02021R1147 — IT — 12.04.2022 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1147 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/585 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2022 |
L 112 |
1 |
11.4.2022 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1147 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2021
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo») per il periodo che va dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.
Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«richiedente protezione internazionale»: un richiedente quale definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«beneficiario di protezione internazionale»: un beneficiario di protezione internazionale quale definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario;
«familiare»: il cittadino di paese terzo definito come un familiare dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
«ammissione umanitaria»: l’ammissione a seguito – ove richiesto da uno Stato membro – di una segnalazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») o di un altro organismo internazionale competente, di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente, i quali ottengono protezione internazionale o status umanitario ai sensi del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria;
«sostegno operativo»: una parte della dotazione di uno Stato membro che può essere utilizzata come sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;
«allontanamento»: l’allontanamento come definito all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;
«reinsediamento»: l’ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell’UNHCR, di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, i quali ottengono protezione internazionale e ai quali è offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell’Unione e nazionale;
«rimpatrio»: il rimpatrio come definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che recano un valore aggiunto dell’Unione in linea con gli obiettivi del Fondo per il quale uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i loro programmi;
«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;
«minore non accompagnato»: un minore non accompagnato quale definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;
«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati conformemente agli obiettivi del Fondo;
«persona vulnerabile»: una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.
Articolo 3
Obiettivi del Fondo
Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;
contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un’efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi;
migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.
Articolo 4
Partenariato
Ai fini del presente Fondo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali operanti nell’ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti economiche e sociali.
Articolo 5
Ambito di applicazione del sostegno
Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.
Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:
siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;
siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;
siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e
servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.
Articolo 6
Parità di genere e non discriminazione
Articolo 7
Paesi terzi associati al Fondo
Come minimo, l’accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo al Fondo:
consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;
si fonda, per tutta la durata del Fondo, sui principi di non respingimento, di democrazia, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;
garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;
stabilisce le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo, e i suoi costi amministrativi;
non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al Fondo;
garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti a norma dell’articolo 8.
I contributi di cui alla lettera d) del primo comma costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario
Articolo 8
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché un paese terzo partecipa al Fondo mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
CAPO II
QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
Articolo 9
Principi generali
Articolo 10
Bilancio
La dotazione finanziaria è così utilizzata:
6 270 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;
3 612 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 11.
Articolo 11
Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico
I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso, che sono le seguenti:
le azioni specifiche;
le azioni dell’Unione;
l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 31;
il reinsediamento e l’ammissione umanitaria;
il sostegno agli Stati membri per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale nell’ambito di sforzi di solidarietà di cui all’articolo 20; e
la rete europea sulle migrazioni di cui all’articolo 26.
L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
I finanziamenti di cui primo comma del presente paragrafo, a eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sostengono unicamente le azioni elencate nell’allegato III, compresi il reinsediamento e l’ammissione umanitaria conformemente all’articolo 19, nell’ambito della dimensione esterna della politica migratoria dell’Unione.
SEZIONE 2
Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente
Articolo 12
Ambito di applicazione
Articolo 13
Risorse di bilancio
L’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:
5 225 000 000 EUR conformemente all’allegato I;
1 045 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 17, paragrafo 1.
Articolo 14
Prefinanziamento
Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
2021: 4 %
2022: 3 %
2023: 5 %
2024: 5 %
2025: 5 %
2026: 5 %
Articolo 15
Tassi di cofinanziamento
La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato rispetto:
al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o
solo al contributo pubblico.
Articolo 16
Programmi degli Stati membri
Data la natura interna del Fondo, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.
La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.
Nell’ambito delle risorse assegnate a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nell’ambito del proprio programma:
almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a); e
almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).
La Commissione può anche avvalersi, se del caso, delle competenze di agenzie decentrate in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.
Articolo 17
Riesame intermedio
Articolo 18
Azioni specifiche
Articolo 19
Risorse per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria
Gli importi di cui al paragrafo 2 sono aumentati a 8 000 EUR per ogni persona, ammessa tramite ammissione umanitaria, appartenente a uno o più dei seguenti gruppi vulnerabili:
donne e minori a rischio;
minori non accompagnati;
persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria;
persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.
Articolo 20
Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale
Articolo 21
Sostegno operativo
Articolo 22
Verifiche di gestione e audit di progetti eseguiti da organizzazioni internazionali
Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall’organizzazione internazionale conferma che siano state verificate:
le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario;
le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione.
Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, un’autorità di gestione è tenuta a svolgere le verifiche di gestione, se:
tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale;
l’organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7;
i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7 presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti.
SEZIONE 3
Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta
Articolo 23
Ambito di applicazione
La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma.
Articolo 24
Soggetti idonei
Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:
i soggetti giuridici stabiliti:
in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;
in un paese terzo associato al Fondo in forza di un accordo specifico a norma dell’articolo 7, subordinatamente alla sua inclusione nel programma di lavoro e alle condizioni ivi contenute;
in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;
i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.
I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Fondo.
Articolo 25
Azioni dell’Unione
Articolo 26
Rete europea sulle migrazioni
Articolo 27
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del Fondo sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.
Articolo 28
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo può sostenere l’assistenza tecnica attuata su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.
Articolo 29
Audit
Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.
Articolo 30
Informazione, comunicazione e pubblicità
Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi del Fondo.
SEZIONE 4
Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta
Articolo 31
Assistenza emergenziale
Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate derivanti da una o più delle seguenti circostanze:
una situazione migratoria eccezionale caratterizzata da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;
un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ( 6 );
una situazione migratoria eccezionale in un paese terzo, in particolare qualora persone che necessitano di protezione rimangano bloccate a seguito di conflitti o sviluppi politici, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’Unione.
In risposta a situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può decidere di fornire assistenza emergenziale, anche per la ricollocazione volontaria, entro i limiti delle risorse disponibili. In tal caso, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.
Articolo 32
Finanziamento cumulativo e alternativo
In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o il FSE+ possono sostenere azioni a cui è stato attribuito un marchio di eccellenza come definito all’articolo 2, punto 45, di tale regolamento. Per vedersi attribuito un marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
SEZIONE 5
Sorveglianza, rendicontazione e valutazione
Articolo 33
Sorveglianza e rendicontazione
Articolo 34
Valutazione
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:
l’efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 35 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;
l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate al Fondo e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;
il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate nell’allegato II;
il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione;
il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito del Fondo.
Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020.
Articolo 35
Relazioni annuali in materia di performance
Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.
La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:
i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi previsti, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;
tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati espressi dalla Commissione in relazione a una procedura d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connessa all’attuazione del Fondo;
la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri;
l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;
il numero di persone ammesse mediante il reinsediamento e l’ammissione umanitaria con riferimento agli importi stabiliti all’articolo 19;
il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell’articolo 20;
l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.
Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.
Articolo 36
Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 37
Esercizio della delega
Articolo 38
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 39
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono continuare dopo il 1o gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
il costo totale del progetto è superiore a 500 000 EUR;
i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;
la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del Fondo a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;
lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.
Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.
Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.
Articolo 40
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI
1. Le risorse di bilancio disponibili a norma dell’articolo 13 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
all’inizio del periodo di programmazione ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 8 000 000 EUR, a eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR;
le rimanenti risorse di bilancio di cui all’articolo 13 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
2. Nel settore dell’asilo sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
il 30 % in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:
il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;
il 10 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.
3. Nel settore della migrazione legale e dell’integrazione sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
il 50 % in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;
il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno; tuttavia, non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:
4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
il 70 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l’illegalità del soggiorno e imponga l’obbligo di rimpatrio;
il 30 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza a un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.
5. Ai fini dell’assegnazione iniziale, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell’Unione. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.
6. Prima di accettare i dati statistici di cui al paragrafo 5 come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la comparabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.
ALLEGATO II
MISURE DI ATTUAZIONE
1. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
garantire l’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;
sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, anche a livello locale e regionale;
rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche potenziandone le capacità di migliorare la protezione delle persone che necessitano di protezione internazionale nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale;
fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più Stati membri, anche in cooperazione con EASO.
2. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:
sostenere lo sviluppo e l’attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale nonché l’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale, ivi compresi il ricongiungimento familiare e l’applicazione delle norme in materia di lavoro;
sostenere misure volte ad agevolare l’ingresso e il soggiorno regolari nell’Unione;
rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche tramite vie d’accesso legali all’Unione nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione;
promuovere misure di integrazione per l’inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi e misure di protezione delle persone vulnerabili nel contesto delle misure di integrazione, facilitare il ricongiungimento familiare e preparare la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, con il coinvolgimento di autorità nazionali e, in particolare, regionali o locali nonché organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, e le parti sociali.
3. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:
garantire l’applicazione uniforme dell’acquis e delle priorità politiche dell’Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;
sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell’Unione e degli Stati membri e allo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci, dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;
sostenere il rimpatrio volontario assistito, la ricerca di familiari e la reintegrazione, nel rispetto dell’interesse superiore dei minori;
rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità in materia di riammissione e rimpatri sostenibili.
4. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), tramite le seguenti misure di attuazione:
rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento nell’Unione e attraverso altre vie d’accesso legali alla protezione nell’Unione;
sostenere il trasferimento da uno Stato membro all’altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale.
ALLEGATO III
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO
1. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare:
l’istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare conformemente al pertinente acquis dell’Unione;
la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti le agenzie decentrate, ove opportuno;
l’istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari e ai soggetti idonei orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito a tutti gli aspetti del Fondo;
lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l’analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale; e lo sviluppo e l’applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;
scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; apprendimento reciproco, studi e ricerche; sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte; e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;
servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;
azioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l’attuazione delle valutazioni dell’interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;
azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.
2. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare:
la fornitura di aiuti materiali, compresa l’assistenza alle frontiere;
lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l’acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;
l’identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l’identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;
la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;
la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l’eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;
il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d’origine;
azioni connesse ai programmi dell’Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;
il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;
la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l’assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori.
3. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare:
pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione, riguardanti anche l’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale;
lo sviluppo di programmi di mobilità verso l’Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l’occupabilità;
la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri;
la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l’esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;
l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un’attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio ( 12 );
l’assistenza, compresa l’assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all’acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;
l’assistenza ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell’Unione in materia di migrazione legale;
misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;
azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l’adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;
la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all’integrazione coordinati, quali sportelli unici;
azioni volte a consentire e favorire l’inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;
la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso;
lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi.
4. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare:
la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all’accoglienza o al trattenimento, compreso l’eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;
l’introduzione, lo sviluppo, l’attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all’interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;
l’introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;
la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l’assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l’istituzione e l’applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;
la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all’emissione di decisioni di rimpatrio, l’identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;
la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione, anche tramite l’impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;
l’assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;
le operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, a eccezione del sostegno per le attrezzature coercitive;
misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l’aiuto all’occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;
strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo e, ove opportuno, una rapida transizione verso alloggi all’interno della comunità;
la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;
misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell’immigrazione irregolare;
l’assistenza e le azioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l’Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere il reinserimento nella società d’origine.
5. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), il Fondo sostiene in particolare:
l’attuazione di trasferimenti volontari da uno Stato membro all’altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale;
la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito a EASO;
l’attuazione volontaria di programmi nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria;
il sostegno da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, in termini di creazione o miglioramento delle infrastrutture destinate all’accoglienza.
ALLEGATO IV
AZIONI AMMISSIBILI A TASSI DI COFINANZIAMENTO PIÙ ELEVATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, PARAGRAFO 3, E DELL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 9
ALLEGATO V
INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE DI CUI ALL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1
Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
1. Numero di partecipanti che ritengono la formazione utile per il loro lavoro.
2. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.
3. Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:
il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;
il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
1. Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine del corso di lingua, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.
2. Numero di partecipanti che indicano che l’attività è stata utile per la loro integrazione.
3. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.
4. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)
1. Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.
2. Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.
3. Numero di rimpatriati soggetti ad alternative al trattenimento.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)
1. Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.
2. Numero di persone reinsediate.
3. Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.
ALLEGATO VI
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»
I. Sistema europeo comune di asilo |
|
001 |
Condizioni di accoglienza |
002 |
Procedure di asilo |
003 |
Attuazione dell’acquis dell’Unione |
004 |
Minori migranti |
005 |
Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari |
006 |
Programmi dell’Unione di reinsediamento o regimi nazionali di reinsediamento e di ammissioni umanitarie (allegato III, punto 2, lettera g)] |
007 |
Sostegno operativo |
II. Migrazione legale e integrazione |
|
001 |
Sviluppo di strategie di integrazione |
002 |
Vittime della tratta di esseri umani |
003 |
Misure di integrazione – Informazione e orientamento, sportelli unici |
004 |
Misure di integrazione – Formazione linguistica |
005 |
Misure di integrazione – Corsi di educazione civica e altri corsi di formazione |
006 |
Misure di integrazione – Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza |
007 |
Misure di integrazione – Esigenze di base |
008 |
Misure antecedenti alla partenza |
009 |
Programmi di mobilità |
010 |
Acquisizione del soggiorno legale |
011 |
Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati |
012 |
Sostegno operativo |
III. Rimpatrio |
|
001 |
Alternative al trattenimento |
002 |
Condizioni di accoglienza/trattenimento |
003 |
Procedure di rimpatrio |
004 |
Rimpatrio volontario assistito |
005 |
Assistenza alla reintegrazione |
006 |
Operazioni di allontanamento/rimpatrio |
007 |
Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati |
008 |
Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati |
009 |
Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare |
010 |
Sostegno operativo |
IV. Solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità |
|
001 |
Trasferimenti in un altro Stato membro («ricollocazione») |
002 |
Sostegno di uno Stato membro a un altro Stato membro, compreso il sostegno fornito a EASO |
003 |
Reinsediamento (Articolo 19) |
004 |
Ammissione umanitaria (Articolo 19) |
005 |
Supporto, in termini di infrastrutture di accoglienza, a un altro Stato membro |
006 |
Supporto operativo |
V. Assistenza tecnica |
|
001 |
Informazione e comunicazione |
002 |
Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
003 |
Valutazione e studi, raccolta dati |
004 |
Sviluppo di capacità |
TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»
001 |
Elaborazione di strategie nazionali |
002 |
Sviluppo di capacità |
003 |
Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi |
004 |
Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori |
005 |
Scambi di informazioni e migliori prassi |
006 |
Azioni/operazioni congiunte tra Stati membri |
007 |
Campagne e informazione |
008 |
Scambio e distacco di esperti |
009 |
Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi |
010 |
Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche |
011 |
Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi |
012 |
Infrastrutture |
013 |
Attrezzature |
TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»
001 |
Azioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1 |
002 |
Azioni specifiche |
003 |
Azioni elencate nell’allegato IV |
004 |
Sostegno operativo |
005 |
Assistenza emergenziale |
TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»
001 |
Cooperazione con i paesi terzi |
002 |
Azioni nei paesi terzi o relative a essi |
003 |
Nessuna delle precedenti |
ALLEGATO VII
SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO OPERATIVO
Nell’ambito di tutti gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il sostegno operativo copre i costi seguenti:
ALLEGATO VIII
INDICATORI DI OUTPUT E INDICATORI DI RISULTATO DI CUI ALL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 3
Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
Indicatori di output
1. Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:
il numero di partecipanti che hanno ottenuto assistenza legale;
il numero di partecipanti che beneficiano di tipi di sostegno diversi dall’assistenza legale, comprese informazioni e assistenza durante l’intera procedura di asilo ( 13 );
il numero di partecipanti vulnerabili assistiti.
2. Numero di partecipanti alle attività di formazione.
3. Numero di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all’accoglienza conformemente all’I dell’Unione, di cui separatamente:
il numero di nuovi posti creati per minori non accompagnati.
4. Numero di posti rinnovati o ristrutturati nelle infrastrutture destinate all’accoglienza conformemente all’I dell’Unione, di cui separatamente:
il numero di posti rinnovati o ristrutturati per minori non accompagnati.
Indicatori di risultato
5. Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro.
6. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.
7. Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:
il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;
il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
Indicatori di output
1. Numero di partecipanti a misure antecedenti alla partenza.
2. Numero di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione.
3. Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:
il numero di partecipanti a un corso di lingua;
il numero di partecipanti a un corso di educazione civica;
il numero di partecipanti ai quali è stato offerto un orientamento professionale personalizzato.
4. Numero di pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione.
5. Numero di partecipanti che ricevono informazioni o assistenza all’atto di chiedere il ricongiungimento familiare.
6. Numero di partecipanti che beneficiano di programmi di mobilità.
7. Numero di progetti di integrazione di cui gli enti locali e regionali sono beneficiari.
Indicatori di risultato
8. Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine degli stessi, rispetto al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.
9. Numero di partecipanti che indicano che l’attività è stata utile per la loro integrazione.
10. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.
11. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)
Indicatori di output
1. Numero di partecipanti alle attività di formazione.
2. Numero di elementi delle attrezzature acquistate, compreso il numero di sistemi informatici acquistati o aggiornati.
3. Numero di rimpatriati che hanno ricevuto un’assistenza alla reintegrazione.
4. Numero di posti creati nei centri di trattenimento.
5. Numero di posti ristrutturati o rinnovati nei centri di trattenimento.
Indicatori di risultato
6. Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.
7. Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.
8. Numero di rimpatriati soggetti a misure alternative al trattenimento.
Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)
Indicatori di output
1. Numero di membri del personale che hanno ricevuto una formazione.
2. Numero di partecipanti che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza.
Indicatori di risultato
3. Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.
4. Numero di persone reinsediate.
5. Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.
( 1 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
( 2 ) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
( 5 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
( 7 ) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).
( 8 ) Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE.
( 9 ) Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).
( 10 ) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
( 11 ) Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).
( 12 ) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).
( 13 ) Questo indicatore è generato automaticamente dal sistema a fini di rendicontazione sottraendo il numero di partecipanti che hanno ricevuto assistenza legale dal numero di partecipanti che hanno ricevuto sostegno. I dati per questo indicatore sono generati da SFC2021 a fini di rendicontazione. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare i dati relativi a questo indicatore, né a fissare obiettivi intermedi od obiettivi finali.