02021R2115 — IT — 01.01.2023 — 002.001
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REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/648 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2022 |
L 119 |
1 |
21.4.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/813 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2023 |
L 102 |
1 |
17.4.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 2 dicembre 2021
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI APPLICABILI E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:
gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;
i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;
i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;
il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.
Articolo 2
Disposizioni applicabili
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e che esercita un’attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;
«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;
«intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;
«operazione»:
un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC in questione;
nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
«spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un’associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
«target intermedi»: valori intermedi prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), per uno specifico esercizio finanziario, da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC al fine di garantire progressi tempestivi in relazione agli indicatori di risultato;
«target finali»: valori prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), da conseguire al termine del periodo del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori di risultato;
«regioni ultraperiferiche»: le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE;
«AKIS» (Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo): combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;
«isole minori dell’Egeo»: le isole minori dell’Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013;
«fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;
«regioni meno sviluppate»: regioni meno sviluppate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
«beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 69 si intende:
un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni;
nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;
nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione di cui all’articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;
«aliquota di sostegno»: l’aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all’equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione ( 1 );
«LEADER»: lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060;
«organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorità;
«esercizio finanziario»: l’esercizio finanziario agricolo ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116.
Articolo 4
Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC
L’«attività agricola» è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:
la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.
La «superficie agricola» è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:
«seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 31 o dell’articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell’allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio ( 2 ), o dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( 3 ), o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
«colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
«prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente i tipi di terreno seguenti:
i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.
Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l’«ettaro ammissibile» è determinato in modo tale da comprendere superfici che sono a disposizione dell’agricoltore e che consistono in:
qualsiasi superficie agricola dell’azienda che, durante l’anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;
qualsiasi superficie dell’azienda che:
presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all’obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 indicata nell’allegato III;
è utilizzata per raggiungere la quota minima di seminativo destinato a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, ai sensi della norma BCAA 8 elencati nell’allegato III; o
per la durata del corrispondente impegno dell’agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 31.
Se gli Stati membri decidono in tal senso, l’ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell’attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell’attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.
Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile;
qualsiasi superficie dell’azienda che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sia un «ettaro ammissibile» secondo quanto determinato dagli Stati membri sulla base dei punti i) e ii) del presente paragrafo:
in seguito all’applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE a tale superficie;
in seguito a interventi basati sulle superfici a norma del presente regolamento e rientranti nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente la produzione di prodotti non elencati nell’allegato I TFUE mediante paludicoltura, o ai sensi di regimi nazionali per la biodiversità o la riduzione dei gas a effetto serra le cui condizioni siano conformi a tali interventi basati sulle superfici, a condizione che tali interventi e regimi nazionali contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del presente regolamento;
per la durata di un impegno di imboschimento dell’ agricoltore a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’articolo 70 o dell’articolo 73 del presente regolamento, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all’articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o all’articolo 70 o all’articolo 73 del presente regolamento;
per la durata di un impegno del l’agricoltore che comporta il ritiro dalla produzione della superficie a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’articolo 70 del presente regolamento.
Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3 %;
Nel determinare chi sia un «agricoltore in attività», gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l’accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall’essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri «agricoltori in attività» gli agricoltori che per l’anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.
Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:
un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;
le condizioni per essere «capo dell’azienda»;
gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.
TITOLO II
OBIETTIVI E INDICATORI
Articolo 5
Obiettivi generali
Conformemente agli obiettivi della PAC di cui all’articolo 39 TFUE, all’obiettivo di mantenere il funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni tra gli agricoltori nell’Unione e al principio di sussidiarietà, il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle zone rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali, in ambito economico, ambientale e sociale, che a loro volta contribuiranno all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:
promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;
sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi;
rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.
Articolo 6
Obiettivi specifici
Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici seguenti:
sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione;
migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile;
promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.
Articolo 7
Indicatori
Il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, è valutato sulla base degli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto che figurano nell’allegato I. Tali indicatori comuni includono:
indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;
indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che sono utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali target finali; gli indicatori di risultato relativi agli obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi derivanti dagli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato XIII;
indicatori di impatto riferiti agli obiettivi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e utilizzati nell’ambito dei piani strategici della PAC;
indicatori di contesto di cui all’articolo 115, paragrafo 2, ed elencati nell’allegato I.
TITOLO III
REQUISITI COMUNI E TIPI DI INTERVENTI
CAPO I
REQUISITI COMUNI
Articolo 8
Approccio strategico
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi sulla base dei tipi di intervento di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità della loro valutazione delle esigenze e dei requisiti comuni di cui al presente capo.
Articolo 9
Principi generali
Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC e le norme BCAA di cui all’articolo 13 conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione.
Gli Stati membri assicurano che gli interventi e le norme BCAA di cui all’articolo 13 siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.
Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione agli agricoltori e agli altri beneficiari conformemente ai piani strategici della PAC approvati dalla Commissione a norma degli articoli 118 e 119 del presente regolamento come pure ai principi e ai requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116. Attuano tali piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.
Articolo 10
Sostegno interno nel quadro dell’OMC
Gli Stati membri elaborano gli interventi basati sui tipi di intervento elencati nell’allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni e le condizioni di cui all’articolo 4, in modo tale che siano conformi ai criteri dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC.
In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali sono conformi ai criteri dei punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC indicati nell’allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC indicati nell’allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un altro punto dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.
Articolo 11
Esecuzione del memorandum d’intesa sui semi oleaginosi
Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti da parte degli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all’eccesso di output previsti così che sia mantenuta la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente di riduzione nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 118, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all’articolo 118, paragrafo 6, con cui la Commissione approva il piano strategico della PAC.
Gli Stati membri non possono modificare la rispettiva superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all’articolo 118, paragrafo 1.
La Commissione informa gli Stati membri interessati dei coefficienti di riduzione entro il 31 gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.
Ciascuno Stato membro interessato presenta una corrispondente domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma entro il 31 marzo dell’anno precedente l’anno di domanda in questione. Il coefficiente di riduzione per tale Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all’articolo 119, paragrafo 10, con la quale la Commissione approva la modifica del piano strategico della PAC.
Articolo 12
Principio e ambito d’applicazione
Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:
il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
la salute pubblica e delle piante;
il benessere degli animali.
Articolo 13
Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali
Gli Stati membri non stabiliscono norme minime per obiettivi principali diversi da quelli di cui all’allegato III.
Articolo 14
Principio e ambito d’applicazione
Articolo 15
Servizi di consulenza aziendale
Attraverso i servizi di consulenza aziendale è offerta un’assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell’azienda agricola, anche per la costituzione di un’azienda per la prima volta, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l’agroforestazione e l’agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale.
I servizi di consulenza aziendale sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS.
I servizi di consulenza aziendale sono adeguati ai vari tipi di produzione e aziende agricole e contemplano come minimo:
tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;
i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE, l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, ( 7 ) il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 );
le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica»;
la prevenzione e la gestione del rischio;
il sostegno all’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3;
le tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle zone rurali di cui all’articolo 114, lettera b);
gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l’utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno:
un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;
i requisiti legali relativi ai nutrienti;
dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili;
i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;
le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.
CAPO II
TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI
Articolo 16
Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti
I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:
il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali.
I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:
il sostegno accoppiato al reddito;
il pagamento specifico per il cotone.
Articolo 17
Limite massimo e degressività dei pagamenti
Gli Stati membri possono fissare scaglioni supplementari superiori a 60 000 EUR e specificare le percentuali di riduzione per tali scaglioni supplementari. Essi assicurano che la riduzione per ogni scaglione sia pari o superiore a quella dello scaglione precedente.
Prima di applicare il paragrafo 1 o 2, gli Stati membri possono sottrarre dall’importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:
tutte le retribuzioni connesse a un’attività agricola dichiarata dall’agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;
l’equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un’attività agricola praticata da persone che lavorano nell’azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all’importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell’azienda agricola;
l’elemento «costo del lavoro» dei costi contrattuali connessi a un’attività agricola dichiarati dall’agricoltore.
Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi delle retribuzioni effettivamente sostenuti dall’agricoltore. In casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un’attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall’agricoltore interessato.
Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri utilizzano i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un’attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall’agricoltore interessato.
Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di intervento nell’ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR fa parte delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2025 in conformità dell’articolo 103. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui a tale articolo.
Articolo 18
Requisiti minimi
In alternativa, gli Stati membri possono fissare un importo minimo dei pagamenti diretti che possono essere corrisposti a un agricoltore.
Quando fissano la superficie minima o l’importo minimo, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti siano concessi agli agricoltori in attività unicamente se:
la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e
gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti contribuiscono.
Articolo 19
Contributo agli strumenti di gestione del rischio
In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio.
Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno.
Articolo 20
Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati
Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.
Articolo 21
Norme generali
Articolo 22
Importo del sostegno per ettaro
Articolo 23
Diritti all’aiuto
Articolo 24
Valore dei diritti all’aiuto e convergenza
Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all’aiuto con un valore determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo che eccedono l’importo unitario previsto di cui all’articolo 102, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 25
Attivazione dei diritti all’aiuto
Articolo 26
Riserve per i diritti all’aiuto
Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all’aiuto alle seguenti categorie di agricoltori:
giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda;
nuovi agricoltori.
Articolo 27
Trasferimento di diritti all’aiuto
Articolo 28
Pagamenti per i piccoli agricoltori
Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.
Il pagamento annuale per ciascun agricoltore non è superiore a 1 250 EUR.
Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.
Articolo 29
Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità
In deroga al primo comma del presente paragrafo o all’articolo 98, gli Stati membri possono far fronte alla necessità di ridistribuire il sostegno al reddito mediante altri strumenti e interventi finanziati dal FEAGA che perseguano l’obiettivo di una distribuzione più equa e consentano di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente, purché siano in grado di dimostrare nei propri piani strategici della PAC che tale necessità è sufficientemente soddisfatta.
In caso di agricoltori facenti parte di un gruppo di soggetti giuridici affiliati, secondo quanto determinato dagli Stati membri, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello di tale gruppo alle condizioni da essi determinate.
Articolo 30
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo agli agricoltori che hanno ricevuto sostegno a norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante durata del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo.
Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore.
Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.
In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:
che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati «giovani agricoltori», stabiliti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6; e
se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.
Articolo 31
Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali
Ciascun regime ecologico dovrebbe coprire, in linea di principio, almeno due dei seguenti settori di intervento per il clima, l’ambiente, il benessere degli animali e per il contrasto alla resistenza antimicrobica:
mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dalle pratiche agricole, mantenimento degli attuali stock di carbonio e miglioramento del sequestro del carbonio;
adattamento ai cambiamenti climatici, comprese azioni volte a migliorare la resilienza dei sistemi di produzione alimentare e la diversità animale e vegetale per una maggiore resistenza alle malattie e ai cambiamenti climatici;
protezione o miglioramento della qualità dell’acqua e riduzione della pressione sulle risorse idriche;
prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti [e del biota del suolo];
protezione della biodiversità, conservazione o ripristino di habitat o specie, compresi il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive;
azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o l’ambiente;
azioni volte a migliorare il benessere degli animali o a contrastare la resistenza antimicrobica.
A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che:
vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione;
vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b);
sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 70.
Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l’impresa.
Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che partecipano ai regimi ecologici istituiti conformemente al primo comma sono considerati adempienti ai requisiti e alle norme pertinenti di cui all’allegato III purché onorino gli impegni derivanti dal pertinente regime ecologico interessato.
Gli Stati membri che istituiscono regimi ecologici a norma del primo comma del presente paragrafo possono provvedere affinché i loro sistemi di gestione e controllo non duplichino i controlli nel caso in cui i medesimi requisiti e le medesime norme si applichino sia nell’ambito di detti regimi ecologici sia in virtù degli obblighi di cui all’allegato III.
Il sostegno per uno specifico regime ecologico è concesso come pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. I pagamenti sono concessi sotto forma di:
pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2; o
pagamenti a totale o parziale compensazione degli agricoltori in attività o di gruppi di agricoltori in attività per la totalità o una parte dei costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni assunti, calcolati a norma dell’articolo 82 e tenendo conto degli obiettivi per i regimi ecologici; tali pagamenti possono coprire anche i costi di transazione.
In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica e, se debitamente giustificati, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima, possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto.
Articolo 32
Norme generali
Articolo 33
Ambito di applicazione
Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso soltanto ai seguenti settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola, nella misura in cui siano importanti per ragioni socioeconomiche o ambientali:
cereali;
semi oleosi esclusi quelli da tavola di cui all’articolo 11, paragrafo 7;
colture proteiche, comprese le leguminose e i miscugli di leguminose ed altre erbacee, a condizione che le leguminose restino predominanti nel miscuglio;
lino;
canapa;
riso;
frutta a guscio;
patate da fecola;
latte e prodotti lattiero-caseari;
sementi;
carni ovine e caprine;
carni bovine;
olio di oliva e olive da tavola;
bachi da seta;
foraggi essiccati;
luppolo;
barbabietola e canna da zucchero e radici di cicoria;
prodotti ortofrutticoli;
bosco ceduo a rotazione rapida.
Articolo 34
Ammissibilità
Articolo 35
Poteri delegati in caso di squilibri strutturali del mercato in un settore
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.
Articolo 36
Ambito di applicazione
Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori in attività che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.
Articolo 37
Norme generali
Per gli interventi contemplati nella presente sottosezione:
l’ammissibilità delle spese sostenute è determinata sulla base dell’articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116;
ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, il parere degli organismi di certificazione riguarda le lettere a), b) e d), del suddetto paragrafo, nonché la dichiarazione di gestione.
Articolo 38
Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento
Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:
Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:
L’importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:
Articolo 39
Organizzazioni interprofessionali riconosciute
Ai fini della presente sottosezione, per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali:
contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione;
orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare rispetto alla qualità e alla tutela dei consumatori;
aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;
elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:
i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;
gli obblighi dei produttori;
le conseguenze nel caso in cui un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).
Articolo 40
Concessione del pagamento
Articolo 41
Deroghe
CAPO III
TIPO DI INTERVENTO IN ALCUNI SETTORI
Articolo 42
Ambito di applicazione
Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipo di intervento:
nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
nel settore dei prodotti dell’apicoltura, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013 («settore dell’apicoltura»);
nel settore vitivinicolo, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
nel settore del luppolo, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
negli altri settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori comprendenti i prodotti elencati nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 43
Tipi di intervento obbligatori e facoltativi
Se, al momento di presentare il proprio piano strategico della PAC, uno Stato membro non dispone di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti ortofrutticoli e riconosce un’organizzazione di produttori in tale settore a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante il piano strategico della PAC, tale Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 119 al fine di includere interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.
Articolo 44
Forme di sostegno
Nei settori di cui all’articolo 42 il sostegno può assumere una delle seguenti forme:
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
costi unitari;
somme forfettarie;
finanziamento a tasso fisso.
Gli importi delle forme di sostegno di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
su dati storici verificati dei beneficiari; o
sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari;
progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione in caso di interventi nei settori dell’apicultura e vitivinicolo o dall’organismo che approva il programma operativo di cui all’articolo 50 in caso di interventi in altri settori ammissibili;
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell’Unione per tipi di intervento analoghi;
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell’ambito di regimi di sostegno finanziati interamente dallo Stato membro per tipi di intervento analoghi.
Articolo 45
Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, per quanto riguarda:
la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di intervento previsti nel presente capo, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno;
il tipo di spesa coperto dagli interventi compresi nel presente capo, compresa, in deroga all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2116, l’ammissibilità dei costi amministrativi e di personale delle organizzazioni di produttori o di altri beneficiari durante l’attuazione di questi interventi;
la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata, nonché per il calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 53;
il livello massimo di aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) e l), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita;
le norme per la fissazione di un massimale per le spese e per la misurazione della superficie ammissibile ai fini dei tipi di intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a);
le norme concernenti l’obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;
le condizioni da applicare per l’utilizzo delle forme di sostegno elencate all’articolo 44, paragrafo 1;
le norme concernenti il requisito di durabilità minima per gli investimenti produttivi e non produttivi sostenuti dagli interventi di cui al presente capo;
le norme concernenti la combinazione dei finanziamenti per gli investimenti a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e per la promozione a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k).
Articolo 46
Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola
e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f)
Gli obiettivi nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), sono i seguenti:
pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c);
ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);
promozione, sviluppo e attuazione:
di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;
di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;
di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale;
della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria.
Questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e i);
contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri; questi obiettivi sono connessi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
promozione e commercializzazione dei prodotti; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);
incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i);
prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.
Articolo 47
Tipi di intervento nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f)
Per ciascun obiettivo selezionato tra quelli di cui all’articolo 46, lettere da a) a i) e k), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f):
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni, in settori quali:
conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti;
miglioramento dell’uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell’acqua;
prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
aumento del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile;
imballaggi ecologici, soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale;
biosicurezza, salute e benessere degli animali;
riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell’utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti;
miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi, compresa l’attuazione di tecniche di difesa integrata;
miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell’uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici;
creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;
miglioramento della qualità dei prodotti;
miglioramento delle risorse genetiche;
miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;
servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
formazione, compresi l’orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, come pure l’utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine;
produzione biologica o integrata;
azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;
promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati;
attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;
attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali;
azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi.
Per quanto riguarda l’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera j), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f):
creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento;
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;
magazzinaggio collettivo di prodotti dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci, inclusa, se necessario, la trasformazione collettiva per facilitare il magazzinaggio;
reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall’autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;
ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali;
ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro;
raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;
mancata raccolta, consistente nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;
assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;
fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori;
attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell’Unione per facilitare l’accesso ai mercati dei paesi terzi;
azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.
Articolo 48
Pianificazione, rendicontazione e verifica dell’efficacia dell’attuazione a livello di programma operativo
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 102, l’articolo 111, lettere g) e h) l’articolo 112, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 134 si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di intervento. La pianificazione, la rendicontazione e la verifica dell’efficacia dell’attuazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi.
Articolo 49
Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli
Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46. Gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.
Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all’articolo 47.
Articolo 50
Programmi operativi
A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:
gli interventi nell’ambito dei programmi operativi di un’associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati, fatto salvo l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), dai contributi delle organizzazioni aderenti all’associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;
gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;
non vi sia doppio finanziamento.
Per ciascun programma operativo, gli Stati membri garantiscono che:
almeno il 15 % della spesa prevista riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) e f);
il programma operativo comprenda almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) e f);
almeno il 2 % della spesa prevista riguardi l’intervento connesso all’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera d); e
la spesa per gli interventi nell’ambito dei tipi di interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superino un terzo dell’importo totale delle spese.
Qualora almeno l’80 % dei produttori aderenti a un’organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici a quelli previsti dal capo IV, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui al primo comma, lettera b).
Articolo 51
Fondi di esercizio
Qualsiasi organizzazione di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli o associazione di tali organizzazioni di produttori può costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:
con contributi finanziari:
degli aderenti all’organizzazione di produttori o dell’organizzazione stessa, o entrambi; o
dell’associazione di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tale associazione;
con l’aiuto finanziario dell’Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali organizzazioni o associazioni presentano un programma operativo.
Articolo 52
Aiuto finanziario dell’Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli
L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato:
al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.
Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l’importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall’associazione a nome dei suoi membri.
Su richiesta di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se si applica almeno uno dei casi seguenti:
le organizzazioni transnazionali di produttori attuano in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere b), e) e f);
una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;
il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848;
un programma operativo è attuato per la prima volta dall’organizzazione di produttori o dall’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;
le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;
l’organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche;
il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f), i) e j);
il programma operativo è attuato per la prima volta da un’organizzazione di produttori riconosciuta frutto di una fusione tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute.
Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:
ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:
distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;
distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;
azioni connesse all’orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento, o all’orientamento di singoli produttori.
Articolo 53
Aiuto finanziario nazionale
Articolo 54
Obiettivi nel settore dell’apicoltura
Gli Stati membri perseguono almeno uno dei pertinenti obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell’apicoltura.
Articolo 55
Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione
Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico scelto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di intervento nel settore dell’apicoltura:
servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:
lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi;
prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;
ripopolamento del patrimonio apicolo nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;
razionalizzazione della transumanza;
azioni di sostegno ai laboratori per l’analisi dei prodotti dell’apicoltura, della perdita di api o dei cali della produttività e delle sostanze potenzialmente tossiche per le api;
azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;
collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;
promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura;
azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.
Articolo 56
Ulteriori poteri delegati per tipi di intervento nel settore dell’apicoltura
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, per quanto riguarda:
l’obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all’articolo 55, paragrafo 7;
una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;
il contributo minimo dell’Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all’articolo 55.
Articolo 57
Obiettivi nel settore vitivinicolo
Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:
migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e h);
contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell’uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) a f) e i);
migliorare le condizioni di impiego e garantire l’applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;
migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività a lungo termine per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);
contribuire a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell’Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori dell’Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e la creazione di valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento; tale obiettivo può comprendere il trasferimento di conoscenze ed è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e i);
sostenere l’utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell’Unione proteggendo nel contempo l’ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);
contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell’Unione per il vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);
migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione nei paesi terzi, inclusi l’apertura e la diversificazione dei mercati vitivinicoli; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);
contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 58
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo
Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’articolo 57, gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di intervento:
azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi seguenti:
riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;
riallocazione di vigneti;
reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro;
miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell’uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;
assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, o danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;
investimenti materiali e immateriali nell’innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, inclusi prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi per la produzione di prodotti vitivinicoli e digitalizzazione di tali processi e tecnologie, nonché altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l’altro per lo scambio di conoscenze e per contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici;
servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;
distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
azioni di informazione relative ai vini dell’Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell’Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;
azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte a migliorare la conoscenza dei mercati;
promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, comprendenti una o più delle seguenti azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:
azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;
studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;
preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l’importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l’accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione;
aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione;
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:
migliorando l’uso e la gestione delle risorse idriche;
procedendo alla conversione alla produzione biologica;
introducendo tecniche di produzione integrata;
acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;
contribuendo alla conservazione del suolo e all’aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;
creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico; o
riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.
Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di tre anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.
Gli Stati membri che hanno scelto i tipi di intervento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera k), del presente articolo stabiliscono disposizioni specifiche per le azioni e le attività di informazione e promozione, con particolare riguardo alla loro durata massima.
Articolo 59
Aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo
Tuttavia, tale aiuto finanziario può arrivare, nel caso di terreni ripidi e terrazze situati in zone in cui l’inclinazione è superiore al 40 %, fino al 60 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, o fino all’80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.
L’aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento può coprire fino al 100 % della perdita in questione e assumere una delle forme seguenti:
l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo massimo non superiore a tre anni;
una compensazione finanziaria per un periodo massimo non superiore a tre anni.
L’aiuto finanziario dell’Unione per gli investimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera:
il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.
L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 10 ). Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.
Non è concesso alcun aiuto finanziario dell’Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» ( 11 ).
L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera d), non supera i seguenti limiti:
l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;
il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:
delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da altre condizioni climatiche avverse;
delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.
L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione esigono che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.
L’aiuto finanziario dell’Unione per l’innovazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:
il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;
il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
l’80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.
L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.
Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.
Inoltre, gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l’aiuto finanziario dell’Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l’80 % della spesa ammissibile.
Articolo 60
Norme specifiche sull’aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo
Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 % in volume.
L’aiuto finanziario dell’Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore nei casi in cui quest’ultimo sostenga i relativi costi.
Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l’alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell’Unione, sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza.
Articolo 61
Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo
Articolo 62
Aiuto finanziario dell’Unione
L’aiuto finanziario dell’Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 che attuano i programmi operativi. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51 del presente regolamento.
Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 100 %:
per i tipi di intervento connessi a uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f) e h);
per gli interventi di magazzinaggio collettivo, servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione e scambio di buone pratiche connessi a ciascuno o entrambi gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere a) e j).
Articolo 63
Obiettivi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola
La Grecia, la Francia e l’Italia perseguono nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere a) a h), j) e k).
Articolo 64
Tipi di intervento nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola
Articolo 65
Aiuto finanziario dell’Unione
L’aiuto finanziario dell’Unione ai costi ammissibili non supera:
il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);
il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera g);
il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera j);
il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.
Articolo 66
Obiettivi negli altri settori
Gli Stati membri possono scegliere, nell’ambito dei propri piani strategici della PAC, i settori di cui all’articolo 42, lettera f), in cui attuare i tipi di interventi di cui all’articolo 47. Per ciascun settore scelto, gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere da a) ad h), j) e k). Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori e obiettivi.
Articolo 67
Tipi di intervento in altri settori
Per ciascun settore scelto conformemente all’articolo 66, gli Stati membri scelgono uno o più tipi di intervento di cui all’articolo 47 da attuare mediante programmi operativi approvati redatti da:
organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; o
cooperative nonché altre forme di cooperazione tra produttori costituite su iniziativa dei produttori e controllate da essi e classificate quali gruppi di produttori dall’autorità competente di uno Stato membro, per un periodo transitorio massimo di quattro anni dall’inizio di un programma operativo approvato che termina al più tardi il 31 dicembre 2027.
Il piano di riconoscimento definisce le attività e gli obiettivi per garantire la realizzazione di progressi verso l’ottenimento di tale riconoscimento.
Il sostegno concesso a un gruppo di produttori che non è riconosciuto in quanto organizzazione di produttori entro il termine del periodo transitorio è soggetto a recupero.
Gli Stati membri che decidono di attuare i tipi di intervento di cui alla presente sezione per i prodotti elencati nell’allegato VI specificano, per ciascun settore che scelgono, l’elenco dei prodotti che rientrano in tale settore.
Articolo 68
Aiuto finanziario dell’Unione
L’aiuto finanziario dell’Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o da gruppi di produttori di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 51 e l’articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.
L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 6 % del valore della produzione commercializzata:
di ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a); oppure
di ciascun gruppo di produttori di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b).
CAPO IV
TIPI DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE
Articolo 69
Tipi di intervento per lo sviluppo rurale
I tipi di intervento contemplati dal presente capo consistono in pagamenti o sostegno in relazione a:
gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
gli investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione;
l’insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l’avvio di imprese rurali;
gli strumenti per la gestione del rischio;
la cooperazione;
lo scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione.
Articolo 70
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:
vanno al di là dei pertinenti ►C3 criteri di gestione obbligatori ◄ e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;
vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;
vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2;
sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 31.
Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l’impresa.
Tuttavia, gli Stati membri possono, nei loro piani strategici della PAC, stabilire:
un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, anche prevedendone la proroga annuale dopo la scadenza del periodo iniziale, qualora tale periodo più lungo sia necessario per conseguire o mantenere determinati benefici ambientali o per il benessere degli animali;
un periodo più breve di almeno un anno per quanto concerne gli impegni per il benessere degli animali, gli impegni per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, la conversione all’agricoltura biologica, i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale o in altri casi debitamente giustificati.
Gli Stati membri assicurano inoltre che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l’adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.
Articolo 71
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
Articolo 72
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
Nel determinare le zone svantaggiate, gli Stati membri possono includere una o più delle zone seguenti:
le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;
le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:
con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;
con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti ►C3 criteri di gestione obbligatori ◄ , ad eccezione del CGO 1 riportato all’allegato III del presente regolamento, e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 73
Investimenti
Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993.
Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:
acquisto di diritti di produzione agricola;
acquisto di diritti all’aiuto;
acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;
acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
allevare razze a rischio di estinzione definite all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70; o
preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70;
interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
investimenti in infrastrutture su larga scala, determinate dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC, che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento.
Il primo comma, lettere a), b), d) e f) non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.
Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino:
all’80% per i seguenti investimenti:
investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i);
investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6;
investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;
all’85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri,
al 100% per i seguenti investimenti:
imboschimento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, ricomposizione fondiaria in silvicoltura e investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), inclusi gli investimenti non produttivi a favore della protezione del bestiame e dei raccolti dai danni causati da animali selvatici;
investimenti nei servizi di base nelle zone rurali e nelle infrastrutture nei settori agricolo e forestale, secondo quanto stabilito dagli Stati membri;
investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi, nonché investimenti nel mantenimento in salute delle foreste;
investimenti non produttivi sostenuti attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 e progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento.
Articolo 74
Investimenti nell’irrigazione
Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione solo se:
da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;
qualora l’investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.
Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 111, lettera d). Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE elencati nell’allegato XIII del presente regolamento.
Nessuna delle condizioni di cui al presente paragrafo si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica, a un investimento nella creazione di un bacino o a un investimento nell’utilizzo di acque affinate che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata avente un’incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo solo se:
lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua; nonché
un’analisi di impatto ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.
Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:
all’80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l’irrigazione nell’azienda effettuati a norma del paragrafo 4;
al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell’azienda da utilizzare per l’irrigazione;
al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.
Articolo 75
Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali
Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per agevolare:
l’insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6;
l’avvio di nuove imprese rurali connesse all’agricoltura o alla silvicoltura, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;
l’avvio nelle zone rurali di attività imprenditoriali extra-agricole connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.
Articolo 76
Strumenti di gestione del rischio
Gli Stati membri possono concedere, in linea con la loro valutazione delle esigenze, un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, compresi gli strumenti di stabilizzazione del reddito e in particolare,:
contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;
contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, ivi compreso per le spese amministrative di costituzione.
Nel fornire sostegno di cui al paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:
i tipi e la copertura degli strumenti di gestione del rischio ammissibili;
il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;
le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione e, ove opportuno, altri strumenti di gestione del rischio ammissibili.
Gli Stati membri possono fornire sostegno sotto forma di finanziamento del capitale circolante autonomo nell’ambito degli strumenti finanziari di cui all’articolo 80, paragrafo 3, per la compensazione delle perdite di cui al primo comma del presente paragrafo a favore degli agricoltori che non partecipano a uno strumento di gestione del rischio.
Il presente paragrafo non si applica ai contributi di cui all’articolo 19.
Articolo 77
Cooperazione
Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC:
per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3;
per preparare e attuare l’iniziativa LEADER;
per promuovere e sostenere regimi di qualità riconosciuti dall’Unione e dagli Stati membri e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;
per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;
per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti» secondo quanto stabilito dagli Stati membri;
per sostenere altre forme di cooperazione.
Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché l’operazione attuata rispetti le norme e i requisiti pertinenti di cui agli articoli da 70 a 76 e 78.
Nel caso dell’iniziativa LEADER, in deroga al primo comma del presente paragrafo:
un sostegno per tutti i costi ammissibili al supporto preparatorio a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per attuare le strategie selezionate ai sensi delle lettere b) e c) di detto paragrafo, è concesso solo sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo; e
gli Stati membri provvedono affinché le operazioni attuate che consistono in investimenti rispettino le norme e i requisiti pertinenti dell’Unione nell’ambito del tipo di intervento per gli investimenti di cui all’articolo 73 del presente regolamento.
Gli Stati membri limitano il sostegno per:
azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità a una o più aliquote non superiori al 70 % dei costi ammissibili,
la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell’organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all’anno; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.
Articolo 78
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni
Articolo 79
Selezione delle operazioni
Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell’ambito di attività di ripristino.
In deroga al primo comma, può essere stabilito un diverso metodo di selezione, in casi debitamente giustificati, dopo aver consultato il comitato di monitoraggio.
Articolo 80
Norme specifiche per gli strumenti finanziari
Si applicano inoltre i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, l’importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.
Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale della spesa pubblica ammissibile versato, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, oppure, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità. Tale importo corrisponde:
ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;
ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060;
ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.
Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle dichiarazioni di spesa è determinata conformemente alle regole del periodo di programmazione pertinente.
Ai fini del primo comma, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l’importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.
Ai fini del primo comma, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 7 % della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.
Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 15 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.
Ai fini del primo comma, lettera d), se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.
Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.
Articolo 81
Utilizzo del FEASR attuato tramite InvestEU
L’importo fornito a InvestEU è attuato in conformità delle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/523.
Un accordo di contribuzione per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato in una domanda di modifica di un piano strategico della PAC presentato in conformità dell’articolo 119 del presente regolamento è concluso contestualmente all’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica del piano strategico della PAC.
Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
La cessazione o la modifica dell’accordo di contribuzione è conclusi contestualmente all’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026.
Articolo 82
Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti
Se i pagamenti sono concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 70, 71 e 72, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A tale scopo, organismi dotati della necessaria perizia e funzionalmente indipendenti dalle autorità competenti per l’attuazione del piano strategico della PAC effettuano i calcoli o confermano l’adeguatezza e l’esattezza degli stessi.
Articolo 83
Forme di sovvenzioni
Fatti salvi gli articoli 70, 71, 72 e 75, le sovvenzioni nell’ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme:
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
costi unitari;
somme forfettarie;
finanziamento a tasso fisso.
Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione;
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;
conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.
Gli Stati membri possono prevedere per i beneficiari sovvenzioni soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e in conformità delle condizioni seguenti:
i rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario;
gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario per lo stesso obiettivo specifico del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2029 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno; gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nell’ultima relazione annuale in materia di performance;
gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati;
le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2029, sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116.
Articolo 84
Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per:
gli impegni in materia di gestione di cui all’articolo 70 relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali;
i regimi di qualità di cui all’articolo 77, per quanto riguarda la specificità del prodotto finale, l’accesso a tali regimi, la verifica dei disciplinari vincolanti, la trasparenza dei regimi e la tracciabilità dei prodotti, nonché il riconoscimento da parte degli Stati membri dei regimi facoltativi di certificazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 85
Spese del FEAGA e del FEASR
Il FEAGA finanzia i tipi di intervento connessi:
ai pagamenti di cui all’articolo 16;
agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III.
Articolo 86
Ammissibilità delle spese
Le spese sono ammissibili:
a un contributo del FEAGA a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo all’anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione;
a un contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, ma non prima del 1° gennaio 2023.
In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della CAP possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.
Gli Stati membri stabiliscono la data d’inizio dell’ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario. La data di inizio non è fissata prima del 1o gennaio 2023.
Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.
Tuttavia, le operazioni relative alla cura precoce del soprassuolo originato da seme e alla cura del bosco giovane secondo i principi della gestione sostenibile delle foreste e che affrontano uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), secondo quanto definito dallo Stato membro, possono essere ammissibili al sostegno anche se sono state materialmente completate prima della presentazione della domanda di sostegno all’autorità di gestione.
Articolo 87
Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti
Fatto salvo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, l’importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell’applicazione dell’articolo 17 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all’allegato VIII.
Ai fini degli articoli 96, 97 e 98 la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui all’allegato V, previa detrazione degli importi di cui all’allegato VIII e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell’articolo 17, è fissata nell’allegato IX.
L’adeguamento dell’allegato IX, tuttavia, non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell’articolo 17.
Articolo 88
Dotazioni finanziarie per taluni tipi di intervento in taluni settori
L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito per esercizio finanziario come segue:
10 666 000 EUR per la Grecia;
554 000 EUR per la Francia; e
34 590 000 EUR per l’Italia.
Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di intervento di cui ai paragrafi 3 e 4.
Gli Stati membri possono decidere di incrementare la percentuale di cui al primo comma fino al 5 %. In tal caso l’importo corrispondente a tale incremento è dedotto dall’importo massimo fissato all’articolo 96, paragrafo 1, 2 o 5, e non è più disponibile per le dotazioni destinate agli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, comma 1.
L’importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo e secondo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori.
Articolo 89
Dotazioni finanziarie per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale
Articolo 90
Partecipazione del FEASR
La decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC a norma dell’articolo 118, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al piano. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5.
Articolo 91
Tassi di partecipazione del FEASR
In deroga al paragrafo 1, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
all’85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
all’80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;
al 60 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.
In deroga ai paragrafi 1 e 2, se l’aliquota fissata nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 2 è inferiore, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:
al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71;
all’80 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti di cui all’articolo 70, i pagamenti a norma dell’articolo 72, il sostegno agli investimenti non produttivi di cui all’articolo 73, il sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera a) e l’iniziativa LEADER di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b);
al 100 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103.
Articolo 92
Dotazioni finanziarie minime per l’iniziativa LEADER
Articolo 93
Dotazioni finanziarie minime per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima
Ai fini della determinazione del contributo alla percentuale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono le spese per i seguenti interventi:
100 % per gli impegni in materia di gestione di cui all’articolo 70;
50 % per i vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71;
100 % per gli svantaggi territoriali specifici di cui all’articolo 72;
100 % per gli investimenti a norma degli articoli 73 e 74, connessi a uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i).
Articolo 94
Dotazioni finanziarie massime relative all’assistenza tecnica
La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l’importo globale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 1,1 miliardi di EUR.
Articolo 95
Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ai giovani agricoltori
Per ciascuno Stato membro l’importo minimo di cui all’allegato XII è destinato a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e all’individuazione delle necessità da soddisfare, l’importo è utilizzato per uno o entrambi i seguenti tipi di intervento:
il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all’articolo 30;
l’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera a).
Articolo 96
Dotazioni finanziarie massime per il sostegno al reddito accoppiato
Articolo 97
Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici
Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2023 e 2024, in conformità dell’articolo 101, paragrafo 3, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare in tale anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici,
fino a una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all’allegato IX per l’anno civile interessato;
al di sopra di una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all’allegato IX per l’anno civile interessato, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 6.
Nell’applicare il paragrafo 5, lettera b), gli Stati membri modificano il proprio piano strategico della PAC conformemente all’articolo 119 al fine di:
aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo; o
aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1,lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Se, nell’applicare il paragrafo 5, lettera a), uno Stato membro utilizza per l’intero periodo dal 2023 al 2024 un importo superiore al 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024, per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, lo Stato membro compensa gli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024 e utilizzati per finanziare in tali anni altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, modificando il suo piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119 al fine di:
aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente agli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024; o
aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’ articolo 6, paragrafo 1, lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo che supera il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente comma non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Nell’applicare il paragrafo 8, gli Stati membri modificano il proprio piano della PAC conformemente all’articolo 119 al fine di:
aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8; o
aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1 lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 98
Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ridistributivo al reddito
Articolo 99
Contributo volontario della dotazione del FEASR ad azioni nell’ambito di LIFE ed Erasmus+
Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura a beneficio delle comunità di agricoltori previsti nel regolamento (UE) 2021/783 nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ).
Articolo 100
Tracciabilità delle spese destinate al clima
Il contributo al raggiungimento dell’obiettivo di spesa è stimato mediante l’applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:
40 % per le spese nell’ambito del sostegno di base al reddito e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezioni 2 e 3;
100 % per le spese nell’ambito dei regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4;
100 % per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 93, paragrafo 1, diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente paragrafo;
40 % per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71.
Articolo 101
Dotazioni finanziarie indicative
Le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 non impediscono a tali Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare i piano strategici della PAC conformemente all’articolo 119, fatto salvo il rispetto del presente regolamento, e in particolare degli articoli 87, 88, 89, 90, da 92 a 98 e 102, e del regolamento (UE) 2021/2116, e in particolare dell’articolo 32, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, e a condizione che:
le dotazioni finanziarie per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti siano utilizzate per altri interventi sotto forma di pagamenti diretti;
le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi a favore dello sviluppo rurale;
le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore dell’apicoltura e nel settore vitivinicolo siano utilizzate soltanto per altri interventi nello stesso settore;
le dotazioni finanziarie per gli interventi in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), siano utilizzate per interventi in altri settori di cui alla medesima lettera stabiliti nel piano strategico della PAC e il relativo utilizzo non incida sui programmi operativi approvati.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri che hanno deciso di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto stabiliti conformemente all’articolo 23 possono aumentare o diminuire linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell’anno civile, entro i limiti degli importi unitari minimi e massimi previsti fissati per gli interventi nell’ambito del sostegno di base al reddito a norma dell’articolo 102, paragrafo 2.
Articolo 102
Importi unitari previsti e output previsti
Per gli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 sono definiti importi unitari uniformi, tranne nei casi in cui non sia possibile o appropriato stabilire importi unitari uniformi a causa della struttura e della portata dell’intervento. In tal caso sono definiti importi unitari medi.
L’«importo unitario massimo previsto» e l’«importo unitario minimo previsto» corrispondono agli importi unitari massimi e minimi di cui si prevede il pagamento per i relativi output.
Nel definire gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, gli Stati membri possono giustificare tali valori con la necessaria flessibilità per la riassegnazione al fine di evitare che i fondi rimangano inutilizzati.
L’importo unitario realizzato di cui all’articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera c), può essere inferiore all’importo unitario previsto o all’importo unitario minimo previsto, quando tale importo è definito, solo per evitare un superamento delle dotazioni finanziarie per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 87, paragrafo 1.
L’«importo unitario medio massimo previsto» è l’importo massimo di cui si prevede il pagamento in media per i relativi output.
Articolo 103
Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell’ambito del FEASR
Nell’ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 118, paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di trasferire:
fino al 25 % della dotazione per i pagamenti diretti di cui all’allegato V, se del caso previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VIII per gli anni civili dal 2023 al 2026, verso la sua dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027; o
fino al 25 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027 verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui all’allegato V per gli anni civili dal 2023 al 2026.
La percentuale di trasferimento della dotazione di uno Stato membro per i pagamenti diretti verso la sua dotazione per il FEASR di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere aumentata:
fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l’aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l’aumento corrispondente in conformità dell’articolo 95, paragrafo 1, lettera b).
TITOLO V
PIANO STRATEGICO DELLA PAC
CAPO I
REQUISITI GENERALI
Articolo 104
Piani strategici della PAC
Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all’articolo 107.
Per il conseguimento di tali obiettivi gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.
Articolo 105
Obiettivi in materia di ambiente e di clima più ambiziosi
Articolo 106
Requisiti procedurali
L’organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che:
se del caso, le autorità pertinenti a livello regionale siano adeguatamente coinvolte nella preparazione del piano strategico della PAC; e
le autorità pubbliche competenti per l’ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti in materia di ambiente e di clima del piano strategico della PAC.
Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti. Tale partenariato include almeno i seguenti partner:
le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;
le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;
gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.
Gli Stati membri coinvolgono adeguatamente detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC e si consultano con i portatori di interessi pertinenti, anche per quanto riguarda le norme minime di cui all’articolo 13, se del caso.
CAPO II
CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC
Articolo 107
Contenuto del piano strategico della PAC
Ciascun piano strategico della PAC contiene sezioni relative agli aspetti seguenti:
la valutazione delle esigenze;
la strategia di intervento;
gli elementi comuni a più interventi;
gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia;
i piani dei target finali e i piani finanziari;
il sistema di governance e di coordinamento;
gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;
qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell’assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale.
Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati:
l’allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 );
l’allegato II sull’analisi SWOT;
l’allegato III sulla consultazione dei partner;
ove opportuno, l’allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;
l’allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell’ambito del piano strategico della PAC;
ove opportuno, l’allegato VI sugli aiuti nazionali transitori.
Articolo 108
Valutazione delle esigenze
La valutazione delle esigenze di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi:
la sintesi dell’analisi SWOT di cui all’articolo 115, paragrafo 2;
l’individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sulla base delle prove contenute nell’analisi SWOT; tutte le esigenze derivanti dall’analisi SWOT sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate attraverso il piano strategico della PAC;
per l’obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze connesse a una distribuzione più equa e a un orientamento più efficace ed efficiente dei pagamenti diretti nonché connesse alla gestione dei rischi;
ove opportuno, un’analisi delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari;
la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate che spieghi, se del caso, le ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.
Per gli obiettivi specifici fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), la valutazione delle esigenze tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII.
Per la loro valutazione delle esigenze gli Stati membri utilizzano dati recenti e affidabili e, ove disponibili, disaggregati per genere.
Articolo 109
Strategia di intervento
Per ciascun obiettivo specifico definito all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:
i target finali e i relativi target intermedi per gli indicatori di risultato pertinenti utilizzati dallo Stato membro sulla base della propria valutazione delle esigenze di cui all’articolo 108. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle esigenze. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo;
gli interventi, basati sui tipi di intervento di cui al titolo III, che sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d’intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all’articolo 139, dall’analisi SWOT di cui all’articolo 115, paragrafo 2, e dalla valutazione delle esigenze di cui all’articolo 108;
gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;
gli elementi atti a dimostrare che l’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all’articolo 112.
La strategia di intervento dimostra la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fornendo:
una panoramica dell’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive quanto segue:
per ciascuna norma BCAA indicata all’allegato III, il modo in cui è attuata la norma dell’Unione, compresi i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e dei tipi di agricoltori e di altri beneficiari soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all’obiettivo principale di conseguire tale norma BCAA;
il contributo complessivo della condizionalità al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all’articolo 31, paragrafo 5, e all’articolo 70, paragrafo 3, la condizionalità e i diversi interventi, compreso il sostegno all’agricoltura biologica, che affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);
la modalità per conseguire l’obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all’articolo 105;
in che modo l’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII ed essere coerente con essi.
in relazione all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche per i giovani agricoltori illustrati nel piano strategico della PAC, quali quelli di cui all’articolo 26, paragrafo 4, lettera a), agli articoli 30, 73 e 75 e all’articolo 77, paragrafo 6. In particolare, gli Stati membri si attengono all’articolo 95, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 30, 73 e 75. La panoramica illustra inoltre, in generale, l’interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell’Unione nel settore;
una spiegazione di come gli interventi nell’ambito del sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, siano coerenti con la direttiva 2000/60/CE;
in relazione all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è presentata una panoramica del modo in cui viene affrontato l’obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito da concedere agli agricoltori nell’ambito del piano strategico della PAC, comprese, se del caso, informazioni che giustifichino il ricorso alla deroga di cui all’articolo 29, paragrafo 1, secondo comma. Tale panoramica, se del caso, affronta inoltre la coerenza e la complementarità della territorializzazione del sostegno di base al reddito di cui all’articolo 22, paragrafo 2, con il sostegno nell’ambito di altri interventi, in particolare i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71;
una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l’elenco degli interventi per settore, e la loro complementarità
ove opportuno, una spiegazione di quali interventi mirino ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;
ove opportuno, una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo;
una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuisce al conseguimento dell’obiettivo specifico di migliorare il benessere degli animali e contrastare la resistenza antimicrobica di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i), comprese le condizioni di base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi;
una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi.
Articolo 110
Elementi comuni a più interventi
La sezione sugli elementi comuni a più interventi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera c), comprende:
le definizioni e le condizioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma dell’articolo 18;
la descrizione dell’utilizzo dell’«assistenza tecnica» di cui agli articoli 94 e 125 e la descrizione della rete nazionale della PAC di cui all’articolo 126;
in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la definizione di zone rurali utilizzata nel piano strategico della PAC determinato dagli Stati membri;
altre informazioni circa l’attuazione, in particolare:
una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all’aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;
ove opportuno, l’uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 17;
la decisione e la relativa giustificazione per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 17, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 6, e dell’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento e dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116;
se del caso, la decisione e la descrizione dei suoi elementi principali per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 19;
una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali.
Articolo 111
Interventi
La sezione su ciascun intervento precisato nella strategia di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera d), compresi gli interventi stabiliti a livello regionale, comprende:
il tipo di intervento su cui si basa;
l’ambito di applicazione territoriale;
la concezione o i requisiti specifici dell’intervento a garanzia di un contributo efficace per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2; per gli interventi in materia di ambiente e di clima, l’articolazione con i requisiti di condizionalità dimostra che le pratiche sono complementari e non si sovrappongono;
le condizioni di ammissibilità;
gli indicatori di risultato stabiliti all’allegato I ai quali l’intervento dovrebbe contribuire in modo diretto e significativo.
per ogni intervento basato sui tipi di intervento elencati nell’allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC in base a quanto precisato all’articolo 10 e all’allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di intervento elencati nell’allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni pertinenti dell’articolo 6, paragrafo 5, o dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC;
un indicatore di output e gli output annuali previsti per l’intervento di cui all’articolo 102, paragrafo 5;
gli importi unitari annuali uniformi o medi previsti di cui all’articolo 102, paragrafo 1, e, se del caso, gli importi unitari massimi o minimi previsti di cui all’articolo 102, paragrafi 2 e 3;
una spiegazione di come sono stati fissati gli importi di cui alla lettera h) del presente paragrafo;
Ove opportuno:
la forma e la percentuale del sostegno;
il metodo per calcolare gli importi unitari di sostegno previsti e la relativa certificazione a norma dell’articolo 82;
la dotazione finanziaria annuale per l’intervento di cui all’articolo 101, paragrafo 1, oppure, nel caso dei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria annuale per il settore pertinente di cui all’articolo 101, paragrafo 2; compresa, se del caso, una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;
l’indicazione del fatto che l’intervento rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.
La lettera e) del primo comma non si applica agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere da a) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all’articolo 77.
Articolo 112
Piani dei target finali e piani finanziari
Il piano finanziario di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), comprende una tabella riassuntiva che include:
le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 88, paragrafo 1, per l’apicoltura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, e per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 89, paragrafo 3, con un’indicazione specifica degli importi annuali e complessivi riservati dagli Stati membri per conformarsi ai requisiti inerenti alle dotazioni finanziarie minime di cui agli articoli da 92 a 98;
i trasferimenti degli importi di cui alla lettera a) tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale in conformità dell’articolo 103 ed eventuali detrazioni dalle dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 6;
le dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento nel settore del luppolo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, e per i tipi di intervento, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui all’articolo 88, paragrafo 4, e se tali tipi di intervento non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nella dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti in conformità dell’articolo 88, paragrafo 5;
ove opportuno, i trasferimenti delle dotazioni degli Stati membri dal FEASR a fini di sostegno nell’ambito di InvestEU a norma dell’articolo 81 del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2021/783 o a norma del regolamento (UE) 2021/817 conformemente all’articolo 99, del presente regolamento;
ove opportuno, gli importi previsti per le regioni ultraperiferiche.
In aggiunta al paragrafo 2, un piano finanziario dettagliato prevede per ciascun esercizio, espresso come previsioni di esecuzione dei pagamenti da parte dello Stato membro, le tabelle seguenti conformemente all’articolo 111, lettere g) e k):
la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento e per intervento, che specifichi gli output previsti, gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all’articolo 102, paragrafo 1, e, ove opportuno, gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, come stabilito all’articolo 102, paragrafo 2. Se del caso, la ripartizione comprende l’importo della riserva di diritti all’aiuto.
È indicato il prodotto stimato totale della riduzione dei pagamenti di cui all’articolo 17.
Tenendo conto dell’uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti di cui all’articolo 17 e all’articolo 87, paragrafo 3, tali dotazioni finanziarie indicative, i relativi output previsti e i corrispondenti importi unitari medi o uniformi previsti sono stabiliti prima della riduzione dei pagamenti;
la ripartizione delle dotazioni per i tipi di intervento di cui al titolo III, capo III, per intervento e con l’indicazione degli output previsti o, nel caso dei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria indicativa per settore con l’indicazione degli output previsti, espressi in numero di programmi operativi per settore;
la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per lo sviluppo rurale dopo i trasferimenti da e verso i pagamenti diretti di cui alla lettera b), per tipo di intervento e per intervento, ivi compresi i totali per il periodo del piano strategico della PAC con l’indicazione anche del tasso di partecipazione del FEASR applicabile e della ripartizione per intervento e tipo di regione, ove applicabile. In caso di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti, sono specificati l’intervento/gli interventi o la parte dell’intervento finanziati dal trasferimento. Tale tabella precisa inoltre gli output previsti per intervento e gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all’articolo 102, paragrafo 1, nonché, ove opportuno, gli importi unitari medi massimi previsti di cui all’articolo 102, paragrafo 3. Se del caso, la tabella comprende inoltre la ripartizione delle sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari. Sono inoltre precisati gli importi per l’assistenza tecnica.
Articolo 113
Sistemi di governance e di coordinamento
La sezione sui sistemi di governance e di coordinamento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera f), comprende:
l’identificazione di tutti gli organismi di governance di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116 come pure, ove opportuno, dell’autorità di gestione nazionale e delle autorità di gestione regionali di cui all’articolo 116 del presente regolamento;
l’identificazione e il ruolo degli organismi intermedi di cui all’articolo 123, paragrafo 4, del presente regolamento;
le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare:
il sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116;
il sistema di controllo e sanzioni di cui al titolo IV, capi IV e V, del regolamento (UE) 2021/2116;
gli organismi di controllo competenti responsabili delle verifiche;
una panoramica della struttura di monitoraggio e rendicontazione.
Articolo 114
Modernizzazione
La sezione sugli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera g), evidenzia gli elementi del piano strategico della PAC che sostengono la modernizzazione del settore agricolo e delle zone rurali e della PAC e contiene in particolare:
una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuirà al conseguimento dell’obiettivo trasversale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, in particolare attraverso:
la descrizione della struttura organizzativa degli AKIS;
la descrizione del modo in cui i servizi di consulenza di cui all’articolo 15, la ricerca e le reti nazionali della PAC di cui all’articolo 126 coopereranno per fornire consulenza, flussi di conoscenze e servizi per l’innovazione nonché del modo in cui le azioni sostenute nell’ambito degli interventi a norma dell’articolo 78 o di altri interventi pertinenti sono integrate negli AKIS;
la descrizione della strategia per lo sviluppo di tecnologie digitali nel settore dell’agricoltura e nelle zone rurali e per il loro utilizzo al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi del piano strategico della PAC.
Articolo 115
Allegati
L’analisi SWOT si basa sulla situazione attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC e comprende, per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, una descrizione generale della situazione attuale dell’area interessata dal piano strategico della PAC, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.
Ove opportuno, l’analisi SWOT comprende un’analisi degli aspetti territoriali, incluse le specificità regionali, che evidenzia quei territori che costituiscono l’obiettivo precipuo degli interventi, come pure un’analisi degli aspetti settoriali, in particolare per i settori che sono soggetti a interventi specifici o a programmi settoriali.
Inoltre, per ciascun obiettivo generale specifico di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, la descrizione evidenzia in particolare:
i punti di forza individuati nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
le carenze individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
le opportunità individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC;
le minacce individuate nella zona coperta dal piano strategico della PAC.
Per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), l’analisi SWOT fa riferimento ai piani nazionali derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII.
Per l’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), l’analisi SWOT include una breve analisi dell’accesso alla terra, della mobilità e della ristrutturazione delle terre, dell’accesso a finanziamenti e crediti e dell’accesso alla conoscenza e a servizi di consulenza.
Per l’obiettivo trasversale di cui all’articolo 6, paragrafo 2, l’analisi SWOT fornisce inoltre informazioni pertinenti in merito al funzionamento degli AKIS e delle relative strutture.
L’allegato V del piano strategico della PAC di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera e), contiene i seguenti elementi:
una breve descrizione dei finanziamenti nazionali integrativi per gli interventi nello sviluppo rurale stabiliti al titolo III, capo IV, forniti nell’ambito del piano strategico della PAC, che indichi tra l’altro gli importi per intervento e la conformità ai requisiti del presente regolamento;
una spiegazione della complementarità con gli interventi del piano strategico della PAC;
l’indicazione del fatto che i finanziamenti nazionali integrativi rientrano o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE e sono o meno soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato; e
l’aiuto finanziario nazionale nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 53.
L’allegato VI del piano strategico della PAC di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera f), contiene le seguenti informazioni in merito agli aiuti nazionali transitori:
la dotazione finanziaria annuale specifica per settore per ciascun settore per il quale sono concessi aiuti nazionali transitori;
ove opportuno, l’aliquota unitaria massima di sostegno per ogni anno del periodo;
se del caso, informazioni in merito al periodo di riferimento modificato a norma dell’articolo 147, paragrafo 2, secondo comma;
una breve descrizione della complementarità degli aiuti nazionali transitori con gli interventi del piano strategico della PAC.
Articolo 116
Poteri delegati per il contenuto del piano strategico della PAC
Alla Commissione è conferito il potere, fino al 31 dicembre 2023, di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che modificano il presente capo per quanto riguarda il contenuto del piano strategico della PAC e i suoi allegati. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi riscontrati dagli Stati membri.
Articolo 117
Competenze di esecuzione per il contenuto del piano strategico della PAC
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme per la presentazione degli elementi di cui agli articoli da 108 a 115 nei piani strategici della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 153, paragrafo 2.
CAPO III
APPROVAZIONE E MODIFICA DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC
Articolo 118
Approvazione del piano strategico della PAC
Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il piano proposto.
Essa non riguarda le informazioni di cui all’articolo 113, lettera c), e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettere da a) a d).
In casi debitamente giustificati, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di approvare un piano strategico della PAC che non contenga tutti gli elementi. In tal caso lo Stato membro interessato indica le parti mancanti del piano strategico della PAC e fornisce piani dei target finali e piani finanziari indicativi in conformità dell’articolo 112 per il piano strategico della PAC nel suo insieme, al fine di dimostrare l’uniformità e la coerenza complessive del piano. Gli elementi mancanti del piano strategico della PAC sono presentati alla Commissione sotto forma di modifica del piano in conformità dell’articolo 119 entro un termine non superiore a tre mesi dalla data di approvazione del piano strategico della PAC.
Articolo 119
Modifica del piano strategico della PAC
Una domanda di modifica del piano strategico della PAC relativa all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, all’articolo 103, paragrafo 5, o articolo 120, non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.
Una modifica del piano strategico della PAC relativa all’articolo 103, paragrafo 1, in relazione al FEASR ha effetto dopo l’approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione e a seguito della corrispondente modifica delle dotazioni conformemente all’articolo 89, paragrafo 4.
Una modifica del piano strategico della PAC relativa al FEAGA, diversa dalle modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo, ha effetto a decorrere da una data stabilita dallo Stato membro successiva alla data di approvazione della domanda di modifica da parte della Commissione. Gli Stati membri possono fissare date di decorrenza degli effetti diverse per i diversi elementi della modifica. Nello stabilire tale data, gli Stati membri tengono conto dei termini per la procedura di approvazione di cui al presente articolo nonché della necessità che gli agricoltori e gli altri beneficiari dispongano di tempo sufficiente per tener conto della modifica. La data prevista è indicata dallo Stato membro unitamente alla domanda di modifica del piano strategico della PAC ed è soggetta all’approvazione della Commissione conformemente al paragrafo 10 del presente articolo.
Articolo 120
Revisione dei piani strategici della PAC
In caso di modifica di uno degli atti legislativi elencati nell’allegato XIII, ciascuno Stato membro valuta se il proprio piano strategico della PAC debba essere modificato di conseguenza, in particolare la spiegazione di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), punto v), e gli ulteriori elementi del piano strategico della PAC di cui a detta spiegazione. Entro sei mesi dal termine di recepimento della modifica nel caso di una direttiva elencata nell’allegato XIII o entro sei mesi dalla data di applicazione della modifica nel caso di un regolamento elencato nell’allegato XIII, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l’esito della propria valutazione – con relativa spiegazione – e, se necessario, presenta una domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC conformemente all’articolo 119, paragrafo 2.
Articolo 121
Computo dei termini per le azioni della Commissione
Ai fini del presente capo, qualora venga fissato un termine per un’azione della Commissione, tale termine decorre dal momento in cui sono state presentate tutte le informazioni in conformità dei requisiti di cui al presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.
Il suddetto termine non include:
il periodo che ha inizio il giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette allo Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti rivisti e termina il giorno in cui lo Stato membro risponde alla Commissione;
per le modifiche di cui all’articolo 17, paragrafo 5, all’articolo 88, paragrafo 7, e all’articolo 103, paragrafo 5, il periodo per l’adozione dell’atto delegato per la modifica delle dotazioni a norma dell’articolo 87, paragrafo 2.
Articolo 122
Poteri delegati relativi alle modifiche dei piani strategici della PAC
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che completano il presente capo per quanto riguarda:
le procedure e i termini per la presentazione delle domande di modifica dei piani strategici della PAC;
la determinazione degli ulteriori casi per i quali non vale il numero massimo di modifiche di cui all’articolo 119, paragrafo 7.
TITOLO VI
COORDINAMENTO E GOVERNANCE
Articolo 123
Autorità di gestione
Tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali e istituzionali, gli Stati membri possono designare autorità di gestione regionali a cui incombe la responsabilità di talune o tutte le funzioni di cui al paragrafo 2.
Gli Stati membri assicurano che sia stato istituito il pertinente sistema di gestione e di controllo in modo da garantire una chiara ripartizione e separazione delle funzioni tra l’autorità di gestione nazionale e, se del caso, le autorità di gestione regionali e gli altri organismi. Gli Stati membri sono responsabili del buon funzionamento del sistema per tutta la durata del piano strategico della PAC.
L’autorità di gestione è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:
che esista un sistema di informazione elettronico di cui all’articolo 130;
che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:
siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione, ove opportuno;
siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;
che agli agricoltori e agli altri beneficiari interessati siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui ►C3 criteri di gestione obbligatori ◄ e sulle norme minime BCAA stabilite ai sensi del titolo III, capo I, sezione 2, nonché sui requisiti relativi alla condizionalità sociale stabiliti ai sensi del titolo III, capo I, sezione 3, da applicare a livello di azienda agricola;
che la valutazione ex ante di cui all’articolo 139 sia conforme al sistema di monitoraggio e valutazione e che sia presentata alla Commissione;
che sia istituito il piano di valutazione di cui all’articolo 140, paragrafo 4, che la valutazione ex post di cui al medesimo articolo sia svolta entro i termini fissati nel presente regolamento, assicurando che tali valutazioni siano conformi al sistema di monitoraggio e valutazione e siano presentate al comitato di monitoraggio e alla Commissione;
che il comitato di monitoraggio riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del piano strategico della PAC alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
che la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione sia redatta e corredata di tabelle di monitoraggio aggregate e che, dopo che la relazione è stata presentata al comitato di monitoraggio in vista di un parere, sia presentata alla Commissione conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116;
che siano condotte le pertinenti azioni di follow-up sulle osservazioni della Commissione sulle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;
che l’organismo pagatore riceva tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;
che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l’altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando:
i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e
gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.
Per il sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati membri affinché l’autorità di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilità e comunicazione utilizzati dal FEASR.
Articolo 124
Comitato di monitoraggio
Ciascun comitato di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni sul coordinamento con i comitati di monitoraggio regionali se istituiti a norma del paragrafo 5, sulla prevenzione dei conflitti di interesse e sull’applicazione del principio di trasparenza.
Il comitato di monitoraggio si riunisce almeno una volta all’anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico della PAC verso il conseguimento dei suoi target finali.
Ciascuno Stato membro pubblica il regolamento interno e i pareri del comitato di monitoraggio.
Ciascun membro del comitato di monitoraggio ha diritto di voto.
Lo Stato membro pubblica online l’elenco dei membri del comitato di monitoraggio.
I rappresentanti della Commissione prendono parte ai lavori del comitato di monitoraggio in veste consultiva.
Il comitato di monitoraggio esamina in particolare:
i progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
le problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
gli elementi della valutazione ex ante di cui all’articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all’articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;
i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l’eventuale seguito dato ai risultati;
le informazioni pertinenti relative all’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC fornite dalla rete nazionale della PAC;
l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.
Il comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:
la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
le relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione;
il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;
eventuali proposte dell’autorità di gestione per la modifica del piano strategico della PAC.
Articolo 125
Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri
Articolo 126
Reti nazionali e europee della PAC
Il collegamento in rete attraverso le reti nazionali e europee della PAC persegue i seguenti obiettivi:
aumentare il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti nell’attuazione dei piani strategici della PAC e, se del caso, nella loro elaborazione;
assistere le amministrazioni degli Stati membri nell’attuazione dei piani strategici della PAC e nella transizione verso un modello di attuazione basato sull’efficacia;
contribuire a migliorare la qualità dell’attuazione dei piani strategici della PAC;
contribuire a informare il pubblico e i potenziali beneficiari circa la PAC e le possibilità di finanziamento;
promuovere l’innovazione nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nonché sostenere l’apprendimento tra pari, l’inclusione e l’interazione tra tutti i portatori di interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze;
contribuire alla capacità e alle attività di monitoraggio e valutazione;
contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC.
L’obiettivo di cui al primo comma, lettera d), è perseguito in particolare attraverso le reti nazionali della PAC.
Le funzioni delle reti nazionali e europee della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti:
raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni e sulle buone pratiche messe in atto o sostenute nel quadro dei piani strategici della PAC nonché analisi degli sviluppi nell’agricoltura e nelle zone rurali relativi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2;
contributo all’acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell’attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione;
creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l’apprendimento tra pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi;
raccolta di informazioni – e sostegno alla loro diffusione – nonché messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi d’azione locali di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060, i gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento e strutture e progetti analoghi;
sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi d’azione locali di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 o analoghe strutture di sviluppo locale, compresa la cooperazione transnazionale;
creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall’Unione o reti;
contributo all’ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC;
nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC;
nel caso della rete europea della PAC, cooperazione con le reti nazionali della PAC e contributo alle loro attività.
Articolo 127
Partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
Il PEI sostiene gli AKIS creando connessioni con le politiche e gli strumenti al fine di accelerare l’innovazione.
In particolare esso:
crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola e incoraggiando un’applicazione più diffusa delle misure d’innovazione disponibili;
collega gli attori dell’innovazione e i progetti;
si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi, compreso lo scambio tra agricoltori; e
informa la comunità scientifica sulle necessità della ricerca nella pratica agricola.
I gruppi operativi del PEI sostenuti nel quadro del tipo di interventi «cooperazione» di cui all’articolo 77 fanno parte del PEI. Ciascun gruppo operativo del PEI elabora un piano per sviluppare o attuare un progetto innovativo che si basi sul modello interattivo di innovazione i cui principi fondamentali sono:
sviluppo di soluzioni innovative incentrate sulle esigenze di agricoltori o silvicoltori, affrontando nel contempo le interazioni in tutta la catena di approvvigionamento laddove opportuno;
riunione di partner con conoscenze complementari come agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese o organizzazioni non governative in una combinazione mirata a seconda dello strumento più adatto per il raggiungimento degli obiettivi del progetto; e
codecisione e co-creazione nel corso di tutto il progetto.
I gruppi operativi del PEI possono agire su un piano transnazionale, anche a livello transfrontaliero. L’innovazione auspicata può basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali in un nuovo contesto geografico o ambientale.
I gruppi operativi del PEI divulgano una sintesi dei piani e dei risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso le reti nazionali ed europee della PAC.
TITOLO VII
MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE
CAPO I
QUADRO DI RIFERIMENTO PER L’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE
Articolo 128
Istituzione del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione
Il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione comprende i seguenti elementi:
una serie di indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto di cui all’articolo 7, che saranno utilizzati come base per il monitoraggio, la valutazione e la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione;
i target finali e intermedi annuali stabiliti in relazione ai pertinenti obiettivi specifici utilizzando gli indicatori di risultato pertinenti;
la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
relazioni periodiche sull’efficacia dell’attuazione, il monitoraggio e le attività di valutazione;
le valutazioni ex ante, intermedie ed ex post nonché tutte le altre attività di valutazione connesse al piano strategico della PAC.
Articolo 129
Obiettivi del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione
Gli obiettivi del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione sono:
valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto a livello di Unione della PAC;
monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali dei piani strategici della PAC;
valutare l’impatto, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza e la coerenza degli interventi dei piani strategici della PAC;
favorire un processo di apprendimento comune connesso all’attività di monitoraggio e di valutazione.
Articolo 130
Sistema di informazione elettronico
Gli Stati membri istituiscono un sistema di informazione elettronico sicuro o ne utilizzano uno esistente, nel quale registrano e conservano le informazioni essenziali sull’attuazione del piano strategico della PAC necessarie al monitoraggio e alla valutazione, in particolare per monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target finali fissati, ivi comprese le informazioni su ciascun beneficiario e operazione.
Articolo 131
Informazione
Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 fornisca all’autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.
Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi in termini di politiche compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d’impatto.
Articolo 132
Procedure di monitoraggio
L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano l’attuazione del piano strategico della PAC e i progressi compiuti verso il raggiungimento dei target finali del piano strategico della PAC sulla base degli indicatori di output e di risultato.
Articolo 133
Competenze di esecuzione per il quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione
La Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto del quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione. Tali atti comprendono indicatori, diversi da quelli di cui all’allegato I, che sono necessari per un monitoraggio e una valutazione adeguati della politica, i metodi per il computo degli indicatori di cui all’allegato I e al di fuori di esso e le disposizioni necessarie per garantire l’accuratezza e l’affidabilità dei dati raccolti dagli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 153, paragrafo 2.
CAPO II
RELAZIONI ANNUALI SULL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE
Articolo 134
Relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione
Le informazioni quantitative di cui al paragrafo 4 includono:
gli output realizzati;
la spesa dichiarata nei conti annuali e pertinente per gli output di cui alla lettera a), prima dell’applicazione di eventuali sanzioni o altre riduzioni e, nel caso del FEASR, tenendo conto della riassegnazione di fondi esclusi o recuperati a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) 2021/2116;
il rapporto tra la spesa di cui alla lettera b) e i pertinenti output di cui alla lettera a) («importo unitario realizzato»);
i risultati e la distanza dai corrispondenti target intermedi fissati in conformità dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a).
Le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c) sono ripartite per importo unitario come illustrato nel piano strategico della PAC a norma dell’articolo 111, lettera h), ai fini della verifica dell’efficacia dell’attuazione. Per gli indicatori di output che sono indicati nell’allegato I come utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio, sono incluse solo le informazioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.
Per un intervento non coperto dal sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di fornire in ciascuna relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:
gli importi unitari medi per le operazioni selezionate nell’esercizio finanziario precedente, il relativo numero di risultati e le relative spese; o
il rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso dell’esercizio precedente e gli output realizzati nonché il relativo numero di risultati e le relative spese.
Tali informazioni sono utilizzate dalla Commissione ai fini degli articoli 40 e 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per ciascuno degli anni in cui sono effettuati i pagamenti delle relative operazioni.
Le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 includono:
una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC rispetto al precedente esercizio;
eventuali problematiche che incidono sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dai target intermedi, ove opportuno, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.
Ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di includere tra le informazioni qualitative di cui al paragrafo 4 del presente articolo anche:
una giustificazione di un eventuale superamento dell’importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario previsto o, se del caso, all’importo unitario massimo previsto di cui all’articolo 102 del presente regolamento; o
qualora uno Stato membro decida di avvalersi di una delle possibilità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, una giustificazione di un eventuale superamento dell’importo unitario realizzato rispetto al corrispondente importo unitario medio per le operazioni selezionate o al rapporto tra la spesa pubblica totale, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, impegnata per le operazioni per le quali sono stati effettuati pagamenti nel corso del precedente esercizio e i relativi output realizzati, a seconda della scelta dello Stato membro.
In alternativa, qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 6, la giustificazione è richiesta solo se il superamento di cui al paragrafo 8, lettera b), è superiore al 50 %.
Per gli strumenti finanziari, oltre ai dati da fornire a norma del paragrafo 4, sono fornite informazioni relative a:
le spese ammissibili per tipo di prodotto finanziario;
l’importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati spese ammissibili;
l’importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta al FEASR;
gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno proveniente dalla partecipazione del FEASR agli strumenti finanziari in conformità dell’articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060 e le risorse restituite attribuibili al sostegno del FEASR in conformità dell’articolo 62 del medesimo regolamento;
il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con la spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, del presente regolamento ed effettivamente versati ai destinatari finali.
Qualora gli Stati membri decidano di applicare il paragrafo 6 del presente articolo per gli strumenti finanziari, le informazioni di cui a tale paragrafo sono fornite a livello dei destinatari finali.
Articolo 135
Esame biennale dell’efficacia dell’attuazione
Articolo 136
Riunioni annuali di riesame
CAPO III
RENDICONTAZIONE DEL PAGAMENTO SPECIFICO PER IL COTONE E RELAZIONE SUGLI AIUTI NAZIONALI TRANSITORI
Articolo 137
Relazione annuale
Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, forniscono alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l’attuazione sull’attuazione di tale pagamento nel corso del precedente esercizio:
il numero di beneficiari;
l’importo del pagamento per ettaro; e
il numero di ettari per cui il pagamento è concesso.
Articolo 138
Relazione annuale sugli aiuti nazionali transitori
Entro il 15 febbraio 2025 e il 15 febbraio di ciascun anno a seguire fino al 2030, gli Stati membri che concedono l’aiuto nazionale transitorio di cui all’articolo 147 forniscono alla Commissione le seguenti informazioni concernenti l’attuazione di tale aiuto nel corso del precedente esercizio per ciascun settore pertinente:
numero di beneficiari;
importo totale degli aiuti nazionali transitori concessi; e
il numero di ettari, di animali o di altre unità per le quali sono stati concessi tali aiuti.
CAPO IV
VALUTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC
Articolo 139
Valutazioni ex ante
La valutazione ex ante prende in esame:
il contributo del piano strategico della PAC al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1e 2, tenuto conto delle esigenze nazionali e regionali, del potenziale di sviluppo, nonché dell’esperienza acquisita nell’attuazione della PAC nei precedenti periodi di programmazione;
la coerenza interna del piano strategico della PAC proposto e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
la coerenza tra l’assegnazione delle risorse di bilancio e quegli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, che sono perseguiti dal piano strategico della PAC;
il modo in cui gli output attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
se i valori obiettivo quantificati relativi ai risultati e ai target intermedi sono adeguati e realistici, tenendo conto del sostegno previsto del FEAGA e del FEASR;
le misure pianificate intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e degli altri beneficiari;
ove opportuno, i criteri per l’utilizzo di strumenti finanziari finanziati dal FEASR.
Articolo 140
Valutazione dei piani strategici della PAC durante il periodo di attuazione e valutazione ex post
CAPO V
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE
Articolo 141
Valutazione e verifica dell’efficacia dell’attuazione
Articolo 142
Relazioni basate su un insieme di indicatori chiave
Conformemente al requisito di comunicazione di cui all’articolo 41, paragrafo 3, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull’efficacia dell’attuazione di cui al suddetto articolo misurate sulla base di una serie di indicatori chiave di cui all’allegato XIV del presente regolamento.
Articolo 143
Disposizioni generali
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA
Articolo 144
Regole applicabili alle imprese
Se il titolo III del presente regolamento prevede un sostegno a forme di cooperazione tra imprese, detto sostegno può essere concesso solo alle forme di cooperazione che rispettano le regole di concorrenza applicabili in virtù degli articoli da 206 a 210 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 145
Aiuti di Stato
Articolo 146
Finanziamenti nazionali integrativi
Il sostegno fornito dagli Stati membri in relazione alle operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE inteso a offrire finanziamenti integrativi a favore di interventi di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento per cui è concesso il sostegno dell’Unione, in qualsiasi momento nel periodo di validità del piano strategico della PAC, può essere erogato solo se è conforme al presente regolamento e incluso nell’allegato V dei piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.
Gli Stati membri non forniscono sostegno agli interventi nei settori di cui al titolo III, capo III, del presente regolamento, tranne nei casi espressamente previsti in tale capo.
Articolo 147
Aiuti nazionali transitori
In deroga al primo comma del presente paragrafo, qualora le condizioni per la concessione degli aiuti nazionali transitori di cui al primo comma riguardino un periodo di riferimento, gli Stati membri possono decidere di prorogare il periodo di riferimento al più tardi all’anno 2018.
L’importo totale degli aiuti nazionali transitori che possono essere concessi per settore è limitato alle seguenti percentuali del livello dei pagamenti in ciascuna delle dotazioni finanziarie specifiche per settore autorizzate dalla Commissione nel 2013 a norma dell’articolo 132, paragrafo 7, o dell’articolo 133 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 20 ):
Per Cipro la percentuale è calcolata sulla base delle dotazioni finanziarie specifiche per settore di cui all’allegato XVII bis del regolamento (CE) n. 73/2009.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 148
Misure necessarie per risolvere problemi specifici
Articolo 149
Applicazione alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo
CAPO II
SISTEMA DI INFORMAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolo 150
Scambio di informazioni e documenti
Articolo 151
Trattamento e protezione dei dati personali
CAPO III
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 152
Esercizio della delega
Articolo 153
Procedura di comitato
Per quanto riguarda gli atti di cui all’articolo 133 e all’articolo 143, paragrafo 4, del presente regolamento, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 154
Abrogazioni
Tuttavia, fatto salvo il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 ), continua ad applicarsi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025. Esso si applica, alle stesse condizioni, alle spese sostenute dai beneficiari e pagate dall’organismo pagatore nell’ambito di tali programmi di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.
L’articolo 32 e l’allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013 continuano ad applicarsi per quanto riguarda la designazione delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici. I riferimenti ai programmi di sviluppo rurale sono da intendersi come riferimenti ai piani strategici della PAC.
Fino all’istituzione delle reti nazionali ed europee della PAC di cui all’articolo 126 del presente regolamento, la rete europea per lo sviluppo rurale, la rete del partenariato europeo per l’innovazione e le reti rurali nazionali di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono svolgere, oltre alle attività di cui a tali articoli, le attività di cui agli articoli 126 e 127 del presente regolamento.
Una volta istituite, oltre alle attività di cui agli articoli 126 e 127 del presente regolamento, le reti nazionali ed europee della PAC di cui all’articolo 126 del presente regolamento possono svolgere fino al 31 dicembre 2025 i compiti di cui all’articolo 52, paragrafo 3, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi all’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma di tale regolamento.
Tuttavia, esso continua ad applicarsi per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni di domanda che hanno inizio prima del 1° gennaio 2023.
Articolo 155
Ammissibilità di alcuni tipi di spesa in relazione al periodo di validità del piano strategico della PAC
Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o di cui all’ articolo 39 o all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che beneficiano di un sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l’intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
il sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e
i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) sono effettuati entro il periodo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono continuare a essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
tali spese sono comunicate alla Commissione come informazioni supplementari nella parte del piano strategico della PAC dedicata alla strategia di intervento, di cui all’articolo 109, e indicandole nel piano finanziario del piano strategico della PAC di cui all’articolo 112, paragrafo 2;
sono conformi al regolamento (UE) n. 1306/2013 che continua ad applicarsi in relazione a tali spese in conformità dell’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2116; e
si applica il tasso di partecipazione del FEASR stabilito nel piano strategico della PAC a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, lettera d), del presente regolamento.
Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 22, 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del pian strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l’intervento fissato nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure;
il sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai tipi di interventi basati sulla superficie e sugli animali di cui al titolo III, capi II e IV, del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate; e
i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera c) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 18, all’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 20, da 23 a 27, 35, 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/2220 dopo il 31 dicembre 2025 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento fatta eccezione per l’articolo 73, paragrafo 3, primo comma, lettera f), e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
si applica il tasso di partecipazione del FEASR per l’intervento stabilito nel piano strategico della PAC conformemente al presente regolamento per coprire tali misure.
Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti di beneficiari, sostenute nell’ambito delle misure pluriennali di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere ammissibili per un contributo del FEASR nel periodo del piano strategico della PAC, alle condizioni seguenti:
tali spese sono previste nel pertinente piano strategico della PAC conformemente all’articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente regolamento e sono conformi al regolamento (UE) 2021/2116;
il sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 si applica agli impegni giuridici assunti nel quadro di misure che corrispondono ai regimi ecologici di cui all’articolo 31 del presente regolamento e le operazioni pertinenti sono chiaramente identificate;
i pagamenti per gli impegni giuridici di cui alla lettera b) del presente paragrafo sono effettuati entro il periodo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.
Articolo 156
Transizione in materia di dotazioni finanziarie per tipi di interventi in taluni settori
A decorrere dalla data a partire dalla quale un piano strategico della PAC ha effetti giuridici a norma dell’articolo 118, paragrafo 7, del presente regolamento, la somma dei pagamenti effettuati nel corso di un esercizio nell’ambito di ciascuno dei regimi di aiuti di cui agli articoli da 29 a 31 e da 39 a 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nell’ambito di ciascuno dei tipi di intervento per determinati settori di cui all’articolo 42, lettere da b) a e), del presente regolamento non supera le dotazioni finanziarie stabilite all’articolo 88 del presente regolamento per ciascun esercizio per ciascuno di tali tipi di intervento.
Articolo 157
Ammissibilità delle spese per lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo
In deroga all’articolo 86, paragrafo 1, e all’articolo 118, paragrafo 7, del presente regolamento, le spese sostenute a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 1, lettera b), e con l’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento, sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, a condizione che il sostegno sia pagato dall’organismo pagatore a decorrere dal 1o gennaio 2023. Il regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica a tali spese a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC fino al 31 dicembre 2022.
Articolo 158
Disposizioni transitorie
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con misure intese a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei beneficiari nella misura in cui ciò è necessario per la transizione dal regime di cui ai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 a quello istituito dal presente regolamento. Tali norme transitorie stabiliscono in particolare le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1308/2013 può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, ivi compreso per l’assistenza tecnica e le valutazioni ex post.
Articolo 159
Revisione dell’allegato XIII
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riesamina l’elenco di cui all’allegato XIII sulla base dell’acquis dell’Unione in materia di ambiente e clima esistente in quel momento e, se del caso, presenta proposte legislative per aggiungere ulteriori atti legislativi all’elenco.
Articolo 160
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO, OUTPUT E CONTESTO A NORMA DELL’ARTICOLO 7
Valutazione dell’efficacia di attuazione della politica (pluriennale) - IMPATTO Obiettivi e corrispondenti indicatori di impatto. (1) |
Esame dell’efficacia dell’attuazione - RISULTATO (2) Basati esclusivamente su interventi finanziati dalla PAC |
(1)
La maggior parte degli indicatori d’impatto è già stata raccolta attraverso altri canali (statistiche europee, Centro comune di ricerca, Agenzia europea dell’ambiente, etc.) e utilizzata nell’ambito di altre normative dell’Unione o degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Unione. Poiché la raccolta dei dati non avviene sempre con cadenza annuale, vi può essere un ritardo di due o tre anni.
(2)
Indicatori dei risultati. Dati notificati annualmente dagli Stati membri al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei loro piani strategici della PAC. Gli indicatori di risultato obbligatori per l’esame dell’efficacia dell’attuazione, se utilizzati dagli Stati membri a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), sono contrassegnati da RE. Gli Stati membri possono utilizzare per l’esame dell’efficacia dell’attuazione qualsiasi altro indicatore di risultato pertinente di cui al presente allegato oltre a quelli contrassegnati da RE. |
Obiettivo trasversale dell’UE |
Indicatori d’impatto |
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Indicatori di risultato |
Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione |
I.1 Condividere conoscenze e innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e all’innovazione |
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R.1RE Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l’innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse. R.2 Collegare la consulenza e i sistemi di conoscenza: Numero di consulenti che ricevono un sostegno per essere integrati nei Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS) R.3 Digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno a tecnologie agricole digitali tramite la PAC |
Obiettivi specifici UE |
Indicatori d’impatto |
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Indicatori di risultato |
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione |
I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all’economia nel suo complesso I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo) I.5 Contribuire all’equilibrio territoriale: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)) |
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R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati R.6RE Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale dei pagamenti diretti supplementari per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media) R.7RE Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media) |
Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione |
I.6 Aumentare la produttività delle aziende: Produttività totale dei fattori in agricoltura I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni ed esportazioni di prodotti agroalimentari |
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R.8 Azioni a favore delle aziende in settori specifici: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità R.9RE Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento, anche per migliorare l’efficienza delle risorse |
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore |
I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare |
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R.10RE Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC R.11 Concentrazione dell’offerta: Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori o gruppi di produttori con programmi operativi in taluni settori |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile |
I.9 Migliorare la resilienza dell’agricoltura ai cambiamenti climatici: Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Emissioni di gas serra prodotte dall’agricoltura I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli I.12 Aumentare l’energia sostenibile in agricoltura: Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali |
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R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici R.13RE Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggetta a impegni sovvenzionati per ridurre le emissioni di gas serra e/o l’ammoniaca anche mediante la gestione degli effluenti R.14RE Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) R.15 Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW) R.16 Investimenti connessi al clima: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali R.17RE Terreni oggetto di imboschimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l’agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale |
Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche |
I.13 Ridurre l’erosione dei suoli: Percentuale di terreni agricoli che presentano un’erosione del suolo moderata e grave I.14 Migliorare la qualità dell’aria: Emissioni di ammoniaca prodotte dall’agricoltura I.15 Migliorare la qualità dell’acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/676/CEE. I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico) I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Rischi, uso e impatti dei pesticidi |
|
R.19RE Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) R.20RE Migliorare la qualità dell’aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca R.21RE Tutelare la qualità dell’acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici R.22RE Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti R.23RE Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l’equilibrio idrico R.24RE Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggette all’impegno sovvenzionato di migliorare la sostenibilità ambientale R.26 Investimenti connessi alle risorse naturali: Percentuale di aziende che beneficiano di un sostegno agli investimenti produttivi e non produttivi a titolo della PAC a favore delle risorse naturali R.27 Efficacia dell’attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali R.28 Efficacia dell’attuazione in campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all’innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC in relazione e connessi con l’efficacia dell’attuazione in campo ambientale o climatico |
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio |
I.19 Incrementare l’avifauna nelle zone agricole: Indice dell’avifauna presente nelle zone agricole I.20 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l’agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento, con una ripartizione della percentuale per le specie di impollinatori selvatici (1) I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio I.22 Una maggiore agrobiodiversità nel metodo colturale: diversità delle colture |
|
R.29RE Sviluppo dell’agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l’agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione R.30RE Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici R.31RE Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico R.32 Investimenti connessi alla biodiversità: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla biodiversità R.33 Migliorare la gestione di Natura 2000: Percentuale dell’intera zona Natura 2000 soggetta a impegni sovvenzionati R.34RE Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi e gli alberi R.35 Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC |
Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo sostenibile delle aziende nelle zone rurali |
I.23 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi capi azienda e del numero di nuovi giovani capi azienda, inclusa una ripartizione per genere |
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R.36RE Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che si sono insediati beneficiando del sostegno della PAC, inclusa una ripartizione per genere |
Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile |
I.24 Contribuire all’occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone rurali, inclusa una ripartizione per genere I.25 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: Evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) pro capite nelle zone rurali I.26 Una PAC più equa: Distribuzione del sostegno erogato dalla PAC I.27 Promuovere l’inclusione rurale: Andamento dell’indice di povertà nelle zone rurali |
|
R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro sovvenzionati grazie a progetti della CAP R.38 Copertura iniziativa LEADER: Percentuale della popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale R.39 Sviluppare l’economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC R.40 Transizione intelligente dell’economia rurale: Numero di strategie «Piccoli comuni intelligenti» sovvenzionate R.41RE Connettere l’Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC R.42 Promuovere l’inclusione sociale: Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati |
Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche |
I.28 Limitare l’uso degli antimicrobici negli animali da allevamento: Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti I.29 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell’Unione e delle produzioni biologiche |
|
R.43RE Limitare l’uso degli antimicrobici: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l’utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione) R.44RE Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali |
(1)
La valutazione delle tendenze per gli impollinatori è effettuata utilizzando le pertinenti misure dell’Unione per gli indicatori sugli impollinatori, in particolare un indicatore sugli impollinatori e altre misure adottate attraverso il quadro di governance della strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020) in base all’iniziativa dell’UE a favore degli impollinatori (comunicazione della Commissione del 1° giugno 2018). |
Verifica annuale dell’efficacia dell’attuazione – OUTPUT
Tipi di intervento e relativi indicatori di output ( 22 )
Tipo/i di intervento |
Indicatori di output (1) |
Cooperazione (articolo 77) |
O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) |
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78) |
O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all’innovazione per la preparazione o l’attuazione dei progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) |
Indicatori orizzontali |
O.3MO Numero di beneficiari del sostegno della PAC |
Sostegno di base al reddito (articolo 21) |
O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno di base al reddito |
Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28) |
O.5 Numero di beneficiari o ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori |
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30) |
O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori |
Sostegno ridistributivo al reddito (articolo 29) |
O.7 Numero di ettari che beneficiano del sostegno ridistributivo al reddito |
Regimi ecologici (articolo 31) |
O.8 Numero di ettari o unità di bestiame adulto che beneficiano dei regimi ecologici |
Strumenti di gestione del rischio (articolo 76) |
O.9 Numero di unità interessate da strumenti di gestione del rischio finanziati dalla PAC |
Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32) |
O.10 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito |
O.11 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito |
|
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71) |
O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona |
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72) |
O.13 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell’ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE |
Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70) |
O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori |
O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessati da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori |
|
O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l’agroforestazione |
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O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all’agricoltura biologica |
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O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza |
O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche |
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Investimenti (articoli 73 e 74) |
O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell’azienda |
O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell’azienda |
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O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture |
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O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi[…] al di fuori dell’azienda |
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O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell’azienda |
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Insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, avvio di nuove imprese rurali (articolo 75) |
O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento |
O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l’insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25) |
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O.27 Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all’avvio di nuove imprese |
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Cooperazione (articolo 77) |
O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati |
O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali |
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O.30 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per il ricambio generazionale (escluso il sostegno per l’insediamento) |
|
O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa LEADER) o di azioni preparatorie sovvenzionate |
|
O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1) |
|
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78) |
O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate |
Indicatore orizzontale |
O.34MO Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale) |
Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47) |
O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati |
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58) |
O.36 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo |
Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura (articolo 55) |
O.37 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell’apicoltura |
(1)
Gli indicatori di output utilizzati esclusivamente a fini di monitoraggio sono contrassegnati da MO. |
INDICATORI DI CONTESTO
|
Indicatore numero |
Indicatore di contesto |
Popolazione |
C.01 |
Popolazione totale |
C.02 |
Densità di popolazione |
|
C.03 |
Struttura di età della popolazione |
|
Superficie complessiva |
C.04 |
Superficie complessiva |
C.05 |
Copertura del suolo |
|
Mercato del lavoro |
C.06 |
Tasso di occupazione nelle zone rurali |
C.07 |
Tasso di disoccupazione nelle zone rurali |
|
C.08 |
Occupazione (per settore, per tipo di regione, per attività economica) |
|
Economia |
C.09 |
PIL pro capite |
C.10 |
Tasso di povertà |
|
C.11 |
Valore aggiunto lordo per settore, per tipo di regione, nell’agricoltura e per i produttori primari |
|
Aziende agricole e agricoltori |
C.12 |
Aziende agricole (fattorie) |
C.13 |
Manodopera agricola |
|
C.14 |
Struttura di età dei capi azienda |
|
C.15 |
Formazione agraria dei capi azienda |
|
C.16 |
Nuovi capi azienda e nuovi giovani capi azienda |
|
Terreni agricoli |
C.17 |
Superficie agricola utilizzata |
C.18 |
Terreni irrigui |
|
C.19 |
Attività agricole nelle zone Natura 2000 |
|
C.20 |
Zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici |
|
C.21 |
Terreni agricoli interessati da elementi caratteristici del paesaggio |
|
C.22 |
Diversità delle colture |
|
Allevamento |
C.23 |
Unità di bestiame adulto |
C.24 |
Densità del bestiame |
|
Reddito agricolo e dell’azienda |
C.25 |
Reddito dei fattori in agricoltura |
C.26 |
Raffronto tra il reddito agricolo e il costo della manodopera non agricola |
|
C.27 |
Reddito agricolo per tipo di agricoltura, per regione, per dimensione dell’azienda, nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici |
|
C.28 |
Investimenti fissi lordi nel settore agricolo |
|
Produttività agricola |
C.29 |
Produttività totale dei fattori in agricoltura |
C.30 |
Produttività della manodopera nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’industria alimentare |
|
Scambi di prodotti agricoli |
C.31 |
Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli |
Altre attività remunerative |
C.32 |
Infrastruttura turistica |
Pratiche agronomiche |
C.33 |
Superficie agricola investita a agricoltura biologica |
C.34 |
Agricoltura intensiva |
|
C.35 |
Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell’Unione e della produzione biologica |
|
Biodiversità |
C.36 |
Indice dell’avifauna presente nelle zone agricole |
C.37 |
Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l’agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento |
|
Acqua |
C.38 |
Utilizzo dell’acqua in agricoltura |
C.39 |
Qualità dell’acqua |
|
Bilancio lordo dei nutrienti — azoto |
||
Bilancio lordo dei nutrienti — fosforo |
||
Nitrati nelle acque sotterranee |
||
Suolo |
C.40 |
Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli |
C.41 |
Erosione del suolo per azione dell’acqua |
|
Energia |
C.42 |
Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali |
C.43 |
Uso dell’energia nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’industria alimentare |
|
Clima |
C.44 |
Emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura |
C.45 |
Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo |
|
C.46 |
Perdite dirette in agricoltura imputabili a calamità |
|
Aria |
C.47 |
Emissioni di ammoniaca prodotte dall’agricoltura |
Salute |
C.48 |
Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti |
C.49 |
Rischi, utilizzo e impatti dei pesticidi |
ALLEGATO II
SOSTEGNO INTERNO DELL’OMC A NORMA DELL’ARTICOLO 10
Tipo di intervento |
Riferimento nel presente regolamento |
Paragrafo dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC («Scatola verde») |
Sostegno di base al reddito |
Titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2 |
5 (se l’attuazione non è basata sui diritti all’aiuto) 6 (se l’attuazione è basata sui diritti all’aiuto) |
Sostegno ridistributivo al reddito |
Articolo 29 |
5 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all’aiuto) 6 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all’aiuto) |
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori |
Articolo 30 |
5 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all’aiuto) 6 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all’aiuto) |
Sistemi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici) |
Articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera a) |
5 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all’aiuto) 6 (se l’attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all’aiuto) |
Sistemi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici) |
Articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera b) |
12 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni in settori quali: |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a) |
2, 11 o 12 |
— conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo, il miglioramento della struttura del suolo e la riduzione dei contaminanti |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto i) |
12 |
— miglioramento dell’uso e della sana gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell’acqua |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto ii) |
12 |
— prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto iii) |
12 |
— aumento del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto iv) |
11 o 12 |
— imballaggi ecologici soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto v) |
2 |
— biosicurezza, salute e benessere degli animali |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto vi) |
12 |
— riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell’utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto vii) |
11 o 12 |
— miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi, compresa l’attuazione di tecniche di difesa integrata |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto viii) |
2, 11 o 12 |
— miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell’uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto ix) |
2 |
— creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto x) |
12 |
— miglioramento della qualità dei prodotti |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto xi) |
2 |
— miglioramento delle risorse genetiche |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto xii) |
2 |
— miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152 |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto xiii) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – servizi di consulenza e assistenza tecnica |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera b) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – formazione e scambio di buone pratiche |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera c) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – produzione biologica o integrata |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera d) |
12 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza di trasporto e stoccaggio |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera e) |
11, 12 o 2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – promozione, comunicazione e commercializzazione |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera f) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – regimi di qualità |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera g) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – sistemi di tracciabilità e certificazione |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera h) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi |
Articolo 47, paragrafo 1, lettera i) |
11, 2 o 12 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – fondi di mutualizzazione |
Articolo 47, paragrafo 2, lettera a) |
7 o 2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali |
Articolo 47, paragrafo 2, lettera b) |
11 o 2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – reimpianto di frutteti o uliveti |
Articolo 47, paragrafo 2, lettera d) |
8 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – ricostituzione degli stock di bestiame per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali |
Articolo 47, paragrafo 2, lettera e) |
8 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – orientamento |
Articolo 47, paragrafo 2, lettera j) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – attuazione e gestione di requisiti fitosanitari di paesi terzi |
Articolo 47, paragrafo 2, lettera k) |
2 |
Ortofrutticoli, luppolo, olio d’oliva, olive da tavola e altri settori di cui all’articolo 42, lettera f) – azioni di comunicazione |
Articolo 47, paragrafo 2, lettera l) |
2 |
Apicoltura – servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio di buone pratiche |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera a) |
2 |
Apicoltura – investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di: lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i) |
11, 12 o 2 |
Apicoltura – investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, tra cui: prevenzione dei danni causati da condizioni climatiche avverse, sviluppo e utilizzo di pratiche di gestione |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto ii) |
11, 12 o 2 |
Apicoltura – sostegno ai laboratori |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera c) |
2 |
Apicoltura – programmi di ricerca |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera e) |
2 |
Apicoltura – promozione, comunicazione e commercializzazione |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera f) |
2 |
Apicoltura – miglioramento della qualità dei prodotti |
Articolo 55, paragrafo 1, lettera g) |
2 |
Settore vitivinicolo – ristrutturazione e riconversione |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |
8, 11 o 12 |
Settore vitivinicolo – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
11 |
Settore vitivinicolo – investimenti materiali e immateriali nell’innovazione |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e) |
11 |
Settore vitivinicolo – servizi di consulenza |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera f) |
2 |
Settore vitivinicolo – azioni di informazione |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera h) |
2 |
Settore vitivinicolo – promozione del turismo enologico |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i) |
2 |
Settore vitivinicolo – miglioramento della conoscenza dei mercati |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera j) |
2 |
Settore vitivinicolo – promozione e comunicazione |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k) |
2 |
Settore vitivinicolo – costi amministrativi dei fondi di mutualizzazione |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera l) |
2 |
Settore vitivinicolo – investimenti per accrescere la sostenibilità |
Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m) |
11, 12 o 2 |
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione |
Articolo 70 |
12 |
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici |
Articolo 71 |
13 |
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori |
Articolo 72 |
12 |
Investimenti |
Articolo 73 |
11 o 8 |
Investimenti nell’irrigazione |
Articolo 74 |
11 |
Cooperazione |
Articolo 77 |
2 |
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni |
Articolo 78 |
2 |
ALLEGATO III
NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 12
CGO: criteri di gestione obbligatori
BCAA: norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali
Zone |
Tema principale |
Requisiti e norme |
Obiettivo principale della norma |
|
Clima e ambiente |
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento) |
BCAA 1 |
Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all’anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all’anno di riferimento. |
Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio |
BCAA 2 |
Protezione di zone umide e torbiere (1) |
Protezione dei suoli ricchi di carbonio |
||
BCAA 3 |
Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante |
Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo |
||
|
Acqua |
CGO 1 |
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati |
|
|
|
CGO 2 |
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5 |
|
BCAA 4 |
Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua (2) |
Protezione dei corsi d’acqua dall’inquinamento e dal ruscellamento |
||
|
Suolo (protezione e qualità) |
BCAA 5 |
Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza. |
Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione |
BCAA 6 |
Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili (3) |
Protezione dei suoli nei periodi più sensibili |
||
BCAA 7 |
Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse (4) |
Preservare il potenziale del suolo |
||
|
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità) |
CGO 3 |
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 |
|
CGO 4 |
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
|
||
|
|
BCAA 8 |
— Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi (5) — Percentuale minima di almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola destinati a superfici ed elementi non produttivi, comprese le superfici lasciate a riposo. — Se un agricoltore si impegna a destinare almeno il 7 % dei propri seminativi a superfici o elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, nell’ambito di un regime ecologico rafforzato a norma dell’articolo 31, paragrafo 6, la quota da attribuire al rispetto della presente norma BCAA è limitata al 3 %. — Percentuale minima di almeno il 7 % dei seminativi a livello di azienda agricola, se essa comprende anche colture intercalari o colture azotofissatrici, coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari, di cui il 3 % è costituito da superfici lasciate a riposo o elementi non produttivi. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare il fattore di ponderazione dello 0,3 per le colture intercalari. — Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio — Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli — A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive |
Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole |
|
|
BCAA 9 |
Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000 |
Protezione degli habitat e delle specie |
Salute pubblica e salute delle piante |
Sicurezza alimentare |
CGO 5 |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (6), e articoli 18, 19 e 20 |
|
|
|
CGO 6 |
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7 |
|
Prodotti fitosanitari |
CGO 7 |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase |
|
|
|
|
CGO 8 |
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): |
|
|
|
|
articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui |
|
Benessere degli animali |
Benessere degli animali |
CGO 9 |
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4 |
|
CGO 10 |
Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4 |
|
||
CGO 11 |
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23): articolo 4 |
|
||
(1)
Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani strategici della PAC che tale BCAA sia applicabile solo a decorrere dall’anno di domanda 2024 o 2025. In tali casi, gli Stati membri dimostrano che il differimento è necessario per istituire il sistema di gestione secondo una pianificazione dettagliata. Nel fissare i criteri per la norma BCAA 2, gli Stati membri provvedono affinché sulla superficie interessata possa essere mantenuta un’attività agricola idonea a qualificarla come superficie agricola.
(2)
Nell’ambito della norma BCAA, le fasce tampone lungo i corsi d’acqua prevedono, in linea generale e in conformità del diritto dell’Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti. Nelle zone con una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione, gli Stati membri possono adeguare per tali zone, se debitamente giustificato, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali.
(3)
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adattare le norme minime nelle regioni interessate per tener conto del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale.
(4)
La rotazione consiste in un cambiamento di coltura almeno una volta l’anno a livello di parcella (tranne nel caso di colture pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo), comprese le colture secondarie adeguatamente gestite. Sulla base della diversità dei metodi di produzione e delle condizioni agroclimatiche, gli Stati membri possono autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose o di diversificazione delle colture, volte a migliorare e preservare il potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della presente norma BCAA. Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di cui alla presente norma le aziende: a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; o c) con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo per le superfici coperte da una singola coltura al fine di evitare le monocolture di grande estensione. Gli agricoltori certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 sono considerati conformi alla presente norma BCAA.
(5)
Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di cui al presente trattino le aziende: a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; o c) con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. Gli Stati membri la cui superficie di terreno complessiva è occupata per oltre il 50 % da foreste possono esentare dall’obbligo di cui al presente trattino le aziende situate nelle zone designate da tali Stati membri quali zone soggette a vincoli naturali a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che oltre il 50 % della superficie di terreno dell’unità di cui alla seconda frase del presente paragrafo sia occupato da foreste e che il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli sia superiore a 3:1. La superficie occupata da foreste e il rapporto fra terreni forestali e terreni agricoli sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di altra unità chiaramente delimitata che copra un’unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.
(6)
Attuato in particolare da: — Articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010; — Regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a), b), d) ed e)) e sez. 9 (lettere a) e c)); — Regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b), c), d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a) e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a) e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1; — Regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1,5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettere a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica ’SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI’, punto 1 intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2 intitolato «Distribuzione», terza frase), e — Regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18. |
ALLEGATO IV
NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14
Ambiti |
Legislazione applicabile |
Disposizioni pertinenti |
Requisiti |
Occupazione |
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152 |
Articolo 3 |
Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro») |
Articolo 4 |
Garantire che l’occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro |
||
Articolo 5 |
Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro |
||
Articolo 6 |
Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta |
||
Articolo 8 |
Periodo di prova |
||
Articolo 10 |
Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro |
||
Articolo 13 |
Formazione obbligatoria |
||
Salute e sicurezza |
Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE |
Articolo 5 |
Disposizione generale che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori |
Articolo 6 |
Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione |
||
Articolo 7 |
Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti |
||
Articolo 8 |
Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori |
||
Articolo 9 |
Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l’attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro |
||
Articolo 10 |
Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione |
||
Articolo 11 |
Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro |
||
Articolo 12 |
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute |
||
|
Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE |
Articolo 3 |
Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute |
Articolo 4 |
Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata |
||
Articolo 5 |
Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l’installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente |
||
Articolo 6 |
L’uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati |
||
Articolo 7 |
Ergonomia e salute sul posto di lavoro |
||
Articolo 8 |
I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l’uso delle attrezzature di lavoro |
||
Articolo 9 |
I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata |
ALLEGATO V
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||
Anno civile |
►M2 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
471 996 006 |
469 703 014 |
469 703 014 |
467 410 022 |
494 925 924 |
Bulgaria |
808 258 686 |
816 888 275 |
825 517 864 |
834 147 452 |
834 147 452 |
Cechia |
823 533 615 |
823 533 615 |
823 533 615 |
802 159 932 |
844 907 297 |
Danimarca |
806 313 404 |
817 524 179 |
814 937 077 |
817 524 179 |
862 367 277 |
Germania |
4 424 125 913 |
4 374 968 959 |
4 301 233 527 |
4 178 341 140 |
4 915 695 459 |
Estonia |
196 436 567 |
199 297 294 |
202 158 021 |
205 018 748 |
205 018 748 |
Irlanda |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
Grecia |
1 886 490 039 |
1 886 490 039 |
1 886 490 039 |
1 886 490 039 |
2 075 656 043 |
Spagna |
4 874 879 750 |
4 882 179 366 |
4 889 478 982 |
4 896 778 599 |
4 896 778 599 |
Francia |
6 736 440 037 |
6 736 440 037 |
6 736 440 037 |
6 736 440 037 |
7 285 000 537 |
Croazia |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
Italia |
3 496 243 863 |
3 496 243 863 |
3 496 243 863 |
3 496 243 863 |
3 622 529 155 |
Cipro |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
Lettonia |
331 043 657 |
334 864 681 |
339 685 706 |
344 506 729 |
363 483 744 |
Lituania |
587 064 372 |
595 613 853 |
604 163 335 |
612 712 816 |
612 712 816 |
Lussemburgo |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
Ungheria |
1 347 402 452 |
1 347 402 452 |
1 347 402 452 |
1 347 402 452 |
1 243 185 165 |
Malta |
9 590 135 |
9 590 135 |
9 590 135 |
9 590 135 |
4 594 021 |
Paesi Bassi |
609 237 340 |
579 591 503 |
550 477 666 |
521 282 629 |
717 382 327 |
Austria |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
Polonia |
3 488 417 133 |
3 519 600 956 |
3 550 784 779 |
3 581 968 602 |
3 185 968 140 |
Portogallo |
698 619 128 |
707 403 166 |
716 187 204 |
724 971 242 |
639 971 242 |
Romania |
1 897 051 311 |
1 924 609 371 |
1 952 167 430 |
1 979 725 489 |
2 029 595 196 |
Slovenia |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
Slovacchia |
394 892 166 |
397 751 933 |
400 605 131 |
402 456 080 |
407 456 080 |
Finlandia |
519 350 246 |
521 168 786 |
522 987 325 |
524 805 865 |
524 805 865 |
Svezia |
686 131 966 |
686 360 116 |
686 588 267 |
686 816 417 |
686 816 417 ◄ |
ALLEGATO VI
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 42, LETTERA F)
Codice NC |
Designazione |
ex 01 01 |
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: |
|
– Cavalli |
0101 21 00 |
– – Riproduttori di razza pura (1): |
0101 29 |
– – Altri: |
0101 29 10 |
– – – destinati alla macellazione |
0101 29 90 |
– – – Altri |
0101 30 00 |
– Asini |
0101 90 00 |
– Altri |
ex 01 03 |
Animali vivi della specie suina: |
0103 10 00 |
– Riproduttori di razza pura (2) |
ex 01 06 |
Altri animali vivi: |
0106 14 10 |
– Conigli domestici |
ex 0106 19 00 |
– – Altri: renne e cervi |
0106 33 00 |
– – Struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae) |
0106 39 10 |
– – – Piccioni |
0106 39 80 |
– – – Altri volatili |
ex 0205 00 |
Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate |
ex 02 08 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: |
ex 0208 10 10 |
– – Carne di conigli domestici |
ex 0208 90 10 |
– – Carne di piccioni domestici |
ex 0208 90 30 |
– – Carne di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri |
ex 0208 90 60 |
– – Carne di renna |
ex 04 07 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
0407 19 90 |
— fecondate, diverse da quelle di pollame |
0407 29 90 |
— altre uova fresche diverse da quelle di pollame |
0407 90 90 |
— altre uova, diverse da quelle di pollame |
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
ex 07 13 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: |
ex 0713 10 |
– Piselli (Pisum sativum): |
0713 10 90 |
– – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 20 00 |
– Ceci (garbanzos): |
|
– – diversi da quelli destinati alla semina |
|
– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
ex 0713 31 00 |
– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek: |
|
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 32 00 |
– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis): |
|
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 33 |
– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): |
0713 33 90 |
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 34 00 |
– – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea): |
|
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 35 00 |
– – Fagiolo dall’occhio (Vigna unguiculata): |
|
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 39 00 |
– – Altri: |
|
– – – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 40 00 |
– Lenticchie: |
|
– – diverse da quelle destinate alla semina |
ex 0713 50 00 |
Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): |
|
– – diverse da quelle destinate alla semina |
ex 0713 60 00 |
– Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan): |
|
– – diversi da quelli destinati alla semina |
ex 0713 90 00 |
– Altri: |
|
– – diversi da quelli destinati alla semina |
1201 90 00 |
Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi |
1202 41 00 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi |
1202 42 00 |
Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi |
1203 00 00 |
Copra |
1204 00 90 |
Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1205 10 90 |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, a basso tenore di acido erucico, diversi da quelli destinati alla semina |
1205 90 00 |
Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1206 00 91 |
Semi di girasole, sgusciati; con guscio striato grigio e bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1206 00 99 |
Altri semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 29 00 |
Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 40 90 |
Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 50 90 |
Semi di senape, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 60 00 |
– Semi di cartamo (Carthamus tinctorius) |
1207 91 90 |
Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
1207 99 91 |
Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
ex 1207 99 96 |
Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina |
ex 1209 29 50 |
– – – Semi di lupino, diversi da quelli destinati alla semina |
ex 12 11 |
Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nella parte IX; |
1212 94 00 |
Radici di cicoria |
ex 12 14 |
Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet: |
ex 1214 10 00 |
– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica: |
|
– – – diversa da erba medica essiccata artificialmente con il calore, o da erba medica altrimenti essiccata e macinata |
ex 1214 90 |
– Diversi da: |
1214 90 10 |
– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio |
ex 1214 90 90 |
– – Altri, esclusi: |
|
– – – Lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno |
|
– – – Lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati |
ex 22 06 |
Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove: |
da ex 2206 00 31 a ex 2206 00 89 |
– bevande fermentate diverse dal vinello |
5201 |
Cotone, non cardato né pettinato |
(1)
L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione adottate al riguardo [cfr. regolamento (UE) 2016/1012 e regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1)].
(2)
Regolamento (UE) 2016/1012. |
ALLEGATO VII
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (PER ESERCIZIO FINANZIARIO) PER I TIPI DI INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1
|
(prezzi correnti in EUR) |
Bulgaria |
25 721 000 |
Cechia |
4 954 000 |
Germania |
37 381 000 |
Grecia |
23 030 000 |
Spagna |
202 147 000 |
Francia |
269 628 000 |
Croazia |
10 410 000 |
Italia |
323 883 000 |
Cipro |
4 465 000 |
Lituania |
43 000 |
Ungheria |
27 970 000 |
Austria |
13 155 000 |
Portogallo |
62 670 000 |
Romania |
45 844 000 |
Slovenia |
4 849 000 |
Slovacchia |
4 887 000 |
ALLEGATO VIII
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||
Anno civile |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Bulgaria |
2 557 820 |
2 557 820 |
2 557 820 |
2 557 820 |
2 557 820 |
Grecia |
183 996 000 |
183 996 000 |
183 996 000 |
183 996 000 |
183 996 000 |
Spagna |
59 690 640 |
59 690 640 |
59 690 640 |
59 690 640 |
59 690 640 |
Portogallo |
177 589 |
177 589 |
177 589 |
177 589 |
177 589 |
ALLEGATO IX
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL’APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA
(prezzi correnti in EUR) |
|||||
Anno civile |
►M2 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
471 996 006 |
469 703 014 |
469 703 014 |
467 410 022 |
494 925 924 |
Bulgaria |
805 700 866 |
814 330 455 |
822 960 044 |
831 589 632 |
831 589 632 |
Cechia |
823 533 615 |
823 533 615 |
823 533 615 |
802 159 932 |
844 907 297 |
Danimarca |
806 313 404 |
817 524 179 |
814 937 077 |
817 524 179 |
862 367 277 |
Germania |
4 424 125 913 |
4 374 968 959 |
4 301 233 527 |
4 178 341 140 |
4 915 695 459 |
Estonia |
196 436 567 |
199 297 294 |
202 158 021 |
205 018 748 |
205 018 748 |
Irlanda |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
1 186 281 996 |
Grecia |
1 702 494 039 |
1 702 494 039 |
1 702 494 039 |
1 702 494 039 |
1 891 660 043 |
Spagna |
4 815 189 110 |
4 822 488 726 |
4 829 788 342 |
4 837 087 959 |
4 837 087 959 |
Francia |
6 736 440 037 |
6 736 440 037 |
6 736 440 037 |
6 736 440 037 |
7 285 000 537 |
Croazia |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
374 770 237 |
Italia |
3 496 243 863 |
3 496 243 863 |
3 496 243 863 |
3 496 243 863 |
3 622 529 155 |
Cipro |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
47 647 540 |
Lettonia |
331 043 657 |
334 864 681 |
339 685 706 |
344 506 729 |
363 483 744 |
Lituania |
587 064 372 |
595 613 853 |
604 163 335 |
612 712 816 |
612 712 816 |
Lussemburgo |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
32 747 827 |
Ungheria |
1 347 402 452 |
1 347 402 452 |
1 347 402 452 |
1 347 402 452 |
1 243 185 165 |
Malta |
9 590 135 |
9 590 135 |
9 590 135 |
9 590 135 |
4 594 021 |
Paesi Bassi |
609 237 340 |
579 591 503 |
550 477 666 |
521 282 629 |
717 382 327 |
Austria |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
677 581 846 |
Polonia |
3 488 417 133 |
3 519 600 956 |
3 550 784 779 |
3 581 968 602 |
3 185 968 140 |
Portogallo |
698 441 539 |
707 225 577 |
716 009 615 |
724 793 653 |
639 793 653 |
Romania |
1 897 051 311 |
1 924 609 371 |
1 952 167 430 |
1 979 725 489 |
2 029 595 196 |
Slovenia |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
131 530 052 |
Slovacchia |
399 892 166 |
402 751 933 |
405 605 131 |
407 456 080 |
407 456 080 |
Finlandia |
519 350 246 |
521 168 786 |
522 987 325 |
524 805 865 |
524 805 865 |
Svezia |
686 131 966 |
686 360 116 |
686 588 267 |
686 816 417 |
686 816 417 ◄ |
ALLEGATO X
DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (PER ESERCIZIO FINANZIARIO) PER I TIPI DI INTERVENTI NEL SETTORE DELL’APICOLTURA DI CUI ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2
|
(prezzi correnti in EUR) |
Belgio |
422 967 |
Bulgaria |
2 063 885 |
Cechia |
2 121 528 |
Danimarca |
295 539 |
Germania |
2 790 875 |
Estonia |
140 473 |
Irlanda |
61 640 |
Grecia |
6 162 645 |
Spagna |
9 559 944 |
Francia |
6 419 062 |
Croazia |
1 913 290 |
Italia |
5 166 537 |
Cipro |
169 653 |
Lettonia |
328 804 |
Lituania |
549 828 |
Lussemburgo |
30 621 |
Ungheria |
4 271 227 |
Malta |
14 137 |
Paesi Bassi |
295 172 |
Austria |
1 477 188 |
Polonia |
5 024 968 |
Portogallo |
2 204 232 |
Romania |
6 081 630 |
Slovenia |
649 455 |
Slovacchia |
999 973 |
Finlandia |
196 182 |
Svezia |
588 545 |
ALLEGATO XI
RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE (DAL 2023 AL 2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 89, PARAGRAFO 3
(prezzi correnti in EUR) |
||||||
Stato membro |
2023 |
►M2 2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale 2023-2027 |
Belgio |
105 730 894 |
105 730 812 |
108 023 804 |
108 023 804 |
110 316 796 |
537 826 110 |
Bulgaria |
282 979 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
282 162 644 |
1 411 630 220 |
Cechia |
267 027 708 |
280 561 390 |
280 561 390 |
280 561 390 |
301 935 073 |
1 410 646 952 |
Danimarca |
155 982 060 |
131 987 933 |
120 777 158 |
123 364 260 |
120 777 158 |
652 888 569 |
Germania |
1 485 615 738 |
1 583 929 284 |
1 633 086 238 |
1 706 821 670 |
1 829 714 057 |
8 239 166 987 |
Estonia |
88 031 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
88 016 648 |
440 098 240 |
Irlanda |
311 641 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
311 640 628 |
1 558 204 140 |
Grecia |
651 491 600 |
746 119 604 |
746 119 604 |
746 119 604 |
746 119 604 |
3 635 970 016 |
Spagna |
1 081 552 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
1 080 382 825 |
5 403 084 125 |
Francia |
2 007 185 070 |
2 008 000 570 |
2 008 000 570 |
2 008 000 570 |
2 008 000 570 |
10 039 187 350 |
Croazia |
268 849 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
297 307 401 |
1 458 079 005 |
Italia |
1 355 321 375 |
1 476 206 667 |
1 476 206 667 |
1 476 206 667 |
1 476 206 667 |
7 260 148 043 |
Cipro |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
23 770 514 |
118 852 570 |
Lettonia |
142 745 173 |
135 677 801 |
135 942 597 |
136 207 392 |
136 472 188 |
687 045 151 |
Lituania |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
195 495 162 |
977 475 810 |
Lussemburgo |
11 626 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
12 310 644 |
60 869 220 |
Ungheria |
384 539 149 |
312 651 862 |
312 651 862 |
312 651 862 |
312 651 862 |
1 635 146 596 |
Malta |
19 334 497 |
14 988 383 |
14 988 383 |
14 988 383 |
14 988 383 |
79 288 028 |
Paesi Bassi |
180 985 369 |
181 413 356 |
211 059 193 |
240 173 030 |
269 368 067 |
1 082 999 015 |
Austria |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
520 024 752 |
2 600 123 760 |
Polonia |
1 004 581 539 |
924 001 077 |
924 001 077 |
924 001 077 |
924 001 077 |
4 700 585 847 |
Portogallo |
455 630 620 |
455 550 620 |
455 550 620 |
455 550 620 |
455 550 620 |
2 277 833 100 |
Romania |
967 049 892 |
1 016 919 599 |
1 016 919 599 |
1 016 919 599 |
1 016 919 599 |
5 034 728 288 |
Slovenia |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
110 170 192 |
550 850 960 |
Slovacchia |
260 599 909 |
264 077 909 |
264 077 909 |
264 077 909 |
264 077 909 |
1 316 911 545 |
Finlandia |
354 551 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
354 549 956 |
1 772 751 780 |
Svezia |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
211 889 741 |
1 059 448 705 |
Totale UE-27 |
12 904 404 700 |
13 125 537 974 |
13 195 687 778 |
13 301 388 944 |
13 474 820 736 |
66 001 840 132 |
Assistenza tecnica (0,25%) |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
30 272 220 |
151 361 100 |
Totale |
12 934 676 920 |
13 155 810 194 |
13 225 959 998 |
13 331 661 164 |
13 505 092 956 |
66 153 201 232 ◄ |
ALLEGATO XII
IMPORTI MINIMI DESTINATI ALL’OBIETTIVO SPECIFICO DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA g)
(prezzi attuali, in EUR) |
|||||
Anno civile |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 e anni successivi |
Belgio |
14 847 778 |
14 847 778 |
14 847 778 |
14 847 778 |
14 847 778 |
Bulgaria |
24 176 548 |
24 435 436 |
24 694 323 |
24 953 211 |
24 953 211 |
Cechia |
25 648 419 |
25 648 419 |
25 648 419 |
25 648 419 |
25 648 419 |
Danimarca |
25 871 018 |
25 871 018 |
25 871 018 |
25 871 018 |
25 871 018 |
Germania |
147 470 864 |
147 470 864 |
147 470 864 |
147 470 864 |
147 470 864 |
Estonia |
5 893 097 |
5 978 919 |
6 064 741 |
6 150 562 |
6 150 562 |
Irlanda |
35 588 460 |
35 588 460 |
35 588 460 |
35 588 460 |
35 588 460 |
Grecia |
56 749 801 |
56 749 801 |
56 749 801 |
56 749 801 |
56 749 801 |
Spagna |
144 455 673 |
144 674 662 |
144 893 650 |
145 112 639 |
145 112 639 |
Francia |
218 550 016 |
218 550 016 |
218 550 016 |
218 550 016 |
218 550 016 |
Croazia |
11 243 107 |
11 243 107 |
11 243 107 |
11 243 107 |
11 243 107 |
Italia |
108 855 875 |
108 855 875 |
108 855 875 |
108 855 875 |
108 855 875 |
Cipro |
1 429 426 |
1 429 426 |
1 429 426 |
1 429 426 |
1 429 426 |
Lettonia |
10 476 789 |
10 629 363 |
10 781 938 |
10 934 512 |
10 934 512 |
Lituania |
17 611 931 |
17 868 416 |
18 124 900 |
18 381 384 |
18 381 384 |
Lussemburgo |
982 435 |
982 435 |
982 435 |
982 435 |
982 435 |
Ungheria |
37 295 555 |
37 295 555 |
37 295 555 |
37 295 555 |
37 295 555 |
Malta |
137 821 |
137 821 |
137 821 |
137 821 |
137 821 |
Paesi Bassi |
21 521 470 |
21 521 470 |
21 521 470 |
21 521 470 |
21 521 470 |
Austria |
20 327 455 |
20 327 455 |
20 327 455 |
20 327 455 |
20 327 455 |
Polonia |
92 772 500 |
93 708 015 |
94 643 530 |
95 579 044 |
95 579 044 |
Portogallo |
18 403 246 |
18 666 767 |
18 930 288 |
19 193 810 |
19 193 810 |
Romania |
58 407 631 |
59 234 372 |
60 061 114 |
60 887 856 |
60 887 856 |
Slovenia |
3 945 902 |
3 945 902 |
3 945 902 |
3 945 902 |
3 945 902 |
Slovacchia |
12 026 832 |
12 172 635 |
12 318 439 |
12 464 242 |
12 464 242 |
Finlandia |
15 580 507 |
15 635 064 |
15 689 620 |
15 744 176 |
15 744 176 |
Svezia |
20 583 959 |
20 590 803 |
20 597 648 |
20 604 493 |
20 604 493 |
ALLEGATO XIII
ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI CUI OBIETTIVI DOVREBBERO CONTRIBUIRE E RESTARE COERENTI I PIANI STRATEGICI DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 108, 109 E 115:
ALLEGATO XIV
RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA DELL’ARTICOLO 142
Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Obiettivi |
Insieme di indicatori chiave |
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione |
O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC C.25 Reddito dei fattori in agricoltura R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale dei pagamenti diretti supplementari per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media) |
Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione |
R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l’ammodernamento, anche per migliorare l’efficienza delle risorse |
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore |
R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla CAP |
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile |
I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Emissioni di gas serra prodotte dall’agricoltura R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati di ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere) R.17 Terreni oggetto di imboschimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l’agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni |
Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche |
O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale) I.15 Migliorare la qualità dell’acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/676/CEE I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Rischi, uso e impatti dei pesticidi R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose) R.20 Migliorare la qualità dell’aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca R.21 Tutelare la qualità dell’acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi |
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi |
C.33 Superficie agricola investita a agricoltura biologica I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale di terreni agricoli interessati da elementi caratteristici del paesaggio R.29 Sviluppo dell’agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l’agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento e conversione R.34 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi e gli alberi |
Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali |
R.36 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che si sono insediati beneficiando del sostegno della PAC, inclusa una ripartizione di genere |
Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile |
R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro sovvenzionati grazie a progetti della CAP R.38 Copertura iniziativa LEADER: Percentuale della popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale R.41 Connettere l’Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC |
Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, riduzione degli sprechi alimentari nonché miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche |
I.28 Limitazione dell’uso di antimicrobici negli animali d’allevamento: Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti R.43 Limitazione dell’utilizzo di antimicrobici: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l’utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione) R.44 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali |
Ammodernare l’agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione tra gli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione |
R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l’innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
( 9 ) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
( 10 ) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 11 ) GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.
( 12 ) Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).
( 13 ) Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).
( 14 ) Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce Orizzonte 2020 - il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
( 15 ) Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).
( 16 ) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).
( 17 ) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
( 18 ) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
( 19 ) Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete per la raccolta di dati contabili sui redditi e sull’attività delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).
( 20 ) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
( 21 ) Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).
( 22 ) Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.