02023L2225 — IT — 30.10.2023 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA (UE) 2023/2225 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (GU L del 30.10.2023, pag. 1) |
Rettificata da:
Rettifica, GU L , 22.12.2023, pag. 1 ((UE) 2023/22252023/2225) |
DIRETTIVA (UE) 2023/2225 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 2023
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva istituisce un quadro comune per l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva non si applica ai:
contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto connesso ai beni immobili;
contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o progettato, compresi i locali utilizzati a fini commerciali o professionali;
contratti di credito per un importo totale del credito superiore a 100 000 EUR;
contratti di credito mediante i quali i datori di lavoro, al di fuori della loro attività principale, concedono ai dipendenti crediti senza interessi od offerti a tassi annui effettivi globali che sono inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;
contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) o con enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 allo scopo di consentire a un investitore di effettuare un'operazione concernente uno o più strumenti finanziari tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE, qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi all'operazione;
contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità prevista dalla legge;
contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo od opzione di acquisto dell'oggetto del contratto né in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti;
dilazioni di pagamento in forza delle quali:
un fornitore di merci o un prestatore di servizi, senza offerta di credito da parte di un terzo, concede al consumatore tempo per pagare le merci da esso fornite o i servizi da esso prestati;
il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale; e
il pagamento deve essere interamente eseguito entro 50 giorni dalla fornitura delle merci o dalla prestazione dei servizi.
Nel caso di dilazioni di pagamento offerte da fornitori di merci o prestatori di servizi che non sono microimprese, piccole o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE quando tali fornitori di merci o prestatori di servizi offrono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) consistenti nella conclusione di contratti a distanza con i consumatori per la vendita di merci o la prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, tale esclusione dall'ambito di applicazione della presente direttiva si applica solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
un terzo non offre né acquista crediti;
il pagamento deve essere interamente eseguito entro 14 giorni dalla consegna delle merci o dalla prestazione dei servizi; e
il prezzo d'acquisto deve essere pagato senza interessi e senza altre spese, fatta eccezione per spese limitate che il consumatore è tenuto a pagare in caso di ritardi di pagamento imposte in conformità del diritto nazionale;
contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
contratti di credito nel cui ambito il consumatore è tenuto a depositare presso il creditore un bene a titolo di garanzia e la responsabilità del consumatore è limitata esclusivamente al bene depositato;
contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale e a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, o senza interessi, o ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato;
contratti di credito in corso al 20 novembre 2026; tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.
Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli seguenti:
gli articoli 1, 2, 3, 17, 19, 25, 31, 35, 36 e gli articoli da 39 a 50; e
l'articolo 18, se non diversamente stabilito dagli Stati membri.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito sotto forma di carte di debito differito:
che sono forniti da un ente creditizio o da un istituto di pagamento;
in base alle cui condizioni il credito deve essere rimborsato entro 40 giorni; e
che sono senza interessi e con solo spese limitate connesse alla prestazione del servizio di pagamento.
Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a h) e l), l'articolo 21, paragrafo 3, gli articoli 23 e 25 e gli articoli da 28 a 50 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o ai dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dal diritto nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri, e che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;
non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;
persegue una finalità sociale in virtù del diritto nazionale;
riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce fonti di credito solo ai suoi membri;
fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale che è inferiore a quello prevalente sul mercato o che è soggetto a un limite massimo fissato dal diritto nazionale.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito stipulati da un'organizzazione di cui al primo comma qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi da tale organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita, e il valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni in tale Stato membro sia inferiore all'1 % del valore complessivo di tutti i contratti di credito in essere conclusi in detto Stato membro.
Gli Stati membri riesaminano ogni anno se ricorrano sempre le condizioni di applicazione dell'esenzione di cui al secondo comma e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano più soddisfatte.
Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 11, 19 e 20, l'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a h), l) e r), l'articolo 21, paragrafo 3, gli articoli 23 e 25, gli articoli da 28 a 38 e gli articoli da 40 a 50 si applichino ai contratti di credito fra il creditore e il consumatore in relazione alle modalità della dilazione di pagamento o del rimborso, in caso di inadempimento o di probabile inadempimento del consumatore in relazione al contratto di credito iniziale, e qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
l'accordo offre maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi all'inadempimento del consumatore;
il consumatore, aderendo all'accordo, non sarebbe sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle stabilite nel contratto di credito iniziale.
Gli Stati membri possono stabilire che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 3, non si applicano a uno o più dei seguenti contratti di credito:
contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR;
contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;
contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
«consumatore»: una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
«creditore»: una persona fisica o giuridica che concede o si impegna a concedere un credito nell'esercizio di una sua attività commerciale o professionale;
«contratto di credito»: un contratto in base al quale il creditore concede o si impegna a concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
«servizio accessorio»: un servizio offerto al consumatore in combinazione con il contratto di credito;
«costo totale del credito per il consumatore»: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui è a conoscenza il creditore, escluse le spese notarili; sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, qualora, in aggiunta, la conclusione di un contratto riguardante tali servizi accessori sia obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
«importo totale che il consumatore è tenuto a pagare»: la somma tra importo totale del credito e costo totale del credito per il consumatore;
«tasso annuo effettivo globale» o «TAEG»: il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito e calcolato come stabilito all'articolo 30;
«tasso debitore»: il tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annua all'importo dei prelievi effettuati;
«tasso debitore fisso»: tasso debitore convenuto nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per l'intera durata del contratto di credito, o più tassi debitori convenuti nel contratto di credito dal creditore e dal consumatore per periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa; se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;
«importo totale del credito»: il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito;
«supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
«intermediario del credito»: una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore o notaio e non presenta semplicemente, direttamente o indirettamente, un consumatore a un creditore e che, nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro remunerazione, che può essere costituita da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio economico pattuito:
presenta o propone contratti di credito ai consumatori;
assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie o altre attività amministrative precontrattuali per la conclusione di contratti di credito diverse da quelle di cui alla lettera a); oppure
conclude contratti di credito con i consumatori in nome e per conto del creditore;
«informazioni precontrattuali»: le informazioni che sono fornite prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o, se del caso, dalla presentazione di un'offerta vincolante di credito e di cui il consumatore ha bisogno per poter confrontare le varie offerte di credito e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere il contratto di credito;
«profilazione»: profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679;
«pratica di commercializzazione abbinata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia disponibile per il consumatore separatamente;
«pratica di commercializzazione aggregata»: l'offerta o la commercializzazione di un contratto di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi finanziari distinti, in cui il contratto di credito viene messo a disposizione del consumatore anche separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni praticate quando è offerto in maniera aggregata con tali altri prodotti o servizi;
«servizi di consulenza»: le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito e che costituiscono un'attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito di cui al punto 12);
«concessione di scoperto»: un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo;
«sconfinamento»: uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette a disposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la concessione di scoperto convenuta;
«contratto di credito collegato»: un contratto di credito in virtù del quale:
il credito o i servizi in questione servono esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; e
i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene esistente un'unica operazione commerciale quando il fornitore di merci o il prestatore di servizi stesso finanzia il credito per il consumatore oppure, se il credito è finanziato da un terzo, quando il creditore ricorre ai servizi del fornitore di merci o del prestatore di servizi per la commercializzazione, la conclusione o la preparazione del contratto di credito, o quando le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
«rimborso anticipato»: l'adempimento integrale o parziale degli obblighi del consumatore derivanti da un contratto di credito prima della data concordata nel contratto stesso;
«servizio di consulenza sul debito»: assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti che non sono, in particolare, creditori o intermediari del credito quali definiti nella presente direttiva o acquirenti di crediti o gestori di crediti quali definiti all'articolo 3, punti 6) e 8), della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), a consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
Articolo 4
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
Articolo 5
Obbligo di fornire informazioni ai consumatori a titolo gratuito
Gli Stati membri dispongono che, ove ai consumatori siano fornite informazioni conformemente alla presente direttiva, ciò avvenga a titolo gratuito per i consumatori indipendentemente dai mezzi utilizzati per fornire le informazioni.
Articolo 6
Non discriminazione
Gli Stati membri assicurano che le condizioni da soddisfare per poter ottenere un credito non siano in alcun modo discriminatorie per i consumatori che soggiornano legalmente nell'Unione a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla richiesta, alla conclusione, o alla titolarità di un contratto di credito nell'Unione.
Il primo comma non pregiudica la possibilità di offrire condizioni differenti di accesso a un credito qualora siano debitamente giustificate da criteri oggettivi.
CAPO II
INFORMAZIONI DA FORNIRE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO
Articolo 7
Pubblicità e commercializzazione dei contratti di credito
Fatta salva la direttiva 2005/29/CE, gli Stati membri impongono che le comunicazioni di pubblicità e commercializzazione relative ai contratti di credito siano corrette, chiare e non ingannevoli. In tali comunicazioni di pubblicità e commercializzazione sono vietate le formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative circa la disponibilità o il costo di un credito oppure circa l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare.
Articolo 8
Informazioni di base da includere nella pubblicità dei contratti di credito
L'obbligo di cui al primo comma non si applica nei casi in cui il diritto nazionale richieda l'indicazione del tasso annuo effettivo globale nella pubblicità relativa ai contratti di credito che non indichi un tasso d’interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore ai sensi del primo comma.
Le informazioni di base devono essere facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda del caso, e adattate ai limiti tecnici del mezzo utilizzato per la pubblicità, e precisano, in maniera chiara, concisa ed evidenziata, tutti gli elementi seguenti:
il tasso debitore, fisso o variabile, o una combinazione dei due tipi, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;
l'importo totale del credito;
il tasso annuo effettivo globale;
se del caso, la durata del contratto di credito;
in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici, il prezzo in contanti e l'importo degli eventuali pagamenti anticipati;
se del caso, l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e l'importo delle rate.
In casi specifici e giustificati, qualora il mezzo utilizzato per comunicare le informazioni di base di cui al primo comma non consenta la visualizzazione delle informazioni, le lettere e) e f) di tale comma non si applicano.
Gli Stati membri vietano la pubblicità dei prodotti di credito che:
incoraggia i consumatori a chiedere credito suggerendo che il credito migliorerebbe la loro situazione finanziaria;
precisa che i contratti di credito in essere o i crediti registrati nelle banche dati hanno un'influenza minima o nulla sulla valutazione di una richiesta di credito;
suggerisce falsamente che il credito comporta un aumento delle risorse finanziarie, costituisce un sostituto del risparmio o può migliorare il tenore di vita del consumatore.
Gli Stati membri possono vietare, fra l'altro, la pubblicità dei prodotti di credito che:
mette in evidenza la facilità o la rapidità con cui è possibile ottenere il credito;
afferma che uno sconto è subordinato all'accettazione del credito;
offre «periodi di grazia» superiori a tre mesi per il rimborso delle rate di credito.
Articolo 9
Informazioni generali
Le informazioni generali sui contratti di credito messe a disposizione dai creditori o, se del caso, dagli intermediari del credito nei loro locali sono messe a disposizione dei consumatori almeno su supporto cartaceo.
Le informazioni generali di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:
l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'emittente delle informazioni;
gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;
la possibile durata del contratto di credito;
i tipi di tassi debitori disponibili, precisando se fissi o variabili o di entrambe le tipologie, con una breve descrizione delle caratteristiche di un tasso fisso e di un tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare e del tasso annuo effettivo globale;
un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;
la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore, compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso;
una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;
una descrizione del diritto di recesso;
un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito o di ottenerlo alle condizioni offerte e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore; e
un avvertimento generale relativo alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.
Articolo 10
Informazioni precontrattuali
Qualora le informazioni precontrattuali di cui al primo comma del presente paragrafo siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta di credito, gli Stati membri dispongono che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito inviino al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso conformemente all'articolo 26. Il promemoria è fornito al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto di credito o, se del caso, dopo la presentazione dell’offerta vincolante di credito da parte del consumatore.
Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi in maniera evidenziata nella prima parte del modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori» su una pagina:
l'identità del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito coinvolto;
l'importo totale del credito;
la durata del contratto di credito;
il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi;
il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso d’interesse in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti soggetti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso e, se del caso, il periodo di recesso;
l'esistenza del diritto a effettuare il rimborso anticipato e, se del caso, informazioni sul diritto del creditore a un indennizzo;
l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito coinvolto.
Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 precisano tutti gli elementi seguenti, che sono visualizzati dopo gli elementi elencati al paragrafo 3 e chiaramente separati da essi:
il tipo di credito;
le condizioni di prelievo;
qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e la procedura di modifica di ciascun tasso debitore;
qualora un contratto di credito preveda diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvalga dell'ipotesi di cui all'allegato III, parte II, lettera b), un'indicazione del fatto che altri meccanismi di prelievo per il tipo pertinente di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati;
se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
un esempio rappresentativo che illustri il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, con riferimento a tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso; ove il consumatore abbia indicato al creditore uno o più elementi del credito che preferisce, quali la durata del contratto di credito e l'importo totale del credito, il creditore deve tenerne conto;
se del caso, qualsiasi spesa che il consumatore è tenuto a pagare al notaio all'atto della conclusione del contratto di credito;
l'eventuale obbligo di concludere un contratto avente a oggetto il servizio accessorio connesso al contratto di credito, se la conclusione del contratto relativo a tale servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
se del caso, le garanzie richieste;
se del caso, le informazioni sulle modalità di calcolo dell'indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato;
il diritto del consumatore di essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
il diritto del consumatore, come stabilito al paragrafo 8 del presente articolo, di ricevere, su richiesta su supporto cartaceo o altro supporto durevole e gratuitamente, copia della bozza del contratto di credito, a condizione che il creditore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito;
se del caso, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;
se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo;
la possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso;
un avvertimento e una spiegazione relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni connessi al contratto di credito specifico;
un piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi al contratto di credito che sono venduti contestualmente, in base ai quali i pagamenti e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, si basano su ragionevoli variazioni al rialzo del tasso di prestito.
Qualora il contratto di credito si riferisca a un indice di riferimento (benchmark) quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), il nome di tale indice di riferimento e del suo amministratore e le relative potenziali implicazioni per il consumatore sono specificati in un documento separato che può essere allegato al modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».
Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desideri fornire al consumatore deve essere chiaramente leggibile e fornita in un documento distinto che può essere allegato al modulo «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori».
Articolo 11
Informazioni precontrattuali relative ai contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7
Per i contratti di credito di cui all'articolo 2, paragrafo 6 o 7, le informazioni precontrattuali indicate all'articolo 10, paragrafo 1, specificano, in deroga all'articolo 10, paragrafo 3, tutti i seguenti elementi in maniera evidenziata nella prima parte del modulo «Informazioni europee relative al credito ai consumatori» su una pagina:
l'identità del creditore e, se del caso, dell'intermediario del credito;
l'importo totale del credito;
la durata del contratto di credito;
il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi;
il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;
in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
i costi in caso di ritardi di pagamento, vale a dire il tasso d’interesse in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;
l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti soggetti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
l’esistenza o l'assenza del diritto di recesso;
l'esistenza del diritto al rimborso anticipato e, se del caso, informazioni sul diritto del creditore a un indennizzo;
l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del creditore nonché, se del caso, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario del credito coinvolto.
Le informazioni precontrattuali di cui al paragrafo 1 specificano tutti i seguenti elementi, che sono visualizzati dopo gli elementi elencati al paragrafo 2 e chiaramente separati da essi:
il tipo di credito;
qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ogni tasso debitore, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale, le spese applicabili dal momento della conclusione del contratto di credito e, se del caso, le condizioni per una eventuale modifica di tali spese;
un esempio rappresentativo che illustri il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, con riferimento a tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;
le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito;
se del caso, le informazioni sulle modalità di calcolo dell'indennizzo del creditore in caso di rimborso anticipato;
se del caso, l'indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare l'importo totale del credito;
un riferimento al diritto del consumatore di essere informato immediatamente e gratuitamente, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 6, del risultato della consultazione di una banca dati ai fini della valutazione del proprio merito creditizio;
se del caso, l'indicazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione;
se del caso, il periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali fornite ai sensi del presente articolo;
un riferimento alla possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso;
un avvertimento e una spiegazione relativi alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza degli altri impegni connessi al contratto di credito specifico;
un piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi per tutta la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti e i rimborsi per eventuali servizi accessori connessi al contratto di credito che sono venduti contestualmente, in base ai quali i pagamenti e i rimborsi, nel caso in cui in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, si basano su ragionevoli variazioni al rialzo del tasso debitore.
Articolo 12
Spiegazioni adeguate
Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito siano tenuti a fornire al consumatore spiegazioni adeguate sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che il consumatore possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Dette spiegazioni sono fornite prima della conclusione del contratto di credito e a titolo gratuito. Le spiegazioni comprendono gli elementi seguenti:
le informazioni di cui agli articoli 10, 11 e 38;
le caratteristiche essenziali del contratto di credito o dei servizi accessori proposti;
gli effetti specifici che il contratto di credito o i servizi accessori proposti possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento o di ritardi di pagamento;
quando servizi accessori sono aggregati a un contratto di credito, la precisazione se per ciascuno dei componenti del pacchetto è possibile recedere separatamente e con quali implicazioni per il consumatore.
In casi giustificati gli Stati membri possono adattare gli obblighi di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le modalità e la portata delle spiegazioni, agli elementi seguenti:
il contesto nel quale il contratto di credito è offerto;
il destinatario a cui il credito è offerto;
il tipo di credito offerto.
Articolo 13
Offerte personalizzate sulla base di un trattamento automatizzato
Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri dispongono che i creditori e gli intermediari del credito informino i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.
CAPO III
PRATICHE DI COMMERCIALIZZAZIONE ABBINATA E AGGREGATA, CONSENSO DESUNTO, SERVIZI DI CONSULENZA E CONCESSIONE NON SOLLECITATA DI CREDITO
Articolo 14
Pratiche di commercializzazione abbinata e aggregata
In deroga al paragrafo 1, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza, gli Stati membri possono consentire ai creditori di chiedere al consumatore l'apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio il cui unico fine sia uno dei seguenti:
accumulare capitale per rimborsare il credito;
gestire il credito;
raccogliere risorse per ottenere il credito;
fornire ulteriore garanzia per il creditore nell'eventualità di un inadempimento.
Articolo 15
Consenso desunto per la conclusione di contratti di credito o l'acquisto di servizi accessori
Articolo 16
Servizi di consulenza
Gli Stati membri dispongono che, prima della prestazione di servizi di consulenza o della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di consulenza, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore:
l’indicazione se la raccomandazione sarà basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un'ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato come previsto dal paragrafo 3, lettera c);
se del caso, un'indicazione del compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento in cui l'informazione è fornita l'importo non possa essere stabilito, il metodo utilizzato per calcolarlo.
Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere fornite al consumatore sotto forma di informazioni precontrattuali aggiuntive in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, secondo comma.
Qualora ai consumatori siano prestati servizi di consulenza, gli Stati membri dispongono che i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito:
ottengano le informazioni necessarie circa la situazione finanziaria del consumatore, le sue preferenze e i suoi obiettivi in relazione al contratto di credito, affinché il creditore o l’intermediario del credito raccomandi contratti di credito adeguati al consumatore;
valutino la situazione finanziaria e le esigenze del consumatore sulla base delle informazioni di cui alla lettera a), che devono essere aggiornate al momento della valutazione, tenendo conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
prendano in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nella propria gamma di prodotti e su tale base raccomandino da tale gamma di prodotti uno o più contratti di credito adeguati ai bisogni e alla situazione finanziaria e personale del consumatore;
agiscano nel migliore interesse del consumatore; e
forniscano al consumatore un documento contenente la raccomandazione formulata, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza.
Se non vietano l'utilizzo dei termini «consulenza» e «consulente» o simili, gli Stati membri impongono le seguenti condizioni per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori e degli intermediari del credito che prestano servizi di consulenza:
i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito prendono in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato; e
gli intermediari del credito non sono remunerati per i servizi di consulenza da uno o più creditori.
Il secondo comma, lettera b), si applica solo se il numero di creditori presi in considerazione è inferiore alla maggioranza del mercato.
Gli Stati membri possono imporre requisiti più rigorosi per l'utilizzo della menzione «consulenza indipendente» o «consulente indipendente» da parte dei creditori e, se del caso, degli intermediari del credito.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono consentire che persone diverse da quelle ivi indicate prestino servizi di consulenza se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i servizi di consulenza sono prestati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che non escludono la prestazione di tali servizi;
i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da persone che svolgono professionalmente attività per la soluzione di situazioni di insolvenza e quando tale attività di gestione è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari;
i servizi di consulenza sono prestati nel contesto della gestione del debito esistente da prestatori pubblici o volontari di servizi di consulenza sul debito, di cui all'articolo 36, che non operano su base commerciale;
i servizi di consulenza sono prestati da persone che sono autorizzate e sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti.
Articolo 17
Divieto di concessione non sollecitata di credito
Gli Stati membri vietano ogni concessione di credito ai consumatori senza previa richiesta ed esplicito consenso di questi.
CAPO IV
VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Articolo 18
Obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore
Le informazioni ottenute ai sensi del presente paragrafo sono opportunamente verificate, se necessario attingendo a documentazione verificabile in modo indipendente.
Gli Stati membri dispongono inoltre che il creditore documenti e tenga aggiornate le informazioni di cui al paragrafo 3.
Qualora la valutazione del merito creditizio comporti il ricorso al trattamento automatizzato di dati personali, gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di chiedere e ottenere dal creditore l'intervento umano, che consiste nel diritto:
di chiedere ed ottenere dal creditore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;
di esprimere la propria opinione al creditore; e
di chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del creditore.
Gli Stati membri assicurano che il consumatore sia informato del diritto di cui al primo comma.
Articolo 19
Banche dati
Ai fini dei contratti di credito, i gestori di banche dati si dotano di procedure atte a garantire che le informazioni contenute nelle loro banche dati siano aggiornate ed esatte. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori siano informati:
entro 30 giorni dalla registrazione di eventuali arretrati nel rimborso del credito in una banca dati; e
dei loro diritti in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
CAPO V
FORMA E CONTENUTO DEI CONTRATTI DI CREDITO
Articolo 20
Forma del contratto di credito
Articolo 21
Informazioni da inserire nel contratto di credito
Gli Stati membri dispongono che nel contratto di credito figurino, in modo chiaro e conciso, tutti gli elementi seguenti:
il tipo di credito;
l'identità, l'indirizzo geografico, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica delle parti del contratto, nonché, se del caso, l'identità e l'indirizzo geografico dell'intermediario del credito;
l'importo totale del credito e le condizioni di prelievo;
la durata del contratto di credito;
in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici e in caso di contratti di credito collegati, le merci specifiche o i servizi specifici e il relativo prezzo in contanti;
il tasso debitore o tutti i tassi debitori qualora in circostanze diverse si applichino tassi debitori diversi, le condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile a ciascun tasso debitore iniziale, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica di ciascun tasso debitore;
il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati al momento della conclusione del contratto di credito e un'indicazione di tutte le ipotesi utilizzate in tale calcolo;
l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare e, se del caso, l'ordine della distribuzione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi debitori ai fini del rimborso;
in caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata fissa, un riferimento al diritto del consumatore di ricevere, su richiesta e senza spese, in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento;
se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento dell'interesse debitore e delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate;
se del caso, le spese di gestione di uno o più conti obbligatori su cui sono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;
il tasso d’interesse in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le relative modalità di modifica e, se applicabili, le penali per inadempimento;
un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento;
se del caso, l'indicazione delle spese notarili dovute;
se del caso, le garanzie e le assicurazioni richieste;
l'esistenza o l'assenza del diritto di recesso, il periodo di recesso, se del caso, e le altre condizioni per il suo esercizio, compreso il supporto durevole da utilizzare per la notifica di cui all'articolo 26, paragrafo 5, primo comma, lettera a), le informazioni sull'obbligo del consumatore di cui all'articolo 26, paragrafo 5, primo comma, lettera b), di rimborsare il capitale prelevato e corrispondere gli interessi, e l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere;
il tipo di supporto durevole su cui il consumatore sceglie di ricevere quanto segue:
se del caso, il promemoria del diritto di recesso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
le informazioni di cui all'articolo 22;
le informazioni in merito alla modifica del tasso debitore di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma;
se del caso, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafi 1 e 2; e
se del caso, le informazioni sullo scioglimento di un contratto di credito a durata indeterminata di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 28, paragrafo 2;
se del caso, informazioni concernenti i diritti di cui all'articolo 27 nonché le condizioni del loro esercizio;
un riferimento al diritto al rimborso anticipato di cui all'articolo 29, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore di ottenere un indennizzo e una spiegazione trasparente e comprensibile delle modalità di calcolo dell'indennizzo che il consumatore deve al creditore;
la procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito;
la possibilità per il consumatore di avvalersi di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso e le relative modalità di accesso;
se del caso, altre condizioni contrattuali;
l'identità e l'indirizzo della competente autorità di controllo;
i pertinenti contatti dei fornitori di servizi di consulenza sul debito e una raccomandazione rivolta al consumatore affinché li contatti in caso di difficoltà di rimborso.
Le informazioni di cui al primo comma devono essere chiaramente leggibili e adattate per tenere conto dei limiti tecnici del mezzo su cui sono mostrate. Le informazioni compaiono in modo adeguato e idoneo sui vari canali.
La tabella di ammortamento di cui al primo comma indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi.
La tabella di ammortamento contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi.
Qualora il tasso debitore non sia fisso o i costi aggiuntivi possano essere modificati in virtù del contratto di credito, la tabella di ammortamento contiene in modo chiaro e conciso un'indicazione del fatto che i dati in essa figuranti sono validi solo fino alla modifica successiva di tale tasso debitore o di tali costi conformemente al contratto di credito.
CAPO VI
MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CREDITO E MODIFICHE DEL TASSO DEBITORE
Articolo 22
Informazioni relative alla modifica del contratto di credito
Fatti salvi gli altri obblighi previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri assicurano che, prima di modificare le condizioni del contratto di credito, il creditore comunichi al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, le informazioni seguenti:
una descrizione chiara delle modifiche proposte indicando, se del caso, la necessità del consenso del consumatore o una spiegazione delle modifiche introdotte per legge;
il calendario per l'attuazione delle modifiche di cui alla lettera a);
i mezzi di reclamo a disposizione del consumatore in relazione alle modifiche di cui alla lettera a);
il periodo di tempo a disposizione per presentare un reclamo;
il nome e l'indirizzo dell'autorità competente cui può essere presentato tale reclamo.
Articolo 23
Modifiche del tasso debitore
Le informazioni di cui al primo comma comprendono l'importo dei pagamenti a partire dall'entrata in vigore del nuovo tasso debitore e, se il numero o la periodicità dei pagamenti sono modificati, la relativa informazione.
In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui a tale paragrafo possono essere fornite al consumatore periodicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito;
la modifica del tasso debitore è dovuta a una modifica di un tasso di riferimento;
il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico in maniera tempestiva con mezzi appropriati;
l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile:
presso i locali del creditore;
se il creditore dispone di un sito web, su detto sito web; e
se il creditore dispone di un'applicazione mobile, tramite detta applicazione mobile.
CAPO VII
CONCESSIONE DI SCOPERTO E SCONFINAMENTO
Articolo 24
Concessione di scoperto
Quando un credito è concesso nella forma di concessione di scoperto, gli Stati membri dispongono che il creditore, per l'intera durata del contratto di credito, informi il consumatore a scadenze regolari, almeno una volta al mese, per mezzo di un estratto conto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito, che riporta gli elementi seguenti:
il periodo preciso al quale si riferisce l'estratto conto;
gli importi prelevati e la data dei prelievi;
il saldo e la data dell'estratto conto precedente;
il nuovo saldo;
la data e l'importo dei pagamenti effettuati dal consumatore;
il tasso debitore applicato;
le eventuali spese addebitate;
se del caso, l'importo minimo che il consumatore deve pagare.
In deroga al primo comma, le informazioni di cui a tale comma possono essere fornite periodicamente secondo quanto previsto al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
le parti hanno convenuto una tale informazione periodica nel contratto di credito;
la modifica del tasso debitore è dovuta a una modifica di un tasso di riferimento;
il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati;
l'informazione relativa al nuovo tasso di riferimento è altresì disponibile:
presso i locali del creditore;
se il creditore dispone di un sito web, su detto sito web; e
se il creditore dispone di un'applicazione mobile, tramite detta applicazione mobile.
Articolo 25
Sconfinamento
In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, gli Stati membri dispongono che il creditore comunichi senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto da quest’ultimo e specificato nel contratto per l’apertura di un conto corrente, tutti gli elementi seguenti:
lo sconfinamento;
l’importo interessato;
il tasso debitore;
le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili;
la data del rimborso.
Inoltre, in caso di sconfinamento regolare, il creditore offre al consumatore servizi di consulenza, laddove disponibili, e lo reindirizza gratuitamente verso servizi di consulenza sul debito.
CAPO VIII
RECESSO, SCIOGLIMENTO E RIMBORSO ANTICIPATO
Articolo 26
Diritto di recesso
Il periodo di recesso di cui al primo comma ha inizio:
il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure
il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui agli articoli 20 e 21, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma.
Il termine di cui al primo comma si considera rispettato qualora la notifica di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera a), sia stata inviata dal consumatore al creditore prima di tale termine.
Se esercita il diritto di recesso, il consumatore adotta le misure seguenti:
ne dà notifica, entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al creditore conformemente alle informazioni da esso fornite ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, primo comma, lettera p), su supporto cartaceo o altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito;
paga al creditore il capitale e gli interessi dovuti su tale capitale dalla data di prelievo del credito fino alla data di rimborso del capitale, senza indugio e in ogni caso non oltre 30 giorni di calendario dall'invio della notifica di cui alla lettera a).
Gli interessi di cui al primo comma, lettera b), sono calcolati sulla base del tasso debitore concordato. Il creditore non ha diritto a nessun altro indennizzo da parte del consumatore in caso di recesso, salvo essere tenuto indenne delle spese non rimborsabili pagate dallo stesso creditore alla pubblica amministrazione.
Articolo 27
Contratti di credito collegati
Articolo 28
Contratti di credito a durata indeterminata
Gli Stati membri provvedono affinché il creditore, qualora convenuto nel contratto di credito, possa avviare la procedura tipo di scioglimento del contratto di credito a durata indeterminata con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole specificato nel contratto di credito.
Articolo 29
Rimborso anticipato
L'indennizzo di cui al primo comma non supera l'1 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data di scioglimento prevista dal contratto di credito è superiore a un anno. Se tale periodo non è superiore a un anno, l'indennizzo non supera lo 0,5 % dell'importo del credito oggetto del rimborso anticipato.
Gli Stati membri dispongono che il creditore non abbia diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto assicurativo destinato a garantire il rimborso del credito;
il credito è concesso sotto forma di concessione di scoperto;
il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che:
il creditore ha diritto all'indennizzo di cui al paragrafo 2 solo a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia definita dal diritto nazionale, la quale non supera l'importo di 10 000 EUR in 12 mesi;
il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato conformemente al paragrafo 2.
Qualora l'indennizzo richiesto dal creditore superi la perdita da questi effettivamente subita a causa del rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una corrispondente riduzione.
In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso debitore inizialmente concordato e il tasso d’interesse al quale il creditore può prestare la somma oggetto del rimborso anticipato sul mercato al momento di tale rimborso, e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
CAPO IX
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE E MISURE PER CONTENERE TASSI E COSTI
Articolo 30
Calcolo del tasso annuo effettivo globale
I costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare operazioni di pagamento e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento sono inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, salvo che l'apertura del conto sia facoltativa e i costi correlati al conto siano stati indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore.
Qualora le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell'allegato III non siano sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non siano più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 45 onde modificare il presente articolo e la parte II dell'allegato III per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.
Articolo 31
Misure per contenere i tassi debitori, i tassi annui effettivi globali o i costi totali del credito per il consumatore
CAPO X
NORME DI COMPORTAMENTO E REQUISITI PER IL PERSONALE
Articolo 32
Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori
Gli Stati membri esigono che il creditore e l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori, nello svolgimento di qualsiasi delle attività seguenti:
la messa a punto di prodotti di credito;
la pubblicità di prodotti di credito in conformità degli articoli 7 e 8;
la concessione del credito, l'intermediazione del credito o l'agevolazione della concessione del credito;
la prestazione di servizi di consulenza;
la prestazione di servizi accessori ai consumatori;
l'esecuzione di un contratto di credito.
Le attività di cui al primo comma, lettere c) e d), si basano sulle informazioni circa la situazione del consumatore e su ogni bisogno particolare che questi abbia comunicato e su ipotesi ragionevoli circa i rischi cui è esposta la situazione del consumatore per l'intera durata del contratto di credito.
Le attività di cui al primo comma, lettera d), si basano inoltre sulle informazioni richieste a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a).
Gli Stati membri provvedono affinché, nello stabilire e applicare le politiche remunerative per il personale responsabile della valutazione del merito creditizio, i creditori rispettino i seguenti principi in maniera e misura appropriata alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività:
la politica remunerativa promuove ed è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiore al livello di rischio tollerato del creditore;
la politica remunerativa è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine del creditore e comprende misure volte a evitare conflitti di interesse, in particolare facendo in modo che la remunerazione non dipenda dal numero o dalla percentuale di domande di credito accolte.
Articolo 33
Requisiti di conoscenza e competenza per il personale
CAPO XI
EDUCAZIONE FINANZIARIA E AIUTO AI CONSUMATORI IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIE
Articolo 34
Educazione finanziaria
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano divulgate informazioni sulla guida che le organizzazioni di consumatori e le autorità nazionali possono fornire ai consumatori.
Articolo 35
Morosità e misure di tolleranza
I creditori non sono tenuti a effettuare una valutazione del merito creditizio conformemente all'articolo 18 quando modificano le condizioni vigenti di un contratto di credito conformemente al terzo comma, lettera b), del presente paragrafo, purché l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare non subisca un aumento significativo per effetto della modifica del contratto di credito.
Le misure di tolleranza di cui al primo comma:
possono comprendere, tra le diverse possibilità, il rifinanziamento integrale o parziale di un contratto di credito;
comprendono la modifica delle condizioni esistenti di un contratto di credito, che, tra le diverse possibilità, può includere:
l'estensione della durata del contratto di credito;
il cambiamento del tipo di contratto di credito;
il differimento integrale o parziale del pagamento delle rate da rimborsare per un determinato periodo;
la riduzione del tasso debitore;
la concessione di una sospensione temporanea dei pagamenti;
rimborsi parziali;
le conversioni di valuta;
la remissione parziale e il consolidamento del debito.
Articolo 36
Servizi di consulenza sul debito
CAPO XII
CREDITORI E INTERMEDIARI DEL CREDITO
Articolo 37
Abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento
L'obbligo di un'adeguata procedura di abilitazione e della registrazione non si applica ai creditori che sono:
enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2015/2366, per i servizi di cui all'allegato I, punto 4, di tale direttiva; oppure
istituti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, per la concessione di crediti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di tale direttiva.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di abilitazione e registrazione di cui al paragrafo 1 ai fornitori di merci o ai prestatori di servizi che si qualificano come microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE che agiscono come:
intermediari del credito a titolo accessorio; oppure
creditori a titolo accessorio, che concedono un credito sotto forma di dilazione di pagamento per acquistare merci e servizi da essi offerti, qualora il credito sia senza interessi e siano dovute dal consumatore solo spese limitate per i ritardi di pagamento imposte ai sensi del diritto nazionale.
Articolo 38
Obblighi specifici per gli intermediari del credito
Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari del credito:
indichino, sia nella pubblicità che nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei loro poteri e se lavorano a titolo esclusivo con uno o più creditori oppure a titolo di intermediari indipendenti;
informino il consumatore dell'eventuale compenso da versare loro per i servizi da fornire;
stipulino con il consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito, un accordo relativo all'eventuale compenso di cui alla lettera b);
comunichino al creditore l'eventuale compenso di cui alla lettera b) al fine del calcolo del tasso annuo effettivo globale.
CAPO XIII
CESSIONE DI DIRITTI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 39
Cessione di diritti
Articolo 40
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
CAPO XIV
AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 41
Autorità competenti
Le autorità competenti sono pubbliche autorità od organismi riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dal diritto nazionale. Non devono essere creditori né intermediari del credito.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano:
o autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
o autorità diverse dalle autorità competenti di cui alla lettera a), purché le leggi, i regolamenti o le disposizioni amministrative nazionali dispongano che esse cooperino con le autorità competenti di cui alla lettera a) ogniqualvolta necessario per svolgere le loro funzioni ai sensi della presente direttiva.
Le autorità competenti esercitano i loro poteri in conformità del diritto nazionale:
direttamente in forza della propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; o
mediante richiesta alle autorità giudiziarie che sono competenti a pronunciare le decisioni necessarie, eventualmente anche proponendo appello qualora la richiesta di pronuncia delle decisioni necessarie sia stata respinta.
CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 42
Livello di armonizzazione
Articolo 43
Obbligatorietà della direttiva
Articolo 44
Sanzioni
Articolo 45
Esercizio della delega
Articolo 46
Riesame e monitoraggio
Entro 20 novembre 2029, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva. La valutazione comprende:
un esame dell'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva in relazione ai contratti di credito garantiti da beni immobili non residenziali;
un esame delle soglie previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), e nella parte II dell'allegato III, nonché delle percentuali utilizzate per calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato di cui all'articolo 29, paragrafo 2, a fronte delle tendenze economiche nell'Unione e della situazione del mercato interessato;
un'analisi dell'evoluzione del mercato dei crediti al consumo a sostegno della transizione verde e un esame della necessità di ulteriori misure relative a tali crediti; e
un esame dell'attuazione dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, in particolare dell'efficacia e dell'effetto deterrente delle sanzioni applicate a norma di tale articolo.
Articolo 47
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 2008/48/CE è abrogata a decorrere dal 20 novembre 2026.
In deroga al primo comma, la direttiva 2008/48/CE continua ad applicarsi ai contratti di credito in corso al 20 novembre 2026 fino al loro termine.
Tuttavia, gli articoli 23 e 24, l'articolo 25, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 25, paragrafo 2, e gli articoli 28 e 39 della presente direttiva si applicano a tutti i contratti di credito a durata indeterminata in corso al 20 novembre 2026.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 48
Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 20 novembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 novembre 2026.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 49
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 50
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI ( 6 )
Informazioni fondamentali
Parte I [sempre sulla prima pagina del modulo]:
Creditore Ove applicabile Intermediario del credito |
[Identità] [Identità] |
Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o del totale delle somme messe a disposizione nell'ambito del contratto di credito. |
|
Durata del contratto di credito |
|
Tasso debitore oppure, ove applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[% — fisso, o — variabile, — periodi] |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare offerte diverse. |
|
Importo totale da pagare Si tratta dell'importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito. |
[Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito per il consumatore] |
Ove applicabile Credito concesso sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici Denominazione della merce/del servizio Prezzo in contanti |
|
Costi in caso di ritardi di pagamento |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso d’interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)]. |
Parte II [Se i seguenti elementi non possono essere visualizzati in maniera evidenziata su una pagina, devono comparire nella prima parte del modulo sulla seconda pagina]:
Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione |
Pagamenti da effettuare: [importo, numero e periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare] Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente: |
Avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento I mancati pagamenti o i ritardi di pagamento potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio, la vendita forzata) e rendergli più difficile l'ottenimento del credito in futuro. |
|
Diritto di recesso Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario. |
Sì/no |
Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente. Ove applicabile Il creditore ha diritto ad un indennizzo in caso di rimborso anticipato. |
Sì |
Creditore Indirizzo geografico Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Indirizzo web (*1) |
|
Ove applicabile Intermediario del credito Indirizzo geografico Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Indirizzo web (*1) |
|
(*1)
Informazione facoltativa. |
Informazioni aggiuntive sul contratto di credito
1. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di credito |
|
Condizioni di prelievo Si tratta delle modalità e dei tempi con i quali il consumatore otterrà il denaro. Ove applicabile Altri meccanismi di prelievo per il tipo pertinente di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati |
[Qualora il contratto di credito preveda diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi e il creditore si avvalga dell'ipotesi di cui all'allegato III, parte II, lettera b), includere un'indicazione del fatto che altri meccanismi di prelievo per il tipo pertinente di contratto di credito possono comportare tassi annui effettivi globali più elevati] |
Ove applicabile Garanzie richieste Si tratta di una descrizione delle garanzie che il consumatore è tenuto a fornire in relazione al contratto di credito. |
[Tipi di garanzie] |
Ove applicabile I rimborsi non danno luogo all'ammortamento immediato del capitale. |
|
Ove applicabile Il prezzo è stato personalizzato sulla base di processi decisionali automatizzati. |
|
2. Costi del credito
Ove applicabile I tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[% — fisso, o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi, — condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore, — periodi, condizioni e procedure di modifica di ciascun tasso debitore] |
Esempio rappresentativo che illustra il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare |
[% Indicare qui un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso annuo effettivo globale] |
È obbligatorio, per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere — una polizza assicurativa che garantisca il credito o — un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio? Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non vengono inclusi nel TAEG. |
Sì/no [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio] |
Costi connessi |
|
Ove applicabile Spese di gestione di uno o più conti, necessari per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi |
|
Ove applicabile Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio, una carta di credito) |
|
Ove applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito |
|
Ove applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati |
|
Ove applicabile Obbligo di pagare spese notarili |
|
3. Altri importanti aspetti legali
Ove applicabile Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato |
[Determinazione dell'indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)] |
Consultazione di una banca dati Il creditore è tenuto a informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati quando la richiesta di credito è respinta sulla base di tale consultazione. |
|
Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito Il consumatore ha il diritto, su richiesta, di ottenere gratuitamente copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione si applica se, al momento della richiesta, il creditore intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore. |
|
Ove applicabile Periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali |
Le informazioni contenute nel presente modulo sono valide dal […] al […]. |
Rimedi Il consumatore ha il diritto di accedere a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso |
[Meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore e modalità per avvalersene] |
Avvertimento relativo alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza L'inosservanza degli impegni connessi al contratto di credito diversi dai ritardi o dai mancati pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze. |
|
Piano di rimborso |
[Piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi che il consumatore è tenuto a effettuare per la durata del contratto di credito, compresi i pagamenti per eventuali servizi accessori] |
(1)
Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE del Consiglio (GU L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj). |
Ove applicabile
4. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Creditore |
|
Ove applicabile Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore Indirizzo Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Indirizzo web (*1) |
[Identità] [Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
Ove applicabile Registrazione |
[Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro] |
Ove applicabile Autorità di vigilanza |
|
b) Contratto di credito |
|
Ove applicabile Esercizio del diritto di recesso |
[Istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, con indicazione, tra l'altro, del periodo di esercizio di tale diritto, dell'indirizzo a cui notificare l’esercizio del diritto di recesso e delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto] |
Ove applicabile Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito |
|
Ove applicabile Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente |
[Indicare la clausola pertinente] |
Ove applicabile Regime linguistico |
Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l'accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per la durata del contratto di credito. |
(*1)
Informazione facoltativa per il creditore. |
ALLEGATO II
INFORMAZIONI EUROPEE RELATIVE AL CREDITO AI CONSUMATORI ( 7 )
Credito al consumo offerto da talune organizzazioni creditizie [articolo 2, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) ]
Conversione del debito [articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2023/2225]
Informazioni fondamentali
Parte I [sempre sulla prima pagina del modulo]:
Creditore Ove applicabile Intermediario del credito |
[Identità] [Identità] |
Importo totale del credito Si tratta del limite massimo o del totale delle somme messe a disposizione nell'ambito del contratto di credito. |
|
Durata del contratto di credito |
|
Tasso debitore oppure, ove applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[% — fisso, o — variabile, — periodi] |
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Si tratta del costo totale espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare offerte diverse. |
|
Importo totale da pagare Si tratta dell'importo del capitale preso in prestito con gli interessi e gli eventuali costi connessi al credito. |
[Somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito per il consumatore] |
Ove applicabile Credito concesso sotto forma di dilazione di pagamento per merci specifiche o servizi specifici o connesso alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici Denominazione della merce/del servizio Prezzo in contanti |
|
Costi in caso di ritardi di pagamento |
Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [… (il tasso d’interesse applicabile, le modalità di modifica dello stesso e, se del caso, le penali per inadempimento)]. |
Parte II [Se i seguenti elementi non possono essere visualizzati in maniera evidenziata su una pagina, devono comparire nella prima parte del modulo sulla seconda pagina]:
Pagamenti rateali e, se del caso, loro ordine di imputazione |
Pagamenti da effettuare: [importo, numero e periodicità dei pagamenti che il consumatore deve effettuare] Interessi e/o spese che il consumatore è tenuto a pagare nel modo seguente: |
Avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti o dei ritardi di pagamento I mancati pagamenti o i ritardi di pagamento potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio, la vendita forzata) e rendergli più difficile l'ottenimento del credito in futuro. |
|
Diritto di recesso |
Sì/no |
Rimborso anticipato Il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente il credito in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente. Ove applicabile Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. |
|
Creditore Indirizzo geografico Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Indirizzo web (*1) |
|
Ove applicabile Intermediario del credito Indirizzo geografico Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Indirizzo web (*1) |
|
(*1)
Informazione facoltativa. |
Informazioni aggiuntive sul contratto di credito
1. Descrizione delle caratteristiche principali del prodotto di credito
Tipo di credito |
|
Ove applicabile Indicazione che al consumatore può essere chiesto in qualsiasi momento di rimborsare integralmente l'importo del credito |
|
Ove applicabile Il prezzo è stato personalizzato sulla base di processi decisionali automatizzati. |
|
2. Costi del credito
Ove applicabile I tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito |
[% — fisso, o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi, — condizioni che disciplinano l'applicazione di ciascun tasso debitore] |
Esempio rappresentativo che illustra il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare |
[% Indicare qui un esempio rappresentativo che riporti tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso annuo effettivo globale] |
Ove applicabile Costi Ove applicabile Condizioni alle quali tali costi possono essere modificati |
[Costi applicabili dal momento della conclusione del contratto di credito] |
3. Altri importanti aspetti legali
Scioglimento del contratto di credito |
[Le condizioni e la procedura per lo scioglimento del contratto di credito] |
Ove applicabile Il creditore ha diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato |
[Determinazione dell'indennizzo (metodo di calcolo) in conformità delle disposizioni di attuazione dell'articolo 29 della direttiva (UE) 2023/2225] |
Consultazione di una banca dati Il creditore è tenuto a informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati quando la richiesta di credito è respinta sulla base di tale consultazione. |
|
Ove applicabile Periodo di tempo per il quale il creditore è vincolato dalle informazioni precontrattuali |
Le informazioni contenute nel presente modulo sono valide dal […] al […]. |
Rimedi Il consumatore ha il diritto di accedere a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso. |
[Meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso accessibile al consumatore e modalità per avvalersene] |
Avvertimento relativo alle conseguenze giuridiche e finanziarie dell'inosservanza L'inosservanza degli impegni connessi al contratto di credito diversi dai ritardi o dai mancati pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze. |
|
Piano di rimborso |
[Piano di rimborso contenente tutti i pagamenti e i rimborsi che il consumatore è tenuto a effettuare per la durata del contratto, compresi i pagamenti per eventuali servizi accessori] |
Ove applicabile
4. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari
a) Creditore |
|
Ove applicabile Rappresentante del creditore nello Stato membro di residenza del consumatore Indirizzo Numero di telefono Indirizzo di posta elettronica Indirizzo web (*1) |
[Identità] [Indirizzo geografico che il consumatore deve usare] |
Ove applicabile Registrazione |
[Registro di commercio in cui il creditore è iscritto e numero di registrazione o elemento equivalente per identificarlo nel registro] |
Ove applicabile Autorità di vigilanza |
|
b) Contratto di credito |
|
Ove applicabile Esercizio del diritto di recesso |
[Istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, con indicazione, tra l'altro, del periodo di recesso, dell'indirizzo a cui notificare l'esercizio del diritto di recesso e delle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto] |
Ove applicabile Legislazione sulla quale si basa il creditore per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto di credito |
|
Ove applicabile Clausola sulla legge applicabile al contratto di credito e/o sul foro competente |
[Indicare la clausola pertinente] |
Ove applicabile Regime linguistico |
Le informazioni e le condizioni contrattuali saranno comunicate in [precisare la lingua]. Con l'accordo del consumatore, il creditore intende comunicare in [precisare la lingua o le lingue] per la durata del contratto di credito. |
(*1)
Informazione facoltativa per il creditore. |
ALLEGATO III
I. Equazione di base che esprime l'equivalenza dei prelievi, da un lato, e dei rimborsi e delle spese, dall'altro.
L'equazione di base, da cui risulta il tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime su base annua l'equivalenza tra, da un lato, la somma dei valori attualizzati dei prelievi e, dall'altro, la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:
dove:
— X |
è il TAEG, |
— m |
è il numero d’ordine dell'ultimo prelievo, |
— k |
è il numero d’ordine di un prelievo, pertanto 1 ≤ k ≤ m, |
— Ck |
è l'importo del prelievo k, |
— tk |
è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun prelievo successivo, pertanto t1 = 0, |
— m’ |
è il numero dell'ultimo rimborso o pagamento di spese, |
— l |
è il numero di un rimborso o pagamento di spese, |
— Dl |
è l'importo di un rimborso o pagamento di spese, |
— sl |
è l'intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo prelievo e la data di ciascun rimborso o pagamento di spese. |
Osservazioni
Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono necessariamente dello stesso importo, né sono versate necessariamente a intervalli eguali.
La data iniziale è quella del primo prelievo.
Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Un anno è composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o dodici mesi identici, ciascuno dei quali è costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.
Nel caso in cui gli intervalli tra le date utilizzate nei calcoli non possano essere espressi con un numero intero di settimane, mesi o anni, sono espressi con un numero intero di uno di questi periodi in combinazione con un numero di giorni. Se si utilizzano i giorni:
è contato ogni giorno, compresi i fine settimana e i festivi;
i periodi uguali e poi i giorni sono contati a ritroso fino alla data del prelievo iniziale;
la lunghezza del periodo in giorni si ottiene escludendo il primo giorno e includendo l'ultimo ed è espressa in anni dividendo tale periodo per il numero di giorni (365 o 366) dell'anno completo contati a ritroso dall'ultimo giorno allo stesso giorno dell'anno precedente.
Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del decimale precedente è aumentata di uno.
È possibile riscrivere l'equazione ricorrendo a una sola sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (Ak), che possono essere positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o percepiti nei periodi da 1 a n, ed espressi in anni, ovvero:
,
dove S è il saldo dei flussi attualizzati e dove il valore di S sarà pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.
II. Sono riportate di seguito ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG.
Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato immediatamente e per intero.
Se un contratto di credito lascia al consumatore libertà di prelievo in generale ma prevede tra le diverse modalità di prelievo una limitazione per quanto riguarda l'importo del credito e il periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia prelevato alla data più vicina nel tempo tra quelle fissate nel contratto di credito e conformemente a detti limiti di prelievo.
Se un contratto di credito prevede diverse modalità di prelievo con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore più elevati applicati al meccanismo di prelievo più comunemente utilizzato nel quadro di detto tipo di contratto di credito.
In caso di concessione di scoperto, si presuppone che l'importo totale del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del contratto di credito. Se la durata della concessione di scoperto non è nota, il TAEG è calcolato in base all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi.
Nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da una concessione di scoperto, si presume:
che il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere dalla data del primo prelievo e che il pagamento definitivo da parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri;
che il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo prelievo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale può essere rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e rimborsi dell'intero capitale da parte del consumatore siano effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri sono applicati in conformità a tali prelievi e rimborsi del capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.
Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata indeterminata è un contratto di credito senza durata fissa comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili per un altro prelievo.
Nel caso di contratti di credito diversi da concessioni di scoperto o contratti di credito a durata indeterminata, di cui alle ipotesi delle lettere d) ed e):
qualora la data o l'importo del rimborso del capitale che il consumatore deve effettuare non possano essere determinati, si presume che il rimborso sia effettuato alla data più vicina nel tempo tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
qualora l'intervallo tra la data del primo prelievo e la data del primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore non possa essere determinato, si presume che sia l'intervallo più breve.
Qualora la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve effettuare non possano essere determinati in base al contratto di credito o alle ipotesi di cui alla lettera d), e) o f), si presume che il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle condizioni stabilite dal creditore e, qualora tali date e condizioni non siano note:
gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica è pagata alla data di conclusione del contratto di credito;
le spese diverse dagli interessi espresse come più pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali pagamenti non è noto, si considera che siano di uguale importo;
il pagamento finale estingue il saldo per capitale, interessi e altri eventuali oneri.
Qualora il limite massimo del credito non sia stato ancora convenuto, si considera che sia fissato a 1 500 EUR.
Qualora siano offerti tassi debitori e spese diversi per un periodo o importo limitato, si presuppone che il tasso debitore e le spese siano quelli più elevati per l'intera durata del contratto di credito.
Nel caso dei contratti di credito per i consumatori per cui è pattuito un tasso debitore fisso per il periodo iniziale, al termine del quale è fissato un nuovo tasso debitore, successivamente adeguato periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che, al termine del periodo di applicazione del tasso debitore fisso, il tasso debitore sia identico a quello vigente al momento del calcolo del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel momento.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Direttiva 2008/48/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
– |
|
Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere e) e f) |
– |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere g), h), i), j), k) e l) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere d), e), f), i), j) e k) |
Articolo 2, paragrafo 2 bis |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
– |
Articolo 2, paragrafi 4, 5, 6 |
Articolo 2, paragrafi 4, 6 e 7 |
Articolo 3, lettere a), b) e c) |
Articolo 3, punti 1), 2) e 3) |
– |
Articolo 3, punto 4) |
Articolo 3, lettere d) ed e) |
Articolo 3, punti 18) e 19) |
Articolo 3, lettera f) |
Articolo 3, punto 12) |
Articolo 3, lettere g), h), i), j), k), l) e m) |
Articolo 3, punti 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) |
Articolo 3, lettera n) |
Articolo 3, punto 20) |
– |
Articolo 3, punti 13), 14), 15), 16), 17), 18), 21) e 22) |
– |
Articolo 5 |
– |
Articolo 6 |
– |
Articolo 7 |
Articolo 4 |
Articolo 8 |
– |
Articolo 9 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafi 1, 3, 5 e 6 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 7 |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 8 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 10, paragrafo 9 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
Articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 11, paragrafi 1, 2, e 4 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
– |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 6 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
– |
Articolo 6, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 7 |
Articolo 6, paragrafo 7 |
– |
Articolo 7 |
Articolo 10, paragrafo 10, e articolo 11, paragrafo 8 |
– |
Articolo 13 |
Articolo 8 |
Articolo 18 |
– |
Articolo 14 |
– |
Articolo 15 |
– |
Articolo 16 |
– |
Articolo 17 |
Articolo 9 |
Articolo 19 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 21 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
– |
Articolo 11 bis |
Articolo 22 |
Articolo 11 |
Articolo 23 |
Articolo 12 |
Articolo 24 |
Articolo 13 |
Articolo 28 |
Articolo 14 |
Articolo 26 |
Articolo 15 |
Articolo 27 |
Articolo 16 |
Articolo 29 |
Articolo 17 |
Articolo 39 |
Articolo 18 |
Articolo 25 |
Articolo 19 |
Articolo 30 |
– |
Articolo 31 |
– |
Articolo 32 |
– |
Articolo 33 |
– |
Articolo 34 |
Articolo 16 bis |
Articolo 35 |
– |
Articolo 36 |
Articolo 20 |
Articolo 37 |
Articolo 21 |
Articolo 38 |
– |
Articolo 41 |
Articolo 22 |
Articoli 42 e 43 |
Articolo 23 |
Articolo 44 |
Articolo 24 |
Articolo 40 |
Articolo 24 bis |
Articolo 45 |
Articolo 26 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 48 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
Articolo 46 |
Articolo 28 |
Articolo 4 |
Articolo 29 |
Articolo 47 |
Articolo 30 |
Articolo 47 |
Articolo 31 |
Articolo 49 |
Articolo 32 |
Articolo 50 |
Allegato I |
Allegato III |
Allegato II |
Allegato I |
Allegato III |
Allegato II |
– |
Allegato IV |
( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 2 ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
( 3 ) Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell'8.12.2021, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
( 6 ) Ogniqualvolta ricorrono i termini «ove applicabile», il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al tipo di credito o cancellare le informazioni o l'intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito in questione.
Le spiegazioni in corsivo dovrebbero aiutare il consumatore a comprendere meglio le cifre.
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o all'intermediario del credito e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.
( 7 ) Ogniqualvolta ricorrono i termini «ove applicabile», il creditore deve compilare la casella se le informazioni sono pertinenti al tipo di credito o cancellare le informazioni o l'intera riga se le informazioni non sono pertinenti al tipo di credito in questione.
Le spiegazioni in corsivo dovrebbero aiutare il consumatore a comprendere meglio le cifre.
Le indicazioni fra parentesi quadre forniscono chiarimenti al creditore o all'intermediario del credito e devono essere sostituite con le informazioni pertinenti.
( 8 ) Direttiva (UE) 2023/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE del Consiglio (GU L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj.