02021D0260 — IT — 01.12.2023 — 004.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/260 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2021

che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2021) 773]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 059 del 19.2.2021, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/181 DELLA COMMISSIONE  del 9 febbraio 2022

  L 29

40

10.2.2022

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1188 DELLA COMMISSIONE  dell'8 luglio 2022

  L 184

59

11.7.2022

 M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/749 DELLA COMMISSIONE  del 11 aprile 2023

  L 99

28

12.4.2023

►M4

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2626 DELLA COMMISSIONE  del 24 novembre 2023

  L 

1

28.11.2023




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/260 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2021

che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione

[notificata con il numero C(2021) 773]

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione approva le misure nazionali adottate dagli Stati membri o da zone di tali Stati membri elencati negli allegati I e II al fine di limitare le ripercussioni di talune malattie che colpiscono gli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, e stabilisce:

a) 

le condizioni per l’approvazione iniziale e continuativa di tali misure;

b) 

le restrizioni ai movimenti di animali acquatici tra gli Stati membri;

c) 

gli obblighi di informazione degli Stati membri.

Articolo 2

Approvazione delle misure nazionali nelle zone indenni da malattie

Gli Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I sono considerati indenni dalle malattie elencate nella prima colonna della medesima tabella e alle misure nazionali da essi adottate è concessa l’approvazione conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 3

Approvazione dei programmi di eradicazione delle malattie soggette a misure nazionali

1.  
Sono approvati i programmi di eradicazione delle malattie elencate nella prima colonna della tabella di cui all’allegato II e soggette a misure nazionali, adottati dagli Stati membri indicati nella seconda colonna della medesima tabella, per quanto concerne le zone indicate nella quarta colonna della tabella.
2.  
Il periodo di applicazione di un programma di eradicazione non supera i sei anni dalla data di approvazione iniziale da parte della Commissione. In casi debitamente giustificati, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può prorogare il periodo di applicazione del programma di eradicazione per un ulteriore periodo di sei anni.

▼M1

Articolo 4

Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione

1.  

I movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali:

a) 

provengono da uno Stato membro, o da una zona di esso, elencato nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I dichiarato indenne dalla malattia in questione; e

b) 

sono accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all’allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione ( 1 ), che chiarisca le garanzie pertinenti per le misure nazionali specifiche in questione.

2.  

In deroga al paragrafo 1, lettera a), i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili se:

a) 

in caso di animali acquatici selvatici, tali animali sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ( 2 );

b) 

in caso di Stati membri, o zone di essi, soggetti a misure nazionali contro l’infezione da Gyrodactylus salaris:

i) 

immediatamente prima del movimento gli animali acquatici sono stati detenuti alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 2, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ( 3 );

ii) 

le uova di pesce sono state disinfettate e successivamente conservate alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 3, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE.

▼B

Articolo 5

Relazioni annuale degli Stati membri

1.  
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri elencati nella seconda colonna delle tabelle degli allegati I e II presentano alla Commissione una relazione sulle misure nazionali approvate per il mantenimento dello status di indenne da malattia per gli Stati membri, e le zone di essi, di cui all’articolo 2 o, se del caso, per i programmi di eradicazione di cui all’articolo 3.
2.  

Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) 

le informazioni sulle misure adottate nell’anno civile precedente per mantenere lo status di indenne da malattia, di cui almeno le informazioni previste all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002; oppure

b) 

le informazioni sull’evoluzione del programma di eradicazione, compresi i dettagli delle prove effettuate nell’anno civile precedente e almeno le informazioni di cui all’allegato V, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

3.  
La relazione di cui al paragrafo 1 illustra i motivi per cui lo status di indenne da malattia o il programma di eradicazione, a seconda dei casi, dovrebbe continuare ad applicarsi per un altro anno civile. È opportuno fare particolare riferimento alla disponibilità di cure, ai vaccini, alle popolazioni ittiche resistenti alle malattie o ad altri sviluppi pertinenti nel caso in cui uno o più di essi siano diventati opzioni praticabili per la prevenzione e il controllo della malattia in questione dopo la presentazione della relazione precedente.

Articolo 6

Modifica delle misure nazionali approvate

Le misure nazionali di cui agli allegati I e II possono essere modificate dalla Commissione qualora le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, o altre informazioni analoghe relative agli sviluppi in materia di sanità animale, indichino che l’introduzione di restrizioni dei movimenti tra Stati membri non è più necessaria o giustificata per prevenire l’introduzione o lottare contro la diffusione di una particolare malattia.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2010/221/UE della Commissione è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2021.

Articolo 8

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M4




ALLEGATO I

Stati membri ( 4 ), o zone di essi, considerati indenni da alcune malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429



Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali

Herpesvirosi della carpa Koi (KHV)

Francia

FR

Zona della Durançole, dalla fonte del fiume Durançole fino all’effluente di FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:

FR 17116001  CE Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506  CE SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501  CE Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002  CE Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022  CE Pisciculture de Fontanas

FR 66190003  CE SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001  CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001  CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Italia

IT

Zona dei laghi di Monticolo, che comprende l’incubatoio IT004BZ106, il «Grande Lago di Monticolo/Großer Montiggler See» e il «Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler See»

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Portogallo

PT

I compartimenti indicati di seguito, comprendenti uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:

PT 6 001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Viremia primaverile della carpa (SVC)

Danimarca

DK

Tutto il territorio

Finlandia

FI

Tutto il territorio

Ungheria

HU

Tutto il territorio

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Svezia

SE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Nefrobatteriosi (BKD)

Danimarca

DK

I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Finlandia

FI

I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:

177-1  Hanka-Taimen Oy, Venekoski Fish Farm

177-2  Hanka-Taimen Oy, Vanaja Fish Farm

386-1  Pohjois-Karjalan kalanviljely, Oy, Keskijärvi Fish Farm

386-2  Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Kontiolahti Fish Farm

065-3  Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm

185-2  Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery

383  Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery

253-3  Natural Resources Institute Finland - Luke, Taivalkoski Fish Farm

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Danimarca

DK

I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103606

Lundby Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

Finlandia

FI

Zone continentali del territorio

Slovenia

SI

I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:

SIRIB050108  Pšata

SIRIB120102  Ilirska Bistrica

Svezia

SE

Zone continentali del territorio

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Finlandia

FI

Bacini idrografici di Tenojoki e Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto

Irlanda

IE

Tutto il territorio

Regno Unito (Irlanda del Nord)

UK (NI)

Irlanda del Nord

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Finlandia

FI

Zone continentali del territorio




ALLEGATO II

Stati membri ( 5 ) , o zone di essi, che dispongono di programmi di eradicazione per alcune malattie che colpiscono gli animali acquatici e per i quali sono approvate le misure nazionali conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429



Malattia

Stato membro

Codice

Delimitazione geografica della zona per la quale sono approvate le misure nazionali

Nefrobatteriosi (BKD)

Danimarca

DK

I singoli compartimenti indicati di seguito, comprendenti ciascuno uno stabilimento di acquacoltura con il numero di riconoscimento specificato:

106314

Ravningkær Dambrug

122491

Tarp Dambrug

Svezia

SE

Zone continentali del territorio

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Svezia

SE

Zone costiere del territorio

▼B




ALLEGATO III

Specie di animali acquatici sensibili a malattie per le quali alcuni Stati membri  ( 6 ) hanno adottato misure nazionali in conformità all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429



Malattia

Specie sensibili

Virus erpetico delle carpe koi (KHV)

Specie indicate nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

Viremia primaverile della carpa (SVC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca), ido (Leuciscus idus)

Nefrobatteriosi (BKD)

Tutte le specie di salmonidi

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da Gyrodactylus salaris (GS)

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush), salmotrota (Salmo trutta) e tutte le specie entrate in contatto con quelle elencate.

Ostreid herpes virus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Ostrica giapponese (Crassostrea gigas)

Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmotrota (Salmo trutta)



( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).

( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

( 3 ) Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE, 2021, 23a edizione.

( 4 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

( 5 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.».

( 6 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.