02021D0260 — IT — 01.12.2023 — 004.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/260 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2021 che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione [notificata con il numero C(2021) 773] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 059 del 19.2.2021, pag. 1) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/181 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2022 |
L 29 |
40 |
10.2.2022 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1188 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2022 |
L 184 |
59 |
11.7.2022 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/749 DELLA COMMISSIONE del 11 aprile 2023 |
L 99 |
28 |
12.4.2023 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2626 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2023 |
L |
1 |
28.11.2023 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/260 DELLA COMMISSIONE
dell'11 febbraio 2021
che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione
[notificata con il numero C(2021) 773]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione approva le misure nazionali adottate dagli Stati membri o da zone di tali Stati membri elencati negli allegati I e II al fine di limitare le ripercussioni di talune malattie che colpiscono gli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e stabilisce:
le condizioni per l’approvazione iniziale e continuativa di tali misure;
le restrizioni ai movimenti di animali acquatici tra gli Stati membri;
gli obblighi di informazione degli Stati membri.
Articolo 2
Approvazione delle misure nazionali nelle zone indenni da malattie
Gli Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna della medesima tabella e alle misure nazionali da essi adottate è concessa l’approvazione conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 3
Approvazione dei programmi di eradicazione delle malattie soggette a misure nazionali
Articolo 4
Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione
I movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali:
provengono da uno Stato membro, o da una zona di esso, elencato nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I dichiarato indenne dalla malattia in questione; e
sono accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all’allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione ( 1 ), che chiarisca le garanzie pertinenti per le misure nazionali specifiche in questione.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili se:
in caso di animali acquatici selvatici, tali animali sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ( 2 );
in caso di Stati membri, o zone di essi, soggetti a misure nazionali contro l’infezione da Gyrodactylus salaris:
immediatamente prima del movimento gli animali acquatici sono stati detenuti alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 2, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ( 3 );
le uova di pesce sono state disinfettate e successivamente conservate alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 3, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE.
Articolo 5
Relazioni annuale degli Stati membri
Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
le informazioni sulle misure adottate nell’anno civile precedente per mantenere lo status di indenne da malattia, di cui almeno le informazioni previste all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; oppure
le informazioni sull’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i dettagli delle prove effettuate nell’anno civile precedente e almeno le informazioni di cui all’allegato V, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.
Articolo 6
Modifica delle misure nazionali approvate
Le misure nazionali di cui agli allegati I e II possono essere modificate dalla Commissione qualora le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, o altre informazioni analoghe relative agli sviluppi in materia di sanità animale, indichino che l’introduzione di restrizioni dei movimenti tra Stati membri non è più necessaria o giustificata per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione di una particolare malattia.
Articolo 7
Abrogazione
La decisione 2010/221/UE della Commissione è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2021.
Articolo 8
Applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Stati membri ( 4 ), o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
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Herpesvirosi della carpa Koi (KHV) |
Francia |
FR |
Zona della Durançole, dalla fonte del fiume Durançole fino all’effluente di FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon |
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Italia |
IT |
Zona dei laghi di Monticolo, che comprende l’incubatoio IT004BZ106, il «Grande Lago di Monticolo/Großer Montiggler See» e il «Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler See» |
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Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
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Portogallo |
PT |
I compartimenti indicati di seguito, comprendenti uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: PT 6 001 CP Herdade de Entre Águas/PT |
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Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
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|
Viremia primaverile della carpa (SVC) |
Danimarca |
DK |
Tutto il territorio |
|
|
Finlandia |
FI |
Tutto il territorio |
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Ungheria |
HU |
Tutto il territorio |
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Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
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Svezia |
SE |
Tutto il territorio |
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|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
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|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Danimarca |
DK |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: |
|
|
84470 |
Brænderigårdens Dambrug |
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|
92158 |
Hørup Mølle Dambrug |
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103471 |
Abildvad Dambrug |
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103559 |
Fårup Mølle Dambrug |
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103587 |
Trend Å Dambrug |
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103623 |
Hårkjær Dambrug |
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|
103647 |
Egebæk Dambrug |
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|
103682 |
Sangild Dambrug |
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|
103733 |
Skade Dambrug |
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|
117789 |
Funderholme Fiskeopdræt |
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|
118656 |
AquaSearch Ova, Billund |
|||
|
118844 |
Ravning ægpakkeri |
|||
|
128165 |
Ollerupgård Dambrug |
|||
|
Finlandia |
FI |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: 177-1 Hanka-Taimen Oy, Venekoski Fish Farm 177-2 Hanka-Taimen Oy, Vanaja Fish Farm 386-1 Pohjois-Karjalan kalanviljely, Oy, Keskijärvi Fish Farm 386-2 Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm 065-3 Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm 185-2 Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery 383 Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery 253-3 Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm |
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Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
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Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
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Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Danimarca |
DK |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: |
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83138 |
Hallesøhuse Dambrug |
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84470 |
Brænderigårdens Dambrug |
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92158 |
Hørup Mølle Dambrug |
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103554 |
Fruerlund Dambrug |
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|
103559 |
Fårup Mølle Dambrug |
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|
103571 |
Hallesø Dambrug |
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|
103606 |
Lundby Dambrug |
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103623 |
Hårkjær Dambrug |
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103647 |
Egebæk Dambrug |
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103668 |
Ravning Dambrug |
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103670 |
Refsgårds Dambrug |
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103682 |
Sangild Dambrug |
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103802 |
Ådal Dambrug |
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103910 |
Piledal Dambrug |
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104106 |
Hallundbæk Dambrug |
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106314 |
Ravningkær Dambrug |
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108516 |
Hulsig Dambrug |
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117789 |
Funderholme Fiskeopdræt |
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118656 |
AquaSearch Ova, Billund |
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|
118844 |
Ravning ægpakkeri |
|||
|
125770 |
Aquasearch Ova |
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128165 |
Ollerupgård Dambrug |
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|
Finlandia |
FI |
Zone continentali del territorio |
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|
Slovenia |
SI |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: SIRIB050108 Pšata SIRIB120102 Ilirska Bistrica |
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Svezia |
SE |
Zone continentali del territorio |
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|
Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Finlandia |
FI |
Bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto |
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|
Irlanda |
IE |
Tutto il territorio |
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|
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
UK (NI) |
Irlanda del Nord |
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|
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) |
Finlandia |
FI |
Zone continentali del territorio |
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ALLEGATO II
Stati membri ( 5 ) , o zone di essi, che dispongono di programmi di eradicazione per alcune malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Stato membro |
Codice |
Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali |
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|
Nefrobatteriosi (BKD) |
Danimarca |
DK |
I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato: |
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|
106314 |
Ravningkær Dambrug |
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|
122491 |
Tarp Dambrug |
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Svezia |
SE |
Zone continentali del territorio |
||
|
Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Svezia |
SE |
Zone costiere del territorio |
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ALLEGATO III
Specie di animali acquatici sensibili a malattie per le quali alcuni Stati membri ( 6 ) hanno adottato misure nazionali in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429
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Malattia |
Specie sensibili |
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Virus erpetico delle carpe koi (KHV) |
Specie indicate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 |
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Viremia primaverile della carpa (SVC) |
Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca), ido (Leuciscus idus) |
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Nefrobatteriosi (BKD) |
Tutte le specie di salmonidi |
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Necrosi pancreatica infettiva (IPN) |
Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus) |
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Infezione da Gyrodactylus salaris (GS) |
Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush), salmotrota (Salmo trutta) e tutte le specie entrate in contatto con quelle elencate. |
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Ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Ostrica giapponese (Crassostrea gigas) |
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Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV) |
Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta) |
( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
( 3 ) Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE, 2021, 23a edizione.
( 4 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
( 5 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.».
( 6 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.