02021D0710 — IT — 25.09.2023 — 002.002


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►B

DECISIONE (PESC) 2021/710 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

(GU L 147 del 30.4.2021, pag. 12)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (PESC) 2023/258 DEL CONSIGLIO  del 6 febbraio 2023

  L 35

21

7.2.2023

 M2

DECISIONE (PESC) 2023/2065 DEL CONSIGLIO  del 25 settembre 2023

  L 238

140

27.9.2023


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L , 12.10.2023, pag.  1 ((PESC) 2023/2065)




▼B

DECISIONE (PESC) 2021/710 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente



▼M1

Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

Il mandato di Sven KOOPMANS quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 28 febbraio 2025. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

▼B

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sui seguenti obiettivi strategici con riguardo al processo di pace in Medio Oriente:

a) 

l’obiettivo generale è una pace equa, duratura e globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all’interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle pertinenti risoluzioni (UNSCR) 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e richiamando altre pertinenti UNSCR , tra cui l’UNSCR 2334 (2016), i principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, la tabella di marcia, gli accordi conclusi precedentemente dalle parti, l’iniziativa di pace araba e le raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») del 1o luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce una componente essenziale per una pace globale;

b) 

per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e il sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l’Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente;

c) 

l’Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l’altro partecipando al Quartetto e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

Articolo 3

Mandato

1.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

a) 

fornire il contributo attivo ed efficace dell’Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione che prevede due Stati e in linea con i parametri dell’Unione e le pertinenti UNSCR, tra cui l’UNSCR 2334 (2016), e presentare proposte di azione dell’Unione al riguardo;

b) 

facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con i pertinenti attori politici, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri pertinenti paesi, nonché con l’ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;

c) 

approfittare dell’evoluzione del panorama regionale in Medio Oriente e, in particolare, della normalizzazione delle relazioni tra Israele e una serie di paesi arabi, al fine di far progredire ulteriormente il processo di pace e contribuire così alla stabilità regionale;

d) 

prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all’attuazione dell’iniziativa di pace araba;

e) 

prendere le opportune iniziative per promuovere e contribuire a un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri;

f) 

fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l’altro presentando proposte a nome dell’Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati;

g) 

assicurare la continuità della presenza dell’Unione nelle pertinenti sedi internazionali;

h) 

contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;

i) 

contribuire, ove richiesto, all’attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;

j) 

contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che conduca a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;

k) 

stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l’osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

l) 

formulare proposte relative alle possibilità d’intervento dell’Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell’Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell’Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell’Unione;

m) 

impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare a Gerusalemme e nell’Area C della Cisgiordania occupata;

n) 

riferire regolarmente, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull’andamento dei negoziati, nonché sulle attività del Quartetto, e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell’Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

o) 

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani in collaborazione con l’RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell’Unione in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all’attuazione della politica dell’Unione relativa alla risoluzione UNSCR 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

p) 

contribuire alla migliore comprensione e visibilità del ruolo dell’Unione tra i leader d’opinione nella regione;

q) 

aprire, ove necessario, un canale di dialogo con i rappresentanti della società civile, comprese le donne e i giovani, nonché con coloro che partecipano a misure volte a creare fiducia tra le parti.

2.  
L’RSUE sostiene l’operato dell’AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al processo di pace in Medio Oriente condotte dall’Unione nella regione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1.  
L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità dell’AR.
2.  
Il CPS è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell’ambito del mandato, fatte salve le competenze dell’AR.
3.  
L’RSUE assicura una concertazione e una cooperazione chiare e sistematiche con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
4.  
L’RSUE effettuerà visite periodiche nella regione e assicurerà uno stretto coordinamento con le pertinenti delegazioni dell’Unione in tutta la regione, compresi l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme e la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e, per loro tramite, con le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri.

Articolo 5

Finanziamento

▼C1

1.  
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1° marzo 2023 al 28 febbraio 2025 è pari a 2 789 113,31  EUR.

▼B

2.  
Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3.  
La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.  
Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2.  
Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3.  
Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4.  
Il personale dell’RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE, la delegazione dell’Unione a Tel Aviv e l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del personale dell’RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L’RSUE e i membri della squadra dell’RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1.  
Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2.  
Le delegazioni dell’Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale impiegato al di fuori dell’Unione nell’ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell’RSUE e alla situazione di sicurezza nell’area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell’RSUE, in particolare:

a) 

stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, comprendente le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l’area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b) 

assicurando che tutto il personale impiegato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell’area di competenza;

c) 

assicurando che tutti i membri della squadra dell’RSUE impiegati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell’area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;

d) 

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all’AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull’esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

L’RSUE riferisce periodicamente all’AR e al CPS. Se necessario, l’RSUE riferisce anche ad altri gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». L’RSUE può essere associato nel fornire informazioni al Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

1.  
L’RSUE contribuisce all’unità, alla coerenza e all’efficacia dell’azione dell’Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’Unione. Se del caso, si cercano contatti con gli Stati membri. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dei servizi della Commissione. L’RSUE informa regolarmente le delegazioni dell’Unione e le missioni degli Stati membri, compresi l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme e la delegazione dell’Unione a Tel Aviv.
2.  
Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell’Unione e i capi delle missioni della politica di sicurezza e di difesa comune. Essi si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell’Unione a Tel Aviv e l’ufficio di rappresentanza dell’Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EUBAM Rafah). L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L’RSUE e la sua squadra assistono e forniscono elementi al fine di rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il processo di pace in Medio Oriente, e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. ►M1  L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2024. ◄

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.



( 1 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).