02021R0521 — IT — 01.10.2021 — 003.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/521 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2021 (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 52) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/734 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2021 |
L 158 |
13 |
6.5.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1071 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2021 |
L 230 |
28 |
30.6.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1728 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2021 |
L 345 |
34 |
30.9.2021 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/521 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2021
che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione
Articolo 1
L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 è sospesa.
La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:
Articolo 2
L’autorità competente di uno Stato membro rilascia un’autorizzazione di esportazione, prevista a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, a condizione che:
l’autorizzazione di esportazione soddisfi la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442;
l’autorizzazione non costituisca altrimenti una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.
Per determinare se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro valuta i seguenti fattori:
se il paese di destinazione dell’esportazione limita le proprie esportazioni verso l’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, o delle materie prime con cui tali merci sono fabbricate, o per legge o con qualsiasi altro mezzo, compresa la conclusione di accordi contrattuali con i fabbricanti di tali merci;
le condizioni vigenti nel paese di destinazione dell’esportazione, compresa la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e la disponibilità delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.