02021R1057 — IT — 30.06.2021 — 000.001
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2021
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
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INDICE |
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Parte I |
Disposizioni generali |
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Articolo 1 |
Oggetto |
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Articolo 2 |
Definizioni |
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Articolo 3 |
Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione |
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Articolo 4 |
Obiettivi specifici del FSE+ |
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Articolo 5 |
Bilancio |
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Articolo 6 |
Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione |
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Parte II |
Attuazione in regime di gestione concorrente |
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Capo I |
Disposizioni comuni sulla programmazione |
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Articolo 7 |
Coerenza e concentrazione tematica |
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Articolo 8 |
Rispetto della Carta |
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Articolo 9 |
Partenariato |
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Articolo 10 |
Sostegno alle persone indigenti |
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Articolo 11 |
Sostegno all'occupazione giovanile |
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Articolo 12 |
Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese |
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Capo II |
Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente |
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Articolo 13 |
Ambito di applicazione |
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Articolo 14 |
Azioni sociali innovative |
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Articolo 15 |
Cooperazione transnazionale |
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Articolo 16 |
Ammissibilità |
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Articolo 17 |
Indicatori e rendicontazione |
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Capo III |
Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale |
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Articolo 18 |
Ambito di applicazione |
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Articolo 19 |
Principi |
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Articolo 20 |
Contenuto della priorità |
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Articolo 21 |
Ammissibilità delle operazioni |
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Articolo 22 |
Ammissibilità delle spese |
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Articolo 23 |
Indicatori e rendicontazione |
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Articolo 24 |
Audit |
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Parte III |
Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta |
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Capo I |
Obiettivi operativi |
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Articolo 25 |
Obiettivi operativi |
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Capo II |
Ammissibilità |
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Articolo 26 |
Azioni ammissibili |
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Articolo 27 |
Soggetti idonei |
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Articolo 28 |
Principi orizzontali |
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Articolo 29 |
Partecipazione di paesi terzi |
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Capo III |
Disposizioni generali |
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Articolo 30 |
Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione |
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Articolo 31 |
Programma di lavoro |
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Articolo 32 |
Sorveglianza e rendicontazione |
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Articolo 33 |
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione |
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Articolo 34 |
Valutazione |
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Articolo 35 |
Audit |
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Articolo 36 |
Informazione, comunicazione e pubblicità |
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Parte IV |
Disposizioni finali |
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Articolo 37 |
Esercizio della delega |
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Articolo 38 |
Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente |
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Articolo 39 |
Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE |
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Articolo 40 |
Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente |
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Articolo 41 |
Disposizioni transitorie per la componente EaSI |
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Articolo 42 |
Entrata in vigore |
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ALLEGATO I |
Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente |
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ALLEGATO II |
Indicatori comuni per le azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, punto l), in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma |
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ALLEGATO III |
Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale |
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ALLEGATO IV |
Indicatori per la componente EaSI |
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che comprende due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;
«cittadino di paese terzo»: una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
«assistenza materiale di base»: i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
«gruppo svantaggiato»: un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;
«competenze chiave»: le conoscenze, le capacità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi fase della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;
«persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
«destinatari finali»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m);
«innovazione sociale»: un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;
«misura di accompagnamento»: un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;
«sperimentazione sociale»: un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi;
«partenariato transfrontaliero»: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri;
«microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
«impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:
conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività;
«valore di riferimento»: un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati;
«costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
«microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;
«operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
«soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
«indicatore comune di risultato immediato»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione;
«indicatore comune di risultato a lungo termine»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione.
Articolo 3
Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione
Il FSE+ è attuato:
in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1 («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»); e
in regime di gestione diretta e indiretta, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 (componente EaSI).
Articolo 4
Obiettivi specifici del FSE+
Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060
migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;
modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;
migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;
promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;
incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;
promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;
promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;
migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;
contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.
Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a:
un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di reti e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale, centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, e il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;
un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il miglioramento del livello delle competenze per tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia.
Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere:
il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;
l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.
Articolo 5
Bilancio
Articolo 6
Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione
Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.
Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.
PARTE II
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
CAPO I
Disposizioni comuni sulla programmazione
Articolo 7
Coerenza e concentrazione tematica
Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.
Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile di cui al primo comma.
Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4.
Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma.
Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate e alle riforme strutturali di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al secondo comma, laddove applicabile.
Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.
Articolo 8
Rispetto della Carta
Articolo 9
Partenariato
Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
Articolo 10
Sostegno alle persone indigenti
Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 5, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere l) ed m), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.
Articolo 11
Sostegno all'occupazione giovanile
Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo e terzo comma, è programmato nell'ambito di una priorità o di un programma dedicati, include almeno il sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e può includere il sostegno volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e l).
Articolo 12
Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
Le azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, a sostegno dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e nell'ambito di una o più priorità, che possono essere priorità plurifondo.
CAPO II
Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 13
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica al sostegno dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l) (sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente).
Articolo 14
Azioni sociali innovative
Articolo 15
Cooperazione transnazionale
Gli Stati membri possono sostenere azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).
Articolo 16
Ammissibilità
Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:
l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e
l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.
Articolo 17
Indicatori e rendicontazione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui agli allegati I e II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui agli allegati I e II.
CAPO III
Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
Articolo 18
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m).
Articolo 19
Principi
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite ai destinatari finali dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.
I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti smaltiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.
Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.
Articolo 20
Contenuto della priorità
Una priorità relativa al sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), definisce:
il tipo di sostegno;
i principali gruppi destinatari; e
una descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.
Articolo 21
Ammissibilità delle operazioni
Articolo 22
Ammissibilità delle spese
I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:
i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a un tasso forfettario dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;
i costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a) o del 7 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate; e
i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a).
Non sono ammissibili i costi seguenti:
interessi passivi;
acquisto di infrastrutture; e
costi di beni di seconda mano.
Articolo 23
Indicatori e rendicontazione
Articolo 24
Audit
L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.
PARTE III
ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA
CAPO I
Obiettivi operativi
Articolo 25
Obiettivi operativi
Gli obiettivi operativi della componente EaSI sono i seguenti:
sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni locali;
facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, per offrire assistenza nell'elaborazione delle opportune misure politiche;
sostenere sperimentazioni sociali nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e sviluppare la capacità dei portatori di interessi, a livello nazionale e locale, di preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della scala dei progetti sviluppati dai portatori di interessi locali nel settore dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;
agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando e fornendo specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (come le persone in situazioni di vulnerabilità);
sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato ponendo al centro la fornitura di microfinanza alle microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle create da persone in situazioni di vulnerabilità o che danno loro impiego;
sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale dei portatori di interessi coinvolti, compresi i servizi pubblici per l'impiego, gli istituti pubblici di sicurezza sociale e di assicurazione malattia, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;
sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare il trasferimento e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1; e
sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.
CAPO II
Ammissibilità
Articolo 26
Azioni ammissibili
La componente EaSI può sostenere le seguenti azioni:
attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:
indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e sostegno a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
sperimentazione sociale che valuta innovazioni sociali;
monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
attuazione delle politiche, in particolare:
partenariati transfrontalieri, segnatamente tra i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e la società civile, e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
un programma mirato di mobilità a livello dell'Unione per tutto il territorio dell'Unione inteso a coprire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;
sostegno agli istituti di microfinanza e agli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
sviluppo delle capacità, in particolare, di:
reti a livello dell'Unione correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente EaSI;
amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti, negli Stati membri o nei paesi terzi associati alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;
portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in vista della cooperazione transnazionale;
attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
guide, relazioni, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio, conferenze, seminari e attività di sensibilizzazione.
Articolo 27
Soggetti idonei
In base ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammissibili i soggetti seguenti:
i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
un paese terzo associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;
un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.
Articolo 28
Principi orizzontali
Articolo 29
Partecipazione di paesi terzi
La componente EaSI è aperta alla partecipazione dei seguenti paesi terzi tramite un accordo con l'Unione:
i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
gli altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo alla componente EaSI, purché tale accordo:
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi, e i rispettivi costi amministrativi;
non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda la componente EaSI;
garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I contributi indicati al primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
CAPO III
Disposizioni generali
Articolo 30
Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione
Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.
Articolo 31
Programma di lavoro
Articolo 32
Sorveglianza e rendicontazione
Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della componente EaSI nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 figurano nell'allegato IV.
Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati della componente EaSI.
A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.
Articolo 33
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Allorché partecipa alla componente EaSI in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale, o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 34
Valutazione
La Commissione valuta la performance del programma a norma dell'articolo 34 del regolamento finanziario, in particolare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'Unione, anche rispetto ai principi orizzontali di cui all'articolo 28 del presente regolamento, e misura, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della componente EaSI.
La valutazione intermedia è basata sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti a norma dell'articolo 32, al fine di apportare gli eventuali adeguamenti necessari alle priorità di azione e di finanziamento.
Articolo 35
Audit
Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
Articolo 36
Informazione, comunicazione e pubblicità
Le risorse finanziarie destinate alla componente EaSI contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 25.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
Esercizio della delega
Articolo 38
Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 39
Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE
Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre europeo, quali programmi nazionali di riforma;
questioni relative al regolamento (UE) 2021/1060 pertinenti per il FSE+;
questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 5.
I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
Articolo 40
Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Il regolamento (UE) n. 1304/2013, il regolamento (UE) n. 223/2014 o qualsiasi altro atto adottato a norma di detti regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute a norma di tali regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020.
Articolo 41
Disposizioni transitorie per la componente EaSI
Articolo 42
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 per quanto riguarda la componente EaSI.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO GENERALE DALLA COMPONENTE DEL FSE+ IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » ( 2 )).
Se alcuni risultati non sono possibili, i dati per tali risultati non devono essere rilevati o comunicati.
Se del caso, gli indicatori comuni di output possono essere comunicati in base al gruppo destinatario dell'operazione.
Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone
Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), a eccezione degli indicatori «numero di minori di 18 anni», «numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni», «numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni» e «numero totale dei partecipanti».
Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.
Gli altri indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.
I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.
Per gli indicatori elencati nel punto 1.2 gli Stati membri possono applicare le definizioni nazionali, a eccezione degli indicatori «cittadini di paesi terzi» e «partecipanti provenienti da zone rurali».
Indicatori comuni di output per gli enti
Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:
Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.
Indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti
Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:
Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),
Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.
Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:
Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono:
Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),
Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.
Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono comunicati entro il 31 gennaio 2026 secondo quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e nella relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 di detto regolamento.
Come requisito minimo, gli indicatori comuni a lungo termine per i partecipanti sono basati su un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k). La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.
ALLEGATO II
INDICATORI COMUNI PER LE AZIONI DEL FSE+ MIRATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE INDIGENTI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO SPECIFICO STABILITO ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA l), IN LINEA CON L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, PRIMO COMMA
I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » ( 5 )).
Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone
Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:
I valori degli indicatori elencati nel punto 1.1 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.
Gli altri indicatori comuni di output sono:
La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.
I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.
ALLEGATO III
INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO DEL FSE+ VOLTO A CONTRASTARE LA DEPRIVAZIONE MATERIALE
Indicatori di output
Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti:
valore totale del sostegno alimentare ( 6 );
valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;
valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari;
Valore totale dei beni distribuiti ( 7 );
valore monetario totale dei beni per i minori;
valore monetario totale dei beni per i senzatetto;
valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.
Quantità totale dei prodotti alimentari distribuiti (in tonnellate) ( 8 ):
quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e il magazzinaggio sono stati pagati dal programma (in %);
quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti dai beneficiari (in %).
I valori degli indicatori elencati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.
Indicatori comuni di risultato
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare
Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale
Numero di destinatari finali che beneficiano di buoni o carte
I valori degli indicatori elencati nel punto 2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.
ALLEGATO IV
INDICATORI PER LA COMPONENTE EaSI
Indicatori per la componente EaSI
I dati per l'indicatore «numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità» sono raccolti solo ogni due anni.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 2 ) In conformità della legislazione nazionale.
( *1 ) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
( 3 ) Questo indicatore è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa, fatta eccezione per il sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), nel qual caso occorre comunicare il numero totale dei partecipanti.
( *2 ) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.
( 4 ) Questo indicatore non si applica al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).
( 5 ) In conformità della legislazione nazionale.
( *3 ) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
( *4 ) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.
( 6 ) Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.
( 7 ) Questi indicatori non si applicano ai beni forniti indirettamente attraverso buoni o carte.
( 8 ) Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.
( *5 ) È possibile avvalersi di definizioni nazionali.