02023R1115 — IT — 26.12.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206) |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/3234 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 |
L 3234 |
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23.12.2024 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 2023
relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di:
ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«materie prime interessate»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;
«prodotti interessati»: i prodotti elencati nell’allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;
«deforestazione»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;
«foresta»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
«uso agricolo»: l’uso di terreni a fini agricoli, comprese le piantagioni agricole e le superfici agricole messe a riposo, e per l’allevamento del bestiame;
«piantagione agricola»: terreno con popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea; comprende tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno; le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di «foresta»;
«degrado forestale»: i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:
foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; o
foreste primarie in foreste piantate;
«foresta primaria»: foresta rinnovata naturalmente di specie arboree autoctone, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;
«foresta rinnovata naturalmente»: foresta composta prevalentemente da alberi costituiti mediante rinnovazione naturale; comprende almeno uno dei seguenti:
foreste per le quali non è possibile distinguere se siano piantate o rinnovate naturalmente;
foreste con una combinazione di specie arboree autoctone rinnovate naturalmente e di alberi impiantati o seminati e in cui si prevede che gli alberi rinnovati naturalmente costituiscano la maggior parte della provvigione legnosa a maturità;
boschi cedui di alberi originariamente costituiti mediante rinnovazione naturale;
alberi rinnovati naturalmente di specie introdotte;
«foresta piantata»: foresta composta prevalentemente da alberi impiantati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi impiantati o seminati costituiscano oltre il 50 % della provvigione legnosa a maturità; sono inclusi i boschi cedui di alberi originariamente impiantati o seminati;
«piantagione forestale»: foresta piantata che è a gestione intensiva e che al momento dell’impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i criteri seguenti: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare; sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante impianto o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rinnovate naturalmente;
«altri terreni boschivi»: terreni non classificati come «foresta» di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
«a deforestazione zero»:
i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e
nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
«prodotto»: coltivato, raccolto, ottenuto o allevato negli appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione;
«operatore»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell’Unione;
«commerciante»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
«nel corso di un’attività commerciale»: ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell’attività dell’operatore o del commerciante stesso;
«persona»: una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, la capacità di agire;
«persona stabilita nell’Unione»:
in caso di persona fisica, qualsiasi persona il cui luogo di residenza sia nell’Unione;
in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona la cui sede statutaria, amministrazione centrale o stabile organizzazione sia nell’Unione;
«mandatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, conformemente all’articolo 6, ha ricevuto dall’operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell’operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;
«paese di origine»: il paese o territorio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013;
«paese di produzione»: il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta;
«prodotti non conformi»: i prodotti interessati non conformi all’articolo 3;
«rischio trascurabile»: il livello di rischio che si applica alle materie prime interessate e ai prodotti interessati se, sulla base di una valutazione completa delle informazioni sia generali sia specifiche al prodotto e, se necessario, dell’applicazione di misure di attenuazione adeguate, tali materie prime o prodotti non destano preoccupazioni quanto alla possibilità di non conformità all’articolo 3, lettera a) o b);
«appezzamento»: porzione di terreno all’interno di un unico fondo, ai sensi del diritto del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime interessate ivi prodotte;
«geolocalizzazione»: l’ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;
«stabilimento»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell’allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui è tenuto il bestiame, su base temporanea o permanente;
«microimprese, piccole e medie imprese» o «PMI»: le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«indicazione comprovata»: segnalazione debitamente motivata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l’intervento delle autorità competenti;
«autorità competenti»: le autorità designate a norma dell’articolo 14, paragrafo 1;
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;
«territorio doganale»: il territorio quale definito all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
«paese terzo»: un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Unione;
«immissione in libera pratica»: il regime di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
«esportazione»: il regime di cui all’articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
«prodotti interessati che entrano nel mercato»: i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica» che sono destinati a essere immessi sul mercato dell’Unione e non sono destinati all’uso o al consumo privato all’interno del territorio doganale dell’Unione;
«prodotti interessati che escono dal mercato»: i prodotti interessati vincolati al regime doganale di «esportazione»;
«legislazione pertinente del paese di produzione»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:
diritti d’uso del suolo;
tutela dell’ambiente;
norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
diritti di terzi;
diritti dei lavoratori;
diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
disciplina fiscale, sull’anticorruzione, commerciale e doganale.
Articolo 3
Divieti
Le materie prime interessate e i prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:
sono a deforestazione zero;
sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
CAPO 2
OBBLIGHI DELL’OPERATORE E DEL COMMERCIANTE
Articolo 4
Obblighi dell’operatore
L’operatore non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verificano una o più delle circostanze seguenti:
i prodotti interessati sono non conformi;
l’esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi;
l’operatore non è stato in grado di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
Obblighi del commerciante
Il commerciante PMI raccoglie e conserva le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l’indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.
Articolo 6
Mandatario
Articolo 7
Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi
Qualora i prodotti interessati siano immessi sul mercato da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell’Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che mette tali prodotti interessati a disposizione sul mercato è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.
Articolo 8
Dovuta diligenza
La dovuta diligenza comprende:
la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all’articolo 9;
le misure di valutazione del rischio di cui all’articolo 10;
le misure di attenuazione del rischio di cui all’articolo 11.
Articolo 9
Obblighi di informazione
L’operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che i prodotti interessati sono conformi all’articolo 3. A tal fine l’operatore raccoglie, organizza e conserva, per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni seguenti, corredate di elementi di prova, relative a ciascun prodotto interessato:
descrizione dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l’elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
quantità dei prodotti interessati; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato, o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume netto o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;
paese di produzione e, ove pertinente, parti di esso;
geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione; se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti; qualsiasi deforestazione o degrado forestale negli appezzamenti in questione esclude automaticamente dall’immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall’esportazione tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati provenienti da tali appezzamenti; per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti; per tutti gli altri prodotti interessati dell’allegato I, la geolocalizzazione si riferisce agli appezzamenti;
nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa o persona presso cui l’operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;
nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;
informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l’area specifica alla produzione della materia prima interessata.
Articolo 10
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
rischio attribuito al paese di produzione in questione o a parti di esso conformemente all’articolo 29;
presenza di foreste nel paese di produzione o in parti di esso;
presenza di popoli indigeni nel paese di produzione o in parti di esso;
consultazione e cooperazione in buona fede con i popoli indigeni del paese di produzione o di parti di esso;
esistenza di segnalazioni debitamente motivate dei popoli indigeni basate su informazioni oggettive e verificabili riguardanti l’uso o la proprietà della superficie utilizzata ai fini della produzione della materia prima interessata;
diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese di produzione o in parti di esso;
fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;
preoccupazioni inerenti al paese di produzione e di origine o a parti di esso, ad esempio a livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell’applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea;
complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel collegare i prodotti interessati all’appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate;
rischio di elusione del presente regolamento o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;
conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l’attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione;
indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31 e informazioni sui precedenti di non conformità al presente regolamento di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento;
qualsiasi informazione che indichi il rischio che i prodotti interessati siano non conformi;
informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, anche provenienti dalla certificazione o da altri sistemi di verifica da parte di terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 9 del presente regolamento.
Articolo 11
Attenuazione del rischio
A eccezione dei casi nei quali una valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 10 rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, prima di immetterli sul mercato o di esportarli l’operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile. Tali procedure e misure possono comprendere:
la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari;
lo svolgimento di indagini o audit indipendenti;
l’adozione di altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all’articolo 9.
Tali procedure e misure possono comprendere anche il sostegno al rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori di tale operatore, in particolare i piccoli proprietari terrieri, attraverso lo sviluppo di capacità e investimenti.
L’operatore predispone politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati. Tali politiche, controlli e procedure comprendono:
modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale per gli operatori non PMI;
per tutti gli operatori non PMI, una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne di cui alla lettera a).
Articolo 12
Definizione e mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri
Fatta salva la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati, le relazioni di cui al paragrafo 3 includono le informazioni seguenti relative alle materie prime interessate e ai prodotti interessati:
una sintesi delle informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
le conclusioni della valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 10 e le misure intraprese a norma dell’articolo 11, nonché una descrizione delle informazioni e prove ottenute e utilizzate per valutare il rischio;
ove applicabile, una descrizione del processo di consultazione dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti fondiari consuetudinari o delle organizzazioni della società civile presenti nella zona di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.
Articolo 13
Dovuta diligenza semplificata
CAPO 3
OBBLIGHI DELLO STATO MEMBRO E DELLE SUE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 14
Autorità competenti
Articolo 15
Assistenza tecnica, orientamenti e scambio di informazioni
Articolo 16
Obbligo di effettuare controlli
Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, le autorità competenti elaborano piani annuali contenenti almeno:
i criteri nazionali di rischio, stabiliti a norma del paragrafo 3, al fine di determinare i controlli necessari, che si basano su eventuali criteri indicativi di rischio a livello dell’Unione stabiliti dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 e includono sistematicamente criteri di rischio per i paesi o parti di paesi classificati come ad alto rischio;
la selezione degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controllo; tale selezione deve basarsi sui criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), usando, tra l’altro, le informazioni contenute nel sistema di informazione di cui all’articolo 33 e su tecniche di elaborazione elettronica dei dati; per ciascun operatore o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.
Articolo 17
Prodotti interessati che richiedono un’azione immediata
Quando un’autorità competente individua le situazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ivi compreso quando un operatore presenta una dichiarazione di dovuta diligenza relativa ai prodotti interessati, il sistema di informazione di cui all’articolo 33 individua l’elevato rischio di non conformità all’articolo 3 e informa le autorità competenti, le quali:
adottano misure provvisorie immediate a norma dell’articolo 23 per sospendere l’immissione o la messa a disposizione di tali prodotti interessati sul mercato; oppure
una volta istituita l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, chiedono alle autorità doganali di sospenderne l’immissione in libera pratica o l’esportazione a norma dell’articolo 26, paragrafo 7.
Articolo 18
Controllo degli operatori e dei commercianti non PMI
I controlli degli operatori e dei commercianti non PMI prevedono:
l’esame del loro sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione del rischio e di attenuazione del rischio, e della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;
l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare che un dato prodotto interessato che l’operatore ha immesso o intende immettere sul mercato o intende esportare o che il commerciante non PMI ha messo a disposizione o intende mettere a disposizione sul mercato è conforme al presente regolamento, anche, se del caso, mediante misure di attenuazione del rischio, nonché l’esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza pertinenti.
I controlli sugli operatori e sui commercianti non PMI possono anche includere, se del caso, in particolare laddove gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi:
l’esame sul campo delle materie prime interessate o dei prodotti interessati onde accertarne la corrispondenza alla documentazione usata ai fini dell’esercizio della dovuta diligenza;
l’esame delle misure correttive adottate a norma dell’articolo 24;
qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare le specie o l’esatto luogo di produzione del prodotto interessato o della materia prima interessata, ivi comprese analisi anatomiche, chimiche o del DNA;
qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti o di altre fonti pertinenti pubblicamente o privatamente disponibili; e
controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.
Articolo 19
Controllo dei commercianti PMI
Articolo 20
Recupero dei costi da parte delle autorità competenti
Articolo 21
Cooperazione e scambio di informazioni
Articolo 22
Comunicazione
Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. Tali informazioni includono:
i piani di controllo e i criteri di rischio su cui tali piani si basavano;
il numero e i risultati dei controlli effettuati su operatori, commercianti non PMI e altri commercianti in relazione al numero totale di operatori, commercianti non PMI e altri commercianti, compresi i tipi di non conformità individuati;
la quantità di prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale di prodotti interessati immessi sul mercato o esportati e i paesi di produzione; per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, la quantità deve essere espressa in massa netta o, se applicabile, in volume o numero di unità; l’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza;
in caso di non conformità, le misure correttive adottate a norma dell’articolo 24 e le sanzioni irrogate a norma dell’articolo 25;
la percentuale di controlli effettuati con preavvisi a norma dell’articolo 16, paragrafo 13, il cui uso è giustificato dalle autorità competenti nelle loro relazioni sulle attività di controllo.
Articolo 23
Misure provvisorie
Gli Stati membri prevedono la possibilità per le loro autorità competenti di adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro delle materie prime interessate o dei prodotti interessati o la sospensione dell’immissione o della messa a disposizione sul mercato o dell’esportazione delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, qualora sia stata riscontrata una potenziale non conformità con il presente regolamento sulla base di uno degli elementi seguenti:
l’esame delle prove o di altre informazioni pertinenti, comprese le informazioni scambiate a norma dell’articolo 21 o le indicazioni comprovate presentate a norma dell’articolo 31;
i controlli di cui agli articoli 18 e 19;
l’individuazione di rischi da parte del sistema di informazione di cui all’articolo 33.
Se necessario, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito a tali misure.
Articolo 24
Azioni correttive in caso di non conformità
Ai fini del paragrafo 1 le misure correttive che l’operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono almeno una delle azioni seguenti, a seconda dei casi:
rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;
impedire che il prodotto interessato sia immesso o messo disposizione sul mercato o esportato;
ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;
donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento conformemente al diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti.
Articolo 25
Sanzioni
Le sanzioni previste al paragrafo 1 devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono:
sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica, l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4 % del fatturato totale annuo, a livello di Unione, dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione, calcolato conformemente al calcolo del fatturato totale delle imprese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 6 ) e innalzato, se necessario, per superare i potenziali vantaggi economici ottenuti;
confisca dei prodotti interessati all’operatore e/o al commerciante;
confisca dei proventi ottenuti dall’operatore e/o dal commerciante grazie a un’operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
esclusione temporanea, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività;
divieto di esercitare la dovuta diligenza semplificata di cui all’articolo 13 in caso di violazione grave o di recidività.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le sentenze definitive nei confronti di persone giuridiche per violazioni del presente regolamento e le sanzioni loro irrogate entro 30 giorni dalla data in cui le sentenze passano in giudicato, tenendo conto delle pertinenti norme in materia di protezione dei dati. La Commissione pubblica sul suo sito web un elenco di tali sentenze contenente gli elementi seguenti:
il nome della persona giuridica;
la data della sentenza definitiva;
una sintesi delle attività per le quali è stata accertata la violazione del presente regolamento da parte della persona giuridica; e
la natura della sanzione irrogata e, in caso di sanzione pecuniaria, il suo importo.
CAPO 4
REGIMI PER I PRODOTTI INTERESSATI CHE ENTRANO NEL MERCATO O NE ESCONO
Articolo 26
Controlli
Al fine di tener conto della conformità al presente regolamento nel consentire l’immissione in libera pratica o l’esportazione di un prodotto interessato:
fino all’istituzione dell’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, non si applicano i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e le autorità doganali si scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell’articolo 27 e, se necessario, tengono conto di tale scambio di informazioni e di tale cooperazione nel consentire l’immissione in libera pratica o l’esportazione dei prodotti interessati;
una volta istituita l’interfaccia elettronica di cui all’articolo 28, paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 6 a 9 del presente articolo e le notifiche e le richieste ai sensi dei paragrafi da 6 a 9 del presente articolo sono effettuate attraverso tale interfaccia elettronica.
Se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative all’immissione in libera pratica o all’esportazione previste dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale, le autorità doganali autorizzano l’immissione in libera pratica o l’esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato o ne esce nei casi seguenti:
lo status di cui al paragrafo 6 del presente articolo non indica che il prodotto interessato è stato identificato, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima della sua immissione o messa a disposizione sul mercato o della sua esportazione;
l’immissione in libera pratica o l’esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 del presente articolo e le autorità competenti non hanno chiesto di mantenere la sospensione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3;
l’immissione in libera pratica o l’esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 7 e le autorità competenti hanno notificato alle autorità doganali che la sospensione dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione del prodotto interessato può essere revocata.
Articolo 27
Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità
Le informazioni relative al rischio sono scambiate come segue:
tra le autorità doganali conformemente all’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;
tra le autorità doganali e la Commissione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;
tra le autorità doganali e le autorità competenti, comprese le autorità competenti di altri Stati membri, conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 28
Interfaccia elettronica
La Commissione sviluppa un’interfaccia elettronica in conformità dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2022/2399 al fine di consentire che:
operatori e commercianti si conformino all’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, rendendola disponibile attraverso l’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2399 e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e
la dichiarazione di dovuta diligenza sia trasmessa al sistema di informazione di cui all’articolo 33.
CAPO 5
SISTEMA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI PAESI E COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI
Articolo 29
Valutazione dei paesi
Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o di parti di paesi. A tal fine, gli Stati membri e i paesi terzi, o parti di essi, sono classificati in una delle categorie di rischio seguenti:
paesi «ad alto rischio»: paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 comporta l’individuazione di un rischio elevato di produrre, in tali paesi o parti di paesi, materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a);
paesi «a basso rischio»: paesi, o parti di paesi, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che vi sono sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o parti di paesi, di materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a), sono eccezionali;
paesi a «rischio standard»: paesi, o parti di paesi, che non rientrano nella categoria «ad alto rischio» né in quella «a basso rischio».
La classificazione dei paesi, o delle parti di paesi, a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 è basata su una valutazione obiettiva e trasparente della Commissione che tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di informazione riconosciute a livello internazionale. La classificazione si basa principalmente sui criteri di valutazione seguenti:
tasso di deforestazione e degrado forestale;
tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate;
tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.
La valutazione di cui al paragrafo 3 può tenere conto anche degli elementi seguenti:
informazioni presentate alla UNFCCC dal paese in questione, dalle autorità regionali interessate, da operatori, da ONG e da terzi, compresi popoli indigeni, comunità locali e organizzazioni della società civile, in merito alla copertura efficace delle emissioni e degli assorbimenti dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo nel contributo determinato a livello nazionale;
esistenza, ed effettiva attuazione, di accordi e altri strumenti tra il paese in questione e l’Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano la deforestazione e il degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime interessate e dei prodotti interessati all’articolo 3;
eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di contrastare la deforestazione e il degrado forestale e di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, e in particolare l’eventuale applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale;
eventuale messa a disposizione, in modo trasparente, dei dati pertinenti da parte del paese in questione; e, se del caso, esistenza, rispetto o effettiva applicazione delle leggi a tutela dei diritti umani e dei diritti dei popoli indigeni, delle comunità locali e di altri titolari di diritti di proprietà fondiaria consuetudinari;
le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell’Unione europea sulle importazioni o esportazioni delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.
La Commissione include nella notifica quanto segue:
la motivazione o le motivazioni alla base dell’intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso;
l’invito a risponderle per iscritto circa l’intenzione di modificare la classificazione di rischio del paese o di parti di esso;
le conseguenze della classificazione come paese ad alto o a basso rischio.
Articolo 30
Cooperazione con paesi terzi
CAPO 6
INDICAZIONI COMPROVATE
Articolo 31
Indicazioni comprovate di persone fisiche o giuridiche
Articolo 32
Accesso alla giustizia
CAPO 7
SISTEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 33
Sistema di informazione
Fatto salvo l’adempimento degli obblighi di cui ai capi 2 e 3, il sistema di informazione assicura quanto meno le funzionalità seguenti:
registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatari nell’Unione; per gli operatori che vincolano i prodotti interessati al regime doganale di «immissione in libera pratica» o «esportazione», inclusione nel profilo di registrazione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) stabilito in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con comunicazione all’operatore o al commerciante interessato di un numero di riferimento per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza presentata attraverso il sistema di informazione;
presentazione del numero di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti in conformità dell’articolo 4, paragrafi 8 e 9;
ove possibile, conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione;
registrazione dell’esito dei controlli delle dichiarazioni di dovuta diligenza;
interconnessione con l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane, conformemente all’articolo 28, anche per consentire le notifiche e le richieste di cui all’articolo 26, paragrafi da 6 a 9;
fornitura di informazioni pertinenti a sostegno della definizione del profilo di rischio per il piano di controlli di cui all’articolo 16, paragrafo 5, compresi i risultati dei controlli, la definizione del profilo di rischio degli operatori, dei commercianti e delle materie prime interessate e dei prodotti interessati ai fini dell’individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all’articolo 16, paragrafo 5, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti;
agevolazione dell’assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti, e tra le autorità competenti e la Commissione, ai fini dello scambio di informazioni e dati;
sostegno alla comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori e commercianti ai fini dell’attuazione del presente regolamento, anche, se del caso, mediante l’uso di strumenti digitali per la gestione dell’approvvigionamento.
CAPO 8
RIESAME
Articolo 34
Riesame
Entro il 30 giugno 2028, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. La prima di tali relazioni comprende in particolare una valutazione degli aspetti seguenti, sulla base di studi specifici:
la necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi, in particolare per i PMS sui quali il presente regolamento ha un forte impatto e i paesi o parti di essi classificati come a rischio standard o ad alto rischio, per sostenere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;
l’impatto del presente regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, i popoli indigeni e le comunità locali, nonché l’eventuale necessità di un sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili e ai piccoli proprietari terrieri per il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento;
l’ulteriore estensione della definizione di degrado forestale, sulla base di un’analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione;
la soglia per l’uso obbligatorio di poligoni di cui all’articolo 2, punto 28), tenendo conto del suo impatto sulla lotta alla deforestazione e al degrado forestale;
variazioni nelle configurazioni degli scambi delle materie prime interessate e dei prodotti interessati inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento quando tali variazioni potrebbero indicare una pratica di elusione;
una valutazione volta a stabilire se i controlli effettuati siano stati efficaci per garantire che le materie prime interessate e i prodotti interessati messi a disposizione sul mercato o esportati siano conformi all’articolo 3.
CAPO 9
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 35
Esercizio della delega
Articolo 36
Procedura di comitato
Articolo 37
Abrogazione
Articolo 38
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Materie prime interessate e prodotti interessati di cui all’articolo 1
La tabella seguente elenca le merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 citate all’articolo 1 del presente regolamento.
Fatta eccezione per i sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, il presente regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), di tale direttiva.
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Materia prima interessata |
Prodotti interessati |
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Bovini |
0102 21 , 0102 29 Animali vivi della specie bovina ex 02 01 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ex 02 02 Carni di animali della specie bovina, congelate ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali della specie bovina (esclusi lingue e fegati), congelate ex 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina ex 41 01 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate ex 41 04 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati ex 41 07 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
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Cacao |
1801 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati 1802 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 Burro, grasso e olio di cacao 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
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Caffè |
0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
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Palma da olio |
1207 10 Noci e mandorle di palmisti 1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (esclusi oli greggi) 2306 60 Panelli e altri residui solidi di noci o mandorle di palmisti, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, derivanti dall’estrazione di grassi od oli di noci o mandorle di palmisti ex 2905 45 Glicerolo, con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro) 2915 70 Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri 2915 90 Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (esclusi acido formico, acido acetico, acidi mono-, di- o tricloroacetici, acido propionico, acidi butanoici, acidi pentanoici, acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri, e anidride acetica) 3823 11 Acido stearico, industriale 3823 12 Acido oleico, industriale 3823 19 Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione (esclusi acido stearico, acido oleico e acidi grassi del tallolio) 3823 70 Alcoli grassi industriali |
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Gomma |
4001 Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri ex 40 05 Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri ex 40 06 Gomma non vulcanizzata, in altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e in altri oggetti (per esempio: dischi, rondelle) ex 40 07 Fili e corde di gomma vulcanizzata ex 40 08 Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita ex 40 10 Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata ex 40 11 Pneumatici nuovi, di gomma ex 40 12 Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma ex 40 13 Camere d’aria, di gomma ex 40 15 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso ex 40 16 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40 ex 40 17 Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita |
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Soia |
1201 Fave di soia, anche frantumate 1208 10 Farine di fave di soia 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia |
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Legno |
4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato 4404 Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili 4405 Lana (paglia) di legno; farina di legno 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato 4413 Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (esclusi materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato) 4416 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 4421 Altri articoli di legno Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti) ex 49 Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta ex 94 01 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402 ), anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno 9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 e 9403 91 Mobili di legno, e loro parti 9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno |
ALLEGATO II
Dichiarazione di dovuta diligenza
Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all’articolo 4, paragrafo 2:
nome e indirizzo dell’operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI) in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità del prodotto interessato che l’operatore intende immettere sul mercato o esportare. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell’unità supplementare di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, volume netto o numero di unità. L’unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza;
paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti. Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato usando materie prime prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d);
per gli operatori che fanno riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza esistente in conformità dell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, il numero di riferimento di tale dichiarazione di dovuta diligenza;
il testo seguente: «Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l’operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione del regolamento 2023/1115 e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all’articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.»;
firma nel formato seguente:
«Firmato a nome e per conto di:
Data:
Nome e funzione: Firma:».
( 1 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
( 3 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
( 4 ) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
( 5 ) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).
( 8 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).