02021R0241 — IT — 01.03.2023 — 001.003
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REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 057 del 18.2.2021, pag. 17) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/435 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 2023 |
L 63 |
1 |
28.2.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2021
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIAMENTO
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza («dispositivo»).
Esso stabilisce gli obiettivi del dispositivo, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«fondi dell'Unione»: fondi coperti da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027»);
«contributo finanziario»: sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del dispositivo;
«semestre europeo»: il processo definito all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ( 1 );
«traguardi e obiettivi»: le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, intendendo per «traguardi» i risultati qualitativi e per «obiettivi» i risultati quantitativi;
«resilienza»: la capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo; e
«non arrecare un danno significativo»: non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
Articolo 3
Ambito di applicazione
L'ambito di applicazione del dispositivo fa riferimento alle aree di intervento di pertinenza europea strutturate in sei pilastri:
transizione verde;
trasformazione digitale;
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con PMI forti;
coesione sociale e territoriale;
salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi; e
politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.
Articolo 4
Obiettivi generali e specifici
Articolo 5
Principi orizzontali
Articolo 6
Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa
Le misure di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del dispositivo:
mediante un importo fino a 312 500 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno finanziario non rimborsabile, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4 e 7, del regolamento (UE) 2020/2094.
Come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
mediante un importo fino a 360 000 000 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/2094, a prezzi del 2018, disponibile per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati membri ai sensi degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/2094.
Articolo 7
Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e utilizzo delle risorse
Articolo 8
Attuazione
Il dispositivo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Articolo 9
Addizionalità e finanziamento complementare
Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.
Articolo 10
Misure per collegare il dispositivo a una sana governance economica
La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli impegni o dei pagamenti in uno dei seguenti casi:
se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per squilibri eccessivi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;
se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato le misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inosservanza.
La decisione di sospendere i pagamenti si applica alle richieste di pagamento presentate dopo la data della decisione di sospensione.
La sospensione degli impegni si applica agli impegni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.
Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardo alla sospensione dei pagamenti.
La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale del 25 % degli impegni o dello 0,25 % del PIL nominale, se inferiore, in uno dei seguenti casi:
nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 1;
nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera a);
nel caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per squilibri eccessivi di cui al paragrafo 2, lettera b);
nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 2, lettere c) e d).
Nel caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percenttexuali massime indicate al primo comma.
Il Consiglio revoca la sospensione degli impegni su proposta della Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nei seguenti casi:
se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.
Dopo che il Consiglio ha revocato la sospensione degli impegni, la Commissione può nuovamente contrarre impegni precedentemente sospesi, fatto salvo l'articolo 3, paragrafi 4, 7 e 9 del regolamento (UE) 2020/2094.
Il Consiglio adotta una decisione relativa alla revoca della sospensione dei pagamenti su proposta della Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 3, terzo comma, qualora siano soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma del presente paragrafo.
La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l'applicazione del presente articolo nel contesto di un dialogo strutturato al fine di consentire al Parlamento europeo di esprimere le proprie opinioni. La Commissione tiene in debita considerazione le opinioni espresse dal Parlamento europeo.
La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza ritardo dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di esporre i motivi della sua proposta.
CAPO II
CONTRIBUTO FINANZIARIO, PROCESSO DI ASSEGNAZIONE, PRESTITI E RIESAME
Articolo 11
Contributo finanziario massimo
Per ciascuno Stato membro il contributo finanziario massimo è calcolato come segue:
per il 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e del relativo tasso di disoccupazione di ciascuno Stato membro, secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
per il 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, sulla base della popolazione, dell'inverso del PIL pro capite e, in pari proporzioni, della variazione del PIL reale nel 2020 e della variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021, secondo la metodologia riportata nell'allegato III. La variazione del PIL reale per il 2020 e la variazione aggregata del PIL reale per il periodo 2020-2021 si basano sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione.
Articolo 12
Assegnazione del contributo finanziario
Articolo 13
Prefinanziamento
Articolo 14
Prestiti
Nella richiesta di sostegno sotto forma di prestito lo Stato membro illustra:
i motivi della richiesta di sostegno sotto forma di prestito, giustificati dai fabbisogni finanziari più elevati connessi a riforme e investimenti supplementari;
le riforme e gli investimenti supplementari in linea con l'articolo 18;
il costo più elevato del piano per la ripresa e la resilienza in questione rispetto all'importo dei contributi finanziari assegnati al piano per la ripresa e la resilienza a norma, rispettivamente, dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a) o lettera b);
se del caso, le riforme e gli investimenti in linea con l'articolo 21 quater.
Articolo 15
Accordo di prestito
Prima di sottoscrivere un accordo di prestito con lo Stato membro interessato, la Commissione valuta se:
la motivazione della richiesta di sostegno sotto forma di prestito e il suo importo sono ritenuti ragionevoli e plausibili in relazione alle riforme e agli investimenti supplementari; e
le riforme e gli investimenti supplementari sono conformi ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
Se la Commissione considera che la richiesta di sostegno sotto forma di prestito soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1, dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conclude un accordo di prestito con lo Stato membro interessato. L'accordo di prestito, oltre agli elementi elencati all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, contiene le informazioni seguenti:
l'importo del prestito in euro e, se del caso, l'importo del prestito prefinanziato in conformità dell'articolo 13;
la scadenza media; l'articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario non si applica a tale scadenza;
la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;
il numero massimo di rate e il piano di rimborso;
gli altri elementi necessari per l'attuazione del prestito in relazione alle riforme e ai progetti di investimento interessati, in linea con la decisione di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
Articolo 16
Relazione di riesame
La relazione di riesame presenta in particolare i seguenti elementi:
una valutazione della misura in cui l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza è in linea con l'ambito di applicazione e contribuisce all'obiettivo generale del presente regolamento in linea con i sei pilastri di cui all'articolo 3 compreso il modo in cui i piani per la ripresa e la resilienza affrontano le disuguaglianze tra donne e uomini;
una valutazione quantitativa del contributo dei piani per la ripresa e la resilienza al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
l'obiettivo climatico per almeno il 37 %;
l'obiettivo digitale per almeno il 20%;
ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3;
lo stato di attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e le osservazioni e gli orientamenti destinati agli Stati membri prima dell'aggiornamento dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
CAPO III
PIANI PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
Articolo 17
Ammissibilità
Tuttavia le nuove riforme ed investimenti di cui all’articolo 21 quater, paragrafo 1, sono ammissibili solo qualora abbiano inizio a decorrere dal 1o febbraio 2022.
Articolo 18
Piano per la ripresa e la resilienza
Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi:
una spiegazione del modo in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato a tutti i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro interessato;
una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;
una spiegazione dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e attenua l'impatto sociale ed economico della crisi COVID-19, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;
una spiegazione del modo in cui il capitolo dedicato al piano REPowerEU contribuisce a contrastare la povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica, nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;
una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»);
una spiegazione qualitativa del modo in cui si prevede che le misure previste dal piano per la ripresa e la resilienza saranno in grado di contribuire alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che indichi se tali misure rappresentano almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se le misure di tale tipo incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, come illustrato nel piano per la ripresa e la resilienza;
una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e che indichi se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;
se del caso, per gli investimenti nelle capacità e nella connettività digitali, un'autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi comuni che identifichi eventuali problemi di sicurezza e specifichi in che modo tali questioni saranno affrontate al fine di conformarsi alla pertinente normativa dell'Unione e nazionale;
un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o multinazionali, una spiegazione del modo in cui le misure pertinenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, hanno una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, e un'indicazione che specifichi se i costi totali di tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 30 % dei costi stimati del capitolo dedicato al piano REPowerEU;
i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 agosto 2026;
i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;
la stima dei costi totali delle riforme e degli investimenti oggetto del piano per la ripresa e la resilienza presentato (denominata anche «stima dei costi totali del piano per la ripresa e la resilienza»), fondata su una motivazione adeguata e su una spiegazione di come tale costo sia in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi e commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso;
se del caso, informazioni su finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;
le misure di accompagnamento che possono essere necessarie;
una giustificazione della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza; nonché una spiegazione della sua coerenza rispetto ai principi, ai piani e ai programmi di cui all'articolo 17;
una spiegazione del modo in cui le misure del piano per la ripresa e la resilienza dovrebbero contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità per tutti, come pure all'integrazione di tali obiettivi, in linea con i principi 2 e 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con l'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'ONU 5 e, ove pertinente, la strategia nazionale per la parità di genere;
le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato, compresi i traguardi e gli obiettivi proposti e i relativi indicatori;
per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi; tale sintesi è integrata, qualora sia stato incluso un capitolo dedicato al piano REPowerEU, dall'indicazione dei portatori di interessi consultati, da una descrizione dell'esito del processo di consultazione per quanto riguarda tale capitolo, e da una presentazione che delinei il modo in cui sono stati presi in considerazione i contenuti ricevuti;
una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi forniti nell'ambito del dispositivo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;
se del caso, la richiesta di sostegno sotto forma di prestito e i traguardi supplementari di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e i relativi elementi; e
qualsiasi altra informazione pertinente.
Articolo 19
Valutazione della Commissione
La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano per la ripresa e la resilienza e, a tal fine, tiene conto dei seguenti criteri, che applica in conformità dell'allegato V:
Pertinenza:
se il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato;
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte, o un sottoinsieme significativo delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo;
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione;
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»); la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici a tal fine;
se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater che contribuiscono efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030;
se il capitolo dedicato al piano REPowerEU contiene le riforme e gli investimenti di cui all'articolo 21 quater, che potrebbero avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale;
se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e se dette misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tale capitolo, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione;
se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono e se tali misure rappresentano un importo pari ad almeno il 20 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; tale metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo di intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali;
Efficacia:
se il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato;
se le modalità proposte dagli Stati membri interessati, compresi il calendario e i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del piano per la ripresa e la resilienza;
Efficienza:
se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è ragionevole e plausibile ed è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'economia e l'occupazione;
se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione;
Coerenza:
se il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti.
Articolo 20
Proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio
Il contributo finanziario di cui al paragrafo 2 è determinato in base ai costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. L'importo del contributo finanziario è stabilito come segue:
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario.
La proposta della Commissione di cui al paragrafo 2 stabilisce inoltre:
il contributo finanziario da erogare a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza;
il contributo finanziario e, se del caso, l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 13 successivamente all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza;
la descrizione delle riforme e dei progetti di investimento e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
una sintesi delle misure proposte nel capitolo dedicato al piano REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, comprese le misure volte ad affrontare le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione; nel caso in cui i costi stimati di tali misure rappresentino un importo inferiore al 30 % dei costi stimati di tutte le misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, una spiegazione dei motivi, in particolare una dimostrazione che altre misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rispondono meglio agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, o che non sono disponibili progetti realistici sufficienti aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale, in particolare considerando la durata del dispositivo;
il periodo, non oltre il 31 agosto 2026, entro cui devono essere completati i traguardi e gli obiettivi sia per i progetti di investimento che per le riforme;
le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 22;
gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti;
le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti; e
se del caso, l'importo del prestito da erogare a rate e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito.
Articolo 21
Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro
CAPO III bis
IL PIANO REPOWEREU
Articolo 21 bis
Proventi del sistema di scambio di quote di emissione a norma della direttiva 2003/87/CE
Articolo 21 ter
Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente a sostegno degli obiettivi del piano REPowerEU
Articolo 21 quarter
Capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza
Le riforme e gli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU mirano a contribuire al conseguimento di almeno uno degli obiettivi seguenti:
miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, incluso il gas naturale liquefatto, in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso; le misure riguardanti le infrastrutture e gli impianti petroliferi necessari per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento possono essere inclusi nel capitolo dedicato al piano REPowerEU di uno Stato membro solo qualora tale Stato membro sia soggetto alla deroga temporanea eccezionale di cui all'articolo 3 quaterdecies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014 entro il 1o marzo 2023, a causa della sua dipendenza specifica dal petrolio greggio e della sua situazione geografica;
promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, decarbonizzazione dell'industria, aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e aumento della quota e accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili;
contrasto della povertà energetica;
incentivazione della riduzione della domanda di energia;
contrasto delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostegno dello stoccaggio di energia elettrica e accelerazione dell'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, nonché sostegno dei trasporti a zero emissioni e delle relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
sostegno degli obiettivi di cui alle lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e attraverso il sostegno delle catene del valore relative alle materie prime e tecnologie critiche connesse alla transizione verde.
In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), il principio “non arrecare un danno significativo” non si applica alle riforme e agli investimenti a norma del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, fatta salva una valutazione positiva della Commissione riguardo al rispetto dei requisiti seguenti:
la misura è necessaria e proporzionata per rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e del rischio di effetti di lock-in;
lo Stato membro interessato ha intrapreso sforzi soddisfacenti per limitare il potenziale danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, ove possibile, e per attenuare il danno attraverso altre misure, comprese le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU;
la misura non compromette il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050, in base a considerazioni di tipo qualitativo;
si prevede che la misura diventerà operativa entro il 31 dicembre 2026.
Articolo 21 quinquies
Prefinanziamento del piano REPowerEU
In deroga all'articolo 116, paragrafo 1, del regolamento finanziario, la Commissione effettua versamenti di prefinanziamento, per quanto possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, come segue:
per quanto riguarda il primo versamento di prefinanziamento, entro due mesi dalla conclusione, da parte della Commissione e dello Stato membro interessato, dell'accordo che costituisce un impegno giuridico di cui all'articolo 23;
per quanto riguarda il secondo versamento di prefinanziamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza comprensivo di un capitolo dedicato al piano REPowerEU.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 22
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:
verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;
adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza;
corredare una richiesta di pagamento di:
una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e
una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;
ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:
il nome del destinatario finale dei fondi;
il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
il/inome/i,il/icognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione;
autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;
conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento finanziario.
Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
Articolo 23
Impegno del contributo finanziario
Articolo 24
Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti
La sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro interessato ha adottato le misure necessarie per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi che figurano nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
CAPO V
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Articolo 25
Trasparenza
Articolo 25 bis
Trasparenza sui destinatari finali
Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti:
nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa del destinatario e il numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;
nel caso di una persona fisica, il nome e il cognome del destinatario;
l'importo ricevuto da ciascun destinatario e le misure associate per le quali uno Stato membro ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del dispositivo.
Articolo 26
Dialogo sulla ripresa e la resilienza
Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare ogni due mesi la Commissione a discutere le seguenti questioni:
lo stato della ripresa, della resilienza e della capacità di aggiustamento nell'Unione, nonché le misure adottate a norma del presente regolamento;
i piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
la valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
le conclusioni principali della relazione di riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 2;
lo stato di conseguimento dei traguardi e degli obiettivi inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri;
le procedure di pagamento, sospensione e risoluzione, comprese eventuali osservazioni presentate ed eventuali misure correttive adottate dagli Stati membri per garantire un conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi;
qualsiasi altra informazione e documentazione pertinente fornita dalla Commissione alla commissione competente del Parlamento europeo in relazione all'attuazione del dispositivo;
l'avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nei capitoli dedicati al piano REPowerEU.
CAPO VI
COMUNICAZIONE
Articolo 27
Comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro nell'ambito del semestre europeo
Lo Stato membro interessato riferisce due volte l'anno nell'ambito del semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del suo piano per la ripresa e la resilienza, compresi gli accordi operativi di cui all'articolo 20, paragrafo 6, nonché in merito agli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4. A tal fine le relazioni degli Stati membri sono adeguatamente rispecchiate nei programmi nazionali di riforma, che sono utilizzati come strumento per riferire in merito ai progressi compiuti verso il completamento dei piani per la ripresa e la resilienza.
CAPO VII
COMPLEMENTARITA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Articolo 28
Coordinamento e complementarità
In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le misure finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:
garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del dispositivo.
Articolo 29
Monitoraggio dell'attuazione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare, entro la fine di dicembre 2021, atti delegati a norma dell'articolo 33 per integrare il presente regolamento al fine di:
stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici; e
definire una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale, anche a favore dell’infanzia e della gioventù, nell'ambito del dispositivo.
Articolo 30
Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza
Articolo 31
Relazione annuale
La relazione annuale comprende inoltre le seguenti informazioni sui seguenti elementi:
il contributo del dispositivo agli obiettivi climatici e digitali;
i risultati del dispositivo sulla base degli indicatori comuni di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
le spese finanziate dal dispositivo in base ai sei pilastri di cui all'articolo 3, che comprendono le spese in ambito sociale, incluse quelle relative all'infanzia e alla gioventù, di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
una panoramica delle misure aventi una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, i loro costi totali stimati, precisando se i costi totali di tali misure rappresentino o meno un importo che costituisce almeno il 30 % dei costi totali stimati delle misure incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU;
il numero delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), incluse in tutti i capitoli dedicati al piano REPowerEU, e i relativi costi totali stimati.;
lo stato di avanzamento dell'attuazione delle riforme e degli investimenti nel capitolo dedicato al piano REPowerEU attraverso un'apposita sezione che comprende le lezioni apprese dopo aver analizzato i dati disponibili sui destinatari finali e gli esempi di migliori pratiche.
Articolo 32
Valutazione e valutazione ex-post del dispositivo
Articolo 33
Esercizio della delega
CAPO VIII
COMUNICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 34
Informazione, comunicazione e pubblicità
Articolo 35
Procedura di comitato
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo per Stato membro nell'ambito del dispositivo
Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo del contributo finanziario massimo disponibile per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 11. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:
Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:
Il contributo finanziario massimo di uno Stato membro nell'ambito del dispositivo (MFCi) è definito nel modo seguente:
MFCi = ν i × (FS)
in cui:
FS (Financial support, Sostegno finanziario) è il finanziamento disponibile nell'ambito del dispositivo, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); e
νi è il criterio di ripartizione dello Stato membro i, definito come:
νi = 0,7 κi + 0,3 αi
in cui:
κiè il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato II; e
αi è il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e stabilito nell'allegato III.
ALLEGATO II
Il criterio di ripartizione applicato al 70 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), κi è definito come segue:
,
in cuie,
con,
υi ≤ 0,75 per gli Stati membri cone
υi ≤ 1,5 per gli Stati membri con with.
Definire ( 7 ):
ALLEGATO III
Il criterio di ripartizione applicato al 30 % dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),αi, è definito come segue:
in cui
e
in cui
,e
con
Definire:
La diminuzione del PIL reale per il 2020 (δGDPi,2020–2019) e la diminuzione complessiva del PIL reale per il periodo 2020-2021 (δGDPi,2020–2019) sono basate sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione e aggiornate entro il 30 giugno 2022 per ciascuno Stato membro sostituendo i dati delle previsioni di autunno 2020 della Commissione con i risultati effettivi riportati nell'ultimo aggiornamento disponibile pubblicato nella serie Eurostat codice «tec00115 (Real GDP growth rate - volume)» (tasso di crescita del PIL reale - volume).
ALLEGATO IV
Applicando la metodologia negli allegati I, II e III all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), convertito in prezzi correnti, si otterranno la quota e l'importo seguenti per il contributo finanziario massimo per Stato membro, fatto salvo il calcolo aggiornato entro il 30 giugno 2022:
Contributo finanziario massimo per Stato membro dell'UE |
|||||
|
per il 70 % dell'importo disponibile |
per il 30 % dell'importo disponibile (importo indicativo basato sulle previsioni di autunno 2020 della Commissione per l'autunno 2020 |
|
||
|
Quota come % del totale |
Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti) |
Quota come % del totale |
Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti) |
Totale |
BE |
1,56 % |
3 646 437 |
2,20 % |
2 278 834 |
5 925 271 |
BG |
1,98 % |
4 637 074 |
1,58 % |
1 631 632 |
6 268 706 |
CZ |
1,51 % |
3 538 166 |
3,41 % |
3 533 509 |
7 071 676 |
DK |
0,56 % |
1 303 142 |
0,24 % |
248 604 |
1 551 746 |
DE |
6,95 % |
16 294 947 |
9,01 % |
9 324 228 |
25 619 175 |
EE |
0,32 % |
759 715 |
0,20 % |
209 800 |
969 515 |
IE |
0,39 % |
914 572 |
0,07 % |
74 615 |
989 186 |
EL |
5,77 % |
13 518 285 |
4,11 % |
4 255 610 |
17 773 895 |
ES |
19,88 % |
46 603 232 |
22,15 % |
22 924 818 |
69 528 050 |
FR |
10,38 % |
24 328 797 |
14,54 % |
15 048 278 |
39 377 074 |
HR |
1,98 % |
4 632 793 |
1,61 % |
1 664 039 |
6 296 831 |
IT |
20,45 % |
47 935 755 |
20,25 % |
20 960 078 |
68 895 833 |
CY |
0,35 % |
818 396 |
0,18 % |
187 774 |
1 006 170 |
LV |
0,70 % |
1 641 145 |
0,31 % |
321 944 |
1 963 088 |
LT |
0,89 % |
2 092 239 |
0,13 % |
132 450 |
2 224 690 |
LU |
0,03 % |
76 643 |
0,02 % |
16 883 |
93 526 |
HU |
1,98 % |
4 640 462 |
2,45 % |
2 535 376 |
7 175 838 |
MT |
0,07 % |
171 103 |
0,14 % |
145 371 |
316 474 |
NL |
1,68 % |
3 930 283 |
1,96 % |
2 032 041 |
5 962 324 |
AT |
0,95 % |
2 231 230 |
1,19 % |
1 230 938 |
3 462 169 |
PL |
8,65 % |
20 275 293 |
3,46 % |
3 581 694 |
23 856 987 |
PT |
4,16 % |
9 760 675 |
4,01 % |
4 149 713 |
13 910 387 |
RO |
4,36 % |
10 213 809 |
3,90 % |
4 034 211 |
14 248 020 |
SI |
0,55 % |
1 280 399 |
0,48 % |
496 924 |
1 777 322 |
SK |
1,98 % |
4 643 840 |
1,63 % |
1 686 154 |
6 329 994 |
FI |
0,71 % |
1 661 113 |
0,41 % |
424 692 |
2 085 805 |
SE |
1,24 % |
2 911 455 |
0,36 % |
377 792 |
3 289 248 |
EU27 |
100,00 % |
234 461 000 |
100,00 % |
103 508 000 |
337 969 000 |
ALLEGATO IV bis
Il presente allegato stabilisce la metodologia per calcolare la quota di assegnazione delle risorse sotto forma di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile nell'ambito del dispositivo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, a disposizione di ciascuno Stato membro. Tale metodologia tiene conto dei seguenti elementi, con riguardo a ogni Stato membro:
Per evitare un'eccessiva concentrazione di risorse:
Il criterio di ripartizione applicato all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, ρi è definito come segue:
dove gli Stati membri da i a z sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione minima e gli Stati membri da i a q sono gli Stati membri che beneficiano di una quota di assegnazione massima.
dove
dove
e
e
,dove
per gli Stati membri i con
e
per gli Stati membri i con
Definizioni ( 8 ):
— la media ponderata del PIL nominale pro capite) degli Stati membri dell'UE-27 nel 2021;
— il PIL nominale pro capite dello Stato membro i nel 2021;
la quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia dello Stato membro i nel 2020;
la media ponderata della quota di combustibili fossili nel consumo interno lordo di energia degli Stati membri dell'UE-27 nel 2020;
— il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dello Stato membro i;
— il rapporto tra l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2022 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27 e l'indice dei prezzi degli investimenti fissi lordi del T2 del 2021 (deflatore implicito, 2015 = 100, moneta nazionale, dati destagionalizzati e con correzione degli effetti di calendario) dell'aggregato UE-27.
Applicando la metodologia all'importo di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, si otterranno la quota e l'importo seguenti per Stato membro:
Stato membro |
Quota come % del totale |
Importo (in migliaia di euro, a prezzi correnti) |
Belgio |
1,41 % |
282 139 |
Bulgaria |
2,40 % |
480 047 |
Cechia |
3,41 % |
681 565 |
Danimarca |
0,65 % |
130 911 |
Germania |
10,45 % |
2 089 555 |
Estonia |
0,42 % |
83 423 |
Irlanda |
0,45 % |
89 598 |
Grecia |
3,85 % |
769 222 |
Spagna |
12,93 % |
2 586 147 |
Francia |
11,60 % |
2 320 955 |
Croazia |
1,35 % |
269 441 |
Italia |
13,80 % |
2 760 000 |
Cipro |
0,26 % |
52 487 |
Lettonia |
0,62 % |
123 983 |
Lituania |
0,97 % |
194 020 |
Lussemburgo |
0,15 % |
30 000 |
Ungheria |
3,51 % |
701 565 |
Malta |
0,15 % |
30 000 |
Paesi Bassi |
2,28 % |
455 042 |
Austria |
1,05 % |
210 620 |
Polonia |
13,80 % |
2 760 000 |
Portogallo |
3,52 % |
704 420 |
Romania |
7,00 % |
1 399 326 |
Slovenia |
0,58 % |
116 910 |
Slovacchia |
1,83 % |
366 959 |
Finlandia |
0,56 % |
112 936 |
Svezia |
0,99 % |
198 727 |
UE-27 |
100,00 % |
20 000 000 |
ALLEGATO V
Orientamenti per la valutazione del dispositivo
1. Ambito di applicazione
I presenti orientamenti, unitamente al presente regolamento, fungono da base per la valutazione trasparente ed equa da parte della Commissione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per la definizione del contributo finanziario conformemente agli obiettivi e a ogni altro requisito pertinente stabilito nel presente regolamento. I presenti orientamenti costituiscono la base per l'applicazione dei criteri di valutazione e per la definizione del contributo finanziario di cui, rispettivamente, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 4.
Gli orientamenti per la valutazione sono destinati a:
guidare il processo di valutazione delle proposte relative ai piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri;
fornire ulteriori dettagli sui criteri di valutazione e un sistema di rating, al fine di garantire un processo equo e trasparente; e
definire il nesso tra la valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione in base ai criteri di valutazione e la definizione del contributo finanziario da stabilire nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio in relazione ai piani per la ripresa e la resilienza.
Gli orientamenti sono uno strumento che agevola la valutazione da parte della Commissione delle proposte di piani per la ripresa e la resilienza presentate dagli Stati membri e per garantire che i piani per la ripresa e la resilienza sostengano riforme e investimenti pubblici che siano pertinenti e presentino un elevato valore aggiunto in riferimento agli obiettivi del dispositivo, garantendo nel contempo la parità di trattamento tra gli Stati membri.
2. Criteri di valutazione
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, la Commissione valuta i piani per la ripresa e la resilienza in base ai criteri di pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza. A seguito del processo di valutazione la Commissione attribuisce ai piani per la ripresa e la resilienza presentati dagli Stati membri un rating in base a ciascuno dei criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, al fine di definire il contributo finanziario in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4.
A fini di semplificazione ed efficienza, il sistema prevede rating compresi tra A e C, come indicato di seguito.
Pertinenza:
2.1. |
Il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, contribuendo in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
Il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce in modo globale e adeguatamente equilibrato a tutti i sei pilastri di cui all'articolo 3, prendendo in considerazione le sfide specifiche dello Stato membro interessato e tenendo conto del contributo finanziario dello Stato interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto.
Rating
A -
in ampia misura
B -
in misura moderata
C -
in misura ridotta |
2.2. |
Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio, e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, compresi gli aspetti di bilancio e, se del caso, nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 rivolte allo Stato membro interessato o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo, tenendo conto del contributo finanziario dello Stato membro interessato e del sostegno sotto forma di prestito richiesto nonché della portata e dell'entità delle sfide specifiche del paese e delle informazioni comprese nel programma nazionale di riforma;
e
—
il piano per la ripresa e la resilienza rappresenta una risposta globale e adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato.
e
—
le sfide affrontate dal piano per la ripresa e la resilienza sono considerate significative per promuovere il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato in modo sostenibile;
e
—
dopo il completamento delle riforme e degli investimenti proposti, le sfide dovrebbero essere risolte o essere state affrontate in modo tale da contribuire significativamente alla loro risoluzione.
Rating
A –
il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato
B –
il piano per la ripresa e la resilienza contribuisce ad affrontare in modo parziale tutte le sfide, o un insieme significativo di esse, individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato
C –
il piano per la ripresa e la resilienza non contribuisce ad affrontare le sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese o in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo e non rappresenta una risposta adeguata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato |
2.3. |
Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire efficacemente a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, istituzionale e sociale dello Stato membro, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi, potenziando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure volte a promuovere la crescita economica e la coesione economica in modo inclusivo, in particolare affrontando le carenze dell'economia degli Stati membri, promuovendo il potenziale di crescita dell'economia dello Stato membro interessato, incentivando la creazione di posti di lavoro e attenuando gli effetti negativi della crisi;
e
—
il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure volte a rafforzare la coesione sociale e i sistemi di protezione sociale, comprese le politiche per l’infanzia e la gioventù, riducendo le vulnerabilità sociali, contribuendo all'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e a migliorare i livelli degli indicatori del suo quadro di valutazione della situazione sociale;
e
—
il piano per la ripresa e la resilienza intende ridurre la vulnerabilità economica agli shock dell'economia dello Stato membro;
e
—
il piano per la ripresa e la resilienza intende incrementare la capacità delle strutture e delle istituzioni economiche e/o sociali dello Stato membro di adattarsi e di resistere agli shock;
e
—
il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di contribuire a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza.
Rating
A –
Elevato impatto atteso
B –
Medio impatto atteso
C –
Basso impatto atteso |
2.4. |
Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»). Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti: Ambito di applicazione
—
Nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).
Rating
A –
Nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»)
C –
Una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»). |
2.5. |
Il piano per la ripresa e la resilienza contiene misure che contribuiscono in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono, che rappresentano un importo pari almeno il 37 % della dotazione totale del piano per la ripresa e la resilienza e dette misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU rappresentano un importo pari almeno al 37 % dei costi totali stimati delle misure nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'allegato VI; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VI; i coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici possono essere aumentati fino a un totale del 3 % delle assegnazioni del piano per la ripresa e la resilienza per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici, fatto salvo l'accordo della Commissione. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
L'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo efficace alla transizione verde, compresa la biodiversità, e, se del caso, alla gestione delle sfide che ne conseguono, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 nel rispetto dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050;
e
—
gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi climatici. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VI e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano credibilmente l'impatto sugli obiettivi climatici. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VI;
e
—
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.
Rating
A -
In ampia misura
B -
In misura moderata
C -
In misura ridotta |
2.6. |
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione e tali misure rappresentano almeno il 20 % dell'assegnazione totale del piano per la ripresa e la resilienza sulla base della metodologia per la marcatura digitale di cui all'allegato VII; la metodologia è utilizzata di conseguenza per le misure che non possono essere direttamente assegnate a un campo d'intervento elencato nell'allegato VII; i coefficienti di sostegno agli obiettivi digitali possono essere aumentati per gli investimenti individuali al fine di tener conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo alla trasformazione digitale dei settori economico o sociale;
o
—
l'attuazione delle misure previste è in grado di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione digitale;
e
—
gli Stati membri applicano una metodologia che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi digitali. Le ponderazioni sono basate sulle dimensioni e sui codici delle tipologie di intervento di cui all'allegato VII e possono essere aumentate per i singoli investimenti al fine di tenere conto delle misure di riforma correlate che ne aumentano l'impatto sugli obiettivi digitali. Lo stesso sistema di ponderazione si applica alle misure che non possono essere direttamente assegnate a un settore di intervento elencato nell'allegato VII;
e
—
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.
Rating
A -
In ampia misura
B -
In misura moderata
C -
In misura ridotta Efficacia: |
2.7. |
Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di avere un impatto duraturo sullo Stato membro interessato. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nell'amministrazione o in istituzioni pertinenti;
o
—
l'attuazione delle misure previste è in grado di determinare un cambiamento strutturale nelle politiche pertinenti;
e
—
l'attuazione delle misure previste è in grado di produrre un impatto duraturo.
Rating
A -
In ampia misura
B -
In misura moderata
C -
In misura ridotta |
2.8. |
Le modalità proposte dagli Stati membri interessati sono tali da garantire un monitoraggio e un'attuazione efficace del piano per la ripresa e la resilienza, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi, e i relativi indicatori. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
All'interno dello Stato membro, una struttura è incaricata di: i) attuare il piano per la ripresa e la resilienza; ii) monitorare i progressi in relazione ai traguardi e agli obiettivi; iii) comunicare informazioni;
e
—
i traguardi e gli obiettivi proposti sono chiari e realistici; e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi;
e
—
le modalità generali proposte dagli Stati membri in termini di organizzazione (compresa la garanzia di una sufficiente assegnazione di personale) per l'attuazione delle riforme e degli investimenti sono credibili.
Rating
A –
Modalità adeguate per un'attuazione efficace
B –
Modalità minime per un'attuazione efficace
C –
Modalità insufficienti per un'attuazione efficace Efficienza: |
2.9. |
La motivazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza presentato è ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
Lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è appropriato («ragionevole»);
e
—
lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è in linea con la natura e il tipo delle riforme e degli investimenti previsti («plausibile»);
e
—
lo Stato membro ha fornito informazioni e prove sufficienti a dimostrare che l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza che deve essere finanziato dal dispositivo non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti;
e
—
l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è commisurato all'impatto economico e sociale atteso delle misure previste, incluse nel piano dello Stato membro interessato.
Rating
A –
In ampia misura
B –
In misura moderata
C –
In misura ridotta |
2.10. |
Le disposizioni proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi, nell'utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le disposizioni volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
Il sistema di controllo interno descritto nel piano per la ripresa e la resilienza si basa su solidi processi e strutture e individua attori (organismi/entità) chiari e i loro ruoli e responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno; in particolare, garantisce un'adeguata separazione delle funzioni pertinenti;
e
—
il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali descritti nel piano per la ripresa e la resilienza, in particolare al fine di prevenire, individuare e correggere casi di corruzione, frode e conflitti di interessi quando si utilizzano i fondi forniti nell'ambito del dispositivo sono adeguati;
e
—
le disposizioni descritte nel piano per la ripresa e la resilienza per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte di altri programmi dell'Unione sono adeguate;
e
—
gli attori (organismi/entità) responsabili dei controlli hanno la capacità giuridica e la capacità amministrativa di esercitare i loro ruoli e compiti previsti.
Rating
A –
Disposizioni adeguate
C –
Disposizioni insufficienti Coerenza: |
2.11. |
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure per l'attuazione di riforme e di progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti. Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti. Ambito di applicazione
—
Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono a rafforzare gli effetti l'una dell'altra;
o
—
il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure complementari tra loro.
Rating
A –
In ampia misura
B –
In misura moderata
C –
In misura ridotta |
2.12. |
Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater saranno in grado di contribuire in modo efficace alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'aumento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili prima del 2030. Nel valutare le misure di cui all'articolo 21 quater sulla base di tale criterio, la Commissione tiene conto delle sfide specifiche e dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi del dispositivo a disposizione dello Stato membro interessato. La Commissione tiene inoltre conto degli elementi seguenti: Ambito di applicazione
—
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al miglioramento delle infrastrutture e degli impianti energetici al fine di rispondere alle esigenze immediate in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compreso il gas naturale liquefatto, o di petrolio ove si applichi la deroga di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), in particolare per consentire la diversificazione dell'approvvigionamento, nell'interesse dell'Unione nel suo complesso;
o
—
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace alla promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche, alla decarbonizzazione dell'industria, all'aumento della produzione e della diffusione del biometano sostenibile e dell'idrogeno rinnovabile o ottenuto senza combustibili fossili e all'aumento della quota e alla diffusione più rapida di energie rinnovabili;
o
—
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al contrasto della povertà energetica, anche attribuendo, se del caso, un'adeguata priorità alle esigenze delle persone in condizioni di povertà energetica nonché alla riduzione delle vulnerabilità durante le prossime stagioni invernali;
o
—
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace a incentivare la riduzione della domanda di energia;
o
—
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di eliminare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, sostenendo lo stoccaggio di energia elettrica e accelerando l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, e sostenendo i trasporti a zero emissioni e le relative infrastrutture, comprese le ferrovie;
o
—
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire in modo efficace al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e), attraverso la riqualificazione accelerata della forza lavoro, grazie all'acquisizione di competenze verdi e delle relative competenze digitali, e sostenendo le catene del valore relative alle materie prime e alle tecnologie critiche connesse alla transizione verde;
e
—
se le misure previste sono coerenti con gli sforzi profusi dallo Stato membro interessato al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto delle misure contenute nella decisione di esecuzione del Consiglio già adottata, nonché di altre misure complementari o di accompagnamento finanziate a livello nazionale e finanziate dall'Unione che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3.
Rating A — In ampia misura
B — In misura moderata
C — In misura ridotta
|
2.13. |
Si prevede che le misure di cui all'articolo 21 quater avranno una dimensione o un effetto transfrontalieri o multinazionali. Per la valutazione sulla base del presente criterio, la Commissione tiene conto degli elementi seguenti: Ambito di applicazione
—
si prevede che l'attuazione a livello nazionale delle misure previste sarà in grado di contribuire ad assicurare l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso, anche affrontando le sfide individuate nella più recente valutazione delle esigenze elaborata dalla Commissione, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, tenendo conto del contributo finanziario disponibile per lo Stato membro interessato e della sua posizione geografica;
o
—
si prevede che l'attuazione delle misure previste sarà in grado di contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e la domanda di energia.
Rating A — In ampia misura
B — In misura moderata
C — In misura ridotta
|
3. |
Definizione del contributo finanziario In conformità dell'articolo 20, la proposta della Commissione definisce il contributo finanziario tenendo conto dell'importanza e della coerenza del piano per la ripresa e la resilienza proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3. A tal fine sono applicati i criteri seguenti:
a)
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è pari o superiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo totale del contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11;
b)
se il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza è inferiore al contributo finanziario massimo calcolato per lo Stato membro in questione conformemente all'articolo 11, il contributo finanziario assegnato allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza;
c)
se il piano per la ripresa e la resilienza non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, allo Stato membro interessato non è assegnato alcun contributo finanziario. Ai fini dell'attuazione del presente comma si applicano le formule seguenti:
—
relativamente alla lettera a) di cui sopra: se Ci ≥ MFCi lo Stato membro i riceve MFCi
—
relativamente alla lettera b) di cui sopra: se Ci < MFCi lo Stato membro i riceve Ci
in cui:
—
i si riferisce allo Stato membro interessato
—
MFC è il contributo finanziario massimo per lo Stato membro interessato
—
C è l'importo dei costi totali stimati del piano per la ripresa e la resilienza
A seguito del processo di valutazione e tenendo conto dei rating: il piano per la ripresa e la resilienza soddisfa i criteri di valutazione: se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:
—
un A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12
e per gli altri criteri:
—
tutti A,
oppure
—
nessuna maggioranza di B rispetto ad A e assenza di C.
il piano per la ripresa e la resilienza non soddisfa i criteri di valutazione: se il rating finale per i criteri di cui al punto 2 si configura nel modo seguente:
—
nessun A per i criteri 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.12
e per gli altri criteri:
—
una maggioranza di B rispetto ad A,
oppure
—
almeno un C.
|
ALLEGATO VI
Metodologia di controllo del clima
Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza
|
CAMPO DI INTERVENTO |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici |
Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali |
001 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
002 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
002 bis1 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese (1) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
003 |
Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
004 |
Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
005 |
Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
005bis1 |
Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
006 |
Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione |
0 % |
0 % |
007 |
Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
0 % |
0 % |
008 |
Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete |
0 % |
0 % |
008bis1 |
Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete |
0 % |
0 % |
009 |
Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) |
0 % |
0 % |
010 |
Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
0 % |
0 % |
010bis1 |
Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
0 % |
0 % |
010ter |
Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2) |
40 % |
0 % |
011 |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione |
0 % |
0 % |
011bis |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2) |
40 % |
0% |
012 |
Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale |
0 % |
0 % |
013 |
Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli) |
0 % |
0 % |
014 |
Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) |
0 % |
0 % |
015 |
Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi |
0 % |
0 % |
015bis |
Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi |
0 % |
0% |
016 |
Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
0 % |
0 % |
017 |
Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) |
0 % |
0 % |
018 |
Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up |
0 % |
0 % |
019 |
Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI |
0 % |
0 % |
020 |
Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) |
0 % |
0 % |
021 |
Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore |
0 % |
0 % |
022 |
Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici |
100 % |
40 % |
023 |
Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare |
40 % |
100 % |
024 |
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
024bis |
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
024ter |
Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (3) |
100 % |
40% |
025 |
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
025bis |
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica (4) |
100 % |
40% |
025ter |
Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5) |
40 % |
40% |
026 |
Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno |
40 % |
40 % |
026bis |
Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (6) |
100 % |
40% |
027 |
Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione |
100 % |
40 % |
028 |
Energia rinnovabile: energia eolica |
100 % |
40 % |
029 |
Energia rinnovabile: solare |
100 % |
40 % |
030 |
Energia rinnovabile: biomassa (7) |
40 % |
40 % |
030bis |
Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (8) |
100 % |
40% |
031 |
Energia rinnovabile: marina |
100 % |
40 % |
032 |
Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica) |
100% |
40 % |
033 |
Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio |
100% |
40 % |
034 |
Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento |
40% |
40 % |
034bis0 |
Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita (9) |
100% |
40% |
034bis1 |
Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici |
0% |
0 % |
034bis2 |
Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone |
0% |
0 % |
035 |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
100% |
100 % |
036 |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
100% |
100 % |
037 |
Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) |
100% |
100 % |
038 |
Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi |
0% |
100 % |
039 |
Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) |
0% |
100 % |
039bis |
Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (10) |
40% |
100 % |
040 |
Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) |
40% |
100 % |
041 |
Raccolta e trattamento delle acque reflue |
0% |
100 % |
041bis |
Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica (11) |
40% |
100 % |
042 |
Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
40% |
100% |
042bis |
Gestione dei rifiuti domestici: gestione dei rifiuti residui |
0% |
100% |
044 |
Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio |
40% |
100 % |
044bis |
Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: rifiuti residui e pericolosi |
0% |
100 % |
045 |
Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime |
0% |
100 % |
045bis |
Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza (12) |
100% |
100 % |
046 |
Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati |
0% |
100 % |
046bis |
Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza (13) |
40% |
100 % |
047 |
Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI |
40% |
40 % |
047bis |
Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese |
40% |
40 % |
048 |
Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore |
40% |
100 % |
049 |
Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 |
40% |
100 % |
050 |
Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu |
40% |
100 % |
051 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) |
0% |
0 % |
052 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini) |
0% |
0 % |
053 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici) |
0% |
0 % |
054 |
TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) |
0% |
0 % |
055 |
TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) |
0% |
0 % |
055bis |
TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2) |
40% |
0 % |
056 |
Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T (14) |
0% |
0 % |
057 |
Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T |
0% |
0 % |
058 |
Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati |
0% |
0 % |
059 |
Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate |
0% |
0 % |
060 |
Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T |
0% |
0 % |
061 |
Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T |
0% |
0 % |
062 |
Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali) |
0% |
0 % |
063 |
Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali |
0% |
0 % |
063bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali |
40% |
0% |
064 |
Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T |
100% |
40 % |
065 |
Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T |
100% |
40 % |
066 |
Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate |
40% |
40 % |
066bis |
Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni (15) |
100% |
40% |
067 |
Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T |
100% |
40 % |
068 |
Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T |
100% |
40 % |
069 |
Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate |
40% |
40 % |
069bis |
Altre ferrovie ricostruite o modernizzate — emissioni elettriche/zero emissioni (15) |
100% |
40% |
070 |
Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario |
40% |
0 % |
071 |
Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) |
40% |
40 % |
072 |
Infrastrutture ferroviarie mobili |
0% |
40 % |
072bis |
Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (16) |
100% |
40% |
073 |
Infrastrutture di trasporto urbano pulito (17) |
100% |
40 % |
074 |
Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (18) |
100% |
40 % |
075 |
Infrastrutture ciclistiche |
100% |
100 % |
076 |
Digitalizzazione dei trasporti urbani |
0% |
0 % |
076bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano |
40% |
0% |
077 |
Infrastrutture per combustibili alternativi (19) |
100% |
40 % |
078 |
Trasporti multimodali (TEN-T) |
40% |
40 % |
079 |
Trasporto multimodale (non urbano) |
40% |
40 % |
080 |
Porti marittimi (TEN-T) |
0% |
0 % |
080bis |
Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
081 |
Altri porti marittimi |
0% |
0 % |
081bis |
Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
082 |
Vie navigabili interne e porti (TEN-T) |
0% |
0 % |
082bis |
Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
083 |
Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) |
0% |
0 % |
083bis0 |
Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili |
40% |
0% |
083bis1 |
Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti |
0% |
0 % |
084 |
Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto |
0% |
0 % |
084bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto |
40% |
0% |
085 |
Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia |
0% |
0 % |
086 |
Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria |
0% |
0 % |
087 |
Infrastrutture per l'istruzione terziaria |
0% |
0 % |
088 |
Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti |
0% |
0 % |
089 |
Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale |
0% |
0 % |
090 |
Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) |
0% |
0 % |
091 |
Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità |
0% |
0 % |
092 |
Infrastrutture per la sanità |
0% |
0 % |
093 |
Attrezzature sanitarie |
0% |
0 % |
094 |
Beni mobili per la salute |
0% |
0 % |
095 |
Digitalizzazione delle cure sanitarie |
0% |
0% |
096 |
Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale |
0% |
0 % |
097 |
Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro |
0% |
0 % |
098 |
Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata |
0% |
0 % |
099 |
Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani |
0% |
0 % |
100 |
Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
0% |
0 % |
101 |
Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali |
0% |
0 % |
102 |
Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati |
0% |
0 % |
103 |
Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni |
0% |
0 % |
104 |
Sostegno alla mobilità dei lavoratori |
0% |
0 % |
105 |
Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro |
0% |
0 % |
106 |
Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti |
0% |
0 % |
107 |
Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica |
0% |
0 % |
108 |
Sostegno allo sviluppo di competenze digitali |
0% |
0 % |
109 |
Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori |
0% |
0 % |
110 |
Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute |
0% |
0 % |
111 |
Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
112 |
Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
113 |
Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
114 |
Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
115 |
Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società |
0% |
0 % |
116 |
Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati |
0% |
0 % |
117 |
Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale |
0% |
0 % |
118 |
Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom |
0% |
0 % |
119 |
Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione |
0% |
0 % |
120 |
Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi |
0% |
0 % |
121 |
Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili |
0% |
0 % |
122 |
Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità |
0% |
0 % |
123 |
Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
124 |
Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse) |
0% |
0 % |
125 |
Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale |
0% |
0 % |
126 |
Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini |
0% |
0 % |
127 |
Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento |
0% |
0 % |
128 |
Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici |
0% |
0 % |
129 |
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali |
0% |
0 % |
130 |
Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000 |
0% |
100 % |
131 |
Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici |
0% |
0 % |
131bis |
Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di strategie territoriali |
0% |
0 % |
132 |
Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi |
0% |
0 % |
133 |
Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro |
0% |
0 % |
134 |
Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e a essa direttamente collegate) |
0% |
0 % |
135 |
Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali |
0% |
0 % |
135 bis |
Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione |
0% |
0 % |
136 |
Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale |
0% |
0 % |
137 |
Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato |
0% |
0 % |
138 |
Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso |
40% |
40 % |
139 |
Regioni ultraperiferiche: aeroporti |
0% |
0 % |
140 |
Informazione e comunicazione |
0% |
0 % |
141 |
Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo |
0% |
0 % |
142 |
Valutazione e studi, raccolta dati |
0% |
0 % |
143 |
Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti |
0% |
0 % |
01 |
Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde |
100% |
|
(1)
Le grandi imprese sono tutte le imprese diverse dalle PMI, comprese le piccole imprese a media capitalizzazione.
(2)
Se l'obiettivo della misura è che l'attività deve trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».
(3)
a) Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici (UE) 2019/786 o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.
(4)
Se l'obiettivo della misura è conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/78 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici. La ristrutturazione degli edifici include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.
(5)
Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali). La costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico include anche le infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.
(6)
Se l'obiettivo della misura è a) conseguire, in media, almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici o b) conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante. La ristrutturazione degli edifici è intesa anche a includere infrastrutture ai sensi dei campi d'intervento da 85 a 92.
(7)
Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(8)
Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.
(9)
Nel caso della cogenerazione ad alto rendimento, se l'obiettivo della misura è ottenere emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 gCO2e/kWh o riscaldamento/raffreddamento ottenuto a partire dal calore di scarto. Nel caso del teleriscaldamento/teleraffreddamento, se l'infrastruttura associata segue la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1) o se l'infrastruttura esistente è ristrutturata per soddisfare la definizione di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, o se il progetto è un sistema pilota avanzato (sistemi di controllo e di gestione dell'energia, Internet degli oggetti) o porta a un regime di riduzione della temperatura nel sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento.
(10)
Se l'obiettivo della misura è far sì che il sistema costruito abbia un consumo energetico medio ≤ 0,5 kWh o un indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) ≤ 1.5 e che l'attività di ristrutturazione riduca il consumo energetico medio di oltre il 20 % o diminuisca la perdita di oltre il 20 %.
(11)
Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).
(12)
Se l'obiettivo della misura è convertire almeno il 50 %, in peso, dei rifiuti non pericolosi sottoposti a raccolta differenziata in materie prime secondarie.
(13)
Se l'obiettivo della misura è trasformare i siti industriali e i terreni contaminati in un pozzo naturale di assorbimento del carbonio.
(14)
Per i campi d'intervento da 56 a 62, i campi d'intervento 73, 74 e 77 possono essere utilizzati per elementi delle misure relative agli interventi sui combustibili alternativi, compresa la ricarica dei veicoli elettrici, o sui trasporti pubblici.
(15)
Se l'obiettivo della misura riguarda i binari elettrificati e i sottosistemi associati o se esiste un piano di elettrificazione o se è idoneo all'uso da parte di treni a zero emissioni di gas di scarico entro 10 anni.
(16)
Si applica anche ai treni bimodali.
(17)
Per infrastrutture di trasporto urbano pulite si intendono le infrastrutture che consentono il funzionamento di materiale rotabile a emissioni zero.
(18)
Il materiale rotabile di trasporto urbano pulito si riferisce al materiale rotabile a emissioni zero.
(19)
Se l'obiettivo della misura è in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. |
ALLEGATO VII
Metodologia per la marcatura digitale nell'ambito del dispositivo
Metodologia per la marcatura digitale:
Code |
Campo di intervento e tipo di intervento (1) |
Coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale |
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Campo di intervento 1: connettività Dimensione DESI 1: connettività |
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051 |
Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2) |
100% |
052 |
Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini) |
100% |
053 |
Reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici) |
100% |
054 |
Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) (3) |
100% |
054bis |
Copertura della rete 5G, compresa la fornitura ininterrotta di connettività lungo i percorsi di trasporto; connettività Gigabit (reti che offrono almeno 1 Gbps in download e in upload) per i fattori socioeconomici, quali scuole, nodi di trasporto e principali fornitori di servizi pubblici |
100% |
054ter |
Connettività mobile dei dati con un'ampia copertura territoriale |
100% |
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Campo di intervento 2: investimenti connessi al digitale a favore della R&S: «Il settore delle TIC nell'UE e le sue prestazioni in materia di R&S» |
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009bis |
Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale) |
100% |
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Campo di intervento 3: capitale umano Dimensione DESI 2: capitale umano |
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012 |
Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale (4) |
100% |
016 |
Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti |
40% |
108 |
Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5) |
100% |
099 |
Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani |
40% |
100 |
Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese |
40% |
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Campo di intervento 4: servizi pubblici digitali ed ecosistemi digitali locali Dimensione DESI 5: Servizi pubblici digitali |
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011 |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) |
100% |
011bis |
Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (7) |
100% |
011ter |
Applicazione del regime europeo di identità digitale per uso pubblico e privato |
100% |
013 |
Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli) |
100% |
095 |
Digitalizzazione delle cure sanitarie |
100% |
063 |
Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali |
100% |
063bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali |
100% |
070 |
Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario |
100% |
071 |
Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) |
100% |
076 |
Digitalizzazione dei trasporti urbani |
100% |
076bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano |
100% |
084 |
Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto |
100% |
084bis |
Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto |
100% |
033 |
Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio |
40% |
011quater |
Digitalizzazione dei sistemi giudiziari |
100% |
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Campo di intervento 5: Digitalizzazione delle imprese Dimensione DESI 4: Integrazione di tecnologie digitali. |
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010 |
Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
100% |
010bis |
Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) |
100% |
010ter |
Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (7) |
100% |
014 |
Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali) (8) |
40% |
015 |
Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi (8) |
40% |
017 |
Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione) (8) |
40% |
018 |
Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up (8) |
40% |
019 |
Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI (8) (9) |
40% |
020 |
Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) (8) |
40% |
021 |
Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore (8) |
40% |
021bis |
Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali |
100% |
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Campo di intervento 6: Investimenti nelle capacità digitali e nella diffusione di tecnologie avanzate Dimensione DESI 4: Integrazione delle tecnologie digitali + raccolta di dati ad hoc |
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055 |
Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) |
100% |
055bis |
Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica. (7) |
100% |
021ter |
Sviluppo di servizi e strutture di supporto altamente specializzati per le amministrazioni pubbliche e le imprese (centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni, centri informatici, strutture di sperimentazione e prova dell'IA, blockchain, Internet degli oggetti, ecc.) |
100% |
021quater |
Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica (compresa la crittografia quantistica); progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia (infrastrutture, piattaforme e servizi); realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale. |
100% |
021quinquies |
Sviluppo e diffusione di tecnologie, misure e strutture di supporto per la cibersicurezza per gli utenti del settore pubblico e privato. |
100% |
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Campo di intervento 7: Rendere più verde il settore digitale |
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027bis |
Investimenti in tecnologie, competenze, infrastrutture e soluzioni che migliorino l'efficienza energetica e garantiscano la neutralità climatica dei centri e delle reti di dati. |
100% |
(1)
La descrizione degli interventi nella presente tabella non pregiudica il rispetto delle norme in materia di concorrenza, in particolare per garantire che gli interventi non escludano gli investimenti privati.
(2)
Compresi i cavi sottomarini all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi.
(3)
Comprese le reti 5G e 6G.
(4)
Sono compresi: misure a sostegno della digitalizzazione degli istituti di istruzione e formazione (compresi gli investimenti nelle infrastrutture informatiche e di comunicazione), anche per l'istruzione e la formazione professionale e la formazione degli adulti.
(5)
Si riferisce alle competenze digitali a tutti i livelli e comprende: programmi di istruzione altamente specializzati per formare specialisti digitali (o, programmi incentrati sulla tecnologia); formazione degli insegnanti, sviluppo di contenuti digitali a fini educativi e pertinenti capacità organizzative. Ciò comprende anche misure e programmi volti a migliorare le competenze digitali di base.
(6)
Compreso l'uso di tecnologie avanzate (come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza o l'intelligenza artificiale) per i servizi pubblici e il processo decisionale e l'interoperabilità delle infrastrutture e dei servizi pubblici digitali (regionali, nazionali e transfrontalieri).
(7)
Se l'obiettivo della misura è che l'attività debba trattare o raccogliere dati per consentire riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra che si traducono in dimostrate riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita. Se l'obiettivo della misura impone ai centri dati di conformarsi al «Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati».
(8)
Il coefficente digitale del 40% dovrebbe essere applicato solo quando l'intervento si concentra su elementi direttamente collegati alla digitalizzazione delle imprese, tra cui, per esempio, prodotti digitali, risorse TIC, ecc.
(9)
Compresi gli enti economici sociali. |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
( 4 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
( 5 ) Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).
( 6 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 7 ) Tutti i dati contenuti nel regolamento provengono da Eurostat; ultimo aggiornamento: maggio 2020 per i dati storici.
( 8 ) Tutti i dati contenuti nel presente regolamento provengono da Eurostat. Ultimo aggiornamento del 20 settembre 2022 per i dati storici utilizzati per l'applicazione del criterio di ripartizione di cui al presente allegato. I combustibili fossili comprendono i combustibili fossili solidi, i gas artificiali, la torba e i prodotti a base di torba, lo scisto bituminoso e le sabbie bituminose, il petrolio e i prodotti petroliferi (esclusa la parte di biocarburante), il gas naturale e i rifiuti non rinnovabili.