02021R0521 — IT — 01.10.2021 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/521 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

(GU L 104 del 25.3.2021, pag. 52)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/734 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 2021

  L 158

13

6.5.2021

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1071 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2021

  L 230

28

30.6.2021

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1728 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2021

  L 345

34

30.9.2021




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/521 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione



Articolo 1

L’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 è sospesa.

▼M1

La sospensione non si applica tuttavia ai seguenti paesi e territori:

— 
Andorra;
— 
Isole Fær Øer;
— 
Islanda;
— 
Liechtenstein;
— 
Norvegia;
— 
San Marino;
— 
Città del Vaticano;
— 
i paesi e i territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
— 
Büsingen;
— 
Helgoland;
— 
Livigno;
— 
Ceuta e Melilla.

▼B

Articolo 2

1.  

L’autorità competente di uno Stato membro rilascia un’autorizzazione di esportazione, prevista a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, a condizione che:

a) 

l’autorizzazione di esportazione soddisfi la condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442;

b) 

l’autorizzazione non costituisca altrimenti una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all’interno dell’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.

2.  

Per determinare se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro valuta i seguenti fattori:

a) 

se il paese di destinazione dell’esportazione limita le proprie esportazioni verso l’Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, o delle materie prime con cui tali merci sono fabbricate, o per legge o con qualsiasi altro mezzo, compresa la conclusione di accordi contrattuali con i fabbricanti di tali merci;

b) 

le condizioni vigenti nel paese di destinazione dell’esportazione, compresa la situazione epidemiologica, il tasso di vaccinazione e la disponibilità delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.

3.  
Quando valuta il progetto di decisione notificato dall’autorità competente dello Stato membro a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, la Commissione valuta altresì se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, tenuto conto dei fattori indicati al paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

▼M3

Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.