02022R2309 — IT — 16.02.2023 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2309 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 17) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/331 DEL CONSIGLIO del 14 febbraio 2023 |
L 47 |
1 |
15.2.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2309 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2022
concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 28 novembre 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;
una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
una domanda riconvenzionale;
una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;
«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni e contratti derivati;
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022);
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
È vietato:
fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.
Articolo 3
Articolo 4
Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi, tra l'altro persone fisiche o giuridiche che hanno minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti mediante una delle azioni seguenti:
sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;
sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;
agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui ai punti a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;
violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 11 della UNSCR 2653 (2022), o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;
pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;
pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;
attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, fornendo sostegno a tali attacchi.
Articolo 5
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
da organizzazioni internazionali;
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
da altro soggetto idoneo indicato dal comitato per le sanzioni.
Articolo 6
In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni tale decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.
Articolo 7
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 è stato inserito nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale vincolo o decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato; e
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.
Articolo 8
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche saranno usati per il pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;
il pagamento non violi l'articolo 3, paragrafo 2; e
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.
Articolo 9
L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 sono stati inseriti nell'allegato I; o
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 10
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
Articolo 11
Le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I:
trasmettono, entro il 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato I, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro appartenenti loro o da loro posseduti, detenuti o controllati all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e
collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.
Articolo 12
Articolo 13
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I;
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).
Articolo 14
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
i fondi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6, 7 e 8;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 15
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;
per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;
per quanto riguarda la Commissione:
l'inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Articolo 19
Articolo 20
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 9
PERSONE
1. Jimmy Cherizier (alias «Barbeque») ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e ha pianificato, diretto o commesso atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.
Designazione: 21 ottobre 2022
Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Jimmy Cherizier è uno dei più influenti leader di bande di Haiti e guida un'alleanza di bande haitiane nota come «Famiglia G9 e alleati» (G9 Family and Allies).
In qualità di ufficiale della polizia nazionale haitiana (HNP) Cherizier ha pianificato e partecipato all'attacco mortale del novembre 2018 contro i civili nel quartiere di Port-au-Prince noto come La Saline. Durante questo attacco sono state uccise almeno 71 persone, sono state distrutte oltre 400 case e almeno sette donne sono state stuprate da bande armate. Nel corso del 2018 e del 2019 Cherizier ha guidato gruppi armati in attacchi brutali e coordinati in diversi quartieri di Port-au-Prince. Nel maggio 2020 Cherizier ha guidato bande armate in un attacco di cinque giorni in numerosi quartieri di Port-au-Prince, in cui sono stati uccisi civili e incendiate case. Dall'11 ottobre 2022 Cherizier e la sua confederazione di bande «G9» bloccano attivamente la libera circolazione di carburante dal terminale di carburante di Varreux, il più grande di Haiti. Le sue azioni hanno contribuito direttamente alla paralisi economica e alla crisi umanitaria ad Haiti.
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Bruxelles
BELGIO
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu