02021R0096 — IT — 29.01.2023 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/96 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2021 che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 031 del 29.1.2021, pag. 201) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/65 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2023 |
L 6 |
1 |
9.1.2023 |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/96 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2021
che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Società: Glycom A/S;
Indirizzo: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca,
è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 del presente regolamento o con il consenso del richiedente.
Articolo 2
I dati contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l’Autorità ha valutato il sale sodico di 3’-sialil-lattosio, che secondo il richiedente rispettano le condizioni stabilite all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati, senza il consenso del richiedente, a vantaggio di richiedenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:
nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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«Nuovo alimento autorizzato |
Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato |
Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura |
Altri requisiti |
Tutela dei dati |
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Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) (fonte microbica) |
Categoria dell’alimento specificato |
Livelli massimi (espressi come 3’-sialil-lattosio) |
La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “sale sodico di 3’-sialil-lattosio”. L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3’-sialil-lattosio reca l’indicazione secondo cui gli integratori alimentari non dovrebbero essere assunti: a) se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio; b) da lattanti e bambini nella prima infanzia. |
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Autorizzato il 18 febbraio 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283. Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S. Data finale della tutela dei dati: 18 febbraio 2026.» |
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Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT) |
0,25 g/l |
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Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte |
0,25 g/l (per le bevande) |
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0,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente |
0,25 g/l (per le bevande) |
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2,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5) |
0,25 g/l |
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Barrette ai cereali |
2,5 g/kg |
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Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,15 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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1,25 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande |
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Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia |
0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore |
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Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
0,5 g/l (per le bevande) |
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5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande) |
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Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 |
Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti |
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Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
0,5 g/giorno |
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nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:
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«Nuovo alimento autorizzato |
Specifiche |
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Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) (fonte microbica) |
Descrizione Il sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) si presenta sotto forma di polvere o agglomerato, purificati e di colore bianco-biancastro, prodotti mediante un processo microbico e contenenti livelli limitati di lattosio, 3’-sialil-lattulosio e acido sialico Fonte: ceppo geneticamente modificato del ceppo di Escherichia coli K-12 DH1 Definizione Formula chimica: C23H38NO19Na Denominazione chimica: N-Acetyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, sodium salt Massa molecolare: 655,53 Da N. CAS: 128596-80-5 Caratteristiche/composizione Aspetto: polvere o agglomerato di colore bianco-biancastro somma di sale sodico di 3’-sialil-lattosio, D-lattosio e acido sialico (% di sostanza secca): ≥ 90,0 % (p/p) Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (% di sostanza secca): ≥ 88,0 % (p/p) D-lattosio: ≤ 5,0 % (p/p) Acido sialico: ≤ 1,5 % (p/p) 3’-sialil-lattulosio: ≤ 5,0 % (p/p) Somma di altri carboidrati: ≤ 3,0 % (p/p) Umidità: ≤ 8,0 % (p/p) Sodio: 2,5 - 4,5 % (p/p) Cloruro: ≤ 1,0 % (p/p) pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,5 - 6,0 Proteine residue: ≤ 0,01 % (p/p) Criteri microbiologici Conteggio in piastra totale dei batteri aerobi mesofili: ≤ 1000 CFU/g Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g Salmonella sp.: assenza in 25 g Lieviti: ≤ 100 CFU/g Muffe: ≤ 100 CFU/g Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg |
CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina».