N. di esemplari di tonno rosso morti

Firma del comandante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

(*1)   

In caso di ulteriori trasferimenti, il comandante del rimorchiatore cedente consegna l'originale del rapporto di mortalità al comandante del rimorchiatore ricevente.

▼B




ALLEGATO XIV

DICHIARAZIONE DI INGABBIAMENTO DELL’ICCAT  ( 8 )



Nome del peschereccio

Bandiera

Numero di immatricolazione Numero di identificazione della gabbia

Data di cattura

Luogo di cattura (longitudine e latitudine)

Numero dell’eBCD

Data dell’eBCD

Data di ingabbiamento

Quantitativo ingabbiato (in tonnellate)

Numero di esemplari ingabbiati a fini di ingrasso

Composizione per taglia

Impianto di allevamento (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

Impianto autorizzato ad operare per l’ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.




ALLEGATO XV

NORME MINIME PER L’ISTITUZIONE DI UN VMS NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  ( 9 )

1. Salvo disposizioni più rigorose eventualmente applicabili a specifiche attività di pesca dell’ICCAT, ogni Stato membro di bandiera istituisce un VMS per i suoi pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera e:

a) 

impone ai suoi pescherecci di dotarsi di un sistema autonomo in grado di evidenziare eventuali manomissioni e che, in modo continuo, automatico e indipendente da qualsiasi intervento della nave, trasmetta messaggi al centro di controllo della pesca («CCP») dello Stato membro di bandiera per far sì che quest’ultimo possa monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio;

b) 

provvede affinché il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio raccolga e trasmetta continuativamente al CCP dello Stato membro di bandiera i dati seguenti:

— 
l’identificazione del peschereccio;
— 
la posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; e
— 
la data e l’ora;
c) 

garantisce che il CCP dello Stato membro di bandiera riceva una notifica automatica in caso di interruzione della comunicazione tra il CCP e il dispositivo di localizzazione via satellite;

d) 

garantisce, in collaborazione con lo Stato costiero, che i messaggi di posizione trasmessi dai pescherecci battenti la propria bandiera durante l’esercizio in acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero siano trasmessi automaticamente e in tempo reale anche al CCP dello Stato costiero che ha autorizzato l’attività. Nell’attuare questa disposizione, occorre tenere debitamente conto della riduzione al minimo dei costi operativi, delle difficoltà tecniche e degli oneri amministrativi associati alla trasmissione di tali messaggi; e

e) 

garantisce che, al fine di agevolare la trasmissione e la ricezione dei messaggi di posizione di cui alla lettera d), il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero si scambino le informazioni necessarie per contattarsi e si comunichino reciprocamente, senza indugio, eventuali modifiche a tali informazioni. Il CCP dello Stato costiero notifica l’eventuale interruzione di messaggi di posizione consecutivi al CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC. La trasmissione dei messaggi di posizione fra il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto.

2. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i messaggi VMS siano trasmessi e ricevuti conformemente al punto 1 e utilizza tali informazioni per monitorare costantemente la posizione dei pescherecci battenti la propria bandiera.

3. Ogni Stato membro provvede affinché i comandanti dei pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano che i dispositivi di localizzazione satellitare siano sempre e continuamente funzionanti e che le informazioni di cui al punto 1, lettera b), siano raccolte e trasmesse almeno una volta ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e almeno una volta ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Lo Stato membro, inoltre, impone agli operatori dei propri pescherecci di garantire che:

a) 

il dispositivo di localizzazione via satellite non sia in alcun modo manomesso;

b) 

i dati VMS non siano in alcun modo modificati;

c) 

le antenne collegate al dispositivo di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

d) 

il dispositivo di localizzazione via satellite sia integrato all’hardware del peschereccio e l’alimentazione elettrica non sia in alcun modo interrotta intenzionalmente; e

e) 

il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio, salvo per riparazione o sostituzione.

4. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese dal momento in cui si è verificato l’evento, a meno che, a seconda dei casi, il peschereccio non sia stato radiato dall’elenco dei grandi pescherecci autorizzati, oppure, per i pescherecci che non devono figurare nell’elenco ICCAT dei pescherecci autorizzati, a meno che l’autorizzazione di pesca in zone situate al di fuori della giurisdizione della PCC di bandiera non cessi di applicarsi. Il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Inoltre, quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca, la riparazione o la sostituzione avviene non appena la nave entra in porto; il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca prima che il dispositivo sia stato riparato o sostituito.

5. Ogni Stato membro o PCC provvede affinché il peschereccio con un impianto di localizzazione via satellite difettoso trasmetta al CCP, almeno una volta al giorno, rapporti contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), con altri mezzi di comunicazione (via radio, via Internet, per posta elettronica, fax o telex).

6. Lo Stato membro o le PCC possono autorizzare un peschereccio a spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare solo se esso non eserciterà attività di pesca per un lungo periodo (ad esempio, perché si trova in un bacino di carenaggio per riparazione) e ne informano preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC. Il dispositivo di localizzazione via satellite è riattivato e riceve e trasmette almeno un rapporto prima che la nave lasci il porto.

▼M1




ALLEGATO XV bis

Procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto

1. Prima del loro impiego su una tonniera con reti a circuizione, una tonnara o un rimorchiatore, l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT e le autorità competenti dello Stato membro forniscono almeno 25 sigilli ICCAT, rispettivamente, a ciascun osservatore regionale dell'ICCAT e a ciascun osservatore nazionale sotto la sua responsabilità e tiene un registro dei sigilli forniti e utilizzati.

2. L'operatore cedente è responsabile della sigillatura delle gabbie. A tal fine, su ciascuna porta della gabbia devono essere affissi almeno tre sigilli, posti in modo tale da impedire l'apertura della porta senza che si rompano.

3. L'operazione di sigillatura è videoregistrata dall'operatore cedente in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica del corretto posizionamento degli stessi. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. La videoregistrazione accompagna il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia della videoregistrazione è conservata a bordo delle navi cedenti o sulle tonnare ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo durante la campagna di pesca. Una copia della videoregistrazione è messa a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo della tonniera con reti a circuizione o sulla tonnara, o dell'osservatore nazionale sul rimorchiatore ricevente, ai fini della trasmissione all'autorità competente dello Stato membro o della PCC o all'osservatore regionale dell'ICCAT presente al successivo trasferimento di controllo.

4. La videoregistrazione del successivo trasferimento di controllo include l'operazione di rimozione dei sigilli, che viene condotta in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica che questi ultimi non siano stati manomessi.




ALLEGATO XV ter

Modello per la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di prelievo



Trasformazione / Prelievo (cerchiare la voce pertinente)

Data del prelievo (gg/mm/aaaa): / /

Azienda / Tonnara (cerchiare la voce pertinente)

Numero/i di gabbia:

Numero di esemplari prelevati:

Peso vivo in kg dei tonni rossi prelevati:

Peso trasformato in kg dei tonni rossi prelevati:

Numero/i eBCD associato/i al tonno rosso prelevato:

Dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione:

Nome:

Bandiera:

Numero di immatricolazione ICCAT:

Destinazione del tonno prelevato (esportazione, mercato locale, altro) (cerchiare la voce pertinente)

In caso di destinazione diversa, specificare:

Convalida dell'osservatore nazionale o dell'osservatore regionale dell'ICCAT, a seconda dei casi:

Nome dell'osservatore:

N. ICCAT:

Firma:

▼B




ALLEGATO XVI

TAVOLA DI CONCORDANZA TRA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 E IL PRESENTE REGOLAMENTO



Regolamento (UE) 2016/1627

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 7

Articolo 12

Articolo 8

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17 e allegato I

Articolo 12

Articolo 17 e allegato I

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 26

Articolo 21

Articolo 4

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 36

Articolo 28

Articolo 37

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 33

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 32

Articolo 35

Articolo 33

Articolo 40

Articolo 34

Articolo 41

Articolo 35

Articolo 43

Articolo 36

Articolo 44

Articolo 37

Articolo 51

Articolo 38

Articolo 42

Articolo 39

Articolo 45

Articolo 40

Articolo 46

Articolo 41

Articolo 46

Articolo 42

Articolo 47

Articolo 43

Articolo 48

Articolo 44

Articolo 49

Articolo 45

Articolo 50

Articolo 46

Articolo 51

Articolo 47

Articolo 55

Articolo 48

Articolo 56

Articolo 49

Articolo 57

Articolo 50

Articolo 38

Articolo 51

Articolo 39

Articolo 52

Articolo 58

Articolo 53

Articolo 15

Articolo 54

Articolo 59

Articolo 55

Articolo 60

Articolo 56

Articolo 62

Articolo 57

Articolo 63

Articolo 58

Articolo 64

Articolo 59

Articolo 68

Articolo 60

Articolo 70

Articolo 61

Articolo 71

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato III

Allegato VI

Allegato IV

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XII

Allegato XIII



( 1 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

( 2 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

( 4 ) Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

( 7 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 404/201.

( 8 ) Cfr. dichiarazione di ingabbiamento di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07.

( 9 ) Raccomandazione 18-10 ICCAT concernente le norme minime applicabili ai sistemi di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT.