02021R1057 — IT — 30.06.2021 — 000.001


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REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013

(GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 421, 26.11.2021, pag.  75 ((UE) 2021/1057)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013



INDICE

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Articolo 2

Definizioni

Articolo 3

Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione

Articolo 4

Obiettivi specifici del FSE+

Articolo 5

Bilancio

Articolo 6

Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione

Parte II

Attuazione in regime di gestione concorrente

Capo I

Disposizioni comuni sulla programmazione

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

Articolo 8

Rispetto della Carta

Articolo 9

Partenariato

Articolo 10

Sostegno alle persone indigenti

Articolo 11

Sostegno all'occupazione giovanile

Articolo 12

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Capo II

Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 13

Ambito di applicazione

Articolo 14

Azioni sociali innovative

Articolo 15

Cooperazione transnazionale

Articolo 16

Ammissibilità

Articolo 17

Indicatori e rendicontazione

Capo III

Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Articolo 18

Ambito di applicazione

Articolo 19

Principi

Articolo 20

Contenuto della priorità

Articolo 21

Ammissibilità delle operazioni

Articolo 22

Ammissibilità delle spese

Articolo 23

Indicatori e rendicontazione

Articolo 24

Audit

Parte III

Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Capo I

Obiettivi operativi

Articolo 25

Obiettivi operativi

Capo II

Ammissibilità

Articolo 26

Azioni ammissibili

Articolo 27

Soggetti idonei

Articolo 28

Principi orizzontali

Articolo 29

Partecipazione di paesi terzi

Capo III

Disposizioni generali

Articolo 30

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

Articolo 31

Programma di lavoro

Articolo 32

Sorveglianza e rendicontazione

Articolo 33

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Articolo 34

Valutazione

Articolo 35

Audit

Articolo 36

Informazione, comunicazione e pubblicità

Parte IV

Disposizioni finali

Articolo 37

Esercizio della delega

Articolo 38

Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 39

Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE

Articolo 40

Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 41

Disposizioni transitorie per la componente EaSI

Articolo 42

Entrata in vigore

ALLEGATO I

Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

ALLEGATO II

Indicatori comuni per le azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, punto l), in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma

ALLEGATO III

Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

ALLEGATO IV

Indicatori per la componente EaSI



PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che comprende due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

1.  

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;

2) 

«cittadino di paese terzo»: una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

3) 

«assistenza materiale di base»: i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;

4) 

«gruppo svantaggiato»: un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;

5) 

«competenze chiave»: le conoscenze, le capacità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi fase della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;

6) 

«persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;

7) 

«destinatari finali»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m);

8) 

«innovazione sociale»: un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

9) 

«misura di accompagnamento»: un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;

10) 

«sperimentazione sociale»: un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi;

11) 

«partenariato transfrontaliero»: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri;

12) 

«microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000  EUR;

13) 

«impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:

a) 

conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;

b) 

utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;

c) 

è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività;

14) 

«valore di riferimento»: un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati;

15) 

«costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;

16) 

«microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;

17) 

«operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

18) 

«soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

19) 

«indicatore comune di risultato immediato»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione;

20) 

«indicatore comune di risultato a lungo termine»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione.

2.  
Le definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Articolo 3

Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione

1.  
Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.
2.  
Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.
3.  

Il FSE+ è attuato:

a) 

in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1 («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»); e

b) 

in regime di gestione diretta e indiretta, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 (componente EaSI).

Articolo 4

Obiettivi specifici del FSE+

1.  

Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060

a) 

migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;

b) 

modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

c) 

promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;

d) 

promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;

e) 

migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;

f) 

promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;

g) 

promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

h) 

incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;

i) 

promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;

j) 

promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;

k) 

migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

l) 

promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;

m) 

contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.

2.  

Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a:

a) 

un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di reti e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale, centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, e il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;

b) 

un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il miglioramento del livello delle competenze per tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia.

3.  

Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere:

a) 

il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;

b) 

l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

4.  
Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+.
5.  
La Commissione monitora l'attuazione del paragrafo 3 del presente articolo e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+ sia sufficiente per facilitare l'impiego del sostegno a carico del FSE+ in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica stabiliti all'articolo 7, a eccezione del requisito di concentrazione tematica specificato all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.

Articolo 5

Bilancio

1.  
La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE+ per il periodo 2021-2027 è fissata a 87 995 063 417  EUR, a prezzi 2018.
2.  
La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per contribuire all'obiettivo «investimenti a favore dell'occupazione e della crescita negli Stati membri e nelle regioni» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 è pari a 87 319 331 844  EUR a prezzi 2018, di cui 175 000 000  EUR sono assegnati alla cooperazione transazionale per accelerare il trasferimento, e facilitare l'applicazione su larga scala, delle soluzioni innovative di cui all'articolo 25, lettera i), del presente regolamento, e 472 980 447  EUR a prezzi 2018 destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994 (protocollo n. 6).
3.  
La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI per il periodo 2021-2027 è fissata a 675 731 573  EUR, a prezzi 2018.
4.  
L'importo di cui al paragrafo 3 può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione della componente EaSI, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informativi istituzionali.

Articolo 6

Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.

Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.



PARTE II

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE



CAPO I

Disposizioni comuni sulla programmazione

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

1.  
Gli Stati membri programmano le proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente dando priorità agli interventi volti a far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, comprese quelle contenute nei loro programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché delle strategie nazionali e regionali attinenti agli obiettivi del FSE+, contribuendo in tal modo agli obiettivi stabiliti all'articolo 174 TFUE.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2.  
Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.
3.  
Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e lettere da h) a l).

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile di cui al primo comma.

4.  
Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a l), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi.
5.  
Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o, in casi debitamente giustificati, dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), o di entrambi tali obiettivi specifici.

Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4.

6.  
Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate e alle riforme strutturali di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al secondo comma, laddove applicabile.

Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

7.  
I paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6.
8.  
I paragrafi da 1 a 6 non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 8

Rispetto della Carta

1.  
Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.
2.  
In conformità dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.
3.  
Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 9

Partenariato

1.  
Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
2.  
Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Articolo 10

Sostegno alle persone indigenti

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 5, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere l) ed m), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.

Articolo 11

Sostegno all'occupazione giovanile

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo e terzo comma, è programmato nell'ambito di una priorità o di un programma dedicati, include almeno il sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e può includere il sostegno volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e l).

Articolo 12

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Le azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, a sostegno dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e nell'ambito di una o più priorità, che possono essere priorità plurifondo.



CAPO II

Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 13

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l) (sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente).

Articolo 14

Azioni sociali innovative

1.  
Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, comprese le azioni con una componente socio-culturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile.
2.  
Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell'ambito della componente EaSI e di altri programmi dell'Unione.
3.  
Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).
4.  
Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un massimo del 5 % delle risorse nazionali nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
5.  
Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.
6.  
La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

Articolo 15

Cooperazione transnazionale

Gli Stati membri possono sostenere azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).

Articolo 16

Ammissibilità

1.  

Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

a) 

l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e

b) 

l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2.  
I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.
3.  
La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.
4.  
I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Articolo 17

Indicatori e rendicontazione

1.  
I programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2.  
Qualora uno Stato membro assegni le proprie risorse all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), per destinarle alle persone indigenti, in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, si applicano gli indicatori comuni indicati all'allegato II.
3.  
Il valore di base per gli indicatori comuni di output e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati di tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati degli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.
4.  
Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.
5.  
I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato I, punto 1.1, relativi a tale partecipante.
6.  
Qualora siano disponibili dati in registri o fonti assimilate, gli Stati membri possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per la sorveglianza e la valutazione del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere i dati da tali registri o dalle fonti assimilate, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.
7.  

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui agli allegati I e II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui agli allegati I e II.



CAPO III

Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Articolo 18

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m).

Articolo 19

Principi

1.  
Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.
2.  
Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite ai destinatari finali dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti smaltiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

3.  
La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.
4.  
Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti, nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

Articolo 20

Contenuto della priorità

1.  

Una priorità relativa al sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), definisce:

a) 

il tipo di sostegno;

b) 

i principali gruppi destinatari; e

c) 

una descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.

2.  
Nel caso di programmi limitati al sostegno di cui al paragrafo 1 e alla relativa assistenza tecnica, la priorità comprende inoltre i criteri per la selezione delle operazioni.

Articolo 21

Ammissibilità delle operazioni

1.  
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.
2.  
I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.

Articolo 22

Ammissibilità delle spese

1.  

I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:

a) 

i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;

b) 

se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a un tasso forfettario dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;

c) 

i costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a) o del 7 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) 

i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate; e

e) 

i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a).

2.  
I costi per l'elaborazione di sistemi di buoni o carte in forma elettronica o altra forma e i costi operativi corrispondenti sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica a condizione che siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non è un beneficiario che distribuisce il buono o la carta ai destinatari finali, o a condizione che non siano inclusi tra i costi di cui al paragrafo 1, lettera c).
3.  
Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui a detto paragrafo, lettere c) ed e).
4.  

Non sono ammissibili i costi seguenti:

a) 

interessi passivi;

b) 

acquisto di infrastrutture; e

c) 

costi di beni di seconda mano.

Articolo 23

Indicatori e rendicontazione

1.  
Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato III, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2.  
Sono fissati valori di riferimento degli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.
3.  
Le autorità di gestione trasmettono due volte alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali relativa al sostegno ricevuto dal FSE+ e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale, svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale prima trasmissione avrà luogo entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028.
4.  
La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui all'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui all'allegato III.

Articolo 24

Audit

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.



PARTE III

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA



CAPO I

Obiettivi operativi

Articolo 25

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi della componente EaSI sono i seguenti:

a) 

sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni locali;

b) 

facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, per offrire assistenza nell'elaborazione delle opportune misure politiche;

c) 

sostenere sperimentazioni sociali nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e sviluppare la capacità dei portatori di interessi, a livello nazionale e locale, di preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della scala dei progetti sviluppati dai portatori di interessi locali nel settore dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;

d) 

agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando e fornendo specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (come le persone in situazioni di vulnerabilità);

e) 

sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato ponendo al centro la fornitura di microfinanza alle microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle create da persone in situazioni di vulnerabilità o che danno loro impiego;

f) 

sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale dei portatori di interessi coinvolti, compresi i servizi pubblici per l'impiego, gli istituti pubblici di sicurezza sociale e di assicurazione malattia, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;

g) 

sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;

h) 

fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

i) 

sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare il trasferimento e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1; e

j) 

sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.



CAPO II

Ammissibilità

Articolo 26

Azioni ammissibili

1.  
Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 sono ammissibili al finanziamento.
2.  

La componente EaSI può sostenere le seguenti azioni:

a) 

attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:

i) 

indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e sostegno a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;

ii) 

sperimentazione sociale che valuta innovazioni sociali;

iii) 

monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;

b) 

attuazione delle politiche, in particolare:

i) 

partenariati transfrontalieri, segnatamente tra i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e la società civile, e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;

ii) 

un programma mirato di mobilità a livello dell'Unione per tutto il territorio dell'Unione inteso a coprire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;

iii) 

sostegno agli istituti di microfinanza e agli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;

iv) 

sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;

c) 

sviluppo delle capacità, in particolare, di:

i) 

reti a livello dell'Unione correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;

ii) 

punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente EaSI;

iii) 

amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti, negli Stati membri o nei paesi terzi associati alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;

iv) 

portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in vista della cooperazione transnazionale;

d) 

attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:

i) 

apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;

ii) 

guide, relazioni, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;

iii) 

sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;

iv) 

eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio, conferenze, seminari e attività di sensibilizzazione.

Articolo 27

Soggetti idonei

1.  

In base ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammissibili i soggetti seguenti:

a) 

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:

i) 

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii) 

un paese terzo associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;

iii) 

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

b) 

tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.

2.  
Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
3.  
I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29 sostengono, in linea di principio, i costi della propria partecipazione.

Articolo 28

Principi orizzontali

1.  
La Commissione provvede affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI.
2.  
La Commissione adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, originale razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione della componente EaSI si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

Articolo 29

Partecipazione di paesi terzi

La componente EaSI è aperta alla partecipazione dei seguenti paesi terzi tramite un accordo con l'Unione:

a) 

i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b) 

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c) 

gli altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo alla componente EaSI, purché tale accordo:

i) 

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

ii) 

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi, e i rispettivi costi amministrativi;

iii) 

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda la componente EaSI;

iv) 

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi indicati al primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.



CAPO III

Disposizioni generali

Articolo 30

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

1.  
La componente EaSI può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario per i contributi finanziari, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.
2.  
La componente EaSI è attuata direttamente, come stabilito all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

3.  
Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente EaSI sono attuate in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 31

Programma di lavoro

1.  
La componente EaSI è attuata sulla base dei programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il contenuto di tali programmi di lavoro è stabilito in linea con gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 del presente regolamento e con le azioni ammissibili stabilite all'articolo 26 del presente regolamento. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2.  
La Commissione raccoglie competenze sull'elaborazione dei programmi di lavoro consultando il gruppo di lavoro di cui all'articolo 39, paragrafo 8.
3.  
La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra il FSE+ e altri strumenti pertinenti dell'Unione, come pure tra le componenti del FSE+.

Articolo 32

Sorveglianza e rendicontazione

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della componente EaSI nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 figurano nell'allegato IV.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati della componente EaSI.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 33

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché partecipa alla componente EaSI in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale, o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 34

Valutazione

1.  
Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2.  
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia della componente EaSI, sulla base delle informazioni sufficienti disponibili sulla sua attuazione.

La Commissione valuta la performance del programma a norma dell'articolo 34 del regolamento finanziario, in particolare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'Unione, anche rispetto ai principi orizzontali di cui all'articolo 28 del presente regolamento, e misura, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della componente EaSI.

La valutazione intermedia è basata sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti a norma dell'articolo 32, al fine di apportare gli eventuali adeguamenti necessari alle priorità di azione e di finanziamento.

3.  
Entro il 31 dicembre 2031, al termine del periodo di attuazione, la Commissione effettua una valutazione finale della componente EaSI.
4.  
La Commissione presenta le conclusioni delle valutazioni intermedia e finale, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 35

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 36

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.  
I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2.  
La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla componente EaSI, sulle azioni svolte a titolo della componente EaSI e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate alla componente EaSI contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 25.



PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1o luglio 2021.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, o dell'articolo 23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

1.  
La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 39

Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE

1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»).
2.  
Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
3.  
Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.
4.  
Il comitato FSE+, compresi i suoi gruppi di lavoro di cui al paragrafo 7, può invitare i rappresentanti senza diritto di voto dei portatori di interessi a partecipare alle sue riunioni. Possono essere invitati anche i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, nonché delle pertinenti organizzazioni della società civile.
5.  
Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 in caso di sostegno della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+;
6.  

Il comitato FSE+ può fornire pareri su:

a) 

questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre europeo, quali programmi nazionali di riforma;

b) 

questioni relative al regolamento (UE) 2021/1060 pertinenti per il FSE+;

c) 

questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 5.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

7.  
Il comitato FSE+ istituisce gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+.
8.  
La Commissione consulta il gruppo di lavoro incaricato della componente EaSI in merito al programma di lavoro. Informa tale gruppo di lavoro del modo in cui ha tenuto conto dell'esito di tale consultazione. Tale gruppo di lavoro provvede affinché si proceda alla consultazione dei portatori di interessi, compresi i rappresentanti della società civile, in merito al programma d lavoro.

Articolo 40

Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Il regolamento (UE) n. 1304/2013, il regolamento (UE) n. 223/2014 o qualsiasi altro atto adottato a norma di detti regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute a norma di tali regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 41

Disposizioni transitorie per la componente EaSI

1.  
Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1296/2013 si intendono fatti al presente regolamento.
2.  
La dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013.
3.  
Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
4.  
I rimborsi provenienti da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1296/2013 sono investiti negli strumenti finanziari dell'«ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523.
5.  
In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 per quanto riguarda la componente EaSI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO GENERALE DALLA COMPONENTE DEL FSE+ IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » ( 2 )).

Se alcuni risultati non sono possibili, i dati per tali risultati non devono essere rilevati o comunicati.

Se del caso, gli indicatori comuni di output possono essere comunicati in base al gruppo destinatario dell'operazione.

1. 

Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

1.1. 

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

— 
disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo ( *1 ),
— 
disoccupati di lungo periodo (*1) ,
— 
persone inattive (*1) ,
— 
lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (*1) ,
— 
numero di minori di 18 anni (*1) ,
— 
numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (*1) ,
— 
numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (*1) ,
— 
titolari di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) (*1) ,
— 
titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (*1) ,
— 
titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (*1) ,
— 
numero totale dei partecipanti ( 3 ).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), a eccezione degli indicatori «numero di minori di 18 anni», «numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni», «numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni» e «numero totale dei partecipanti».

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

1.2. 

Gli altri indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

— 
partecipanti con disabilità ( *2 ),
— 
cittadini di paesi terzi (*1) ,
— 
partecipanti di origine straniera (*1) ,
— 
minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*2) ,
— 
senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (*1) ,
— 
partecipanti provenienti da zone rurali (*1)  ( 4 ).

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

Per gli indicatori elencati nel punto 1.2 gli Stati membri possono applicare le definizioni nazionali, a eccezione degli indicatori «cittadini di paesi terzi» e «partecipanti provenienti da zone rurali».

2. 

Indicatori comuni di output per gli enti

Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:

— 
numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,
— 
numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

3. 

Indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti

Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:

— 
partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1) ,
— 
partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1) ,
— 
partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1) ,
— 
partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento (*1) .

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

4. 

Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono:

— 
partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (*1) ,
— 
partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (*1) .

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono comunicati entro il 31 gennaio 2026 secondo quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e nella relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 di detto regolamento.

Come requisito minimo, gli indicatori comuni a lungo termine per i partecipanti sono basati su un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k). La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.




ALLEGATO II

INDICATORI COMUNI PER LE AZIONI DEL FSE+ MIRATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE INDIGENTI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO SPECIFICO STABILITO ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA l), IN LINEA CON L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, PRIMO COMMA

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » ( 5 )).

1. 

Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

1.1. 

Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

— 
numero totale dei partecipanti,
— 
numero di minori di 18 anni ( *3 ),
— 
numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (*3) ,
— 
numero di partecipanti di età pari o superiore a 65 anni (*3) .

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.1 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

1.2. 

Gli altri indicatori comuni di output sono:

— 
partecipanti con disabilità ( *4 ),
— 
cittadini di paesi terzi (*3) ,
— 
numero di partecipanti di origine straniera (*3) , minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*4) ,
— 
senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (*3) .

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.




ALLEGATO III

INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO DEL FSE+ VOLTO A CONTRASTARE LA DEPRIVAZIONE MATERIALE

1. 

Indicatori di output

1.1 

Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti:

1.1.1. 

valore totale del sostegno alimentare ( 6 );

1.1.1.1. 

valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;

1.1.1.2. 

valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari;

1.1.2. 

Valore totale dei beni distribuiti ( 7 );

1.1.2.1. 

valore monetario totale dei beni per i minori;

1.1.2.2. 

valore monetario totale dei beni per i senzatetto;

1.1.2.3. 

valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.

1.2. 

Quantità totale dei prodotti alimentari distribuiti (in tonnellate) ( 8 ):

1.2.1. 

quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e il magazzinaggio sono stati pagati dal programma (in %);

▼C1

1.2.2. 

quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti dai beneficiari (in %).

▼B

I valori degli indicatori elencati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.

2. 

Indicatori comuni di risultato

2.1. 

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

— 
numero di minori di 18 anni;
— 
numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
— 
numero di donne;
— 
numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;
— 
numero di destinatari finali con disabilità ( *5 );
— 
numero di cittadini di paesi terzi (*5) ;
— 
numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*5) ;
— 
numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa (*5) .
2.2. 

Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale

— 
numero di minori di 18 anni;
— 
numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
— 
numero di donne;
— 
numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;
— 
numero di destinatari finali con disabilità (*5) ;
— 
numero di cittadini di paesi terzi (*5) ;
— 
numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*5) ;
— 
numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari ultimi colpiti da esclusione abitativa (*5) .
2.3. 

Numero di destinatari finali che beneficiano di buoni o carte

— 
numero di minori di 18 anni;
— 
numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
— 
numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;
— 
numero di donne;
— 
numero di destinatari finali con disabilità (*5) ;
— 
numero di cittadini di paesi terzi (*5) ;
— 
numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*5) ;
— 
numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari ultimi colpiti da esclusione abitativa (*5) .

I valori degli indicatori elencati nel punto 2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.




ALLEGATO IV

INDICATORI PER LA COMPONENTE EaSI

Indicatori per la componente EaSI

— 
numero di attività di analisi;
— 
numero di attività di scambio di informazioni e di apprendimento reciproco;
— 
numero di sperimentazione sociale;
— 
numero di attività di sviluppo delle capacità e di creazione di reti;
— 
numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità.

I dati per l'indicatore «numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità» sono raccolti solo ogni due anni.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 2 ) In conformità della legislazione nazionale.

( *1 ) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

( 3 ) Questo indicatore è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa, fatta eccezione per il sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), nel qual caso occorre comunicare il numero totale dei partecipanti.

( *2 ) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

( 4 ) Questo indicatore non si applica al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

( 5 ) In conformità della legislazione nazionale.

( *3 ) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

( *4 ) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

( 6 ) Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.

( 7 ) Questi indicatori non si applicano ai beni forniti indirettamente attraverso buoni o carte.

( 8 ) Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.

( *5 ) È possibile avvalersi di definizioni nazionali.