02021R0694 — IT — 21.09.2023 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 166 del 11.5.2021, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2023 |
L 229 |
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18.9.2023 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2021
che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale («Programma») per la durata del QFP 2021-2027.
Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del programma, la sua dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le norme di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o piattaforma di finanziamento misto ai sensi dell’articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell’Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità, agendo a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un soggetto non avente personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
«paese associato»: un paese terzo che ha sottoscritto con l’Unione un accordo che consente la sua partecipazione al Programma a norma dell’articolo 10;
«organizzazione internazionale di interesse europeo»: un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o la cui sede principale è in uno Stato membro;
«polo europeo dell’innovazione digitale»: un soggetto giuridico selezionato a norma dell’articolo 16 per svolgere i compiti previsti dal Programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l’accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell’industria, nonché agevolare l’accesso ai finanziamenti; è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle società a media capitalizzazione e alle scale-up, nonché alle pubbliche amministrazioni di tutta l’Unione;
«competenze digitali avanzate»: le abilità e le competenze professionali che richiedono le conoscenze e l’esperienza necessarie per comprendere, progettare, sviluppare, gestire, testare, implementare, utilizzare e mantenere le tecnologie, i prodotti e i servizi sostenuti dal Programma di cui all’articolo 7;
«partenariato europeo»: iniziativa quale definita all’articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2021/695;
«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 1 );
«cibersicurezza»: l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche;
«infrastrutture di servizi digitali»: le infrastrutture che permettono la fornitura di servizi in rete per via elettronica, generalmente tramite Internet;
«marchio di eccellenza»: marchio di qualità attribuito alle proposte soggette a un invito a presentare proposte nel quadro del Programma che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione o nazionali;
«esascala» significa, nel contesto di sistemi informatici, in grado di eseguire 1018 (dieci alla potenza di 18) operazioni mobili al secondo.
Articolo 3
Obiettivi del Programma
Il Programma è attuato in stretto coordinamento con altri programmi dell’Unione, a seconda dei casi, e mira a:
rafforzare e promuovere le capacità dell’Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un’implementazione su vasta scala;
nel settore privato e nei settori di interesse pubblico, ampliare la diffusione e adozione delle tecnologie digitali europee fondamentali, promuovendo la trasformazione e l’accesso alle tecnologie digitali.
I sei obiettivi specifici interconnessi del Programma sono i seguenti:
obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni;
obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale;
obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia;
obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate;
obiettivo specifico 5 — Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;
obiettivo specifico 6 – Semiconduttori.
Articolo 4
Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni
L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni persegue gli obiettivi operativi seguenti:
implementare, coordinare a livello dell’Unione e operare nell’Unione un’infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala integrata, orientata alla domanda, guidata dalle applicazioni e di prim’ordine, facilmente accessibile agli utenti pubblici e privati, in particolare alle PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui si trovano, e facilmente accessibili per finalità di ricerca, conformemente al regolamento (UE) 2018/1488;
implementare tecnologia pronta per l’uso operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell’Unione per l’HPC che comprenda vari aspetti dei segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali, con un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati;
implementare e operare un’infrastruttura post-esascala, compresa l’integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e infrastrutture di ricerca in ambito informatico; incoraggiare lo sviluppo nell’Unione degli hardware e dei software necessari per tale implementazione.
Articolo 5
Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale
L’intervento finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale persegue gli obiettivi operativi seguenti:
sviluppare e potenziare le capacità e le conoscenze di base dell’IA nell’Unione, compresi lo sviluppo e il rafforzamento delle risorse di dati di qualità e dei corrispondenti meccanismi di scambio, e gli archivi di algoritmi, garantendo nel contempo un approccio incentrato sulla persona e inclusivo che rispetti i valori dell’Unione;
rendere le capacità di cui alla lettera a) accessibili alle imprese, in particolare le PMI e le start-up, la società civile, le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di ricerca, le università e le pubbliche amministrazioni, al fine di massimizzare i benefici che recano alla società e all’economia europee;
rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l’IA negli Stati membri;
sviluppare e potenziare l’applicazione commerciale e i sistemi produttivi al fine di agevolare l’integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli imprenditoriali innovativi e ridurre il divario temporale tra l’innovazione e lo sfruttamento commerciale, e favorire l’adozione di soluzioni basate sull’IA nei settori di interesse pubblico e nella società.
Le soluzioni basate sull’IA e i dati resi disponibili devono rispettare il principio della tutela della vita privata e della sicurezza fin dalla progettazione e devono essere pienamente conformi alla legislazione in materia di protezione dei dati.
Se del caso, la Commissione svolge controlli al fine di assicurare la conformità a tali requisiti di carattere etico. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi ai requisiti di carattere etico possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.
I requisiti di carattere etico e giuridico di cui al presente articolo si applicano a tutte le azioni dell’obiettivo specifico 2, indipendentemente dalle modalità di attuazione.
Articolo 6
Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia
Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia persegue gli obiettivi operativi seguenti:
sostenere lo sviluppo e l’acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, insieme agli Stati membri, al fine di pervenire a un elevato livello comune di cibersicurezza sul piano europeo, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo l’autonomia strategica dell’Unione;
sostenere lo sviluppo e l’impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza, nonché la condivisione e l’integrazione delle migliori prassi;
garantire un’ampia implementazione di soluzioni di cibersicurezza efficaci e all’avanguardia in tutti i settori economici europei, prestando una particolare attenzione alle autorità pubbliche e alle PMI;
rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), anche attraverso misure volte al sostegno dell’adozione delle migliori prassi in materia di cibersicurezza;
migliorare la resilienza agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, sostenere le organizzazioni pubbliche e private nel conseguimento di livelli basilari di cibersicurezza, ad esempio mediante l’introduzione di crittografia end-to-end dei dati e aggiornamenti del software;
migliorare la cooperazione tra il settore civile e il settore della difesa per quanto riguarda i progetti, i servizi, le competenze e le applicazioni a duplice uso nell’ambito della cibersicurezza, in conformità di un regolamento che istituisce il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento («regolamento relativo al Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza»).
Articolo 7
Obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate
Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente Programma al fine di contribuire ad ampliare il bacino di talenti dell’Europa, colmare il divario digitale, e promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni e il cloud computing, l’analisi dei Big Data, la cibersicurezza, le tecnologie di registro distribuito — ad esempio blockchain («catena di blocchi») —, le tecnologie quantistiche, la robotica, l’IA tenendo al contempo conto dell’equilibrio di genere. Al fine di affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e incoraggiare la specializzazione in tecnologie e applicazioni digitali, il contributo finanziario persegue gli obiettivi operativi seguenti:
sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a lungo termine che comprendano l’apprendimento misto per gli studenti e la forza lavoro;
sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a breve termine per la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore pubblico;
sostenere attività di formazione sul posto di lavoro e esperienze lavorative di alta qualità per gli studenti, compresi tirocini, e la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore pubblico.
Articolo 8
Obiettivo specifico 5 — Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità
Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue gli obiettivi operativi seguenti colmando nel contempo il divario digitale:
sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l’assistenza, l’istruzione, la giustizia, le dogane, i trasporti, la mobilità, l’energia, l’ambiente e i settori culturali e creativi, tra cui le pertinenti imprese stabilite all’interno dell’Unione, affinché implementino e accedano in modo efficace alle tecnologie digitali più avanzate, quali l’HPC, l’IA e la cibersicurezza;
implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali all’avanguardia interoperabili a livello transeuropeo in tutta l’Unione, compresi i relativi servizi, in complementarità con le azioni nazionali e regionali;
sostenere l’integrazione e l’utilizzo delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali e degli standard digitali europei approvati nel settore pubblico e nei settori di interesse pubblico per agevolare un’attuazione e un’interoperabilità efficienti in termini di costi;
facilitare lo sviluppo, l’aggiornamento e l’utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni delle imprese e dei cittadini, comprese le soluzioni open source e il riuso di soluzioni e quadri per l’interoperabilità;
consentire al settore pubblico e all’industria dell’Unione, in particolare alle PMI, di accedere facilmente ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali e di ampliare il loro utilizzo, anche a livello transfrontaliero;
sostenere l’adozione da parte del settore pubblico e dell’industria dell’Unione, in particolare da parte delle PMI e delle start-up, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, L’HPC, l’IA, la cibersicurezza, altre tecnologie all’avanguardia e future, come le tecnologie di registro distribuito (ad esempio blockchain);
sostenere la progettazione, la messa alla prova, l’applicazione, l’implementazione e la manutenzione di soluzioni digitali interoperabili, comprese soluzioni di pubblica amministrazione digitale, per i servizi pubblici a livello dell’Unione forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati volta a promuovere l’innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese;
garantire a livello dell’Unione la capacità costante di essere alla guida dello sviluppo digitale, oltre che di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori prassi;
sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture digitali e di condivisione dei dati affidabili che utilizzano, fra l’altro, servizi e applicazioni basati sulle tecnologie di registro distribuito (ad esempio blockchain), compresi il sostegno all’interoperabilità e alla normazione e la promozione dell’implementazione di applicazioni transfrontaliere dell’Unione basate sulla sicurezza e la tutela della vita privata fin dalla progettazione, rispettando al contempo la normativa in materia di tutela dei consumatori e di protezione dei dati;
realizzare e potenziare i poli europei dell’innovazione digitale e le rispettive reti.
Articolo 8 bis
Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori persegue gli obiettivi stabiliti nell’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Articolo 9
Dotazione finanziaria
La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
2 019 914 000 EUR per l’obiettivo specifico 1 – Calcolo ad alte prestazioni;
1 663 956 000 EUR per l’obiettivo specifico 2 – Intelligenza artificiale;
1 399 566 000 EUR per l’obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia;
507 347 000 EUR per l’obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate;
1 002 217 000 EUR per l’obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;
1 575 000 000 EUR per l’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori.
Articolo 10
Paesi terzi associati al Programma
Il Programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti mediante associazione o associazione parziale, in conformità degli obiettivi di cui all’articolo 3:
i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;
i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;
altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:
garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;
stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e i rispettivi costi amministrativi;
non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell’Unione;
garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
Articolo 11
Cooperazione internazionale
Articolo 12
Sicurezza
Articolo 13
Sinergie con altri programmi dell’Unione
Articolo 14
Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione
Qualora, per il conseguimento di uno degli obiettivi di un’azione, siano necessarie gare di appalto per acquisire beni e servizi innovativi, le sovvenzioni possono essere concesse unicamente a beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi delle direttive 2014/24/UE ( 5 ) e 2014/25/UE ( 6 ) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Qualora la fornitura di beni o servizi innovativi non ancora disponibili su larga scala commerciale sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di un’azione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può autorizzare l’aggiudicazione di contratti multipli nell’ambito della stessa procedura di appalto.
Per motivi di pubblica sicurezza debitamente giustificati, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può imporre come condizione che il luogo di esecuzione del contratto sia situato nel territorio dell’Unione.
Il Programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.
Articolo 15
Partenariati europei
Il Programma può essere attuato mediante partenariati europei, e nell’ambito della pianificazione strategica tra la Commissione e gli Stati membri, di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/695. Tale attuazione può comprendere contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell’articolo 187 TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni di tale regolamento sui partenariati europei.
Articolo 16
Poli europei dell’innovazione digitale
Ai fini dell’istituzione della rete di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati conformemente alle sue procedure e alle sue strutture amministrative e istituzionali nazionali tramite una procedura aperta e competitiva in base ai criteri seguenti:
competenze adeguate relative alle attività dei poli europei dell’innovazione digitale di cui al paragrafo 6 del presente articolo e competenze in uno o più settori di cui all’articolo 3, paragrafo 2;
capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati necessari per svolgere le attività di cui al paragrafo 6 del presente articolo;
mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrativa, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell’Unione; e
adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell’Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie emesse preferibilmente da un’autorità pubblica.
Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo e ai criteri supplementari seguenti:
la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale; e
la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell’industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata per migliorare la convergenza tra gli Stati membri beneficiari del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027 istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e gli altri Stati membri, ad esempio colmare il divario digitale in termini geografici.
La Commissione tiene nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima della selezione di un polo europeo dell’innovazione digitale aggiuntivo sul suo territorio.
La Commissione seleziona poli europei per l’innovazione digitali aggiuntivi in modo tale da garantire un’ampia copertura geografica in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è sufficiente a soddisfare la domanda di servizi erogati dal polo negli Stati membri interessati. Al fine di tenere far fronte ai vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle esigenze di dette regioni.
Con riguardo all’attuazione del Programma, i poli europei dell’innovazione digitale svolgono le attività seguenti a vantaggio dell’industria dell’Unione, in particolare delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, nonché del settore pubblico:
sensibilizzare e fornire competenze, know-how e servizi di trasformazione digitale, comprese le strutture di prova e sperimentazione, o garantirvi l’accesso;
assistere le imprese, in particolare le PMI e le start-up, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche, affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli di business attraverso l’uso delle nuove tecnologie contemplate dal Programma;
agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in relazione le PMI, le start-up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell’innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di esperienze e competenze, le iniziative congiunte e le buone prassi;
fornire, servizi tematici, in particolare quelli correlati all’IA, all’HPC e alla cibersicurezza e alla fiducia, o garantirvi l’accesso, alle pubbliche amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI o alle imprese a media capitalizzazione;
erogare sostegno finanziario a terzi nell’ambito dell’obiettivo specifico 4.
Ai fini del primo comma, lettera d), i poli europei dell’innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici o a fornire tali servizi a tutte le categorie di soggetti di cui al presente paragrafo.
CAPO II
AMMISSIBILITÀ
Articolo 17
Azioni ammissibili
Articolo 18
Soggetti giuridici ammissibili
Sono ammessi a partecipare al Programma i soggetti giuridici seguenti:
i soggetti giuridici stabiliti in:
uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;
paesi terzi associati al Programma conformemente agli articoli 10 e 12;
gli altri soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione e le organizzazioni internazionali di interesse europeo.
CAPO III
SOVVENZIONI
Articolo 19
Sovvenzioni
Le sovvenzioni nell’ambito del Programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento stabilito all’articolo 190 del regolamento finanziario. Tali sovvenzioni devono essere concesse e gestite conformemente a ciascun obiettivo specifico.
Articolo 20
Criteri di attribuzione
I criteri di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno degli elementi seguenti:
la maturità dell’azione nello sviluppo del progetto;
la solidità del piano di attuazione proposto;
la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato.
I criteri di attribuzione prendono in considerazione gli elementi seguenti, se del caso:
l’effetto di stimolo del sostegno dell’Unione sugli investimenti pubblici e privati;
l’impatto economico, sociale, climatico e ambientale previsto;
l’accessibilità e la facilità di accesso ai rispettivi servizi;
la dimensione transeuropea;
l’equilibrata distribuzione geografica in tutta l’Unione, comprese l’eliminazione del divario geografico e l’inclusione delle regioni ultraperiferiche;
la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine;
la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;
le sinergie e la complementarità con altri programmi dell’Unione.
Articolo 21
Valutazione
Conformemente all’articolo 150 del regolamento finanziario, le domande di sovvenzione sono valutate da un comitato di valutazione che può essere composto interamente o parzialmente da esperti esterni indipendenti.
CAPO IV
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO E ALTRI FINANZIAMENTI COMBINATI
Articolo 22
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento ai sensi del presente Programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e al titolo X del regolamento finanziario.
Articolo 23
Finanziamenti cumulativi e alternativi
Al fine di ricevere un marchio di eccellenza a norma del Programma, le azioni devono essere conformi alle tutte le condizioni seguenti:
sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Programma;
sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;
non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
A norma delle pertinenti disposizioni del regolamento recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027, il FESR o l’FSE+ o possono sostenere proposte soggette a un invito a presentare proposte nel quadro del Programma, che hanno ricevuto un marchio di eccellenza ai sensi dello stesso.
CAPO V
PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO
Articolo 24
Programmi di lavoro
Articolo 25
Sorveglianza e rendicontazione
A tale fine, sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se necessario, agli Stati membri.
Articolo 26
Valutazione del Programma
La valutazione finale valuta gli impatti a lungo termine del Programma e la sua sostenibilità.
Articolo 27
Audit
Articolo 28
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Allorché partecipa al Programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 29
Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione
Le risorse finanziarie destinate al Programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.
CAPO VI
ATTI DELEGATI, ATTI DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30
Esercizio della delega
Articolo 31
Procedura di comitato
Articolo 32
Abrogazione
La decisione (UE) 2015/2240 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021.
Articolo 33
Disposizioni transitorie
Articolo 34
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
AZIONI
Descrizione tecnica del Programma: ambito delle azioni
Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive del Programma sono attuate conformemente alla descrizione tecnica seguente.
Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni
Il Programma attua la strategia europea per l’HPC sostenendo un ecosistema completo dell’Unione che fornisce i necessari HPC e capacità di dati affinché l’Europa possa competere a livello mondiale. La strategia mira a implementare un’infrastruttura HPC e di dati di prim’ordine con capacità a esascala nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023, e strutture post-esascala nel periodo compreso tra il 2026 e 2027, dotando così l’Unione di una risorsa tecnologica HPC propria, indipendente e competitiva, che le permetterà di raggiungere l’eccellenza nelle applicazioni HPC e di ampliare la disponibilità e l’uso dell’HPC.
Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive del presente obiettivo comprendono:
un quadro per gli appalti congiunti che consente un approccio di progettazione congiunta per l’acquisizione di una rete integrata di HPC di prim’ordine, inclusa un’infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala. Tale infrastruttura sarà facilmente accessibile a utenti pubblici e privati, in particolare le PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui sono ubicati, e sarà facilmente accessibile per finalità di ricerca conformemente al regolamento (UE) 2018/1488;
un quadro per gli appalti congiunti per un’infrastruttura di supercalcolo post-esascala che prevede l’integrazione con tecnologie per il calcolo quantistico;
un coordinamento a livello dell’Unione e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo, dell’acquisizione e del funzionamento di tale infrastruttura;
la messa in rete delle capacità HPC e di dati degli Stati membri e il sostegno agli Stati membri che intendono aggiornare le proprie capacità HPC o acquisirne di nuove;
la messa in rete dei centri nazionali di competenza di competenze per il calcolo ad alte prestazioni, almeno uno per Stato membro e associato ai rispettivi centri nazionali di supercalcolo per fornire servizi HPC all’industria, in particolare alle PMI, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni;
l’implementazione di tecnologia operativa pronta per l’uso: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).
Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale
Il Programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell’IA in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi e le rende accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni e a tutte le imprese, e rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell’IA, sia quelle esistenti sia quelle di nuova istituzione, negli Stati membri.
Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive del presente obiettivo comprendono:
la creazione di spazi comuni europei di dati che rendono accessibili i dati in tutta Europa, comprese le informazioni provenienti altresì dal riuso dell’informazione del settore pubblico, e che fungono da fonte di immissione di dati per soluzioni di IA. Tali spazi dovrebbero essere aperti ai settori pubblico e privato. Al fine di incrementarne l’uso, i dati contenuti in uno spazio devono essere resi interoperabili, in particolare mediante formati di dati che siano aperti, leggibili meccanicamente, standardizzati e documentati, sia nelle interazioni tra settore pubblico e privato, sia all’interno dei settori, sia tra di loro (interoperabilità semantica);
lo sviluppo di archivi europei comuni di algoritmi o di interfacce di tali archivi che li rendano facilmente accessibili a tutti i potenziali utenti europei sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Le imprese e il settore pubblico devono essere in grado di individuare e acquisire la soluzione che più si adatta alle rispettive esigenze;
il coinvestimento con gli Stati membri in siti di riferimento di prim’ordine per strutture di prova e sperimentazione in contesti reali, con particolare attenzione alle applicazioni dell’IA in settori fondamentali come sanità, monitoraggio terrestre o ambientale, trasporti e mobilità, sicurezza, industria manifatturiera e finanza, nonché in altri settori di interesse pubblico. Le strutture devono essere aperte a tutti gli operatori in tutta Europa e connesse alla rete dei poli dell’innovazione digitale europea. Tali strutture devono essere dotate di grandi strutture di calcolo e gestione dei dati, o connesse a dette strutture, nonché delle più recenti tecnologie di IA, comprese tecnologie emergenti quali il calcolo neuromorfico, l’apprendimento profondo (deep learning) e la robotica.
Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia
Il Programma incentiva il rafforzamento, lo sviluppo e l’acquisizione di capacità essenziali volte a rendere sicure l’economia digitale, la società e la democrazia dell’Unione rafforzandone il potenziale industriale e la competitività in ambito di cibersicurezza, oltre a migliorare le capacità sia del settore privato sia del settore pubblico di proteggere i cittadini e le imprese dalle minacce informatiche, anche attraverso il sostegno all’attuazione della direttiva (UE) 2016/1148.
Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive del presente obiettivo comprendono:
il coinvestimento con gli Stati membri in attrezzature avanzate per la cibersicurezza, in infrastrutture e know-how, essenziali per proteggere le infrastrutture fondamentali e il mercato unico digitale nel suo complesso. Tale coinvestimento potrebbe comprendere investimenti in impianti quantistici e risorse di dati per la cibersicurezza e la coscienza situazionale nel ciberspazio e in altri strumenti da mettere a disposizione del settore pubblico e di quello privato in tutta Europa;
l’ampliamento delle capacità tecnologiche esistenti e la messa in rete dei centri di competenza negli Stati membri, in modo tale che tali capacità rispondano alle esigenze del settore pubblico e dell’industria, anche per quanto riguarda prodotti e servizi che rafforzano la cibersicurezza e la fiducia all’interno del mercato unico digitale;
la garanzia di un’ampia implementazione di soluzioni di cibersicurezza e fiducia efficaci e all’avanguardia in tutti gli Stati membri. Tale implementazione comprende il rafforzamento della sicurezza dei prodotti dalla progettazione alla commercializzazione;
il sostegno volto a colmare le lacune di competenze in materia di cibersicurezza, ad esempio, allineando i programmi relativi a tali competenze, adattandoli alle esigenze settoriali specifiche e favorendo l’accesso a corsi di formazione mirati e specializzati.
Obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate
Il Programma sostiene l’accesso alle competenze digitali avanzate e le opportunità di formazione in relazione a tali competenza, in particolare nell’ambito dell’HPC, dell’analisi dei Big Data, dell’IA, delle tecnologie di registro distribuito (ad esempio blockchain) e della cibersicurezza, per la forza lavoro attuale e futura, offrendo, tra gli altri, agli studenti, ai neolaureati, ai coloro che stanno già lavorando e ai cittadini di tutte le età che necessitino di riqualificazione ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.
Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive del presente obiettivo comprendono:
l’accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese, e altre organizzazioni che implementano tecnologie digitali avanzate;
l’accesso a corsi sulle tecnologie digitali avanzate che devono essere offerti da istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca nonché organismi di certificazione professionale per il settore industriale in collaborazione con gli organismi coinvolti nel Programma; i temi trattati dovrebbero comprendere l’IA, la cibersicurezza, le tecnologie di registro distribuito — ad esempio blockchain —, l’HPC e le tecnologie quantistiche;
la partecipazione a corsi di formazione professionale specializzati di breve termine che sono stati precertificati, per esempio nel settore della cibersicurezza.
Gli interventi si concentrano su competenze digitali avanzate relative a tecnologie specifiche.
I poli europei dell’innovazione digitale di cui all’articolo 16 favoriscono le opportunità di formazione fungendo da collegamento con i responsabili dell’istruzione e della formazione.
Obiettivo specifico 5 — Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità
I progetti che prevedono l’implementazione e l’impiego ottimale delle capacità digitali o l’interoperabilità sono considerati progetti di interesse comune.
I. Le azioni iniziali e, laddove opportuno, le azioni successive del presente obiettivo relative alla trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico includono le seguenti.
Modernizzazione della pubblica amministrazione:
sostenere gli Stati membri nell’attuazione dei principi della dichiarazione di Tallinn sull’eGovernment in tutti i settori strategici, creando se del caso i registri necessari e interconnettendoli, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679;
sostenere la progettazione, la sperimentazione, l’implementazione, il mantenimento, l’evoluzione e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all’interno delle pubbliche amministrazioni. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l’impatto e i benefici;
sostenere la valutazione, l’aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove specifiche comuni, di specifiche e norme aperte mediante le piattaforme di normazione dell’Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;
cooperare alla creazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili, impiegando eventualmente servizi e applicazioni basati sulle tecnologie di registro distribuito (ad esempio blockchain), compresi il sostegno all’interoperabilità e alla normazione e la promozione dell’implementazione di applicazioni dell’Unione transfrontaliere.
Salute:
garantire che i cittadini abbiano il controllo dei propri dati personali e possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli a livello transfrontaliero in modo sicuro e tale da garantire la tutela della loro vita privata, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati, in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati; completare l’infrastruttura di servizi digitali per l’eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali relativi a prevenzione delle malattie, assistenza e sanità, e sostenere l’implementazione di tali servizi sulla base di un ampio sostegno da parte delle attività dell’Unione e da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne la rete di assistenza sanitaria on line a norma dell’articolo 14 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
mettere a disposizione dati migliori per la ricerca, la prevenzione delle malattie e la sanità e l’assistenza personalizzate; garantire che i ricercatori europei in ambito sanitario e gli operatori clinici abbiano accesso alla gamma di risorse (spazi di dati condivisi, compresi l’archiviazione e il calcolo dei dati, competenze e capacità analitiche) necessaria per compiere progressi decisivi in relazione sia alle malattie gravi sia a quelle rare. L’obiettivo finale è garantire una coorte di popolazione di almeno 10 milioni di cittadini;
rendere disponibili gli strumenti digitali per la responsabilizzazione dei cittadini e per un’assistenza incentrata sulla persona sostenendo lo scambio delle migliori prassi innovative nella sanità digitale, nello sviluppo di capacità e nell’assistenza tecnica, in particolare per la cibersicurezza, l’IA e l’HPC.
Giustizia
Consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all’interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell’ambito della giustizia civile e penale. Migliorare l’accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure legali per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online. Promuovere lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie innovative per tribunali e operatori del diritto con soluzioni basate anche sull’IA che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di tecnologia legale — legal tech).
Trasporti, mobilità, energia e ambiente
Implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come la guida connessa e automatizzata, i velivoli senza equipaggio, i concetti di mobilità intelligente, le città intelligenti, i territori rurali intelligenti o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell’energia e dell’ambiente e in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell’energia a titolo del meccanismo per collegare l’Europa.
Istruzione, cultura e media
Dotare i creatori, l’industria creativa e i settori culturali in Europa dell’accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall’IA al calcolo avanzato. Sfruttare il patrimonio culturale europeo, Europeana compresa, per sostenere l’istruzione e la ricerca nonché promuovere la diversità culturale, la coesione sociale e la società europea. Sostenere l’adozione delle tecnologie digitali nel settore dell’istruzione e presso istituzioni culturali private o finanziate con fondi pubblici.
Altre azioni di sostegno al mercato unico digitale
Sostenere azioni quali la promozione dell’alfabetizzazione digitale e mediatica e sensibilizzare i minori, i genitori e gli insegnanti riguardo ai rischi che i minori possono incontrare online e ai modi per proteggerli, il contrasto al bullismo online e alla diffusione di materiale pedopornografico online sostenendo una rete paneuropea di centri per un’Internet più sicura. Promuovere misure volte a individuare la disinformazione e combatterne la diffusione intenzionale, accrescendo così la resilienza complessiva dell’Unione; sostenere un osservatorio dell’Unione per l’economia delle piattaforme digitali e studi e attività di sensibilizzazione.
Le azioni di cui ai punti da 1 a 6 possono essere parzialmente sostenute dai poli europei dell’innovazione digitale grazie alle stesse capacità sviluppate per assistere le imprese nella loro trasformazione digitale (cfr. sezione II).
II. Azioni iniziali e, se del caso, susseguenti, nell’ambito del presente obiettivo relative alla trasformazione digitale dell’industria includono:
Contribuire al potenziamento della rete dei poli europei dell’innovazione digitale, al fine di garantire a tutte le imprese, in particolare alle PMI, l’accesso alle capacità digitali in qualsiasi regione dell’Unione. Tale contributo include:
l’accesso allo spazio comune europeo di dati, alle piattaforme per l’IA e alle strutture europee di HPC per l’analisi dei dati e le applicazioni a elevata intensità di calcolo;
l’accesso a strutture di prova su vasta scala per l’IA e a strumenti avanzati di cibersicurezza;
l’accesso a competenze digitali avanzate.
Le azioni di cui al primo comma saranno coordinate con le azioni di innovazione nelle tecnologie digitali sostenute in particolare nell’ambito di Orizzonte Europa, che esse completeranno, e con investimenti nei poli europei dell’innovazione digitale sostenuti nell’ambito del FESR. Sono possibili anche sovvenzioni per la prima applicazione commerciale provenienti dal Programma, nell’osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno per l’accesso a finanziamenti destinati a fasi ulteriori della trasformazione digitale sarà ottenuto tramite strumenti finanziari che impiegano il programma InvestEU.
Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1781.
ALLEGATO II
INDICATORI MISURABILI PER SORVEGLIARE L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E PER LA RENDICONTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI NEL CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni
1.1. Numero di infrastrutture HPC acquisite congiuntamente
1.2. Impiego totale e per vari gruppi di portatori di interessi (università, PMI ecc.) di computer a esascala e post-esascala
Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale
2.1. Importo totale coinvestito in siti di prova e di sperimentazione
2.2. Utilizzo di archivi europei comuni di algoritmi o interfacce di tali archivi, utilizzo di spazi comuni europei di dati nonché utilizzo di siti di prova e di sperimentazione, relativi alle azioni di cui al presente regolamento
2.3. Numero di casi in cui le organizzazioni decidono di integrare l’IA nei loro prodotti, processi o servizi, come risultato del Programma
Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia
3.1. Numero di infrastrutture o strumenti di cibersicurezza, o di entrambi, acquisiti congiuntamente ( 9 )
3.2. Numero di utenti e comunità di utenti che hanno accesso a strutture di cibersicurezza europee
Obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate
4.1. Numero di persone che hanno seguito una formazione per acquisire conoscenze digitali avanzate sostenuta dal Programma
4.2. Numero di imprese, in particolare PMI, che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC
4.3. Numero di persone che hanno segnalato un miglioramento della situazione occupazionale dopo la fine della formazione sostenuta dal Programma
Obiettivo specifico 5 — Implementazione e impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità
5.1. Adozione di servizi pubblici digitali
5.2. Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale
5.3. Grado dell’allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità
5.4. Numero di imprese e soggetti del settore pubblico che si sono avvalsi dei servizi dei poli europei dell’innovazione digitale.
Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Gli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire l’obiettivo specifico 6 sono indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1781.
ALLEGATO III
SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI DELL’UNIONE
1. Le sinergie con Orizzonte Europa garantiscono che:
sebbene varie aree tematiche affrontate dal Programma e da Orizzonte Europa convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano distinti e complementari;
Orizzonte Europa offra ampio sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, alle attività pilota, alla prova di concetto, alla prova e all’innovazione, compresa l’implementazione precommerciale di tecnologie digitali innovative, in particolare mediante:
una dotazione di bilancio a parte, nel pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», per il polo tematico «Digitale, industria e spazio» finalizzato a sviluppare tecnologie abilitanti (AI e robotica, Internet di prossima generazione, HPC e Big Data, tecnologie digitali fondamentali, combinazione del digitale con altre tecnologie);
il sostegno a infrastrutture di ricerca nell’ambito del pilastro «Scienza di eccellenza»;
l’integrazione del digitale in tutte le sfide globali (sanità, sicurezza, energia e mobilità, clima ecc.); e
il sostegno alla diffusione di innovazioni pionieristiche nell’ambito del pilastro «Europa innovativa» (molte delle quali combineranno tecnologie fisiche e digitali);
il Programma investa:
nello sviluppo delle capacità digitali nell’HPC, nell’IA, nelle tecnologie dei registri distribuiti (ad esempio blockchain), nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e
nell’implementazione a livello nazionale, regionale e locale in un quadro dell’Unione delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l’istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare le PMI);
le capacità e le infrastrutture del Programma siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell’innovazione, anche per azioni sostenute da Orizzonte Europa, quali prova, sperimentazione e dimostrazione in tutti i settori e tutte le discipline;
mano a mano che sono sviluppate nell’ambito di Orizzonte Europa, le nuove tecnologie digitali siano progressivamente adottate e impiegate dal Programma;
le iniziative di Orizzonte Europa a favore dello sviluppo di un insieme di abilità e competenze, comprese le iniziative attuate presso i centri di coubicazione della CCI dell’EIT, siano integrate dalle capacità sviluppate con il sostegno del Programma nel settore delle competenze digitali avanzate;
siano messi in atto forti meccanismi di coordinamento per la programmazione e l’attuazione, che allineino il più possibile tutte le procedure di entrambi i programmi. Le loro strutture di governance coinvolgeranno tutti i servizi della Commissione interessati.
2. Le sinergie con i programmi dell’Unione in regime di gestione concorrente, compreso il FESR, L’FSE+, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura garantiscono che:
siano impiegati meccanismi di finanziamento complementare proveniente dai programmi dell’Unione in regime di gestione concorrente e dal Programma, a sostegno di azioni che fungono da ponte tra le specializzazioni intelligenti e sostengono la trasformazione digitale dell’economia e della società europee;
il FESR contribuisca allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi locali e regionali di innovazione, della trasformazione industriale come pure della trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione, stimolando in tal modo l’attuazione della dichiarazione di Tallinn sull’eGovernment. Tale aspetto comporta il sostegno alla trasformazione digitale dell’industria e all’applicazione dei risultati nonché l’attuazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. Il Programma integrerà e sosterrà la messa in rete transnazionale e la mappatura delle capacità digitali affinché queste siano accessibili alle PMI e le soluzioni informatiche interoperabili siano accessibili a tutte le regioni dell’Unione.
3. Le sinergie con il meccanismo per collegare l’Europa garantiscono che:
il Programma si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su larga scala per l’HPC, l’IA, la cibersicurezza e le competenze digitali avanzate con l’obiettivo di un’ampia adozione e implementazione in tutta Europa di importanti soluzioni digitali innovative, siano esse già esistenti o testate, nell’ambito di un quadro dell’Unione, in settori di interesse pubblico o nei casi di carenze del mercato. Il Programma deve essere attuato principalmente mediante investimenti strategici e coordinati con gli Stati membri — per esempio attraverso appalti pubblici congiunti — nelle capacità digitali da condividere in tutta Europa e in azioni a livello dell’Unione che sostengono l’interoperabilità e la normazione come parte dello sviluppo del mercato unico digitale;
le capacità e le infrastrutture del Programma siano messe a disposizione per l’implementazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti. Il meccanismo per collegare l’Europa deve sostenere l’implementazione e l’impiego di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti;
i meccanismi di coordinamento devono essere in particolare istituiti mediante strutture di governance adeguate.
4. Le sinergie con il Programma InvestEU garantiscono che:
il sostegno derivante da finanziamenti basati sul mercato, compreso il perseguimento degli obiettivi strategici nell’ambito del presente Programma, sia fornito per mezzo del regolamento (UE) 2021/523; tali finanziamenti basati sul mercato possono essere combinati con il sostegno proveniente da sovvenzioni; e
l’accesso delle imprese agli strumenti finanziari sia agevolato dal sostegno offerto dai poli dell’innovazione digitale europeo.
5. Le sinergie con Erasmus+ garantiscono che:
il Programma sostenga lo sviluppo e l’acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie all’implementazione di tecnologie di punta come l’IA o l’HPC, in collaborazione con le industrie del settore;
gli aspetti di Erasmus+ relativi alle competenze avanzate integrino gli interventi del Programma che riguardano l’acquisizione, in tutti i settori e a tutti i livelli, di competenze attraverso esperienze di mobilità.
6. Le sinergie con Europa creativa istituita da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio garantiscono che:
il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa sostenga iniziative che possono avere un impatto concreto sui settori culturale e creativo in tutta Europa, contribuendo al loro adeguamento alla trasformazione digitale;
il Programma doti tra le altre cose i creatori, l’industria creativa e il settore culturale in Europa dell’accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall’IA al calcolo avanzato.
7. Sono garantite sinergie con altri programmi e iniziative dell’Unione in materia di competenze e abilità.
( 1 ) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 2 ) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1.)
( 4 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
( 5 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
( 6 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).
( 8 ) Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).
( 9 ) Il termine «infrastrutture» indica solitamente infrastrutture di ricerca o sperimentazione quali ad esempio banchi di prova, poligoni virtuali o strutture di calcolo/comunicazione. Potrebbe trattarsi solamente di dati e/o software o anche di strutture fisiche.
Il termine «strumenti» indica solitamente un dispositivo fisico e/o un software/algoritmo utilizzati per aumentare la sicurezza di sistemi TIC, ad esempio software di rilevamento delle intrusioni o risorse di dati che consentono di valutare la situazione delle infrastrutture critiche.
Il regolamento relativo al Centro di competenza consente ogni tipo di appalto, non solo di tipo congiunto: tramite il Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca quale organismo dell’Unione; tramite altri centri con l’aiuto di una sovvenzione dell’Unione; o tramite più parti.