02023D2447 — IT — 11.07.2024 — 013.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2447 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2023 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero (2023) 7450] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 2447 del 30.10.2023, pag. 1) |
Modificata da:
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2447 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2023
relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero (2023) 7450]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione definisce a livello di Unione:
le zone di protezione e di sorveglianza che gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza rispettivamente in conformità agli articoli 39 e 55 di tale regolamento delegato;
le ulteriori zone soggette a restrizioni che gli Stati membri interessati sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni.
La presente decisione stabilisce altresì norme concernenti i movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni, qualora sia stata concessa una deroga che permette tali movimenti in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Articolo 2
Zona di protezione
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
le zone di protezione istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nell’allegato, parte A, della presente decisione;
le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell’allegato, parte A, della presente decisione.
Articolo 3
Zona di sorveglianza
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
le zone di sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nell’allegato, parte B, della presente decisione;
le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell’allegato, parte B, della presente decisione.
Articolo 4
Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione;
le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato, parte C, della presente decisione;
qualora, in seguito all’esito positivo di una valutazione del rischio, sia stata concessa una deroga dall’autorità competente di uno Stato membro interessato, in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che consente il movimento verso altri Stati membri di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato, parte C, della presente decisione, lo Stato membro interessato provveda affinché tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale prescritto di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, che deve contenere il seguente attestato:
«La partita è conforme alle disposizioni dell’articolo 4 della decisione di esecuzione della Commissione C(2023)7450.».
Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2024.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2
Stato membro: Germania
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
Niedersachsen |
||
|
DE-HPAI(P)-2024-00010 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Isterberg, Quendorf und Nordhorn. |
27.7.2024 |
Stato membro: Paesi Bassi
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
Province Overijssel |
||
|
DE-HPAI(P)-2024-00010 |
Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830. |
27.7.2024 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3
Stato membro: Germania
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
Niedersachsen |
||
|
DE-HPAI(P)-2024-00010 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind die Gemeinde Isterberg und Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Quendorf, Nordhorn, Engden und Schüttorf. |
5.8.2024 |
|
Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Isterberg, Quendorf und Nordhorn. |
28.7.2024 - 5.8.2024 |
|
Stato membro: Paesi Bassi
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
Province Overijssel |
||
|
DE-HPAI(P)-2024-00010 |
Those parts of the province Overijssel extending beyond the area described in the protection zone contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830. |
5.8.2024 |
|
Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830. |
28.7.2024 - 5.8.2024 |
|
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4
Stato membro: Nessuno
|
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis |
|
|
|
* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.