02023D2133 — IT — 17.10.2023 — 000.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2133 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2023 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e nove sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 6739] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 2133 del 17.10.2023, pag. 1) |
Rettificata da:
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Rettifica, GU L 90152, 7.3.2024, pag. 1 ((UE) 2023/21332023/2133) |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2133 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2023
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e nove sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2023) 6739]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatori unici
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004:
l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;
►C1 l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603; ◄
l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162;
l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9;
l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;
l’identificatore unico SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;
identificatore unico SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × DAS-40278-9.
Articolo 2
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;
mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;
prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
Articolo 4
Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 si applicano i metodi indicati nell’allegato, lettera d).
Articolo 5
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
Articolo 6
Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.
Articolo 8
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
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Nome: |
Corteva Agriscience LLC |
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Indirizzo: |
9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentato nell’Unione da: Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio. |
b) Designazione e specifica dei prodotti
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e);
mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e);
prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e); per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.
Il granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3 esprime i geni cry1 A.105 e cry2Ab2, che conferiscono protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi.
Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 esprime il gene cry1F, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi, e il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio.
Il granturco geneticamente modificato SYN-IR162-4 esprime il gene vip3Aa20, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi. Come marcatore di selezione nel processo di modificazione genetica è stato inoltre utilizzato il gene pmi che codifica la proteina PMI.
Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 esprime i geni cp4 epsps e cp4 epsps l214p, che conferiscono tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato.
Il granturco geneticamente modificato DAS-4Ø278-9 esprime il gene aad-1, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D) e di arilossifenossipropionato (AOPP).
c) Etichettatura
1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;
2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e), ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.
d) Metodo di rilevamento
1) I metodi quantitativi di rilevamento evento-specifici basati su PCR sono quelli convalidati individualmente per gli eventi del granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ6Ø3-6 e DAS-4Ø278-9 e ulteriormente verificati nel granturco MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;
3) materiale di riferimento: AOCS 0906 (per MON-89Ø34-3), accessibile tramite la American Oil Chemists’ Society all’indirizzo https://www.aocs.org/crm#maize; ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF446 (per SYN-IR162-4), ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) e ERM®-BF433 (per DAS-4Ø278-9) sono accessibili tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.
e) Identificatore unico
f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica
[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].
g) Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]
i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabile.
Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.