02021R0133 — IT — 01.05.2024 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/133 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2021

che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico

(GU L 042 del 5.2.2021, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1061 DELLA COMMISSIONE  del 10 aprile 2024

  L 1061

1

11.4.2024




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/133 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2021

che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico



Articolo 1

Modalità di scambio dei dati

1.  
Il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione globale di un tipo di veicolo una versione elettronica del certificato di conformità redatto in base al formato e alla struttura degli elementi di dati e ai messaggi standardizzati di cui all’articolo 2 tramite qualsiasi punto di accesso nazionale del sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) dell’Unione.
2.  
L’autorità di omologazione utilizza EUCARIS come modalità di scambio dei dati del certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 2

Formato e struttura di base degli elementi di dati e messaggi standardizzati

1.  
Il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio, di cui all’articolo 37, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, si basano sulla struttura degli schemi e sui principi del linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language, XML).
2.  
Il costruttore e l’autorità di omologazione utilizzano i messaggi standardizzati relativi alle informazioni iniziali sul veicolo (IVI) elaborati dalla parte operativa designata di EUCARIS per lo scambio dei certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico.
3.  
I messaggi IVI comprendono tutti gli elementi di dati del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

Articolo 3

Procedura per la modifica degli elementi di dati

1.  
Previa consultazione del forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione («il forum») di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/858, la Commissione informa la parte operativa designata di EUCARIS delle modifiche delle specifiche degli elementi di dati per il certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
2.  
La parte operativa designata di EUCARIS apporta ai messaggi IVI le necessarie modifiche di cui al paragrafo 1 entro 3 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
3.  
La parte operativa designata di EUCARIS pianifica la data o le date di diffusione della versione modificata dei messaggi IVI stabilita conformemente al paragrafo 2 in una sintesi annuale e ne informa il forum e la Commissione all’inizio di ogni anno. Il numero di diffusioni dei messaggi IVI è limitato a due all’anno.
4.  
La Commissione comunica al forum la versione modificata dei messaggi IVI e le date di diffusione annuali pianificate da EUCARIS.
5.  
Le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità preposte all’immatricolazione degli Stati membri e i costruttori attuano la versione modificata dei messaggi IVI nei loro rispettivi sistemi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
6.  
Il certificato di conformità che il costruttore mette a disposizione a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, si basa sui messaggi IVI più recenti che riflettono le ultime modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.
7.  
La Commissione stabilisce le date di applicazione delle modifiche del certificato di conformità in formato cartaceo di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 tenendo conto delle date annuali previste per la diffusione dei messaggi IVI.

▼M1

Articolo 3 bis

Esenzione per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie

In deroga agli articoli 1 e 2, per i costruttori di particolari categorie e tipi di veicoli prodotti in piccole serie è sufficiente mettere a disposizione gli elementi di dati della versione elettronica del certificato di conformità mediante inserimento manuale o il caricamento di un file IVI XML.

▼B

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.