02021R0695 — IT — 01.03.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2024/795 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 febbraio 2024 |
L 795 |
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29.2.2024 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/695 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2021
che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Il programma è attuato mediante:
il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764;
un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento EIT;
il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l’innovazione nei rispettivi settori, comprese le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l’eccellenza nel settore della R&I; se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell’ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite»;
«strategia di specializzazione intelligente»: le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di R&I e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi, comprese quelle che assumono la forma di un quadro politico strategico per la R&I nazionale o regionale o sono incluse in tale quadro, e soddisfano la condizione abilitante stabilita nelle pertinenti disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027;
«partenariato europeo»: un’iniziativa, preparata coinvolgendo sin dall’inizio gli Stati membri e i paesi associati, con la quale l’Unione assieme ai partner del settore pubblico o privato (quali l’industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG) si impegna a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative;
«accesso aperto»: l’accesso online offerto gratuitamente all’utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni nell’ambito del programma, conformemente all’articolo 14 e all’articolo 39, paragrafo 3;
«scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti e diffusione della conoscenza aperti e comprensivo degli elementi elencati all’articolo 14;
«missione»: un portafoglio di attività di R&I improntate all’eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori, volte a: i) conseguire entro un periodo prestabilito un obiettivo misurabile che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni; ii) conseguire un impatto sulla società e sulla definizione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia; e iii) presentare un interesse per una parte significativa della popolazione europea e per ampie fasce di cittadini europei;
«appalti precommerciali»: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;
«appalti pubblici per soluzioni innovative»: una procedura d’appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;
«diritti di accesso»: i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento;
«conoscenze preesistenti»: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione a una data azione; e ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto e necessari per attuare l’azione o sfruttarne i risultati;
«diffusione»: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata, oltre alla tutela e allo sfruttamento dei risultati, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi supporto;
«sfruttamento»: l’utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di R&I diverse da quelle rientranti nell’azione in questione, compreso, tra l’altro, lo sfruttamento commerciale, ad esempio al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;
«condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l’accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;
«organismo di finanziamento»: un ente o un’organizzazione di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito del programma;
«organizzazione internazionale di ricerca europea»: un’organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
«paesi oggetto dell’ampliamento» o «paesi con basse prestazioni in materia di R&I»: i paesi in cui è necessario che i soggetti giuridici siano stabiliti per essere riconoscibili come coordinatori nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» del programma; gli Stati membri interessati sono Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l’intera durata del programma; per i paesi associati, l’elenco dei paesi ammissibili quale definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Anche i soggetti giuridici delle regioni ultraperiferiche secondo la definizione dell’articolo 349 TFUE sono pienamente ammissibili come coordinatori nel quadro di questa componente;
«soggetto giuridico senza scopo di lucro»: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l’obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;
«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole o medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE ( 1 ) della Commissione;
«piccola impresa a media capitalizzazione»: un’entità che non è una PMI e ha fino a 499 dipendenti, calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
«risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;
«prodotti della ricerca»: risultati prodotti da una data azione cui è possibile dare accesso sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri risultati e processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici;
«marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all’invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro e tuttavia potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali;
«piano strategico di R&I»: un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria di molteplici portatori di interessi, e specifica le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare;
«programma di lavoro»: un documento adottato dalla Commissione per l’attuazione del programma specifico conformemente all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o un documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;
«contratto»: un accordo concluso dalla Commissione o il pertinente organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un’azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI;
«anticipo rimborsabile»: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o di un finanziamento misto del CEI che corrisponde a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma è concesso direttamente dall’Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un’azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all’Unione alle condizioni previste dal contratto;
«informazioni classificate»: informazioni classificate dell’Unione europea, quali definite all’articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l’Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;
«operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o una piattaforma di finanziamento misto quali definiti all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
«finanziamento misto di Orizzonte Europa»: un sostegno finanziario concesso a un programma che realizzi un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una combinazione specifica di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;
«finanziamento misto del CEI»: un sostegno finanziario diretto concesso a titolo del CEI a favore di un’azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una specifica combinazione di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile e una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;
«azione di ricerca e innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;
«azione di innovazione»: un’azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e possono comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;
«azione di ricerca di frontiera del CER»: un’azione di ricerca privilegiata basata sull’iniziativa dei ricercatori principali, compresa la verifica concettuale del CER, ospitata da un singolo beneficiario o da più beneficiari che ricevono finanziamenti dal Consiglio europeo della ricerca (CER);
«azione di formazione e mobilità»: un’azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;
«azione di cofinanziamento del programma»: un’azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito o attuato da soggetti giuridici che gestiscono o finanziano programmi di R&I, diversi dagli organismi di finanziamento dell’Unione; tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e diffusione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, e fornire qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi e appalti nonché finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L’azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali soggetti giuridici o da terzi per loro conto;
«azione relativa agli appalti precommerciali»: un’azione che può avere per finalità primaria gli appalti precommerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
«azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative»: un’azione che ha come finalità primaria la realizzazione di appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;
«azione di coordinamento e sostegno»: un’azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di R&I, salvo quando intraprese nell’ambito della componente «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza» della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», e un coordinamento dal basso verso l’alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell’Unione che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare il SER;
«premio di incentivo»: un premio volto a stimolare investimenti in una determinata direzione specificando un obiettivo prima dell’esecuzione del lavoro;
«premio di riconoscimento»: un premio volto a premiare i risultati ottenuti e gli eccezionali lavori svolti;
«azione di innovazione e diffusione sul mercato»: un’azione che incorpora un’azione di innovazione e altre attività necessarie per diffondere un’innovazione sul mercato, compresa l’espansione delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa o finanziamenti misti del CEI;
«azioni indirette»: le attività di R&I cui l’Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;
«azioni dirette»: le attività di R&I intraprese dalla Commissione tramite il JRC;
«appalto»: un appalto quale definito all’articolo 2, punto 49), del regolamento finanziario;
«entità affiliata»: un’entità quale definita all’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
«ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell’Unione attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), soggetti istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) e soggetti a livello nazionale, regionale e locale responsabili della definizione delle politiche e dei finanziamenti.
«retribuzione basata sul progetto»: una retribuzione che è legata alla partecipazione di una persona al progetto, rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.
Articolo 3
Obiettivi del programma
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
sviluppare, promuovere e far progredire l’eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze fondamentali e applicate di alta qualità nonché di competenze, tecnologie e soluzioni, promuovere la formazione e la mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire alla piena partecipazione del bacino di talenti dell’Unione alle azioni sostenute nell’ambito del programma;
generare conoscenza, rafforzare l’impatto della R&I nell’elaborazione, nel sostegno e nell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostenere l’adozione di soluzioni innovative, e l’accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, in particolare nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli SDG;
promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie, rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative;
ottimizzare l’attuazione del programma per rafforzare e potenziare l’impatto e la capacità di attrazione del SER, promuovere la partecipazione al programma basata sull’eccellenza da tutti gli Stati membri, compresi i paesi con basse prestazioni in materia di R&I, e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea.
Articolo 4
Struttura del programma
Per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’EIT, il programma è strutturato nelle parti seguenti, che contribuiscono all’obiettivo generale e agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3:
pilastro I, «Scienza di eccellenza», con le seguenti componenti:
CER;
azioni Marie Skłodowska-Curie;
infrastrutture di ricerca;
pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», con le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici:
polo tematico «Salute»;
polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»;
polo tematico «Sicurezza civile per la società»;
polo tematico «Digitale, industria e spazio»;
polo tematico «Clima, energia e mobilità»;
polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»;
azioni dirette non nucleari del JRC;
pilastro III, «Europa innovativa», con le seguenti componenti:
CEI;
ecosistemi europei dell’innovazione;
EIT;
parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», con le seguenti componenti:
ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza;
riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I.
Articolo 5
Ricerca e sviluppo nel settore della difesa
Le attività da svolgere nell’ambito del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e stabilite nel regolamento (UE) 2021/697 riguardano esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, con gli obiettivi e le linee generali delle attività volte a promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea.
Articolo 6
Pianificazione strategica, attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo, da integrare con consultazioni con i portatori di interessi e il grande pubblico.
La pianificazione strategica assicura l’allineamento con altri programmi pertinenti dell’Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni dell’Unione e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali, rafforzando in tal modo il SER. I settori per eventuali missioni e i settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sono definiti nell’allegato VI.
Un invito a presentare proposte nell’ambito della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione» ha le seguenti caratteristiche cumulative:
inviti a presentare proposte «dal basso verso l’alto»;
tempi più brevi per la concessione della sovvenzione, non superiori a sei mesi;
un sostegno concesso solo a piccoli consorzi collaborativi composti da un massimo di sei soggetti giuridici ammissibili distinti e indipendenti;
un sostegno finanziario massimo per consorzio non superiore a 2,5 milioni di EUR.
Il programma di lavoro individua gli inviti a presentare proposte che fanno uso della procedura di «Corsia veloce per la ricerca e l’innovazione».
Articolo 7
Principi del programma
Articolo 8
Missioni
Le missioni:
ispirandosi agli SDG in fase di progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di R&I e un valore aggiunto dell’Unione e contribuiscono a conseguire le priorità e gli impegni dell’Unione e gli obiettivi del programma di cui all’articolo 3;
coprono settori di comune interesse europeo, sono inclusive, incoraggiano un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di portatori di interessi del settore pubblico e di quello privato, inclusi i cittadini e gli utilizzatori finali, e producono risultati di R&I che potrebbero andare a beneficio di tutti gli Stati membri;
sono audaci e stimolanti, e hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o strategico;
indicano una direzione e obiettivi chiari, sono mirate, misurabili e circoscritte nel tempo e hanno una chiara dotazione di bilancio;
sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi ambiziosi, improntati all’eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici, e su attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
hanno la portata e l’entità richieste e mobilitano le risorse necessarie nonché gli ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i propri risultati;
stimolano le attività in tutte le discipline (incluse le scienze sociali e umane) e comprendono attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori;
sono aperte ad approcci e soluzioni multipli ascendenti che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l’importanza di contributi diversi per realizzarle;
beneficiano di sinergie con altri programmi dell’Unione in modo trasparente, nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali.
Articolo 9
Il Consiglio europeo per l’innovazione
Il CEI opera in conformità dei seguenti principi:
evidente valore aggiunto dell’Unione;
autonomia;
capacità di assumere rischi;
efficienza;
efficacia;
trasparenza;
rendicontabilità.
Articolo 10
Partenariati europei
Alcune parti del programma possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell’Unione ai partenariati europei assume una delle seguenti forme:
partecipazione a partenariati europei istituiti sulla base di protocolli d’intesa o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all’articolo 2, punto 3), nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato europeo, i relativi impegni dell’Unione e degli altri partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i risultati da realizzare e le modalità di rendicontazione; tali partenariati includono attività di R&I complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei coprogrammati);
partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di R&I, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, sulla base dell’impegno dei partner riguardo ai loro contributi finanziari e/o in natura e l’integrazione delle loro attività pertinenti mediante un’azione di cofinanziamento a titolo del programma (partenariati europei cofinanziati);
partecipazione e contributo finanziario a programmi di R&I intrapresi da diversi Stati membri a norma dell’articolo 185 TFUE o da organismi istituiti a norma dell’articolo 187 TFUE, quali le imprese comuni, o dalle CCI dell’EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati).
I partenariati europei istituzionalizzati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti e ove giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati europei in conformità dell’articolo 185 o 187 TFUE attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati. Nel caso della gestione centrale di tutti i contributi finanziari, i contributi a livello di progetto di uno Stato partecipante sono effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti giuridici stabiliti in tale Stato partecipante, salvo se sia diversamente convenuto da tutti gli Stati partecipanti.
Le norme per i partenariati europei istituzionalizzati specificano, tra l’altro, gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i risultati da realizzare, nonché i relativi impegni dei partner a fornire contributi finanziari e/o in natura.
I partenariati europei:
sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui gli obiettivi del programma possano essere conseguiti con maggiore efficacia mediante un partenariato europeo piuttosto che dall’Unione da sola e allorché comparati ad altre forme di sostegno nell’ambito del programma; una quota appropriata del bilancio del programma è assegnata alle azioni del programma attuate mediante partenariato europeo; la maggioranza del bilancio nell’ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei;
rispettano i principi di valore aggiunto dell’Unione, trasparenza e apertura, e di conseguire un impatto all’interno e a beneficio dell’Europa, un forte effetto leva su una scala sufficiente, impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell’attuazione, coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell’Unione, locali, regionali, nazionali e, se del caso, internazionali o con altri partenariati europei e missioni;
hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell’ambito del programma.
Articolo 11
Riesame delle missioni e dei settori di partenariato
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede a un riesame dell’allegato VI del presente regolamento nell’ambito della sorveglianza globale del programma, inclusi missioni e partenariati europei istituzionalizzati instaurati a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni tratte.
Articolo 12
Bilancio
La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT è la seguente:
23 546 000 000 EUR per il pilastro I «Scienza di eccellenza» nel periodo 2021-2027, di cui:
15 027 000 000 EUR per il CER;
6 333 000 000 EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie;
2 186 000 000 EUR per le infrastrutture di ricerca;
47 428 000 000 EUR per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea» nel periodo 2021-2027, di cui:
6 893 000 000 EUR per il polo tematico «Salute»;
1 386 000 000 EUR per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»;
1 303 000 000 EUR per il polo tematico «Sicurezza civile per la società»;
13 462 000 000 EUR per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»;
13 462 000 000 EUR per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;
8 952 000 000 EUR per il polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»;
1 970 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del JRC;
11 937 000 000 EUR per il pilastro III «Europa innovativa» nel periodo 2021-2027, di cui:
8 752 000 000 EUR per il CEI;
459 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell’innovazione;
2 726 000 000 EUR per l’EIT;
3 212 000 000 EUR per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER» nel periodo 2021-2027, di cui:
2 842 000 000 EUR per «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza»;
370 000 000 EUR per «Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I ».
La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:
1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro I «Scienza di eccellenza», di cui:
857 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il CER;
236 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per le azioni Marie Skłodowska-Curie;
193 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per le infrastrutture di ricerca;
1 286 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea», di cui:
686 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»;
257 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Sicurezza civile per la società»;
171 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»;
171 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;
270 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il pilastro III «Europa innovativa», di cui:
60 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per gli ecosistemi europei dell’innovazione;
210 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per l’EIT;
159 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER», di cui:
99 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per «Ampliamento della partecipazione e diffusione dell’eccellenza»;
60 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per «Riforma e miglioramento del sistema europeo di R&I».
L’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l’attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 5 % dell’importo totale delle azioni indirette del programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e dell’EIT. Inoltre, l’importo di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo per il programma specifico di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l’EIT può coprire:
nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma: i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione;
le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, compresi gli strumenti informatici istituzionali e altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per la gestione del programma.
Articolo 13
Risorse dello strumento dell’Unione europea per la ripresa
La ripartizione indicativa dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 è la seguente:
25 % per il polo tematico «Salute»;
25 % per il polo tematico «Digitale, industria e spazio»,
25 % per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;
25 % per il CEI.
Articolo 14
Scienza aperta
Il programma incoraggia la scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in conformità dei seguenti elementi, che sono assicurati conformemente all’articolo 39, paragrafo 3, del presente regolamento:
accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell’ambito del programma;
accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».
Articolo 15
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e trasferimento di risorse
Il marchio di eccellenza è attribuito per gli inviti a presentare proposte specificati nel programma di lavoro. In conformità della pertinente disposizione del regolamento sulle disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e della pertinente disposizione del «regolamento sui piani strategici della PAC», il FESR, l’FSE+, il FEAMP e il FEASR possono sostenere:
azioni cofinanziate selezionate nell’ambito del programma; e
azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza in quanto conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e
non sono state finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte unicamente a causa di vincoli di bilancio.
Articolo 16
Paesi terzi associati al programma
Il programma è aperto all’associazione dei seguenti paesi terzi («paesi associati»):
i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:
possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;
impegno a favore di un’economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.
L’associazione al programma di ciascuno dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera d), è conforme alle condizioni stabilite in un accordo riguardante la partecipazione del paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale l’accordo:
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;
stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi;
non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;
garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
TITOLO II
NORME DI PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 17
Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC
In casi debitamente giustificati, gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo, ad eccezione degli articoli 18, 19 e 20 se:
tale scostamento è previsto dall’atto di base che istituisce l’organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio; o,
per gli organismi di finanziamento di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell’azione lo richiedono.
Articolo 18
Azioni ammissibili e principi etici
Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:
le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;
le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni ( 2 );
le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.
Articolo 19
Norme etiche
Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all’integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all’esigenza di garantire la protezione dell’ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.
I soggetti giuridici che partecipano a un’azione forniscono:
un’autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all’obiettivo, all’attuazione e al probabile impatto delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui questa sarà assicurata;
la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;
per le attività svolte al di fuori dell’Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e
per le attività che prevedono l’utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell’avvio delle attività in questione.
I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.
Articolo 20
Sicurezza
CAPO II
Sovvenzioni
Articolo 21
Sovvenzioni
Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell’ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 22
Soggetti giuridici ammissibili alla partecipazione
Tranne in casi debitamente giustificati in cui il programma di lavoro preveda diversamente, i soggetti giuridici che fanno parte di un consorzio sono ammissibili alla partecipazione ad azioni nell’ambito del programma purché il consorzio comprenda:
almeno un soggetto giuridico indipendente stabilito in uno Stato membro; e;
almeno altri due soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in diversi Stati membri o paesi associati.
Articolo 23
Soggetti giuridici ammissibili al finanziamento
I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato sostengono i costi della propria partecipazione. Tuttavia, un soggetto giuridico stabilito in paesi terzi non associati a basso o medio reddito e, a titolo eccezionale, altri paesi terzi non associati è ammissibile al finanziamento in un’azione se:
il paese terzo è indicato nel programma di lavoro adottato dalla Commissione; o
la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento ritiene che la partecipazione del soggetto giuridico interessato sia necessaria ai fini della realizzazione dell’azione.
Articolo 24
Inviti a presentare proposte
Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:
devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro;
non rientrano nell’ambito di applicazione di un invito a presentare proposte, in conformità dell’articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario.
Articolo 25
Inviti congiunti a presentare proposte
La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:
i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni o agenzie scientifiche e tecnologiche;
le organizzazioni internazionali;
i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
Nel caso di un invito congiunto a presentare proposte, i richiedenti soddisfano i requisiti di cui all’articolo 22 e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Tali procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.
Articolo 26
Appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative
Le procedure di appalto:
rispettano le norme in materia di concorrenza e i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità;
possono autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura (multiple sourcing);
prevedono l’assegnazione dei contratti all’offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l’assenza di conflitti di interessi.
In caso di appalti precommerciali, se del caso e fatti salvi i principi di cui alla lettera a), la procedura di appalto può essere semplificata o accelerata e può prevedere condizioni specifiche, ad esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati.
Articolo 27
Capacità finanziaria dei richiedenti
Articolo 28
Criteri di attribuzione e selezione
Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
eccellenza;
impatto;
qualità ed efficienza dell’attuazione.
Articolo 29
Valutazione
Per le attività del CEI, le missioni e in casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni od organismi dell’Unione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario.
Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti.
Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:
al punteggio ottenuto nella valutazione;
al contributo apportato al conseguimento di obiettivi strategici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti, segnatamente per le attività dell’Apripista, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione.
Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti delle proposte nella misura in cui questi sono necessari per garantire la coerenza dell’approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi.
Articolo 30
Procedura di riesame della valutazione, richieste di informazioni e reclami
Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali della valutazione ed è presieduto e comprende personale della Commissione o dell’organismo di finanziamento pertinente che non ha partecipato alla valutazione delle proposte. Il comitato di riesame della valutazione può raccomandare una delle azioni seguenti:
nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione; o
conferma della valutazione iniziale.
Articolo 31
Tempi per la concessione della sovvenzione
In deroga all’articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:
per informare tutti i richiedenti dell’esito della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;
per firmare le convenzioni di sovvenzione con i richiedenti, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.
Articolo 32
Attuazione della sovvenzione
Articolo 33
Convenzioni di sovvenzione
Articolo 34
Tassi di finanziamento
Può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un’azione nell’ambito del programma, con le seguenti eccezioni:
azioni di innovazione, in cui può essere rimborsato fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili;
azioni di cofinanziamento del programma, in cui può essere rimborsato almeno il 30 % e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 % dei costi totali ammissibili.
Articolo 35
Costi indiretti
Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al primo comma, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla consueta prassi contabile dei beneficiari.
Articolo 36
Costi ammissibili
I certificati relativi ai rendiconti finanziari possono essere rilasciati da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente, in conformità dell’articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
Articolo 37
Meccanismo di mutua assicurazione
È istituito un meccanismo di mutua assicurazione («meccanismo») che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:
alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
alla Commissione e agli organismi dell’Unione nell’ambito di «Orizzonte 2020»;
alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell’ambito del programma.
Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui al primo comma, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell’organismo di finanziamento in questione.
Articolo 38
Proprietà e tutela
Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:
hanno prodotto i risultati congiuntamente; e
non è possibile:
stabilire il rispettivo contributo di ciascuno; o
separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.
I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente convenuto nell’accordo consortile o nell’accordo di comproprietà, ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati di proprietà comune (senza il diritto di cedere sublicenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un’equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.
Articolo 39
Sfruttamento e diffusione
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.
Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato al massimo per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, i risultati non sono sfruttati entro un periodo prestabilito nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un’adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a tale obbligo sulla base di una richiesta del beneficiario, se giustificato.
Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione, salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell’Unione.
L’accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari — compreso lo sfruttamento commerciale — e di eventuali altri vincoli, quali le norme sulla protezione dei dati, il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell’Unione, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.
Il programma di lavoro può prevedere incentivi o obblighi supplementari al fine dell’adesione alle pratiche di scienza aperta.
Il programma di lavoro può prevedere, ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego dell’EOSC a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.
I beneficiari aggiornano il piano di sfruttamento e diffusione dei risultati durante l’azione e dopo la sua conclusione, conformemente alla convenzione di sovvenzione.
Articolo 40
Trasferimento e concessione di licenze
Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, comprese entità affiliate, un beneficiario può opporsi al trasferimento della proprietà dei risultati da parte di un altro beneficiario se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non ha luogo fino a quando non sia stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.
Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:
i beneficiari che hanno prodotto i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione;
il trasferimento o la concessione di licenze è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e
il trasferimento o la concessione di licenze non è compatibile con gli interessi dell’Unione.
Qualora sia previsto il diritto di opposizione, il beneficiario comunica preventivamente l’intenzione di trasferire la proprietà dei risultati o concedere una licenza esclusiva sui risultati. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell’Unione.
Articolo 41
Diritti di accesso
I beneficiari concedono l’accesso:
ai loro risultati, a titolo gratuito, a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;
alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell’azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3; l’accesso è concesso a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione;
ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all’azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l’accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 3, alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:
sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato;
sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e
abbia bisogno dell’accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario, conformemente agli obblighi del beneficiario in materia di sfruttamento.
L’accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.
Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei beneficiari.
Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico «Sicurezza civile per la società», i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell’Unione concedono gratuitamente l’accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L’accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è soggetto a un accordo bilaterale che definisca le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti di accesso siano utilizzati solo per le finalità previste e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione richiedente notifica tali richieste a tutti gli Stati membri.
Articolo 42
Disposizioni specifiche
Articolo 43
Premi
La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, se del caso, organizzare concorsi a premi con:
altri organismi dell’Unione;
i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;
le organizzazioni internazionali; o
i soggetti giuridici senza scopo di lucro.
CAPO III
Appalti
Articolo 44
Appalti
CAPO IV
Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti
Articolo 45
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento misto nell’ambito del programma sono eseguite in conformità del programma InvestEU e del titolo X del regolamento finanziario.
Articolo 46
Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e finanziamenti misti del CEI
Articolo 47
L’Apripista
L’Apripista è attuato principalmente attraverso un invito permanente a presentare proposte basate su un approccio ascendente con scadenze intermedie annuali periodiche e prevede altresì sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato a soluzioni tecnologiche avanzate.
La pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte per le attività di transizione dell’Apripista sono determinati tenendo conto degli obiettivi e del bilancio fissati nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato.
Possono essere concesse sovvenzioni supplementari per un importo fisso non superiore a 50 000 EUR a ciascuna proposta già selezionata nell’ambito dell’Apripista e, se del caso, alle attività di transizione dell’Apripista, mediante un invito a presentare proposte per la realizzazione di attività complementari, comprese azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio, come la valutazione di possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o lo sviluppo di un piano operativo. Il comitato di programma istituito nell’ambito del programma specifico è informato di tali casi.
Articolo 48
L’Acceleratore
L’Acceleratore fornisce i seguenti tipi di sostegno:
sostegno finanziario misto alle PMI — comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione — che realizzano innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario;
sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione — da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente — e che mirano a espandersi successivamente;
sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario;
sostegno sotto forma di solo capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).
Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni è concesso a titolo dell’Acceleratore soltanto alle seguenti condizioni cumulative:
il progetto include informazioni sulle capacità e la volontà di espansione del richiedente;
il beneficiario è una start-up o una PMI;
il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dell’Acceleratore è concesso solo una volta a un beneficiario durante il periodo di attuazione del programma per un massimo di 2,5 milioni di EUR.
Quando fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio, il CEI si impegna ad attrarre altri investitori. Tuttavia, al fine di sostenere in maniera efficace le innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario, il sostegno sotto forma di capitale proprio può essere fornito senza attrarre altri investitori, in particolare, ma non in via esclusiva, a innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/795.
Le proposte presentate sono valutate sulla base dei seguenti criteri di attribuzione:
eccellenza;
impatto;
livello di rischio dell’azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell’attuazione nonché necessità di sostegno dell’Unione.
Con l’accordo dei richiedenti interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano il programma (incluse le CCI dell’EIT) possono sottoporre direttamente a una valutazione sulla base del criterio di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettera c), una proposta di azione di innovazione e diffusione sul mercato che soddisfa già i criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020, dal programma o, previa fase esplorativa pilota da lanciare nel quadro del primo programma di lavoro, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere. Nel programma specifico sono stabilite disposizioni dettagliate di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
la proposta si basa sul riesame di un progetto che sia stato eseguito negli ultimi due anni che valuta l’eccellenza e l’impatto della proposta ed è soggetta alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.
Può essere attribuito un marchio di eccellenza se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;
la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 5, lettere a) e b);
l’attività sarebbe ammissibile nell’ambito di un’azione di innovazione.
Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell’Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tale rifiuto.
In caso di finanziamento misto del CEI, le attività corrispondenti a un’azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell’anticipo rimborsabile può essere versato prima dell’attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L’attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento di tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.
In casi eccezionali e su parere del comitato CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno dell’Acceleratore, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.
CAPO V
Esperti
Articolo 49
Nomina di esperti esterni indipendenti
In deroga all’articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in via eccezionale e in casi debitamente giustificati la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può selezionare in modo trasparente qualsiasi esperto individuale dotato delle adeguate competenze ma non incluso nella banca dati, a condizione che l’invito a manifestare interesse non abbia consentito di individuare esperti esterni indipendenti idonei.
Tali esperti dichiarano la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi del programma.
La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.
TITOLO III
SORVEGLIANZA, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA
Articolo 50
Sorveglianza e rendicontazione
La banca dati comprende:
gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare per rendere conto annualmente dei progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e definiti nell’allegato V sulla base delle modalità di impatto;
informazioni concernenti il livello di integrazione delle scienze sociali e umane, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nella partecipazione dei paesi oggetto dell’ampliamento, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l’evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l’utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea, l’uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i comitati e i gruppi consultivi, i «marchi di eccellenza», i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri programmi dell’Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi per la concessione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, il coinvolgimento dei cittadini e la partecipazione della società civile;
i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un’analisi specifica, anche per area di intervento;
il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità.
Articolo 51
Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento
Articolo 52
Valutazione del programma
Articolo 53
Audit
Articolo 54
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 55
Esercizio della delega
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 56
Abrogazione
I regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.
Articolo 57
Disposizioni transitorie
Articolo 58
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
LINEE GENERALI DELLE ATTIVITÀ
L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 del presente regolamento sono perseguiti nell’ambito dell’intero programma, attraverso le aree di intervento e lungo le linee generali di attività descritti nel presente allegato e nell’allegato II del presente regolamento, nonché nell’allegato I della decisione (UE) 2021/764.
1) Pilastro I «Scienza di eccellenza»
Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove l’eccellenza scientifica, attira verso l’Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno adeguato ai ricercatori all’inizio della carriera e sostiene la creazione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie, competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3.
CER: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento, con particolare attenzione ai ricercatori all’inizio della carriera, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza a livello di Unione unicamente sulla base del criterio dell’eccellenza.
Area di intervento: scienza di frontiera.
Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l’esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo della carriera e strutturare e migliorare l’assunzione a livello istituzionale e nazionale, tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta Europa, che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.
Aree di intervento: coltivare l’eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l’acquisizione di nuove competenze grazie a una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare le risorse umane e lo sviluppo di competenze in tutto il SER; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.
Infrastrutture di ricerca: dotare l’Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Incoraggiare l’uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle finanziate dai fondi che rientrano nella politica di coesione dell’Unione. Rafforzare così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e l’innovazione e di favorire la scienza aperta e la scienza di eccellenza, in conformità dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi delle politiche dell’Unione e della cooperazione internazionale.
Aree di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; esplorare il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività a favore di innovazione e formazione; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale.
2) Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea»
Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualità, rafforza la competitività dell’industria europea, accresce l’impatto della R&I nell’ambito dello sviluppo, del sostegno e dell’attuazione delle politiche dell’Unione e sostiene l’adozione di soluzioni innovative nel settore industriale, con particolare riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3.
Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli tematici.
Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di R&I sono organizzate in sei poli tematici, interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee che, singolarmente e collegialmente, incentivano la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale, transfrontaliera e internazionale. Il pilastro II del programma riguarda attività che presentano una vasta gamma di TRL, compresi quelli inferiori.
Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi SDG e molti SDG sono sostenuti da più di un polo tematico.
Le attività di R&I sono attuate nell’ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello trasversale:
polo tematico «Salute»: migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e garantendo l’integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e sviluppare le tecnologie sanitarie; attenuare i rischi per la salute; proteggere la popolazione e promuovere la buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire e affrontare le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e l’autogestione dei pazienti.
Aree di intervento: in salute lungo tutto l’arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie non trasmissibili e rare; malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata; sistemi di assistenza sanitaria;
polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva»: rafforzare i valori democratici, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; proteggere il patrimonio culturale europeo; esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all’inclusione e alla crescita, comprese la gestione della migrazione e l’integrazione dei migranti.
Aree di intervento: democrazia e governance; cultura, patrimonio culturale e creatività; trasformazioni sociali ed economiche;
polo tematico «Sicurezza civile per la società»: rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.
Aree di intervento: società resilienti alle catastrofi; protezione e sicurezza; cibersicurezza;
polo tematico «Digitale, industria e spazio»: rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell’Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore; costruire un’industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; mettere a punto materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l’innovazione nell’ambito delle sfide globali per la società.
Aree di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità computazionali avanzate e megadati (Big Data); industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio; spazio, compresa l’osservazione della Terra;
polo tematico «Clima, energia e mobilità»: contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l’evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità, rendendo i settori dell’energia e dei trasporti più compatibili con l’ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti, promuovendo l’uso di fonti di energia rinnovabili e l’efficienza energetica, migliorando la resilienza dell’Unione agli shock esterni e adattando il comportamento sociale in considerazione degli SDG.
Aree di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali nella transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente; stoccaggio dell’energia;
polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente»: proteggere l’ambiente, ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri, marine e delle acque interne per porre fine all’erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti e la transizione verso un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio che utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile.
Aree di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e risorse naturali; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne; sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; sistemi circolari;
azioni dirette non nucleari del JRC: produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili. Affinché le nuove iniziative e proposte di atti giuridici dell’Unione siano elaborate ragionevolmente, sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre per l’attuazione delle politiche occorrono dati che siano misurati e monitorati. Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell’Unione durante l’intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità d’intervento dell’Unione.
Aree di intervento: potenziamento della base delle conoscenze per l’elaborazione delle politiche; sfide globali; salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società; digitale, industria e spazio; clima, energia e mobilità; prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente; innovazione, sviluppo economico e competitività; eccellenza scientifica; sviluppo territoriale e sostegno agli Stati membri e alle regioni.
3) Pilastro III «Europa innovativa»
Conformemente all’articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove tutte le forme di innovazione, compresa l’innovazione non tecnologica, soprattutto all’interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze, e rafforza la diffusione di soluzioni innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3. Il CEI è attuato principalmente attraverso due strumenti: Apripista (attuato principalmente mediante la ricerca collaborativa) e Acceleratore.
CEI: si dedica principalmente all’innovazione pionieristica e dirompente, in particolare le innovazioni creatrici di mercati, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, compresa l’innovazione incrementale.
Aree di intervento: l’Apripista per la ricerca avanzata, al fine di sostenere le tecnologie pionieristiche, creatrici di mercati e/o a contenuto estremamente avanzato (deep tech) emergenti e del futuro; l’Acceleratore, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di R&I e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni pionieristiche creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività del CEI, quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.
Ecosistemi europei dell’innovazione
Aree di intervento: attività tra cui, in particolare, stabilire contatti, se del caso in cooperazione con l’EIT, con gli operatori nazionali e regionali dell’innovazione e sostenere l’attuazione, da parte degli Stati membri, delle regioni e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di pratiche e conoscenze sulla regolamentazione dell’innovazione al potenziamento delle competenze trasversali a favore dell’innovazione e alle attività di ricerca e innovazione, compresa l’innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per migliorare l’efficacia del sistema europeo dell’innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in sinergia, tra l’altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.
Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Aree di intervento (definite all’allegato II): ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa; competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa; nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali; sinergie e valore aggiunto nell’ambito del programma.
4) Parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento del SER»
Attraverso le attività seguenti, questa parte persegue gli obiettivi specifici definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d). Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma di cui all’articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell’intero programma, questa parte sostiene le attività che contribuiscono ad attirare talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un’Europa maggiormente basata sulla conoscenza e innovativa, in cui la parità di genere è garantita in misura maggiore, all’avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la cooperazione transnazionale; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in tutta Europa in un SER ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente in modo equilibrato, i risultati della R&I siano ampiamente diffusi e compresi dai cittadini informati, godano della loro fiducia e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell’Unione - in particolare la politica in materia di R&I - si fondi su dati scientifici di alta qualità.
Questa parte sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate dai soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le attività tese ad aiutare i soggetti giuridici dei paesi con basse prestazioni in materia di R&I ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali paesi non partecipano.
Aree di intervento: ampliare la partecipazione e diffondere l’eccellenza, anche attraverso la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre SER, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) e le iniziative e le attività di eccellenza volte a favorire la circolazione dei cervelli; riformare e migliorare il sistema europeo di R&I, ad esempio sostenendo la riforma delle politiche nazionali in materia di R&I, offrendo ambienti di carriera interessanti e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini.
ALLEGATO II
ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)
Nell’attuazione delle attività del programma dell’EIT si applica quanto segue:
Motivazione
Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell’impatto dei programmi di R&I dell’Unione (il gruppo ad alto livello «Lamy») la strada da percorrere è «educare al futuro e investire nelle persone che apporteranno il cambiamento». In particolare, gli istituti di istruzione superiore europei sono chiamati a stimolare l’imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare forti collaborazioni interdisciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi, l’accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. L’educazione all’imprenditorialità, le opportunità di formazione e lo sviluppo di competenze creative sono fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L’accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello dell’Unione e il raggruppamento dei principali attori dell’innovazione attorno a un obiettivo comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema di innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l’Unione, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala dell’Unione.
L’EIT rappresenta attualmente il più vasto ecosistema di innovazione integrato in Europa, che riunisce partner provenienti dal settore imprenditoriale, della ricerca, dell’istruzione e non solo. L’EIT continua a sostenere le sue CCI, che costituiscono partenariati europei su larga scala volti ad affrontare sfide globali specifiche e a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano. Tale sostegno è attuato stimolando l’integrazione dell’istruzione, della R&I ai massimi livelli, in modo da creare ambienti propizi all’innovazione, promuovendo e sostenendo una nuova generazione di imprenditori e stimolando la creazione di società innovative in stretta sinergia e complementarietà con il CEI.
In tutta Europa sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi di innovazione, infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:
l’interazione tra gli operatori dell’innovazione è ancora ostacolata da barriere organizzative, normative e culturali;
gli sforzi per rafforzare gli ecosistemi di innovazione devono beneficiare di coordinamento e di una chiara attenzione agli obiettivi e all’impatto specifici.
Per affrontare le sfide sociali future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e contribuire a una crescita economica sostenibile e rispettosa dell’ambiente, all’occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario rafforzare ulteriormente la capacità dell’Europa di innovare tramite: il consolidamento degli ambienti esistenti favorevoli alla collaborazione e all’innovazione e la promozione della creazione di nuovi ambienti di questo tipo; il rafforzamento delle capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova generazione di imprenditori; l’incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative innovative, nonché il rafforzamento della visibilità e del riconoscimento delle attività di R&I finanziate dall’Unione, in particolare i finanziamenti dell’EIT destinati al grande pubblico.
La natura e la portata delle sfide dell’innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l’attrattiva dei talenti imprenditoriali. L’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT garantisce la coerenza con le sfide del programma, nonché la complementarità con il CEI.
Aree di intervento
Ecosistemi dell’innovazione sostenibile in tutta Europa
Conformemente al regolamento EIT e all’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, quest’ultimo ha un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell’innovazione sostenibile basati sulle sfide in tutta Europa. In particolare, l’EIT continua a operare principalmente attraverso le sue CCI, i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continua a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano, aprendoli e promuovendo l’integrazione della ricerca, dell’innovazione e dell’istruzione. Inoltre, l’EIT rafforza gli ecosistemi di innovazione in tutta Europa, attraverso l’espansione del proprio sistema di innovazione regionale (Regional Innovation Scheme — RIS). L’EIT opera con gli ecosistemi di innovazione che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto previsto, in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.
Linee generali
Rafforzare l’efficacia e l’apertura a nuovi partner delle CCI esistenti, consentire la transizione verso l’autosostenibilità a lungo termine e analizzare la necessità di istituirne di nuove per affrontare le sfide globali. Le specifiche aree tematiche sono definite nell’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, tenendo in considerazione la pianificazione strategica;
accelerare l’operato delle regioni verso l’eccellenza nei paesi di cui all’agenda strategica per l’innovazione dell’EIT, in stretta collaborazione con i fondi strutturali e altri programmi dell’Unione pertinenti, se del caso.
Competenze imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente, anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa
Le attività educative dell’EIT sono rafforzate per promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità attraverso un’istruzione e una formazione mirate. Una maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano si basa sull’ampliamento dei programmi di istruzione esistenti delle CCI dell’EIT, al fine di continuare a offrire agli studenti e ai professionisti programmi di alta qualità basati sull’innovazione, la creatività e l’imprenditorialità, che siano soprattutto in linea con la strategia dell’Unione in materia industriale e di competenze. Ciò può includere i ricercatori e gli innovatori finanziati da altre parti del programma, in particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie. L’EIT sostiene inoltre la modernizzazione degli istituti di istruzione superiore di tutta Europa e la loro integrazione negli ecosistemi di innovazione, stimolando e aumentando il loro potenziale imprenditoriale e le loro capacità e incoraggiandole ad anticipare in modo più efficiente le nuove competenze richieste.
Linee generali
Elaborazione di programmi di studio innovativi, tenendo presenti le future necessità della società e dell’industria, e programmi trasversali da offrire a studenti, imprenditori e professionisti di tutta Europa e oltre, in cui le conoscenze specialistiche e settoriali sono combinate con competenze orientate all’innovazione e all’imprenditorialità, ad esempio le competenze di alta tecnologia connesse alle principali tecnologie abilitanti digitali e sostenibili;
rafforzamento e ampliamento del marchio EIT al fine di migliorare la visibilità e il riconoscimento dei programmi di istruzione dell’EIT basati su partenariati tra diversi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese, potenziandone al contempo la qualità complessiva mediante l’offerta di curricula per un apprendimento attraverso la pratica e una mirata formazione all’imprenditorialità, nonché una mobilità internazionale, interorganizzativa e intersettoriale;
sviluppo delle capacità di innovazione e di imprenditorialità nel settore dell’istruzione superiore, sfruttando e promuovendo le competenze della comunità dell’EIT nel collegare istruzione, ricerca e imprese;
rafforzamento del ruolo della comunità dei diplomati dell’EIT come modello per i nuovi studenti e forte strumento per comunicare l’impatto dell’EIT.
Nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali
L’EIT facilita, responsabilizza e offre a imprenditori, innovatori, ricercatori, educatori, studenti e altri operatori dell’innovazione gli strumenti per collaborare in équipe interdisciplinari, garantendo al contempo l’integrazione della dimensione di genere, al fine di generare idee e trasformarle in innovazioni sia incrementali che dirompenti. Le attività sono caratterizzate da un approccio transfrontaliero e orientato verso l’innovazione aperta, e con l’obiettivo di includere pertinenti attività del triangolo della conoscenza che possano portarle al successo (ad esempio i promotori del progetto possono migliorare le loro possibilità di accesso a laureati specificamente qualificati, principali utilizzatori, start-up con idee innovative, imprese straniere con risorse complementari pertinenti ecc.).
Linee generali
Supporto allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato; gli operatori del triangolo della conoscenza collaborano per trovare soluzioni alle sfide globali;
piena integrazione dell’intera catena del valore dell’innovazione: dagli studenti agli imprenditori, dall’idea al prodotto, dal laboratorio al cliente. Ciò comprende il sostegno alle start-up e alle imprese in fase di espansione;
prestazione di servizi di alto livello e sostegno a imprese innovative, compresi l’assistenza tecnica per la messa a punto di prodotti o servizi, l’orientamento effettivo, il sostegno per proteggere la clientela di riferimento e raccogliere capitali, al fine di raggiungere rapidamente il mercato e accelerare il loro processo di crescita.
Sinergie e valore aggiunto nell’ambito del programma
L’EIT intensifica i suoi sforzi per sfruttare le sinergie e le complementarità fra le CCI esistenti e con operatori e iniziative diversi a livello dell’Unione e mondiale ed estendere la sua rete di organizzazioni collaborative sia a livello strategico che operativo, evitando nel contempo duplicazioni.
Linee generali
Stretta cooperazione con il CEI e il programma InvestEU per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese innovative, sia in fase di avviamento che di espansione, in particolare attraverso le CCI;
pianificazione e attuazione delle attività dell’EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con altre parti del programma;
contatti con gli Stati membri a livello nazionale e regionale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali e regionali, comprese le strategie di specializzazione intelligente, anche mediante l’attuazione degli «ecosistemi europei dell’innovazione», al fine di identificare, condividere e diffondere le migliori pratiche e le conoscenze;
condivisione e diffusione di pratiche e conoscenze innovative in tutta l’Europa e oltre, in modo da contribuire alla politica dell’innovazione in Europa in coordinamento con altre parti del programma;
contribuzione alle discussioni sulla politica dell’innovazione e alla concezione e attuazione delle priorità d’intervento dell’Unione, lavorando costantemente con tutti i servizi pertinenti della Commissione, gli altri programmi dell’Unione e i portatori di interessi e approfondendo ulteriormente le opportunità nell’ambito delle iniziative politiche di attuazione;
sfruttamento delle sinergie con altri programmi dell’Unione, compresi i programmi a sostegno dello sviluppo del capitale umano e dell’innovazione (ad esempio COST, ESF+, FESR, Erasmus+, Europa Creativa, COSME Plus/Mercato unico, il programma InvestEU);
creazione di alleanze strategiche con operatori chiave dell’innovazione a livello dell’Unione e internazionale e sostegno alle CCI per sviluppare collaborazione e collegamenti con i principali partner del triangolo della conoscenza di paesi terzi, con l’obiettivo di aprire nuovi mercati per le soluzioni sostenute dalle CCI e attrarre finanziamenti e talenti dall’estero. La partecipazione dei paesi terzi è promossa nel rispetto dei principi di reciprocità e mutuo beneficio.
ALLEGATO III
PARTENARIATI EUROPEI
I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, sorveglianza, valutazione, graduale soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti:
Selezione
La dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma tramite la partecipazione e l’impegno dei partner, in particolare la realizzazione di impatti chiari a favore dell’Unione e dei suoi cittadini, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e gli obiettivi di R&I, assicurare la competitività dell’Unione e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento del SER e, se del caso, al rispetto degli impegni internazionali.
Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell’articolo 185 TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40 % degli Stati membri;
la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro della R&I dell’Unione, seguendo le norme del programma nella massima misura possibile;
la trasparenza e l’apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l’individuazione delle priorità e degli obiettivi in termini di risultati e impatti previsti e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi provenienti dall’intera catena del valore, da diversi settori, ambienti e discipline, compresi quelli internazionali, se pertinente e senza interferire con la competitività europea; chiare modalità per promuovere la partecipazione delle PMI e per diffondere e sfruttare i risultati, in particolare da parte delle PMI, anche attraverso organizzazioni intermediarie;
la dimostrazione ex ante dell’addizionalità e della direzionalità del partenariato europeo, compresa una visione strategica comune della finalità del partenariato stesso. Tale visione comprende, in particolare:
un’indicazione degli esiti, dei risultati e dell’impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico e/o sociale fondamentale per l’Unione;
la dimostrazione degli effetti leva qualitativi e quantitativi significativi previsti, compreso un metodo per misurare gli indicatori chiave di prestazione;
gli approcci per garantire la flessibilità dell’attuazione e la capacità di adeguamento all’evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali e/o di mercato o ai progressi scientifici, per migliorare la coerenza delle politiche tra i livelli regionale, nazionale e dell’Unione;
la strategia di uscita e le misure di ritiro graduale dal programma;
la dimostrazione ex ante dell’impegno a lungo termine dei partner, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati.
Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati, costituiti a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall’Unione sono almeno pari al 50 % e possono raggiungere fino al 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato, una quota dei contributi dei partner diversi dall’Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall’Unione e dagli Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati alla copertura dei costi amministrativi nonché al coordinamento, al sostegno e ad altre attività non concorrenziali.
Attuazione:
approccio sistemico che garantisca la partecipazione attiva e precoce degli Stati membri e il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite l’attuazione flessibile di azioni congiunte con un elevato valore aggiunto dell’Unione che vadano anche al di là degli inviti congiunti a presentare proposte per le attività di R&I, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all’adozione di politiche o normative;
misure atte a garantire la continua apertura dell’iniziativa e la trasparenza durante l’attuazione, in particolare riguardo alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte, informazioni relative al funzionamento della governance, visibilità dell’Unione, misure di comunicazione e sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lungo tutta la catena del valore; misure adeguate per informare le PMI e promuoverne la partecipazione;
coordinamento o attività congiunte con altre iniziative di R&I pertinenti al fine di garantire un livello ottimale di interconnessione e sinergie efficaci, tra l’altro per superare possibili ostacoli all’attuazione a livello nazionale e per migliorare il rapporto costo/efficacia;
impegni, per quanto riguarda i contributi finanziari e/o in natura, di ciascun partner in conformità delle disposizioni nazionali durante tutta la durata dell’iniziativa;
nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione ai risultati e ad altre informazioni relative all’azione ai fini dello sviluppo, dell’attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell’Unione.
Sorveglianza:
un sistema di sorveglianza conforme all’articolo 50 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi strategici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazione che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l’eventuale necessità di misure correttive;
relazioni periodiche specifiche sugli effetti leva quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati, visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla R&I per gli investimenti del settore privato;
informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a presentare proposte nell’ambito dei partenariati europei, che devono essere rese disponibili tempestivamente e accessibili in una banca dati comune.
Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:
valutazione degli impatti prodotti a livello di Unione e nazionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori chiave di prestazione prestabiliti, che contribuirà alla valutazione del programma di cui all’articolo 52, compreso un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione dell’eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità d’intervento;
in assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti del programma, secondo le condizioni e i termini temporali stabiliti ex ante con i partner che hanno assunto impegni giuridici, fatta salva l’eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell’Unione e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso.
ALLEGATO IV
SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI DELL’UNIONE
Le sinergie con altri programmi dell’Unione si basano sulla complementarità tra la progettazione e gli obiettivi del programma nonché sulla compatibilità delle norme e dei processi di finanziamento a livello di attuazione.
Il finanziamento del programma è utilizzato solo per finanziare attività di R&I. La pianificazione strategica garantisce l’allineamento delle priorità tra i vari programmi dell’Unione e assicura opzioni di finanziamento coerenti nelle diverse fasi del ciclo di R&I. Le missioni e i partenariati europei beneficiano, tra l’altro, di sinergie con altre politiche e programmi dell’Unione.
La diffusione dei risultati della ricerca e delle soluzioni innovative sviluppate nell’ambito del programma è facilitata con il sostegno di altri programmi dell’Unione, in particolare mediante strategie di diffusione e sfruttamento, trasferimento delle conoscenze, ricorso a fonti di finanziamento complementari e cumulative e misure politiche di accompagnamento. Il finanziamento delle attività di R&I trae vantaggio dalle norme armonizzate concepite per garantire il valore aggiunto dell’Unione, evitare sovrapposizioni con vari programmi dell’Unione e ottenere la massima efficienza e semplificazione amministrativa.
I punti che seguono illustrano in modo più dettagliato come si concretizzano le sinergie tra il programma e i vari programmi dell’Unione:
Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito della politica agricola comune (PAC) fanno sì che:
le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione in termini di R&I siano individuate, ad esempio, nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione «Produttività e sostenibilità dell’agricoltura» e prese in considerazione tanto nella pianificazione strategica del programma che nei programmi di lavoro;
la PAC utilizzi al meglio i risultati della R&I e promuova l’uso, l’attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell’ambito dei programmi quadro di R&I, dal partenariato europeo per l’innovazione «Produttività e sostenibilità in campo agricolo» e dalle pertinenti CCI dell’EIT;
il FEASR sostenga l’utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità di sviluppo delle zone rurali.
Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) fanno sì che:
il programma e il FEAMPA siano strettamente intercorrelati, in quanto le esigenze dell’Unione in termini di R&I in ambito marino e nel settore della politica marittima integrata si concretizzano attraverso la pianificazione strategica del programma;
il FEAMPA sostenga l’introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma in ambito marino e nel settore della politica marittima integrata. Il FEAMPA promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento e il monitoraggio di dati e diffonde le pertinenti azioni finanziate dal programma, che a sua volta contribuisce all’attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima integrata dell’UE, della governance internazionale degli oceani e degli impegni internazionali.
Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) fanno sì che:
allo scopo di rafforzare il SER e di contribuire agli SDG, meccanismi di finanziamento alternativi e cumulativi con il FESR e il programma sostengano attività che facciano da ponte, in particolare, tra le strategie di specializzazione intelligente e l’eccellenza nel settore della R&I, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee;
il FESR si concentri, tra l’altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di R&I, sulle reti e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno sia allo sviluppo di capacità di R&I sia all’adozione dei risultati e all’introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative e rispettose del clima provenienti dai programmi quadro di R&I tramite il FESR.
Le sinergie con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fanno sì che:
tramite programmi nazionali o regionali l’FSE+ possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze adeguate all’evoluzione della domanda del mercato del lavoro;
si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento alternativi e combinati dall’FSE+ per sostenere attività del programma che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella R&I, allo scopo di rafforzare il SER;
l’FSE+ integri le tecnologie innovative e nuovi modelli e soluzioni imprenditoriali, in particolare quelli derivanti dal programma, in modo da contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili e agevolare l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.
Le sinergie con il programma UE per la salute fanno sì che:
le esigenze dell’Unione in termini di R&I nel settore della salute siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;
il programma UE per la salute concorra a garantire il miglior uso dei risultati della ricerca, in particolare quelli derivanti dal programma.
Le sinergie con il meccanismo per collegare l’Europa (MCE) fanno sì che:
le esigenze dei settori dei trasporti, dell’energia e delle tecnologie digitali dell’Unione in termini di R&I siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;
l’MCE sostenga l’introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell’energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di R&I;
sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma e i progetti dell’MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l’MCE.
Le sinergie con il programma Europa digitale fanno sì che:
sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;
le esigenze, in termini di R&I, connesse agli aspetti digitali del programma siano individuate e stabilite attraverso la sua pianificazione strategica; ciò comprende, per esempio, la R&I per il calcolo ad alte prestazioni, l’intelligenza artificiale, la cibersicurezza, le tecnologie di registro distribuito, le tecnologie quantistiche, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno all’espansione delle imprese che introducono innovazioni pionieristiche (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;
il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo, ad esempio, del calcolo ad alte prestazioni, dell’intelligenza artificiale, della cibersicurezza, delle tecnologie di registro distribuito, delle tecnologie quantistiche e delle competenze digitali avanzate, mirando a un’ampia adozione e diffusione in tutta l’Unione di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate nel contesto dell’Unione nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l’istruzione) o in risposta a fallimenti del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle PMI). Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri – in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti – a favore di capacità digitali da condividere in tutta l’Unione e di azioni a livello di Unione che sostengono l’interoperabilità e la standardizzazione nell’ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;
le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della R&I, anche per le attività sostenute nell’ambito del programma, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;
le nuove tecnologie digitali maturate nell’ambito del programma siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;
le iniziative del programma relative allo sviluppo di programmi di studio concernenti qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i pertinenti CCI dell’EIT, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell’ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto dal programma Europa digitale;
esistano solidi meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica, le procedure operative e le strutture di governance per entrambi i programmi.
Le sinergie con il programma per il mercato unico fanno sì che:
il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano le PMI e promuova l’imprenditorialità nonché la creazione e la crescita di imprese ed esista complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni sia dell’EIT che del CEI a favore delle imprese innovative, nonché nell’ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;
la rete Enterprise Europe possa contribuire, in aggiunta alle altre strutture esistenti di sostegno alle PMI (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l’innovazione, poli dell’innovazione digitale, centri di competenze, incubatori), alla fornitura di servizi di assistenza nell’ambito del programma, compreso il CEI.
Le sinergie con LIFE, il programma per l’ambiente e l’azione per il clima, fanno sì che:
le esigenze in termini di R&I destinate ad affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell’Unione siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;
LIFE continui ad accelerare l’attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della R&I derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale, interregionale e regionale nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l’energia pulita. In particolare, LIFE continua a incentivare le sinergie con il programma tramite l’attribuzione di un bonus, all’atto della valutazione, alle proposte che prevedono l’adozione dei risultati del programma;
i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell’attuazione della politica dell’Unione in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma. L’EIT e il CEI possono fornire sostegno per espandere e commercializzare nuove idee pionieristiche che possono scaturire dall’attuazione dei progetti LIFE.
Le sinergie con Erasmus+ fanno sì che:
le risorse combinate del programma, anche quelle facenti capo all’EIT, e di Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento, alla modernizzazione e alla trasformazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integra, ove opportuno, il sostegno di Erasmus+ all’iniziativa delle università europee per quanto riguarda la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, R&I, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza; le attività dell’EIT potrebbero integrare le strategie che dovranno essere attuate dall’iniziativa delle università europee;
il programma e Erasmus+ promuovano l’integrazione dell’istruzione e della ricerca aiutando gli istituti di istruzione superiore a formulare e a porre in atto strategie e reti comuni di istruzione, R&I, informando i sistemi d’istruzione, gli insegnanti e i formatori dei risultati e delle pratiche di ricerca più aggiornate e offrendo esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e a sostenere altre attività di integrazione dell’istruzione superiore e della R&I.
Le sinergie con il programma spaziale dell’Unione fanno sì che:
le esigenze in termini di R&I del programma spaziale dell’Unione e quelle dei settori a monte e a valle dell’industria spaziale dell’Unione siano individuate e stabilite nell’ambito della pianificazione strategica del programma; le azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite il programma siano gestite, con riferimento agli appalti pubblici e all’ammissibilità dei soggetti giuridici, in linea con le disposizioni del programma spaziale dell’Unione, se del caso;
i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale dell’Unione siano usati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la R&I, anche nell’ambito del programma, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, atmosfera, ambiente terrestre, costiero e marino, città intelligenti, mobilità connessa e automatizzata, sicurezza e gestione delle catastrofi;
i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano all’EOSC facilitando così l’accesso ai dati di Copernicus da parte di ricercatori, scienziati e innovatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiscano elementi essenziali dell’infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficino delle informazioni generate da tali servizi.
Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument — NDICI) e lo strumento di assistenza preadesione (Instrument for Pre-accession Assistance — IPA III) fanno sì che:
le esigenze in termini di R&I dell’NDICI e dell’IPA III siano individuate attraverso la pianificazione strategica del programma, in linea con gli SDG;
le attività di R&I del programma alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l’allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell’ambito dell’NDICI e dell’IPA III, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e delle aree di intervento.
Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere fanno sì che:
le esigenze, in termini di R&I, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite attraverso la pianificazione strategica del programma;
il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere sostengano la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di R&I nel campo della ricerca in materia di sicurezza.
Le sinergie con il programma InvestEU fanno sì che:
il programma fornisca finanziamenti misti di Orizzonte Europa e finanziamenti misti del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offre finanziamenti sufficienti e sostenibili, e, al tempo stesso, sostenga l’efficace attuazione e gestione dell’elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti dal programma InvestEU e altri;
gli strumenti finanziari per la R&I e le PMI siano raggruppati insieme nell’ambito del programma InvestEU, in particolare tramite una finestra tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell’ambito della finestra relativa alle PMI, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di entrambi i programmi e istituendo forti legami complementari tra i due programmi;
il programma fornisca adeguato sostegno per contribuire al riorientamento verso il programma InvestEU, ove opportuno, dei progetti idonei al finanziamento bancario non ammissibili al finanziamento da parte del CEI.
Le sinergie con il Fondo per l’innovazione nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione («Fondo per l’innovazione») fanno sì che:
il Fondo per l’innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l’utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e ai prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell’energia, e a consentire e incentivare prodotti «più verdi»;
il programma finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie — comprese soluzioni pionieristiche — in grado di realizzare gli obiettivi dell’Unione in materia di neutralità climatica, energia e trasformazione industriale, soprattutto mediante attività dei pilastri II e III;
il Fondo per l’innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e attribuzione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono aver beneficiato di sostegno nell’ambito del programma e che siano istituiti forti legami complementari tra i due programmi.
Le sinergie con il meccanismo per una transizione giusta fanno sì che:
le esigenze in termini di R&I siano individuate attraverso la pianificazione strategica del programma per sostenere la transizione giusta ed equa verso la neutralità climatica;
siano promosse l’adozione e la diffusione di soluzioni innovative e rispettose del clima, soprattutto quelle derivanti dal programma.
Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione fanno sì che:
il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell’istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;
il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell’uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: medicina, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di preparazione alle emergenze e contributo della scienza nucleare.
Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriscono la ricerca civile e nel campo della difesa al fine di evitare inutili duplicazioni e conformemente all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1.
Le sinergie con il programma Europa creativa sono promosse individuando le esigenze in termini di R&I nel campo delle politiche culturali e creative nella pianificazione strategica del programma.
Le sinergie con il dispositivo per la ripresa e la resilienza fanno sì che:
le esigenze in termini di R&I che concorrono a rendere le economie e le società degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro siano individuate attraverso la pianificazione strategica del programma;
siano sostenute l’adozione e la diffusione di soluzioni innovative, soprattutto quelle derivanti dal programma.
ALLEGATO V
PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO
Le modalità di impatto e i relativi principali indicatori strutturano il monitoraggio dei progressi del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all’articolo 3. Le modalità di impatto tengono in considerazione il fattore tempo e riflettono tre categorie di impatto complementari che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti in R&I: l’impatto scientifico, sociale e tecnologico o economico. Per ciascuna categoria di impatto sono utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine, anche oltre la durata del programma, con possibilità di ripartizione, anche da parte degli Stati membri e dei paesi associati. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le singole parti del programma contribuiscono a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.
I microdati alla base dei principali indicatori delle modalità di impatto sono raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.
In aggiunta, oltre ai principali indicatori delle modalità di impatto, i dati relativi all’attuazione ottimizzata del programma per rafforzare il SER, promuovere le partecipazioni al programma basate sull’eccellenza da parte di tutti gli Stati membri e facilitare i rapporti di collaborazione nella R&I europea sono raccolti e comunicati quasi in tempo reale nell’ambito dei dati concernenti l’attuazione e la gestione, di cui all’articolo 50. Ciò comprende il monitoraggio dei rapporti di collaborazione, dell’analisi di rete, dei dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni, progetti, richiedenti e partecipanti (compresi i dati sul tipo di organizzazione — ad esempio organizzazione della società civile, PMI e settore privato — sul paese — ad esempio una classificazione specifica per gruppi di paesi, quali Stati membri, paesi associati e paesi terzi — sul genere, sul ruolo nel progetto, sulla disciplina scientifica o sul settore scientifico, comprese le scienze sociali e umane), il monitoraggio del livello di integrazione delle questioni climatiche e le relative spese.
Indicatori delle modalità di impatto scientifico
Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della R&I e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 1
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Ottenere un impatto scientifico |
A breve termine |
A medio termine |
A lungo termine |
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Creare nuove conoscenze di alta qualità |
Pubblicazioni - Numero di pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares derivanti dal programma |
Citazioni - Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni oggetto di valutazioni inter pares derivanti dal programma |
Eccellenza scientifica - Numero e percentuale di pubblicazioni oggetto di valutazioni inter pares di progetti finanziati dal programma che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici |
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Rafforzare il capitale umano nella R&I |
Competenze - Numero dei ricercatori che partecipano ad attività di miglioramento del livello delle competenze (formazione, orientamento/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I) in progetti finanziati dal programma |
Carriere - Numero e percentuale di ricercatori con competenze migliorate coinvolti nel programma con un maggiore impatto individuale nel rispettivo settore di R&I |
Condizioni di lavoro - Numero e percentuale di ricercatori con competenze migliorate coinvolti nel programma che godono di migliori condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni dei ricercatori |
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Promuovere la diffusione delle conoscenze e della scienza aperta |
Conoscenze condivise - Percentuale di prodotti della ricerca (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) derivanti dal programma condivisi tramite le infrastrutture della conoscenza aperte |
Diffusione delle conoscenze - Percentuale di prodotti della ricerca ad accesso aperto attivamente usati/citati derivanti dal programma |
Nuove collaborazioni - Percentuale di beneficiari del programma che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/transettoriali con gli utilizzatori dei loro prodotti aperti di ricerca derivanti dal programma |
Indicatori delle modalità di impatto sociale
Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità d’intervento dell’Unione e le sfide globali, compresi gli SDG, sulla base dei principi dell’Agenda 2030 e degli obiettivi dell’accordo di Parigi, tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e i partenariati europei e rafforzando la diffusione dell’innovazione nella società contribuendo, in ultima istanza, al benessere delle persone. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 2
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Ottenere un impatto sociale |
A breve termine |
A medio termine |
A lungo termine |
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Affrontare le priorità d’intervento dell’Unione e le sfide globali tramite la R&I |
Risultati - Numero e percentuale di risultati volti ad affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata) Sono compresi: numero e percentuale di risultati pertinenti dal punto di vista climatico e finalizzati a mantenere l’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi |
Soluzioni - Numero e percentuale di innovazioni ed esiti della ricerca volti ad affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (tra cui gli SDG) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata) Sono compresi: numero e percentuale di innovazioni ed esiti della ricerca pertinenti dal punto di vista climatico finalizzati a mantenere l’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi |
Benefici - Effetti aggregati previsti dell’uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal programma, al fine di affrontare le priorità d’intervento dell’Unione individuate e le sfide globali (inclusi gli SDG), compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata) Sono compresi: effetti aggregati previsti dell’uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal programma pertinenti dal punto di vista climatico e relativi al mantenimento dell’impegno assunto dall’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi, fra cui il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) |
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Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I |
Risultati delle missioni di R&I - Risultati nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata) |
Esiti delle missioni di R&I - Esiti nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata) |
Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti - Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche (pluridimensionali: per ciascuna missione individuata) |
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Rafforzare l’adozione dei risultati della R&I nella società |
Creazione collaborativa - Numero e percentuale di progetti finanziati dal programma in cui i cittadini dell’Unione e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I |
Partecipazione - Numero e percentuale di soggetti giuridici partecipanti che dispongono di meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo la fine dei progetti finanziati dal programma |
Adozione della R&I nella società - Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione generati nell’ambito del programma |
Indicatori delle modalità di impatto tecnologico ed economico
Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico ed economico specialmente all’interno dell’Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, in particolare PMI, comprese le start-up, creando posti di lavoro diretti e indiretti, specialmente all’interno dell’Unione, e incoraggiando investimenti a favore della R&I. I progressi per ottenere questo impatto sono monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre principali modalità di impatto seguenti.
Tabella 3
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Ottenere un impatto tecnologico/economico |
A breve termine |
A medio termine |
A lungo termine |
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Generare crescita basata sull’innovazione |
Risultati innovativi - Numero di prodotti, processi o metodi innovativi derivanti dal programma (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI) |
Innovazioni - Numero di innovazioni derivanti da progetti finanziati dal programma (per tipo di innovazione), comprese le innovazioni derivanti da DPI concessi |
Crescita economica - Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel programma |
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Creare nuovi e migliori posti di lavoro |
Occupazione finanziata - Numero di posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (ETP) creati e posti di lavoro mantenuti presso i soggetti giuridici partecipanti grazie al progetto finanziato dal programma (per tipo di lavoro) |
Occupazione sostenuta - Aumento dei posti di lavoro ETP presso i soggetti giuridici partecipanti in seguito al progetto finanziato dal programma (per tipo di lavoro) |
Occupazione complessiva - Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati derivanti dal programma (per tipo di lavoro) |
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Mobilitare investimenti nella R&I |
Co-investimenti - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l’investimento iniziale derivante dal programma |
Aumento - Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati derivanti dal programma (compresi gli investimenti esteri diretti) |
Contributo all’«obiettivo del 3 %» - Progressi dell’Unione verso il conseguimento dell’obiettivo del 3 % del PIL destinato al programma |
ALLEGATO VI
SETTORI PER EVENTUALI MISSIONI E SETTORI PER EVENTUALI PARTENARIATI EUROPEI ISTITUZIONALIZZATI DA ISTITUIRE A NORMA DELL’ARTICOLO 185 O 187 TFUE
Conformemente agli articoli 8 e 12 del presente regolamento, nel presente allegato sono elencati i settori per eventuali missioni ed eventuali partenariati europei da istituire a norma dell’articolo 185 o 187 TFUE.
Settori per eventuali missioni
Ogni missione segue i principi stabiliti all’articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento.
Settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell’articolo 185 o 187 TFUE
Il processo di valutazione della necessità di un partenariato europeo istituzionalizzato in uno dei summenzionati settori di partenariato può avere come esito una proposta legislativa, conformemente al diritto di iniziativa della Commissione. Il rispettivo settore di partenariato può essere altrimenti oggetto di un partenariato europeo secondo l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), o l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o essere attuato tramite inviti a presentare proposte nell’ambito del presente programma.
Poiché i possibili settori per partenariati europei istituzionalizzati coprono ampie aree tematiche, in base alle esigenze valutate possono essere attuati da più di un partenariato europeo.
( 1 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 2 ) Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.
( 3 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
( 4 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
( 5 ) La procedura sarà illustrata in un documento pubblicato prima dell’inizio del processo di valutazione.
( 6 ) Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).
( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 9 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).