02023R0888 — IT — 14.10.2024 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2023/888 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2023

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova

(GU L 114 del 2.5.2023, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1045 DEL CONSIGLIO  del 30 maggio 2023

  L 140I

1

30.5.2023

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/739 DEL CONSIGLIO  del 22 febbraio 2024

  L 739

1

22.2.2024

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1243 DEL CONSIGLIO  del 26 aprile 2024

  L 1243

1

29.4.2024

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2465 DELLA COMMISSIONE  del 10 settembre 2024

  L 2465

1

12.9.2024

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2700 DEL CONSIGLIO  del 14 ottobre 2024

  L 2700

1

14.10.2024


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 90185, 18.12.2023, pag.  1 ((UE) 2023/1045)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2023/888 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2023

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) 

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:

i) 

una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b) 

«contratto o operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;

c) 

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II;

d) 

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) 

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f) 

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g) 

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i) 

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) 

depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii) 

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;

iv) 

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii) 

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h) 

«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.  
Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I.
2.  
Non sono messi messia disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.
3.  

Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti:

a) 

persone fisiche e giuridiche, entità o organismi che sono responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, o la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova, ovvero che sostengono o compiono tali atti o politiche:

i) 

ostacolando o compromettendo il processo politico democratico, anche ostacolando o compromettendo gravemente lo svolgimento di elezioni o tentando di destabilizzare o sovvertire l’ordine costituzionale;

ii) 

mediante la pianificazione o la direzione di manifestazioni violente o di altri atti di violenza, l’implicazione diretta o indiretta negli stessi, il sostegno o l’agevolazione in altro modo degli stessi; oppure

iii) 

tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali;

b) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati ai sensi della lettera a).

Articolo 3

1.  

In deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente pertinente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure

e) 

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 4

1.  
L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messi a disposizione da organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni o le agenzie agiscono da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
2.  
Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all’articolo 2, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari nella Repubblica di Moldova.
3.  
In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera concessa.
4.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione.

Articolo 5

1.  

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 2 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati all’allegato I; e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 6

1.  

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

b) 

il pagamento non viola l’articolo 2, paragrafo 2.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 7

1.  
L’articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
2.  

L’articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data di inserimento nell’allegato I della persona fisica o giuridica, dell’entità o del’organismo di cui all’articolo 2; oppure

c) 

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 8

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) 

fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro; e

b) 

collaborare con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 2.

Articolo 10

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1.  

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.  
In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a) 

i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 3, 5 e 6;

b) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

1.  
Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 2, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2.  
Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.
4.  
L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
5.  
Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 14

1.  
Nell’allegato I sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2.  
Nell’allegato I figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: le denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

Articolo 15

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 16

1.  

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;

c) 

per quanto riguarda la Commissione:

i) 

l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii) 

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.  
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3.  
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 17

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.
2.  
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 18

Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 2

A.   Persone fisiche



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

▼M3

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Funzione: uomo d’affari, presidente del partito politico «SHOR» («ȘOR»)

Data di nascita: 6.3.1987

Luogo di nascita: Tel Aviv, Israele

Sesso: maschile

Cittadinanza: moldova, israeliana

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0971007884125 (Repubblica di Moldova)

Ilan Shor è un politico (leader del partito politico ȘOR) e uomo d’affari della Repubblica di Moldova coinvolto nel finanziamento illegale di partiti politici nella Repubblica di Moldova e nell’istigazione alla violenza contro l’opposizione politica. Prima di essere dichiarato incostituzionale nel giugno 2023, il partito politico ȘOR, che Ilan Shor dirige, è stato coinvolto nel pagamento e nell’addestramento di persone per provocare disordini e scompiglio durante le proteste nella Repubblica di Moldova.

Con decisione del 13 aprile 2023 la corte di appello di Chișinău ha dichiarato Ilan Shor colpevole di frode e riciclaggio nel caso noto come «frode bancaria», condannandolo a 15 anni di reclusione e alla confisca di beni per un valore di 254 milioni di EUR. I fondi provenienti da tale frode bancaria su vasta scala e dai collegamenti con oligarchi corrotti ed entità con sede a Mosca sono stati e sono ancora utilizzati, secondo le autorità della Repubblica di Moldova, per creare artificialmente disordini politici nel paese.

Le sue azioni volte a sovvertire la democrazia nella Repubblica di Moldova comprendono l’erogazione di finanziamenti illegali per sostenere l’attività politica a favore del Cremlino nella Repubblica di Moldova. Un esempio di utilizzo di tali fondi è l’organizzazione di proteste violente e raduni, principalmente nella capitale Chișinău, con l’aiuto di manifestanti pagati dal partito ȘOR tra il 2022 e il 2023. Dopo che il partito ȘOR è stato dichiarato incostituzionale, Ilan Shor ha continuato a facilitare l’influenza russa sulla scena politica della Repubblica di Moldova, finanziando illegalmente altri partiti e tentando di corrompere politici.

Dirigendo e pianificando manifestazioni violente, nonché tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali, Ilan Shor è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Funzione: politico, presidente del partito politico «Costruiamo l’Europa a casa» (PACE)

ex vicecapo dell’Ispettorato generale di polizia

Data di nascita: 25.10.1982

Luogo di nascita: villaggio di Micăuți, provincia di Strășeni, Repubblica di Moldova

Sesso: maschile

Cittadinanza: moldova, rumena

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2000033042660 (Repubblica di Moldova)

Passaporto n.: AB0664715 (Repubblica di Moldova)

058117566 (Romania)

Gheorghe Petru Cavcaliuc è l’ex vicecapo dell’Ispettorato generale di polizia della Repubblica di Moldova. È noto per aver organizzato e partecipato, insieme a Ilan Shor, alle violente proteste dell’ottobre 2022. Ha utilizzato i suoi contatti all’interno dell’Ispettorato generale di polizia per reclutare ex agenti di polizia e creare un gruppo paramilitare inteso a «proteggere» i manifestanti violenti dal governo della Repubblica di Moldova. In tale contesto, ha fondato un cosiddetto «governo ombra» con l’obiettivo di sostituire il governo democraticamente eletto della Repubblica di Moldova.

Dirigendo e pianificando manifestazioni violente, Gheorghe Cavcaliuc è responsabile di atti che compromettono o minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.

30.5.2023

▼M1

3.

Marina TAUBER

Funzione: deputata al Parlamento della Repubblica di Moldova (dal marzo 2019)

Data di nascita: 1.5.1986

Luogo di nascita: Chișinău, Repubblica di Moldova

Sesso: femminile

Cittadinanza: moldova

Marina Tauber è la vicepresidente del partito ȘOR e una deputata al Parlamento della Repubblica di Moldova. È stata condannata nel contesto del caso noto come «frode bancaria» ed è oggetto delle indagini in due cause penali nella Repubblica di Moldova relative a finanziamenti illegali da parte di un gruppo criminale organizzato e sulla falsificazione della relazione sulla gestione finanziaria del partito ȘOR.

Il 20 dicembre 2022 i procuratori hanno effettuato diverse perquisizioni in relazione al caso di finanziamento illegale del partito di Ilan Shor. Le autorità della Repubblica di Moldova hanno quindi individuato denaro che, secondo i procuratori, era destinato a essere utilizzato per l’organizzazione di proteste antigovernative e la remunerazione dei partecipanti a tali manifestazioni.

Nel 2023, in seguito alle proteste organizzate dal Movimento popolare, di cui il partito ȘOR è parte, sono stati sequestrati coltelli, sostanze infiammabili e pugnali. Sono state registrate violenze e alterchi tra la polizia e i manifestanti, che hanno portato all’arresto di 54 persone, tra cui minori. Secondo l’Ispettorato generale di polizia della Repubblica di Moldova, Marina Tauber figurava tra i principali organizzatori delle proteste del partito ȘOR e del Movimento popolare.

Secondo la procura anticorruzione della Repubblica di Moldova ha utilizzato strumenti speciali di comunicazione per impartire istruzioni dirette ai presidenti e ai vicepresidenti degli uffici territoriali del partito ȘOR nel paese sulle modalità con cui portare le persone alle manifestazioni, organizzare i trasporti e ricevere il denaro destinato a remunerare i partecipanti.

Dirigendo e pianificando manifestazioni violente, nonché tramite gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali, Marina Tauber è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Funzione: uomo d’affari russo

Data di nascita: 13.12.1988

Luogo di nascita: Irkutsk o Mosca, ex URSS (oggi Federazione russa)

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Igor Chaika è un uomo d’affari russo responsabile del trasferimento di denaro a sostegno dei progetti del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) al fine di destabilizzare la Repubblica di Moldova. Fungeva da «cassiere» della Russia, convogliando il denaro alle risorse dell’FSB nella Repubblica di Moldova, al fine di portare il paese sotto il controllo del Cremlino.

Tramite i suoi gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici, Igor Chaika è responsabile di atti che compromettono e minacciano la sovranità e l’indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova.

30.5.2023

▼M3

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

(Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК)

Funzione: uomo d’affari, politico

Data di nascita: 1.1.1966 o 25.12.1965

Luogo di nascita: Pitușca, Călărași, ex URSS (ora Repubblica di Moldova)

Sesso: maschile

Cittadinanza: moldova, rumena, russa

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0962706018030 (Repubblica di Moldova)

Passaporto n.: AB 0671328; AA 1203658 (Repubblica di Moldova)

Vladimir Plahotniuc è stato sottoposto a numerosi procedimenti penali nella Repubblica di Moldova concernenti reati connessi alla distrazione di fondi pubblici della Repubblica di Moldova e al loro trasferimento illegale al di fuori della Repubblica di Moldova. È stato accusato nella Repubblica di Moldova nel caso noto come «frode bancaria», i cui effetti economici continuano a farsi sentire nel paese. È anche stato indagato per aver corrotto l’ex presidente della Repubblica di Moldova con una borsa di denaro contante in cambio di favori politici.

Tramite i suoi gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali, compromettendo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova, Vladimir Plahotniuc è responsabile di atti e dell’attuazione di politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica di Moldova.

30.5.2023

6.

Chiril GUZUN

Ex ufficiale di polizia di frontiera e attuale capo di un gruppo paramilitare denominato «SCUTUL POPORULUI»

Data di nascita: 27.4.1979

Luogo di nascita: Ratus, Criuleni, SSR Moldova

Sesso: maschile

Cittadinanza: moldova, rumena

Chiril Guzun è il fondatore e l’attuale leader di «Scutul Poporului», un’organizzazione paramilitare nella Repubblica di Moldova, composta da ex militari, da ex membri delle forze di polizia ed ex membri del personale incaricato delle attività di contrasto, che partecipa alle proteste facendo uso di violenza, in particolare per destabilizzare la Repubblica di Moldova. Durante i tentativi del febbraio 2023 di destabilizzare il governo nazionale, gruppi di manifestanti affiliati al «Partidul ȘOR», successivamente vietato, e al partito «Costruiamo l’Europa a casa, “Partidul Acasă Construim Europa” (PACE)» sono stati sostenuti e affiancati da membri di «Scutul Poporului», che hanno partecipato a sommosse e manifestazioni violente.

Chiril Guzun è una conoscenza di lunga data di Gheorghe Cavcaliuc, persona inserita nell’elenco e leader del partito «PACE». Cavcaliuc ha ammesso di coordinarsi con l’organizzazione di Chiril Guzun nelle proteste violente. Inoltre, Natalia Guzun, moglie di Chiril Guzun, è vicepresidente del partito «PACE».

In qualità di leader di «Scutul Poporului» nonché dirigendo, sostenendo e partecipando a manifestazioni violente, Chiril Guzun è responsabile di atti che compromettono e minacciano lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. Chiril Guzun è inoltre associato a Gheorghe Cavcaliuc e a «Scutul Poporului».

22.2.2024

7.

Dmitry MILYUTIN

(Дмитрий Милютин)

Vicecapo del dipartimento di intelligence operativa della direzione 5, Servizio federale di sicurezza russo (FSB)

Data di nascita: 30.5.1967

Luogo di nascita: Ijevsk, URSS (ora Federazione russa)

Sesso: maschile

Cittadinanza: russa

Carta d’identità n.: 0134180

Dmitry Milyutin è vicecapo del dipartimento di intelligence operativa del Servizio federale di sicurezza russo (FSB), responsabile delle operazioni sotto copertura della Russia nella Repubblica di Moldova dal 2016, in particolare nella regione della Transnistria, che destabilizzano l’ordine costituzionale. Attraverso le sue attività Milyutin dirige, coordina e manipola attori politici selezionati nella Repubblica di Moldova al fine di perseguire programmi filorussi, compromettendo in tal modo il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova. Inoltre, il gruppo di Milyutin è coinvolto nell’organizzazione di proteste violente e di altri atti di violenza nella Repubblica di Moldova.

Compromettendo gravemente il processo politico democratico, tentando di destabilizzare l’ordine costituzionale e agevolando manifestazioni violente e altri atti di violenza, Dmitry Milyutin sostiene azioni che compromettono e minacciano la sovranità e l’indipendenza, la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza della Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Igor Chaika, persona inserita nell’elenco.

22.2.2024

▼M2

8.

Arina Evgheni CORȘICOVA

Data di nascita: 28.12.1974

Sesso: femminile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0962011898118

Arina Corșicova dirige diversi trust nel settore dei mezzi di comunicazione nella Repubblica di Moldova, uno dei quali possiede due canali televisivi, "ACCENT TV" e "PRIMUL ÎN MOLDOVA", le cui licenze di trasmissione sono state sospese dalla Repubblica di Moldova per aver diffuso informazioni errate sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e sugli attuali eventi politici nella Repubblica di Moldova. Nonostante la perdita della licenza di trasmissione televisiva, "Primul în Moldova" continua a diffondere false dichiarazioni volte a destabilizzare l'ordine costituzionale della Repubblica di Moldova.

In tale contesto Arina Corșicova è direttamente coinvolta in azioni volte a compromettere il processo politico democratico nella Repubblica di Moldova, conducendo una campagna di disinformazione e beneficiando del sostegno politico di Ilan Shor, persona inserita nell'elenco.

Inoltre, è una collaboratrice di lunga data di Ilan Shor, avendone finanziato le campagne elettorali, ed è un'azionista indiretta della "Banca Socială", coinvolta nel caso noto come "frode bancaria".

Compromettendo il processo politico democratico e destabilizzando l'ordine costituzionale, Arina Corșicova sostiene azioni e politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto e la stabilità nella Repubblica di Moldova. È inoltre associata a Ilan Shor.

22.2.2024

9.

Dumitru CHITOROAGĂ

Data di nascita: 23.12.1984

Sesso: maschile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2002003101445

Numero di passaporto: AB1187605

Dumitru Chitoroagă è amministratore di un trust mediatico che nella Repubblica di Moldova possiede diversi canali di comunicazione mediatica, di cui lui stesso è anche direttore. Tali canali di comunicazione mediatica promuovono spesso messaggi volti a ostacolare e compromettere il processo politico democratico attraverso affermazioni palesemente false riguardanti il governo della Repubblica di Moldova. Sostengono inoltre apertamente Ilan Shor, persona inserita nell'elenco, e il suo partito politico "SHOR" ("ȘOR"). Alcuni di tali canali sono appartenuti a Ilan Shor o sono stati da lui fondati tramite intermediari.

La Repubblica di Moldova ha sospeso legalmente le licenze di trasmissione di diversi canali mediatici, comprese quelle di "TV6" e "ORHEI TV", che sono amministrati da Dumitru Chitoroagă, per aver diffuso informazioni errate sugli attuali eventi politici nella Repubblica di Moldova.

Poiché ostacola e compromette il processo politico democratico, Dumitru Chitoroagă è responsabile di azioni che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Ilan Shor.

22.2.2024

10.

Maria ALBOT

Consulente per le relazioni esterne del Bashkan (governatore) della Gagauzia

Amministratrice della "Miron Shor" Foundation

Azionista della "Banca Socială"

Data di nascita: 21.1.1986

Sesso: femminile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2000088038487

Maria Albot è un'associata fidata di lunga data di Ilan Shor, persona inserita in elenco. Attualmente svolge un ruolo di rilievo in una delle fondazioni di quest'ultimo, la "Miron Shor" Foundation, ed è coinvolta nel caso noto come "frode bancaria", che ha leso la stabilità finanziaria della Repubblica di Moldova. In precedenza, ha occupato posizioni in altre società o fondazioni di proprietà di Ilan Shor o a questi associate. Pertanto è associata a Ilan Shor.

22.2.2024

11.

Victor PETROV

Politico, membro dell'Assemblea del popolo della Gagauzia

Data di nascita: 29.6.1975

Sesso: maschile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0973004885136

Victor Petrov è vice Bashkan (vicegovernatore) dell'Assemblea del popolo della Gagauzia e leader dell'Unione popolare della Gagauzia, un movimento sociopolitico apertamente filorusso che si è fuso con il partito politico "Renaștere". Riceve sostegno politico da Ilan Shor, persona inserita in elenco.

Victor Petrov è attivamente impegnato nella diffusione di disinformazione e nell'istigazione della violenza e della paura tra la popolazione gagauziana della Repubblica di Moldova in merito a una potenziale perdita di autonomia ad opera delle autorità di Chișinău. Di conseguenza, le autorità della Repubblica di Moldova hanno bloccato uno dei suoi siti web, "gagauznews.md". La diffusione prosegue, tuttavia, attraverso il nuovo dominio "gagauznews.com" e attraverso le dichiarazioni di Petrov.

Compromettendo il processo politico democratico e destabilizzando l'ordine costituzionale, Victor Petrov sostiene azioni e politiche che compromettono e minacciano la democrazia, lo Stato di diritto e la stabilità nella Repubblica di Moldova. È inoltre associato a Ilan Shor.

22.2.2024

▼M5

12.

Evghenia GUȚUL

Funzione: governatrice dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia

Data di nascita: 5.9.1986

Luogo di nascita: Etulia, Vulcănești, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova)

Sesso: femminile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Evghenia Guțul è la governatrice (Bashkan) dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia nella Repubblica di Moldova. In precedenza ha lavorato per il partito politico di Ilan Shor «SHOR» («ȘOR»), ora messo al bando, ed è stata coinvolta nel suo finanziamento illegale. Ha proposto diverse persone associate a Shor per ricoprire posizioni nel comitato esecutivo della Gagauzia, sebbene tali individui non avessero legami con il territorio.

Pur non disponendo di competenze costituzionali in tal senso, in qualità di governatore, ha partecipato a una visita ufficiale nella Federazione russa e ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Ha chiesto a Putin il sostegno della Russia a favore dei diritti, dell'autorità e delle posizioni della Gagauzia e ha ricevuto rassicurazioni in merito.

Promuovendo il separatismo nell'unità territoriale autonoma di Gagauzia e stretti legami con la Federazione russa, Evghenia Guțul tenta di rovesciare l'ordine costituzionale, minacciando in tal modo la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese.

14.10.2024

13.

Iurii CUZNEȚOV

Funzione: vicecapo del dipartimento generale per le relazioni esterne, unità territoriale autonoma di Gagauzia

Data di nascita: 18.7.1988

Luogo di nascita: RSS moldova (ora Repubblica di Moldova)

Sesso: maschile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 2004042080868

Iurii Cuznețov, ex membro del partito politico di Ilan Shor «SHOR» («ȘOR»), è il vicecapo del dipartimento generale per le relazioni esterne del comitato esecutivo dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia. Ha partecipato alla visita nella Federazione russa insieme a Evghenia Guțul ed è stato coinvolto nel programma di finanziamento dei cittadini della Gagauzia attraverso una banca russa. Ha sostenuto attivamente la campagna di Evghenia Guțul per la carica di governatrice (Bashkan) della Gagauzia.

Iurii Cuznețov pertanto associato a Evghenia Guțul.

14.10.2024

14.

Nelli PARUTENCO

Funzione: fondatrice/direttrice di Evrazia

Data di nascita: 21.3.1962

Sesso: femminile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0970403899047

Nelli Parutenco è stata tesoriera del partito politico di Ilan Shor «SHOR» («ȘOR») fino alla sua messa al bando. Nel 2022, nel contesto delle indagini sul partito di SHOR per finanziamento illegale, è fuggita a Mosca.

Nelli Parutenco è ora fondatrice e direttrice di Evrazia, associazione non governativa con sede in Russia da lei fondata, il cui obiettivo è promuovere gli interessi russi nelle ex repubbliche sovietiche, compresa la Repubblica di Moldova. Evrazia promuove le narrazioni della propaganda russa, anche tra i bambini nei campi giovanili organizzati dall'associazione. Evrazia funge da canale per convogliare i finanziamenti da una banca russa e da Ilan Shor a cittadini e progetti infrastrutturali in Gagauzia.

Attraverso Evrazia, Nelli Parutenco tenta quindi di rovesciare l'ordine costituzionale, minacciando così la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese.

Nelli Parutenco è associata a Evrazia. È inoltre associata a Ilan Shor.

14.10.2024

15.

Ilia UZUN

Funzione: vicepresidente del comitato esecutivo dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia, membro dell'Assemblea popolare della Gagauzia

Data di nascita: 16.5.1967

Luogo di nascita: Chioselia Rusă, Comrat, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova)

Sesso: maschile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di identificazione nazionale (IDNP): 0961607975268

Ilia Uzun è membro dell'Assemblea poplare della Gagauzia e vicepresidente del comitato esecutivo dell'unità territoriale autonoma della Gagauzia. Ha incontrato Ilan Shor in Israele per discutere l'attuazione in Gagauzia dei programmi elettorali della governatrice (Bashkan) Evghenia Guțul. Ilia Uzun è impegnato nella diffusione della propaganda russa, avviata dal gruppo di Ilan Shor. Ha pianificato, guidato e partecipato a manifestazioni contro le autorità della Repubblica di Moldova organizzate da Ilan Shor o dai suoi associati. Ha pubblicamente sostenuto Ilan Shor o le sue azioni. È pertanto associato a Ilan Shor.

14.10.2024

16.

Mihail VLAH

Funzione: vicegovernatore e consulente per le relazioni con i media della governatrice dell'unità territoriale autonoma di Gagauzia

Data di nascita: 4.2.1978

Sesso: maschile

Cittadinanza: Repubblica di Moldova

Numero di passaporto: 2000019014568

Mihail Vlah è il vice della governatrice (Bashkan) della Gagauzia Evghenia Guțul. È stato nominato da Evghenia Guțul ma la sua nomina non è stata approvata dall'Assemblea del popolo della Gagauzia. È anche consulente di Evghenia Guțul per le relazioni con i media. Ha incontrato Ilan Shor in Israele per discutere l'attuazione in Gagauzia dei programmi elettorali della governatrice Guțul. Ha pianificato e partecipato a manifestazioni contro le autorità della Repubblica di Moldova, a sostegno di Evghenia Guțul o organizzate da Ilan Shor o dai suoi associati. Ha pubblicamente sostenuto le azioni di Ilan Shor o di Evghenia Guțul. Mihail Vlah è pertanto associato a Ilan Shor e a Evghenia Guțul. Inoltre, ha partecipato a una manifestazione violenta contro il governo della Repubblica di Moldova e ha tentato di destabilizzare l'ordine costituzionale affermando che l'unità territoriale autonoma di Gagauzia ha il diritto di aprire rappresentanze diplomatiche all'estero.

14.10.2024

▼M2

B.   Persone giuridiche, entità e organismi



 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”

(Asociația Obștească – Asociația Oamenilor cu Epoleți “Scutul Poporului”)

Tipo di entità: ONG - gruppo paramilitare

Indirizzo: 74, Mitropolit Varlam street, Chișinău, Republic of Moldova

Numero di registrazione: 1022620011296

Sito web: https://m.facebook.com/people/Scutul-Poporului/100088028496232/

"Scutul Poporului" è un'organizzazione paramilitare nella Repubblica di Moldova, composta da ex militari, da ex membri delle forze di polizia e da ex membri del personale incaricato delle attività di contrasto. È guidata da Chiril Guzun e partecipa a proteste, in particolare per destabilizzare la Repubblica di Moldova, utilizzando la violenza. Durante i tentativi del febbraio 2023 di destabilizzare il governo nazionale, gruppi di manifestanti affiliati al partito “Partidul ȘOR”, successivamente vietato, e al partito "Costruiamo l'Europa a casa, "Partidul Acasă Construim Europa" (PACE)" sono stati sostenuti e affiancati da membri di "Scutul Poporului", che hanno partecipato a sommosse e manifestazioni violente.

A causa della partecipazione e del sostegno a manifestazioni violente, "Scutul Poporului" è responsabile di atti che compromettono o minacciano la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica di Moldova. "Scutul Poporului" è associata a Chiril Guzun, persona inserita nell'elenco.

22.2.2024

▼M5

2.

Evrazia – Autonomous non-commercial organisation for the promotion of international cooperation

Tipo di entità: organizzazione autonoma non commerciale

Indirizzo: Mosca, 127006, Krasnoproletarskaya Street 7, ufficio 4/P, Federazione russa

Numeri di registrazione:

OGRN: 1247700291200

INN: 9707028663

KPP: 770701001

Sito web: https://evrazia.su/

Evrazia è un'associazione non governativa con sede in Russia, fondata da Nelli Parutenco, il cui obiettivo è promuovere gli interessi russi nelle ex repubbliche sovietiche, compresa la Repubblica di Moldova. Evrazia promuove le narrazioni della propaganda russa, anche tra i bambini nei campi giovanili organizzati dall'associazione. Evrazia funge da canale per convogliare i finanziamenti da una banca russa e da Ilan Shor a cittadini e progetti infrastrutturali in Gagauzia.

Evrazia cerca pertanto di rovesciare l'ordine costituzionale, minacciando in tal modo la sovranità e l'indipendenza della Repubblica di Moldova, nonché la democrazia, la stabilità e la sicurezza nel paese.

Evrazia è associata a Nelli Parutenco. È inoltre associata a Ilan Shor.

14.10.2024

▼B




ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzi per le notifiche alla Commissione

▼M4

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

https://um.dk/udenrigspolitik/sanktioner/ansvarlige-myndigheder

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

https://www.fid.gov.lv/en

LITUANIA

https://www.urm.lt/en/lithuania-in-the-region-and-the-world/lithuanias-security-policy/international-sanctions/997

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu