02022R2105 — IT — 04.11.2022 — 000.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2105 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2022 (GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2105 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2022
che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
i controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli oli di oliva di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 e la loro attuazione da parte degli operatori;
la cooperazione e l’assistenza tra le autorità competenti per quanto riguarda i controlli di conformità di cui alla lettera a);
i registri che devono essere tenuti dagli operatori che producono o detengono olio di oliva e l’approvazione degli impianti di condizionamento;
i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dell’olio di oliva.
Articolo 2
Obblighi degli Stati membri in materia di controlli di conformità
Articolo 3
Frequenza dei controlli di conformità e analisi di rischio
I criteri di valutazione del rischio sono i seguenti:
la categoria dell’olio di oliva ai sensi dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2104, il periodo di produzione, il prezzo rispetto a quello di altri oli vegetali, le operazioni di miscelazione e condizionamento, gli impianti e le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, il paese di destinazione, il mezzo di trasporto o il volume della partita;
la posizione degli operatori nella catena di commercializzazione, il volume e il valore nonché la gamma di categorie di oli che immettono sul mercato, il tipo di attività economica svolta quali la molitura, il magazzinaggio, la raffinazione, la miscelazione, il condizionamento e la vendita al minuto;
le risultanze che emergono da controlli precedenti, segnatamente per quanto riguarda il numero e il tipo di carenze accertate, la qualità abituale dell’olio di oliva commercializzato e il livello di prestazione delle attrezzature tecniche adoperate;
l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità degli operatori o dei loro sistemi di autocontrollo rispetto alla conformità alle norme di commercializzazione;
il luogo in cui viene effettuato il controllo di conformità, in particolare se si tratta del primo punto di ingresso nell’Unione, dell’ultimo punto di uscita dall’Unione o del luogo in cui gli oli sono prodotti, condizionati, caricati o venduti al consumatore finale;
qualsiasi altra informazione da cui si possa evincere un rischio di non conformità.
Gli Stati membri stabiliscono in anticipo:
i criteri di valutazione del rischio di non conformità delle partite;
sulla base di un’analisi di rischio per ogni singola categoria di rischio, il numero minimo di operatori o di partite e di quantitativi minimi che saranno soggetti a un controllo di conformità.
Articolo 4
Cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda i controlli di conformità
Oltre alle prescrizioni stabilite all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo è accompagnata da tutte le informazioni necessarie per la verifica, e in particolare:
la data del campionamento o dell’acquisto dell’olio;
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore nel quale ha avuto luogo il campionamento o l’acquisto dell’olio di oliva;
il numero di partite in questione;
la copia di tutte le etichette che figurano sull’imballaggio dell’olio di oliva interessato;
i risultati delle analisi o delle altre controperizie che indicano i metodi utilizzati nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio o dell’esperto;
se del caso, il nome e l’indirizzo del fornitore dell’olio di oliva, dichiarato dallo stabilimento di vendita.
Articolo 5
Obblighi degli operatori
Su richiesta dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore che figura sull’etichetta, l’operatore stesso fornisce la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla base di uno o più degli elementi seguenti:
dati di fatto o dati scientificamente provati;
risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e nazionali.
Articolo 6
Riconoscimento facoltativo degli impianti di condizionamento a livello nazionale
Quando decidono di avvalersi del paragrafo 1, gli Stati membri concedono il riconoscimento e attribuiscono un identificativo alfanumerico a tutti gli impianti di condizionamento che ne fanno domanda e che soddisfano le condizioni seguenti:
dispongono di impianti di condizionamento;
si impegnano a raccogliere e conservare la documentazione di cui all’articolo 5;
dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare la provenienza dell’olio di oliva per cui è obbligatoria l’etichettatura del luogo di origine conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2104.
Articolo 7
Metodi di analisi utilizzati per determinare le caratteristiche degli oli di oliva
Le caratteristiche degli oli di oliva definite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sono determinate conformemente ai metodi di analisi definiti nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 8
Campionamento per controlli di conformità
Articolo 9
Verifica delle caratteristiche degli oli di oliva
Gli Stati membri verificano la conformità degli oli di oliva alle caratteristiche degli oli di oliva definite nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104:
in qualsiasi ordine; o
nell’ordine previsto dal diagramma di flusso di cui all’allegato III del presente regolamento, fino a raggiungere una delle decisioni figuranti nel suddetto diagramma.
Articolo 10
Panel di assaggiatori
Le condizioni del riconoscimento dei panel di assaggiatori sono stabilite dallo Stato membro in particolare in modo da:
assicurarsi che siano rispettati i requisiti del metodo di cui all’allegato I, punto 5, per la determinazione delle caratteristiche organolettiche dell’olio di oliva vergine;
garantire che la formazione del capo panel si compia presso un organismo riconosciuto e alle condizioni a tal fine stabilite dallo Stato membro;
subordinare la validità del riconoscimento ai risultati ottenuti nell’ambito di un riesame annuale del panel di assaggiatori costituito dallo Stato membro.
Articolo 11
Verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini
Articolo 12
Tenore in olio delle sanse e degli altri residui
Articolo 13
Sanzioni
Articolo 14
Relazione
Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183, una relazione sull’applicazione del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente. La relazione contiene almeno i risultati dei controlli di conformità effettuati sull’olio di oliva conformemente al formulario che figura nell’allegato V del presente regolamento.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Metodi di analisi utilizzati per determinare le caratteristiche degli oli di oliva
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Caratteristiche degli oli di oliva |
Metodo COI da utilizzare |
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1 |
Acidità |
COI/T.20/Doc. n. 34 (Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo) |
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2 |
Indice di perossidi |
COI/T.20/Doc. n. 35 (Determinazione del numero di perossidi) |
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3 |
2-gliceril monopalmitato |
COI/T.20/Doc. n. 23 (Determinazione della percentuale di 2- gliceril monopalmitato) |
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4 |
K232, K268 o K270, ΔΚ |
COI/T.20/Doc. n. 19 (Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto) |
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5 |
Caratteristiche organolettiche |
COI/T.20/Doc. n. 15 (Analisi sensoriale dell’olio di oliva – Metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini) – ad eccezione dei punti 4.4 e 10.4 |
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6 |
Composizione in acidi grassi, compresi gli isomeri trans |
COI/T.20/Doc. n. 33 (Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi mediante gascromatografia) |
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7 |
Esteri etilici degli acidi grassi, cere |
COI/T.20/Doc. n. 28 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare) |
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8 |
Steroli totali, composizione di steroli, eritrodiolo, uvaolo e alcoli alifatici |
COI/T.20/Doc. n. 26 (Determinazione della composizione e del contenuto di steroli, dialcoli triterpenici e alcoli alifatici mediante gascromatografia con colonna capillare) |
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9 |
Stigmastadieni |
COI/T-20/Doc. n. 11 (Determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali) |
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10 |
ΔΕCN42 |
COI/T.20/Doc. n. 20 (Determinazione della differenza tra il contenuto effettivo e il contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN 42) |
ALLEGATO II
Campionamento dell’olio di oliva consegnato in imballaggi
Il presente metodo di campionamento si applica alle partite di olio di oliva condizionate in imballaggi. A seconda che la capacità dell’imballaggio sia o no superiore a cinque litri si applicano metodi di campionamento diversi.
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
si intende per «imballaggio» il recipiente che è a contatto diretto con l’olio di oliva;
si intende per «partita» un insieme di imballaggi prodotti, fabbricati e condizionati in circostanze tali che l’olio di oliva contenuto in ciascuno di questi imballaggi è considerato omogeneo per tutte le caratteristiche analitiche. La partita deve essere identificata conformemente alla direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
si intende per «incremento» la quantità di olio contenuta in un imballaggio avente una capacità fino a cinque litri o estratta da un imballaggio dalla capacità superiore a cinque litri, quando gli imballaggi sono selezionati da un punto a caso della partita.
1. CONTENUTO DEL CAMPIONE ELEMENTARE
1.1. Campioni elementari per imballaggi aventi una capacità fino a cinque litri
Un campione elementare per imballaggi aventi una capacità fino a cinque litri è costituito in conformità della tabella 1.
Tabella 1
Dimensione minima del campione elementare:
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In caso di imballaggi di capacità di |
Il campione elementare deve essere costituito dall’olio di oliva proveniente |
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a) superiore o uguale a 750 ml |
a) da 1 imballaggio; |
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b) inferiore a 750 ml |
b) dal numero minimo di imballaggi la cui capacità totale è almeno pari a 750 ml |
Il contenuto del campione elementare deve essere omogeneizzato prima di eseguire le diverse valutazioni e analisi.
1.2. Campioni elementari per imballaggi di capacità superiore a cinque litri
Un campione elementare per imballaggi di capacità superiore a cinque litri sarà costituito dal numero totale di incrementi estratti dal numero minimo di imballaggi definiti nella tabella 2. Gli imballaggi sono selezionati a caso dalla partita. Una volta costituito, il campione elementare deve avere un volume sufficiente per consentire la divisione in molteplici esemplari.
Tabella 2
Numero minimo di imballaggi da selezionare a caso
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Numero di imballaggi della partita |
Numero minimo di imballaggi da selezionare |
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Fino a 10 |
1 |
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Da 11 a 150 |
2 |
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Da 151 a 500 |
3 |
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Da 501 a 1 500 |
4 |
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Da 1 501 a 2 500 |
5 |
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> 2 500 per 1 000 imballaggi |
1 imballaggio aggiuntivo |
Dopo l’omogeneizzazione del contenuto di ciascun imballaggio l’incremento è estratto e versato in un contenitore comune per essere omogeneizzato mediante agitazione, in modo da essere protetto al meglio dall’aria.
Il contenuto del campione elementare deve essere versato in una serie di imballaggi della capacità minima di 1 litro, ciascuno dei quali costituisce un’unità del campione elementare. Ciascuna unità di imballaggio deve essere riempita in modo tale ridurre il più possibile lo strato d’aria sovrastante e quindi idoneamente chiusa e sigillata per garantire che il prodotto non possa essere manomesso. Le unità di imballaggio devono essere etichettate per identificarle con precisione.
2. AUMENTO DEL NUMERO DI CAMPIONI ELEMENTARI
Il numero di campioni elementari può essere aumentato dai singoli Stati membri, secondo le rispettive esigenze (ad esempio, valutazione organolettica da parte di un laboratorio diverso da quello che ha eseguito le analisi chimiche, controanalisi ecc.).
L’autorità competente può aumentare il numero di campioni elementari secondo la tabella seguente:
Tabella 3
Numero di campioni elementari in funzione delle dimensioni della partita
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Dimensione della partita (litri) |
Numero di campioni elementari |
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Inferiore a 7 500 |
2 |
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Da 7 500 a meno di 25 000 |
3 |
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Da 25 000 a meno di 75 000 |
4 |
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Da 75 000 a meno di 125 000 |
5 |
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125 000 o più |
6 + 1 ogni 50 000 litri supplementari |
2.3. La costituzione di ciascun campione elementare deve rispettare le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2.
2.4. Al momento della selezione casuale degli imballaggi per gli incrementi, gli imballaggi selezionati per un campione elementare devono essere contigui agli imballaggi selezionati per un altro campione elementare. È necessario annotare l’ubicazione di ciascun imballaggio selezionato casualmente e identificarlo inequivocabilmente.
3. ANALISI E RISULTATI
3.1. Qualora tutti i risultati delle analisi di tutti i campioni elementari siano conformi alle caratteristiche della categoria di olio di oliva dichiarata, l’intera partita in questione è dichiarata conforme.
3.2. Qualora, per almeno uno dei campioni elementari, uno dei risultati delle analisi non sia conforme alle caratteristiche della categoria di olio di oliva dichiarata, l’intera partita è dichiarata non conforme.
ALLEGATO III
Diagramma di flusso per la verifica della conformità di un campione di olio di oliva alla categoria dichiarata
Tabella generale
Tabella 1
Olio extra vergine di oliva — Criteri di qualità
Tabella 2
Olio di oliva vergine — Criteri di qualità
Tabella 3
Olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine — Criteri di purezza
Tabella 4
Olio di oliva lampante — Criteri di qualità
Tabella 5
Olio di oliva raffinato — Criteri di qualità
Tabella 6
Olio di oliva (composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini) — Criteri di qualità
Tabella 7
Olio di oliva raffinato e olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini — Criteri di purezza
Tabella 8
Olio di sansa di oliva greggio – Criteri di purezza
Tabella 9
Olio di sansa di oliva raffinato — Criteri di qualità
Tabella 10
Olio di sansa di oliva — Criteri di qualità
Tabella 11
Olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva — Criteri di purezza
ALLEGATO IV
Metodo di misurazione del tenore di olio nella sansa di olio e nei residui
1. MATERIALI
1.1. Apparecchiatura
1.2. Reattivo
n-esano tecnico, il cui residuo all’evaporazione completa dev’essere inferiore a 0,002 g/100 ml.
2. MODO DI OPERARE
2.1. Preparazione del campione per l’analisi
Frantumare il campione contrattuale, se necessario, nel frantoio meccanico ben pulito in precedenza, allo scopo di ridurlo in particelle che attraversino completamente il setaccio.
Utilizzare 1/20 circa del campione per completare la pulizia del frantoio, scartare il prodotto di questa macinazione, frantumare il resto, raccoglierlo, mescolarlo con cura e analizzarlo immediatamente.
2.2. Quantità di sostanza da analizzare
Immediatamente dopo la fine della frantumazione, pesare con l’approssimazione di 0,01 g circa 10 g del campione.
2.3. Preparazione del ditale da estrazione
Porre la sostanza destinata all’analisi nella cartuccia, che va tappata con il tampone di cotone idrofilo. Nel caso che si utilizzi una carta da filtro, impacchettare le sanse frantumate in tale carta.
2.4. Preessiccazione
Se la sansa è molto umida (tenore in acqua ed in sostanze volatili superiore al 10 %), effettuare un’essiccazione preliminare ponendo per un tempo conveniente il ditale riempito (o la carta da filtro) nella stufa riscaldata ad un massimo di 80 °C, per ricondurre il tenore in acqua ed in materie volatili al di sotto del 10 %.
2.5. Preparazione del pallone
Pesare con l’approssimazione di 1 mg il pallone contenente 1-2 granuli di pomice, previamente essiccato in stufa a 103 ± 2 °C e poi raffreddato per almeno un’ora in essiccatore.
2.6. Prima estrazione
Porre nell’apparecchio da estrazione il ditale (o la carta da filtro) contenente la sostanza da analizzare. Versare nel pallone la quantità necessaria di esano. Adattare il pallone all’apparecchio da estrazione e porre il tutto sul bagno a riscaldamento elettrico. Effettuare il riscaldamento in condizioni tali che la portata del riflusso sia di almeno tre gocce al secondo (ebollizione moderata, non tumultuosa). Dopo quattro ore di estrazione, lasciar raffreddare. Togliere il ditale dall’apparecchio di estrazione e porlo in una corrente d’aria, al fine di eliminare la maggior parte del solvente che lo impregna.
2.7. Seconda estrazione
Vuotare il ditale nel microfrantoio e macinare il più finemente possibile. Reintrodurre quantitativamente la miscela nel ditale e rimettere questo nell’apparecchio da estrazione.
Ricominciare l’estrazione per altre due ore, utilizzando lo stesso pallone che contiene la prima sostanza estratta.
La soluzione ottenuta nel pallone da estrazione dev’essere limpida. Se così non fosse, filtrarla su carta, lavando più volte il primo pallone e la carta da filtro con esano. Raccogliere filtrato e solvente di lavaggio in un secondo pallone, previamente essiccato e tarato con l’approssimazione di 1 mg.
2.8. Eliminazione del solvente e pesata dell’estratto
Eliminare la maggior parte del solvente distillato su bagno a riscaldamento elettrico. Eliminare le ultime tracce di solvente riscaldando il pallone in stufa a 103 ± 2 °C per 20 minuti. Facilitare questa eliminazione sia insufflando ogni tanto dell’aria o, preferibilmente, del gas inerte, sia operando sotto pressione ridotta.
Lasciar raffreddare il pallone in essiccatore per almeno un’ora, poi pesarlo con l’approssimazione di 1 mg.
Riscaldare di nuovo per 10 minuti nelle stesse condizioni, poi raffreddare in essiccatore e pesare.
La differenza fra i risultati di queste due pesate dev’essere inferiore o uguale a 10 mg. In caso contrario, riscaldare di nuovo per periodi di 10 minuti, seguiti da raffreddamento e pesata, finché la differenza di massa sia uguale tutt’al più a 10 mg. Adottare per il calcolo il valore dato dall’ultima pesata.
Effettuare due determinazioni sullo stesso campione.
3. ESPRESSIONE DEI RISULTATI
3.1. Modo di calcolo e formula
L’estratto, espresso come massa percentuale sul prodotto tal quale, è dato dalla formula:
dove:
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S |
= |
percentuale in massa sul prodotto tal quale, |
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m0 |
= |
massa in grammi della quantità di sostanza prelevata per l’analisi, |
|
m1 |
= |
massa in grammi dell’estratto dopo essiccazione. |
Prendere come risultato la media aritmetica delle due determinazioni, se le condizioni di ripetibilità sono adempiute.
Esprimere il risultato con una sola cifra decimale.
L’estratto viene riferito alla sostanza secca utilizzando la formula seguente:
dove:
|
S |
= |
percentuale in massa di estratto sul prodotto tal quale [cfr. lettera a)], |
|
U |
= |
suo tenore in acqua e in sostanze volatili. |
3.2. Ripetibilità
La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o in rapida successione dallo stesso analista non deve eccedere i 0,2 g di estratto ottenuto con l’esano per ogni 100 g di campione.
In caso contrario, ripetere l’analisi su due altri quantitativi di sostanza. Se ancora questa volta la differenza eccede gli 0,2 g, assumere come risultato la media aritmetica delle quattro determinazioni effettuate.
ALLEGATO V
Formulario per la presentazione dei risultati dei controlli di conformità di cui all’articolo 14, conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183
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Etichettatura |
Parametri chimici |
Caratteristiche organolettiche (4) |
Conclusione finale |
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Campione |
Categoria |
Paese di origine |
Luogo di ispezione (1) |
Denominazione legale |
Luogo di origine |
Condizioni di conservazione |
Informazione erronea |
Leggibilità |
C/NC (3) |
Parametri fuori limite SÌ/NO |
Se sì, indicare quale/quali (2) |
C/NC (3) |
Mediana del difetto |
Mediana del fruttato |
C/NC (3) |
Azione richiesta |
Sanzione |
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(1)
Mercato interno (frantoi, imbottigliatori, fase di vendita al dettaglio), esportazione, importazione
(2)
Ciascuna caratteristica dell’olio di oliva definita nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 deve avere un codice
(3)
Conforme/non conforme
(4)
Richiesto solo per oli di oliva vergini ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
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( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
( 3 ) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 334 del 16.12.2011, pag. 1).