02021R0810 — IT — 21.05.2021 — 000.001


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►C1  REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/810 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 186, 27.5.2021, pag.  33 (2021/810)




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▼C1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/810 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE

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(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2021/808 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Abrogazioni e misure transitorie

Le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tuttavia, fino al 10 giugno 2026, le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE continuano ad applicarsi ai metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai fini di cui all’articolo 8, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1871, l’allegato II della decisione 2002/657/CE continua ad applicarsi fino al 27 novembre 2022.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.