02021R1147 — IT — 12.04.2022 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2021/1147 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

(GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2022/585 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2022

  L 112

1

11.4.2022




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REGOLAMENTO (UE) 2021/1147 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2021

che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («Fondo») per il periodo che va dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«richiedente protezione internazionale»: un richiedente quale definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

2) 

«beneficiario di protezione internazionale»: un beneficiario di protezione internazionale quale definito all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

3) 

«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario;

4) 

«familiare»: il cittadino di paese terzo definito come un familiare dal diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

5) 

«ammissione umanitaria»: l’ammissione a seguito – ove richiesto da uno Stato membro – di una segnalazione da parte dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») o di un altro organismo internazionale competente, di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente, i quali ottengono protezione internazionale o status umanitario ai sensi del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria;

6) 

«sostegno operativo»: una parte della dotazione di uno Stato membro che può essere utilizzata come sostegno alle autorità pubbliche responsabili dello svolgimento dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione;

7) 

«allontanamento»: l’allontanamento come definito all’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;

8) 

«reinsediamento»: l’ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell’UNHCR, di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, i quali ottengono protezione internazionale e ai quali è offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell’Unione e nazionale;

9) 

«rimpatrio»: il rimpatrio come definito all’articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

10) 

«azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che recano un valore aggiunto dell’Unione in linea con gli obiettivi del Fondo per il quale uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione aggiuntiva per i loro programmi;

11) 

«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE;

12) 

«minore non accompagnato»: un minore non accompagnato quale definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;

13) 

«azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione attuati conformemente agli obiettivi del Fondo;

14) 

«persona vulnerabile»: una persona definita persona vulnerabile a norma del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.  
L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e della politica comune in materia di immigrazione, in conformità del pertinente acquis dell’Unione e nel pieno rispetto degli obblighi internazionali derivanti dagli strumenti internazionali di cui l’Unione e gli Stati membri sono parte.
2.  

Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:

a) 

rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

b) 

rafforzare e sviluppare la migrazione legale verso gli Stati membri secondo le rispettive esigenze economiche e sociali, nonché promuovere e contribuire all’effettiva integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi;

c) 

contribuire a combattere la migrazione irregolare, favorire rimpatri e riammissioni efficaci, sicuri e dignitosi e promuovere e contribuire a un’efficace reintegrazione iniziale nei paesi terzi;

d) 

migliorare la solidarietà e l’equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda quelli più esposti alle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso una cooperazione pratica.

3.  
Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

Articolo 4

Partenariato

Ai fini del presente Fondo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, i partenariati includono le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche o le associazioni che rappresentano tali autorità, le pertinenti organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative, quali le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, nonché le istituzioni nazionali operanti nell’ambito dei diritti umani e gli organismi per le pari opportunità nonché le parti economiche e sociali.

Articolo 5

Ambito di applicazione del sostegno

1.  
Nell’ambito dei suoi obiettivi e in linea con le misure di attuazione di cui all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare le azioni elencate nell’allegato III.

Per far fronte a circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’elenco delle azioni di cui all’allegato III, al fine di aggiungere nuove azioni.

2.  
Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, le azioni di cui all’allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell’articolo 7 o 24, a seconda dei casi.
3.  

Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

a) 

siano svolte in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;

b) 

siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

c) 

siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e

d) 

servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.

4.  
Gli obiettivi del Fondo sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 TFUE.

Articolo 6

Parità di genere e non discriminazione

1.  
Gli Stati membri e la Commissione garantiscono l’integrazione della prospettiva di genere e provvedono affinché la parità di genere e l’integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo.
2.  
Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi forma di discriminazione vietata dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») nelle fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi e dei progetti sostenuti nell’ambito del Fondo.

Articolo 7

Paesi terzi associati al Fondo

1.  
Il Fondo è aperto ai paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2, alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo.
2.  
Affinché sia ammissibile a essere associato al Fondo secondo quanto previsto al paragrafo 1, il paese terzo deve aver concluso un accordo con l’Unione sui criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno Stato membro o in tale paese terzo.
3.  

Come minimo, l’accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo al Fondo:

a) 

consente la cooperazione con gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione in materia di asilo, migrazione e rimpatrio, nello spirito dei principi di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità;

b) 

si fonda, per tutta la durata del Fondo, sui principi di non respingimento, di democrazia, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani;

c) 

garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;

d) 

stabilisce le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo, e i suoi costi amministrativi;

e) 

non conferisce al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al Fondo;

f) 

garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

g) 

stabilisce che il paese terzo conceda i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti a norma dell’articolo 8.

I contributi di cui alla lettera d) del primo comma costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché un paese terzo partecipa al Fondo mediante una decisione adottata a norma di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.



CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE



SEZIONE 1

Disposizioni comuni

Articolo 9

Principi generali

1.  
Il sostegno fornito nell’ambito del Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare il valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo.
2.  
La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nell’ambito del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione e sia complementare rispetto al sostegno fornito nell’ambito degli altri strumenti dell’Unione, in particolare gli strumenti esterni, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
3.  
Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

Articolo 10

Bilancio

1.  
La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 ammonta a 9 882 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.  

La dotazione finanziaria è così utilizzata:

a) 

6 270 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;

b) 

3 612 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 11.

3.  
Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,42 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060.
4.  
A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % della dotazione iniziale a uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi nell’ambito di tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, su richiesta di tale Stato membro. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

▼M1

5.  
Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato anche mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

▼B

Articolo 11

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1.  
L’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. Data la natura interna del Fondo, lo strumento tematico serve principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso, che sono le seguenti:

a) 

le azioni specifiche;

b) 

le azioni dell’Unione;

c) 

l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 31;

d) 

il reinsediamento e l’ammissione umanitaria;

e) 

il sostegno agli Stati membri per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale nell’ambito di sforzi di solidarietà di cui all’articolo 20; e

f) 

la rete europea sulle migrazioni di cui all’articolo 26.

L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

2.  
I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II.

I finanziamenti di cui primo comma del presente paragrafo, a eccezione di quelli utilizzati per l’assistenza emergenziale a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sostengono unicamente le azioni elencate nell’allegato III, compresi il reinsediamento e l’ammissione umanitaria conformemente all’articolo 19, nell’ambito della dimensione esterna della politica migratoria dell’Unione.

3.  
La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate nell’ambito del Fondo.
4.  
Almeno il 20 % delle risorse della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d).
5.  
Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono erogati agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione provvede affinché non siano selezionati i progetti oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti.
6.  
Ai fini dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, lo Stato membro interessato garantisce, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato espresso dalla Commissione relativo a procedure di infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni.
7.  
La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.
8.  
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna delle sue componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e possono riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del presente regolamento.
9.  
Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all’allegato II, punto 2, lettera d), che sono attuate da autorità nazionali, regionali e locali o da organizzazioni della società civile. A tale riguardo, almeno il 5 % della dotazione iniziale destinata allo strumento tematico è assegnato all’attuazione delle misure di integrazione da parte delle autorità locali e regionali.
10.  
La Commissione garantisce che la distribuzione delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, sia equa e trasparente. La Commissione riferisce in merito all’utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le componenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, compreso il sostegno fornito alle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione.
11.  
A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 8, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri.



SEZIONE 2

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Articolo 12

Ambito di applicazione

1.  
La presente sezione si applica all’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 11.
2.  
Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 13

Risorse di bilancio

1.  

L’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:

a) 

5 225 000 000 EUR conformemente all’allegato I;

b) 

1 045 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

2.  
Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia totalmente assegnato, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 14

Prefinanziamento

1.  

Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

a) 

2021: 4 %

b) 

2022: 3 %

c) 

2023: 5 %

d) 

2024: 5 %

e) 

2025: 5 %

f) 

2026: 5 %

2.  
Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno della sua adozione.

Articolo 15

Tassi di cofinanziamento

1.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.
2.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.
3.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.
4.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili coperte dal sostegno operativo.
5.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 31.
6.  
Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.
7.  
La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione oggetto del contributo di cui ai paragrafi da 1 a 6.
8.  

La decisione della Commissione che approva un programma di uno Stato membro indica per ciascuna tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato rispetto:

a) 

al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o

b) 

solo al contributo pubblico.

Articolo 16

Programmi degli Stati membri

1.  
Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della gestione dell’asilo e della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione, nel pieno rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti. Nel definire le priorità dei loro programmi gli Stati membri garantiscono che le misure di attuazione elencate nell’allegato II siano adeguatamente trattate nei loro programmi.

Data la natura interna del Fondo, i programmi degli Stati membri servono principalmente la politica interna dell’Unione in linea con gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

2.  

Nell’ambito delle risorse assegnate a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna nell’ambito del proprio programma:

a) 

almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a); e

b) 

almeno il 15 % delle proprie risorse assegnate all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3.  
Uno Stato membro può stanziare meno della percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivi in maniera dettagliata la scelta nel proprio programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente.
4.  
La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate dell’Unione, in particolare l’EASO, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 ( 3 ), siano prese in considerazione per le materie di loro competenza, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.
5.  
Se del caso, la Commissione può coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate, comprese quelle di cui al paragrafo 4, ai compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.
6.  
In seguito all’adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato valuta, insieme alla Commissione, come dare seguito ai risultati e alle raccomandazioni attraverso il proprio programma, se del caso, con il sostegno del Fondo.

La Commissione può anche avvalersi, se del caso, delle competenze di agenzie decentrate in merito a questioni specifiche che rientrano nella loro sfera di competenza.

7.  
Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
8.  
In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le pertinenti agenzie decentrate per quanto riguarda i settori delle loro competenze, se del caso, lo Stato membro interessato può riassegnare le risorse stanziate nell’ambito del proprio programma, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 6 nel caso in cui tali raccomandazioni abbiano implicazioni finanziarie.
9.  
Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati elencati nell’allegato IV nei loro programmi. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV.
10.  
I programmi degli Stati membri possono consentire l’inclusione di parenti stretti delle persone oggetto delle misure di integrazione di cui all’allegato III nella misura necessaria all’efficace attuazione di tali misure.
11.  
Lo Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto.
12.  
La programmazione di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 17

Riesame intermedio

1.  
Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), e punti da 2 a 5. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025.
2.  
Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale a un programma di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento non è stato oggetto di domande di pagamento presentate conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
3.  
Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all’articolo 11 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025 la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate in materia di attuazione.

Articolo 18

Azioni specifiche

1.  
Uno Stato membro può ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla propria dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano successivamente destinati come tali nel proprio programma e siano usati per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del Fondo.
2.  
I finanziamenti per azioni specifiche non possono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro.

Articolo 19

Risorse per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria

1.  
In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 10 000 EUR per ogni persona ammessa tramite reinsediamento.
2.  
In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo pari a 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria.
3.  

Gli importi di cui al paragrafo 2 sono aumentati a 8 000 EUR per ogni persona, ammessa tramite ammissione umanitaria, appartenente a uno o più dei seguenti gruppi vulnerabili:

a) 

donne e minori a rischio;

b) 

minori non accompagnati;

c) 

persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo tramite ammissione umanitaria;

d) 

persone che necessitano di ammissione umanitaria per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.

4.  
Lo Stato membro che ammette una persona appartenente a più di una delle categorie di cui ai paragrafi 2 e 3 riceve l’importo una sola volta per tale persona.
5.  
Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali familiari sono ammessi per garantire l’unità familiare.
6.  
Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario.
7.  
Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 5 sono assegnati al programma dello Stato membro per la prima volta nella decisione di finanziamento che approva tale programma. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica di detto programma. Detti importi possono essere inclusi nelle domande di pagamento presentate alla Commissione, a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l’importo sia stata effettivamente reinsediata o ammessa.
8.  
Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate o ammesse e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento o della loro ammissione.
9.  
Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l’impiego dell’incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per adattare, se giudicato opportuno, tali importi nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 20

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

1.  
In aggiunta alla dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, uno Stato membro riceve un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o a seguito di forme analoghe di ricollocazione.
2.  
Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo anche per ciascun familiare delle persone di cui al suddetto paragrafo, purché tali familiari siano stati trasferiti per garantire l’unità familiare in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 o siano stati trasferiti a seguito di forme analoghe di ricollocazione.
3.  
In aggiunta alla rispettiva dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo pari a 10 000 EUR per ogni beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.
4.  
Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili a ricevere i rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 3 se tali familiari siano stati trasferiti per garantire l’unità familiare.
5.  
Lo Stato membro che copre il costo dei trasferimenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 riceve un contributo di 500 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito in un altro Stato membro.
6.  
Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell’articolo 125 del regolamento finanziario.
7.  
Gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo sono assegnati al programma dello Stato membro, a condizione che la persona per cui è assegnato l’importo sia stata effettivamente trasferita in uno Stato membro o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) n. 604/2013, a seconda dei casi. Tali importi non devono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati, previa approvazione della Commissione mediante modifica di tale programma.
8.  
Ai fini di controllo e audit, gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento.
9.  
Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di ricollocazione e di altri fattori che potrebbero ottimizzare l’impiego dell’incentivo finanziario arrecato dagli importi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per adattare, se giudicato opportuno, e nei limiti delle risorse disponibili, tali importi.

Articolo 21

Sostegno operativo

1.  
Uno Stato membro può utilizzare fino al 15 % dell’importo stanziato per il suo programma nell’ambito del Fondo per finanziare il sostegno operativo nell’ambito degli obiettivi specifici del Fondo.
2.  
Quando utilizza il sostegno operativo uno Stato membro si conforma al pertinente acquis dell’Unione e alla Carta.
3.  
Uno Stato membro illustra, nel proprio programma e nella relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 35 del presente regolamento, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuisca al conseguimento degli obiettivi del Fondo. Prima dell’approvazione del programma dello Stato membro, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di usare il sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili a seguito degli esercizi di sorveglianza svolti in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 e rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
4.  
Il sostegno operativo si concentra sulle azioni coperte dai costi di cui all’allegato VII.
5.  
Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare le azioni ammissibili elencate nell’allegato VII.

Articolo 22

Verifiche di gestione e audit di progetti eseguiti da organizzazioni internazionali

1.  
Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie, di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario, i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento, ai fini dell’esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell’Unione («organizzazioni internazionali»).
2.  
Fatti salvi l’articolo 83, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 129 del regolamento finanziario, se l’organizzazione internazionale è un beneficiario quale definito all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione non è tenuta a effettuare le verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’organizzazione internazionale trasmetta all’autorità di gestione i documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.
3.  
Fatto salvo l’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall’organizzazione internazionale conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.
4.  

Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall’organizzazione internazionale conferma che siano state verificate:

a) 

le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario;

b) 

le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione.

5.  
Se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che deve essere presentata dall’organizzazione internazionale conferma che siano state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.
6.  
I documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all’autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.
7.  
Ogni anno, entro il 15 ottobre il beneficiario presenta all’autorità di gestione i conti corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta che i sistemi di controllo istituiti funzionino correttamente e siano efficaci in termini di costi e che le operazioni sottostanti siano legittime e regolari. Tale parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall’organizzazione internazionale, comprese le informazioni sui sospetti di frode. Detto parere fornisce garanzie che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall’organizzazione internazionale all’autorità di gestione sono legali e regolari.
8.  
Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all’articolo 127 del regolamento finanziario, l’autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei documenti forniti dall’organizzazione internazionale ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 e 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
9.  
Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.
10.  

Il paragrafo 2 non si applica e, di conseguenza, un’autorità di gestione è tenuta a svolgere le verifiche di gestione, se:

a) 

tale autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale;

b) 

l’organizzazione internazionale non presenta a tale autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7;

c) 

i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7 presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti.

11.  
Se un progetto in cui un’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, fa parte di un campione di cui all’articolo 79 di tale regolamento, l’autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni riguardante tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l’autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell’organizzazione internazionale di valutare l’intera portata e l’importo totale degli errori in detto progetto.



SEZIONE 3

Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta

Articolo 23

Ambito di applicazione

La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma.

Articolo 24

Soggetti idonei

1.  

Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i seguenti soggetti:

a) 

i soggetti giuridici stabiliti:

i) 

in uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

ii) 

in un paese terzo associato al Fondo in forza di un accordo specifico a norma dell’articolo 7, subordinatamente alla sua inclusione nel programma di lavoro e alle condizioni ivi contenute;

iii) 

in un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b) 

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.

2.  
Non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione le persone fisiche.
3.  
I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

Articolo 25

Azioni dell’Unione

1.  
Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell’Unione riguardanti gli obiettivi del Fondo conformemente all’allegato III.
2.  
Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
3.  
Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
4.  
I membri del comitato di valutazione, che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.
5.  
I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

Articolo 26

Rete europea sulle migrazioni

1.  
Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
2.  
L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che fissa le priorità delle sue attività sono adottati dalla Commissione previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 110 del regolamento finanziario. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.
3.  
L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del regolamento finanziario.

Articolo 27

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del Fondo sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 28

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo può sostenere l’assistenza tecnica attuata su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

Articolo 29

Audit

Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 30

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  
I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci, significative e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell’Unione e sono fornite dette informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti fanno riferimento all’origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente informazioni in merito alle azioni in questione ed espongono l’emblema dell’Unione.
2.  
Al fine di raggiungere un pubblico che sia il più ampio possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese nell’ambito del Fondo e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi del Fondo.

3.  
La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all’articolo 11. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.



SEZIONE 4

Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta

Articolo 31

Assistenza emergenziale

1.  

Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate derivanti da una o più delle seguenti circostanze:

a) 

una situazione migratoria eccezionale caratterizzata da un afflusso massiccio o sproporzionato di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento nonché i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

b) 

un afflusso massiccio di sfollati ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ( 6 );

c) 

una situazione migratoria eccezionale in un paese terzo, in particolare qualora persone che necessitano di protezione rimangano bloccate a seguito di conflitti o sviluppi politici, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell’Unione.

In risposta a situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può decidere di fornire assistenza emergenziale, anche per la ricollocazione volontaria, entro i limiti delle risorse disponibili. In tal caso, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

2.  
Le misure nei paesi terzi sono attuate in conformità dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3.
3.  
L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato I, purché abbia tale conseguente destinazione nel programma dello Stato membro. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
4.  
Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
5.  
Laddove necessario per realizzare un’azione, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per tale azione, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021.
6.  
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento, di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 4. Tale atto resta in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

Articolo 32

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.  
Un’azione che ha beneficiato di un contributo nell’ambito del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione si applicano le norme del pertinente programma dell’Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2.  

In conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR o il FSE+ possono sostenere azioni a cui è stato attribuito un marchio di eccellenza come definito all’articolo 2, punto 45, di tale regolamento. Per vedersi attribuito un marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

a) 

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;

b) 

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c) 

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.



SEZIONE 5

Sorveglianza, rendicontazione e valutazione



Sottosezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 33

Sorveglianza e rendicontazione

1.  
Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori chiave di performance elencati nell’allegato V del presente regolamento.
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie agli indicatori chiave di performance elencati in tale allegato.
3.  
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.
4.  
Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell’attuazione e i risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo devono essere imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.
5.  
Al fine di garantire l’efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 per modificare l’allegato VIII al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore di tale modifica.

Articolo 34

Valutazione

1.  

Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto dall’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:

a) 

l’efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 35 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;

b) 

l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate al Fondo e l’efficienza delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;

c) 

il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencate nell’allegato II;

d) 

il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione;

e) 

il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito del Fondo.

Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva degli effetti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020.

2.  
Oltre a quanto previsto nell’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1. Va inoltre valutato l’impatto del Fondo.
3.  
La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.
4.  
Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni attuate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’articolo 7, all’articolo 16, paragrafo 11, e all’articolo 24.



Sottosezione 2

Norme sulla gestione concorrente

Articolo 35

Relazioni annuali in materia di performance

1.  
Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.

2.  

La relazione annuale in materia di performance contiene in particolare informazioni riguardanti:

a) 

i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi previsti, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;

b) 

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati espressi dalla Commissione in relazione a una procedura d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connessa all’attuazione del Fondo;

c) 

la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle azioni intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

d) 

il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti nonché alla cooperazione e alla solidarietà fra Stati membri;

e) 

l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f) 

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;

g) 

il numero di persone ammesse mediante il reinsediamento e l’ammissione umanitaria con riferimento agli importi stabiliti all’articolo 19;

h) 

il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell’articolo 20;

i) 

l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

Le relazioni annuali in materia di performance comprendono una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.

3.  
La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione annuale in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.
4.  
Sul suo sito web, la Commissione fornisce i link ai siti web di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
5.  
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione annuale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 36

Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente

1.  
La sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 utilizzano, ove opportuno, i codici per le tipologie di intervento indicate nell’allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 del presente regolamento per modificare l’allegato VI.
2.  
Gli indicatori definiti nell’allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.



CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 16, paragrafo 9, all’articolo 19, paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 9, all’articolo 21, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 36, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 16, paragrafo 9, all’articolo 19, paragrafo 9, all’articolo 20, paragrafo 9, all’articolo 21, paragrafo 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 36, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, dell’articolo 16, paragrafo 9, dell’articolo 19, paragrafo 9, dell’articolo 20, paragrafo 9, dell’articolo 21, paragrafo 5, dell’articolo 33, paragrafi 2 o 5, o dell’articolo 36, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato per i fondi per gli affari interni, istituito dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1.  
Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2.  
La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014.
3.  
Ai sensi dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.
4.  

Gli Stati membri possono continuare dopo il 1o gennaio 2021 a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b) 

il costo totale del progetto è superiore a 500 000 EUR;

c) 

i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;

d) 

la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del Fondo a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;

e) 

lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI

1. Le risorse di bilancio disponibili a norma dell’articolo 13 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) 

all’inizio del periodo di programmazione ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a 8 000 000 EUR, a eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono ciascuno un importo fisso pari a 28 000 000 EUR;

b) 

le rimanenti risorse di bilancio di cui all’articolo 13 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

— 
il 35 % per l’asilo;
— 
il 30 % per la migrazione legale e l’integrazione;
— 
il 35 % per la lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri.

2. Nel settore dell’asilo sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a) 

il 30 % in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:

— 
cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stato conferito lo status definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
— 
cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;
— 
cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE ( 8 );
b) 

il 60 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;

c) 

il 10 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.

3. Nel settore della migrazione legale e dell’integrazione sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a) 

il 50 % in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;

b) 

il 50 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno; tuttavia, non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:

— 
cittadini di paesi terzi ai quali è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per un periodo inferiore a 12 mesi;
— 
cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio ( 9 ) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 );
— 
cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio ( 11 ) o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801.

4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri, sono presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a) 

il 70 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l’illegalità del soggiorno e imponga l’obbligo di rimpatrio;

b) 

il 30 % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza a un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.

5. Ai fini dell’assegnazione iniziale, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell’Unione. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.

6. Prima di accettare i dati statistici di cui al paragrafo 5 come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la comparabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.




ALLEGATO II

MISURE DI ATTUAZIONE

1. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) 

garantire l’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;

b) 

sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi, anche a livello locale e regionale;

c) 

rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche potenziandone le capacità di migliorare la protezione delle persone che necessitano di protezione internazionale nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale;

d) 

fornire assistenza tecnica e operativa a uno o più Stati membri, anche in cooperazione con EASO.

2. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) 

sostenere lo sviluppo e l’attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale nonché l’attuazione dell’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale, ivi compresi il ricongiungimento familiare e l’applicazione delle norme in materia di lavoro;

b) 

sostenere misure volte ad agevolare l’ingresso e il soggiorno regolari nell’Unione;

c) 

rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione, anche tramite vie d’accesso legali all’Unione nel contesto degli sforzi di cooperazione a livello mondiale nel settore della migrazione;

d) 

promuovere misure di integrazione per l’inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi e misure di protezione delle persone vulnerabili nel contesto delle misure di integrazione, facilitare il ricongiungimento familiare e preparare la partecipazione attiva dei cittadini di paesi terzi alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, con il coinvolgimento di autorità nazionali e, in particolare, regionali o locali nonché organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti, e le parti sociali.

3. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) 

garantire l’applicazione uniforme dell’acquis e delle priorità politiche dell’Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;

b) 

sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell’Unione e degli Stati membri e allo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci, dignitosi e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;

c) 

sostenere il rimpatrio volontario assistito, la ricerca di familiari e la reintegrazione, nel rispetto dell’interesse superiore dei minori;

d) 

rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità in materia di riammissione e rimpatri sostenibili.

4. Il Fondo contribuisce all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), tramite le seguenti misure di attuazione:

a) 

rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento nell’Unione e attraverso altre vie d’accesso legali alla protezione nell’Unione;

b) 

sostenere il trasferimento da uno Stato membro all’altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale.




ALLEGATO III

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

1. Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene in particolare:

a) 

l’istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali, regionali e locali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare conformemente al pertinente acquis dell’Unione;

b) 

la creazione di strutture, strumenti e sistemi amministrativi, compresi sistemi informatici, e la formazione del personale, tra cui il personale delle autorità locali e di altri pertinenti portatori di interessi, in cooperazione con le pertinenti le agenzie decentrate, ove opportuno;

c) 

l’istituzione di punti di contatto a livello nazionale, regionale e locale per fornire ai potenziali beneficiari e ai soggetti idonei orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza in merito a tutti gli aspetti del Fondo;

d) 

lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, tra cui la raccolta, lo scambio e l’analisi di informazioni e dati; la divulgazione di dati e statistiche sotto il profilo qualitativo e quantitativo sulla migrazione e sulla protezione internazionale; e lo sviluppo e l’applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;

e) 

scambio di informazioni, migliori prassi e strategie; apprendimento reciproco, studi e ricerche; sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte; e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;

f) 

servizi di assistenza e sostegno forniti nel rispetto della dimensione di genere e adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente le persone vulnerabili;

g) 

azioni volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, compresa l’attuazione delle valutazioni dell’interesse superiore del minore, il rafforzamento dei sistemi di tutela, nonché lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione delle politiche e procedure di tutela dei minori;

h) 

azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio, con particolare attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

2. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene in particolare:

a) 

la fornitura di aiuti materiali, compresa l’assistenza alle frontiere;

b) 

lo svolgimento delle procedure di asilo in linea con l’acquis in materia di asilo, compresa la fornitura di servizi di sostegno quali traduzione e interpretazione, assistenza legale, ricerca di familiari e altri servizi che siano coerenti con lo status della persona interessata;

c) 

l’identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari, compresa l’identificazione tempestiva delle vittime della tratta, in vista del loro rinvio a servizi specializzati quali servizi psicosociali e di riabilitazione;

d) 

la fornitura di servizi specializzati, quali servizi psicosociali e di riabilitazione qualificati, ai richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;

e) 

la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio, come infrastrutture su piccola scala che rispondano alle esigenze delle famiglie con minori, incluse le infrastrutture rese disponibili dalle autorità locali e regionali e compreso l’eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

f) 

il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e condivisione tra le rispettive autorità competenti di informazioni sui paesi d’origine;

g) 

azioni connesse ai programmi dell’Unione per il reinsediamento o a programmi nazionali di reinsediamento e di ammissione umanitaria, compreso lo svolgimento di procedure per la loro attuazione;

h) 

il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano, anche sostenendo lo sviluppo di sistemi di protezione per i minori migranti;

i) 

la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie, compresa, se del caso, l’assistenza basata sulla comunità integrata nei sistemi nazionali di protezione dei minori.

3. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene in particolare:

a) 

pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione, riguardanti anche l’acquis dell’Unione in materia di migrazione legale;

b) 

lo sviluppo di programmi di mobilità verso l’Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l’occupabilità;

c) 

la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri;

d) 

la valutazione e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, inclusa l’esperienza professionale, acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e della loro equivalenza con quelle acquisite in uno Stato membro;

e) 

l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare al fine di garantire un’attuazione armonizzata della direttiva 2003/86/CE del Consiglio ( 12 );

f) 

l’assistenza, compresa l’assistenza e la rappresentanza legali, in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all’acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;

g) 

l’assistenza ai cittadini di paesi terzi che intendono esercitare i loro diritti, in particolare in relazione alla mobilità, a norma degli strumenti dell’Unione in materia di migrazione legale;

h) 

misure di integrazione, quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sulla consulenza, sull’istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, per esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale;

i) 

azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la fornitura di tali servizi a cittadini di paesi terzi, in particolare l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e al sostegno psicosociale, e l’adattamento di tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;

j) 

la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all’integrazione coordinati, quali sportelli unici;

k) 

azioni volte a consentire e favorire l’inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;

l) 

la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione con i cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso;

m) 

lo sviluppo delle capacità dei servizi di integrazione forniti dalle autorità locali e da altri pertinenti portatori di interessi.

4. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene in particolare:

a) 

la creazione o il miglioramento di infrastrutture aperte destinate all’accoglienza o al trattenimento, compreso l’eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;

b) 

l’introduzione, lo sviluppo, l’attuazione e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, tra cui la gestione dei casi all’interno della comunità, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;

c) 

l’introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

d) 

la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l’assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l’istituzione e l’applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, e campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE;

e) 

la preparazione dei rimpatri, comprese misure che conducono all’emissione di decisioni di rimpatrio, l’identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;

f) 

la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare i rimpatri e assicurare la riammissione, anche tramite l’impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;

g) 

l’assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche fornendo orientamenti specifici per i minori nelle procedure di rimpatrio;

h) 

le operazioni di allontanamento, comprese le misure a esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, a eccezione del sostegno per le attrezzature coercitive;

i) 

misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l’aiuto all’occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;

j) 

strutture e servizi di sostegno nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo e, ove opportuno, una rapida transizione verso alloggi all’interno della comunità;

k) 

la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione;

l) 

misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per la migrazione e ai rischi dell’immigrazione irregolare;

m) 

l’assistenza e le azioni nei paesi terzi che contribuiscano a migliorare una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l’Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione, nonché a sostenere il reinserimento nella società d’origine.

5. Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), il Fondo sostiene in particolare:

a) 

l’attuazione di trasferimenti volontari da uno Stato membro all’altro dei richiedenti protezione internazionale o dei beneficiari di protezione internazionale;

b) 

la fornitura di sostegno operativo, in termini di personale distaccato o di assistenza finanziaria, da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, compreso il sostegno fornito a EASO;

c) 

l’attuazione volontaria di programmi nazionali di reinsediamento o di ammissione umanitaria;

d) 

il sostegno da parte di uno Stato membro a un altro Stato membro esposto alle sfide della migrazione, in termini di creazione o miglioramento delle infrastrutture destinate all’accoglienza.




ALLEGATO IV

AZIONI AMMISSIBILI A TASSI DI COFINANZIAMENTO PIÙ ELEVATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 15, PARAGRAFO 3, E DELL’ARTICOLO 16, PARAGRAFO 9

— 
Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di rifugiati e quelle guidate da migranti.
— 
Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento.
— 
Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e attività correlate.
— 
Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori, specialmente ai minori non accompagnati, anche attraverso sistemi alternativi di assistenza basata sulla comunità.




ALLEGATO V

INDICATORI CHIAVE DI PERFORMANCE DI CUI ALL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 1

Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

1. Numero di partecipanti che ritengono la formazione utile per il loro lavoro.

2. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.

3. Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:

3.1. 

il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;

3.2. 

il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

1. Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine del corso di lingua, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.

2. Numero di partecipanti che indicano che l’attività è stata utile per la loro integrazione.

3. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.

4. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

1. Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.

2. Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.

3. Numero di rimpatriati soggetti ad alternative al trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

1. Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.

2. Numero di persone reinsediate.

3. Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.




ALLEGATO VI

TIPOLOGIE DI INTERVENTO



TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

I.  Sistema europeo comune di asilo

001

Condizioni di accoglienza

002

Procedure di asilo

003

Attuazione dell’acquis dell’Unione

004

Minori migranti

005

Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari

006

Programmi dell’Unione di reinsediamento o regimi nazionali di reinsediamento e di ammissioni umanitarie (allegato III, punto 2, lettera g)]

007

Sostegno operativo

II.  Migrazione legale e integrazione

001

Sviluppo di strategie di integrazione

002

Vittime della tratta di esseri umani

003

Misure di integrazione – Informazione e orientamento, sportelli unici

004

Misure di integrazione – Formazione linguistica

005

Misure di integrazione – Corsi di educazione civica e altri corsi di formazione

006

Misure di integrazione – Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza

007

Misure di integrazione – Esigenze di base

008

Misure antecedenti alla partenza

009

Programmi di mobilità

010

Acquisizione del soggiorno legale

011

Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati

012

Sostegno operativo

III.  Rimpatrio

001

Alternative al trattenimento

002

Condizioni di accoglienza/trattenimento

003

Procedure di rimpatrio

004

Rimpatrio volontario assistito

005

Assistenza alla reintegrazione

006

Operazioni di allontanamento/rimpatrio

007

Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati

008

Persone vulnerabili, compresi i minori non accompagnati

009

Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare

010

Sostegno operativo

IV.  Solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità

001

Trasferimenti in un altro Stato membro («ricollocazione»)

002

Sostegno di uno Stato membro a un altro Stato membro, compreso il sostegno fornito a EASO

003

Reinsediamento (Articolo 19)

004

Ammissione umanitaria (Articolo 19)

005

Supporto, in termini di infrastrutture di accoglienza, a un altro Stato membro

006

Supporto operativo

V.  Assistenza tecnica

001

Informazione e comunicazione

002

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

003

Valutazione e studi, raccolta dati

004

Sviluppo di capacità



TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

001

Elaborazione di strategie nazionali

002

Sviluppo di capacità

003

Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi

004

Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori

005

Scambi di informazioni e migliori prassi

006

Azioni/operazioni congiunte tra Stati membri

007

Campagne e informazione

008

Scambio e distacco di esperti

009

Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi

010

Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche

011

Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi

012

Infrastrutture

013

Attrezzature



TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTUAZIONE»

001

Azioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1

002

Azioni specifiche

003

Azioni elencate nell’allegato IV

004

Sostegno operativo

005

Assistenza emergenziale



TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

001

Cooperazione con i paesi terzi

002

Azioni nei paesi terzi o relative a essi

003

Nessuna delle precedenti




ALLEGATO VII

SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO OPERATIVO

Nell’ambito di tutti gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il sostegno operativo copre i costi seguenti:

— 
costi del personale;
— 
costi dei servizi, quali la manutenzione o la sostituzione di attrezzature, compresi i sistemi informatici;
— 
costi dei servizi, quali la manutenzione o la riparazione di infrastrutture.




ALLEGATO VIII

INDICATORI DI OUTPUT E INDICATORI DI RISULTATO DI CUI ALL’ARTICOLO 33, PARAGRAFO 3

Tutti gli indicatori relativi alle persone sono riportati per fasce di età (< 18, 18-60, > 60) e per genere.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:

1.1. 

il numero di partecipanti che hanno ottenuto assistenza legale;

1.2. 

il numero di partecipanti che beneficiano di tipi di sostegno diversi dall’assistenza legale, comprese informazioni e assistenza durante l’intera procedura di asilo ( 13 );

1.3. 

il numero di partecipanti vulnerabili assistiti.

2. Numero di partecipanti alle attività di formazione.

3. Numero di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all’accoglienza conformemente all’I dell’Unione, di cui separatamente:

3.1. 

il numero di nuovi posti creati per minori non accompagnati.

4. Numero di posti rinnovati o ristrutturati nelle infrastrutture destinate all’accoglienza conformemente all’I dell’Unione, di cui separatamente:

4.1. 

il numero di posti rinnovati o ristrutturati per minori non accompagnati.

Indicatori di risultato

5. Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro.

6. Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione.

7. Numero di persone collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento, di cui separatamente:

7.1. 

il numero di minori non accompagnati collocati in strutture alternative a quelle di trattenimento;

7.2. 

il numero di famiglie collocate in strutture alternative a quelle di trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti a misure antecedenti alla partenza.

2. Numero di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione.

3. Numero di partecipanti sostenuti, di cui separatamente:

3.1. 

il numero di partecipanti a un corso di lingua;

3.2. 

il numero di partecipanti a un corso di educazione civica;

3.3. 

il numero di partecipanti ai quali è stato offerto un orientamento professionale personalizzato.

4. Numero di pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell’Unione.

5. Numero di partecipanti che ricevono informazioni o assistenza all’atto di chiedere il ricongiungimento familiare.

6. Numero di partecipanti che beneficiano di programmi di mobilità.

7. Numero di progetti di integrazione di cui gli enti locali e regionali sono beneficiari.

Indicatori di risultato

8. Numero di partecipanti a corsi di lingua che, al termine degli stessi, rispetto al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante.

9. Numero di partecipanti che indicano che l’attività è stata utile per la loro integrazione.

10. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere il riconoscimento o la valutazione delle qualifiche o delle competenze acquisite in un paese terzo.

11. Numero di partecipanti che hanno presentato domanda per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

Indicatori di output

1. Numero di partecipanti alle attività di formazione.

2. Numero di elementi delle attrezzature acquistate, compreso il numero di sistemi informatici acquistati o aggiornati.

3. Numero di rimpatriati che hanno ricevuto un’assistenza alla reintegrazione.

4. Numero di posti creati nei centri di trattenimento.

5. Numero di posti ristrutturati o rinnovati nei centri di trattenimento.

Indicatori di risultato

6. Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario.

7. Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento.

8. Numero di rimpatriati soggetti a misure alternative al trattenimento.

Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d)

Indicatori di output

1. Numero di membri del personale che hanno ricevuto una formazione.

2. Numero di partecipanti che hanno ricevuto un sostegno prima della partenza.

Indicatori di risultato

3. Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro.

4. Numero di persone reinsediate.

5. Numero di persone ammesse tramite ammissione umanitaria.



( 1 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

( 2 ) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

( 5 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

( 6 ) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

( 7 ) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

( 8 ) Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE.

( 9 ) Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

( 10 ) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

( 11 ) Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

( 12 ) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

( 13 ) Questo indicatore è generato automaticamente dal sistema a fini di rendicontazione sottraendo il numero di partecipanti che hanno ricevuto assistenza legale dal numero di partecipanti che hanno ricevuto sostegno. I dati per questo indicatore sono generati da SFC2021 a fini di rendicontazione. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare i dati relativi a questo indicatore, né a fissare obiettivi intermedi od obiettivi finali.