02023D2447 — IT — 11.07.2024 — 013.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2023

relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero (2023) 7450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 2447 del 30.10.2023, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2578 DELLA COMMISSIONE  del 13 novembre 2023

  L 2578

1

20.11.2023

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2695 DELLA COMMISSIONE  del 24 novembre 2023

  L 2695

1

28.11.2023

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2778 DELLA COMMISSIONE  del 7 dicembre 2023

  L 2778

1

12.12.2023

 M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2913 DELLA COMMISSIONE  del 20 dicembre 2023

  L 2913

1

29.12.2023

 M5

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/258 DELLA COMMISSIONE  del 10 gennaio 2024

  L 258

1

18.1.2024

 M6

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/416 DELLA COMMISSIONE  del 25 gennaio 2024

  L 416

1

31.1.2024

 M7

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/580 DELLA COMMISSIONE  del 9 febbraio 2024

  L 580

1

15.2.2024

 M8

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/759 DELLA COMMISSIONE  del 23 febbraio 2024

  L 759

1

26.2.2024

 M9

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/852 DELLA COMMISSIONE  dell'8 marzo 2024

  L 852

1

11.3.2024

 M10

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/963 DELLA COMMISSIONE  del 21 marzo 2024

  L 963

1

27.3.2024

 M11

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1066 DELLA COMMISSIONE  del 5 aprile 2024

  L 1066

1

10.4.2024

 M12

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1184 DELLA COMMISSIONE  del 17 aprile 2024

  L 1184

1

18.4.2024

 M13

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1222 DELLA COMMISSIONE  del 23 aprile 2024

  L 1222

1

29.4.2024

 M14

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1297 DELLA COMMISSIONE  del 3 maggio 2024

  L 1297

1

8.5.2024

 M15

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1452 DELLA COMMISSIONE  del 17 maggio 2024

  L 1452

1

21.5.2024

►M16

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1948 DELLA COMMISSIONE  del 9 luglio 2024

  L 1948

1

11.7.2024




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2023

relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero (2023) 7450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione definisce a livello di Unione:

a) 

le zone di protezione e di sorveglianza che gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione (gli Stati membri interessati) sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza rispettivamente in conformità agli articoli 39 e 55 di tale regolamento delegato;

b) 

le ulteriori zone soggette a restrizioni che gli Stati membri interessati sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni.

La presente decisione stabilisce altresì norme concernenti i movimenti di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni, qualora sia stata concessa una deroga che permette tali movimenti in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 2

Zona di protezione

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) 

le zone di protezione istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di protezione nell’allegato, parte A, della presente decisione;

b) 

le misure da applicare nelle zone di protezione, di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di protezione indicate nell’allegato, parte A, della presente decisione.

Articolo 3

Zona di sorveglianza

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) 

le zone di sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le zone elencate come zone di sorveglianza nell’allegato, parte B, della presente decisione;

b) 

le misure da applicare nelle zone di sorveglianza, di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le zone di sorveglianza indicate nell’allegato, parte B, della presente decisione.

Articolo 4

Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) 

le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione;

b) 

le misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato, parte C, della presente decisione;

c) 

qualora, in seguito all’esito positivo di una valutazione del rischio, sia stata concessa una deroga dall’autorità competente di uno Stato membro interessato, in conformità all’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che consente il movimento verso altri Stati membri di partite di pollame, volatili in cattività, uova da cova e uova esenti da organismi patogeni specifici dalle ulteriori zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato, parte C, della presente decisione, lo Stato membro interessato provveda affinché tali partite siano accompagnate dal certificato sanitario o certificato sanitario/ufficiale prescritto di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, che deve contenere il seguente attestato:

«La partita è conforme alle disposizioni dell’articolo 4 della decisione di esecuzione della Commissione C(2023)7450.».

Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2024.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

▼M16

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2

Stato membro: Germania



Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Niedersachsen

DE-HPAI(P)-2024-00010

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Isterberg, Quendorf und Nordhorn.

27.7.2024

Stato membro: Paesi Bassi



Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2024-00010

Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830.

27.7.2024

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 3

Stato membro: Germania



Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Niedersachsen

DE-HPAI(P)-2024-00010

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind die Gemeinde Isterberg und Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Quendorf, Nordhorn, Engden und Schüttorf.

5.8.2024

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordiniaten 7.076164 / 52.354830. Betroffen sind Teile der Gemeinden Bad Bentheim, Isterberg, Quendorf und Nordhorn.

28.7.2024 - 5.8.2024

Stato membro: Paesi Bassi



Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2024-00010

Those parts of the province Overijssel extending beyond the area described in the protection zone contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830.

5.8.2024

Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on GPS coordinates 7.076164 / 52.354830.

28.7.2024 - 5.8.2024

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all'articolo 1, lettera b), e all'articolo 4

Stato membro: Nessuno



Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis

 

 

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.