02021R0810 — IT — 21.05.2021 — 000.001
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             ►C1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/810 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112)  | 
      
      
   
Rettificato da:
      
   
      
   
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/810 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
      
      
   
Articolo 1
L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Abrogazioni e misure transitorie
Le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Tuttavia, fino al 10 giugno 2026, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai fini di cui all’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1871, l’allegato II della decisione 2002/657/CE continua ad applicarsi fino al 27 novembre 2022.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.