02021R0096 — IT — 29.01.2023 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 031 del 29.1.2021, pag. 201)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/65 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2023

  L 6

1

9.1.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/96 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2021

che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

1.  
Il sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL), come specificato nell’allegato del presente regolamento, è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2.  
Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale:

Società: Glycom A/S;

Indirizzo: Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca,

è autorizzato a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per detto nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell’articolo 2 del presente regolamento o con il consenso del richiedente.

3.  
La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato.

Articolo 2

I dati contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l’Autorità ha valutato il sale sodico di 3’-sialil-lattosio, che secondo il richiedente rispettano le condizioni stabilite all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati, senza il consenso del richiedente, a vantaggio di richiedenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1) 

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:



«Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

▼M1

Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL)

(fonte microbica)

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi (espressi come 3’-sialil-lattosio)

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “sale sodico di 3’-sialil-lattosio”.

L’etichetta degli integratori alimentari contenenti sale sodico di 3’-sialil-lattosio reca l’indicazione secondo cui gli integratori alimentari non dovrebbero essere assunti:

a)  se nello stesso giorno sono consumati alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-sialil-lattosio;

b)  da lattanti e bambini nella prima infanzia.

 

Autorizzato il 18 febbraio 2021. Questa iscrizione si basa su prove e dati scientifici protetti da proprietà industriale in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283.

Richiedente: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca. Durante il periodo di tutela dei dati solo la società Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento sale sodico di 3’-sialil-lattosio, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento alle prove o ai dati scientifici protetti da proprietà industriale conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2015/2283 o con il consenso di Glycom A/S.

Data finale della tutela dei dati: 18 febbraio 2026.»

Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati, a base di latte (compreso il trattamento UHT)

0,25 g/l

Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte

0,25 g/l (per le bevande)

0,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi prodotti trattati termicamente

0,25 g/l (per le bevande)

2,5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5)

0,25 g/l

Barrette ai cereali

2,5 g/kg

Formule per lattanti quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,2 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Formule di proseguimento quali definite nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,15 g/l (per le bevande) nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

1,25 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

0,15 g/l nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

0,5 g/l (per le bevande)

5 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

0,5 g/giorno

▼B

2) 

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita, in ordine alfabetico, la seguente voce:



«Nuovo alimento autorizzato

Specifiche

Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL)

(fonte microbica)

Descrizione

Il sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) si presenta sotto forma di polvere o agglomerato, purificati e di colore bianco-biancastro, prodotti mediante un processo microbico e contenenti livelli limitati di lattosio, 3’-sialil-lattulosio e acido sialico

Fonte: ceppo geneticamente modificato del ceppo di Escherichia coli K-12 DH1

Definizione

Formula chimica: C23H38NO19Na

Denominazione chimica: N-Acetyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose, sodium salt

Massa molecolare: 655,53 Da

N. CAS: 128596-80-5

Caratteristiche/composizione

Aspetto: polvere o agglomerato di colore bianco-biancastro

somma di sale sodico di 3’-sialil-lattosio, D-lattosio e acido sialico (% di sostanza secca): ≥ 90,0 % (p/p)

Sale sodico di 3’-sialil-lattosio (% di sostanza secca): ≥ 88,0 % (p/p)

D-lattosio: ≤ 5,0 % (p/p)

Acido sialico: ≤ 1,5 % (p/p)

3’-sialil-lattulosio: ≤ 5,0 % (p/p)

Somma di altri carboidrati: ≤ 3,0 % (p/p)

Umidità: ≤ 8,0 % (p/p)

Sodio: 2,5 - 4,5 % (p/p)

Cloruro: ≤ 1,0 % (p/p)

pH (20 °C, soluzione al 5 %): 4,5 - 6,0

Proteine residue: ≤ 0,01 % (p/p)

Criteri microbiologici

Conteggio in piastra totale dei batteri aerobi mesofili: ≤ 1000 CFU/g

Enterobatteriacee: ≤ 10 CFU/g

Salmonella sp.: assenza in 25 g

Lieviti: ≤ 100 CFU/g

Muffe: ≤ 100 CFU/g

Endotossine residue: ≤ 10 EU/mg

CFU: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina».