02021R0664 — IT — 22.02.2026 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/664 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021 relativo a un quadro normativo per lo U-space (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 139 del 23.4.2021, pag. 161) |
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/203 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2022 |
L 31 |
1 |
2.2.2023 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/664 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2021
relativo a un quadro normativo per lo U-space
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
PRINCIPI E REQUISITI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica, all’interno delle zone geografiche UAS definite dagli Stati membri come spazio aereo U-space, ai seguenti soggetti:
operatori UAS;
fornitori di servizi U-space;
fornitori di servizi comuni di informazione.
Il presente regolamento non si applica alle operazioni UAS effettuate:
nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo che hanno ricevuto un’autorizzazione in conformità all’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
nella sottocategoria A1 della categoria aperta delle operazioni con un aeromobile senza equipaggio che:
nel caso di UAS costruiti da privati, ha una massa massima al decollo, compreso il carico utile, inferiore a 250 g e una velocità massima di esercizio inferiore a 19 m/s; o
sono contrassegnati come appartenenti alla classe C0 e soddisfano i requisiti di tale classe, quali definiti nella parte 1 dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945; o
in conformità alle regole del volo strumentale di cui al punto SERA.5015 del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, al regolamento delegato (UE) 2019/945 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
«spazio aereo U-space»: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space;
«servizio U-space»: un servizio basato su servizi digitali e automazione delle funzioni concepito per sostenere l’accesso sicuro, protetto ed efficiente allo spazio aereo U-space di un ampio numero di UAS;
«valutazione dei rischi dello spazio aereo»: una valutazione dei rischi operativi e di sicurezza, anche in termini di security, che tiene in considerazione i livelli di prestazioni di sicurezza richiesti, quali definiti nel piano europeo per la sicurezza aerea e nel programma nazionale di sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2018/1139, il tipo, la complessità e la densità del traffico, il luogo, le altitudini o altezze e la classificazione dello spazio aereo;
«servizio comune di informazione»: un servizio che consiste nella diffusione di dati statici e dinamici per consentire la fornitura di servizi U-space ai fini della gestione del traffico di aeromobili senza equipaggio;
«centro di attività principale»: la sede principale o legale di un fornitore di servizi U-space o di servizi comuni di informazione nello Stato membro in cui sono esercitati il controllo operativo e le principali funzioni finanziarie del fornitore del servizio;
«riconfigurazione dinamica dello spazio aereo»: la modifica temporanea dello spazio aereo U-space volta a far fronte a cambiamenti a breve termine nella domanda di traffico con equipaggio mediante l’adeguamento dei limiti geografici dello spazio aereo U-space.
CAPO II
SPAZIO AEREO U-SPACE E SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE
Articolo 3
Spazio aereo U-space
Tutte le operazioni UAS nello spazio aereo U-space sono subordinate, quanto meno, ai seguenti servizi U-space obbligatori:
il servizio di identificazione di rete di cui all’articolo 8;
il servizio di geo-consapevolezza di cui all’articolo 9;
il servizio di autorizzazione di volo UAS di cui all’articolo 10;
il servizio di informazioni di traffico di cui all’articolo 11.
Sulla base della valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1 e avvalendosi dei criteri di cui all’allegato I, gli Stati membri determinano, per ogni spazio aereo U-space:
le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS;
i requisiti di prestazione dei servizi U-space;
le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili.
Gli Stati membri concedono ai fornitori di servizi U-space l’accesso ai dati pertinenti, se necessario per l’applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda i seguenti elementi:
il sistema di immatricolazione degli operatori UAS, di cui all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dello Stato membro in cui i fornitori di servizi U-space offrono i loro servizi;
i sistemi di immatricolazione degli operatori UAS di altri Stati membri attraverso il repertorio di informazioni di cui all’articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139.
Se decidono di istituire uno spazio aereo U-space transfrontaliero, gli Stati membri decidono congiuntamente in merito a:
la designazione dello spazio aereo U-space transfrontaliero;
la fornitura di servizi U-space transfrontalieri;
la fornitura di servizi comuni di informazione transfrontalieri.
Articolo 4
Riconfigurazione dinamica dello spazio aereo
Quando designa uno spazio aereo U-space all’interno di uno spazio aereo controllato, uno Stato membro garantisce che all’interno di tale spazio aereo U-space sia applicata la riconfigurazione dinamica dello spazio aereo di cui al punto ATS.TR.237 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/665 che modifica il regolamento (UE) 2017/373, al fine di far sì che sia mantenuta la segregazione tra aeromobili con equipaggio cui è fornito un servizio di controllo del traffico aereo e UAS.
Articolo 5
Servizi comuni di informazione
Gli Stati membri rendono disponibili i dati seguenti nell’ambito dei servizi comuni di informazione di ogni spazio aereo U-space:
i limiti orizzontali e verticali dello spazio aereo U-space;
i requisiti determinati a norma dell’articolo 3, paragrafo 4;
un elenco di fornitori di servizi U-space certificati che erogano servizi U-space nello spazio aereo U-space, contenente le informazioni seguenti:
dati identificativi e di contatto dei fornitori attivi di servizi U-space;
servizi U-space forniti;
eventuali limiti alla certificazione;
qualsiasi spazio aereo U-space adiacente;
le zone geografiche UAS pertinenti per lo spazio aereo U-space rese pubbliche dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;
le restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo definite dalle autorità competenti, che limitano in via permanente o temporanea il volume dello spazio aereo all’interno dello spazio aereo U-space in cui possono essere effettuate operazioni UAS.
I fornitori di servizi comuni di informazione provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3:
siano rese disponibili in conformità all’allegato II;
soddisfino i necessari requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti nell’allegato III.
CAPO III
REQUISITI GENERALI PER GLI OPERATORI UAS E I FORNITORI DI SERVIZI U-SPACE
Articolo 6
Operatori UAS
Quando effettuano operazioni nello spazio aereo U-space gli operatori UAS:
garantiscono che gli UAS oggetto delle operazioni nello spazio aereo U-space soddisfino i requisiti in termini di capacità e prestazioni definiti in conformità all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a);
garantiscono che nel corso delle operazioni siano utilizzati i necessari servizi U-space di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e che i relativi requisiti siano soddisfatti;
rispettano le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo applicabili di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c).
Articolo 7
Fornitori di servizi U-space
I fornitori di servizi U-space:
scambiano tra loro tutte le informazioni pertinenti per la fornitura sicura di servizi U-space;
aderiscono a un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile, e utilizzano le informazioni più recenti rese disponibili conformemente all’allegato II;
garantiscono che le informazioni siano scambiate nel rispetto dei requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati stabiliti all’allegato III;
garantiscono l’accesso alle informazioni scambiate e la necessaria protezione delle stesse.
I fornitori di servizi U-space riferiscono quanto segue all’autorità competente:
l’avvio delle operazioni dopo il ricevimento del certificato di cui all’articolo 14;
la cessazione e la successiva ripresa delle operazioni, se applicabile.
CAPO IV
SERVIZI U-SPACE
Articolo 8
Servizio di identificazione di rete
Il servizio di identificazione di rete consente agli utenti autorizzati di ricevere messaggi con i seguenti contenuti:
il numero di immatricolazione dell’operatore UAS;
il numero di serie unico dell’aeromobile senza equipaggio o, se l’aeromobile senza equipaggio è costruito da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo;
la posizione geografica dell’UAS, la sua altitudine sopra il livello medio del mare e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;
la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e la velocità al suolo dell’UAS;
la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo;
lo stato di emergenza dell’UAS;
l’orario in cui sono stati generati i messaggi.
Gli utenti autorizzati sono:
la popolazione in generale per quanto riguarda le informazioni ritenute pubbliche conformemente alle norme nazionali e dell’Unione applicabili;
altri fornitori di servizi U-space al fine di garantire la sicurezza delle operazioni nello spazio aereo U-space;
i fornitori di servizi di traffico aereo interessati;
se designato, il fornitore unico di servizi comuni di informazione;
le autorità competenti interessate.
Articolo 9
Servizio di geo-consapevolezza
Agli operatori UAS è fornito un servizio di geo-consapevolezza che consiste delle seguenti informazioni relative alle geo-consapevolezza:
le informazioni sulle condizioni operative applicabili e sulle restrizioni dello spazio aereo all’interno dello spazio aereo U-space;
le zone geografiche UAS pertinenti per lo spazio aereo U-space;
le limitazioni temporanee applicabili all’uso dello spazio aereo all’interno dello spazio aereo U-space.
Articolo 10
Servizio di autorizzazione di volo UAS
Quando ricevono dall’operatore UAS una richiesta di autorizzazione di volo UAS, i fornitori di servizi U-space:
controllano se la richiesta di autorizzazione di volo UAS è completa e corretta e se è presentata conformemente all’allegato IV;
accettano la richiesta di autorizzazione di volo UAS se il volo oggetto dell’autorizzazione di volo UAS non prevede intersezioni nello spazio e nel tempo con altre autorizzazioni di volo UAS notificate all’interno dello stesso spazio aereo U-space, conformemente alle regole di priorità stabilite al paragrafo 8;
notificano all’operatore UAS l’accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di volo UAS;
nel notificare all’operatore UAS l’accettazione della richiesta di autorizzazione di volo UAS, indicano le soglie di deviazione dall’autorizzazione di volo UAS consentite.
Articolo 11
Servizio di informazioni di traffico
Il servizio di informazioni di traffico fornisce informazioni su altro traffico aereo conosciuto e:
include la posizione, l’ora della segnalazione, nonché la velocità, la rotta o la direzione e lo stato di emergenza dell’aeromobile, se conosciuti;
è aggiornato con la frequenza stabilita dall’autorità competente.
Articolo 12
Servizio di informazione metereologica
Nell’erogare un servizio di informazione meteorologica i fornitori di servizi U-space:
rilevano i dati meteorologici, forniti da fonti affidabili, per mantenere la sicurezza e assistere gli altri servizi U-space nelle decisioni operative;
forniscono all’operatore UAS previsioni meteorologiche e informazioni sulle condizioni meteorologiche in essere prima o durante il volo.
Il servizio di informazione meteorologica comprende quanto meno:
la direzione del vento misurata in senso orario dal nord vero e la velocità in metri al secondo, comprese le raffiche;
l’altezza del più basso strato di copertura parziale o totale in centinaia di piedi dal livello del suolo;
la visibilità in metri e chilometri;
la temperatura e il punto di rugiada;
gli indicatori di attività convettiva e precipitazioni;
il luogo e l’orario dell’osservazione, o gli orari e i luoghi per cui sono valide le previsioni;
il QNH appropriato con la localizzazione geografica della sua applicabilità.
Articolo 13
Servizio di monitoraggio della conformità
CAPO V
CERTIFICAZIONE DEI FORNITORI DI SERVIZI U-SPACE E DEI FORNITORI UNICI DI SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE
Articolo 14
Richiesta di un certificato
Articolo 15
Condizioni per l’ottenimento di un certificato
Sono concessi certificati ai fornitori di servizi U-space e, se designati, ai fornitori unici di servizi comuni di informazione se detti fornitori possono dimostrare quanto segue:
sono in grado di fornire i loro servizi in modo sicuro, protetto, efficiente, continuo e sostenibile, in linea con le operazioni UAS previste e nel rispetto del livello di prestazione stabilito dagli Stati membri per lo spazio aereo U-space conformemente all’articolo 3, paragrafo 4;
utilizzano sistemi e apparecchiature che garantiscono la qualità, la latenza e la protezione dello U-space o dei servizi comuni di informazione conformemente al presente regolamento;
dispongono di un capitale netto adeguato commisurato ai costi e ai rischi associati alla fornitura di servizi comuni di informazione o U-space;
sono in grado di segnalare eventi conformemente all’allegato III, sottoparte A, punto ATM/ANS.OR.A.065, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373;
attuano e mantengono un sistema di gestione conformemente all’allegato III, sottoparte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373;
attuano e mantengono un sistema di gestione della sicurezza (security) conformemente all'allegato III, sottoparte D, punto ATM/ANS.OR.D.010 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità all'allegato II (parte IS.I.OR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203;
conservano per un periodo di almeno 30 giorni le informazioni e i dati operativi registrati, se le registrazioni sono pertinenti per indagini su incidenti e inconvenienti, finché non diventi evidente che non saranno più necessari;
dispongono di un piano aziendale solido, indicante che possono ottemperare ai loro obblighi effettivi di fornire servizi in maniera continua per un periodo di almeno 12 mesi dall’inizio delle attività;
adottano disposizioni per la copertura della responsabilità connessa all’esecuzione dei loro compiti che sono adeguate alle perdite e ai danni potenziali;
qualora si avvalgano di servizi di un altro fornitore di servizi, dispongono di accordi sottoscritti a tal fine, che specificano la ripartizione delle responsabilità tra le parti;
hanno elaborato un piano di contingenza in caso di eventi, tra cui violazioni in termini di security che incidono sulla fornitura dei servizi, che determinano un deterioramento significativo o un’interruzione delle loro attività.
Articolo 16
Validità del certificato
Un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione cessa di essere valido nei seguenti casi:
se il titolare non ha avviato l’attività entro 6 mesi dal rilascio del certificato;
se il titolare ha cessato l’attività per più di 12 mesi consecutivi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 17
Capacità delle autorità competenti
Le autorità competenti dispongono della capacità e della competenza sotto l’aspetto tecnico e operativo per ottemperare ai loro obblighi di cui all’articolo 18. A tal fine le autorità competenti:
dispongono di procedure debitamente documentate e di risorse adeguate;
impiegano personale dotato di sufficienti conoscenze, integrità professionale, nonché esperienza e formazione, per svolgere i compiti a esso assegnati;
adottano tutte le misure necessarie per contribuire alla sicurezza, anche in termini di security, e all’efficienza delle operazioni UAS nello spazio U-space di loro responsabilità.
Articolo 18
Compiti delle autorità competenti
Le autorità competenti designate hanno i seguenti compiti:
istituire, mantenere e rendere disponibile un sistema di registrazione per i fornitori di servizi U-space e per i fornitori unici di servizi comuni di informazione titolari di certificato;
determinare quali dati sul traffico, sia in tempo reale sia registrati, devono essere resi disponibili dai fornitori di servizi U-space, dai fornitori unici di servizi comuni di informazione e dai fornitori di servizi di traffico aereo alle persone fisiche e giuridiche autorizzate, nonché la frequenza richiesta e il livello di qualità dei dati, nel rispetto dei regolamenti in materia di protezione dei dati personali;
determinare il livello di accesso alle informazioni per i diversi utenti delle informazioni comuni e garantire che siano rese disponibili conformemente all’allegato II;
garantire che gli scambi di dati tra i fornitori di servizi di traffico aereo e fornitori di servizi U-space siano eseguiti conformemente all’allegato V;
definire le modalità tramite cui le persone fisiche e giuridiche possono richiedere un certificato di fornitore di servizi U-space o di fornitore unico di servizi comuni di informazione conformemente al capo V;
istituire un meccanismo inteso a coordinare con altre autorità e entità, anche a livello locale, la designazione dello spazio aereo U-space, l’istituzione di restrizioni dello spazio aereo per gli UAS all’interno di tale spazio aereo U-space e la determinazione dei servizi U-space che devono essere forniti nello spazio aereo U-space;
istituire un programma di certificazione e di sorveglianza continua basata sui rischi, comprendente il monitoraggio delle prestazioni operative e finanziarie, commisurato al rischio associato ai servizi erogati dai fornitori di servizi U-space e dai fornitori unici di servizi comuni di informazione soggetti alla loro sorveglianza;
richiedere ai fornitori del servizio comune di informazione e ai fornitori di servizi U-space di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per garantire che la fornitura di servizi U-space contribuisca alla sicurezza delle operazioni degli aeromobili;
eseguire audit, valutazioni, indagini e ispezioni dei fornitori di servizi U-space e dei fornitori unici di servizi comuni di informazione, secondo quanto stabilito nel programma di sorveglianza;
tenere conto dei livelli richiesti di prestazioni di sicurezza nella definizione dei requisiti per ogni spazio aereo U-space soggetto a una valutazione dei rischi dello spazio aereo di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
monitorare e valutare periodicamente i livelli di prestazioni di sicurezza e utilizzare i risultati del monitoraggio di tali prestazioni, in particolare nell’ambito della sorveglianza basata sui rischi;
istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni in conformità all'allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203.
Articolo 19
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Criteri per la definizione delle capacità, dei requisiti di prestazione, delle condizioni operative e delle restrizioni dello spazio aereo di cui all’articolo 3, paragrafo 4
A. Criteri per la definizione delle capacità e dei requisiti di prestazione degli UAS
Per determinare le capacità e i requisiti di prestazione degli UAS conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:
i tipi di operazioni UAS e la densità del traffico con equipaggio previsti;
la classificazione e le strutture dello spazio aereo esistenti;
i servizi U-space che devono essere forniti;
qualsiasi altro vincolo ulteriore.
B. Criteri per la definizione dei requisiti di prestazione dei servizi U-space
Per determinare i requisiti di prestazione dei servizi U-space conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:
il rischio a terra e in volo;
l’area geografica sorvolata;
le condizioni meteorologiche avverse note;
la disponibilità di infrastrutture di sostegno dei servizi U-space.
C. Criteri per la definizione delle condizioni operative e delle restrizioni dello spazio aereo
Per determinare le condizioni operative e le restrizioni dello spazio aereo conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei criteri elencati di seguito.
1. Condizioni operative
i tipi di volo previsti;
le procedure di contingenza e di emergenza per gli UAS;
la procedura tra i fornitori di servizi U-space e i pertinenti enti dei servizi di traffico aereo per il coordinamento della richiesta di autorizzazione di volo UAS nello spazio aereo controllato;
le procedure per la diffusione della configurazione dinamica dello spazio aereo nello spazio aereo controllato.
2. Restrizioni dello spazio aereo
la capacità disponibile per il traffico UAS;
la capacità disponibile e prevista per l’aviazione con equipaggio;
l’accesso dell’aviazione con equipaggio allo spazio aereo U-space;
le limitazioni meteorologiche per l’uso dello spazio aereo U-space; l’impatto su aeroporti e altre attività specifiche adiacenti allo spazio aereo U-space proposto.
ALLEGATO II
Pubblicazione delle informazioni comuni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a)
1. I fornitori di servizi comuni di informazione garantiscono che le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, siano disponibili online per mezzo di tecnologie comuni aperte, protette, scalabili e sostenibili che siano in grado di sostenere i livelli richiesti di disponibilità e prestazioni e che garantiscano l’interoperabilità e la libera circolazione dei servizi U-space nell’Unione.
2. I fornitori di servizi comuni di informazione concedono l’accesso alle informazioni comuni su base non discriminatoria.
3. I fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile.
ALLEGATO III
Requisiti in materia di qualità dei dati, latenza dei dati e protezione dei dati di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, lettera c)
A. Al fine di soddisfare i requisiti in materia di qualità dei dati, i fornitori di servizi comuni di informazione e i fornitori di servizi U-space garantiscono che:
1. sia mantenuta la qualità dei dati;
2. siano impiegate tecniche di verifica e convalida per fare in modo che i dati ricevuti non siano corrotti ed evitare che vengano corrotti nelle varie fasi del trattamento dei dati;
3. siano raccolti e conservati i metadati;
4. il trasferimento dei dati sia soggetto a un adeguato processo di autenticazione, che dia ai destinatari la certezza che le informazioni o i dati da essi ricevuti provengono da una fonte autorizzata;
5. siano istituiti e mantenuti meccanismi per la segnalazione degli errori, la misurazione degli errori e l’adozione di misure correttive.
B. A fini di protezione dei dati, i fornitori di servizi comuni di informazione e i fornitori di servizi U-space:
1. attuano politiche in materia di sicurezza, comprese la cifratura dei dati e la protezione dei dati critici;
2. proteggono i protocolli di comunicazione sicuri, aperti e interoperabili da interazioni elettroniche non autorizzate intenzionali che possono causare un’interruzione inaccettabile delle comunicazioni;
3. individuano, valutano e attenuano, secondo necessità, i rischi e le vulnerabilità in materia di sicurezza;
4. rispettano norme e regolamenti in materia di sicurezza per quanto concerne i luoghi in cui è possibile conservare i dati e garantiscono che i fornitori terzi accettino di seguire le prassi in materia di sicurezza;
5. elaborano una politica di sensibilizzazione e formazione del personale e gli strumenti da utilizzare a fini di riduzione dei rischi interni, nonché di protezione dei dati, ivi compresa la proprietà intellettuale; nell’adempiere a tale obbligo, monitorano l’attività a livello di utente e di rete per contribuire a individuare le vulnerabilità dell’ecosistema e le minacce che lo riguardano;
6. adottano soluzioni che aumentano le capacità di intelligence e di individuazione delle minacce e garantiscono l’uso di salvaguardie tecnologiche.
ALLEGATO IV
Richiesta di autorizzazione di volo UAS di cui all’articolo 6, paragrafo 4
La richiesta di autorizzazione di volo UAS comprende le informazioni seguenti:
il numero di serie unico dell’aeromobile senza equipaggio o, se l’aeromobile senza equipaggio è costruito da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo;
la modalità operativa;
il tipo di volo (operazioni speciali);
la categoria di operazione UAS («aperta», «specifica», «certificata») e la classe dell’aeromobile UAS o il certificato di omologazione UAS, ove applicabile;
la traiettoria 4D;
la tecnologia di identificazione;
i metodi di connettività previsti;
l’autonomia;
la procedura di emergenza applicabile in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo;
il numero di immatricolazione dell’operatore UAS e, ove applicabile, dell’aeromobile senza equipaggio.
ALLEGATO V
Scambio di informazioni e dati operativi pertinenti tra i fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo conformemente all’articolo 7, paragrafo 3
1. Lo scambio di informazioni è garantito tramite un accordo a livello di servizio che stabilisce la qualità delle informazioni e il modello di scambio utilizzato per le informazioni e i dati operativi pertinenti.
2. Il modello di scambio:
consente la gestione e la distribuzione delle informazioni in formato digitale;
descrive le caratteristiche delle informazioni scambiate, le loro proprietà e attributi, le tipologie di dati e le associazioni;
comprende i vincoli in materia di dati e le norme di convalida;
applica un formato standard di codifica dei dati;
prevede un meccanismo di estensione grazie al quale gruppi di utenti possono estendere le proprietà degli elementi esistenti e aggiungere nuovi elementi che non incidono negativamente sulla normazione all’interno degli Stati membri e a livello transfrontaliero.
3. I fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano un metodo di codifica riconosciuto.
4. I fornitori di servizi U-space e i fornitori di servizi di traffico aereo utilizzano un protocollo di comunicazione comune sicuro, aperto e interoperabile.
ALLEGATO VI
LOGO DELL’EASA o DELL’AUTORITÀ AERONAUTICA NAZIONALE, a seconda dei casi
Certificato di fornitore di servizi U-space di cui all’articolo 14, paragrafo 3
CERTIFICATO DI FORNITORE DI SERVIZI U-SPACE
[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]
A norma del regolamento (UE) …/…. (e del regolamento (UE) …/….) e conformemente alle condizioni specificate di seguito, l’[autorità competente] certifica che
[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI U-SPACE]
[INDIRIZZO DEL FORNITORE DI SERVIZI U-SPACE]
è fornitore di servizi U-space avente le attribuzioni elencate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.
CONDIZIONI
Il presente certificato è limitato alle condizioni e all’ambito di fornitura dei servizi elencati nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.
Il presente certificato è valido fintanto che il fornitore di servizi U-space continua a operare in conformità al regolamento (UE) …/…. e agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione del fornitore di servizi U-space, come richiesto dal regolamento (UE) …/…., parte- ….
Ferma restando l’osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.
Data di rilascio:
Firma:
[Autorità competente]
CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA FORNITURA DI SERVIZI U-SPACE
ha ottenuto le attribuzioni per fornire i seguenti servizi U-space nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni seguenti:
(Cancellare le righe come opportuno)
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Servizi |
Tipo di servizio |
Condizioni |
Limitazioni |
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Servizi U-space |
Servizio di identificazione di rete |
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|
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Servizio di geo-consapevolezza |
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|
Servizio di autorizzazione di volo UAS |
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Servizio di informazioni di traffico |
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|
Servizio di informazione metereologica |
|
|
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Servizio di monitoraggio della conformità |
|
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|
|
Altri (come definiti dallo Stato membro) |
|
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ALLEGATO VII
LOGO DELL’EASA o DELL’AUTORITÀ AERONAUTICA NAZIONALE, a seconda dei casi
Certificato di fornitore unico di servizi comuni di informazione di cui all’articolo 14, paragrafo 3
CERTIFICATO DI FORNITORE UNICO DI SERVIZI COMUNI D’INFORMAZIONE
[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]
A norma del regolamento (UE) …/…. (e del regolamento (UE) …/….) [l’autorità competente] certifica che
[NOME DEL FORNITORE UNICO DI SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE]
[INDIRIZZO DEL FORNITORE UNICO DI SERVIZI COMUNI DI INFORMAZIONE]
è un fornitore unico di servizi comuni d’informazione.
Il presente certificato è valido fintanto che il fornitore unico di servizi comuni di informazione certificato continua a operare in conformità al regolamento (UE) …/…. e agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione del fornitore unico di servizi comuni di informazione, come richiesto dal regolamento (UE) …/…., parte- ….
Ferma restando l’osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che non venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.
Data di rilascio:
Firma:
[Autorità competente]
Appendice
Classi di spazio aereo ATS e servizi U-space forniti
Scopo della presente appendice è presentare in modo conciso i servizi relativi allo spazio aereo U-space forniti in ciascuna classe specifica di spazio aereo. Non sono pertanto fornite ulteriori specifiche rispetto a quelle già indicate nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/666 che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012. I servizi di traffico aereo forniti da enti ATS e i requisiti per i voli IFR e VFR rimangono quelli indicati nel regolamento (UE) n. 923/2012 e riassunti nell’appendice 4 dello stesso.
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Classe |
Tipo di volo |
Consentito nello spazio aereo U-space |
Servizi forniti nello spazio aereo U-space dai fornitori di servizi U-space |
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A |
Soltanto IFR |
Non senza riconfigurazione dinamica dello spazio |
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UAS (1) |
Sì |
Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico sugli UAS |
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B, C e D |
IFR e VFR |
Non senza riconfigurazione dinamica dello spazio |
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UAS (1) |
Sì |
Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico sugli UAS |
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E |
IFR |
Non senza riconfigurazione dinamica dello spazio |
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VFR |
Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space |
Nessuno |
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UAS (1) |
Sì |
Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico su UAS e VFR |
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F |
IFR |
Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space |
Nessuno |
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VFR |
Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space |
Nessuno |
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UAS (1) |
Sì |
Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico su UAS, IFR e VFR |
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G |
IFR |
Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space |
Nessuno |
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VFR |
Sì, soggetto a condivisione della posizione con i fornitori di servizi U-space |
Nessuno |
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UAS (1) |
Sì |
Autorizzazione di volo UAS Informazioni di traffico su UAS, IFR e VFR |
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(1)
Fatta eccezione per i voli UAS conformi alle regole del volo strumentale. |
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