02023D2133 — IT — 17.10.2023 — 000.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2133 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2023

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e nove sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2023) 6739]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 2133 del 17.10.2023, pag. 1)


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 90152, 7.3.2024, pag.  1 ((UE) 2023/21332023/2133)




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2133 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2023

che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 e nove sottocombinazioni in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2023) 6739]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatori unici

Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004:

a) 

l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

b) 

l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;

c) 

►C1  l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603; ◄

d) 

l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

e) 

l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

f) 

l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MIR162;

g) 

l’identificatore unico MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9;

h) 

l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;

i) 

l’identificatore unico SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

j) 

identificatore unico SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × DAS-40278-9.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a) 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;

b) 

mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;

c) 

prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.  
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabilite nell’articolo 13, paragrafo 1, e nell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché nell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell’organismo» è «granturco».
2.  
La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 si applicano i metodi indicati nell’allegato, lettera d).

Articolo 5

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

1.  
Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2.  
Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7

Titolare dell’autorizzazione

Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.

Articolo 8

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9

Destinatario

Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.




ALLEGATO

a)    Richiedente e titolare dell’autorizzazione



Nome:

Corteva Agriscience LLC

Indirizzo:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti,

rappresentato nell’Unione da: Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgio.

b)    Designazione e specifica dei prodotti

1) 

alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e);

2) 

mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e);

3) 

prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e); per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3 esprime i geni cry1 A.105 e cry2Ab2, che conferiscono protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi.

Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 esprime il gene cry1F, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi, e il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio.

Il granturco geneticamente modificato SYN-IR162-4 esprime il gene vip3Aa20, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi. Come marcatore di selezione nel processo di modificazione genetica è stato inoltre utilizzato il gene pmi che codifica la proteina PMI.

Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 esprime i geni cp4 epsps e cp4 epsps l214p, che conferiscono tolleranza agli erbicidi contenenti glifosato.

Il granturco geneticamente modificato DAS-4Ø278-9 esprime il gene aad-1, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di acido 2,4 diclorofenossiacetico (2,4-D) e di arilossifenossipropionato (AOPP).

c)    Etichettatura

1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;

2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e), ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.

d)    Metodo di rilevamento

1) I metodi quantitativi di rilevamento evento-specifici basati su PCR sono quelli convalidati individualmente per gli eventi del granturco geneticamente modificato MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ6Ø3-6 e DAS-4Ø278-9 e ulteriormente verificati nel granturco MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;

2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx;

3) materiale di riferimento: AOCS 0906 (per MON-89Ø34-3), accessibile tramite la American Oil Chemists’ Society all’indirizzo https://www.aocs.org/crm#maize; ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF446 (per SYN-IR162-4), ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) e ERM®-BF433 (per DAS-4Ø278-9) sono accessibili tramite il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

e)    Identificatore unico

▼C1

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

▼B

f)    Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)    Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)    Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

i)    Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota:  in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.