02021R1165 — IT — 15.06.2025 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13) |
Modificato da:
|
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
|
n. |
pag. |
data |
||
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/121 DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2023 |
L 16 |
24 |
18.1.2023 |
|
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2229 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2023 |
L 2229 |
1 |
26.10.2023 |
|
|
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/973 DELLA COMMISSIONE del 23 maggio 2025 |
L 973 |
1 |
26.5.2025 |
|
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2021
che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Sostanze attive in prodotti fitosanitari
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del presente regolamento possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, quali definiti in tale allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari:
siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e
siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 2 ).
Articolo 2
Concimi, ammendanti e nutrienti
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, e in particolare al regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), ai pertinenti articoli applicabili del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ( 6 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 3
Materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 4
Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 5
Prodotti per la pulizia e la disinfezione
Articolo 6
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 7
Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Il primo paragrafo non pregiudica i dettagliati requisiti per la produzione biologica di alimenti trasformati di cui all’allegato II, parte IV, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, il primo paragrafo non si applica agli ingredienti agricoli non biologici usati come additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici o prodotti e sostanze di cui all’allegato II, parte IV, punto 2.2.2 del regolamento (UE) 2018/848.
Articolo 8
Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito
Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 9
Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino
Ai fini dell’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione ( 10 ) e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
Articolo 10
Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi
La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:
tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata;
il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e
l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).
Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 10 bis
Procedura per la concessione di un’autorizzazione specifica per l’uso di prodotti e sostanze nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione
La Commissione analizza il fascicolo di cui al paragrafo 1. La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che:
tale autorizzazione specifica è giustificata nella regione ultraperiferica interessata;
il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e
l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005.
Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.
Articolo 11
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è abrogato.
Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 12
Disposizioni transitorie
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
L’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026.
L’articolo 7 si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l’uso nella produzione biologica di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848
Le sostanze attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione che tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali prodotti fitosanitari sono utilizzati in conformità delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e in conformità delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nell’ultima colonna delle tabelle seguenti.
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l’uso nella produzione biologica di fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le sostanze elencate nel presente allegato possono essere utilizzate soltanto nella lotta contro gli organismi nocivi, secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 24, del regolamento (UE) 2018/848.
Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.10.2, del regolamento (UE) 2018/848, queste sostanze possono essere utilizzate solo se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui alla parte I, punto 1.10.1, in particolare tramite l’impiego di agenti di controllo biologico come insetti utili, acari e nematodi, conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
Ai fini del presente allegato, le sostanze attive si dividono nelle sottocategorie elencate di seguito.
1. Sostanze di base
Le sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica. Tali sostanze di base sono contrassegnate con un asterisco nella tabella seguente. Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione ( 14 ) e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.
Altre sostanze di base elencate nell’allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella seguente. Tali sostanze di base sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella colonna di destra della tabella seguente.
Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi.
|
Numero e parte dell’allegato (1) |
CAS |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
1C |
|
Equisetum arvense L.* |
|
|
2C |
70694-72-3 |
Chitosano cloridrato (2) |
ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) |
|
3C |
57-50-1 |
Saccarosio* |
|
|
4C |
1305-62-0 |
Idrossido di calcio |
|
|
5C |
90132-02-8 |
Aceto* |
|
|
6C |
8002-43-5 |
Lecitine* |
|
|
7C |
- |
Salix spp. cortex* |
|
|
8C |
57-48-7 |
Fruttosio* |
|
|
9C |
144-55-8 |
Idrogenocarbonato di sodio |
|
|
10C |
92129-90-3 |
Siero di latte* |
|
|
11C |
7783-28-0 |
Fosfato diammonico |
solo in trappole |
|
12C |
8001-21-6 |
Olio di girasole* |
|
|
14C |
84012-40-8 90131-83-2 |
Urtica spp. (estratto di Urtica dioica) (estratto di Urtica urens)* |
|
|
15C |
7722-84-1 |
Perossido di idrogeno |
|
|
16C |
7647-14-5 |
Cloruro di sodio |
|
|
17C |
8029-31-0 |
Birra* |
|
|
18C |
- |
Polvere di semi di senape* |
|
|
19C |
14807-96-6 |
Metasilicato di magnesio idrogeno minerale silicatico (Talco E 553b) |
|
|
20C |
8002-72-0 |
Olio di cipolla* |
|
|
21C |
52-89-1 |
L-cisteina (E 920) |
|
|
22C |
8049-98-7 |
Latte vaccino* |
|
|
23C |
- |
Estratto di bulbo di Allium cepa* L. |
|
|
|
|
Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti* |
|
|
24C |
9012-76-4 |
Chitosano* |
ottenuto da Aspergillus o da acquacoltura biologica o da attività di pesca sostenibili, quali definite all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 |
|
(1)
Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione.
(2)
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). |
|||
2. Sostanze attive a basso rischio
Le sostanze attive a basso rischio, diverse dai microrganismi, elencate nell’allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica qualora siano elencate nella tabella seguente o in altre parti del presente allegato. Tali sostanze attive a basso rischio sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell’ultima colonna della tabella seguente.
|
Numero e parte dell’allegato (1) |
CAS |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
2D |
|
COS-OGA |
|
|
3D |
|
Cerevisane e altri prodotti basati su frammenti di cellule di microrganismi |
non provenienti da OGM |
|
5D |
10045-86-6 |
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)] |
|
|
12D |
9008-22-4 |
Laminarin |
l’alga bruna è ottenuta da acquacoltura biologica o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 |
|
16D |
CAS non attribuito |
ABE-IT 56 (componenti del lisato di Saccharomyces cerevisiae ceppo DDSF623) |
non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM |
|
19D |
23960-07-8 |
Lavandulyl senecioato |
|
|
20D |
10058-44-3 |
Pirofosfato ferrico |
|
|
24D |
144-55-8 |
Idrogenocarbonato di sodio |
|
|
28D |
|
Estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce |
|
|
|
|
Altre sostanze a basso rischio di origine vegetale o animale * |
non autorizzati gli usi come erbicida |
|
32D |
298-14-6 |
Idrogenocarbonato di potassio |
|
|
38D |
|
Feromoni di lepidotteri a catena lineare (acetati) |
|
|
39D |
98999-15-6 |
Grasso di pecora |
usato come repellente olfattivo |
|
44D |
14808-60-7 e 7631-86-9 |
Sabbia di quarzo Biossido di silicio |
|
|
(1)
Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione. |
|||
3. Microrganismi
Tutti i microrganismi elencati nell’allegato, parti A, B e D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che non provengano da OGM e soltanto se utilizzati in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione3. I microrganismi, compresi i virus, sono agenti di controllo biologico considerati sostanze attive dal regolamento (CE) n. 1107/2009.
4. Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti
Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 ed elencate nella tabella seguente possono essere usate come prodotti fitosanitari nella produzione biologica soltanto se utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nella tabella seguente.
|
Numero e parte dell’allegato (1) |
CAS |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
139 A |
131929-60-7 131929-63-0 |
Spinosad |
|
|
225 A |
124-38-9 |
Biossido di carbonio |
|
|
227 A |
74-85-1 |
Etilene |
soltanto su banane e patate; può essere però usato sugli agrumi nell’ambito della strategia per la prevenzione degli attacchi della mosca della frutta |
|
230 A |
i.a. 67701-09-1 |
Acidi grassi |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
|
231 A |
8008-99-9 |
Estratto di aglio (Allium sativum) |
|
|
234 A |
N. CAS non attribuito N. CIPAC 901 |
Proteine idrolizzate tranne la gelatina |
|
|
▼M3 ————— |
|||
|
220 A |
1332-58-7 |
Silicato di alluminio (caolino) |
|
|
236 A |
61790-53-2 |
Kieselgur (terra diatomacea) |
|
|
▼M3 ————— |
|||
|
343 A |
11141-17-6 84696-25-3 |
Azadiractina (estratto di margosa) |
estratto dai semi dell’albero del neem (Azadirachta indica) |
|
240 A |
8000-29-1 |
Olio di citronella |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
|
241 A |
84961-50-2 |
Olio di chiodi di garofano |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
|
242 A |
8002-13-9 |
Olio di colza |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
|
243 A |
8008-79-5 |
Olio di menta verde |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
|
56 A |
8028-48-6 5989-27-5 |
Olio di arancio |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
|
228 A |
68647-73-4 |
Olio di Melaleuca alternifolia |
tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida |
|
246 A |
8003-34-7 |
Piretrine estratte da vegetali |
|
|
292 A |
7704-34-9 |
Zolfo |
|
|
294 A 295 A |
64742-46-7 72623-86-0 97862-82-3 8042-47-5 |
Oli di paraffina |
|
|
345 A |
1344-81-6 |
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) |
|
|
44B |
9050-36-6 |
Maltodestrina |
|
|
45B |
97-53-0 |
Eugenolo |
|
|
46B |
106-24-1 |
Geraniolo |
|
|
47B |
89-83-8 |
Timolo |
|
|
153B e altre |
|
Feromoni e altri semiochimici |
|
|
10E |
20427-59-2 |
Idrossido di rame |
in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 esclusivamente gli impieghi che comportano un’applicazione totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell’arco di 7 anni |
|
10E |
1332-65-6 1332-40-7 |
Ossicloruro di rame |
|
|
10E |
1317-39-1 |
Ossido di rame |
|
|
10E |
8011-63-0 |
Poltiglia bordolese |
|
|
10E |
12527-76-3 |
Solfato di rame tribasico |
|
|
40A |
52918-63-5 |
Deltametrina |
solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae, Ceratitis capitata e Rhagoletis completa |
|
5E |
91465-08-6 |
Lambda-cialotrina |
solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata |
|
(1)
Inserimento in elenco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, numero e categoria di appartenenza: parte A sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte B sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, parte C sostanze di base, parte D sostanze attive a basso rischio e parte E sostanze candidate alla sostituzione. |
|||
ALLEGATO II
Concimi, ammendanti e nutrienti autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848
I concimi, gli ammendanti e i nutrienti ( 15 ) elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:
Conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.9.6, del regolamento (UE) 2018/848, è consentito l’uso di preparati a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.
Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.
|
Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate |
Descrizione, condizioni e limiti specifici |
|
Letame |
prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali |
|
Letame essiccato e pollina disidratata |
proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
|
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato |
proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
|
Effluenti di allevamento liquidi |
uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
|
Rifiuti organici compostati o fermentati [direttiva 2008/98/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio] |
prodotto ottenuto dalla raccolta differenziata alla fonte di rifiuti organici, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas solo rifiuti organici vegetali e animali solo se prodotti all’interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile |
|
Torba |
impiego limitato all’orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) |
|
Residui di fungaie |
la composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato |
|
Deiezioni di vermi (Vermicompost) e miscela di escrementi di insetti |
ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 |
|
Guano |
|
|
Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata |
prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |
|
Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato |
i sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009) proibito se proveniente da allevamenti industriali i processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 non applicabili alle parti commestibili della coltura |
|
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2) |
(1) concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile (2) non applicabili alle parti commestibili della coltura |
|
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale |
ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto |
|
Proteine idrolizzate di origine vegetale |
|
|
Alghe e prodotti a base di alghe |
se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all’allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 |
|
Segatura e trucioli di legno |
legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
|
Cortecce compostate |
legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
|
Cenere di legno |
proveniente da legname non trattato chimicamente dopo il taglio |
|
Fosfato naturale tenero |
prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 25 %P2O5 Fosforo valutato come P2O5 solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acido formico al 2 % finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm. — passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm. fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P2O5 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Fosfato alluminocalcico |
prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 30 % P2O5 fosforo valutato come P2O5 solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 98 % del peso al setaccio a maglie di 0,630 mm. fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5) |
|
Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas) |
prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 12 % P2O5 fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell’acido citrico al 2 % oppure 10 % P2O5 fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell’acido citrico al 2 % finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Sale grezzo di potassio |
prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 9 % K2O potassio valutato come K2O solubile in acqua 2 % MgO magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio |
prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio |
|
Borlande ed estratti di borlande |
escluse le borlande estratte con sali ammoniacali |
|
Carbonato di calcio, ad esempio: creta, marna, calcare macinato, litotamnio (maerl), creta fosfatica |
solo di origine naturale |
|
Gusci di molluschi |
soltanto da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 |
|
Gusci d’uovo |
proibiti se proveniente da allevamenti industriali |
|
Carbonato di calcio e di magnesio |
solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare |
|
Solfato di magnesio (kieserite) |
solo di origine naturale |
|
Soluzione di cloruro di calcio |
solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio |
|
Solfato di calcio (gesso) |
prodotto d’origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d’idratazione titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso): 25 % CaO 35 % SO3 calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale finezza di macinazione: — passaggio di almeno l’80 % al setaccio a maglie di 2 mm, — passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Fanghi industriali provenienti da zuccherifici |
sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero |
|
Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione |
sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |
|
Zolfo elementare |
fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Concimi inorganici a base di microelementi |
fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell’allegato I, parte E, del regolamento (CE) n. 2003/2003; dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Cloruro di sodio |
|
|
Farina di rocce, sabbia di origine naturale, argille e minerali argillosi |
ad esempio: perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico, perlite, sabbia e vermiculite, anche quando sottoposte a trattamento termico, possono essere usate come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati, come previsto dall’allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 |
|
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici) |
solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive |
|
Acidi umici e fulvici |
solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell’acqua |
|
Xilitolo |
solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell’estrazione di lignite) |
|
Chitina (polisaccaride ottenuto dall’esoscheletro dei crostacei) |
ottenuta da acquacoltura biologica o attività di pesca sostenibili, conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 |
|
Sedimento ricco di materie organiche (1) formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel) |
solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce se del caso, l’estrazione va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe alla benzina fino al 15 luglio 2022: concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un’ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante |
solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all’allegato I fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato |
i prodotti devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2019/1009 il letame animale utilizzato come materiale di partenza non può provenire da allevamenti industriali |
|
Nitrato di sodio |
solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi |
|
Cloruro di potassio (muriato di potassio) |
solo di origine naturale |
|
Sali di selenio |
solo in caso di carenza nei terreni utilizzati per l’allevamento e/o il pascolo o per la produzione di colture foraggere |
|
Biossido di carbonio |
uso per arricchire l’acqua nella produzione di alghe in sistemi chiusi su terraferma; in questo caso il biossido di carbonio deve essere di qualità alimentare quando disponibile, il biossido di carbonio è ottenuto come sottoprodotto di altri processi o da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) può essere usato anche per la produzione in serra |
|
Acetato di calcio |
solo per l’applicazione fogliare sugli ortaggi nelle serre e sui meli per prevenire carenze di calcio ottenuto da carbonato di calcio di origine naturale |
|
Fosfato di calcio |
solo se derivato da ceneri di fanghi di depurazione solo se contenuto in prodotti conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 |
|
Tappeti di fibre vegetali |
fibre a base vegetale, come fibra di canapa, fibra di lino, fibra di cocco senza aggiunta di concimi, ammendanti o nutrienti né additivi o leganti, fabbricati esclusivamente in modo meccanico come mezzo inerte nella produzione di semi germogliati conformemente all’allegato II, parte I, punto 1.3, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 quando disponibile, sono usati materiali dalla produzione biologica |
|
Gluconato di calcio e magnesio |
solo mediante fermentazione microbica |
|
(1)
Qui l’aggettivo «organico» si riferisce alla chimica organica e non all’agricoltura biologica.
(2)
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(3)
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj). |
|
ALLEGATO III
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso come mangimi o nella produzione di mangimi
PARTE A
materie prime per mangimi non biologiche, autorizzate, ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848
(1) MATERIE PRIME PER MANGIMI DI ORIGINE MINERALE
|
Numero nel catalogo dei mangimi (1) |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
11.1.1 |
Carbonato di calcio |
|
|
11.1.2 |
Conchiglie marine calcaree |
|
|
11.1.4 |
Maërl |
|
|
11.1.5 |
Litotamnio |
|
|
11.1.6 |
Cloruro di calcio |
può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (2), inclusa la formulazione in bolo cloruro di calcio purificato a partire da salamoia naturale, se disponibile solo per le vacche da latte che lo necessitino e per un periodo limitato |
|
11.1.13 |
Gluconato di calcio |
|
|
11.2.1 |
Ossido di magnesio |
|
|
11.2.4 |
Solfato di magnesio anidro |
|
|
11.2.6 |
Cloruro di magnesio |
|
|
11.2.7 |
Carbonato di magnesio |
|
|
11.3.1 |
Fosfato dicalcico |
|
|
11.3.2 |
Fosfato mono-dicalcico |
|
|
11.3.3 |
Fosfato monocalcico |
|
|
11.3.5 |
Fosfato di calcio e di magnesio |
|
|
11.3.8 |
Fosfato di magnesio |
|
|
11.3.10 |
Fosfato monosodico |
|
|
11.3.16 |
Fosfato di calcio e di sodio |
|
|
11.3.17 |
Fosfato monoammonico (Diidrogenoortofosfato di ammonio) |
solo per l’acquacoltura |
|
11.3.19 |
Trifosfato pentasodico (STPP) |
solo per alimenti per animali da compagnia |
|
11.3.27 |
Diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) |
solo per alimenti per animali da compagnia |
|
11.4.1 |
Cloruro di sodio |
|
|
11.4.2 |
Bicarbonato di sodio |
|
|
11.4.4 |
Carbonato di sodio |
|
|
11.4.6 |
Solfato di sodio |
|
|
11.5.1 |
Cloruro di potassio |
|
|
(1)
Ai sensi del regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).
(2)
Regolamento (UE) 2020/354 della Commissione, del 4 marzo 2020, che stabilisce un elenco degli usi previsti dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e che abroga la direttiva 2008/38/CE (GU L 67 del 5.3.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj).; |
||
(2) ALTRE MATERIE PRIME PER MANGIMI
|
Numero nel catalogo dei mangimi (1) |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
ex 7.1.4 |
Olio di alghe |
olio ottenuto per estrazione da microalghe mediante fermentazione i substrati di coltivazione per il processo di fermentazione non devono essere di origine OGM e devono provenire da materie prime biologiche, se disponibili |
|
10 |
Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici |
a condizione che siano ottenuti da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 a condizione che siano prodotti o preparati senza solventi ottenuti per sintesi chimica il loro impiego è autorizzato soltanto per animali non erbivori l’impiego di idrolizzati proteici di pesce è autorizzato soltanto per giovani animali non erbivori |
|
10 |
Farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci, molluschi o crostacei |
per animali di acquacoltura carnivori da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 ricavati da scarti di pesci, crostacei e molluschi catturati per il consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, o ricavati da pesci, crostacei o molluschi interi catturati e non destinati al consumo umano, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 |
|
10 |
Farina di pesce e olio di pesce |
nella fase di ingrasso, per pesci allevati in acque interne, i gamberi peneidi e i gamberi di acqua dolce, nonché i pesci tropicali di acqua dolce da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità dei principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 soltanto qualora i mangimi naturalmente presenti negli stagni e nei laghi non siano disponibili in quantità sufficiente, al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce per la razione alimentare dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) e al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce per la razione alimentare del pangasio (Pangasius spp.), conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.4, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/848 |
|
12.1.5 |
Lieviti |
se non disponibili di origine biologica |
|
ex 12.1.9 |
proteine unicellulari derivanti da Trichoderma viride e Aspergillus oryzae |
solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica |
|
12.1.10 |
prodotti derivanti da Bacillus subtilis ricchi di proteine |
solo per ceppi non geneticamente modificati e substrati di coltivazione non ottenute da sostrati con fonti azotate sintetiche ottenute da sostrati derivanti da produzione biologica quando usate per ruminanti e altri erbivori quando usati, gli antischiumogeni sono autorizzati per la produzione biologica |
|
12.1.12 |
Prodotti del lievito |
se non disponibili di origine biologica |
|
ex 13.6.4 |
Stearato di calcio |
|
|
13.11.1 |
Glicole propilenico; [1,2-propanediolo]; [propan-1,2-diolo] |
può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di chetosi ai sensi della parte B, voce «61», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo solo per le vacche, le pecore e le capre da latte che lo necessitino e per un periodo limitato |
|
|
Colesterolo |
prodotto ottenuto da lanolina mediante saponificazione, separazioni e cristallizzazione, da molluschi o altre fonti per assicurare le esigenze nutritive quantitative dei gamberi peneidi e dei gamberi di acqua dolce (Macrobrachium spp.) nella fase di ingrasso e nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai se non disponibile di origine biologica |
|
|
Erbe aromatiche |
in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — qualora non siano disponibili in forma biologica — siano prodotte/preparate senza solventi chimici — il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare |
|
|
Melassa |
in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — qualora non sia disponibile in forma biologica — siano prodotta/preparata senza solventi chimici — il suo utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare |
|
|
Fitoplancton e zooplancton |
soltanto nell’allevamento larvale di novellame biologico |
|
|
specifici composti proteici |
in conformità del punto 1.9.3.1, lettera c), e del punto 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — fino al 31 dicembre 2026, — qualora non siano disponibili in forma biologica, — siano prodotti/preparati senza solventi chimici, — il loro utilizzo sia limitato all’alimentazione dei suinetti fino a 35 kg o del pollame giovane, — costituiscano al massimo il 5 % della sostanza secca dei mangimi di origine agricola per ogni periodo di 12 mesi |
|
|
Spezie |
in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento (UE) 2018/848, in particolare: — qualora non siano disponibili in forma biologica — siano prodotte/preparate senza solventi chimici — il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare |
|
(1)
A norma del regolamento (UE) n. 68/2013. |
||
PARTE B
Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati, utilizzati nell’alimentazione animale, di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848
Gli additivi per mangimi elencati in questa parte devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Le condizioni specifiche qui indicate devono essere applicate in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(1) ADDITIVI TECNOLOGICI
a) Conservanti
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
1a200 |
Acido sorbico |
|
|
1k236 |
Acido formico |
|
|
1k237i |
Formiato di sodio |
|
|
1a260 |
Acido acetico |
|
|
1a270 1a270i |
Acidi lattici |
|
|
1k280 |
Acido propionico |
|
|
1a282 |
Propionato di calcio |
può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la riduzione del rischio di febbre lattea e di ipocalcemia subclinica ai sensi della parte B, voce «60», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354, inclusa la formulazione in bolo solo per le vacche da latte che lo necessitino e per un periodo limitato |
|
1a330 |
Acido citrico |
|
b) Antiossidanti
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
1b306(i) |
Estratti di tocoferolo da oli vegetali |
|
|
1b306(ii) |
Estratti da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo |
|
c) Agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
1c322, 1c322i |
Lecitine |
ottenute da materie prime biologiche dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica |
|
E 407 |
Carragenina |
solo per alimenti per animali da compagnia |
|
E 410 |
Farina di semi di carrube (gomma di carrube) |
solo per alimenti per animali da compagnia ottenuta esclusivamente da un processo di torrefazione se disponibile di origine biologica |
|
E 414 |
Acacia (gomma arabica) |
solo per alimenti per animali da compagnia se disponibile di origine biologica |
|
E 415 |
Gomma di xantano |
|
|
E 412 |
Gomma di guar |
|
d) Agenti leganti e antiagglomeranti
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
▼M1 ————— |
||
|
E 535 |
Ferrocianuro di sodio |
tenore massimo: 20 mg/kg NaCl calcolato come anione ferrocianuro |
|
E 551b |
Silice colloidale |
|
|
E 551c |
Kieselgur (terra diatomacea, purificata) |
|
|
1m558i |
Bentonite |
|
|
E 559 |
Argille caolinitiche esenti da amianto |
|
|
E 560 |
Miscele naturali di steatite e clorite |
|
|
E 561 |
Vermiculite |
|
|
E 562 |
Sepiolite |
|
|
E 563 |
Argilla sepiolitica |
|
|
E 566 |
Natrolite-fonolite |
|
|
1g568 |
Clinoptilolite di origine sedimentaria |
|
|
E 599 |
Perlite |
|
|
1g599 |
Illite-montmorillonite-caolinite |
|
e) Additivi per insilati
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
1k |
Enzimi, microrganismi |
autorizzati soltanto per assicurare una fermentazione adeguata |
|
1k236 |
Acido formico |
|
|
1k237 |
Formiato di sodio |
|
|
1k280 |
Acido propionico |
|
|
1k281 |
Propionato di sodio |
f) Sostanze per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
1m558 |
Bentonite |
|
(2) ADDITIVI ORGANOLETTICI
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
ex2a |
Astaxantina |
soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche in mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la Phaffia rhodozyma ricca di astaxantina |
|
ex2b |
Sostanze aromatizzanti |
solo estratti di prodotti agricoli, tra cui l’estratto di castagno (Castanea sativa Mill.) |
(3) ADDITIVI NUTRIZIONALI
a) Vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
ex3a |
Vitamine e provitamine |
derivate da prodotti agricoli se non sono disponibili quelle derivate da prodotti agricoli: — ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici e gli animali di acquacoltura — ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti; previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l’alimentazione |
|
3a370 |
Taurina |
solo per gatti e cani se disponibile non di origine sintetica |
|
3a920 |
Betaina anidra |
solo per gli animali e i pesci monogastrici di origine biologica; se non disponibile, di origine naturale |
b) Composti di oligoelementi
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
3b101 |
Carbonato di ferro (II) (siderite) |
|
|
3b103 |
Solfato di ferro (II) monoidrato |
|
|
3b104 |
Solfato di ferro (II) eptaidrato |
|
|
3b105 |
fumarato di ferro (II) |
può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354 solo per i suinetti lattanti che lo necessitino e per un periodo limitato |
|
3b107 |
Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici |
da produzione di soia biologica, se disponibile |
|
3b110 |
Ferro destrano 10 % |
può essere usato solo come «mangime destinato a particolari fini nutrizionali» come da definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto o), del regolamento (CE) n. 767/2009 per la compensazione della carenza di ferro postnatale ai sensi della parte B, voce «64», dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354 il substrato di coltivazione per il processo di fermentazione del destrano non proviene da OGM solo per i suinetti lattanti che lo necessitino e per un periodo limitato |
|
3b201 |
Ioduro di potassio |
|
|
3b202 |
Iodato di calcio, anidro |
|
|
3b203 |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti |
|
|
3b301 |
Acetato di cobalto (II) tetraidrato |
|
|
3b302 |
Carbonato di cobalto (II) |
|
|
3b303 |
Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato |
|
|
3b304 |
Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti |
|
|
3b305 |
Solfato di cobalto (II) eptaidrato |
|
|
3b402 |
Rame (II) carbonato diidrossi-monoidrato |
|
|
3b404 |
Ossido di rame (II) |
|
|
3b405 |
Solfato di rame (II) pentaidrato |
|
|
3b407 |
Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici |
da produzione di soia biologica, se disponibile |
|
3b409 |
Ossicloruro di rame |
|
|
3b502 |
Ossido di manganese (II) |
|
|
3b503 |
Solfato manganoso, monoidrato |
|
|
3b505 |
Chelati di manganese di idrolizzati proteici |
da produzione di soia biologica, se disponibile |
|
3b603 |
Ossido di zinco |
|
|
3b604 |
Solfato di zinco eptaidrato |
|
|
3b605 |
Solfato di zinco monoidrato |
|
|
3b609 |
Octaidrossicloruro di zinco monoidrato |
|
|
3b612 |
Chelato di zinco di proteine idrolizzate |
da produzione di soia biologica, se disponibile |
|
3b701 |
Molibdato di disodio diidrato |
|
|
3b801 |
Selenito di sodio |
|
|
3b802 3b803 |
Selenito di sodio in granuli rivestiti Selenato di sodio |
|
|
3b810 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato |
|
|
3b810i |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato |
|
|
3b811 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inattivato |
|
|
3b812 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inattivato |
|
|
3b813 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inattivato |
|
|
3b817 |
Lievito al selenio, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inattivato |
|
c) Aminoacidi, loro sali e analoghi
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
3c3.5.1 e 3c352 |
L-istidina monocloridrato monoidrato |
prodotta tramite fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui all’allegato II, parte II, punto 3.1.3.3, del regolamento (UE) 2018/848 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci |
(4) ADDITIVI ZOOTECNICI
|
Numero di identificazione o gruppo funzionale |
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
4a, 4b, 4c e 4d |
Enzimi e microrganismi |
|
|
4d7 e 4d8 |
Cloruro di ammonio |
solo per gatti |
|
(5) |
COADIUVANTI TECNOLOGICI |
Per i coadiuvanti tecnologici come definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 1831/2003, si applicano le condizioni e i limiti specifici stabiliti nella tabella seguente.
|
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
Etanolo |
da usare solo come solvente di estrazione per la produzione di farine proteiche e solo quando le farine proteiche ottenute con estrazione meccanica non sono disponibili in quantità sufficiente se disponibile solo da fermentazione se disponibile solo di origine biologica |
|
Papaina |
solo per la produzione di interiora aromatizzanti per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia di cui all’allegato I, punto 18, del regolamento (UE) n. 142/2011 a condizione che l’enzima sia inattivo durante il processo e che pertanto non sia presente come tale nelle interiora aromatizzanti risultanti e che non comporti effetti tecnologici sul prodotto dal 1o gennaio 2027, solo da materia prima biologica |
ALLEGATO IV
Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848
PARTE A
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale
PARTE B
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola
PARTE C
Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio
PARTE D
Prodotti di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento
I seguenti prodotti, o i prodotti contenenti le seguenti sostanze attive, di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, non possono essere utilizzati come biocidi:
ALLEGATO V
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime
PARTE A
Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, compresi gli eccipienti e altre sostanze usate nello stesso modo e con lo stesso fine dei coadiuvanti tecnologici
I prodotti alimentari biologici cui si possono aggiungere additivi alimentari rientrano nei limiti delle autorizzazioni concesse in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008.
Le condizioni e i limiti specifici indicati nella tabella seguente si applicano in aggiunta alle condizioni delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1333/2008.
L’uso di additivi alimentari o come coadiuvanti tecnologici è attribuito caso per caso a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 e delle legislazioni nazionali in materia di coadiuvanti tecnologici.
Ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna «Numero E o EINECS, o entrambi» sono considerati ingredienti di origine agricola.
|
Numero E o EINECS (2), o entrambi |
Nome |
Prodotti alimentari biologici in cui può essere usato un additivo o un coadiuvante tecnologico e condizioni e limiti specifici |
|
|
Uso come additivo |
Uso come coadiuvante tecnologico |
||
|
E 153 |
Carbone vegetale |
crosta commestibile di formaggio caprino alla cenere |
|
|
formaggio Morbier |
|
||
|
E 160b(i)* |
Bissina di annatto |
formaggio Red Leicester |
|
|
formaggio Double Gloucester |
|
||
|
Cheddar |
|
||
|
formaggio Mimolette |
|
||
|
E 160b(ii)* |
Norbissina di annatto |
formaggio Red Leicester |
|
|
formaggio Double Gloucester |
|
||
|
Cheddar |
|
||
|
formaggio Mimolette |
|
||
|
E 170/207-439-9 e 215-279-6 |
Carbonato di calcio |
prodotti di origine vegetale e animale |
prodotti di origine vegetale |
|
E 220 |
Anidride solforosa |
vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
|
|
E 223 |
Metabisolfito di sodio |
crostacei |
|
|
E 224 |
Metabisolfito di potassio |
vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall’uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele con e senza l’aggiunta di zuccheri 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2) |
|
|
E 250 |
Nitrito di sodio |
prodotti a base di carne uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E252 tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO2: 50 mg/kg tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO2: 30 mg/kg |
|
|
E252 |
Nitrato di potassio |
prodotti a base di carne uso autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto non combinato con E250 tenore massimo che può essere aggiunto durante la fabbricazione espresso in ioni NO3: 55 mg/kg tenore massimo residuo da tutte le fonti per il prodotto pronto per la commercializzazione e per tutta la durata di conservazione del prodotto espresso in ioni NO3: 35 mg/kg |
|
|
E 267* |
Aceto tamponato |
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica |
|
|
E 270/200-018-0 |
Acido lattico |
prodotti di origine vegetale e animale |
formaggi regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia |
|
E 290/204-696-9 |
Biossido di carbonio |
prodotti di origine vegetale e animale |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 296 |
Acido malico |
prodotti di origine vegetale |
|
|
E 300 |
Acido ascorbico |
prodotti di origine vegetale prodotti a base di carne [categoria 08.3 (2)] e preparazioni di carni [categoria 08.2 (2)] cui sono stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale |
|
|
E 301 |
Ascorbato di sodio |
prodotti a base di carne può essere usato solo in associazione con nitrati e nitriti |
|
|
E 306* |
Estratto ricco in tocoferolo |
prodotti di origine vegetale e animale solo come antiossidante |
|
|
E 322* |
Lecitine |
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica |
|
|
E 325 |
Lattato di sodio |
prodotti di origine vegetale |
|
|
prodotti lattiero-caseari |
|
||
|
prodotti a base di carne |
|
||
|
E 330/201-069-1 |
Acido citrico |
prodotti di origine vegetale e animale |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 331 |
Citrati di sodio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
|
E 333 |
Citrati di calcio |
prodotti di origine vegetale |
|
|
E 334 |
Acido tartarico (L(+)-) |
prodotti di origine vegetale idromele |
|
|
E 335* |
Tartrati di sodio |
prodotti di origine vegetale dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica |
|
|
E 336* |
Tartrati di potassio |
prodotti di origine vegetale dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica |
|
|
E 337* |
Tartrato di sodio e di potassio |
prodotti di origine vegetale dal 1o gennaio 2027, solo da produzione biologica |
|
|
E 341(i) |
Fosfato monocalcico |
farina fermentante solo come agente lievitante |
|
|
E 392* |
Estratti di rosmarino |
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica |
|
|
E 400 |
Acido alginico |
prodotti di origine vegetale |
|
|
prodotti lattiero-caseari |
|
||
|
E 401 |
Alginato di sodio |
prodotti di origine vegetale |
|
|
prodotti lattiero-caseari |
|
||
|
salsicce a base di carne |
|
||
|
E 402 |
Alginato di potassio |
prodotti di origine vegetale |
|
|
prodotti lattiero-caseari |
|
||
|
E 406 |
Agar-agar |
prodotti di origine vegetale |
|
|
prodotti lattiero-caseari |
|
||
|
prodotti a base di carne |
|
||
|
E 407 |
Carragenina |
prodotti di origine vegetale |
|
|
prodotti lattiero-caseari |
|
||
|
E 410* |
Farina di semi di carrube |
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica |
|
|
E 412* |
Gomma di guar |
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica |
|
|
E 414* |
Gomma arabica |
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica |
|
|
E 415 |
Gomma di xantano |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
|
E 417* |
Gomma di tara |
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica solo come addensante |
|
|
E 418* |
Gomma di gellano |
prodotti di origine vegetale e animale se disponibile di origine biologica solo la forma ad alto tasso di acile |
|
|
E 422* |
Glicerolo |
estratti vegetali e aromi solo di origine vegetale solo da produzione biologica come solvente ed eccipiente come agente umidificante per capsule di gelatina come pellicola di rivestimento di compresse |
|
|
E 440(i)* |
Pectina |
prodotti di origine vegetale |
|
|
prodotti lattiero-caseari |
|||
|
E 460/232-674-9 |
Cellulosa |
gelatina |
gelatina |
|
prodotti di origine vegetale |
|||
|
E 464 |
Idrossipropil-metilcellulosa |
prodotti di origine vegetale e animale solo come materiale da incapsulamento per capsule |
|
|
E 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9 |
Carbonati di sodio |
prodotti di origine vegetale e animale |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 501/209-529-3, 206-059-0 |
Carbonati di potassio |
prodotti di origine vegetale |
uva solo come essiccante per produrre uva secca |
|
E 503 |
Carbonati di ammonio |
prodotti di origine vegetale |
|
|
E 504 |
Carbonati di magnesio |
prodotti di origine vegetale |
|
|
E 509/233-140-8 |
Cloruro di calcio |
prodotti di origine vegetale solo per attivare la coagulazione |
prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/flocculante |
|
prodotti lattiero-caseari solo come stabilizzante |
|||
|
salsicce a base di carne solo per attivare la coagulazione per realizzare i budelli |
|||
|
E 511/232-094-6 |
Cloruro di magnesio |
prodotti di origine vegetale solo per attivare la coagulazione |
prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/flocculante |
|
E 516/231-900-3 |
Solfato di calcio |
prodotti di origine vegetale solo come eccipiente o per attivare la coagulazione |
prodotti di origine vegetale solo come chiarificante/flocculante |
|
E 524/215-185-5 |
Idrossido di sodio |
Laugengebäck con trattamento superficiale solo come trattamento superficiale |
zucchero |
|
aromi solo come correttore di acidità |
olio di origine vegetale escluso l’olio di oliva |
||
|
estratti di proteine vegetali |
|||
|
E 551/231-545-4 |
Biossido di silicio |
cacao solo come antiagglomerante nei distributori automatici |
prodotti di origine vegetale |
|
erbe e spezie in polvere essiccate |
|||
|
aromi |
|||
|
propoli |
|||
|
E 553b |
Talco |
prodotti di origine vegetale |
prodotti di origine vegetale |
|
salsicce a base di carne solo come trattamento superficiale |
|||
|
E 901*/232-383-7 |
Cera d’api |
prodotti dolciari solo da produzione biologica solo come agente di rivestimento |
prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica solo come distaccante |
|
E 903*/232-399-4 |
Cera di carnauba |
prodotti dolciari solo da produzione biologica solo come agente di rivestimento |
prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica solo come distaccante |
|
agrumi solo da produzione biologica solo come metodo di attenuazione del trattamento obbligatorio con il freddo estremo della frutta contro gli organismi nocivi, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) |
|||
|
E 938 |
Argon |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
|
E 939 |
Elio |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
|
E 941/231-783-9 |
Azoto |
prodotti di origine vegetale e animale |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
E 948 |
Ossigeno |
prodotti di origine vegetale e animale |
|
|
E 968* |
Eritritolo |
prodotti di origine vegetale e animale soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico |
|
|
-/200-578-6 |
Etanolo |
|
prodotti di origine vegetale e animale solo come solvente su primer di cristallizzazione per la produzione di zucchero e/o solvente di estrazione |
|
-/200-580-7 |
Acido acetico |
|
prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica |
|
pesce se disponibile di origine biologica |
|||
|
-/215-108-5 |
Bentonite |
|
prodotti di origine vegetale |
|
idromele solo come collante |
|||
|
-/215-137-3 |
Idrossido di calcio |
|
prodotti di origine vegetale |
|
-/231-595-7 |
Acido cloridrico |
|
gelatina |
|
formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas solo come regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi |
|||
|
-/231-639-5 |
Acido solforico |
|
gelatina |
|
zucchero |
|||
|
-/231-765-0 |
Perossido di idrogeno |
|
gelatina |
|
-/232-554-6 |
Gelatina |
|
prodotti di origine vegetale |
|
-/232-555-1 |
Caseina |
|
prodotti di origine vegetale |
|
-/293-292-6 |
Colla di pesce |
|
prodotti di origine vegetale |
|
-/931-328-0 |
Carbone attivato |
|
prodotti di origine vegetale e animale |
|
|
Idrossido d’ammonio |
|
gelatina |
|
|
Fosfato diammonico |
|
vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele |
|
|
(L+) Acido lattico da fermentazione |
|
estratti di proteine vegetali |
|
|
Tiamina cloridrato |
|
vini di frutta, sidro di mele, sidro di pere e idromele |
|
|
Terra diatomacea |
|
prodotti di origine vegetale |
|
gelatina |
|||
|
|
Albumina d’uovo |
|
prodotti di origine vegetale |
|
|
Estratto di luppolo |
|
prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica solo per scopi antimicrobici |
|
|
Gusci di nocciole |
|
prodotti di origine vegetale |
|
|
Perlite |
|
prodotti di origine vegetale |
|
gelatina |
|||
|
|
Estratto di colofonia di pino |
|
prodotti di origine vegetale se disponibile di origine biologica solo per scopi antimicrobici |
|
|
Farina di riso |
|
prodotti di origine vegetale |
|
|
Acido tannico |
|
prodotti di origine vegetale solo come ausiliare di filtrazione |
|
|
Oli vegetali |
|
prodotti di origine vegetale e animale solo da produzione biologica solo come lubrificante, distaccante o antischiumogeno |
|
|
Aceto |
|
prodotti di origine vegetale solo da produzione biologica |
|
pesce solo da produzione biologica |
|||
|
|
Acqua |
|
prodotti di origine vegetale e animale acqua destinata al consumo umano a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) |
|
|
Fibre di legno |
|
prodotti di origine vegetale e animale l’origine del legname è limitata al prodotto certificato come raccolto in modo sostenibile il legno utilizzato non contiene componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microrganismi) |
|
(1)
Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (GU C 146 del 15.6.1990, pag. 4).
(2)
Categorie di alimenti di cui all’allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj).
(3)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).
(4)
Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj). |
|||
PARTE B
Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848
|
Nome |
Condizioni e limiti specifici |
|
Alga arame (Eisenia bicyclis), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga. |
|
|
Alga hijiki (Hizikia fusiforme), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati tale alga. |
|
|
Corteccia dell’albero pau d’arco Handroanthus impetiginosus («lapacho») |
soltanto per uso in miscele di tè o kombucha |
|
►C1 Budelli ◄ |
da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale |
|
Gelatina |
da fonti diverse da quella suina |
|
Polvere/liquido minerale di latte |
soltanto se utilizzati per la funzione organolettica allo scopo di sostituire del tutto o in parte il cloruro di sodio |
|
Pesci selvatici o animali acquatici selvatici non trasformati, nonché prodotti derivanti da tali processi di trasformazione |
solo da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall’autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all’allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 solo qualora non siano disponibili nell’acquacoltura biologica |
PARTE C
Coadiuvanti tecnologici e altri prodotti autorizzati che possono essere utilizzati per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848
|
Nome |
Lievito primario |
Produzione/preparazione/formulazione del lievito |
Condizioni e limiti specifici |
|
Cloruro di calcio |
X |
|
|
|
Biossido di carbonio |
X |
X |
|
|
Acido citrico |
X |
|
per regolare il pH nella produzione di lievito |
|
Acido lattico |
X |
|
per regolare il pH nella produzione di lievito |
|
Azoto |
X |
X |
|
|
Ossigeno |
X |
X |
|
|
Fecola di patate |
X |
X |
per la filtrazione solo da produzione biologica |
|
Carbonato di sodio |
X |
X |
per regolare il pH |
|
Oli vegetali |
X |
X |
lubrificante, distaccante o antischiumogeno solo da produzione biologica |
|
Attivatori della fermentazione |
X |
|
nutrienti provenienti dall’estratto di lievito o dall’autolisato fino al 5 % del substrato calcolato in peso della sostanza secca |
PARTE D
Prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo di cui all’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848
|
Nome |
Numeri di identificazione |
Riferimenti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934 |
Condizioni e limiti specifici |
|
Aria |
|
Parte A, tabella 1, punti 1 e 8 |
|
|
Ossigeno gassoso |
E 948 CAS 17778- 80-2 |
Parte A, tabella 1, punto 1 Parte A, tabella 2, punto 8.4 |
|
|
Argon |
E 938 CAS 7440-37-1 |
Parte A, tabella 1, punto 4 Parte A, tabella 2, punto 8.1 |
non può essere utilizzato per il gorgogliamento |
|
Azoto |
E 941 CAS 7727-37-9 |
Parte A, tabella 1, punti 4, 7 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.2 |
|
|
Biossido di carbonio |
E 290 CAS 124-38-9 |
Parte A, tabella 1, punti 4 e 8 Parte A, tabella 2, punto 8.3 |
|
|
Pezzi di legno di quercia |
|
Parte A, tabella 1, punto 11 |
|
|
Acido tartarico (L(+)-) |
E 334 CAS 87-69-4 |
Parte A, tabella 2, punto 1.1 |
|
|
Acido lattico |
E 270 |
Parte A, tabella 2, punto 1.3 |
|
|
Tartrato di potassio L(+) |
E 336 (ii) CAS 921-53-9 |
Parte A, tabella 2, punto 1.4 |
|
|
Bicarbonato di potassio |
E 501 (ii) CAS 298-14-6 |
Parte A, tabella 2, punto 1.5 |
|
|
Carbonato di calcio |
E 170 CAS 471-34-1 |
Parte A, tabella 2, punto 1.6 |
|
|
Solfato di calcio |
E 516 |
Parte A, tabella 2, punto 1.8 |
|
|
Anidride solforosa |
E 220 CAS 7446-09-5 |
Parte A, tabella 2, punto 2.1 |
il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall’allegato I, parte B, punto A.1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/934, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2019/934 è ridotto di 30 mg/l |
|
Bisolfito di potassio |
E 228 CAS 7773-03-7 |
Parte A, tabella 2, punto 2.2 |
|
|
Metabisolfito di potassio |
E 224 CAS 16731-55-8 |
Parte A, tabella 2, punto 2.3 |
|
|
Acido L-ascorbico |
E 300 |
Parte A, tabella 2, punto 2.6 |
|
|
Carbone per uso enologico |
|
Parte A, tabella 2, punto 3.1 |
|
|
Idrogenofosfato di diammonio |
E 342/CAS 7783-28-0 |
Parte A, tabella 2, punto 4.2 |
|
|
Cloridrato di tiamina |
CAS 67-03-8 |
Parte A, tabella 2, punto 4.5 |
|
|
Autolisati di lievito |
|
Parte A, tabella 2, punto 4.6 |
|
|
Scorze di lieviti |
|
Parte A, tabella 2, punto 4.7 |
|
|
Lieviti inattivati |
|
Parte A, tabella 2, punto 4.8 Parte A, tabella 2, punto 10.5 Parte A, tabella 2, punto 11.5 |
|
|
Gelatina alimentare |
CAS 9000-70-8 |
Parte A, tabella 2, punto 5.1 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Proteina di frumento |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.2 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Proteina di piselli |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.3 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Proteina di patate |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.4 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Colla di pesce |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.5 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Caseina |
CAS 9005-43-0 |
Parte A, tabella 2, punto 5.6 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Caseinati di potassio |
CAS 68131-54-4 |
Parte A, tabella 2, punto 5.7 |
|
|
Albumina d’uovo |
CAS 9006-59-1 |
Parte A, tabella 2, punto 5.8 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Bentonite |
E 558 |
Parte A, tabella 2, punto 5.9 |
|
|
Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale) |
E 551 |
Parte A, tabella 2, punto 5.10 |
|
|
Tannini |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.12 Parte A, tabella 2, punto 6.4 |
ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Chitosano derivato da Aspergillus niger |
CAS 9012-76-4 |
Parte A, tabella 2, punto 5.13 Parte A, tabella 2, punto 10.3 |
|
|
Estratti proteici di lieviti |
|
Parte A, tabella 2, punto 5.15 |
ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Alginato di potassio |
E 402/CAS 9005-36-1 |
Parte A, tabella 2, punto 5.18 |
|
|
Tartrato acido di potassio |
E336(i)/CAS 868-14-4 |
Parte A, tabella 2, punto 6.1 |
|
|
Acido citrico |
E 330 |
Parte A, tabella 2, punto 6.3 |
|
|
Acido metatartarico |
E 353 |
Parte A, tabella 2, punto 6.7 |
|
|
Gomma arabica |
E 414/CAS 9000-01-5 |
Parte A, tabella 2, punto 6.8 |
ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili |
|
Mannoproteine di lieviti |
|
Parte A, tabella 2, punto 6.10 |
|
|
Pectina liasi |
CE 4.2.2.10 |
Parte A, tabella 2, punto 7.2 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
|
Pectina metilesterasi |
CE 3.1.1.11 |
Parte A, tabella 2, punto 7.3 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
|
Poligalatturonasi |
CE 3.2.1.15 |
Parte A, tabella 2, punto 7.4 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
|
Emicellulasi |
CE 3.2.1.78 |
Parte A, tabella 2, punto 7.5 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
|
Cellulasi |
CE 3.2.1.4 |
Parte A, tabella 2, punto 7.6 |
soltanto a scopo enologico nella chiarificazione |
|
Lieviti per vinificazione |
|
Parte A, tabella 2, punto 1.11 Parte A, tabella 2, punto 9.1 |
per i singoli ceppi di lievito, biologici se disponibili |
|
Batteri acido-lattici |
|
Parte A, tabella 2, punto 1.12 Parte A, tabella 2, punto 9.2 |
|
|
Citrato di rame |
CAS 866-82-0 |
Parte A, tabella 2, punto 10.2 |
|
|
Resina di pino di Aleppo |
|
Parte A, tabella 2, punto 11.1 |
|
|
Fecce fresche |
|
Parte A, tabella 2, punto 11.2 |
solo da produzione biologica |
ALLEGATO VI
Prodotti e sostanze autorizzati per l’uso nella produzione biologica in paesi terzi e regioni ultraperiferiche dell’Unione a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848
PARTE A
PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L’USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NEI PAESI TERZI
Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari
Le sostanze attive contenute nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nei paesi terzi, a condizione che rispettino la legislazione pertinente del paese terzo in questione, che siano esentate dai livelli massimi di residui a norma degli orientamenti del Codex Alimentarius CXG 97-2022 ( 16 ), che siano aggiunte all’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), o che i livelli massimi specifici di residui siano stati stabiliti nel medesimo regolamento. Sono soggette alle condizioni e ai limiti specifici corrispondenti stabiliti in tale tabella.
|
Numero CAS |
Nome della sostanza attiva |
Condizioni e limiti specifici |
|
|
Microrganismi, compresi i virus, quando usati come agenti di controllo biologico |
non proveniente da OGM non prodotto utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM |
|
74-85-1 |
Etilene |
per l’induzione della fioritura dell’ananas |
PARTE B
PRODOTTI E SOSTANZE AUTORIZZATI PER L’USO NELLA PRODUZIONE BIOLOGICA NELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL’UNIONE
Sostanze attive da usare nei prodotti fitosanitari
Le sostanze attive elencate nella tabella seguente possono essere usate per la produzione biologica nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione a condizione che rispettino le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, laddove applicabile, le disposizioni nazionali che si basano sul diritto dell’Unione.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
( 10 ) Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1).
( 11 ) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).
( 14 ) Reperibili nella banca dati sui pesticidi: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as
( 15 ) Comprendenti in particolare tutte le categorie funzionali del prodotto elencate nell’allegato I, parte I, del regolamento (UE) 2019/1009.
( 16 ) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en.
( 17 ) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).