02021D1388 — IT — 17.10.2023 — 002.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1388 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2021 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021)5995] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 300 del 24.8.2021, pag. 22) |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/325 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2022 |
L 55 |
70 |
28.2.2022 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2176 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2023 |
L |
1 |
17.10.2023 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1388 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2021
che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, MIR162, MON810 e NK603 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021)5995]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Organismi geneticamente modificati e identificatori unici
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.), come specificato nell’allegato, lettera b), della presente decisione, sono assegnati i seguenti identificatori unici conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004:
l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810 × NK603;
l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ81Ø-6 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × MON810;
l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato 1507 × MIR162 × NK603;
l’identificatore unico SYN-IR162-4 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × MON810 × NK603;
l’identificatore unico SYN-IR162-4 × MON-ØØ81Ø-6 per il granturco geneticamente modificato MIR162 × MON810.
Articolo 2
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;
mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1;
prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Articolo 3
Etichettatura
Articolo 4
Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato di cui all’articolo 1 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.
Articolo 5
Monitoraggio degli effetti ambientali
Articolo 6
Registro comunitario
Le informazioni riportate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.
Articolo 8
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Articolo 9
Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
Richiedente e titolare dell’autorizzazione:
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Nome |
: |
Corteva Agriscience LLC |
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Indirizzo |
: |
9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, |
rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio.
Designazione e specifica dei prodotti
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);
mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);
prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e) per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.
Il granturco geneticamente modificato DAS-Ø15Ø7-1 esprime il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio, e il gene cry1F che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi.
Il granturco geneticamente modificato SYN-IR162-4 esprime un gene vip3Aa20 modificato, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi. Come marcatore di selezione nel processo di modificazione genetica è stato inoltre utilizzato il gene pmi, che codifica la proteina PMI.
Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ81Ø-6 esprime il gene cry1Ab, che conferisce protezione da determinate specie di lepidotteri nocivi.
Il granturco geneticamente modificato MON-ØØ6Ø3-6 esprime i geni CP4 epsps e CP4 epsps L214P, che conferiscono tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;
la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui alla lettera e), ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.
Metodo di rilevamento
I metodi quantitativi di rilevamento evento-specifici basati sulla PCR sono quelli convalidati individualmente per gli eventi del granturco geneticamente modificatoAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ81Ø-6 e MON-ØØ6Ø3-6 e ulteriormente verificati nel granturco AS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ81Ø-6 × MON-ØØ6Ø3-6;
convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all’indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
materiale di riferimento: ERM®-BF418 (per DAS-Ø15Ø7), ERM®-BF413 (per MON-ØØ81Ø-6), ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) e ERM®-BF446 (per SYN-IR162-4), accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all’indirizzo https://crm.jrc.ec.europa.eu/.
Identificatori unici
Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica
Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: [pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].
Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’utilizzo o la manipolazione dei prodotti
Non applicabile.
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]
Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano
Non applicabile.
Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
( 1 ) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).