02023R0444 — IT — 02.03.2023 — 000.001


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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/444 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2022

che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 065 del 2.3.2023, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 068, 6.3.2023, pag.  182 ((UE) 2023/444)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/444 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2022

che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio con misure volte ad assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza dirette al numero unico di emergenza europeo «112»

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure per assicurare un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza per quanto riguarda le soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, l’accesso per gli utenti finali con disabilità e l’instradamento allo PSAP più idoneo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) 

«comunicazione di emergenza efficace»: comunicazione di emergenza quale definita all’articolo 2, punto 38, della direttiva (UE) 2018/1972 che garantisce:

a) 

la comunicazione tempestiva tra l’utente finale e lo PSAP più idoneo; e

b) 

la messa a disposizione tempestiva di informazioni contestuali, comprese quelle relative alla localizzazione del chiamante;

(2) 

«informazioni contestuali»: informazioni trasmesse dall’utente finale attraverso una comunicazione di emergenza o derivanti e trasmesse automaticamente dal dispositivo dell’utente finale o dalla rete pertinente per consentire l’individuazione tempestiva delle risorse di intervento dei servizi di emergenza e l’arrivo rapido di tali servizi sul luogo dell’intervento.



CAPO 2

INFORMAZIONI SULLA LOCALIZZAZIONE DEL CHIAMANTE

Articolo 3

1.  
Nel definire i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante a norma dell’articolo 109, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/1972, le autorità di regolamentazione competenti garantiscono, nei limiti della fattibilità tecnica, che la posizione dell’utente finale sia localizzata con l’affidabilità e la precisione necessarie a permettere ai servizi di emergenza di venirgli in soccorso. Le autorità di regolamentazione competenti stabiliscono i criteri tenendo conto dei parametri specificati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2.  

Per quanto riguarda le reti fisse:

a) 

il criterio di esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come informazioni relative all’indirizzo fisico del punto terminale di rete;

b) 

il criterio di affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come il tasso di successo, in percentuale, conseguito dalla soluzione tecnica o dalla combinazione di soluzioni tecniche nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo informazioni sulla localizzazione del chiamante corrispondenti al criterio di esattezza.

3.  

Per quanto riguarda le reti mobili:

a) 

il criterio di esattezza delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso in metri. Se applicabile, il criterio di accuratezza altimetrica o verticale è anch’esso espresso in metri;

b) 

il criterio di affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante è espresso come il tasso di successo, in percentuale, conseguito dalla soluzione tecnica o dalla combinazione di soluzioni tecniche nello stabilire e trasmettere allo PSAP più idoneo un’area di ricerca corrispondente al criterio di esattezza.



CAPO 3

ACCESSO AI SERVIZI DI EMERGENZA PER GLI UTENTI FINALI CON DISABILITÀ

Articolo 4

Nell’implementare i mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza per gli utenti finali con disabilità, gli Stati membri provvedono affinché, se ciò è fattibile sul piano tecnico, siano soddisfatti i requisiti di equivalenza funzionale seguenti:

a) 

la comunicazione di emergenza consente una comunicazione interattiva bidirezionale tra l’utente finale con disabilità e lo PSAP;

b) 

la comunicazione di emergenza è disponibile senza soluzione di continuità e senza preregistrazione per gli utenti finali con disabilità che viaggiano in un altro Stato membro;

c) 

la comunicazione di emergenza è fornita gratuitamente agli utenti finali con disabilità;

d) 

la comunicazione di emergenza è instradata senza indugio allo PSAP più idoneo, qualificato e attrezzato per rispondere adeguatamente alle comunicazioni di emergenza degli utenti finali con disabilità e per trattarle;

e) 

per le comunicazioni di emergenza degli utenti finali con disabilità sono assicurati livelli di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante equivalenti a quelli garantiti per le chiamate di emergenza degli altri utenti finali;

f) 

gli utenti finali con disabilità sono messi in condizione di raggiungere almeno lo stesso livello di consapevolezza in merito ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza di quello degli altri utenti finali in merito alle chiamate di emergenza al «112», sia attraverso la progettazione dei mezzi di accesso sia attraverso misure di sensibilizzazione.



CAPO 4

INSTRADAMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE DI EMERGENZA PIÙ IDONEO

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano instradate senza indugio allo PSAP più idoneo tecnicamente in grado di trasmettere le informazioni contestuali ai servizi di emergenza nel momento in cui tali servizi sono avvertiti.

Articolo 6

Al fine di garantire la fattibilità tecnica di un accesso senza soluzione di continuità ai servizi di emergenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta salva l’attuazione della direttiva (UE) 2019/882, gli Stati membri collaborano con la Commissione per individuare requisiti comuni di interoperabilità che consentano la comunicazione di emergenza allo PSAP più idoneo tramite un’applicazione mobile ovunque nell’Unione.



CAPO 5

RELAZIONI

Articolo 7

1.  
Gli Stati membri riferiscono regolarmente alla Commissione in merito alle prestazioni dell’instradamento allo PSAP più idoneo di cui all’articolo 5 implementato per le comunicazioni di emergenza e le informazioni sulla localizzazione del chiamante.
2.  
►C1  Gli Stati membri elaborano una tabella di marcia per l’aggiornamento del sistema PSAP nazionale affinché sia in grado di rispondere alle comunicazioni di emergenza tramite la tecnologia a commutazione di pacchetto, nonché di riceverle e trattarle, e riferiscono in merito alla Commissione entro il 5 dicembre 2023. ◄ La tabella di marcia indica la data per l’implementazione prevista delle comunicazioni di emergenza basate su voce, testo o video attraverso tecnologie a commutazione di pacchetto. Essa comprende anche la data indicativa entro cui gli PSAP saranno pronti a ricevere tali comunicazioni di emergenza. Gli Stati membri forniscono informazioni aggiornate sull’attuazione delle tappe intermedie della tabella di marcia conformemente all’articolo 8.

Articolo 8

1.  

Entro il 5 marzo 2024 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito:

a) 

ai criteri di esattezza e affidabilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante espressi secondo i parametri di cui all’articolo 3;

b) 

ai mezzi di accesso ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza che devono essere utilizzati dagli utenti finali con disabilità, compresi quelli che utilizzano i servizi di roaming, e alla valutazione della loro conformità ai requisiti di equivalenza funzionale di cui all’articolo 5.

2.  
Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui al presente articolo e all’articolo 7, fatto salvo i termini iniziali ivi previsti, nel contesto di ciascuna raccolta di dati che la Commissione avvia ai fini dell’adempimento dell’obbligo di presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 109, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.



CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.