02023R2053 — IT — 08.04.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO (UE) 2024/897 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 |
L 897 |
1 |
19.3.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2053 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2023
che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme generali affinché l’Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico («ICCAT»).
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
ai pescherecci dell’Unione e alle imbarcazioni dell’Unione dedite alla pesca ricreativa che:
catturano tonno rosso nella zona della convenzione; e
trasbordano o detengono a bordo, incluso al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;
alle aziende dell’Unione;
ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa che operano nelle acque dell’Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;
ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell’Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.
Articolo 3
Obiettivo
Obiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso adottato dall’ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre l’MSY.
Articolo 4
Relazione con altri atti dell’Unione
Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, quest’ultimo lascia impregiudicati gli altri atti dell’Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:
il regolamento (CE) n. 1224/2009;
il regolamento (CE) n. 1005/2008;
il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
il regolamento (UE) 2017/2107;
il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Articolo 5
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«ICCAT»: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
«SCRS»: comitato permanente per la ricerca e le statistiche dell'ICCAT;
«convenzione»: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
«zona della convenzione»: zona geografica di cui all'articolo I della convenzione;
«PCC»: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;
«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
«Stato membro dell'azienda» o «Stato membro responsabile dell'azienda»: lo Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda;
«Stato membro di bandiera»: lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera;
«Stato membro della tonnara» o «Stato membro responsabile della tonnara»: Stati membri nella cui giurisdizione rientra la tonnara;
«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;
«nave da cattura»: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;
«rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie di tonno rosso;
«nave officina»: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
«nave d'appoggio»: qualsiasi peschereccio che non sia una nave da cattura, una nave officina, un rimorchiatore, una nave che partecipa a operazioni di trasbordo, una nave da trasporto attrezzata per il trasporto di prodotti del tonno o una nave ausiliaria, autorizzato a operare nel quadro della pesca del tonno rosso con compiti di supporto;
«nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto o allevamento, da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara a un porto designato o a una nave officina;
«nave per pesca costiera su piccola scala»: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:
lunghezza fuoritutto inferiore a 12 metri;
la nave esercita attività di pesca esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;
la durata delle bordate di pesca è inferiore a 24 ore;
l'equipaggio è composto al massimo da quattro membri;
la nave utilizza tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;
«peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri;
«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
«rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;
«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;
«gruppo di attrezzi»: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;
«sforzo di pesca»: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività, il cui scopo è misurare l'intensità delle operazioni di pesca; la misurazione varia a seconda dell'attrezzo utilizzato; per la pesca con palangaro, lo sforzo si misura in numero di ami o in ami-ore; per i pescherecci con rete a circuizione, lo sforzo si misura in giorni di nave (tempo di pesca e tempo di ricerca);
«praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;
«BCD»: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);
«eBCD»: documento elettronico di cattura del tonno rosso;
«trasbordo»: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio; non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;
«tonno rosso vivo»: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento, ingabbiato, allevato e infine prelevato o rilasciato in mare;
«prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;
«tonnara»: attrezzo fisso, ancorato al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;
«ingabbiamento»: trasferimento del tonno rosso vivo nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;
«ingabbiamento di controllo»: ripetizione dell'operazione di ingabbiamento eseguita su richiesta delle autorità di controllo, allo scopo di verificare il numero di esemplari o il peso medio del pescato ingabbiato;
«allevamento» o «ingrasso»: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e sua successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;
«azienda»: zona marina, in uno o più impianti tutti chiaramente delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare o tonniere con reti a circuizione;
«capacità di immissione in allevamento»: il quantitativo massimo di tonno rosso selvatico in tonnellate che un'azienda può ingabbiare durante una campagna di pesca;
«trasferimento»: qualsiasi trasferimento:
di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto;
di tonno rosso vivo dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;
di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto;
di una gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore;
di tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda (trasferimento all'interno dell'azienda);
di tonno rosso vivo da una gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto;
«trasferimento di controllo»: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata su richiesta delle autorità di controllo;
«trasferimento tra aziende»: il trasferimento del tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra, composto da due fasi, ossia il trasferimento dalla gabbia dell'azienda cedente a una gabbia da trasporto e l'ingabbiamento dalla gabbia da trasporto alla gabbia dell'azienda ricevente;
«primo trasferimento»: il trasferimento di tonno rosso vivo da una rete a circuizione o da una tonnara a una gabbia da trasporto;
«ulteriore trasferimento»: qualsiasi trasferimento condotto dopo il primo trasferimento e prima dell'ingabbiamento nell'azienda di destinazione, quali la suddivisione o l'unione del pescato di due gabbie da trasporto, ad eccezione dei trasferimenti volontari o di controllo;
«trasferimento volontario»: la ripetizione di qualsiasi trasferimento effettuata volontariamente dall'operatore cedente;
«fotocamera di controllo»: fotocamera stereoscopica o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli a norma del presente regolamento;
«fotocamera stereoscopica»: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce;
«operatore cedente»: il comandante – o il rappresentante del comandante – della nave da cattura o del rimorchiatore, oppure l'operatore – o il rappresentante dell'operatore – dell'azienda o della tonnara da cui ha origine un'operazione di trasferimento, tranne in caso di trasferimenti volontari e di controllo;
«Stato membro dell'operatore cedente»: lo Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'operatore cedente.
CAPO II
Misure di gestione
Articolo 6
Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca
Articolo 7
Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati
Se viene consentito un riporto a norma del paragrafo 1, si applicano i seguenti punti:
entro il 25 maggio di ogni anno, gli Stati membri responsabili delle aziende compilano e presentano alla Commissione una dichiarazione annuale di riporto che comprende:
i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari oggetto del riporto;
l’anno di cattura;
il peso medio;
lo Stato membro di bandiera o la PCC;
i riferimenti del BCD corrispondente alle catture riportate;
il nome e il numero ICCAT dell’azienda;
il numero della gabbia; e
le informazioni sui quantitativi prelevati (espressi in kg), una volta completato il prelievo;
i quantitativi oggetto del riporto a norma del paragrafo 1 sono introdotti in gabbie separate o serie di gabbie separate nell’azienda in base all’anno di cattura.
Articolo 8
Riporto dei contingenti non utilizzati
Articolo 9
Trasferimento di contingenti
Articolo 10
Detrazione in caso di superamento del contingente
Qualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che la situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 11
Piani di pesca annuali
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:
i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;
se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;
le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;
i periodi delle campagne di pesca per ciascuna categoria di attrezzi;
informazioni sui porti designati;
le norme riguardanti le catture accessorie; e
il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e delle tonniere con reti a circuizione autorizzate a pescare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo.
Articolo 12
Assegnazione delle possibilità di pesca
Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta, tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell’Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.
Articolo 13
Piani di gestione annuali della capacità di pesca
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell’atto dell’Unione applicabile relativo all’assegnazione delle possibilità di pesca. L’adeguamento della capacità di pesca dell’Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.
Articolo 14
Piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione
Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Ogni Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Ogni Stato membro elabora il proprio piano conformemente:
agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso elaborato a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
al programma nazionale di controllo per il tonno rosso elaborato ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 fino al 31 dicembre 2025 e, dopo tale data, conformemente al programma nazionale di controllo elaborato ai sensi dell'articolo 93 bis di tale regolamento.
Articolo 15
Piani annuali di gestione dell’allevamento
Articolo 16
Trasmissione dei piani annuali
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso presenta alla Commissione i piani seguenti:
il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all’articolo 11;
il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all’articolo 13;
il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione elaborato conformemente all'articolo 14; e
il piano annuale di gestione dell’allevamento elaborato conformemente all’articolo 15.
CAPO III
Misure tecniche
Articolo 17
Campagne di pesca
Articolo 18
Obbligo di sbarco
Il presente capo si applica fatto salvo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.
Articolo 19
Taglia minima di riferimento per la conservazione
In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:
tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;
tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell’ambito della pesca costiera su piccola scala di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e
tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.
Articolo 20
Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione
Articolo 21
Catture accessorie
Articolo 21 bis
Divieto di detenzione del tonno rosso a bordo delle navi d'appoggio
Le navi d'appoggio non detengono a bordo né trasportano il tonno rosso.
Articolo 22
Utilizzo di mezzi aerei
È vietato l’utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.
CAPO IV
Pesca ricreativa
Articolo 23
Contingente specifico per la pesca ricreativa
Articolo 24
Condizioni specifiche per la pesca ricreativa
Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamentano questo tipo di pesca rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio della pesca ricreativa. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per il tonno rosso. La Commissione trasmette tale elenco per via elettronica all'ICCAT. L'elenco contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:
nome dell'imbarcazione;
numero di registro;
numero di registrazione ICCAT (se del caso);
nome precedente (se del caso);
nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori.
Articolo 25
Cattura, marcatura e rilascio
Gli Stati membri che autorizzano attività di «cattura, marcatura e rilascio»:
presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;
monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino il presente regolamento;
fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un elevato tasso di sopravvivenza degli esemplari; e
presentano alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle attività scientifiche effettuate. La Commissione inoltra la relazione al segretariato dell’ICCAT 60 giorni prima della riunione dell’SCRS dell’anno successivo.
CAPO V
Misure di controllo
Articolo 26
Elenchi e registri dei pescherecci
Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione di pesca, gli Stati membri presentano alla Commissione i seguenti elenchi dei pescherecci:
l'elenco di tutte le navi da cattura che praticano la pesca attiva del tonno rosso; e
l'elenco di tutti gli altri pescherecci impegnati in attività correlate alla pesca del tonno rosso, diversi dalle navi da cattura.
Ciascun elenco dei pescherecci contiene le informazioni seguenti:
nome e numero di immatricolazione del peschereccio;
specifica del tipo di peschereccio, operando una distinzione almeno tra navi da cattura, rimorchiatori, navi ausiliarie, navi d'appoggio e navi officina;
lunghezza e tonnellate di stazza lorda (TSL) oppure, ove possibile, stazza lorda (GT);
numero IMO (se applicabile);
attrezzo utilizzato (se del caso);
bandiera precedente (se del caso);
nome precedente (se del caso);
eventuali informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri;
indicativo internazionale di chiamata (se del caso);
nome e indirizzi degli armatori e degli operatori; e
periodo autorizzato per la pesca, la cattura e il trasporto del tonno rosso a fini di allevamento.
La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i pescherecci inclusi in tali elenchi possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.
Modifiche successive degli elenchi di cui al paragrafo 1 e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa senza indugio la Commissione e fornisce:
i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e
un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
Articolo 27
Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci
Articolo 28
Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso
Articolo 28 bis
Elenchi e registro delle aziende
Nell'ambito del proprio piano di pesca, ogni Stato membro presenta per via elettronica alla Commissione un elenco delle aziende autorizzate a catturare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Tale elenco contiene le seguenti informazioni:
nome dell'azienda;
numero di registro;
nomi e indirizzi degli armatori e degli operatori;
la capacità di immissione e la capacità totale di allevamento assegnate a ciascuna azienda;
le coordinate geografiche delle zone autorizzate a svolgere attività di allevamento; e
lo stato dell'azienda (attiva o inattiva).
La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le aziende in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.
Articolo 29
Informazioni relative alle attività di pesca
Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro presenta alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell’anno precedente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:
il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;
il periodo dell’autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;
le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni;
il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell’intero periodo di validità dell’autorizzazione o delle autorizzazioni; e
le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).
Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni seguenti:
il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l’ICCAT; e
le catture totali di tonno rosso.
Articolo 30
Operazioni di pesca congiunte
Il modulo di domanda per poter partecipare a un’operazione di pesca congiunta figura nell’allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a ottenere dalla propria tonniera o dalle proprie tonniere con reti a circuizione che partecipano a un’operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:
il periodo di autorizzazione richiesto per l’operazione di pesca congiunta;
l’identità degli operatori partecipanti;
i contingenti dei singoli pescherecci;
il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e
informazioni sulle aziende destinatarie.
Articolo 31
Disposizioni riguardanti la registrazione
Articolo 32
Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare
Articolo 33
Porti designati
Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:
definizione degli orari di sbarco e trasbordo;
definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e
definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all’articolo 35.
Articolo 34
Notifica di sbarco preventiva
Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione, comprese le navi officina e le navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano all'autorità competente del rispettivo Stato membro di bandiera o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco almeno le seguenti informazioni:
data e ora di arrivo previste;
quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture.
Articolo 35
Trasbordo
Articolo 36
Dichiarazioni di cattura presentate dagli Stati membri
Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione dichiarazioni di cattura ogni 2 settimane. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare e le navi da cattura. Le informazioni sono strutturate per tipo di attrezzo. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.
Articolo 37
Informazioni sull’esaurimento dei contingenti
Articolo 38
Programma di osservazione nazionale
Ogni Stato membro provvede affinché l’invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:
il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);
il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);
il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);
il 100 % dei rimorchiatori;
il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.
Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l’attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.
Ai fini del presente articolo, ogni Stato membro provvede affinché:
vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo di pesca e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;
i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;
gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;
gli osservatori ricevano, prima del loro invio, un elenco dei contatti presso l'autorità competente dello Stato membro a cui riferire le osservazioni;
si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione;
i comandanti dei pescherecci e gli operatori della tonnara consentano agli osservatori di accedere agli strumenti elettronici di comunicazione a bordo dei pescherecci o sulle tonnare.
Articolo 39
Programma di osservazione regionale dell’ICCAT
Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell’ICCAT:
su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;
durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;
durante tutti i trasferimenti da una gabbia dell'azienda alle gabbie da trasporto, successivamente rimorchiate in un'altra azienda;
durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;
durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e
durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.
I compiti degli osservatori regionali dell’ICCAT sono, in particolare, i seguenti:
osservare e monitorare le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell’ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;
firmare le ITD e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le loro osservazioni. Diversamente, l’osservatore regionale dell’ICCAT annota nelle ITD e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;
svolgere attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell’SCRS.
Articolo 40
Autorizzazione di trasferimento
Prima dell'avvio di un'operazione di trasferimento, compreso un trasferimento volontario, l'operatore cedente invia allo Stato membro di bandiera, dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:
il numero e il peso stimato degli esemplari di tonno rosso da trasferire;
il nome e il numero ICCAT della nave da cattura, dei rimorchiatori, dell'azienda o della tonnara;
la data e il luogo della cattura;
la data e l'orario previsto del trasferimento;
la posizione stimata (latitudine e longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri della gabbia cedente e della gabbia ricevente;
il nome e il numero ICCAT dell'azienda di destinazione;
il nome e il numero ICCAT dell'azienda cedente, in caso di trasferimento dalla gabbia dell'azienda a una gabbia da trasporto;
i numeri della gabbia delle due gabbie dell'azienda e delle eventuali gabbie da trasporto utilizzate, in caso di trasferimenti all'interno dell'azienda.
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Articolo 41
Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e conseguente ordine di rilascio del tonno rosso
Lo Stato membro a cui è stata inviata una notifica preventiva di trasferimento a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, nega l’autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:
la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;
il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso non siano stati debitamente dichiarati dalla nave da cattura o dalla tonnara, o l'ingabbiamento degli esemplari di tonno rosso non sia stato autorizzato;
la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture del pesce non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28;
il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all’articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante; oppure
l'azienda di destinazione non risulti attiva nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.
Articolo 42
Dichiarazione di trasferimento ICCAT
Al termine dell'operazione di trasferimento l'operatore cedente compila e trasmette la dichiarazione di trasferimento ICCAT (ICCAT transfer declaration – ITD) secondo il modello di cui all'allegato VI:
alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della tonnara;
all'osservatore regionale dell'ICCAT, qualora la presenza di tale osservatore sia obbligatoria; e
se del caso, al comandante del rimorchiatore o all'operatore dell'azienda di destinazione.
Al primo trasferimento, l'originale dell'ITD è duplicato dall'operatore cedente se una singola cattura è trasferita dalla rete a circuizione o dalla tonnara a più di una gabbia da trasporto.
In caso di ulteriore trasferimento, il comandante del rimorchiatore cedente aggiorna l'ITD compilando la sezione 3 (ulteriori trasferimenti) e trasmette l'ITD aggiornato al rimorchiatore ricevente.
Una copia dell'ITD è conservata a bordo della nave da cattura o del rimorchiatore cedenti, o dall'operatore della tonnara o dall'azienda cedenti, ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo per l'intera durata della campagna di pesca.
Articolo 43
Videosorveglianza
L'operatore cedente provvede affinché il trasferimento sia monitorato da una videocamera posta nell'acqua per determinare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, ad eccezione dei trasferimenti di gabbie tra due rimorchiatori che non comportano lo spostamento di esemplari vivi di tonno rosso tra tali gabbie. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X.
Ciascuna autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente adotta le misure necessarie atte a garantire che l'operatore cedente fornisca senza indugio copie delle videoregistrazioni pertinenti:
per il primo trasferimento ed eventuali trasferimenti volontari, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al termine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara dell'operatore cedente;
per gli ulteriori trasferimenti, all'osservatore nazionale a bordo del rimorchiatore cedente, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al temine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera del rimorchiatore cedente;
per i trasferimenti tra due diverse aziende, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dell'operatore cedente; e
se un ispettore nazionale o dell'ICCAT è presente durante l'operazione di trasferimento, a tale ispettore.
Articolo 43 bis
Trasferimenti volontari e di controllo
Articolo 44
Indagine dell'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente
Le autorità competenti dello Stato membro dell'operatore cedente indagano su tutti i casi in cui:
vi sia una differenza superiore al 10 % tra il numero di esemplari di tonno rosso dichiarati nell'ITD dall'operatore cedente e il numero di esemplari di tonno rosso determinato dall'osservatore regionale dell'ICCAT o dall'osservatore nazionale, a seconda dei casi;
l'osservatore regionale dell'ICCAT non abbia firmato l'ITD.
Il margine di errore del 10 % di cui al paragrafo 1, lettera a), è espresso in percentuale dei dati dell'operatore cedente.
All'avvio di un'indagine, l'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente informa dell'indagine l'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera dei rimorchiatori interessati e provvede affinché non sia consentito alcun trasferimento da o verso la gabbia da trasporto in questione fino alla conclusione dell'indagine.
Se del caso, l'indagine include l'analisi di tutte le pertinenti videoregistrazioni. Salvo casi di forza maggiore, l'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente dell'eBCD non è convalidata.
Articolo 45
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l’applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.
Articolo 45 bis
Modifiche delle ITD e degli eBCD a seguito delle ispezioni in mare o delle indagini
Se, a seguito di un'ispezione in mare o di un'indagine, la differenza del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti risulta essere superiore al 10 % rispetto a quanto dichiarato nell'ITD e nell'eBCD, l'eBCD è modificato dall'autorità competente dello Stato membro dell'operatore cedente in modo da tenere conto dei risultati di tale ispezione o indagine.
Articolo 45 ter
Disposizioni generali
Articolo 45 quater
Numero di identificazione unico
Articolo 45 quinquies
Autorizzazione di ingabbiamento
L'operatore dell'azienda richiede un'autorizzazione di ingabbiamento che sarà rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. L'autorizzazione di ingabbiamento contiene le seguenti informazioni:
il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso da ingabbiare di cui all'ITD;
la pertinente ITD;
il numero degli eBCD in questione, confermato e convalidato dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC di bandiera della nave da cattura o della tonnara;
tutte le relazioni sugli esemplari morti durante il trasporto, debitamente registrati conformemente all'allegato XIII.
Articolo 46
Rifiuto di un'autorizzazione di ingabbiamento
L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:
la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso destinato all'ingabbiamento;
il quantitativo pescato destinato all'ingabbiamento non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o
la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 28.
Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:
informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda; e
chiede all'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.
Articolo 46 bis
Ingabbiamento
Articolo 47
Documentazione riguardante le catture di tonno rosso
È vietato allo Stato membro dell'azienda autorizzare l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) 2023/2833 ( 4 ). La documentazione deve essere precisa e completa e deve essere convalidata dallo Stato membro o dalla PCC di bandiera delle navi da cattura o dallo Stato membro o dalla PCC della tonnara.
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Articolo 49
Registrazione delle operazioni di ingabbiamento mediante fotocamere di controllo e dichiarazione di ingabbiamento
Articolo 50
Avvio e svolgimento di indagini
Articolo 51
Misure e programmi per determinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ingabbiati
Lo Stato membro di bandiera della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:
l'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma stereoscopico per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o
il risultato dell'indagine di cui all'articolo 50, paragrafo 1, indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.
Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.
Articolo 52
Rilasci associati alle operazioni di ingabbiamento
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Articolo 56
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure per l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68.
Articolo 56 bis
Prelievo
Qualunque operazione di prelievo in azienda o tonnara è soggetta all'autorizzazione dello Stato membro dell'azienda o della tonnara. A tal fine, l'operatore dell'azienda o della tonnara che intende prelevare tonno rosso presenta al proprio Stato membro dell'azienda o della tonnara, a seconda dei casi, una richiesta di autorizzazione, che include almeno le informazioni seguenti:
Articolo 56 ter
Trasferimenti all'interno dell'azienda
Articolo 56 quater
Riporto
Articolo 56 quinquies
Dichiarazione annuale di riporto
Le autorità competenti degli Stati membri delle aziende compilano e trasmettono alla Commissione entro dieci giorni dal termine della valutazione del riporto una dichiarazione annuale di riporto, allegata al piano di gestione dell'allevamento riveduto. La dichiarazione contiene almeno le informazioni seguenti:
lo Stato membro di bandiera;
il nome e il numero ICCAT dell'azienda;
l'anno di cattura;
i riferimenti dell'eBCD corrispondente alle catture riportate;
i numeri di gabbia;
i quantitativi (espressi in kg) e il numero degli esemplari di tonno rosso oggetto del riporto;
il peso medio;
informazioni su ciascuna delle operazioni di valutazione del riporto: data e numeri di gabbia; e
informazioni sui precedenti trasferimenti all'interno dell'azienda, ove applicabile.
La Commissione trasmette la dichiarazione annuale di riporto al segretariato dell'ICCAT entro 15 giorni dalla data di completamento dell'operazione di valutazione del riporto.
Articolo 56 sexies
Controlli a campione
Articolo 56 septies
Trasferimenti tra aziende
Articolo 57
Sistema di controllo dei pescherecci
Lo Stato membro provvede affinché:
i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione come stabilito al paragrafo 1;
in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;
in caso di guasto tecnico del sistema VMS, il rimorchiatore interessato è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un sistema VMS pienamente funzionante; qualora non sia disponibile un altro rimorchiatore, è installato a bordo, o è utilizzato ove già installato, un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore, tranne in caso di forza maggiore, le cui circostanze dovrebbero essere comunicate al segretariato dell'ICCAT; nel contempo, a partire dal momento in cui il guasto tecnico è rilevato e/o comunicato, il comandante o il rappresentante del comandante comunica ogni ora le coordinate geografiche aggiornate del rimorchiatore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera utilizzando mezzi di telecomunicazione appropriati;
i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;
i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Articolo 58
Programma di ispezione internazionale congiunta dell’ICCAT
Articolo 59
Ispezioni in caso di presunte infrazioni
Lo Stato membro di bandiera provvede affinché l’ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:
non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o
abbia commesso una violazione del presente regolamento o un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 60
Verifiche incrociate
Articolo 61
Contrasto
Fatti salvi gli articoli 89, 90 e 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e fatto salvo, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro dell'azienda adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente al diritto nazionale applicabile, questa non rispetta gli articoli da 45 ter a 52 del presente regolamento. Le misure possono comprendere, a seconda della gravità dell'infrazione e conformemente al diritto nazionale applicabile, la sospensione dell'autorizzazione o la cancellazione dell'azienda dall'elenco nazionale delle aziende e/o l'imposizione di sanzioni pecuniarie.
CAPO VI
Commercializzazione
Articolo 62
Misure di commercializzazione
Sono vietati nell’Unione il commercio, l’importazione, lo sbarco, l’ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l’esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:
il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell’ICCAT; o
il tonno rosso è stato catturato da una nave da cattura o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.
CAPO VII
Disposizioni finali
Articolo 63
Valutazione
Gli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell’ICCAT, entro la data decisa dall’ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull’attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.
Articolo 64
Finanziamento
Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 65
Riservatezza
I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 66
Procedura di modifica
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all’articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’ICCAT che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:
il riporto annuale per il tonno rosso di cui all'articolo 8;
i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 15, paragrafo 7, articolo 16, paragrafo 1, articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 50, paragrafo 4, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;
i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi da 1 a 4;
la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafo 1;
le percentuali e i parametri di riferimento fissati all’articolo 13, all’articolo 15, paragrafi 3 e 4, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 38, paragrafo 1, all’articolo 44, paragrafo 2, all’articolo 50 e all’articolo 51, paragrafo 8;
le informazioni da presentare alla Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 4, all’articolo 34, paragrafo 2, all’articolo 40, paragrafo 1, e all’articolo 55;
i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell’ICCAT di cui, rispettivamente, all’articolo 38, paragrafo 2, e all’articolo 39, paragrafo 5;
i motivi di diniego dell’autorizzazione al trasferimento di cui all’articolo 41, paragrafo 1;
i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all’articolo 46, paragrafo 4;
il numero delle navi di cui all’articolo 58, paragrafo 3;
gli allegati da I a XV ter;
il contenuto della dichiarazione di riporto di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e le disposizioni relative all'ingabbiamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b);
le deroghe di cui all'articolo 17, paragrafo 2, per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca e all'articolo 17, paragrafo 3, per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento;
le condizioni per l'assegnazione degli osservatori regionali dell'ICCAT alle aziende, di cui all'articolo 39, paragrafo 4.
Articolo 67
Esercizio della delega
Articolo 68
Procedura di comitato
Articolo 69
Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001
Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:
l’articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l’allegato I bis sono soppressi;
nell’allegato I, il trattino «Tonno rosso: Thunnus thynnus» è soppresso;
nell’allegato II, la riga «Thunnus thynnus Tonno rosso» è soppressa.
Articolo 70
Modifica del regolamento (UE) 2017/2107
Nel regolamento (UE) 2017/2107, l’articolo 43 è soppresso.
Articolo 71
Modifica del regolamento (UE) 2019/833
Nel regolamento (UE) 2019/833, l’articolo 53 è soppresso.
Articolo 72
Abrogazione
Articolo 73
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
CONDIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE NAVI DA CATTURA CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 19
1. Ogni Stato membro garantisce il rispetto delle seguenti limitazioni di capacità:
il numero massimo delle proprie tonniere con lenze e canne e dei propri pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006;
il numero massimo di unità della propria flotta artigianale autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008;
il numero massimo delle proprie navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico non può superare il numero delle navi che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008.
Ogni Stato membro assegna contingenti individuali alle navi interessate.
2. Ogni Stato membro può ripartire:
3. Per un massimo del 7 % in peso degli esemplari di tonno rosso catturati dalle navi battenti la sua bandiera nel Mare Adriatico a fini di allevamento, la Croazia può applicare un peso minimo pari a 6,4 kg o una lunghezza minima alla forca pari a 66 cm.
4. Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne e i cui pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano e pescherecci con lenze trainate sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:
ALLEGATO II
OBBLIGHI RELATIVI AL GIORNALE DI BORDO
A. NAVI DA CATTURA
Specifiche minime per il giornale di pesca:
il giornale di pesca è composto da fogli numerati;
il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell’arrivo in porto;
il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;
una copia dei fogli resta nel giornale di pesca;
il giornale di pesca relativo all’ultimo anno di attività è conservato a bordo.
Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:
nome e indirizzo del comandante;
date e porti di partenza, date e porti di arrivo;
nome del peschereccio, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);
attrezzi da pesca:
tipo in base al codice FAO;
dimensioni (ad esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);
operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l’indicazione dei seguenti elementi:
attività (ad esempio: pesca, navigazione);
posizione: posizioni giornaliere esatte (in gradi e primi), registrate per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;
registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:
per le tonniere con reti a circuizione, i suddetti dati sono registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;
firma del comandante;
modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;
nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l’indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.
Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o trasbordo:
date e porto di sbarco o trasbordo;
prodotti:
specie e presentazione in base al codice FAO;
numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;
firma del comandante o dell’agente del peschereccio;
in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT del peschereccio ricevente.
Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:
data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;
prodotti:
identificazione delle specie in base al codice FAO;
numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;
nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;
nome e numero ICCAT dell’azienda di destinazione;
nel caso di un’operazione di pesca congiunta, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:
per la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:
per le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:
B. RIMORCHIATORI
1. Il comandante del rimorchiatore registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia e il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell’altra nave o delle altre navi partecipanti, l’azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT, nonché il numero ICCAT dell’ITD.
2. Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT dell’ITD.
3. Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.
C. NAVI AUSILIARIE
1. Il comandante della nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di bordo indicando la data, l’ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome del peschereccio, dell’azienda o della tonnara con la quale il comandante della nave ausiliaria opera in associazione.
2. Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.
D. NAVI OFFICINA
1. Il comandante della nave officina registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l’ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati, nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, a seconda dei casi, da aziende, tonnare o navi da cattura. Registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.
2. Il comandante della nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il coefficiente di conversione utilizzato e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.
3. Il comandante della nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l’ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.
4. Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di bordo quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo.
ALLEGATO III
FORMULARIO DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
Formulario di dichiarazione delle catture |
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Bandiera |
Numero ICCAT |
Nome del peschereccio |
Inizio del periodo di dichiarazione |
Fine del periodo di dichiarazione |
Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione |
Data di cattura |
Luogo di cattura |
Catture |
Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg) |
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Latitudine |
Longitudine |
Peso (kg) |
Numero di esemplari |
Peso medio (kg) |
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ALLEGATO IV
MODULO DI DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A UN’OPERAZIONE DI PESCA CONGIUNTA
Operazione di pesca congiunta |
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Stato di bandiera |
Nome del peschereccio |
N. ICCAT |
Durata dell’operazione |
Identità degli operatori |
Contingente individuale del peschereccio |
Criterio di ripartizione per peschereccio |
Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione |
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PCC |
N. ICCAT |
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Data …
Convalida dello Stato di bandiera ...
ALLEGATO V
DICHIARAZIONE DI TRASBORDO ICCAT
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO ICCAT
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI MINIME PER LE AUTORIZZAZIONI DI PESCA ( 7 )
A. IDENTIFICAZIONE
1. Numero di immatricolazione ICCAT
2. Nome del peschereccio
3. Numero di immatricolazione esterno (lettere e numero)
B. CONDIZIONI DI PESCA
1. Data di emissione
2. Periodo di validità
3. Condizioni di autorizzazione di pesca, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzi da pesca, e altre condizioni eventualmente applicabili derivanti dal presente regolamento e/o dalla legislazione nazionale
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Dal …/…/… al …/…/… |
Dal …/…/… al …/…/… |
Dal …/…/… al …/…/… |
Dal …/…/… al …/…/… |
Dal …/…/… al …/…/… |
Dal …/…/… al …/…/… |
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ALLEGATO VIII
Programmi di osservazione
I. PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE NAZIONALE
1. I compiti dell'osservatore nazionale consistono, in generale, nel controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare.
2. Quando si trova a bordo di una nave da cattura, l'osservatore nazionale registra l'attività di pesca e riferisce al riguardo, in particolare sui seguenti punti:
il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso catturati (comprese le catture accessorie) stimati dall'osservatore nazionale;
la destinazione delle catture, ad esempio catture detenute a bordo, rigettate in mare morte o rilasciate vive;
la zona di cattura, in latitudine e longitudine;
la misura dello sforzo di pesca (ad es. numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale dell'ICCAT per i diversi attrezzi;
la data della cattura;
la verifica della coerenza dei dati registrati nel giornale di bordo rispetto alla stima delle catture effettuata dall'osservatore nazionale.
3. Quando si trova a bordo di un rimorchiatore, l'osservatore nazionale:
in caso di ulteriore trasferimento che comporti lo spostamento di pesci tra due gabbie da trasporto:
analizza senza indugio la videoregistrazione dell'ulteriore trasferimento per stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti;
comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti le osservazioni dell'osservatore nazionale, compreso il numero di esemplari di tonno rosso stimati dall'osservatore nazionale e il corrispondente numero di esemplari di tonno rosso dichiarati negli ITD dal comandante del rimorchiatore cedente; e
include i risultati dell'analisi dell'osservatore nazionale nei rapporti degli osservatori alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti;
registra tutti gli esemplari di tonno rosso di cui si è constatata la morte osservati durante il trasporto e riferisce al riguardo nei rapporti degli osservatori;
avvista e prende nota delle navi che si sospetta operino in violazione delle misure di conservazione dell'ICCAT; e
comunica senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri di bandiera dei rimorchiatori cedenti i rapporti degli osservatori al termine della bordata di pesca.
4. Quando si trova a bordo di una tonnara, l'osservatore nazionale:
verifica l'autorizzazione di prelievo rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro della tonnara;
convalida le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e/o di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall'operatore della tonnara.
5. L'osservatore nazionale svolge inoltre attività scientifiche, ad esempio la raccolta di tutti i dati necessari richiesti dalla Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'SCRS.
II. PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL'ICCAT
1. Ciascuno Stato membro impone agli operatori di aziende e tonnare, come pure ai comandanti delle tonniere con reti a circuizione, o ai loro rappresentanti, sotto la sua giurisdizione l'obbligo di inviare un osservatore regionale dell'ICCAT, secondo quanto indicato all'articolo 39.
2. Gli osservatori regionali dell'ICCAT sono nominati ogni anno anteriormente al 1o aprile, o non appena possibile, e sono inviati nelle aziende, sulle tonnare e a bordo delle tonniere con reti a circuizione battenti bandiera degli Stati membri che attuano il programma di osservazione regionale dell'ICCAT. Per ciascun osservatore è rilasciata una tessera di osservatore regionale dell'ICCAT.
3. Un contratto in cui figurino i diritti e i doveri dell'osservatore regionale dell'ICCAT e del comandante del peschereccio o dell'operatore dell'azienda o della tonnara è firmato da ambo le parti coinvolte.
4. È predisposto un manuale del programma di osservazione dell'ICCAT.
A. Qualifiche degli osservatori regionali dell'ICCAT
Per poter svolgere i propri compiti, gli osservatori regionali dell'ICCAT devono essere in possesso:
di un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;
di una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e degli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione;
della capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;
della capacità di analizzare le videoregistrazioni;
per quanto possibile, di una conoscenza adeguata della lingua dello Stato membro o della PCC di bandiera, dell'azienda o della tonnara in cui svolgono i loro compiti.
B. Obblighi degli osservatori regionali dell'ICCAT
1. L'osservatore regionale dell'ICCAT deve:
aver completato la formazione tecnica prescritta dagli orientamenti stabiliti dall'ICCAT;
essere cittadino di uno degli Stati membri o delle PCC ma, per quanto possibile, non dello Stato membro o della PCC di bandiera della tonniera con reti a circuizione, dello Stato membro o della PCC dell'azienda o dello Stato membro o della PCC della tonnara oggetto di osservazione;
essere in grado di svolgere i compiti di cui alla parte II, sezione C;
essere iscritto nell'elenco degli osservatori regionali dell'ICCAT tenuto dal segretariato dell'ICCAT;
non avere attuali interessi finanziari o di altro tipo nella pesca del tonno rosso.
2. Gli osservatori regionali dell'ICCAT considerano riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione, dalle aziende e dalle tonnare, e accettano per iscritto che tale obbligo costituisca una condizione per essere nominati osservatori regionali dell'ICCAT.
3. Gli osservatori regionali dell'ICCAT soddisfano i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato membro o della PCC di bandiera o dell'azienda che esercita la propria giurisdizione sul peschereccio, sull'azienda o sulla tonnara cui sono assegnati gli osservatori regionali dell'ICCAT.
4. Gli osservatori regionali dell'ICCAT rispettano la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale del peschereccio, dell'azienda e della tonnara, purché tali norme non interferiscano con i doveri che competono agli osservatori regionali dell'ICCAT nell'ambito del presente programma o con gli obblighi del personale del peschereccio, dell'azienda e della tonnara di cui al presente allegato.
C. Compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT
1. I compiti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono, in particolare, i seguenti:
come compito generale:
osservare le operazioni di cattura e allevamento del tonno rosso e controllare che rispettino le pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
svolgere attività scientifiche, quali la raccolta di campioni o di dati di cui al compito 2, secondo la richiesta della Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'SCRS;
avvistare e prendere nota dei pescherecci che si sospetta operino in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT nonché verificare e registrare il nome e il numero ICCAT del peschereccio interessato;
svolgere qualsiasi altro compito stabilito dalla Commissione;
per quanto riguarda l'attività di cattura delle tonniere con reti a circuizione o delle tonnare:
osservare le attività di pesca e riferire al riguardo;
osservare le catture ed effettuare una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;
per quanto riguarda i primi trasferimenti da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara alle gabbie da trasporto:
registrare le attività di trasferimento e riferire al riguardo;
verificare la posizione del peschereccio impegnato in attività di trasferimento;
esaminare e analizzare tutte le videoregistrazioni relative all'operazione di trasferimento in questione, se del caso;
stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti e registrare il risultato nell'ITD;
stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione;
registrare il risultato dell'analisi effettuata e riferire al riguardo;
verificare i dati inseriti nella notifica preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40, nell'ITD di cui all'articolo 42 e nell'eBCD;
verificare che l'ITD di cui all'articolo 42 sia trasmessa al comandante del rimorchiatore o all'operatore dell'azienda o della tonnara;
per quanto riguarda i trasferimenti di controllo, verificare il numero dei sigilli e far sì che questi siano affissi in modo tale da impedire l'apertura delle porte senza rompersi;
per quanto riguarda le operazioni di ingabbiamento, esaminare le videoregistrazioni della fotocamera al momento dell'ingabbiamento per determinare il numero di esemplari di tonno rosso ingabbiati, in tempo utile per consentire all'operatore dell'azienda di compilare la relativa dichiarazione di ingabbiamento;
per quanto riguarda la verifica dei dati:
verificare e certificare i dati riportati nelle ITD, nelle dichiarazioni di ingabbiamento e nell'eBCD, anche analizzando le videoregistrazioni;
stilare un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione, delle aziende e delle tonnare;
laddove l'operazione in questione sia conforme alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e le informazioni riportate in tali documenti corrispondano alle osservazioni formulate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, firmare le ITD, le dichiarazioni di ingabbiamento e l'eBCD, scrivendo in modo chiaro il nome e il numero ICCAT; oppure, in caso di disaccordo, annotare la sua presenza nelle IDT e nelle dichiarazioni di ingabbiamento pertinenti o nell'eBCD interessato, o in entrambi, nonché i motivi del disaccordo, citando specificamente le norme o le procedure che, secondo l'osservatore regionale dell'ICCAT, non sono state rispettate;
per quanto riguarda il rilascio:
per quanto riguarda il rilascio prima dell'ingabbiamento, osservare l'operazione di rilascio dalla rete a circuizione o dalla gabbia da trasporto, conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all'allegato XII, e riferire al riguardo;
per quanto riguarda il rilascio dopo l'ingabbiamento, osservare la previa separazione dei pesci e la successiva operazione di rilascio, conformemente al protocollo per le operazioni di rilascio di cui all'allegato XII, anche verificando che la qualità della videoregistrazione della previa separazione soddisfi le norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X e determinando il numero di esemplari di tonno rosso rilasciati, e riferire al riguardo;
in entrambi i casi, verificare l'ordine di rilascio emesso dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC interessati e convalidare le informazioni contenute nella dichiarazione di rilascio compilata dall'operatore cedente o dall'operatore dell'azienda;
per quanto riguarda le operazioni di prelievo nelle aziende:
verificare l'autorizzazione di prelievo rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro o della PCC dell'azienda;
convalidare le informazioni contenute nelle dichiarazioni di trasformazione e di prelievo compilate dal comandante della nave officina, o dal suo rappresentante, o dall'operatore dell'azienda;
per quanto riguarda la dichiarazione:
registrare e verificare la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunicare qualsiasi segno di asportazione recente di marcature; per tutti gli esemplari di tonno rosso che riportano una marcatura elettronica, procedere a un campionamento biologico completo (otoliti, spine e campione genetico) seguendo gli orientamenti stabiliti dall'SCRS;
redigere rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte in conformità della sezione C e offrire al comandante del peschereccio e all'operatore dell'azienda la possibilità di aggiungere informazioni pertinenti in detti rapporti;
presentare i rapporti generali di cui alla lettera h), punto ii), all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, ai fini della trasmissione al segretariato dell'ICCAT entro venti giorni dal termine del periodo di osservazione;
qualora osservi una potenziale violazione di una raccomandazione ICCAT, l'osservatore regionale dell'ICCAT ne informa senza indugio l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT, la quale inoltra senza indugio tale informazione all'autorità competente dello Stato membro di bandiera, della tonnara o dell'azienda interessato e al segretariato dell'ICCAT; a tal fine, l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT predispone un sistema che consente di comunicare tale informazione in modo sicuro;
acquisire, per quanto possibile, prove (ad es. foto, videoregistrazioni) di potenziali violazioni rilevate e allegarle al rapporto dell'osservatore regionale dell'ICCAT.
D. Obblighi degli Stati membri di bandiera, della tonnara e dell'azienda
1. Gli Stati membri di bandiera, dell'azienda e della tonnara provvedono affinché, in particolare, gli osservatori regionali dell'ICCAT:
siano autorizzati ad accedere al personale della tonniera con reti a circuizione, dell'azienda e della tonnara nonché agli attrezzi, alle gabbie, alle attrezzature e alle registrazioni della fotocamera di controllo;
su richiesta e per svolgere i compiti previsti dal programma di osservazione regionale dell'ICCAT, siano autorizzati ad accedere alle seguenti attrezzature, se presenti sulle navi cui sono assegnati gli osservatori:
strumenti per la navigazione via satellite;
schermi radar, quando in uso;
mezzi di comunicazione elettronici;
beneficino di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie adeguate;
dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori.
2. Gli Stati membri di bandiera, della tonnara e dell'azienda vigilano a che i comandanti, i membri dell'equipaggio e i proprietari dell'azienda e della tonnara nonché gli armatori non ostacolino, minaccino, influenzino, corrompano o tentino di corrompere un osservatore regionale dell'ICCAT nell'esercizio dei propri compiti né interferiscano nel suo operato.
3. Gli Stati membri di bandiera, della tonnara o dell'azienda ricevono, nel rispetto degli obblighi di riservatezza dei dati applicabili, copie di tutti i dati grezzi, delle sintesi e dei rapporti relativi alla bordata di pesca. I rapporti degli osservatori regionali dell'ICCAT sono presentati al comitato di controllo della conformità e all'SCRS.
4. Le autorità competenti degli Stati membri di bandiera, dell'azienda o della tonnara in cui l'osservatore regionale dell'ICCAT sta prestando servizio possono chiedere che l'osservatore sia sostituito qualora dispongano di prove del fatto che quest'ultimo non soddisfa gli obblighi, o non svolge adeguatamente i compiti, di cui al presente regolamento. Tali casi sono segnalati al gruppo di esperti 2.
E. Canone e organizzazione
1. I costi di attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT sono finanziati dagli operatori delle aziende e delle tonnare nonché dagli armatori delle tonniere con reti a circuizione. Il canone è calcolato sulla base dei costi totali del programma e versato su un conto speciale del segretariato dell'ICCAT utilizzato per l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT.
2. Nessun osservatore regionale dell'ICCAT sarà assegnato a bordo di un peschereccio o di una tonnara o ad un'azienda per cui il canone, a norma del presente allegato, non sia stato pagato.
ALLEGATO IX
PROGRAMMA DI ISPEZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA DELL’ICCAT
In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale svoltasi a Marrakech nel 2008, l’ICCAT ha concordato quanto segue.
Ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l’applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.
I. INFRAZIONI GRAVI
1. Per infrazione grave, ai fini delle presenti procedure, si intendono le seguenti violazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell’ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:
pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;
assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, conformemente ai requisiti della Commissione ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;
pesca in zona di divieto;
pesca in periodo di divieto;
cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall’ICCAT;
violazione in misura significativa dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore secondo le norme dell’ICCAT;
utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio;
occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione;
infrazioni multiple che, considerate congiuntamente, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell’ICCAT;
assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il suo operato;
manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;
altre infrazioni determinate dall’ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;
pesca coadiuvata da aerei da avvistamento;
interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema VMS;
attività di trasferimento senza ITD;
trasbordo in mare.
2. Qualora, a seguito del fermo e dell’ispezione di un peschereccio, l’ispettore autorizzato osservi un’attività o una situazione che costituisce un’infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell’ICCAT. In tali circostanze l’ispettore informa anche qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.
3. L’ispettore dell’ICCAT registra nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate.
4. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove viene avviata un’indagine.
5. Se il peschereccio non è invitato a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà senza indugio debita giustificazione alla Commissione, la quale inoltra l’informazione al segretariato dell’ICCAT, che a sua volta la rende disponibile su richiesta alle altre parti contraenti.
II. SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI
6. Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e di ogni ispettore a tal fine designato dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.
7. Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell’ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell’ICCAT non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell’ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.
8. Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.
9. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente impegnato nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale è tenuto a fermarsi non appena gli sia impartito l’apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell’ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca, nel qual caso il peschereccio si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione di cui al punto 10 di salire a bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d’imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture o sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.
10. Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave di ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per assicurare il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.
11. Al momento dell’imbarco, l’ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8. L’ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto a ispezione e del relativo equipaggio ed evita di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato, nonché, per quanto possibile, di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.
L’ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l’osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all’ispezione, l’ispettore può chiedere al comandante del peschereccio l’assistenza necessaria. L’ispettore redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e firma tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che il comandante del peschereccio ritiene opportune, seguite dalla sua firma.
12. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell’ICCAT, l’ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.
13. L’opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.
14. L’ispettore svolge i suoi compiti nell’ambito delle presenti disposizioni conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento; rimane tuttavia soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.
15. I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione ICCAT 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell’ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Il presente punto non comporta alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell’ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell’ambito delle presenti disposizioni.
16.
Entro il 15 febbraio di ogni anno le parti contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell’ambito della raccomandazione recepita dal presente regolamento nell’anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti alle parti contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.
Le disposizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 19-04 e i piani di partecipazione si applicano tra le parti contraenti, salvo diverso accordo tra le stesse che deve essere notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia, l’attuazione del programma è sospesa tra due parti contraenti qualora una di esse abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.
17.
Gli attrezzi da pesca sono ispezionati conformemente alla regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l’ispezione. L’ispettore indica la sottozona in cui è stata effettuata l’ispezione e descrive nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.
L’ispettore può ispezionare tutti gli attrezzi da pesca utilizzati o presenti a bordo.
18. L’ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fa menzione nel rapporto di ispezione.
19. L’ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.
20. Se necessario, l’ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l’osservanza delle raccomandazioni ICCAT.
21. Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:
ALLEGATO X
NORME MINIME RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VIDEOREGISTRAZIONE
Operazioni di trasferimento
1. Terminata l’operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.
2. La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall’operatore dell’azienda o della tonnara, a seconda dei casi, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione.
3. Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l’altra all’osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest’ultima accompagna l’ITD e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.
4. Il numero dell’autorizzazione al trasferimento ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti.
5. Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa.
6. La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio del trasferimento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.
7. La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di trasferimento.
8. La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.
9. Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, è effettuato un trasferimento di controllo. L’operatore può chiedere alle autorità di bandiera del peschereccio o della tonnara di effettuare un trasferimento di controllo. Nel caso in cui l’operatore non chieda tale trasferimento di controllo o il risultato del trasferimento volontario non sia soddisfacente, le autorità di controllo chiedono tutti i trasferimenti di controllo necessari finché non sia disponibile una videoregistrazione di qualità sufficiente. Tali trasferimenti di controllo sono effettuati trasferendo in un’ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente. Se l’origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara, nel qual caso il trasferimento di controllo è annullato sotto la supervisione dell’osservatore regionale dell’ICCAT.
Operazioni di ingabbiamento
1. Terminata l’operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato appena possibile all’osservatore regionale dell’ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.
2. L’originale della registrazione è conservato dall’azienda, se del caso, per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione.
3. Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all’osservatore regionale dell’ICCAT assegnato all’azienda.
4. Il numero dell’autorizzazione di ingabbiamento dell’ICCAT è visualizzato all’inizio o alla fine di ogni videoregistrazione o in entrambi i punti.
5. Per l’intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l’ora e la data della registrazione stessa.
6. La videoregistrazione comprende, prima dell’inizio dell’operazione di ingabbiamento, l’apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.
7. La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l’intera operazione di ingabbiamento.
8. La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.
9. Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare la stima del numero di esemplari di tonno rosso trasferiti, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un’ulteriore gabbia dell’azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell’azienda.
ALLEGATO XI
NORME E PROCEDURE RIGUARDANTI I SISTEMI DI FOTOCAMERE STEREOSCOPICHE NEL CONTESTO DELLE OPERAZIONI DI INGABBIAMENTO
A. Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche
Ai fini dell’utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell’articolo 51 si applicano le disposizioni seguenti.
L’intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento del pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.
Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano i 10 metri di larghezza e i 10 metri di altezza.
Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse), è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. L’algoritmo o gli algoritmi più aggiornati definiti dall’SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante l’operazione di ingabbiamento.
La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.
Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore intrinseco alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/– 5 %.
La relazione sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, compresi l’intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L’SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.
Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica non consenta di stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell’azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.
B. Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi
1. Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato sui sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell’operazione di pesca congiunta o delle catture complessive della tonnara, per le catture effettuate nell’ambito di un’operazione di pesca congiunta e da tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipino un’unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato sui sistemi stereoscopici è adottata a livello delle operazioni di ingabbiamento per le operazioni di pesca congiunte cui partecipino più di una PCC e/o più di uno Stato membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all’operazione di pesca congiunta.
2. Entro 15 giorni dalla data di ingabbiamento lo Stato membro responsabile dell’azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata:
una relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:
i risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato;
un rapporto sull’operazione di ingabbiamento comprendente:
3. Al ricevimento del rapporto sull’operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle situazioni seguenti:
se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è compreso nell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:
se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è inferiore al valore più basso dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:
se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD supera il valore più alto dell’intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:
4. Ai fini di eventuali modifiche del BCD, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2.
5. In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un’operazione di pesca congiunta o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia o meno richiesta un’operazione di rilascio, tutti i BCD pertinenti sono modificati sulla base dell’intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i BCD relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I BCD relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o delle tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, vengono anch’essi modificati per tener conto di tali differenze.
I BCD relativi alle catture per le quali è effettuata l’operazione di rilascio sono anch’essi modificati per tener conto del peso e del numero degli esemplari rilasciati.
ALLEGATO XII
PROTOCOLLO PER LE OPERAZIONI DI RILASCIO
1. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da parte di un osservatore regionale dell’ICCAT, che redige un rapporto e lo presenta al segretariato dell’ICCAT unitamente alla videoregistrazione.
2. Quando è emesso un ordine di rilascio, l’operatore dell’azienda chiede l’invio di un osservatore regionale dell’ICCAT.
3. Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da parte di un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo presenta alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.
4. Prima che venga effettuata un’operazione di rilascio, le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l’utilizzo di fotocamere convenzionali e/o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.
5. Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a far sì che le operazioni di rilascio avvengano nel momento e nel luogo più idonei a garantire maggiori probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L’operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell’operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.
6. Terminate le operazioni di prelievo, il pescato rimasto in azienda e non rientrante nel BCD è rilasciato secondo le procedure stabilite all’articolo 41, paragrafo 2, e nel presente allegato.
ALLEGATO XIII
Trattamento dei pesci morti o persi
A. Registrazione degli esemplari di tonno rosso morti o persi
1. Il numero di esemplari di tonno rosso che muoiono durante un'operazione disciplinata dal presente regolamento è segnalato dall'operatore cedente, nel caso di un'operazione di trasferimento e relativo trasporto, o dall'operatore dell'azienda, nel caso di un'operazione di ingabbiamento o di attività di allevamento, ed è detratto dal relativo contingente dello Stato membro interessato.
2. Ai fini del presente allegato, per »pesci persi« si intendono gli esemplari di tonno rosso mancanti che, dopo aver tenuto conto delle potenziali differenze riscontrate durante l'indagine di cui all'articolo 50 del presente regolamento, non sono stati giustificati come mortalità.
B. Trattamento dei pesci che muoiono durante la cattura e il primo trasferimento
1. Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante la cattura e il primo trasferimento da una tonniera con reti a circuizione o da una tonnara sono registrati nel giornale di bordo della tonniera con reti a circuizione o nella dichiarazione di cattura giornaliera della tonnara e segnalati nell'ITD e nella sezione 4 (Informazioni sul trasferimento) dell'eBCD.
2. L'eBCD è fornito al comandante del rimorchiatore una volta compilate le sezioni 2 (Informazioni sulle catture), 3 (Informazioni commerciali) e 4 (Informazioni sul trasferimento), comprese le sottosezioni relative ai »pesci morti«.
3. La sezione 2 (Informazioni sulle catture) dell'eBCD comprende tutti gli esemplari di tonno rosso catturati. I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 (Informazioni commerciali) e 4 (Informazioni sul trasferimento) dell'eBCD (comprese le sottosezioni relative ai »pesci morti«) sono identici a quelli riportati nella sezione 2 (Informazioni sulle catture), previa detrazione di tutte le mortalità osservate tra la cattura e il completamento del trasferimento.
4. L'eBCD è accompagnato dall'ITD conformemente al presente regolamento.
5. Una copia dell'eBCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) compilata è trasmessa al comandante della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura o sulla tonnara). Gli esemplari morti e la suddetta parte dell'eBCD sono accompagnati da tale copia dell'ITD.
6. I quantitativi di pesci morti sono registrati nell'eBCD della nave da cattura che ha effettuato la cattura o, nel caso di operazioni di pesca congiunte, nell'eBCD delle navi da cattura partecipanti o di un peschereccio battente un'altra bandiera che partecipa a tale operazione.
C. Trattamento dei pesci che muoiono o vengono persi nel corso di ulteriori trasferimenti e operazioni di trasporto
1. I comandanti dei rimorchiatori comunicano, utilizzando il modello di cui alla sezione F, tutti gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante il trasporto. Le singole righe sono compilate dal comandante del rimorchiatore ogni volta che viene individuato un esemplare di pesce morto o perso.
2. In caso di ulteriori trasferimenti, il comandante del rimorchiatore cedente fornisce l'originale del rapporto al comandante del rimorchiatore che riceve il tonno rosso, conservandone una copia a bordo per la durata della campagna.
3. All'arrivo di una gabbia da trasporto nell'azienda di destinazione, il comandante del rimorchiatore consegna all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda o della PCC responsabile dell'azienda l'intera serie dei rapporti sui pesci morti utilizzando il modello di cui alla sezione F.
4. Ai fini dell'utilizzazione del contingente che dovrà essere stabilita dallo Stato membro di bandiera o della tonnara, il peso dei pesci che muoiono o vengono persi durante il trasporto è valutato come segue:
per i pesci morti:
in caso di sbarco, si applica il peso effettivo al momento dello sbarco;
nel caso in cui i pesci morti siano rigettati in mare, il peso medio degli esemplari di tonno rosso stabilito al momento dell'ingabbiamento si applica al numero di esemplari di tonno rosso rigettati in mare;
per i pesci altrimenti considerati persi al momento dell'indagine di cui all'articolo 50, il peso medio degli esemplari di tonno rosso stabilito al momento dell'ingabbiamento si applica al numero di esemplari di tonno rosso considerati persi, determinato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara risultante dall'analisi della videoregistrazione del primo trasferimento nell'ambito di tale indagine.
D. Trattamento dei pesci che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento
I pesci che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento sono segnalati dall'operatore dell'azienda nella dichiarazione di ingabbiamento. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le operazioni di ingabbiamento siano riportati nella pertinente sottosezione della sezione 6 (Informazioni sull'allevamento) dell'eBCD.
E. Trattamento dei pesci che muoiono o vengono persi nel corso delle attività di allevamento
L'operatore dell'azienda segnala all'autorità competente dello Stato membro dell'azienda i pesci morti o persi nelle aziende o quelli che scompaiono dalle stesse — compresi i pesci presumibilmente rubati o fuggiti — non appena viene rilevata la morte o la perdita dei pesci. La segnalazione dell'operatore dell'azienda è accompagnata dai necessari elementi di prova (ad es. la denuncia relativa al pesce rubato, il rapporto sui danni subiti in caso di danneggiamento della gabbia, ecc.). Una volta ricevuta tale segnalazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda applica le opportune modifiche o l'annullamento dell'eBCD in questione (a seguito dei necessari sviluppi del sistema eBCD).
F. Modello di segnalazione
Segnalazione dei pesci che muoiono nel corso di ulteriori trasferimenti e operazioni di rimorchio |
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Rimorchiatore |
Nome |
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N. ICCAT e bandiera |
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N. ITD e n. gabbia |
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Nome del comandante |
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Nave(i) da cattura / tonnara |
Nome del(dei) pescherecci(o) / tonnara |
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Numero ICCAT e n. operazione di pesca congiunta |
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Numero(i) eBCD |
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Rimorchiatore precedente (se del caso) |
Nome |
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N. ICCAT e bandiera |
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N. ITD e n. gabbia |
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Numero totale di esemplari di tonno rosso segnalati morti (*1) |
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Azienda di destinazione |
PCC / Nome / n. ICCAT |
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Data |
N. di esemplari di tonno rosso morti |
Firma del comandante |
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TOTALE |
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(*1)
In caso di ulteriori trasferimenti, il comandante del rimorchiatore cedente consegna l'originale del rapporto di mortalità al comandante del rimorchiatore ricevente. |
ALLEGATO XIV
DICHIARAZIONE DI INGABBIAMENTO DELL’ICCAT ( 8 )
Nome del peschereccio |
Bandiera |
Numero di immatricolazione Numero di identificazione della gabbia |
Data di cattura |
Luogo di cattura (longitudine e latitudine) |
Numero dell’eBCD |
Data dell’eBCD |
Data di ingabbiamento |
Quantitativo ingabbiato (in tonnellate) |
Numero di esemplari ingabbiati a fini di ingrasso |
Composizione per taglia |
Impianto di allevamento (*1) |
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(*1)
Impianto autorizzato ad operare per l’ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione. |
ALLEGATO XV
NORME MINIME PER L’ISTITUZIONE DI UN VMS NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ( 9 )
1. Salvo disposizioni più rigorose eventualmente applicabili a specifiche attività di pesca dell’ICCAT, ogni Stato membro di bandiera istituisce un VMS per i suoi pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera e:
impone ai suoi pescherecci di dotarsi di un sistema autonomo in grado di evidenziare eventuali manomissioni e che, in modo continuo, automatico e indipendente da qualsiasi intervento della nave, trasmetta messaggi al centro di controllo della pesca («CCP») dello Stato membro di bandiera per far sì che quest’ultimo possa monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio;
provvede affinché il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio raccolga e trasmetta continuativamente al CCP dello Stato membro di bandiera i dati seguenti:
garantisce che il CCP dello Stato membro di bandiera riceva una notifica automatica in caso di interruzione della comunicazione tra il CCP e il dispositivo di localizzazione via satellite;
garantisce, in collaborazione con lo Stato costiero, che i messaggi di posizione trasmessi dai pescherecci battenti la propria bandiera durante l’esercizio in acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero siano trasmessi automaticamente e in tempo reale anche al CCP dello Stato costiero che ha autorizzato l’attività. Nell’attuare questa disposizione, occorre tenere debitamente conto della riduzione al minimo dei costi operativi, delle difficoltà tecniche e degli oneri amministrativi associati alla trasmissione di tali messaggi; e
garantisce che, al fine di agevolare la trasmissione e la ricezione dei messaggi di posizione di cui alla lettera d), il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero si scambino le informazioni necessarie per contattarsi e si comunichino reciprocamente, senza indugio, eventuali modifiche a tali informazioni. Il CCP dello Stato costiero notifica l’eventuale interruzione di messaggi di posizione consecutivi al CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC. La trasmissione dei messaggi di posizione fra il CCP dello Stato membro di bandiera o della PCC e il CCP dello Stato costiero avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto.
2. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i messaggi VMS siano trasmessi e ricevuti conformemente al punto 1 e utilizza tali informazioni per monitorare costantemente la posizione dei pescherecci battenti la propria bandiera.
3. Ogni Stato membro provvede affinché i comandanti dei pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano che i dispositivi di localizzazione satellitare siano sempre e continuamente funzionanti e che le informazioni di cui al punto 1, lettera b), siano raccolte e trasmesse almeno una volta ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e almeno una volta ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Lo Stato membro, inoltre, impone agli operatori dei propri pescherecci di garantire che:
il dispositivo di localizzazione via satellite non sia in alcun modo manomesso;
i dati VMS non siano in alcun modo modificati;
le antenne collegate al dispositivo di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;
il dispositivo di localizzazione via satellite sia integrato all’hardware del peschereccio e l’alimentazione elettrica non sia in alcun modo interrotta intenzionalmente; e
il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio, salvo per riparazione o sostituzione.
4. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell’impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese dal momento in cui si è verificato l’evento, a meno che, a seconda dei casi, il peschereccio non sia stato radiato dall’elenco dei grandi pescherecci autorizzati, oppure, per i pescherecci che non devono figurare nell’elenco ICCAT dei pescherecci autorizzati, a meno che l’autorizzazione di pesca in zone situate al di fuori della giurisdizione della PCC di bandiera non cessi di applicarsi. Il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Inoltre, quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca, la riparazione o la sostituzione avviene non appena la nave entra in porto; il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca prima che il dispositivo sia stato riparato o sostituito.
5. Ogni Stato membro o PCC provvede affinché il peschereccio con un impianto di localizzazione via satellite difettoso trasmetta al CCP, almeno una volta al giorno, rapporti contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), con altri mezzi di comunicazione (via radio, via Internet, per posta elettronica, fax o telex).
6. Lo Stato membro o le PCC possono autorizzare un peschereccio a spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare solo se esso non eserciterà attività di pesca per un lungo periodo (ad esempio, perché si trova in un bacino di carenaggio per riparazione) e ne informano preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC. Il dispositivo di localizzazione via satellite è riattivato e riceve e trasmette almeno un rapporto prima che la nave lasci il porto.
ALLEGATO XV bis
Procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto
1. Prima del loro impiego su una tonniera con reti a circuizione, una tonnara o un rimorchiatore, l'entità che gestisce il programma di osservazione regionale dell'ICCAT e le autorità competenti dello Stato membro forniscono almeno 25 sigilli ICCAT, rispettivamente, a ciascun osservatore regionale dell'ICCAT e a ciascun osservatore nazionale sotto la sua responsabilità e tiene un registro dei sigilli forniti e utilizzati.
2. L'operatore cedente è responsabile della sigillatura delle gabbie. A tal fine, su ciascuna porta della gabbia devono essere affissi almeno tre sigilli, posti in modo tale da impedire l'apertura della porta senza che si rompano.
3. L'operazione di sigillatura è videoregistrata dall'operatore cedente in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica del corretto posizionamento degli stessi. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. La videoregistrazione accompagna il pescato fino all'azienda di destinazione. Una copia della videoregistrazione è conservata a bordo delle navi cedenti o sulle tonnare ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo durante la campagna di pesca. Una copia della videoregistrazione è messa a disposizione dell'osservatore regionale dell'ICCAT a bordo della tonniera con reti a circuizione o sulla tonnara, o dell'osservatore nazionale sul rimorchiatore ricevente, ai fini della trasmissione all'autorità competente dello Stato membro o della PCC o all'osservatore regionale dell'ICCAT presente al successivo trasferimento di controllo.
4. La videoregistrazione del successivo trasferimento di controllo include l'operazione di rimozione dei sigilli, che viene condotta in modo da consentire l'identificazione dei sigilli e la verifica che questi ultimi non siano stati manomessi.
ALLEGATO XV ter
Modello per la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di prelievo
Trasformazione / Prelievo (cerchiare la voce pertinente) |
Data del prelievo (gg/mm/aaaa): / / |
Azienda / Tonnara (cerchiare la voce pertinente) |
Numero/i di gabbia: |
Numero di esemplari prelevati: |
Peso vivo in kg dei tonni rossi prelevati: |
Peso trasformato in kg dei tonni rossi prelevati: |
Numero/i eBCD associato/i al tonno rosso prelevato: |
Dettagli delle navi ausiliarie coinvolte nell'operazione: Nome: Bandiera: Numero di immatricolazione ICCAT: |
Destinazione del tonno prelevato (esportazione, mercato locale, altro) (cerchiare la voce pertinente) In caso di destinazione diversa, specificare: |
Convalida dell'osservatore nazionale o dell'osservatore regionale dell'ICCAT, a seconda dei casi: Nome dell'osservatore: N. ICCAT: Firma: |
ALLEGATO XVI
TAVOLA DI CONCORDANZA TRA IL REGOLAMENTO (UE) 2016/1627 E IL PRESENTE REGOLAMENTO
Regolamento (UE) 2016/1627 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 1 |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
— |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 11 |
Articolo 7 |
Articolo 12 |
Articolo 8 |
Articolo 13 |
Articolo 9 |
Articolo 14 |
Articolo 10 |
Articolo 16 |
Articolo 11 |
Articolo 17 e allegato I |
Articolo 12 |
Articolo 17 e allegato I |
Articolo 13 |
Articolo 18 |
Articolo 14 |
Articolo 19 |
Articolo 15 |
Articolo 20 |
Articolo 16 |
Articolo 21 |
Articolo 17 |
Articolo 25 |
Articolo 18 |
Articolo 22 |
Articolo 19 |
Articolo 23 |
Articolo 20 |
Articolo 26 |
Articolo 21 |
Articolo 4 |
Articolo 22 |
Articolo 27 |
Articolo 23 |
Articolo 28 |
Articolo 24 |
Articolo 30 |
Articolo 25 |
Articolo 31 |
Articolo 26 |
Articolo 32 |
Articolo 27 |
Articolo 36 |
Articolo 28 |
Articolo 37 |
Articolo 29 |
Articolo 29 |
Articolo 30 |
Articolo 33 |
Articolo 31 |
Articolo 34 |
Articolo 32 |
Articolo 35 |
Articolo 33 |
Articolo 40 |
Articolo 34 |
Articolo 41 |
Articolo 35 |
Articolo 43 |
Articolo 36 |
Articolo 44 |
Articolo 37 |
Articolo 51 |
Articolo 38 |
Articolo 42 |
Articolo 39 |
Articolo 45 |
Articolo 40 |
Articolo 46 |
Articolo 41 |
Articolo 46 |
Articolo 42 |
Articolo 47 |
Articolo 43 |
Articolo 48 |
Articolo 44 |
Articolo 49 |
Articolo 45 |
Articolo 50 |
Articolo 46 |
Articolo 51 |
Articolo 47 |
Articolo 55 |
Articolo 48 |
Articolo 56 |
Articolo 49 |
Articolo 57 |
Articolo 50 |
Articolo 38 |
Articolo 51 |
Articolo 39 |
Articolo 52 |
Articolo 58 |
Articolo 53 |
Articolo 15 |
Articolo 54 |
Articolo 59 |
Articolo 55 |
Articolo 60 |
Articolo 56 |
Articolo 62 |
Articolo 57 |
Articolo 63 |
Articolo 58 |
Articolo 64 |
Articolo 59 |
Articolo 68 |
Articolo 60 |
Articolo 70 |
Articolo 61 |
Articolo 71 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
Allegato V |
Allegato IV |
Allegato VI |
Allegato V |
Allegato III |
Allegato VI |
Allegato IV |
Allegato VII |
Allegato VIII |
Allegato VIII |
Allegato IX |
Allegato IX |
Allegato X |
Allegato X |
Allegato XI |
Allegato XI |
Allegato XII |
Allegato XII |
Allegato XIII |
( 1 ) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
( 2 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).
( 4 ) Regolamento (UE) 2023/2833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010 (GU L, 2023/2833, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2833/oj).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
( 7 ) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 404/201.
( 8 ) Cfr. dichiarazione di ingabbiamento di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07.
( 9 ) Raccomandazione 18-10 ICCAT concernente le norme minime applicabili ai sistemi di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT.