02021R1165 — IT — 15.06.2025 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2021

che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/121 DELLA COMMISSIONE  del 17 gennaio 2023

  L 16

24

18.1.2023

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2229 DELLA COMMISSIONE  del 25 ottobre 2023

  L 2229

1

26.10.2023

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/973 DELLA COMMISSIONE  del 23 maggio 2025

  L 973

1

26.5.2025


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 112, 27.4.2023, pag.  50 ((UE) 2021/1165)

 C2

Rettifica, GU L 90604, 7.10.2024, pag.  1 ((UE) 2023/121)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2021

che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Sostanze attive in prodotti fitosanitari

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:

a) 

siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) 

siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e

c) 

siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ).

Articolo 2

Concimi, ammendanti e nutrienti

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 6 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Articolo 3

Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Articolo 4

Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Articolo 5

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

1.  
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
2.  
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
3.  
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
4.  
In attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Articolo 6

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Articolo 7

Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, il primo paragrafo non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848.

Articolo 8

Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito

Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Articolo 9

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino

Ai fini dell’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione ( 10 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

Articolo 10

Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi

1.  
Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente. L’autorità di controllo o l’organismo di controllo si assicurano che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
2.  
La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.
3.  

La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:

a) 

tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata;

b) 

il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e

c) 

l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).

Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4.  
Alla scadenza del periodo di due anni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.

▼M3

Articolo 10 bis

Procedura per la concessione di un’autorizzazione specifica per l’uso di prodotti e sostanze nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione

1.  
Qualora uno Stato membro ritenga opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una regione ultraperiferica dell’Unione a causa delle condizioni specifiche di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, può chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo trasmette alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica a norma delle condizioni specifiche di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi di tale regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della regione ultraperiferica interessata. Lo Stato membro si assicura che il fascicolo sia idoneo a essere reso disponibile pubblicamente, fatta salva la legislazione dell’Unione e la legislazione nazionale degli Stati membri in materia di protezione dei dati.
2.  
La Commissione pubblica eventuali richieste di cui al paragrafo 1.
3.  

La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:

a) 

tale autorizzazione specifica è giustificata nella regione ultraperiferica interessata;

b) 

il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e

c) 

l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005.

Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4.  
Alla scadenza del periodo di due anni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848, l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 sollevi obiezioni, argomentando che la conclusione della Commissione di cui al paragrafo 3 debba essere rivalutata.

▼B

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è abrogato.

Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1.  
Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al ►M2  31 dicembre 2025 ◄ per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.
2.  
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.
3.  
I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

▼M2

L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1 o  gennaio 2026.

▼M2

L’articolo 7 si applica a decorrere dal 1 o  gennaio 2024.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso nella produzione biologica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

Le sostanze attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nell’ultima colonna delle tabelle seguenti.

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l’uso nella produzione biologica di fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze elencate nel presente allegato possono essere utilizzate soltanto nella lotta contro gli organismi nocivi, secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848.

Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare tramite l’impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).

Ai fini del presente allegato, le sostanze attive si dividono nelle sottocategorie elencate di seguito.

1.    Sostanze di base

Le sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica. Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella tabella seguente. Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione ( 14 ) e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.

Altre sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella seguente. Tali sostanze di base sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella colonna di destra della tabella seguente.

Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.



Numero e parte dell’allegato (1)

CAS

Nome

Condizioni e limiti specifici

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

▼M2

2C

70694-72-3

Chitosano cloridrato (2)

ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

▼B

3C

57-50-1

Saccarosio*

 

4C

1305-62-0

Idrossido di calcio

 

5C

90132-02-8

Aceto*

 

6C

8002-43-5

Lecitine*

 

7C

-

Salix spp. cortex*

 

8C

57-48-7

Fruttosio*

 

9C

144-55-8

Idrogenocarbonato di sodio

 

10C

92129-90-3

Siero di latte*

 

11C

7783-28-0

Fosfato diammonico

solo in trappole

12C

8001-21-6

Olio di girasole*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (estratto di Urtica dioica) (estratto di Urtica urens)*

 

15C

7722-84-1

Perossido di idrogeno

 

16C

7647-14-5

Cloruro di sodio

 

17C

8029-31-0

Birra*

 

18C

-

Polvere di semi di senape*

 

▼M3

19C

14807-96-6

Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b)

 

▼B

20C

8002-72-0

Olio di cipolla*

 

21C

52-89-1

L-cisteina (E 920)

 

22C

8049-98-7

Latte vaccino*

 

23C

-

Estratto di bulbo di Allium cepa* L.

 

 

 

Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti*

 

▼M2

24C

9012-76-4

Chitosano*

ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

▼B

(1)   

Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

(2)   

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

►M1  (3)   

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

 ◄

2.    Sostanze attive a basso rischio

Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella tabella seguente o in altre parti del presente allegato. Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.



Numero e parte dell’allegato (1)

CAS

Nome

Condizioni e limiti specifici

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi

non provenienti da OGM

5D

10045-86-6

Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)]

 

12D

9008-22-4

Laminarin

l’alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848

▼M1

16D

CAS non attribuito

ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623)

non proveniente da OGM

non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM

▼M3

19D

23960-07-8

Lavandulyl senecioato

 

▼M1

20D

10058-44-3

Pirofosfato ferrico

 

▼M2

24D

144-55-8

Idrogenocarbonato di sodio

 

▼M1

28D

 

Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce

 

▼M2

 

 

Altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale *

non autorizzati gli usi come erbicida

▼M3

32D

298-14-6

Idrogenocarbonato di potassio

 

38D

 

Feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati)

 

39D

98999-15-6

Grasso di pecora

usato come repellente olfattivo

44D

14808-60-7 e

7631-86-9

Sabbia di quarzo

Biossido di silicio

 

▼B

(1)   

Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.

3.    Microrganismi

Tutti i microrganismi elencati nell’allegato, parti A, B e D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3. I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal regolamento (CE) n. 1107/2009.

4.    Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti

Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella tabella seguente possono essere usate come prodotti fitosanitari nella produzione biologica soltanto se utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella tabella seguente.



Numero e parte dell’allegato (1)

CAS

Nome

Condizioni e limiti specifici

139 A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosad

 

225 A

124-38-9

Biossido di carbonio

 

227 A

74-85-1

Etilene

soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell’ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta

230 A

i.a. 67701-09-1

Acidi grassi

tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

231 A

8008-99-9

Estratto di aglio (Allium sativum)

 

234 A

N. CAS non attribuito

N. CIPAC 901

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

 

▼M3 —————

▼B

220 A

1332-58-7

Silicato di alluminio (caolino)

 

236 A

61790-53-2

Kieselgur (terra diatomacea)

 

▼M3 —————

▼B

343 A

11141-17-6

84696-25-3

Azadiractina (estratto di margosa)

estratto dai semi dell’albero del neem (Azadirachta indica)

240 A

8000-29-1

Olio di citronella

tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

241 A

84961-50-2

Olio di chiodi di garofano

tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

242 A

8002-13-9

Olio di colza

tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

243 A

8008-79-5

Olio di menta verde

tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

56 A

8028-48-6

5989-27-5

Olio di arancio

tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

228 A

68647-73-4

Olio di Melaleuca alternifolia

tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida

246 A

8003-34-7

Piretrine estratte da vegetali

 

292 A

7704-34-9

Zolfo

 

294 A 295 A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Oli di paraffina

 

345 A

1344-81-6

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

 

44B

9050-36-6

Maltodestrina

 

45B

97-53-0

Eugenolo

 

46B

106-24-1

Geraniolo

 

47B

89-83-8

Timolo

 

▼M3

153B e altre

 

Feromoni e altri semiochimici

 

▼B

10E

20427-59-2

Idrossido di rame

in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni

10E

1332-65-6

1332-40-7

Ossicloruro di rame

10E

1317-39-1

Ossido di rame

10E

8011-63-0

Poltiglia bordolese

10E

12527-76-3

Solfato di rame tribasico

▼M1

40A

52918-63-5

Deltametrina

solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae, Ceratitis capitata e Rhagoletis completa

▼B

5E

91465-08-6

Lambda-cialotrina

solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata

(1)   

Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.




ALLEGATO II

Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848

I concimi, gli ammendanti e i nutrienti ( 15 ) elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:

— 
alle pertinenti normative nazionali e dell’Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
— 
alla normativa dell’Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI.

Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.



Nome

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate

Descrizione, condizioni e limiti specifici

Letame

prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi)

proibito se proveniente da allevamenti industriali

Letame essiccato e pollina disidratata

proibiti se proveniente da allevamenti industriali

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato

proibiti se proveniente da allevamenti industriali

Effluenti di allevamento liquidi

uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata

proibiti se proveniente da allevamenti industriali

▼M2

Rifiuti organici compostati o fermentati [direttiva 2008/98/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio]

prodotto ottenuto dalla raccolta differenziata alla fonte di rifiuti organici, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

solo rifiuti organici vegetali e animali

solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro

concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

▼B

Torba

impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

Residui di fungaie

la composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato

Deiezioni di vermi (Vermicompost) e miscela di escrementi di insetti

ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009

Guano

 

Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata

prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato

i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009)

proibito se proveniente da allevamenti industriali

i processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011

non applicabili alle parti commestibili della coltura

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:

farina di sangue

farina di zoccoli

farina di corna

farina di ossa, anche degelatinata

farina di pesce

farina di carne

pennone

lana

pellami (1)

peli e crini

prodotti lattiero-caseari

proteine idrolizzate (2)

(1)  concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile

(2)  non applicabili alle parti commestibili della coltura

▼M3

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale

ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto

▼B

Proteine idrolizzate di origine vegetale

 

Alghe e prodotti a base di alghe

se ottenuti direttamente mediante:

i)  processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione,

ii)  estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina,

iii)  fermentazione

solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848

Segatura e trucioli di legno

legname non trattato chimicamente dopo il taglio

Cortecce compostate

legname non trattato chimicamente dopo il taglio

Cenere di legno

proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio

Fosfato naturale tenero

prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio

titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

25 %P2O5

Fosforo valutato come P2O5 solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acido formico al 2 %

finezza di macinazione:

— passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm.

— passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm.

fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

Fosfato alluminocalcico

prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio

titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

30 % P2O5

fosforo valutato come P2O5 solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)

finezza di macinazione:

— passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,160 mm.

— passaggio di almeno il 98 % del peso al setaccio a maglie di 0,630 mm.

fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)

Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)

prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio

titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

12 % P2O5

fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell’acido citrico al 2 %

oppure

10 % P2O5

fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell’acido citrico al 2 %

finezza di macinazione:

— passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.

— passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

Sale grezzo di potassio

prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio

titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

9 % K2O

potassio valutato come K2O solubile in acqua

2 % MgO

magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

Borlande ed estratti di borlande

escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica

solo di origine naturale

Gusci di molluschi

soltanto da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

Gusci d’uovo

proibiti se proveniente da allevamenti industriali

Carbonato di calcio e di magnesio

solo di origine naturale

ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare

Solfato di magnesio (kieserite)

solo di origine naturale

Soluzione di cloruro di calcio

solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio

Solfato di calcio (gesso)

prodotto d’origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d’idratazione

titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso):

25 % CaO

35 % SO3

calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale

finezza di macinazione:

— passaggio di almeno l’80 % al setaccio a maglie di 2 mm,

— passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm.

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici

sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero

Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione

sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane

Zolfo elementare

fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

Concimi inorganici a base di microelementi

fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

Cloruro di sodio

 

▼M3

Farina di rocce, sabbia di origine naturale, argille e minerali argillosi

ad esempio: perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico,

perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico, possono essere usate come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati, come previsto dall’allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

▼B

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive

Acidi umici e fulvici

solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua

Xilitolo

solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite)

Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei)

ottenuta da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

Sedimento ricco di materie organiche (1) formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico

(ad esempio sapropel)

solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce

se del caso, l’estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico

solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina

fino al 15 luglio 2022: concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante

solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all’allegato I

fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca

dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009

▼M1

Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato

i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009

il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali

Nitrato di sodio

solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi

Cloruro di potassio (muriato di potassio)

solo di origine naturale

▼M2

Sali di selenio

solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l’allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere

▼M3

Biossido di carbonio

uso per arricchire l’acqua nella produzione di alghe in sistemi chiusi su terraferma; in questo caso il biossido di carbonio deve essere di qualità alimentare

quando disponibile, il biossido di carbonio è ottenuto come sottoprodotto di altri processi o da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

può essere usato anche per la produzione in serra

Acetato di calcio

solo per l’applicazione fogliare sugli ortaggi nelle serre e sui meli per prevenire carenze di calcio

ottenuto da carbonato di calcio di origine naturale

Fosfato di calcio

solo se derivato da ceneri di fanghi di depurazione

solo se contenuto in prodotti conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009

Tappeti di fibre vegetali

fibre a base vegetale, come fibra di canapa, fibra di lino, fibra di cocco

senza aggiunta di concimi, ammendanti o nutrienti né additivi o leganti, fabbricati esclusivamente in modo meccanico

come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848

quando disponibile, sono usati materiali dalla produzione biologica

Gluconato di calcio e magnesio

solo mediante fermentazione microbica

▼B

(1)   

Qui l’aggettivo «organico» si riferisce alla chimica organica e non all’agricoltura biologica.

(2)   

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(3)   

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).




ALLEGATO III

Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso come mangimi o nella produzione di mangimi

PARTE A

materie prime per mangimi non biologiche, autorizzate, ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

(1)   MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE



Numero nel catalogo dei mangimi (1)

Nome

Condizioni e limiti specifici

11.1.1

Carbonato di calcio

 

11.1.2

Conchiglie marine calcaree

 

11.1.4

Maërl

 

11.1.5

Litotamnio

 

▼M3

11.1.6

Cloruro di calcio

può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (2), inclusa la formulazione in bolo

cloruro di calcio purificato a partire da salamoia naturale, se disponibile

solo per le vacche da latte che lo necessitino e per un periodo limitato

▼B

11.1.13

Gluconato di calcio

 

11.2.1

Ossido di magnesio

 

11.2.4

Solfato di magnesio anidro

 

11.2.6

Cloruro di magnesio

 

11.2.7

Carbonato di magnesio

 

11.3.1

Fosfato dicalcico

 

▼M1

11.3.2

Fosfato mono-dicalcico

 

▼B

11.3.3

Fosfato monocalcico

 

11.3.5

Fosfato di calcio e di magnesio

 

11.3.8

Fosfato di magnesio

 

11.3.10

Fosfato monosodico

 

11.3.16

Fosfato di calcio e di sodio

 

11.3.17

Fosfato monoammonico (Diidrogenoortofosfato di ammonio)

solo per l’acquacoltura

▼M1

11.3.19

Trifosfato pentasodico (STPP)

solo per alimenti per animali da compagnia

11.3.27

Diidrogenodifosfato di disodio (SAPP)

solo per alimenti per animali da compagnia

▼B

11.4.1

Cloruro di sodio

 

11.4.2

Bicarbonato di sodio

 

11.4.4

Carbonato di sodio

 

11.4.6

Solfato di sodio

 

11.5.1

Cloruro di potassio

 

(1)   

Ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

(2)   

Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj).;

(2)   ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI



Numero nel catalogo dei mangimi (1)

Nome

Condizioni e limiti specifici

▼M2

ex 7.1.4

Olio di alghe

olio ottenuto per estrazione da microalghe mediante fermentazione

i substrati di coltivazione per il processo di fermentazione non devono essere di origine OGM e devono provenire da materie prime biologiche, se disponibili

▼B

10

Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici

a condizione che siano ottenuti da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013

a condizione che siano prodotti o preparati senza solventi ottenuti per sintesi chimica

il loro impiego è autorizzato soltanto per animali non erbivori

l’impiego di idrolizzati proteici di pesce è autorizzato soltanto per giovani animali non erbivori

10

Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci, molluschi o crostacei

per animali di acquacoltura carnivori

da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, o ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati e non destinati al consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848

10

Farina di pesce e olio di pesce

nella fase di ingrasso, per pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce

da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

soltanto qualora i mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi non siano disponibili in quantità sufficiente, al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce per la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) e al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce per la razione alimentare del pangasio (Pangasius spp.), conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/848

▼M1

12.1.5

Lieviti

se non disponibili di origine biologica

▼M3

ex 12.1.9

proteine unicellulari derivanti da Trichoderma viride e Aspergillus oryzae

solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione

non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche

ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori

quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica

12.1.10

prodotti derivanti da Bacillus subtilis ricchi di proteine

solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione

non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche

ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori

quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica

▼M1

12.1.12

Prodotti del lievito

se non disponibili di origine biologica

▼M3

ex 13.6.4

Stearato di calcio

 

▼M3

13.11.1

Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propan-1,2-diolo]

può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di chetosi ai sensi della parte B, voce «61», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo

solo per le vacche, le pecore e le capre da latte che lo necessitino e per un periodo limitato

▼B

 

Colesterolo

prodotto ottenuto da lanolina mediante saponificazione, separazioni e cristallizzazione, da molluschi o altre fonti

per assicurare le esigenze nutritive quantitative dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai

se non disponibile di origine biologica

 

Erbe aromatiche

in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

— qualora non siano disponibili in forma biologica

— siano prodotte/preparate senza solventi chimici

— il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare

 

Melassa

in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

— qualora non sia disponibile in forma biologica

— siano prodotta/preparata senza solventi chimici

— il suo utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare

 

Fitoplancton e zooplancton

soltanto nell’allevamento larvale di novellame biologico

 

specifici composti proteici

in conformità del punto 1.9.3.1, lettera c), e del punto 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

— fino al 31 dicembre 2026,

— qualora non siano disponibili in forma biologica,

— siano prodotti/preparati senza solventi chimici,

— il loro utilizzo sia limitato all’alimentazione dei suinetti fino a 35 kg o del pollame giovane,

— costituiscano al massimo il 5 % della sostanza secca dei mangimi di origine agricola per ogni periodo di 12 mesi

 

Spezie

in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare:

— qualora non siano disponibili in forma biologica

— siano prodotte/preparate senza solventi chimici

— il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare

(1)   

A norma del regolamento (UE) n. 68/2013.

PARTE B

Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati, utilizzati nell’alimentazione animale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848

Gli additivi per mangimi elencati in questa parte devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Le condizioni specifiche qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(1)   ADDITIVI TECNOLOGICI

a)    Conservanti

▼M3



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

1a200

Acido sorbico

 

1k236

Acido formico

 

1k237i

Formiato di sodio

 

1a260

Acido acetico

 

1a270 1a270i

Acidi lattici

 

1k280

Acido propionico

 

1a282

Propionato di calcio

può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo

solo per le vacche da latte che lo necessitino e per un periodo limitato

1a330

Acido citrico

 

▼B

b)    Antiossidanti



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

1b306(i)

Estratti di tocoferolo da oli vegetali

 

1b306(ii)

Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo

 

c)    Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

▼M3

1c322,

1c322i

Lecitine

ottenute da materie prime biologiche

dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica

▼M1

E 407

Carragenina

solo per alimenti per animali da compagnia

E 410

Farina di semi di carrube (gomma di carrube)

solo per alimenti per animali da compagnia

ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione

se disponibile di origine biologica

E 414

Acacia (gomma arabica)

solo per alimenti per animali da compagnia

se disponibile di origine biologica

E 415

Gomma di xantano

 

E 412

Gomma di guar

 

▼B

d)    Agenti leganti e antiagglomeranti



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

▼M1 —————

▼B

E 535

Ferrocianuro di sodio

tenore massimo: 20 mg/kg NaCl calcolato come anione ferrocianuro

E 551b

Silice colloidale

 

E 551c

Kieselgur (terra diatomacea, purificata)

 

1m558i

Bentonite

 

E 559

Argille caolinitiche esenti da amianto

 

E 560

Miscele naturali di steatite e clorite

 

E 561

Vermiculite

 

E 562

Sepiolite

 

▼M1

E 563

Argilla sepiolitica

 

▼B

E 566

Natrolite-fonolite

 

1g568

Clinoptilolite di origine sedimentaria

 

E 599

Perlite

 

▼M1

1g599

Illite-montmorillonite-caolinite

 

▼B

e)    Additivi per insilati



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

1k

Enzimi, microrganismi

autorizzati soltanto per assicurare una fermentazione adeguata

1k236

Acido formico

1k237

Formiato di sodio

1k280

Acido propionico

1k281

Propionato di sodio

▼M1

f)    Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

1m558

Bentonite

 

▼B

(2)   ADDITIVI ORGANOLETTICI



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

ex2a

Astaxantina

soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica

soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche

in mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina

ex2b

Sostanze aromatizzanti

solo estratti di prodotti agricoli, tra cui l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.)

(3)   ADDITIVI NUTRIZIONALI

a)    Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

ex3a

Vitamine e provitamine

derivate da prodotti agricoli

se non sono disponibili quelle derivate da prodotti agricoli:

— ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura

— ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti; previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l’alimentazione

▼M1

3a370

Taurina

solo per gatti e cani

se disponibile non di origine sintetica

▼M1

3a920

Betaina anidra

solo per gli animali e i pesci monogastrici

di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale

▼B

b)    Composti di oligoelementi



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

3b101

Carbonato di ferro (II) (siderite)

 

3b103

Solfato di ferro (II) monoidrato

 

3b104

Solfato di ferro (II) eptaidrato

 

▼M3

3b105

fumarato di ferro (II)

può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354

solo per i suinetti lattanti che lo necessitino e per un periodo limitato

▼M2

3b107

Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici

da produzione di soia biologica, se disponibile

▼M3

3b110

Ferro destrano 10 %

può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354

il substrato di coltivazione per il processo di fermentazione del destrano non proviene da OGM

solo per i suinetti lattanti che lo necessitino e per un periodo limitato

▼B

3b201

Ioduro di potassio

 

3b202

Iodato di calcio, anidro

 

3b203

Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti

 

3b301

Acetato di cobalto (II) tetraidrato

 

3b302

Carbonato di cobalto (II)

 

3b303

Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato

 

3b304

Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti

 

3b305

Solfato di cobalto (II) eptaidrato

 

3b402

Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato

 

3b404

Ossido di rame (II)

 

3b405

Solfato di rame (II) pentaidrato

 

▼M2

3b407

Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici

da produzione di soia biologica, se disponibile

▼B

3b409

Ossicloruro di rame

 

3b502

Ossido di manganese (II)

 

3b503

Solfato manganoso, monoidrato

 

▼M2

3b505

Chelati di manganese di idrolizzati proteici

da produzione di soia biologica, se disponibile

▼B

3b603

Ossido di zinco

 

3b604

Solfato di zinco eptaidrato

 

3b605

Solfato di zinco monoidrato

 

3b609

Octaidrossicloruro di zinco monoidrato

 

▼M2

3b612

Chelato di zinco di proteine idrolizzate

da produzione di soia biologica, se disponibile

▼B

3b701

Molibdato di disodio diidrato

 

3b801

Selenito di sodio

 

3b802

3b803

Selenito di sodio in granuli rivestiti

Selenato di sodio

 

3b810

Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

 

▼M2

3b810i

Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato

 

▼B

3b811

Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato

 

3b812

Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato

 

3b813

Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inattivato

 

3b817

Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato

 

c)    Aminoacidi, loro sali e analoghi



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

3c3.5.1 e 3c352

L-istidina monocloridrato monoidrato

prodotta tramite fermentazione

può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui all’allegato II, parte II, punto 3.1.3.3, del regolamento (UE) 2018/848 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci

(4)   ADDITIVI ZOOTECNICI



Numero di identificazione o gruppo funzionale

Nome

Condizioni e limiti specifici

4a, 4b, 4c e 4d

Enzimi e microrganismi

 

▼M1

4d7 e 4d8

Cloruro di ammonio

solo per gatti

▼M3

(5)

COADIUVANTI TECNOLOGICI

Per i coadiuvanti tecnologici come definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003, si applicano le condizioni e i limiti specifici stabiliti nella tabella seguente.



Nome

Condizioni e limiti specifici

Etanolo

da usare solo come solvente di estrazione per la produzione di farine proteiche e solo quando le farine proteiche ottenute con estrazione meccanica non sono disponibili in quantità sufficiente

se disponibile solo da fermentazione

se disponibile solo di origine biologica

Papaina

solo per la produzione di interiora aromatizzanti per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all’allegato I, punto 18, del regolamento (UE) n. 142/2011

a condizione che l’enzima sia inattivo durante il processo e che pertanto non sia presente come tale nelle interiora aromatizzanti risultanti e che non comporti effetti tecnologici sul prodotto

dal 1o gennaio 2027, solo da materia prima biologica

▼B




ALLEGATO IV

Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

PARTE A

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale

PARTE B

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola

PARTE C

Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio

PARTE D

Prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento

I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:

— 
soda caustica;
— 
potassa caustica;
— 
acido ossalico;
— 
essenze naturali di vegetali ad eccezione dell’olio di lino, dell’olio di lavanda e dell’olio di menta piperita;
— 
acido nitrico;
— 
acido fosforico;
— 
carbonato di sodio;
— 
solfato di rame;
— 
permanganato di potassio;
— 
panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;
— 
acido umico;
— 
acidi perossiacetici ad eccezione dell’acido peracetico.




ALLEGATO V

Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime

▼M3

PARTE A

Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, compresi gli eccipienti e altre sostanze usate nello stesso modo e con lo stesso fine dei coadiuvanti tecnologici

I prodotti alimentari biologici cui si possono aggiungere additivi alimentari rientrano nei limiti delle autorizzazioni concesse in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.

Le condizioni e i limiti specifici indicati nella tabella seguente si applicano in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.

L’uso di additivi alimentari o come coadiuvanti tecnologici è attribuito caso per caso a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 e delle legislazioni nazionali in materia di coadiuvanti tecnologici.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna «Numero E o EINECS, o entrambi» sono considerati ingredienti di origine agricola.



Numero E o EINECS (2), o entrambi

Nome

Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici

Uso come additivo

Uso come coadiuvante tecnologico

E 153

Carbone vegetale

crosta commestibile di formaggio caprino alla cenere

 

formaggio Morbier

 

E 160b(i)*

Bissina di annatto

formaggio Red Leicester

 

formaggio Double Gloucester

 

Cheddar

 

formaggio Mimolette

 

E 160b(ii)*

Norbissina di annatto

formaggio Red Leicester

 

formaggio Double Gloucester

 

Cheddar

 

formaggio Mimolette

 

E 170/207-439-9 e 215-279-6

Carbonato di calcio

prodotti di origine vegetale e animale

prodotti di origine vegetale

E 220

Anidride solforosa

vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri

100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)

 

E 223

Metabisolfito di sodio

crostacei

 

E 224

Metabisolfito di potassio

vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri

100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2)

 

E 250

Nitrito di sodio

prodotti a base di carne

uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto

non combinato con E252

tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO2: 50 mg/kg

tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO2: 30 mg/kg

 

E252

Nitrato di potassio

prodotti a base di carne

uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto

non combinato con E250

tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO3: 55 mg/kg

tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO3: 35 mg/kg

 

E 267*

Aceto tamponato

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

 

E 270/200-018-0

Acido lattico

prodotti di origine vegetale e animale

formaggi

regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia

E 290/204-696-9

Biossido di carbonio

prodotti di origine vegetale e animale

prodotti di origine vegetale e animale

E 296

Acido malico

prodotti di origine vegetale

 

E 300

Acido ascorbico

prodotti di origine vegetale

prodotti a base di carne [categoria 08.3 (2)] e preparazioni di carni [categoria 08.2 (2)] cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale

 

E 301

Ascorbato di sodio

prodotti a base di carne

può essere usato solo in associazione con nitrati e nitriti

 

E 306*

Estratto ricco in tocoferolo

prodotti di origine vegetale e animale

solo come antiossidante

 

E 322*

Lecitine

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

 

E 325

Lattato di sodio

prodotti di origine vegetale

 

prodotti lattiero-caseari

 

prodotti a base di carne

 

E 330/201-069-1

Acido citrico

prodotti di origine vegetale e animale

prodotti di origine vegetale e animale

E 331

Citrati di sodio

prodotti di origine vegetale e animale

 

E 333

Citrati di calcio

prodotti di origine vegetale

 

E 334

Acido tartarico (L(+)-)

prodotti di origine vegetale

idromele

 

E 335*

Tartrati di sodio

prodotti di origine vegetale

dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica

 

E 336*

Tartrati di potassio

prodotti di origine vegetale

dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica

 

E 337*

Tartrato di sodio e di potassio

prodotti di origine vegetale

dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica

 

E 341(i)

Fosfato monocalcico

farina fermentante

solo come agente lievitante

 

E 392*

Estratti di

rosmarino

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

 

E 400

Acido alginico

prodotti di origine vegetale

 

prodotti lattiero-caseari

 

E 401

Alginato di sodio

prodotti di origine vegetale

 

prodotti lattiero-caseari

 

salsicce a base di carne

 

E 402

Alginato di potassio

prodotti di origine vegetale

 

prodotti lattiero-caseari

 

E 406

Agar-agar

prodotti di origine vegetale

 

prodotti lattiero-caseari

 

prodotti a base di carne

 

E 407

Carragenina

prodotti di origine vegetale

 

prodotti lattiero-caseari

 

E 410*

Farina di semi di carrube

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

 

E 412*

Gomma di guar

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

 

E 414*

Gomma arabica

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

 

E 415

Gomma di xantano

prodotti di origine vegetale e animale

 

E 417*

Gomma di tara

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

solo come addensante

 

E 418*

Gomma di gellano

prodotti di origine vegetale e animale

se disponibile di origine biologica

solo la forma ad alto tasso di acile

 

E 422*

Glicerolo

estratti vegetali e aromi

solo di origine vegetale

solo da produzione biologica

come solvente ed eccipiente

come agente umidificante per capsule di gelatina

come pellicola di rivestimento di compresse

 

E 440(i)*

Pectina

prodotti di origine vegetale

 

prodotti lattiero-caseari

E 460/232-674-9

Cellulosa

gelatina

gelatina

prodotti di origine vegetale

E 464

Idrossipropil-metilcellulosa

prodotti di origine vegetale e animale

solo come materiale da incapsulamento per capsule

 

E 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9

Carbonati di sodio

prodotti di origine vegetale e animale

prodotti di origine vegetale e animale

E 501/209-529-3, 206-059-0

Carbonati di potassio

prodotti di origine vegetale

uva

solo come essiccante per produrre uva secca

E 503

Carbonati di ammonio

prodotti di origine vegetale

 

E 504

Carbonati di magnesio

prodotti di origine vegetale

 

E 509/233-140-8

Cloruro di calcio

prodotti di origine vegetale

solo per attivare la coagulazione

prodotti di origine vegetale

solo come chiarificante/flocculante

prodotti lattiero-caseari

solo come stabilizzante

salsicce a base di carne

solo per attivare la coagulazione per realizzare i budelli

E 511/232-094-6

Cloruro di magnesio

prodotti di origine vegetale

solo per attivare la coagulazione

prodotti di origine vegetale

solo come chiarificante/flocculante

E 516/231-900-3

Solfato di calcio

prodotti di origine vegetale

solo come eccipiente o per attivare la coagulazione

prodotti di origine vegetale

solo come chiarificante/flocculante

E 524/215-185-5

Idrossido di sodio

Laugengebäck con trattamento superficiale

solo come trattamento superficiale

zucchero

aromi

solo come correttore di acidità

olio di origine vegetale escluso l’olio di oliva

estratti di proteine vegetali

E 551/231-545-4

Biossido di silicio

cacao

solo come antiagglomerante nei distributori automatici

prodotti di origine vegetale

erbe e spezie in polvere essiccate

aromi

propoli

E 553b

Talco

prodotti di origine vegetale

prodotti di origine vegetale

salsicce a base di carne

solo come trattamento superficiale

E 901*/232-383-7

Cera d’api

prodotti dolciari

solo da produzione biologica

solo come agente di rivestimento

prodotti di origine vegetale

solo da produzione biologica

solo come distaccante

E 903*/232-399-4

Cera di carnauba

prodotti dolciari

solo da produzione biologica

solo come agente di rivestimento

prodotti di origine vegetale

solo da produzione biologica

solo come distaccante

agrumi

solo da produzione biologica

solo come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta contro gli organismi nocivi, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3)

E 938

Argon

prodotti di origine vegetale e animale

 

E 939

Elio

prodotti di origine vegetale e animale

 

E 941/231-783-9

Azoto

prodotti di origine vegetale e animale

prodotti di origine vegetale e animale

E 948

Ossigeno

prodotti di origine vegetale e animale

 

E 968*

Eritritolo

prodotti di origine vegetale e animale

soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

 

-/200-578-6

Etanolo

 

prodotti di origine vegetale e animale

solo come solvente su primer di cristallizzazione per la produzione di zucchero e/o solvente di estrazione

-/200-580-7

Acido acetico

 

prodotti di origine vegetale

se disponibile di origine biologica

pesce

se disponibile di origine biologica

-/215-108-5

Bentonite

 

prodotti di origine vegetale

idromele

solo come collante

-/215-137-3

Idrossido di calcio

 

prodotti di origine vegetale

-/231-595-7

Acido cloridrico

 

gelatina

formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas

solo come regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi

-/231-639-5

Acido solforico

 

gelatina

zucchero

-/231-765-0

Perossido di idrogeno

 

gelatina

-/232-554-6

Gelatina

 

prodotti di origine vegetale

-/232-555-1

Caseina

 

prodotti di origine vegetale

-/293-292-6

Colla di pesce

 

prodotti di origine vegetale

-/931-328-0

Carbone attivato

 

prodotti di origine vegetale e animale

 

Idrossido d’ammonio

 

gelatina

 

Fosfato diammonico

 

vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele

 

(L+) Acido lattico da fermentazione

 

estratti di proteine vegetali

 

Tiamina cloridrato

 

vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele

 

Terra diatomacea

 

prodotti di origine vegetale

gelatina

 

Albumina d’uovo

 

prodotti di origine vegetale

 

Estratto di luppolo

 

prodotti di origine vegetale

se disponibile di origine biologica

solo per scopi antimicrobici

 

Gusci di nocciole

 

prodotti di origine vegetale

 

Perlite

 

prodotti di origine vegetale

gelatina

 

Estratto di colofonia di pino

 

prodotti di origine vegetale

se disponibile di origine biologica

solo per scopi antimicrobici

 

Farina di riso

 

prodotti di origine vegetale

 

Acido tannico

 

prodotti di origine vegetale

solo come ausiliare di filtrazione

 

Oli vegetali

 

prodotti di origine vegetale e animale

solo da produzione biologica

solo come lubrificante, distaccante o antischiumogeno

 

Aceto

 

prodotti di origine vegetale

solo da produzione biologica

pesce

solo da

produzione biologica

 

Acqua

 

prodotti di origine vegetale e animale

acqua destinata al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

 

Fibre di legno

 

prodotti di origine vegetale e animale

l’origine del legname è limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile

il legno utilizzato non contiene componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi)

(1)   

Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 4).

(2)   

Categorie di alimenti di cui all’allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).

(3)   

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(4)   

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

▼B

PARTE B

Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848



Nome

Condizioni e limiti specifici

Alga arame (Eisenia bicyclis), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.

 

Alga hijiki (Hizikia fusiforme), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati tale alga.

 

Corteccia dell’albero pau d’arco Handroanthus impetiginosus («lapacho»)

soltanto per uso in miscele di tè o kombucha

►C1  Budelli ◄

da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale

Gelatina

da fonti diverse da quella suina

Polvere/liquido minerale di latte

soltanto se utilizzati per la funzione organolettica allo scopo di sostituire del tutto o in parte il cloruro di sodio

Pesci selvatici o animali acquatici selvatici non trasformati, nonché prodotti derivanti da tali processi di trasformazione

solo da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

solo qualora non siano disponibili nell’acquacoltura biologica

PARTE C

Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati che possono essere utilizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848



Nome

Lievito primario

Produzione/preparazione/formulazione del lievito

Condizioni e limiti specifici

Cloruro di calcio

X

 

 

Biossido di carbonio

X

X

 

Acido citrico

X

 

per regolare il pH nella produzione di lievito

Acido lattico

X

 

per regolare il pH nella produzione di lievito

Azoto

X

X

 

Ossigeno

X

X

 

Fecola di patate

X

X

per la filtrazione

solo da produzione biologica

Carbonato di sodio

X

X

per regolare il pH

Oli vegetali

X

X

lubrificante, distaccante o antischiumogeno

solo da produzione biologica

▼M3

Attivatori della fermentazione

X

 

nutrienti provenienti dall’estratto di lievito o dall’autolisato

fino al 5 % del substrato calcolato in peso della sostanza secca

▼B

PARTE D

Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo di cui all’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848



Nome

Numeri di identificazione

Riferimenti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934

Condizioni e limiti specifici

Aria

 

Parte A, tabella 1, punti 1 e 8

 

Ossigeno gassoso

E 948

CAS 17778- 80-2

Parte A, tabella 1, punto 1

Parte A, tabella 2, punto 8.4

 

Argon

E 938

CAS 7440-37-1

Parte A, tabella 1, punto 4

Parte A, tabella 2, punto 8.1

non può essere utilizzato per il gorgogliamento

Azoto

E 941

CAS 7727-37-9

Parte A, tabella 1, punti 4, 7 e 8

Parte A, tabella 2, punto 8.2

 

Biossido di carbonio

E 290

CAS 124-38-9

Parte A, tabella 1, punti 4 e 8

Parte A, tabella 2, punto 8.3

 

Pezzi di legno di quercia

 

Parte A, tabella 1, punto 11

 

Acido tartarico (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

Parte A, tabella 2, punto 1.1

 

Acido lattico

E 270

Parte A, tabella 2, punto 1.3

 

Tartrato di potassio L(+)

E 336 (ii)

CAS 921-53-9

Parte A, tabella 2, punto 1.4

 

Bicarbonato di potassio

E 501 (ii)

CAS 298-14-6

Parte A, tabella 2, punto 1.5

 

Carbonato di calcio

E 170

CAS 471-34-1

Parte A, tabella 2, punto 1.6

 

Solfato di calcio

E 516

Parte A, tabella 2, punto 1.8

 

Anidride solforosa

E 220

CAS 7446-09-5

Parte A, tabella 2, punto 2.1

il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l

il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l

per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 è ridotto di 30 mg/l

Bisolfito di potassio

E 228

CAS 7773-03-7

Parte A, tabella 2, punto 2.2

Metabisolfito di potassio

E 224

CAS 16731-55-8

Parte A, tabella 2, punto 2.3

Acido L-ascorbico

E 300

Parte A, tabella 2, punto 2.6

 

Carbone per uso enologico

 

Parte A, tabella 2, punto 3.1

 

Idrogenofosfato di diammonio

E 342/CAS 7783-28-0

Parte A, tabella 2, punto 4.2

 

Cloridrato di tiamina

CAS 67-03-8

Parte A, tabella 2, punto 4.5

 

Autolisati di lievito

 

Parte A, tabella 2, punto 4.6

 

Scorze di lieviti

 

Parte A, tabella 2, punto 4.7

 

Lieviti inattivati

 

Parte A, tabella 2, punto 4.8

Parte A, tabella 2, punto 10.5

Parte A, tabella 2, punto 11.5

 

Gelatina alimentare

CAS 9000-70-8

Parte A, tabella 2, punto 5.1

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Proteina di frumento

 

Parte A, tabella 2, punto 5.2

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Proteina di piselli

 

Parte A, tabella 2, punto 5.3

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Proteina di patate

 

Parte A, tabella 2, punto 5.4

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Colla di pesce

 

Parte A, tabella 2, punto 5.5

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Caseina

CAS 9005-43-0

Parte A, tabella 2, punto 5.6

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Caseinati di potassio

CAS 68131-54-4

Parte A, tabella 2, punto 5.7

 

Albumina d’uovo

CAS 9006-59-1

Parte A, tabella 2, punto 5.8

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Bentonite

E 558

Parte A, tabella 2, punto 5.9

 

Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale)

E 551

Parte A, tabella 2, punto 5.10

 

Tannini

 

Parte A, tabella 2, punto 5.12

Parte A, tabella 2, punto 6.4

ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili

Chitosano derivato da Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

Parte A, tabella 2, punto 5.13

Parte A, tabella 2, punto 10.3

 

Estratti proteici di lieviti

 

Parte A, tabella 2, punto 5.15

ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili

Alginato di potassio

E 402/CAS 9005-36-1

Parte A, tabella 2, punto 5.18

 

Tartrato acido di potassio

E336(i)/CAS 868-14-4

Parte A, tabella 2, punto 6.1

 

Acido citrico

E 330

Parte A, tabella 2, punto 6.3

 

Acido metatartarico

E 353

Parte A, tabella 2, punto 6.7

 

Gomma arabica

E 414/CAS 9000-01-5

Parte A, tabella 2, punto 6.8

ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili

Mannoproteine di lieviti

 

Parte A, tabella 2, punto 6.10

 

Pectina liasi

CE 4.2.2.10

Parte A, tabella 2, punto 7.2

soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

Pectina metilesterasi

CE 3.1.1.11

Parte A, tabella 2, punto 7.3

soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

Poligalatturonasi

CE 3.2.1.15

Parte A, tabella 2, punto 7.4

soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

Emicellulasi

CE 3.2.1.78

Parte A, tabella 2, punto 7.5

soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

Cellulasi

CE 3.2.1.4

Parte A, tabella 2, punto 7.6

soltanto a scopo enologico nella chiarificazione

▼M3

Lieviti per vinificazione

 

Parte A, tabella 2, punto 1.11

Parte A, tabella 2, punto 9.1

per i singoli ceppi di lievito, biologici se disponibili

Batteri acido-lattici

 

Parte A, tabella 2, punto 1.12

Parte A, tabella 2, punto 9.2

 

▼B

Citrato di rame

CAS 866-82-0

Parte A, tabella 2, punto 10.2

 

Resina di pino di Aleppo

 

Parte A, tabella 2, punto 11.1

 

Fecce fresche

 

Parte A, tabella 2, punto 11.2

solo da produzione biologica

▼M3




ALLEGATO VI

Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione biologica in paesi terzi e regioni ultraperiferiche dell’Unione a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848

PARTE A

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L’USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NEI PAESI TERZI

Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari

Le sostanze attive contenute nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nei paesi terzi, a condizione che rispettino la legislazione pertinente del paese terzo in questione, che siano esentate dai livelli massimi di residui a norma degli orientamenti del Codex Alimentarius CXG 97-2022 ( 16 ), che siano aggiunte all’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), o che i livelli massimi specifici di residui siano stati stabiliti nel medesimo regolamento. Sono soggette alle condizioni e ai limiti specifici corrispondenti stabiliti in tale tabella.



Numero CAS

Nome della sostanza attiva

Condizioni e limiti specifici

 

Microrganismi, compresi i virus, quando usati come agenti di controllo biologico

non proveniente da OGM

non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM

74-85-1

Etilene

per l’induzione della fioritura dell’ananas

PARTE B

PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L’USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL’UNIONE

Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari

Le sostanze attive elencate nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione a condizione che rispettino le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, laddove applicabile, le disposizioni nazionali che si basano sul diritto dell’Unione.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

( 7 ) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

( 9 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

( 10 ) Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).

( 11 ) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

( 12 ) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

( 13 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

( 14 ) Reperibili nella banca dati sui pesticidi: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

( 15 ) Comprendenti in particolare tutte le categorie funzionali del prodotto elencate nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009.

( 16 https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en.

( 17 ) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).