02021R1342 — IT — 12.01.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1342 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 20) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/230 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2023 |
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1 |
9.1.2024 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1342 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alle informazioni che devono essere trasmesse dai paesi terzi e dalle autorità e organismi di controllo ai fini della supervisione del loro riconoscimento a norma dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per le importazioni di prodotti biologici e alle misure da adottare nell’esercizio di tale supervisione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Supervisione dei paesi terzi
La relazione annuale che un paese terzo di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e figurante nell’elenco istituito da un regolamento di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 («paese terzo») deve trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, di detto regolamento comprende:
informazioni sullo sviluppo della produzione biologica nel paese terzo, tra cui i prodotti ottenuti, la superficie coltivata, le regioni di produzione, il numero di produttori e le attività di trasformazione dei prodotti alimentari;
informazioni sulla natura dei prodotti agricoli e alimentari biologici esportati verso l’Unione;
una descrizione delle attività di monitoraggio e sorveglianza eseguite dall’autorità competente del paese terzo nell’anno precedente, i risultati ottenuti e i provvedimenti correttivi adottati;
eventuali aggiornamenti delle norme di produzione applicate nel paese terzo giudicate equivalenti alle norme di produzione di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007;
eventuali aggiornamenti delle misure di controllo applicate nel paese terzo giudicate di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e la conferma che siffatte misure di controllo sono applicate in modo permanente ed efficace;
eventuali altri aggiornamenti relativi al fascicolo tecnico del paese terzo;
l’indirizzo Internet o un altro indirizzo dove è disponibile l’elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti considerate;
ogni altra informazione ritenuta pertinente dal paese terzo.
Articolo 2
Supervisione delle autorità e organismi di controllo
Entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità e organismi di controllo trasmettono alla Commissione una relazione annuale. La relazione annuale aggiorna le informazioni del fascicolo tecnico accluso alla domanda iniziale di riconoscimento, come da ultima modifica. Essa comprende almeno:
una presentazione generale delle attività dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo sono riconosciuti, compresi il numero di operatori e gruppi di operatori interessati e la natura dei prodotti agricoli e alimentari, suddivisi per categorie e raggruppati per codici tariffari;
eventuali aggiornamenti delle norme di produzione applicate nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo di controllo sono stati riconosciuti, inclusa una valutazione dell’equivalenza di tali norme alle norme di produzione di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 834/2007;
eventuali aggiornamenti delle misure di controllo applicate nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo di controllo sono stati riconosciuti, inclusa una valutazione dell’equivalenza alle misure di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007 e la conferma che siffatte misure di controllo sono applicate in modo permanente ed efficace;
una descrizione delle attività di controllo eseguite dall’autorità o dall’organismo di controllo nell’anno precedente nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo di controllo sono stati riconosciuti, i risultati ottenuti, le irregolarità e le infrazioni rilevate e i provvedimenti correttivi adottati;
ogni altro aggiornamento delle informazioni del fascicolo tecnico trasmesso con la domanda iniziale di riconoscimento e le ulteriori modifiche;
una copia della relazione di valutazione più recente elaborata dall’organismo di accreditamento o, se del caso, da un’autorità competente, che contenga i risultati della valutazione in loco, della sorveglianza e del riesame pluriennale regolari delle attività dell’autorità o dell’organismo di controllo nel paese terzo o nei paesi terzi per i quali l’autorità o l’organismo sono riconosciuti. La relazione di valutazione conferma la valutazione positiva della capacità dell’autorità o dell’organismo di controllo di soddisfare le condizioni applicabili al suo riconoscimento da parte della Commissione e l’effettiva realizzazione delle sue attività nel rispetto di tali condizioni. La relazione di valutazione dimostra e conferma inoltre l’equivalenza delle norme di produzione e delle misure di controllo di cui alle lettere b) e c);
l’indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l’elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo in una lingua ufficiale dell’Unione e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione, sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;
ogni altra informazione ritenuta pertinente dall’autorità o dall’organismo di controllo.
La relazione annuale e le eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione riguardo alla relazione annuale sono trasmesse tramite l’OFIS.
La Commissione può richiedere, eventualmente, ulteriori informazioni, compresa la presentazione di una o più relazioni ad hoc di esame in loco redatte da esperti indipendenti da essa designati.
Gli esami in loco possono prevedere:
una visita agli uffici o ai locali delle autorità di controllo e degli organismi di controllo, dei loro servizi esternalizzati e degli operatori o gruppi di operatori sotto il loro controllo, nell’Unione e nei paesi terzi;
un esame dei documenti pertinenti che descrivono la struttura, il funzionamento e la gestione della qualità delle autorità di controllo o degli organismi di controllo;
un esame documentale dei fascicoli del personale, comprese le prove delle loro competenze, i registri relativi alla formazione, le dichiarazioni di conflitto di interessi e i registri di valutazione e supervisione del personale;
un controllo dei fascicoli degli operatori o dei gruppi di operatori per verificare il trattamento delle non conformità e dei reclami, la frequenza minima di controllo, l’utilizzo di un approccio basato sul rischio nella conduzione delle ispezioni, la realizzazione di visite di follow-up e di visite senza preavviso, la politica di campionamento e lo scambio di informazioni con altri organismi di controllo e autorità di controllo;
un audit di controllo, che è l’ispezione di operatori o gruppi di operatori per verificare il rispetto delle procedure standard di controllo e di valutazione dei rischi dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo e per verificare la sua efficacia, tenendo conto dell’evoluzione della situazione degli operatori dall’ultima ispezione dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;
un audit in affiancamento, che è la valutazione della prestazione dell’ispezione fisica in loco effettuata da un ispettore dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo.
Articolo 3
Riesame del riconoscimento dei paesi terzi
Nel quadro del riesame regolare del riconoscimento dei paesi terzi a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 la Commissione applica le norme seguenti e modifica di conseguenza l’elenco dei paesi terzi a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, di detto regolamento:
la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche figuranti nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute;
la Commissione può sospendere l’inclusione di un paese terzo nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute, oppure se un paese terzo non ha fornito le informazioni richieste o se ha rifiutato un esame in loco;
la Commissione sospende l’inclusione di un paese terzo nell’elenco se a seguito di una richiesta della Commissione il paese terzo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni;
►M1 la Commissione può revocare l’inclusione di un paese terzo nell’elenco se: ◄
il paese terzo non trasmette puntualmente la relazione annuale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento;
le informazioni contenute nella relazione annuale sono incomplete;
a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni, il paese terzo non tiene a disposizione le informazioni o non comunica tutte le informazioni relative al fascicolo tecnico o al sistema di controllo che applica; o
a seguito di una richiesta della Commissione, il paese terzo non accetta un esame in loco o se un esame in loco ha dato esito negativo a causa di un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo; o
in qualsiasi altra situazione in cui sussiste il rischio che il consumatore sia indotto in errore circa la vera natura dei prodotti certificati dal paese terzo.
Articolo 4
Riesame del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo
Nel quadro del riesame regolare del riconoscimento delle autorità e organismi di controllo a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento la Commissione applica le norme seguenti e modifica di conseguenza l’elenco delle autorità e organismi di controllo a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848:
la Commissione può in qualsiasi momento modificare le specifiche relative a un’autorità o a un organismo di controllo figuranti nell’elenco sulla base delle informazioni ricevute;
la Commissione può sospendere l’iscrizione di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo dall’elenco sulla base delle informazioni ricevute o qualora l’autorità di controllo o l’organismo di controllo non abbia fornito informazioni sufficienti, come richiesto, entro un termine stabilito dalla Commissione in funzione della gravità del problema, che non può essere inferiore a 30 giorni, o qualora non abbia accettato un esame in loco;
la Commissione sospende l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco se a seguito di una richiesta della Commissione tale autorità od organismo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati entro un termine da essa stabilito in funzione della gravità del problema, e comunque non inferiore a 30 giorni;
la Commissione revoca l’inclusione di un’autorità o di un organismo di controllo nell’elenco se:
l’autorità o l’organismo di controllo non trasmette puntualmente la relazione annuale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento;
le informazioni contenute nella relazione annuale sono incomplete;
l’autorità di controllo o l’organismo di controllo non tiene a disposizione o non comunica tutte le informazioni relative al suo fascicolo tecnico o al suo sistema di controllo su richiesta della Commissione entro un termine stabilito dalla Commissione in funzione della gravità del problema e che non può essere inferiore a 30 giorni o conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 bis;
l’autorità di controllo o l’organismo di controllo non tiene a disposizione o non comunica informazioni sulle indagini relative a una non conformità;
l’autorità o l’organismo di controllo non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta a non conformità e infrazioni rilevate;
l’autorità di controllo o l’organismo di controllo non accetta un esame in loco richiesto dalla Commissione o non trasmette tutte le informazioni richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, oppure un esame in loco dà esito negativo a causa di un malfunzionamento sistematico delle misure di controllo; oppure
in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall’autorità o dall’organismo di controllo.
Articolo 4 bis
Assistenza alla supervisione da parte degli Stati membri
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 4 bis, paragrafo 1, si applicano fino al 31 dicembre 2026.
L’articolo 2, l’articolo 4 e l’articolo 4 bis, paragrafo 2, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione, del 13 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con obblighi procedurali per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sugli operatori e sui gruppi di operatori certificati biologici e sui prodotti biologici nei paesi terzi, e con norme relative alla loro supervisione nonché ai controlli e ad altre azioni che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono eseguire (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 7).