02022R2104 — IT — 10.06.2024 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2104 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione

(GU L 284 del 4.11.2022, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2598 DELLA COMMISSIONE  dell’11 settembre 2023

  L 2598

1

20.11.2023

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1401 DELLA COMMISSIONE  del 7 marzo 2024

  L 1401

1

21.5.2024


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 171, 6.7.2023, pag.  44 ((UE) 2022/2104)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2104 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione



Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

a) 

le caratteristiche degli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, punti da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) 

le specifiche norme di commercializzazione per gli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, quando sono venduti al consumatore finale, presentati come tale o in un prodotto alimentare.

Articolo 2

Categorie di olio di oliva

1.  

Gli oli di oliva che soddisfano le caratteristiche definite:

a) 

nell’allegato I, punto 1, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli extra vergini di oliva ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) 

nell’allegato I, punto 2, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva vergini ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) 

nell’allegato I, punto 3, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva lampanti ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) 

nell’allegato I, punto 4, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva raffinati ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

e) 

nell’allegato I, punto 5, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di oliva composti di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

f) 

nell’allegato I, punto 6, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di sansa di oliva greggio ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

g) 

nell’allegato I, punto 7, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di sansa di oliva raffinato ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h) 

nell’allegato I, punto 8, tabelle A e B, del presente regolamento, sono considerati oli di sansa di oliva ai sensi dell’allegato VII, parte VIII, punto 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.  
Le caratteristiche degli oli di oliva figuranti nell’allegato I sono determinate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.

Articolo 3

Miscele e olio di oliva in altri prodotti alimentari

1.  
Solo gli oli di cui all’articolo 1, lettera b), possono fare parte di miscele di olio di oliva e di altri oli vegetali.
2.  
Solo gli oli di cui all’articolo 1, lettera b), possono essere incorporati in altri prodotti alimentari.
3.  
Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al paragrafo 1 per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione.

Articolo 4

Condizionamento

1.  
Gli oli di cui all’articolo 1, lettera b), sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un’etichettatura conforme alle disposizioni del presente regolamento.
2.  
Per gli oli di cui all’articolo 1, punto b), destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.

Articolo 5

Etichettatura

1.  
L’etichettatura delle indicazioni di cui agli articoli da 6 a 9 è obbligatoria.
2.  
La denominazione legale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e, se del caso, il luogo di origine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sono raggruppati nel campo visivo principale, come definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1169/2011, sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente. Tali indicazioni appaiono integralmente e in un corpo di testo omogeneo.
3.  
L’etichettatura delle indicazioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 è facoltativa.

Articolo 6

Denominazione legale ed etichettatura di categorie di oli

1.  
La descrizione degli oli di cui all’articolo 1, lettera b), è considerata la loro denominazione legale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2.  

L’etichetta di tali oli, oltre alla descrizione di cui al comma 1, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca una marcatura chiara e indelebile dell’informazione seguente sulla categoria di olio:

a) 

per l’olio extra vergine di oliva:

«olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

b) 

per l’olio di oliva vergine:

«olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

c) 

per l’olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini:

«olio contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

d) 

per l’olio di sansa di oliva:

i) 

«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure

ii) 

«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

Articolo 7

Condizioni particolari di magazzinaggio

Per gli oli di cui all’articolo 1, lettera b), le informazioni sulle loro condizioni particolari di magazzinaggio, al riparo della luce e del calore, figurano sul recipiente o sulle etichette ad esso apposte.

Articolo 8

Luogo di origine

1.  
Per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine di cui allegato VII, alla parte VIII, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il luogo di origine figura sull’etichetta.
2.  
Per gli oli di cui all’allegato VII, parte VIII, punti 3 e 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nessun luogo di origine figura sull’etichetta.
3.  

Il luogo di origine di cui al paragrafo 1 comprende unicamente:

a) 

nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo, a seconda dei casi, in conformità dei commi 6 e 7; oppure

b) 

nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità ai commi 6 e 7, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti indicazioni, a seconda dei casi:

i) 

«miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;

ii) 

«miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;

iii) 

«miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione; oppure

c) 

una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012.

4.  
Non è considerato luogo di origine soggetto alle disposizioni del presente regolamento il nome di marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio.
5.  
Per le importazioni da un paese terzo il luogo di origine è disciplinato dagli articoli da 59 a 63 del regolamento (UE) n. 952/2013.
6.  
Il luogo di origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica in cui le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.
7.  
Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, il luogo di origine reca la dicitura seguente: «olio di oliva (extra) vergine ottenuto in [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)]».

Articolo 9

Numero dell’impianto di condizionamento

Per gli oli di cui all’articolo 1, lettera b), l’etichetta, se del caso, riporta l’identificativo alfanumerico dell’impianto di condizionamento riconosciuto conformemente all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione.

Articolo 10

Menzioni riservate facoltative

Le condizioni seguenti si applicano all’uso di menzioni riservate facoltative ai sensi dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013, che possono figurare sull’etichetta degli oli di cui all’articolo 1, lettera b), del presente regolamento:

a) 

l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli di oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta di olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

b) 

l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli di oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta di olive;

c) 

le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva vergini e extra vergini. Sull’etichetta possono figurare solo le caratteristiche organolettiche definite nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 e solo se sono basate su una valutazione eseguita seguendo il metodo di cui all’allegato I, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione. Le definizioni e gli intervalli di risultati, che consentono l’indicazione di tali caratteristiche organolettiche, sono definiti nell’allegato II del presente regolamento;

d) 

l’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dei valori massimi dell’indice di perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, previsti alla stessa data.

Articolo 11

Indicazione della campagna di raccolta

1.  
Solo l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono recare l’indicazione della campagna di raccolta.
2.  
La campagna di raccolta può figurare soltanto quando il 100 % del contenuto del recipiente proviene da tale raccolta ed è indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 6, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive.
3.  
Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui al paragrafo 1 figuri sull’etichetta degli oli di oliva di cui a tale paragrafo, ottenuti dalla loro produzione nazionale, da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.
4.  
La decisione di cui al paragrafo 3 non impedisce la commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte degli oli di oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione.
5.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione la decisione di cui al paragrafo 3 in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Articolo 12

Indicazioni della presenza di olio di oliva al di fuori della lista degli ingredienti in miscele e prodotti alimentari

1.  
Se la presenza di oli di cui all’articolo 1, lettera b), in una miscela con altri oli vegetali è riportata nell’etichetta al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la miscela in questione reca la seguente descrizione commerciale: «miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio di oliva», seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di tali oli nella miscela.
2.  
La presenza di oli di cui all’articolo 1, lettera b), può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al paragrafo1 attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio di oliva è superiore al 50 %.
3.  
Ad eccezione dei prodotti alimentari solidi conservati esclusivamente in olio di oliva, in particolare i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2136/89 ( 1 ) e (CEE) n. 1536/92 del Consiglio ( 2 ), e se la presenza di oli di cui all’articolo 1, lettera b), del presente regolamento è evidenziata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di olio rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.
4.  
L’indicazione della percentuale di oli aggiunti di cui all’articolo 1, lettera b), rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare di cui al paragrafo 3 può essere sostituita dalla percentuale di olio aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l’aggiunta dell’indicazione: «percentuale di materie grasse».
5.  
Le denominazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, possono essere sostituite dai termini «olio di oliva» sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 3.

Tuttavia in caso di presenza di olio di sansa di oliva i termini «olio di oliva» sono sostituiti dai termini «olio di sansa di oliva».

6.  
Quando altri prodotti alimentari sono aggiunti agli oli di cui all’articolo 1, lettera b), il prodotto alimentare risultante non reca le denominazioni legali di cui all’articolo 6.

Articolo 13

Abrogazioni

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA

A.    Caratteristiche di qualità



Categoria

Acidità

(%)(*)

Indice di perossidi

(mEq O2/kg)

K232

K268 o K270

ΔΚ

Caratteristiche organolettiche

Esteri etilici di acidi grassi

(mg/kg)

Mediana del difetto (Md)(*)  (1)

Mediana del fruttato (Mf) (2)

1.  Olio extra vergine di oliva

≤ 0,80

≤ 20,0

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0,0

Mf > 0,0

≤ 35

2.  Olio di oliva vergine

≤ 2,0

≤ 20,0

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0,0

3.  Olio di oliva lampante

> 2,0

Md > 3,5  (3)

4.  Olio di oliva raffinato

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 1,25

≤ 0,16

 

5.  Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,15

≤ 0,15

 

6.  Olio di sansa di oliva greggio

 

7.  Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,30

≤ 5,0

≤ 2,00

≤ 0,20

 

8.  Olio di sansa di oliva

≤ 1,00

≤ 15,0

≤ 1,70

≤ 0,18

 

(1)   

Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l’intensità più alta.

(2)   

Quando la mediana dell’amaro e/o piccante è superiore a 5,0, il capo panel lo segnalerà.

(3)   

La mediana del difetto può essere inferiore o pari a 3,5 quando la mediana del fruttato è pari a 0,0.

▼M2

B.    Caratteristiche di purezza



Categoria

Composizione in acidi grassi (1)

Somma degli isomeri transoleici

(%)

Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici

(%)

Stigmastadieni

(mg/kg) (2)

ΔΕCN42

2-gliceril monopalmitato

(%)

Miristico

(%)

Linolenico

(%)

Arachidico

(%)

Eicosenoico

(%)

Beenico

(%)

Lignocerico

(%)

1.  Olio extra vergine di oliva:

≤ 0,03

≤ 1,00  (3)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00 %

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14,00 %

2.  Olio di oliva vergine:

≤ 0,03

≤ 1,00  (3)

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ |0,20 |

≤ 0,9 se acido palmitico totale % ≤ 14.00 %

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14,00 %

3.  Olio di oliva lampante

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,50

≤ |0,30 |

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00 %

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14,00 %

4.  Olio di oliva raffinato

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤|0,30 |

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00 %

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14,00 %

5.  Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ |0,30 |

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14,00 %

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14,00 %

6.  Olio di sansa di oliva greggio

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ |0,60 |

≤ 1,4

7.  Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,4

8.  Olio di sansa di oliva

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,50

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ |0,50 |

≤ 1,2

(1)   

Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,00-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,40; eptadecanoico: ≤ 0,60; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-85,00; linoleico: 2,50-21,00.

(2)   

Somma degli isomeri che potrebbero (o non potrebbero) essere separati mediante colonna capillare.

(3)   

Quando l’acido linolenico è superiore a 1,00 ma inferiore o pari a 1,40, il rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo deve essere superiore o pari a 24.

Tabella B (continuazione)



Categoria

Composizione in steroli

Steroli totali

mg/kg

Eritrodiolo e uvaolo (**) (%)

Cere(**) (mg/kg)

Colesterolo (%)

Brassicasterolo (%)

Campesterolo (%)

Stigmasterolo (%)

β–sito-sterolo apparente (1) (%)

Δ-7-stigma-stenolo (%)

1.  Olio extra vergine di oliva:

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0  (2)

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5  (3)

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

2.  Olio di oliva vergine:

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0  (2)

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5  (3)

≥ 1 000

≤ 4,5

C42 + C44 + C46 ≤ 150

3.  Olio di oliva lampante

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5  (4)

≥ 1 000

≤ 4,5  (5)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (5)

4.  Olio di oliva raffinato

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5  (6)

≥ 1 000

≤ 4,5  (7)

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

5.  Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5  (6)

≥ 1 000

≤ 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

6.  Olio di sansa di oliva greggio

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5  (8)

≥ 2 500

> 4,5  (9)

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (9)

7.  Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5  (8)

≥ 1 800

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

8.  Olio di sansa di oliva

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5  (8)

≥ 1 600

> 4,5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

(1)   

β-sitosterolo apparente: Δ-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + β-sitosterolo + sitostanolo + Δ-5-avenasterolo + Δ-5,24-stigmastadienolo.

(2)   

Un olio di oliva extra vergine o vergine che presenta 4,0 < campesterolo % ≤ 4,5 è autentico a condizione che lo stigmasterolo sia ≤ 1,4 %, il Δ-7-stigmastenolo ≤ 0,3 % e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento.

(3)   

Un olio di oliva extra vergine o vergine che presenta 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 è autentico a condizione che: il rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo sia ≥ 28, ΔΕCN42 ≤|0,10|e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento.

(4)   

Un olio di oliva lampante che presenta 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 è autentico a condizione che: il rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo sia ≥ 28, ΔΕCN42 ≤|0,15|, gli stigmastadieni ≤ 0,30 mg/kg e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento.

(5)   

Gli oli con un tenore di cere compreso fra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati oli di oliva lampanti se gli alcol alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.

(6)   

Un olio di oliva raffinato o un olio di oliva composto da olio di oliva raffinato e da oli di oliva vergini che presentano 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 sono autentici a condizione che il rapporto β-sitosterolo/campesterolo sia ≥ 28, ΔΕCN42≤|0,15|e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento.

(7)   

Gli oli con un tenore di eritrodiolo + uvaolo compreso tra il 4,5 e il 6 % devono avere un tenore di eritrodiolo inferiore o pari a 75 mg/kg.

(8)   

Un olio di sansa di oliva greggio o un olio di sansa di oliva raffinato o un olio di sansa di oliva che presentano 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 sono autentici a condizione che lo stigmasterolo sia ≤ 1,4 %, ΔΕCN42 ≤|0,40|e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento.

(9)   

Gli oli con un tenore di cere compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %.

Note:

a) 

I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L’ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.

b) 

È sufficiente che una sola caratteristica non corrisponda ai valori indicati perché l’olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme ai fini del presente regolamento.

c) 

Per l’olio di oliva lampante, entrambe le caratteristiche di qualità contrassegnate da un asterisco (*) possono simultaneamente non rispettare i valori limite stabiliti per tale categoria.

d) 

Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per l’olio di sansa di oliva greggio entrambi i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente. Per l’olio di sansa di oliva e l’olio di sansa di oliva raffinato, uno dei corrispondenti valori limite può non essere rispettato.

▼M2 —————

▼B




ALLEGATO II

Definizioni terminologiche facoltative delle caratteristiche organolettiche ai fini dell’etichettatura

Su richiesta, il capo panel di assaggiatori definito conformemente all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi esclusivamente alle diciture di seguito elencate, in funzione dell’intensità e della percezione degli attributi.

Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell’intensità della percezione:

intenso, quando la mediana dell’attributo è superiore a 6,0;

medio, quando la mediana dell’attributo è superiore a 3,0 e inferiore o pari a 6,0;

leggero, quando la mediana dell’attributo è inferiore o pari a 3,0.

Fruttato: insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell’olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato verde: insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell’olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Fruttato maturo: insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell’olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

Olio equilibrato: olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell’olio in cui la mediana dell’attributo amaro o quella dell’attributo piccante non superano di più di 2,0 punti la mediana del fruttato.

Olio dolce: olio in cui la mediana dell’attributo amaro e quella dell’attributo piccante sono inferiori o uguali a 2,0.



Diciture soggette alla presentazione di un certificato delle prove organolettiche

Mediana dell’attributo

Fruttato

Fruttato maturo

Fruttato verde

Fruttato leggero

≤ 3,0

Fruttato medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Fruttato intenso

> 6,0

Fruttato maturo leggero

≤ 3,0

Fruttato maturo medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Fruttato maturo intenso

> 6,0

Fruttato verde leggero

≤ 3,0

Fruttato verde medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Fruttato verde intenso

> 6,0

Amaro leggero

≤ 3,0

Amaro medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Amaro intenso

> 6,0

Piccante leggero

≤ 3,0

Piccante medio

3,0 < Me ≤ 6,0

Piccante intenso

> 6,0

Olio equilibrato

La mediana dell’attributo amaro e quella dell’attributo piccante non superano di più di 2,0 punti la mediana del fruttato.

Olio dolce

La mediana dell’attributo amaro e quella dell’attributo piccante sono inferiori o uguali a 2,0.

▼M2




ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012

Regolamento (CEE) n. 2568/91

Presente regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105

---

---

Articolo 1, lettera a)

 

---

---

 

Articolo 1

---

---

 

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 1

 

Articolo 1, lettera b), e articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, paragrafo 2

 

Articolo 1, lettera b)

 

Articolo 2, primo comma

 

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 2, secondo comma

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 3, primo comma

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 3, secondo comma, lettere da a) a d)

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d)

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

 

---

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 4

 

Articolo 8, paragrafo 5

 

Articolo 4, paragrafo 5, primo comma

 

Articolo 8, paragrafo 6

 

Articolo 4, paragrafo 5, secondo comma

 

Articolo 8, paragrafo 7

 

Articolo 4 bis

 

Articolo 7

 

Articolo 4 ter

 

Articolo 5

 

Articolo 5, primo comma, lettere da a) a d)

 

Articolo 10, lettere da a) a d)

 

Articolo 5, primo comma, lettera e)

 

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

 

Articolo 5, secondo comma

 

---

 

Articolo 5 bis, primo comma

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

Articolo 5 bis, secondo comma

 

Articolo 11, paragrafo 4

 

Articolo 5 bis, terzo comma

 

Articolo 11, paragrafo 5

 

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 12, paragrafo 4

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 12, paragrafo 5

 

---

---

Articolo 12, paragrafo 6

 

Articolo 6, paragrafo 4

 

---

 

Articolo 7

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 4

 

 

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8 bis

 

 

Articolo 2, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

 

 

---

Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma

 

 

---

articolo 9, paragrafo 1, quinto comma

 

 

---

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c)

 

 

Articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 9

 

---

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 10, primo comma, frase introduttiva

 

 

Articolo 14

Articolo 10, primo comma, lettere da a) a d), e secondo comma

 

 

---

Articolo 10 bis

 

 

Articolo 14

Allegato I

 

---

 

Allegato II

 

---

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

 

 

Articolo 1, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

 

 

Articolo 1, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

 

---

---

Articolo 2, paragrafo 2

 

---

---

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 7

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

 

Allegato I, punto 1

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

 

Allegato I, punto 2

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

 

---

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

 

---

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)

 

Allegato I, punto 3

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)

 

Allegato I, punto 4

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)

 

Allegato I, punto 6

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)

 

---

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

 

Allegato I, punto 5

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)

 

Allegato I, punto 9

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

 

Allegato I, punto 10

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera l)

 

Allegato I, punto 8

 

Articolo 2, paragrafo 1, lettera m)

 

Allegato I, punto 7

 

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma e parte del punto 9.4 dell’allegato XII

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

 

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

 

Articolo 11, paragrafo 2

 

---

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

parte del punto 9.4 dell’allegato XII

 

Articolo 11, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma

 

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

 

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 2, paragrafo 4, terzo comma

 

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 5

 

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 2 bis, paragrafo 1

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 2 bis, paragrafo 2

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 2 bis, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 4

 

Articolo 2 bis, paragrafo 4, primo comma

 

Articolo 3, paragrafo 5

 

Articolo 2 bis, paragrafo 4, secondo comma

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 2 bis, paragrafo 5

 

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 3, primo comma

 

Articolo 13, paragrafo 1

 

Articolo 3, secondo comma

 

Articolo 3, paragrafo 6

 

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

 

Articolo 10, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 10, paragrafo 4

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

---

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 7

 

---

 

Articolo 7 bis, primo comma

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

Articolo 7 bis, secondo comma

 

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

---

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Articolo 14

 

Allegato I

Allegato I

 

 

Allegato XII, punto 3.3

Allegato II

 

 

Allegato I bis, ad eccezione del punto 2.1

 

Allegato II

 

Allegato I bis, punto 2.1

 

Articolo 9, paragrafo 6

 

Allegato I ter

 

Allegato III

 

Allegato III

 

---

 

Allegato IV

 

---

 

Allegato VII

 

---

 

Allegato IX

 

---

 

Allegato X

 

---

 

Allegato XI

 

---

 

Allegato XII, ad eccezione del punto 3.3 e parte del punto 9.4

 

---

 

Allegato XV

 

Allegato IV

 

Allegato XVI

 

---

 

Allegato XVII

 

---

 

Allegato XVIII

 

---

 

Allegato XIX

 

---

 

Allegato XX

 

---

 

Allegato XXI

 

Allegato V



( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79).

( 2 ) Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1).