02022L2464 — IT — 17.04.2025 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA (UE) 2022/2464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
DIRETTIVA (UE) 2025/794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 aprile 2025 |
L 794 |
1 |
16.4.2025 |
Rettificata da:
DIRETTIVA (UE) 2022/2464 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2013/34/UE
La direttiva 2013/34/UE è così modificata:
all'articolo 1, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 e 33, dall'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), dall'articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall'articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese di grandi dimensioni o piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), della presente direttiva:
imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( *1 );
enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ).
Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma del presente paragrafo alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ).
l'articolo 2 è così modificato:
il punto 5) è sostituito dal seguente:
“ricavi netti delle vendite e delle prestazioni”: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; tuttavia, per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 35 e all'articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( *5 ); per gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva, i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” sono definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( *6 ); e per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva, per “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” s'intendono i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, o ai sensi di quest'ultimo, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa;
sono aggiunti i punti seguenti:
“questioni di sostenibilità”: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088;
“rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies;
“risorse immateriali essenziali”: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;
“prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.
all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.»;
l'articolo 19 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 19 bis
Rendicontazione di sostenibilità
Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un'apposita sezione di tale relazione.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:
una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi:
la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 ), e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
una descrizione:
delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).
Le imprese indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, se opportuno.
Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ) e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche, se del caso, riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione in conformità dell'articolo 19 e agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonché ulteriori precisazioni in merito.
Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.
In deroga ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo e fatti salvi i paragrafi 9 e 10 del presente articolo, le piccole e medie imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *10 ) e le imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di sostenibilità alle informazioni seguenti:
una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa;
una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).
Le piccole e medie imprese, gli enti piccoli e non complessi nonché le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive che si avvalgono della deroga di cui al primo comma comunicano le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità applicabili alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 29 quater.
L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti:
la relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata contiene tutte le informazioni seguenti:
il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;
i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma;
l'esenzione dell'impresa dagli obblighi istituiti nei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo;
se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata di sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni circa la conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del diritto a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 della presente direttiva e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa figlia esentata;
se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *12 ), relative alle attività svolte dall'impresa figlia esentata stabilita nell'Unione e dalle sue imprese figlie, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa figlia esentata, o nella rendicontazione consolidata sulla sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo.
Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa figlia esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso.
Le imprese esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
l'articolo 20, paragrafo 1, è così modificato:
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa relativamente al genere e ad altri aspetti quali, ad esempio, l'età, le disabilità o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.»;
è aggiunto il comma seguente:
«Le imprese soggette all'articolo 19 bis sono considerate adempienti rispetto agli obblighi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera g), quando includono le informazioni prescritte da tale lettera nella loro rendicontazione di sostenibilità e un riferimento in tal senso nella dichiarazione sul governo societario.»;
l'articolo 23 è così modificato:
al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
il bilancio consolidato di cui alla lettera a) e la relazione sulla gestione consolidata dell'insieme più grande di imprese sono redatti dall'impresa madre di questo insieme, secondo il diritto dello Stato membro cui detta impresa madre è soggetta, conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;»;
al paragrafo 8, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis,»;
al paragrafo 8, lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:
in modo equivalente ai bilanci consolidati e alle relazioni sulla gestione consolidate redatti conformemente alla presente direttiva, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'articolo 29 bis, o»;
l'articolo 29 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 29 bis
Rendicontazione consolidata di sostenibilità
Le informazioni di cui al primo comma sono chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione consolidata, tramite un'apposita sezione di tale relazione.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono:
una breve descrizione del modello e della strategia aziendali del gruppo, che indichi:
la resilienza del modello e della strategia aziendali del gruppo in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;
le opportunità per il gruppo connesse alle questioni di sostenibilità;
i piani del gruppo, incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
il modo in cui il modello e la strategia aziendali del gruppo tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità;
le modalità di attuazione della strategia del gruppo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità definiti dal gruppo, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi realizzati dal gruppo nel conseguimento di tali obiettivi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi del gruppo relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
una descrizione delle politiche del gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità;
informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;
una descrizione:
delle procedure di dovuta diligenza applicate dal gruppo in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza;
dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività del gruppo e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa madre è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono di attuare una procedura di dovuta diligenza;
di eventuali azioni intraprese dal gruppo per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
una descrizione dei principali rischi per il gruppo connessi alle questioni di sostenibilità, comprese le principali dipendenze del gruppo da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dal gruppo;
indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere da a) a g).
Le imprese madri indicano le procedure attuate per individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione sulla gestione consolidata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo includono informazioni relative a prospettive a breve, medio e lungo termine, a seconda dei casi.
Durante i primi tre anni di applicazione delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 e qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla sua catena del valore, l'impresa madre spiega gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi piani per ottenere le informazioni necessarie in futuro.
Se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono anche riferimenti ad altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione consolidata in conformità dell'articolo 29 della presente direttiva e agli importi registrati nei bilanci consolidati, nonché ulteriori precisazioni in merito.
Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente motivato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.
Le imprese indicano quali imprese figlie incluse nel consolidamento sono esentate dalla rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui, rispettivamente, all'articolo 19 bis, paragrafo 9, o all'articolo 29 bis, paragrafo 8.
L'esenzione di cui al primo comma è soggetta alle condizioni seguenti:
la relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata contiene tutte le informazioni seguenti:
il nome e la sede legale dell'impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo in conformità del presente articolo o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati ai sensi dell'articolo 29 ter della presente direttiva, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottata a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE;
i link alla relazione sulla gestione consolidata dell'impresa madre o, se del caso, alla rendicontazione consolidata di sostenibilità dell'impresa madre, di cui al primo comma del presente paragrafo, e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva o l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità di cui alla lettera b) del presente comma;
l'esenzione dell'impresa madre dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo;
se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, la sua rendicontazione consolidata sulla sostenibilità e l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità, rilasciata da una o più persone o da una o più imprese autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità a norma del diritto nazionale a cui è soggetta l'impresa madre, sono pubblicate conformemente all'articolo 30 e al diritto dello Stato membro a cui è soggetta l'impresa madre esentata;
se l'impresa madre è stabilita in un paese terzo, le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 relative alle attività svolte dall'impresa figlia stabilita nell'Unione ed esentata dalla rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, della presente direttiva, sono incluse nella relazione sulla gestione dell'impresa madre esentata, o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità elaborata dall'impresa madre stabilita in un paese terzo.
Lo Stato membro al cui diritto nazionale è soggetta l'impresa madre esentata può prescrivere che la relazione sulla gestione consolidata o, se del caso, la relazione consolidata sulla sostenibilità dell'impresa madre sia pubblicata in una lingua da esso accettata e che sia fornita ogni traduzione necessaria in tale lingua. Le traduzioni non certificate includono una dichiarazione in tal senso.
Le imprese madri esentate dalla redazione di una relazione sulla gestione a norma dell'articolo 37 non sono tenute a fornire le informazioni di cui al secondo comma, lettera a), punti da i) a iii), del presente paragrafo, purché tali imprese pubblichino la relazione sulla gestione consolidata conformemente all'articolo 37.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo e qualora si applichi l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo alle condizioni stabilite nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono trattati come imprese figlie di tale organismo centrale.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva che fanno parte di un gruppo, sulla base di un rapporto finanziario a norma dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, e che sono soggette alla vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213, paragrafo 2, lettere da a) a c), di tale direttiva, sono trattate come imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
è inserito il capo seguente:
«CAPO 6 BIS
PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Articolo 29 ter
Principi di rendicontazione di sostenibilità
Negli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo la Commissione specifica, entro il 30 giugno 2023, le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare in conformità dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, se del caso, che comprendono almeno le informazioni di cui hanno bisogno i partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 per poter adempiere a tali obblighi.
Entro il 30 giugno 2024 la Commissione specifica negli atti delegati di cui al primo comma:
le informazioni complementari che le imprese sono tenute a comunicare in relazione alle questioni di sostenibilità e agli ambiti di rendicontazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 2, ove necessario;
le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare con particolare riferimento allo specifico settore in cui operano.
Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione.
Nell'adottare atti delegati per specificare le informazioni richieste a norma del terzo comma, punto ii), la Commissione presta particolare attenzione alla portata dei rischi e degli impatti relativi alle questioni di sostenibilità per ciascun settore, tenendo conto del fatto che i rischi e gli impatti di alcuni settori sono più elevati rispetto ad altri.
La Commissione riesamina, almeno ogni tre anni dopo la loro data di applicazione, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, tenendo conto del parere tecnico del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG) e, ove opportuno, modifica tali atti delegati per tenere conto di sviluppi pertinenti, compresi sviluppi inerenti a principi internazionali.
Almeno una volta all'anno la Commissione consulta il Parlamento europeo e consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 sul programma di lavoro dell'EFRAG per quanto riguarda l'elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità.
I principi di rendicontazione di sostenibilità specificano, tenendo conto dell'oggetto di un determinato principio di rendicontazione di sostenibilità:
le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori ambientali:
la mitigazione dei cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra nell'ambito 1, nell'ambito 2 e, ove opportuno, nell'ambito 3;
l'adattamento ai cambiamenti climatici;
le risorse idriche e marine;
l'uso delle risorse e l'economia circolare;
l'inquinamento;
la biodiversità e gli ecosistemi;
le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori sociali e in materia di diritti umani:
la parità di trattamento e le pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, la formazione e lo sviluppo delle competenze, l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, le misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, e la diversità;
le condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, l'orario di lavoro, i salari adeguati, il dialogo sociale, la libertà di associazione, l'esistenza di comitati aziendali, la contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori interessati da contratti collettivi, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, la salute e la sicurezza;
il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo e in altre convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo ai seguenti fattori di governance:
il ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e la loro composizione, nonché le loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o l'accesso di tali organi a tali competenze e capacità;
le caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale;
l'etica aziendale e la cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la protezione degli informatori e il benessere degli animali;
le attività e gli impegni dell'impresa relativi all'esercizio della sua influenza politica, comprese le attività di lobbying;
la gestione e la qualità dei rapporti con i clienti, i fornitori e le comunità interessate dalle attività dell'impresa, comprese le prassi di pagamento, in particolare per quanto riguarda i ritardi di pagamento alle piccole e medie imprese.
Il primo comma lascia impregiudicati gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di condurre una procedura di dovuta diligenza.
Nell'adottare atti delegati ai sensi del paragrafo 1 la Commissione tiene conto nella misura più ampia possibile:
dell'attività svolta nell'ambito di iniziative di normazione a livello internazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché dei principi e dei quadri di riferimento esistenti relativi alla contabilizzazione del capitale naturale e dei gas a effetto serra, alla condotta responsabile delle imprese, alla responsabilità sociale delle imprese e allo sviluppo sostenibile;
delle informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dagli atti delegati adottati a norma di tale regolamento;
dei criteri, degli indicatori e delle metodologie stabiliti negli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2020/852, compresi i criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento e gli obblighi di informativa stabiliti nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 8 di tale regolamento;
degli obblighi di informativa applicabili agli amministratori degli indici di riferimento nella dichiarazione sull'indice di riferimento e nella metodologia degli indici di riferimento e delle norme minime per la costruzione degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi in conformità dei regolamenti delegati (UE) 2020/1816 ( *13 ), (UE) 2020/1817 ( *14 ) e (UE) 2020/1818 ( *15 ) della Commissione;
delle informative specificate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
della raccomandazione 2013/179/UE della Commissione ( *16 );
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *17 );
del regolamento (UE) 2021/1119;
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *18 );
della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *19 ).
Articolo 29 quater
Principi di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese
Gli obblighi di rendicontazione stabiliti negli atti delegati di cui al primo comma non entrano in vigore prima di quattro mesi dopo la loro adozione da parte della Commissione
è inserito il capo seguente:
«CAPO 6 TER
FORMATO ELETTRONICO UNICO DI COMUNICAZIONE
Articolo 29 quinquies
Formato elettronico unico di comunicazione
all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri possono imporre alle imprese soggette agli articoli 19 bis e 29 bis di mettere gratuitamente a disposizione del pubblico la relazione sulla gestione sul loro sito web. Qualora un'impresa non disponga di un sito web, gli Stati membri possono imporle di mettere a disposizione, su richiesta, una copia scritta della sua relazione sulla gestione.
Se un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità formula le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni sono pubblicate unitamente ai documenti di cui al primo comma del presente paragrafo.
Tuttavia, gli Stati membri possono esentare le imprese dall'obbligo di pubblicare la relazione sulla gestione qualora sia possibile ottenere facilmente copia integrale o parziale di questa relazione su richiesta a un prezzo non superiore al costo amministrativo.
L'esenzione di cui al quarto comma del presente paragrafo non si applica alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti agli articoli 19 bis e 29 bis.
all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter o all'articolo 29 quater della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva:
i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione e la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente; e
i bilanci consolidati, le relazioni sulla gestione consolidate e la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente.»;
il titolo del capo 8 è sostituito dal seguente:
«REVISIONE E ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ»;
l'articolo 34 è così modificato:
al paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
alla lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
se la relazione sulla gestione è stata preparata in conformità dei requisiti di legge applicabili, ad esclusione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 19 bis della presente direttiva;»;
è inserita la lettera seguente:
se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o dell'articolo 29 quater, le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
Gli Stati membri possono consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *22 ) per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 22), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:
formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
formazione continua;
sistemi di controllo della qualità;
deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;
designazione e revoca;
indagini e sanzioni;
l'organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e
le segnalazioni di irregolarità.
Gli Stati membri assicurano che, qualora un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità esprima le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), tali conclusioni siano preparate in conformità degli articoli 26 bis, 27 bis e 28 bis della direttiva 2006/43/CE e che, se del caso, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o un comitato ad hoc verifichino e monitorino l'indipendenza del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, lettera e), della direttiva 2006/43/CE.
Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati anteriormente al 1o gennaio 2024 per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 non siano soggetti agli obblighi formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), del presente paragrafo.
Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di accreditamento conformemente ai pertinenti requisiti nazionali non siano soggetti agli obblighi di formazione ed esame di cui al primo comma, punto a), per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026.
Gli Stati membri garantiscono che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità di cui al terzo e quarto comma acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui al primo comma, punto b).
Se uno Stato membro decide, a norma del primo comma, di autorizzare un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità a esprimere le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), esso consente altresì a un revisore legale diverso da quello o quelli che effettuano la revisione legale del bilancio di procedere in tal senso, come previsto al paragrafo 3.
Lo Stato membro di origine è responsabile della supervisione dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti nel suo territorio, a meno che lo Stato membro ospitante non abbia deciso di supervisionare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità nel suo territorio.
Se lo Stato membro ospitante decide di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata nel suo territorio da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità registrati in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante:
non impone a tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità obblighi o responsabilità più rigorosi di quelli previsti per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità dalla legislazione nazionale per i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o i revisori stabiliti nello Stato membro ospitante; e
informa gli altri Stati membri della sua decisione di vigilare sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità rilasciata da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità stabiliti in altri Stati membri.
è inserito il capo seguente:
«CAPO 9 BIS
RENDICONTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI
Articolo 40 bis
Rendicontazione di sostenibilità relativa alle imprese di paesi terzi
Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie di grandi dimensioni e alle piccole e medie imprese figlie, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a).
Uno Stato membro prescrive che una succursale situata nel suo territorio e che è una succursale di un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo e che non appartiene a un gruppo o è detenuta in ultima istanza da un'impresa costituita conformemente al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello consolidato o, se non applicabile, a livello individuale dell'impresa del paese terzo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a v), lettere da b) a f) e, se del caso, lettera h).
La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di EUR nell'esercizio precedente.
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.
Gli Stati membri possono imporre alle imprese figlie o succursali di cui al primo e al terzo comma di trasmettere loro informazioni sui ricavi netti delle vendite e delle prestazioni generati nel loro territorio e nell'Unione dalle imprese di paesi terzi.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere redatta secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.
Se le informazioni richieste per redigere la relazione sulla sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo non sono disponibili, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 chiede che l'impresa del paese terzo le fornisca tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai propri obblighi.
Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 redige, pubblica e rende accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1, contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.
Nel caso in cui l'impresa del paese terzo non fornisca l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente al primo comma, l'impresa figlia o la succursale rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione la necessaria attestazione sulla conformità.
Articolo 40 ter
Principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese di paesi terzi
La Commissione adotta entro il 30 giugno 2024 un atto delegato, conformemente all'articolo 49, che integra la presente direttiva per prevedere principi di rendicontazione di sostenibilità per le imprese dei paesi terzi che specifichino le informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 40 bis.
Articolo 40 quater
Responsabilità di redigere, pubblicare e rendere accessibili le informative sulla sostenibilità relative alle imprese di paesi terzi
Gli Stati membri dispongono che alle succursali di imprese di paesi terzi incomba la responsabilità di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies.
Gli Stati membri dispongono che ai membri degli organi di amministrazione, gestione e supervisione delle imprese figlie di cui all'articolo 40 bis incomba la responsabilità collettiva di garantire, al meglio delle loro possibilità e conoscenze, che la loro relazione sulla sostenibilità sia redatta conformemente all'articolo 40 bis e che tale relazione sia pubblicata e resa accessibile a norma dell'articolo 40 quinquies.
Articolo 40 quinquies
Pubblicazione
il titolo del capo 11 è sostituito dal seguente:
«CAPO 11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI »;
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 48 decies
Disposizioni transitorie
Fino al 6 gennaio 2030, gli Stati membri consentono che la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al primo comma del presente paragrafo includa l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, riguardante le attività svolte da tutte le imprese figlie nell'Unione dell'impresa capogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo, che sono soggette all'articolo 19 bis o 29 bis della presente direttiva.
l'articolo 49 è così modificato:
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
è inserito il paragrafo seguente:
Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 29 ter e 29 quater, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che:
tale parere sia stato sviluppato con un giusto processo, un controllo pubblico e una trasparenza adeguati, con la competenza e la partecipazione equilibrata delle parti interessate e con finanziamenti pubblici sufficienti a garantirne l'indipendenza, e sulla base di un programma di lavoro sul quale la Commissione è stata consultata;
tale parere sia corredato di analisi costi-benefici che comprendano analisi dell'impatto del parere tecnico sulle questioni di sostenibilità;
tale parere sia corredato da una spiegazione delle modalità con cui tiene conto degli elementi di cui all'articolo 29 ter, paragrafo 5.
la partecipazione al lavoro dell'EFRAG a livello tecnico si basi su competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e non sia subordinata a un contributo finanziario.
Le lettere a) e d) non pregiudicano la partecipazione degli enti pubblici e delle organizzazioni nazionali di normazione ai lavori tecnici dell'EFRAG.
I documenti a corredo del parere tecnico dell'EFRAG sono presentati unitamente a tale parere tecnico.
La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva.
La Commissione chiede all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), all'Autorità bancaria europea (EBA) e all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) di esprimere un parere in merito al parere tecnico dell'EFRAG, in particolare per quanto riguarda la sua coerenza con il regolamento (UE) 2019/2088 e i relativi atti delegati. L'ESMA, l'EBA e l'EIOPA formulano i loro pareri entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione.
La Commissione consulta inoltre l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 29 ter e 29 quater della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.»;
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2004/109/CE
La direttiva 2004/109/CE è così modificata:
all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
“rendicontazione di sostenibilità”: rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *23 ).
l'articolo 4 è così modificato:
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
attestazioni delle persone responsabili presso l'emittente, i cui nomi e le cui funzioni sono chiaramente indicati, attestanti che, a quanto loro consta, il bilancio redatto in conformità della serie di principi contabili applicabile fornisce un quadro fedele delle attività e passività, della situazione patrimoniale, degli utili o delle perdite dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dello sviluppo e dell'andamento economico nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze a cui sono confrontati e, se del caso, che è redatta in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *24 ).
i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
Il revisore legale esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione in merito alla relazione sulla gestione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE.
La relazione di revisione di cui all'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *25 ), firmata dalla persona o dalle persone responsabili dell'attività di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
Se del caso, sono fornite le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2013/34/UE.
La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/43/CE è comunicata al pubblico integralmente insieme alla relazione finanziaria annuale.
La relazione sulla gestione è stilata conformemente agli articoli 19, 19 bis e 20 e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli.
Se l'emittente è tenuto a redigere i conti consolidati, la relazione sulla gestione consolidata è redatta conformemente agli articoli 29 e 29 bis e all'articolo 29 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE, e comprende le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852, se redatta da imprese di cui ai suddetti articoli.
l'articolo 23, paragrafo 4, è così modificato:
il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:
«La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della presente direttiva, le decisioni necessarie riguardo all'equivalenza dei principi contabili alle condizioni definite all'articolo 30, paragrafo 3, della presente direttiva e all'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE utilizzati dagli emittenti dei paesi terzi. Qualora decida che i principi contabili o i principi di rendicontazione di sostenibilità di un paese terzo non sono equivalenti, la Commissione può consentire agli emittenti interessati di continuare ad utilizzare tali principi durante un periodo transitorio appropriato.
Nel contesto del terzo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta altresì, mediante atti delegati adottati conformemente all'articolo 27, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e alle condizioni previste agli articoli 27 bis e 27 ter, misure intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili e ai principi di rendicontazione di sostenibilità riguardanti emittenti di più di un paese.»;
è aggiunto il comma seguente:
«I criteri che la Commissione utilizza per valutare l'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità utilizzati dagli emittenti di paesi terzi di cui al terzo comma assicurano almeno quanto segue:
che i principi di rendicontazione di sostenibilità impongano alle imprese di comunicare informazioni su fattori ambientali, sociali e di governance;
che i principi di rendicontazione di sostenibilità impongano alle imprese di comunicare le informazioni necessarie alla comprensione del loro impatto sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sul loro andamento, sui loro risultati e sulla loro situazione.»;
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 28 quinquies
Orientamenti dell'ESMA
Previa consultazione dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, l'ESMA formula orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sul controllo della rendicontazione di sostenibilità da parte delle autorità nazionali competenti.».
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2006/43/CE
La direttiva 2006/43/CE è così modificata:
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme riguardanti la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità.»;
l'articolo 2 è così modificato:
i punti da 2) a 6) sono sostituiti dai seguenti:
“revisore legale”: una persona fisica abilitata a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
“impresa di revisione contabile”: una persona giuridica o qualsiasi altro ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, abilitato a effettuare la revisione legale dei conti e, se del caso, a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma della presente direttiva;
“ente di revisione contabile di un paese terzo”: un ente che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diverso da un ente iscritto al registro come impresa di revisione contabile in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi dell'articolo 3;
“revisore di un paese terzo”: una persona fisica che effettua la revisione legale del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato o, se del caso, svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di una società avente sede in un paese terzo, diversa da una persona iscritta al registro come revisore legale in uno Stato membro in seguito all'abilitazione ai sensi degli articoli 3 e 44;
“revisore del gruppo”: il revisore o i revisori legali oppure l'impresa o le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti consolidati o, se del caso, svolgono il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità;»;
è inserito il punto seguente:
“responsabile o responsabili della sostenibilità”:
il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile per uno specifico incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per conto dell'impresa di revisione contabile; o
nel caso dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, almeno il revisore o i revisori legali designati da un'impresa di revisione contabile in qualità di responsabile o responsabili principali dell'esecuzione dello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità a livello di gruppo e il revisore o i revisori legali designati in qualità di responsabile o responsabili principali a livello di imprese figlie di rilevante importanza; o
il revisore o i revisori legali che firmano la relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;»;
sono aggiunti i punti seguenti:
“rendicontazione di sostenibilità”: la rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2013/34/UE;
“attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità”: l'incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione contente le conclusioni espresse dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), e all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2013/34/UE;
“prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità”: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *26 ) per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Titoli e diplomi
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Esame di idoneità professionale
all'articolo 8, è aggiunto il paragrafo seguente:
Affinché il revisore legale sia abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'esame delle conoscenze teoriche di cui al paragrafo 1 ha inoltre per oggetto almeno le seguenti materie:
obblighi legali e principi concernenti la redazione della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
analisi della sostenibilità;
procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
obblighi legali e principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis.»;
all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Affinché il revisore legale o il tirocinante sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno otto mesi del tirocinio di cui al primo comma riguardano l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o altri servizi relativi alla sostenibilità.»;
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Combinazione di tirocinio e formazione teorica
all'articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Affinché il revisore legale sia altresì abilitato a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, la prova attitudinale di cui al primo comma verte sulla conoscenza adeguata, da parte del revisore legale, delle leggi e delle regolamentazioni dello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale conoscenza sia rilevante per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 14 bis
Revisori legali abilitati o riconosciuti anteriormente al 1o gennaio 2024 e persone oggetto di una procedura di abilitazione per revisori legali al 1o gennaio 2024
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati o riconosciuti per l'esercizio della revisione legale anteriormente al 1o gennaio 2024 non siano soggetti agli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma.
Gli Stati membri provvedono affinché le persone che al 1o gennaio 2024 sono oggetto della procedura di abilitazione di cui agli articoli da 6 a 14 non siano soggette agli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 3, dall'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 14, paragrafo 2, quarto comma, a condizione che concludano la procedura entro il 1o gennaio 2026.
Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali abilitati anteriormente al 1o gennaio 2026 che intendono svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità acquisiscano le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, anche in relazione alle materie elencate all'articolo 8, paragrafo 3, attraverso l'obbligo in materia di formazione continua di cui all'articolo 13.»;
l'articolo 16 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:
nome, indirizzo e numero di iscrizione;
se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;
un'indicazione che specifichi se il revisore legale è abilitato anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità;
ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«Il registro indica se i revisori contabili di paesi terzi di cui al primo comma sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
l'articolo 17 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
nome e numero di iscrizione di tutti i revisori legali impiegati dall'impresa o ad essa associati in qualità di soci o altrimenti e un'indicazione che specifichi se sono abilitati anche a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
ogni altra iscrizione in qualità di impresa di revisione contabile presso le autorità competenti di altri Stati membri e in qualità di ente di revisione contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione e un'indicazione che specifichi se l'iscrizione riguarda la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«Il registro indica se gli enti di revisione contabile di paesi terzi sono iscritti per effettuare la revisione legale dei conti, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o entrambi.»;
l'articolo 24 ter è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri assicurano che, se il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità è svolto da un'impresa di revisione contabile, detta impresa designi quanto meno un responsabile della sostenibilità, che può essere il responsabile (uno dei responsabili) della revisione. L'impresa di revisione contabile fornisce ai responsabili della sostenibilità risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle capacità necessarie per espletare in modo opportuno le loro funzioni.
La qualità della revisione e dell'attestazione di conformità, l'indipendenza e la competenza costituiscono i principali criteri ai quali è improntata la scelta dei responsabili della revisione e, se del caso, dei responsabili della sostenibilità, da parte dell'impresa di revisione contabile ai fini della relativa designazione.
I responsabili della revisione operano attivamente nell'esecuzione della revisione legale dei conti. Il responsabile della sostenibilità opera attivamente nello svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
è inserito il paragrafo seguente:
al paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
nel caso di un'impresa di revisione contabile, i nomi dei responsabili della revisione e, se del caso, i nomi dei responsabili della sostenibilità;
i corrispettivi per la revisione legale dei conti e i corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e i corrispettivi per ulteriori servizi in ogni esercizio.»;
è inserito il paragrafo seguente:
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva quanto meno i dati registrati a norma dell'articolo 22 ter per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva tutti gli altri dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis e per monitorare la conformità con la presente direttiva e altri obblighi di legge applicabili per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Il file di attestazione è chiuso entro 60 giorni dalla data nella quale viene sottoscritta la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis.
Se lo stesso revisore legale effettua la revisione legale dei bilanci d'esercizio annuali e l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, il file di attestazione può essere incluso nel file di revisione.»;
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile conserva la documentazione di eventuali reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali effettuate e all'esecuzione di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione circa la conformità relativi della rendicontazione di sostenibilità.»;
l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Corrispettivi per la revisione e l'attestazione
Gli Stati membri assicurano che vigano regole adeguate che prevedano che i corrispettivi per la revisione legale dei conti e per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità:
non siano influenzati né determinati dalla prestazione di servizi aggiuntivi all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti o all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e
non siano subordinati ad alcuna condizione.»;
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 25 ter
Deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
I requisiti di cui agli articoli da 21 a 24 bis concernenti la revisione legale del bilancio si applicano mutatis mutandis all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Articolo 25 quater
Servizi diversi dalla revisione contabile vietati nei casi in cui il revisore legale svolga il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico
Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di interesse pubblico che è sottoposto all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, alla sua impresa madre o alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione i servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e c), e alle lettere da e) a k), del regolamento (UE) n. 537/2014 durante:
il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo oggetto dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e l'emissione della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità; e
l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1), secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 537/2014.
Nell'eventualità in cui la sua indipendenza sia compromessa, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile applica misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di servizi diversi dalla revisione contabile vietati di cui al paragrafo 1 del presente articolo in un paese terzo. Il revisore legale o l'impresa di revisione contabile può continuare a svolgere il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità dell'ente di interesse pubblico soltanto se è in grado di dimostrare, a norma dell'articolo 22 ter, che la fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.
Articolo 25 quinquies
Irregolarità
L'articolo 7 del regolamento (UE) n. 537/2014 si applica mutatis mutandis a un revisore legale o a un'impresa di revisione contabile che svolge il lavoro finalizzato al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico.»;
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 26 bis
Principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
Gli Stati membri comunicano i principi, le procedure o gli obblighi nazionali di attestazione della conformità alla Commissione almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore.
Non oltre il 1o ottobre 2028, la Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 48 bis al fine di integrare la presente direttiva al fine di stabilire principi di attestazione finalizzati ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, a seguito di una valutazione volta a determinare se sia fattibile per i revisori e per le imprese fornire un'attestazione della conformità sulla base di un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza. Tenendo conto dei risultati di tale valutazione e se del caso, tali atti delegati specificano la data a decorrere dalla quale le conclusioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), devono basarsi su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità basato su tali principi di attestazione.
La Commissione può adottare i principi di attestazione di cui al primo e al secondo comma solo se:
siano stati elaborati secondo una procedura appropriata, sotto il controllo pubblico e nella trasparenza necessaria;
contribuiscano a un livello elevato di credibilità e di qualità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità; e
siano nell'interesse generale dell'Unione.»;
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità
Gli Stati membri garantiscono che, nel caso di un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione circa la conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità di un gruppo di imprese:
in relazione alla rendicontazione consolidata di sostenibilità, il revisore del gruppo abbia la piena responsabilità della relazione sull'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 bis;
il revisore del gruppo valuti il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti la natura, la tempistica e l'entità del lavoro da essi svolto, compreso, ove opportuno, l'esame del revisore del gruppo riguardante le parti pertinenti della documentazione di attestazione di detti soggetti; e
il revisore del gruppo esamini il lavoro svolto da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da revisori di un paese terzo, da revisori legali, da enti di revisione contabile di un paese terzo o da imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità e documenti tale lavoro.
La documentazione conservata dal revisore del gruppo è atta a consentire all'autorità competente interessata di esaminare il lavoro svolto da tale revisore.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, il revisore del gruppo chiede l'accordo dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o dei revisori di un paese terzo, dei revisori legali, degli enti di revisione contabile di un paese terzo o delle imprese di revisione contabile interessati per il trasferimento della documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, come condizione affinché il revisore del gruppo possa basarsi sul lavoro svolto dai suddetti prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, revisori di un paese terzo, revisori legali, enti di revisione contabile di un paese terzo o imprese di revisione contabile.
Tali misure includono, se dal caso, un ulteriore lavoro di attestazione della conformità della impresa figlia interessata, che può essere svolto sia direttamente sia tramite esternalizzazione.
L'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate, ai sensi dell'articolo 36, una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da revisori legali o imprese di revisione contabile ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità.
Qualora l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese sia rilasciata da uno o più revisori o da uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo, l'autorità competente può chiedere alle autorità competenti interessate del paese terzo una documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto dai revisori o dagli enti di revisione contabile del paese terzo conformemente agli accordi di cooperazione.
In deroga al terzo comma, qualora uno o più prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, uno o più revisori o uno o più enti di revisione contabile di un paese terzo che non ha concluso accordi di cooperazione abbiano rilasciato l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un'impresa madre o di un'impresa figlia di un gruppo di imprese, il revisore del gruppo ha anche la responsabilità di garantire, se richiesto, che la documentazione supplementare sul lavoro di attestazione della conformità svolto da tali prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o revisori o enti di revisione contabile del paese terzo, comprese le carte di lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità, sia debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore del gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in alternativa, concorda con i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, i revisori o gli enti di revisione contabile del paese terzo che potrà avere un accesso libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero adotta qualunque altra misura opportuna. Se non è possibile effettuare la trasmissione delle carte di lavoro di attestazione della conformità da un paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo include la prova che sono state adottate le misure opportune per avere accesso alla documentazione relativa all'attestazione e, nel caso di ostacoli diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del paese terzo interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;
all'articolo 28, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
include un giudizio e una dichiarazione, entrambe basate sul lavoro svolto durante la revisione contabile, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2013/34/UE;»;
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 28 bis
Relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
La relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è presentata per iscritto e:
identifica l'ente la cui rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità è oggetto dell'incarico di attestazione; specifica la rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità, nonché la data e il periodo a cui si riferisce; e indica il quadro di riferimento in materia di rendicontazione di sostenibilità che è stato applicato nella sua preparazione;
include una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che comprende, come minimo, l'indicazione dei principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte;
include le conclusioni di cui all'articolo 34 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della direttiva 2013/34/UE.
In ogni caso, i nomi delle persone interessate sono noti alle autorità competenti interessate.
l'articolo 29 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
le persone che effettuano controlli della qualità hanno la formazione e l'esperienza professionale adeguate in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, nonché una formazione specifica in materia di controllo della qualità;»;
al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
il controllo della qualità, basato su una verifica adeguata dei documenti di revisione selezionati e, se del caso, dei file di attestazione, include una valutazione della conformità ai principi di revisione applicabili e ai requisiti di indipendenza e, se del caso, ai principi di attestazione, così come una valutazione della quantità e qualità delle risorse investite, dei corrispettivi per la revisione e dei corrispettivi per l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità nonché del sistema interno di controllo della qualità nell'impresa di revisione contabile;»;
al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
i controlli della qualità hanno luogo sulla base di un'analisi del rischio e, nel caso di revisori legali e imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a), e svolgono, se del caso, incarichi finalizzati al rilascio di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, almeno ogni sei anni;»;
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
i controllori presentano un'adeguata formazione professionale ed esperienze specifiche in materia di revisione legale dei conti e di informativa finanziaria e, se del caso, in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o di altri servizi relativi alla sostenibilità, unitamente a una formazione apposita nel settore dei controlli della qualità;»;
è inserito il paragrafo seguente:
all'articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme per sanzioni amministrative relative alle violazioni che sono già disciplinate dal diritto penale nazionale. In tal caso, comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale.»;
all'articolo 30 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
un divieto temporaneo, della durata massima di tre anni, che impedisce al revisore legale, all'impresa di revisione contabile o al responsabile della sostenibilità di rilasciare l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e/o di firmare relazioni di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;»;
all'articolo 30 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
una dichiarazione attestante che la relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28 bis della presente direttiva;»;
l'articolo 32 è così modificato:
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
dell'adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile, dei principi di revisione contabile e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tranne nei casi in cui tali principi sono adottati o approvati dalle autorità di altri Stati membri;»;
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 36 bis
Accordi tra Stati membri per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
Le prescrizioni di cui agli articoli 34 e 36 concernenti la revisione legale del bilancio si applicano, mutatis mutandis, all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
l'articolo 37 è così modificato:
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«Il primo comma si applica alla designazione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Gli Stati membri assicurano che gli azionisti o i membri delle imprese di grandi dimensioni soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, ad eccezione delle imprese di cui all'articolo 2, punto 1), lettera a), della stessa, e che rappresentano oltre il 5 % dei diritti di voto o il 5 % del capitale dell'impresa, che agiscano individualmente o collettivamente, abbiano il diritto di presentare una proposta di delibera da adottare nell'assemblea generale degli azionisti o dei membri per chiedere che un terzo accreditato che non appartiene alla stessa impresa di revisione contabile o alla stessa rete del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile che effettua la revisione legale dei conti prepari una relazione su determinati elementi della rendicontazione di sostenibilità e che tale relazione sia messa a disposizione dell'assemblea generale degli azionisti o dei membri.»;
l'articolo 38 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
al paragrafo 2, è inserito il comma seguente:
«L'obbligo di informazione di cui al primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Il primo comma si applica anche all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.»;
l'articolo 39 è così modificato:
è inserito il paragrafo seguente:
al paragrafo 6, le lettere da a) ad e) sono sostituite dalle seguenti:
di informare l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale dei conti e, se del caso, delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e spiegare in che modo la revisione legale dei conti e le attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità hanno contribuito, rispettivamente, all'integrità dell'informativa finanziaria e della rendicontazione di sostenibilità e il ruolo del comitato per il controllo interno e la revisione contabile in tale processo;
di monitorare il processo di informativa finanziaria e, se del caso, di rendicontazione di sostenibilità, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, e le procedure attuate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter di tale direttiva, nonché presentare raccomandazioni o proposte volte a garantirne l'integrità;
di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria e, ove opportuno, la rendicontazione di sostenibilità dell'impresa, compresa la rendicontazione elettronica di cui all'articolo 29 quinquies della direttiva 2013/34/UE, senza violare la sua indipendenza;
di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità, in particolare la relativa esecuzione, tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dell'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 537/2014;
di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle imprese di revisione contabile a norma degli articoli 22, 22 bis, 22 ter, 24 bis, 24 ter, 25 ter, 25 quater e 25 quinquies della presente direttiva e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 537/2014, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi non di revisione contabile all'ente sottoposto a revisione conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;»;
l'articolo 45 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Le autorità competenti di uno Stato membro, a norma degli articoli 15, 16 e 17 della presente direttiva, iscrivono nel registro tutti i revisori e gli enti di revisione contabile di paesi terzi qualora tali revisori ed enti di revisione contabile di paesi terzi presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato o, se del caso, una relazione di attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione con valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato del suddetto Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *27 ), tranne quando l'impresa in questione abbia emesso esclusivamente titoli di debito ai quali si applica una delle seguenti condizioni:
detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE prima del 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 50 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 50 000 EUR alla data dell'emissione;
detti titoli sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE dopo il 31 dicembre 2010 e il loro valore nominale unitario alla data di emissione è pari ad almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito denominati in un'altra valuta, equivalente ad almeno 100 000 EUR alla data dell'emissione.
i paragrafi da 4 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini della revisione del bilancio solo se:
la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
il revisore proveniente da un paese terzo incaricato della revisione legale per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma;
le revisioni del bilancio d'esercizio o del bilancio consolidato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuate conformemente ai principi di revisione internazionali di cui all'articolo 26, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter e 25, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un ente di revisione contabile di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se:
la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;
il revisore proveniente da un paese terzo incaricato dell'attestazione della conformità per conto dell'ente di revisione contabile di un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 4 a 10;
l'attestazione della conformità della rendicontazione annuale o consolidata di sostenibilità di cui al paragrafo 1 è eseguita conformemente ai principi di attestazione della conformità di cui all'articolo 26 bis, nonché agli obblighi di cui agli articoli 22, 22 ter, 25 e 25 ter, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
l'ente di revisione contabile del paese terzo pubblica sul suo sito web una relazione di trasparenza annuale che contiene le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 537/2014, od ottempera a obblighi di informativa equivalenti.
Uno Stato membro può iscrivere nel registro un revisore di un paese terzo ai fini dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità solo se tale revisore soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettere b), c) e d), del presente articolo.
Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, primo comma, lettera c), e secondo comma, lettera c), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 bis a integrazione della presente direttiva per stabilire i criteri generali di equivalenza da utilizzare al fine di valutare se le revisioni dei bilanci e, se del caso, l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state condotte conformemente ai principi di revisione internazionali definiti all'articolo 26 e ai principi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 26 bis, rispettivamente, nonché agli obblighi definiti agli articoli 22, 24 e 25. Tali criteri, che sono applicabili a tutti i paesi terzi, sono utilizzati dagli Stati membri per la valutazione dell'equivalenza a livello nazionale.»;
l'articolo 48 bis è così modificato:
al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
Articolo 4
Modifica del regolamento (UE) n. 537/2014
Il regolamento (UE) n. 537/2014 è così modificato:
all'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Ai fini dei limiti indicati nel primo comma del presente paragrafo, sono esclusi l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e i servizi non di revisione diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale.»;
l'articolo 5 è così modificato:
al paragrafo 1, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio e preparazione della rendicontazione di sostenibilità;»;
al paragrafo 4, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«L'approvazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al primo comma non è necessaria per l'esecuzione dell'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità.».
Articolo 5
Recepimento
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, ad eccezione del punto 14:
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva:
alle grandi imprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE che costituiscono enti di interesse pubblico a norma dell'articolo 2, punto 1), di tale direttiva e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
agli enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2013/34/UE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, di tale direttiva e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
►M1 per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2027 o in data successiva: ◄
alle grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto i) del presente comma;
alle imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto ii);
►M1 per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva: ◄
alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa;
agli enti piccoli e non complessi, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa;
alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e alle imprese di riassicurazione captive, quali definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese quali definite all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa.
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 14, per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva.
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 2:
per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva:
agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
►M1 per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2027 o in data successiva: ◄
agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto i), del presente comma;
agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera a), punto ii), del presente comma;
►M1 per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva: ◄
agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che sono piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE;
agli emittenti definiti enti piccoli e non complessi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa;
agli emittenti definiti imprese di assicurazione captive all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE, o imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 di tale direttiva, che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa.
Gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3 per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.
Articolo 6
Revisione e relazioni
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva modificativa, che includa tra l'altro gli elementi seguenti:
una valutazione del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva modificativa, compresa la convergenza delle pratiche di rendicontazione tra gli Stati membri;
una valutazione del numero di piccole e medie imprese che utilizzano su base volontaria i principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 quater della direttiva 2013/34/UE;
una valutazione volta a stabilire se e come estendere ulteriormente l'ambito di applicazione delle disposizioni modificate dalla presente direttiva modificativa, in particolare in relazione alle piccole e medie imprese e alle imprese di paesi terzi che operano direttamente sul mercato interno dell'Unione senza disporre di un'impresa figlia o una succursale nel territorio dell'Unione;
una valutazione dell'attuazione degli obblighi di rendicontazione introdotti dalla presente direttiva modificativa per le imprese figlie e le succursali di imprese di paesi terzi, compresa una valutazione del numero di imprese di paesi terzi aventi un'impresa figlia o una succursale che comunicano informazioni a norma dell'articolo 40 bis della direttiva 2013/34/UE; una valutazione del meccanismo di applicazione e delle soglie stabilite in tale articolo;
una valutazione volta a stabilire se e come garantire l'accessibilità, per le persone con disabilità, della rendicontazione di sostenibilità pubblicata dalle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva modificativa.
La relazione è pubblicata entro il 30 aprile 2029 e successivamente ogni tre anni ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta eventuali misure giuridiche per garantire una sufficiente diversificazione del mercato dell'attestazione della sostenibilità e un'adeguata qualità della rendicontazione di sostenibilità. La Commissione riesamina le misure previste all'articolo 34, paragrafo X, della direttiva 2013/34/UE e valuta la necessità di estenderle ad altre grandi imprese.
La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2028 ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 4 della presente direttiva si applica dal 1o gennaio 2024 agli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.
Articolo 8
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
L'articolo 4 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( *1 ) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).
( *2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( *3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( *4 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;
( *5 ) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).
( *6 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;
( *7 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;
( *8 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
( *9 ) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE, per quanto riguarda la rendicontazione societaria sulla sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).
( *10 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( *11 ) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
( *12 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;
( *13 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).
( *14 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).
( *15 ) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
( *16 ) Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).
( *17 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
( *18 ) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
( *19 ) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).»;
( *20 ) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).»;
( *21 ) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).»;
( *22 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;
( *23 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;
( *24 ) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;
( *25 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;
( *26 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»;
( *27 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;
( 1 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).