02021R1230 — IT — 08.04.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 luglio 2021 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 20) |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/886 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2024 |
L 886 |
1 |
19.3.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2021
relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione
(codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli articoli 4 e 5 si applicano a tutti i pagamenti nazionali e transfrontalieri denominati in euro o nella moneta nazionale di uno Stato membro diversa dall’euro e che comportano un servizio di conversione valutaria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«pagamento transfrontaliero», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
«pagamento nazionale», un’operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi situati nello stesso Stato membro;
«pagatore», una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;
«beneficiario», una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;
«prestatore di servizi di pagamento», una delle categorie di persone giuridiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/2366 e le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 32 di tale direttiva, esclusi gli enti di cui all’articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) che beneficiano di una deroga accordata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366;
«utilizzatore di servizi di pagamento», una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
«operazione di pagamento», l’atto, disposto dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, che consiste nel collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
«ordine di pagamento», l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;
«commissione», qualsiasi importo applicato a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento che è direttamente o indirettamente collegato a un’operazione di pagamento, qualsiasi importo imposto a un utilizzatore di servizi di pagamento da un prestatore di servizi di pagamento o da un soggetto che fornisce servizi di conversione valutaria ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 per un servizio di conversione valutaria, o una combinazione di tali servizi;
«fondi», banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«consumatore», una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
«microimpresa», un’impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un’impresa quale definita all’articolo 1 e all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 3 );
«commissione interbancaria», una commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;
«addebito diretto», un servizio di pagamento per l’addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un’operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;
«sistema di addebito diretto», un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i prestatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di addebito diretto.
Articolo 3
Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i corrispondenti pagamenti nazionali
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, per bonifico istantaneo si intende un bonifico istantaneo quale definito all'articolo 2, punto 1 bis, del regolamento (UE) n. 260/2012, che sia in euro e transfrontaliero.
Articolo 4
Commissioni di conversione valutaria connesse a operazioni basate su carta
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il soggetto che fornisce un servizio di conversione valutaria presso un ATM o presso il punto di vendita fornisce al pagatore le informazioni seguenti prima dell’avvio dell’operazione di pagamento:
l’importo da pagare al beneficiario nella valuta utilizzata dal beneficiario;
l’importo che il pagatore deve pagare nella valuta del conto del pagatore.
Fatto salvo il primo comma, tale messaggio è inviato una volta per ciascun mese in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve dal pagatore un ordine di pagamento denominato nella stessa valuta.
Il prestatore di servizi di pagamento offre agli utilizzatori di servizi di pagamento la possibilità di scegliere di non ricevere i messaggi elettronici di cui al paragrafo 5.
Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento possono convenire che il paragrafo 5 e il presente paragrafo non si applichino in tutto o in parte se l’utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore.
Articolo 5
Commissioni di conversione valutaria connesse a bonifici
Articolo 6
Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.
Articolo 7
Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti
Articolo 8
Autorità competenti
Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento.
Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni variazione relativa alle autorità competenti comunicate a norma dell’articolo 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 924/2009.
Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
Articolo 9
Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento
Articolo 10
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
Articolo 11
Cooperazione transfrontaliera
Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli articoli 8 e 10, cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.
Articolo 12
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri provvedono a dare immediata notifica alla Commissione delle eventuali modifiche alle norme e misure notificate a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 924/2009.
Articolo 13
Applicazione alle valute diverse dall’euro
Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione del presente regolamento alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione.
Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione del presente regolamento alla valuta nazionale dello Stato membro interessato ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
Articolo 14
Riesame
Entro il 19 aprile 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e sull’impatto del presente regolamento, contenente in particolare:
una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di pagamento applicano l’articolo 3 del presente regolamento;
una valutazione dell’evoluzione dei volumi e delle commissioni per i pagamenti nazionali e transfrontalieri nelle valute nazionali degli Stati membri e in euro dalla data di adozione del regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), ovvero il 19 marzo 2019;
una valutazione dell’impatto dell’articolo 3 del presente regolamento sull’evoluzione delle commissioni di conversione valutaria e delle altre commissioni relative ai servizi di pagamento, sia per i pagatori che per i beneficiari;
una valutazione dell’impatto stimato della modifica dell’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, al fine di coprire le valute di tutti gli Stati membri;
una valutazione del modo in cui i prestatori di servizi di conversione valutaria applicano i requisiti informativi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento e la legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’articolo 52, punto 3), e dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, e volta a determinare se tali norme hanno migliorato la trasparenza delle commissioni di conversione valutaria;
una valutazione per stabilire se e in quale misura i prestatori di servizi di conversione valutaria abbiano incontrato difficoltà nell’applicazione pratica degli articoli 4 e 5 del presente regolamento e della legislazione nazionale di attuazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dell’articolo 52, punto 3), e dell’articolo 59, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
un’analisi costi-benefici dei canali e delle tecnologie di comunicazione utilizzati o disponibili per i fornitori di servizi di conversione valutaria e che possono migliorare ulteriormente la trasparenza delle spese di conversione valutaria, compresa una valutazione dell’esistenza o meno di determinati canali che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire per l’invio delle informazioni di cui all’articolo 4; tale analisi comprende anche una valutazione della fattibilità tecnica della divulgazione simultanea delle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, prima dell’avvio di ciascuna operazione, per tutte le opzioni di conversione valutaria disponibili presso un ATM o presso il punto di vendita;
un’analisi costi/benefici per introdurre la possibilità per i pagatori di bloccare l’opzione di conversione valutaria offerta da un soggetto diverso dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore presso un ATM o presso il punto di vendita e di modificare le loro preferenze a tale riguardo;
un’analisi costi-benefici dell’introduzione dell’obbligo per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, quando fornisce servizi di conversione valutaria in relazione a una singola operazione di pagamento, di applicare in sede di compensazione e regolamento dell’operazione il tasso di conversione valutaria applicabile al momento della disposizione dell’operazione.
Articolo 15
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 924/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). |
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Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22) |
Unicamente per quanto i riguarda i riferimenti dell’articolo 17 agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8 |
Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36) |
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ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 924/2009 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 1 paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 bis |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
Articolo 3 ter |
Articolo 5 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 9, primo comma |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 9, secondo comma |
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 9, terzo comma |
— |
Articolo 9, quarto comma |
Articolo 8, terzo comma |
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 13 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
— |
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16 |
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Allegato I |
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Allegato II |
( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 2 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
( 3 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).
( 5 ) Regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e le commissioni di conversione valutaria (GU L 91 del 29.3.2019, pag. 36).