02021A0430(01) — IT — 01.09.2023 — 002.001
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ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 429 |
155 |
1.12.2021 |
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L 199 |
103 |
9.8.2023 |
Rettificato da:
ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE
tra l’unione europea e la comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il regno unito di gran bretagna e irlanda del nord, dall’altra
PREAMBOLO
L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA
E
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
1. |
RIAFFERMANDO il loro impegno a favore dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e della lotta ai cambiamenti climatici, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo o eventuale accordo integrativo, |
2. |
RICONOSCENDO l’importanza della cooperazione mondiale per affrontare questioni di interesse condiviso, |
3. |
RICONOSCENDO l’importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate, |
4. |
INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino il commercio e gli investimenti tra le parti, |
5. |
CONSIDERANDO che, ai fini dell’efficiente gestione e della corretta interpretazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e dell’osservanza degli obblighi che ne derivano, è essenziale stabilire disposizioni che garantiscano la governance globale, in particolare norme in materia di risoluzione delle controversie e di esecuzione che rispettino integralmente l’autonomia degli ordinamenti giuridici dell’Unione e del Regno Unito nonché lo status del Regno Unito di paese esterno all’Unione europea, |
6. |
BASANDOSI sui diritti e sugli obblighi rispettivi derivanti dall’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994, e da altri strumenti multilaterali e bilaterali di cooperazione, |
7. |
RICONOSCENDO l’autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel contempo per migliorare gli elevati livelli rispettivi di protezione, |
8. |
CONVINTI dei benefici di un contesto commerciale prevedibile che promuova tra le parti il commercio e gli investimenti e impedisca le distorsioni degli scambi e vantaggi competitivi sleali, in modo da favorire uno sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali, |
9. |
RICONOSCENDO la necessità di un partenariato economico ambizioso, di ampia portata ed equilibrato sotteso da parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, tramite quadri efficaci e solidi di sussidi e per la concorrenza e l’impegno a mantenere gli elevati livelli rispettivi di protezione nei settori del lavoro e degli standard sociali, dell’ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e della fiscalità, |
10. |
RICONOSCENDO la necessità di garantire un mercato aperto e sicuro per le imprese, anche piccole e medie, e per i loro beni e servizi eliminando gli inutili ostacoli al commercio e agli investimenti, |
11. |
RILEVANDO l’importanza di agevolare nuove opportunità per le imprese e i consumatori con il commercio digitale e di eliminare gli inutili ostacoli al flusso di dati e agli scambi per via elettronica, nel rispetto delle norme delle parti sulla protezione dei dati personali, |
12. |
DESIDERANDO contribuire con il presente accordo al benessere dei consumatori con politiche che assicurino un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico, e incoraggiando la cooperazione tra le pertinenti autorità, |
13. |
CONSIDERANDO l’importanza della connettività transfrontaliera del trasporto aereo, su strada e marittimo per passeggeri e merci, e la necessità di garantire elevati standard di prestazione dei servizi di trasporto tra le parti, |
14. |
RICONOSCENDO i benefici del commercio e degli investimenti nel settore dell’energia e delle materie prime e l’importanza di sostenere la fornitura all’Unione e al Regno Unito di approvvigionamenti di energia puliti, sicuri ed efficienti in termini di costi, |
15. |
PRENDENDO ATTO dell’interesse delle parti a istituire un quadro per agevolare la cooperazione tecnica e mettere a punto nuovi accordi commerciali sugli interconnettori per risultati efficienti e solidi in tutti gli archi temporali, |
16. |
CONSTATANDO che la cooperazione e gli scambi tra le parti in questi settori dovrebbero basarsi su una concorrenza leale sui mercati dell’energia e su un accesso non discriminatorio alle reti, |
17. |
RICONOSCENDO i benefici dell’energia sostenibile, dell’energia rinnovabile, in particolare della produzione offshore nei mari del Nord, e dell’efficienza energetica, |
18. |
DESIDERANDO promuovere l’uso pacifico delle acque adiacenti alle loro coste e lo sfruttamento ottimale ed equo delle risorse biologiche marine presenti in quelle acque, compresa la gestione sostenibile e costante degli stock condivisi, |
19. |
CONSTATANDO che il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea e che dal 1° gennaio 2021 è uno Stato costiero indipendente con i diritti e gli obblighi corrispondenti derivanti dal diritto internazionale, |
20. |
AFFERMANDO che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), |
21. |
RICONOSCENDO l’importanza del coordinamento dei diritti di sicurezza sociale di cui godono le persone che si spostano tra le parti per lavorare, soggiornare o risiedere, come dei diritti di cui godono i loro familiari e superstiti, |
22. |
CONSIDERANDO che la cooperazione in settori di interesse condiviso come la scienza, la ricerca e l’innovazione, la ricerca nucleare e lo spazio, sotto forma di partecipazione del Regno Unito ai corrispondenti programmi dell’Unione a condizioni eque e appropriate, sarà di beneficio per entrambe le parti, |
23. |
CONSIDERANDO che la cooperazione tra il Regno Unito e l’Unione in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, permetterà di rafforzare la sicurezza del Regno Unito e dell’Unione, |
24. |
DESIDERANDO concludere un accordo tra il Regno Unito e l’Unione che costituisca la base giuridica di tale cooperazione, |
25. |
CONSAPEVOLI che le parti possono integrare il presente accordo con altri accordi costituenti parte integrante delle loro relazioni bilaterali generali da quello disciplinate, e che l’accordo sulla sicurezza delle informazioni classificate è concluso come accordo integrativo e permette lo scambio di informazioni classificate tra le parti a norma del presente accordo o eventuale accordo integrativo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Finalità
Il presente accordo stabilisce le basi di ampie relazioni tra le parti, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti.
Articolo 2
Accordi integrativi
Il paragrafo 1 si applica anche:
agli accordi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra; e
agli accordi tra la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra.
Articolo 3
Buona fede
TITOLO II
PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI
Articolo 4
Diritto internazionale pubblico
Articolo 5
Diritti dei privati
Articolo 6
Definizioni
Ai fini del presente accordo o eventuale accordo integrativo, salvo diversamente indicato, si applicano le definizioni seguenti:
«interessato»: una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione o un identificativo online, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
«giorno»: un giorno di calendario;
«Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea;
«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante un interessato;
«Stato»: uno Stato membro o il Regno Unito, in funzione del contesto;
«territorio» di una parte: nei confronti dell’altra parte, i territori cui si applica il presente accordo in conformità dell’articolo 774;
«periodo di transizione»: il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso; e
«accordo di recesso»: l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e relativi protocolli.
TITOLO III
QUADRO ISTITUZIONALE
Articolo 7
Consiglio di partenariato
Il consiglio di partenariato ha i poteri seguenti:
adotta decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;
rivolge alle parti raccomandazioni sull’attuazione e applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
adotta, mediante decisione, le modifiche del presente accordo o eventuale accordo integrativo nei casi ivi previsti;
salvo in relazione al titolo III della parte prima e sino alla fine del quarto anno dopo la sua entrata in vigore, adotta decisioni che modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze;
discute ogni questione riguardante un settore oggetto del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
delega alcuni poteri al comitato commerciale di partenariato o a un comitato specializzato, tranne i poteri e le responsabilità di cui alla lettera g) del presente paragrafo;
istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati e comitati specializzati diversi da quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, scioglie i comitati commerciali specializzati o comitati specializzati o ne modifica i compiti; e
rivolge alle parti raccomandazioni sul trasferimento di dati personali in materie specifiche contemplate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.
Articolo 8
Comitati
Sono istituiti i comitati seguenti:
comitato commerciale di partenariato, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e dall’allegato 27;
comitato commerciale specializzato per i beni, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 1, e titolo VIII, capo 4;
comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capi 2 e 5, dal protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e dalle disposizioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, ai diritti e agli oneri e ai prodotti riparati;
comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 3;
comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 4 e dall’articolo 323;
comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da II a IV, e titolo VIII, capo 4;
comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo V;
comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VI;
comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo X;
comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo XI, e dall’allegato 27;
comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte, che tratta le materie contemplate dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;
comitato specializzato per l’energia,
che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, a eccezione del capo 4, dell’articolo 323 e dell’allegato 27, e
che può discutere e prestare consulenza al comitato commerciale specializzato per le materie relative alla parte seconda, rubrica prima, titolo VIII, capo 4 e articolo 323;
comitato specializzato per il trasporto aereo, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo I;
comitato specializzato per la sicurezza aerea, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica seconda, titolo II;
comitato specializzato per il trasporto su strada, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica terza;
comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quarta, e dal protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale;
comitato specializzato per la pesca, che tratta le materie contemplate dalla parte seconda, rubrica quinta;
comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, che tratta le materie contemplate da dalla parte terza; e
comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione, che tratta le materie contemplate dalla parte quinta.
Per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e all’allegato 27, il comitato commerciale di partenariato di cui al paragrafo 1 ha i poteri seguenti:
assiste il consiglio di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferisce a detto consiglio di partenariato e svolge i compiti da quello assegnati;
sorveglia l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
adotta le decisioni e formula le raccomandazioni previste dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o ogni qualvolta tale potere gli sia delegato dal consiglio di partenariato;
sovrintende ai lavori dei comitati commerciali specializzati di cui al paragrafo 1;
esplora i modi più appropriati per prevenire o risolvere le difficoltà che possono derivare dall’interpretazione e dall’applicazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I della parte sesta;
esercita i poteri delegati dal consiglio di partenariato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera f);
istituisce, mediante decisione, comitati commerciali specializzati diversi da quelli di cui al paragrafo 1, scioglie detti comitati commerciali specializzati o ne modifica i compiti; e
istituisce, sorveglia, coordina e scioglie i gruppi di lavoro, ovvero ne delega la supervisione a un comitato commerciale specializzato.
Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati commerciali specializzati hanno i poteri seguenti:
monitorano ed esaminano l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;
assistono il comitato commerciale di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto comitato commerciale di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati;
eseguono i lavori tecnici preparatori necessari per sostenere le funzioni del consiglio di partenariato e del comitato commerciale di partenariato, anche quando detti organi devono adottare decisioni o raccomandazioni;
adottano decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo;
discutono gli aspetti tecnici derivanti dall’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, fatto salvo il titolo I della parte sesta; e
offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione.
Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno i poteri seguenti:
monitorano ed esaminano l’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, e ne garantiscono il corretto funzionamento;
assistono il consiglio di partenariato nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare riferiscono a detto consiglio di partenariato e svolgono i compiti da quello assegnati;
adottano decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dal presente accordo o eventuale accordo integrativo o nelle materie per cui il consiglio di partenariato ha delegato i poteri a un comitato specializzato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera f);
discutono gli aspetti tecnici derivanti dall’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo;
offrono alle parti una sede di scambio di informazioni, discussione di migliori prassi e condivisione di esperienze di attuazione;
istituiscono, sorvegliano, coordinano e sciolgono i gruppi di lavoro; e
offrono una sede di consultazione a norma dell’articolo 738, paragrafo 7.
Articolo 9
Gruppi di lavoro
Sono istituiti i gruppi di lavoro seguenti:
gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
Articolo 10
Decisioni e raccomandazioni
Articolo 11
Cooperazione parlamentare
Non appena costituita, l’Assemblea parlamentare di partenariato:
può chiedere al consiglio di partenariato ogni informazione utile in relazione all’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, che il consiglio di partenariato deve quindi trasmetterle;
è informata delle decisioni e delle raccomandazioni del consiglio di partenariato; e
può rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato.
Articolo 12
Partecipazione della società civile
Le parti consultano la società civile in ordine all’attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo, in particolare interagendo con i gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14.
Articolo 13
Gruppi consultivi interni
Articolo 14
Forum della società civile
PARTE SECONDA
COMMERCIO, TRASPORTI, PESCA E ALTRI ACCORDI
RUBRICA PRIMA
COMMERCIO
TITOLO I
SCAMBI DI MERCI
CAPO 1
TRATTAMENTO NAZIONALE E ACCESSO AL MERCATO PER LE MERCI (COMPRESE LE MISURE DI DIFESA COMMERCIALE)
Articolo 15
Obiettivo
L’obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti e mantenere la liberalizzazione degli scambi di merci a norma delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 16
Ambito di applicazione
Salvo altrimenti disposto, il presente capo si applica agli scambi di merci delle parti.
Articolo 17
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
«formalità consolare»: la procedura volta a ottenere da un console della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice, o nel territorio di un terzo, una fattura consolare o un visto consolare per una fattura commerciale, un certificato di origine, un manifesto di carico, una dichiarazione di esportazione dello spedizioniere o qualsiasi altro documento doganale connesso all’importazione della merce;
«accordo sulla valutazione in dogana»: l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994;
«procedure in materia di licenze di esportazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l’esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l’esportazione da tale parte, la presentazione all’organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;
«procedure in materia di licenze di importazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l’esercizio di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare per l’importazione nel territorio della parte importatrice, la presentazione all’organo o agli organi amministrativi competenti di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti generalmente necessari ai fini delle procedure di sdoganamento;
«merci originarie»: salvo altrimenti disposto, le merci conformi alle regole di origine di cui al capo 2 del presente titolo;
«prescrizione in materia di prestazioni»: una prescrizione che impone che:
siano esportati una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di merci;
le merci della parte che rilascia una licenza di importazione sostituiscano merci importate;
una persona che beneficia di una licenza di importazione acquisti altre merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione, o accordi una preferenza alle merci di produzione interna;
una persona che beneficia di una licenza di importazione produca merci nel territorio della parte che rilascia la licenza di importazione con una determinata quantità o percentuale o un determinato valore di contenuto locale; o
metta in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con i flussi di valuta estera;
«prodotti rifabbricati»: le merci classificate nell’ambito dei capitoli 32, 40, da 84 a 90, 94 o 95 del SA che:
sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate;
hanno un’aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e
hanno una garanzia equivalente a quella applicabile a tali merci, se nuove; e
«riparazione»: qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo. Le riparazioni delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione, che possono comportare un aumento del valore delle merci derivante dal ripristino della loro funzionalità originaria, ma escludono le operazioni o i processi che:
annullano le caratteristiche essenziali di una merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
sono impiegati al fine di migliorare o aumentare le prestazioni tecniche delle merci.
Articolo 18
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti a norma del presente accordo è quella della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al sistema armonizzato.
Articolo 19
Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne
Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell’altra parte a norma dell’articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l’articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Articolo 20
Libertà di transito
Ciascuna parte concede la libertà di transito attraverso il proprio territorio, tramite le rotte più convenienti per il transito internazionale, per il traffico in transito da o verso il territorio dell’altra parte o di qualsiasi altro paese terzo. A tal fine, l’articolo V del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. Le parti convengono che l’articolo V del GATT 1994 comprende i movimenti dei prodotti energetici mediante, tra l’altro, condotte o reti elettriche.
Articolo 21
Divieto dei dazi doganali
Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, sono vietati i dazi doganali su tutte le merci originarie dell’altra parte.
Articolo 22
Dazi, imposte o altri oneri all’esportazione
Articolo 23
Diritti e formalità
Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, che comprendono tra l’altro:
la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d’ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;
analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari doganali;
la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all’impiego del personale doganale; e
misure di controllo eccezionali, ove necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.
Articolo 24
Merci oggetto di riparazioni
Articolo 25
Prodotti rifabbricati
Articolo 26
Restrizioni all’importazione e all’esportazione
Una parte non adotta né mantiene in vigore:
prescrizioni riguardanti i prezzi all’esportazione e all’importazione, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi e nell’esecuzione degli impegni; o
licenze di importazione subordinate alla conformità a una prescrizione in materia di prestazioni.
Articolo 27
Monopoli di importazione e di esportazione
Una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio di importazione o di esportazione. Ai fini del presente articolo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto per importare una merce dall’altra parte o esportarla verso l’altra parte.
Articolo 28
Procedure in materia di licenze di importazione
Articolo 29
Procedure in materia di licenze di esportazione
La pubblicazione delle procedure in materia di licenze di esportazione comprende le seguenti informazioni:
i testi delle procedure della parte in materia di licenze di esportazione o di eventuali modifiche apportate dalla parte alle procedure;
le merci soggette a ciascuna procedura in materia di licenze;
per ciascuna procedura, una descrizione del processo di presentazione della domanda di licenza e gli eventuali criteri che un richiedente deve soddisfare per essere ammissibile a presentare una domanda di licenza, come il possesso di una licenza di attività, la costituzione o il mantenimento di un investimento o l’esercizio dell’attività tramite una particolare forma di stabilimento nel territorio di una parte;
il punto o i punti di contatto cui le persone interessate possono rivolgersi per ulteriori informazioni sulle condizioni per ottenere una licenza di esportazione;
l’organo o gli organi amministrativi cui presentare la domanda o altri documenti pertinenti;
una descrizione della misura o delle misure alle quali viene data attuazione tramite la procedura in materia di licenze di esportazione;
il periodo durante il quale ciascuna procedura in materia di licenze di esportazione avrà efficacia, salvo qualora la procedura continui ad avere efficacia fino al ritiro o alla revisione in una nuova pubblicazione;
se la parte intende utilizzare una procedura in materia di licenze per gestire un contingente di esportazione, il quantitativo complessivo e, se applicabile, il valore del contingente e le date di apertura e chiusura del contingente; e
eventuali esenzioni o eccezioni che sostituiscono l’obbligo di ottenere una licenza di esportazione, le modalità per richiedere o utilizzare tali esenzioni o eccezioni e i criteri per concederle.
Articolo 30
Valutazione in dogana
Ciascuna parte determina il valore in dogana delle merci dell’altra parte importate nel proprio territorio a norma dell’articolo VII del GATT 1994 e dell’accordo sulla valutazione in dogana. A tal fine, l’articolo VII del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative e gli articoli da 1 a 17 dell’accordo sulla valutazione in dogana e le relative note interpretative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis.
Articolo 31
Utilizzo delle preferenze
Articolo 32
Misure di difesa commerciale
Una parte non applica né mantiene in vigore contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:
una misura a norma dell’articolo 5 dell’accordo sull’agricoltura; e
una misura a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo sulle misure di salvaguardia.
Articolo 33
Uso dei contingenti tariffari OMC esistenti
Articolo 34
Misure in caso di violazione o elusione della normativa doganale
Fatta salva la possibilità di esenzione per gli operatori commerciali conformi a norma del paragrafo 7, una parte può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 se:
tale parte ha constatato, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che sono state commesse elusioni o violazioni sistematiche e su larga scala della normativa doganale; e
l’altra parte rifiuta ripetutamente e senza alcuna giustificazione od omette in altro modo di adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1.
Articolo 35
Trattamento degli errori amministrativi
In caso di errori sistematici da parte delle autorità competenti o di questioni riguardanti la corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare riguardanti l’applicazione delle disposizioni del capo 2 del presente titolo o l’applicazione del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, se detti errori o dette questioni producono conseguenze in termini di dazi all’importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al comitato commerciale di partenariato di vagliare la possibilità di adottare decisioni, ove opportuno, per risolvere la situazione.
Articolo 36
Beni culturali
Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni seguenti:
«bene culturale»: un bene classificato o definito tra i beni del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale conformemente alle rispettive norme e procedure di ciascuna parte; e
«bene uscito illecitamente dal territorio di una parte»:
un bene uscito dal territorio di una parte il 1° gennaio 1993 o successivamente in violazione delle norme di tale parte sulla protezione del patrimonio nazionale o sull’esportazione dei beni culturali; o
un bene non rientrato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita o che si trova in situazione di violazione di una delle altre condizioni di tale spedizione temporanea il 1° gennaio 1993 o successivamente.
Le autorità competenti delle parti cooperano tra loro in particolare:
effettuando una notifica all’altra parte quando un bene culturale è ritrovato nel loro territorio e sussistono validi motivi per ritenere che detto bene sia uscito illecitamente dal territorio dell’altra parte;
rispondendo alle richieste dell’altra parte di restituire i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di tale parte;
impedendo, mediante i necessari provvedimenti provvisori, che tali beni culturali siano sottratti alla procedura di restituzione; e
prendendo le misure necessarie per la conservazione materiale dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio dell’altra parte.
CAPO 2
REGOLE DI ORIGINE
SEZIONE 1
REGOLE DI ORIGINE
Articolo 37
Obiettivo
L’obiettivo del presente capo è stabilire le disposizioni che determinano l’origine delle merci ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e stabilire le relative procedure di origine.
Articolo 38
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
«classificazione»: la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo o in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
«partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;
«esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un’attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;
«importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;
«materiale»: qualsiasi sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;
«materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
«prodotto»: il prodotto risultante dalla produzione, anche se è destinato a essere utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto;
«produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.
Articolo 39
Prescrizioni generali
Ai fini dell’applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell’altra parte a norma del presente accordo, sono considerati originari dell’altra parte i seguenti prodotti, purché soddisfino tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:
i prodotti interamente ottenuti in tale parte ai sensi dell’articolo 41;
i prodotti fabbricati in tale parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; e
i prodotti fabbricati in tale parte incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all’allegato 3.
Articolo 40
Cumulo dell’origine
Articolo 41
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano interamente ottenuti in una parte i seguenti prodotti:
i prodotti minerari estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino;
le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
gli animali vivi ivi nati e allevati;
i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti ivi ottenuti dall’acquacoltura, se gli organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, sono nati o allevati da materiale da riproduzione quali uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt o altri pesci immaturi in fase postlarvale con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con una nave di una parte;
i prodotti fabbricati a bordo di una nave officina di una parte, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali, purché essa abbia diritti per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
i rifiuti e gli avanzi di operazioni di produzione ivi effettuate;
i rifiuti e gli avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime;
i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Per «nave di una parte» e «nave officina di una parte», al paragrafo 1, lettere h) e i), si intendono una nave e una nave officina che:
sono registrate in uno Stato membro o nel Regno Unito;
battono bandiera di uno Stato membro o del Regno Unito; e
soddisfano una delle seguenti condizioni:
sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato membro o del Regno Unito; o
sono di proprietà di persone giuridiche, ciascuna delle quali:
ha la sede e il centro di attività principale nell’Unione o nel Regno Unito; e
è per almeno il 50 % di proprietà di soggetti pubblici, cittadini o persone giuridiche di uno Stato membro o del Regno Unito.
Articolo 42
Tolleranze
Se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato 3 perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte, purché:
il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei capitoli 2 e da 4 a 24 del sistema armonizzato, diversi dai prodotti della pesca trasformati classificati nell’ambito del capitolo 16, non superi il 15 % del peso del prodotto;
il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, a eccezione dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o
per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell’allegato 2.
Articolo 43
Produzione insufficiente
Nonostante l’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in tale parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari:
operazioni di conservazione quali l’essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio ( 2 );
la scomposizione o la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di materie tessili e loro manufatti;
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la lucidatura e la brillatura dei cereali e del riso; la sbiancatura del riso;
le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;
l’affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l’assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione con acqua o con altra sostanza che non alteri di fatto le caratteristiche del prodotto, o la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione di animali.
Articolo 44
Unità da prendere in considerazione
Articolo 45
Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione
I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per determinare se un prodotto è originario.
Articolo 46
Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto
I materiali da imballaggio e i contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, non sono presi in considerazione per determinare l’origine del prodotto, salvo ai fini del calcolo del valore dei materiali non originari qualora il prodotto sia soggetto a una prescrizione relativa al valore massimo dei materiali non originari a norma dell’allegato 3.
Articolo 47
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili e le istruzioni o altro materiale informativo si considerano un unico prodotto con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo pertinente se:
sono classificati e consegnati con il prodotto, ma non fatturati separatamente dal prodotto; e
per tipo, quantitativo e valore sono usuali per tale prodotto.
Articolo 48
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l’interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari di una parte se tutti i loro componenti sono originari. Un assortimento, se è composto di componenti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 49
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario di una parte, non è necessario determinare l’origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua produzione:
combustibili, energia, catalizzatori e solventi;
impianti, attrezzature, pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
macchine, utensili, stampi e forme;
lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati;
guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto; e
altri materiali utilizzati nella produzione che non sono incorporati nel prodotto e che non sono destinati a essere incorporati nella composizione finale del prodotto.
Articolo 50
Separazione contabile
Articolo 51
Prodotti reimportati
Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato un prodotto non originario, a meno che non sia fornita all’autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:
è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l’esportazione.
Articolo 52
Non modificazione
Articolo 53
Riesame della restituzione dei dazi doganali o dell’esenzione da tali dazi
Non prima di due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina i regimi di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo delle parti. A tal fine, su richiesta di una parte, entro 60 giorni da tale richiesta, l’altra parte fornisce alla parte richiedente le informazioni disponibili e le statistiche dettagliate relative al periodo a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, o relative ai cinque anni precedenti se tale periodo è più breve, in merito al funzionamento del suo regime di restituzione dei dazi e perfezionamento attivo. Alla luce di tale riesame, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può formulare raccomandazioni al consiglio di partenariato per la modifica delle disposizioni del presente capo e dei suoi allegati, al fine di introdurre limitazioni o restrizioni in relazione alla restituzione dei dazi doganali o all’esenzione da tali dazi.
SEZIONE 2
PROCEDURE DI ORIGINE
Articolo 54
Richiesta di trattamento tariffario preferenziale
Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:
un’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell’importatore.
Articolo 55
Termine per la richiesta di trattamento tariffario preferenziale
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l’importatore non ha presentato una richiesta di trattamento tariffario preferenziale al momento dell’importazione, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale e procede al rimborso o allo sgravio dei dazi doganali pagati in eccesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è presentata entro tre anni dalla data di importazione o entro un periodo di tempo più lungo precisato nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice;
l’importatore fornisce la base della richiesta di cui all’articolo 54, paragrafo 2; e
se l’importatore avesse presentato la richiesta al momento dell’importazione, il prodotto sarebbe stato considerato originario e avrebbe soddisfatto tutte le altre prescrizioni applicabili ai sensi della sezione 1 del presente capo.
Restano immutati gli altri obblighi applicabili all’importatore a norma dell’articolo 54.
Articolo 56
Attestazione di origine
Un’attestazione di origine si può applicare a:
un’unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o
spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell’attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.
Articolo 57
Discrepanze
L’autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell’attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.
Articolo 58
Conoscenza da parte dell’importatore
Articolo 59
Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni
Per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto, un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva:
se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, l’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore; o
se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l’acquisizione del carattere originario.
Articolo 60
Piccole partite
In deroga agli articoli da 54 a 58, la parte importatrice accorda il trattamento tariffario preferenziale ai seguenti prodotti, purché siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e l’autorità doganale della parte importatrice non abbia dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione:
i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati;
i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; e
per il Regno Unito, oltre alle lettere a) e b) del presente articolo, altre partite di valore modesto.
Sono esclusi dall’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo i seguenti prodotti:
i prodotti la cui importazione fa parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l’intento di eludere le prescrizioni dell’articolo 54;
per l’Unione:
i prodotti oggetto di importazioni a carattere commerciale; si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali; e
i prodotti il cui valore totale supera 500 EUR nel caso di prodotti oggetto di piccole spedizioni o 1 200 EUR nel caso di prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre, e si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica al Regno Unito i pertinenti importi. L’Unione può stabilire altri limiti che comunicherà al Regno Unito; e
per il Regno Unito, i prodotti il cui valore totale supera i limiti fissati dal diritto interno del Regno Unito. Il Regno Unito comunicherà tali limiti all’Unione.
Articolo 61
Verifica
Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:
se la richiesta era basata su un’attestazione di origine, tale attestazione di origine; e
informazioni relative alla conformità ai criteri di origine, ossia:
se il criterio di origine è «interamente ottenuto», la categoria applicabile (per esempio raccolta, estrazione, pesca) e il luogo di produzione;
se il criterio di origine è basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda del criterio di origine);
se il criterio di origine è basato su un metodo del valore, il valore del prodotto finale e il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto;
se il criterio di origine è basato sul peso, il peso del prodotto finale e il peso dei pertinenti materiali non originari utilizzati nel prodotto finale;
se il criterio di origine è basato su uno specifico processo di produzione, una descrizione di tale processo specifico.
Articolo 62
Cooperazione amministrativa
Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, ove opportuno dopo aver richiesto una prima volta le informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, e sulla base della risposta pervenuta dall’importatore, l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni anche all’autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall’importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), se l’autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto o per verificare la conformità alle altre prescrizioni di cui al presente capo. La richiesta di informazioni comprende i seguenti elementi:
l’attestazione di origine;
l’identità dell’autorità doganale che presenta la richiesta;
il nome dell’esportatore;
l’oggetto e la portata della verifica; e
qualsiasi documento pertinente.
L’autorità doganale della parte importatrice può inoltre chiedere all’autorità doganale della parte esportatrice di fornire informazioni e documenti specifici, ove opportuno.
Fatto salvo il paragrafo 5, l’autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all’autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:
i documenti richiesti, se disponibili;
un parere sul carattere originario del prodotto;
la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l’applicazione del presente capo;
una descrizione e una spiegazione del processo di produzione sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
informazioni sulle modalità di svolgimento dell’esame del prodotto; e
documenti giustificativi, ove opportuno.
Articolo 63
Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale
Fatto salvo il paragrafo 3, l’autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:
entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 61, paragrafo 1:
l’importatore non ha risposto;
se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un’attestazione di origine, non è stata fornita un’attestazione di origine; o
se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell’importatore, le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
entro tre mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari a norma dell’articolo 61, paragrafo 5:
l’importatore non ha risposto; o
le informazioni fornite dall’importatore sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
entro dieci mesi ( 3 ) dalla data di una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 62, paragrafo 2:
l’autorità doganale della parte esportatrice non ha risposto; o
le informazioni fornite dall’autorità doganale della parte esportatrice sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario.
Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una delle parti, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le autorità doganali delle parti. La consultazione può essere condotta secondo la procedura stabilita dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine.
Alla scadenza del termine per la consultazione l’autorità doganale della parte importatrice, se non può confermare che il prodotto è originario, può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all’importatore il diritto di essere sentito. Tuttavia, qualora l’autorità doganale della parte esportatrice confermi il carattere originario dei prodotti e fornisca una giustificazione per tale conclusione, l’autorità doganale della parte importatrice non può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il solo motivo che è stato applicato l’articolo 62, paragrafo 5.
Articolo 64
Riservatezza
Articolo 65
Misure e sanzioni amministrative
Ciascuna parte assicura l’effettiva applicazione del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti possano applicare misure e, ove opportuno, sanzioni amministrative, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 59 o che non fornisca le prove o rifiuti di sottoporsi a una visita di cui all’articolo 62, paragrafo 3.
SEZIONE 3
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 66
Ceuta e Melilla
Articolo 67
Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito
Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all’importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all’articolo 54.
Articolo 68
Modifica del presente capo e dei suoi allegati
Il consiglio di partenariato può modificare il presente capo e i suoi allegati.
CAPO 3
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
Articolo 69
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
tutelare la vita e la salute dell’uomo, degli animali o delle piante nei territori delle parti, agevolando nel contempo gli scambi tra le parti;
agevolare l’attuazione dell’accordo SPS;
garantire che le misure sanitarie e fitosanitarie («SPS») delle parti non creino inutili ostacoli agli scambi;
promuovere maggiore trasparenza e comprensione nell’applicazione delle misure SPS di ciascuna parte;
rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di lotta alla resistenza antimicrobica, promozione di sistemi alimentari sostenibili, protezione del benessere degli animali e certificazione elettronica;
rafforzare la cooperazione nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali al fine di elaborare standard, direttive e raccomandazioni internazionali in materia di salute degli animali e delle piante e di sicurezza alimentare; e
promuovere l’attuazione, a opera di ciascuna parte, degli standard, delle direttive e delle raccomandazioni internazionali.
Articolo 70
Ambito di applicazione
Articolo 71
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
le definizioni di cui all’allegato A dell’accordo SPS;
le definizioni adottate sotto l’egida della Commissione del Codex Alimentarius («Codex»);
le definizioni adottate sotto l’egida dell’Organizzazione mondiale per la salute animale («OIE»); e
le definizioni adottate sotto l’egida della Convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC»).
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
«condizioni di importazione»: le misure SPS che devono essere rispettate per l’importazione dei prodotti; e
«zona protetta»: per un determinato organismo nocivo per le piante regolamentato, un’area geografica ufficialmente definita in cui tale organismo nocivo non si è insediato, nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio della parte, e in cui non ne è autorizzata l’introduzione.
Articolo 72
Diritti e obblighi
Le parti ribadiscono i propri diritti e i propri obblighi derivanti dall’accordo SPS. Ciò include il diritto di adottare misure a norma dell’articolo 5, paragrafo 7, dell’accordo SPS.
Articolo 73
Principi generali
Per quanto riguarda le procedure e autorizzazioni SPS attinenti al commercio stabilite a norma del presente capo, ciascuna parte provvede affinché tali procedure e le relative misure SPS:
siano avviate e completate senza indebito ritardo;
non includano richieste di informazioni inutili, ingiustificate dal punto di vista scientifico e tecnico o indebitamente gravose che possano ritardare l’accesso ai rispettivi mercati;
non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell’intero territorio o di parti del territorio dell’altra parte in cui esistono condizioni sanitarie e fitosanitarie identiche o simili; e
siano proporzionate ai rischi individuati e non siano più restrittive degli scambi di quanto necessario per raggiungere il livello di protezione adeguato della parte importatrice.
Articolo 74
Certificazione ufficiale
Qualora la parte importatrice richieda certificati ufficiali, i modelli di certificati sono:
elaborati in linea con i principi stabiliti negli standard internazionali del Codex, dell’IPPC e dell’OIE; e
applicabili alle importazioni da tutte le parti del territorio della parte esportatrice.
Articolo 75
Condizioni e procedure di importazione
In relazione alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8, sono intraprese le seguenti azioni:
la parte importatrice, non appena abbia concluso positivamente la propria valutazione, adotta senza indugio tutte le misure legislative e amministrative necessarie per consentire lo svolgimento degli scambi senza indebito ritardo;
la parte esportatrice:
fornisce tutte le informazioni pertinenti prescritte dalla parte importatrice; e
garantisce alla parte importatrice un ragionevole accesso ai fini di audit e altre procedure pertinenti;
la parte importatrice stabilisce un elenco di organismi nocivi regolamentati per i prodotti o gli altri oggetti correlati che destano preoccupazioni fitosanitarie. Tale elenco comprende:
gli organismi nocivi dei quali non è nota la presenza in alcuna parte del suo territorio;
gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale;
gli organismi nocivi dei quali è nota la presenza in parti del suo territorio e per i quali sono stabilite zone indenni da organismi nocivi o zone protette; e
gli organismi nocivi non da quarantena dei quali è nota la presenza nel suo territorio e che si trovano sotto controllo ufficiale per determinati materiali di moltiplicazione.
Articolo 76
Elenchi di stabilimenti riconosciuti
Articolo 77
Trasparenza e scambio di informazioni
Ciascuna parte persegue la trasparenza per quanto riguarda le misure SPS applicabili agli scambi e a tal fine intraprende le seguenti azioni:
comunica senza indugio all’altra parte qualsiasi modifica delle sue misure SPS e delle sue procedure di autorizzazione, comprese le modifiche che possono incidere sulla sua capacità di soddisfare le prescrizioni sanitarie e fitosanitarie in materia di importazione dell’altra parte per determinati prodotti;
migliora la comprensione reciproca delle misure SPS e della loro applicazione;
scambia informazioni con l’altra parte su questioni relative all’elaborazione e all’applicazione delle misure SPS, compresi i progressi a livello di nuove prove scientifiche disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio;
su richiesta dell’altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi le condizioni che si applicano all’importazione di prodotti specifici;
su richiesta dell’altra parte, comunica entro 20 giorni lavorativi lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione di prodotti specifici;
comunica all’altra parte qualsiasi cambiamento significativo della struttura o dell’organizzazione delle autorità competenti di una parte;
su richiesta, comunica i risultati dei controlli ufficiali effettuati dalle parti e le relazioni in merito ai risultati dei controlli effettuati;
su richiesta, comunica i risultati dei controlli all’importazione previsti in caso di respingimento o non conformità di una partita; e
su richiesta, comunica senza indebito ritardo una valutazione del rischio o un parere scientifico emesso da una parte e rilevante nell’ambito del presente capo.
Articolo 78
Adattamento alle condizioni regionali
Articolo 79
Audit e verifiche
La parte importatrice può effettuare audit e verifiche:
del sistema di ispezione e certificazione delle autorità dell’altra parte o di parti dello stesso;
dei risultati dei controlli effettuati nell’ambito del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice.
Ai fini dello svolgimento di tali audit e verifiche, la parte importatrice può effettuarli mediante richieste di informazioni alla parte esportatrice o mediante visite di audit e verifica nella parte esportatrice, che possono comprendere:
una valutazione del programma di controllo totale delle autorità competenti o di parti di esso, compresi, ove opportuno, esami degli audit regolamentari e delle attività di ispezione;
controlli in loco; e
la raccolta di informazioni e dati per valutare le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di prodotti.
Articolo 80
Notifica e consultazioni
Una parte notifica senza indebito ritardo all’altra parte:
cambiamenti significativi dello status relativo a organismi nocivi o malattie;
la comparsa di una nuova malattia degli animali;
dati di rilevanza epidemiologica in relazione a una malattia degli animali;
questioni importanti di sicurezza alimentare individuate da una parte;
tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure SPS adottate per controllare o eradicare malattie degli animali o per proteggere la salute umana, nonché qualsiasi modifica delle politiche di prevenzione, comprese quelle di vaccinazione;
su richiesta, risultati dei controlli ufficiali effettuati da una parte e una relazione sui risultati dei controlli effettuati; e
cambiamenti significativi delle funzioni di un sistema o di una banca dati.
Articolo 81
Misure di emergenza
Articolo 82
Sedi internazionali multilaterali
Le parti convengono di cooperare nelle sedi internazionali multilaterali per l’elaborazione di standard, direttive e raccomandazioni internazionali nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del presente capo.
Articolo 83
Attuazione e autorità competenti
Ai fini dell’attuazione del presente capo, ciascuna parte tiene conto di tutti gli elementi seguenti:
le decisioni del comitato SPS dell’OMC;
i lavori dei pertinenti organismi internazionali di standardizzazione;
le conoscenze e le esperienze passate in materia di scambi con la parte esportatrice; e
le informazioni fornite dall’altra parte.
Articolo 84
Cooperazione in materia di benessere degli animali
Articolo 85
Cooperazione in materia di resistenza antimicrobica
Il dialogo di cui al paragrafo 1 riguarda, tra l’altro:
la collaborazione per dare seguito agli orientamenti, agli standard, alle raccomandazioni e alle azioni, esistenti e futuri, elaborati nell’ambito delle pertinenti organizzazioni internazionali, come pure alle iniziative e ai piani nazionali, esistenti e futuri, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici e relativi alla produzione animale e alle pratiche veterinarie;
la collaborazione per l’attuazione delle raccomandazioni dell’OIE, dell’OMS e del Codex, in particolare del codice CAC-RCP61/2005;
lo scambio di informazioni sulle buone prassi di allevamento;
la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione;
la promozione di approcci multidisciplinari per lottare contro la resistenza antimicrobica, compreso l’approccio «One Health» dell’OMS, dell’OIE e del Codex.
Articolo 86
Sistemi alimentari sostenibili
Ciascuna parte incoraggia i propri servizi competenti per la sicurezza alimentare e la salute degli animali e delle piante a cooperare con i loro omologhi dell’altra parte al fine di promuovere metodi di produzione alimentare e sistemi alimentari sostenibili.
Articolo 87
Comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie
Il comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie sovrintende all’attuazione e al funzionamento del presente capo e ha le funzioni seguenti:
chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all’elaborazione, all’adozione o all’applicazione di prescrizioni, standard e raccomandazioni sanitarie e fitosanitarie a titolo del presente capo o dell’accordo SPS;
discute dei processi in corso in merito all’elaborazione di nuovi regolamenti;
discute il più rapidamente possibile delle preoccupazioni espresse da una parte in merito alle condizioni e alle procedure sanitarie e fitosanitarie di importazione applicate dall’altra parte;
riesamina periodicamente le misure SPS adottate delle parti, tra cui le prescrizioni in materia di certificazione e i processi di sdoganamento alle frontiere, nonché la loro applicazione, al fine di agevolare gli scambi tra le parti a norma dei principi, degli obiettivi e delle procedure di cui all’articolo 5 dell’accordo SPS. Ciascuna parte individua le misure appropriate che intende adottare, anche in relazione alla frequenza dei controlli di identità e fisici, tenendo conto dei risultati di tale riesame e sulla base dei criteri di cui all’allegato 10 del presente accordo;
scambia opinioni, informazioni ed esperienze in relazione alle attività di cooperazione in materia di protezione del benessere degli animali e lotta alla resistenza antimicrobica svolte a norma degli articoli 84 e 85;
su richiesta di una parte, valuta cosa si intenda per cambiamento significativo della situazione relativa alle malattie o agli organismi nocivi, secondo quanto previsto all’articolo 78, paragrafo 9;
adotta decisioni al fine di:
aggiungere definizioni secondo quanto previsto all’articolo 71;
definire i casi specifici di cui all’articolo 74, paragrafo 2;
definire i dettagli per le procedure di cui all’articolo 78, paragrafo 1;
stabilire ulteriori modalità per giustificare le motivazioni di cui all’articolo 78, paragrafi 5 e 7.
CAPO 4
OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI
Articolo 88
Obiettivo
L’obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti prevenendo, individuando ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi.
Articolo 89
Ambito di applicazione
Il presente capo non si applica:
alle specifiche d’acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessità di produzione o di consumo; o
alle misure SPS che rientrano nell’ambito di applicazione del capo 3 del presente titolo.
Articolo 90
Rapporto con l’accordo TBT
Articolo 91
Regolamenti tecnici
Può essere considerato uno standard internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5 e dell’allegato 3 dell’accordo TBT anche uno standard elaborato da altre organizzazioni internazionali, purché:
sia stata elaborata da un organismo di standardizzazione che cerca di raggiungere un consenso:
tra le delegazioni nazionali dei membri dell’OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di standardizzazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, standard sulla materia cui si riferisce l’attività di standardizzazione internazionale; o
tra gli organismi governativi dei membri dell’OMC partecipanti; e
sia stata elaborata conformemente alla decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell’OMC sui principi per l’elaborazione di standard, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 e all’allegato 3 dell’accordo TBT ( 4 ).
Articolo 92
Standard
Ciascuna parte invita gli organismi di standardizzazione stabiliti nel proprio territorio, come pure gli organismi regionali di standardizzazione di cui una parte o gli organismi di standardizzazione stabiliti nel suo territorio sono membri:
a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione degli standard internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di standardizzazione;
a utilizzare i pertinenti standard internazionali come base per gli standard di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali standard internazionali risultino inefficaci o inadeguati, per esempio a causa dell’insufficiente livello di protezione che consentono, a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici;
a evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di standardizzazione;
a riesaminare gli standard nazionali e regionali che non sono basati sui pertinenti standard internazionali a intervalli regolari, al fine di incrementare la convergenza di tali standard con i pertinenti standard internazionali;
a cooperare con i pertinenti organismi di standardizzazione dell’altra parte alle attività di standardizzazione internazionali, anche attraverso la cooperazione in seno agli organismi internazionali di standardizzazione o a livello regionale;
a promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di standardizzazione dell’altra parte; e
a scambiare informazioni tra organismi di standardizzazione.
Le parti scambiano informazioni:
sul rispettivo uso degli standard a sostegno dei regolamenti tecnici; e
sui rispettivi processi di standardizzazione e sull’entità del loro ricorso a standard internazionali, regionali o subregionali come base dei loro standard nazionali.
Articolo 93
Valutazione della conformità
Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:
seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi, determinati sulla base di una valutazione del rischio;
considera come prova della conformità ai regolamenti tecnici l’uso della dichiarazione di conformità del fornitore, vale a dire una dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità e senza l’obbligo di una valutazione da parte di terzi, quale garanzia di conformità, tra le opzioni per dimostrare la conformità ai regolamenti tecnici;
su richiesta dell’altra parte, fornisce informazioni sui criteri utilizzati per selezionare le procedure di valutazione della conformità per prodotti specifici.
Una parte, qualora richieda una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non abbia riservato tale compito a un’autorità governativa come precisato nel paragrafo 4:
utilizza l’accreditamento, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità. Fatto salvo il proprio diritto di stabilire prescrizioni per gli organismi di valutazione della conformità, ciascuna parte riconosce il prezioso ruolo che l’accreditamento con autorità derivata dal governo e su base non commerciale può svolgere nella qualifica degli organismi di valutazione della conformità;
utilizza i pertinenti standard internazionali per l’accreditamento e la valutazione della conformità;
invita gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità situati nel proprio territorio ad aderire ad accordi o intese internazionali operativi per l’armonizzazione o l’agevolazione dell’accettazione dei risultati della valutazione della conformità;
qualora due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte a espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l’immissione di un prodotto sul mercato, provvede affinché gli operatori economici possano effettuare una scelta tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità di una parte per un determinato prodotto o insieme di prodotti;
garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dagli operatori economici in generale e che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità;
consente agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori situati nel territorio dell’altra parte, e può imporre ai subappaltatori l’obbligo di soddisfare le stesse prescrizioni che l’organismo di valutazione della conformità deve soddisfare per eseguire tali prove o ispezioni; e
pubblica in un unico sito web un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tale valutazione della conformità come pure le informazioni pertinenti sull’ambito della designazione per ciascuno di questi organismi.
Nulla nel presente articolo osta a che una parte prescriva che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da proprie autorità governative specifiche. La parte che prescriva che la valutazione della conformità sia effettuata dalle proprie autorità governative specifiche:
limita le tariffe per la valutazione della conformità al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente della valutazione della conformità, chiarisce come le tariffe applicate per tale valutazione della conformità si limitino al costo approssimativo dei servizi prestati; e
rende pubbliche le tariffe per la valutazione della conformità.
Articolo 94
Trasparenza
Una parte, qualora riceva dall’altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:
su richiesta dall’altra parte, discute le osservazioni scritte con la partecipazione della propria autorità di regolamentazione competente, in un momento in cui è possibile tenerne conto; e
risponde per iscritto alle osservazioni entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità.
Articolo 95
Marcatura ed etichettatura
Qualora una parte imponga obblighi di marcatura o etichettatura dei prodotti, si applicano tutte le seguenti condizioni:
la parte richiede solo le informazioni che sono pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o che indicano che il prodotto è conforme ai requisiti tecnici obbligatori;
la parte non richiede l’approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti, né il pagamento di tariffe, come condizione imprescindibile per l’immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, tranne qualora ciò sia necessario per conseguire obiettivi legittimi;
qualora imponga agli operatori economici l’utilizzo di un numero di identificazione unico, la parte comunica tale numero agli operatori economici dell’altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;
tranne qualora le informazioni elencate al punto i), ii) o iii) siano fuorvianti, contraddittorie o si prestino a confusione in relazione alle informazioni richieste dalla parte importatrice riguardo alle merci, la parte importatrice consente:
informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel territorio della parte che importa le merci;
nomenclature, pittogrammi, simboli o elementi grafici riconosciuti a livello internazionale; e
informazioni aggiuntive oltre a quelle richieste nel territorio della parte che importa le merci;
la parte accetta che l’etichettatura come pure le integrazioni o le correzioni dell’etichettatura vengano effettuate nei depositi doganali o altre aree designate nel paese di importazione come alternativa all’etichettatura nel paese di origine, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di sanità pubblica o di sicurezza; e
la parte, salvo se ritiene che ciò possa compromettere il conseguimento di obiettivi legittimi, si adopera per accettare l’uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché esigere che le etichette o la marcatura siano fisicamente apposte sul prodotto.
Articolo 96
Cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari
Ai fini del funzionamento indipendente e imparziale della vigilanza del mercato, le parti garantiscono:
la separazione delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità; e
l’assenza di interessi che potrebbero compromettere l’imparzialità delle autorità di vigilanza del mercato nel rispettivo controllo o nella rispettiva supervisione degli operatori economici.
Le parti cooperano e si scambiano informazioni in materia di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari, in particolare per quanto riguarda:
attività e misure di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme;
metodi di valutazione del rischio e prove sui prodotti;
richiami coordinati di prodotti o altre azioni analoghe;
questioni scientifiche, tecniche e regolamentari, al fine di migliorare la sicurezza e la conformità dei prodotti non alimentari;
questioni emergenti di notevole rilevanza per la salute e la sicurezza;
attività di standardizzazione;
scambi di funzionari.
L’accordo definisce le modalità secondo le quali:
l’Unione fornirà al Regno Unito informazioni selezionate provenienti dal proprio sistema RAPEX, o dal sistema che lo sostituirà, di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, o all’atto che la sostituirà;
il Regno Unito fornirà all’Unione informazioni selezionate provenienti dalla propria banca dati relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o dalla banca dati che la sostituirà; e
le parti si comunicheranno reciprocamente le azioni e le misure di follow-up adottate in risposta alle informazioni scambiate.
Articolo 97
Discussioni tecniche
Una parte, qualora ritenga che un progetto o una proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità dell’altra parte possa produrre effetti significativi sugli scambi tra le parti, può richiedere discussioni tecniche al riguardo. La richiesta è presentata per iscritto all’altra parte e indica:
la misura in questione;
le disposizioni del presente capo o di un allegato del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e
i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente in merito alla misura.
Articolo 98
Cooperazione
Ai fini del paragrafo 1, le parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere attività di cooperazione di interesse reciproco. In particolare tali attività possono riguardare:
lo scambio di informazioni, esperienze e dati relativi ai regolamenti tecnici, agli standard e alle procedure di valutazione della conformità;
iniziative per garantire un’interazione e una cooperazione efficienti tra le rispettive autorità di regolamentazione a livello internazionale, regionale o nazionale;
lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese internazionali riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi di cui una o entrambe le parti sono firmatarie; e
l’istituzione di iniziative volte ad agevolare gli scambi o la partecipazione alle stesse.
Articolo 99
Punti di contatto
Articolo 100
Comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi
Il comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi sovrintende all’attuazione e al funzionamento del presente capo e dei suoi allegati e, ove possibile, chiarisce e affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all’elaborazione, all’adozione o all’applicazione di regolamenti tecnici, standard e procedure di valutazione della conformità a norma del presente capo o dell’accordo TBT.
CAPO 5
DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
Articolo 101
Obiettivo
Gli obiettivi del presente capo sono:
rafforzare la cooperazione tra le parti in materia di dogane e agevolazione degli scambi e sostenere o mantenere, ove opportuno, adeguati livelli di compatibilità tra le rispettive legislazioni e prassi doganali al fine di garantire che la legislazione e le procedure pertinenti, come pure la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, conseguano l’obiettivo di promuovere l’agevolazione degli scambi, garantendo nel contempo l’efficacia dei controlli doganali così come l’efficacia dell’applicazione della normativa doganale e delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio, l’adeguata protezione della sicurezza dei cittadini nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti;
rafforzare la cooperazione amministrativa tra le parti in materia di IVA e l’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;
garantire che la legislazione di ciascuna parte abbia un carattere non discriminatorio e che le procedure doganali siano basate sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode e per promuovere gli scambi legittimi; e
garantire che non siano in alcun modo compromessi i legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi quelli relativi alla sicurezza e alla lotta contro la frode.
Articolo 102
Definizioni
Ai fini del presente capo, dell’allegato 18, del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte si applicano le definizioni seguenti:
«accordo sulle ispezioni pre-imbarco»: l’accordo sulle ispezioni pre-imbarco di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;
«convenzione ATA e convenzione di Istanbul»: la convenzione doganale sul carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, e la convenzione di Istanbul sull’ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990;
«convenzione sul regime comune di transito»: la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito;
«modello dei dati doganali dell’OMD»: la raccolta di dati, modelli elettronici per lo scambio di dati commerciali e standard internazionali sui dati e sulle informazioni utilizzati per l’agevolazione del rispetto della normativa e per l’applicazione dei controlli nel commercio mondiale, pubblicata periodicamente dal team di progetto del modello dei dati dell’OMD;
«normativa doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l’entrata o l’importazione delle merci, l’uscita o l’esportazione delle merci, il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
«informazione»: dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;
«persona»: qualsiasi persona quale definita all’articolo 512, lettera l) ( 5 );
«quadro SAFE»: il quadro di standard per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale, adottato in occasione della sessione dell’Organizzazione mondiale delle dogane tenutasi a Bruxelles nel giugno 2005, e periodicamente aggiornato; e
«accordo OMC sull’agevolazione degli scambi»: l’accordo sull’agevolazione degli scambi allegato al protocollo che modifica l’accordo OMC (decisione del 27 novembre 2014).
Articolo 103
Cooperazione doganale
Le parti sviluppano una cooperazione, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:
scambio di informazioni sulla normativa doganale, sulla sua attuazione e sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti ambiti:
semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;
agevolazione del transito e del trasbordo;
rapporti con la comunità imprenditoriale; e
sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio;
collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale a norma del quadro SAFE;
possibilità di sviluppare iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione e ad altre procedure doganali, compresa l’assistenza tecnica, nonché iniziative congiunte volte a garantire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;
rafforzamento della cooperazione nel settore doganale nell’ambito di organizzazioni internazionali quali l’OMC e l’OMD e scambio di informazioni o conduzione di discussioni al fine di stabilire, ove possibile, posizioni comuni in seno a tali organizzazioni internazionali come pure all’UNCTAD e all’UNECE;
impegno ad armonizzare i rispettivi requisiti in materia di dati per l’importazione, l’esportazione e altre procedure doganali mediante l’applicazione di standard e dati comuni conformemente al modello dei dati doganali dell’OMD;
rafforzamento della cooperazione sulle tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori prassi e, ove opportuno, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli. Ove pertinente e opportuno, le parti possono prendere in considerazione anche il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, degli standard e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza. Le parti possono prendere in considerazione, ove pertinente e opportuno, anche l’elaborazione di criteri e standard compatibili per la valutazione del rischio, di misure di controllo e dei settori di controllo prioritari;
instaurazione del reciproco riconoscimento dei programmi di operatore economico autorizzato per rendere sicuro e facilitare il commercio;
promozione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o organismi governativi in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato, che può essere realizzata, tra l’altro, concordando gli standard più elevati, agevolando l’accesso ai benefici e riducendo al minimo inutili duplicazioni;
applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, anche attraverso lo scambio di informazioni e migliori prassi nelle operazioni doganali, con un’attenzione particolare all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;
mantenimento di procedure doganali compatibili, ove opportuno e praticabile, compresa l’applicazione di un documento amministrativo unico per la dichiarazione in dogana; e
scambio, ove pertinente e opportuno e nel quadro di accordi da concordare, di determinate categorie di informazioni di rilevanza doganale tra le autorità doganali delle parti mediante una comunicazione strutturata e regolare, ai fini del miglioramento della gestione del rischio e dell’efficacia dei controlli doganali, dell’individuazione delle merci a rischio in termini di riscossione delle entrate o di sicurezza e dell’agevolazione degli scambi legittimi. Tali scambi possono comprendere dati relativi alle dichiarazioni di esportazione e di importazione per quanto riguarda gli scambi tra le parti, con la possibilità di esaminare, mediante iniziative pilota, lo sviluppo di meccanismi interoperabili al fine di evitare duplicazioni nella trasmissione di tali informazioni. Gli scambi di cui alla presente lettera lasciano impregiudicati gli scambi di informazioni che possono aver luogo tra le parti a norma del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
Articolo 104
Legislazione e procedure doganali e altre disposizioni legislative e procedure attinenti al commercio
Ciascuna parte provvede affinché le rispettive disposizioni e procedure doganali:
siano coerenti con gli strumenti e standard internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, compresi l’accordo dell’OMC sull’agevolazione degli scambi, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci nonché il quadro SAFE e il modello dei dati doganali dell’OMD;
garantiscano la protezione e l’agevolazione degli scambi legittimi, tenendo conto dell’evoluzione delle prassi commerciali, attraverso l’applicazione efficace delle norme, anche in caso di violazioni delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, di evasione dei dazi e di contrabbando, e assicurando il rispetto delle prescrizioni legislative;
si basino su una legislazione proporzionata e non discriminatoria, che eviti oneri inutili per gli operatori economici, preveda ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicuri la tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della sicurezza dei cittadini, nonché il rispetto dei divieti e delle restrizioni e degli interessi finanziari delle parti; e
contengano norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte in caso di violazioni della regolamentazione o degli obblighi procedurali in materia doganale e che garantiscano che l’imposizione di tali sanzioni non determini ritardi ingiustificati.
Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente la propria legislazione e le proprie procedure doganali. Le procedure doganali dovrebbero inoltre essere applicate in modo prevedibile, coerente e trasparente.
Per migliorare i metodi di lavoro e garantire la non discriminazione, la trasparenza, l’efficienza, la correttezza e la responsabilità in relazione alle operazioni, ciascuna parte:
semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità al fine di garantire lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle dogane e da altri organismi; e
promuove il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera, a livello sia interno che transfrontaliero, al fine di agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere e rafforzare i controlli, prendendo in considerazione controlli di frontiera congiunti ove fattibile e opportuno.
Articolo 105
Svincolo delle merci
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:
prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
prevedono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell’arrivo delle merci, al fine di consentire il sollecito svincolo delle merci all’arrivo, se l’analisi dei rischi non ha identificato alcun rischio o se non devono essere effettuati controlli casuali o di altro tipo;
prevedono la possibilità, ove opportuno e qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie, di immettere le merci in libera pratica presso il primo punto di arrivo; e
consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all’arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l’arrivo e purché tutte le altre prescrizioni normative siano state rispettate.
Articolo 106
Procedure doganali semplificate
Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un’ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tali misure possono comprendere, tra l’altro:
dichiarazioni in dogana contenenti una serie ridotta di dati o un numero ridotto di documenti giustificativi;
dichiarazioni in dogana periodiche per la determinazione e il pagamento dei dazi doganali e delle imposte a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci importate;
l’autovalutazione e la dilazione del pagamento dei dazi doganali e delle imposte fino a dopo lo svincolo delle merci importate; e
l’uso di una garanzia con un importo ridotto o l’esonero dall’obbligo di fornire la garanzia.
Articolo 107
Transito e trasbordo
Articolo 108
Gestione del rischio
Articolo 109
Audit successivi allo sdoganamento
Articolo 110
Operatori economici autorizzati
Articolo 111
Pubblicazione e disponibilità delle informazioni
Ciascuna parte pubblica senza indugio, con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, le nuove disposizioni legislative e procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi, e pubblica senza indugio le modifiche e le interpretazioni di tali disposizioni legislative e procedure. Ciò comprende:
gli avvisi pertinenti di natura amministrativa;
le procedure di importazione, esportazione e transito (comprese quelle per porti, aeroporti e altri punti di entrata), e i moduli e i documenti richiesti;
le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all’importazione o all’esportazione, o in relazione a esse;
i diritti e gli oneri imposti da o per organismi governativi sull’importazione, sull’esportazione o sul transito, o in relazione a essi;
le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;
le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;
le restrizioni o i divieti di importazione, esportazione o transito;
le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;
le procedure di ricorso;
gli accordi o loro parti con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;
le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;
gli orari di servizio e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi di frontiera; e
i punti di contatto per le richieste di informazioni.
Ciascuna parte rende disponibili su Internet:
una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete necessarie per l’importazione, l’esportazione e il transito;
i moduli e i documenti richiesti per l’importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l’esportazione da tale territorio; e
i recapiti relativi ai centri di informazione.
Ciascuna parte provvede affinché le descrizioni, i moduli, i documenti e le informazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), siano tenuti aggiornati.
Articolo 112
Decisioni anticipate
Ciascuna parte pubblica almeno:
le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;
il termine per l’emissione della decisione anticipata; e
il periodo di validità della decisione anticipata.
Le decisioni anticipate sono emesse per quanto riguarda:
la classificazione tariffaria delle merci;
l’origine delle merci; e
qualsiasi altra questione eventualmente concordata dalle parti.
Articolo 113
Spedizionieri doganali
Le disposizioni e procedure doganali di una parte non prevedono l’obbligo di ricorrere a spedizionieri doganali o altri agenti. Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.
Articolo 114
Ispezioni pre-imbarco
Una parte non impone l’obbligo di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell’accordo dell’OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.
Articolo 115
Riesame e ricorso
Le procedure di cui al paragrafo 1 comprendono:
un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un’autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all’ufficio che ha emesso la decisione; e
un ricorso o un riesame giudiziario della decisione.
Articolo 116
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Articolo 117
Ammissione temporanea
Ciascuna parte concede l’ammissione temporanea in esenzione totale, a determinate condizioni, da dazi all’importazione e imposte e senza divieti o restrizioni all’importazione di carattere economico, come previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, ai seguenti tipi di merci:
merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe (merci destinate a essere esposte o a essere oggetto di dimostrazione nel corso di una manifestazione; merci destinate a esser utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione di prodotti esteri; materiale, comprese apparecchiature per l’interpretazione, apparecchi di registrazione del suono e delle immagini, nonché film a carattere educativo, scientifico o culturale, destinato a essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali); prodotti ottenuti accessoriamente nel corso della manifestazione con merci importate temporaneamente, in occasione della dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;
materiale professionale (materiale per la stampa, la radiodiffusione e la televisione, necessario ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si rechino nel territorio di un altro paese per effettuare servizi giornalistici, registrazioni o trasmissioni nel quadro di determinati programmi; materiale cinematografico necessario a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per realizzare uno o più film; ogni altro materiale necessario per l’esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, nella misura in cui non sia destinato a essere utilizzato nella fabbricazione industriale, per il condizionamento di merci o (tranne in caso di attrezzatura manuale) nello sfruttamento di risorse naturali, nella costruzione, nella riparazione o nella manutenzione di immobili, nell’esecuzione di lavori di sterro o lavori analoghi; apparecchi ausiliari del materiale di cui sopra e relativi accessori); componenti importati per la riparazione di materiale professionale in regime di ammissione temporanea;
merci importate nel quadro di un’operazione commerciale, ma la cui importazione non costituisce di per sé un’operazione commerciale (imballaggi importati pieni per essere riesportati, vuoti o pieni, oppure importati vuoti per essere riesportati pieni; contenitori, riempiti o meno di merci, nonché accessori e attrezzature di contenitori in regime di ammissione temporanea, importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, oppure importati separatamente per essere riesportati con un contenitore e componenti destinati alla riparazione dei contenitori in regime di ammissione temporanea; palette; campioni; film pubblicitari; altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale);
merci importate nel quadro di un processo di fabbricazione (matrici, zoccoli, cliché, stampi, disegni, progetti, modelli e altri oggetti simili; strumenti di misura, di controllo, di verifica e altri oggetti simili; utensili e strumenti speciali, importati per essere utilizzati nel corso di un processo di fabbricazione); mezzi di produzione sostitutivi (strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci simili, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore);
merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali (materiale scientifico e didattico, materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un’attività educativa, scientifica o culturale); pezzi di ricambio per materiale scientifico e didattico in regime di ammissione temporanea; utensili appositamente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del predetto materiale;
effetti personali (tutti gli articoli, nuovi o usati, di cui un viaggiatore può ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, tenuto conto di tutte le circostanze del viaggio, esclusa qualsiasi merce importata a fini commerciali); merci importate a fini sportivi (articoli sportivi e altri materiali destinati a essere utilizzati dai viaggiatori in occasione di gare o di dimostrazioni sportive o a fini di allenamento nel territorio di ammissione temporanea);
materiale di promozione turistica (merci aventi come scopo d’indurre il pubblico a visitare paesi stranieri, in particolare ad assistere a riunioni o a manifestazioni di carattere culturale, religioso, turistico, sportivo o professionale);
merci importate a fini umanitari (materiale medico-chirurgico e di laboratorio e spedizioni aventi carattere d’urgenza, come veicoli o altri mezzi di trasporto, coperte, tende, case prefabbricate o altri generi di prima necessità, spediti per soccorrere le vittime di calamità naturali o catastrofi analoghe); e
animali importati per scopi specifici (ammaestramento, addestramento, riproduzione, ferratura o pesatura, trattamento veterinario, prova (per esempio, in vista dell’acquisto), partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni, spettacoli (animali da circo, ecc.), trasferimenti turistici (compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori), esercizio di un’attività (cani o cavalli di polizia; cani da ricerca, cani guida per ciechi, ecc.), operazioni di salvataggio, transumanza o pascolo, esecuzione di lavoro o trasporto, uso medico (produzione di veleno, ecc.).
Articolo 118
Sportello unico
Ciascuna parte si adopera per istituire uno sportello unico che consenta agli operatori commerciali di presentare la documentazione o i dati richiesti per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci attraverso un punto di accesso unico alle autorità o agli organismi partecipanti.
Articolo 119
Agevolazione del traffico ro-ro
Le parti riconoscono:
il diritto di ciascuna parte di adottare formalità e procedure doganali che agevolino gli scambi per il traffico tra le parti nell’ambito dei rispettivi quadri giuridici; e
il diritto dei porti, delle autorità portuali e degli operatori di agire, nell’ambito degli ordinamenti giuridici della rispettiva parte, conformemente alle proprie norme e ai propri modelli operativi e commerciali.
A tal fine le parti:
adottano o mantengono in vigore procedure che consentano la presentazione di documenti d’importazione e altre informazioni richieste, comprese le distinte, per iniziare il trattamento prima dell’arrivo delle merci, al fine di accelerare le procedure di svincolo delle merci all’arrivo; e
si impegnano ad agevolare l’uso del regime di transito da parte degli operatori, comprese le semplificazioni di tale regime previste dalla convenzione sul regime comune di transito.
Articolo 120
Cooperazione amministrativa in materia di IVA e assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte
Le autorità competenti delle parti collaborano per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA e per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte a norma del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
Articolo 121
Comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine
Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine:
tiene consultazioni periodiche; e
in relazione al riesame delle disposizioni dell’allegato 18:
effettua convalide comuni degli aderenti ai programmi per individuare i punti di forza e di debolezza nell’attuazione dell’allegato 18; e
procede a scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori.
Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può adottare decisioni o raccomandazioni sui seguenti aspetti:
lo scambio di informazioni di rilevanza doganale, il reciproco riconoscimento delle tecniche di gestione del rischio, degli standard e dei controlli relativi al rischio e delle misure doganali di sicurezza, le decisioni anticipate, gli approcci comuni alla valutazione in dogana e altre questioni relative all’attuazione del presente capo;
le modalità di scambio automatico di informazioni di cui all’articolo 10 del protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e altre questioni relative all’attuazione di tale protocollo;
le questioni relative all’attuazione dell’allegato 18; e
le procedure di consultazione di cui all’articolo 63 e qualsiasi questione tecnica o amministrativa relativa all’attuazione del capo 2 del presente titolo, comprese le note interpretative volte a garantire un’amministrazione uniforme delle regole di origine.
Articolo 122
Modifiche
Il consiglio di partenariato può modificare:
l’allegato 18, il protocollo sull’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e l’elenco delle merci di cui all’articolo 117, paragrafo 2; e
il protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
TITOLO II
SERVIZI E INVESTIMENTI
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 123
Obiettivo e ambito di applicazione
Il presente titolo non si applica a quanto segue:
servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei ( 6 ), a eccezione di quanto segue:
servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;
servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione;
servizi di assistenza a terra;
seguenti servizi prestati con aeromobile con equipaggio nel rispetto delle norme e regolamentazioni di ciascuna parte che disciplinano l’ammissione degli aeromobili nel rispettivo territorio, la partenza da esso e l’esercito al suo interno: lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; e
vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
servizi audiovisivi;
cabotaggio marittimo nazionale ( 7 ); e
trasporto per via navigabile interna.
Articolo 124
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
«attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri»: le attività, anche sotto forma di prestazione di servizi, che non sono svolte su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici ( 8 );
«servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili»: le attività di questa natura effettuate su un aeromobile o su una sua parte che ne comportano il ritiro dal servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
«servizi di sistemi telematici di prenotazione»: servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
«impresa disciplinata»: l’impresa situata nel territorio di una parte, stabilita a norma della lettera h) da un investitore dell’altra parte nel rispetto del diritto applicabile, esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente;
«scambi transfrontalieri di servizi»: la prestazione di un servizio:
dal territorio di una parte nel territorio dell’altra parte; o
nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell’altra parte;
«attività economica»: l’attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, anche sotto forma di prestazione di servizio, escluse le attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri;
«impresa»: una persona giuridica o una sua succursale o un suo ufficio di rappresentanza;
«stabilimento»: la costituzione o l’acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso partecipazione al capitale, o l’apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una parte al fine di allacciare o mantenere legami economici durevoli;
«servizi di assistenza a terra»: la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, catering, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, assistenza e pulizia degli aeromobili, trasporto a terra, operazioni di volo, gestione dell’equipaggio e pianificazione dei voli; i servizi di assistenza a terra non comprendono l’autoassistenza, la sicurezza (security), la riparazione e la manutenzione degli aeromobili o l’esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all’interno dell’aeroporto;
«investitore di una parte»: una persona fisica o giuridica di una parte che intende stabilire, sta stabilendo o ha stabilito, in conformità della lettera h), un’impresa nel territorio dell’altra parte;
«persona giuridica di una parte» ( 9 ):
per l’Unione:
una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto dell’Unione, o di almeno uno dei suoi Stati membri, che esercita nel territorio dell’Unione un’attività commerciale sostanziale che l’Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all’OMC (WT/REG39/1), riconosce equivalente al concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l’economia di uno Stato membro dell’Unione sancito dall’articolo 54 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); e
una società di navigazione stabilita al di fuori dell’Unione ma controllata da persone fisiche di uno Stato membro, le cui navi sono immatricolate in uno Stato membro dell’Unione e battono bandiera di tale Stato;
per il Regno Unito:
una persona giuridica costituita o organizzata a norma del diritto del Regno Unito che esercita un’attività commerciale sostanziale nel territorio del Regno Unito; e
una società di navigazione stabilita al di fuori del Regno Unito ma controllata da persone fisiche del Regno Unito, le cui navi sono immatricolate nel Regno Unito e battono bandiera del Regno Unito;
«esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un’impresa;
«qualifiche professionali»: qualifiche attestate da titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza;
«vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo»: possibilità per il vettore aereo di vendere e commercializzare liberamente servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione, ma non la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
«servizio»: qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri;
«servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri»: servizi che non sono prestati né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
«prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che intende prestare o presta un servizio;
«prestatore di servizi di una parte»: la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta un servizio.
Articolo 125
Diniego di benefici
Può negare i benefici del presente titolo e del titolo IV della presente rubrica all’investitore o prestatore di servizi dell’altra parte, ovvero all’impresa disciplinata, la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani, che:
vietano di effettuare operazioni con l’investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata o
risulterebbero violate o eluse se all’investitore, prestatore di servizi o impresa disciplinata fossero accordati i benefici del presente titolo e del titolo IV della presente rubrica, compresa la situazione in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che ne è proprietaria o ne ha il controllo.
Articolo 126
Riesame
CAPO 2
LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Articolo 127
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure adottate da una parte che incidono sullo stabilimento di un’impresa ai fini dello svolgimento di attività economiche e sull’esercizio della stessa da parte di:
investitori dell’altra parte;
imprese disciplinate; e
ai fini dell’articolo 132, un’impresa situata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura.
Articolo 128
Accesso al mercato
Ciascuna parte, in relazione allo stabilimento di un’impresa da parte di un investitore dell’altra parte o da parte di un’impresa disciplinata ovvero in relazione all’esercizio di un’impresa disciplinata, si astiene dall’adottare o mantenere in vigore, per l’intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:
impongono limiti:
del numero di imprese che possono svolgere una determinata attività economica, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
della partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo della partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; o
del numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un’impresa può impiegare e che sono necessarie per l’esercizio dell’attività economica e a esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali l’investitore dell’altra parte può esercitare un’attività economica.
Articolo 129
Trattamento nazionale
Per trattamento accordato da una parte a norma del paragrafo 1 s’intende:
nel caso di un’amministrazione regionale o locale del Regno Unito, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale livello amministrativo accorda agli investitori del Regno Unito e alle loro imprese nel territorio di pertinenza; e
nel caso di un’amministrazione di uno Stato membro o all’interno di esso, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale amministrazione accorda agli investitori del proprio Stato membro e alle loro imprese nel territorio di pertinenza.
Articolo 130
Trattamento della nazione più favorita
I paragrafi 1 e 2 non dovranno interpretarsi in modo da obbligare una parte a estendere agli investitori dell’altra parte e alle imprese disciplinate il beneficio del trattamento derivante da:
un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o
misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento degli standard o dei criteri applicabili per l’autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un’impresa ai fini dell’esercizio di un’attività economica o il riconoscimento di misure prudenziali di cui al punto 3 dell’allegato del GATS sui servizi finanziari.
Articolo 131
Alta dirigenza e consigli di amministrazione
Nessuna parte impone a un’impresa disciplinata di nominare amministratore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione una persona fisica di una specifica cittadinanza.
Articolo 132
Prescrizioni in materia di prestazioni
Ciascuna parte si astiene dall’imporre prescrizioni, esigerne l’applicazione o richiedere, in relazione allo stabilimento o all’esercizio di un’impresa nel proprio territorio, il rispetto di uno o più degli impegni seguenti:
esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio;
mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all’impresa;
limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall’impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera;
trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio ( 12 );
rifornire un determinato mercato regionale o mondiale di una merce prodotta o un servizio prestato dall’impresa unicamente a partire dal territorio della parte;
ubicare nel proprio territorio la sede responsabile di una specifica regione del mondo più ampia del proprio territorio o la sede a livello mondiale;
assumere un determinato numero o percentuale di persone fisiche della parte;
raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;
limitare l’esportazione o la vendita per l’esportazione; o
per un contratto di licenza vigente al momento in cui è imposta la prescrizione o la relativa applicazione ovvero in cui è richiesto il rispetto dell’impegno, o per un contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l’impresa e una persona fisica o giuridica o altro soggetto ubicati nel proprio territorio, se la prescrizione o la relativa applicazione è imposta o l’impegno è fatto rispettare in una forma che costituisce ingerenza diretta nel contratto di licenza derivante dall’esercizio dei pubblici poteri non giudiziari della parte:
un’aliquota o un importo di una royalty inferiore a un determinato livello o
una determinata durata di un contratto di licenza.
La presente lettera non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l’impresa e la parte. Ai fini della presente lettera, il «contratto di licenza» designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.
Ciascuna parte si astiene dal subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di un beneficio connesso allo stabilimento o all’esercizio dell’impresa nel proprio territorio a una o più delle condizioni seguenti:
raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da altro soggetto ubicati nel proprio territorio;
mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati all’impresa;
limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall’impresa mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle esportazioni o degli afflussi di valuta estera; o
limitare l’esportazione o la vendita per l’esportazione.
Il paragrafo 1, lettere f) e l), del presente articolo non si applica quando:
la prescrizione sia imposta o applicata o l’impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall’autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza della parte, al fine di prevenire una restrizione o una distorsione della concorrenza o per porvi rimedio; o
la parte autorizza l’uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all’articolo 31 o all’articolo 31 bis dell’accordo TRIPS ovvero adotta o mantiene in vigore misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni proprietarie rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 39, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS e a esso conformi.
Articolo 133
Misure non conformi ed eccezioni
Gli articoli 128, 129, 130, 131 e 132 non si applicano:
alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:
per l’Unione:
Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o
amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
per il Regno Unito:
amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;
o
amministrazione locale;
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o
alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) di questo paragrafo, nella misura in cui non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 128, 129, 130, 131 o 132.
CAPO 3
SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI
Articolo 134
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi a opera di prestatori di servizi dell’altra parte.
Articolo 135
Accesso al mercato
Ciascuna parte si astiene dall’adottare o mantenere in vigore, per l’intero territorio o a livello di suddivisione territoriale, misure che:
impongono limiti:
del numero di prestatori di servizi che possono prestare un dato servizio, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;
del valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; o
del numero complessivo di operazioni di servizio o della produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica ( 13 ); o
limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali il prestatore di servizi può prestare il servizio.
Articolo 136
Presenza locale
Nessuna parte subordina la prestazione transfrontaliera di servizi all’obbligo dei prestatori di servizi dell’altra parte di stabilire o di mantenere un’impresa o di essere residenti nel territorio della parte.
Articolo 137
Trattamento nazionale
Articolo 138
Trattamento della nazione più favorita
Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra parte i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:
un accordo internazionale diretto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o
misure che prevedono il riconoscimento, compreso il riconoscimento degli standard o dei criteri applicabili per l’autorizzazione, la licenza o la certificazione di una persona fisica o di un’impresa ai fini dell’esercizio di un’attività economica o misure prudenziali di cui al punto 3 dell’allegato del GATS sui servizi finanziari.
Articolo 139
Misure non conformi
Gli articoli 135, 136, 137 e 138 non si applicano:
alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:
per l’Unione:
Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o
amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
per il Regno Unito:
amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o
amministrazione locale;
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o
alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, agli articoli 135, 136, 137 e 138.
CAPO 4
INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI
Articolo 140
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica di una parte e che:
sono responsabili della creazione di un’impresa di detta persona giuridica nel territorio dell’altra parte;
non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche non richieste ai fini dello stabilimento di tale impresa; e
non ricevono compensi da fonti ubicate nell’altra parte;
«prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte (senza avvalersi di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) che non è stabilita sul territorio dell’altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest’ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi di durata non superiore a 12 mesi che richiede la presenza temporanea dei suoi dipendenti che:
abbiano offerto lo stesso tipo di servizi in veste di dipendenti della persona giuridica per un periodo non inferiore a un anno immediatamente prima della data in cui presentano domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo;
posseggano, a tale data, un’esperienza professionale di almeno tre anni, acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età, nel settore di attività oggetto del contratto, un diploma universitario o una qualifica attestante conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell’altra parte ( 14 ); e
non ricevono compensi da fonti ubicate nell’altra parte;
«professionisti indipendenti»: le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte e che:
non sono stabilite nel territorio dell’altra parte;
hanno stipulato (senza avvalersi di un’agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) un contratto in buona fede di durata non superiore a 12 mesi per una prestazione di servizi a un consumatore finale ubicato nell’altra parte che richieda la presenza temporanea del professionista; e
posseggono, alla data della domanda di ingresso e di soggiorno temporaneo, un’esperienza professionale di almeno sei anni relativa all’attività in questione, un diploma universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente e le qualifiche professionali legalmente richieste per esercitare tale attività nell’altra parte ( 15 );
«personale trasferito all’interno di una società»: le persone fisiche che:
sono alle dipendenze di una persona giuridica o di una sua succursale o ne sono socie per un periodo, immediatamente precedente la data del trasferimento intrasocietario, di almeno un anno, nel caso dei dirigenti e personale specializzato e di almeno sei mesi nel caso dei dipendenti in tirocinio;
al momento della domanda risiedono al di fuori del territorio dell’altra parte;
sono temporaneamente trasferite presso un’impresa ubicata nel territorio dell’altra parte e appartenente allo stesso gruppo della persona giuridica di origine, compresi l’ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale, o la società madre di tale persona giuridica ( 16 ); e
appartengono a una delle categorie professionali seguenti:
dirigenti ( 17 );
personale specializzato; o
dipendenti in tirocinio;
«dirigenti»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell’impresa nell’altra parte, principalmente sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:
la direzione dell’impresa, di un suo dipartimento o di una sua suddivisione;
compiti di supervisione e controllo dell’attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; e
il potere di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;
«specialista»: una persona fisica in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’impresa, che devono essere valutate tenendo conto non solo delle conoscenze specifiche relative all’impresa, ma anche dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un’adeguata esperienza professionale di un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche e l’eventuale appartenenza a un albo professionale; e
«dipendente in tirocinio»: una persona fisica titolare di un diploma universitario trasferita temporaneamente ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuita durante il trasferimento ( 18 ).
Articolo 141
Personale trasferito all’interno di una società e visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento
Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all’allegato 21:
ciascuna parte autorizza:
l’ingresso e il soggiorno temporaneo del personale trasferito all’interno di una società;
l’ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento senza imporre l’obbligo di un permesso di lavoro o altra procedura di autorizzazione preventiva di natura analoga; e
l’impiego nel proprio territorio di personale trasferito all’interno di una società dell’altra parte;
le parti non mantengono in vigore né adottano limitazioni - sotto forma di contingenti numerici o di verifica della necessità economica - al numero totale di persone fisiche cui, in un settore specifico, è concesso l’ingresso in qualità di visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento o che un investitore dell’altra parte può impiegare come personale trasferito all’interno di una società a livello di suddivisione territoriale o per l’intero territorio; e
durante il soggiorno temporaneo nel suo territorio, ciascuna parte accorda al personale trasferito all’interno di una società e ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, alle proprie persone fisiche.
Articolo 142
Visitatori di breve durata per motivi professionali
Nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche di cui all’allegato 21, ciascuna parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporaneo di visitatori di breve durata per motivi professionali dell’altra parte ai fini dello svolgimento delle attività elencate nell’allegato 21, alle seguenti condizioni:
i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;
i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; e
i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto all’allegato 21.
Articolo 143
Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti
Nei settori, sottosettori e attività di cui all’allegato 22 e nel rispetto delle pertinenti condizioni e qualifiche ivi specificate:
le parti autorizzano l’ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nel proprio territorio;
le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni — sotto forma di contingenti numerici o verifica della necessità economica — al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell’altra parte il cui ingresso è autorizzato; e
ai fini della prestazione di servizi nel proprio territorio, ciascuna parte accorda ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri prestatori di servizi.
Articolo 144
Misure non conformi
Nella misura in cui la misura in questione incide sul soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali, l’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), l’articolo 142, paragrafo 3, e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c), non si applicano:
alle vigenti misure non conformi delle parti a livello di:
per l’Unione:
Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o
amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
per il Regno Unito:
amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o
amministrazione locale;
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente articolo;
alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 142, paragrafo 3, e all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c); o
a qualunque misura adottata da una parte conformemente a una delle condizioni o qualifiche indicate nell’allegato 20.
Articolo 145
Trasparenza
Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono per quanto possibile le seguenti informazioni circa l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche:
categorie di visti, permessi o qualunque tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;
documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;
modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, per esempio presso gli uffici consolari o online;
diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;
durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a);
condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili;
norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;
procedure di riesame o di ricorso disponibili; e
pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali.
CAPO 5
QUADRO NORMATIVO
SEZIONE 1
REGOLAMENTAZIONE INTERNA
Articolo 146
Ambito di applicazione e definizioni
La presente sezione si applica alle misure delle parti relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e alle formalità in materia di qualifiche e agli standard tecnici che incidono:
sugli scambi transfrontalieri di servizi;
sullo stabilimento o sulla gestione; o
sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell’altra parte, ai sensi dell’articolo 140.
Per quanto riguarda le misure relative agli standard tecnici, la presente sezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi di servizi. Ai fini della presente sezione, il termine «standard tecnici» non comprende gli standard tecnici di regolamentazione o di attuazione per i servizi finanziari.
La presente sezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni, alle procedure e formalità in materia di qualifiche e agli standard tecnici relativi a una misura:
non conforme all’articolo 128 o all’articolo 129 e di cui all’articolo 133, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’articolo 135, all’articolo 136 o all’articolo 137 e di cui all’articolo 139, paragrafo 1, lettere da a) a c), o all’articolo 141, paragrafo 1, lettere b) e c), o all’articolo 142, paragrafo 3, o all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all’articolo 144; o
di cui all’articolo 133, paragrafo 2, o all’articolo 139, paragrafo 2.
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
«autorizzazione»: il permesso di svolgere una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), risultante da una procedura cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze, alle prescrizioni in materia di qualifiche, agli standard tecnici o alle formalità al fine di ottenere, mantenere o rinnovare tale permesso; e
«autorità competente»: un’amministrazione o un’autorità centrale, regionale o locale o un organismo non governativo nell’esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all’autorizzazione di cui alla lettera a).
Articolo 147
Presentazione delle domande
Ciascuna parte evita per quanto possibile d’imporre al richiedente di rivolgersi a più di un’autorità competente per una stessa domanda di autorizzazione. Possono risultare necessarie più domande di autorizzazione se l’attività per cui l’autorizzazione è richiesta ricade nell’ambito di competenza di più autorità competenti.
Articolo 148
Calendario per la presentazione delle domande
La parte che impone l’obbligo di autorizzazione provvede affinché le proprie autorità competenti accettino per quanto possibile la presentazione della domanda in qualsiasi momento dell’anno. La parte che assoggetta la presentazione della domanda di autorizzazione al rispetto di termini specifici provvede affinché le autorità competenti concedano un termine ragionevole a tal fine.
Articolo 149
Domande per via elettronica e ammissibilità delle copie
La parte che impone l’obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:
provvedano, nella misura del possibile, affinché le domande possano essere compilate per via elettronica, anche nel territorio dell’altra parte; e
accettino copie dei documenti autenticate in conformità della legislazione interna della parte invece dei documenti originali, salvo i casi in cui le autorità competenti richiedano i documenti originali per tutelare l’integrità della procedura di autorizzazione.
Articolo 150
Trattamento delle domande
La parte che impone l’obbligo di autorizzazione assicura che le proprie autorità competenti:
trattino le domande nel corso dell’intero anno. Ove ciò non sia possibile, le relative informazioni dovrebbero essere rese pubbliche in anticipo, nella misura del possibile;
nella misura del possibile, fornire un calendario indicativo per il trattamento delle domande, che sia ragionevole nella misura del possibile;
informino, senza indebito ritardo, in merito allo stato della domanda il richiedente che ne fa richiesta;
accertino senza indebito ritardo, per quanto possibile, la completezza della domanda ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte;
se considerano la domanda completa ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte ( 19 ), provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole dopo la presentazione, a:
completare il trattamento della domanda; e
informare il richiedente della decisione relativa alla domanda, per quanto possibile, per iscritto ( 20 );
se considerano la domanda incompleta ai fini del trattamento a norma delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte, provvedano, per quanto possibile ed entro un periodo di tempo ragionevole, a:
informare il richiedente del fatto che la domanda è incompleta;
indicare al richiedente che ne fa richiesta le informazioni complementari necessarie o comunque spiegare i motivi per cui la domanda è considerata incompleta; e
dare al richiedente la possibilità di fornire le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda ( 21 );
tuttavia, se nessuna delle opzioni di cui ai punti i), ii) e iii) è praticabile e la domanda è respinta perché incompleta, le autorità competenti provvedono a informare il richiedente entro un periodo di tempo ragionevole; e
in caso di rigetto della domanda informino il richiedente, di propria iniziativa o su richiesta di questi, dei motivi del rigetto, dei termini entro cui può ricorrere avverso la decisione e, se applicabile, della procedura per ripresentare domanda; il precedente rigetto di una domanda non osta in sé a che il richiedente presenti una nuova domanda.
Articolo 151
Oneri
Articolo 152
Valutazione delle qualifiche
La parte che impone una prova d’esame per valutare le qualifiche del richiedente l’autorizzazione provvede affinché le autorità competenti mettano tale esame in calendario a intervalli ragionevolmente frequenti e lascino al richiedente un periodo di tempo ragionevole per iscriversi all’esame. Ciascuna parte accetta per quanto possibile la richiesta di iscrizione all’esame in formato elettronico e vaglia l’ipotesi di ricorrere a mezzi elettronici per altri aspetti della procedura d’esame.
Articolo 153
Pubblicazione e disponibilità delle informazioni
La parte che richiede l’autorizzazione pubblica tempestivamente le informazioni necessarie alle persone che svolgono o intendono svolgere le attività di cui all’articolo 146, paragrafo 1, per le quali è necessaria l’autorizzazione al fine di soddisfare le prescrizioni, le formalità, gli standard tecnici e le procedure per ottenere, mantenere, modificare e rinnovare tale autorizzazione. Le informazioni riportano i seguenti elementi, se esistono:
le prescrizioni, le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche;
i dati di contatto delle autorità competenti;
gli oneri di autorizzazione;
gli standard tecnici applicabili;
le procedure di ricorso o di riesame relative alla decisione sulla domanda;
le procedure per controllare o far rispettare i termini e le condizioni delle licenze o delle qualifiche;
la possibilità di partecipazione pubblica, per esempio tramite audizioni o osservazioni; e
il calendario indicativo per il trattamento della domanda.
Ai fini della presente sezione per «pubblicare» si intende l’azione di rendere noto qualcosa attraverso una pubblicazione ufficiale, quale una Gazzetta ufficiale, o in un sito web ufficiale. Le parti raggruppano le pubblicazioni elettroniche in un unico portale online o assicurano in altro modo che le autorità competenti rendano tali pubblicazioni facilmente accessibili con mezzi elettronici alternativi.
Articolo 154
Standard tecnici
Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di standard tecnici, a sviluppare e adottare tali standard attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dello sviluppo di standard tecnici, incluse le pertinenti organizzazioni internazionali, a utilizzare processi aperti e trasparenti.
Articolo 155
Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione/ o di autorizzazione
I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
chiari e inequivocabili;
obiettivi e trasparenti;
prestabiliti;
resi pubblici preventivamente;
imparziali; e
facilmente accessibili.
Se una parte adotta o mantiene in vigore una misura relativa all’autorizzazione, provvede affinché:
l’autorità competente interessata tratti le domande e adotti e gestisca le proprie decisioni in modo obiettivo, imparziale e indipendente dall’influenza indebita di chiunque eserciti l’attività economica per la quale è richiesta l’autorizzazione; e
le procedure stesse non impediscano il rispetto delle prescrizioni.
Articolo 156
Limitazione del numero di licenze
Se il numero di licenze disponibili per una determinata attività è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, la parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisce totale obiettività, imparzialità e trasparenza e prevede, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. La parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di legittimi obiettivi politici, fra cui considerazioni relative alla salute, alla sicurezza, alla tutela dell’ambiente e alla conservazione del patrimonio culturale.
SEZIONE 2
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 157
Procedure di riesame delle decisioni amministrative
Ciascuna parte mantiene procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che, su richiesta dell’investitore o del prestatore di servizi dell’altra parte, provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento o la gestione, gli scambi transfrontalieri di servizi o la prestazione di servizi mediante presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell’altra parte e, se del caso, definiscono adeguate misure correttive. Ai fini della presente sezione, per «decisione amministrativa» si intende una decisione o azione con effetto giuridico applicabile a una persona, un bene o servizio determinati in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione amministrativa o di un’azione, se questo è quanto richiede il diritto di una parte. Ove tali procedure non siano indipendenti dall’autorità competente cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un esame obiettivo e imparziale.
Articolo 158
Qualifiche professionali
Gli organismi o le autorità professionali del settore di attività interessato nei rispettivi territori possono elaborare e trasmettere al consiglio di partenariato raccomandazioni comuni sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tali raccomandazioni comuni sono sostenute da una valutazione basata su dati concreti dei seguenti elementi:
il valore economico delle convenzioni previste in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; e
la compatibilità dei rispettivi regimi, ossia il livello di compatibilità delle prescrizioni applicate da ciascuna parte ai fini dell’autorizzazione, del rilascio di licenze, dell’attività e della certificazione.
SEZIONE 3
SERVIZI DI CONSEGNA
Articolo 159
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
«servizi di consegna»: i servizi postali, i servizi di corriere, i servizi di corriere espresso o i servizi di posta celere che comprendono le seguenti attività: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali;
«servizi di corriere espresso»: la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali a velocità e affidabilità accelerate e che possono includere elementi di valore aggiunto quali la raccolta dal punto di origine, la consegna personale al destinatario, la rintracciabilità, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario in transito o la conferma della ricezione;
«servizi di corriere espresso»: i servizi internazionali di corriere espresso forniti tramite la cooperativa Express Mail Service (EMS) che è l’associazione volontaria di operatori postali designati nell’ambito dell’Unione postale universale (UPU);
«licenza»: un’autorizzazione che un’autorità di regolamentazione di una parte può esigere da un singolo prestatore, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali o di corriere;
«invio postale»: un invio fino a 31,5 kg, provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna da qualsiasi tipo di fornitore di servizi di consegna, pubblico o privato, e può includere invii quali lettere, pacchi, giornali o cataloghi;
«monopolio postale»: il diritto esclusivo di prestare determinati servizi di consegna nel territorio di una parte o in una sua suddivisione a norma della legislazione di tale parte; e
«servizio universale»: l’offerta di servizi di consegna di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, o in una sua suddivisione, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
Articolo 160
Servizio universale
Articolo 161
Finanziamento del servizio universale
Una parte non impone spese o altri oneri per la fornitura di un servizio di consegna che non sia un servizio universale al fine di finanziare la fornitura di un servizio universale. Il presente articolo non si applica alle misure fiscali o agli oneri amministrativi di applicazione generale.
Articolo 162
Prevenzione di pratiche distorsive del mercato
Ciascuna parte assicura che i prestatori di servizi di consegna soggetti a un obbligo di servizio universale o a monopoli postali non adottino pratiche distorsive del mercato, quali:
l’uso dei proventi derivanti sia dalla fornitura del servizio soggetto a un obbligo di servizio universale sia da un monopolio postale per sovvenzionare surrettiziamente la fornitura di un servizio di corriere espresso o di qualsiasi servizio di corriere non soggetto a un obbligo di servizio universale; o
operare ingiustificate distinzioni tra i consumatori in merito a tariffe o altri termini e condizioni per la fornitura di un servizio soggetto a un servizio universale o a un monopolio postale.
Articolo 163
Licenze
La parte che impone l’obbligo della licenza per la prestazione di servizi di consegna mette a disposizione del pubblico:
tutte le prescrizioni relative al rilascio della licenza e il periodo di tempo di norma necessario per decidere sulla domanda di licenza; e
le modalità e condizioni applicabili alle licenze.
Articolo 164
Indipendenza dell’organismo di regolamentazione
SEZIONE 4
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
Articolo 165
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi di telecomunicazione in aggiunta ai capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo e alle sezioni 1 e 2 del presente capo.
Articolo 166
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
«risorse correlate»: i servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di telecomunicazione o a un servizio di telecomunicazione che permettono o supportano la prestazione di servizi attraverso tale rete o servizio o sono potenzialmente in grado di farlo;
«utente finale»: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di telecomunicazione, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione;
«infrastrutture essenziali»: le infrastrutture di una rete pubblica di telecomunicazione o di un servizio pubblico di telecomunicazione che:
sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
«interconnessione»: il collegamento di reti pubbliche di telecomunicazione utilizzate dallo stesso o da diversi fornitori di reti o servizi di telecomunicazione per consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro fornitore o di accedere a servizi forniti da un altro fornitore, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano forniti dai fornitori interessati o da qualsiasi altro fornitore che abbia accesso alla rete;
«servizio di roaming internazionale»: un servizio radiomobile commerciale, prestato in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione, che consente a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica mentre si trova al di fuori del territorio in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di telecomunicazione dell’utente finale;
«servizio di accesso a internet»: un servizio di telecomunicazione pubblico che fornisce accesso a internet ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate;
«circuito affittato»: servizi o strutture di telecomunicazione, compresi quelli di natura virtuale, che collegano due o più punti specifici e riservano capacità da dedicare all’uso di determinati utenti o da mettere a loro disposizione;
«fornitore principale»: un fornitore di reti di telecomunicazione o di servizi di telecomunicazione in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato delle reti di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione su tale mercato;
«elemento di rete»: un impianto o un’apparecchiatura usati per fornire un servizio di telecomunicazione, comprese le caratteristiche, le funzioni e le capacità fornite mediante tale impianto o apparecchiatura;
«portabilità del numero»: la possibilità per l’abbonato che lo chiede di conservare lo stesso numero di telefono, nello stesso luogo per la linea fissa, senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di telecomunicazione a un altro della stessa categoria;
«rete pubblica di telecomunicazione»: una rete di telecomunicazione usata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di telecomunicazione a supporto del trasferimento di informazioni tra punti terminali della rete;
«servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;
«abbonato»: la persona fisica o giuridica che è una parte di un contratto concluso con un fornitore di servizi pubblici di telecomunicazione per la prestazione di tali servizi;
«telecomunicazioni»: la trasmissione e la ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici;
«rete di telecomunicazione»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici;
«autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni»: l’organismo o gli organismi incaricati da una parte di regolamentare le reti di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione che rientrano nell’ambito di applicazione della presente sezione;
«servizio di telecomunicazione»: un servizio che consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione e nella ricezione di segnali, compresi i segnali di diffusione radiotelevisiva, attraverso reti di telecomunicazione, comprese quelle usate per la radiodiffusione, esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di telecomunicazione;
«servizio universale»: l’insieme minimo di servizi di qualità determinata, che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti, o di un complesso di utenti, nel territorio di una parte o in una sua suddivisione, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili; e
«utente»: la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.
Articolo 167
Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni
Ciascuna parte costituisce o mantiene un’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni che:
è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi fornitore di reti di telecomunicazione, di servizi di telecomunicazione o di apparecchiature di telecomunicazione;
segue procedure ed emana decisioni imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato;
agisce in modo indipendente e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo in relazione all’esecuzione dei compiti a essa attribuiti dalla legge per far rispettare gli obblighi di cui agli articoli 169, 170, 171, 173 e 174;
dispone del potere di regolamentare e di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere le funzioni di cui alla lettera c) del presente articolo;
ha il potere di garantire che i fornitori di reti o di servizi di telecomunicazione le forniscano, su richiesta e tempestivamente, tutte le informazioni ( 25 ), anche di carattere finanziario, necessarie per svolgere le funzioni di cui alla lettera c) del presente articolo; e
esercita i suoi poteri in modo trasparente e tempestivo.
Articolo 168
Autorizzazione a fornire reti o servizi di telecomunicazione
Articolo 169
Interconnessione
Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione abbiano il diritto e, su richiesta di un altro fornitore di reti pubbliche di telecomunicazioni o servizi pubblici di telecomunicazione, l’obbligo di negoziare l’interconnessione ai fini della fornitura di tali reti o servizi.
Articolo 170
Accesso e uso
Ciascuna parte provvede affinché le imprese disciplinate o i prestatori di servizi dell’altra parte abbiano accesso a qualsiasi rete pubblica di telecomunicazioni o servizio pubblico di telecomunicazione offerti all’interno o al di là delle sue frontiere, compresi i circuiti affittati privati, e a tal fine, fatto salvo il paragrafo 5, garantiscono che tali imprese e fornitori siano autorizzati a:
acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono loro necessari per l’esecuzione delle attività;
interconnettere circuiti privati affittati o di proprietà con reti pubbliche di telecomunicazione o con circuiti affittati o di proprietà di altra impresa disciplinata o di altro prestatore di servizi; e
usare nelle attività i protocolli operativi di loro scelta, al di là di quanto necessario per garantire la disponibilità dei servizi di telecomunicazione al pubblico in generale.
Ciascuna parte provvede affinché l’accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
salvaguardare le responsabilità di servizio pubblico dei fornitori di reti o servizi pubblici di telecomunicazione, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale i loro servizi; o
preservare l’integrità tecnica delle reti pubbliche o dei servizi pubblici di telecomunicazione.
Articolo 171
Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni
Articolo 172
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Ciascuna parte introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale, avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Le pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:
la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
l’uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione degli altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sotto il profilo commerciale di cui hanno bisogno per la prestazione di servizi.
Articolo 173
Interconnessione con i fornitori principali
Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazione assicuri l’interconnessione in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. L’interconnessione è fornita:
secondo modalità e a condizioni non discriminatorie (anche in relazione a tariffe, standard tecnici, specifici, qualità e manutenzione) e a un livello qualitativo non inferiore a quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di sue controllate o altre imprese affiliate;
tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a tariffe, standard tecnici, specifici, qualità e manutenzione) trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e siano sufficientemente disaggregate in modo da consentire al fornitore di non pagare per elementi o opzioni della rete di cui non ha bisogno per i servizi da prestare; e
su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
Articolo 174
Accesso alle infrastrutture essenziali dei fornitori principali
Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali sul proprio territorio mettano a disposizione dei fornitori di reti o servizi di telecomunicazioni le loro infrastrutture essenziali, secondo modalità e condizioni ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, al fine di fornire servizi pubblici di telecomunicazioni, salvo nei casi in cui ciò non è necessario per garantire una concorrenza effettiva sulla base dei dati raccolti e della valutazione del mercato effettuata dall’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni. Possono rientrare fra le infrastrutture essenziali del fornitore principale gli elementi di rete, i servizi dei circuiti affittati e le relative risorse.
Articolo 175
Risorse scarse
Articolo 176
Servizio universale
Articolo 177
Portabilità del numero
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di comunicazione forniscano la portabilità del numero secondo modalità e condizioni ragionevoli.
Articolo 178
Accesso aperto a internet
Ciascuna parte provvede affinché, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, i fornitori di servizi di accesso a internet consentano agli utenti di tali servizi di:
accedere e diffondere informazioni e contenuti, usare e mettere a disposizione applicazioni e servizi di loro scelta, nel rispetto di una gestione della rete non discriminatoria, ragionevole, trasparente e proporzionata; e
usare dispositivi di loro scelta, a condizione che non compromettano la sicurezza di altri dispositivi, la rete o i servizi forniti attraverso la rete.
Articolo 179
Riservatezza delle informazioni
Articolo 180
Partecipazioni straniere
Per quanto riguarda la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione mediante stabilimento e in deroga all’articolo 133, le parti non impongono requisiti relativi alle joint venture né limitano la partecipazione di capitale estero in termini di limiti percentuali massimi alla partecipazione straniera o di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi.
Articolo 181
Roaming internazionale ( 28 )
Le parti possono scegliere di adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:
garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili agli utenti finali; e
ridurre al minimo gli ostacoli all’uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano agli utenti finali che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell’altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.
SEZIONE 5
SERVIZI FINANZIARI
Articolo 182
Ambito di applicazione
Ai fini della presente sezione, per «attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri» di cui all’articolo 124, lettera f), si intendono ( 29 ):
attività svolte da una banca centrale o da un’autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;
attività che rientrano in un regime di previdenza sociale istituito per legge o in piani pensionistici pubblici; e
altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie della parte o dei suoi soggetti pubblici.
Articolo 183
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
«servizio finanziario»: qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte che comprenda le seguenti attività:
servizi assicurativi e connessi:
assicurazione diretta (coassicurazione compresa):
ramo vita;
ramo danni;
riassicurazione e retrocessione;
intermediazione assicurativa, quale attività di broker e di agenzia; e
servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri;
servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa):
accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
leasing finanziario;
tutti i servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller’s cheques e bonifici bancari;
garanzie e impegni;
operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, fuori borsa o altrove, su:
strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);
valuta estera;
prodotti derivati, compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;
strumenti relativi a tassi di cambio e d’interesse, inclusi prodotti quali swap e contratti a termine del tipo forward rate agreement;
valori mobiliari; e
altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e prestazione di servizi connessi all’emissione;
servizi di intermediazione nel mercato monetario;
gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;
servizi di regolamento e compensazione di attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori relativi a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze su investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
«prestatore di servizi finanziari»: la persona fisica o giuridica di una parte che intende prestare o presta servizi finanziari, diversa da un soggetto pubblico;
«nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è prestato nel territorio dell’altra parte;
«soggetto pubblico»:
un governo, una banca centrale o un’autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, a esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o
un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un’autorità monetaria, nell’esercizio di tali funzioni;
«organo di autoregolamentazione»: l’organo non pubblico, fra cui la borsa o il mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, l’istituto di compensazione o altra organizzazione o associazione, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari in virtù della legge o, se del caso, su delega delle amministrazioni o delle autorità centrali, regionali o locali.
Articolo 184
Misure prudenziali
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali ( 30 ), quali:
la protezione di investitori, depositanti, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
Articolo 185
Informazioni riservate
Fatta salva la parte terza, nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle parti l’obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Articolo 186
Standard internazionali
Le parti si adoperano affinché nel proprio territorio siano attuati e applicati gli standard relativi ai servizi finanziari concordati a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza, lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e lotta all’evasione e all’elusione fiscali. Tali standard concordati a livello internazionale sono, tra l’altro, quelli adottati: dal G20; dal Consiglio per la stabilità finanziaria; dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare «i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria»; dall’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, in particolare «i principi fondamentali sulle assicurazioni»; dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, in particolare «gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari»; dalla Task Force «Azione finanziaria»; dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio d’informazioni a fini fiscali dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici.
Articolo 187
Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte
Articolo 188
Organismi di autoregolamentazione
Qualora una parte richieda che, per fornire servizi finanziari nel proprio territorio, i prestatori di servizi finanziari dell’altra parte aderiscano, partecipino o abbiano accesso a un organismo di autoregolamentazione, tale parte garantisce che l’organismo di autoregolamentazione in questione rispetti gli obblighi di cui agli articoli 129, 130, 137 e 138.
Articolo 189
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell’altra parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l’accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte.
SEZIONE 6
SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
Articolo 190
Ambito di applicazione e definizioni
Ai fini della presente sezione e dei capi 1, 2, 3 e 4 del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:
«servizi di trasporto marittimo internazionale»: il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell’altra parte o di un paese terzo o tra porti di diversi Stati membri, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto, per realizzare trasporti porta a porta o multimodali con un documento di trasporto unico, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
«trasporti porta a porta o multimodali»: trasporti di carichi internazionali mediante più di una modalità di trasporto, comprendenti una tratta marittima internazionale e con un documento di trasporto unico;
«carico internazionale»: le merci trasportate tra un porto di una parte e un porto dell’altra parte o di un paese terzo ovvero tra porti di diversi Stati membri;
«servizi ausiliari marittimi»: servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima, servizi marittimi di spedizione merci e servizi di deposito e magazzinaggio;
«servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato in modo indipendente dalle società che si occupano di stivaggio o dagli operatori terminalisti; le attività contemplate comprendono l’organizzazione e la supervisione delle seguenti operazioni:
carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
rizzaggio e derizzaggio del carico; e
ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell’imbarco o dopo lo scarico;
«servizi di sdoganamento»: l’espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all’importazione, all’esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell’attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;
«servizi di stazionamento e deposito di container»: le operazioni di stoccaggio, riempimento, svuotamento o riparazione dei container e loro messa a disposizione per le spedizioni in aree portuali o retroportuali;
«servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e
rappresentanza di linee o compagnie nell’organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
«servizi di feederaggio»: fatto salvo il campo di applicazione delle attività che possono essere considerate cabotaggio ai sensi della pertinente legislazione nazionale, il pre-trasporto e l’ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali - inclusi i carichi trasportati in container, i carichi frazionati (break bulk) e quelli di rinfuse secche e liquide - tra i porti ubicati nel territorio di una parte, a condizione che il carico internazionale in questione sia «di rotta», vale a dire diretto verso una destinazione, o proveniente da un porto di spedizione situati al di fuori del territorio di tale parte;
«servizi marittimi di spedizione merci»: l’attività che consiste nell’organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l’organizzazione del trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
«servizi portuali»: servizi forniti all’interno di un’area portuale marittima o sulle vie navigabili di accesso a tale area dall’ente di gestione di un porto, dai suoi subappaltatori o da altri prestatori di servizi a sostegno del trasporto di merci o passeggeri; e
«servizi di deposito e magazzinaggio»: servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e altri servizi di deposito o magazzinaggio.
Articolo 191
Obblighi
Fatte salve le misure non conformi o le altre misure di cui agli articoli 133 e 139, ciascuna parte attua il principio dell’accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria:
accordando alle navi battenti bandiera dell’altra parte o gestite da prestatori di servizi dell’altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto riguarda, tra l’altro:
l’accesso ai porti;
l’uso delle infrastrutture portuali;
l’uso dei servizi marittimi ausiliari; e
le formalità doganali e l’assegnazione di ormeggi e infrastrutture per il carico e lo scarico, inclusi i relativi diritti e oneri;
mettendo a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte, secondo modalità e condizioni ragionevoli e non meno favorevoli di quelle applicabili ai propri fornitori o alle proprie navi o alle navi o ai prestatori di un paese terzo (compresi i diritti e gli oneri, le specifiche e la qualità del servizio da prestare), i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio, ormeggio e disormeggio, e servizi operativi a terra indispensabili per l’esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di energia elettrica;
consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte, se del caso previa autorizzazione dell’autorità competente, di riposizionare i container vuoti di loro proprietà o da essi noleggiati che non sono trasportati a titolo oneroso tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro; e
consentendo ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di prestare servizi di feederaggio tra porti del Regno Unito o tra porti di uno Stato membro, previa autorizzazione dell’autorità competente, se del caso.
Nell’applicare il principio di cui al paragrafo 1, le parti:
si astengono dall’introdurre, in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, clausole concernenti la ripartizione dei carichi, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un termine ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in precedenti accordi;
si astengono dall’adottare o dal mantenere in vigore misure che obblighino a trasportare la totalità o parte di carichi internazionali unicamente mediante navi registrate nella propria parte, oppure di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche di tale parte;
aboliscono e si astengono dall’introdurre tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel trasporto marittimo internazionale; e
non impediscono ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell’altra parte di concludere direttamente contratti con altri prestatori di servizi di trasporto per operazioni di trasporto porta a porta o multimodali.
SEZIONE 7
SERVIZI GIURIDICI
Articolo 192
Ambito di applicazione
Articolo 193
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
«servizi giuridici designati»: i servizi giuridici connessi al diritto nazionale e al diritto internazionale pubblico, escluso il diritto dell’Unione;
«giurisdizione d’origine»: la giurisdizione (o parte di essa) dello Stato membro o del Regno Unito in cui un avvocato ha acquisito il titolo professionale della giurisdizione d’origine o, nel caso di un avvocato che ha acquisito un titolo professionale nella giurisdizione d’origine in più di una giurisdizione, una di tali giurisdizioni;
«diritto della giurisdizione d’origine»: il diritto della giurisdizione d’origine dell’avvocato ( 31 );
«titolo professionale della giurisdizione d’origine»:
per un avvocato dell’Unione, un titolo professionale acquisito in uno Stato membro che autorizza la prestazione di servizi giuridici in tale Stato membro; o
per un avvocato del Regno Unito, il titolo di avvocato (advocate, barrister o solicitor) che autorizza la prestazione di servizi giuridici in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito;
«avvocato»:
una persona fisica dell’Unione autorizzata in uno Stato membro a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine; o
una persona fisica del Regno Unito autorizzata in qualsiasi parte della giurisdizione del Regno Unito a prestare servizi giuridici con un titolo professionale della giurisdizione di origine;
«avvocato dell’altra parte»:
se «l’altra parte» è l’Unione, un avvocato di cui alla lettera e), punto i); o
se «l’altra parte» è il Regno Unito, un avvocato di cui alla lettera e), punto ii); e
«servizi giuridici»: comprendono i seguenti servizi:
servizi di consulenza legale; e
servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale (esclusi i servizi prestati da persone fisiche di cui all’articolo140). ( 32 )
I «servizi legali» non comprendono la rappresentanza legale presso le agenzie amministrative, i tribunali e altri tribunali ufficiali debitamente costituiti di una parte, servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche nell’amministrazione della giustizia, quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e i servizi prestati dagli ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale del governo.
Articolo 194
Obblighi
Qualora una parte («giurisdizione ospitante») richieda la registrazione nel proprio territorio quale condizione per consentire a un avvocato dell’altra parte di fornire servizi legali designati a norma del paragrafo 1, le prescrizioni e la procedura per tale registrazione non:
sono meno favorevoli di quelli che si applicano a una persona fisica di un paese terzo che presta servizi giuridici in relazione al diritto del paese terzo o al diritto internazionale pubblico in virtù del titolo professionale del paese terzo nel territorio della giurisdizione ospitante; e
corrispondono o sono equivalenti ai requisiti per riqualificarsi o accedere alla professione forense nella giurisdizione ospitante.
Articolo 195
Misure non conformi
L’articolo 194 non si applica:
alle misure non conformi esistenti delle parti al livello di:
per l’Unione:
Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione centrale di uno Stato membro dell’Unione, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale di uno Stato membro, secondo l’elenco dell’Unione contenuto nell’allegato 19; o
amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
per il Regno Unito:
amministrazione centrale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19;
amministrazione regionale, secondo l’elenco del Regno Unito contenuto nell’allegato 19; o
amministrazione locale;
alla proroga o al rinnovo immediato di una misura non conforme di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o
alla modifica di una misura non conforme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, a condizione che non ne risulti diminuita la conformità della misura, nella versione vigente immediatamente prima della modifica, all’articolo 194.
TITOLO III
COMMERCIO DIGITALE
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 196
Obiettivo
L’obiettivo del presente titolo è agevolare il commercio digitale, far fronte agli ostacoli ingiustificati agli scambi per via elettronica e garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori.
Articolo 197
Ambito di applicazione
Articolo 198
Diritto di legiferare
Le parti ribadiscono il diritto di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente, cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, ovvero la promozione e la tutela della diversità culturale.
Articolo 199
Eccezioni
A fini di chiarezza, nel presente titolo nulla osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure a norma degli articoli 184, 412 e 415 per i motivi di interesse pubblico ivi indicati.
Articolo 200
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio pubblico di telecomunicazione per scopi diversi da quelli professionali;
«comunicazione di commercializzazione diretta»: qualsiasi forma di pubblicità commerciale mediante la quale una persona fisica o giuridica trasmette messaggi commerciali direttamente a un utente attraverso un servizio pubblico di telecomunicazione; sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS);
«autenticazione elettronica»: un processo elettronico che consente di confermare:
l’identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica; oppure
l’origine e l’integrità di dati in forma elettronica;
«servizio elettronico di recapito certificato»: un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui la prova dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e che protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o modifiche non autorizzate;
«sigillo elettronico»: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica e utilizzati da una persona giuridica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;
«firma elettronica»: dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, che:
sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati in forma elettronica cui si riferiscono; e
sono collegati ai dati in forma elettronica cui si riferiscono in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati;
«validazione temporale elettronica»: dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento;
«servizio fiduciario elettronico»: un servizio elettronico che consta dei seguenti elementi:
creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi;
creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web; o
conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi;
«dati della pubblica amministrazione»: dati posseduti o conservati a qualsiasi livello della pubblica amministrazione e da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro conferiti da qualsiasi livello della pubblica amministrazione;
«servizio pubblico di telecomunicazione»: un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico in generale;
«utente»: la persona fisica o giuridica che usa un servizio pubblico di telecomunicazione.
CAPO 2
FLUSSI DI DATI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Articolo 201
Flussi transfrontalieri di dati
Le parti si impegnano a garantire i flussi transfrontalieri di dati per agevolare gli scambi nell’economia digitale. A tal fine i flussi transfrontalieri di dati tra le parti non sono limitati da una parte:
prescrivendo l’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio della parte per l’elaborazione dei dati, anche imponendo l’impiego di strutture di calcolo o di elementi di rete certificati o approvati nel territorio di una parte;
esigendo la localizzazione dei dati nel territorio della parte per l’archiviazione o l’elaborazione;
vietando l’archiviazione o l’elaborazione dei dati nel territorio dell’altra parte; o
subordinando il trasferimento transfrontaliero di dati all’utilizzo di strutture di calcolo o di elementi di rete nel territorio delle parti o a obblighi di localizzazione nel territorio delle parti.
Articolo 202
Protezione dei dati personali e della vita privata
CAPO 3
DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Articolo 203
Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica
Articolo 204
Nessuna autorizzazione preventiva
Un servizio è prestato online quando viene fornito per via elettronica e senza la presenza simultanea delle parti.
Articolo 205
Stipula di contratti per via elettronica
Il paragrafo 1 non si applica a:
servizi di radiodiffusione;
servizi di gioco d’azzardo;
servizi di rappresentanza legale;
servizi di notai o di professioni equivalenti che comportano un nesso diretto e specifico con l’esercizio dei pubblici poteri;
contratti che richiedono la presenza di testimoni;
contratti che stabiliscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili;
contratti che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri;
contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; o
contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Articolo 206
Autenticazione elettronica e servizi fiduciari elettronici
Una parte non adotta né mantiene in vigore misure volte a:
vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; o
privare le parti di una transazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie e amministrative che il ricorso all’autenticazione elettronica o a un servizio fiduciario elettronico in tale transazione è conforme alle prescrizioni giuridiche applicabili.
Articolo 207
Trasferimento del codice sorgente o accesso a tale codice
A fini di chiarezza:
le eccezioni generali, le eccezioni relative alla sicurezza e le misure prudenziali di cui all’articolo 199 si applicano alle misure che una parte ha adottato o mantenuto in vigore nel contesto di una procedura di certificazione; e
il paragrafo 1 del presente articolo non si applica al trasferimento volontario del codice sorgente o alla concessione dell’accesso a tale codice su base commerciale a opera di una persona fisica o giuridica dell’altra parte, per esempio nel contesto di un appalto pubblico o di un contratto liberamente negoziato.
Nulla nel presente articolo pregiudica:
una prescrizione imposta da un giudice, o da un tribunale amministrativo, o da un’autorità garante della concorrenza, a norma del diritto della concorrenza di una parte, al fine di prevenire o porre rimedio a una restrizione o a una distorsione della concorrenza;
una prescrizione imposta da un organismo di regolamentazione a norma delle disposizioni legislative o regolamentari di una parte in materia di protezione della sicurezza pubblica per quanto riguarda gli utenti online, subordinatamente alle salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata;
la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
il diritto di una parte di adottare misure a norma dell’articolo III dell’AAP come integrato dall’articolo 277 del presente accordo.
Articolo 208
Fiducia dei consumatori online
Riconoscendo l’importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel commercio digitale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure volte a garantire la protezione efficace dei consumatori che effettuano transazioni commerciali elettroniche, comprese tra l’altro misure che:
vietano pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli;
impongono ai fornitori di beni e servizi di agire in buona fede e di attenersi a pratiche commerciali leali, anche mediante il divieto di addebitare ai consumatori beni e servizi non richiesti;
obbligano i fornitori di beni e servizi, anche quando agiscono tramite prestatori intermediari di servizi, a fornire ai consumatori informazioni chiare e complete relative ai loro dati identificativi e di recapito, alla transazione in oggetto (tra cui le caratteristiche principali dei beni o servizi e il prezzo pieno comprensivo di tutti gli oneri applicabili) e ai diritti dei consumatori applicabili (nel caso dei prestatori intermediari di servizi, ciò include la possibilità che tali informazioni siano comunicate dal fornitore di beni o servizi); e
concedono ai consumatori l’accesso a mezzi di ricorso in caso di violazione dei loro diritti, compreso il diritto ad avvalersi di mezzi di ricorso qualora i beni o i servizi siano stati pagati e non consegnati o forniti secondo quanto concordato.
Articolo 209
Comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta
Articolo 210
Dati aperti della pubblica amministrazione
Nella misura in cui sceglie di rendere accessibili a tutti i dati della pubblica amministrazione, una parte si adopera al fine di garantire che, per quanto possibile, i dati:
siano in un formato che ne consenta la ricerca, il recupero, l’utilizzo, il riutilizzo e la ridistribuzione in modo agevole;
siano in un formato leggibile meccanicamente e abilitati spazialmente;
contengano metadati descrittivi, standardizzati per quanto possibile;
siano resi disponibili mediante interfacce di programmazione di un’applicazione affidabili, di facile utilizzo e gratuite;
siano aggiornati regolarmente;
non siano soggetti a condizioni d’uso discriminatorie o che ne limitano inutilmente il riutilizzo; e
siano resi disponibili per il riutilizzo nel pieno rispetto delle corrispondenti norme delle parti in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 211
Cooperazione su questioni normative per quanto riguarda il commercio digitale
Le parti si scambiano informazioni su questioni normative nel contesto del commercio digitale riguardanti quanto segue:
il riconoscimento e l’agevolazione di servizi di autenticazione elettronica e fiduciari elettronici interoperabili;
il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;
la protezione dei consumatori; e
qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio digitale, comprese le tecnologie emergenti.
Articolo 212
Intesa sui servizi informatici
Le parti convengono che, ai fini della liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti a norma del titolo II della presente rubrica, i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi correlati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compreso internet:
consulenza, adattamento, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer e sistemi informatici;
programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l’esterno), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;
elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;
manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e
servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
TITOLO IV
MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI, TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE
Articolo 213
Obiettivi
L’obiettivo del presente titolo è consentire la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti relativi alle transazioni liberalizzate a norma del presente accordo.
Articolo 214
Conto corrente
Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma degli articoli dell’accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente accordo.
Articolo 215
Movimenti di capitali
Articolo 216
Misure che interessano i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti
Gli articoli 214 e 215 non dovranno interpretarsi in modo da impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
emissione, negoziazione e commercio di titoli o contratti a termine, opzioni e altri strumenti finanziari;
informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all’applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; o
previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
Articolo 217
Misure di salvaguardia temporanee
Articolo 218
Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna
Le misure di cui al paragrafo 1:
sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;
non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;
hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1;
evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici o finanziari dell’altra parte; e
non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.
Se una parte adotta o mantiene in vigore restrizioni in virtù del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in seno al comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Tale comitato valuta le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure tenendo conto di fattori quali:
natura e portata delle difficoltà;
ambiente economico e commerciale esterno; e
interventi correttivi alternativi a disposizione.
TITOLO V
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 219
Obiettivi
Gli obiettivi del presente titolo sono:
agevolare la produzione, la fornitura e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi e creativi tra le parti riducendo le distorsioni e gli ostacoli a tali scambi, contribuendo in tal modo a un’economia più sostenibile e inclusiva; e
garantire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 220
Ambito di applicazione
Articolo 221
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
«convenzione di Parigi»: la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967;
«convenzione di Berna»: la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979;
«convezione di Roma»: la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961;
«OMPI»: l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
«diritti di proprietà intellettuale»: tutte le categorie di proprietà intellettuale contemplate dagli articoli da 225 a 255 del presente titolo e dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell’accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi;
«cittadino»: in relazione al diritto di proprietà intellettuale in questione, una persona di una parte che soddisfi i criteri di ammissibilità alla protezione previsti dall’accordo TRIPS e dagli accordi multilaterali conclusi e gestiti sotto l’egida dell’OMPI, cui una parte ha aderito.
Articolo 222
Accordi internazionali
Le parti affermano il loro impegno a rispettare gli accordi internazionali di cui sono firmatarie:
l’accordo TRIPS;
la convenzione di Roma;
la convenzione di Berna;
il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
il protocollo relativo all’intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, modificato da ultimo il 12 novembre 2007;
il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;
il trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013;
l’atto di Ginevra dell’accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999.
Le parti compiono ogni ragionevole sforzo per ratificare o aderire ai seguenti accordi internazionali:
il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012;
il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006.
Articolo 223
Esaurimento
Il presente titolo lascia impregiudicata la libertà delle parti di decidere se, e a quali condizioni, si applica l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 224
Trattamento nazionale
Una parte può avvalersi delle eccezioni consentite a norma del paragrafo 1 in relazione alle proprie procedure giudiziarie e amministrative, tra cui la possibilità di imporre ai cittadini dell’altra parte di eleggere domicilio nel proprio territorio o di nominare un agente nel proprio territorio, se tali eccezioni:
sono necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari di tale parte non incompatibili con il presente titolo; o
non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.
CAPO 2
STANDARD RELATIVI AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SEZIONE 1
DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI
Articolo 225
Autori
Ciascuna parte riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
il noleggio al pubblico di originali o copie delle loro opere; ciascuna parte può disporre che la presente lettera non si applichi agli edifici o alle opere delle arti applicate.
Articolo 226
Artisti interpreti o esecutori
Ciascuna parte riconosce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la fissazione delle loro esecuzioni;
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l’esecuzione costituisca già di per sé un’esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione;
il noleggio al pubblico della fissazione delle loro esecuzioni.
Articolo 227
Produttori di fonogrammi
Ciascuna parte riconosce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie;
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
il noleggio al pubblico dei loro fonogrammi.
Articolo 228
Organismi di radiodiffusione
Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;
la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni e delle relative copie, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite;
la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest’ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d’ingresso.
Articolo 229
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali
Articolo 230
Durata della protezione
Articolo 231
Diritto sulle vendite successive
Articolo 232
Gestione collettiva dei diritti
Articolo 233
Eccezioni e limitazioni
Le parti circoscrivono le limitazioni o le eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 225 a 229 a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o di altro materiale e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.
Articolo 234
Protezione delle misure tecnologiche
Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione con la finalità di eludere,
non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante oltre quello di eludere, o
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche efficaci.
Articolo 235
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
Ciascuna parte prevede un’adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente, senza averne diritto, i seguenti atti:
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altro materiale protetto a norma della presente sezione, dai quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti,
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d’autore o di diritti connessi previsti dalla legislazione di una parte.
SEZIONE 2
MARCHI COMMERCIALI
Articolo 236
Classificazione dei marchi
Ciascuna parte mantiene un sistema di classificazione dei marchi coerente con l’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come modificato e riveduto.
Articolo 237
Segni atti a costituire un marchio
Possono costituire un marchio tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:
a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
a essere rappresentati nel registro dei marchi di ciascuna parte in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.
Articolo 238
Diritti conferiti dai marchi
Ciascuna parte stabilisce che la registrazione di un marchio conferisce al titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, senza il proprio consenso, di usare nel corso di operazioni commerciali:
un segno identico al marchio registrato, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio registrato e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio registrato.
Articolo 239
Procedura di registrazione
Articolo 240
Marchi notori
Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all’articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell’accordo TRIPS, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall’assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’assemblea generale dell’OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell’OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.
Articolo 241
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
del nome o dell’indirizzo del terzo, qualora si tratti di una persona fisica;
di indicazioni o segni relativi alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; o
del marchio per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, specie se l’uso del marchio è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,
purché tale uso da parte del terzo sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.
Articolo 242
Motivi di decadenza
Il marchio può inoltre essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione:
sia divenuto, a causa dell’attività o dell’inattività del suo titolare, denominazione abituale nel commercio di un prodotto o servizio per il quale è registrato; o
sia tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali è registrato, in seguito all’uso che di tale marchio viene fatto dal titolare o col suo consenso in relazione a tali prodotti o servizi.
Articolo 243
Diritto di vietare atti preparatori in relazione all’uso dell’imballaggio o altri mezzi
Se esiste il rischio che l’imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio possano essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi e che tale uso costituisca una violazione dei diritti del titolare del marchio, quest’ultimo ha il diritto di vietare le seguenti operazioni se effettuate in ambito commerciale:
l’apposizione di un segno identico o simile al marchio sull’imballaggio, sulle etichette, sui cartellini, sulle caratteristiche o sui dispositivi di sicurezza o autenticazione o su qualsiasi altro mezzo su cui il marchio può essere apposto; o
l’offerta, l’immissione in commercio, lo stoccaggio per tali fini, l’importazione o l’esportazione dell’imballaggio, delle etichette, dei cartellini, delle caratteristiche o dei dispositivi di sicurezza o autenticazione o di qualsiasi altro mezzo su cui il marchio è apposto.
Articolo 244
Domande in malafede
Il marchio è suscettibile di essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può disporre che tale marchio non sia registrato.
SEZIONE 3
DISEGNI O MODELLI
Articolo 245
Protezione dei disegni o dei modelli registrati
Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello dotato di un carattere individuale.
Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale solo:
se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo; e
nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.
Articolo 246
Durata della protezione
La durata totale della protezione accordata ai disegni o modelli registrati, compresi i relativi rinnovi, è pari a 25 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda ( 36 ).
Articolo 247
Protezione dei disegni o modelli non registrati
Articolo 248
Eccezioni ed esclusioni
Articolo 249
Rapporto con il diritto d’autore
Ciascuna parte provvede affinché i disegni o modelli, compresi quelli non registrati, possano beneficiare anche della protezione offerta dalla normativa sul diritto d’autore vigente nel territorio di tale parte dalla data in cui i disegni o modelli sono stati creati o fissati in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata di tale protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.
SEZIONE 4
BREVETTI
Articolo 250
Brevetti e salute pubblica
Articolo 251
Proroga del periodo di protezione conferito da un brevetto per i medicinali e i prodotti fitosanitari
Ai fini del presente titolo, per «medicinale» si intende:
ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali; o
ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o sugli animali o somministrata all’uomo o agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
SEZIONE 5
PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE
Articolo 252
Protezione dei segreti commerciali
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
«segreto commerciale»: informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
hanno valore commerciale in quanto segrete; e
sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete;
«detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale.
Ai fini della presente sezione, almeno le seguenti forme di comportamento sono considerate contrarie alle leali pratiche commerciali:
l’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore di tale segreto, se ottenuto mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;
l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore di tale segreto da una persona che soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:
ha acquisito il segreto commerciale in un modo di cui alla lettera a);
viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; o
viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale;
l’acquisizione, l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un soggetto che, al momento dell’acquisizione, dell’uso o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).
Nulla nella presente sezione dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria alle leali pratiche commerciali:
la scoperta o creazione indipendente;
l’ingegneria inversa di un prodotto messo a disposizione del pubblico o lecitamente posseduto dal soggetto che acquisisce le informazioni, se quest’ultimo è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all’acquisizione del segreto commerciale;
l’acquisizione, l’uso o la divulgazione di un segreto commerciale in base a quanto richiesto o consentito dalla legislazione di ciascuna parte;
l’esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.
Articolo 253
Protezione dei dati comunicati per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale
Articolo 254
Protezione dei dati presentati per ottenere un’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari o biocidi
La relazione di una prova o di uno studio presentata per l’autorizzazione all’immissione in commercio di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario deve soddisfare le seguenti condizioni:
essere necessaria per l’autorizzazione o per la modifica di un’autorizzazione al fine di consentire l’uso del prodotto su altre colture; e
essere certificata conforme ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.
SEZIONE 6
VARIETÀ VEGETALI
Articolo 255
Protezione delle privative per ritrovati vegetali
Ciascuna parte protegge le privative per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), riveduta da ultimo a Ginevra il 19 marzo 1991. Le parti cooperano per promuovere e far rispettare tali diritti.
CAPO 3
RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 256
Obblighi generali
Ai fini delle sezioni 1, 2 e 4 del presente capo, il termine «diritti di proprietà intellettuale» non comprende i diritti disciplinati dal capo 2, sezione 5.
Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti caratteristiche:
sono giusti ed equi;
non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;
sono efficaci, proporzionati e dissuasivi;
sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
Articolo 257
Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso
Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alle sezioni 2 e 4 del presente capo:
ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente al diritto di una parte;
a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dal diritto di una parte e nel rispetto del medesimo; e
alle federazioni e alle associazioni ( 39 ), nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto di una parte e nel rispetto del medesimo.
SEZIONE 2
ESECUZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA
Articolo 258
Misure di protezione delle prove
Articolo 259
Elementi di prova
Articolo 260
Diritto d’informazione
Ai fini del paragrafo 1, per «ogni altra persona» si intende una persona che:
sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto su scala commerciale;
sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto su scala commerciale;
sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto; o
sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:
nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori delle merci o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per le merci o i servizi in questione.
I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni legislative di una parte che:
accordano al titolare diritti d’informazione più ampi;
disciplinano l’uso in sede civile delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d’informazione;
accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;
disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Articolo 261
Misure provvisorie e cautelari
Articolo 262
Misure correttive
Articolo 263
Ingiunzioni
Ciascuna parte dispone che, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Ciascuna parte provvede inoltre affinché le autorità giudiziarie possano emettere un’ingiunzione nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
Articolo 264
Misure alternative
Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all’articolo 262 o all’articolo 263, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell’applicazione delle misure previste da tali due articoli, se tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l’esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato e se l’indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente.
Articolo 265
Risarcimento dei danni
Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie, nel fissare il risarcimento del danno:
tengano conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o
in alternativa alla lettera a), possano fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l’importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione all’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
Articolo 266
Spese legali
Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, salvo che il rispetto del principio di equità non lo consenta.
Articolo 267
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Ciascuna parte provvede affinché, nell’ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell’attore e a spese dell’autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l’affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.
Articolo 268
Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti
Ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo 3:
affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad avviare un procedimento per violazione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi usuali; e
la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi al diritto d’autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.
Articolo 269
Procedure amministrative
Nella misura in cui un provvedimento civile può essere disposto sul merito di una controversia a seguito di procedure amministrative, tali procedure devono essere conformi a principi sostanzialmente equivalenti a quelli enunciati nella presente sezione.
SEZIONE 3
PROCEDURE GIUDIZIARIE E MEZZI DI RICORSO CIVILI PER LA TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI
Articolo 270
Procedure giudiziarie e mezzi di ricorso civili per la tutela dei segreti commerciali
Nei procedimenti giudiziari civili di cui all’articolo 252, paragrafo 1, le parti dispongono che le proprie autorità giudiziarie abbiano facoltà almeno di:
adottare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure provvisorie volte a proibire e a porre fine all’uso o alla divulgazione dei segreti commerciali posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
adottare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure che dispongano la cessazione e, se del caso, il divieto dell’utilizzo o della divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
ingiungere alla persona che ha acquisito, utilizzato o divulgato un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali ed era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito dell’acquisizione, dell’uso o della divulgazione del segreto commerciale, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
adottare le misure specifiche necessarie per tutelare la riservatezza di qualsiasi segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nei procedimenti di cui all’articolo 252, paragrafo 1. Tali misure specifiche possono includere, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte anche in materia di diritti della difesa, la possibilità di limitare in tutto o in parte l’accesso a determinati documenti; limitare l’accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni; e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati;
imporre sanzioni a chiunque partecipi al procedimento giudiziario e rifiuti di conformarsi o non ottemperi agli ordini dell’autorità giudiziaria relativi alla protezione del segreto commerciale o del presunto segreto commerciale.
Ciascuna parte provvede affinché le domande aventi a oggetto le misure, le procedure o i mezzi di ricorso di cui al presente articolo siano respinte nei casi in cui l’acquisizione, l’uso o la divulgazione presunti di un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali siano stati posti in essere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte:
allo scopo di rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita con l’obiettivo di tutelare l’interesse pubblico generale;
come atto di divulgazione da parte dei lavoratori ai loro rappresentanti nell’ambito del legittimo esercizio delle funzioni di questi ultimi;
proteggere un interesse legittimo riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte.
SEZIONE 4
ESECUZIONE ALLA FRONTIERA
Articolo 271
Misure alla frontiera
Articolo 272
Coerenza con il GATT 1994 e con l’accordo TRIPS
Nell’attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse disciplinate o no dalla presente sezione, le parti garantiscono la coerenza con gli obblighi a esse derivanti dall’accordo GATT 1994 e dall’accordo TRIPS, in particolare dall’articolo V del GATT 1994 nonché dall’articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell’accordo TRIPS.
CAPO 4
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 273
Cooperazione
I settori di cooperazione comprendono, tra l’altro, le attività seguenti:
lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e sulle pertinenti regole di protezione ed esecuzione;
lo scambio di esperienze sui progressi legislativi, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività tese a garantirne il rispetto svolte a livello centrale e subcentrale dalle autorità doganali, dalla polizia, dagli organi amministrativi e giudiziari;
il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, compreso il coordinamento con altri paesi;
l’assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest’ultimo;
la protezione e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale nonché la diffusione di informazioni a tale riguardo anche tra gli operatori economici e la società civile;
la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale delle parti;
la sensibilizzazione e l’educazione del pubblico sulle politiche relative alla tutela e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
la promozione della tutela e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale con la collaborazione tra i settori pubblico e privato e il coinvolgimento delle piccole e medie imprese;
la formulazione di strategie efficaci per individuare i destinatari e i programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.
Articolo 274
Iniziative volontarie dei portatori di interessi
Ciascuna parte si adopera per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati, attraverso l’esame di problemi concreti e la ricerca di soluzioni pratiche che siano realistiche, equilibrate, proporzionate ed eque per tutte le parti interessate, anche nei modi seguenti:
ciascuna parte si adopera per convocare i portatori di interessi sul proprio territorio in modo consensuale al fine di agevolare iniziative volontarie per trovare soluzioni e risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni;
le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sugli sforzi profusi per agevolare le iniziative volontarie dei portatori di interessi nei rispettivi territori; e
le parti si adoperano per promuovere un dialogo aperto e la cooperazione tra i rispettivi portatori di interessi e per incoraggiare questi ultimi a trovare congiuntamente soluzioni e a risolvere le divergenze in materia di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di riduzione delle violazioni.
Articolo 275
Riesame in relazione alle indicazioni geografiche
Prendendo atto delle pertinenti disposizioni di eventuali precedenti accordi bilaterali tra il Regno Unito, da una parte, e l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra, le parti possono compiere congiuntamente sforzi ragionevoli per concordare norme sulla protezione e sull’effettiva applicazione a livello interno delle loro indicazioni geografiche.
TITOLO VI
APPALTI PUBBLICI
CAPO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 276
Obiettivo
L’obiettivo del presente titolo è garantire ai fornitori di ciascuna parte l’accesso a maggiori opportunità di partecipazione agli appalti pubblici e migliorare la trasparenza delle relative procedure.
Articolo 277
Integrazione di alcune disposizioni dell’AAP e appalto disciplinato
CAPO 2
NORME AGGIUNTIVE IN MATERIA DI APPALTO DISCIPLINATO
Articolo 278
Uso dei mezzi elettronici negli appalti
Si considera che un ente appaltante conduce un appalto disciplinato tramite mezzi elettronici se tale ente utilizza mezzi elettronici di informazione e comunicazione per:
la pubblicazione degli avvisi e della documentazione di gara nelle procedure in materia di appalti pubblici; e
la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.
Articolo 279
Pubblicazione elettronica
Per quanto riguarda l’appalto disciplinato, tutti i bandi di gara, compresi gli avvisi di gara d’appalto, gli avvisi per estratto, gli avvisi di appalto programmato e gli avvisi di aggiudicazione sono direttamente accessibili mediante mezzi elettronici, gratuitamente, tramite un punto di accesso unico a Internet.
Articolo 280
Certificazioni
Ciascuna parte provvede affinché, al momento della presentazione delle domande di partecipazione o della presentazione delle offerte, gli enti appaltanti non richiedano ai fornitori di presentare la totalità o una parte delle certificazioni attestanti che non si trovano in una delle situazioni che possono determinare l’esclusione di un fornitore e che soddisfano le condizioni di partecipazione, salvo se ciò è necessario ai fini del corretto svolgimento dell’appalto.
Articolo 281
Condizioni di partecipazione
Ciascuna parte provvede affinché, laddove i propri enti appaltanti richiedano a un fornitore, come condizione di partecipazione a un appalto disciplinato, di dimostrare un’esperienza pregressa, non esigano che il fornitore abbia maturato tale esperienza nel territorio della parte stessa.
Articolo 282
Sistemi di registrazione e procedure in materia di qualifiche
La parte che ha predisposto un sistema di registrazione dei fornitori provvede affinché i fornitori interessati possano chiedere la registrazione in qualsiasi momento. I fornitori interessati che hanno presentato domanda sono informati entro un termine ragionevole della decisione di accogliere o respingere la domanda.
Articolo 283
Gara mediante preselezione
Ciascuna parte provvede affinché laddove un ente appaltante ricorra a una procedura di gara mediante preselezione tale ente rivolga l’invito a presentare offerte a un numero di fornitori sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza senza compromettere l’efficienza operativa del sistema degli appalti.
Articolo 284
Prezzi anormalmente bassi
In applicazione dell’articolo XV, paragrafo 6, dell’AAP, l’ente appaltante che riceva un’offerta a un prezzo anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte presentate può anche verificare con il fornitore se il prezzo tiene conto della concessione di eventuali sovvenzioni.
Articolo 285
Considerazione degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro
Ciascuna parte provvede affinché i suoi enti appaltanti possano tenere conto degli aspetti ambientali, sociali e del lavoro durante tutta la procedura di appalto, purché tali considerazioni siano compatibili con le norme stabilite dai capi 1 e 2 e siano indicate nell’avviso di gara d’appalto o in un’altra comunicazione che sostituisca l’avviso di gara o nella documentazione di gara.
Articolo 286
Procedure interne di ricorso
La parte che designa un’autorità amministrativa imparziale a norma dell’articolo XVIII, paragrafo 4, dell’AAP, provvede affinché:
i membri dell’autorità designata siano indipendenti, imparziali e non subiscano pressioni esterne durante il mandato;
i membri dell’autorità designata non siano destituiti contro la loro volontà mentre sono in carica, a meno che la loro destituzione non sia imposta dalle disposizioni che disciplinano l’autorità designata; e
il presidente o almeno un altro membro dell’autorità designata abbia qualifiche giuridiche e professionali equivalenti a quelle richieste per i giudici, gli avvocati o altri esperti giuridici qualificati dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte.
Ciascuna parte può prevedere:
un termine sospensivo tra la decisione di aggiudicazione dell’appalto e la conclusione del contratto, al fine di concedere ai fornitori non prescelti tempo sufficiente per valutare l’opportunità di avviare una procedura di ricorso; o
un termine sufficiente affinché un fornitore interessato possa presentare un ricorso, che può costituire un motivo di sospensione dell’esecuzione di un contratto.
Le misure correttive a norma dell’articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell’AAP possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:
la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dall’invito a presentare offerte, dai documenti contrattuali o da ogni altro documento connesso alla procedura di gara e lo svolgimento di nuove procedure di appalto;
la ripetizione della procedura di appalto, senza modificare le condizioni;
l’annullamento della decisione di aggiudicazione dell’appalto e l’adozione di una nuova decisione di aggiudicazione dell’appalto;
la risoluzione di un contratto o la dichiarazione della sua inefficacia; o
l’adozione di altri provvedimenti intesi a porre rimedio a una violazione dei capi 1 e 2, per esempio l’ingiunzione di pagamento di una determinata somma fintanto che non sia stato posto efficace rimedio alla violazione.
CAPO 3
TRATTAMENTO NAZIONALE AL DI LÀ DELL’APPALTO DISCIPLINATO
Articolo 287
Definizioni
Ai fini del presente capo, per trattamento accordato da una parte si intende:
per quanto riguarda il Regno Unito, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni analoghe, ai fornitori del Regno Unito; e
per quanto riguarda uno Stato membro, un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole accordato, in situazioni analoghe, all’interno di tale Stato membro ai fornitori di tale Stato membro.
Ai fini del presente capo, per fornitore di una parte che è una persona giuridica si intende:
per l’Unione, una persona giuridica costituita o organizzata in forza del diritto dell’Unione, o perlomeno di uno dei suoi Stati membri, che esercita nel territorio dell’Unione un’attività commerciale sostanziale che l’Unione, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all’OMC (WT/REG39/1), riconosce equivalente al concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l’economia di uno Stato membro sancito dall’articolo 54 TFUE; e
per il Regno Unito, una persona giuridica costituita od organizzata in forza della legislazione del Regno Unito, che esercita un’attività commerciale sostanziale nel territorio del Regno Unito.
Articolo 288
Trattamento nazionale dei fornitori stabiliti in loco
CAPO 4
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 289
Modifiche e rettifiche degli impegni in materia di accesso al mercato
Ciascuna parte può modificare o rettificare i propri impegni in materia di accesso al mercato nella rispettiva sottosezione della sezione B dell’allegato 25 secondo le procedure stabilite negli articoli da 290 a 293.
Articolo 290
Modifiche
La Parte che intende modificare una sottosezione della sezione B dell’allegato 25:
ne dà notifica per iscritto all’altra parte; e
propone all’altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di impegni in materia di accesso al mercato paragonabile a quello esistente prima della modifica.
Si presuppone che una parte abbia effettivamente cessato di esercitare il controllo o l’influenza sull’appalto disciplinato di enti appaltanti se l’ente appaltante è esposto alla concorrenza in mercati liberamente accessibili.
L’altra parte può presentare obiezioni alla modifica di cui al paragrafo 1, lettera a), se contesta che:
un adeguamento compensativo proposto ai sensi del paragrafo 1, lettera b), sia adeguato per mantenere un livello comparabile di impegni concordati in materia di accesso al mercato; o
la modifica interessi un ente appaltante sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza come previsto al paragrafo 2.
L’altra parte presenta obiezioni per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, lettera a); in caso contrario si considera che abbia accettato l’adeguamento compensativo o la modifica, anche ai fini della parte sesta, titolo I.
Articolo 291
Rettifiche
Sono considerate rettifiche, purché non incidano sugli impegni concordati in materia di accesso al mercato di cui al presente titolo, le seguenti variazioni apportate a una sottosezione della sezione B dell’allegato 25:
la variazione del nome di un ente appaltante;
la fusione di due o più enti appaltanti elencati in tale sottosezione; e
la separazione di un ente appaltante elencato in tale sottosezione in due o più enti appaltanti che sono aggiunti agli enti appaltanti elencati nella medesima sottosezione.
Articolo 292
Consultazioni e risoluzione delle controversie
Se una parte presenta obiezioni alla modifica proposta o agli adeguamenti compensativi proposti, di cui all’articolo 290, o alla rettifica proposta di cui all’articolo 291, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se le parti non raggiungono un accordo entro 60 giorni dal ricevimento dell’obiezione, la parte che intende modificare o rettificare la propria sottosezione della sezione B dell’allegato 25 può deferire la questione alla risoluzione delle controversie conformemente alla parte sesta, titolo I, per stabilire se l’obiezione è giustificata.
Articolo 293
Modifica della sezione B dell’allegato 25
Se una parte non presenta obiezioni alla modifica a norma dell’articolo 290, paragrafo 3, o a una rettifica a norma dell’articolo 291, paragrafo 2, oppure se le modifiche o rettifiche sono concordate tra le parti mediante le consultazioni di cui all’articolo 292, ovvero in caso di composizione definitiva della questione a norma della parte sesta, titolo I, il consiglio di partenariato modifica la pertinente sottosezione della sezione B dell’allegato 25 affinché rispecchi le modifiche o rettifiche o gli adeguamenti compensativi corrispondenti.
Articolo 294
Cooperazione
TITOLO VII
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Articolo 295
Obiettivo
L’obiettivo del presente titolo è migliorare la capacità delle piccole e medie imprese di beneficiare della presente rubrica.
Articolo 296
Condivisione delle informazioni
Ciascuna parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, per le piccole e medie imprese contenente informazioni riguardanti la presente rubrica, tra cui:
una sintesi della presente rubrica;
una descrizione delle disposizioni della presente rubrica che ciascuna parte considera pertinenti per le piccole e medie imprese di entrambe le parti; e
qualsivoglia informazione aggiuntiva che ciascuna parte consideri utile per le piccole e medie imprese interessate a beneficiare della presente rubrica.
Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet che porta:
al testo della presente rubrica;
al sito web equivalente dell’altra parte; e
ai siti web delle proprie autorità che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi e svolgere attività commerciali nel suo territorio.
Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet che porta ai siti web delle proprie autorità con informazioni relative a quanto segue:
disposizioni legislative e regolamentari doganali, procedure per l’importazione, l’esportazione e il transito, nonché i pertinenti moduli, documenti e altre informazioni richieste;
disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche;
disposizioni legislative e regolamentari tecniche, compresi, ove necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità e i link agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità, nei casi in cui sia obbligatoria la valutazione della conformità da parte di terzi, di cui al titolo I, capo 4;
disposizioni legislative e regolamentari in materia di misure sanitarie e fitosanitarie relative all’importazione e all’esportazione di cui al titolo I, capo 3;
disposizioni legislative e regolamentari in materia di appalti pubblici, punto di accesso unico Internet agli avvisi relativi agli appalti pubblici di cui al titolo VI e altre disposizioni pertinenti contenute in tale titolo;
procedure di registrazione delle imprese; e
altre informazioni che la parte ritenga utili per le piccole e medie imprese.
Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un link Internet a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice della nomenclatura tariffaria e che contenga le seguenti informazioni relative all’accesso al suo mercato:
relativamente alle misure tariffarie e alle informazioni sulle tariffe:
aliquote dei dazi doganali e contingenti, comprese quelle della nazione più favorita, aliquote relative ai paesi non beneficiari del regime della nazione più favorita, aliquote preferenziali e contingenti tariffari;
accise;
imposte (imposta sul valore aggiunto/imposta sulle vendite);
diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto;
regole di origine di cui al titolo I, capo 2;
restituzione o differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o alla rinuncia a tali dazi;
criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce; e
altre misure tariffarie;
relativamente alle misure non tariffarie connesse alla nomenclatura tariffaria:
informazioni necessarie per le procedure di importazione; e
informazioni connesse alle misure non tariffarie.
Articolo 297
Punti di contatto per le piccole e medie imprese
I punti di contatto per le piccole e medie imprese delle parti:
si prefiggono di assicurare che nell’attuazione della presente rubrica siano prese in considerazione le esigenze delle piccole e medie imprese e che le piccole e medie imprese di entrambe le parti possano trarre vantaggio dalla presente rubrica;
esaminano le modalità per rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le piccole e medie imprese al fine di incrementare le opportunità commerciali e di investimento per le piccole e medie imprese;
garantiscono che le informazioni di cui all’articolo 296 siano aggiornate, precise e pertinenti per le piccole e medie imprese. Ciascuna parte può, tramite il punto di contatto per le piccole e medie imprese, proporre all’altra parte informazioni aggiuntive da inserire nei propri siti web mantenuti a norma dell’articolo 296;
esaminano qualsiasi questione pertinente per le piccole e medie imprese in relazione all’attuazione della presente rubrica, tra cui:
scambio di informazioni per assistere il consiglio di partenariato nel suo compito di monitoraggio e attuazione degli aspetti della presente rubrica inerenti alle piccole e medie imprese;
assistenza ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro misti e ai punti di contatto istituiti dal presente accordo nell’esame di questioni pertinenti per le piccole e medie imprese;
riferiscono periodicamente sulle loro attività, congiuntamente o individualmente, al consiglio di partenariato per esame; e
esaminano qualsiasi altra questione inerente alle piccole e medie imprese nell’ambito del presente accordo eventualmente concordata dalle parti.
Articolo 298
Relazione con la parte sesta
La parte sesta, titolo I, non si applica al presente titolo.
TITOLO VIII
ENERGIA
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 299
Obiettivi
Gli obiettivi del presente titolo sono: agevolare gli scambi e gli investimenti tra le parti nei settori dell’energia e delle materie prime, sostenere la sicurezza dell’approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori.
Articolo 300
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
«Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia»: l’agenzia istituita dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 );
«autorizzazione»: il permesso, la licenza, la concessione o altro strumento amministrativo o contrattuale equivalente con il quale l’autorità competente di una parte autorizza un soggetto a esercitare una determinata attività economica nel suo territorio;
«bilanciamento»:
per i sistemi elettrici, l’insieme di azioni e processi, in tutti gli orizzonti temporali, grazie ai quali i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica provvedono in modo continuativo a mantenere la frequenza del sistema entro limiti predefiniti di stabilità e ad adeguare l’entità delle riserve necessarie in relazione ai requisiti di qualità;
per i sistemi di gas, le azioni mediante le quali il gestore del sistema di trasporto modifica il flusso del gas in immissione nella rete di trasporto o in prelievo dalla stessa, a eccezione delle azioni relative al gas non contabilizzato come gas prelevato dal sistema e al gas utilizzato dal gestore del sistema di trasporto per il funzionamento del sistema;
«distribuzione»:
con riferimento all’energia elettrica, il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l’erogazione;
con riferimento al gas, il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l’erogazione;
«gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e che deve assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di energia elettrica o di gas;
«interconnettore elettrico»: una linea di trasmissione:
tra le parti, a esclusione di qualsiasi linea di questo tipo ubicata interamente all’interno del mercato unico dell’energia elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord;
tra la Gran Bretagna e il mercato unico dell’energia elettrica in Irlanda e Irlanda del Nord che non rientra nel campo di applicazione del punto i);
«prodotti energetici»: i beni da cui è generata energia, elencati con il corrispondente codice del sistema armonizzato (SA) nell’allegato 26;
«soggetto»: qualsiasi persona fisica, persona giuridica, impresa o raggruppamento delle stesse;
«interconnettore del gas»: un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre la frontiera tra le parti;
«generazione»: la produzione di energia elettrica;
«idrocarburi»: i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell’allegato 26;
«punto di interconnessione»: con riferimento al gas, un punto fisico o virtuale che collega sistemi di entrata-uscita dell’Unione e del Regno Unito o che collega un sistema di entrata-uscita con un interconnettore, nella misura in cui tali punti sono soggetti a procedure di prenotazione da parte degli utenti della rete;
«materie prime»: i beni elencati in base al corrispondente codice SA nell’allegato 26;
«energia rinnovabile»: un tipo di energia, inclusa l’energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili non fossili;
«prodotto di capacità standard»: con riferimento al gas un determinato volume di capacità di trasporto per un dato periodo di tempo in un punto di interconnessione specifico;
«trasmissione»:
con riferimento all’energia elettrica, il trasporto di energia elettrica sul sistema ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
con riferimento al gas, il trasporto di gas naturale, attraverso una rete costituita soprattutto da gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti di coltivazione («a monte») e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ai fini della consegna ai clienti, ma non comprendente l’erogazione;
«gestore del sistema di trasmissione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasmissione o è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione di energia elettrica o di gas in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e che deve assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di trasporto di gas o di energia elettrica, a seconda dei casi;
«rete di gasdotti a monte»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino a un impianto o terminale di trattamento oppure a un terminale costiero di approdo;
Articolo 301
Relazioni con altri titoli
Articolo 302
Principi
Ciascuna parte mantiene il diritto di adottare, mantenere e applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi di interesse pubblico, quali garantire l’approvvigionamento di prodotti energetici e materie prime, proteggere la società, l’ambiente, compresa la lotta ai cambiamenti climatici, la sanità pubblica e i consumatori, conformemente alle disposizioni del presente accordo.
CAPO 2
ENERGIA ELETTRICA E GAS
SEZIONE 1
CONCORRENZA NEI MERCATI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS
Articolo 303
Concorrenza nei mercati e non discriminazione
Articolo 304
Disposizioni relative ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas
Ciascuna parte provvede affinché i prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas riflettano l’offerta e la domanda effettive. A tal fine, ciascuna parte provvede affinché le regole di mercato applicabili al mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas:
incoraggino la libera formazione dei prezzi;
non fissino limiti tecnici sulla formazione dei prezzi tali da limitare gli scambi;
consentano il dispacciamento efficiente dei mezzi di generazione dell’energia elettrica, dello stoccaggio dell’energia e della gestione della domanda così come un uso efficiente del sistema elettrico;
consentano l’uso efficiente del sistema del gas naturale; e
assicurino l’integrazione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nonché il funzionamento efficiente e sicuro e lo sviluppo del sistema elettrico.
Ciascuna parte provvede affinché i mercati del bilanciamento siano organizzati in modo tale da assicurare:
che sia garantita la non discriminazione tra i partecipanti e un accesso non discriminatorio ai partecipanti;
che i servizi siano definiti in modo trasparente;
che i servizi siano appaltati in modo trasparente e basato sul mercato, tenendo conto dell’avvento di nuove tecnologie; e
che, nell’ambito degli appalti di prodotti e servizi, ai produttori di energia rinnovabile siano concesse condizioni ragionevoli e non discriminatorie.
Una parte può decidere di non applicare la lettera c) se non c’è concorrenza sul mercato dei servizi di bilanciamento.
Articolo 305
Divieto dell’abuso di mercato sui mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas
Articolo 306
Accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione
Ciascuna parte provvede affinché i gestori dei sistemi di trasmissione applichino ai produttori di energia rinnovabile condizioni ragionevoli e non discriminatorie per quanto riguarda la connessione e l’uso della rete elettrica.
Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi la capacità necessaria. Un tale rifiuto è debitamente motivato.
Articolo 307
Gestione del sistema e separazione degli operatori di reti di trasmissione
Articolo 308
Obiettivi di interesse pubblico per l’accesso dei terzi e la separazione proprietaria
Ove necessario per conseguire un legittimo obiettivo di interesse pubblico e sulla base di criteri oggettivi, una parte può decidere di non applicare l’articolo 306 e l’articolo 307 nei seguenti casi:
mercati o sistemi emergenti o isolati;
infrastrutture che soddisfano le condizioni di cui all’allegato 28.
Ove necessario per conseguire un legittimo obiettivo di interesse pubblico e sulla base di criteri oggettivi, una parte può decidere di non applicare l’articolo 303 e l’articolo 304 nei seguenti casi:
mercati o sistemi di energia elettrica di piccole dimensioni o isolati;
mercati o sistemi di gas naturale di piccole dimensioni, emergenti o isolati.
Articolo 309
Esenzioni vigenti concesse alle interconnessioni
Ciascuna parte provvede affinché le esenzioni concesse alle interconnessioni tra l’Unione europea e il Regno Unito a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 43 ) e della legislazione che recepisce l’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 44 ) nelle rispettive giurisdizioni, e le cui condizioni si estendono oltre il periodo transitorio, continuino ad applicarsi conformemente al diritto delle rispettive giurisdizioni e alle condizioni applicabili.
Articolo 310
Autorità di regolamentazione indipendente
Ciascuna parte provvede alla designazione e al mantenimento di una o più autorità di regolamentazione dell’energia elettrica e del gas indipendenti sotto il profilo operativo, con le competenze e i compiti seguenti:
fissare o approvare le tariffe, gli oneri e le condizioni di accesso alle reti di cui all’articolo 306, o le relative metodologie;
assicurare il rispetto dei meccanismi di cui all’articolo 307 e all’articolo 308;
emanare decisioni vincolanti almeno in relazione alle lettere a) e b);
prevedere mezzi di ricorso efficaci.
SEZIONE 2
SCAMBI RELATIVI AGLI INTERCONNETTORI
Articolo 311
Uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica
Al fine di garantire l’uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra l’Unione europea e il Regno Unito, ciascuna parte provvede affinché:
l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione degli interconnettori di energia elettrica siano basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie;
il livello massimo di capacità degli interconnettori di energia elettrica sia reso disponibile, nel rispetto:
della necessità di assicurare il funzionamento sicuro del sistema; e
dell’uso più efficiente possibile dei sistemi;
la capacità degli interconnettori di energia elettrica possa essere ridotta solo in situazioni di emergenza e tali riduzioni siano effettuate in modo non discriminatorio;
siano pubblicate informazioni sul calcolo della capacità a sostegno degli obiettivi del presente articolo;
non vi siano oneri di rete per singole transazioni relative agli interconnettori di energia elettrica né siano applicati prezzi di riserva per l’uso di tali interconnettori;
l’assegnazione della capacità e la gestione della congestione tra interconnettori di energia elettrica siano coordinate tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell’Unione interessati e i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito. Tale coordinamento comporta l’elaborazione di disposizioni volte a conseguire risultati robusti e efficienti per tutti i pertinenti orizzonti temporali: a termine, del giorno prima, infragiornaliero e di bilanciamento; e
i meccanismi di assegnazione della capacità e di gestione della congestione contribuiscono a creare condizioni favorevoli agli investimenti in un’interconnessione elettrica economicamente efficiente e al relativo sviluppo.
Ciascuna parte adotta le misure necessarie per garantire quanto prima la conclusione di un accordo multilaterale relativo alla compensazione dei costi di vettoriamento dei flussi transfrontalieri di energia elettrica tra:
i gestori dei sistemi di trasmissione che partecipano al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione istituito dal regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione ( 45 ); e
i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito.
L’accordo multilaterale di cui al paragrafo 3 mira ad assicurare che:
i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito siano trattati alla stessa stregua di un gestore del sistema di trasmissione di un paese che partecipa al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione; e
il trattamento riservato ai gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito non sia più favorevole rispetto a quello che si applicherebbe a un gestore del sistema di trasmissione che partecipa al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione.
Articolo 312
Disposizioni relative agli scambi di energia elettrica con diversi orizzonti temporali
Articolo 313
Uso efficiente degli interconnettori del gas
Al fine di garantire l’uso efficiente degli interconnettori del gas e di ridurre gli ostacoli agli scambi tra l’Unione europea e il Regno Unito, ciascuna parte provvede affinché:
sia messo a disposizione il livello massimo di capacità degli interconnettori del gas, nel rispetto del principio di non discriminazione e tenendo conto:
della necessità di provvedere al funzionamento sicuro del sistema; e
dell’uso più efficiente possibile dei sistemi;
i meccanismi di assegnazione della capacità e le procedure per la gestione della congestione degli interconnettori del gas siano basati sul mercato, trasparenti e non discriminatori e che la capacità ai punti di interconnessione sia generalmente assegnata mediante aste.
Ciascuna parte prende le misure necessarie affinché:
i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperino per offrire congiuntamente prodotti di capacità standard che consistono in una capacità di entrata e uscita corrispondente su entrambi i lati di un punto di interconnessione;
i gestori dei sistemi di trasmissione coordinino le procedure relative all’uso degli interconnettori del gas tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell’Unione e i gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito interessati.
SEZIONE 3
SVILUPPO DELLA RETE E SICUREZZA DELL’APPROVVIGIONAMENTO
Articolo 314
Sviluppo della rete
Articolo 315
Cooperazione in materia di sicurezza dell’approvvigionamento
Articolo 316
Preparazione ai rischi e piani di emergenza
Le misure contenute nei piani di cui al paragrafo 2:
sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili;
non falsano in modo significativo gli scambi tra le parti; e
non compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica o di gas naturale dell’altra parte.
In caso di crisi, le parti adottano misure non basate sul mercato solo in ultima istanza.
SEZIONE 4
COOPERAZIONE TECNICA
Articolo 317
Cooperazione tra gestori dei sistemi di trasmissione
Gli accordi operativi di cui al primo comma comprendono quadri per la cooperazione tra la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica istituita a norma del regolamento (UE) 2019/943 (di seguito «ENTSO-E») e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas istituita a norma del regolamento (CE) n. 2009/715 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 46 ) (di seguito «ENTSO-G»), da un lato, e i gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica e del gas del Regno Unito, dall’altro. Tali quadri devono disciplinare come minimo i seguenti settori:
mercati dell’energia elettrica e del gas;
accesso alle reti;
sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas;
energia da impianti offshore;
pianificazione delle infrastrutture;
uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas; e
decarbonizzazione e qualità del gas.
Il comitato specializzato per l’energia concorda orientamenti sugli accordi operativi e sui quadri di cooperazione che vengono comunicati non appena possibile ai gestori dei sistemi di trasmissione.
I quadri di cooperazione di cui al secondo comma non presuppongono l’adesione all’ENTSO-E o all’ENTSO-G da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito, né conferiscono uno status paragonabile a tale adesione.
Articolo 318
Cooperazione tra autorità di regolamentazione
Le parti provvedono affinché l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia e l’autorità di regolamentazione del Regno Unito designata a norma dell’articolo 310 stabiliscano contatti e concludano quanto prima accordi amministrativi per facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. I contatti e gli accordi amministrativi riguardano almeno i seguenti settori:
mercati dell’energia elettrica e del gas;
accesso alle reti;
divieto dell’abuso di mercato nell’ambito dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas;
sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica e di gas;
pianificazione delle infrastrutture;
energia da impianti offshore;
uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e del gas;
cooperazione tra gestori di sistemi di trasmissione; e
decarbonizzazione e qualità del gas.
Il comitato specializzato per l’energia concorda orientamenti sugli accordi amministrativi relativi alla cooperazione che vengono comunicati non appena possibile alle autorità di regolamentazione.
CAPO 3
ENERGIA SICURA E SOSTENIBILE
Articolo 319
Energia rinnovabile e efficienza energetica
Ciascuna parte provvede affinché le norme relative al rilascio di licenze o a misure equivalenti applicabili all’energia da fonti rinnovabili siano necessarie e proporzionate.
L’Unione ribadisce i propri obiettivi di efficienza energetica per il 2030 stabiliti nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 48 ).
Il Regno Unito ribadisce:
la sua ambizione di conseguire la quota del consumo lordo di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030, come stabilito nel suo piano nazionale per l’energia e il clima;
la sua ambizione di conseguire il livello assoluto del consumo di energia primaria e di energia finale da fonti energetiche rinnovabili nel 2030, come stabilito nel suo piano nazionale per l’energia e il clima.
Articolo 320
Sostegno all’energia rinnovabile
Articolo 321
Cooperazione nello sviluppo dell’energia rinnovabile da impianti offshore
Sulla base della cooperazione energetica tra i paesi dei mari del Nord, le parti consentono la creazione di un forum specifico per discussioni tecniche tra la Commissione europea, i ministeri e le autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione, i ministeri e le autorità pubbliche del Regno Unito, i gestori dei sistemi di trasmissione, l’industria dell’energia da impianti offshore e, più in generale, i portatori di interessi, in relazione allo sviluppo della rete offshore e al grande potenziale di energia rinnovabile della regione dei mari del Nord. La cooperazione in questione riguarda almeno i seguenti settori:
progetti ibridi e congiunti;
pianificazione dello spazio marittimo;
quadro di sostegno e finanziamento;
migliori pratiche in materia di pianificazione delle rispettive reti onshore e offshore;
condivisione delle informazioni sulle nuove tecnologie; e
scambio di buone pratiche in materia di regole, regolamenti e standard tecnici pertinenti.
Articolo 322
Rischi e sicurezza dell’energia da impianti offshore
Articolo 323
Cooperazione in materia di standard
A norma degli articoli 92 e 98, le parti promuovono la cooperazione tra i regolatori e gli organismi di standardizzazione situati nei rispettivi territori per agevolare l’elaborazione di standard internazionali relativi all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili, al fine di contribuire alla politica in materia di energia sostenibile e clima.
Articolo 324
Ricerca, sviluppo e innovazione
Le parti promuovono la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nei settori dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili.
CAPO 4
PRODOTTI ENERGETICI E MATERIE PRIME
Articolo 325
Prezzi all’esportazione
Una parte non impone all’altra parte, mediante misure quali licenze o disposizioni relative al prezzo minimo, un prezzo più elevato per le esportazioni di prodotti energetici o di materie prime rispetto al prezzo praticato per tali prodotti energetici o materie prime destinati al mercato interno.
Articolo 326
Prezzi regolamentati
Se una parte decide di regolamentare il prezzo della fornitura nazionale ai consumatori di energia elettrica o di gas naturale, può farlo solo per conseguire un obiettivo di interesse pubblico e unicamente imponendo un prezzo regolamentato chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.
Articolo 327
Autorizzazione alla prospezione e produzione di idrocarburi e alla produzione di energia elettrica
Articolo 328
Sicurezza e integrità delle attrezzature e delle infrastrutture energetiche
Il presente titolo non osta a che una parte adotti le misure temporanee necessarie per proteggere la sicurezza e preservare l’integrità delle attrezzature o delle infrastrutture energetiche, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al commercio o agli investimenti tra le parti.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 329
Effettiva attuazione e modifiche
Articolo 330
Dialogo
Le parti instaurano un dialogo regolare per facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente titolo.
Articolo 331
Denuncia del presente titolo
TITOLO IX
TRASPARENZA
Articolo 332
Obiettivo
Articolo 333
Definizione
Ai fini del presente titolo, per «decisione amministrativa» si intende una decisione o azione con effetto giuridico applicabile a una persona, un bene o un servizio determinati in un caso individuale, così come la mancata adozione di una decisione o di un’azione, se questo è quanto richiede il diritto di una parte.
Articolo 334
Ambito di applicazione
Il presente titolo si applica ai titoli da I a VIII, ai titoli da X a XII della presente rubrica e alla rubrica sesta.
Articolo 335
Pubblicazione
Articolo 336
Richieste di informazioni
Articolo 337
Gestione delle misure di applicazione generale
Ciascuna parte, quando è avviato un procedimento amministrativo in relazione a persone, beni o servizi dell’altra parte in relazione all’applicazione di disposizioni legislative e regolamentari:
si adopera per comunicarne l’avvio ai soggetti direttamente interessati, con ragionevole preavviso e secondo le sue disposizioni legislative e regolamentari, fornendo altresì informazioni sulla natura del procedimento, l’indicazione della base giuridica che ne autorizza l’avvio e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia; e
dà una ragionevole possibilità ai soggetti interessati di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima della decisione amministrativa definitiva, sempre che i termini, la natura del procedimento e l’interesse pubblico lo consentano.
Articolo 338
Riesame e ricorso
Articolo 339
Relazione con altri titoli
Le disposizioni del presente titolo integrano le norme specifiche sulla trasparenza di cui a quei titoli della presente rubrica cui si applica il presente titolo.
TITOLO X
BUONE PRASSI DI REGOLAMENTAZIONE E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE
Articolo 340
Principi generali
Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi in modo da imporre alle parti di:
discostarsi dalle procedure interne per l’elaborazione e l’adozione di misure di regolamentazione;
prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l’adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il raggiungimento di obiettivi di politica pubblica; o
conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione.
Il presente titolo lascia impregiudicato il diritto di una parte di definire o regolamentare i propri livelli di protezione per perseguire o promuovere obiettivi di politica pubblica in settori come:
la salute pubblica;
la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali;
la salute e la sicurezza sul lavoro;
le condizioni di lavoro;
l’ambiente, compresi i cambiamenti climatici;
la protezione dei consumatori;
la protezione sociale e la sicurezza sociale;
la protezione dei dati e la cibersicurezza;
la diversità culturale;
l’integrità e la stabilità del sistema finanziario e la protezione degli investitori;
la sicurezza energetica; e
l’antiriciclaggio.
A fini di chiarezza, in particolare ai fini delle lettere c) e d) del primo comma, continuano ad applicarsi i diversi modelli di relazioni industriali, tra cui il ruolo e l’autonomia delle parti sociali, previsti dalle leggi e prassi nazionali di una parte, comprese le leggi e le prassi in materia di contrattazione collettiva e attuazione dei contratti collettivi.
Articolo 341
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
«autorità di regolamentazione»:
per l’Unione europea, la Commissione europea; e
per il Regno Unito, il governo di Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le amministrazioni con poteri devoluti del Regno Unito;
«misure di regolamentazione»:
per l’Unione:
i regolamenti e le direttive di cui all’articolo 288 TFUE; e
gli atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e
per il Regno Unito:
la legislazione primaria; e
la legislazione secondaria.
Articolo 342
Ambito di applicazione
Articolo 343
Coordinamento interno
Ciascuna parte dispone di processi o meccanismi di coordinamento interno o di riesame delle misure di regolamentazione che elabora la sua autorità di regolamentazione. Detti processi o meccanismi dovrebbero anche provvedere a:
promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle previste nel presente titolo;
individuare ed evitare inutili duplicazioni e prescrizioni incoerenti tra le misure di regolamentazione di una stessa parte;
assicurare la conformità con gli obblighi della parte nel commercio e negli investimenti internazionali; e
promuovere la riflessione sull’impatto delle misure di regolamentazione in preparazione, anche sulle piccole e medie imprese ( 50 ) conformemente alle norme e procedure della parte.
Articolo 344
Descrizione dei processi e meccanismi
Ciascuna parte rende pubblica la descrizione dei processi o meccanismi di cui si avvale la sua autorità di regolamentazione per elaborare, valutare o riesaminare le misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a norme, orientamenti o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.
Articolo 345
Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste
Per ogni misura di regolamentazione principale ripresa nell’elenco di cui al paragrafo 1, ciascuna parte dovrebbe quanto prima rendere pubblici anche:
una breve descrizione dell’ambito di applicazione e degli obiettivi; e
il calendario previsto per l’adozione se disponibile, comprese eventuali possibilità di consultazione pubblica.
Articolo 346
Consultazione pubblica
Nell’elaborare una misura di regolamentazione principale, ciascuna parte provvede conformemente alle proprie norme e procedure affinché la sua autorità di regolamentazione:
pubblichi il progetto di misura di regolamentazione o i documenti di consultazione con dettagli sufficienti sulla misura in preparazione, in modo che chiunque possa valutare se e quanto significativamente detta misura può incidere sui suoi interessi;
offra a chiunque ragionevoli possibilità, su base non discriminatoria, di presentare osservazioni; e
esamini le osservazioni ricevute.
Articolo 347
Valutazione d’impatto
Nello svolgere una valutazione d’impatto ciascuna parte provvede affinché la sua autorità di regolamentazione disponga di processi e meccanismi che promuovano una riflessione sui fattori seguenti:
necessità della misura di regolamentazione, comprese la natura e l’importanza del problema che intende affrontare;
eventuali opzioni regolamentari o non regolamentari, fattibili e appropriate, che permettano di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della parte, compresa quella di non regolamentare;
per quanto possibile e pertinente, impatto sociale, economico e ambientale potenziale di tali opzioni, anche sul commercio e gli investimenti internazionali e, conformemente alle proprie norme e procedure, sulle piccole e medie imprese; e
ove opportuno, rapporto tra le opzioni in esame e gli standard internazionali pertinenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze.
Articolo 348
Valutazione retrospettiva
Articolo 349
Registro di regolamentazione
Ciascuna parte provvede affinché le misure di regolamentazione in vigore siano pubblicate in un apposito registro che identifichi dette misure e sia accessibile al pubblico gratuitamente online. Il registro dovrebbe permettere la ricerca delle misure di regolamentazione per citazione o per lemma. Ciascuna parte aggiorna il proprio registro periodicamente.
Articolo 350
Scambio di informazioni sulle buone prassi regolamentari
Le parti si adoperano per scambiarsi informazioni sulle buone prassi regolamentari di cui al presente titolo, anche in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare.
Articolo 351
Attività di cooperazione regolamentare
Al fine di individuare attività adatte per la cooperazione regolamentare, ciascuna parte considera:
l’elenco di cui all’articolo 345, paragrafo 1; e
le proposte di attività di cooperazione regolamentare presentate da soggetti di una parte, che siano motivate e corredate di informazioni pertinenti.
Se le parti decidono di intraprendere un’attività di cooperazione regolamentare, l’autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per, ove opportuno:
informare l’autorità di regolamentazione dell’altra parte dell’elaborazione di nuove misure di regolamentazione o della revisione di misure esistenti e di altre misure di applicazione generale di cui all’articolo 342, paragrafo 2, che sono pertinenti per l’attività di cooperazione regolamentare;
su richiesta, fornire informazioni e discutere delle misure di regolamentazione e altre misure di applicazione generale di cui all’articolo 342, paragrafo 2, che sono pertinenti per l’attività di cooperazione regolamentare; e
in sede di elaborazione di nuove misure di regolamentazione o revisione di misure esistenti o di altre misure di applicazione generale di cui all’articolo 342, paragrafo 2, considerare nella misura del possibile l’impostazione regolamentare dell’altra parte su questioni identiche o analoghe.
Articolo 352
Comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare
Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare ha le funzioni seguenti:
migliora e promuove le buone prassi di regolamentazione e la cooperazione regolamentare tra le parti;
scambia pareri sulle attività di cooperazione proposte o svolte a norma dell’articolo 351;
incoraggia la cooperazione regolamentare e il relativo coordinamento nelle sedi internazionali, compresi scambi bilaterali periodici di informazioni su attività pertinenti in corso o in programma, ove opportuno.
Articolo 353
Punti di contatto
Entro un mese dall’entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto per agevolare lo scambio di informazioni tra le parti.
Articolo 354
Non applicazione del meccanismo di risoluzione
Alle controversie sull’interpretazione e sull’applicazione del presente titolo non si applica il titolo I della parte sesta.
TITOLO XI
PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 355
Principi e obiettivi
Articolo 356
Diritto di regolamentare, approccio precauzionale ( 52 )e informazioni scientifiche e tecniche
Articolo 357
Risoluzione delle controversie
La parte sesta, titolo I, non si applica al presente capo, a eccezione dell’articolo 356, paragrafo 2. Gli articoli 408 e 409 si applicano all’articolo 355, paragrafo 3.
CAPO 2
POLITICA DELLA CONCORRENZA
Articolo 358
Principi e definizioni
Articolo 359
Diritto della concorrenza
In riconoscimento dei principi di cui all’articolo 358, ciascuna parte mantiene in vigore una legislazione in materia di concorrenza che affronti efficacemente le seguenti pratiche commerciali anticoncorrenziali:
accordi tra operatori economici, decisioni di associazioni di operatori economici e pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza;
abuso di posizione dominante da parte di uno o più operatori economici; e
per il Regno Unito, fusioni o acquisizioni e, per l’Unione, concentrazioni, tra operatori economici che possono produrre effetti anticoncorrenziali significativi.
Articolo 360
Applicazione
Articolo 361
Cooperazione
Articolo 362
Risoluzione delle controversie
Il presente capo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui al titolo I della parte sei.
CAPO 3
CONTROLLO DELLE SOVVENZIONI
Articolo 363
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
«operatore economico»: un soggetto o un gruppo di soggetti costituente un’entità economica unica, quale ne sia lo status giuridico, che esercita un’attività economica offrendo beni o servizi su un mercato;
«sovvenzione»: un’assistenza finanziaria che
deriva dalle risorse delle parti, compresi:
un trasferimento diretto o contingente di fondi, quali sovvenzioni dirette, prestiti o garanzie sui prestiti;
la rinuncia a entrate altrimenti dovute; o
la fornitura di beni o servizi, oppure l’acquisto di beni o servizi;
conferisce un vantaggio economico a uno o più operatori economici;
è specifico in quanto avvantaggia, di diritto o di fatto, taluni operatori economici rispetto ad altri in relazione alla produzione di determinati beni o servizi; e
ha o potrebbe avere effetti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii):
una misura fiscale non è considerata specifica a meno che:
alcuni operatori economici ottengano una riduzione del debito d’imposta che sarebbe stato altrimenti a loro carico nell’ambito del regime fiscale normale; e
tali operatori economici siano trattati in modo più favorevole rispetto ad altri che si trovino in una situazione comparabile nell’ambito del regime fiscale normale; ai fini del presente punto, un regime normale di tassazione è definito dal suo obiettivo interno, dalle sue caratteristiche (quali la base imponibile, il soggetto passivo, l’evento imponibile o l’aliquota d’imposta) e da un’autorità autonoma dal punto di vista istituzionale, procedurale, economico e finanziario, che è competente per definire le caratteristiche del regime in oggetto;
in deroga alla lettera a), una sovvenzione non è considerata specifica se è giustificata da principi intrinseci alla concezione del sistema generale; nel caso delle misure fiscali, esempi di tali principi intrinseci sono la necessità di combattere la frode o l’evasione fiscale, la gestibilità amministrativa, l’elusione della doppia imposizione, il principio di neutralità fiscale, la progressività dell’imposta sul reddito e la sua finalità ridistributiva o la necessità di rispettare la capacità contributiva dei contribuenti;
in deroga alla lettera a), i contributi per finalità speciali non sono considerati specifici se la loro concezione risponde a obiettivi non economici di interesse pubblico, come la necessità di limitare l’impatto negativo di determinate attività o prodotti sull’ambiente o sulla salute umana, nella misura in cui gli obiettivi di politica pubblica non siano discriminatori ( 53 ).
Articolo 364
Ambito di applicazione ed eccezioni
Articolo 365
Servizi di interesse economico pubblico
Articolo 366
Principi
Al fine di assicurare che non siano concesse sovvenzioni che possano avere effetti rilevanti sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte predispone e mantiene un sistema efficace di controllo delle sovvenzioni il quale garantisca che la concessione di una sovvenzione rispetti i seguenti principi:
le sovvenzioni perseguono uno obiettivo specifico di interesse pubblico per porre rimedio a un fallimento del mercato individuato o per rispondere a una logica di equità, quali difficoltà sociali o problemi di distribuzione («l’obiettivo»);
le sovvenzioni sono proporzionate e limitate a quanto necessario per conseguire l’obiettivo;
le sovvenzioni sono concepite in modo da indurre un cambiamento del comportamento economico del beneficiario volto a favorire il conseguimento dell’obiettivo e che non sarebbe raggiunto senza la concessione di sovvenzioni;
le sovvenzioni non dovrebbero di norma compensare i costi che il beneficiario avrebbe finanziato in assenza di sovvenzioni;
le sovvenzioni sono uno strumento strategico adeguato per conseguire un obiettivo di politica pubblica e tale obiettivo non può essere conseguito con altri mezzi meno distorsivi;
il contributo positivo delle sovvenzioni al conseguimento dell’obiettivo prevale sugli eventuali effetti negativi, in particolare sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
Articolo 367
Sovvenzioni vietate e convenzioni soggette a condizioni
Sovvenzioni sotto forma di garanzie illimitate
Salvataggio e ristrutturazione
Banche, enti creditizi e compagnie di assicurazione
Sussidi alle esportazioni
Sono vietate le sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto ( 54 ), singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all’andamento delle esportazioni relative a beni o servizi, tranne per quanto riguarda:
l’assicurazione del credito a breve termine per i rischi non assicurabili sul mercato; o
i crediti all’esportazione e le garanzie sui crediti all’esportazione o i programmi di assicurazione consentiti in conformità dell’accordo SCM, in combinato disposto con gli adeguamenti necessari in tale contesto.
Ai fini del paragrafo 8, lettera a), per «rischi assicurabili sul mercato» si intendono i rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi con rischi assicurabili sul mercato ( 55 ). Si può ritenere che un paese sia temporaneamente escluso dal gruppo dei paesi con rischi assicurabili sul mercato se manca una sufficiente capacità del mercato privato a causa di:
una contrazione significativa della capacità privata di assicurazione del credito;
un deterioramento significativo dei rating del settore sovrano; o
un deterioramento significativo dei risultati del settore societario.
Sovvenzioni condizionate all’uso di contenuti nazionali
Grandi progetti di cooperazione transfrontaliera o internazionale
Energia e ambiente
Sovvenzioni ai vettori aerei per l’operatività delle rotte
Non sono concesse sovvenzioni a un vettore aereo ( 56 ) per l’operatività di rotte a eccezione dei seguenti casi:
se sussiste un obbligo di servizio pubblico, a norma dell’articolo 365;
nei casi particolari in cui detto finanziamento apporti benefici alla società in generale; o
in quanto sovvenzioni di avviamento per l’apertura di nuove rotte agli aeroporti regionali, a condizione che tale sovvenzione aumenti la mobilità dei cittadini e stimoli lo sviluppo regionale.
Articolo 368
Uso delle sovvenzioni
Ciascuna parte provvede affinché gli operatori economici utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l’obiettivo specifico per il quale sono state concesse.
Articolo 369
Trasparenza
Per quanto riguarda le sovvenzioni concesse o mantenute sul proprio territorio, ciascuna parte, entro sei mesi dalla concessione della sovvenzione, mette a disposizione del pubblico, su un sito web ufficiale o in una banca dati pubblica, le seguenti informazioni:
la base giuridica e l’obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;
il nome del beneficiario della sovvenzione, se disponibile;
la data di concessione della sovvenzione, la durata della sovvenzione e qualsiasi altro termine collegato alla sua concessione; e
l’importo della sovvenzione o l’importo iscritto a bilancio per la sovvenzione.
Per il Regno Unito, il rispetto del paragrafo 3 significa che il Regno Unito garantisce che:
se una parte interessata comunica all’autorità che concede la sovvenzione che può impugnare dinanzi a una giurisdizione:
la concessione di una sovvenzione a opera di un’autorità concedente; o
qualsiasi decisione pertinente dell’autorità, dell’organismo o dell’autorità indipendente che concede la sovvenzione;
allora, entro 28 giorni dalla presentazione per iscritto della richiesta, l’autorità che concede la sovvenzione, l’organismo o l’autorità indipendente deve comunicare a detta parte interessata le informazioni che le consentano di valutare l’applicazione dei principi di cui all’articolo 366, fatte salve eventuali restrizioni proporzionate che perseguono un obiettivo legittimo, quali la sensibilità commerciale, la riservatezza o il segreto professionale.
Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono fornite alla parte interessata al fine di consentirle di prendere una decisione informata in merito all’opportunità di far valere una pretesa o di comprendere e identificare correttamente le questioni oggetto della controversia dinanzi all’organo giurisdizionale.
Articolo 370
Consultazioni sul controllo delle sovvenzioni
Articolo 371
Autorità o organo indipendente e cooperazione
Articolo 372
Giudici
Ciascuna parte provvede, in conformità della propria normativa generale e del proprio ordinamento costituzionale, affinché i propri giudici abbiano competenza a:
esaminare le decisioni di sovvenzionamento adottate dall’autorità di concessione o, nel caso, dall’autorità o organo indipendente, al fine di verificare l’osservanza della normativa adottata in attuazione dell’articolo 366;
esaminare qualsiasi altra decisione d’interesse dell’autorità o organo indipendente e qualsiasi inerzia d’interesse;
imporre misure correttive efficaci in relazione alle lettere a) o b), tra cui l’imposizione di una sospensione, un divieto o un obbligo di agire all’autorità di concessione, il riconoscimento di un risarcimento danni e il recupero di una sovvenzione presso il beneficiario, se e per quanto tali misure correttive sono previste dalla normativa della parte alla data di entrata in vigore del presente accordo;
conoscere delle pretese avanzate da parti interessate riguardo a sovvenzioni contemplate nel presente capo, laddove il diritto della parte legittimi la parte interessata a far valere una pretesa sulla sovvenzione.
Articolo 373
Recupero
Ciascuna parte provvede affinché, sempreché la parte interessata di cui all’articolo 369 contesti la decisione di sovvenzionamento in sede giudiziaria entro il termine fissato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il recupero possa essere disposto se il giudice di una parte constata un errore materiale di diritto, ossia:
la misura che costituisce sovvenzione non è stata trattata come tale dal concedente;
il concedente la sovvenzione non ha applicato i principi enunciati all’articolo 366, quali attuati nel diritto della parte, ovvero li ha applicati in un modo che risulta carente rispetto ai parametri di verifica applicabili nel diritto della parte; o
decidendo di concedere la sovvenzione, il concedente ha esorbitato i propri poteri o ne ha abusato con riferimento ai principi enunciati all’articolo 366, quali attuati nel diritto della parte.
Ai fini del presente articolo il termine è determinato come segue:
per l’Unione, il termine decorre dalla data in cui le informazioni previste all’articolo 369, paragrafi 1, 2 e 4, sono messe a disposizione sul sito web ufficiale o nella banca dati pubblica, e non può essere inferiore a un mese;
per il Regno Unito:
il termine decorre dalla data in cui le informazioni previste all’articolo 369, paragrafi 1 e 2, sono messe a disposizione sul sito web ufficiale o nella banca dati pubblica;
il termine scade un mese dopo la pubblicazione, salvo se prima di tale data la parte interessata chiede informazioni nell’ambito della procedura prevista all’articolo 369, paragrafo 5;
dalla data in cui la parte interessata riceve informazioni di cui all’articolo 369, paragrafo 5, lettera b), sufficienti per gli scopi indicati nello stesso paragrafo, la scadenza del termine è posticipata di un ulteriore mese;
la data di ricevimento delle informazioni di cui al punto iii) è la data alla quale l’autorità di concessione attesta di aver fornito informazioni di cui all’articolo 369, paragrafo 5, lettera b), sufficienti per gli scopi indicati, indipendentemente dall’eventualità che dopo tale data ci sia stata una corrispondenza ulteriore o chiarificatrice;
i periodi di cui ai punti i), ii) e iii) possono essere prolungati per via normativa.
Per i regimi, ai fini del paragrafo 3, lettera b), il termine decorre dalla data di pubblicazione delle informazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo, non dalla data dei pagamenti successivi se:
manifestamente la sovvenzione è concessa nel rispetto delle condizioni del regime;
il soggetto che ha varato il regime ha pubblicato al riguardo le informazioni che l’articolo 369, paragrafi 1 e 2, impone di pubblicare; e
le informazioni fornite a norma della lettera b) del presente paragrafo riportano le informazioni sulla sovvenzione che consentono alla parte interessata di stabilire se il regime possa ripercuotersi su di essa, e comprendono almeno la finalità della sovvenzione, le categorie di beneficiari, le modalità e condizioni di ammissibilità alla sovvenzione e la base di calcolo della sovvenzione (comprese le eventuali condizioni relative alle percentuali o agli importi della sovvenzione).
Articolo 374
Misure correttive
Entro cinque giorni dalla data in cui hanno effetto le misure correttive di cui al paragrafo 3 e senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell’articolo 738, la parte notificata può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale in conformità dell’articolo 739, paragrafo 2, trasmettendone richiesta scritta alla parte richiedente, affinché il collegio arbitrale appuri se:
la misura correttiva adottata dalla parte richiedente è incompatibile con il paragrafo 3 o 8;
la parte richiedente non ha partecipato alle consultazioni dopo che la parte richiesta ha fornito le informazioni sollecitate e ha accettato la tenuta di tali consultazioni; o
si è verificata inerzia quanto all’adozione o alla comunicazione della misura correttiva entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4.
La richiesta non sospende le misure correttive. Il collegio arbitrale non valuta l’applicazione da parte delle parti degli articoli 366 e 367.
Ciascuna parte valuta se l’imposizione o il mantenimento di misure correttive sulle importazioni dello stesso prodotto si limitano a quanto strettamente necessario o proporzionato ai fini del presente articolo:
tenendo conto delle misure compensative applicate o mantenute in vigore a norma dell’articolo 32, paragrafo 3; e
tenendo eventualmente conto delle misure antidumping applicate o mantenute in vigore a norma dell’articolo 32, paragrafo 3.
Articolo 375
Risoluzione delle controversie
Il collegio arbitrale non è competente nei casi che implicano:
una singola sovvenzione, neppure per valutare se questa rispetti i principi enunciati all’articolo 366, paragrafo 1, salvo per quanto riguarda le condizioni di cui all’articolo 367, paragrafi 2, da 3 a 5, da 8 a 11 e 12; e
la valutazione della correttezza dell’applicazione della misura correttiva per il recupero ai sensi dell’articolo 373 nel singolo caso.
CAPO 4
IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI
Articolo 376
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:
«accordo dell’OCSE»: l’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico elaborato nell’ambito dell’OCSE o un impegno successivo, elaborato nell’ambito dell’OCSE o in altra sede, che è stato adottato da almeno 12 membri originari dell’OMC partecipanti all’accordo dell’OCSE al 1o gennaio 1979;
«attività commerciali»: le attività a scopo lucrativo il cui risultato finale è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio da vendere sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall’impresa in base alla situazione dell’offerta e della domanda; le attività svolte da un’impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività a scopo lucrativo;
«considerazioni commerciali»: considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero di norma presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un’impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell’economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;
«ente disciplinato»:
un monopolio designato;
un’impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali; o
un’impresa pubblica;
«monopolio designato»: un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un’agenzia pubblica, che in un mercato rilevante nel territorio di una parte è stato designato fornitore o acquirente unico di un bene o di un servizio; il soggetto cui è stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione. In questo contesto per «designare» s’intende istituire o autorizzare un monopolio o ampliare l’ambito di un monopolio al fine di ricomprendervi merci o servizi aggiuntivi;
«impresa»: un’impresa quale definita all’articolo 124, lettera g);
«impresa cui sono riconosciuti diritti o privilegi speciali»: un’impresa pubblica o privata cui una parte ha riconosciuto, di diritto o di fatto, diritti o privilegi speciali;
«servizio prestato nell’esercizio dei pubblici poteri»: il servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS;
«diritti o privilegi speciali»: i diritti o privilegi mediante i quali una parte, secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, designa le imprese autorizzate a fornire un bene o a prestare un servizio ovvero limita a due o più il numero delle imprese autorizzate, incidendo in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o di prestare lo stesso servizio nella stessa area geografica o nello stesso mercato di prodotto in condizioni sostanzialmente equivalenti;
«impresa pubblica»: un’impresa in cui una parte:
detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;
controlla direttamente o indirettamente l’esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;
ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di amministrazione equivalente; o
ha potere di controllo sull’impresa. L’esistenza del controllo è appurata nel singolo caso in considerazione di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto.
Articolo 377
Ambito di applicazione
Il presente capo non si applica:
agli enti disciplinati che operano da enti appaltanti indicati negli allegati da 1 a 3 di ciascuna parte dell’appendice I dell’AAP e al paragrafo 1 riferito a ciascuna parte nelle rispettive sottosezioni della sezione B dell’allegato 25, che conducono appalti disciplinati quali definiti all’articolo 277, paragrafo 2;
ai servizi prestati nell’esercizio dei pubblici poteri.
L’articolo 380 non si applica alla prestazione su incarico pubblico di servizi finanziari da parte di un ente disciplinato, se la prestazione:
sostiene le esportazioni o le importazioni, purché il servizio:
non sia inteso a sostituire finanziamenti commerciali, o
non sia offerto a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
sostiene gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché il servizio:
non sia inteso a sostituire finanziamenti commerciali, o
non sia offerto a condizioni più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
è offerta a condizioni compatibili con l’accordo, purché rientri nell’ambito di applicazione del medesimo.
L’articolo 380 non si applica se l’ente disciplinato di una parte effettua acquisti o vendite di beni o servizi in virtù di:
una vigente misura non conforme che la parte mantiene, proroga, rinnova o modifica a norma dell’articolo 133, paragrafo 1, o dell’articolo 139, paragrafo 1, secondo quanto indicato nelle tabelle a essa relative degli allegati 19 e 20, secondo il caso, o
una vigente misura non conforme che la parte adotta o mantiene per settori, sottosettori o attività a norma dell’articolo 133, paragrafo 2, o dell’articolo 139, paragrafo 2, secondo quanto indicato nelle tabelle a essa relative degli allegati 19 e 20, secondo il caso.
Articolo 378
Rapporto con l’accordo OMC
Le parti affermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall’intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII del GATT 1994 e dall’articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.
Articolo 379
Disposizioni generali
Articolo 380
Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali
Ciascuna parte provvede affinché, nell’esercizio di attività commerciali, ciascuno dei suoi enti disciplinati:
operi in base a considerazioni commerciali negli acquisti o nelle vendite di beni o servizi, tranne nell’adempimento degli obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);
nell’acquisto di beni o servizi:
accordi al bene o al servizio fornito da un’impresa dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della propria parte; e
accordi al bene o al servizio fornito da un ente disciplinato nel territorio della parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai beni o servizi simili forniti da imprese della parte nel mercato rilevante di questa; e
nella vendita di beni o servizi:
accordi all’impresa dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della propria parte; e
accordi all’ente disciplinato nel territorio della parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte nel mercato rilevante di questa ( 61 ).
Il paragrafo 1, lettere b) e c), non osta a che l’ente disciplinato:
acquisti o fornisca beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, anche in termini di prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse rispondano a considerazioni commerciali; o
rifiuti di acquistare o fornire beni o servizi, purché il rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.
Articolo 381
Quadro normativo
Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organo di regolamentazione o altro organo che esercita funzioni regolative da essa costituito o mantenuto:
sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate e non debba rispondere loro del proprio operato; e
agisca con imparzialità in situazioni analoghe nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, compresi gli enti disciplinati; l’imparzialità con cui l’organo esercita le funzioni regolative deve essere valutata facendo riferimento a un modello generale o alle prassi dell’organo stesso.
Nei settori in cui le parti hanno accettato nel presente accordo obblighi specifici relativi a tale organo prevalgono le applicabili disposizioni del presente accordo.
Articolo 382
Scambio di informazioni
La parte richiesta comunica le informazioni del caso, purché la richiesta di cui al paragrafo 1 spieghi in che modo le attività dell’ente possono incidere sugli interessi della parte richiedente nel quadro del presente capo e indichi quali tra le seguenti categorie di informazioni debbano essere comunicate:
assetto proprietario e struttura di voto dell’ente, con indicazione della percentuale complessiva di quote e della percentuale di diritti di voto detenuti cumulativamente nell’ente dalla parte richiesta e dai suoi enti disciplinati;
descrizione delle quote speciali o dei diritti speciali di voto o di altri diritti detenuti dalla parte richiesta o da suoi enti disciplinati, per quanto i diritti siano diversi da quelli collegati alle quote ordinarie generali dell’ente;
descrizione della struttura organizzativa dell’ente e composizione del suo consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente;
descrizione dei ministeri o delle autorità pubbliche che regolamentano o monitorano l’ente, descrizione degli obblighi di segnalazione imposti all’ente da tali ministeri o autorità, indicazione dei diritti e delle prassi di tali ministeri o autorità in ordine alla nomina, revoca o remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente dell’ente;
fatturato annuo e patrimonio complessivo dell’ente negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;
eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui l’ente beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte richiesta;
altre informazioni pubbliche sull’ente, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.
CAPO 5
FISCALITÀ
Articolo 383
Buona governance
Le parti riconoscono i principi della buona governance in campo fiscale, specie gli standard internazionali sulla trasparenza, lo scambio d’informazioni e la concorrenza leale in materia fiscale, e si impegnano ad attuarli. Ribadiscono il sostegno al piano d’azione dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e affermano l’impegno ad attuare gli standard minimi dell’OCSE di contrasto dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili. Le parti promuoveranno la buona governance in materia fiscale, miglioreranno la cooperazione internazionale nella fiscalità e agevoleranno la riscossione delle imposte.
Articolo 384
Standard in materia di fiscalità
Ciascuna parte si astiene dall’indebolire o abbassare il livello di tutela offerto dalla propria normativa alla fine del periodo di transizione al di sotto del livello garantito dagli standard e dai principi concordati in sede OCSE alla fine del periodo di transizione, in termini di:
scambio di informazioni, sia esso su richiesta, spontaneo o automatico, su conti finanziari, ruling fiscali transfrontalieri, rendicontazioni paese per paese tra amministrazioni fiscali e potenziali meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale;
norme in materia di limiti sugli interessi, controllo di società estere e disallineamenti da ibridi.
Articolo 385
Risoluzione delle controversie
Il presente capo non è soggetto alla risoluzione delle controversie di cui al titolo I della parte sei.
CAPO 6
STANDARD SOCIALI E DEL LAVORO
Articolo 386
Definizione
Ai fini del presente capo per «livelli di tutela sociale e del lavoro» s’intende il livello di tutela complessivamente previsto dal diritto e dagli standard di ciascuna parte ( 62 ) in ciascuno dei settori seguenti:
diritti fondamentali nel lavoro;
standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
condizioni di lavoro e standard occupazionali equi;
diritti all’informazione e alla consultazione a livello di impresa; o
ristrutturazione di imprese.
Articolo 387
Clausola di non regresso
Articolo 388
Applicazione
Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all’articolo 387, ciascuna parte: predispone o mantiene in vigore sul piano nazionale un sistema efficace di verifica del rispetto delle regole, in particolare un sistema efficace di ispezioni del lavoro in conformità degli impegni internazionali assunti in materia di condizioni di lavoro e tutela dei lavoratori; provvede a che vigano procedure amministrative e giudiziarie che consentono alle autorità pubbliche e ai privati cittadini che ne hanno legittimità di reagire con tempestività alle violazioni delle norme sociali e del lavoro; prevede misure correttive adeguate ed effettive, anche provvisorie, e sanzioni proporzionate e dissuasive. Nell’attuazione e nella verifica del rispetto dell’articolo 387 sul piano nazionale, ciascuna parte rispetta, se del caso, il ruolo e l’autonomia di cui le parti sociali godono a livello nazionale conformemente alle norme e prassi nazionali.
Articolo 389
Risoluzione delle controversie
CAPO 7
AMBIENTE E CLIMA
Articolo 390
Definizioni
Ai fini del presente capo per «livelli di tutela ambientale» s’intendono i livelli generali di protezione previsti dalla normativa di ciascuna parte allo scopo di tutelare l’ambiente, compresa la prevenzione dei pericoli per la vita o la salute umana dovuti all’impatto ambientale, in ciascuno dei settori seguenti:
emissioni industriali;
emissioni atmosferiche e qualità dell’aria;
conservazione della natura e della biodiversità;
gestione dei rifiuti;
tutela e preservazione dell’ambiente acquatico;
tutela e preservazione dell’ambiente marino;
prevenzione, riduzione e eliminazione dei rischi per la salute umana o l’ambiente derivanti dalla produzione, dall’uso, dal rilascio o dallo smaltimento di sostanze chimiche; o
gestione degli effetti ambientali causati dalla produzione agricola o alimentare, in particolare dall’uso di antibiotici e decontaminanti.
Ai fini del presente capo, per «livello di tutela climatica» s’intende il livello di protezione con riguardo alle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra e all’eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono. Per quanto riguarda i gas a effetto serra significa:
per l’Unione, l’obiettivo del 40 % entro il 2030 in tutti i settori dell’economia, compreso il sistema unionale di fissazione del prezzo del carbonio;
per il Regno Unito, la quota di quest’obiettivo trasversale ai settori economici per il 2030 spettante al Regno Unito, compreso il suo sistema di fissazione del prezzo del carbonio.
Articolo 391
Clausola di non regresso
Articolo 392
Fissazione del prezzo del carbonio
Articolo 393
Principi ambientali e climatici
In considerazione del fatto che Unione e Regno Unito condividono la stessa biosfera per quanto riguarda l’inquinamento transfrontaliero, ciascuna parte s’impegna a rispettare i principi ambientali riconosciuti a livello internazionale ai quali si è vincolata, quali quelli della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo adottata a Rio de Janeiro il 14 giugno 1992 («dichiarazione di Rio del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo») e degli accordi multilaterali in materia ambientale, tra cui la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici conclusa a New York il 9 maggio 1992 («UNFCCC») e la convenzione sulla diversità biologica conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 («convenzione sulla diversità biologica»), in particolare:
principio dell’integrazione della tutela dell’ambiente nell’elaborazione delle politiche, anche attraverso valutazioni d’impatto;
principio dell’azione preventiva per evitare danni ambientali;
approccio precauzionale di cui all’articolo 356, paragrafo 2;
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente; e
principio «chi inquina paga».
Articolo 394
Applicazione
Ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all’articolo 391, ciascuna parte provvede, a norma del proprio diritto, affinché:
le autorità nazionali incaricate di far rispettare la normativa ambientale e climatica prendano in debita considerazione le presunte violazioni di tale norme di cui vengono a conoscenza; dette autorità siano abilitate a adottare misure correttive adeguate ed efficaci, ingiunzioni comprese, e a infliggere se del caso sanzioni proporzionate e dissuasive; e
la persona fisica o giuridica che ha interesse sufficiente a intentare un’azione per violazione di tale normativa e a chiedere misure correttive efficaci, ingiunzioni comprese, abbia accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali, che non siano eccessivamente onerosi e si svolgano in modo giusto, equo e trasparente.
Articolo 395
Cooperazione per la verifica del rispetto
Le parti provvedono affinché la Commissione europea e gli organi di vigilanza del Regno Unito si riuniscano periodicamente e cooperino ai fini di una verifica efficace del rispetto del diritto in materia ambientale e climatica di cui all’articolo 391.
Articolo 396
Risoluzione delle controversie
CAPO 8
ALTRI STRUMENTI PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Articolo 397
Contesto e obiettivi
Articolo 398
Trasparenza
Le parti sottolineano la necessità di operare in trasparenza per poter promuovere la partecipazione dei cittadini e rendere pubbliche le informazioni nell’ambito del presente capo. Ciascuna parte, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché delle disposizioni del presente capo, del titolo IX e del titolo X:
provvede affinché le misure di applicazione generale che perseguano gli obiettivi del presente capo siano amministrate in modo trasparente, anche offrendo ai cittadini possibilità ragionevoli e tempo sufficiente per esprimersi e pubblicando la misura;
provvede affinché la cittadinanza abbia accesso alle pertinenti informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche o per conto di esse e affinché tali informazioni siano divulgate attivamente al pubblico per via elettronica;
incoraggia il dibattito pubblico con i soggetti non statali e fra di essi sullo sviluppo e la definizione delle politiche che possono portare all’adozione, da parte delle sue autorità pubbliche, di norme attinenti al presente capo; con riguardo all’ambiente, è compresa il coinvolgimento dei cittadini in progetti, piani e programmi; e
promuove la sensibilizzazione dei cittadini sulle norme attinenti al presente capo e sulle procedure di applicazione e di conformità, adottando misure per aiutare i cittadini a conoscerle e comprenderle meglio; con riguardo alle norme sul lavoro, sono compresi i lavoratori, i datori di lavoro e i relativi rappresentanti.
Articolo 399
Norme e accordi multilaterali sul lavoro
In conformità della costituzione dell’OIL e della dichiarazione dell’OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sul relativo seguito, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nell’86a sessione, ciascuna parte s’impegna a rispettare, promuovere e applicare effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale così come definite nelle convenzioni fondamentali dell’OIL, ossia:
libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
abolizione effettiva del lavoro minorile; e
eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
Ciascuna parte promuove, con le proprie norme e prassi, l’agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso esposta nella dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008 («agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso»), in conformità delle applicabili convenzioni dell’OIL e degli altri impegni internazionali assunti, in particolare per quanto riguarda:
condizioni di lavoro dignitose per tutti, tra l’altro in termini di retribuzione, orario di lavoro, congedo di maternità e altre condizioni di lavoro;
salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi la prevenzione di infortuni o malattie professionali e il risarcimento in caso di tali infortuni o malattie; e
non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti.
Le parti collaborano sugli aspetti delle politiche e delle misure in materia di lavoro attinenti al commercio, se del caso anche nei consessi multilaterali quali l’OIL. La cooperazione può vertere, fra l’altro, sugli aspetti seguenti:
aspetti attinenti al commercio dell’applicazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell’OIL;
aspetti attinenti al commercio dell’agenda dell’OIL per il lavoro dignitoso, compresi i collegamenti tra il commercio e l’occupazione piena e produttiva, l’adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione e l’inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
incidenza che il diritto del lavoro e le norme sul lavoro hanno su commercio e investimenti o incidenza che la normativa su commercio e investimenti ha sul lavoro;
dialogo e scambio di informazioni sulle disposizioni in materia di lavoro nell’ambito dei rispettivi accordi commerciali e sull’applicazione di tali disposizioni; e
ogni altra forma di cooperazione ritenuta appropriata.
Articolo 400
Accordi multilaterali in materia di ambiente
Le parti si scambiano regolarmente e secondo necessità informazioni:
sulla rispettiva situazione circa la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi i relativi protocolli e emendamenti;
sui negoziati di nuovi accordi multilaterali in materia di ambiente in corso; e
sulla rispettiva posizione riguardo all’adesione a ulteriori accordi multilaterali in materia di ambiente.
Le parti collaborano sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di ambiente, anche nei consessi multilaterali quali, secondo il caso, Forum politico di alto livello dell’ONU sullo sviluppo sostenibile per l’ambiente, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, l’assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente, consessi in cui si definiscono accordi multilaterali in materia di ambiente, Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) o di OMC. La cooperazione può vertere, fra l’altro, sugli aspetti seguenti:
iniziative su produzione e consumo sostenibili, anche volte a promuovere l’economia circolare, la crescita verde e la riduzione dell’inquinamento;
iniziative volte a promuovere beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli tariffari e non tariffari;
incidenza che le norme sul lavoro hanno su commercio e investimenti o incidenza che la normativa su commercio e investimenti ha sull’ambiente;
attuazione dell’allegato 16 della convenzione internazionale conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 e altre misure volte a ridurre l’impatto del trasporto aereo sull’ambiente, anche nel settore della gestione del traffico aereo; e
altri aspetti attinenti al commercio degli accordi ambientali multilaterali, compresi i relativi protocolli ed emendamenti e la relativa attuazione.
Articolo 401
Commercio e cambiamenti climatici
Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:
s’impegna a dare effettiva attuazione all’UNFCCC e all’accordo di Parigi, di cui uno degli obiettivi principali è rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici, mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali;
promuove le sinergie fra politiche e misure commerciali e politiche e misure climatiche, così da contribuire alla transizione verso un’economia a basse emissioni di gas a effetto serra ed efficiente sotto il profilo delle risorse e verso uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici; e
favorisce l’eliminazione degli ostacoli agli scambi e agli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, per esempio affrontando la questione delle barriere tariffarie e non tariffarie o adottando politiche che favoriscono la diffusione delle migliori soluzioni disponibili.
Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche e misure in materia di cambiamenti climatici, operando a livello, secondo il caso, bilaterale, regionale o internazionale, compreso in sede di UNFCCC, di OMC, di protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono concluso a Montreal il 26 agosto 1987 («protocollo di Montreal»), di Organizzazione marittima internazionale (IMO) e dell’ICAO. La cooperazione può vertere, fra l’altro, sugli aspetti seguenti:
dialogo politico e cooperazione nell’attuazione dell’accordo di Parigi, per esempio in termini di mezzi per promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici, energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni di carbonio, efficienza energetica, trasporti sostenibili, sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti ai cambiamenti climatici, monitoraggio delle emissioni, mercati internazionali del carbonio;
sostegno dello sviluppo e dell’adozione da parte dell’IMO di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dirette alle navi che operano nel commercio internazionale;
sostegno dello sviluppo e dell’adozione da parte dell’ICAO di misure ambiziose ed efficaci di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e
sostegno di un’ambiziosa eliminazione graduale delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dell’eliminazione graduale degli idrofluorocarburi in virtù del protocollo di Montreal, mediante misure volte a controllarne la produzione, il consumo e il commercio; introduzione di alternative rispettose dell’ambiente; aggiornamento delle norme di sicurezza e delle altre norme pertinenti e mediante il contrasto del commercio illegale di sostanze disciplinate dallo stesso protocollo di Montreal.
Articolo 402
Commercio e diversità biologica
Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:
attua misure efficaci per combattere il commercio illegale di specie selvatiche, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi;
promuove l’uso della CITES come strumento di conservazione e gestione sostenibile della biodiversità, anche mediante includendo nelle appendici della CITES le specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;
incoraggia il commercio di prodotti ottenuto con un uso sostenibile delle risorse biologiche e in grado di contribuire alla conservazione della biodiversità; e
continua ad adottare misure per preservare la diversità biologica quando subisce pressioni legate al commercio e agli investimenti, in particolare attraverso misure volte a prevenire la diffusione di specie esotiche invasive.
Articolo 403
Commercio e foreste
Sulla scorta del paragrafo 1 e coerentemente con i propri obblighi internazionali, ciascuna parte:
continua ad attuare misure di lotta contro il disboscamento illegale e il commercio di legname che ne deriva, se del caso anche nei confronti dei paesi terzi, e a promuovere il commercio di prodotti forestali ottenuti legalmente;
promuove la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio e il consumo di legname e suoi derivati prodotti in conformità della normativa del paese di raccolta e provenienti da foreste gestite in modo sostenibile; e
scambia con l’altra parte informazioni sulle iniziative che attengono al commercio dedicate alla gestione sostenibile delle foreste, alla governance forestale e alla conservazione della superficie forestale e coopera per massimizzare effetti e sinergie nelle rispettive politiche di reciproco interesse.
Articolo 404
Commercio e gestione sostenibile delle risorse biologiche marine e dell’acquacoltura
Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:
s’impegna a agire con coerenza e in conformità, secondo il caso, dei pertinenti accordi dell’ONU e dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura («FAO») ossia, in ambito ONU: convenzione sul diritto del mare; accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relativa alla conservazione e alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all’interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock grandi migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995; in ambito FAO: accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, concluso a Roma il 24 novembre 1993; codice di condotta per una pesca responsabile; accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), approvato il 22 novembre 2009 a Roma nella 36a sessione della conferenza della FAO; partecipazione all’iniziativa del Registro mondiale delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento;
promuove la pesca sostenibile e la buona governance della pesca partecipando attivamente ai lavori dei pertinenti organi o organizzazioni internazionali di cui è membro, osservatrice o parte non contraente cooperante, comprese le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), se del caso operando un monitoraggio, un controllo o un’esecuzione efficaci delle risoluzioni, raccomandazioni o misure adottate dalle ORGP o applicandone i sistemi di documentazione o certificazione delle catture e le misure dello Stato di approdo;
adotta e mantiene strumenti efficaci di contrasto della pesca INN, comprese misure per escludere dai flussi commerciali i prodotti così ottenuti, e coopera a tal fine; e
promuove lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e responsabile, secondo il caso anche con riguardo all’attuazione degli obiettivi e dei principi stabiliti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.
Articolo 405
Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile
In applicazione del paragrafo 1 le parti continuano a promuovere:
politiche commerciali e di investimento che sostengono i quattro obiettivi strategici dell’agenda per il lavoro dignitoso dell’OIL, in linea con la dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, anche in termini di salario minimo di sussistenza, salute e sicurezza sul lavoro e altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro;
scambi e investimenti in beni e servizi ambientali, quali le energie rinnovabili e i prodotti e servizi efficienti sotto il profilo energetico, anche tramite l’adozione di misure per superare le barriere non tariffarie o di politiche che favoriscano la diffusione delle migliori soluzioni disponibili;
il commercio di beni e servizi che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell’ambiente, compresi i beni e servizi soggetti a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica; e
la cooperazione nei consessi multilaterali sulle questioni di cui al presente articolo.
Articolo 406
Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento
Sulla scorta del paragrafo 1, ciascuna parte:
incoraggia la responsabilità sociale delle imprese e una condotta responsabile negli affari, anche predisponendo politiche di sostegno che incoraggino le imprese a adottare prassi in tal senso; e
sostiene l’adesione, l’attuazione, il seguito e la diffusione dei pertinenti strumenti internazionali quali le linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL, il patto globale dell’ONU e i principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani.
Articolo 407
Risoluzione delle controversie
CAPO 9
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI E ISTITUZIONALI
Articolo 408
Consultazioni
Articolo 409
Gruppo di esperti
Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, questo è investito del seguente mandato:
«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione a norma del presente articolo nella quale sono riportate le conclusioni sulla conformità della misura alle disposizioni applicabili».
Articolo 410
Gruppo di esperti per le situazioni di non regresso
Articolo 411
Riequilibrio
Alle misure di riequilibrio adottate a norma del paragrafo 2 si applicano le procedure esposte qui di seguito:
la parte informa senza indugio l’altra parte, per il tramite del consiglio di partenariato, delle misure di riequilibrio che intende adottare, fornendo tutte le informazioni del caso. Le parti avviano immediatamente consultazioni. Le consultazioni si considerano concluse entro 14 giorni dalla data di notifica delle misure, salvo se le parti convengono di chiuderle prima di tale termine;
in mancanza di una soluzione accettabile per entrambe, la parte può adottare misure di riequilibrio trascorsi almeno cinque giorni dalla conclusione delle consultazioni, salvo se l’altra parte le chiede per iscritto entro lo stesso periodo di cinque giorni, in conformità dell’articolo 739, paragrafo 2 ( 64 ), la costituzione di un collegio arbitrale che stabilisca se le misure di riequilibrio notificate sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo;
il collegio arbitrale conduce il procedimento a norma dell’articolo 760 ed emette il lodo definitivo entro 30 giorni dalla data di sua costituzione. Se il collegio arbitrale non emette il lodo definitivo entro tale termine, la parte può adottare le misure di riequilibrio trascorsi almeno tre giorni dalla scadenza di tale termine di 30 giorni. In tal caso l’altra parte può adottare contromisure proporzionate alle misure di riequilibrio adottate nelle more del lodo del collegio arbitrale. Sono prioritarie le contromisure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. La lettera a) si applica mutatis mutandis a tali contromisure, che possono essere adottate trascorsi almeno tre giorni dalla conclusione delle consultazioni;
se il collegio arbitrale conclude che le misure di riequilibrio sono conformi al paragrafo 2, la parte può adottare le misure di riequilibrio notificate all’altra parte;
se il collegio arbitrale conclude che le misure di riequilibrio non sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo, la parte notifica alla parte attrice, entro tre giorni dalla pronuncia del lodo, le misure ( 65 ) che intende adottare in esecuzione del lodo del collegio arbitrale. L’articolo 748, paragrafo 2, e gli articoli 749 ( 66 ) e 750 si applicano mutatis mutandis se la parte attrice ritiene che le misure notificate non siano conformi al lodo del collegio arbitrale. Le procedure di cui all’articolo 748, paragrafo 2, e agli articoli 749 e 750 non sospendono l’applicazione delle misure notificate a norma del presente paragrafo;
se sono state adottate misure di riequilibrio prima del lodo arbitrale in conformità della lettera c), le contromisure adottate a norma della stessa lettera sono revocate immediatamente dopo la pronuncia del lodo del collegio arbitrale, e in ogni caso entro cinque giorni;
una parte non invoca l’accordo OMC o altro accordo internazionale per impedire all’altra parte di adottare misure a norma dei paragrafi 2 e 3, neanche quando consistono nella sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo;
la parte notificata che non presenta una richiesta a norma della lettera b) del presente paragrafo entro il termine ivi fissato può avviare la procedura di arbitrato di cui all’articolo 738 senza ricorrere preventivamente alle consultazioni a norma dell’articolo 739. Il collegio arbitrale tratta la questione come un caso d’urgenza ai fini dell’articolo 744.
TITOLO XII
ECCEZIONI
Articolo 412
Eccezioni generali
Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nulla nel titolo II, nel titolo III, nel titolo IV, nel titolo VIII e nel titolo XI, capo 4, dovrà interpretarsi in modo da impedire all’una o all’altra parte di adottare o applicare le misure:
necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico ( 67 );
necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; e
alla sicurezza.
Le parti convengono che, nella misura in cui tali misure sono altrimenti incompatibili con le disposizioni dei titoli o capi di cui paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
le misure di cui all’articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;
l’articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e
le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell’articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994 o nel paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
Articolo 413
Fiscalità
Fatto salvo l’obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nulla nei titoli da I a VII, nel titolo VIII, capo 4, e nei titoli IX, X e XI della presente rubrica, nel presente titolo o nella rubrica sesta dovrà interpretarsi in modo da impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che:
sono intese a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace ( 69 ) delle imposte dirette; o
operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale.
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
«residenza»: la residenza a fini fiscali;
«convenzione fiscale»: una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità; e
«imposte dirette»: tutte le imposte sul reddito o sul patrimonio, comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, le imposte su salari o retribuzioni versati dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze.
Articolo 414
Deroghe dell’OMC
Se un obbligo di cui ai titoli da I a XII della presente rubrica, o alla rubrica sesta della presente parte è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell’accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell’articolo IX dell’accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.
Articolo 415
Eccezioni relative alla sicurezza
Nulla nei titoli da I a XII della presente rubrica o nella rubrica sesta dovrà interpretarsi in modo da:
imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; o
impedire a una parte di adottare un provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e alla produzione, al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l’obiettivo di approvvigionare un’installazione militare;
in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi a essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Articolo 416
Informazioni riservate
RUBRICA SECONDA
SETTORE AEREO
TITOLO I
TRASPORTO AEREO
Articolo 417
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
«vettore aereo»: impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente;
«vettore aereo dell’Unione»: un vettore aereo che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 422, paragrafo 1, lettera b);
«vettore aereo del Regno Unito»: un vettore aereo che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 422, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 422, paragrafo 2;
«servizi di navigazione aerea»: i servizi di traffico aereo, i servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, i servizi meteorologici per la navigazione aerea, e i servizi di informazione aeronautica;
«certificato di operatore aereo»: un documento rilasciato a un vettore aereo in cui si attesta che la compagnia aerea in questione ha la capacità professionale e l’organizzazione necessarie ad assicurare l’esercizio degli aeromobili per le attività aeronautiche specificate nel certificato in condizioni di sicurezza;
«gestione del traffico aereo»: il complesso delle funzioni aeree e terrestri (servizi di traffico aereo, gestione dello spazio aereo e gestione del flusso di traffico aereo) richieste per garantire il movimento sicuro ed efficace degli aeromobili durante tutte le fasi delle operazioni;
«trasporto aereo»: il trasporto, effettuato per mezzo di aeromobili, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso, anche in locazione;
«determinazione della nazionalità»: la constatazione che un vettore aereo che si propone di erogare servizi aerei a norma del presente titolo soddisfa i requisiti di cui all’articolo 422 riguardanti la proprietà, il controllo effettivo e il principale centro di attività;
«autorità competenti»: per il Regno Unito, le autorità del Regno Unito responsabili delle funzioni normative e amministrative che competono al Regno Unito a norma del presente titolo; per l’Unione, le autorità dell’Unione e degli Stati membri responsabili delle funzioni normative e amministrative che competono all’Unione a norma del presente titolo;
«la Convenzione»: la Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente:
ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell’articolo 94, lettera a), della Convenzione stessa e che sia stato ratificato dal Regno Unito e dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi, e
ogni allegato o i relativi emendamenti, adottati a norma dell’articolo 90 della Convenzione stessa, qualora tale allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per il Regno Unito e per lo Stato membro o per gli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi;
«discriminazione»: una differenziazione di qualsiasi tipo, senza obiettiva giustificazione, riguardante la fornitura di beni o servizi, compresi i servizi pubblici, impiegati per l’erogazione di servizi di trasporto aereo, o riguardante il loro trattamento da parte delle autorità pubbliche competenti per tali servizi;
«controllo effettivo»: un complesso di diritti, rapporti contrattuali, o ogni altro mezzo che separatamente o congiuntamente e tenendo presenti le circostanze di fatto o di diritto del singolo caso conferiscono la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, per mezzo, in particolare:
del diritto di utilizzare in tutto o in parte il patrimonio di un’impresa;
dei diritti o dei contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle deliberazioni degli organi di un’impresa oppure conferiscono un’influenza determinante sulla gestione delle attività dell’impresa;
«determinazione dell’idoneità»: la constatazione che un vettore aereo che si propone di erogare servizi aerei a norma del presente titolo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze adeguate in materia di gestione per erogare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti di tali servizi;
«costo totale»: il costo del servizio prestato, che può comprendere importi adeguati per il costo del capitale e del deprezzamento degli attivi, nonché i costi di manutenzione, esercizio, gestione e amministrazione;
«ICAO»: l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile delle Nazioni Unite;
«principale centro di attività»: la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, di tale vettore aereo;
«ispezione di rampa»: l’esame effettuato dall’autorità competente di una parte, o dai suoi rappresentanti designati, a bordo e intorno a un aeromobile dell’altra parte per verificare la validità dei pertinenti documenti dell’aeromobile e di quelli dei membri dell’equipaggio nonché le condizioni apparenti dell’aeromobile e delle sue attrezzature;
«autoassistenza»: l’esecuzione da parte di un vettore aereo di operazioni di assistenza a terra direttamente per se stesso o per un altro vettore aereo, nei casi in cui:
uno detiene una partecipazione di maggioranza nell’altro, o
un unico soggetto detiene la maggioranza in entrambi;
«servizi di trasporto aereo di linea»: servizi aerei programmati e prestati a fronte di una retribuzione in base a un orario pubblicato, oppure servizi aerei così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente, che sono aperti alla prenotazione diretta da parte del pubblico; nonché voli supplementari causati da un eccesso di traffico dei voli regolari;
«scalo per scopi non commerciali»: l’effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell’ambito di un trasporto aereo;
«tariffa»: qualsiasi importo, diritto od onere per il trasporto di passeggeri, bagagli o merci (esclusa la posta) per via aerea (compresa ogni altra modalità di trasporto connessa) applicato dai vettori aerei, compresi i loro agenti, nonché le condizioni che disciplinano la disponibilità di tale importo, diritto od onere;
«onere d’uso»: un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, per la navigazione aerea (compresi i sorvoli), per la sicurezza aerea (security), compresi i servizi e le infrastrutture connessi, oppure oneri ambientali, compresi gli oneri relativi all’inquinamento acustico e gli oneri per affrontare i problemi connessi alla qualità dell’aria a livello locale, negli aeroporti o nelle zone circostanti.
Articolo 418
Programmazione delle rotte
punti nel territorio del Regno Unito – punti intermedi – punti nel territorio dell’Unione – punti situati oltre.
punti nel territorio dell’Unione – punti intermedi – punti nel territorio del Regno Unito – punti situati oltre.
Articolo 419
Diritti di traffico
Ciascuna parte concede all’altra parte per i rispettivi vettori aerei, ai fini dell’esercizio del trasporto aereo sulle rotte di cui all’articolo 418:
il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non commerciali.
In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 e fatto salvo il paragrafo 9, gli Stati membri e il Regno Unito possono, nel rispetto delle rispettive norme e procedure interne delle parti, concludere accordi bilaterali con i quali, in quanto parti del presente accordo, essi si concedono reciprocamente i seguenti diritti:
per il Regno Unito, il diritto che i suoi vettori aerei possano effettuare scali nel territorio dello Stato membro interessato per prestare servizi di trasporto aereo «all-cargo» di linea e non di linea tra punti situati nel territorio di tale Stato membro e punti situati in un paese terzo, quale parte del servizio con origine o destinazione nel territorio del Regno Unito (diritti di traffico di quinta libertà);
per lo Stato membro interessato, il diritto che i vettori aerei dell’Unione possano effettuare scali nel territorio del Regno Unito per prestare servizi di trasporto aereo «all-cargo» di linea e non di linea tra punti situati nel territorio del Regno Unito e punti situati in un paese terzo, quale parte del servizio con origine o destinazione nel territorio di tale Stato membro (diritti di traffico di quinta libertà).
Articolo 420
Accordi di code-sharing e di blocked-space
I servizi di trasporto aereo a norma dell’articolo 419 possono essere prestati mediante accordi di blocked-space o di code-sharing, come segue:
un vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore commerciale con qualsiasi vettore operativo che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore operativo di un paese terzo che, a norma del diritto dell’Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di traffico e i cui vettori aerei siano legittimati a esercitare tali diritti a norma dell’accordo di cui trattasi;
un vettore aereo dell’Unione può svolgere le funzioni di vettore commerciale con qualsiasi vettore operativo che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore operativo di un paese terzo che, a norma del diritto del Regno Unito disponga dei necessari diritti di traffico e i cui vettori aerei siano legittimati a esercitare tali diritti a norma dell’accordo di cui trattasi;
un vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore operativo con qualsiasi vettore commerciale che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore commerciale di un paese terzo che, a norma del diritto dell’Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti per concludere l’accordo di cui trattasi;
un vettore aereo dell’Unione può svolgere le funzioni di vettore operativo con qualsiasi vettore commerciale che sia un vettore aereo dell’Unione o del Regno Unito o con qualsiasi vettore commerciale di un paese terzo che, a norma del diritto del Regno Unito, disponga dei necessari diritti per concludere l’accordo di cui trattasi;
nel quadro degli accordi di cui alle lettere da a) a d), un vettore aereo di una parte può svolgere le funzioni di vettore commerciale nell’ambito di un accordo di blocked-space o di code-sharing, per i servizi tra qualsiasi coppia di punti di cui sia l’origine che la destinazione sono situati nel territorio dell’altra parte, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
le condizioni di cui alla lettera a) o, se del caso, alla lettera b) per quanto riguarda il vettore operativo; e
il servizio di trasporto in questione faccia parte del trasporto effettuato dal vettore commerciale tra un punto situato nel territorio della sua parte e un punto di destinazione situato nel territorio dell’altra parte.
Un vettore aereo di una parte può svolgere le funzioni di vettore commerciale nell’ambito di un accordo di blocked-space o di code-sharing, per i servizi tra qualsiasi coppia di punti di cui uno è situato nel territorio dell’altra parte e l’altro è situato in un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o, se del caso, alla lettera b), per quanto riguarda il vettore operativo; e
il servizio di trasporto in questione faccia parte del trasporto effettuato dal vettore commerciale tra un punto situato nel territorio della sua parte e un situato punto in un paese terzo.
Articolo 421
Flessibilità operativa
I diritti reciprocamente concessi dalle parti a norma dell’articolo 419, paragrafi 2, 3 e 4, comprendono, nei limiti ivi stabiliti, tutte le seguenti prerogative:
effettuare voli in una sola o nelle due direzioni;
combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;
servire punti rientranti nella programmazione delle rotte in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine;
trasferire il traffico tra aeromobili dello stesso vettore aereo in qualsiasi punto (sostituzione dell’aeromobile);
fare transitare il traffico degli scali attraverso qualsiasi punto tanto all’interno quanto all’esterno del territorio di una delle parti;
fare transitare il traffico di transito attraverso il territorio dell’altra parte;
combinare traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine;
raggiungere più di un punto con lo stesso servizio (coterminalizzazione).
Articolo 422
Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici
Una volta ricevuta dal vettore aereo di una parte una domanda di autorizzazione di esercizio, nella debita forma e secondo le debite procedure, per erogare servizi di trasporto aereo a norma del presente titolo, l’altra parte rilascia le opportune autorizzazioni e i pertinenti permessi tecnici con tempi procedurali minimi, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
nel caso di un vettore aereo del Regno Unito:
il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, del Regno Unito, dei suoi cittadini o di entrambi, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo;
il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio del Regno Unito e sia titolare di una licenza a norma del diritto vigente del Regno Unito; e
il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato dall’autorità competente del Regno Unito, che vi è chiaramente indicata, e tale autorità eserciti e mantenga un effettivo controllo regolamentare del vettore aereo;
nel caso di un vettore aereo dell’Unione:
il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, di uno o più Stati membri, di altri stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera, di cittadini di tali stati o di una combinazione degli stessi, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo;
il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio dell’Unione e sia titolare di una licenza di esercizio valida a norma del diritto dell’Unione; e
il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato dall’autorità competente di uno Stato membro o da un’autorità dell’Unione per suo conto, l’autorità di certificazione vi è chiaramente indicata, e tale Stato membro eserciti e mantenga un effettivo controllo regolamentare del vettore aereo;
siano rispettati gli articoli 434 e 435; e
il vettore aereo soddisfi le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate di norma all’esercizio del trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda o le domande.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), ai vettori aerei del Regno Unito devono essere garantiti i permessi e le autorizzazioni di esercizio appropriati a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettere c) e d);
il vettore aereo sia di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, di uno o più Stati membri, di altri stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera, di cittadini di tali stati o di una combinazione degli stessi, sia singolarmente, sia congiuntamente al Regno Unito e/o a cittadini del Regno Unito, i quali esercitano anche un controllo effettivo su tale vettore aereo;
alla data in cui si è concluso il periodo di transizione il vettore aereo sia titolare di una licenza di esercizio valida a norma del diritto dell’Unione.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la prova dell’efficacia del controllo regolamentare comprende, tra l’altro:
che il vettore aereo interessato sia titolare di una licenza di esercizio o di un permesso validi rilasciati dall’autorità competente e soddisfi i criteri della parte che rilascia la licenza di esercizio o il permesso ai fini dell’erogazione di servizi aerei internazionali; e
che tale parte abbia e mantenga programmi di sorveglianza della sicurezza e della security per il vettore aereo in questione conformemente alle norme ICAO.
Articolo 423
Piani operativi, programmi e orari
Ciascuna parte può chiedere, unicamente a scopo informativo, che le siano notificati i piani operativi, i programmi o gli orari relativi ai servizi aerei erogati a norma del presente titolo. Qualora una parte richieda tale notifica, limita al massimo gli oneri amministrativi imposti agli intermediari del trasporto aereo e ai vettori aerei dell’altra parte dagli obblighi e dalle procedure di notifica.
Articolo 424
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio
L’Unione può adottare provvedimenti nei confronti di un vettore aereo del Regno Unito, a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, nei seguenti casi:
nel caso di autorizzazioni e permessi concessi a norma dell’articolo 422, paragrafo 1, lettera a), se una delle condizioni ivi stabilite non è soddisfatta;
nel caso di autorizzazioni e permessi concessi a norma dell’articolo 422, paragrafo 2, se una delle condizioni ivi stabilite non è soddisfatta;
se il vettore aereo non ha rispettato le disposizioni legislative e regolamentari di cui all’articolo 425; o
se il provvedimento è necessario per prevenire malattie, contenerne la diffusione o proteggere dalla loro diffusione, ovvero per tutelare altrimenti la sanità pubblica.
Il Regno Unito può adottare misure nei confronti di un vettore aereo dell’Unione, a norma dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, nei seguenti casi:
se non è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 422, paragrafo 1, lettera b);
se il vettore aereo non ha ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all’articolo 426; o
se il provvedimento è necessario per prevenire malattie, contenerne la diffusione o proteggere dalla loro diffusione, ovvero per tutelare altrimenti la sanità pubblica.
Articolo 425
Proprietà e controllo dei vettori aerei
Le parti riconoscono i potenziali benefici della continua liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Le parti convengono di esaminare nell’ambito del comitato specializzato per il trasporto aereo le opzioni per la liberalizzazione reciproca della proprietà e del controllo dei loro vettori aerei entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, e successivamente entro 12 mesi dal ricevimento di una richiesta in tal senso da una delle parti. In seguito a tale esame, le parti possono decidere di modificare il presente titolo.
Articolo 426
Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
Articolo 427
Non discriminazione
Articolo 428
Esercizio di attività economiche
Articolo 429
Operazioni commerciali
Per quanto riguarda i rappresentanti dei vettori aerei:
lo stabilimento di uffici e infrastrutture da parte dei vettori aerei di una parte nel territorio dell’altra parte è consentito senza restrizioni o discriminazioni nella misura necessaria alla prestazione dei servizi di cui al presente titolo;
fatte salve le norme in materia di sicurezza e security, gli uffici e le infrastrutture situati in un aeroporto possono essere soggetti a limitazioni a causa dei vincoli di spazio;
ciascuna parte, a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ingresso, residenza e impiego, autorizza i vettori aerei dell’altra parte a inviare e mantenere nel territorio della parte che rilascia l’autorizzazione i propri membri del personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e di altro personale specializzato che il vettore aereo ritenga ragionevolmente necessari per la prestazione di servizi di trasporto aereo a norma del presente titolo. Qualora siano necessari permessi di lavoro per il personale di cui al presente paragrafo, compreso il personale che svolge mansioni temporanee, le parti trattano rapidamente le domande relative a tali permessi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari.
Per quanto riguarda l’assistenza a terra:
ciascuna parte consente ai vettori aerei dell’altra parte di effettuare l’autoassistenza nel proprio territorio senza restrizioni diverse da quelle basate su considerazioni di sicurezza, security o altrimenti derivanti da vincoli fisici o operativi;
le singole parti non impongono ai vettori aerei dell’altra parte la scelta di uno o più fornitori di servizi di assistenza a terra tra quelli presenti sul mercato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui i servizi sono prestati;
fatta salva la lettera a), qualora le disposizioni legislative e regolamentari di una parte limitino o ostacolino in qualsiasi modo la libera concorrenza tra i fornitori di servizi di assistenza a terra, tale parte provvede affinché tutti i servizi di assistenza a terra necessari siano a disposizione dei vettori aerei dell’altra parte e siano forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle in base alle quali sono forniti a qualsiasi altro vettore aereo.
Per quanto riguarda le spese in loco e il trasferimento di fondi e proventi:
le disposizioni del titolo IV della rubrica prima si applicano alle materie disciplinate dal presente titolo, fatto salvo l’articolo 422;
le parti si concedono reciprocamente i benefici di cui alle lettere da c) a e);
la vendita e l’acquisto di servizi di trasporto e servizi connessi da parte dei vettori aerei delle parti possono essere espressi, a discrezione del vettore aereo, in lire sterline se la vendita o l’acquisto ha luogo nel territorio del Regno Unito o, se la vendita o l’acquisto ha luogo nel territorio di uno Stato membro, nella valuta di tale Stato membro;
i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, a loro discrezione, a pagare le spese in loco in valuta locale;
i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, previa richiesta, a trasferire, in ogni momento e in qualunque modo, nel paese di loro scelta i redditi ottenuti nel territorio dell’altra parte dalla vendita di servizi di trasporto aereo e da attività direttamente connesse al trasporto aereo eccedenti gli importi corrisposti in loco. La conversione e la rimessa tempestive di tali redditi sono consentite, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio di mercato applicabile alle operazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore aereo presenta la prima domanda di rimessa, senza commissioni eccetto quelle normalmente applicate dagli istituti bancari per tali operazioni di conversione e rimessa.
Per quanto riguarda il trasporto intermodale:
in relazione al trasporto passeggeri, le parti non applicano ai fornitori dei servizi di trasporto di superficie le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo unicamente per il fatto che tale trasporto di superficie sia offerto da un vettore aereo che opera con il proprio nome;
fatte salve le condizioni e le qualifiche di cui alla rubrica prima, titolo II, e ai relativi allegati, e alla rubrica terza, titolo I, e ai relativi allegati, i vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati, senza alcuna restrizione, a impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di installazioni doganali e compreso, se applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o di superficie, hanno accesso alle formalità e alle infrastrutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie oppure di farli eseguire tramite accordi, compreso il code-sharing, stipulati con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di servizi di trasporto di merci per via aerea. Tali servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti in forma di servizio diretto e a un prezzo unico, per il trasporto combinato aria-superficie, purché i trasportatori siano informati sui fornitori del trasporto interessati.
Per quanto riguarda il leasing:
Le parti si concedono reciprocamente il diritto, per i rispettivi vettori aerei, di fornire servizi di trasporto aereo a norma dell’articolo 419 secondo le modalità seguenti:
utilizzando aeromobili forniti in leasing senza equipaggio da qualsiasi locatore;
nel caso dei vettori aerei del Regno Unito, utilizzando aeromobili noleggiati con equipaggio da altri vettori aerei delle parti;
nel caso dei vettori aerei dell’Unione, utilizzando aeromobili noleggiati con equipaggio da altri vettori aerei dell’Unione;
utilizzando aeromobili forniti in leasing con equipaggio da vettori aerei diversi da quelli indicati, rispettivamente, ai punti ii) e iii), a condizione che il leasing sia giustificato da esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative del locatario e che il leasing non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali esigenze o superare tali difficoltà;
le parti possono richiedere che i contratti di leasing siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo e dei requisiti di sicurezza e di security applicabili;
la parte che richiede tale approvazione si adopera tuttavia per accelerare le procedure di approvazione e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei vettori aerei interessati;
le disposizioni del presente paragrafo lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte per quanto riguarda il leasing di aeromobili a opera di vettori aerei di tale parte.
Articolo 430
Disposizioni fiscali
Le seguenti merci sono altresì esenti, sulla base della reciprocità, dalle imposte, dalle tasse, dai dazi, dai diritti e dagli oneri di cui al paragrafo 1:
le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
attrezzature di terra e parti di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo diverso dal carburante introdotti o forniti nel territorio di una parte per essere utilizzati nell’aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte impiegato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere usate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e
le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l’uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell’altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati a essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto.
Articolo 431
Oneri d’uso
Articolo 432
Tariffe
Articolo 433
Statistiche
Articolo 434
Sicurezza aerea (safety)
Un’ispezione di rampa o una serie di ispezioni di rampa può dare adito a:
serie preoccupazioni per la non conformità di un aeromobile o dell’esercizio di un aeromobile agli standard minimi stabiliti in precedenza in conformità della Convenzione, o
serie preoccupazioni per le lacune emerse in materia di manutenzione e amministrazione efficiente degli standard di sicurezza stabiliti in precedenza in conformità della Convenzione.
Qualora la parte che ha effettuato l’ispezione o le ispezioni di rampa constati la presenza delle serie preoccupazioni di cui alle lettere a) o b), essa comunica i riscontri effettuati alle autorità competenti dell’altra parte responsabili della sorveglianza in materia di sicurezza del vettore aereo che utilizza l’aeromobile e le informa delle misure ritenute necessarie per conformarsi a tali standard minimi. Nel caso in cui non vengano adottate opportune misure correttive entro 15 giorni o entro un termine diverso eventualmente convenuto, la prima parte può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici oppure rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare altrimenti le operazioni dei vettori aerei che utilizzano l’aeromobile.
Articolo 435
Sicurezza aerea (security)
Articolo 436
Gestione del traffico aereo
Articolo 437
Responsabilità dei vettori aerei
Le parti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 («Convenzione di Montreal»).
Articolo 438
Tutela dei consumatori
Articolo 439
Relazioni con altri accordi
Articolo 440
Sospensione e denuncia
Articolo 441
Denuncia del presente titolo
Fatti salvi l’articolo 779, l’articolo 521 e l’articolo 509, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
Articolo 442
Registrazione del presente accordo
Il presente accordo e le sue eventuali modifiche sono registrati, se del caso, presso l’ICAO a norma dell’articolo 83 della Convenzione.
TITOLO II
SICUREZZA AEREA (SAFETY)
Articolo 443
Obiettivi
Gli obiettivi del presente titolo sono:
consentire l’accettazione reciproca, come previsto negli allegati del presente titolo, dei riscontri di conformità effettuati e dei certificati rilasciati dalle autorità competenti o dalle organizzazioni approvate di ciascuna parte;
promuovere la cooperazione diretta a un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile e di compatibilità ambientale;
facilitare l’internazionalizzazione del settore dell’aviazione civile;
facilitare e promuovere la libera circolazione di prodotti e servizi aeronautici civili.
Articolo 444
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
«organizzazione approvata»: qualsiasi persona giuridica certificata dall’autorità competente di una delle parti affinché eserciti i privilegi connessi all’ambito di applicazione del presente titolo;
«certificato»: qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato a titolo di riconoscimento della conformità di un prodotto aeronautico civile, di un’organizzazione o una persona fisica o giuridica ai requisiti applicabili stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte;
«prodotto aeronautico civile»: qualsiasi aeromobile civile, motore o elica di aeromobile o sottogruppo, impianto, parte o componente installato o da installare sull’aeromobile;
«autorità competente»: un’agenzia dell’Unione o governativa o un ente governativo responsabile della sicurezza dell’aviazione civile, designato da una parte ai fini del presente titolo per svolgere le seguenti funzioni:
valutare la conformità di prodotti aeronautici civili, organizzazioni, infrastrutture, operazioni e servizi soggetti alla sua sorveglianza ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte;
monitorare il mantenimento della conformità a tali requisiti; e
adottare misure coercitive per garantire la loro conformità a tali requisiti;
«riscontri di conformità»: la constatazione della conformità ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari di una parte in seguito ad azioni quali esami, ispezioni, qualificazioni, approvazioni e monitoraggi;
«monitoraggio»: la regolare attività di sorveglianza effettuata da un’autorità competente di una parte, volta a determinare il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;
«agente tecnico»: per l’Unione, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («EASA»), o il soggetto che le succederà, e per il Regno Unito, l’Autorità per l’aviazione civile del Regno Unito (Civil Aviation Authority - «CAA»), o il soggetto che le succederà; e
«la Convenzione»: la Convenzione sull’aviazione civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944, comprendente:
ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell’articolo 94, lettera a), della Convenzione stessa e che sia stato ratificato dal Regno Unito e dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi, e
ogni allegato o i relativi emendamenti, adottati a norma dell’articolo 90 della Convenzione stessa, qualora tale allegato o emendamento sia entrato in vigore simultaneamente per il Regno Unito e per lo Stato membro o per gli Stati membri interessati, in quanto pertinente per la questione di cui trattasi.
Articolo 445
Ambito di applicazione e attuazione
Le parti possono cooperare nei seguenti settori:
certificati di aeronavigabilità e monitoraggio dei prodotti aeronautici civili;
certificati ambientali e prove sui prodotti aeronautici civili;
certificati di progettazione e produzione e monitoraggio delle organizzazioni di progettazione e di produzione;
certificati delle organizzazioni di manutenzione e monitoraggio delle organizzazioni di manutenzione;
formazione del personale e rilascio delle relative licenze;
valutazione della qualificazione dei simulatori di volo;
esercizio dell’aeromobile;
gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea; e
altri ambiti connessi alla sicurezza aerea oggetto degli allegati della Convenzione.
Articolo 446
Obblighi generali
Articolo 447
Indipendenza delle autorità di regolamentazione
Nulla nel presente titolo dovrà interpretarsi come una limitazione del potere di una parte di determinare, mediante le proprie misure legislative, regolamentari e amministrative, il livello di tutela che ritiene adeguato per la sicurezza e l’ambiente.
Articolo 448
Misure di salvaguardia
Articolo 449
Comunicazione
Articolo 450
Trasparenza, cooperazione nella regolamentazione e reciproca assistenza
Articolo 451
Scambio di informazioni in materia di sicurezza
Fatto salvo l’articolo 453 e ferma restando la legislazione applicabile, le parti provvedono:
a fornirsi reciprocamente, su richiesta e tempestivamente, le informazioni a disposizione dei rispettivi agenti tecnici relative a incidenti, gravi inconvenienti o episodi connessi a prodotti aeronautici civili, servizi o attività disciplinati dagli allegati del presente titolo; e
a scambiare altre informazioni in materia di sicurezza, secondo quanto deciso dagli agenti tecnici.
Articolo 452
Cooperazione nelle attività di esecuzione
Le parti, attraverso i rispettivi agenti tecnici o le autorità competenti, forniscono su richiesta e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché in funzione della disponibilità delle risorse necessarie, la reciproca cooperazione e assistenza in attività di indagine o di esecuzione riguardanti presunte o sospette violazioni di disposizioni legislative o regolamentari rientranti nell’ambito di applicazione del presente titolo. Ciascuna parte inoltre notifica immediatamente all’altra qualsiasi indagine che incida su interessi comuni.
Articolo 453
Riservatezza e tutela delle informazioni e dei dati
Articolo 454
Adozione e modifiche di allegati del presente titolo
Il comitato specializzato per la sicurezza aerea può modificare l’allegato 30, adottare o modificare gli allegati come previsto all’articolo 445, paragrafo 2, ed eliminare qualsiasi allegato.
Articolo 455
Recupero dei costi
Ciascuna parte si adopera affinché eventuali commissioni o spese imposte da una parte o dal suo agente tecnico a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono disciplinate dal presente titolo siano eque, ragionevoli e proporzionate ai servizi prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi.
Articolo 456
Altri accordi e intese precedenti
Articolo 457
Sospensione degli obblighi di accettazione reciproca
Articolo 458
Denuncia del presente titolo
Fatti salvi l’articolo 779, l’articolo 521 e l’articolo 509, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
RUBRICA TERZA
TRASPORTO SU STRADA
TITOLO I
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
Articolo 459
Obiettivo
Articolo 460
Ambito di applicazione
Articolo 461
Definizioni
Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui all’articolo 124, si applicano le definizioni seguenti:
«veicolo»: un veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte o un insieme di veicoli accoppiati il cui veicolo a motore sia immatricolato nel territorio di una parte e adibito esclusivamente al trasporto di merci;
«trasportatore di merci su strada»: qualsiasi persona fisica o giuridica che effettui trasporti di merci a fini commerciali mediante un veicolo;
«trasportatore di merci su strada di una parte»: un trasportatore di merci su strada che sia una persona giuridica stabilita nel territorio di una parte o una persona fisica di una parte;
«parte di stabilimento»: la parte in cui è stabilito un trasportatore di merci su strada;
«conducente»: chiunque sia addetto alla guida di un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all’occorrenza, guidare;
«transito»: la circolazione di veicoli attraverso il territorio di una parte senza carico o scarico di merci;
«misure di regolamentazione»:
per l’Unione:
i regolamenti e le direttive di cui all’articolo 288 TFUE; e
gli atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e
per il Regno Unito:
la legislazione primaria; e
la legislazione secondaria.
Articolo 462
Trasporto di merci tra i territori delle parti e attraverso e all’interno di tali territori
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada di una parte possono intraprendere:
viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell’altra parte, e vice versa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;
viaggi a carico con un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell’altra parte;
viaggi a carico con un veicolo da o verso il territorio della parte di stabilimento con transito nel territorio dell’altra parte;
viaggi a vuoto con un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c).
I trasportatori di merci su strada di una parte possono effettuare un viaggio di cui al paragrafo 1 soltanto se:
sono titolari di una licenza valida rilasciata a norma dell’articolo 463, tranne nei casi di cui all’articolo 464; e
il viaggio è effettuato da conducenti in possesso di un certificato di idoneità professionale a norma dell’articolo 465, paragrafo 1.
Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito possono effettuare un unico viaggio a carico nel territorio di uno Stato membro purché tale operazione:
segua un viaggio dal territorio del Regno Unito autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e
sia effettuata entro sette giorni dallo scarico nel territorio di tale Stato membro di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).
Fatto salvo il paragrafo 6 e purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada del Regno Unito stabiliti in Irlanda del Nord possono effettuare fino a due viaggi a carico all’interno del territorio dell’Irlanda, purché tali operazioni:
seguano un viaggio dal territorio dell’Irlanda del Nord autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e
siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio dell’Irlanda del Nord di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).
Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, i trasportatori di merci su strada dell’Unione possono effettuare fino a due viaggi a carico all’interno del territorio del Regno Unito, purché tali operazioni:
seguano un viaggio dal territorio dell’Unione autorizzato a norma del paragrafo 1, lettera a); e
siano effettuate entro sette giorni dallo scarico nel territorio del Regno Unito di merci trasportate durante il viaggio di cui alla lettera a).
Articolo 463
Requisiti per i trasportatori
Articolo 464
Esenzioni dall’obbligo di licenza
I seguenti tipi di trasporto di merci nonché i viaggi a vuoto relativi a tali trasporti possono essere effettuati senza una licenza valida conformemente all’articolo 463:
il trasporto della posta come servizio universale;
il trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
fino al 20 maggio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
dal 21 maggio 2022, il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 2,5 tonnellate;
il trasporto di medicinali, apparecchi, attrezzature e altri articoli necessari per le cure mediche nell’ambito di aiuti di emergenza, in particolare in caso di catastrofi naturali e di assistenza umanitaria;
il trasporto di merci mediante veicoli purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
le merci trasportate sono di proprietà dei trasportatori di merci su strada o sono state da essi vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
lo scopo del viaggio è trasportare le merci nei locali del trasportatore di merci su strada o spedirle da tali locali, oppure spostarle, all’interno o all’esterno degli stabili del trasportatore per esigenze del trasportatore stesso;
i veicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale assunto dal trasportatore di merci su strada o messo a sua disposizione in base a un obbligo contrattuale;
i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà del trasportatore di merci su strada, sono stati acquistati a credito o noleggiati da quest’ultimo; e
tale trasporto costituisce un’attività soltanto accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività del trasportatore di merci su strada;
il trasporto di merci mediante veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h.
Articolo 465
Requisiti per i conducenti
I conducenti di veicoli che effettuano viaggi di cui all’articolo 462:
sono titolari di un certificato di idoneità professionale rilasciato conformemente all’allegato 31, parte B, sezione 1; e
rispettano le norme in materia di tempi di guida, orari di lavoro, periodi di riposo, interruzioni e uso dei tachigrafi in conformità dell’allegato 31, parte B, sezioni da 2 a 4.
Articolo 466
Requisiti per i veicoli
Articolo 467
Codice della strada
I conducenti di veicoli che effettuano trasporti di merci a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell’altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.
Articolo 468
Evoluzione normativa e comitato specializzato per il trasporto su strada
Quando una parte propone una nuova misura di regolamentazione in un settore contemplato dall’allegato 31, essa:
notifica quanto prima all’altra parte la misura di regolamentazione proposta; e
tiene informata l’altra parte sui progressi della misura di regolamentazione.
Il comitato specializzato per il trasporto su strada può:
modificare l’allegato 31 per tener conto degli sviluppi normativi e/o tecnologici o per garantire la corretta attuazione del presente titolo;
confermare che le modifiche apportate dalla nuova misura di regolamentazione sono conformi all’allegato 31; o
decidere qualsiasi altra misura intesa a preservare il corretto funzionamento del presente titolo.
Articolo 469
Misure correttive
Se una parte ritiene che l’altra parte abbia adottato una nuova misura di regolamentazione non conforme ai requisiti dell’allegato 31, in particolare nei casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada non sia giunto a una decisione a norma dell’articolo 468 e l’altra parte applichi comunque le disposizioni della nuova misura di regolamentazione agli operatori, ai conducenti o ai veicoli su strada della parte, essa può, previa notifica all’altra parte, adottare misure correttive appropriate, tra cui la sospensione degli obblighi derivanti dal presente accordo o qualsiasi accordo integrativo, purché tali misure:
non superino il livello equivalente all’annullamento o al pregiudizio causato dalla nuova misura di regolamentazione adottata dall’altra parte che non è conforme alle prescrizioni dell’allegato 31; e
entrino in vigore non prima di 7 giorni dopo che la parte che intende adottare tali misure ha dato notifica all’altra parte a norma del presente paragrafo.
Le misure correttive appropriate cessano di applicarsi:
quando la parte che ha adottato tali misure ha accertato che l’altra parte rispetta gli obblighi che le incombono a norma del presente titolo; o
in applicazione di una sentenza del collegio arbitrale.
Articolo 470
Fiscalità
L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica:
alle imposte o agli oneri sul consumo di carburante;
agli oneri per l’utilizzo di una strada o di una rete stradale; o
agli oneri per l’utilizzo di ponti, gallerie o traghetti particolari.
Articolo 471
Obblighi previsti da altri titoli
Gli articoli 135 e 137 sono integrati nel presente titolo, e ne formano parte, e si applicano al trattamento dei trasportatori di merci su strada che effettuano viaggi a norma dell’articolo 462.
Articolo 472
Denuncia del presente titolo
Fatti salvi l’articolo 779, l’articolo 521 e l’articolo 509, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente titolo mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso il presente titolo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
TITOLO II
TRASPORTO DI PASSEGGERI SU STRADA
Articolo 473
Ambito di applicazione
Articolo 474
Definizioni
Ai fini del presente titolo e oltre alle definizioni di cui all’articolo 124, si applicano le definizioni seguenti:
«autobus»: veicoli che in base al tipo di costruzione e all’equipaggiamento sono atti al trasporto di più di nove persone, compreso il conducente, e sono destinati a tale fine;
«servizi di trasporto di passeggeri»: i servizi di trasporto su strada offerti al pubblico o a specifiche categorie di utenti e forniti, mediante autobus, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;
«trasportatore di passeggeri su strada»: ogni persona fisica o giuridica, dotata di una propria personalità giuridica o dipendente da un’autorità avente tale personalità, che fornisce servizi di trasporto di passeggeri;
«trasportatore di passeggeri su strada di una parte»: un trasportatore di passeggeri su strada stabilito nel territorio di una parte;
«servizi regolari»: i servizi di trasporto di passeggeri effettuati con una frequenza definita lungo itinerari determinati, in base ai quali i passeggeri possono essere presi a bordo e fatti scendere presso fermate prestabilite;
«servizi regolari specializzati»: i servizi, organizzati da qualsiasi soggetto, che assicurano il trasporto di determinate categorie di persone a esclusione di altri passeggeri, purché tali servizi siano effettuati alle condizioni specificate per i servizi regolari. I servizi regolari specializzati comprendono:
il trasporto domicilio-luogo di lavoro dei lavoratori, e
il trasporto domicilio-istituto scolastico di scolari e studenti.
Il fatto che l’organizzazione del servizio regolare specializzato sia adeguata alle necessità degli utenti non modifica il carattere regolare dei servizi;
«gruppo»: una qualsiasi delle seguenti forme associative:
una o più persone fisiche o giuridiche associate e la o le rispettive persone fisiche o giuridiche controllanti;
una o più persone fisiche o giuridiche associate aventi la stessa o le stesse persone fisiche o giuridiche controllanti;
«accordo Interbus»: l’accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri su strada effettuati con autobus, e successive modifiche, entrato in vigore il 1° gennaio 2003;
«transito»: la circolazione di autobus attraverso il territorio di una parte senza imbarco o sbarco di passeggeri;
«servizi occasionali»: i servizi che non rispondono alla definizione di servizi regolari, compresi i servizi regolari specializzati, e che sono segnatamente caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa di un committente o del trasportatore di passeggeri su strada.
Articolo 475
Trasporto di passeggeri mediante autobus tra i territori delle parti, nonché attraverso e all’interno di tali territori
Articolo 476
Condizioni per la prestazione dei servizi di cui all’articolo 475
Articolo 477
Autorizzazione
Nel caso di un gruppo di trasportatori di passeggeri su strada che intendono effettuare i servizi di cui all’articolo 475, l’autorizzazione è rilasciata a nome di tutti i trasportatori di passeggeri su strada del gruppo e indica i nomi di tutti questi trasportatori. L’autorizzazione è consegnata al trasportatore di passeggeri su strada incaricato a tal fine dagli altri trasportatori di passeggeri su strada di una parte e che ne ha fatto richiesta, e le copie certificate conformi sono consegnate agli altri trasportatori di passeggeri su strada.
Nelle autorizzazioni è indicato quanto segue:
il tipo di servizio;
l’itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
il periodo di validità dell’autorizzazione; e
le fermate e gli orari.
In tal caso, oltre ai documenti di cui all’articolo 483, paragrafi 1 e 2, il trasportatore di passeggeri su strada provvede affinché una copia del contratto concluso tra il trasportatore di passeggeri su strada che effettua il servizio regolare o il servizio regolare specializzato e l’impresa che fornisce i veicoli di rinforzo o un documento equivalente sia a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
Articolo 478
Presentazione delle domande di autorizzazione
Per ogni servizio è presentata una sola domanda. Nei casi di cui all’articolo 477, paragrafo 3, è presentata dal trasportatore incaricato dagli altri trasportatori per tali fini. La domanda è presentata all’autorità competente per l’autorizzazione della parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di passeggeri su strada che presenta la domanda.
Articolo 479
Procedura di autorizzazione
Per quanto riguarda l’Unione, le autorità competenti di cui al primo comma sono quelle degli Stati membri nei cui territori sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri e i cui territori sono attraversati senza imbarco o sbarco di passeggeri.
Le autorità competenti per l’autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all’autorità competente entro quattro mesi.
Per quanto riguarda i servizi che erano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 70 ) prima della fine del periodo di transizione e per i quali l’autorizzazione scade al termine del periodo di transizione, si applicano le seguenti disposizioni:
se, fatte salve le modifiche necessarie per conformarsi all’articolo 475, le condizioni di esercizio sono le stesse stabilite nell’autorizzazione rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009, l’autorità competente per l’autorizzazione di cui al presente titolo può, su richiesta o in altro modo, rilasciare al trasportatore su strada un’autorizzazione corrispondente rilasciata a norma del presente titolo. In caso di rilascio di tale autorizzazione, si considera fornito il consenso delle autorità competenti nel cui territorio sono presi a bordo e fatti scendere passeggeri, di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti per l’autorizzazione, il cui territorio è attraversato senza imbarco o sbarco di passeggeri, possono comunicare le loro osservazioni all’autorità competente entro quattro mesi;
in caso di applicazione della lettera a), il periodo di validità della corrispondente autorizzazione concessa a norma del presente titolo non può superare l’ultimo giorno del periodo di validità specificato nell’autorizzazione precedentemente concessa a norma del regolamento (CE) n. 1073/2009.
L’autorizzazione è rilasciata salvo che:
il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale che è direttamente disponibile al richiedente;
il richiedente non abbia rispettato le normative nazionali o internazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e le prescrizioni relative alle autorizzazioni per i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, o ha commesso infrazioni gravi della normativa di una parte in materia di trasporti su strada, soprattutto per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli nonché ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti;
in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ultima non siano state rispettate;
una parte decida, in base a un’analisi dettagliata, che il servizio in questione comprometterebbe gravemente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto di tale parte. In tal caso la parte definisce criteri non discriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della domanda comprometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato, e li comunica all’altra parte di cui al paragrafo 1; o
una parte decida, in base a un’analisi dettagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle parti.
Qualora un servizio esistente comprometta gravemente l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di pubblico servizio conformi al diritto di una parte sulle tratte dirette interessate, per motivi eccezionali che non potevano essere previsti al momento del rilascio dell’autorizzazione, una parte può, con l’accordo dell’altra parte, sospendere oppure ritirare l’autorizzazione a esercitare un servizio internazionale di autobus dopo aver dato un preavviso di sei mesi al trasportatore di passeggeri su strada.
Il fatto che un trasportatore di passeggeri su strada di una parte offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri trasportatori di passeggeri su strada oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori di passeggeri su strada non costituisce di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
Le decisioni di rigetto delle domande sono motivate. Le parti garantiscono alle imprese di trasporto la possibilità di far valere i loro interessi in caso di rigetto della loro domanda.
L’autorità competente per l’autorizzazione informa le autorità competenti dell’altra parte in merito alla sua decisione e invia loro una copia dell’autorizzazione.
Articolo 480
Rinnovo e modifica dell’autorizzazione
Articolo 481
Decadenza di un’autorizzazione
Articolo 482
Obblighi degli operatori del trasporto
Articolo 483
Documenti da conservare a bordo dell’autobus
Articolo 484
Codice della strada
I conducenti di autobus che effettuano trasporti di passeggeri a norma del presente titolo, quando si trovano nel territorio dell’altra parte, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in vigore in tale territorio in materia di circolazione stradale.
Articolo 485
Applicazione
Le disposizioni del presente titolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data in cui il protocollo dell’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali regolari e speciali regolari di trasporto di passeggeri effettuati con autobus entrerà in vigore per il Regno Unito o, se precedente, sei mesi dopo l’entrata in vigore di tale protocollo per l’Unione, fatta eccezione per le operazioni di cui all’articolo 475, paragrafi 2, 5, 6 e 7.
Articolo 486
Obblighi previsti da altri titoli
Gli articoli 135 e 137 sono integrati nel presente titolo, e ne formano parte, e si applicano al trattamento dei trasportatori che effettuano viaggi a norma dell’articolo 475.
Articolo 487
Comitato specializzato
Il comitato specializzato per il trasporto su strada può modificare gli allegati 32, 33 e 34 per tener conto degli sviluppi normativi. Esso può adottare misure relative all’attuazione del presente titolo.
RUBRICA QUARTA
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE E VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
TITOLO I
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
Articolo 488
Elementi generali
Gli Stati membri e il Regno Unito coordinano i rispettivi sistemi di sicurezza sociale a norma del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, al fine di garantire i diritti in materia di sicurezza sociale delle persone ivi contemplate.
Articolo 489
Soggiorno legale
Articolo 490
Situazioni transfrontaliere
Articolo 491
Domande di immigrazione
Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale si applica fatto salvo il diritto di uno Stato membro o del Regno Unito di imporre una tassa sanitaria ai sensi della legislazione nazionale in relazione a una domanda di autorizzazione di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato.
TITOLO II
VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA
Articolo 492
Visti per soggiorni di breve durata
RUBRICA QUINTA
PESCA
CAPO 1
DISPOSIZIONI INIZIALI
Articolo 493
Diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti
Le parti affermano che i diritti sovrani degli Stati costieri esercitati dalle parti a fini di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse biologiche delle loro acque debbano essere praticati in conformità dei principi del diritto internazionale, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
Articolo 494
Obiettivi e principi
Le parti tengono conto dei seguenti principi:
applicare l’approccio precauzionale alla gestione della pesca;
promuovere la sostenibilità a lungo termine (ambientale, sociale ed economica) e l’utilizzo ottimale degli stock condivisi;
basare le decisioni di conservazione e di gestione per le attività di pesca sui migliori pareri scientifici disponibili, principalmente quelli forniti dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM);
garantire la selettività delle attività di pesca per proteggere il novellame e le aggregazioni riproduttive e per evitare e ridurre le catture accessorie;
tenere in debita considerazione e ridurre al minimo gli effetti negativi della pesca sull’ecosistema marino e tenere debitamente conto della necessità di preservare la diversità biologica marina;
applicare misure proporzionate e non discriminatorie per la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle risorse della pesca, preservando nel contempo l’autonomia normativa delle parti;
assicurare la raccolta e la tempestiva condivisione di dati completi e accurati pertinenti per la conservazione degli stock condivisi e per la gestione delle attività di pesca;
garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione della pesca e combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata; e
garantire la tempestiva attuazione di tutte le misure concordate nei quadri normativi delle parti.
Articolo 495
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le definizioni seguenti:
«ZEE» (di una parte): conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:
nel caso dell’Unione, le zone economiche esclusive stabilite dai suoi Stati membri adiacenti ai loro territori europei;
la zona economica esclusiva stabilita dal Regno Unito;
«approccio precauzionale in materia di gestione della pesca»: un approccio secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non giustifica il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
«stock condivisi»: pesci, compresi molluschi e crostacei, di qualsiasi tipo, presenti nelle acque delle parti;
«TAC»: il totale ammissibile di catture, ossia i quantitativi massimi di uno o più stock di una particolare descrizione che possono essere catturati nel corso di un dato periodo;
«stock fuori contingente»: stock che non sono gestiti mediante TAC;
«acque territoriali» (di una parte): conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare:
nel caso dell’Unione, in deroga all’articolo 774, paragrafo 1, le acque territoriali stabilite dagli Stati membri adiacenti ai loro territori europei;
le acque territoriali stabilite dal Regno Unito;
per «acque» (di una parte) si intendono:
per quanto riguarda l’Unione, in deroga all’articolo 774, paragrafo 1, le ZEE degli Stati membri e le loro acque territoriali;
per quanto riguarda il Regno Unito, le sue ZEE e le sue acque territoriali, escluse, ai fini degli articoli 500 e 501 e dell’allegato 38, le acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all’Isola di Man;
per «nave» (di una parte) si intende:
nel caso del Regno Unito, un peschereccio battente bandiera del Regno Unito, immatricolato nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell’Isola di Man e titolare di licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito;
nel caso dell’Unione, un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione.
CAPO 2
CONSERVAZIONE E SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE
Articolo 496
Gestione delle attività di pesca
Una parte non applica le misure di cui al paragrafo 1 alle navi dell’altra parte che si trovano nelle sue acque, a meno che essa non applichi le stesse misure alle proprie navi.
Il secondo comma fa salvi gli obblighi contratti dalle parti ai sensi dell’accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo, del regime di controllo e di coercizione della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale, delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale e della raccomandazione 18-09 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico sulle misure di competenza dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Il comitato specializzato per la pesca può modificare l’elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui al terzo comma.
Articolo 497
Autorizzazioni, rispetto delle norme e applicazione
Se le navi hanno accesso alle attività di pesca nelle acque dell’altra parte a norma degli articoli 500 e 502:
ciascuna parte comunica in tempo utile all’altra parte l’elenco delle navi per le quali intende ottenere autorizzazioni o licenze di pesca; e
l’altra Parte rilascia autorizzazioni o licenze di pesca.
CAPO 3
MODALITÀ DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE
Articolo 498
Possibilità di pesca
Le parti svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l’anno successivo per gli stock elencati nell’allegato 35. Ciò comprende un rapido scambio di opinioni sulle priorità non appena viene ricevuto un parere sul livello dei TAC. Le parti stabiliscono tali TAC:
sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e di altri fattori pertinenti, compresi gli aspetti socioeconomici; e
nel rispetto delle eventuali strategie pluriennali applicabili in materia di conservazione e gestione concordate dalle parti.
Le consultazioni annuali possono riguardare, tra l’altro:
i trasferimenti di parti di quote dei TAC di una parte all’altra parte;
un elenco degli stock per i quali è vietata la pesca;
la determinazione dei TAC per qualsiasi stock non elencato nell’allegato 35 o nell’allegato 36 e le quote rispettive di tali stock spettanti alle parti;
misure di gestione della pesca, comprese, se del caso, le limitazioni dello sforzo di pesca;
stock di reciproco interesse per le parti diversi da quelli elencati negli allegati della presente rubrica.
Articolo 499
TAC provvisori
Ai fini del presente articolo, per «stock speciali» si intendono:
stock per i quali il parere del CIEM prevede un TAC pari a zero;
stock catturati nell’ambito di una pesca multispecifica, se tale stock o un altro stock nell’ambito dello stesso tipo di pesca è vulnerabile; o
altri stock che, a giudizio delle parti, necessitano di un trattamento speciale.
Articolo 500
Accesso alle acque
Le parti possono concordare, nel quadro di consultazioni annuali, ulteriori condizioni specifiche di accesso relative a:
le possibilità di pesca concordate;
eventuali strategie pluriennali per gli stock fuori contingente elaborate a norma dell’articolo 508, paragrafo 1, lettera c; e
le eventuali misure tecniche e di conservazione concordate dalle parti, fatto salvo l’articolo 496.
In particolare, l’esito delle consultazioni annuali dovrebbe di norma portare ciascuna parte a concedere:
accesso alle attività di pesca relative agli stock di cui all’allegato 35 e all’allegato 36, tabelle A, B e F, nelle ZEE reciproche (ovvero, se l’accesso è garantito ai sensi della lettera c), nelle ZEE e nelle suddivisioni ivi menzionate) a un livello che sia ragionevolmente commisurato alle rispettive quote di TAC delle parti;
accesso alle attività di pesca relative agli stock fuori contingente nelle ZEE reciproche (ovvero, se l’accesso è garantito ai sensi della lettera c), nelle ZEE e nelle suddivisioni ivi menzionate), a un livello che sia almeno corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell’altra parte nel periodo 2012-2016; e
accesso alle acque delle parti comprese tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g per le navi aventi diritto nella misura in cui i pescherecci dell’Unione e i pescherecci del Regno Unito avevano accesso a tali acque al 31 dicembre 2020.
Ai fini del punto c), per «nave avente diritto» si intende una nave di una parte che ha praticato la pesca nella zona indicata nella frase precedente durante quattro degli anni compresi tra il 2012 e il 2016 o la nave che l’ha sostituita direttamente.
Le consultazioni annuali di cui al punto c) possono comprendere opportuni impegni finanziari e trasferimenti di contingenti tra le parti.
Durante l’applicazione di un TAC provvisorio e in attesa del TAC concordato le parti concedono l’accesso provvisorio alle attività di pesca nelle pertinenti sottozone CIEM, secondo le seguenti modalità:
per gli stock di cui all’allegato 35 e gli stock fuori contingente, dal 1° gennaio al 31 marzo ai livelli previsti al paragrafo 4, lettere a) e b);
per gli stock di cui all’allegato 36, dal 1° gennaio al 14 febbraio ai livelli previsti al paragrafo 4, lettera a); e
per quanto riguarda l’accesso alle attività di pesca nella zona compresa tra sei e dodici miglia nautiche, l’accesso, a norma del paragrafo 4, lettera c), dal 1o gennaio al 31 gennaio, a un livello equivalente al quantitativo medio pescato in tale zona nei tre mesi precedenti.
Tale accesso, per ciascuno degli stock di cui alle lettere a) e b), è proporzionale alla percentuale media della quota di una parte del TAC annuo che le navi di tale parte hanno pescato nelle acque dell’altra parte nelle pertinenti sottozone CIEM nel corso dello stesso periodo dei tre anni civili precedenti. Lo stesso vale, mutatis mutandis, per l’accesso agli stock ittici fuori contingente.
Entro il 15 gennaio, per quanto riguarda la situazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, entro il 31 gennaio, per quanto riguarda gli stock di cui all’allegato 36 ed entro il 15 marzo per tutti gli altri stock, ciascuna parte notifica all’altra parte la modifica del livello e delle condizioni di accesso alle acque che si applicheranno a decorrere dal 1o febbraio in relazione alla situazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo, a decorrere dal 15 febbraio per gli stock di cui all’allegato 36 e a decorrere dal 1o aprile per tutti gli altri stock, per le pertinenti sottozone CIEM.
Articolo 501
Misure compensative in caso di revoca o riduzione dell’accesso
Una misura compensativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo può prendere effetto non prima di sette giorni dopo che la parte che procede alle attività di pesca ha notificato alla parte ospitante la sospensione prevista a norma del paragrafo 1 del presente articolo e, in ogni caso, non prima del 1o febbraio in relazione alla situazione di cui all’articolo 500, paragrafo 5, lettera c), del 15 febbraio per quanto riguarda l’allegato 36 e del 1o aprile per quanto riguarda gli altri stock. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato specializzato per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Tale notifica individua:
la data in cui la parte che procede alle attività di pesca intende procedere alla sospensione; e
gli obblighi da sospendere e il livello della sospensione prevista.
Articolo 502
Modalità di accesso specifiche relative ai territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey e dell’Isola di Man
Ai fini del presente articolo e, nella misura in cui si applicano gli altri articoli della presente rubrica in relazione alle modalità di accesso stabilite a norma del presente articolo:
per «nave avente diritto» si intende, per quanto riguarda l’attività di pesca svolta nelle acque adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey, all’Isola di Man o a uno Stato membro, qualunque nave che ha praticato la pesca nelle acque territoriali adiacenti a tale territorio o Stato membro per più di 10 giorni in uno qualsiasi dei tre periodi di 12 mesi che terminano il 31 gennaio o tra il 1o febbraio 2017 e il 31 gennaio 2020 compresi;
per «nave» (di una parte) si intende, per quanto riguarda il Regno Unito, un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e immatricolato presso il Baliato di Guernsey, il Baliato di Jersey o l’Isola di Man e titolare di una licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito;
per «acque» (di una parte) si intendono:
per quanto riguarda l’Unione, le acque territoriali adiacenti a uno Stato membro; e
per quanto riguarda il Regno Unito, le acque territoriali adiacenti al Baliato di Guernsey, al Baliato di Jersey e all’Isola di Man.
Articolo 503
Periodi di notifica relativi all’importazione e allo sbarco diretto di prodotti della pesca
L’Unione applica i seguenti periodi di notifica ai prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera del Regno Unito e registrate nel Baliato di Guernsey o nel Baliato di Jersey nelle acque territoriali adiacenti a tali territori o nelle acque territoriali adiacenti a uno Stato membro:
preavviso tra tre e cinque ore prima dello sbarco di prodotti della pesca freschi nel territorio dell’Unione;
preavviso tra una e tre ore del certificato di cattura convalidato per la movimentazione diretta di partite di prodotti della pesca via mare prima dell’orario di arrivo previsto al luogo di ingresso nel territorio dell’Unione.
Articolo 504
Allineamento dei settori di gestione
Articolo 505
Quote dei TAC per alcuni altri stock
CAPO 4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNANCE
Articolo 506
Misure correttive e risoluzione delle controversie
In relazione a una presunta inosservanza, da parte di una parte («parte convenuta»), delle disposizioni di cui alla presente rubrica (diversa dalle presunte inosservanze di cui al paragrafo 2, l’altra parte («parte ricorrente») può, previa notifica alla parte convenuta:
sospendere, in tutto o in parte, l’accesso alle proprie acque e il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell’articolo 21; e
se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettera a), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale di altre merci a norma dell’articolo 21; e
se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, gli obblighi di cui alla presente parte, rubrica prima, a eccezione del titolo XI. Se la rubrica prima della presente parte è interamente sospesa, viene sospesa anche la rubrica terza della medesima.
In relazione a una presunta inosservanza, da parte di una parte («parte convenuta»), dell’articolo 502, dell’articolo 503 o di qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, l’altra parte («parte ricorrente»), previa notifica alla parte convenuta:
può sospendere, in tutto o in parte, l’accesso alle proprie acque ai sensi dell’articolo 502;
se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettera a), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale concesso ai prodotti della pesca a norma dell’articolo 21;
se ritiene che la sospensione di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), non sia commisurata all’impatto economico e sociale della presunta inosservanza, può sospendere, in tutto o in parte, il trattamento tariffario preferenziale di altre merci a norma dell’articolo 21.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le misure correttive che incidono sulle modalità stabilite a norma dell’articolo 502, dell’articolo 503 o di qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli, non possono essere adottate a seguito di una presunta inosservanza, da parte di una parte, di disposizioni della presente rubrica prive di nessi con tale disposto.
Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono avere effetto non prima di sette giorni di calendario dopo che la parte ricorrente ha notificato alla parte convenuta la sospensione proposta. Le parti avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato specializzato per la pesca, per trovare una soluzione accettabile per entrambe. Tale notifica individua:
il modo in cui, secondo la parte ricorrente, la parte convenuta si è dimostrata inadempiente;
la data in cui la parte ricorrente intende procedere alla sospensione; e
il livello della sospensione prevista.
La sospensione cessa di applicarsi quando:
la parte ricorrente ha accertato che la parte convenuta rispetta i suoi obblighi pertinenti ai sensi della presente rubrica; o
il collegio arbitrale ha deciso che la parte convenuta non è venuta meno agli obblighi a essa incombenti a norma della presente rubrica.
Articolo 507
Condivisione dei dati
Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie per sostenere l’attuazione della presente rubrica, in conformità delle rispettive legislazioni.
Articolo 508
Comitato specializzato per la pesca
Il comitato specializzato per la pesca può in particolare:
costituire un forum di discussione e cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca;
prendere in considerazione l’elaborazione di strategie pluriennali di conservazione e di gestione come base per la fissazione dei TAC e di altre misure di gestione;
sviluppare strategie pluriennali per la conservazione e la gestione degli stock fuori contingente di cui all’articolo 500, paragrafo 2, lettera b);
prendere in considerazione misure per la gestione e la conservazione della pesca, tra cui misure di emergenza e misure volte a garantire la selettività della pesca;
prendere in considerazione approcci alla raccolta di dati a fini scientifici e di gestione della pesca, la condivisione di tali dati (comprese le informazioni pertinenti per il monitoraggio, il controllo e il rispetto delle norme) e la consultazione degli organismi scientifici in merito ai migliori pareri scientifici disponibili;
prendere in considerazione misure atte a garantire il rispetto delle norme vigenti, tra cui programmi congiunti di controllo, monitoraggio e sorveglianza e lo scambio di dati per facilitare il monitoraggio dell’utilizzo delle possibilità di pesca, il controllo e l’esecuzione;
elaborare gli orientamenti per la fissazione dei TAC di cui all’articolo 499, paragrafo 5;
preparare le consultazioni annuali;
esaminare le questioni relative alla designazione dei porti per gli sbarchi, compresa l’agevolazione della tempestiva notifica da parte delle parti di tali designazioni e di eventuali modifiche di tali designazioni;
stabilire i termini per la notifica delle misure di cui all’articolo 496, paragrafo 3, per la comunicazione degli elenchi delle navi di cui all’articolo 497, paragrafo 1, e per la notifica di cui all’articolo 498, paragrafo 7;
costituire un forum di consultazione a norma dell’articolo 501, paragrafo 2, e dell’articolo 506, paragrafo 4;
elaborare orientamenti a sostegno dell’applicazione pratica dell’articolo 500;
sviluppare un meccanismo per il trasferimento volontario di possibilità di pesca nel corso dell’anno tra le parti, di cui all’articolo 498, paragrafo 8; e
esaminare l’applicazione e l’attuazione dell’articolo 502 e dell’articolo 503.
Il comitato specializzato per la pesca può adottare misure, comprese decisioni e raccomandazioni:
registrando le questioni concordate dalle Parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 498;
in relazione alle materie di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) e n) del presente articolo;
modificando l’elenco degli obblighi internazionali preesistenti di cui all’articolo 496, paragrafo 2;
in relazione a qualsiasi altro aspetto della cooperazione in materia di gestione sostenibile della pesca nell’ambito di questa rubrica; e
sulle modalità di un riesame a norma dell’articolo 510.
Articolo 509
Denuncia
In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e fatti salvi l’articolo 779 o l’articolo 521:
salvo diversamente concordato tra le parti, l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli rimangono in vigore fino:
a quando sono denunciati da una delle parti con un preavviso scritto di tre anni all’altra parte; o
se precedente, alla data in cui l’articolo 520, paragrafi da 3 a 5, cessa di essere in vigore;
ai fini della lettera a), punto i), la notifica della denuncia può essere comunicata rispetto a uno o più territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell’Isola di Man, e l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli rimangono in vigore nei territori rispetto ai quali non è stata comunicata una notifica di denuncia; e
ai fini della lettera a), punto ii), se l’articolo 520, paragrafi da 3 a 5, cessa di essere in vigore rispetto a uno o più (ma non tutti i) territori del Baliato di Guernsey, del Baliato di Jersey o dell’Isola di Man, e l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della presente rubrica nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli rimangono in vigore nei territori rispetto ai quali non è stata comunicata una notifica di denuncia.
Articolo 510
Clausola di revisione
Il riesame consentirà in particolare di valutare, rispetto agli anni precedenti:
le disposizioni relative all’accesso reciproco alle acque di cui all’articolo 500;
le quote dei TAC di cui agli allegati 35, 36 e 37;
il numero e l’entità dei trasferimenti nell’ambito delle consultazioni annuali di cui all’articolo 498, paragrafo 4, ed eventuali trasferimenti a norma dell’articolo 498, paragrafo 8;
le fluttuazioni dei TAC annuali;
il rispetto, da parte di entrambe le parti, delle disposizioni della presente rubrica e il rispetto, da parte delle navi di ciascuna parte, delle norme applicabili a tali navi quando si trovano nelle acque dell’altra parte;
la natura e la portata della cooperazione nell’ambito di questa rubrica; e
qualsiasi altro elemento preventivamente scelto dalle parti tramite il comitato specializzato per la pesca.
Articolo 511
Relazioni con altri accordi
RUBRICA SESTA
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 512
Definizioni
Salvo disposizioni contrarie, ai fini della parte seconda, del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, si applicano le seguenti definizioni:
«autorità doganale»:
per quanto riguarda l’Unione, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali o, a seconda dei casi, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri dell’Unione ad applicare la normativa doganale e ad assicurarne l’osservanza; e
per quanto riguarda il Regno Unito, Her Majesty’s Revenue and Customs e ogni altra autorità responsabile delle questioni doganali;
«dazio doganale»: qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all’importazione di una merce o in relazione a essa, senza comprendere:
gli oneri equivalenti a un’imposta interna applicati coerentemente con l’articolo 19;
un dazio antidumping, una misura di salvaguardia speciale, un dazio compensativo o una misura di salvaguardia applicati in conformità del GATT 1994, dell’accordo antidumping, dell’accordo sull’agricoltura, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o dell’accordo sulle misure di salvaguardia, a seconda dei casi; o
diritti o altri oneri applicati all’importazione o in relazione a essa e il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
«CPC»: la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);
«esistente», efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;
«merci di una parte»: prodotti interni ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;
«sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese tutte le note legali e le successive modifiche, elaborato dall’Organizzazione mondiale delle dogane;
«voce»: le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell’ambito del sistema armonizzato;
«persona giuridica»: un soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
«misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, obbligo o pratica o sotto qualsiasi altra forma ( 71 );
«misura di una parte»: le misure adottate o mantenute in vigore da:
amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
organi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali.
Sono misure di una parte anche le misure che i soggetti elencati ai punti i) e ii) adottano o mantengono in vigore impartendo istruzioni o dirigendo o controllando, direttamente o indirettamente, il comportamento al riguardo di altri soggetti;
«persona»: una persona fisica o una persona giuridica;
«misura sanitaria o fitosanitaria»: qualsiasi misura di cui all’allegato A, paragrafo 1, dell’accordo SPS;
«paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale del presente accordo; e
«OMC»: l’Organizzazione mondiale del commercio.
Articolo 513
Accordi dell’OMC
Ai fini del presente accordo, gli accordi dell’OMC sono indicati come segue:
«accordo sull’agricoltura»: l’accordo sull’agricoltura di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;
«accordo antidumping»: l’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;
«GATS»: l’accordo generale sugli scambi di servizi di cui all’allegato 1B dell’accordo OMC;
«GATT 1994»: l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;
«AAP»: l’accordo sugli appalti pubblici di cui all’allegato 4 dell’accordo OMC ( 74 );
«accordo sulle misure di salvaguardia»: l’accordo sulle misure di salvaguardia di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;
«accordo SCM»: l’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;
«accordo SPS»: l’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC;
«accordo TBT»: l’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all’allegato 1 dell’accordo OMC;
«accordo TRIPS»: l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all’allegato 1C dell’accordo OMC; e
«accordo OMC»: l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso il 15 aprile 1994.
Articolo 514
Istituzione di una zona di libero scambio
Le parti istituiscono una zona di libero scambio in conformità dell’articolo XXIV del GATT 1994 e all’articolo V del GATS.
Articolo 515
Relazione con l’accordo OMC
Le parti affermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall’accordo OMC e da altri accordi di cui sono firmatarie.
Nessuna disposizione nel presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una o all’altra parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall’accordo OMC.
Articolo 516
Giurisprudenza dell’OMC
L’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni della presente parte tengono conto delle pertinenti interpretazioni formulate nei rapporti dei panel dell’OMC e dell’organo di appello adottati dall’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC, nonché nei lodi arbitrali a norma dell’intesa sulla risoluzione delle controversie.
Articolo 517
Adempimento degli obblighi
Ciascuna parte adotta tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i propri obblighi ai sensi della presente parte, comprese quelle necessarie per garantirne l’osservanza da parte delle amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, nonché degli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri loro delegati.
Articolo 518
Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi
Articolo 519
Compiti del Consiglio di partenariato nella parte seconda
Il consiglio di partenariato può:
adottare decisioni volte a modificare:
la parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, e i relativi allegati, in conformità dell’articolo 68;
gli accordi di cui agli allegati 16 e 17, in conformità dell’articolo 96, paragrafo 8;
le appendici 15-A e 15-B, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato 15;
l’appendice 15-C, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato 15;
le appendici 14-A, 14-B, 14-C e 14-D, in conformità dell’articolo 1 dell’allegato 14;
le appendici 12-A, 12-B e 12-C, in conformità dell’articolo 1 dell’allegato 12;
l’allegato relativo agli operatori economici autorizzati, il protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, il protocollo relativo alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte e l’elenco delle merci di cui all’articolo 117, paragrafo 2, in conformità dell’articolo 122;
la sottosezione pertinente della sezione B dell’allegato 25, in conformità dell’articolo 293;
gli allegati 26, 27 e 28, in conformità dell’articolo 329;
l’articolo 364, paragrafo 4, in conformità di tale paragrafo, l’articolo 365, paragrafo 2, terza frase, in conformità della quarta frase di tale paragrafo, l’articolo 365, paragrafo 3, in conformità di tale paragrafo, l’articolo 367, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo, e l’articolo 373, in conformità del paragrafo 7 di tale articolo;
l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta, in conformità dell’articolo 502, paragrafo 4;
gli allegati 35, 36 e 37, in conformità dell’articolo 508, paragrafo 3;
qualsiasi altra disposizione, protocollo, appendice o allegato per cui la presente parte preveda esplicitamente la possibilità di tale decisione;
adottare decisioni volte a emanare interpretazioni delle disposizioni della presente parte.
Articolo 520
Applicazione geografica
Fatti salvi l’articolo 779 e l’articolo 521 e salvo diversamente concordato tra le parti, i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo restano in vigore fino alla data più prossima tra:
la data di scadenza del periodo di tre anni successivo alla comunicazione della denuncia da parte dell’altra parte; o
la data in cui l’articolo 502, l’articolo 503 e qualsiasi altra disposizione della rubrica quinta nella misura in cui si riferisce al disposto di cui ai suddetti articoli cessano di essere in vigore.
Articolo 521
Denuncia della parte seconda
Fatto salvo l’articolo 779, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare la presente parte mediante notifica scritta per via diplomatica. In tal caso la presente parte cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica. La rubrica quarta e il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale non sono denunciati ai sensi del presente articolo.
PARTE TERZA
COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 522
Obiettivo
Articolo 523
Definizioni
Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:
"paese terzo": un paese diverso da uno Stato membro o dal Regno Unito;
"categorie particolari di dati personali": dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
"dati genetici": tutti i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di un individuo che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o salute, ottenuti in particolare dall'analisi di un suo campione biologico;
"dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
"trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
"violazione dei dati personali": violazione di sicurezza che comporta in modo accidentale o illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la comunicazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati;
"archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
"comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie": il comitato così denominato di cui all'articolo 8.
Articolo 524
Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Articolo 525
Protezione dei dati personali
Per riflettere detto elevato livello di protezione, le parti provvedono a che i dati personali trattati a norma della presente parte siano oggetto di garanzie effettive nei rispettivi sistemi di protezione dei dati, segnatamente che:
i dati personali siano trattati in modo lecito e corretto, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione della finalità, esattezza e limitazione della conservazione;
il trattamento di categorie particolari di dati personali sia autorizzato soltanto nella misura necessaria e sia soggetto a garanzie adeguate in funzione dei rischi specifici a quelli inerenti;
sia garantito un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento mettendo in atto le misure tecniche e organizzative del caso, specie per il trattamento di categorie particolari di dati personali;
agli interessati siano conferiti diritti azionabili di accesso, rettifica e cancellazione, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico;
in caso di violazione di dati personali che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ne sia data notifica all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo; che, quando la violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ne sia data notifica anche agli interessati, fatte salve eventuali limitazioni previste per legge che costituiscono una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico;
i trasferimenti successivi verso un paese terzo siano consentiti soltanto a condizioni e stanti garanzie adeguate al trasferimento, in modo da assicurare che il livello di protezione non sia pregiudicato;
a garantire il controllo del rispetto delle garanzie di protezione dei dati e l'applicazione di dette garanzie siano autorità indipendenti; e
agli interessati siano riconosciuti diritti azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale in caso di violazione delle garanzie di protezione dei dati.
Articolo 526
Ambito di cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione
TITOLO II
SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI
Articolo 527
Obiettivo
Obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e degli Stati membri, dall'altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli.
Articolo 528
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
"autorità di contrasto competente": la polizia, i servizi doganali o altra autorità interna che, in forza della legislazione interna, è competente a individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, esercitare l'autorità e adottare misure coercitive nell'ambito di tali funzioni. Non è autorità di contrasto competente ai fini del presente titolo il servizio, l'organo o altra unità che si occupa specificamente di questioni connesse alla sicurezza nazionale;
"consultazione" e "raffronto", di cui agli articoli 530, 531, 534 e 539: le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati;
"consultazione automatizzata" di cui all'articolo 537: la procedura di accesso on line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli altri Stati;
"parte non codificante del DNA": regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;
"profilo DNA": il codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;
"dati indicizzati sul DNA": il profilo DNA e numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA e un numero di riferimento. I dati indicizzati sul DNA non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati sul DNA che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali;
"profilo DNA indicizzato": il profilo DNA di una persona identificata;
"profilo DNA non identificato": profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente a una persona non ancora identificata;
"annotazione": contrassegno apposto da uno Stato su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già risultata una concordanza su tale profilo DNA da una consultazione o un raffronto realizzati da un altro Stato;
"dati dattiloscopici": immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;
"dati indicizzati dattiloscopici": i dati dattiloscopici e numero di riferimento. I dati indicizzati dattiloscopici non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati dattiloscopici indicizzati che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("dati dattiloscopici non identificati") devono essere riconoscibili come tali;
"dati di immatricolazione dei veicoli": l'insieme dei dati di cui all'allegato 39, capo 3;
"caso per caso", di cui all'articolo 530, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 534, paragrafo 1, seconda frase, e all'articolo 537, paragrafo 1: un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda;
"attività di laboratorio": qualsiasi misura adottata in un laboratorio nel quadro del reperimento e del recupero di tracce sui reperti come dell'elaborazione, dell'analisi e dell'interpretazione di prove forensi in relazione a profili DNA e dati dattiloscopici al fine di fornire perizie o scambiare prove forensi;
"risultati delle attività di laboratorio": qualsiasi risultato analitico e interpretazione direttamente associata;
"fornitore di servizi forensi": qualsiasi organismo, pubblico o privato, che svolge attività di laboratorio su richiesta delle autorità di contrasto o giudiziarie competenti;
"organismo nazionale di accreditamento": l'unico organismo in uno Stato che svolge attività di accreditamento con autorità derivatagli dallo Stato.
Articolo 529
Creazione di schedari interni di analisi del DNA
Articolo 530
Consultazione automatizzata dei profili DNA
Articolo 531
Raffronto automatizzato dei profili DNA
Articolo 532
Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA
Se nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso non è disponibile il profilo DNA di una determinata persona presente nel territorio dello Stato richiesto, questo presta assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione e trasmettendo allo Stato richiedente il profilo DNA ottenuto, se:
lo Stato richiedente specifica lo scopo della richiesta;
lo Stato richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta rilasciata dall'autorità competente conformemente alla legislazione interna, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare sarebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato richiedente; e
le condizioni per il prelievo e l'analisi del materiale cellulare e per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato richiesto.
Articolo 533
Dati dattiloscopici
Ai fini dell'attuazione del presente titolo, gli Stati garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dattiloscopici relativi al contenuto dei sistemi interni automatizzati d'identificazione dattiloscopica istituiti per la prevenzione dei reati e le relative indagini.
Articolo 534
Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici
Articolo 535
Punti di contatto nazionali
Articolo 536
Trasmissione di altri dati personali e altre informazioni
Se dalle procedure di cui agli articoli 530, 531 e 534 risulta una concordanza tra profili DNA o dati dattiloscopici, la trasmissione di altri dati personali disponibili e altre informazioni in relazione ai dati indicizzati è disciplinata dalla legislazione interna, comprese le norme di assistenza giudiziaria, dello Stato richiesto, fatto salvo l'articolo 539, paragrafo 1.
Articolo 537
Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli
Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato richiedente, nonché allo scopo di mantenere la sicurezza pubblica, gli Stati autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati interni di immatricolazione dei veicoli, con facoltà di svolgervi consultazioni automatizzate caso per caso:
dati relativi ai proprietari o agli utenti; e
dati relativi ai veicoli.
Articolo 538
Accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attività di laboratorio
Articolo 539
Misure di attuazione
Articolo 540
Valutazione ex ante
Articolo 541
Sospensione e disapplicazione
TITOLO III
TRASFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI DEL CODICE DI PRENOTAZIONE
Articolo 542
Ambito di applicazione
Articolo 543
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
"vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri tra il Regno Unito e l'Unione;
"codice di prenotazione" ("PNR"): le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura dei vettori aerei e di prenotazione interessati per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze utilizzato per la registrazione dei passeggeri sui voli, o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità. In particolare, ai sensi del presente titolo, i dati PNR comprendono gli elementi enunciati nell'allegato 40;
"autorità competente del Regno Unito": l'autorità del Regno Unito competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del presente accordo. Se ha più autorità competenti, il Regno Unito dispone uno sportello unico per i dati dei passeggeri che permetta ai vettori aerei di trasferire i dati PNR a un punto d'accesso unico per la trasmissione dei dati, e designa un punto di contatto unico per ricevere e presentare le domande di cui all'articolo 546;
"unità d'informazione sui passeggeri" ("UIP"): le unità istituite o designate dagli Stati membri, incaricate di ricevere e trattare i dati PNR;
"terrorismo": i reati elencati nell'allegato 45;
"reati gravi": i reati punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto interno del Regno Unito.
Articolo 544
Finalità d'uso dei dati PNR
In circostanze eccezionali l'autorità competente del Regno Unito può trattare i dati PNR se necessario per salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica, come in caso di:
rischio di morte o lesione grave; o
rischio grave per la salute pubblica, in particolare ai sensi delle norme internazionalmente riconosciute.
Articolo 545
Trasmissione dei dati PNR
Articolo 546
Cooperazione giudiziaria e di polizia
Articolo 547
Non discriminazione
Il Regno Unito provvede affinché le salvaguardie applicabili al trattamento dei dati PNR si applichino a tutte le persone fisiche su base paritaria senza discriminazione illegittima.
Articolo 548
Uso di categorie particolari di dati personali
A norma del presente titolo è vietato il trattamento di categorie particolari di dati personali. L'autorità competente del Regno Unito cancella i dati PNR a quella trasferiti, che contengano categorie particolari di dati personali.
Articolo 549
Sicurezza e integrità dei dati
Il Regno Unito garantisce la verifica della conformità e la protezione, sicurezza, riservatezza e integrità dei dati. A tal fine il Regno Unito:
applica ai dati PNR procedure di cifratura, autorizzazione e documentazione;
limita l'accesso ai dati PNR a funzionari autorizzati;
conserva i dati PNR in ambiente fisico sicuro, protetto con controlli di accesso; e
istituisce un meccanismo per garantire che le interrogazioni dei dati PNR siano condotte in conformità dell'articolo 544.
Articolo 550
Trasparenza e informazione dei passeggeri
L'autorità competente del Regno Unito rende disponibile sul suo sito web:
un elenco delle norme che autorizzano la raccolta dei dati PNR;
le finalità della raccolta dei dati PNR;
le modalità di protezione dei dati PNR;
le modalità e i limiti in cui i dati PNR possono essere comunicati;
informazioni sul diritto di accesso, rettifica, annotazione e sulle procedure di ricorso; e
le informazioni di contatto per richieste eventuali.
Articolo 551
Trattamento automatizzato dei dati PNR
L'autorità competente del Regno Unito provvede affinché ogni trattamento automatizzato di dati PNR sia basato su modelli e criteri prestabiliti non discriminatori, specifici e affidabili che le consentano:
di raggiungere risultati che abbiano come obiettivo gli individui sui quali potrebbe gravare un sospetto ragionevole di partecipazione a terrorismo o a reati gravi; o
in circostanze eccezionali, di salvaguardare l'interesse vitale di una persona fisica a norma dell'articolo 544, paragrafo 2.
Articolo 552
Conservazione dei dati PNR
Entro sei mesi dal trasferimento dei dati PNR di cui al paragrafo 1, tutti i dati PNR sono resi anonimi mascherando gli elementi seguenti che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero o altra persona fisica cui si riferiscono i dati PNR:
nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di passeggeri che viaggiano insieme figurante nel PNR;
indirizzi, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, di chi ha prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare il passeggero aereo e delle persone da informare in caso di emergenza;
tutte le informazioni disponibili su pagamento/fatturazione nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero servire a identificare una persona fisica;
informazioni sui viaggiatori abituali ("Frequent flyer");
altre informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request) nella misura in cui contengono informazioni che potrebbero consentire di identificare una persona fisica; e
i dati API (Advance Passenger Information) raccolti.
Il Regno Unito può derogare al paragrafo 4 su base temporanea e per un periodo transitorio la cui durata è prevista nel paragrafo 13, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante il periodo transitorio l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso dei dati PNR da cancellare a norma del paragrafo 4, applicando le garanzie complementari seguenti:
i dati PNR sono accessibili solo a un numero ridotto di funzionari autorizzati e solo per quanto necessario a determinare se detti dati PNR debbano essere cancellati a norma del paragrafo 4;
la richiesta di usare dati PNR è respinta per i dati da cancellare a norma del paragrafo 4 e non è dato ulteriore accesso a quei dati se dalla documentazione di cui alla lettera d) del presente paragrafo risulta che è stata già respinta una precedente richiesta di uso;
è garantita la cancellazione dei dati PNR quanto prima e con il massimo impegno, considerate le circostanze particolari di cui al paragrafo 10; e
quanto segue è documentato conformemente all'articolo 554 e la documentazione è messa a disposizione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo:
tutte le richieste di uso dei dati PNR;
data e ora di accesso ai dati PNR con l'intento di stabilire se ne fosse necessaria la cancellazione;
che la richiesta di usare i dati PNR è stata respinta a motivo del fatto che detti dati dovevano essere cancellati a norma del paragrafo 4, comprese la data e l'ora del rifiuto; e
data o ora della cancellazione conformemente alla lettera c) del presente paragrafo.
Il Regno Unito trasmette al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente un anno dopo, nell'eventualità che il periodo transitorio sia prorogato di un altro anno:
la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 del presente articolo, comprensiva del parere dell'autorità di controllo del Regno Unito di cui all'articolo 525, paragrafo 3, sull'effettiva applicazione delle garanzie di cui al paragrafo 11 del presente articolo; e
la valutazione del Regno Unito sul persistere delle circostanze particolari di cui al paragrafo 10 del presente articolo, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare il sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 553
Condizioni d'uso dei dati PNR
L'uso dei dati PNR a opera dell'autorità competente del Regno Unito a norma del paragrafo 1 è subordinato a un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente nel Regno Unito, su richiesta motivata dell'autorità competente del Regno Unito presentata secondo le norme e procedure interne di prevenzione, di accertamento o di esercizio dell'azione penale, salvo:
in casi di urgenza debitamente accertata; o
se l'obiettivo è verificare l'affidabilità e l'attualità dei modelli e criteri prestabiliti su cui si basa il trattamento automatizzato dei dati PNR, oppure definire nuovi modelli e criteri per tale trattamento.
Articolo 554
Registrazione e documentazione del trattamento dei dati PNR
L'autorità competente del Regno Unito registra e documenta tutti i trattamenti di dati PNR. Essa ricorre a detta registrazione o documentazione esclusivamente per:
autocontrollo e verifica della legittimità del trattamento dei dati;
garantire l'integrità dei dati;
garantire la sicurezza del trattamento dei dati; e
garantire la sorveglianza.
Articolo 555
Divulgazione all'interno del Regno Unito
L'autorità competente del Regno Unito non comunica dati PNR ad altre autorità pubbliche del Regno Unito, salvo se sono rispettate le condizioni seguenti:
le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 544;
i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;
la comunicazione è necessaria nelle circostanze particolari ai fini stabiliti dall'articolo 544;
è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari;
l'autorità pubblica destinataria offre una protezione equivalente alle salvaguardie descritte nel presente titolo; e
l'autorità pubblica destinataria non comunica i dati PNR ad altri soggetti, salvo che ciò sia autorizzato dall'autorità competente del Regno Unito alle condizioni previste dal presente paragrafo.
Articolo 556
Divulgazione all'esterno del Regno Unito
Il Regno Unito provvede affinché l'autorità competente del Regno Unito non comunichi dati PNR ad autorità pubbliche in paesi terzi, salvo se ricorrono le condizioni seguenti:
le mansioni svolte dalle autorità pubbliche cui sono comunicati i dati PNR sono direttamente connesse alle finalità previste all'articolo 544;
i dati PNR sono comunicati solo caso per caso;
i dati PNR sono comunicati solo se necessario ai fini stabiliti dall'articolo 544;
è comunicato solo il numero minimo di dati PNR necessari; e
il paese terzo cui sono comunicati i dati PNR ha concluso un accordo con l'Unione che prescrive un livello di protezione dei dati personali comparabile a quello del presente accordo, oppure è soggetto a una decisione di diritto dell'Unione con la quale la Commissione ha deciso che detto paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del diritto dell'Unione.
In deroga al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente del Regno Unito può trasferire dati PNR a un paese terzo se:
il capo dell'autorità, ovvero un alto funzionario da quello specificamente incaricato, ne ritiene necessaria la divulgazione per prevenire e indagare una minaccia grave e imminente alla sicurezza pubblica o per tutelare gli interessi vitali di una persona fisica; e
il paese terzo garantisce per iscritto, in conformità di un'intesa, di un accordo o altrimenti, che le informazioni saranno protette dalle garanzie applicabili in forza del diritto del Regno Unito al trattamento dei dati PNR ricevuti dall'Unione, comprese le garanzie di cui al presente titolo.
Articolo 557
Metodo di trasferimento
I vettori aerei trasferiscono i dati PNR all'autorità competente del Regno Unito esclusivamente sulla base del "metodo push", metodo che applicano per il trasferimento di tali dati nella banca dati di detta autorità, e secondo le seguenti procedure obbligatorie per vettori aerei in base alle quali:
trasferiscono i dati PNR con mezzi elettronici conformemente ai requisiti tecnici dell'autorità competente del Regno Unito o, se tecnicamente impossibile, con ogni altro mezzo appropriato che garantisca un livello adeguato di sicurezza dei dati;
trasferiscono i dati PNR nel formato di messaggistica concordato; e
trasferiscono i dati PNR in modo sicuro usando i protocolli comuni richiesti dall'autorità competente del Regno Unito.
Articolo 558
Frequenza del trasferimento
L'autorità competente del Regno Unito richiede ai vettori aerei di trasferire i dati PNR:
inizialmente massimo 96 ore prima dell'orario di partenza previsto; e
per un massimo di cinque volte, come specificato dall'autorità medesima.
Articolo 559
Cooperazione
L'autorità competente del Regno Unito e i punti di contatto nazionali degli Stati membri cooperano per garantire la coerenza dei rispettivi regimi di trattamento dei dati PNR in modo da rafforzare ulteriormente la sicurezza delle persone nel Regno Unito, nell'Unione e negli altri paesi.
Articolo 560
Inderogabilità
Il presente titolo non va inteso nel senso che deroga agli obblighi vigenti tra il Regno Unito e gli Stati membri o i paesi terzi di chiedere o dare assistenza nel quadro di uno strumento di assistenza reciproca.
Articolo 561
Consultazione e verifica
Articolo 562
Sospensione della cooperazione prevista dal presente titolo
TITOLO IV
COOPERAZIONE PER LE INFORMAZIONI OPERATIVE
Articolo 563
Cooperazione per le informazioni operative
L'obiettivo del presente titolo è consentire alle autorità competenti del Regno Unito e degli Stati membri, alle condizioni previste dal loro diritto interno e nei limiti delle loro competenze nonché nella misura in cui ciò non sia disposto in altri titoli della presente parte, di prestarsi reciproca assistenza fornendo le informazioni pertinenti a fini di:
prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati;
esecuzione di sanzioni penali;
salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse; e
prevenzione e lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
TITOLO V
COOPERAZIONE CON EUROPOL
Articolo 564
Obiettivo
L'obiettivo del presente titolo è stabilire relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri e del Regno Unito e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate all'articolo 566.
Articolo 565
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
"Europol": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 79 ) ("regolamento Europol");
"autorità competente": per l'Unione, Europol e, per il Regno Unito, un'autorità di contrasto interna preposta alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto interno.
Articolo 566
Forme di criminalità
Articolo 567
Ambito di applicazione della cooperazione
Oltre allo scambio di dati personali alle condizioni stabilite nel presente titolo e conformemente ai compiti di Europol definiti nel regolamento Europol, la cooperazione può comprendere in particolare:
lo scambio di informazioni quali conoscenze specialistiche;
rapporti generali sulla situazione;
risultati di analisi strategiche;
informazioni sulle procedure di indagine penale;
informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità;
la partecipazione ad attività di formazione; e
la prestazione di consulenza e sostegno in singole indagini penali nonché la cooperazione operativa.
Articolo 568
Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento
Articolo 569
Scambi di informazioni
Articolo 570
Limitazioni di accesso e di ulteriore uso dei dati personali trasferiti
Articolo 571
Diverse categorie di interessati
Articolo 572
Agevolazione del flusso di dati personali tra il Regno Unito e Europol
Al fine di conseguire reciproci vantaggi operativi, le parti si adoperano per cooperare in futuro affinché gli scambi di dati tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito possano avvenire il più rapidamente possibile, e per considerare di integrare eventuali nuovi processi e sviluppi tecnici che potrebbero contribuire a tale obiettivo, tenendo conto nel contempo del fatto che il Regno Unito non è uno Stato membro.
Articolo 573
Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni
Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:
non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
l'affidabilità della fonte non può essere valutata.
Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'esattezza dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:
l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;
l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate;
l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.
Articolo 574
Sicurezza dello scambio di informazioni
Articolo 575
Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto
Articolo 576
Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate
Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da accordi di lavoro e intese amministrative di cui all'articolo 577 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.
Articolo 577
Accordi di lavoro e intese amministrative
Fatte salve le disposizioni del presente titolo e rispecchiando nel contempo lo status del Regno Unito di Stato non membro, Europol e le autorità competenti del Regno Unito, previa decisione del consiglio di amministrazione di Europol, includono in accordi di lavoro o intese amministrative, a seconda del caso, disposizioni che integrano o attuano il presente titolo e che consentono in particolare:
le consultazioni tra Europol e uno o più rappresentanti del punto di contatto nazionale del Regno Unito su questioni politiche e di interesse comune al fine di conseguire i loro obiettivi e coordinare le rispettive attività e di promuovere la cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito;
la partecipazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito, in qualità di osservatori, a riunioni specifiche dei capi delle unità nazionali Europol, conformemente alle norme procedurali di tali riunioni;
l'associazione di uno o più rappresentanti del Regno Unito a progetti di analisi operativa, conformemente alle norme stabilite dai pertinenti organi di governance di Europol;
la specificazione dei compiti degli ufficiali di collegamento, dei loro diritti e obblighi e dei relativi costi; o
la cooperazione tra le autorità competenti del Regno Unito ed Europol in caso di violazioni della vita privata o della sicurezza.
Articolo 578
Notificazione dell'attuazione
Articolo 579
Poteri di Europol
Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare l'obbligo in capo a Europol di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Europol fissate dal pertinente diritto dell'Unione.
TITOLO VI
COOPERAZIONE CON EUROJUST
Articolo 580
Obiettivo
L'obiettivo del presente titolo è stabilire una cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nella lotta contro le forme gravi criminalità di cui all'articolo 582.
Articolo 581
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
"Eurojust": l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 80 ) ("regolamento Eurojust");
"autorità competente": per l'Unione, Eurojust, rappresentata dal collegio o da un membro nazionale, e, per il Regno Unito, un'autorità interna competente ai sensi del diritto interno in materia di indagine e azione penale;
"collegio": il collegio di Eurojust, di cui al regolamento Eurojust;
"membro nazionale": il membro nazionale distaccato presso Eurojust da ciascuno Stato membro, di cui al regolamento Eurojust;
"assistente": una persona che può assistere un membro nazionale e l'aggiunto del membro nazionale, o il pubblico ministero di collegamento, di cui al regolamento Eurojust e all'articolo 585, paragrafo 3, rispettivamente;
"pubblico ministero di collegamento": un pubblico ministero distaccato dal Regno Unito presso Eurojust e soggetto al diritto interno del Regno Unito per quanto riguarda lo status di pubblico ministero;
"magistrato di collegamento": un magistrato distaccato da Eurojust nel Regno Unito conformemente all'articolo 586;
"corrispondente interno in materia di terrorismo": il punto di contatto designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 584, responsabile del trattamento della corrispondenza in materia di terrorismo.
Articolo 582
Forme di criminalità
Articolo 583
Ambito di applicazione della cooperazione
Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito cooperino nei settori di attività di cui agli articoli 2 e 54 del regolamento Eurojust e al presente titolo.
Articolo 584
Punti di contatto per Eurojust
Articolo 585
Pubblico ministero di collegamento
Articolo 586
Magistrato di collegamento
Articolo 587
Riunioni operative e strategiche
Articolo 588
Scambio di dati non personali
Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito possono scambiare dati non personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti per la cooperazione nel quadro del presente titolo e fatta salva qualsiasi limitazione a norma dell'articolo 593.
Articolo 589
Scambio di dati personali
Articolo 590
Canali di trasmissione
Le informazioni sono scambiate:
tra il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento o, in mancanza di nomina o di disponibilità, il punto di contatto del Regno Unito per Eurojust e i membri nazionali interessati o il collegio;
se Eurojust ha distaccato un magistrato di collegamento nel Regno Unito, tra il magistrato di collegamento e qualsiasi autorità competente del Regno Unito; in tal caso, il pubblico ministero di collegamento è informato di tali scambi di informazioni; o
direttamente tra un'autorità competente del Regno Unito e i membri nazionali interessati o il collegio; In tal caso, il pubblico ministero di collegamento e, se del caso, il magistrato di collegamento sono informati di tali scambi di informazioni.
Articolo 591
Trasferimenti successivi
Le autorità competenti del Regno Unito e Eurojust si astengono dal comunicare le informazioni ricevute dall'altra parte a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso di Eurojust o dell'autorità competente del Regno Unito che le ha fornite e senza garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali.
Articolo 592
Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto
Articolo 593
Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate
Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente titolo, sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 594 concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito.
Articolo 594
Accordo di lavoro
Le modalità di cooperazione tra le parti necessarie per l'attuazione del presente titolo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento Eurojust.
Articolo 595
Poteri di Eurojust
Nulla del presente titolo dovrà interpretarsi in modo da creare un obbligo in capo a Eurojust di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito al di là delle competenze di Eurojust fissate dal pertinente diritto dell'Unione.
TITOLO VII
CONSEGNA
Articolo 596
Obiettivo
L'obiettivo del presente titolo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto conformemente ai termini del presente titolo.
Articolo 597
Principio di proporzionalità
La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che uno Stato adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.
Articolo 598
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
"mandato d'arresto": una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;
"autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero. Un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
"autorità giudiziaria dell'esecuzione": l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato d'arresto;
"autorità giudiziaria emittente": l'autorità giudiziaria dello Stato emittente che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto.
Articolo 599
Ambito di applicazione
Fatti salvi l'articolo 600, l'articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 602, 603 e 604, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi:
il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l'interessato non partecipa all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o
terrorismo quale definito nell'allegato 45.
Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 2 non si applicherà, purché il reato su cui si basa il mandato sia:
uno dei reati elencati al paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato emittente, e
punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.
I reati di cui al paragrafo 4 sono:
Articolo 600
Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto
L'esecuzione del mandato d'arresto è rifiutata:
se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna; o
se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione.
Articolo 601
Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto
L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata:
se, in uno dei casi di cui all'articolo 599, paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d'arresto non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione dello Stato emittente;
se contro la persona oggetto del mandato d'arresto è in corso un'azione nello Stato di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto;
se le autorità giudiziarie dello Stato dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;
se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato in virtù del proprio diritto penale;
se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge del paese di condanna;
se il mandato d'arresto è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata dimora nello Stato di esecuzione, ne è cittadino o vi risiede, e tale Stato si impegna a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, quest'ultimo può rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza;
se il mandato d'arresto riguarda reati:
che dalla legge dello Stato di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; o
che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato emittente, se la legge dello Stato di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;
se il mandato d'arresto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato emittente:
a tempo debito:
è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente della data e del luogo del processo fissato;
e
è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
essendo al corrente della data e del luogo del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
o
non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
sarà informato del termine entro cui l'interessato deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto pertinente.
Articolo 602
Eccezione relativa ai reati politici
Tuttavia il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione:
ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;
ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 599, paragrafo 3, del presente accordo; e
terrorismo quale definito nell'allegato 45 del presente accordo.
Articolo 603
Eccezione relativa alla cittadinanza
Articolo 604
Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari
L'esecuzione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:
se il reato in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è punibile nello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, lo Stato di esecuzione può subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che lo Stato emittente dia una garanzia, considerata sufficiente dallo Stato di esecuzione, che esso procederà a una revisione della pena o della misura inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita;
se la persona oggetto del mandato d'arresto ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato di esecuzione, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato di esecuzione, la garanzia che la persona sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena è subordinata alla condizione che la persona ricercata, dopo essere stata ascoltata, acconsenta a essere rinviata nello Stato di esecuzione;
se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto.
Articolo 605
Ricorso all'autorità centrale
Articolo 606
Contenuto e forma del mandato d'arresto
Il mandato d'arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dall'allegato 43:
identità e cittadinanza del ricercato;
il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 599;
natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 599;
descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; e
per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
Articolo 607
Trasmissione di un mandato d'arresto
Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Articolo 608
Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto
Articolo 609
Diritti del ricercato
Articolo 610
Mantenimento in custodia
Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga.
Articolo 611
Consenso alla consegna
Articolo 612
Audizione del ricercato
Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 611, l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato di esecuzione.
Articolo 613
Decisione sulla consegna
Articolo 614
Decisione in caso di concorso di richieste
Articolo 615
Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto
Articolo 616
Situazione in attesa della decisione
Se il mandato d'arresto è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione:
accetta che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 617; o
accetta il trasferimento temporaneo del ricercato.
Articolo 617
Audizione della persona in attesa della decisione
Articolo 618
Privilegi e immunità
Articolo 619
Conflitto di obblighi internazionali
Articolo 620
Notifica della decisione
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto.
Articolo 621
Termini per la consegna
Articolo 622
Consegna rinviata o condizionale
Articolo 623
Transito
Ciascuno Stato consente il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:
l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto;
l'esistenza di un mandato d'arresto;
la natura e la qualificazione giuridica del reato; e
la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo.
Articolo 624
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione
Articolo 625
Eventuali azioni penali per altri reati
Il paragrafo 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti:
pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale;
la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 611;
dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato emittente e verbalizzata in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e
l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.
Articolo 626
Consegna o estradizione successiva
Una persona consegnata allo Stato emittente a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato di esecuzione a uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
il ricercato consente a essere consegnato a uno Stato diverso dallo Stato di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo. Il consenso deve essere raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato emittente e verbalizzato in conformità del diritto interno di quest'ultimo. Esso deve essere redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e
il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo 625, paragrafo 3, lettera a), e), f) o g).
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna a un altro Stato secondo le seguenti regole:
la richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione conformemente all'articolo 607, corredata delle informazioni di cui all'articolo 606, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 606, paragrafo 2;
l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo;
la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; e
l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 600 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 601, all'articolo 602, paragrafo 2, e all'articolo 603, paragrafo 2.
Articolo 627
Consegna di beni
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità del diritto interno e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
possono essere necessari come prova; o
sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
Articolo 628
Spese
Articolo 629
Relazioni con gli altri strumenti giuridici
Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati e paesi terzi, le disposizioni contenute nel presente titolo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro:
la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e
la convenzione europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'estradizione.
Articolo 630
Riesame delle notifiche
Nell'effettuare il riesame congiunto del presente titolo conformemente all'articolo 691, paragrafo 1, le parti valutano altresì la necessità di mantenere le notifiche effettuate a norma dell'articolo 599, paragrafo 4, dell'articolo 602, paragrafo 2, e dell'articolo 603, paragrafo 2. Le notifiche di cui all'articolo 603, paragrafo 2, non rinnovate scadono cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Le notifiche di cui all'articolo 603, paragrafo 2, possono essere rinnovate o nuovamente effettuate solo nei tre mesi precedenti il quinto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni, purché in quel momento siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 603, paragrafo 2.
Articolo 631
Mandati d'arresto in corso in caso di disapplicazione
In deroga agli articoli 526, 692 e 693, le disposizioni del presente titolo si applicano ai mandati d'arresto qualora la persona ricercata sia stata arrestata prima della disapplicazione del presente titolo ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto, indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà provvisoria.
Articolo 632
Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti
Il presente titolo si applica ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 81 ), da uno Stato prima della fine del periodo di transizione qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato prima della fine del periodo di transizione.
TITOLO VIII
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Articolo 633
Obiettivo
L'obiettivo del presente titolo è integrare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito, dall'altro:
della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, in prosieguo denominata "convenzione europea di assistenza giudiziaria";
del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978; e
del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001.
Articolo 634
Definizione di autorità competente
Ai fini del presente titolo, per "autorità competente" si intende qualsiasi autorità competente a inviare o ricevere richieste di assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, e quale definita dagli Stati nelle rispettive dichiarazioni indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Rientrano nella nozione di "autorità competente" anche gli organismi dell'Unione notificati a norma dell'articolo 690, lettera d); per quanto riguarda tali organismi dell'Unione, le disposizioni del presente titolo si applicano di conseguenza.
Articolo 635
Modulo per le richieste di assistenza giudiziaria
Articolo 636
Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria
L'autorità competente dello Stato richiedente può presentare una richiesta di assistenza giudiziaria solo dopo aver accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la richiesta è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e
l'atto o gli atti di indagine indicati nella richiesta avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.
Articolo 637
Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine
Laddove possibile, l'autorità competente dello Stato richiesto valuta il ricorso a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora:
l'atto d'indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato richiesto; o
l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia disponibile in un caso interno analogo.
Fatti salvi i motivi di rifiuto previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli nonché dall'articolo 639, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti atti d'indagine, che sono sempre disponibili in base al diritto dello Stato richiesto:
l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità competente dello Stato richiesto può accedere direttamente nel quadro di un procedimento penale;
l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta a indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato richiesto;
atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato richiesto; e
l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.
Articolo 638
Obbligo d'informazione
L'autorità competente dello Stato richiesto informa l'autorità competente dello Stato richiedente con qualsiasi mezzo disponibile e senza indebito ritardo se:
è impossibile dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria a motivo del fatto che la richiesta è incompleta o manifestamente inesatta; o
durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria l'autorità competente dello Stato richiesto ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione della richiesta, per consentire all'autorità competente dello Stato richiedente di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico.
Articolo 639
Ne bis in idem
L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, oltre che per i motivi di rifiuto previsti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nei relativi protocolli, in base al fatto che la persona in relazione alla quale è richiesta l'assistenza e che è oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, compresi procedimenti giudiziari, nello Stato richiedente è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un altro Stato, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna.
Articolo 640
Termini
I termini di cui al presente articolo non si applicano se la richiesta di assistenza giudiziaria è presentata in relazione a qualunque dei seguenti reati e infrazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente:
eccesso di velocità, se non ha causato lesioni o la morte di un'altra persona e se l'eccesso di velocità non è significativo;
mancato uso della cintura di sicurezza;
mancato arresto al semaforo rosso o altro segnale di arresto obbligatorio;
mancato uso del casco protettivo; o
circolazione su una corsia vietata (quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per i trasporti pubblici o una corsia chiusa per lavori stradali).
Articolo 641
Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria
Articolo 642
Squadre investigative comuni
Se le autorità competenti degli Stati istituiscono una squadra investigativa comune, i rapporti tra gli Stati membri all'interno della squadra investigativa comune sono disciplinati dal diritto dell'Unione, nonostante la base giuridica indicata nell'accordo volto alla costituzione della squadra investigativa comune.
TITOLO IX
SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Articolo 643
Obiettivo
Nelle relazioni tra il Regno Unito e gli Stati membri le disposizioni del presente titolo mirano a:
integrare l'articolo 13 e l'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e dei relativi protocolli addizionali del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001; e
sostituire l'articolo 22, paragrafo 1, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quale integrato dall'articolo 4 del protocollo addizionale del 17 marzo 1978.
Articolo 644
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
"condanna": la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato di condanna;
"procedimento penale": la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale e l'esecuzione della condanna;
"casellario giudiziale": il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.
Articolo 645
Autorità centrali
Ciascuno Stato designa una o più autorità centrali competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del presente titolo e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo 646
Notifiche
Articolo 647
Conservazione delle condanne
Articolo 648
Richieste di informazioni
Articolo 649
Risposte alle richieste
Articolo 650
Canale di comunicazione
Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati avviene per via elettronica conformemente alle specifiche tecniche e procedurali di cui all'allegato 44.
Articolo 651
Condizioni per l'uso dei dati personali
Ciascuno Stato provvede affinché le proprie autorità centrali non comunichino i dati personali notificati a norma dell'articolo 646 alle autorità di paesi terzi, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i dati personali sono comunicati solo caso per caso;
i dati personali sono comunicati alle autorità le cui funzioni sono direttamente connesse ai fini per i quali i dati personali sono comunicati a norma della lettera c) del presente paragrafo;
i dati personali sono comunicati solo se necessario:
ai fini di un procedimento penale;
per fini diversi da un procedimento penale; o
per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
i dati personali possono essere usati dal paese terzo richiedente ai soli fini per cui le informazioni sono state richieste ed entro i limiti specificati dallo Stato che ha notificato i dati personali a norma dell'articolo 646; e
i dati personali sono comunicati solo se l'autorità centrale, dopo aver valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali al paese terzo, conclude che esistono garanzie adeguate della loro protezione.
TITOLO X
ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Articolo 652
Obiettivo
L'obiettivo del presente titolo è sostenere e rafforzare l'azione dell'Unione e del Regno Unito volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Articolo 653
Misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo
Articolo 654
Trasparenza della titolarità effettiva per le società e altri soggetti giuridici
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
"titolare effettivo": la persona fisica che, riguardo a una società, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte:
esercita o ha il diritto di esercitare in ultima istanza il controllo sulla gestione della società;
in ultima istanza possiede o controlla direttamente o indirettamente più del 25 % di diritti di voto o azioni o altra partecipazione nella società, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di definire una percentuale inferiore; o
altrimenti controlla o ha il diritto di controllare la società.
Per quanto riguarda i soggetti giuridici quali le fondazioni, gli Anstalt e le società a responsabilità limitata, ciascuna parte ha il diritto di stabilire criteri analoghi per l'identificazione del titolare effettivo o, se lo desidera, di applicare la definizione di cui all'articolo 655, paragrafo 1, lettera a), tenuto conto della forma e dell'assetto di tali soggetti.
Per quanto riguarda gli altri soggetti giuridici non menzionati sopra, ciascuna parte tiene conto delle diverse forme e dei diversi assetti di tali soggetti, dei livelli di riciclaggio e dei rischi di finanziamento del terrorismo a essi associati al fine di stabilire i livelli appropriati di trasparenza della titolarità effettiva;
"informazioni di base sul titolare effettivo": il nome del titolare effettivo, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza, nonché la natura e l'entità dell'interesse detenuto o del controllo esercitato sul soggetto dal titolare effettivo;
"autorità competenti":
le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;
le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi.
Articolo 655
Trasparenza della titolarità effettiva per gli istituti giuridici
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
"titolare effettivo": il costituente, il guardiano (se esiste), i "trustee", il beneficiario o la classe di beneficiari, qualsiasi persona che ricopre una posizione equivalente in un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini a un trust espresso e qualsiasi altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo effettivo su un trust o un istituto giuridico affine;
"autorità competenti":
le autorità pubbliche, comprese le unità di informazione finanziaria, cui sono attribuite responsabilità in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
le autorità pubbliche che hanno il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato;
le autorità pubbliche che hanno responsabilità di controllo o di vigilanza per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
Questa definizione non pregiudica il diritto di ciascuna parte di individuare ulteriori autorità competenti che possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi.
TITOLO XI
CONGELAMENTO E CONFISCA
Articolo 656
Obiettivo e principi della cooperazione
Ciascuno Stato ottempera, alle condizioni previste dal presente titolo, alle richieste provenienti da un altro Stato:
di confisca di beni specifici, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi;
di assistenza nelle indagini e di provvedimenti provvisori ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a).
Articolo 657
Definizioni
Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni seguenti:
"confisca": sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene;
"congelamento" o "sequestro": il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene, o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di un bene sulla base di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente;
"beni strumentali": qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;
"autorità giudiziaria": un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
"provento": qualsiasi vantaggio economico derivante o ottenuto, direttamente o indirettamente, da un reato, o un importo di denaro equivalente a tale vantaggio economico; può consistere in qualsiasi bene definito nel presente articolo;
"bene": un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo lo Stato richiedente è:
il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;
un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;
passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato richiedente in seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva.
Articolo 658
Obbligo di prestare assistenza
Gli Stati, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione o del movimento, della natura, dello status giuridico o del valore dei suddetti beni strumentali, proventi o altri beni.
Articolo 659
Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza
Oltre ai requisiti di cui all'articolo 680, lo Stato richiedente, nella richiesta:
indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;
indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato richiesto e precisa, nella più ampia misura possibile, quali banche e conti possano essere implicati; e
inserisce qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
Articolo 660
Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie
Articolo 661
Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie
Articolo 662
Trasmissione spontanea di informazioni
Fatte salve le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato può, senza previa richiesta, trasmettere a un altro Stato informazioni su beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca, qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato ricevente ad avviare o svolgere indagini o procedimenti o possa condurre a una richiesta da parte di tale Stato ai sensi del presente titolo.
Articolo 663
Obbligo di adottare provvedimenti provvisori
Articolo 664
Esecuzione dei provvedimenti provvisori
Articolo 665
Obbligo di confisca
Lo Stato che ha ricevuto una richiesta di confisca di beni situati nel suo territorio:
esegue il provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente in relazione a tali beni; o
presenta la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se questo è concesso, lo esegue.
Uno Stato coopera nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno Stato che chiede l'esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni, qualora la richiesta non sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale, nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente in relazione a un reato, purché sia stato accertato che i beni costituiscono proventi o:
altri beni in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti;
beni acquisiti da fonte legittima, se i proventi sono stati confusi, in tutto o in parte, con tali beni, fino al valore stimato dei proventi confusi; o
introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi, da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi, fino al valore stimato dei proventi confusi, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi.
Articolo 666
Esecuzione della confisca
Articolo 667
Beni confiscati
Quando agisce su richiesta di un altro Stato a norma dell'articolo 665, e tenuto conto del diritto della vittima alla restituzione o al risarcimento dei beni a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato richiesto procede alla disposizione delle somme ottenute a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di confisca nel modo seguente:
se l'importo è pari o inferiore a 10 000 EUR esso spetta allo Stato richiesto; o
se l'importo è superiore a 10 000 EUR lo Stato richiesto trasferisce il 50 % dell'importo recuperato allo Stato richiedente.
Articolo 668
Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca
Articolo 669
Pene detentive in caso di inadempienza
Lo Stato richiesto non impone pene detentive in caso di inadempienza né altre misure restrittive della libertà personale a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 665 senza il consenso dello Stato richiedente.
Articolo 670
Motivi di rifiuto
La cooperazione a norma del presente titolo può essere rifiutata se:
lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della richiesta sia contraria al principio del "ne bis in idem"; o
il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato richiesto se commesso all'interno della sua giurisdizione; tuttavia, tale motivo di rifiuto si applica alla cooperazione a norma degli articoli da 658 a 662 solo nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva.
Il Regno Unito e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia:
uno dei reati elencati all'articolo 599, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e
punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.
La cooperazione a norma degli articoli da 665 a 669 può essere rifiutata anche qualora:
il diritto interno dello Stato richiesto non preveda la confisca per il tipo di reato cui si riferisce la richiesta;
fatto salvo l'obbligo a norma dell'articolo 665, paragrafo 3, sia contraria ai principi del diritto interno dello Stato richiesto relativi ai limiti della confisca in relazione al rapporto tra un reato e:
un vantaggio economico qualificabile come provento; o
beni qualificabili come beni strumentali;
a norma del diritto interno dello Stato richiesto la confisca non possa più essere imposta o eseguita a causa del decorso del tempo;
fatto salvo l'articolo 665, paragrafi 5 e 6, la richiesta non riguardi una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione in tale decisione che un reato o più reati sono stati commessi, sulla cui base è stata disposta o chiesta la confisca;
la confisca non sia esecutiva nello Stato richiedente o sia ancora soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari; o
la richiesta riguardi un provvedimento di confisca derivante da una decisione pronunciata in contumacia della persona contro la quale il provvedimento è stato emesso e, secondo lo Stato richiesto, il procedimento condotto dallo Stato richiedente che ha portato a tale decisione non abbia rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti come dovuti a chiunque sia accusato di un reato.
Ai fini del paragrafo 5, lettera f), una decisione non si considera pronunciata in contumacia se:
è stata confermata o pronunciata dopo l'opposizione dell'interessato; o
è stata pronunciata in appello, a condizione che il ricorso sia stato presentato dall'interessato.
Lo Stato richiesto non può invocare:
il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia una persona giuridica, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo;
il fatto che la persona fisica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia deceduta o il fatto che la persona giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia stata successivamente sciolta, come impedimento a prestare assistenza a norma dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera a); o
il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte delle autorità dello Stato richiedente sia indicata nella richiesta come autore sia del reato base sia del reato di riciclaggio, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo.
Articolo 671
Consultazione e informazione
Se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti un rischio effettivo per la protezione e dei diritti fondamentali, lo Stato richiesto, prima di decidere sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, consulta lo Stato richiedente e può chiedere che sia fornita qualsiasi informazione necessaria.
Articolo 672
Rinvio
Lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudichino indagini o procedimenti in corso da parte delle proprie autorità.
Articolo 673
Accoglimento parziale o condizionato della richiesta
Prima di rifiutare o rinviare la cooperazione di cui al presente titolo, lo Stato richiesto valuta, se del caso dopo aver consultato lo Stato richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da esso ritenute necessarie.
Articolo 674
Notifica di atti
Nulla del presente articolo dovrà interpretarsi nel senso di ostacolare:
la possibilità di trasmettere atti giudiziari per posta direttamente alle persone all'estero; e
la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre autorità competenti dello Stato d'origine di procedere alla notifica o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite le autorità consolari di tale Stato o tramite le autorità giudiziarie, compresi gli ufficiali giudiziari e i funzionari, o altre autorità competenti dello Stato di destinazione.
Articolo 675
Riconoscimento di decisioni straniere
Il riconoscimento può essere rifiutato se:
i terzi non hanno avuto un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti;
la decisione è incompatibile con un'altra decisione già presa nello Stato richiesto sulla stessa materia;
è incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato richiesto; o
la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva previste dal diritto interno dello Stato richiesto.
Articolo 676
Autorità
Articolo 677
Comunicazione diretta
Articolo 678
Forma della richiesta e lingue
Articolo 679
Legalizzazione
I documenti trasmessi in applicazione del presente titolo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.
Articolo 680
Contenuto della richiesta
Qualsiasi richiesta di cooperazione a norma del presente titolo specifica:
l'autorità che presenta la richiesta e l'autorità che conduce le indagini o il procedimento;
l'oggetto e i motivi della richiesta;
la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luogo e circostanze del reato) delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;
nella misura in cui la cooperazione comporta un'azione coercitiva:
il testo delle disposizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e
l'indicazione che il provvedimento richiesto o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi potrebbe essere adottato nel territorio dello Stato richiedente in base al suo diritto interno;
ove necessario e per quanto possibile:
informazioni sulla persona o sulle persone interessate, compresi nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo in cui si trovano e, nel caso di una persona giuridica, sede; e
i beni in relazione ai quali si chiede la cooperazione, la loro ubicazione, il loro legame con la persona o le persone interessate, qualsiasi collegamento con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili su altre persone e diritti sui beni; e
qualsiasi procedura particolare che lo Stato richiedente desideri sia seguita.
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi richiesta presentata a norma dell'articolo 665 contiene:
nel caso dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera a):
una copia autentica del provvedimento di confisca emesso dall'organo giurisdizionale dello Stato richiedente e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se non sono indicati nel provvedimento stesso;
una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato richiedente attestante che il provvedimento di confisca è esecutivo e non soggetto a mezzi di impugnazione ordinari;
l'indicazione della misura in cui è richiesta l'esecuzione del provvedimento; e
informazioni sulla necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori;
nel caso dell'articolo 665, paragrafo 1, lettera b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato richiedente, tale da consentire allo Stato richiesto di domandare il provvedimento secondo il suo diritto interno;
se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.
Articolo 681
Richieste insufficienti
Articolo 682
Pluralità di richieste
Articolo 683
Obbligo di motivazione
Lo Stato richiesto motiva ogni decisione di rifiutare, rinviare o subordinare a condizioni qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo.
Articolo 684
Informazioni
Lo Stato richiesto informa immediatamente lo Stato richiedente:
dell'azione avviata sulla base di una richiesta presentata a norma del presente titolo;
del risultato finale dell'azione compiuta sulla base di una richiesta a norma del presente titolo;
della decisione di rifiutare, rinviare o subordinare, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione a norma del presente titolo;
di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che verosimilmente lo ritardi in modo sostanziale; e
nel caso di provvedimenti provvisori adottati a seguito di una richiesta a norma degli articoli da 658 a 663, delle disposizioni del suo diritto interno che porterebbero automaticamente alla revoca del provvedimento provvisorio.
Lo Stato richiedente informa immediatamente lo Stato richiesto:
di qualsiasi riesame, decisione o qualsiasi altro fatto in base al quale il provvedimento di confisca cessa di essere in tutto o in parte esecutivo; e
di qualsiasi sviluppo, di fatto o di diritto, a seguito del quale un'azione a norma del presente titolo non sia più giustificata.
Articolo 685
Limitazione d'uso
I dati personali trasmessi sulla base del presente titolo possono essere utilizzati dallo Stato al quale sono stati trasferiti:
ai fini dei procedimenti cui si applica il presente titolo;
per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; o
per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, salvo che lo Stato interessato abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
Articolo 686
Riservatezza
Articolo 687
Costi
Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato richiesto. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si consultano per concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.
Articolo 688
Risarcimento dei danni
Articolo 689
Mezzi di impugnazione
TITOLO XII
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 690
Notifiche
Nella misura in cui una notifica o un'indicazione non sia stata effettuata in relazione a uno Stato, al momento indicato al primo comma, le notifiche possono essere effettuate in relazione a tale Stato non appena possibile e al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Durante tale periodo transitorio qualsiasi Stato in relazione al quale non è stata effettuata alcuna notificazione di cui all'articolo 602, paragrafo 2, all'articolo 603, paragrafo 2, o all'articolo 611, paragrafo 4, e che non è stato oggetto di un'indicazione che tale notifica non debba essere effettuata, può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo come se tale notifica fosse stata effettuata in relazione a tale Stato. Nel caso dell'articolo 603, paragrafo 2, uno Stato può avvalersi delle possibilità di cui a tale articolo solo nella misura in cui ciò sia compatibile con i criteri per effettuare una notifica.
Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, il Regno Unito comunica all'Unione l'identità delle seguenti autorità:
l'autorità competente a ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III;
l'autorità considerata autorità di contrasto competente ai fini del titolo V e una breve descrizione delle sue competenze;
il punto di contatto nazionale designato a norma dell'articolo 568, paragrafo 1;
l'autorità considerata autorità competente ai fini del titolo VI e una breve descrizione delle sue competenze;
il punto di contatto designato a norma dell'articolo 584, paragrafo 1;
il corrispondente interno del Regno Unito in materia di terrorismo designato a norma dell'articolo 584, paragrafo 2;
l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno del Regno Unito, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera d);
l'autorità designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 623, paragrafo 3;
l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 645;
l'autorità centrale designata dal Regno Unito a norma dell'articolo 676, paragrafo 1.
L'Unione pubblica le informazioni relative alle autorità di cui al primo comma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione, a proprio nome o a nome dei suoi Stati membri a seconda del caso, comunica al Regno Unito l'identità delle seguenti autorità:
le unità d'informazione sui passeggeri istituite o designate da ciascuno Stato membro ai fini di ricevere e trattare i dati PNR ai sensi del titolo III;
l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera c), e l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 598, lettera d);
l'autorità designata per ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 623, paragrafo 3;
l'organo dell'Unione di cui all'articolo 634;
l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 645;
l'autorità centrale designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 676, paragrafo 1;
l'eventuale organo dell'Unione designato a norma dell'articolo 676, paragrafo 2, prima frase, indicando se esso è altresì designato quale autorità centrale ai sensi dell'ultima frase del medesimo paragrafo.
Articolo 691
Riesame e valutazione
Articolo 692
Denuncia
Articolo 693
Sospensione
Ai fini del paragrafo 2, per "pertinente decisione di adeguatezza" si intende:
in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 82 ) o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato;
in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza della legge sulla protezione dei dati del 2018 ( 83 ) o disciplina successiva analoga.
In relazione alla sospensione del titolo III o del titolo X, i riferimenti a una "pertinente decisione di adeguatezza" comprendono anche:
in relazione al Regno Unito, una decisione adottata dalla Commissione europea, conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 84 ) (regolamento generale sulla protezione dei dati) o alla disciplina successiva analoga, che attesta un livello di protezione adeguato;
in relazione all'Unione, una decisione adottata dal Regno Unito che attesta un livello di protezione adeguato ai fini dei trasferimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte seconda della legge sulla protezione dei dati del 2018 o disciplina successiva analoga.
A seguito della notifica di una sospensione a norma del paragrafo 1 o 2, la questione è immediatamente sottoposta al consiglio di partenariato. Il consiglio di partenariato esamina le possibilità di consentire alla parte che ha notificato la sospensione di differirne l'entrata in vigore, ridurne l'ambito di applicazione o ritirarla. A tal fine, su raccomandazione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, il consiglio di partenariato può:
concordare interpretazioni comuni delle disposizioni della presente parte;
raccomandare alle parti eventuali azioni opportune;
adottare gli opportuni adeguamenti della presente parte necessari per affrontare i motivi alla base della sospensione, con una validità massima di 12 mesi; e
prorogare il periodo di cui al paragrafo 5 fino a tre mesi.
Articolo 694
Spese
Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, le parti e gli Stati membri, compresi le istituzioni, gli organi o gli organismi delle parti o degli Stati membri, si fanno carico delle spese da essi sostenute, sopraggiunte nel corso dell'attuazione della presente parte.
TITOLO XIII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Articolo 695
Obiettivo
Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo rapido, efficace ed efficiente per prevenire e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti la presente parte, comprese le controversie riguardanti la presente parte quando applicata a situazioni disciplinate da altre disposizioni dell'accordo, per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.
Articolo 696
Ambito di applicazione
Articolo 697
Esclusiva
Per le controversie riguardanti la presente parte, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quello previsto dal presente titolo.
Articolo 698
Consultazioni
Articolo 699
Soluzione concordata
Articolo 700
Sospensione
Articolo 701
Termini
PARTE QUARTA
COOPERAZIONE TEMATICA
TITOLO I
SICUREZZA SANITARIA
Articolo 702
Cooperazione in materia di sicurezza sanitaria
Inoltre l'Unione può invitare il Regno Unito a partecipare a un comitato istituito all'interno dell'Unione e composto da rappresentanti degli Stati membri al fine di sostenere lo scambio di informazioni e il coordinamento in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.
Entrambi gli accordi sono su base temporanea e in ogni caso per una durata ritenuta necessaria da una delle parti, previa consultazione con l'altra, in riferimento alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione.
Ai fini dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2 e di eventuali richieste presentate a norma del paragrafo 3, ciascuna parte designa un punto di contatto e ne dà notifica all'altra parte. I punti di contatto inoltre:
si adoperano per favorire la comprensione tra le parti indipendentemente dal fatto che la minaccia sia una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero;
cercano soluzioni concordate alle questioni tecniche derivanti dall'attuazione del presente titolo.
Il Regno Unito osserva tutte le condizioni applicabili per l'utilizzo del SARR e il regolamento interno del comitato di cui al paragrafo 3 per il periodo di accesso concesso in riferimento a una determinata grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero. A seguito di chiarimenti tra le parti:
se ritiene che il Regno Unito non abbia osservato le condizioni di cui sopra o il regolamento interno, l'Unione può porre fine all'accesso del Regno Unito al SARR o alla sua partecipazione al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia;
se ritiene di non poter accettare le condizioni o il regolamento interno, il Regno Unito può ritirare la sua partecipazione al SARR o al comitato, a seconda dei casi, in riferimento a tale minaccia.
TITOLO II
SICUREZZA INFORMATICA
Articolo 703
Dialogo sulle questioni riguardanti il ciberspazio
Le parti si adoperano per instaurare un dialogo regolare al fine di scambiarsi informazioni sugli sviluppi politici pertinenti, anche in materia di sicurezza internazionale, sicurezza delle tecnologie emergenti, governance di internet, cibersicurezza, ciberdifesa e cibercriminalità.
Articolo 704
Cooperazione sulle questioni riguardanti il ciberspazio
Articolo 705
Cooperazione con la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea
Previa approvazione del comitato direttivo della squadra di pronto intervento informatico dell'Unione europea (CERT-UE), CERT-UE e la competente squadra nazionale di pronto intervento informatico del Regno Unito cooperano su base volontaria, tempestiva e reciproca per scambiare informazioni su strumenti e metodi, quali tecniche, tattiche e procedure, e migliori prassi, nonché sulle minacce e vulnerabilità generali.
Articolo 706
Partecipazione ad attività specifiche del gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2016/1148
Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersicurezza, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, le autorità nazionali competenti del Regno Unito possono partecipare, su invito del presidente del gruppo di cooperazione in consultazione con la Commissione, il quale può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività del gruppo di cooperazione:
scambio di migliori prassi per la creazione di capacità in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
scambio di informazioni riguardo a esercitazioni in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi in relazione ai rischi e agli incidenti;
scambio di informazioni e migliori prassi in materia di sensibilizzazione, programmi di istruzione e formazione; e
scambio di informazioni e migliori prassi in materia di ricerca e sviluppo riguardo alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
Articolo 707
Cooperazione con l'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)
Al fine di promuovere la cooperazione in materia di cibersicurezza, garantendo nel contempo l'autonomia del processo decisionale dell'Unione, il Regno Unito può partecipare, su invito del consiglio di amministrazione dell'agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), che può essere richiesto anche dal Regno Unito, alle seguenti attività svolte dall'ENISA:
sviluppo delle capacità;
conoscenze e informazioni; e
sensibilizzazione e istruzione.
PARTE QUINTA
PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, SANA GESTIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 708
Ambito di applicazione
Le condizioni applicabili alla partecipazione ai programmi di cui al primo comma sono specificate nell'atto di base applicabile e nella convenzione di finanziamento conclusa a norma dello stesso. Le parti concordano disposizioni aventi effetto analogo a quelle del capo 2 riguardo alla partecipazione del Regno Unito a tali programmi.
Articolo 709
Definizioni
Ai fini della presente parte si applicano le definizioni seguenti:
"atto di base":
atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un programma o un'attività e che fornisce una base giuridica per un'azione e per l'esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell'Unione o della garanzia di bilancio a carico del bilancio dell'Unione, comprese le relative modifiche e compresi i pertinenti atti di un'istituzione dell'Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o
un atto di una o più istituzioni dell'Unione che istituisce un'attività finanziata a titolo del bilancio dell'Unione diversa dai programmi;
"accordo di finanziamento": accordi riguardanti programmi e attività dell'Unione previsti dal protocollo I sui programmi e le attività cui partecipa il Regno Unito, che eseguono i fondi dell'Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;
"altre regole relative all'attuazione del programma e dell'attività dell'Unione": le regole stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 85 ) ("regolamento finanziario") applicabili al bilancio generale dell'Unione, nel programma di lavoro o nelle gare o in altre procedure di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione;
"Unione": l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica, o ambedue, a seconda del contesto;
"procedura di aggiudicazione o di attribuzione dell'Unione": una procedura di aggiudicazione o di attribuzione di finanziamenti dell'Unione avviata dall'Unione o da persone o entità incaricate dell'esecuzione dei fondi dell'Unione;
"entità del Regno Unito": qualsiasi tipo di entità, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di entità, che può partecipare alle attività di un programma o di un'attività dell'Unione conformemente all'atto di base e che risiede o è stabilita nel Regno Unito.
CAPO 1
PARTECIPAZIONE DEL REGNO UNITO AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE
SEZIONE 1
CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE
Articolo 710
Definizione della partecipazione
Il protocollo I:
individua i programmi e le attività dell'Unione o, in casi eccezionali, la parte dei programmi o delle attività dell'Unione, ai quali partecipa il Regno Unito;
stabilisce la durata della partecipazione, che si riferisce al periodo di tempo durante il quale il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono presentare domanda per un finanziamento dell'Unione o essere incaricati dell'esecuzione dei fondi dell'Unione;
stabilisce condizioni specifiche per la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito, comprese le modalità specifiche per l'attuazione delle condizioni finanziarie di cui all'articolo 714, le modalità specifiche del meccanismo di correzione di cui all'articolo 716 e le condizioni di partecipazione alle strutture create ai fini dell'attuazione di tali programmi o attività dell'Unione. Tali condizioni sono conformi al presente accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell'Unione che istituiscono tali strutture;
ove opportuno, stabilisce l'importo del contributo del Regno Unito a un programma dell'Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio e, se del caso, le modalità specifiche di cui all'articolo 717.
Articolo 711
Conformità alle norme del programma
Le modalità e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
l'ammissibilità delle entità del Regno Unito e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa al Regno Unito, in particolare all'origine, al luogo di attività o alla cittadinanza;
le modalità e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande e all'attuazione delle azioni da parte delle entità ammissibili del Regno Unito.
Articolo 712
Condizioni di partecipazione
La partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 708 è subordinata alla condizione che il Regno Unito:
si adoperi, nel quadro della sua legislazione nazionale, per agevolare l'ingresso e il soggiorno delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari;
garantisca, nella misura in cui spetti alle autorità del Regno Unito decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nel Regno Unito, delle persone di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle attività siano identiche a quelle previste per i cittadini del Regno Unito, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare;
se la partecipazione comporta lo scambio di informazioni classificate o di informazioni sensibili non classificate oppure l'accesso a tali informazioni, abbia concluso opportuni accordi conformemente all'articolo 777.
Per quanto riguarda la partecipazione del Regno Unito a un programma o a un'attività dell'Unione, o a parti di essi, secondo quanto previsto dall'articolo 708, l'Unione e i suoi Stati membri:
si adoperano, nel quadro della legislazione dell'Unione o degli Stati membri, per agevolare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini del Regno Unito che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari;
garantiscono, nella misura in cui spetti alle autorità dell'Unione e degli Stati membri decidere al riguardo, che le condizioni che disciplinano l'accesso, nell'Unione, dei cittadini del Regno Unito di cui alla lettera a) ai servizi direttamente collegati all'attuazione dei programmi o delle attività siano identiche a quelle previste per i cittadini dell'Unione, anche per quanto riguarda eventuali diritti da pagare.
Articolo 713
Partecipazione del Regno Unito alla governance dei programmi o delle attività
SEZIONE 2
REGOLE RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI E ALLE ATTIVITÀ DELL'UNIONE
Articolo 714
Condizioni finanziarie
Il contributo finanziario è composto dalla somma di:
una quota di partecipazione, e
un contributo operativo.
Il primo adeguamento è effettuato nell'anno n + 1, quando il contributo iniziale è adeguato al rialzo o al ribasso in funzione della differenza tra il contributo iniziale e un contributo adeguato calcolato applicando il criterio di ripartizione dell'anno n alla somma:
dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno n nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e
degli stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I e che erano disponibili alla fine dell'anno n.
Ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall'anno n non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma o, se precedente, dopo la fine del quadro finanziario pluriennale corrispondente all'anno n, l'Unione calcola un adeguamento del contributo dell'anno n riducendo il contributo del Regno Unito dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno n finanziati dal bilancio dell'Unione o dai disimpegni ricostituiti.
In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell'Unione da parte di altri donatori quali definiti nel protocollo I, il contributo del Regno Unito è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell'anno n all'importo annullato.
Nell'anno n+2 o negli anni successivi, dopo aver proceduto agli adeguamenti di cui al secondo, terzo e quarto comma, il contributo del Regno Unito per l'anno n è ridotto altresì di un importo ottenuto moltiplicando il contributo del Regno Unito per l'anno n per il rapporto tra:
gli impegni giuridici dell'anno n, finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'anno n e risultanti da procedure di aggiudicazione mediante gara,
da cui sono stati esclusi il Regno Unito e le entità del Regno Unito; o
per cui il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ha deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 715, che vi è stata una quasi esclusione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito; o
il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto durante la sospensione di cui all'articolo 718 o dopo la cessazione di cui all'articolo 720; o
per cui la partecipazione del Regno Unito e delle entità del Regno Unito è stata limitata a norma dell'articolo 722, paragrafo 3; e
l'importo totale degli impegni giuridici finanziati a titolo degli stanziamenti di impegno dell'anno n.
Tale importo degli impegni giuridici è calcolato prendendo tutti gli impegni di bilancio effettuati nell'anno n e detraendo i disimpegni effettuati su tali impegni nell'anno n+1.
Articolo 715
Quasi esclusione dalla procedura di attribuzione di sovvenzioni mediante gara
Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande nel quadro della procedura di aggiudicazione in questione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione esamina la notifica di cui al paragrafo 1 a condizione che il tasso di partecipazione delle entità del Regno Unito alla procedura di aggiudicazione in questione sia inferiore di almeno il 25 % rispetto:
al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito ad analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara che non comportano una siffatta condizione e avviate nei tre anni precedenti la notifica o,
in assenza di analoghe procedure di aggiudicazione mediante gara, al tasso medio di partecipazione delle entità del Regno Unito a tutte le procedure di aggiudicazione mediante gara avviate nell'ambito del programma, o del programma precedente, a seconda dei casi, nei 3 anni precedenti la notifica.
Articolo 716
Programmi ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica
Articolo 717
Finanziamento in relazione a programmi attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio
SEZIONE 3
SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE
Articolo 718
Sospensione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione
L'Unione può sospendere unilateralmente l'applicazione del protocollo I, in relazione a uno o più programmi o attività dell'Unione o, eccezionalmente, a parti di essi, conformemente al presente articolo, se il Regno Unito non versa il proprio contributo finanziario a norma della sezione 2 del presente capo o se il Regno Unito apporta modifiche significative a una delle seguenti condizioni esistenti nel momento in cui la partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività o, eccezionalmente, a parte di essi, è stata concordata e inclusa nel protocollo I, e se tali modifiche hanno un impatto significativo sulla loro attuazione:
le condizioni di ingresso e soggiorno nel Regno Unito delle persone che partecipano all'attuazione di tali programmi e attività, o di parti di essi, compresi studenti, ricercatori, tirocinanti o volontari sono modificate. Tale disposizione si applica, in particolare, se il Regno Unito apporta alla propria legislazione nazionale relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di tali persone nel Regno Unito una modifica che comporta una discriminazione tra gli Stati membri;
gli oneri finanziari, compresi i diritti, che si applicano alle persone di cui alla lettera a) per lo svolgimento delle attività affidate loro per attuare il programma sono modificati;
le condizioni di cui all'articolo 712, paragrafo 3, sono modificate.
Prima della notifica e della sospensione, e durante il periodo di sospensione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può esaminare misure opportune per evitare o revocare la sospensione. Qualora il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione trovi un accordo per evitare la sospensione entro il periodo di cui al primo comma, la sospensione non ha effetto.
In ogni caso, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione si riunisce durante il periodo di 45 giorni per discutere della questione.
Entro 30 giorni da tale notifica, l'Unione valuta la questione e può, a tal fine, chiedere al Regno Unito di presentare prove supplementari. Il tempo necessario per fornire tali prove supplementari non è preso in considerazione nel periodo complessivo di valutazione.
Qualora constati il ripristino del rispetto delle condizioni di partecipazione, l'Unione notifica senza indugio al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione che la sospensione è revocata. La revoca è effettiva dal giorno successivo alla data della notifica.
Se l'Unione constata che il rispetto delle condizioni di partecipazione non è ripristinato, la sospensione rimane in vigore.
In caso di sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma, a un'attività, o a parte di essi, il contributo finanziario dovuto dal Regno Unito durante il periodo di sospensione è fissato come segue:
l'Unione ricalcola il contributo operativo secondo la procedura di cui all'articolo 714, paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii);
la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo.
Articolo 719
Cessazione, da parte dell'Unione, della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione
Se, entro un anno dalla data di riferimento di cui all'articolo 718, paragrafo 2, l'Unione non ha revocato la sospensione a norma dell'articolo 718, l'Unione:
riesamina le condizioni alle quali può offrire al Regno Unito la possibilità di continuare a partecipare ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, e propone tali condizioni al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione di un anno in vista della modifica del protocollo I. Se entro un ulteriore periodo di 45 giorni il comitato specializzato non ha raggiunto un accordo su tali misure, la cessazione ha effetto a norma della lettera b) del presente paragrafo, o
cessa unilateralmente, conformemente al presente articolo, l'applicazione del protocollo I in relazione ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, in questione, tenendo conto dell'incidenza della modifica di cui all'articolo 718 sull'attuazione del programma, dell'attività o, eccezionalmente, di parti di essi, o sull'importo del contributo non versato.
In caso di cessazione dell'applicazione del protocollo I, o di parte dello stesso, in relazione ai programmi o alle attività in questione o, eccezionalmente, a parti di essi:
il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato;
negli anni successivi non è versato alcun contributo a eccezione di quello di cui alla lettera a).
Articolo 720
Cessazione della partecipazione a un programma o a un'attività in caso di modifica sostanziale di programmi dell'Unione
Il Regno Unito può unilateralmente cessare la sua partecipazione a un programma o a un'attività dell'Unione di cui al protocollo I, o a parte di essi, se:
l'atto di base di tale programma o attività dell'Unione è modificato in misura tale che le condizioni di partecipazione del Regno Unito o delle entità del Regno Unito a tale programma o attività dell'Unione sono state modificate in modo sostanziale, in particolare, a seguito di una modifica degli obiettivi del programma o dell'attività e delle azioni corrispondenti, o
l'importo totale degli stanziamenti di impegno di cui all'articolo 714 è aumentato di oltre il 15 % rispetto alla dotazione finanziaria iniziale di tale programma o attività, o di parte di essi, cui partecipa il Regno Unito e il massimale corrispondente del quadro finanziario pluriennale è stato aumentato o l'importo delle entrate esterne di cui all'articolo 714, paragrafo 5, per l'intero periodo di partecipazione è stato aumentato, o
il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono esclusi dalla partecipazione a una parte di un programma o di un'attività per motivi debitamente giustificati e tale esclusione riguarda stanziamenti di impegno superiori al 10 % degli stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'anno n per tale programma.
In caso di cessazione, a norma del presente articolo, in relazione ai programmi o alle attività in questione:
il contributo operativo a copertura delle spese di sostegno connesse agli impegni giuridici già assunti continua a essere dovuto fino alla conclusione di tali impegni giuridici o fino alla fine del quadro finanziario pluriennale nell'ambito del quale l'impegno giuridico è stato finanziato;
l'Unione ricalcola il contributo operativo dell'anno in cui avviene la cessazione secondo la procedura di cui all'articolo 714, paragrafo 8, quinto comma, lettera a), punto iii). Negli anni successivi non è versato alcun contributo a eccezione di quello di cui alla lettera a) del presente articolo;
la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell'adeguamento del contributo operativo.
SEZIONE 4
RIESAME DELLA PERFORMANCE E DEGLI AUMENTI FINANZIARI
Articolo 721
Riesame della performance
Le misure di cui al primo comma sono applicate per un periodo di dodici mesi dopo l'adozione della relazione. In seguito all'applicazione delle misure, i dati sulla performance relativi al periodo in questione sono utilizzati per calcolare la differenza tra gli importi iniziali dovuti a titolo degli impegni giuridici effettivamente assunti con il Regno Unito o le entità del Regno Unito nel corso di tale anno civile e il corrispondente contributo operativo versato dal Regno Unito per lo stesso anno.
Se la differenza di cui al secondo comma è negativa e supera il 16 % del contributo operativo corrispondente, il Regno Unito può:
notificare l'intenzione di cessare la propria partecipazione al programma dell'Unione in questione, o a parte dello stesso, con un preavviso di 45 giorni prima della data prevista per la cessazione, e può cessare la propria partecipazione a norma dell'articolo 720, paragrafi da 3 a 6; o
chiedere al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione di adottare ulteriori misure per ovviare alla performance insufficiente, anche apportando adeguamenti alla partecipazione del Regno Unito al programma dell'Unione in questione e adeguando i futuri contributi finanziari del Regno Unito in relazione a tale programma.
Articolo 722
Riesame degli aumenti finanziari
CAPO 2
SANA GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 723
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica in relazione ai programmi, alle attività e ai servizi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione di cui al protocollo I e al protocollo II sull'accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività cui non partecipa il Regno Unito (protocollo II).
SEZIONE 1
TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI E RISCOSSIONE
Articolo 724
Attività volte a garantire una sana gestione finanziaria
Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità del Regno Unito e dell'Unione di cui al presente capo cooperano strettamente conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
Nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio del Regno Unito, gli agenti e gli organi inquirenti dell'Unione agiscono nel rispetto del diritto del Regno Unito.
Articolo 725
Verifiche e audit
Articolo 726
Lotta contro irregolarità e frodi nonché altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
Articolo 727
Modifiche degli articoli 708, 723, 725 e 726
Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare gli articoli 725 e 726, in particolare per tener conto delle modifiche di atti di una o più istituzioni dell'Unione.
Il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione può modificare gli articoli 708 e 723 per estendere l'applicazione del presente capo ad altri programmi, attività e servizi dell'Unione.
Articolo 728
Riscossione ed esecuzione
SEZIONE 2
ULTERIORI NORME DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE
Articolo 729
Comunicazione e scambio di informazioni
Le istituzioni e gli organi dell'Unione coinvolti nell'attuazione dei programmi o delle attività dell'Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente nel Regno Unito o persona giuridica stabilita nel Regno Unito che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito nel Regno Unito e coinvolto nell'esecuzione di un finanziamento dell'Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma o all'attività dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi di finanziamento conclusi per attuare tale programma o attività.
Articolo 730
Cooperazione statistica
EUROSTAT e l'autorità statistica del Regno Unito possono concludere un accordo che consenta la cooperazione su questioni statistiche pertinenti e che preveda che EUROSTAT, con l'accordo dell'autorità statistica del Regno Unito, fornisca dati statistici sul Regno Unito ai fini della presente parte, compresi, in particolare, dati sul PIL del Regno Unito.
CAPO 3
ACCESSO DEL REGNO UNITO AI SERVIZI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE
Articolo 731
Norme in materia di accesso ai servizi
Il protocollo II, se del caso:
individua i servizi nell'ambito dei programmi e delle attività dell'Unione ai quali hanno accesso il Regno Unito e le entità del Regno Unito;
stabilisce condizioni specifiche per l'accesso del Regno Unito e delle entità del Regno Unito conformi a quelle stabilite nel presente accordo e negli atti di base;
se del caso, precisa il contributo finanziario o in natura del Regno Unito riguardo a un servizio fornito nell'ambito di tali programmi e attività dell'Unione.
CAPO 4
REVISIONI
Articolo 732
Clausola di revisione
Quattro anni dopo che i protocolli I e II saranno diventati applicabili, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione ne esamina l'attuazione sulla base dei dati relativi alla partecipazione di entità del Regno Unito ad azioni indirette e dirette nell'ambito del programma, parti del programma, attività e servizi contemplati dai protocolli I e II.
Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione discute le modifiche o le proposte di modifiche che incidono sulle condizioni di partecipazione del Regno Unito a un qualsiasi programma o a una qualsiasi parte di programma, attività e servizi di cui ai protocolli I e II e, se necessario, può proporre misure appropriate nell'ambito del presente accordo.
CAPO 5
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ANNI 2021-2026
Articolo 733
Quota di partecipazione per gli anni 2021-2026
La quota di partecipazione di cui all'articolo 714, paragrafo 4, ha il valore seguente per gli anni 2021-2026:
PARTE SESTA
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI ORIZZONTALI
TITOLO I
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 734
Obiettivo
Obiettivo del presente titolo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie che possono insorgere tra le parti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo e gli accordi integrativi per pervenire, per quanto possibile, a una soluzione concordata.
Articolo 735
Ambito di applicazione
Le disposizioni contemplate comprendono tutte le disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, a eccezione di:
articolo 32, paragrafi da 1 a 6, e articolo 36;
allegato 12;
parte seconda, rubrica prima, titolo VII;
parte seconda, rubrica prima, titolo X;
articolo 355, paragrafi 1, 2 e 4, articolo 356, paragrafi 1 e 3, parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo 2, articoli 371 e 372, parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo 5, e articolo 411, paragrafi da 4 a 9;
parte terza, anche quando si applica a situazioni disciplinate da altre disposizioni del presente accordo;
parte quarta;
parte sesta, titolo II;
articolo 782; e
accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate.
Articolo 736
Esclusiva
Per le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo o di ogni accordo integrativo, le parti si impegnano a non avvalersi di meccanismi di risoluzione diversi da quelli previsti dal presente accordo.
Articolo 737
Scelta del foro in caso di obbligo sostanzialmente equivalente a norma di altri accordi internazionali
Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente titolo si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo739;
le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie;e
le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi si considerano avviate se lo sono in conformità delle pertinenti disposizioni di detti accordi.
CAPO 2
PROCEDURA
Articolo 738
Consultazioni
Articolo 739
Procedura di arbitrato
La parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale se:
la parte convenuta non risponde alla richiesta di consultazioni entro dieci giorni dalla data in cui è stata presentata;
le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui all'articolo 738, paragrafo 3, 4 o 5;
le parti convengono di non tenere consultazioni; o
le consultazioni si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata.
Articolo 740
Costituzione di un collegio arbitrale
Articolo 741
Requisiti per gli arbitri
Tutti gli arbitri:
possiedono comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate dal presente accordo o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, hanno anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie;
non sono collegati alle parti né ricevono istruzioni dalle medesime;
esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo sulle questioni attinenti alla controversia; e
sono tenuti al rispetto dell'allegato 49.
Articolo 742
Funzioni del collegio arbitrale
Il collegio arbitrale:
effettua una valutazione oggettiva della questione all'esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate come pure della conformità delle misure contestate a dette disposizioni;
indica, nel lodo e nelle decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze da esso formulate; e
dovrebbe consultarsi periodicamente con le parti e predisporre adeguate possibilità per la messa a punto di una soluzione concordata.
Articolo 743
Mandato
"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo o di ogni accordo integrativo, la questione oggetto della domanda di costituzione del collegio arbitrale, decidere della conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 735 e pronunciarsi a norma dell'articolo 745".
Articolo 744
Procedura d'urgenza
Articolo 745
Lodo del collegio arbitrale
CAPO 3
ESECUZIONE
Articolo 746
Provvedimenti per l'esecuzione del lodo
Articolo 747
Periodo ragionevole
Articolo 748
Verifica dell'esecuzione
Articolo 749
Misure correttive temporanee
La parte convenuta può, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, presentare un'offerta di compensazione temporanea se:
notifica alla parte attrice che è impossibile dare esecuzione al lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4; o
non notifica i provvedimenti per l'esecuzione del lodo entro il termine di cui all'articolo 746 o prima della data di scadenza del periodo ragionevole; o
il collegio arbitrale constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione del lodo o l'incompatibilità dei provvedimenti presi con le disposizioni contemplate.
Se ricorre una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta che intende sospendere l'applicazione di obblighi derivanti dalle disposizioni contemplate se:
rinuncia a fare la richiesta di cui al paragrafo 1; o
le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 20 giorni dallo scadere del periodo ragionevole o dalla pronuncia della decisione del collegio arbitrale di cui all'articolo 748, in caso di richiesta di cui al paragrafo 1.
La notifica precisa il livello di sospensione prospettata.
La sospensione degli obblighi è soggetta ai requisiti seguenti:
gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica quarta, al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale o relativi allegati o alla parte quinta non possono essere sospesi a norma del presente articolo;
in deroga alla lettera a), gli obblighi derivanti dalla parte quinta possono essere sospesi solo se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta;
gli obblighi previsti al di fuori della parte quinta non possono essere sospesi se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'attuazione della parte quinta; e
gli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, in relazione ai servizi finanziari non possono essere sospesi a norma del presente articolo, salvo se il lodo di cui all'articolo 745, paragrafo 4, riguarda l'interpretazione e l'applicazione degli obblighi di cui alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, in relazione ai servizi finanziari.
Se il collegio arbitrale accerta una violazione in relazione alla parte seconda, rubrica seconda:
la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere obblighi di cui allo stesso titolo in relazione al quale il collegio arbitrale ha accertato la violazione,
se ritiene che non sia possibile o efficace sospendere obblighi di cui stesso titolo in relazione al quale il collegio ha accertato la violazione, la parte attrice può chiedere la sospensione di obblighi previsti da un altro titolo della stessa rubrica.
La sospensione degli obblighi o la compensazione di cui al presente articolo è temporanea e non si applica dopo che:
le parti sono pervenute a una soluzione concordata a norma dell'articolo 756;
le parti hanno deciso che il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o
il provvedimento preso per l'esecuzione del lodo che il collegio arbitrale ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stato revocato o modificato per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.
Articolo 750
Riesame dei provvedimenti per l'esecuzione previa adozione di misure correttive temporanee
CAPO 4
NORME DI PROCEDURA COMUNI
Articolo 751
Richiesta di informazioni
Articolo 752
Elenchi degli arbitri
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente accordo, il consiglio di partenariato stabilisce un elenco di persone con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o dai suoi accordi integrativi, disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L'elenco consta di almeno 15 nominativi e si compone di tre sottoelenchi:
un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;
un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito; e
un sottoelenco di persone con cittadinanza dell'una o dell'altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.
Ogni sottoelenco consta di almeno cinque nominativi. Il consiglio di partenariato provvede affinché l'elenco contenga sempre questo numero minimo di nominativi.
Il consiglio di partenariato può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze nei settori specifici contemplati dal presente accordo o da un accordo integrativo. Previo accordo delle parti, detti elenchi aggiuntivi possono servire per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 740, paragrafi 3 e 5. Gli elenchi aggiuntivi si compongono di due sottoelenchi:
un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione; e
un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito.
Articolo 753
Sostituzione degli arbitri
Durante le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente titolo, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro che non rispetti il codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 740. Il termine per la pronuncia del lodo o altra decisione può essere prorogato per il tempo necessario alla nomina di un nuovo arbitro.
Articolo 754
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
Articolo 755
Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale
Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi. Il collegio arbitrale riprende i lavori prima della fine del periodo di sospensione su richiesta scritta di entrambe le parti oppure alla fine di detto periodo su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se una parte non chiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio arbitrale decade ed è posto fine alla procedura di risoluzione. In caso di sospensione dei lavori del collegio arbitrale, i termini applicabili sono prorogati per il tempo corrispondente a detta sospensione.
Articolo 756
Soluzione concordata
Articolo 757
Termini
Articolo 758
Costi
Articolo 759
Allegati
CAPO 5
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE UNILATERALI
Articolo 760
Procedure speciali per le misure correttive e il riequilibrio
Articolo 761
Sospensione degli obblighi ai fini dell'articolo 374, paragrafo 12, dell'articolo 501, paragrafo 5, e dell'articolo 506, paragrafo 7
Il livello di annullamento o pregiudizio dei benefici richiesto dalla parte attrice o determinato dal collegio arbitrale:
non comprende risarcimenti a carattere sanzionatorio, né interessi o perdite ipotetiche di profitti o di opportunità commerciali,
è ridotto degli importi corrispondenti a eventuali rimborsi precedenti di dazi, risarcimenti dei danni o altre forme di compensazione già percepiti dagli operatori interessati della parte in questione, e
non comprende il contributo all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante da azioni od omissioni intenzionali o negligenti della parte interessata o di qualsiasi persona o entità nei confronti della quale sono chieste le misure correttive in forza della prevista sospensione degli obblighi.
Articolo 762
Condizioni per il riequilibrio, le misure correttive, compensative e di salvaguardia
Qualora una parte adotti una misura a norma dell'articolo 374, 411, 469, 501, 506 o 773, tale misura si applica solamente in relazione alle disposizioni contemplate ai sensi dell'articolo 735 e si conforma, mutatis mutandis, alle condizioni di cui all'articolo 749, paragrafo 3.
TITOLO II
BASE DELLA COOPERAZIONE
Articolo 763
Democrazia, Stato di diritto e diritti umani
Articolo 764
Lotta ai cambiamenti climatici
Articolo 765
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori:
adottando misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, e per la loro piena attuazione; e
istituendo un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni effettive in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Articolo 766
Armi leggere e di piccolo calibro e altre armi convenzionali
Articolo 767
I delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale
Articolo 768
Lotta al terrorismo
Le parti convengono di istituire un dialogo regolare in questi settori. Scopo di questo dialogo sarà anche promuovere e agevolare:
la condivisione di valutazioni della minaccia terroristica;
lo scambio di migliori prassi e conoscenze in materia di lotta al terrorismo;
la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni; e
scambi sulla cooperazione nel quadro delle organizzazioni multilaterali.
Articolo 769
Protezione dei dati personali
Articolo 770
Cooperazione mondiale su questioni di interesse economico, ambientale e sociale condiviso
Articolo 771
Elementi essenziali
L'articolo 763, paragrafo 1, l'articolo 764, paragrafo 1, e l'articolo 765, paragrafo 1, costituiscono elementi essenziali del partenariato istituito dal presente accordo o eventuale accordo integrativo.
TITOLO III
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI E MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 772
Adempimento degli obblighi descritti come elementi essenziali
Articolo 773
Misure di salvaguardia
La parte interessata notifica senza ritardo le misure adottate al consiglio di partenariato e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 774
Ambito di applicazione territoriale
Il presente accordo si applica:
ai territori in cui si applicano il TUE, il TFUE e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate; e
al territorio del Regno Unito.
Articolo 775
Relazioni con altri accordi
Il presente accordo o eventuale accordo integrativo si applica fatti salvi eventuali accordi bilaterali precedenti tra il Regno Unito, da una parte, e l'Unione e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra. Le parti ribadiscono l'obbligo di attuare detti eventuali accordi.
Articolo 776
Riesame
Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni le parti procedono a un riesame congiunto dell'attuazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo e delle materie connesse.
Articolo 777
Informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate
Nulla nel presente accordo dovrà interpretarsi in modo da imporre a una parte di mettere a disposizione informazioni classificate.
Il materiale o le informazioni classificate trasmesse o scambiate tra le parti in forza del presente accordo o eventuale accordo integrativo sono trattate e protette in conformità dell'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e di eventuali modalità di esecuzione pattuite ai sensi del medesimo.
Le parti concordano istruzioni di trattamento per garantire la protezione delle informazioni sensibili non classificate che si scambiano.
Articolo 778
Parti integranti del presente accordo
Ciascuno degli allegati del presente accordo, comprese le relative appendici, costituisce parte integrante della sezione, del capo, del titolo, della rubrica o del protocollo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato. A fini di chiarezza:
l'allegato 1 costituisce parte integrante della parte prima, titolo III;
gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2;
l'allegato 10 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 3;
gli allegati 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 4;
l'allegato 18 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 5;
gli allegati 19, 20, 21, 22, 23 e 24 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo II;
l'allegato 25 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VI;
gli allegati 26, 27, 28 e 29 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo VIII;
l'allegato 27 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica prima, titolo XI;
l'allegato 30 e qualunque allegato adottato in conformità dell'articolo 454 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica seconda, titolo II;
l'allegato 31 costituisce parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo I;
gli allegati 32, 33 e 34 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica terza, titolo II;
gli allegati 35, 36, 37 e 38 costituiscono parte integrante della parte seconda, rubrica quinta;
l'allegato 39 costituisce parte integrante della parte terza, titolo II;
l'allegato 40 costituisce parte integrante della parte terza, titolo III;
l'allegato 41 costituisce parte integrante della parte terza, titolo V;
l'allegato 42 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VI;
l'allegato 43 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VII;
l'allegato 44 costituisce parte integrante della parte terza, titolo IX;
l'allegato 45 costituisce parte integrante della parte terza, titolo III, titolo VII e titolo XI;
l'allegato 46 costituisce parte integrante della parte terza, titolo XI;
l'allegato 47 costituisce parte integrante della parte quinta, capo 1, sezione;
gli allegati 48 e 49 costituiscono parte integrante della parte sesta, titolo I;
l'allegato del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte costituisce parte integrante del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte;
gli allegati SSC-1, SSC-2, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6, SSC-7 e SSC-8 e le relative appendici costituiscono parte integrante del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale.
Articolo 779
Denuncia
Ciascuna parte può denunciare il presente accordo mediante notificazione scritta per via diplomatica all'altra parte. Il presente accordo o eventuale accordo integrativo cessa di essere in vigore il primo giorno del dodicesimo mese successivo alla data della notifica.
Articolo 780
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche dell'accordo sono sottoposte a revisione giuridico-linguistica finale entro il 30 aprile 2021. Nonostante la frase precedente, la revisione giuridico-linguistica finale della versione inglese dell'accordo è ultimata entro la data prevista all'articolo 783, paragrafo 1, se anteriore al 30 aprile 2021.
Le versioni giuridico-linguistiche risultanti dalla revisione giuridico-linguistica finale sostituiscono ab initio le versioni firmate dell'accordo e sono confermate quali facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti.
Articolo 781
Future adesioni all'Unione
Nel corso dei negoziati fra l'Unione e un paese terzo relativi all'adesione di tale paese all'Unione ( 87 ), quest'ultima si adopera:
per fornire, su richiesta del Regno Unito e per quanto possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo o eventuale accordo integrativo; e
per tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Regno Unito.
Per quanto necessario, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di adesione di un paese terzo all'Unione, il Regno Unito e l'Unione:
modificano il presente accordo o eventuale accordo integrativo;
mettono in atto, con decisione del consiglio di partenariato, gli altri adeguamenti o disposizioni transitorie necessarie in relazione al presente accordo o eventuale accordo integrativo; o
decidono in sede di consiglio di partenariato:
se applicare l'articolo 492 ai cittadini di tale paese terzo; o
se stabilire disposizioni transitorie per quanto riguarda l'articolo 492 in relazione a tale paese terzo e ai suoi cittadini una volta che detto paese aderisce all'Unione.
Articolo 782
Disposizioni provvisorie per la trasmissione di dati personali al Regno Unito
Ai fini del presente articolo, per "poteri designati" si intendono i poteri:
di adottare disposizioni regolamentari a norma degli articoli 17A, 17C e 74 A della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito,
di emettere un nuovo documento che specifichi le clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 119A della legge Data Protection Act 2018 del Regno Unito,
di approvare un nuovo progetto di codice di condotta a norma dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento generale sulla protezione dei dati del Regno Unito ("GDPR del Regno Unito"), diverso da un codice di condotta che non possa essere invocato per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del GDPR del Regno Unito,
di approvare nuovi meccanismi di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, del GDPR del Regno Unito, diversi da meccanismi di certificazione che non possano essere invocati per fornire garanzie adeguate per i trasferimenti di dati personali a un paese terzo a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del GDPR del Regno Unito,
di approvare nuove norme vincolanti d'impresa a norma dell'articolo 47 del GDPR del Regno Unito,
di autorizzare nuove clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del GDPR del Regno Unito, o
di autorizzare nuovi accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del GDPR del Regno Unito.
Il "periodo specificato" inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, fatto salvo il paragrafo 5, termina in una delle seguenti date, a seconda di quale delle due è anteriore:
alla data in cui la Commissione europea adotta decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 e dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, oppure
quattro mesi dopo la data in cui inizia il periodo specificato, che è prorogato di altri due mesi a meno che una delle parti non vi si opponga.
Qualunque atto che costituirebbe altrimenti una modifica del regime di protezione dei dati applicabile e che
sia adottato con l'accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato, o
sia limitato all'allineamento con la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati
non è considerato una modifica del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 5, bensì dovrebbe essere considerato parte del regime di protezione dei dati applicabile ai fini del paragrafo 1.
Ai fini dei paragrafi 1, 5 e 7, per "accordo dell'Unione in sede di consiglio di partenariato" si intende:
una decisione del consiglio di partenariato, quale descritta al paragrafo 11, o
un accordo presunto, quale descritto al paragrafo 10.
Articolo 783
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
Le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal 1ogennaio 2021, a condizione che prima di tale data si siano notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione provvisoria. L'applicazione provvisoria cessa alla data anteriore fra le date seguenti:
il 28 febbraio 2021 o altra data stabilita dal consiglio di partenariato; o
la data di cui al paragrafo 1.
Съставено в Брюксел и Лондон на.
Hecho en Bruselas y Londres, el.
V Bruselu a v Londýně dne.
Udfærdiget i Bruxelles og London, den.
Geschehen zu Brüssel und London am.
Brüsselis ja Londonis.
Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις.
Done at Brussels and London on.
Fait à Bruxelles et à Londres, le.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an.
Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu.
Fatto a Bruxelles e Londra, addì.
Briselē un Londonā, divi.
Priimta du Briuselyje ir Londone.
Kelt Brüsszelben és Londonban, a.
Magħmul fi Brussell u Londra.
Gedaan te Brussel en Londen.
Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia.
Feito em Bruxelas e em Londres, em.
Întocmit la Bruxelles și la Londra la.
V Bruseli a Londýne.
V Bruslju in Londonu.
Tehty Brysselissä ja Lontoossa.
Som skedde i Bryssel och i London den.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI PARTENARIATO E DEI COMITATI
Articolo 1
Presidente
Articolo 2
Segretariato
Il segretariato del consiglio di partenariato ("segretariato") è composto da un funzionario dell'Unione e un funzionario del governo del Regno Unito. Il segretariato assolve i compiti a esso attribuiti dal presente regolamento interno.
L'Unione e il Regno Unito si comunicano reciprocamente il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del consiglio di partenariato rispettivamente per l'Unione e per il Regno Unito. Si ritiene che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per l'Unione o per il Regno Unito fino a quando l'Unione o il Regno Unito non abbiano comunicato la nomina di un nuovo membro.
Articolo 3
Riunioni
Articolo 4
Partecipazione alle riunioni
Articolo 5
Documenti
Il segretariato numera e distribuisce all'Unione e al Regno Unito i documenti scritti su cui sono basate le deliberazioni del consiglio di partenariato.
Articolo 6
Corrispondenza
Articolo 7
Ordine del giorno delle riunioni
Articolo 8
Verbali
Di norma il verbale riepiloga ciascun punto dell'ordine del giorno, precisando all'occorrenza:
i documenti presentati al consiglio di partenariato;
le dichiarazioni che uno dei copresidenti abbia chiesto di mettere a verbale; e
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
Articolo 9
Decisioni e raccomandazioni
Articolo 10
Trasparenza
Articolo 11
Lingue
Articolo 12
Spese
Articolo 13
Comitati
ALLEGATO 2
NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
NOTA 1
Principi generali
1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3 di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3, le regole di origine per i prodotti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore o peso massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3.
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso di qualsiasi imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3 si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.
NOTA 2
Struttura dell'elenco delle regole di origine specifiche per prodotto
1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3 si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3.
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario di una parte se soddisfa una delle alternative.
4. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario di una parte solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
5. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3 si applicano le seguenti definizioni:
"sezione", una sezione del sistema armonizzato;
"capitolo", le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
"voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato; e
"sottovoce", le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.
6. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti:
"CC": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di un capitolo (livello a 2 cifre del sistema armonizzato) diverso da quello del prodotto (cioè un cambiamento di capitolo);
"CTH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una voce (livello a 4 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di voce);
"CTSH": la produzione da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto; ciò significa che qualsiasi materiale non originario utilizzato nella produzione del prodotto deve essere classificato nell'ambito di una sottovoce (livello a 6 cifre del sistema armonizzato) diversa da quella del prodotto (cioè un cambiamento di sottovoce).
NOTA 3
Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto
1. L'articolo 39 del presente accordo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto esclude specificamente determinati materiali non originari o stabilisce che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non deve superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.
Esempio 1: quando la regola per i bulldozer (sottovoce 8429.11) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 84.29 e 84.31 – quali viti (voce 73.18), fili e conduttori isolati per l'elettricità (voce 85.44) e vari apparecchi elettronici (capitolo 85) – non è limitato.
Esempio 2: quando la regola per la voce 35.05 (destrina e altri amidi e fecole modificati; colle a base di amidi o di fecole ecc.) prevede: "CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08", l'impiego di materiali non originari classificati in voci diverse da 11.08 (amidi e fecole, inulina), quali i materiali del capitolo 10 (cereali), non è limitato.
3. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non sono in grado di soddisfare tale regola a causa della loro natura intrinseca.
NOTA 4
Calcolo del valore massimo dei materiali non originari
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;
per "EXW" o "prezzo franco fabbrica" si intende
il prezzo del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o
se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione del prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice:
inclusi le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e
escluse le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
ai fini del punto i), quando l'ultima produzione è stata data in appalto a un produttore, il termine "produttore" di cui al punto i) si riferisce alla persona che ha incaricato il subappaltatore;
per "MaxNOM" si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale e calcolato secondo la formula seguente:
per "VNM" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito; il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al valore medio ponderato o di un altro metodo di valutazione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.
NOTA 5
Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
per "procedimenti biotecnologici" si intende
la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;
per "modifica della dimensione delle particelle" si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;
per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
per "distillazione" si intende
la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; e
la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;
per "separazione di isomeri" si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
per "miscelatura e mescolatura" si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
per "produzione di materiali standard" (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e
per "depurazione" si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un bene adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
sostanze farmaceutiche, mediche, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
elementi e componenti per l'uso in microelettronica;
usi ottici specializzati;
uso biotecnico, per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;
vettori usati in processi di separazione; o
usi di tipo nucleare.
NOTA 6
Definizioni dei termini utilizzati nella sezione XI dell'allegato 3
Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:
per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;
per "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali il cui uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. Le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;
per "stampa" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e
per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
NOTA 7
Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base
1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
seta;
lana;
peli grossolani;
peli fini;
crini;
cotone;
carta e materiali per la fabbricazione della carta;
lino;
canapa;
iuta e altre fibre tessili liberiane;
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
filamenti sintetici;
filamenti artificiali;
filamenti conduttori elettrici;
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
altre fibre sintetiche in fiocco;
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
altre fibre artificiali in fiocco;
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
altri prodotti della voce 56.05;
fibre di vetro; e
fibre metalliche.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:
il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e
il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.
Esempio: per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3, o una combinazione di entrambi, tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un "nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
NOTA 8
Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, possono essere utilizzati materiali tessili non originari (a eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW del prodotto.
2. I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui nell'ambito dei capitoli da 50 a 63.
Esempio: se una prescrizione di cui all'allegato 3 dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.
3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3 fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.
NOTA 9
Prodotti agricoli
I prodotti agricoli classificati nella sezione II del sistema armonizzato e nella voce 24.01, coltivati o raccolti nel territorio di una delle parti, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.
ALLEGATO 3
REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica |
Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto |
SEZIONE I |
ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE |
Capitolo 1 |
Animali vivi |
01.01-01.06 |
Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti. |
Capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
02.01-02.10 |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 o 2 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
03.01-03.08 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
04.01-04.10 |
Produzione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove |
05.01-05.11 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
SEZIONE II |
PRODOTTI VEGETALI |
Capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
06.01-06.04 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 7 |
Ortaggio o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
07.01-07.14 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
08.01-08.14 |
Produzione in cui: — tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
09.01-09.10 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
Capitolo 10 |
Cereali |
10.01-10.08 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
11.01-11.09 |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
12.01-12.14 |
CTH |
Capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali |
13.01-13.02 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 14 |
Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
14.01-14.04 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
SEZIONE III |
GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE |
Capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale |
15.01-15.04 |
CTH |
15.05-15.06 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
15.07-15.08 |
CTSH |
15.09-15.10 |
Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. |
15.11-15.15 |
CTSH |
15.16-15.17 |
CTH |
15.18-15.19 |
CTSH |
15.20 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
15.21-15.22 |
CTSH |
SEZIONE IV |
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI |
Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
1601.00-1604.18 |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti (1). |
1604.19 |
CC |
1604.20 |
|
— Preparazioni di surimi: |
CC |
— Altri |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti (2). |
1604.31-1605.69 |
Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 3 o 16 utilizzati sono interamente ottenuti. |
Capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri |
17.01 |
CTH |
17.02 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
17.03 |
CTH |
17.04 |
|
— Preparazione detta "cioccolato bianco" |
CTH, a condizione che: a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e b)i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
— Altri |
CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
18.01-18.05 |
CTH |
1806.10 |
CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
1806.20-1806.90 |
CTH, a condizione che: a) tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e b)i) il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; o ii) il valore dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
19.01-19.05 |
CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; — il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante |
20.01 |
CTH |
20.02-20.03 |
Produzione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti. |
20.04-20.09 |
CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto. |
Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse |
21.01-21.02 |
CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
2103.10 2103.20 2103.90 |
CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie. |
2103.30 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
21.04-21.06 |
CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti |
22.01-22.06 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: — tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti; — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
22.07 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
22.08-22.09 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti. |
Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |
23.01 |
CTH |
2302.10-2303.10 |
CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
2303.20-2308.00 |
CTH |
23.09 |
CTH, a condizione che: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; — il peso totale dei materiali non originari delle voci da 10.01 a 10.04, 10.07 e 10.08, del capitolo 11, e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto. |
Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati |
24.01 |
Produzione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti. |
2402.10 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati. |
2402.20 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto. |
2402.90 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso totale dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 30 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati. |
24.03 |
CTH in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto. |
SEZIONE V |
PRODOTTI MINERALI Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2. |
Capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
25.01-25.30 |
CTH; o MaxNOM 70 % (EXW). |
Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
26.01-26.21 |
CTH |
Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
27.01-27.09 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
27.10 |
CTH, eccetto da biodiesel non originario delle sottovoci 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento. |
27.11-27.15 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
SEZIONE VI |
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2. |
Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
28.01-28.53 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 29 |
Prodotti chimici organici |
2901.10-2905.42 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
2905.43-2905.44 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 17.02 e della sottovoce 3824.60. |
2905.45 |
CTSH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa sottovoce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW). |
2905.49-2942 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
30.01-30.06 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 31 |
Concimi |
31.01-31.04 |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). |
31.05 |
|
— Nitrato di sodio — Calcio cianammide — Solfato di potassio — Solfato di potassio e di magnesio |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). |
-Altri |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW). |
Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
32.01-32.15 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche |
33.01 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3302.10 |
CTH, tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto. |
3302.90 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
33.03 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
33.04 -33.07 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
34.01-34.07 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
35.01-35.04 |
CTH, eccetto da materiali non originari del capitolo 4. |
35.05 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 11.08. |
35.06-35.07 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
36.01-36.06 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
37.01-37.07 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche |
38.01-38.08 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3809.10 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 11.08 e 35.05. |
3809.91-3822.00 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
38.23 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
3824.10-3824.50 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3824.60 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 2905.43 e 2905.44. |
3824.71-3825.90 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
38.26 |
Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento. |
SEZIONE VII |
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 2. |
Capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
39.01-39.15 |
CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW). |
39.16-39.19 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
39.20 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
39.21-39.22 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3923.10-3923.50 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
3923.90-3925.90 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
39.26 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma |
40.01-40.11 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
4012.11-4012.19 |
CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati. |
4012.20-4017.00 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE VIII |
PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE)) |
Capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
41.01-4104.19 |
CTH |
4104.41-4104.49 |
CTSH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci da 4104.41 a 4104.49. |
4105.10 |
CTH |
4105.30 |
CTSH |
4106.21 |
CTH |
4106.22 |
CTSH |
4106.31 |
CTH |
4106.32-4106.40 |
CTSH |
4106.91 |
CTH |
4106.92 |
CTSH |
41.07-41.13 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia. |
4114.10 |
CTH |
4114.20 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e della voce 41.07 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia. |
41.15 |
CTH |
Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze)) |
42.01-42.06 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori |
4301.10-4302.20 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
4302.30 |
CTSH |
43.03-43.04 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE IX |
LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO |
Capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno |
44.01-44.21 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
45.01-45.04 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
46.01-46.02 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE X |
PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI): CARTA E SUE APPLICAZIONI |
Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
47.01-47.07 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
48.01-48.23 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
49.01-49.11 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XI |
MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni dei termini utilizzati per le tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 2. |
Capitolo 50 |
Seta |
50.01-50.02 |
CTH |
50.03 |
|
— Cardata o pettinata |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta. |
— Altri |
CTH |
50.04-50.05 |
Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
50.06 |
|
— Filati di seta e filati di cascami di seta: |
Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
— Pelo di Messina (crine di Firenze): |
CTH |
50.07 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine |
51.01-51.05 |
CTH |
51.06-51.10 |
Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
51.11-51.13 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 52 |
Cotone |
52.01-52.03 |
CTH |
52.04-52.07 |
Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
52.08-52.12 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
53.01-53.05 |
CTH |
53.06-53.08 |
Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
53.09-53.11 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
54.01-54.06 |
Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
54.07-54.08 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
55.01-55.07 |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali. |
55.08-55.11 |
Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
55.12-55.16 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia. |
56.01 |
Filatura o incollaggio di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura o all'incollaggio; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
56.02 |
|
— Feltri all'ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: — i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; — le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o — i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; — nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; — o — unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali. |
— Altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali. |
5603.11-5603.14 |
Produzione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale; — in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto. |
5603.91-5603.94 |
Produzione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; — in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto. |
5604.10 |
Produzione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili. |
5604.90 |
Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
56.05 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. |
56.06 |
estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o floccaggio insieme alla tintura. |
56.07-56.09 |
Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura. |
Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto. |
57.01-57.05 |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica. |
Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
58.01-58.04 |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
58.05 |
CTH |
58.06-58.09 |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
58.10 |
Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto. |
58.11 |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
Capitolo 59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili |
59.01 |
Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa. |
59.02 |
|
— Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili |
Tessitura. |
— Altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura. |
59.03 |
Lavorazione a maglia insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
59.04 |
Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto; o Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto. |
59.05 |
|
— Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione. |
— Altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
59.06 |
|
— Stoffe a maglia |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura. |
— Altri |
Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
59.07 |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla laminazione; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente). |
59.08 |
|
— Reticelle a incandescenza, impregnate |
Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia. |
— Altri |
CTH |
59.09-59.11 |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
60.01-60.06 |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
Capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia |
61.01-61.17 |
|
— Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
— Altri |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione. |
Capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia |
62.01 |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.02 |
|
— Ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.03 |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.04 |
|
— Ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.05 |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.06 |
|
— Ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.07-62.08 |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.09 |
|
— Ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.10 |
|
— Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.11 |
|
— Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.12 |
|
— Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.13-62.14 |
|
— Ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.15 |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.16 |
|
— Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
62.17 |
|
— Ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |
— Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci stracci |
63.01-63.04 |
|
— Di feltro o di tessuto non tessuto |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
— Altri — Ricamati: |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
63.05 |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
63.06 |
|
— Di tessuto non tessuto |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
— Altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. |
63.07 |
MaxNOM 40 % (EXW). |
63.08 |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
63.09-63.10 |
CTH |
SEZIONE XII |
CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO E ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI |
Capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti |
64.01-64.05 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete non originarie formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06. |
64.06 |
CTH |
Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti |
65.01-65.07 |
CTH |
Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
66.01-66.03 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
67.01-67.04 |
CTH |
SEZIONE XIII |
LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO |
Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
68.01-68.15 |
CTH; o MaxNOM 70 % (EXW). |
Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
69.01-69.14 |
CTH |
Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
70.01-70.09 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
70.10 |
CTH |
70.11 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
70.13 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 70.10. |
70.14-70.20 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XIV |
PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE |
Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete |
71.01-71.05 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
71.06 |
|
— Greggi |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. |
— Semilavorati o in polvere |
Produzione da metalli preziosi greggi non originari. |
71.07 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
71.08 |
|
— Greggi |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. |
— Semilavorati o in polvere |
Produzione da metalli preziosi greggi non originari. |
71.09 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
71.10 |
|
— Greggi |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione. |
— Semilavorati o in polvere |
Produzione da metalli preziosi greggi non originari. |
71.11 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
71.12-71.18 |
CTH |
SEZIONE XV |
METALLI COMUNI E LORO LAVORI |
Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
72.01-72.06 |
CTH |
72.07 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 72.06. |
72.08-72.17 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. |
72.18 |
CTH |
72.19-72.23 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.19 a 72.23. |
72.24 |
CTH |
72.25-72.29 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.25 a 72.29. |
Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
7301.10 |
CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. |
7301.20 |
CTH |
73.02 |
CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.08 a 72.17. |
73.03 |
CTH |
73.04-73.06 |
CC, eccetto da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29. |
73.07 |
|
— Accessori per tubi di acciai inossidabili |
CTH, eccetto da abbozzi fucinati non originari; tuttavia possono essere utilizzati gli abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto. |
— Altri |
CTH |
73.08 |
CTH, eccetto da materiali non originari della sottovoce 7301.20. |
7309.00-7315.19 |
CTH |
7315.20 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
7315.81-7326.90 |
CTH |
Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
74.01-74.02 |
CTH |
74.03 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
74.04-74.07 |
CTH |
74.08 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW). |
74.09-74.19 |
CTH |
Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
75.01 |
CTH |
75.02 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
75.03-75.08 |
CTH |
Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio |
76.01 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio. |
76.02 |
CTH |
76.03-76.16 |
CTH e MaxNOM 50 % (EXW) (3). |
Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
7801.10 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
7801.91-7806.00 |
CTH |
Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
79.01-79.07 |
CTH |
Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
80.01-80.07 |
CTH |
Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
81.01-81.13 |
Produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce. |
Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
8201.10-8205.70 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8205.90 |
CTH, tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
82.06 |
CTH, eccetto da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
82.07-82.15 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
83.01-83.11 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XVI |
MACCHINE E APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI TALI APPARECCHI |
Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
84.01-84.06 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.07-84.08 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
84.09-84.12 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8413.11-8415.10 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8415.20 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8415.81-8415.90 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.16-84.20 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.21 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.22-84.24 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.25-84.30 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.31-84.43 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.44-84.47 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.48-84.55 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.56-84.65 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.66-84.68 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.70-84.72 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.73-84.78 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.10-8479.40 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.50 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.60-8479.82 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.89 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8479.90 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.80 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.81 |
CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
84.82-84.87 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti e accessori di tali apparecchi |
85.01-85.02 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.03-85.06 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.07 |
|
— Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, — spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 |
CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 30 % (EXW) (4). |
— Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 |
CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 35 % (EXW) (5) |
— Altri |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.08-85.18 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.19-85.21 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.22-85.23 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.25-85.27 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.28-85.34 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.35-85.37 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8538.10-8541.90 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8542.31-8542.39 |
CTH; i materiali non originari sono sottoposti a diffusione; o MaxNOM 50 % (EXW). |
8542.90-8543.90 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
85.44-85.48 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XVII |
VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE |
Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
86.01-86.09 |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori |
87.01 |
MaxNOM 45 % (EXW). |
87.02-87.04 |
|
— Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); — Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione |
MaxNOM 45 % (EXW) e i gruppi batterie della voce 85.07 del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione del veicolo devono essere originari (6). |
— Altri |
MaxNOM 45 % (EXW) (7). |
87.05-87.07 |
MaxNOM 45 % (EXW). |
87.08-87.11 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
87.12 |
MaxNOM 45 % (EXW). |
87.13-87.16 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
88.01-88.05 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
89.01-89.08 |
CC; o MaxNOM 40 % (EXW). |
SEZIONE XVIII |
STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI |
Capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori |
9001.10-9001.40 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
9001.50 |
CTH; finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW). |
9001.90-9033.00 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 91 |
Orologeria |
91.01-91.14 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
92.01-92.09 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XIX |
ARMI, MUNIZIONI PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI |
Capitolo 93 |
Armi, munizioni loro parti e accessori |
93.01-93.07 |
MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XX |
MERCI E PRODOTTI DIVERSI |
Capitolo 94 |
Mobili; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
94.01-94.06 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
95.03-95.08 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
Capitolo 96 |
Merci e prodotti diversi |
96.01-96.04 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
96.05 |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
96.06-9608.40 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
9608.50 |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento. |
9608.60-96.20 |
CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). |
SEZIONE XXI |
OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ |
Capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
97.01-97.06 |
CTH |
(1)
Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.14 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.
(2)
Le preparazioni o le conserve di tonno, tonnetto striato o altre specie del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi) classificate nell'ambito della sottovoce 1604.20 possono essere considerate originarie in base a regole di origine specifiche per prodotto alternative entro i limiti dei contingenti annui specificati nell'allegato 4.
(3)
Alcuni prodotti di alluminio possono essere considerati originari nell'ambito di norme di origine alternative specifiche per prodotto con quote annuali di cui all'allegato 4.
(4)
Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.
(5)
Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.
(6)
Per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5.
(7)
Per i veicoli ibridi azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2026 si applicano le regole di origine specifiche per prodotto alternative specificate nell'allegato 5. |
ALLEGATO 4
CONTINGENTI DI ORIGINE E ALTERNATIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO DI CUI ALL'ALLEGATO 3
Disposizioni comuni
Per i prodotti elencati nelle tabelle riportate di seguito, le regole di origine corrispondenti sono alternative a quelle di cui all'allegato 3, entro i limiti del contingente annuo applicabile.
Un'attestazione di origine compilata secondo le disposizioni del presente allegato contiene la seguente menzione: "Contingenti di origine – Prodotto originario conformemente all'allegato 4".
Nell'Unione la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta alla Commissione europea, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile dell'Unione.
Nel Regno Unito la gestione di qualsiasi quantità di cui al presente allegato spetta all'autorità doganale di detto Stato, la quale adotta tutti i provvedimenti amministrativi che considera opportuni per poter operare con efficacia a tal fine, tenendo conto della legislazione applicabile nel Regno Unito.
La parte importatrice gestisce i contingenti di origine in base al principio del "primo arrivato, primo servito" e calcola il quantitativo di prodotti entrati nell'ambito di detti contingenti di origine in base alle sue importazioni.
SEZIONE 1
Assegnazione di contingenti annui per le conserve di tonno
Classificazione del sistema armonizzato (2017) |
Descrizione del prodotto |
Regola specifica per prodotto alternativa |
Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) |
Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
1604.14 |
Preparazioni o conserve di tonno, tonnetto striato e bonito (Sarda spp.), interi o in pezzi (tranne macinati) |
CC |
3 000 tonnellate |
3 000 tonnellate |
1604.20 |
Altre preparazioni e conserve di pesci |
|||
|
di tonno, tonnetto striato o di altri pesci del genere Euthynnus (tranne interi o in pezzi) |
CC |
4 000 tonnellate |
4 000 tonnellate |
di altri pesci |
- |
- |
- |
SEZIONE 2
Assegnazione di contingenti annui per i prodotti di alluminio ( 89 )
Tabella 1
Contingenti applicabili dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023
Classificazione del sistema armonizzato (2017) |
Descrizione del prodotto |
Regola specifica per prodotto alternativa |
Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) |
Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16 |
Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio) |
CTH |
95 000 tonnellate |
95 000 tonnellate |
76.05 |
Fili di alluminio |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.04 |
||
76.07 |
Fogli e nastri sottili di alluminio |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06 |
Tabella 2
Contingenti applicabili dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
Classificazione del sistema armonizzato (2017) |
Descrizione del prodotto |
Regola specifica per prodotto alternativa |
Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) |
Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16 |
Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio) |
CTH |
72 000 tonnellate |
72 000 tonnellate |
76.05 |
Fili di alluminio |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.04 |
||
76.07 |
Fogli e nastri sottili di alluminio |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06 |
Tabella 3
Contingenti applicabili dal 1o gennaio 2027 in poi
Classificazione del sistema armonizzato (2017) |
Descrizione del prodotto |
Regola specifica per prodotto alternativa |
Contingente annuo per le esportazioni dall'Unione verso il Regno Unito (peso netto) |
Contingente annuo per le esportazioni dal Regno Unito verso l'Unione (peso netto) |
76.04 |
Barre e profilati di alluminio |
CTH |
57 500 tonnellate |
57 500 tonnellate |
76.06 |
Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm |
CTH |
||
76.07 |
Fogli e nastri sottili di alluminio |
CTH, eccetto da materiali non originari della voce 76.06 |
Riesame dei contingenti per i prodotti di alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3
Non prima di 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo e non prima di 5 anni dal completamento di qualsiasi riesame di cui al presente paragrafo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina i contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.
Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili sulle condizioni di mercato in entrambe le parti e delle informazioni sulle loro importazioni ed esportazioni dei prodotti in questione.
Sulla base dei risultati di un riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione per aumentare o mantenere la quantità, modificare la portata o ripartire o modificare qualsiasi ripartizione tra i prodotti dei contingenti per l'alluminio di cui alla sezione 2, tabella 3.
ALLEGATO 5
REGOLE TRANSITORIE SPECIFICHE PER PRODOTTO PER GLI ACCUMULATORI ELETTRICI E I VEICOLI ELETTRICI
SEZIONE 1
Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023
1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre 2023.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica |
Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre 2023 |
85.07 |
|
— Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 |
CTSH; assemblaggio di gruppi batterie da celle di batteria o moduli di batteria non originari; o MaxNOM 70 % (EXW) |
— Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 |
CTH; o MaxNOM 70 % (EXW) |
87.02-87.04 |
|
— Veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi"); — Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); — Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione |
MaxNOM 60 % (EXW) |
SEZIONE 2
Regole provvisorie specifiche per prodotto applicabili dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
1. Per i prodotti elencati nella colonna 1, la regola specifica per prodotto di cui alla colonna 2 si applica per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica |
Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto applicabile dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 |
85.07 |
|
— Accumulatori contenenti una o più celle di batteria o uno o più moduli di batteria e i circuiti per interconnetterli tra loro, spesso denominati "gruppi batterie", del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 |
CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 40 % (EXW) |
— Celle di batteria, moduli di batteria e loro parti, destinati a essere incorporati in un accumulatore elettrico del tipo utilizzato come fonte primaria di energia elettrica per la propulsione di veicoli delle voci 87.02, 87.03 e 87.04 |
CTH, eccetto da materiali catodici attivi non originari; o MaxNOM 50 % (EXW) |
87.02-87.04 |
|
— Veicoli azionati da motore a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, diversi da quelli caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi"); — Veicoli azionati da motore a pistone a combustione interna e da motore elettrico utilizzati per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna ("veicoli elettrici ibridi ricaricabili"); — Veicoli azionati esclusivamente da un motore elettrico utilizzato per la propulsione |
MaxNOM 55 % (EXW) |
SEZIONE 3
Riesame delle regole specifiche per prodotto per la voce 85.07
1. Non prima di 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato commerciale di partenariato, su richiesta di una delle parti e assistito dal comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine, riesamina le regole specifiche per prodotto per la voce 85.07 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2027, di cui all'allegato 3.
2. Il riesame di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base delle informazioni disponibili relative ai mercati delle parti, quali la disponibilità di materiali originari sufficienti e idonei, l'equilibrio tra domanda e offerta e altre informazioni pertinenti.
3. Sulla base dei risultati del riesame effettuato a norma del paragrafo 1, il consiglio di partenariato può adottare una decisione volta a modificare le regole specifiche per prodotto per la voce 85.07 applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2027, di cui all'allegato 3.
ALLEGATO 6
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
1. Il contenuto della dichiarazione del fornitore è stabilito nel presente allegato.
2. Tranne nei casi di cui al punto 3, il fornitore compila una dichiarazione del fornitore per ciascuna spedizione di prodotti nella forma prevista nell'appendice 6-A e la allega alla fattura o a qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
3. Il fornitore che rifornisce regolarmente un particolare cliente di prodotti per i quali si prevede che la produzione di una parte rimanga costante per un determinato periodo di tempo può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore è valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione possono stabilire le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma prevista nell'appendice 6-B e descrive i prodotti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore cessa di applicarsi ai prodotti forniti.
4. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Appendice 6-A
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè pagina non devono essere tuttavia riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che:
Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:
Designazione dei prodotti forniti(1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce SA dei materiali non originari utilizzati(2) |
Valore dei materiali non originari utilizzati(2)(3) |
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Valore totale |
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Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata]
Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti.
… (Luogo e data)
… (Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)
… (Firma)(6)
Appendice 6-B
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Le note a piè di pagina non devono essere tuttavia riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, che vengono regolarmente forniti a(4) …, dichiaro che:
Per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:
Designazione dei prodotti forniti(1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce SA dei materiali non originari utilizzati(2) |
Valore dei materiali non originari utilizzati(2)(3) |
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Valore totale |
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Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di una parte [indicare il nome della parte interessata]
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di detti prodotti
da … a … (5)
Mi impegno a informare immediatamente … (4) qualora la dichiarazione cessi di essere valida.
… (Luogo e data)
…
(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)
… (Firma)(6)
Note
(1) Se la fattura o altro documento a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a diversi tipi di prodotti o a prodotti nei quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerli.
(2) Le informazioni richieste devono essere fornite solo se necessario.
Esempi:
Una delle regole per gli indumenti del capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte utilizza tessuti importati dall'altra parte e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente che il fornitore in quest'ultima parte descriva nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce SA e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce SA 72.17 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella colonna "Designazione dei materiali non originari utilizzati". Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3) Per "valore dei materiali non originari utilizzati" si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il valore dei materiali non originari non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per essi nell'Unione o nel Regno Unito.
(4) Nome e indirizzo del cliente.
(5) Indicare le date.
(6) Questo campo può contenere, ove opportuno, una firma elettronica, un'immagine scansionata o un'altra rappresentazione visiva della firma manoscritta del firmatario, anziché la firma originale.
ALLEGATO 7
TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE
L'attestazione di origine di cui all'articolo 56 del presente accordo è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Versione croata
Versione ceca
Versione danese
Versione neerlandese
Versione inglese
Versione estone
Versione finlandese
Versione francese
Versione tedesca
Versione greca
Versione ungherese
Versione italiana
Versione lettone
Versione lituana
Versione maltese
Versione polacca
Versione portoghese
Versione rumena
Versione slovacca
Versione slovena
Versione spagnola
Versione svedese
(Periodo: dal___________ al __________(1))
L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... (2)) dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di … (3) origine preferenziale.
…(4)
(Luogo e data)
…
(Nome dell'esportatore)
(1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
(2) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione. Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
(3) Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.
(4) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.
ALLEGATO 8
DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA
1. I prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita con decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.
ALLEGATO 9
DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1. I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dal Regno Unito come originari dell'Unione ai sensi del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applica ai prodotti originari del Regno Unito lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione applica a tali prodotti.
3. La parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 2, del presente accordo si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.
ALLEGATO 10
CRITERI DI CUI ALL'Articolo 87, LETTERA d)
I criteri di cui all'articolo 87, lettera d), del presente accordo sono i seguenti:
informazioni rese disponibili dalla parte esportatrice al fine di ottenere l'autorizzazione all'importazione di un determinato prodotto nella parte importatrice a norma dell'articolo 75 del presente accordo;
esito degli audit e delle verifiche effettuati dalla parte importatrice a norma dell'articolo 79 del presente accordo;
frequenza e gravità dei casi di non conformità rilevati dalla parte importatrice sui prodotti della parte esportatrice;
precedenti degli operatori esportatori per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni della parte importatrice; e
valutazioni scientifiche disponibili e qualsiasi altra informazione pertinente relativa al rischio associato ai prodotti.
ALLEGATO 11
VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
"WP.29": Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE");
"accordo del 1958": l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni;
"accordo del 1998": l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, concluso a Ginevra il 25 giugno 1998, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni;
"regolamenti ONU": i regolamenti adottati conformemente all'accordo del 1958;
"GTR": un regolamento tecnico mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale conformemente all'accordo del 1998;
"SA 2017": l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
"omologazione": la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
"certificato di omologazione": il documento con cui un'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente.
Articolo 2
Prodotti interessati
Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) ( 90 ) e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA 2017 (di seguito denominati "prodotti contemplati").
Articolo 3
Obiettivi
Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:
eliminare e prevenire gli inutili ostacoli tecnici agli scambi bilaterali;
promuovere la compatibilità e la convergenza dei regolamenti basati su norme internazionali;
promuovere il riconoscimento delle omologazioni basate su sistemi di omologazione applicati nell'ambito degli accordi amministrati dal WP.29;
rafforzare condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza;
promuovere elevati livelli di protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente; e
mantenere la cooperazione su questioni di reciproco interesse al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.
Articolo 4
Norme internazionali pertinenti
Le parti riconoscono che il WP.29 è l'organismo internazionale di normazione competente e che i regolamenti ONU e i GTR a norma dell'accordo del 1958 e dell'accordo del 1998 costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato.
Articolo 5
Convergenza normativa basata sulle norme internazionali pertinenti
Articolo 6
Omologazione e vigilanza del mercato
Ai fini del paragrafo 1, sono considerate prove sufficienti dell'esistenza di un'omologazione ONU valida:
per i veicoli completi, una dichiarazione di conformità dell'ONU che certifichi la conformità a una U-IWVTA;
per gli accessori e le parti, un marchio di omologazione ONU valido apposto sul prodotto; o
per gli accessori e le parti su cui non può essere apposto un marchio di omologazione ONU, un certificato di omologazione ONU valido.
Ai fini dell'esecuzione della vigilanza del mercato, le autorità competenti di una parte possono verificare che i prodotti contemplati siano conformi, se del caso:
a tutti i regolamenti tecnici interni di tale parte; o
ai regolamenti ONU rispetto ai quali è stata attestata la conformità, a norma del presente articolo, da una dichiarazione di conformità ONU valida che certifichi la conformità a una U-IWVTA, nel caso di veicoli completi, o da un marchio di omologazione ONU valido apposto sul prodotto o da un certificato di omologazione ONU valido, nel caso di accessori e parti.
Tali verifiche sono effettuate mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo, a seconda dei casi.
Articolo 7
Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche
Articolo 8
Cooperazione
I settori di cooperazione di cui al presente articolo possono comprendere in particolare:
lo sviluppo e l'introduzione di regolamenti tecnici o delle norme connesse;
lo scambio, nella misura del possibile, di ricerche, informazioni e risultati collegati allo sviluppo di nuovi regolamenti sulla sicurezza dei veicoli o delle norme connesse, alle tecnologie avanzate per la riduzione delle emissioni e alle tecnologie emergenti per veicoli;
lo scambio delle informazioni disponibili sull'identificazione di difetti connessi alla sicurezza o alle emissioni e su casi di non conformità ai regolamenti tecnici; e
la promozione di una maggiore armonizzazione internazionale delle prescrizioni tecniche attraverso strumenti multilaterali, come l'accordo del 1958 e l'accordo del 1998, anche attraverso la cooperazione nella pianificazione di iniziative a sostegno di tale armonizzazione.
Articolo 9
Gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti
I compiti del gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti sono i seguenti:
discutere qualsiasi questione attinente al presente allegato, su richiesta di una parte;
facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 8;
condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo 97 del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato; e
mantenere un elenco dei punti di contatto responsabili per le questioni attinenti al presente allegato.
ALLEGATO 12
MEDICINALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
"autorità": un'autorità di una parte di cui all'appendice 12-A;
"buone prassi di fabbricazione" o "BPF": la parte dell'assicurazione della qualità che garantisce che i prodotti siano costantemente realizzati e controllati conformemente a norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati e stabilite nell'autorizzazione all'immissione in commercio o nelle specifiche del prodotto applicabili, di cui all'appendice 12-B;
"ispezione": una valutazione di un centro di fabbricazione volta a determinare se detto centro di fabbricazione operi secondo le buone prassi di fabbricazione e/o gli impegni assunti nell'ambito dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto, effettuata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della parte interessata e comprendente ispezioni precedenti e successive all'immissione in commercio;
"documento ufficiale relativo alle BPF": un documento rilasciato da un'autorità di una parte a seguito dell'ispezione di un centro di fabbricazione, comprendente, per esempio, rapporti di ispezione, certificati attestanti la conformità di un centro di fabbricazione alle BPF o una dichiarazione di non conformità alle BPF.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Le disposizioni del presente allegato si applicano ai medicinali di cui all'appendice 12-C.
Articolo 3
Obiettivi
Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:
agevolare la disponibilità di medicinali nel territorio di ciascuna delle parti;
stabilire le condizioni per il riconoscimento delle ispezioni e per lo scambio e l'accettazione di documenti ufficiali relativi alle BPF tra le parti;
promuovere la sanità pubblica salvaguardando la sicurezza dei pazienti come pure la salute e il benessere degli animali, mantenendo nel contempo elevati livelli di protezione dei consumatori e dell'ambiente, se del caso, promuovendo approcci normativi in linea con le pertinenti norme internazionali.
Articolo 4
Norme internazionali
Le norme pertinenti per i prodotti contemplati dal presente allegato garantiscono un elevato livello di protezione della sanità pubblica in linea con le norme, le prassi e gli orientamenti elaborati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), dal Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) e dalla Cooperazione internazionale per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari (VICH).
Articolo 5
Riconoscimento delle ispezioni e accettazione dei documenti ufficiali relativi alle BPF
Articolo 6
Scambio di documenti ufficiali relativi alle BPF
Articolo 7
Misure di salvaguardia
Articolo 8
Modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili
Articolo 9
Sospensione
Articolo 10
Cooperazione regolamentare
Articolo 11
Modifiche delle appendici
Il consiglio di partenariato ha il potere di modificare l'appendice 12-A al fine di aggiornare l'elenco delle autorità, l'appendice 12-B al fine di aggiornare l'elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e degli orientamenti tecnici applicabili e l'appendice 12-C al fine di aggiornare l'elenco dei prodotti contemplati.
Articolo 12
Gruppo di lavoro per i medicinali
I compiti del gruppo di lavoro per i medicinali sono i seguenti:
discutere qualsiasi questione attinente al presente allegato, su richiesta di una parte;
facilitare la cooperazione e gli scambi di informazioni ai fini degli articoli 8 e 10;
fungere da sede per le consultazioni e le discussioni ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 3;
condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo 97 del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato; e
mantenere un elenco dei punti di contatto responsabili per le questioni attinenti al presente allegato.
Articolo 13
Non applicazione del meccanismo di risoluzione
La parte sesta, titolo I, del presente accordo non si applica alle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente allegato.
Appendice 12-A
AUTORITÀ DELLE PARTI
1) Unione europea
Paese: |
Per i medicinali per uso umano |
Per i medicinali per uso veterinario |
Belgio |
Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari / Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten / Agence fédérale des médicaments et produits de santé |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Bulgaria |
Agenzia bulgara per i medicinali / ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА |
Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare / Българска агенция по безопасност на храните |
Cechia |
Istituto statale per il controllo dei medicinali / Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) |
Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei farmaci / Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) |
Danimarca |
Agenzia danese per i medicinali / Laegemiddelstyrelsen |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Germania |
Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici / Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Istituto federale per i vaccini e i biofarmaci / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Ministero federale della Sanità / Bundesministerium für Gesundheit (BMG) / Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1) |
Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare / Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Istituto federale per i vaccini e i biofarmaci / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel |
Estonia |
Agenzia statale per i medicinali / Ravimiamet |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Irlanda |
Autorità per la regolamentazione dei prodotti sanitari (HPRA) |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Grecia |
Agenzia nazionale per i medicinali / Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Spagna |
Agenzia spagnola per i medicinali e i dispositivi medici / Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2) |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Francia |
Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) |
Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro - Agenzia nazionale per i medicinali veterinari / Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail / Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV) |
Croazia |
Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici / Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) |
Ministero dell'Agricoltura, Direzione Veterinaria e della sicurezza alimentare / Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane |
Italia |
Agenzia Italiana del Farmaco |
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari / Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari |
Cipro |
Ministero della Salute - Servizi farmaceutici / Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας |
Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente - Servizi veterinari / Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος |
Lettonia |
Agenzia statale per i medicinali / Zāļu valsts aģentūra |
Servizio alimentare e veterinario – Dipartimento di valutazione e registrazione / Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments |
Lituania |
Agenzia statale per il controllo dei medicinali / Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba |
Servizio statale alimentare e veterinario / Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
Lussemburgo |
Ministère de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Ungheria |
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet / Istituto nazionale di farmacia e nutrizione |
Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare, Direzione dei medicinali veterinari / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI) |
Malta |
Autorità di regolamentazione per i medicinali |
Sezione per i medicinali veterinari del Laboratorio veterinario nazionale (NVL) facente capo al dipartimento per la salute e il benessere degli animali (AHWD) |
Paesi Bassi |
Ispettorato per la Sanità e i giovani / Inspectie Gezondheidszorg en Youth (IGJ) |
Commissione di valutazione dei medicinali / Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) |
Austria |
Agenzia austriaca per la Salute e la sicurezza alimentare / Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Polonia |
Ispettorato farmaceutico centrale / Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Portogallo |
Autorità nazionale per i medicinali e i prodotti sanitari / INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P |
Direzione generale alimentare e veterinaria / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT) |
Romania |
Agenzia nazionale per i medicinali e i dispositivi medici / Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale |
Autorità nazionale per la sanità animale e la sicurezza alimentare / Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor |
Slovenia |
Agenzia per i medicinali e i dispositivi medici della Repubblica di Slovenia / Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Slovacchia |
Istituto statale per il controllo dei medicinali / Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) |
Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei medicinali / Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL) |
Finlandia |
Agenzia finlandese per i medicinali / Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA) |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
Svezia |
Agenzia per i prodotti medicinali / Läkemedelsverket |
Cfr. autorità per i medicinali per uso umano |
(1)
Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Germania per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, ZLG si intende riferito a tutte le autorità competenti dei Länder che rilasciano documenti relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.
(2)
Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Spagna per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios si intende riferita a tutte le autorità regionali competenti che rilasciano documenti ufficiali relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche. |
2) Regno Unito
Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari
Direzione per i medicinali veterinari
Appendice 12-B
ELENCO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E DEGLI ORIENTAMENTI TECNICI APPLICABILI IN MATERIA DI BUONE PRASSI DI FABBRICAZIONE
1) Per l'Unione europea:
2) Per il Regno Unito:
The Human Medicines Regulations 2012 (SI 2012/1916)
The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 2004/1031)
The Veterinary Medicines Regulations 2013 (SI 2013/2033)
I regolamenti sulle buone prassi di fabbricazione elaborati a norma del regolamento B17 e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione pubblicati a norma del regolamento C17, della legge Human Medicines Regulations 2012
I principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione applicabili ai fini della legge Veterinary Medicines Regulations 2013, Schedule 2.
Appendice 12-C
PRODOTTI CONTEMPLATI
Medicinali per uso umano e per uso veterinario:
ALLEGATO 13
SOSTANZE CHIMICHE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
"autorità responsabili":
per l'Unione: la Commissione europea;
per il Regno Unito: il governo del Regno Unito;
"GHS delle Nazioni Unite": il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica agli scambi, alla regolamentazione, all'importazione e all'esportazione di sostanze chimiche tra l'Unione e il Regno Unito con riferimento alla registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizione, approvazione, classificazione, etichettatura e all'imballaggio di tali sostanze.
Articolo 3
Obiettivi
Gli obiettivi del presente allegato sono:
agevolare gli scambi di sostanze chimiche e prodotti correlati tra le parti;
garantire livelli elevati di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale; e
consentire la cooperazione tra le autorità responsabili dell'Unione e del Regno Unito.
Articolo 4
Organizzazioni e organi internazionali pertinenti
Le parti riconoscono la pertinenza di organizzazioni e organi internazionali, segnatamente l'OCSE e il sottocomitato di esperti sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (SCEGHS) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), per l'elaborazione di orientamenti scientifici e tecnici in materia di sostanze chimiche.
Articolo 5
Partecipazione alle organizzazioni e agli organi internazionali pertinenti e sviluppi normativi
Articolo 6
Classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
Articolo 7
Cooperazione
Articolo 8
Scambio di informazioni
Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi aspetto pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi.
ALLEGATO 14
PRODOTTI BIOLOGICI
Articolo 1
Obiettivo e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
"autorità competente": l'agenzia ufficiale che ha giurisdizione sulle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D e che è responsabile dell'attuazione del presente allegato;
"autorità di controllo": l'autorità alla quale l'autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per le ispezioni e le certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D;
"organo di controllo": l'ente riconosciuto dall'autorità competente per eseguire ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D; e
"equivalenza": la capacità di disposizioni legislative, disposizioni regolamentari e prescrizioni diverse, nonché di sistemi di ispezione e certificazione diversi, di conseguire gli stessi obiettivi.
Articolo 3
Riconoscimento dell'equivalenza
Articolo 4
Importazione e immissione sul mercato
Articolo 5
Etichettatura
Articolo 6
Scambio di informazioni
Le parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente allegato. In particolare, entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ciascuna parte invia all'altra:
una relazione che contiene informazioni in merito ai tipi e ai quantitativi di prodotti biologici esportati a norma del presente allegato, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente;
una relazione sulle attività di controllo e sorveglianza svolte dalle proprie autorità competenti, sui risultati ottenuti e sulle misure correttive adottate, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente; e
i dettagli delle irregolarità rilevate e delle infrazioni delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D, a seconda dei casi.
Ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte circa:
gli aggiornamenti dell'elenco delle proprie autorità competenti, autorità di controllo e organi di controllo, compresi i recapiti (in particolare l'indirizzo e l'indirizzo Internet);
le modifiche o le abrogazioni cui intende procedere con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D, le proposte di nuove disposizioni legislative o regolamentari o le pertinenti modifiche proposte delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato; e
le modifiche o le abrogazioni adottate con riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari di cui all'appendice 14-C o 14-D, le nuove disposizioni legislative o le pertinenti modifiche delle procedure e delle prassi amministrative connesse ai prodotti biologici oggetto del presente allegato.
Articolo 7
Revisioni tra pari
Articolo 8
Gruppo di lavoro per i prodotti biologici
Le funzioni del gruppo di lavoro per i prodotti biologici sono le seguenti:
discutere questioni attinenti al presente allegato su richiesta di una parte, compresa l'eventuale necessità di modifiche del presente allegato o delle sue appendici;
agevolare la cooperazione in materia di disposizioni legislative e regolamentari, norme e procedure riguardanti i prodotti biologici oggetto del presente allegato, comprese le discussioni su qualsiasi aspetto tecnico o regolamentare inerente alle regole e ai sistemi di controllo; e
condurre discussioni tecniche conformemente all'articolo 97 del presente accordo su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato.
Appendice 14-A
PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DAL REGNO UNITO PER I QUALI L'UNIONE RICONOSCE L'EQUIVALENZA
Descrizione |
Osservazioni |
Prodotti vegetali non trasformati |
|
Animali vivi o prodotti animali non trasformati |
Compreso il miele |
Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine |
|
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti |
|
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi |
|
Sementi e materiale di moltiplicazione |
|
I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nel Regno Unito o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nel Regno Unito con ingredienti coltivati nel Regno Unito o che sono stati importati nel Regno Unito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito.
Appendice 14-B
PRODOTTI BIOLOGICI PROVENIENTI DALL'UNIONE PER I QUALI IL REGNO UNITO RICONOSCE L'EQUIVALENZA
Descrizione |
Osservazioni |
Prodotti vegetali non trasformati |
|
Animali vivi o prodotti animali non trasformati |
Compreso il miele |
Prodotti dell'acquacoltura e alghe marine |
|
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti |
|
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi |
|
Sementi e materiale di moltiplicazione |
|
I prodotti biologici figuranti nella presente appendice sono prodotti agricoli o prodotti dell'acquacoltura non trasformati ottenuti nell'Unione o prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti o mangimi che sono stati trasformati nell'Unione con ingredienti coltivati nell'Unione o che sono stati importati nell'Unione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione.
Appendice 14-C
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI BIOLOGICI APPLICABILI NEL REGNO UNITO ( 102 )
Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nel Regno Unito:
Regolamento (CE) n. 834/2007 conservato;
Regolamento (CE) n. 889/2008 conservato;
Regolamento (CE) n. 1235/2008 conservato;
regolamenti del 2009 sui prodotti biologici (SI 2009/842).
Appendice 14-D
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI PRODOTTI BIOLOGICI APPLICABILI NELL'UNIONE
Le disposizioni legislative e regolamentari seguenti sono applicabili nell'Unione:
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ( 103 );
regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ( 104 );
regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 105 ).
ALLEGATO 15
SCAMBI DI VINO
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 2
Definizioni dei prodotti, pratiche e trattamenti enologici
Ciascuna parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo del vino prodotto nell'altra parte, se tale vino è stato prodotto conformemente a quanto segue:
definizioni dei prodotti autorizzate in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 15-A;
pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 15-A che sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV; e
pratiche enologiche e restrizioni stabilite in ciascuna parte che non sono conformi alle norme pertinenti dell'OIV, elencate nell'appendice 15-B.
Articolo 3
Prescrizioni di certificazione per l'importazione nei territori delle parti
Articolo 4
Informazioni sugli alimenti e codici di lotto
Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio del vino figuri alcuna delle date seguenti o loro equivalenti:
data di condizionamento;
data di imbottigliamento;
data di produzione o fabbricazione;
data di scadenza, data limite per l'uso, data limite per l'uso o il consumo e relative varianti;
termine minimo di conservazione e relative varianti; o
data di vendita raccomandata.
In deroga al primo comma, lettera e), una parte può esigere l'indicazione del termine minimo di conservazione su prodotti che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.
Articolo 5
Misure transitorie
Il vino che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, è stato prodotto, descritto ed etichettato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di una parte ma in maniera non conforme al presente allegato può continuare a essere etichettato e immesso sul mercato:
da grossisti o produttori, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente accordo; e
da dettaglianti, fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 6
Scambio di informazioni
Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi aspetto pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi.
Articolo 7
Riesame
Al più tardi tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti valutano ulteriori misure per agevolare gli scambi di vino tra le parti.
Appendice 15-A
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI
Disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito ( 106 )
Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti:
definizioni dei prodotti:
regolamento (UE) n. 1308/2013 conservato, in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione conservato, in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche;
regolamento (UE) n. 1169/2011 conservato, e successive modifiche;
pratiche enologiche e restrizioni:
regolamento (UE) n. 1308/2013 conservato, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione conservato, e successive modifiche.
Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione
Disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riguardanti:
definizioni dei prodotti:
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 107 ), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 75, 81 e 91, dell'allegato II, parte IV, e dell'allegato VII, parte II, di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ( 108 ), in particolare l'articolo 47, gli articoli da 52 a 54 e gli allegati III, V e VI di detto regolamento, e successive modifiche;
regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 109 ), e successive modifiche;
pratiche enologiche e restrizioni:
regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare le pratiche enologiche e le restrizioni ai sensi degli articoli 80 e 83 e dell'allegato VIII di detto regolamento e delle relative norme di esecuzione, e successive modifiche;
regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione ( 110 ), e successive modifiche.
Appendice 15-B
ALTRE PRATICHE ENOLOGICHE E RESTRIZIONI CONGIUNTAMENTE ACCETTATE DALLE PARTI
1) Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere usati per l'arricchimento e l'edulcorazione a condizioni specifiche e limitate fissate all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 conservato, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei vini contemplati dal presente accordo.
2) L'aggiunta di acqua nella vinificazione non è consentita, salvo se necessaria per esigenze tecniche specifiche.
3) Le fecce fresche possono essere usate a condizioni specifiche e limitate stabilite all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione e all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione conservato.
Appendice 15-C
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER IL VINO IMPORTATO [DALL'UNIONE EUROPEA / DAL REGNO UNITO] VERSO [IL REGNO UNITO / L'UNIONE EUROPEA] (1)
1. Esportatore (nome e indirizzo) |
2. N. progressivo (2) |
3. Importatore (nome e indirizzo) |
4. Autorità competente del luogo di spedizione [nell'Unione europea / nel Regno Unito] (3) |
5. Timbro doganale (solo per uso ufficiale [dell'Unione europea / del Regno Unito]) |
|
6. Mezzo di trasporto e informazioni relative al trasporto (4) |
7. Luogo di scarico (se diverso da 3) |
8. Descrizione del prodotto importato (5) |
9. Quantità in l/hl/kg |
10. Numero di contenitori (6) |
|
11. Certificato Il prodotto sopra designato è destinato al consumo umano diretto ed è conforme alle definizioni e alle pratiche enologiche autorizzate a norma dell'allegato 15 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra. È stato prodotto da un produttore soggetto a ispezione e vigilanza da parte della seguente autorità competente (7): Speditore che attesta le informazioni di cui sopra (8) Identificazione dello speditore (9) Luogo, data e firma dello speditore |
(1) Ai sensi dell'allegato 15, articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.
(2) Indicare il numero di tracciabilità della partita, vale a dire il numero progressivo che la identifica nei registri dell'esportatore.
(3) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente del Regno Unito o dello Stato membro dell'Unione europea dal quale la partita è esportata che è responsabile della verifica delle informazioni contenute nel presente certificato.
(4) Indicare il trasporto utilizzato per la consegna al punto d'ingresso nel territorio dell'Unione europea o del Regno Unito; specificare il modo di trasporto (nave, aereo, ecc.) e il nome del mezzo di trasporto (nome della nave, numero del volo, ecc.).
(5) Fornire le seguenti informazioni:
(6) Per contenitore si intende un recipiente per il vino la cui capacità è inferiore a 60 litri. Il numero dei contenitori può corrispondere al numero delle bottiglie.
(7) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dell'autorità competente pertinente di uno degli Stati membri dell'Unione europea o del Regno Unito.
(8) Indicare per esteso il nome, l'indirizzo e i recapiti dello speditore.
(9) Indicare:
ALLEGATO 16
ACCORDO DI CUI ALL'Articolo 96, PARAGRAFO 4, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI E LE MISURE PREVENTIVE, RESTRITTIVE E CORRETTIVE CONNESSE
Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni tra il sistema dell'Unione di scambio rapido di informazioni (RAPEX) per i prodotti di consumo non alimentari, o il sistema che lo sostituirà, e la banca dati del Regno Unito relativa alla vigilanza del mercato e alla sicurezza dei prodotti istituita a norma della legge General Product Safety Regulations 2005, o la banca dati che la sostituirà.
A norma dell'articolo 96, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
ALLEGATO 17
ACCORDO DI CUI ALL'Articolo 96, PARAGRAFO 5, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'Articolo 96, PARAGRAFO 4
Il presente allegato stabilisce un accordo sullo scambio regolare di informazioni, compreso lo scambio di informazioni per via elettronica, per quanto riguarda le misure adottate per i prodotti non alimentari non conformi, diverse da quelle di cui all'articolo 96, paragrafo 4, del presente accordo.
A norma dell'articolo 96, paragrafo 8, del presente accordo, l'accordo precisa il tipo di informazioni da scambiarsi come pure le modalità con cui effettuare gli scambi e applicare le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
ALLEGATO 18
OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI
Articolo 1
Criteri relativi agli operatori economici autorizzati e trattamento di tali operatori
I criteri specificati per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato (Authorised Economic Operator - AEO) di cui all'articolo 110 del presente accordo sono stabiliti a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e procedurali delle parti. I criteri specificati, che sono pubblicati, comprendono i seguenti:
assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata; e
esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.
Il programma di partenariato commerciale di cui all'articolo 110 del presente accordo comprende il seguente trattamento:
si tiene favorevolmente conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte nella propria valutazione dei rischi, al fine di ridurre ispezioni o controlli, nonché in altre misure connesse alla sicurezza;
si dà priorità all'ispezione delle partite oggetto delle dichiarazioni sommarie di entrata o uscita presentate da un AEO, se l'autorità doganale decide di effettuare un'ispezione;
si tiene conto della qualifica di AEO concessa dall'altra parte al fine di trattare l'AEO come partner sicuro al momento di valutare i requisiti dei partner commerciali per le domande di adesione a norma del proprio programma; e
ci si impegna a stabilire un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, in cui le operazioni di trasporto commerciale prioritarie cui partecipano gli AEO potrebbero essere agevolate e accelerate ove possibile dalle autorità doganali.
Articolo 2
Reciproco riconoscimento e competenza per l'attuazione
I programmi di partenariato commerciale in esame sono:
il programma di operatore economico autorizzato dell'Unione europea (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013;
il programma di operatore economico autorizzato del Regno Unito (sicurezza) (articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013, conservato nell'ordinamento interno del Regno Unito).
Articolo 3
Compatibilità
Le parti cooperano al fine di mantenere la compatibilità delle norme applicate a ciascuno dei loro programmi di partenariato commerciale con riguardo ai seguenti aspetti:
la presentazione delle domande di concessione della qualifica di AEO agli operatori;
la valutazione delle domande di concessione della qualifica di AEO;
la concessione della qualifica di AEO; e
la gestione, il monitoraggio, la sospensione, il riesame e la revoca della qualifica di AEO.
Le parti provvedono affinché le rispettive autorità doganali monitorino l'osservanza delle condizioni e dei criteri pertinenti da parte dell'operatore economico autorizzato.
Articolo 4
Trattamento dei titolari della qualifica
Articolo 5
Scambio di informazioni e comunicazione
Le parti si adoperano per comunicare efficacemente tra loro nell'attuazione del presente accordo. Esse si scambiano informazioni e favoriscono la comunicazione in merito ai rispettivi programmi di partenariato commerciale, in particolare:
trasmettendo tempestivamente aggiornamenti relativi al funzionamento e allo sviluppo dei loro programmi di partenariato commerciale;
impegnandosi in scambi di informazioni di reciproca utilità per quanto riguarda la sicurezza della catena di approvvigionamento;
designando i punti di contatto per i rispettivi programmi di partenariato commerciale e fornendo all'altra parte i recapiti di tali punti di contatto; e
agevolando un'efficace comunicazione interistituzionale tra la direzione generale Fiscalità e unione doganale della Commissione europea e l'Her Majesty's Revenue and Customs, al fine di migliorare le prassi in materia di gestione dei rischi nell'ambito dei rispettivi programmi di partenariato commerciale con riguardo alla sicurezza della catena di approvvigionamento da parte degli AEO.
I dati da scambiare riguardanti gli AEO comprendono:
nome;
indirizzo;
status dell'adesione;
data di convalida o di autorizzazione;
sospensioni e revoche;
numero unico di autorizzazione o identificazione (in una forma stabilita di comune accordo dalle autorità doganali); e
altre informazioni che possono essere definite di comune accordo tra le autorità doganali e che sono oggetto, se del caso, delle necessarie garanzie.
Lo scambio di dati ha inizio con l'entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 6
Trattamento dei dati
Tutti gli scambi di informazioni tra le parti a norma del presente allegato sono soggetti mutatis mutandis alla riservatezza e alla protezione delle informazioni di cui all'articolo 12 del protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Articolo 7
Consultazione e verifica
Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine riesamina regolarmente l'attuazione delle disposizioni di cui al presente allegato. Tale riesame comprende:
convalide comuni delle qualifiche di AEO concesse da ciascuna parte per individuare i punti di forza e di debolezza nell'attuazione del presente allegato;
scambi di opinioni riguardanti i dati da condividere e il trattamento degli operatori.
Articolo 8
Sospensione e interruzione
Una parte può applicare la procedura di cui al paragrafo 2 qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
prima che il presente accordo entri in vigore o entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, l'altra parte ha apportato modifiche sostanziali alle disposizioni giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono state valutate al fine di stabilire che i programmi di partenariato commerciale sono compatibili, tali da far venire meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento a norma dell'articolo 2, paragrafo 1;
le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non sono operative.
Una parte può applicare la procedura di cui al paragrafo 5 qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
l'altra parte modifica il proprio programma AEO o l'attuazione di tale programma in modo tale da far venire meno la compatibilità prescritta per il riconoscimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
le convalide comuni indicate all'articolo 3, paragrafo 2, non confermano la compatibilità dei programmi AEO delle parti.
ALLEGATO 19
MISURE ESISTENTI
Note introduttive
1. Gli elenchi del Regno Unito e dell'Unione stabiliscono, a norma degli articoli 133, 139 e 195 del presente accordo, le riserve formulate dal Regno Unito e dall'Unione in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
articolo 128 o 135 del presente accordo;
articolo 136 del presente accordo;
articolo 129 o 137 del presente accordo;
articolo 130 o 138 del presente accordo;
articolo 131 del presente accordo;
articolo 132 del presente accordo; o
articolo 194 del presente accordo.
2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
"settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
"sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
"classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva medesima;
"tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;
"livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;
"misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":
si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e
per quanto riguarda l'elenco dell'Unione, comprende le leggi o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro; e
"descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata.
4. Si precisa che, se una parte adotta una nuova misura a un livello amministrativo diverso da quello a cui la riserva è stata inizialmente formulata e tale nuova misura sostituisce effettivamente – nel territorio cui si applica – l'aspetto non conforme della misura originaria citata nell'elemento "misure", la nuova misura è considerata una "modifica" della misura originaria ai sensi dell'articolo 133, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 144, lettera c), e dell'articolo 195, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
5. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti dei capi o delle sezioni in relazione ai quali essa è formulata. L'elemento "misure" prevale su tutti gli altri.
6. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione:
per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
"CPC": la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
7. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o del Regno Unito rispetto all'articolo 136 del presente accordo e non rispetto all'articolo 135 o 137 del presente accordo. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 129 del presente accordo.
8. Una riserva formulata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Regno Unito si applica a una misura dell'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'amministrazione locale.
9. L'elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 128, 129, 135, 136, 137 o 194 del presente accordo. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.
10. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.
11. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo 2, del presente accordo che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.
12. Gli elenchi si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.
13. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 128, 135 o 194 del presente accordo per qualsiasi misura:
che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore contabile.
14. Per quanto riguarda i servizi finanziari: contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.
Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
UK |
Regno Unito |
UE |
Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri |
AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Cechia |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
EE |
Estonia |
EL |
Grecia |
ES |
Spagna |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
HR |
Croazia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
LV |
Lettonia |
MT |
Malta |
NL |
Paesi Bassi |
PL |
Polonia |
PT |
Portogallo |
RO |
Romania |
SE |
Svezia |
SI |
Slovenia |
SK |
Repubblica slovacca |
Elenco dell'Unione
Riserva n. 1 – Tutti i settori
Settore: |
Tutti i settori |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione obblighi per i servizi giuridici |
Capo / sezione: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Tipo di stabilimento
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
Un trattamento meno favorevole può essere concesso alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione o di uno Stato membro che hanno soltanto la sede legale nell'Unione, a meno che non possa essere dimostrato che possiedono un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e/o limitare la capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa per quanto riguarda gli investitori del Regno Unito o le loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.
Ai fini della presente riserva:
le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza oppure impongono limitazioni al numero di prestatori quale descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi
In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (non del SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria.
I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.
In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.
Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti.
In EE: se la residenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata a responsabilità limitata, una società per azioni o una succursale non si trova in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera, la società privata a responsabilità limitata, la società per azioni o la società straniera designa un punto di contatto il cui indirizzo estone può essere utilizzato per la consegna dei atti procedurali dell'impresa e delle dichiarazioni di intenti indirizzate all'impresa (cioè la succursale di una società straniera).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.
Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.
È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.
In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.
Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.
Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.
In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro appropriato (registro delle imprese o altro registro professionale) come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per un'unica impresa. Per l'occupazione di cittadini di paesi terzi in queste categorie non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
b) Acquisto di beni immobili
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:
Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente. L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato a essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se si comprovi, in base a una valutazione globale e concreta, l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.
L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico. L'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato in aggiunta dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo. In generale ciò significa che si applica una condizione di residenza limitata nell'azienda agricola. La condizione di residenza non è personale. I soggetti giuridici devono essere dei tipi elencati agli articoli 20 e 21 della legge e devono essere registrati nell'Unione (o nel SEE).
In EE: una persona giuridica di uno Stato membro dell'OCSE ha il diritto di acquistare un immobile comprendente:
meno di dieci ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale senza restrizioni;
dieci o più ettari di terreno agricolo se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a eccezione dei prodotti della pesca e del cotone (di seguito "prodotti agricoli");
dieci o più ettari di terreno forestale se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della gestione forestale ai sensi della legge forestale (di seguito "gestione forestale") o della produzione di prodotti agricoli;
meno di dieci ettari di terreno agricolo e meno di dieci ettari di terreno forestale, ma dieci o più ettari di terreno agricolo e forestale in totale, se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione di prodotti agricoli o della gestione forestale.
Se non soddisfa i requisiti di cui ai punti da ii) a iv), una persona giuridica può acquistare un immobile comprendente dieci o più ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale solo con l'autorizzazione del consiglio dell'amministrazione locale del luogo in cui è ubicato l'immobile da acquistare.
Per i cittadini di paesi non appartenenti al SEE si applicano restrizioni all'acquisto di beni immobili in determinate zone geografiche.
In EL: l'acquisto o la locazione di immobili nelle regioni frontaliere sono vietati alle persone fisiche o giuridiche la cui nazionalità o base sia al di fuori degli Stati membri e dell'Associazione europea di libero scambio. Il divieto può essere revocato con una decisione discrezionale adottata da un comitato dell'amministrazione decentrata appropriata (o dal ministro della Difesa nel caso in cui le proprietà da sfruttare appartengano al Fondo per lo sfruttamento della proprietà pubblica privata).
In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.
A MT: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.
In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;
oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;
oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;
oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); o
tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.
Se il Regno Unito consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese del Regno Unito l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)
Settore – sottosettore: |
servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria |
Classificazione industriale: |
CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale obblighi per i servizi giuridici |
Capo / sezione: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Servizi giuridici (parte di CPC 861) ( 112 )
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
Nell'UE: in ogni Stato membro si applicano prescrizioni non discriminatorie specifiche relative alla forma giuridica.
i) Servizi giuridici designati prestati con il titolo professionale di origine (parte di CPC 861 – servizi di consulenza giuridica, arbitrato, conciliazione e mediazione legale in materia di giurisdizione di origine e di diritto internazionale disciplinati dalla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo 5, sezione 7, del presente accordo).
Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale/azienda/impresa o per gli azionisti.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nella giurisdizione d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.
In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a prestare i servizi giuridici designati.
In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): Per prestare servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. Il mediatore può essere solo una persona iscritta nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia.
In Bulgaria il trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle imprese nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi bilaterali sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite.
A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.
In CZ: per gli avvocati stranieri è prescritta la residenza (presenza commerciale).
In DE: per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto della giurisdizione ospitante.
In DK: fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.
Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.
In ES: per prestare servizi giuridici designati è prescritto l'indirizzo professionale.
In FR: per esercitare la professione forense su base permanente è richiesta la residenza o lo stabilimento nel SEE. Fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra: Per tutti gli avvocati, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) e "association", a determinate condizioni. Gli azionisti, gli amministratori e i soci possono essere soggetti a restrizioni specifiche connesse alla loro attività professionale.
In HR: Solo un avvocato in possesso del titolo croato di avvocato può stabilire uno studio legale (gli studi del Regno Unito possono stabilire succursali che non possono assumere avvocati croati).
In HU: è richiesto un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ungherese. Un giureconsulto straniero non può essere membro di uno studio legale ungherese. Un avvocato straniero non è autorizzato a redigere documenti da trasmettere, o ad agire in qualità di rappresentante legale del cliente dinanzi, a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia.
In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.
Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione.
La consultazione giuridica da parte di giuristi è consentita a condizione che questi abbiano la loro residenza professionale ("domiciliação") in Portogallo, superino un esame di ammissione e siano iscritti all'Ordine degli avvocati.
In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.
In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) fatta salva la riserva dell'UE di cui sopra: Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.
I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.
In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare il diritto della giurisdizione nazionale può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.
In SK: per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.
ii) Altri servizi giuridici (diritto della giurisdizione ospitante, compresi i servizi di consulenza giuridica, i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale e i servizi di rappresentanza legale).
Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nella giurisdizione ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nella giurisdizione d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.
In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la piena abilitazione all'avvocatura, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità).
Gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione al cosiddetto "elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a fornire consulenza. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a nomina in un elenco specifico.
In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) riservato ai cittadini di uno Stato membro, di un altro Stato parte dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera ai quali sia stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato conformemente alla legislazione di uno dei suddetti paesi. Un cittadino straniero (a eccezione di quanto sopra) che sia stato autorizzato a esercitare la professione di avvocato conformemente alla legislazione del proprio paese può presentare ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica di Bulgaria in qualità di difensore o mandatario di un cittadino del proprio paese, agendo in relazione a un caso specifico, insieme a un avvocato bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto in un accordo tra lo Stato bulgaro e il rispettivo Stato estero, o sulla base della reciprocità, presentando una richiesta preliminare al presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. I paesi per i quali esiste una reciprocità sono designati dal ministero della Giustizia su richiesta del presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Per prestare servizi di mediazione legale, un cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria ed essere iscritto nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia.
A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.
In CZ: per gli avvocati stranieri è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura e la residenza (presenza commerciale) nella Repubblica ceca.
In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto interno.
In DK: i servizi giuridici prestati con il titolo di "advokat" (avvocato) o con qualsiasi titolo analogo, nonché la rappresentanza dinanzi ai tribunali, sono riservati agli avvocati con abilitazione professionale danese. Gli avvocati dell'UE, del SEE e della Svizzera possono esercitare con il titolo del loro paese d'origine.
Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.
Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.
In EE: è prescritta la residenza (presenza commerciale).
In EL: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).
In ES: è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza.
In FI: per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici possono essere prestati anche da soggetti non appartenenti all'Ordine degli avvocati.
In FR: fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura necessaria per la prestazione di servizi giuridici è prescritta la residenza o lo stabilimento nel SEE. In uno studio legale la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative connesse all'attività professionale dei soci. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation"e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote e riservata ai cittadini francesi e dell'UE.
Per tutti gli avvocati, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice) e "association", a determinate condizioni. Per esercitare la professione forense su base permanente è richiesta la residenza o lo stabilimento nel SEE.
In HR: è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea.
In HU: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).
In LT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).
Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali, comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali. È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura.
In LU (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero.
In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.
Per gli avvocati dell'Unione europea o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati.
A MT: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).
In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale della giurisdizione d'origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.
In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.
Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.
In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.
In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per l'ammissione all'Ordine degli avvocati e per l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza in uno Stato membro del SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto svedese.
Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.
I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.
In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la professione di avvocato secondo il diritto della giurisdizione d'origine può prestare servizi o esercitare la professione legale, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità.
Fatta salva la riserva dell'UE sulle prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.
In SK: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto della giurisdizione ospitante, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e la residenza (presenza commerciale). per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE e in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalts-AG detenendo una quota di minoranza.
In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza estone o dell'UE nonché la residenza permanente.
In ES e PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.
In FR: per essere registrati nell'elenco dei servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale si richiede lo stabilimento o la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone fisiche è prescritta la cittadinanza del SEE. Per rappresentare un cliente dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è richiesto lo stabilimento in uno Stato membro del SEE. La prestazione può avvenire esclusivamente tramite SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral) o qualsiasi altra forma giuridica, a determinate condizioni. Indipendentemente dalla forma giuridica, più della metà delle quote e dei diritti di voto deve essere detenuta da professionisti del SEE. Gli studi legali possono essere autorizzati a fornire servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale (cfr. riserva per i servizi giuridici).
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
d) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
e) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Misure:
legge sulla revisione finanziaria indipendente; legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche; e legge sulle imposte sul reddito delle società.
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)
Settore – sottosettore: |
servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti |
Classificazione industriale: |
CPC 9312, 93191, 932, 63211 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo / sezione: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
a) Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:
I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestate tali servizi (§ 95 SGB V).
Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per i servizi medici e dentistici è possibile l'accesso alle persone fisiche, ai centri di assistenza medica autorizzati e agli organismi incaricati. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.
Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191).
Misure:
Livello regionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
b) Servizi veterinari (CPC 932)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Possono essere autorizzate, a determinate condizioni, altre forme giuridiche di società previste dal diritto nazionale francese o dal diritto di un altro Stato membro del SEE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. L'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
SI: legge sui servizi farmaceutici (GU del RS n. 85/2016, 77/2017, 73/2019); legge sui prodotti medicinali (GU del RS n. 17/2014, 66/2019).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo
Settore – sottosettore: |
servizi di ricerca e sviluppo (R&S) |
Classificazione industriale: |
CPC 851, 853 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
L'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione a livello di Unione possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (CPC 851, 853).
Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).
La presente riserva lascia impregiudicata la parte quinta del presente accordo e l'esclusione degli appalti da parte di una parte o delle sovvenzioni, di cui all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del presente accordo.
Misure:
Riserva n. 5 – Servizi immobiliari
Settore – sottosettore: |
servizi immobiliari |
Classificazione industriale: |
CPC 821, 822 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
Riserva n. 6 – Servizi alle imprese
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) al trattamento concesso dai prestatori di servizi CRS dell'Unione ai vettori aerei di un paese terzo nell'Unione, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione non sia concesso dai vettori aerei non dell'Unione un trattamento equivalente al trattamento concesso dai vettori aerei dell'Unione ai prestatori di servizi CRS di un paese terzo, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento discriminatorio equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione da parte di vettori aerei dell'Unione.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Procedure di autorizzazione per la lotta aerea contro gli incendi, l'addestramento al volo, l'irrorazione, il rilevamento, la mappatura, la fotografia e altri servizi agricoli, industriali e di ispezione aerei.
Misure:
c) Servizi correlati alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
d) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro del SEE.
La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:
Misure:
e) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
f) Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
La residenza è richiesta anche per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza per la dirigenza e i consigli di amministrazione non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):
Misure:
Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.
Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);
Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione;
Verordnung über die Beschäftigung von AusländerInnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
i) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Misure:
j) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione
Settore – sottosettore: |
servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere |
Classificazione industriale: |
parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Riserva n. 8 – Servizi di costruzione
Settore – sottosettore: |
servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati |
Classificazione industriale: |
CPC 51 |
Tipo di riserva: |
trattamento nazionale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
A CY: requisito della cittadinanza.
Misura:
Riserva n. 9 – Servizi di distribuzione
Settore – sottosettore: |
servizi di distribuzione - distribuzione generale, distribuzione di tabacco |
Classificazione industriale: |
CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio.
È data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Riserva n. 10 – Servizi di istruzione
Settore – sottosettore: |
servizi di istruzione finanziati con fondi privati |
Classificazione industriale: |
CPC 921, 922, 923, 924 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica; e
legge sull'istruzione terziaria, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Riserva n. 11 – Servizi ambientali
Settore – sottosettore: |
servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico |
Classificazione industriale: |
parte di CPC 9402, 9404 |
Tipo di riserva: |
presenza locale |
Capo: |
scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
In SE: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accreditamento per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).
In SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società nel SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).
Misure:
Riserva n. 12 – Servizi finanziari
Settore – sottosettore: |
servizi finanziari – servizi assicurativi e servizi bancari |
Classificazione industriale: |
non applicabile |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Servizi assicurativi e connessi
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:
Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione delle società di assicurazione pensionistica devono avere un indirizzo permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.
In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni.
In PT: Per poter costituire una succursale o un'agenzia, le imprese di assicurazione straniere devono essere state autorizzate a svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione in conformità del diritto nazionale pertinente per almeno cinque anni.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
b) Servizi bancari e altri servizi finanziari
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'Unione, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro e avere una succursale in Italia.
Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione devono essere costituite in Italia (non succursali).
La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione aventi la sede nell'Unione nonché agli OICVM costituiti in Italia.
Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.
Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).
In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate.
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Riserva n. 13 – Servizi sanitari e sociali
Settore – sottosettore: |
servizi sanitari e sociali |
Classificazione industriale: |
CPC 931, 933 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Personenbeförderungsgesetz (PBefG; legge sui trasporti pubblici).
Livello regionale:
Landespflegegesetze:
HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).
SI: legge sui servizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64; legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/00, articoli 15 e 16; e legge sull'approvvigionamento di sangue (ZPKrv-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 104/06, articoli 5 e 8.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Riserva n. 14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi
Settore – sottosettore: |
turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche |
Classificazione industriale: |
CPC 641, 642, 643, 7471, 7472 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Riserva n. 15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Settore – sottosettore: |
servizi ricreativi; altri servizi sportivi |
Classificazione industriale: |
CPC 962, parte di 96419 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
Altri servizi sportivi (CPC 96419)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Misure:
Riserva n. 16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto
Settore – sottosettore: |
servizi di trasporto - pesca e trasporto su vie navigabili - ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo. Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni.
Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro.
Le operazioni tra residenti e non residenti riguardanti:
il noleggio di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne non registrate nello spazio economico;
il trasporto di merci con tali navi adibite al trasporto per vie navigabili interne; o
i servizi di rimorchio effettuati da tali navi da trasporto per la navigazione interna,
entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)).
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
b) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
c) Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)
Per i servizi di trasporto su strada non contemplati dalla parte seconda, rubrica terza, del presente accordo e dall'allegato 31 del presente accordo
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).
In PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
d) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Misure:
e) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Riserva n. 17 – Attività connesse all'energia
Settore – sottosettore: |
attività connesse all'energia - attività estrattive; produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.
L'estrazione di minerali di uranio è cessata con decreto del Consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.
Per quanto riguarda l'esplorazione e l'estrazione di minerali di torio, si applica il regime generale dei permessi e delle concessioni. Le decisioni volte a consentire l'esplorazione o l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso.
A norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 (modificata il 14 giugno 2012) è vietato ricorrere alla tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas.
L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
b) Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, parte di 742, 74220, 887)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.
Per il trasporto di merci diverse dal gas e dall'acqua si applica quanto segue:
per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e
le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – (si applica solo a livello amministrativo regionale) Trattamento nazionale, presenza locale:
Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.
L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC rev. 3.1 40, CPC 887).
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio di combustibili e la liquefazione del gas naturale possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni (controllate) di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania.
La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).
In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:
la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;
lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, nonché lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;
la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;
il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.
Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).
Misure:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Riserva n. 18 – Agricoltura, pesca e manifattura
Settore – sottosettore: |
agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
UE/Stato membro (salvo diversamente indicato) |
Descrizione:
a) Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
b) Pesca e acquacoltura (ISIC rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
c) Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Misure:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Misure:
Elenco del Regno Unito
Riserva n. 1 – Tutti i settori
Settore: |
Tutti i settori |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
Descrizione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Prescrizioni in materia di prestazioni
Il Regno Unito può far valere un impegno assunto conformemente alle disposizioni che disciplinano gli impegni successivi all'offerta nel City Code on Takeovers and Mergers o ai sensi degli atti di impegno in relazione ad acquisizioni o fusioni, se l'impegno non è imposto o prescritto come condizione per l'approvazione dell'acquisizione o della fusione.
Misure:
Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione:
Ai fini della presente riserva:
le misure in vigore o adottate dopo l'entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali oppure impongono requisiti di nazionalità o impongono limitazioni ai numeri di prestatori come descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo del Regno Unito mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo l'entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.
Misure:
Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)
Settore – sottosettore: |
servizi professionali – servizi giuridici; servizi di revisione dei conti |
Classificazione industriale: |
parte di CPC 861, CPC 862 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
Descrizione:
a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)
Per prestare determinati servizi giuridici può essere necessario ottenere un'autorizzazione o una licenza da un'autorità competente o rispettare i requisiti per la registrazione. Nella misura in cui i requisiti per ottenere un'autorizzazione o una licenza o per la registrazione non sono discriminatori e sono conformi agli impegni imposti dall'articolo 194 del presente accordo, essi non sono elencati. Ciò può includere, per esempio, l'obbligo di aver ottenuto determinate qualifiche, di aver completato un periodo di formazione riconosciuto o di richiedere, all'atto dell'adesione, un ufficio o un indirizzo postale nella giurisdizione dell'autorità competente.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Misure:
b) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Misure:
Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi veterinari)
Settore – sottosettore: |
servizi professionali – servizi veterinari |
Classificazione industriale: |
CPC 932 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
Descrizione:
Per eseguire interventi di chirurgia veterinaria è obbligatoria la presenza fisica. Gli interventi di chirurgia veterinaria sono riservati a chirurghi veterinari qualificati iscritti al collegio reale dei medici veterinari (RCVS).
Misure:
Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo
Settore – sottosettore: |
servizi di ricerca e sviluppo (R&S) |
Classificazione industriale: |
CPC 851, 853 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
Descrizione:
Per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dal Regno Unito possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini nazionali del Regno Unito o a persone giuridiche del Regno Unito aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale all'interno del Regno Unito (CPC 851, 853).
La presente riserva lascia impregiudicata la parte quinta del presente accordo e l'esclusione degli appalti da parte di una parte o delle sovvenzioni concesse dalle parti, di cui all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del presente accordo.
Misure:
Tutti i programmi di ricerca o innovazione attualmente esistenti e futuri.
Riserva n. 5 – Servizi alle imprese
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing senza operatori e altri servizi alle imprese |
Classificazione industriale: |
parte di CPC 831 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
Descrizione:
Per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo del Regno Unito è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore del Regno Unito è disciplinato dalle prescrizioni del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).
Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei del Regno Unito non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori del Regno Unito un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nel Regno Unito, o qualora ai prestatori di servizi CRS del Regno Unito non sia concesso dai vettori aerei non del Regno Unito un trattamento equivalente a quello previsto nel Regno Unito, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non del Regno Unito da parte di prestatori di servizi CRS che operano nel Regno Unito o ai prestatori di servizi CRS non del Regno Unito da parte di vettori aerei del Regno Unito.
Misure:
Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dagli Operation of Air Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations (S.I. 2018/1392).
Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio, come conservato nel diritto del Regno Unito dallo European Union (Withdrawal) Act 2018 e come modificato dai Computer Reservation Systems (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 (S.I. 2018/1080).
Riserva n. 6 – Servizi di comunicazione
Settore – sottosettore: |
servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere |
Classificazione industriale: |
parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
Descrizione:
L'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Si precisa che gli operatori postali possono essere subordinati a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
Misure:
Riserva n. 7 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto
Settore – sottosettore: |
servizi di trasporto - servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili, servizi ausiliari del trasporto ferroviario, servizi ausiliari del trasporto stradale, servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo |
Classificazione industriale: |
CPC 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
Descrizione:
a) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo (CPC 746)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
b) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Misure:
c) Servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure:
Port Services Regulations (regolamenti sui servizi portuali del 2019)
Riserva n. 8 – Attività connesse all'energia
Settore – sottosettore: |
attività connesse all'energia - attività estrattive |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 11, 8675, 883 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Livello amministrativo: |
centrale e regionale (salvo diversa indicazione) |
È necessaria una licenza per effettuare attività di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale del Regno Unito e per prestare servizi che richiedono l'accesso diretto alle risorse naturali o il loro sfruttamento.
La presente riserva si applica alle licenze di produzione rilasciate in relazione alla piattaforma continentale del Regno Unito. Per essere licenziataria un'impresa deve avere una sede di attività all'interno del Regno Unito. Questo implica:
una presenza dotata di personale nel Regno Unito;
la registrazione di una società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o
la registrazione di una succursale britannica di una società straniera nel registro delle imprese (Companies House).
Questo requisito vige per qualsiasi società che chieda una nuova licenza e per qualsiasi società che intenda aderire a una licenza esistente mediante cessione. Esso si applica a tutte le licenze e a tutte le imprese, che siano operatori o altro. Per partecipare a una licenza relativa a un settore di produzione una società deve: a) essere registrata come società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o b) svolgere l'attività tramite una sede stabile nel Regno Unito quale definita nella sezione 148 del Finance Act 2003 (che normalmente richiede una presenza dotata di personale) (ISIC rev. 3.1 11, CPC 883, 8675).
Misure:
ALLEGATO 20
MISURE FUTURE
Note introduttive
1. Gli elenchi del Regno Unito e dell'Unione stabiliscono, a norma degli articoli 133, 139 e 195 del presente accordo, le riserve formulate dal Regno Unito e dall'Unione in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
articolo 128 o 135 del presente accordo;
articolo 136 del presente accordo;
articolo 129 o 137 del presente accordo;
articolo 130 o 138 del presente accordo;
articolo 131 del presente accordo;
articolo 132 del presente accordo;
articolo 194 del presente accordo.
2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
"settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
"sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
"classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una parte;
"tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;
"descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e
"misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva.
4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.
5. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione europea:
per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002;
per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
6. Ai fini degli elenchi del Regno Unito e dell'Unione, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio dell'Unione o del Regno Unito rispetto all'articolo 136 del presente accordo e non rispetto all'articolo 135 o 137 del presente accordo. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 129 del presente accordo.
7. Una riserva formulata a livello dell'Unione si applica a una misura dell'Unione, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Regno Unito si applica a una misura dell'amministrazione centrale, di un'amministrazione regionale o di un'amministrazione locale.
8. L'elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi dell'articolo 128, 129, 135, 136, 137 o 194 del presente accordo. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate, tali misure continuano ad applicarsi.
9. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.
10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi alla parte seconda, rubrica prima, titolo II, capo 2, del presente accordo che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.
11. Gli elenchi si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione europea in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.
12. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 128, 135 o 194 del presente accordo per qualsiasi misura:
che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.
13. Per quanto riguarda i servizi finanziari: contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'UE che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi transfrontalieri in tutta l'Unione. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.
Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
UK |
Regno Unito |
UE |
Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri |
AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Cechia |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
EE |
Estonia |
EL |
Grecia |
ES |
Spagna |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
HR |
Croazia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
LV |
Lettonia |
MT |
Malta |
NL |
Paesi Bassi |
PL |
Polonia |
PT |
Portogallo |
RO |
Romania |
SE |
Svezia |
SI |
Slovenia |
SK |
Repubblica slovacca |
Elenco dell'Unione
Riserva n. 1 – Tutti i settori
Settore: |
Tutti i settori |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale obblighi per i servizi giuridici |
Capo / sezione: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Stabilimento
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, sono subordinate ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato 19 del presente accordo.
In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.
Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:
imporre condizioni specifiche nell'acquisto di quote;
porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; o
opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività o cessazioni) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.
Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:
porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o
opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.
La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione:
b) Acquisto di beni immobili
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Misure esistenti:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Tuttavia le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata possono acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.
Misure esistenti:
c) Riconoscimento
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
d) Trattamento della nazione più favorita
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese terzo che:
crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
concede il diritto di stabilimento; o
prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.
Per mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.
Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo bilaterale o multilaterale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno della parte in cui lo stabilimento si attua.
Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:
l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo bilaterale o multilaterale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o
l'integrazione della legislazione comune nel diritto delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale.
L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo bilaterale o multilaterale.
Misure esistenti:
L'UE: accorda un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
In DK, FI, SE: misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:
sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);
finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e
assistenza finanziaria alle società che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale). L'obiettivo della società nordica per il finanziamento ambientale (NEFCO) è quello di promuovere investimenti di interesse ambientale nordico, con particolare attenzione sull'Europa orientale.
La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del presente accordo.
In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.
In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea equatoriale, Mozambico, Sao Tomé e Principe e Timor Leste).
e) Armi, munizioni e materiale bellico
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:
Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari
Settore: |
servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria |
Classificazione industriale: |
parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi giuridici
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
In BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).
In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali (parte di CPC 861), comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.
b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure esistenti:
c) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;
svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e
pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico.
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure esistenti:
In PT: prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.
d) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici
Settore: |
servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti |
Classificazione industriale: |
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:
Misure esistenti:
In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
In BE: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).
In PT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per quanto riguarda le professioni dei fisioterapisti, del personale paramedico e dei podologi, i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.
b) Servizi veterinari (CPC 932)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
L'esercizio della professione veterinaria è consentito solo ai cittadini del SEE e ai residenti permanenti (è prescritta la presenza fisica per i residenti permanenti).
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
In CZ: le vendite al dettaglio sono possibili soltanto dagli Stati membri.
In BE: le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici specifici sono possibili soltanto da una farmacia stabilita in Belgio.
In BG, EE, ES, IT e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici.
In IE e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione.
In PL: gli intermediari nel commercio di medicinali devono essere registrati e avere la residenza o la sede legale nel territorio della Repubblica di Polonia.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo
Settore: |
servizi di ricerca e sviluppo |
Classificazione industriale: |
CPC 851, 852, 853 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale |
Capo: |
scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Misure esistenti:
Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari
Settore: |
servizi immobiliari |
Classificazione industriale: |
CPC 821, 822 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale |
Capo: |
scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing
Settore: |
servizi di noleggio o leasing senza operatori |
Classificazione industriale: |
CPC 832 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale |
Capo: |
scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie
Settore: |
servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie |
Classificazione industriale: |
CPC 87901, 87902 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale |
Capo: |
scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese – servizi di collocamento |
Classificazione industriale: |
CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Misure esistenti:
Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione |
Classificazione industriale: |
CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
b) Servizi di investigazione (CPC 87301)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere) |
Classificazione industriale: |
CPC 87905, 87904, 884, 887 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
In HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.
b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Misure esistenti:
e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Riserva n. 11 – Telecomunicazioni
Settore: |
servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite |
Classificazione industriale: |
|
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Riserva n. 12 – Costruzioni
Settore: |
servizi di costruzione |
Classificazione industriale: |
CPC 51 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione
Settore: |
servizi di distribuzione |
Classificazione industriale: |
CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, parte di 631 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Distribuzione di prodotti farmaceutici
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
b) Distribuzione di bevande alcoliche
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure esistenti:
c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.
Misure esistenti:
Riserva n. 14 – Servizi di istruzione
Settore: |
servizi di istruzione |
Classificazione industriale: |
CPC 92 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
L'UE: servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.
L'UE, a eccezione di CZ, NL, SE e SK: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).
In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).
In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).
In CZ e SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).
In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).
In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).
In SK: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
in BG, IT e SI: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).
In BG e IT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).
In AT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).
Misure esistenti:
Riserva n. 15 – Servizi ambientali
Settore – sottosettore: |
servizi ambientali - gestione dei rifiuti e del suolo |
Classificazione industriale: |
CPC 9401, 9402, 9403, 94060 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato |
Capo: |
scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Riserva n. 16 – Servizi finanziari
Settore: |
servizi finanziari |
Classificazione industriale: |
non applicabile |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Tutti i servizi finanziari
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
l'UE si riserva il diritto di prescrivere che un prestatore di servizi finanziari, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro.
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, eccetto per:
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
l'intermediazione assicurativa;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, o relative a valori mobiliari;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);
la riassicurazione e la retrocessione;
l'intermediazione assicurativa;
i servizi accessori del settore assicurativo;
l'accettazione di depositi;
i prestiti di qualsiasi tipo;
il leasing finanziario;
tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; le garanzie e gli impegni;
le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;
i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
l'accettazione di depositi;
i prestiti di qualsiasi tipo;
il leasing finanziario;
tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; le garanzie e gli impegni;
le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;
i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L) della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione di servizi connessi;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
l'accettazione di depositi;
i prestiti di qualsiasi tipo;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;
la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;
i servizi di assicurazione diretta (comprese la coassicurazione e la retrocessione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
l'accettazione di depositi;
i prestiti di qualsiasi tipo;
le garanzie e gli impegni;
i servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking";
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, gli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
merci in transito internazionale;
la riassicurazione e la retrocessione;
i servizi accessori del settore assicurativo;
i prestiti di qualsiasi tipo;
l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a) punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
b) Servizi assicurativi e connessi
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).
Misure esistenti:
In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea.
Misure esistenti:
In HU: solo le persone giuridiche dell'UE e le succursali registrate in Ungheria possono fornire servizi assicurativi diretti.
Misure esistenti:
In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.
Prestazione transfrontaliera di servizi attuariali.
Misure esistenti:
In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese/persone giuridiche dell'Unione europea. Solo le persone fisiche dell'Unione europea o le imprese in essa stabilite possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.
Misura esistente:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Regno Unito deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione europea.
Misure esistenti:
c) Servizi bancari e altri servizi finanziari
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure esistenti:
In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.
Misure esistenti:
In SK: i servizi d'investimento possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge.
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
In FI: almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali
Settore: |
servizi sanitari e sociali |
Classificazione industriale: |
CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
L'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma.
L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.
La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).
In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).
In BE: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).
In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).
In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).
Misure esistenti:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).
In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
In HU: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).
c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:
In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.
In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.
In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".
Misure esistenti:
Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi
Settore: |
servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali |
Classificazione industriale: |
CPC 7472 |
Tipo di riserva: |
trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Settore: |
servizi ricreativi, culturali e sportivi |
Classificazione industriale: |
CPC 962, 963, 9619, 964 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.
b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto
Settore: |
servizi di trasporto |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Misure esistenti:
c) Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:
d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:
Misure esistenti:
e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712);
limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712);
ai servizi di taxi nell'Unione può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.
Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).
In BG, DE: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a persone fisiche dell'Unione e a persone giuridiche dell'Unione aventi la propria sede centrale nell'Unione (CPC 712).
A MT: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
In FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure esistenti:
f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente ( 131 ); o
prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli.
Misure esistenti:
In HR: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).
In LT: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).
In SK: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).
Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico
Settore: |
agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Agricoltura, caccia e silvicoltura
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:
In particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri e al relativo uso, o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca di uno Stato membro, si riserva tra l'altro di:
disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera del Regno Unito o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti dell'Unione;
determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;
concedere un trattamento differenziato in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri in materia di pesca; e
imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato membro sia composto di cittadini degli Stati membri.
Un peschereccio è legittimato a battere bandiera di uno Stato membro solo se:
è interamente di proprietà di:
società registrate nell'Unione; o
cittadini di uno Stato membro;
la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno dell'Unione; e
il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nell'Unione o è un cittadino di uno Stato membro.
Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro.
La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.
Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia
Settore: |
produzione di energia e servizi connessi |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887. |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi energetici generali (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).
A CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole. Per i servizi connessi all'energia elettrica si applicano le condizioni di cittadinanza e di residenza. (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 e 887 diversi dai servizi di consulenza).
In FI: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.
In FI: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).
In FR: i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
b) Energia elettrica (ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza))
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
La produzione di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una persona giuridica dell'Unione o con una persona giuridica di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 135 ), in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione.
La persona giuridica dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.
Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture.
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Misure esistenti:
c) Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza))
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:
tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 136 ); e
la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).
In BE: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. L'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea.
A CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure esistenti:
d) Nucleare (ISIC rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove
Settore: |
altri servizi non compresi altrove |
Classificazione industriale: |
CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Misure esistenti:
b) Altri servizi alle imprese
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:
Misure esistenti:
c) Nuovi servizi
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Elenco del Regno Unito
Riserva n. 1 – Tutti i settori
Settore: |
Tutti i settori |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale obblighi per i servizi giuridici |
Capo/Sezione: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Presenza commerciale
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.
b) Trattamento della nazione più favorita
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
concede il diritto di stabilimento; o
prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.
Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.
Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento nelle parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento deve comportare il diritto dei cittadini nazionali delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nazionali nel diritto nazionale del paese in cui si attua lo stabilimento.
Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:
l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) di tale accordo; o
l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.
L'allineamento o l'integrazione avvengono, e si ritengono avvenuti, solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.
Concessione di un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra il Regno Unito e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
c) Armi, munizioni e materiale bellico
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)
Settore – sottosettore: |
Servizi professionali – servizi giuridici, servizi di revisione dei conti |
Classificazione industriale: |
parte di CPC 861, parte di 87902, parte di 862 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale obblighi per i servizi giuridici |
Capo/Sezione: |
liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi e quadro normativo per i servizi giuridici |
Descrizione:
a) Servizi giuridici
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, alta dirigenza e consigli di amministrazione, trattamento nazionale, scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale e quadro normativo per i servizi giuridici – Obblighi:
b) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Misure esistenti:
Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)
Settore: |
servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti |
Classificazione industriale: |
CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio del Regno Unito (CPC 9312, parte di 93191).
La prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).
Per i prestatori di servizi non fisicamente presenti nel territorio del Regno Unito (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).
b) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Riserva n. 4 – Servizi alle imprese (servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie)
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese - servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie |
Classificazione industriale: |
CPC 87901, 87902 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale presenza locale |
Capo: |
scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie.
Riserva n. 5 – Servizi alle imprese (servizi di collocamento)
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese – servizi di collocamento |
Classificazione industriale: |
CPC 87202, 87204, 87205, 87206, 87209 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
La prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).
Prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.
Riserva n. 6 – Servizi alle imprese (servizi di investigazione)
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese – servizi di investigazione |
Classificazione industriale: |
CPC 87301 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di servizi di investigazione (CPC 87301).
Riserva n. 7 – Servizi alle imprese (altri servizi alle imprese)
Settore – sottosettore: |
servizi alle imprese – altri servizi alle imprese |
Classificazione industriale: |
CPC 86764, 86769, 8868, parte di 8790 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Solo gli organismi riconosciuti autorizzati dal Regno Unito possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto del Regno Unito. Può esistere l'obbligo di stabilimento.
Misure esistenti:
b) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;
noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio;
servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
seguenti servizi prestati con aeromobile con equipaggio nel rispetto delle norme e regolamentazioni di ciascuna parte che disciplinano l'ammissione degli aeromobili nel rispettivo territorio, la partenza da esso e l'esercito al suo interno: lotta aerea antincendio, addestramento al volo, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; e
la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo.
Riserva n. 8 – Servizi di istruzione
Settore: |
servizi di istruzione |
Classificazione industriale: |
CPC 92 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
Tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.
La prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).
Riserva n. 9 – Servizi finanziari
Settore: |
servizi finanziari |
Classificazione industriale: |
|
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Tutti i servizi finanziari
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
concessione di un trattamento differenziato a un investitore o a un prestatore di servizi finanziari di un paese terzo in forza di un qualsivoglia trattato internazionale bilaterale o multilaterale in materia di investimenti o di qualsivoglia altro accordo commerciale.
b) Servizi assicurativi e connessi
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
la riassicurazione e la retrocessione; e
i servizi accessori del settore assicurativo.
c) Servizi bancari e altri servizi finanziari
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:
Solo le imprese con sede sociale nel Regno Unito possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi di investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata con sede centrale e sede sociale nel Regno Unito.
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera L), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 183, lettera a), punto ii), del presente accordo, salvo l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera L.
Riserva n. 10 – Servizi sanitari e sociali
Settore: |
servizi sanitari e sociali |
Classificazione industriale: |
CPC 931, diversi da 9312, parte di 93191 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 931, diversi da 9312, parte di 93191)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.
Tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.
La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).
b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di servizi e limitare la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).
c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:
La prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.
La prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.
Riserva n. 11 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Settore: |
servizi ricreativi, culturali e sportivi |
Classificazione industriale: |
CPC 963, 9619, 964 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)
La prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.
b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)
La prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.
c) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)
Lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.
Riserva n. 12 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto
Settore: |
servizi di trasporto |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:
Ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera del Regno Unito (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo). Questa riserva non si applica alle persone giuridiche costituite nel Regno Unito che hanno un legame effettivo e continuo con la sua economia.
b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
La prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi nel Regno Unito, quest'ultimo si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali del Regno Unito possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).
Solo le navi battenti bandiera del Regno Unito possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).
c) Servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:
d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale:
e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada
Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale:
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712);
ai servizi di taxi nel Regno Unito può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criteri principali: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).
Misure esistenti:
f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:
Trasporto su strada e su rotaia
Concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, conclusi tra il Regno Unito e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:
Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo
Concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra.
Riserva n. 13 – Pesca, approvvigionamento idrico
Settore: |
pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882, ISIC rev. 3.1 41 |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.
a) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:
In particolare nel quadro della politica della pesca del Regno Unito e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Regno Unito e al relativo uso o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca del Regno Unito, quest'ultimo si riserva tra l'altro di:
disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera del Regno Unito, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti del Regno Unito;
determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;
concedere un trattamento differenziato in forza di accordi internazionali esistenti o futuri relativi alla pesca; e
imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera del Regno Unito sia composto di cittadini del Regno Unito.
Un peschereccio è legittimato a battere bandiera del Regno Unito solo se:
è interamente di proprietà di:
società costituite nel Regno Unito; o
cittadini del Regno Unito;
la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno del Regno Unito; e
il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nel Regno Unito o è un cittadino del Regno Unito.
Solo a navi battenti bandiera del Regno Unito può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali del Regno Unito.
La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.
Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.
b) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua
Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, presenza locale, trattamento nazionale:
Per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.
Riserva n. 14 – Attività connesse all'energia
Settore: |
produzione di energia e servizi connessi |
Classificazione industriale: |
ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131 e 887 (diversi dai servizi di consulenza). |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito, se consente che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti le imprese dell'Unione controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni del Regno Unito di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico del Regno Unito. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.
Riserva n. 15 – Altri servizi non compresi altrove
Settore: |
altri servizi non compresi altrove |
Tipo di riserva: |
accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale |
Capo: |
liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi |
Descrizione:
Il Regno Unito si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (CPC), 1991.
ALLEGATO 21
VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI
1. Una misura elencata nel presente allegato può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata a condizione che la modifica non ne riduca la conformità agli articoli 141 e 142 del presente accordo, quale esistente immediatamente prima della modifica.
2. Gli articoli 141 e 142 del presente accordo non si applicano alle misure esistenti non conformi elencate nel presente allegato, nella misura della non conformità.
3. Gli elenchi di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.
4. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.
5. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Cechia |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
EE |
Estonia |
EL |
Grecia |
ES |
Spagna |
UE |
Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
HR |
Croazia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
LV |
Lettonia |
MT |
Malta |
NL |
Paesi Bassi |
PL |
Polonia |
PT |
Portogallo |
RO |
Romania |
SE |
Svezia |
SI |
Slovenia |
SK |
Repubblica slovacca |
6. Le misure non conformi dell'Unione sono le seguenti.
Tutti i settori |
AT, CZ: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. SK: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. CY: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. |
Tutti i settori |
UE: fino al 31 dicembre 2022 gli oneri, i diritti o le imposte applicati da una parte (diversi dai diritti connessi al trattamento di una domanda o di un rinnovo di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno) in ragione del fatto di essere autorizzata a svolgere un'attività o ad assumere una persona in grado di esercitare tale attività nel territorio di una parte, a meno che non si tratti di un requisito conforme all'articolo 140, paragrafo 3, del presente accordo o di un diritto sanitario a norma della legislazione nazionale in relazione a una domanda di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza nel territorio di una parte. AT, CZ, SK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro. HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società. |
Tutte le attività di cui al paragrafo 8: |
CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio. LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni/attività da svolgersi sulla base di un contratto. MT: permesso di lavoro prescritto. Non si effettua la verifica della necessità economica. SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica. SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. |
Ricerca e progettazione |
AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, eccetto per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici. |
Ricerche di mercato |
AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Diploma di laurea prescritto. CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. |
Fiere ed esposizioni |
AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. |
Servizi post-vendita o post-locazione |
AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e che possiedono conoscenze specialistiche. CY, CZ: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile. ES: gli installatori, i riparatori e i manutentori dovrebbero essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce il bene o il servizio o da un'impresa che fa parte dello stesso gruppo della persona giuridica originaria per almeno i tre mesi immediatamente precedenti alla data di presentazione della domanda di ingresso e, se del caso, dovrebbero vantare almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età. FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno. SE: permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per i) le persone fisiche che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua la verifica della necessità economica. |
Operazioni commerciali |
AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte. |
Personale turistico |
CY, ES, PL: nessun impegno specifico. FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di una persona giuridica dell'altra parte. SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per gli autisti e il personale degli autobus da turismo. Non si effettua la verifica della necessità economica. |
Traduzione e interpretazione |
AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. CY, PL: nessun impegno specifico. |
7. Le misure non conformi del Regno Unito sono le seguenti.
Tutti i settori |
Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. |
Tutti i settori |
Il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. Fino al 31 dicembre 2022 gli oneri, i diritti o le imposte applicati da una parte (diversi dai diritti connessi al trattamento di una domanda o di un rinnovo di visto, permesso di lavoro o permesso di soggiorno) in ragione del fatto di essere autorizzata a svolgere un'attività o ad assumere una persona in grado di esercitare tale attività nel territorio di una parte, a meno che non si tratti di un requisito conforme all'articolo 140, paragrafo 3, del presente accordo o di un diritto sanitario a norma della legislazione nazionale in relazione a una domanda di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza nel territorio di una parte. |
Tutte le attività di cui al paragrafo 8: |
nessuna. |
8. Le attività di cui i visitatori di breve durata per motivi professionali sono autorizzati a occuparsi sono le seguenti:
riunioni e consultazioni: persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o che partecipano a consultazioni con soci in affari;
ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici che conducono ricerche a titolo indipendente o per una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;
ricerche di mercato: ricercatori e analisti di mercato che effettuano ricerche o analisi per una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;
seminari di formazione: personale di un'impresa che entra nel territorio visitato dal visitatore di breve durata per motivi professionali per seguire un corso di formazione in tecniche e pratiche di lavoro utilizzate da società od organizzazioni nel territorio visitato dal visitatore di breve durata per motivi professionali, purché il corso di formazione seguito sia limitato solo all'osservazione, alla familiarizzazione e all'apprendimento in aula;
fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera a fini di promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;
vendite: rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma che non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;
acquisti: incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata nel territorio della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;
servizi post-vendita o post-locazione: installatori, personale preposto alla riparazione e manutenzione e supervisori in possesso delle conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore, che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compreso il software, acquistate o prese in locazione da una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;
operazioni commerciali: personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari), che partecipa a un'operazione commerciale per conto di una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica;
personale turistico: agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni o accompagnano i partecipanti di un viaggio iniziato nel territorio della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica; e
traduzione e interpretazione: traduttori o interpreti che prestano servizi in qualità di dipendenti di una persona giuridica della parte di cui il visitatore di breve durata per motivi professionali è una persona fisica.
ALLEGATO 22
PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
1. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, in conformità dell'articolo 143 del presente accordo, per i settori che figurano nel presente allegato e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco in appresso si compone degli elementi seguenti:
la prima colonna indica il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e
la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.
3. In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 143 del presente accordo. Tali misure, che comprendono l'obbligo di ottenere una licenza, di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o di superare esami specifici, come gli esami di lingua, anche se non elencate nel presente allegato, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti delle parti.
4. Le parti non assumono impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non figurano nell'elenco.
5. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori: per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991.
6. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, i criteri principali consisteranno nella valutazione di quanto segue:
per il Regno Unito, la situazione del mercato pertinente nel Regno Unito; e
per l'Unione, la situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui deve essere prestato il servizio, anche per quanto riguarda il numero dei prestatori di servizi che già forniscono un servizio al momento della valutazione e l'impatto su di essi.
7. Gli elenchi di cui ai paragrafi da 10 a 13 si applicano solo ai territori del Regno Unito e dell'Unione in conformità dell'articolo 520, paragrafo 2, e dell'articolo 774 del presente accordo e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione e i suoi Stati membri e il Regno Unito. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione.
8. Si precisa che, per l'Unione, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Regno Unito il trattamento concesso in uno Stato membro, in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione.
9. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Cechia |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
EE |
Estonia |
EL |
Grecia |
ES |
Spagna |
UE |
Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
HR |
Croazia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
LV |
Lettonia |
MT |
Malta |
NL |
Paesi Bassi |
PL |
Polonia |
PT |
Portogallo |
RO |
Romania |
SE |
Svezia |
SI |
Slovenia |
SK |
Repubblica slovacca |
PSC |
Prestatori di servizi contrattuali |
IP |
Professionisti indipendenti |
Prestatori di servizi contrattuali
10. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 12 e 13, le parti assumono impegni in conformità dell'articolo 143 del presente accordo per quanto riguarda la categoria "modalità 4" dei prestatori di servizi contrattuali nei settori o sottosettori seguenti:
servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;
servizi di consulenza fiscale;
servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
servizi medici e dentistici;
servizi veterinari;
servizi ostetrici;
servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;
servizi informatici e affini;
servizi di ricerca e sviluppo;
servizi pubblicitari;
servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
servizi di consulenza gestionale;
servizi correlati alla consulenza gestionale;
servizi tecnici di prova e analisi;
servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;
attività estrattive;
manutenzione e riparazione di navi;
manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
servizi di traduzione e interpretazione;
servizi di telecomunicazione;
servizi postali e di corriere;
servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati;
servizi di ricognizione sul campo;
servizi di istruzione superiore;
servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
servizi ambientali;
servizi di consulenza relativi a servizi assicurativi e connessi;
altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
servizi di consulenza relativi ai trasporti;
servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
servizi delle guide turistiche;
servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.
Professionisti indipendenti
11. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 12 e 13, le parti assumono impegni in conformità dell'articolo 143 del presente accordo per quanto riguarda la categoria "modalità 4" dei professionisti indipendenti nei settori o sottosettori seguenti:
servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
servizi informatici e affini;
servizi di ricerca e sviluppo;
servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
servizi di consulenza gestionale;
servizi correlati alla consulenza gestionale;
attività estrattive;
servizi di traduzione e interpretazione;
servizi di telecomunicazione;
servizi postali e di corriere;
servizi di istruzione superiore;
servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;
altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
servizi di consulenza relativi ai trasporti;
servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.
12. Le riserve dell'Unione sono le seguenti.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
Tutti i settori |
PSC e PI: In AT: il soggiorno massimo è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore. In CZ: il soggiorno massimo è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se inferiore. |
Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861) |
PSC: In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. PI: In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220) |
PSC: In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (1) |
PSC: In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674) |
PSC: In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. PI: In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. |
Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673) |
PSC: In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. PI: In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. |
Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201) |
PSC: In SE: nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In FR: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico. In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica. In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi veterinari (CPC 932) |
PSC: In SE: nessuna. In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) |
PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191) |
PSC: In IE, SE: nessuna. In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi informatici e affini (CPC 84) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: nessun impegno specifico. |
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (2) e 853) |
PSC: UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (3). UE, eccetto in CZ, DK, SK: nessuna. In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. PI: UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (4). UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: nessuna. In BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi pubblicitari (CPC 871) |
PSC: In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864) |
PSC: In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. PI: In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. |
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico. PI: In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: Nessun impegno specifico. |
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) |
PSC: In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DE: nessuna, eccetto per i geometri pubblici, per i quali: nessun impegno specifico. In FR: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico. In BG: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868) |
PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) |
PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868) |
PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868) |
PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (5) (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866) |
PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali o certificate) |
PSC: In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: nessun impegno specifico. |
Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517). |
PSC: UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, NL e SE. In BE, DK, ES, NL, SE: nessuna. In CZ: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna. |
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi di istruzione superiore (CPC 923) |
PSC: UE, eccetto in LU, SE: nessun impegno specifico. In LU: nessun impegno specifico, eccetto per i docenti universitari, per i quali: nessuna. In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico. PI: UE, eccetto in SE: nessun impegno specifico. In SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico. |
Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza) |
PSC: UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: nessun impegno specifico. In BE, DE, ES, HR, SE: nessuna. In DK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409) |
PSC: In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In HU: nessun impegno specifico. PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: nessun impegno specifico. |
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza) |
PSC: In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei PSC non superiori a tre mesi. In HU: nessun impegno specifico. PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: nessun impegno specifico. |
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza) |
PSC: In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In BE: nessun impegno specifico. PI: In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In PL: verifica della necessità economica, eccetto per il trasporto aereo, per il quale: nessuna. In BE: nessun impegno specifico. |
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (6)) (CPC 7471) |
PSC: In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In BE, IE: nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori, per i quali: nessuna. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) |
PSC: In NL, PT, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: verifica della necessità economica. In ES, HR, LT, PL: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico. |
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza) |
PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. |
(1)
Non comprende i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza giuridica nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto della giurisdizione d'origine.
(2)
Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.
(3)
Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005.
(4)
Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005.
(5)
I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
(6)
Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche. |
13. Le riserve del Regno Unito sono le seguenti.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
Tutti i settori |
Nessuna. |
Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai "servizi di revisione dei conti", 86213, 86219 e 86220) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (1) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201) |
PSC: nessun impegno specifico. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi veterinari (CPC 932) |
PSC: nessun impegno specifico. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) |
PSC: nessun impegno specifico. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191) |
PSC: nessun impegno specifico. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi informatici e affini (CPC 84) |
PSC: Regno Unito: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (2) e 853) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi pubblicitari (CPC 871) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (3) (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali o certificate) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517). |
PSC: nessun impegno specifico. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi di istruzione superiore (CPC 923) |
PSC: nessun impegno specifico. PI: nessun impegno specifico. |
Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza) |
PSC: nessun impegno specifico. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (4)) (CPC 7471) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) |
PSC: nessuna. PI: nessun impegno specifico. |
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza) |
PSC: nessuna. PI: nessuna. |
(1)
Non comprende i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza giuridica nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto della giurisdizione d'origine.
(2)
Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.
(3)
I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.
(4)
Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche. |
ALLEGATO 23
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
Articolo 1
Impegni procedurali relativi all'ingresso e al soggiorno temporaneo
Le parti si adoperano per garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui all'accordo sia conforme alle buone prassi amministrative:
ciascuna parte garantisce che gli oneri applicati dalle autorità competenti per il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudichino indebitamente né ritardino gli scambi di servizi in virtù del presente accordo;
a discrezione delle autorità competenti di ciascuna parte, la documentazione che un richiedente è tenuto a presentare per le domande di concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta;
le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo sono trattate dalle autorità competenti di ciascuna parte il più rapidamente possibile;
le autorità competenti di ciascuna parte si adoperano per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta a ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda;
se le autorità competenti di una parte chiedono informazioni supplementari a un richiedente al fine di trattare la domanda, esse si impegnano a informare il richiedente in tal senso senza indebito ritardo;
dopo aver adottato una decisione, le autorità competenti di ciascuna parte informano senza indugio il richiedente in merito all'esito della domanda;
se una domanda è approvata, le autorità competenti di ciascuna parte informano il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altre condizioni pertinenti;
se una domanda è respinta, le autorità competenti di una parte, su richiesta o di propria iniziativa, mettono a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame e ricorso disponibili; e
ciascuna parte si impegna ad accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico.
Articolo 2
Ulteriori impegni procedurali che si applicano al personale trasferito all'interno della società e a partner, figli e familiari ( 137 )
ALLEGATO 24
ORIENTAMENTI PER INTESE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
Introduzione
1. Il presente allegato contiene orientamenti per intese sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali ("intese"), come previsto dall'articolo 158 del presente accordo.
2. In virtù dell'articolo 158 del presente accordo, i presenti orientamenti sono presi in considerazione nell'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte di organismi o autorità professionali delle parti ("raccomandazioni comuni").
3. Gli orientamenti non sono vincolanti né esaustivi e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma del presente accordo, né incidono su di essi. Essi definiscono il contenuto tipico delle intese e danno indicazioni generali sul valore economico di un'intesa e sulla compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali.
4. Non tutti gli elementi dei presenti orientamenti potranno essere pertinenti in tutti i casi e gli organismi e autorità professionali hanno facoltà di inserire nelle loro raccomandazioni comuni ogni altro elemento che ritengano pertinente per intese sulla professione e le attività professionali in questione, compatibilmente con il presente accordo.
5. Il consiglio di partenariato deve tener conto degli orientamenti al momento di decidere se elaborare e adottare intese. Gli orientamenti non pregiudicano il suo riesame circa la coerenza delle raccomandazioni comuni con la parte seconda, rubrica prima, titolo II, del presente accordo, né il suo potere discrezionale di tener conto degli elementi che ritenga pertinenti, compresi quelli contenuti nelle raccomandazioni comuni.
SEZIONE B
FORMA E CONTENUTO DI UN'INTESA
6. La presente sezione illustra il contenuto tipico di un'intesa, parte della quale non rientra nell'ambito di competenza degli organismi o autorità professionali che preparano le raccomandazioni comuni. Tali aspetti costituiscono comunque informazioni utili da prendere in considerazione nella preparazione delle raccomandazioni comuni, in modo da adattarle meglio al possibile ambito di applicazione di un'intesa.
7. Le questioni disciplinate specificamente nel presente accordo che si applicano alle intese (quali l'ambito geografico di un'intesa, la sua interazione con misure non conformi calendarizzate, il sistema di risoluzione delle controversie, i meccanismi di ricorso, i meccanismi di monitoraggio e riesame dell'intesa) non dovrebbero essere affrontate tramite raccomandazioni comuni.
8. Un'intesa può specificare meccanismi diversi per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno di una parte. Essa può anche essere limitata, ma non necessariamente, alla definizione dell'ambito di applicazione dell'intesa, delle disposizioni procedurali, degli effetti del riconoscimento e dei requisiti supplementari, nonché delle disposizioni amministrative.
9. Un'intesa adottata dal consiglio di partenariato dovrebbe rispecchiare il grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito al riconoscimento.
Ambito di applicazione di un'intesa
10. L'intesa dovrebbe indicare:
la o le specifiche professioni regolamentate, il o i pertinenti titoli professionali e l'attività o il gruppo di attività rientranti nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in entrambe le parti ("ambito di esercizio"); e
se disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'accesso alle attività professionali a tempo determinato o indeterminato.
Condizioni per il riconoscimento
11. L'intesa può specificare in particolare:
le qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento ai sensi dell'intesa (per esempio, titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza);
il grado di discrezionalità mantenuto dalle autorità preposte al riconoscimento nel valutare le richieste di riconoscimento di tali qualifiche; e
le procedure di gestione delle variazioni e dei divari tra qualifiche professionali e i mezzi per colmare le differenze, compresa la possibilità di imporre misure compensative o qualsiasi altra condizione e limitazione pertinente.
Disposizioni procedurali
12. L'intesa potrà indicare:
i documenti richiesti e la forma in cui devono essere presentati (per esempio, per via elettronica o in altro modo, se devono essere corroborati da traduzioni o certificazioni di autenticità, ecc.);
le fasi e le procedure del processo di riconoscimento, comprese quelle relative a eventuali misure compensative e corrispondenti obblighi e tempistiche; e
la disponibilità di informazioni pertinenti a tutti gli aspetti dei processi e dei requisiti di riconoscimento.
Effetti del riconoscimento e prescrizioni aggiuntive
13. L'intesa potrà stabilire disposizioni sugli effetti del riconoscimento (se pertinenti, anche in relazione alle diverse modalità di prestazione).
14. L'intesa potrà descrivere eventuali prescrizioni aggiuntive per l'esercizio effettivo della professione regolamentata nella parte ospitante. Tali prescrizioni potranno comprendere:
obblighi di registrazione presso le autorità locali;
idonee conoscenze linguistiche;
possesso di un attestato di moralità;
conformità ai requisiti della parte ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali;
conformità alle norme della parte ospitante in materia di etica, indipendenza e deontologia;
necessità di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
norme in materia di azione disciplinare, responsabilità finanziaria e responsabilità civile professionale; e
requisiti per la formazione professionale continua.
Gestione dell'intesa
15. L'intesa dovrebbe indicare le condizioni alle quali può essere riesaminata o revocata nonché gli effetti di eventuali riesami o revoche. Potrà inoltre essere considerata l'opportunità di inserire disposizioni relative agli effetti di riconoscimenti precedenti.
SEZIONE C
VALORE ECONOMICO DI UN'INTESA PROSPETTATA
16. Ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 2, del presente accordo, le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, del valore economico di un'intesa prospettata. Potrà trattarsi di una valutazione dei previsti vantaggi economici derivanti dall'intesa per l'economia di entrambe le parti. Tale valutazione potrà essere utile al consiglio di partenariato nella definizione e nell'adozione di un'intesa.
17. Aspetti quali il livello esistente di apertura del mercato, le esigenze del settore, l'andamento e le tendenze del mercato, le aspettative e le richieste della clientela nonché le opportunità commerciali costituiranno elementi utili.
18. La valutazione non deve necessariamente consistere in un'analisi economica completa e dettagliata, ma deve fornire una spiegazione dell'interesse della professione per l'adozione di un'intesa e dei vantaggi attesi per le parti dall'adozione di tale intesa.
SEZIONE D
COMPATIBILITÀ DEI RISPETTIVI REGIMI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI
19. Ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 2, del presente accordo, le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, della compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali. Tale valutazione potrà essere utile al consiglio di partenariato nella definizione e nell'adozione di un'intesa.
20. Il seguente processo mira a guidare gli organismi e autorità professionali nella valutazione della compatibilità delle rispettive qualifiche e attività professionali al fine di semplificare e agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Fase 1: Valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata in ciascuna parte.
21. La valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata in ciascuna delle parti deve poggiare su tutte le informazioni pertinenti.
22. Devono essere individuati i seguenti elementi:
le attività o i gruppi di attività che rientrano nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte; e
le qualifiche professionali richieste in ciascuna parte per esercitare la professione regolamentata, che possono comprendere uno qualunque dei seguenti elementi:
l'istruzione minima richiesta, per esempio requisiti di ammissione, livello di istruzione, durata del percorso di studi e contenuto degli studi;
il livello minimo richiesto di esperienza professionale, per esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale preliminari alla registrazione, licenza o equivalente;
gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali; e
l'acquisizione di una licenza, o equivalente, attestante, tra l'altro, il soddisfacimento dei requisiti di qualifica professionale necessari per l'esercizio della professione.
Fase 2: Valutazione della divergenza tra l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte, ovvero tra le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata.
23. La valutazione della divergenza per quanto riguarda l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte ovvero le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata dovrebbe identificare in particolare le divergenze sostanziali.
24. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
una o più attività riferite a una professione regolamentata nella parte ospitante non rientrano nella corrispondente professione nella parte di origine;
siffatte attività sono soggette a formazione specifica nella parte ospitante; e
la formazione per siffatte attività nella parte ospitante riguarda materie sostanzialmente differenti da quelle che rientrano nella qualifica del candidato.
25. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata se esistono divergenze tra i requisiti delle parti riguardanti il livello, la durata o il contenuto della formazione richiesta per l'esercizio delle attività riferite alla professione regolamentata.
Fase 3: Meccanismi di riconoscimento
26. Possono vigere diversi meccanismi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in funzione delle circostanze. All'interno di una parte possono vigere diversi meccanismi.
27. Se non vi sono divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio e le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata, un'intesa può prevedere un processo di riconoscimento più semplice e snello rispetto alla situazione in cui esistono divergenze sostanziali.
28. Se vi sono divergenze sostanziali, l'intesa può prevedere misure compensative sufficienti a ovviare a tali divergenze.
29. Laddove si ricorra a misure compensative per ridurre le divergenze sostanziali, tali misure devono essere proporzionate alla divergenza che intendono compensare. Per valutare la portata delle misure compensative necessarie si può tener conto dell'esperienza professionale pratica o della formazione ufficialmente convalidata.
30. Indipendentemente dal fatto che le divergenze siano o no sostanziali, l'intesa può tener conto del grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito alle richieste di riconoscimento.
31. Le misure compensative possono assumere forme diverse, tra cui:
un periodo di tirocinio della professione regolamentata nella parte ospitante, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, sotto la responsabilità di una persona qualificata e oggetto di una valutazione regolamentata;
una prova impartita o riconosciuta dalle autorità competenti della parte ospitante per valutare la capacità del richiedente di esercitare una professione regolamentata in tale parte; o
una limitazione temporanea dell'ambito di esercizio; ovvero una combinazione di queste forme.
32. L'intesa potrebbe prevedere che ai richiedenti venga data la possibilità di scegliere tra diverse misure compensative laddove ciò possa limitare l'onere amministrativo per i richiedenti e tali misure siano equivalenti.
ALLEGATO 25
APPALTI PUBBLICI
SEZIONE A
DISPOSIZIONI PERTINENTI DELL'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI ("AAP")
Articoli da I a III, IV.1.a, da IV.2 a IV.7, da VI a XV, da XVI.1 a XVI.3, XVII e XVIII.
SEZIONE B
IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO
Ai fini della presente sezione, per "CPC" si intende la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991).
SOTTOSEZIONE B1
Unione europea
Conformemente all'articolo 277, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, la parte seconda, rubrica prima, titolo VI, del presente accordo si applica, oltre che agli appalti disciplinati dagli allegati relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, anche agli appalti di cui alla presente sottosezione.
Salvo diverse disposizioni contenute nella presente sottosezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti disciplinati dalla presente sottosezione.
Appalti disciplinati dalla presente sottosezione
1. Altri enti appaltanti
Appalti di beni e servizi, di cui agli allegati da 4 a 6 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e al paragrafo 2 della presente sottosezione, dei seguenti enti appaltanti degli Stati membri:
tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti sono disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 139 ) ("direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità") che sono amministrazioni aggiudicatrici (per esempio quelle di cui agli allegati 1 e 2 dell'appendice I dell'AAP) o imprese pubbliche ( 140 ) e che esercitano come attività:
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica oppure l'alimentazione con gas o energia termica di tali reti; o
qualsiasi combinazione di tali attività con quelle di cui all'allegato 3 dell'appendice I dell'AAP;
enti appaltanti privati che esercitano come attività una qualsiasi delle attività di cui al presente paragrafo, lettera a), all'allegato 3, punto 1, dell'appendice I dell'AAP o qualsiasi combinazione di tali attività, e che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente di uno Stato membro;
in relazione agli appalti di valore pari o superiore alle soglie seguenti:
2. Servizi complementari
Appalti dei seguenti servizi, oltre ai servizi elencati nell'allegato 5 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, per gli enti di cui agli allegati da 1 a 3 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o al paragrafo 1 della presente sottosezione:
Note:
1. Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641), di servizi di ristorazione (CPC 642), di servizi di vendita di bevande (CPC 643) e di servizi di istruzione (CPC 92) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori, ivi inclusi i prestatori di servizi, del Regno Unito, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 750 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e che il loro valore sia pari o superiore a 1 000 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti di cui all'allegato 3 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o da enti appaltanti di cui al paragrafo 1 della presente sottosezione.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della presente sottosezione qualora:
la produzione di gas o energia termica da parte dell'ente interessato avvenga poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella di cui alla presente sottosezione o all'allegato 3, lettere da a) a f), relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP; e
l'alimentazione della rete pubblica miri solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.
3. La parte seconda, rubrica prima, titolo VI [Appalti pubblici], del presente accordo e il presente allegato non riguardano gli appalti dei servizi seguenti:
servizi sanitari (CPC 931);
servizi amministrativi in campo sanitario (CPC 91122); e
servizi di fornitura di personale infermieristico e servizi di fornitura di personale medico (CPC 87206 e CPC 87209).
SOTTOSEZIONE B2
Regno Unito
Conformemente all'articolo 277, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, la parte seconda, rubrica prima, titolo VI, del presente accordo si applica, oltre che agli appalti disciplinati dall'articolo II dell'AAP, anche agli appalti di cui alla presente sottosezione.
Salvo diversa disposizione della presente sezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti disciplinati dalla presente sottosezione.
Appalti disciplinati dalla presente sottosezione
1. Altri enti appaltanti
Appalti di beni e servizi, di cui agli allegati da 4 a 6 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP e al paragrafo 2 della presente sottosezione, dei seguenti enti appaltanti del Regno Unito:
tutti gli enti aggiudicatori i cui appalti sono disciplinati dal regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità e dal regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia) che sono amministrazioni aggiudicatrici (per esempio quelle di cui agli allegati 1 e 2 dell'appendice I dell'AAP) o imprese pubbliche (cfr. nota 1) e che esercitano come attività:
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica oppure l'alimentazione con gas o energia termica di tali reti; o
qualsiasi combinazione di tali attività con quelle di cui all'allegato 3 dell'appendice I dell'AAP;
enti appaltanti privati che esercitano come attività una qualsiasi delle attività di cui al presente paragrafo, lettera a), all'allegato 3, punto 1, dell'appendice I dell'AAP o qualsiasi combinazione di tali attività, e che operano sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi da un'autorità competente del Regno Unito;
in relazione agli appalti di valore pari o superiore alle soglie seguenti:
Note del paragrafo 1:
1. Conformemente al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante:
perché ne hanno la proprietà;
perché vi hanno una partecipazione finanziaria; o
in forza di norme che disciplinano le imprese in questione.
2. Conformemente al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia), per "imprese pubbliche" si intendono le persone su cui una o più amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante:
perché ne hanno la proprietà;
perché vi hanno una partecipazione finanziaria;
in forza dei diritti loro conferiti dalle norme che disciplinano tale persona.
3. Conformemente sia al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità, sia al regolamento del 2016 relativo ai contratti dei servizi di pubblica utilità (Scozia), si presume che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino un'influenza dominante in uno qualsiasi dei casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente:
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa;
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.
2. Servizi complementari
Appalti dei seguenti servizi, oltre ai servizi elencati all'allegato 5 relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP, per gli enti di cui agli allegati da 1 a 3 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP o al paragrafo 1 della presente sottosezione:
Note:
1. Gli appalti di servizi alberghieri e di ristorazione (CPC 641), di servizi di ristorazione (CPC 642), di servizi di vendita di bevande (CPC 643) e di servizi di istruzione (CPC 92) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori, ivi inclusi i prestatori di servizi, dell'Unione europea, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 663 540 GBP se aggiudicati da enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 2 relativi al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP e che il loro valore sia pari o superiore a 884 720 GBP se aggiudicati da enti appaltanti di cui all'allegato 3 relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP o da enti appaltanti di cui al paragrafo 1 della presente sottosezione.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che prestano un servizio al pubblico da parte di un ente appaltante diverso da un'amministrazione aggiudicatrice non è considerata un'attività ai sensi della presente sezione qualora:
la produzione di gas o energia termica da parte dell'ente interessato avvenga perché il suo consumo è necessario per l'esercizio di un'attività diversa da quella di cui alla presente sezione o all'allegato 3, lettere da a) a f), relativo al Regno Unito dell'appendice I dell'AAP; e
l'alimentazione della rete pubblica miri solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponda al massimo al 20 % del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.
3. La parte seconda, rubrica prima, titolo VI, del presente accordo e il presente allegato non riguardano gli appalti dei servizi seguenti:
servizi sanitari (CPC 931);
servizi amministrativi in campo sanitario (CPC 91122); e
servizi di fornitura di personale infermieristico e servizi di fornitura di personale medico (CPC 87206 e CPC 87209).
ALLEGATO 26
ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI IDROCARBURI E DELLE MATERIE PRIME
ELENCO DEI PRODOTTI ENERGETICI (CODICE SA)
ELENCO DEGLI IDROCARBURI (CODICE SA)
ELENCO DELLE MATERIE PRIME (CAPITOLO SA)
Capitolo |
Voce |
25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
26 |
Minerali, scorie e ceneri a eccezione dei minerali di uranio o di torio e loro concentrati (codice SA 26.12) |
27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare; di elementi radioattivi o di isotopi, a eccezione degli elementi chimici radioattivi e degli isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti (codice SA 28.44); e isotopi diversi da quelli della voce 28.44; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no (codice SA 28.45) |
29 |
Prodotti chimici organici |
31 |
Concimi |
71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie, a eccezione delle perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (codice SA 7101) |
72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
74 |
Rame e lavori di rame |
75 |
Nichel e lavori di nichel |
76 |
Alluminio e lavori di alluminio |
78 |
Piombo e lavori di piombo |
79 |
Zinco e lavori di zinco |
80 |
Stagno e lavori di stagno |
81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
ALLEGATO 27
SOVVENZIONI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE
Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 367, paragrafo 14, del presente accordo:
Le sovvenzioni per l'adeguatezza della produzione di energia elettrica, le energie rinnovabili e la cogenerazione non compromettono la capacità di una parte di ottemperare ai propri obblighi a norma dell'articolo 304 del presente accordo, non incidono inutilmente sull'uso efficiente degli interconnettori elettrici di cui all'articolo 311 del presente accordo e, fatto salvo l'articolo 304, paragrafo 3, del presente accordo, sono stabilite mediante un processo concorrenziale trasparente, non discriminatorio ed efficace; e
per l'adeguatezza della produzione di energia elettrica, le sovvenzioni forniscono incentivi affinché i fornitori di capacità siano disponibili in periodi di stress del sistema previsti e possono essere limitate agli impianti che non superano i limiti di emissione di CO2 specificati; e
per le energie rinnovabili e la cogenerazione, le sovvenzioni non pregiudicano gli obblighi o le opportunità dei beneficiari di partecipare ai mercati dell'energia elettrica.
In deroga al punto 1, a condizione che siano adottate misure adeguate per evitare una sovracompensazione, è possibile ricorrere a procedure non concorrenziali per la concessione di sovvenzioni per le energie rinnovabili e la cogenerazione se la fornitura potenziale è insufficiente a garantire un processo concorrenziale, se è improbabile che la capacità ammissibile abbia un'incidenza negativa significativa sugli scambi o sugli investimenti tra le parti, o che siano concesse sovvenzioni per progetti dimostrativi.
Se sono introdotte esenzioni parziali dalle imposte e dagli oneri connessi all'energia ( 141 ) a favore degli utenti ad alta intensità energetica, tali esenzioni non superano l'importo totale dell'imposta o dell'onere.
Se la compensazione per gli utenti ad alta intensità di energia elettrica viene concessa in caso di aumento del costo dell'energia elettrica derivante dagli strumenti di politica climatica, essa è limitata ai settori ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dell'aumento dei costi.
Le sovvenzioni per la decarbonizzazione delle emissioni legate alle attività industriali proprie conseguono una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra. Le sovvenzioni riducono le emissioni derivanti direttamente dall'attività industriale. Le sovvenzioni volte a migliorare l'efficienza energetica delle attività industriali proprie migliorano l'efficienza energetica riducendo il consumo di energia, direttamente o per unità di produzione.
ALLEGATO 28
NON APPLICAZIONE DELL'ACCESSO DI TERZI E DELLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA ALLE INFRASTRUTTURE
Una parte può decidere di non applicare alle nuove infrastrutture o a un ampliamento significativo delle infrastrutture esistenti gli articoli 306 e 307 del presente accordo se:
il rischio connesso con gli investimenti nell'infrastruttura è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
gli investimenti rafforzano la concorrenza o la sicurezza per quanto riguarda l'approvvigionamento;
l'infrastruttura è di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi l'infrastruttura è stata o deve essere costruita;
prima di concedere l'esenzione, la parte ha deciso le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità.
ALLEGATO 29
ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ DEGLI INTERCONNETTORI ELETTRICI NELL'ORIZZONTE TEMPORALE DEL MERCATO DEL GIORNO PRIMA
PARTE 1
1. La nuova procedura per l'allocazione di capacità agli interconnettori elettrici tra l'Unione e il Regno Unito nell'orizzonte temporale del mercato del giorno prima si basa sul concetto di multi-region loose volume coupling.
L'obiettivo generale della nuova procedura è di massimizzare i benefici degli scambi.
Come primo passo nella definizione della nuova procedura, le parti provvedono affinché gli operatori dei sistemi di trasmissione elaborino proposte di massima e un'analisi costi-benefici.
2. Il multi-region loose volume coupling comporta lo sviluppo di una funzione di coupling del mercato per determinare le posizioni nette relative all'energia (allocazione implicita) tra:
le zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico; e
il Regno Unito.
3. Le posizioni nette relative all'energia elettrica attraverso gli interconnettori sono calcolate mediante un processo di allocazione implicita applicando un algoritmo specifico:
alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dalle zone di offerta istituite a norma del regolamento (UE) 2019/943 che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico;
alle offerte commerciali e alle offerte per l'orizzonte temporale del giorno prima provenienti dai pertinenti mercati del giorno prima nel Regno Unito;
ai dati sulla capacità della rete e alle capacità del sistema, determinati conformemente alle procedure concordate tra gli operatori dei sistemi di trasmissione; e
ai dati sui flussi commerciali previsti di interconnessioni elettriche tra zone di offerta connesse al Regno Unito e altre zone di offerta nell'Unione, determinati dagli operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione utilizzando metodologie solide.
Tale processo deve essere compatibile con le caratteristiche specifiche degli interconnettori elettrici per corrente continua, compresi le perdite e i requisiti in materia di carico.
4. La funzione di coupling del mercato:
produce risultati con sufficiente anticipo rispetto al funzionamento dei rispettivi mercati del giorno prima delle parti (per l'Unione si tratta del coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ( 142 )), affinché tali risultati possano essere utilizzati quali dati nei processi che determinano i risultati in tali mercati;
produce risultati affidabili e ripetibili;
è un processo specifico che mira a collegare i mercati distinti e separati del giorno prima nell'Unione e nel Regno Unito; in particolare ciò significa che l'algoritmo specifico è distinto e separato da quello impiegato nel coupling unico del giorno prima istituito a norma del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione e, per quanto concerne le offerte commerciali e le offerte dell'Unione, ha accesso esclusivamente a quelle provenienti da zone di offerta che sono direttamente connesse al Regno Unito da un interconnettore elettrico.
5. Le posizioni nette relative all'energia calcolate sono pubblicate dopo essere state convalidate e verificate. Se la funzione di coupling del mercato non è in grado né di funzionare né di produrre risultati, la capacità degli interconnettori elettrici è allocata mediante un processo alternativo e i partecipanti al mercato sono informati dell'applicazione del processo alternativo.
6. I costi per la definizione e l'attuazione delle procedure tecniche sono equamente ripartiti tra i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione del Regno Unito o altri soggetti, da un lato, e i pertinenti operatori dei sistemi di trasmissione dell'Unione o altri soggetti, dall'altro, salvo decisione contraria del comitato specializzato per l'energia.
PARTE 2
Il calendario per l'attuazione del presente allegato decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, secondo quanto indicato di seguito:
entro 3 mesi – analisi costi-benefici e presentazione di proposte di procedure tecniche;
entro 10 mesi – proposta di procedure tecniche;
entro 15 mesi – entrata in funzione delle procedure tecniche.
ALLEGATO 30
AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
SEZIONE A
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo e ambito di applicazione
Il presente allegato è elaborato ai fini dell'attuazione della cooperazione nei seguenti ambiti, conformemente all'articolo 445, paragrafo 2, del presente accordo, e descrive i termini, le condizioni e i metodi per l'accettazione reciproca dei riscontri di conformità e dei certificati:
certificati di aeronavigabilità e monitoraggio dei prodotti aeronautici civili di cui all'articolo 445, paragrafo 1, lettera a), del presente accordo;
certificati ambientali e prove sui prodotti aeronautici civili di cui all'articolo 445, paragrafo 1, lettera b), del presente accordo; e
certificati di progettazione e di produzione e monitoraggio delle organizzazioni di progettazione e produzione di cui all'articolo 445, paragrafo 1, lettera c), del presente accordo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
"accettazione": il riconoscimento di certificati, approvazioni, modifiche, riparazioni, documenti e dati di una parte a opera dell'altra parte senza che quest'ultima effettui attività di convalida e rilasci un certificato corrispondente;
"certificato di ammissione in servizio": un certificato rilasciato da un'organizzazione approvata o da un'autorità competente della parte esportatrice a titolo di riconoscimento del fatto che un nuovo prodotto aeronautico civile, diverso da un aeromobile, è conforme a un progetto approvato dalla parte esportatrice ed è in condizioni di funzionare in sicurezza;
"categoria di prodotti aeronautici civili": un insieme di prodotti che condividono caratteristiche comuni, raggruppati nelle procedure di attuazione tecnica, sulla base delle specifiche di certificazione dell'AESA e dell'autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (CAA);
"autorità di certificazione": l'agente tecnico della parte esportatrice che rilascia un certificato di progettazione per un prodotto aeronautico civile nella sua veste di autorità che esercita le responsabilità dello Stato di progettazione di cui all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. Qualora un certificato di progettazione sia rilasciato da un'organizzazione approvata della parte esportatrice, l'agente tecnico della parte esportatrice è considerato l'autorità di certificazione;
"certificato di progettazione": un titolo di riconoscimento rilasciato dall'agente tecnico o da un'organizzazione approvata di una parte, secondo cui il progetto o la modifica di un progetto di un prodotto aeronautico civile è conforme ai requisiti di aeronavigabilità, se del caso, e ai requisiti di protezione ambientale, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche ambientali stabilite da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte;
"requisiti operativi connessi alla progettazione": i requisiti operativi, compresi quelli ambientali, che incidono sulle caratteristiche di progettazione del prodotto aeronautico civile o sui dati di progettazione concernenti il funzionamento o la manutenzione di tale prodotto, che lo rendono idoneo per un particolare tipo di operazione;
"esportazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile passa dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile di una parte a quello dell'altra parte;
"certificato di aeronavigabilità per l'esportazione": un certificato rilasciato dall'autorità competente della parte esportatrice o, per gli aeromobili usati, dall'autorità competente dello Stato di immatricolazione dal quale il prodotto è esportato, a titolo di riconoscimento del fatto che un aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale notificati dalla parte importatrice;
"parte esportatrice": la parte dal cui sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile è rilasciato un prodotto aeronautico civile;
"importazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile esportato dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile di una parte è introdotto in quello dell'altra parte;
"parte importatrice": la parte nel cui sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile è introdotto un prodotto aeronautico civile;
"modifica di maggiore entità": tutte le modifiche apportate a un progetto di tipo che non sono "modifiche di minore entità";
"modifica di minore entità": una modifica apportata a un progetto di tipo che non ha conseguenze di rilievo su massa, bilanciamento, resistenza strutturale, affidabilità, caratteristiche operative, ambientali o di altra natura che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto aeronautico civile;
"dati di idoneità operativa": la serie di dati richiesta per sostenere e consentire gli aspetti operativi specifici di determinati tipi di aeromobili disciplinati dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione o del Regno Unito. Tale serie di dati deve essere progettata dal richiedente o dal titolare del certificato di omologazione dell'aeromobile e rientrare nel certificato di omologazione. A norma del sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile dell'Unione o del Regno Unito, una domanda iniziale di certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto comprende la domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa applicabili al tipo di aeromobile o è successivamente integrata dalla stessa;
"approvazione di produzione": un certificato rilasciato dall'autorità competente di una parte a un fabbricante di prodotti aeronautici civili a titolo di riconoscimento del fatto che il fabbricante soddisfa i requisiti applicabili stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di tale parte per la produzione dei particolari prodotti aeronautici civili;
"procedure di attuazione tecnica": le procedure di attuazione per il presente allegato elaborate dagli agenti tecnici delle parti conformemente all'articolo 445, paragrafo 5, del presente accordo;
"autorità di convalida": l'agente tecnico della parte importatrice che accetta o convalida, come specificato nel presente allegato, un certificato di progettazione rilasciato dall'autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata.
SEZIONE B
CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE
Articolo 3
Istituzione e composizione
Articolo 4
Mandato
Il mandato del Consiglio di supervisione della certificazione comprende in particolare le seguenti funzioni:
elaborare, adottare e rivedere le procedure di attuazione tecnica di cui all'articolo 6;
condividere informazioni sulle principali questioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, elaborare piani d'azione intesi ad affrontarle;
risolvere le questioni tecniche che rientrano nelle responsabilità delle autorità competenti e incidono sull'attuazione del presente allegato;
ove opportuno, elaborare metodi efficaci di cooperazione, assistenza tecnica e scambio di informazioni in materia di requisiti di sicurezza e protezione ambientale, sistemi di certificazione e sistemi di gestione della qualità e di normazione;
effettuare revisioni periodiche sulle modalità di convalida o di accettazione dei certificati di progettazione stabilite agli articoli 10 e 13;
presentare proposte di modifica del presente allegato al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione;
conformemente all'articolo 29, definire procedure atte a garantire il persistere della fiducia di ciascuna parte nell'affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell'altra parte;
analizzare l'attuazione delle procedure di cui alla lettera g) e intervenire in proposito; e
deferire le questioni irrisolte al comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione e garantire l'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato specializzato per la sicurezza dell'aviazione in merito al presente allegato.
SEZIONE C
ATTUAZIONE
Articolo 5
Autorità competenti per la certificazione della progettazione, la certificazione della produzione e i certificati per l'esportazione
Le autorità competenti per la certificazione della progettazione sono:
per l'Unione: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea; e
per il Regno Unito: la Civil Aviation Authority (autorità per l'aviazione civile) del Regno Unito.
Le autorità competenti per la certificazione della produzione e i certificati per l'esportazione sono:
per l'Unione: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e le autorità competenti degli Stati membri. Per quanto concerne il certificato per l'esportazione di un aeromobile usato, trattasi dell'autorità competente dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile dal quale quest'ultimo è esportato; e
per il Regno Unito: la Civil Aviation Authority (autorità per l'aviazione civile) del Regno Unito.
Articolo 6
Procedure di attuazione tecnica
Articolo 7
Scambio e tutela di dati e informazioni riservati e proprietari
SEZIONE D
CERTIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
Articolo 8
Principi generali
La presente sezione riguarda tutti i certificati di progettazione e, se del caso, le relative modifiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente allegato, in particolare:
certificati di omologazione, compresi i certificati di omologazione ristretti;
certificati di omologazione supplementari;
approvazioni di progetti di riparazione; e
autorizzazioni ETSO (technical standard order authorisations).
Articolo 9
Processo di convalida
Dopo aver esaminato i dati e le informazioni pertinenti forniti dall'autorità di certificazione, l'autorità di convalida rilascia il proprio certificato di progettazione per il prodotto aeronautico civile convalidato ("certificato di progettazione convalidato"), nei casi in cui:
è confermato che l'autorità di certificazione ha rilasciato il proprio certificato di progettazione per il prodotto aeronautico civile;
l'autorità di certificazione ha dichiarato che il prodotto aeronautico civile è conforme alla base di certificazione di cui all'articolo 11;
tutte le questioni sorte durante il processo di convalida condotto dall'autorità di convalida sono state risolte; e
ulteriori requisiti amministrativi, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, sono stati soddisfatti dal richiedente.
Articolo 10
Modalità di convalida dei certificati di progettazione
I certificati di omologazione rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di certificazione sono convalidati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida. I seguenti dati sono soggetti ad accettazione:
il manuale di installazione del motore (per il certificato di omologazione del motore);
il manuale delle riparazioni strutturali;
le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi di interconnessione dell'impianto elettrico; e
il manuale sul bilanciamento del peso.
Mediante le procedure di attuazione tecnica possono essere stabiliti dettagli procedurali con riguardo all'accettazione dei dati pertinenti. Eventuali dettagli procedurali non devono pregiudicare l'obbligo di accettazione di cui al primo comma.
Articolo 11
Base di certificazione per la convalida
Ai fini della convalida di un certificato di progettazione di un prodotto aeronautico civile, l'autorità di convalida fa riferimento ai seguenti requisiti stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative della propria parte nel determinare la base di certificazione:
i requisiti di aeronavigabilità relativi a un analogo prodotto aeronautico civile, in vigore alla data effettiva della domanda, stabiliti dall'autorità di certificazione e integrati, se del caso, da ulteriori condizioni tecniche, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica; e
i requisiti di protezione ambientale relativi ai prodotti aeronautici civili, in vigore alla data della domanda di convalida presentata all'autorità di convalida.
L'autorità di convalida specifica, se del caso, eventuali:
esenzioni dai requisiti applicabili;
divergenze dai requisiti applicabili; o
fattori di compensazione che offrono un livello di sicurezza equivalente quando non sono rispettati i requisiti applicabili.
In aggiunta ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità di convalida specifica eventuali condizioni speciali da applicare qualora i relativi codici di aeronavigabilità e le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative non contengano requisiti di sicurezza adeguati od opportuni per il prodotto aeronautico civile, poiché:
il prodotto aeronautico civile presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano i codici di aeronavigabilità e le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili;
l'uso previsto del prodotto aeronautico civile non è convenzionale; o
l'esperienza acquisita con altri prodotti aeronautici civili analoghi in servizio o prodotti aeronautici civili con caratteristiche di progettazione simili ha dimostrato che possono crearsi condizioni di non sicurezza.
Articolo 12
Livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida
Il livello di coinvolgimento dell'autorità di convalida di una parte durante il processo di convalida di cui all'articolo 9 e come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica è determinato principalmente in base:
all'esperienza e ai documenti dell'autorità competente dell'altra parte in quanto autorità di certificazione;
all'esperienza già acquisita da tale autorità di convalida durante gli esercizi di convalida precedenti con l'autorità competente dell'altra parte;
alla natura del progetto da convalidare;
alle prestazioni e all'esperienza del richiedente con l'autorità di convalida; e
all'esito delle valutazioni dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 28 e 29.
Articolo 13
Accettazione
Articolo 14
Disposizioni di attuazione per gli articoli 10 e 13
Per classificare come significativo o non significativo un certificato di omologazione supplementare o una modifica di maggiore entità, l'autorità di certificazione considera la modifica nel contesto di tutte le precedenti modifiche progettuali pertinenti e di tutte le relative revisioni delle specifiche di certificazione applicabili integrate nel certificato di omologazione del prodotto aeronautico civile. Sono automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:
la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti; o
viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto da modificare.
Articolo 15
Certificati di progettazione esistenti
Ai fini del presente allegato si applica quanto segue:
i certificati di omologazione, i certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni nonché le autorizzazioni ETSO e le relative modifiche rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione a richiedenti del Regno Unito, o da un'organizzazione di progettazione approvata situata nel Regno Unito, sulla base del diritto dell'Unione e validi al 31 dicembre 2020 si considerano rilasciati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di certificazione o da un'organizzazione approvata a norma di disposizioni legislative e regolamentari del Regno Unito e accettati dall'agente tecnico dell'Unione in quanto autorità di convalida conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;
i certificati di omologazione, i certificati di omologazione supplementari, le approvazioni di modifiche e riparazioni nonché le autorizzazioni ETSO e le relative modifiche rilasciati dall'agente tecnico dell'Unione a richiedenti dell'Unione, o da un'organizzazione di progettazione situata nell'Unione, sulla base del diritto dell'Unione e validi al 31 dicembre 2020 si considerano accettati dall'agente tecnico del Regno Unito in quanto autorità di convalida conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.
Articolo 16
Trasferimento di un certificato di progettazione
Nel caso in cui un certificato di progettazione sia trasferito a un altro soggetto, l'autorità di certificazione responsabile del certificato di progettazione informa tempestivamente l'autorità di convalida in merito al trasferimento e applica la procedura relativa al trasferimento dei certificati di progettazione specificata nelle procedure di attuazione tecnica.
Articolo 17
Requisiti operativi connessi alla progettazione
Articolo 18
Documenti operativi e dati relativi al tipo
Articolo 19
Convalida concomitante
Se così deciso dal richiedente e dagli agenti tecnici, può essere utilizzato un processo di certificazione e convalida concomitanti, ove opportuno e come specificato nelle procedure di attuazione tecnica.
Articolo 20
Mantenimento dell'aeronavigabilità
SEZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE
Articolo 21
Riconoscimento dei sistemi di certificazione della produzione e di sorveglianza della produzione
Articolo 22
Estensione dell'approvazione di produzione
Articolo 23
Interfaccia tra il titolare dell'approvazione di produzione e il titolare del certificato di progettazione
SEZIONE F
CERTIFICATI DI ESPORTAZIONE
Articolo 24
Moduli
I moduli della parte esportatrice sono i seguenti:
se la parte esportatrice è il Regno Unito, il modulo CAA 52 per gli aeromobili nuovi, il certificato di aeronavigabilità per l'esportazione per gli aeromobili usati e il modulo CAA 1 per gli altri prodotti nuovi; e
se la parte esportatrice è l'Unione europea, il modulo EASA 52 per gli aeromobili nuovi, il certificato di aeronavigabilità per l'esportazione per gli aeromobili usati e il modulo EASA 1 per gli altri prodotti nuovi.
Articolo 25
Rilascio di un certificato di esportazione
In caso di rilascio di un certificato di esportazione, l'autorità competente o il titolare dell'approvazione di produzione della parte esportatrice garantisce che tale prodotto aeronautico civile:
sia conforme al progetto automaticamente accettato o convalidato, o certificato dalla parte importatrice a norma del presente allegato e come specificato nelle procedure tecniche di attuazione;
sia in condizioni di funzionare in sicurezza;
soddisfi tutti i requisiti supplementari notificati dalla parte importatrice; e
per quanto riguarda aeromobili civili, motori ed eliche di aeromobili, sia conforme alle informazioni obbligatorie applicabili sul mantenimento dell'aeronavigabilità, incluse le direttive di aeronavigabilità della parte importatrice, come notificato da tale parte.
Articolo 26
Accettazione di un certificato di esportazione per un nuovo prodotto aeronautico civile
L'autorità competente della parte importatrice accetta un certificato di esportazione rilasciato dall'autorità competente o dal titolare di un'approvazione di produzione della parte esportatrice per un prodotto aeronautico civile, conformemente ai termini e alle condizioni indicati nel presente allegato e specificati nelle procedure di attuazione tecnica.
Articolo 27
Accettazione di un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato
Affinché un certificato di aeronavigabilità per l'esportazione di un aeromobile usato fabbricato secondo il sistema di sorveglianza della produzione della parte esportatrice sia accettato a norma del paragrafo 1, l'autorità competente della parte esportatrice assiste, su richiesta, l'autorità competente della parte importatrice nell'ottenimento di dati e informazioni riguardanti:
la configurazione dell'aeromobile al momento della spedizione da parte del fabbricante; e
le successive modifiche e riparazioni dell'aeromobile che sono state approvate.
L'autorità competente della parte esportatrice che, nel corso della valutazione dello stato di aeronavigabilità di un aeromobile usato considerato per l'esportazione, non sia in grado di soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo:
informa l'autorità competente della parte importatrice;
coordina con l'autorità competente della parte importatrice, come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, l'accettazione o il rifiuto delle deroghe ai requisiti applicabili; e
documenta eventuali deroghe accettate all'atto dell'esportazione.
SEZIONE G
QUALIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 28
Requisiti di qualificazione per l'accettazione dei riscontri di conformità e certificati
Ciascuna parte dispone di un sistema di certificazione e sorveglianza strutturato ed efficace per l'attuazione del presente allegato, che comprende:
un quadro giuridico e normativo che garantisce in particolare poteri normativi sui soggetti disciplinati dal sistema regolamentare in materia di sicurezza dell'aviazione civile della parte;
una struttura organizzativa che prevede una chiara descrizione delle responsabilità;
risorse sufficienti, inclusa la disponibilità di personale qualificato con sufficienti conoscenze, esperienza e formazione;
processi adeguati documentati in politiche e procedure;
documentazione e registri; e
un programma di ispezioni consolidato che garantisce un livello uniforme di attuazione del quadro giuridico e normativo tra le varie componenti del sistema di sorveglianza.
Articolo 29
Qualificazione continuativa delle autorità competenti
SEZIONE H
COMUNICAZIONI, CONSULTAZIONI E SOSTEGNO
Articolo 30
Comunicazioni
Fatte salve le deroghe decise dagli agenti tecnici delle parti caso per caso, tutte le comunicazioni tra le autorità competenti delle parti, inclusa la documentazione specificata nelle procedure di attuazione tecnica, sono effettuate in lingua inglese.
Articolo 31
Consultazioni tecniche
Articolo 32
Sostegno per le attività di sorveglianza in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità
Su richiesta, previo accordo reciproco e nella misura consentita dalle risorse disponibili, l'autorità competente di una parte può fornire assistenza tecnica, dati e informazioni all'autorità competente dell'altra parte nell'ambito delle attività di sorveglianza in materia di certificazione e mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione alla certificazione della progettazione, della produzione e della protezione ambientale. Il sostegno da fornire e le relative modalità sono descritti in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica.
ALLEGATO 31
TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
PARTE A
PRESCRIZIONI RELATIVE AI TRASPORTATORI DI MERCI SU STRADA A NORMA DELL'Articolo 463 DEL PRESENTE ACCORDO
SEZIONE 1
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI TRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA ED ESERCIZIO DELLA STESSA
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente sezione disciplina l'accesso all'attività di trasportatore di merci su strada e l'esercizio della stessa e si applica a tutti i trasportatori di merci su strada di una parte che effettuano trasporto di merci nell'ambito di applicazione dell'articolo 462 del presente accordo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le seguenti definizioni:
"autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada": la decisione amministrativa che autorizza una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti stabiliti nella presente sezione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada;
"autorità competente": un'autorità di una parte a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada, verifica se una persona fisica o giuridica soddisfi le condizioni stabilite nella presente sezione e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un'autorizzazione a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada; e
"luogo in cui una persona è normalmente residente": il luogo in cui tale persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Articolo 3
Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività di trasportatore di merci su strada
Le persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di trasportatore di merci su strada:
hanno una sede effettiva e stabile in una parte, come disposto all'articolo 5 della presente sezione;
sono in possesso del requisito di onorabilità di cui all'articolo 6 della presente sezione;
possiedono un'adeguata idoneità finanziaria, come disposto all'articolo 7 della presente sezione; e
possiedono l'idoneità professionale richiesta di cui all'articolo 8 della presente sezione.
Articolo 4
Gestore dei trasporti
Un trasportatore di merci su strada designa almeno una persona fisica in qualità di gestore dei trasporti, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue attività di trasporto e soddisfa le prescrizioni stabilite all'articolo 3, lettere b) e d), e che:
ha un legame effettivo con il trasportatore di merci su strada, per esempio in qualità di dipendente, direttore, proprietario, azionista o amministratore, o sia questa persona; e
risiede nella parte nel cui territorio è stabilito il trasportatore di merci su strada.
Se una persona fisica o giuridica non soddisfa il requisito dell'idoneità professionale, l'autorità competente può autorizzare la persona fisica o giuridica a esercitare l'attività di trasportatore di merci su strada senza designare un gestore dei trasporti conformemente al paragrafo 1, purché:
la persona fisica o giuridica designi una persona fisica residente nella parte di stabilimento del trasportatore di merci su strada che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, lettere b) e d), e che sia abilitata per contratto a esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell'impresa;
il contratto che lega la persona fisica o giuridica alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere in maniera effettiva e continuativa e indichi le responsabilità di tale persona in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;
la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, nella sua veste di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro diversi trasportatori di merci su strada esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo 50 veicoli; e
la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati esclusivamente nell'interesse della persona fisica o giuridica e le responsabilità di tale persona siano esercitate indipendentemente da qualsiasi persona fisica o giuridica per cui svolge attività di trasporto.
Articolo 5
Condizioni relative al requisito di stabilimento
Per soddisfare il requisito della sede effettiva e stabile nella parte di stabilimento, una persona fisica o giuridica:
dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione della persona fisica o giuridica, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti di previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi ai viaggi, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente sezione;
è iscritta nel registro delle società commerciali di tale parte o in un registro analogo, se richiesto dalla legislazione nazionale;
è soggetta all'imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, è assegnataria di un numero di identificazione IVA;
una volta concessa l'autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l'utilizzo in conformità della normativa della parte in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
svolge in maniera effettiva e continuativa, con l'ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività amministrative e commerciali nei locali di cui alla lettera a) situati in tale parte e gestisce in maniera effettiva e continuativa le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera f) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale parte; e
dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera d) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale parte, che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto effettuate dall'impresa.
Articolo 6
Condizioni relative al requisito dell'onorabilità
Nel determinare se una persona fisica o giuridica abbia soddisfatto tale requisito, le parti prendono in considerazione il comportamento della persona fisica o giuridica, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni della persona fisica o giuridica stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dalla parte.
Le condizioni di cui al presente paragrafo comprendono almeno quanto segue:
non sussistono validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o del trasportatore di merci su strada, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:
diritto commerciale;
legislazione in materia fallimentare;
condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
circolazione stradale;
responsabilità professionale;
traffico di esseri umani o di droga;
diritto tributario; e
il gestore dei trasporti o il trasportatore di merci su strada non è stato oggetto, in una delle parti o in entrambe, di una condanna per un reato grave o di una sanzione per un'infrazione grave delle norme di cui alla parte seconda, rubrica terza, titolo I, del presente accordo o della normativa nazionale riguardante in particolare:
i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'orario di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi di controllo;
i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;
la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;
l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;
l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada;
la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;
l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;
le patenti di guida;
l'accesso alla professione;
il trasporto degli animali;
il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; e
i viaggi i cui punti di carico e scarico sono situati nell'altra parte.
Nel corso del procedimento amministrativo, l'autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell'ambito di tale valutazione l'autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme di cui al terzo comma del paragrafo 1, del presente articolo, nonché del numero delle infrazioni più gravi stabilite nell'appendice 31-A-1-1, per le quali al gestore dei trasporti o al trasportatore di merci su strada sono state inflitte condanne o sanzioni. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata, l'autorità competente decide che la persona fisica o giuridica in questione continua a possedere il requisito dell'onorabilità. Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità sia sproporzionata rispetto all'infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità.
Articolo 7
Condizioni relative al requisito dell'idoneità finanziaria
Per soddisfare il requisito dell'idoneità finanziaria, una persona fisica o giuridica deve essere in grado su base permanente di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell'esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve:
per un valore di almeno 9 000 EUR / 8 000 GBP quando è utilizzato un solo veicolo a motore, di 5 000 EUR / 4 500 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate, ma non a 3,5 tonnellate;
sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate, ma non le 3,5 tonnellate, dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 1 800 EUR / 1 600 GBP quando è utilizzato un solo veicolo e di 900 EUR / 800 GBP per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Articolo 8
Condizioni relative al requisito dell'idoneità professionale
Una parte può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nella parte in questione.
Articolo 9
Dispensa dall'esame
Ai fini del rilascio di una licenza a un trasportatore di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non supera le 3,5 tonnellate, una parte può decidere di dispensare dagli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa una persona fisica o giuridica dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.
Articolo 10
Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni
Se constata che una persona fisica o giuridica rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa la persona fisica o giuridica in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono più soddisfatti, l'autorità competente può assegnare alla persona fisica o giuridica uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:
un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;
un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui la persona fisica o giuridica debba regolarizzare la situazione dimostrando che la persona fisica o giuridica dispone di una sede effettiva e stabile; o
un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, al fine di dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.
Articolo 11
Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti
L'autorità competente non può riabilitare il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell'onorabilità e che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame nelle materie elencate nell'appendice 31-A-1-2, parte I.
Articolo 12
Esame e registrazione delle domande
Articolo 13
Registri elettronici nazionali
Articolo 14
Cooperazione amministrativa tra le autorità competenti
Appendice 31-A-1-1
INFRAZIONI PIÙ GRAVI AI FINI DELL'ALLEGATO 31, PARTE A, SEZIONE 1, Articolo 6, PARAGRAFO 2
1. Superamento dei tempi limite come segue:
superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane;
superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.
2. Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall'apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.
3. Guida senza un certificato di revisione valido e/o guida con difetti molto gravi, tra l'altro, all'impianto di frenatura, agli organi di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alle sospensioni o al telaio, che possono creare un rischio immediato per la sicurezza stradale tale da determinare la decisione di fermare il veicolo.
4. Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l'ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.
5. Trasporto di merci senza che il conducente sia in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un'impresa che non è titolare della licenza comunitaria valida di cui all'articolo 463 del presente accordo.
6. Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.
7. Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.
Appendice 31-A-1-2
PARTE I
ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ALLEGATO 31, PARTE A, SEZIONE 1, Articolo 8
Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale a opera delle parti devono vertere almeno sulle materie indicate di seguito. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori di merci su strada devono possedere il livello di conoscenze e attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.
Il livello minimo di conoscenze, indicato di seguito, deve corrispondere almeno al livello di conoscenze raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.
A. Elementi di diritto civile
Il candidato deve in particolare:
conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;
essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;
essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal proprio committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale; e
conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), conclusa a Ginevra il 19 maggio 1956, e gli obblighi da essa derivanti.
B. Elementi di diritto commerciale
Il candidato deve in particolare:
conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento; e
possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.
C. Elementi di diritto sociale
Il candidato deve conoscere in particolare:
il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti e organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);
gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;
le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);
le norme applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro e le misure pratiche di applicazione di tali disposizioni; e
le norme applicabili in materia di qualificazione iniziale e formazione continua dei conducenti di cui alla parte B, sezione 1, del presente allegato.
D. Elementi di diritto tributario
Il candidato deve conoscere in particolare le norme relative:
all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;
alla tassa di circolazione degli autoveicoli;
alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti di merci su strada, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l'uso di infrastrutture; e
alle imposte sui redditi.
E. Gestione commerciale e finanziaria
Il candidato deve in particolare:
conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;
conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;
sapere cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;
essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;
essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;
essere in grado di redigere un bilancio;
conoscere i vari elementi dell'impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;
essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;
conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l'elaborazione di schede clienti, ecc.;
conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;
conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto merci su strada e conoscere il contenuto e le implicazioni degli Incoterm; e
conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto.
F. Accesso al mercato
Il candidato deve conoscere in particolare:
le normative professionali che disciplinano i trasporti su strada, la locazione di autoveicoli industriali e il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per le operazioni di trasporto su strada, alle ispezioni e alle sanzioni;
la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica; e
le formalità alla frontiera, la funzione e la portata dei documenti T e dei carnet TIR nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo.
G. Norme tecniche e di gestione tecnica
Il candidato deve in particolare:
conoscere le norme relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli vigenti nelle parti, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;
essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell'impresa, gli autoveicoli e i loro componenti (telaio, motore, organi di trasmissione, impianto di frenatura ecc.);
conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;
essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;
essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;
conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione e di carico delle merci (sponde, container, pallet ecc.) ed essere in grado di introdurre procedure e impartire istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio ecc.);
conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di merci pericolose e di rifiuti;
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall'accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP); e
essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.
H. Sicurezza stradale
Il candidato deve in particolare:
conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità ecc.);
essere in grado di adottare le misure atte a garantire il rispetto, da parte dei conducenti, del codice della strada, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nelle parti (limiti di velocità, precedenze, soste e limitazioni di parcheggio, uso dei proiettori, segnaletica stradale ecc.);
essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;
essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi; e
essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche.
PARTE II
ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME
1. Le parti organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale facoltativo per verificare se i candidati trasportatori di merci su strada possiedano il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l'idoneità a utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.
L'esame scritto obbligatorio si compone di due prove:
domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule; e
esercizi scritti/studi di casi.
La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.
Qualora venga organizzato un esame orale, le parti possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell'esame scritto.
2. Se organizzano anche un esame orale, le parti devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.
Se organizzano unicamente un esame scritto, le parti devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.
3. Per l'insieme delle prove i candidati devono ottenere una media non inferiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Una parte ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.
Appendice 31-A-1-3
PARTE A
MODELLO DI LICENZA PER L'UNIONE
COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest'ultimo — formato DIN A4, 100 g/m2 o superiore)
(Prima pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
Sigla distintiva dello Stato membro(1) che rilascia la licenza |
|
Denominazione dell'autorità o dell'organismo competente |
NUMERO DI LICENZA:
o
COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …
per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi
La presente licenza autorizza(2)…
…
…
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 72), che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e secondo le disposizioni generali della presente licenza.
Osservazioni particolari: . … . |
|
… |
|
La presente licenza è valida dal … |
al … |
Rilasciata a …, |
il … |
… ( 3 ) |
______________
(1) Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (HR) Croazia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.
(3) Firma e sigillo dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.
(b)
(Seconda pagina della licenza)
(Testo redatto nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
DISPOSIZIONI GENERALI
La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio della Comunità e, ove opportuno, alle condizioni che essa stabilisce:
Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l'accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.
La licenza è personale e non è cedibile a terzi.
Può essere ritirata dalle autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciata, in particolare se il titolare:
L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci.
Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo(1). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato.
La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
In ogni Stato membro il titolare è tenuto a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi in vigore, in particolare le norme in materia di trasporto e di circolazione.
__________________
(1) Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci.
PARTE B
MODELLO DI LICENZA PER IL REGNO UNITO
Licenza del Regno Unito per la Comunità
(a)
(Carta di cellulosa di colore blu chiaro Pantone, formato DIN A4, carta di cellulosa di 100 g/m2 o superiore)
(Prima pagina della licenza)
(Testo in lingua inglese o gallese)
UK |
|
NOME DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL REGNO UNITO ( 1 ) |
NUMERO DI LICENZA:
o
COPIA CERTIFICATA CONFORME N. …
per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi
La presente licenza autorizza(2) …
…
…
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i percorsi o le parti di percorso entro il territorio di uno Stato membro, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009(3).
Osservazioni particolari: … |
|
… |
|
La presente licenza è valida dal … |
al … |
Rilasciata a … |
il … |
|
|
___________________________
(1) Autorità competente per la regione interessata per la quale è rilasciato il certificato.
(2) Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore.
(3) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge.
(b)
(Seconda pagina della licenza)
(Testo in lingua inglese o gallese)
DISPOSIZIONI GENERALI
La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009(1).
Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi o le parti di percorso nel territorio di uno Stato membro autorizzato da qualsiasi accordo internazionale tra il Regno Unito e l'Unione europea o uno Stato membro.
Nel caso di un trasporto in partenza dal Regno Unito e a destinazione di un paese terzo o viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio di qualunque Stato membro.
La licenza è personale e non è cedibile a terzi.
Può essere ritirata da un "Traffic Commissioner" (autorità preposta al rilascio delle licenze) o dal dipartimento delle infrastrutture (Irlanda del Nord), per esempio se il titolare:
L'originale della licenza deve essere conservato dall'impresa di trasporto merci.
Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo(2). Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche se il rimorchio o il semirimorchio non è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o è immatricolato o ammesso alla circolazione in un altro Stato.
La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio del Regno Unito o di ciascuno Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.
_______________________
(1) Regolamento (CE) n. 1072/2009 quale conservato nel diritto del Regno Unito dalla sezione 3 della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea (European Union (Withdrawal) Act) e modificato dai regolamenti adottati ai sensi della sezione 8 di tale legge.
(2) Per "veicolo" si intende un veicolo a motore immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato nel Regno Unito o in uno Stato membro, adibito esclusivamente al trasporto di merci.
Appendice 31-A-1-4
ELEMENTI DI SICUREZZA DELLA LICENZA
La licenza deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:
SEZIONE 2
DISTACCO DEI CONDUCENTI
Articolo 1
Oggetto
Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i trasportatori di merci su strada stabiliti in una delle parti la quale, nel quadro del trasporto di merci, distacca lavoratori nel territorio dell'altra parte a norma dell'articolo 3 della presente sezione.
Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalle disposizioni della presente sezione. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dalla presente sezione.
Nessuna disposizione della presente sezione pregiudica l'applicazione ai trasportatori di merci su strada dell'Unione, nel territorio dell'Unione, delle norme dell'Unione relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione, per "conducente distaccato" si intende un conducente che, per un periodo di tempo limitato, fornisce una prestazione di lavoro nel territorio di una parte diversa da quella in cui il conducente lavora abitualmente.
Articolo 3
Principi
Ai fini del paragrafo 1, in caso di distacco nell'Unione europea, il distacco si considera iniziato quando il conducente entra nel territorio di uno Stato membro per effettuare operazioni di carico e/o di scarico merci in tale Stato membro e si considera concluso quando il conducente lascia il territorio di tale Stato membro.
Articolo 4
Condizioni di lavoro e di occupazione
Ciascuna parte provvede affinché, indipendentemente dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro, i trasportatori di merci su strada garantiscano, sulla base della parità di trattamento, ai conducenti distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie elencate di seguito che, nella parte o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono stabilite:
periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
durata minima dei congedi annuali retribuiti;
retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; e
parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.
Qualora le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non determinino quali elementi dell'indennità specifica per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco e quali elementi fanno parte della retribuzione, l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese.
In mancanza, o a complemento, di un sistema di dichiarazione di applicazione generale di contratti collettivi o di arbitrati ai sensi della prima parte del presente comma, ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può, se così decide, avvalersi:
Si considera che vi sia parità di trattamento, ai sensi del paragrafo 1, quando le imprese nazionali che si trovano in una situazione analoga:
sono soggette, nel luogo o nel settore in cui svolgono la loro attività, ai medesimi obblighi delle imprese che effettuano il distacco, per quanto attiene alle materie menzionate al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, e
sono soggette ai medesimi obblighi aventi i medesimi effetti.
Articolo 5
Migliore accesso alle informazioni
Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro garantisce che le informazioni fornite sull'unico sito web ufficiale nazionale siano esatte e aggiornate.
Articolo 6
Obblighi amministrativi, controllo ed esecuzione
Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo seguenti per quanto concerne il distacco dei conducenti:
l'obbligo per il trasportatore stabilito nell'altra parte di trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità nazionali competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all'inizio del distacco, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE (IMI) ( 143 ) per la cooperazione amministrativa; la dichiarazione di distacco contiene le informazioni seguenti:
l'identità del trasportatore, almeno sotto forma di numero della licenza in corso di validità qualora tale numero sia disponibile;
i recapiti di un gestore dei trasporti o di un'altra persona di contatto nella parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, nello Stato membro di stabilimento con l'incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti della parte ospitante o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
l'identità, l'indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile;
la data di inizio e di fine del distacco previste; e
il numero di targa dei veicoli a motore;
l'obbligo, per il trasportatore, di assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico e, per il conducente, di conservare e mettere a disposizione, su richiesta in sede di controllo su strada:
una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema IMI a decorrere dal 2 febbraio 2022;
la prova delle operazioni di trasporto che si svolgono nella parte ospitante, come per esempio la lettera di vettura elettronica (e-CMR); e
le registrazioni del tachigrafo, in particolare il simbolo nazionale della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente era presente al momento di effettuare operazioni di trasporto, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dalla parte B, sezioni 2 e 4;
l'obbligo per il trasportatore di trasmettere, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, dopo il periodo di distacco, su richiesta diretta delle autorità competenti dell'altra parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, copie dei documenti di cui alla lettera b), punti ii) e iii), del presente paragrafo, nonché della documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente relativamente al periodo di distacco, il contratto di lavoro o un documento equivalente, i prospetti orari relativi alle attività di lavoro del conducente e le prove del pagamento.
Il trasportatore invia la documentazione, dal 2 febbraio 2022 tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI, entro otto settimane dalla data della richiesta. Qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro detto termine, le autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco possono chiedere, dal 2 febbraio 2022 tramite il sistema IMI, l'assistenza delle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento. Ove sia presentata tale richiesta di assistenza reciproca, le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento del trasportatore hanno accesso alla dichiarazione di distacco e alle altre informazioni pertinenti presentate dal trasportatore, mediante l'interfaccia pubblica connessa al sistema IMI dal 2 febbraio 2022.
Entro 25 giorni lavorativi dalla data della richiesta di assistenza reciproca le autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento provvedono a fornire la documentazione richiesta alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il distacco, tramite il sistema IMI dal 2 febbraio 2022.
Ciascuna parte provvede affinché le informazioni scambiate con le autorità nazionali competenti o da queste comunicatele siano utilizzate soltanto in relazione alla questione o alle questioni per cui sono state richieste.
La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito.
Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure per indagare e prevenire possibili infrazioni della presente sezione.
Ciascuna parte notifica tali disposizioni all'altra parte entro il 30 giugno 2021 e provvede poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 7
Utilizzo del sistema IMI
A decorrere dal 2 febbraio 2022 le informazioni, compresi i dati personali, di cui all'articolo 6 sono scambiati e trattati nel sistema IMI, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
le parti hanno istituito misure di salvaguardia affinché i dati trattati nel sistema IMI siano utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati inizialmente scambiati;
i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito a norma del presente articolo possono aver luogo solo in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 144 ); e
i trasferimenti di dati personali verso l'Unione a norma del presente articolo possono avvenire solo in conformità delle norme del Regno Unito sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali.
Ciascuna parte o, nel caso dell'Unione, ciascuno Stato membro può consentire all'autorità competente di fornire alle parti sociali nazionali, mediante mezzi diversi dal sistema IMI, le informazioni pertinenti disponibili nell'ambito del sistema IMI nella misura necessaria ai fini del controllo della conformità alle norme in materia di distacco e conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, a condizione che:
le informazioni riguardino un distacco nel territorio della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro interessato; e
le informazioni siano utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione delle norme in materia di distacco.
PARTE B
PRESCRIZIONI RELATIVE AI CONDUCENTI CHE EFFETTUANO TRASPORTO DI MERCI IN CONFORMITÀ DELL'Articolo 465 DEL PRESENTE ACCORDO
SEZIONE 1
CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente sezione si applica all'attività di guida di chiunque sia dipendente di un trasportatore di merci su strada, o impiegato presso lo stesso, che effettua i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo e utilizza veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada.
Articolo 2
Esenzioni
Il certificato di idoneità professionale (CAP) non è richiesto per i conducenti di veicoli:
la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
a uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri, delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
utilizzati in stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente; o
utilizzati, o noleggiati senza conducente, da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida rientri nell'attività principale del conducente o superi una distanza, fissata dal diritto nazionale, dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
Articolo 3
Qualificazione e formazione
L'attività di guida definita all'articolo 1 è subordinata a un obbligo di qualificazione iniziale e a un obbligo di formazione periodica. A tal fine le parti predispongono:
un sistema di qualificazione iniziale corrispondente a une delle seguenti opzioni:
opzione che prevede al contempo la frequenza di corsi e un esame
A norma della sezione 2, punto 2.1, dell'appendice 31-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale prevede la frequenza obbligatoria di corsi aventi una durata determinata. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);
opzione che prevede solo esami
A norma della sezione 2, punto 2.2, dell'appendice 31-B-1-1, questo tipo di qualificazione iniziale non prevede la frequenza obbligatoria di corsi, bensì soltanto esami teorici e pratici. In caso di superamento degli esami, la qualificazione è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).
Una parte può tuttavia autorizzare il conducente, per un periodo massimo di tre anni, a guidare nel suo territorio prima che abbia ottenuto il CAP, qualora il conducente stia partecipando a un corso di istruzione professionale della durata minima di sei mesi. Nell'ambito di tale corso di istruzione professionale, gli esami di cui ai punti i) e ii) della presente lettera possono essere effettuati per stadi;
un sistema di formazione periodica
A norma della dell'appendice 31-B-1-1, sezione 4, la formazione periodica prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
A norma dell'appendice 31-B-1-1, sezione 3, la qualificazione iniziale accelerata prevede la frequenza obbligatoria di corsi. Essa si conclude con un esame. In caso di superamento dell'esame, essa è sancita dal rilascio del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 4
Diritti acquisiti
Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente dal comitato specializzato per il trasporto su strada, rilasciata entro il 10 settembre 2009.
Articolo 5
Qualificazione iniziale
Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di merci può guidare:
a partire dai 18 anni di età:
veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e
veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
a partire dai 21 anni di età, veicoli delle categorie di patente di guida C e C+E, a condizione di essere titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Articolo 6
CAP comprovante la qualificazione iniziale
CAP comprovante una qualificazione iniziale
CAP rilasciato sulla base della frequenza di corsi e di un esame
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'appendice 31-B-1-1, sezione 5, in seguito denominato "centro di formazione autorizzato". Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1.
La formazione si conclude con il superamento dell'esame di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 2, punto 2.1. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Le autorità o le entità summenzionate sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
CAP rilasciato sulla base di esami
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), le parti impongono all'aspirante conducente il superamento degli esami teorici e pratici di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 2, punto 2.2. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tali esami al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano gli esami e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, le parti impongono all'aspirante conducente la frequenza di corsi presso un centro di formazione autorizzato. Tali corsi vertono su tutte le materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1.
La formazione si conclude con l'esame di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 3. Le autorità competenti delle parti o qualsiasi entità da esse designata organizzano tale esame al fine di verificare se l'aspirante conducente possiede, in tutte le materie succitate, il livello di conoscenze richiesto dall'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tali autorità o entità sorvegliano l'esame e, in caso di superamento, rilasciano al conducente un CAP comprovante una qualificazione iniziale accelerata.
Articolo 7
Formazione periodica
La formazione periodica consiste in un aggiornamento professionale che consente ai titolari del CAP di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento della loro attività lavorativa, con particolare accento sulla sicurezza stradale, sulla salute e la sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida.
Tale formazione è organizzata da un centro di formazione autorizzato in conformità dell'appendice 31-B-1-1, sezione 5. La formazione consiste nell'insegnamento in aula, nella formazione pratica e, se disponibile, nella formazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) o con simulatori di alta qualità. In caso di trasferimento presso un'altra impresa, occorre tener conto della formazione periodica già effettuata dal conducente.
La formazione periodica mira ad approfondire e a rivedere alcune delle materie di cui all'appendice 31-B-1-1, sezione 1. Tratta varie materie e prevede sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale. Le materie trattate nella formazione rispondono agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze specifiche di formazione del conducente.
Articolo 8
CAP comprovante la formazione periodica
Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP; e
dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi al 10 settembre 2009.
Una parte può ridurre o prorogare al massimo di due anni i termini di cui alla lettera a) o b).
Articolo 9
Applicazione
Le autorità competenti di una parte appongono direttamente sulla patente di guida del conducente, accanto alle corrispondenti categorie di patenti di guida, un segno distintivo attestante il possesso di un CAP e indicante la data di scadenza, oppure istituiscono una specifica carta di qualificazione del conducente, elaborata secondo il modello riprodotto nell'appendice 31-B-1-2. Possono essere ammessi eventuali altri modelli, purché siano riconosciuti equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada. La carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente di cui sopra, rilasciato dalle autorità competenti di una parte, sono riconosciuti dall'altra parte ai fini della presente sezione.
I conducenti devono poter esibire, su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo, una patente di guida o una specifica carta di qualificazione del conducente o un documento equivalente recante il segno distintivo che conferma il possesso di un CAP.
Appendice 31-B-1-1
REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Al fine di garantire che le norme che disciplinano il trasporto di merci su strada di cui alla parte seconda, rubrica terza, titolo I siano il più possibile armonizzate, i requisiti minimi per la qualificazione e la formazione dei conducenti nonché per l'autorizzazione dei centri di formazione sono stabiliti nelle sezioni da 1 a 5 della presente appendice. Possono essere ammessi contenuti diversi per la qualificazione e la formazione in questione, purché siano considerati equivalenti dal comitato specializzato per il trasporto su strada.
SEZIONE 1
ELENCO DELLE MATERIE
Le conoscenze che le parti devono prendere in considerazione per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata dalla formazione professionale
1. Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza
1.1 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.
1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenirne le anomalie di funzionamento.
1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
1.4 Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza.
1.5 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo.
2. Applicazione della normativa
2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.
2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.
3. Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica
3.1 Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.
3.2 Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità e il traffico di clandestini.
3.3 Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.
3.4 Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.
3.5 Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.
3.6 Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.
3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.
SEZIONE 2
OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI CUI ALLA PARTE B, SEZIONE 1, Articolo 3, PARAGRAFO 1, LETTERA A)
Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione e alla sezione 3 della presente appendice.
2.1. Opzione che prevede la frequenza di corsi e un esame
La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata di tale qualificazione iniziale deve essere di 280 ore.
Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 20 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.
Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono acconsentire a che parte della formazione sia fornita dal centro di formazione autorizzato per mezzo di strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In tal caso sono necessari un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo.
Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale deve essere di 70 ore, di cui cinque di guida individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.
2.2 Opzione con esame
Le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica summenzionati per verificare se l'aspirante conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 della presente appendice per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati.
L'esame di teoria consta di almeno due prove:
domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe; e
analisi di un caso specifico.
La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore.
L'esame di pratica consta di due prove:
prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti;
una prova pratica relativa almeno alla sezione 1, punti 1.5, 3.2, 3.3 e 3.5, della presente appendice.
La durata minima di questa prova è di 30 minuti.
I veicoli utilizzati per gli esami di pratica devono possedere almeno i requisiti dei veicoli d'esame.
L'esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.
Per tale prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l'aspirante conducente fosse sottoposto a essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i).
Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1 della presente appendice, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua integralità.
SEZIONE 3
QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATA DI CUI ALL'ALLEGATO 31, PARTE B, SEZIONE 1, Articolo 3, PARAGRAFO 2
La qualificazione iniziale accelerata deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1 della presente appendice. La durata prescritta è di 140 ore.
Ogni aspirante conducente deve effettuare almeno 10 ore di guida individuale su un veicolo della categoria pertinente che possieda almeno i requisiti dei veicoli d'esame.
Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente deve essere assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinché sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al variare di tali condizioni del fondo stradale in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonché la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.
Le disposizioni di cui alla sezione 2, punto 2.1, quarto comma, della presente appendice si applicano anche alla qualificazione iniziale accelerata.
Per i conducenti di cui alla parte B, sezione 1, articolo 5, paragrafo 4, la durata della qualificazione iniziale accelerata deve essere di 35 ore, di cui cinque di guida individuale.
A formazione conclusa, le autorità competenti delle parti o l'entità da esse designata devono sottoporre il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame deve prevedere almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1 della presente appendice.
Una parte può considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.
SEZIONE 4
OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA DI CUI ALL'ALLEGATO 31, PARTE B, SEZIONE 1, Articolo 3, PARAGRAFO 1, LETTERA B)
I corsi obbligatori di formazione periodica devono essere organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata prescritta per tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore che possono essere suddivisi nell'arco di due giorni consecutivi. In caso di e-learning, il centro di formazione autorizzato garantisce che sia mantenuta un'adeguata qualità della formazione anche selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC. In particolare, le parti prescrivono un'affidabile identificazione dell'utente e adeguati mezzi di controllo. La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore. Almeno uno dei periodi del corso di formazione deve riguardare un tema connesso alla sicurezza stradale. I contenuti della formazione devono rispondere alle esigenze di formazione specifiche per i trasporti effettuati dal conducente e agli sviluppi della legislazione e della tecnologia pertinenti e dovrebbero, nella misura del possibile, rispondere alle esigenze di formazione specifiche del conducente. Nel corso delle 35 ore dovrebbero essere trattate una serie di materie diverse, compresa la ripetizione della formazione qualora risulti che il conducente necessita di una specifica formazione di recupero.
Una parte e, nel caso dell'Unione, uno Stato membro possono considerare che altre specifiche formazioni relative al trasporto di merci su strada, prescritte dalla propria legislazione, rientrino nell'ambito della formazione di cui alla presente sezione.
SEZIONE 5
AUTORIZZAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E DELLA FORMAZIONE PERIODICA
5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti delle parti. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino:
un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti;
qualifiche e settori di attività degli insegnanti;
informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato;
le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti).
5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni:
i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda;
le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate e al corretto svolgimento dei corsi e degli esami;
l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un'analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti.
Il programma didattico deve attenersi a quello autorizzato e vertere sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1.
Appendice 31-B-1-2
MODELLO DI UNA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DI CUI ALLA PARTE B, SEZIONE 1, Articolo 9, DEL PRESENTE ALLEGATO
SEZIONE 2
TEMPI DI GUIDA, INTERRUZIONI E PERIODI DI RIPOSO
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente sezione si applica:
nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o
a decorrere dal 1o luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate.
La presente sezione non si applica ai trasporti mediante:
veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, oppure
la consegna di merci prodotte artigianalmente,
solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 km/h;
veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di tali servizi e sotto la loro responsabilità;
veicoli utilizzati per emergenze o nell'ambito di operazioni di salvataggio;
veicoli speciali adibiti a usi medici;
carri attrezzi speciali operanti entro un raggio di 100 km dalla loro base operativa;
veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati che non sono ancora stati messi in circolazione;
veicoli di massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo;
veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e che sono utilizzati per il trasporto non commerciale di merci.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
"trasporto su strada": qualsiasi spostamento effettuato interamente o in parte su strade aperte all'uso pubblico, a vuoto o con carico;
"interruzione": ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni, ma che serve unicamente al suo riposo;
"altre mansioni": tutte le attività diverse dalla "guida" comprese nella definizione di orario di lavoro ai sensi della parte B, sezione 3, articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o un altro datore di lavoro, nell'ambito del settore dei trasporti o al di fuori di esso;
"riposo": ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
"periodo di riposo giornaliero": il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" che il "periodo di riposo giornaliero ridotto":
con "periodo di riposo giornaliero regolare" si designa un periodo di riposo di almeno 11 ore usufruibile anche in due fasi, la prima delle quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e la seconda di almeno 9 ore senza interruzione; e
per "periodo di riposo giornaliero ridotto" si intende ogni fase di riposo ininterrotta della durata compresa fra un minimo di 9 e un massimo di 11 ore;
"periodo di riposo settimanale": il periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, comprendente sia il "periodo di riposo settimanale regolare" che il "periodo di riposo settimanale ridotto":
con "periodo di riposo settimanale regolare" si designa ogni fase di riposo di almeno 45 ore; e
per "periodo di riposo settimanale ridotto" si intende ogni fase di riposo di durata inferiore a 45 ore, riducibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 6 e 7, ad almeno 24 ore continuative;
"settimana": il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
"tempo di guida": la durata dell'attività di guida registrata:
automaticamente o in modo semiautomatico tramite tachigrafo come definito nella parte B, sezione 4, articolo 2, lettere e), f), g) e h), del presente allegato; o
manualmente ai sensi della parte B, sezione 4, articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11 del presente allegato;
"periodo di guida giornaliero": il periodo complessivo di guida tra la fine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
"periodo di guida settimanale": il periodo trascorso complessivamente alla guida nel corso di una settimana;
"massa massima ammissibile": la massa massima autorizzata per il veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso;
"multipresenza": si parla di multipresenza quando, durante un periodo di guida compreso fra due periodi di riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale, vi sono a bordo del veicolo almeno due conducenti. Per la prima ora di multipresenza la presenza di un secondo conducente o di ulteriori conducenti è facoltativa, ma per il periodo restante è obbligatoria;
"periodo di guida": il periodo complessivo di guida che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un'interruzione e il periodo di riposo o l'interruzione successiva. Il periodo di guida può essere ininterrotto o frammentato.
Articolo 3
Prescrizioni relative agli assistenti alla guida
L'età minima degli assistenti alla guida è fissata a 18 anni. Tuttavia ciascuna parte, e nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, ha la facoltà di abbassare a 16 anni l'età minima degli assistenti alla guida, purché a fini di formazione professionale e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale del Regno Unito e, per quanto riguarda l'Unione, degli Stati membri, in materia di impiego.
Articolo 4
Tempi di guida
Il tempo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell'arco della settimana.
Articolo 5
Interruzioni
Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno 15 minuti seguita da un'interruzione di almeno 30 minuti. Le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.
Articolo 6
Riposo
Se la durata della parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore alle 11 ore, il periodo di riposo in questione è considerato un riposo giornaliero ridotto.
Nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:
due periodi di riposo settimanale regolari; o
un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.
Il periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettua trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori del territorio della parte del trasportatore di merci su strada e del proprio luogo di residenza ovvero, per quanto riguarda l'Unione, al di fuori dello Stato membro del trasportatore di merci su strada e del proprio Stato di residenza.
Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti.
Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 7, l'impresa di trasporto organizza l'attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.
L'impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla, se richiesta, alle autorità di controllo.
Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o convoglio ferroviario soltanto se:
la durata prevista della tratta è di almeno 8 ore; e
il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o nel convoglio ferroviario.
Articolo 7
Obblighi dei trasportatori di merci su strada
Fatto salvo il loro diritto di considerare pienamente responsabili i trasportatori di merci su strada, le parti possono subordinare tale responsabilità al mancato rispetto, da parte dei trasportatori, delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le parti possono prendere in considerazione qualsiasi prova che dimostri che il trasportatore di merci su strada non può essere ragionevolmente ritenuto responsabile dell'infrazione commessa.
I trasportatori di merci su strada che utilizzano veicoli dotati di apparecchi di controllo conformi alla parte B, sezione 4, articolo 2, lettera f), g) o h), rientranti nell'ambito di applicazione della presente sezione:
garantiscono che tutti i dati pertinenti siano trasferiti dall'unità di bordo e dalla carta del conducente secondo la frequenza stabilita dalla parte, e che siano trasferiti con maggiore frequenza affinché vengano trasferiti tutti i dati relativi alle attività svolte dal trasportatore di merci su strada o per conto di esso; e
garantiscono che tutti i dati trasferiti tanto dall'unità di bordo quanto dalla carta del conducente siano conservati per almeno 12 mesi successivamente alla registrazione e, se un addetto ai controlli dovesse richiederli, tali dati siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali del trasportatore di merci su strada.
Ai fini del presente paragrafo, il termine "trasferiti" è da interpretarsi in conformità alla definizione di cui alla parte C, sezione 2, articolo 2, paragrafo 2, lettera h).
Il periodo massimo entro il quale i dati pertinenti sono trasferiti ai sensi del punto i) del presente paragrafo è di 90 giorni per i dati dell'unità di bordo e 28 giorni per i dati della carta del conducente.
Articolo 8
Eccezioni
Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il tempo di guida giornaliero e settimanale purché abbia osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.
Il conducente scrive a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.
Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
A condizione che non venga compromessa la sicurezza stradale ogni parte, e nel caso dell'Unione uno Stato membro, può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo dell'altra parte, per il territorio dell'altra parte, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
veicoli di proprietà di autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, destinati a servizi di trasporto su strada che non fanno concorrenza ai trasportatori di merci su strada;
veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività d'impresa entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;
trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa che è proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing;
veicoli o combinazioni di veicoli aventi massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate utilizzati da fornitori di servizi universali per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale. Tali veicoli devono essere utilizzati soltanto entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa e soltanto a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2 300 chilometri quadrati, che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponti, guadi o gallerie che consentano il passaggio di veicoli a motore;
veicoli elettrici o alimentati a gas naturale o liquefatto adibiti al trasporto di merci aventi massa massima ammissibile, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, non superiore a 7,5 tonnellate e impiegati entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa;
veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione dalle inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati a essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio di 100 km;
veicoli o combinazioni di veicoli che trasportano macchine per l'edilizia per imprese edili entro un raggio di 100 km dal luogo dove ha sede l'impresa, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; e
veicoli utilizzati per la consegna di calcestruzzo pronto per l'uso.
Le deroghe temporanee sono debitamente motivate e immediatamente notificate all'altra parte. modalità di tale notifica sono indicate dal comitato specializzato per il trasporto su strada. Ogni parte pubblica senza indugio l'informazione su un sito web pubblico e fa in modo che le proprie attività esecutive tengano conto di un'eccezione concessa dall'altra parte.
SEZIONE 3
ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI
Articolo 1
Campo di applicazione
La presente sezione si applica anche agli autotrasportatori autonomi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
"orario di lavoro":
nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
la guida;
il carico e lo scarico;
la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;
la pulizia e la manutenzione tecnica; e
ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico e le formalità amministrative di polizia, di dogana, di immigrazione ecc.;
nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del cliente ed esercita le sue funzioni o attività, a eccezione delle mansioni amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in corso.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di cui all'articolo 4, i periodi di riposo di cui all'articolo 5 e, fatte salve le clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla normativa delle parti o dai contratti di categoria, i tempi di disponibilità di cui al punto 2) del presente articolo;
"tempi di disponibilità":
"posto di lavoro":
"lavoratore mobile": ai fini della presente sezione, un lavoratore facente parte del personale, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che effettua spostamenti ed è al servizio di un'impresa che effettua trasporto su strada di passeggeri o di merci nel territorio dell'altra parte;
"autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro remunerazione, che è abilitata a lavorare per conto proprio e non è legata a un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le proprie attività di lavoro, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è libera, individualmente o grazie a una forma di cooperazione fra autotrasportatori autonomi, di intrattenere rapporti con una pluralità di clienti.
Ai fini della presente sezione, gli autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente sezione;
"persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;
"settimana": il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica;
"notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo la definizione della legislazione nazionale, tra le ore 0.00 e le ore 7.00; e
"lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante la notte.
Articolo 3
Durata massima dell'orario di lavoro settimanale
Articolo 4
Interruzioni
Fatte salve le disposizioni della parte B, sezione 2, del presente allegato, ogni parte adotta le misure necessarie a impedire che le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto lavorino ininterrottamente per più di sei ore consecutive, indipendentemente dalle circostanze. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove, di almeno 45 minuti se supera le nove ore.
I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi di durata non inferiore a 15 minuti ciascuno.
Articolo 5
Periodi di riposo
Ai fini della presente sezione, per gli apprendisti e i tirocinanti che sono al servizio di un'impresa che effettua servizi di autotrasporto di passeggeri o merci nel territorio dell'altra parte valgono le stesse disposizioni in tema di tempi di riposo degli altri lavoratori mobili ai sensi della parte B, sezione 2, del presente allegato.
Articolo 6
Lavoro notturno
Ogni parte adotta le misure necessarie affinché:
qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di 24 ore; e
il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempre che il metodo di indennizzazione scelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
Articolo 7
Deroghe
Articolo 8
Informazioni e registrazioni
Ciascuna delle parti provvede a che:
i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni nazionali, delle regole interne del trasportatore di merci su strada e degli accordi tra parti sociali, in particolare in caso di contratti collettivi e contratti aziendali stipulati sulla base della presente sezione; e
l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato. I registri devono essere conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo di riferimento. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
Articolo 9
Disposizioni più favorevoli
La presente sezione non pregiudica la facoltà di ogni parte di applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori. Tali norme devono essere applicate in modo non discriminatorio.
SEZIONE 4
USO DEI TACHIGRAFI DA PARTE DEI CONDUCENTI
Articolo 1
Oggetto e principi
Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i conducenti che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, in relazione all'uso dei tachigrafi, di cui all'articolo 465, paragrafo 1), lettera b), del presente accordo.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
"tachigrafo" o "apparecchio di controllo", l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semiautomatica le informazioni relative al movimento, compresa la velocità, di tali veicoli e a determinati periodi di attività dei relativi conducenti;
"foglio di registrazione", un foglio per l'inserimento e la conservazione dei dati registrati, da collocare in un tachigrafo analogico, su cui i dispositivi di marcatura del tachigrafo analogico incidono le informazioni da registrare in maniera continuativa;
"carta tachigrafica", una carta a microprocessore destinata all'uso con il tachigrafo, che consente l'identificazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e il trasferimento e l'archiviazione dei dati;
"carta del conducente", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità competenti di una parte a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l'archiviazione dei dati relativi alle sue attività;
"tachigrafo analogico", un tachigrafo conforme alle specifiche di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 145 ), secondo l'adattamento di cui all'appendice 31-B-4-1;
"tachigrafo digitale", un tachigrafo conforme a una delle seguenti serie di specifiche, secondo l'adattamento di cui all'appendice 31-B-4-2:
"tachigrafo intelligente 1", un tachigrafo conforme all'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ( 146 ), applicabile a decorrere dal 15 giugno 2019, secondo l'adattamento di cui all'appendice 31-B-4-3;
"tachigrafo intelligente 2": tachigrafo che possiede le seguenti funzioni:
"anomalia", un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale, forse risultante da un tentativo di frode;
"carta non valida", una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta o la cui data di scadenza è stata superata.
Articolo 3
Utilizzo delle carte del conducente
Articolo 4
Rilascio delle carte del conducente
Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata.
Articolo 5
Rinnovo delle carte del conducente
Qualora desideri rinnovare la sua carta, il conducente deve presentare domanda presso le autorità competenti della parte in cui è normalmente residente entro i quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.
Articolo 6
Utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione
Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):
se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, devono essere inseriti nel foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; o
se il veicolo è munito di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, devono essere inseriti nella carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento manuale del tachigrafo.
Le parti non impongono ai conducenti l'obbligo di presentare moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico, i conducenti devono apportare le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione sia registrata nel foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.
I conducenti:
assicurano la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e l'ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
sotto il simbolo: il tempo di guida,
sotto il simbolo: le "altre mansioni", vale a dire attività diverse dalla guida secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera a), e anche altre attività svolte per lo stesso datore di lavoro o per un altro, nell'ambito del settore dei trasporti o di un altro settore;
sotto il simbolo: la "disponibilità" secondo la definizione di cui alla parte B, sezione 3, articolo 2, lettera b);
sotto il simbolo: le interruzioni, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia; e
sotto il simbolo "nave traghetto/convoglio ferroviario": in aggiunta al simbolo: il periodo di riposo trascorso in una nave traghetto o in un convoglio ferroviario come richiesto nella parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafo 12.
Ciascun conducente di un veicolo dotato di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
all'inizio dell'utilizzo del foglio di registrazione, il proprio cognome e nome;
la data e luogo di inizio e fine dell'utilizzo del foglio;
la targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzo del foglio di registrazione;
la lettura del contachilometri:
prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;
se del caso, l'ora del cambio di veicolo; e
il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro dell'UE e del Regno Unito all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro o nel Regno Unito. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
A decorrere dal 2 febbraio 2022, il conducente deve inoltre inserire il simbolo del paese in cui entra dopo aver attraversato la frontiera di uno Stato membro e del Regno Unito all'inizio della sua prima sosta in tale Stato membro o nel Regno Unito. La prima sosta deve essere effettuata presso il punto di sosta più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa. Quando l'attraversamento della frontiera avviene via nave traghetto o convoglio ferroviario, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o alla stazione di arrivo.
Né uno Stato membro né il Regno Unito possono imporre ai conducenti di veicoli che effettuano operazioni di trasporto all'interno del loro territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più dettagliata, a condizione che ciascuna parte ne informi preventivamente l'altra parte.
Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo inciso del primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati di localizzazione.
Articolo 7
Utilizzo corretto dei tachigrafi
Articolo 8
Carte rubate, smarrite o difettose
Articolo 9
Deterioramento della carta del conducente e dei fogli di registrazione
In caso di deterioramento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; e
i periodi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
Articolo 10
Registrazioni che devono essere in possesso del conducente
Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
i fogli di registrazione di quel giorno e dei 28 giorni precedenti;
la carta del conducente, se la possiede; e
eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti.
Quando guida un veicolo dotato di tachigrafo digitale o intelligente 1 o 2, il conducente deve essere in grado di presentare, su eventuale richiesta dei funzionari addetti ai controlli:
la carta del conducente;
eventuali tabulati e registrazioni manuali di quel giorno e dei 28 giorni precedenti; e
i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii), nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo dotato di tachigrafo analogico.
A decorrere dal 31 dicembre 2024, il periodo di 28 giorni di cui al paragrafo 1, punti i) e iii), e al paragrafo 2, punto ii), è sostituito da un periodo di 56 giorni.
Articolo 11
Procedure per i conducenti in caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio
Durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento del tachigrafo, il conducente riporta i dati che consentono la propria identificazione (nome, carta del conducente o numero della patente di guida), ivi compresa la firma e le indicazioni relative ai periodi di tempo che non sono più correttamente registrati o stampati dal tachigrafo:
sul foglio o sui fogli di registrazione; o
su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme alla carta del conducente.
Articolo 12
Misure esecutive
Le autorità competenti di ciascuna parte organizzano i controlli in modo che:
nel corso di ogni anno civile venga controllato almeno il 3 % dei giorni lavorati dai conducenti dei veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2; e
almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi verificati sia controllato su strada e almeno il 50 % presso le imprese.
I controlli stradali devono riguardare:
periodi di guida giornalieri e settimanali, interruzioni e periodi di riposo giornalieri e settimanali;
i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo sulla carta del conducente e/o nella memoria del tachigrafo e/o sui tabulati, se necessario; e
il corretto funzionamento del tachigrafo.
Tali controlli devono essere effettuati senza discriminazioni tra i veicoli, le imprese e i conducenti, residenti e non residenti, e indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del viaggio o dal tipo di tachigrafo;
i controlli presso le imprese devono riguardare, oltre a quanto indicato per i controlli stradali:
i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra tali periodi di riposo;
i limiti di guida quindicinali;
la compensazione per i periodi di riposo settimanale ridotti conformemente alla parte B, sezione 2, articolo 6, paragrafi 6 e 7; e
l'uso dei fogli di registrazione e/o dei dati dell'unità di bordo e della carta del conducente e dei tabulati e/o l'organizzazione dell'orario di lavoro dei conducenti.
Appendice 31-B-4-1
ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL TACHIGRAFO ANALOGICO
Ai fini della presente sezione, l'allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 è così adattato:
nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.1, il riferimento "all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv), del presente regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv), dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.";
nella sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), lettera c) (Dispositivi registratori), punto 4.2, il riferimento "all'articolo 34 del presente regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
nella sezione IV (Fogli di registrazione), lettera a) (Prescrizioni generali), paragrafo 1, terzo comma, il riferimento "all'articolo 34 del presente regolamento" è sostituito da "nella parte B, sezione 4, articolo 6, paragrafo 6 dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), paragrafo 5, primo comma, il riferimento "del presente regolamento" è sostituito da "della parte B, sezione 4, e della parte C, sezione 2 dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
nella sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), paragrafo 5, terzo comma, il riferimento "all'allegato II, punto A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito da "alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)" e "del presente regolamento" è sostituito da "della parte C, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
nella sezione VI (Verifiche e controlli), nel testo che precede il paragrafo 1, dopo "Stati membri" è inserito "e il Regno Unito";
nella sezione VI (Verifiche e controlli), paragrafo 1 (Certificazione degli strumenti nuovi o riparati), secondo comma, dopo "Stati membri" è inserito "e il Regno Unito", mentre "dal presente regolamento" è sostituito da "dalla parte B, sezione 4, e dalla parte C, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
nella sezione VI (Verifiche e controlli), paragrafo 3 (Controlli periodici), lettera b), "ciascuno Stato membro ha" è sostituito da "ciascuno Stato membro e il Regno Unito hanno".
Appendice 31-B-4-2
ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL TACHIGRAFO DIGITALE
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, comprensivo delle appendici, introdotto dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio ( 148 ), è così adattato:
nel caso del Regno Unito, i riferimenti a "Stato membro" sono sostituiti da "parte", a eccezione dei riferimenti di cui alla sottosezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), paragrafo 174, e alla sottosezione VII (Rilascio della carta), paragrafo 268 bis;
i riferimenti al "regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio" e al "regolamento (CE) n. 561/2006" sono sostituiti da "parte B, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione I (Definizioni), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
il punto u) è sostituito da quanto segue:
"circonferenza effettiva delle ruote": la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =... mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;"
al punto bb), il riferimento alla "direttiva 92/6/CEE del Consiglio" è sostituito da "legislazione applicabile di ciascuna parte";
il punto ii) è sostituito da quanto segue:
""certificazione della sicurezza": la procedura, condotta da un organismo di certificazione di criteri comuni, volta a certificare che l'apparecchio di controllo (o un suo componente) o la carta tachigrafica in esame soddisfano i requisiti di sicurezza definiti nell'appendice 10 (Obiettivi generali di sicurezza);"
al punto mm), il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54";
al punto nn), la nota 17 è sostituita da quanto segue:
""numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.";
al punto rr), il primo trattino è sostituito dal seguente:
è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3);".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione II (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al paragrafo 004, l'ultimo comma è soppresso.
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione III (Condizioni di costruzione dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al paragrafo 065, il riferimento alla "direttiva 2007/46/CE" è sostituito da "nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3).";
al paragrafo 162, il riferimento "alla direttiva 95/54/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio" è sostituito da "al regolamento UNECE n. 10".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione IV (Requisiti costruttivi e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al paragrafo 174, "UK: Regno Unito" è sostituito da "Per il Regno Unito, il segno distintivo è UK.";
al paragrafo 185, "nel territorio della Comunità" è sostituito da "nei territori dell'Unione e del Regno Unito";
al paragrafo 188, il riferimento "alla direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, concernente la compatibilità elettromagnetica" è sostituito dal riferimento "al regolamento UNECE n. 10";
al paragrafo 189, l'ultimo comma è soppresso.
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione V (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al paragrafo 250 bis, il riferimento "al regolamento (CE) n. 68/2009" è sostituito da "all'appendice 12 del presente allegato".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VI (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
la frase introduttiva è sostituita da quanto segue:
"Le prescrizioni relative alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli, di cui alla parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, sono definite al capitolo V, punto 3, del presente allegato.";
al punto 1 (Approvazione di montatori od officine), il riferimento "dell'articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento" è sostituito da "della parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 8 dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VII (Rilascio della carta), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al paragrafo 268 bis, dopo "Stati membri", ovunque ricorre, aggiungere "e il Regno Unito".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, sezione VIII (Omologazione dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al paragrafo 271, il passo "in conformità dell'articolo 5 del regolamento" è soppresso.
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 1 (Dizionario di dati), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al punto 2.111, il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE del 31.3.1992, GU L 129, pag. 95." è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 9 (Omologazione - Elenco delle prove minime prescritte), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
al punto 5.1 della sezione 2 (Prove funzionali per l'unità elettronica di bordo), il riferimento alla "direttiva 95/54/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10";
al punto 5.1 della sezione 3 (Prove funzionali per il sensore di movimento), il riferimento alla "direttiva 95/54/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IB, appendice 12 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento (CEE) n. 3821/85 è così adattato:
nella sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'adattatore), paragrafo 4.5 (Caratteristiche di funzionamento), ADA_023, il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, concernente la compatibilità elettromagnetica" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10";
al punto 5.1 della tabella di cui alla sottosezione 7.2 (Certificato funzionale), il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10".
Appendice 31-B-4-3
ADATTAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL TACHIGRAFO INTELLIGENTE
Ai fini della presente sezione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, comprensivo degli allegati e delle appendici, è così adattato:
nel caso del Regno Unito, "Stato membro" è sostituito da "parte", a eccezione dei riferimenti di cui al punto 229) della sottosezione 4.1 e al punto 424) della sezione 7;
i riferimenti al "regolamento (CEE) n. 3820/85" e al "regolamento (CE) n. 561/2006" sono sostituiti da "parte B, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
i riferimenti al "regolamento (UE) n. 165/2014" sono sostituiti da "parte B, sezione 4, e parte C, sezione 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra", tranne nel caso dei riferimenti di cui al punto 402) della sottosezione 5.3 e al punto 424) della sezione 7;
i riferimenti alla "direttiva (UE) 2015/719" e alla "direttiva 96/53/CE del Consiglio" sono sostituiti da "parte C, sezione 1, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 1 (Definizioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
il punto u) è sostituito da quanto segue:
"circonferenza effettiva delle ruote",
la media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di prova, come definite nel requisito 414, ed espressa come: "l =... mm". I costruttori di veicoli possono sostituire la misurazione di queste distanze con un calcolo teorico che tenga conto della ripartizione del peso sugli assi, con il veicolo a vuoto nel normale assetto di marcia, vale a dire con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi, ruota di scorta e conducente. I metodi di tale calcolo teorico devono essere approvati dall'autorità competente di una parte e possono essere applicati soltanto prima dell'attivazione del tachigrafo;"
al punto hh) il riferimento alla "direttiva 92/6/CEE del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "legislazione applicabile di ciascuna parte";
al punto uu), il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54";
al punto vv), la nota 9 è sostituita da quanto segue:
""numero di identificazione del veicolo": combinazione fissa di caratteri assegnata dal costruttore a ogni singolo veicolo. Consta di due sezioni: la prima, composta da non più di sei caratteri (lettere o cifre), che indica le caratteristiche generali del veicolo, in particolare il tipo e il modello; la seconda, composta da otto caratteri, di cui i primi quattro possono essere lettere o cifre e gli altri quattro solo cifre, che aggiunta alla prima sezione permette l'identificazione univoca del singolo veicolo.";
al punto yy), il primo trattino è sostituito da quanto segue:
è montato e utilizzato soltanto sui veicoli di tipo M1 e N1 secondo la definizione di cui alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3),";
il punto aaa) è soppresso;
al punto ccc), il primo comma è sostituito da "15 giugno 2019".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 2 (Caratteristiche generali e funzioni dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
l'ultimo comma del paragrafo 7 della sottosezione 2.1 è soppresso.
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 3 (Requisiti di costruzione e funzionamento dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
al punto 200) della sottosezione 3.20, la seconda frase del terzo comma è soppressa;
il punto 201) della sottosezione 3.20 è sostituito da quanto segue:
"L'unità elettronica di bordo deve inoltre essere in grado di trasmettere i dati seguenti attraverso un apposito collegamento seriale dedicato, indipendente da una connessione bus CAN opzionale (ISO 11898 Veicoli stradali — Interscambio di informazioni digitali — Controller Area Network (CAN) per comunicazioni ad alta velocità), per consentirne l'elaborazione da parte di altre unità elettroniche presenti sul veicolo:
Oltre a questo elenco minimo si possono trasmettere anche altri dati.
Quando l'accensione del veicolo è inserita, tali dati devono essere costantemente trasmessi. Se l'accensione del veicolo non è inserita, almeno ogni cambio di attività del conducente o del secondo conducente e/o ogni inserimento o estrazione di una carta tachigrafica devono generare la trasmissione della relativa informazione. Nel caso in cui la trasmissione dei dati sia sospesa durante il periodo in cui l'accensione del veicolo non è inserita, tali informazioni devono essere rese disponibili non appena l'accensione del veicolo viene nuovamente inserita.
Il consenso del conducente è comunque necessario qualora siano trasmessi dati personali."
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 4 (Requisiti di costruzione e funzionamento delle carte tachigrafiche), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
al punto 229) della sottosezione 4.1 è aggiunto il seguente comma:
"Per il Regno Unito, il segno distintivo è UK.";
al punto 237) il riferimento "all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 9, paragrafo 2, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
al capo 4 dell'allegato, sottosezione 4.4, punto 241), "nel territorio della Comunità" è sostituito da "nei territori dell'Unione e del Regno Unito";
il punto 246) della sottosezione 4.5 è soppresso.
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 5 (Montaggio dell'apparecchio di controllo), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
al punto 397) della sottosezione 5.2, il primo comma è sostituito dal seguente:
Esclusivamente per i veicoli delle classi M1 e N1 provvisti di adattatore conformemente all'appendice 16 del presente allegato, qualora non sia possibile riportare tutte le informazioni necessarie, come indicato al requisito 396, può essere utilizzata una seconda targhetta, aggiuntiva. In questi casi la targhetta aggiuntiva deve recare le informazioni di cui agli ultimi quattro trattini del requisito 396.";
al punto 402) della sottosezione 5.3, il riferimento "all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra."
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 6 (Verifiche, controlli e riparazioni), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
la frase introduttiva è sostituita da quanto segue:
"I requisiti relativi alle circostanze in cui si possono togliere i sigilli sono definiti al punto 5.3 del presente allegato."
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, sezione 7 (Rilascio della carta), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
al punto 424), dopo il riferimento agli "Stati membri" è aggiunto "e il Regno Unito"; il riferimento "all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 165/2014" è sostituito da "alla parte C, sezione 2, articolo 13, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 1 (Dizionario dei dati), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
al punto 2.163, il riferimento alla "direttiva 92/23/CEE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 54".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 11 (Meccanismi comuni di sicurezza), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
al punto 9.1.4 (Livello di apparecchio: unità elettroniche di bordo), nella prima nota che segue il punto CSM_78, il riferimento al "regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra";
al punto 9.1.5 (Livello di apparecchio: carte tachigrafiche), nella nota che segue il punto CSM_89, il riferimento al "regolamento (UE) n. 581/2010" è sostituito da "nella parte B, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'allegato 31 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 12 (Posizionamento basato sul sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
il secondo comma della sezione 1 (Introduzione) è soppresso;
nella sezione 2 (Specifiche del ricevitore GNSS), il riferimento alla "compatibilità con i servizi forniti dai programmi Galileo e EGNOS (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) come da regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio" è sostituito dal riferimento alla "compatibilità con sistemi di potenziamento basati su satelliti (SBAS)".
Ai fini della presente sezione, l'allegato IC, appendice 16 (Adattatore per veicoli delle categorie M1 e N1), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è così adattato:
al punto 5.1 della tabella di cui alla sezione 7 (Omologazione dell'apparecchio di controllo quando è utilizzato un adattatore), il riferimento alla "direttiva 2006/28/CE" è sostituito dal riferimento al "regolamento UNECE n. 10".
PARTE C
PRESCRIZIONI RELATIVE AI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DI MERCI IN CONFORMITÀ ALL'Articolo 466 DEL PRESENTE ACCORDO
SEZIONE 1
PESI E DIMENSIONI
Articolo 1
Oggetto e principi
I pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli che possono essere utilizzati per i viaggi di cui all'articolo 462 del presente accordo sono indicati nell'appendice 31-C-1-1.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
"veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione circolante su strada con mezzi propri;
"rimorchio", qualsiasi veicolo destinato a essere agganciato a un veicolo a motore, a esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;
"semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato a essere agganciato a un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzature, è adibito al trasporto di merci;
"combinazione di veicoli":
"veicolo condizionato", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata e le cui pareti laterali abbiano ognuna uno spessore di almeno 45 mm, compreso l'isolamento;
"dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime per l'utilizzo di un veicolo;
"peso massimo autorizzato", il peso massimo per l'utilizzo di un veicolo a pieno carico;
"peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo per l'utilizzo a pieno carico di un asse o di un gruppo di assi;
"tonnellata", il peso esercitato dalla massa di una tonnellata, corrispondente a 9,8 kilonewton (kN);
"carico indivisibile", un carico che non può, ai fini del trasporto stradale, essere diviso in due o più carichi senza comportare costi o rischi di danni inconsiderati e che non può, a causa delle sue masse o dimensioni, essere trasportato da un veicolo a motore, un rimorchio, un autotreno o un autoarticolato conformi sotto tutti gli aspetti alle disposizioni della presente sezione;
"combustibili alternativi", combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, consistenti in:
elettricità consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;
idrogeno;
gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL);
gas di petrolio liquefatto (GPL);
energia meccanica immagazzinata/prodotta a bordo, incluso il calore di scarto;
"veicolo alimentato con combustibili alternativi", un veicolo a motore alimentato del tutto o in parte da combustibile alternativo;
"veicolo a emissioni zero", un veicolo pesante adibito al trasporto di merci privo di motore a combustione interna, oppure dotato di un motore a combustione interna che emette meno di 1 g CO2/kWh; e
"operazione di trasporto intermodale", il trasporto di uno o più container o casse mobili, di lunghezza non superiore a 45 piedi, per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio (con o senza motrice), la cassa mobile o il container utilizzano la strada per la prima e/o ultima parte del viaggio e, per il resto, la ferrovia, vie navigabili interne o rotte marittime.
Articolo 3
Permessi speciali
I veicoli o le combinazioni di veicoli che superano il peso o le dimensioni massime di cui all'appendice 31-C-1-1 possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di permessi speciali rilasciati, senza discriminazioni, dalle autorità competenti o sulla base di modalità non discriminatorie convenute caso per caso con tali autorità, allorché detti veicoli o combinazioni trasportino carichi indivisibili o sia previsto il trasporto di tali carichi.
Articolo 4
Restrizioni locali
La presente sezione non preclude l'applicazione non discriminatoria di disposizioni vigenti in ciascuna parte in materia di circolazione stradale che consentono di limitare il peso e/o le dimensioni dei veicoli su determinate strade o strutture di ingegneria civile.
Ciò comporta la possibilità di imporre restrizioni locali delle dimensioni massime autorizzate e/o dei pesi massimi autorizzati dei veicoli che possono essere utilizzati in zone o su strade specificate, in cui l'infrastruttura non è adatta alla circolazione di veicoli lunghi e pesanti, come per esempio nel centro delle città, nei piccoli villaggi o nei siti di particolare interesse naturale.
Articolo 5
Dispositivi aerodinamici fissati sulla parte posteriore di veicoli o combinazioni di veicoli
I dispositivi aerodinamici di cui al paragrafo 1 devono soddisfare le seguenti condizioni operative:
ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti della strada o del conducente, devono essere piegati, ritratti o rimossi dal conducente;
le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di lunghezza superiore a 500 mm in posizione d'uso devono essere retraibili o pieghevoli;
per il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane e interurbane occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche delle zone in cui il limite di velocità è inferiore o uguale a 50 km orari e in cui è più probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili; e
quando piegati o retratti, non devono superare di oltre 20 cm la lunghezza massima autorizzata.
Articolo 6
Cabine aerodinamiche
I veicoli o le combinazioni di veicoli possono superare le lunghezze massime di cui all'appendice 31-C-1-1, punto 1.1, purché la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori. Per i veicoli o le combinazioni di veicoli che dispongono di tali cabine devono essere rispettate le disposizioni dell'appendice 31-C-1-1, punto 1.5. Inoltre, i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico.
Articolo 7
Operazioni di trasporto intermodale
Articolo 8
Prova di conformità
Come prova della conformità alle disposizioni della presente sezione, i veicoli interessati devono essere muniti di una delle seguenti prove:
una combinazione delle due targhette seguenti:
nome del costruttore;
numero di identificazione del veicolo;
lunghezza (L) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio;
larghezza (W) del veicolo a motore, del rimorchio o del semirimorchio; e
dati per la misurazione della lunghezza delle combinazioni di veicoli:
una targhetta unica contenente le informazioni delle due targhette di cui alla lettera a); o
un unico documento rilasciato dalle autorità competenti della parte, o nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o messo in circolazione, contenente le stesse informazioni delle targhette di cui alla lettera a). Tale documento deve essere conservato in luogo facilmente accessibile al controllo e sufficientemente protetto.
Articolo 9
Applicazione
Appendice 31-C-1-1
PESI E DIMENSIONI MASSIME E CARATTERISTICHE CONNESSE DEI VEICOLI
1. Dimensioni massime autorizzate per i veicoli (in metri, "m")
1.1 Lunghezza massima:
— veicoli a motore |
12,00 m |
— rimorchio |
12,00 m |
— autoarticolati |
16,50 m |
— autotreni |
18,75 m |
1.2 Larghezza massima:
a) |
tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla lettera b) |
2,55 m |
b) |
sovrastrutture di veicoli condizionati o container o casse mobili condizionati trasportati da veicoli |
2,60 m |
1.3 Altezza massima (per tutti i veicoli) 4,00 m
1.4 Sono compresi nei valori di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 4.4 le sovrastrutture amovibili e gli elementi standardizzati di carico quali i container.
1.5 Ogni veicolo a motore, o combinazione di veicoli, in movimento deve potersi iscrivere in una corona circolare avente raggio esterno di 12,50 m e raggio interno di 5,30 m.
1.6 Distanza massima tra l'asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio 12,00 m
1.7 Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo trainante e la parte anteriore del rimorchio 15,65 m
1.8 Distanza massima, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra il punto esterno più avanzato della zona di carico dietro la cabina e il punto esterno più arretrato del rimorchio della combinazione 16,40 m
2. Peso massimo autorizzato dei veicoli (in tonnellate)
2.1 Veicoli facenti parte di una combinazione
2.1.1 |
Rimorchi a due assi |
18 tonnellate |
2.1.2 |
Rimorchi a tre assi |
24 tonnellate |
2.2 Combinazioni di veicoli
Nel caso delle combinazioni di veicoli che includono veicoli alimentati con combustibili alternativi o a emissioni zero, i pesi massimi autorizzati di cui alla presente sezione sono incrementati del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a emissioni zero per un massimo, rispettivamente, di 1 tonnellata e 2 tonnellate.
2.2.1 Autotreni a cinque o sei assi
a) |
veicoli a motore a due assi con rimorchio a tre assi |
40 tonnellate |
b) |
veicoli a motore a tre assi con rimorchio a due o tre assi |
40 tonnellate |
2.2.2 Autoarticolati a cinque o sei assi
a) |
veicoli a motore a due assi con semirimorchio a tre assi |
40 tonnellate |
b) |
veicoli a motore a tre assi con semirimorchio a due o tre assi |
40 tonnellate |
2.2.3 Autotreni a quattro assi formati da un veicolo a motore a due assi e un rimorchio a due assi 36 tonnellate
2.2.4 Autoarticolati a quattro assi formati da un veicolo a motore a due assi e un semirimorchio a due assi, se la distanza tra gli assi del semirimorchio:
— è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m |
36 tonnellate |
— è superiore a 1,8 m |
36 tonnellate |
(+ 2 tonnellate di tolleranza se i limiti di peso massimo autorizzato del veicolo a motore (18 t) e dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti) |
2.3 Veicoli a motore
Nel caso dei veicoli a motore alimentati con combustibili alternativi o a emissioni zero, i pesi massimi autorizzati di cui alle sottosezioni 2.3.1 e 2.3.2 sono incrementati del peso supplementare della tecnologia a combustibile alternativo o a emissioni zero per un massimo, rispettivamente, di 1 tonnellata e 2 tonnellate.
2.3.1 Veicoli a motore a due assi 18 tonnellate
2.3.2 Veicoli a motore a tre assi 25 tonnellate (26 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate)
2.3.3 Veicoli a motore a quattro assi con due assi sterzanti 32 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate
3. Peso massimo autorizzato per asse dei veicoli (in tonnellate)
3.1 Assi singoli
Assi singoli non motori 10 tonnellate
3.2 Assi tandem di rimorchi e semirimorchi
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:
— è inferiore a 1 m (d < 1,0 m) |
11 tonnellate |
— è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) |
16 tonnellate |
— è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) |
18 tonnellate |
— è pari o superiore a 1,8 m (1,8 ≤ d) |
20 tonnellate |
3.3 Assi tridem di rimorchi e semirimorchi
La somma dei pesi per asse di un tridem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:
è pari o inferiore a 1,3 m (d ≤ 1,3) |
21 tonnellate |
è superiore a 1,3 m e non superiore a 1,4 m (1,3 <d ≤ 1,4) |
24 tonnellate |
3.4 Assi motori
Assi motori dei veicoli di cui ai punti 2.2 e 2.3 11,5 tonnellate
3.5 Assi tandem di veicoli a motore
La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) tra gli assi:
— è inferiore a 1 m (d < 1,0 m) |
11,5 tonnellate |
— è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3) |
16 tonnellate |
— è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8) |
18 tonnellate (19 tonnellate se l'asse motore è dotato di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche o equivalenti, oppure se ciascun asse motore è dotato di pneumatici gemellati e il peso massimo di ciascun asse non supera le 9,5 tonnellate) |
4. Altre caratteristiche dei veicoli
4.1 Tutti i veicoli
Il peso gravante sull'asse o sugli assi motori di un veicolo o di una combinazione di veicoli non deve essere inferiore al 25 % del peso totale a pieno carico del veicolo o della combinazione.
4.2 Autotreni
La distanza tra l'asse posteriore del veicolo a motore e l'asse anteriore del rimorchio non deve essere inferiore a 3,00 m.
4.3 Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse
Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a quattro assi non deve superare il quintuplo della distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo.
4.4 Semirimorchi
La distanza, misurata orizzontalmente, tra l'asse della ralla e un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio non deve essere superiore a 2,04 m.
SEZIONE 2
PRESCRIZIONI PER I TACHIGRAFI, LE CARTE DEL CONDUCENTE E LE CARTE DELL'OFFICINA
Articolo 1
Oggetto e principi
Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni per i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della parte B, sezione 2, del presente allegato in relazione all'installazione, alla verifica e al controllo dei tachigrafi, di cui all'articolo 466, paragrafo 2, del presente accordo.
Articolo 2
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
"unità di bordo", il tachigrafo senza il sensore di movimento e i relativi cavi di collegamento. L'unità di bordo può essere costituita da un'unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza della presente sezione; l'unità di bordo comprende, tra l'altro, un'unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due interfacce per carte intelligenti (per conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l'immissione di dati da parte dell'utente;
"sensore di movimento", una parte del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;
"carta di controllo", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte a un'autorità di controllo nazionale competente, che identifica l'organo di controllo e, facoltativamente, il funzionario di controllo e consente l'accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente e, facoltativamente, nelle carte dell'officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento;
"carta dell'officina", una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di una parte al personale designato di un produttore di tachigrafi, un installatore, un costruttore di veicoli o un'officina approvati da tale parte, che identifica il titolare della carta e consente la verifica, la calibratura e l'attivazione dei tachigrafi e/o il trasferimento di dati da essi;
"attivazione", la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l'uso di una carta dell'officina;
"calibratura" del tachigrafo digitale, l'aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, comprese l'identificazione e le caratteristiche del veicolo, da conservare nella memoria dei dati utilizzando una carta dell'officina;
"trasferimento" da un tachigrafo digitale o intelligente, la copiatura, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati dell'unità di bordo o nella memoria della carta tachigrafica, a condizione che con tale procedura non si modifichino o cancellino i dati memorizzati;
"guasto", un'operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio;
"installazione", montaggio di un tachigrafo su un veicolo;
"controllo periodico", un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e che il tachigrafo non sia stato collegato a dispositivi di manipolazione;
"riparazione", qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un'unità di bordo che comporti l'interruzione dell'alimentazione elettrica o del collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l'apertura del sensore di movimento o dell'unità di bordo;
"interoperabilità", la capacità di sistemi e processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni;
"interfaccia", uno strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali tali sistemi possono collegarsi e interagire;
"misurazione del tempo", una registrazione digitale permanente del tempo (data e ora) universale coordinato (UTC); e
"sistema di messaggistica TACHOnet", il sistema di messaggistica conforme alle specifiche tecniche di cui agli allegati da I a VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione ( 149 ).
Articolo 3
Installazione
I tachigrafi di cui al paragrafo 2 devono essere installati sui veicoli:
nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 3,5 tonnellate; o
a decorrere dal 1o luglio 2026, nel caso in cui la massa massima ammissibile del veicolo, comprensiva dell'eventuale rimorchio o semirimorchio, è superiore a 2,5 tonnellate.
Caratteristiche dei tachigrafi:
per i veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° maggio 2006: tachigrafo analogico;
per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° maggio 2006 e il 30 settembre 2011: prima versione del tachigrafo digitale;
per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° ottobre 2011 e il 30 settembre 2012: seconda versione del tachigrafo digitale;
per i veicoli messi in circolazione per la prima volta tra il 1° ottobre 2012 e il 14 giugno 2019: terza versione del tachigrafo digitale;
per i veicoli immatricolati per la prima volta dal 15 giugno 2019 fino a 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera g): tachigrafo intelligente 1; e
per i veicoli immatricolati per la prima volta oltre 2 anni dopo l'entrata in vigore delle specifiche dettagliate di cui alla parte B, sezione 4, articolo 2, paragrafo 2, lettera h): tachigrafo intelligente 2.
Articolo 4
Protezione dei dati
Ciascuna parte assicura, in particolare, la protezione dei dati personali nei confronti di usi diversi da quello di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda:
l'uso di un sistema satellitare globale di navigazione (GNSS) per la registrazione dei dati di localizzazione di cui alla specifica tecnica indicata per il tachigrafo intelligente 1 o 2;
lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all'articolo 13, in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con terze parti; e
la tenuta dei registri da parte del trasportatore di merci su strada di cui all'articolo 15.
Articolo 5
Installazione e riparazione
La rimozione o la rottura di un sigillo può essere effettuata solamente:
I sigilli rimossi o rotti devono essere sostituiti da un installatore autorizzato o da un'officina autorizzata, senza ritardi ingiustificati ed entro sette giorni dalla loro rimozione o rottura. Qualora siano stati rimossi o rotti a fini di controllo, i sigilli possono essere sostituiti, senza indebito ritardo, da un funzionario di controllo munito di attrezzature di sigillatura e di un marchio particolare unico.
Qualora un funzionario di controllo rimuova un sigillo, la carta di controllo deve essere inserita nel tachigrafo dal momento della rimozione del sigillo fino alla conclusione dell'ispezione, anche in caso di apposizione di un nuovo sigillo. Il funzionario di controllo deve produrre una giustificazione scritta recante almeno le informazioni seguenti:
Prima della sostituzione dei sigilli, un'officina autorizzata deve eseguire un controllo e una calibratura del tachigrafo, a meno che un sigillo sia stato rimosso o rotto a fini di controllo e sostituito da un funzionario di controllo.
Articolo 6
Ispezioni dei tachigrafi
Con le ispezioni di cui al paragrafo 1 è necessario verificare almeno quanto segue:
Articolo 7
Autorizzazione di installatori, officine e costruttori di veicoli
Ciascuna parte, o nel caso dell'Unione ciascuno Stato membro, si assicura che gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli siano competenti e affidabili. A tale scopo istituisce e pubblica un insieme di chiare procedure nazionali e provvede affinché vengano soddisfatti i criteri minimi seguenti:
il personale ha ricevuto una formazione adeguata;
le attrezzature necessarie per condurre i test e svolgere le mansioni del caso sono disponibili; e
gli installatori, le officine e i costruttori di veicoli godono di buona reputazione.
Le verifiche degli installatori autorizzati o delle officine autorizzate sono condotte nel modo seguente:
gli installatori autorizzati e le officine autorizzate sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate per i lavori sui tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell'officina. Le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, possono effettuare tali verifiche senza eseguire una visita in loco; e
vengono inoltre effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10 % dell'insieme degli installatori autorizzati e delle officine autorizzate.
Articolo 8
Carte dell'officina
Articolo 9
Rilascio delle carte del conducente
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per il luogo in cui il conducente è "normalmente residente" si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, per almeno 185 giorni all'anno, a motivo di legami personali e professionali oppure, nel caso delle persone che non hanno legami professionali, a motivo di legami personali che rivelano l'esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.
Tuttavia, nel caso delle persone i cui legami professionali sono situati in un luogo diverso da quello dei loro legami personali, e che pertanto siano indotte a soggiornare alternativamente in luoghi diversi situati nelle due parti, si presume che il luogo di normale residenza sia quello dei legami personali, purché la persona vi faccia ritorno regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona soggiorna in una parte per svolgere una missione di durata determinata.
Articolo 10
Rinnovo delle carte del conducente
Articolo 11
Carte rubate, smarrite o difettose
Articolo 12
Reciproco riconoscimento delle carte del conducente
Articolo 13
Scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente
Al fine di verificare che il richiedente non sia già in possesso di una carta del conducente in corso di validità, le parti, o nel caso dell'Unione gli Stati membri, tengono registri elettronici nazionali contenenti le seguenti informazioni sulle carte del conducente per un periodo corrispondente almeno alla durata di validità delle carte:
Articolo 14
Impostazioni dei tachigrafi
Articolo 15
Responsabilità dei trasportatori di merci su strada
I trasportatori di merci su strada rilasciano ai conducenti di veicoli dotati di tachigrafi analogici un numero sufficiente di fogli di registrazione, tenuto conto del carattere individuale dei fogli di registrazione, della durata del servizio e della necessità di sostituire eventualmente i fogli di registrazione danneggiati o ritirati da un funzionario incaricato del controllo. I trasportatori di merci su strada consegnano ai conducenti soltanto fogli di registrazione conformi a un modello omologato atti a essere utilizzati nell'apparecchio installato a bordo del veicolo.
Il trasportatore di merci su strada provvede affinché, tenuto conto della durata del servizio, in caso di ispezione possa effettuarsi correttamente la stampa dei dati del tachigrafo se richiesta da un agente incaricato del controllo.
Articolo 16
Procedure per i trasportatori di merci su strada in caso di funzionamento difettoso dello strumento
Articolo 17
Procedura di rilascio delle carte tachigrafiche
La Commissione europea fornisce alle autorità competenti del Regno Unito il materiale crittografico per il rilascio delle carte tachigrafiche per i conducenti, le officine e le autorità di controllo, conformemente alla politica di certificazione dell'Autorità europea di certificazione primaria (ERCA) e alla politica di certificazione del Regno Unito.
ALLEGATO 32
MODELLO DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI
(Prima pagina dell'autorizzazione)
(Carta arancione – DIN A4)
(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene effettuata la domanda)
Autorizzazione
Conformemente alla parte seconda, rubrica terza, titolo II, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,
STATO DI EMISSIONE: …
Autorità competente per l'autorizzazione: …
Segno distintivo dello Stato di emissione: … ( 150 )
AUTORIZZAZIONE N.: … per un servizio regolare □ (2) per un servizio regolare specializzato □ ( 151 )
effettuato con autobus tra le parti dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,
A: …
…
Cognome, nome o denominazione commerciale dell'operatore o dell'operatore responsabile della gestione in caso di un gruppo di imprese o di un partenariato:
Indirizzo:
…
…
Telefono e fax o e-mail:
…
…
(Seconda pagina dell'autorizzazione)
Nome, indirizzo, telefono e fax o e-mail dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre i nomi di tutti gli eventuali subappaltatori, identificati come tali:
…
…
…
…
…
Allegare eventuale elenco.
Validità dell'autorizzazione: Da: … A: …
Luogo e data del rilascio: …
Firma e timbro dell'autorità o dell'agenzia di rilascio: …
Itinerario: …
…
Luogo di partenza del servizio: …
…
Luogo di destinazione del servizio: …
…
Itinerario principale del servizio con indicazione (sottolineatura) dei punti di imbarco e sbarco di passeggeri: …
…
Orari: …
(allegati alla presente autorizzazione)
Servizio regolare specializzato:
categoria di passeggeri: …
…
Altre condizioni o elementi speciali …
…
…
Timbro dell'autorità di rilascio dell'autorizzazione
Avvertenza importante:
(1) La presente autorizzazione è valida per tutto il percorso.
(2) L'autorizzazione o una copia certificata conforme rilasciata dall'autorità competente per l'autorizzazione deve trovarsi sul veicolo per la durata del percorso e deve essere esibita su richiesta degli agenti addetti ai controlli.
(3) Il luogo di partenza o di destinazione deve essere situato nel territorio della parte dove l'operatore è stabilito e gli autobus sono immatricolati.
(Terza pagina dell'autorizzazione)
CONSIDERAZIONI GENERALI
(1) Il trasportatore di passeggeri su strada ("operatore") inizia il servizio di trasporto entro il periodo indicato nella decisione dell'autorità competente che rilascia l'autorizzazione.
(2) Salvo casi di forza maggiore, l'operatore di un servizio internazionale regolare o di un servizio internazionale regolare specializzato prende tutte le misure per garantire che il servizio di trasporto sia conforme alle condizioni previste dall'autorizzazione.
(3) L'operatore rende disponibili al pubblico le informazioni relative all'itinerario, alle fermate, agli orari, alle tariffe e alle condizioni di trasporto.
(4) Fatti salvi i documenti relativi al veicolo e all'autista (come la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida), i seguenti documenti servono come documenti di controllo necessari ai sensi dell'articolo 477 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta degli agenti autorizzati preposti ai controlli:
(Quarta pagina dell'autorizzazione)
CONSIDERAZIONI GENERALI (continua)
(5) Gli operatori che gestiscono un servizio internazionale regolare, a esclusione dei servizi regolari specializzati, emettono documenti di trasporto, sia individuali che collettivi, che confermano i diritti del viaggiatore da trasportare e che servono come documento di riscontro della stipula del contratto di trasporto tra il viaggiatore e l'operatore. Sui documenti di trasporto, che possono essere anche in formato elettronico, deve essere indicato:
il nome dell'operatore;
i punti di partenza e di destinazione nonché, se del caso, il percorso di ritorno;
il periodo di validità del documento e, se del caso, la data e l'orario di partenza;
la tariffa del trasporto.
Il documento di trasporto deve essere esibito dal viaggiatore ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
(6) Gli operatori che effettuano servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori autorizzano i controlli volti a garantire che i trasporti siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i periodi di guida, i periodi di riposo, la sicurezza stradale e le emissioni dei veicoli.
ALLEGATO 33
MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI E DI SERVIZI INTERNAZIONALI REGOLARI SPECIALIZZATI
(Carta bianca – DIN A4)
(Da redigere nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali della parte presso cui viene effettuata la domanda)
MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE O DI RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE O DI UN SERVIZIO INTERNAZIONALE REGOLARE SPECIALIZZATO ( 152 )
Servizio regolare□
Servizio regolare specializzato□
Rinnovo dell'autorizzazione di un servizio□
Modifica delle condizioni di autorizzazione di un servizio□
effettuato con autobus tra le parti conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra,
…
(Autorità competente per l'autorizzazione)
1. Cognome e nome o denominazione commerciale dell'operatore richiedente; in caso di domanda effettuata da un gruppo di operatori o da un partenariato, il nome dell'operatore incaricato dagli altri operatori ai fini della presentazione della domanda:
…
…
2. Servizi effettuati( 1 )
da un operatore □ da un gruppo di operatori □ da un partenariato □ da un subappaltatore□
3. Nomi e indirizzi dell'operatore o, in caso di un gruppo di operatori o di un partenariato, nomi di tutti gli operatori del gruppo o del partenariato; indicare inoltre tutti i nomi dei subappaltatori ( 153 )
3.1 … tel. …
3.2 … tel. …
3.3 … tel. …
3.4 … tel. …
(Seconda pagina della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione)
4 Per i servizi regolari specializzati:
4.1 Categoria di passeggeri: ( 154 ) lavoratori □ scolari/student □ altro□
5 Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:
…
6 Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti di imbarco e sbarco di passeggeri, completi di indirizzo): ( 155 )
…
…
…
7 Periodo di attività:
…
…
…
8 Frequenza (giornaliera, settimanale ecc.):
…
9 Tariffe … Allegato accluso.
10 Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa internazionale riguardante i periodi di guida e i periodi di riposo.
11 Numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi delle autorizzazioni richieste: ( 156 )
…
12 Eventuali indicazioni complementari:
…
(Luogo e data) (Firma del richiedente)
…
Si richiama l'attenzione del richiedente sul fatto che, siccome l'autorizzazione o la relativa copia certificata conforme deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero delle autorizzazioni o delle copie certificate conformi in possesso del richiedente, rilasciate dall'autorità competente per l'autorizzazione, deve corrispondere al numero dei veicoli necessari per effettuare il servizio richiesto nello stesso momento.
Avvertenza importante
Alla domanda occorre allegare in particolare quanto segue:
gli orari, comprensivi dei tempi previsti per i controlli all'attraversamento delle frontiere;
una copia certificata conforme della licenza o delle licenze dell'operatore o degli operatori per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada effettuato in conformità alla legislazione nazionale o dell'Unione;
una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per l'imbarco o lo sbarco di viaggiatori;
un piano di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa internazionale relativa ai periodi di guida e ai periodi di riposo;
qualsiasi opportuna informazione sui terminal degli autobus.
ALLEGATO 34
MODELLO DI FOGLIO DI VIAGGIO PER I SERVIZI OCCASIONALI
FOGLIO DI VIAGGIO n… del LIBRETTO n…
(colore Pantone 358 (verde chiaro) o il colore più vicino possibile a questo colore, formato DIN A4, carta non patinata)
SERVIZI OCCASIONALI CON CABOTAGGIO E SERVIZI OCCASIONALI CON TRANSITO
(ciascuna rubrica può essere completata, se necessario, su un foglio separato)
1 |
Numero di immatricolazione dell'autobus |
… Luogo, data e firma del vettore |
|||||
2 |
|
1. … 2. … 3. … |
|||||
Vettore, subappaltatore, associato, gruppo di vettori |
|||||||
3 |
|
1. … 2. … 3. … |
|||||
Nome del conducente / nomi dei conducenti |
|||||||
4 |
Organismo organizzatore o persona fisica organizzatrice del servizio occasionale |
1. … 2. … 3. … 4. … |
|||||
5 |
Tipo di servizio |
□ Servizio occasionale con cabotaggio □ Servizio occasionale con transito |
|||||
6 |
Luogo di partenza del servizio: … Paese: … Luogo di destinazione del servizio: … Paese: … |
||||||
7 |
Viaggio |
Itinerario/tappe giornaliere e/o punti di salita e discesa dei viaggiatori |
Numero di passeggeri |
Vuoto (segnare con una X) |
Chilometraggio previsto |
||
Date |
Dal |
A |
|||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
8 |
Eventuali punti di coincidenza con un altro vettore del medesimo gruppo |
Numero di passeggeri depositati |
Destinazione finale dei passeggeri depositati |
Nome del vettore che riprende a bordo i passeggeri |
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
9 |
Cambiamenti imprevisti |
||||||
… … |
ALLEGATO 35
# |
Codice |
Nome comune |
Zone CIEM |
Quote |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
dal 2026 in poi |
||||||||||
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
||||
1 |
ALF/3X14- |
Berici (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12,14) |
Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
96,95 |
3,05 |
2 |
ANF/07. |
Rana pescatrice (7) |
7 |
78,78 |
21,22 |
78,24 |
21,76 |
77,70 |
22,30 |
77,05 |
22,95 |
76,62 |
23,38 |
76,62 |
23,38 |
3 |
ANF/2AC4-C |
Rana pescatrice (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
13,74 |
86,26 |
12,92 |
87,08 |
12,11 |
87,89 |
11,13 |
88,87 |
10,48 |
89,52 |
10,48 |
89,52 |
4 |
ANF/56-14 |
Rana pescatrice (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
60,99 |
39,01 |
59,62 |
40,38 |
58,25 |
41,75 |
56,60 |
43,40 |
55,50 |
44,50 |
55,50 |
44,50 |
5 |
ARU/1/2. |
Argentina (1, 2) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
56,90 |
43,10 |
6 |
ARU/3A4-C |
Argentina (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
98,40 |
1,60 |
7 |
ARU/567. |
Argentina (acque occidentali) |
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
94,41 |
5,59 |
8 |
BLI/12INT- |
Molva azzurra (acque internazionali della zona 12) |
Acque internazionali della zona 12 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
99,14 |
0,86 |
9 |
BLI/24- |
Molva azzurra (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
73,19 |
26,81 |
10 |
BLI/5B67- |
Molva azzurra (acque occidentali) |
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 |
77,31 |
22,69 |
76,73 |
23,27 |
76,16 |
23,84 |
75,46 |
24,54 |
75,00 |
25,00 |
75,00 |
25,00 |
11 |
BOR/678- |
Pesce tamburo (acque occidentali) |
6, 7 e 8 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
93,65 |
6,36 |
12 |
BSF/56712- |
Pesce sciabola nero (acque occidentali) |
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
94,31 |
5,69 |
13 |
COD/07A. |
Merluzzo bianco (Mare d'Irlanda) |
7a |
56,05 |
43,95 |
55,84 |
44,16 |
55,63 |
44,37 |
55,37 |
44,63 |
55,20 |
44,80 |
55,20 |
44,80 |
14 |
COD/07D. |
Merluzzo bianco (Manica orientale) |
7d |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
90,75 |
9,25 |
15 |
COD/5BE6A |
Merluzzo bianco (acque a ovest della Scozia) |
6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O |
30,23 |
69,77 |
27,37 |
72,63 |
24,51 |
75,49 |
21,08 |
78,92 |
18,79 |
81,21 |
18,79 |
81,21 |
16 |
COD/5W6-14 |
Merluzzo bianco (Rockall) |
6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 |
33,95 |
66,05 |
31,71 |
68,29 |
29,47 |
70,53 |
26,78 |
73,22 |
24,99 |
75,01 |
24,99 |
75,01 |
17 |
COD/7XAD34 |
Merluzzo bianco (Mar Celtico) |
7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
90,70 |
9,30 |
90,47 |
9,53 |
90,23 |
9,77 |
89,95 |
10,05 |
89,76 |
10,24 |
89,76 |
10,24 |
18 |
DGS/15X14 |
Spinarolo (acque occidentali) |
6, 7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 |
57,53 |
42,47 |
56,61 |
43,39 |
55,69 |
44,31 |
54,58 |
45,42 |
53,84 |
46,16 |
53,84 |
46,16 |
19 |
DWS/56789- |
Squali di acque profonde (acque occidentali) |
6, 7, 8 e 9; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
20 |
HAD/07A. |
Eglefino (Mare d'Irlanda) |
7a |
47,24 |
52,76 |
46,42 |
53,58 |
45,61 |
54,39 |
44,63 |
55,37 |
43,98 |
56,02 |
43,98 |
56,02 |
21 |
HAD/5BC6A. |
Eglefino (acque a ovest della Scozia) |
6 a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
19,39 |
80,61 |
22 |
HAD/6B1214 |
Eglefino (Rockall) |
Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
16,76 |
83,24 |
16,32 |
83,68 |
15,88 |
84,12 |
15,35 |
84,65 |
15,00 |
85,00 |
15,00 |
85,00 |
23 |
HAD/7X7A34 |
Eglefino (Mar Celtico) |
7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
84,00 |
16,00 |
83,00 |
17,00 |
82,00 |
18,00 |
80,80 |
19,20 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
24 |
HER/07A/MM |
Aringa (Mare d'Irlanda) |
7a a nord di 52° 30' N |
11,01 |
88,99 |
8,50 |
91,50 |
6,00 |
94,00 |
2,99 |
97,01 |
0,99 |
99,01 |
0,99 |
99,01 |
25 |
HER/5B6ANB |
Aringa (acque a ovest della Scozia) |
6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b |
35,95 |
64,05 |
35,34 |
64,66 |
34,74 |
65,26 |
34,01 |
65,99 |
33,53 |
66,47 |
33,53 |
66,47 |
26 |
HER/7EF. |
Aringa (Manica occidentale e Canale di Bristol) |
7e e 7f |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
27 |
HER/7G-K. |
Aringa (Mar Celtico) |
7a a sud di 52° 30' N, 7g, 7h, 7j e 7k |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
99,88 |
0,12 |
28 |
HKE/2AC4-C |
Nasello (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
60,67 |
39,33 |
57,11 |
42,89 |
53,56 |
46,44 |
49,29 |
50,71 |
46,45 |
53,55 |
46,45 |
53,55 |
29 |
HKE/571214 |
Nasello (acque occidentali) |
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
80,33 |
19,67 |
80,05 |
19,95 |
79,77 |
20,23 |
79,43 |
20,57 |
79,20 |
20,80 |
79,20 |
20,80 |
30 |
JAX/2A-14 |
Suri/sugarelli (acque occidentali) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a e 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
90,61 |
9,39 |
31 |
JAX/4BC7D |
Suri/sugarelli (Mare del Nord meridionale e Manica orientale) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d |
71,46 |
28,54 |
68,60 |
31,40 |
65,73 |
34,27 |
62,29 |
37,71 |
60,00 |
40,00 |
60,00 |
40,00 |
32 |
L/W/2AC4-C |
Limanda e passera lingua di cane (Mare del Nord)* |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
35,97 |
64,03 |
35,48 |
64,52 |
34,98 |
65,02 |
34,39 |
65,61 |
34,00 |
66,00 |
34,00 |
66,00 |
33 |
LEZ/07. |
Lepidorombi (7) |
7 |
81,37 |
18,63 |
80,65 |
19,35 |
79,93 |
20,07 |
79,07 |
20,93 |
78,50 |
21,50 |
78,50 |
21,50 |
34 |
LEZ/2AC4-C |
Lepidorombi (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
3,74 |
96,26 |
35 |
LEZ/56-14 |
Lepidorombi (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
60,84 |
39,16 |
59,55 |
40,45 |
58,25 |
41,75 |
56,69 |
43,31 |
55,65 |
44,35 |
55,65 |
44,35 |
36 |
LIN/03A-C. |
Molva (3a) |
Acque dell'Unione della zona 3a |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
92,65 |
7,35 |
37 |
LIN/04-C. |
Molva (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 |
21,22 |
78,78 |
20,92 |
79,08 |
20,61 |
79,39 |
20,24 |
79,76 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
38 |
LIN/6X14. |
Molva (acque occidentali) |
6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
63,67 |
36,33 |
63,25 |
36,75 |
62,83 |
37,17 |
62,33 |
37,67 |
62,00 |
38,00 |
62,00 |
38,00 |
39 |
NEP/*07U16 |
Scampi (Banco Porcupine) |
Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
85,32 |
14,68 |
40 |
NEP/07. |
Scampi (7) |
7 |
61,68 |
38,32 |
60,76 |
39,24 |
59,84 |
40,16 |
58,74 |
41,26 |
58,00 |
42,00 |
58,00 |
42,00 |
41 |
NEP/2AC4-C |
Scampi (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
13,38 |
86,62 |
42 |
NOP/2A3A4. |
Busbana norvegese (Mare del Nord) |
3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione e della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
85,00 |
15,00 |
82,50 |
17,50 |
80,00 |
20,00 |
77,00 |
23,00 |
75,00 |
25,00 |
75,00 |
25,00 |
43 |
PLE/07A. |
Passera di mare (Mare d'Irlanda) |
7a |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
48,89 |
51,11 |
44 |
PLE/56-14 |
Passera di mare (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
39,23 |
60,77 |
45 |
PLE/7DE. |
Passera di mare (Manica)* |
7d e 7e |
70,36 |
29,64 |
70,27 |
29,73 |
70,18 |
29,82 |
70,07 |
29,93 |
70,00 |
30,00 |
70,00 |
30,00 |
46 |
PLE/7FG. |
Passera di mare (7fg) |
7f e 7g |
74,86 |
25,14 |
74,58 |
25,42 |
74,30 |
25,70 |
73,96 |
26,04 |
73,74 |
26,26 |
73,74 |
26,26 |
47 |
PLE/7HJK. |
Passera di mare (7hjk) |
7h, 7j e 7k |
84,25 |
15,75 |
83,71 |
16,29 |
83,17 |
16,83 |
82,52 |
17,48 |
82,09 |
17,91 |
82,09 |
17,91 |
48 |
POK/56-14 |
Merluzzo carbonaro (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 |
62,32 |
37,68 |
58,99 |
41,01 |
55,66 |
44,34 |
51,66 |
48,34 |
49,00 |
51,00 |
49,00 |
51,00 |
49 |
POK/7/3411 |
Merluzzo carbonaro (Mar Celtico) |
7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
84,86 |
15,14 |
84,90 |
15,10 |
84,93 |
15,07 |
84,97 |
15,03 |
85,00 |
15,00 |
85,00 |
15,00 |
50 |
POL/07. |
Merluzzo giallo (7) |
7 |
78,03 |
21,97 |
77,27 |
22,73 |
76,51 |
23,49 |
75,61 |
24,39 |
75,00 |
25,00 |
75,00 |
25,00 |
51 |
POL/56-14 |
Merluzzo giallo (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
63,38 |
36,62 |
52 |
PRA/2AC4-C |
Gamberetto boreale (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
77,99 |
22,01 |
53 |
RJE/7FG. |
Razza dagli occhi piccoli (7fg) |
7f e 7g |
56,36 |
43,64 |
53,39 |
46,61 |
50,42 |
49,58 |
46,86 |
53,14 |
44,49 |
55,51 |
44,49 |
55,51 |
54 |
RJU/7DE. |
Razza ondulata (Manica) |
7d e 7e |
69,12 |
30,88 |
68,09 |
31,91 |
67,06 |
32,94 |
65,82 |
34,18 |
65,00 |
35,00 |
65,00 |
35,00 |
55 |
RNG/5B67- |
Granatiere di roccia (acque occidentali) |
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
95,16 |
4,84 |
56 |
RNG/8X14- |
Granatiere di roccia (8, 9, 10, 12, 14) |
Zone 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
99,71 |
0,29 |
57 |
SAN/2A3A4. |
Cicerelli (Mare del Nord, tutti i banchi) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a |
97,26 |
2,74 |
97,14 |
2,86 |
97,03 |
2,97 |
96,89 |
3,11 |
96,80 |
3,20 |
96,80 |
3,20 |
58 |
SBR/678- |
Occhialone (acque occidentali) |
6, 7 e 8 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
90,00 |
10,00 |
59 |
SOL/07A. |
Sogliola (Mare d'Irlanda) |
7a |
77,15 |
22,86 |
77,03 |
22,97 |
76,92 |
23,08 |
76,79 |
23,21 |
76,70 |
23,30 |
76,70 |
23,30 |
60 |
SOL/07D. |
Sogliola (Manica orientale) |
7d |
80,31 |
19,69 |
80,23 |
19,77 |
80,15 |
19,85 |
80,06 |
19,94 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
61 |
SOL/07E. |
Sogliola (Manica occidentale) |
7e |
38,97 |
61,03 |
38,60 |
61,40 |
38,24 |
61,76 |
37,79 |
62,21 |
37,50 |
62,50 |
37,50 |
62,50 |
62 |
SOL/24-C. |
Sogliola (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
88,09 |
11,91 |
86,81 |
13,19 |
85,54 |
14,46 |
84,02 |
15,98 |
83,00 |
17,00 |
83,00 |
17,00 |
63 |
SOL/56-14 |
Sogliola (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
64 |
SOL/7FG. |
Sogliola (7fg) |
7f e 7g |
69,35 |
30,65 |
68,93 |
31,07 |
68,51 |
31,49 |
68,01 |
31,99 |
67,67 |
32,33 |
67,67 |
32,33 |
65 |
SOL/7HJK. |
Sogliola (7hjk) |
7h, 7j e 7k |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
83,33 |
16,67 |
66 |
SPR/2AC4-C |
Spratto (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
96,18 |
3,82 |
67 |
SPR/7DE. |
Spratto (Manica) |
7d e 7e |
28,60 |
71,40 |
25,45 |
74,55 |
22,30 |
77,70 |
18,52 |
81,48 |
16,00 |
84,00 |
16,00 |
84,00 |
68 |
SRX/07D. |
Razze (Manica orientale) |
7d |
84,51 |
15,49 |
84,44 |
15,56 |
84,36 |
15,64 |
84,27 |
15,73 |
84,21 |
15,79 |
84,21 |
15,79 |
69 |
SRX/2AC4-C |
Razze (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
32,73 |
67,27 |
32,29 |
67,71 |
31,86 |
68,14 |
31,35 |
68,65 |
31,00 |
69,00 |
31,00 |
69,00 |
70 |
SRX/67AKXD |
Razze (acque occidentali) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k |
71.06 |
28,94 |
70,54 |
29,46 |
70,02 |
29,98 |
69,40 |
30,60 |
68,99 |
31,01 |
68,99 |
31,01 |
71 |
T/B/2AC4-C |
Rombo chiodato e rombo liscio (Mare del Nord)* |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
81,82 |
18,18 |
81,37 |
18,63 |
80,91 |
19,09 |
80,36 |
19,64 |
80,00 |
20,00 |
80,00 |
20,00 |
72 |
USK/04-C. |
Brosme (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
59,46 |
40,54 |
73 |
USK/567EI. |
Brosme (acque occidentali) |
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 |
70,73 |
29,27 |
70,55 |
29,45 |
70,37 |
29,63 |
70,15 |
29,85 |
70,00 |
30,00 |
70,00 |
30,00 |
74 |
WHG/07A. |
Merlano (Mare d'Irlanda) |
7a |
42,27 |
57,73 |
41,45 |
58,55 |
40,63 |
59,37 |
39,65 |
60,35 |
39,00 |
61,00 |
39,00 |
61,00 |
75 |
WHG/56-14 |
Merlano (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
37,53 |
62,47 |
36,67 |
63,33 |
35,81 |
64,19 |
34,78 |
65,22 |
34,09 |
65,91 |
34,09 |
65,91 |
76 |
WHG/7X7A-C |
Merlano (Mar Celtico)* |
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k |
88,95 |
11,05 |
88,89 |
11,11 |
88,84 |
11,16 |
88,77 |
11,23 |
88,73 |
11,27 |
88,73 |
11,27 |
ALLEGATO 36
A. Stock trilaterali UK-UE-NO
# |
Codice |
Nome comune |
Zone CIEM |
Quote |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
dal 2026 in poi |
||||||||||
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
||||
77 |
COD/2A3AX4 |
Merluzzo bianco (Mare del Nord) |
4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
47,03 |
52,97 |
46,02 |
53,98 |
45,02 |
54,99 |
43,81 |
56,19 |
43,00 |
57,00 |
43,00 |
57,00 |
78 |
HAD/2AC4. |
Eglefino (Mare del Nord) |
4; acque del Regno Unito della zona 2a |
18,45 |
81,55 |
17,80 |
82,20 |
17,14 |
82,86 |
16,35 |
83,65 |
15,83 |
84,17 |
15,83 |
84,17 |
79 |
HER/2A47DX |
Aringa (catture accessorie nel Mare del Nord) |
Zone 4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
98,18 |
1,82 |
80 |
HER/4AB. |
Aringa (Mare del Nord) |
Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N |
71,33 |
28,67 |
70,42 |
29,58 |
69,50 |
30,50 |
68,41 |
31,59 |
67,68 |
32,32 |
67,68 |
32,32 |
81 |
HER/4CXB7D |
Aringa (Mare del Nord meridionale e Manica orientale) |
4c, 7d escluso Blackwater |
88,76 |
11,24 |
88,48 |
11,52 |
88,21 |
11,79 |
87,87 |
12,13 |
87,65 |
12,35 |
87,65 |
12,35 |
82 |
PLE/2A3AX4 |
Passera di mare (Mare del Nord) |
4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
71,54 |
28,46 |
83 |
POK/2C3A4 |
Merluzzo carbonaro (Mare del Nord) |
3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a |
77,71 |
22,29 |
76,78 |
23,22 |
75,85 |
24,15 |
74,74 |
25,26 |
74,00 |
26,00 |
74,00 |
26,00 |
84 |
WHG/2AC4. |
Merlano (Mare del Nord) |
Zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a" |
34,78 |
65,22 |
32,71 |
67,29 |
30,63 |
69,37 |
28,13 |
71,87 |
26,47 |
73,53 |
26,47 |
73,53 |
B. Stock degli Stati costieri
# |
Codice |
Nome comune |
Zone CIEM |
Quote |
|||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
dal 2026 in poi |
||||||||||
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
UE |
UK |
||||
85 |
MAC/2A34. |
Sgombro (Mare del Nord) |
3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 |
93,91 |
6,09 |
93,78 |
6,22 |
93,65 |
6,35 |
93,50 |
6,50 |
93,40 |
6,60 |
93,40 |
6,60 |
86 |
MAC/2CX14- |
Sgombro (acque occidentali) |
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 |
35,15 |
64,85 |
34,06 |
65,94 |
32,98 |
67,02 |
31,67 |
68,33 |
30,80 |
69,20 |
30,80 |
69,20 |
87 |
WHB/1X14 |
Melù (acque settentrionali) |
Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 |
79,47 |
20,53 |
79,35 |
20,65 |
79,24 |
20,76 |
79,09 |
20,91 |
79,00 |
21,00 |
79,00 |
21,00 |
C. Stock dell'ICCAT
# |
Codice |
Nome comune |
Zona |
Quote |
|
UE |
UK |
||||
88 |
ALB/AN05N |
Alalunga (Atlantico settentrionale) |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
98,48 |
1,52 |
89 |
BFT/AE45WM |
Tonno rosso (Atlantico nord-orientale) |
Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo |
99,75 |
0,25 |
90 |
BSH/AN05N |
Verdesca (Atlantico settentrionale) |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
99,90 |
0,10 |
91 |
SWO/AN05N |
Pesce spada (Atlantico settentrionale) |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
99,99 |
0,01 |
D. Stock della NAFO
# |
Codice |
Nome comune |
Zona |
Quote |
|
UE |
UK |
||||
92 |
COD/N3M. |
Merluzzo bianco (zona NAFO 3M) |
NAFO 3M |
83,66 |
16,34 |
E. Casi speciali
# |
Codice |
Nome comune |
Zone CIEM |
Quote |
|
UE |
UK |
||||
93 |
COD/1/2B. |
Merluzzo bianco (Svalbard) |
1 e 2b |
75,00 |
25,00 |
F. Stock presenti unicamente nelle acque di una parte
# |
Codice |
Nome comune |
Zone CIEM |
Quote |
|
UE |
UK |
||||
|
|
|
|
|
|
94 |
GHL/2A C46 |
Ippoglosso nero (Mare del Nord e acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b |
27,35 |
72,65 |
95 |
HER/06ACL. |
Aringa (Clyde) |
6 Clyde |
0,00 |
100,00 |
96 |
HER/1/2- |
Aringa (ASH) |
Acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
70,00 |
30,00 |
97 |
LIN/05EI. |
Molva (5) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 |
81,48 |
18,52 |
98 |
LIN/1/2. |
Molva (1,2) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 |
77,78 |
22,22 |
99 |
NEP/5BC6. |
Scampi (acque a ovest della Scozia) |
6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b |
2,36 |
97,64 |
100 |
RED/51214D |
Scorfani [pelagici di acque profonde] (5, 12, 14) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
98,00 |
2,00 |
101 |
RED/51214S |
Scorfani [pelagici di acque superficiali] (5, 12, 14) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 |
98,00 |
2,00 |
102 |
SBR/10- |
Occhialone (Azzorre) |
Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 |
99,12 |
0,88 |
103 |
SRX/89-C. |
Razze (8, 9) |
Acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 8; acque dell'Unione della zona 9 |
99,78 |
0,22 |
104 |
USK/1214EI |
Brosme (1, 2, 14) |
Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 |
71,43 |
28,57 |
ALLEGATO 37
# |
Codice dello stock |
Nome comune |
Zone CIEM |
105 |
ANF/8ABDE. |
Rana pescatrice (8) |
8a, 8b, 8d e 8e |
106 |
BLI/03A- |
Molva azzurra (3a) |
Acque dell'Unione della zona 3a |
107 |
BSF/8910- |
Pesce sciabola nero (8, 9 e 10) |
8, 9 e 10 |
108 |
COD/03AN. |
Merluzzo bianco (Skagerrak) |
Skagerrak |
109 |
HAD/03A. |
Eglefino (3a) |
3a |
110 |
HER/03A. |
Aringa (3a) |
3a |
111 |
HER/03A-BC |
Aringa (catture accessorie nella zona 3a) |
3a |
112 |
HER/6AS7BC |
Aringa (acque a ovest dell'Irlanda) |
6aS, 7b e 7c |
113 |
HKE/03A. |
Nasello (3a) |
3a |
114 |
HKE/8ABDE. |
Nasello (8) |
8a, 8b, 8d e 8e |
115 |
JAX/08C. |
Suri/sugarelli (8c) |
8c |
116 |
LEZ/8ABDE. |
Lepidorombi (8) |
8a, 8b, 8d e 8e |
117 |
MAC/2A4A-N |
Sgombro (quota assegnata alla Danimarca in acque norvegesi) |
Acque norvegesi delle zone 2a e 4a |
118 |
MAC/8C3411 |
Sgombro (componente meridionale) |
8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
119 |
PLE/03AN. |
Passera di mare (Skagerrak) |
Skagerrak |
120 |
SPR/03A. |
Spratto (3a) |
3a |
121 |
SRX/03A-C. |
Razze (3a) |
Acque dell'Unione della zona 3a |
122 |
USK/03A. |
Brosme (3a) |
3a |
123 |
WHB/8C3411 |
Melù (componente meridionale) |
8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 |
ALLEGATO 38
PROTOCOLLO SULL'ACCESSO ALLE ACQUE
Il Regno Unito e l'Unione
AFFERMANDO i diritti e gli obblighi sovrani esercitati dalle parti in quanto Stati costieri indipendenti,
SOTTOLINEANDO che il diritto di ciascuna parte di concedere alle navi dell'altra parte l'accesso alle proprie acque per svolgervi attività di pesca deve essere di norma esercitato nell'ambito di consultazioni annuali successive alla fissazione dei TAC per un determinato anno nel quadro di consultazioni annuali,
PRENDENDO ATTO dei vantaggi sociali ed economici di un ulteriore periodo di stabilità, nel quale i pescatori sarebbero autorizzati, fino al 30 giugno 2026, a continuare ad accedere alle acque dell'altra parte come prima dell'entrata in vigore del presente accordo,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
È istituito un periodo di adeguamento. Il periodo di adeguamento si estende dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2026.
Articolo 2
In deroga all'articolo 500, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente accordo, durante il periodo di adeguamento ogni parte concede alle navi dell'altra parte pieno accesso alle proprie acque per pescare:
gli stock elencati nell'allegato 35 e nell'allegato 36, tabelle A, B e F, a un livello ragionevolmente commisurato alle quote rispettive delle possibilità di pesca delle parti;
gli stock fuori contingente a un livello corrispondente al quantitativo medio pescato da tale parte nelle acque dell'altra parte nel periodo 2012-2016;
per le navi aventi diritto, nella zona delle acque delle parti compresa tra sei e dodici miglia nautiche dalle linee di base nelle divisioni CIEM 4c e 7d-g, nella misura in cui le navi aventi diritto di ciascuna parte avevano accesso a tale zona al 31 dicembre 2020.
Ai fini della lettera c), per "nave avente diritto" si intende la nave di una parte che abbia esercitato attività di pesca nella zona di cui alla frase precedente nel corso di almeno quattro anni tra il 2012 e il 2016, o la nave a essa direttamente subentrata.
ALLEGATO 39
SCAMBIO DI DATI SU DNA, IMPRONTE DIGITALI E IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI
CAPO 0
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni amministrative, tecniche e in materia di protezione dei dati necessarie all'attuazione della parte terza, titolo II, del presente accordo.
Articolo 2
Specifiche tecniche
Gli Stati osservano specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le richieste e le risposte relative alle consultazioni e ai raffronti dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tali specifiche tecniche sono descritte nei capi da 1 a 3.
Articolo 3
Rete di comunicazione
Lo scambio elettronico tra gli Stati di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli si effettua mediante la rete di comunicazione Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA II) e le sue successive versioni.
Articolo 4
Disponibilità dello scambio automatizzato di dati
Gli Stati adottano tutte le misure necessarie atte a garantire che la consultazione o il raffronto automatizzati dei dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati si informano l'un l'altro immediatamente e concordano a titolo temporaneo un sistema di scambio di informazioni alternativo conformemente alla normativa applicabile. Lo scambio automatizzato di dati viene ristabilito il più presto possibile.
Articolo 5
Numeri di riferimento per i dati sul DNA e i dati dattiloscopici
I numeri di riferimento di cui agli articoli 529 e 533 del presente accordo sono costituiti da una combinazione dei seguenti elementi:
un codice che consenta agli Stati, in caso di concordanza, di estrarre dati personali e altre informazioni dalle loro banche dati al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 536 del presente accordo;
un codice per indicare l'origine nazionale del profilo DNA o dei dati dattiloscopici; e
per quanto riguarda i dati sul DNA, un codice per indicare il tipo di profilo DNA.
Articolo 6
Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA
Articolo 7
Norme per le richieste e le risposte in relazione ai dati sul DNA
La richiesta di consultazione o di raffronto automatizzati di cui agli articoli 530 o 531del presente accordo contiene unicamente le seguenti informazioni:
il codice di Stato dello Stato richiedente;
la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
i profili DNA e i relativi numeri di riferimento;
i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); e
le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.
La risposta (relazione sulla concordanza) alla richiesta di cui al paragrafo 1 contiene unicamente le seguenti informazioni:
un'indicazione della presenza o meno di concordanze (HIT/No-HIT);
la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;
i codici di Stato dello Stato richiedente e dello Stato richiesto;
i numeri di riferimento dello Stato richiedente e dello Stato richiesto;
i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati);
i profili DNA richiesti e quelli per cui è riscontrata una concordanza; e
le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.
Articolo 8
Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformità dell'articolo 530
Articolo 9
Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformità dell'articolo 530
Se nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato non è stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato può allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato richiedente; se non si riscontrano concordanze nelle banche dati degli altri Stati, ciò è comunicato automaticamente allo Stato richiedente.
Articolo 10
Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA non identificati in conformità dell'articolo 531
Articolo 11
Principi applicabili allo scambio di dati dattiloscopici
Articolo 12
Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici
Articolo 13
Norme applicabili alle richieste e alle risposte relative ai dati dattiloscopici
Articolo 14
Principi applicabili alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli
Articolo 15
Costi
Ciascuno Stato sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione dell'applicazione software Eucaris di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
Articolo 16
Finalità
Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 530, 531 e 534 del presente accordo da parte dello Stato che effettua la consultazione o il raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:
accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
predisporre e introdurre una richiesta di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione interna in caso di concordanza dei dati;
effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 19 del presente capo.
Articolo 17
Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati
I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati:
se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi; se dati personali sono stati trasmessi senza richiesta, l'autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione interna dello Stato che li ha trasmessi, qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all'autorità ricevente all'atto della trasmissione.
Articolo 18
Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati
I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle misure di attuazione di cui all'articolo 539 del presente accordo che garantiscono:
l'adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare la riservatezza e l'integrità;
l'uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti quando si ricorre a reti accessibili pubblicamente; e
la possibilità di verificare l'ammissibilità delle consultazioni in base all'articolo 19, paragrafi 2, 5 e 6, del presente capo.
Articolo 19
Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata
Ogni Stato garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni:
il motivo della trasmissione;
i dati trasmessi;
la data della trasmissione; e
la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario.
Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 530, 534 e 537 del presente accordo e per il raffronto automatizzato in base all'articolo 531 del medesimo si applicano le seguenti disposizioni:
la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati; su richiesta, l'elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 6, nonché a quelle degli altri Stati;
ogni Stato garantisce che tutte le trasmissioni e le ricezioni di dati personali da parte dell'autorità che gestisce lo schedario e dell'autorità che effettua la consultazione siano registrate, compresa l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva; la registrazione comprende le seguenti informazioni:
i dati trasmessi;
la data e l'ora precisa della trasmissione; e
la denominazione o il codice di riferimento dell'autorità che effettua la consultazione e dell'autorità che gestisce lo schedario.
Su richiesta, l'autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato interessato preposte alla protezione dei dati in merito ai dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta; i dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:
controllare la protezione dei dati;
garantire la sicurezza dei dati.
Articolo 20
Diritto delle persone interessate a essere risarcite
Se un'autorità di uno Stato ha trasmesso dati personali a norma della parte terza, titolo II, del presente accordo, l'autorità ricevente dell'altro Stato non può invocare l'inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione interna, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l'autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l'autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all'autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento.
Articolo 21
Informazioni su richiesta degli Stati
Lo Stato ricevente informa lo Stato che ha trasmesso i dati su richiesta del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto.
Articolo 22
Dichiarazioni e designazioni
Articolo 23
Preparazione delle decisioni di cui all'articolo 540
Articolo 24
Statistiche e relazioni
CAPO 1
SCAMBIO DI DATI SUL DNA
1. Questioni forensi relative al DNA, norme di concordanza e algoritmi
1.1. Proprietà dei profili DNA
Il profilo DNA può contenere 24 coppie di numeri che rappresentano gli alleli di 24 loci utilizzati anche dall'Interpol nelle procedure relative al DNA. Nella tabella che segue sono riportati i nomi di tali loci:
VWA |
TH01 |
D21S11 |
FGA |
D8S1179 |
D3S1358 |
D18S51 |
Amelogenina |
TPOX |
CSF1P0 |
D13S317 |
D7S820 |
D5S818 |
D16S539 |
D2S1338 |
D19S433 |
Penta D |
Penta E |
FES |
F13A1 |
F13B |
SE33 |
CD4 |
GABA |
I sette loci evidenziati in grigio nella riga superiore rappresentano sia la ESS che l'ISSOL attuali.
Norme di inclusione:
I profili DNA messi a disposizione dagli Stati a fini di consultazione e raffronto e i profili DNA trasmessi per consultazione e raffronto contengono almeno sei loci pienamente designati ( 157 ) e possono contenere loci supplementari o controlli negativi a seconda della loro disponibilità. I profili DNA indicizzati contengono almeno sei dei sette loci ESS. Per aumentare l'accuratezza delle concordanze, tutti gli alleli disponibili sono memorizzati nella banca dati del profilo DNA indicizzato e sono utilizzati a fini di ricerca e raffronto. Ciascuno Stato dovrebbe attuare non appena ciò sia materialmente possibile eventuali nuovi ESS di loci adottati dall'UE.
Non sono ammessi profili misti, quindi i valori degli alleli di ciascun locus saranno costituiti di due soli numeri, che in caso di omozigosi in un dato locus possono essere identici.
Per i caratteri jolly e le microvarianti si devono osservare le seguenti regole:
1.2. Norme di concordanza
Il raffronto di due profili DNA sarà effettuato in base ai loci per i quali in entrambi i profili DNA è disponibile una coppia di valori dell'allele. Prima di dare una risposta positiva (HIT) fra i due profili DNA deve esservi una concordanza di almeno sei loci pienamente designati (a eccezione dell'amelogenina).
Per concordanza totale (qualità 1) si intende il caso in cui tutti i valori dell'allele dei loci raffrontati comunemente contenuti nel profilo DNA dello Stato richiedente e dello Stato richiesto sono identici. Per quasi concordanza si intende il caso in cui nei due profili DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati è di valore diverso (qualità 2, 3 e 4). Una quasi concordanza è ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sei loci pienamente designati dei due profili DNA raffrontati.
Una quasi concordanza può essere dovuta a:
1.3. Norme concernenti le relazioni
Viene stilata una relazione per le concordanze totali, per le quasi concordanze e per le risposte negative ("No-HIT").
La relazione sulla concordanza sarà inviata al punto di contatto nazionale richiedente e messa altresì a disposizione del punto di contatto nazionale richiesto (per consentirgli di valutare la natura e l'entità del possibile seguito di richieste di altri dati personali disponibili e di altre informazioni connesse con il profilo DNA corrispondente alla risposta positiva, a norma dell'articolo 536 del presente accordo.
2. Tabella dei numeri di codice degli Stati
In conformità della parte terza, titolo II, del presente accordo, per creare i nomi di dominio e altri parametri di configurazione richiesti nelle applicazioni per lo scambio di dati sul DNA in una rete chiusa in ambito Prüm si utilizzano codici ISO 3166-1 alpha-2.
I codici ISO 3166-1 alpha-2 sono i codici di Stato di due lettere riportati qui di seguito:
Nome degli Stati |
Codice |
Nome degli Stati |
Codice |
Belgio |
BE |
Lituania |
LT |
Bulgaria |
BG |
Lussemburgo |
LU |
Repubblica ceca |
CZ |
Ungheria |
HU |
Danimarca |
DK |
Malta |
MT |
Germania |
DE |
Paesi Bassi |
NL |
Estonia |
EE |
Austria |
AT |
Irlanda |
IE |
Polonia |
PL |
Grecia |
EL |
Portogallo |
PT |
Spagna |
ES |
Romania |
RO |
Francia |
FR |
Slovacchia |
SK |
Croazia |
HR |
Slovenia |
SI |
Italia |
IT |
Finlandia |
FI |
Cipro |
CY |
Svezia |
SE |
Lettonia |
LV |
Regno Unito |
UK |
3. Analisi funzionale
3.1. Accessibilità del sistema
Le richieste a norma dell'articolo 530 del presente accordo dovrebbero pervenire a una determinata banca dati nell'ordine cronologico di invio di ciascuna richiesta; le risposte dovrebbero essere trasmesse in modo da pervenire allo Stato richiedente entro 15 minuti dall'arrivo delle richieste.
3.2. Seconda fase
Quando uno Stato riceve una relazione su una concordanza, spetta al suo punto di contatto nazionale raffrontare i valori del profilo oggetto della richiesta e i valori del profilo o dei profili ricevuti in risposta per convalidare e controllare il valore probatorio del profilo. I punti di contatto nazionali possono mettersi direttamente in contatto gli uni con gli altri per effettuare le convalide.
Le procedure di assistenza giudiziaria iniziano dopo la convalida della concordanza esistente tra due profili, in base alla "concordanza totale" o alla "quasi concordanza" riscontrata nel corso della fase di consultazione automatizzata.
4. Documento di controllo dell'interfaccia (ICD) per profili DNA
4.1. Introduzione
4.1.1. Obiettivi
Il presente capo definisce le prescrizioni per lo scambio di informazioni relative al profilo DNA tra i sistemi di banche dati sul DNA di tutti gli Stati. I campi dell'intestazione sono definiti specificamente per lo scambio di dati sul DNA in ambito Prüm; la parte di dati si basa sulla parte di dati del profilo DNA contenuto nello schema XML definito per il gateway di scambio di dati sul DNA dell'Interpol.
Lo scambio di dati avviene tramite il protocollo semplice per il trasferimento di posta (SMTP) e altre tecnologie di punta, usando un server centrale di relay dei messaggi fornito dal gestore di rete. Il file XML è trasportato come corpo del messaggio.
4.1.2. Ambito di applicazione
Questo ICD definisce unicamente il contenuto del messaggio (o della "posta"). Tutti gli elementi specifici della rete e dei messaggi sono definiti in modo uniforme per dare allo scambio di dati sul DNA una base tecnica comune.
Gli elementi definiti sono i seguenti:
4.1.3. Struttura e principi XML
Il messaggio XML è strutturato nel modo seguente:
Per la richiesta e per la risposta si utilizza lo stesso schema XML.
Per un controllo completo dei profili DNA non identificati di cui all'articolo 531 del presente accordo è possibile inviare in un unico messaggio un gruppo di profili. Deve essere stabilito un numero massimo di profili per messaggio. Il numero dipende dalle dimensioni massime del messaggio elettronico consentite e viene stabilito dopo aver scelto il server di posta elettronica.
Esempio di XML:
<?version="1.0" standalone="yes"?>
<PRUEMDNAx xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<header>
(…)
</header>
<datas>
(…)
</datas>
[<datas> datas structure repeated, if multiple profiles sent by (…) a single SMTP message, only allowed for Article 531 of this Agreement cases
</datas>]
</PRUEMDNA>
4.2. Definizione della struttura XML
Le seguenti indicazioni sono fornite per fini documentari e una migliore leggibilità; le informazioni realmente vincolanti sono contenute in un file di schema XML (PRUEM DNA.xsd)
4.2.1. Schema PRUEMDNAx
Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
header |
PRUEM_header |
Occurs: 1 |
datas |
PRUEM_datas |
Occurs: 1 … 500 |
4.2.2. Contenuto della struttura dell'intestazione
4.2.2.1. PRUEM header
È una struttura che descrive l'intestazione del file XML. Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
direction |
PRUEM_header_dir |
Direction of message flow |
ref |
String |
Reference of the XML file |
generator |
String |
Generator of XML file |
schema_version |
String |
Version number of schema to use |
requesting |
PRUEM_header_info |
Requesting State info |
requested |
PRUEM_header_info |
Requested State info |
4.2.2.2. PRUEM_header dir
Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:
Value |
Description |
R |
Request |
A |
Answer |
4.2.2.3. Informazioni sull'intestazione PRUEM
La struttura fornisce indicazioni sullo Stato e sulla data/ora del messaggio. Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
source_isocode |
String |
ISO 3166-2 code of the requesting State |
destination_isocode |
String |
ISO 3166-2 code of the requested State |
request_id |
String |
unique Identifier for a request |
date |
Date |
Date of creation of message |
time |
Time |
Time of creation of message |
4.2.3. Contenuto dei dati del profilo PRUEM
4.2.3.1. PRUEM_datas
È una struttura che descrive la parte di dati del profilo XML. Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
reqtype |
PRUEM request type |
Tipo di richiesta (articolo 530 o 531) |
date |
Date |
Date profile stored |
type |
PRUEM_datas_type |
Type of profile |
result |
PRUEM_datas_result |
Result of request |
agency |
String |
Name of corresponding unit responsible for the profile |
profile_ident |
String |
Unique State profile ID |
message |
String |
Error Message, if result = E |
profile |
IPSG_DNA_profile |
If direction = A (Answer) AND result ≠ H (HIT) empty |
match_id |
String |
In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting profile |
quality |
PRUEM_hitquality_type |
Quality of HIT |
hitcount |
Integer |
Count of matched Alleles |
rescount |
Integer |
Count of matched profiles. If direction = R (Request), then empty. If quality!=0 (the original requested profile), then empty. |
4.2.3.2. PRUEM_request_type
Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:
Value |
Description |
3 |
Richieste a norma dell'articolo 530 |
4 |
Richieste a norma dell'articolo 531 |
4.2.3.3. PRUEM_hitquality_type
Value |
Description |
0 |
Referring original requesting profile: Case "No-HIT": original requesting profile sent back only; Case "HIT": original requesting profile and matched profiles sent back. |
1 |
Equal in all available alleles without wildcards |
2 |
Equal in all available alleles with wildcards |
3 |
HIT with Deviation (Microvariant) |
4 |
HIT with mismatch |
4.2.3.4. PRUEM_data_type
Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:
Value |
Description |
P |
Person profile |
S |
Stain |
4.2.3.5. PRUEM_data_result
Tipo di dati contenuti nel messaggio, possono avere il seguente valore:
Value |
Description |
U |
Undefined, If direction = R (request) |
H |
HIT |
N |
No-HIT |
E |
Error |
4.2.3.6. IPSG_DNA_profile
Struttura che descrive un profilo DNA. Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
ess_issol |
IPSG_DNA_ISSOL |
Group of loci corresponding to the ISSOL (standard group of Loci of Interpol) |
additional_loci |
IPSG_DNA_additional_loci |
Other loci |
marker |
String |
Method used to generate of DNA |
profile_id |
String |
Unique identifier for DNA profile |
4.2.3.7. IPSG_DNA_ISSOL
Struttura contenente i loci ISSOL (gruppo standard di loci dell'Interpol). Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
vwa |
IPSG_DNA_locus |
Locus vwa |
th01 |
IPSG_DNA_locus |
Locus th01 |
d21s11 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d21s11 |
fga |
IPSG_DNA_locus |
Locus fga |
d8s1179 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d8s1179 |
d3s1358 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d3s1358 |
d18s51 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d18s51 |
amelogenin |
IPSG_DNA_locus |
Locus amelogin |
4.2.3.8. IPSG_DNA_additional_loci
Struttura contenente gli altri loci. Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
tpox |
IPSG_DNA_locus |
Locus tpox |
csf1po |
IPSG_DNA_locus |
Locus csf1po |
d13s317 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d13s317 |
d7s820 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d7s820 |
d5s818 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d5s818 |
d16s539 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d16s539 |
d2s1338 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d2s1338 |
d19s433 |
IPSG_DNA_locus |
Locus d19s433 |
penta_d |
IPSG_DNA_locus |
Locus penta_d |
penta_e |
IPSG_DNA_locus |
Locus penta_e |
fes |
IPSG_DNA_locus |
Locus fes |
f13a1 |
IPSG_DNA_locus |
Locus f13a1 |
f13b |
IPSG_DNA_locus |
Locus f13b |
se33 |
IPSG_DNA_locus |
Locus se33 |
cd4 |
IPSG_DNA_locus |
Locus cd4 |
gaba |
IPSG_DNA_locus |
Locus gaba |
4.2.3.9. IPSG_DNA_locus
Struttura che descrive un locus. Contiene i seguenti campi:
Fields |
Type |
Description |
low_allele |
String |
Lowest value of an allele |
high_allele |
String |
Highest value of an allele |
5. Architettura delle applicazioni, della sicurezza e della comunicazione
5.1. Elementi generali
Per utilizzare le applicazioni per lo scambio di dati sul DNA nel quadro della parte terza, titolo II, del presente accordo, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli] della parte terza, gli Stati si servono di una rete di comunicazione comune che sarà ovviamente protetta. Onde sfruttare più efficacemente questa infrastruttura di comunicazione comune per l'invio delle richieste e la ricezione delle risposte, viene impiegato un meccanismo asincrono che trasmette le richieste di dati sul DNA e di dati dattiloscopici in un messaggio e-mail SMTP incapsulato (wrapped). Tenuto conto dei problemi connessi con la sicurezza, per stabilire un vero e proprio tunnel sicuro da punto a punto lungo la rete si utilizzerà il meccanismo S/MIME come estensione della funzionalità SMTP.
Come rete di comunicazione per lo scambio di dati tra Stati è utilizzata la rete "Servizi transeuropei per la telematica tra amministrazioni" (TESTA), di cui è responsabile la Commissione europea. Poiché le banche dati nazionali sul DNA e gli attuali punti di accesso nazionali alla rete TESTA possono essere ubicati in siti diversi negli Stati, per accedere alla rete TESTA si può:
utilizzare il punto di accesso nazionale esistente o istituire un nuovo punto di accesso nazionale alla rete TESTA; oppure
creare un collegamento locale sicuro tra il sito ove si trova la banca dati sul DNA e ove essa è gestita dall'agenzia nazionale competente e il punto di accesso nazionale alla rete TESTA esistente.
I protocolli e le norme utilizzati per attuare la parte terza, titolo II, del presente accordo sono conformi alle norme aperte e alle prescrizioni imposte dai responsabili delle politiche in materia di sicurezza a livello nazionale degli Stati.
5.2. Architettura del livello superiore
Il campo di applicazione della parte terza, titolo II, del presente accordo prevede che ciascuno Stato metta a disposizione i suoi dati sul DNA perché vengano scambiati con o consultati da altri Stati secondo il formato dati uniforme standardizzato. L'architettura si basa su un modello di comunicazione "any to any". Non esiste né un server centrale né una banca dati centralizzata in cui conservare i profili DNA.
Figura 1
Topologia dello scambio di dati sul DNA
Fatto salvo il rispetto dei vincoli interni di natura giuridica presso i siti degli Stati, ciascuno Stato può decidere il tipo di hardware e di software da utilizzare nel proprio sito per la configurazione al fine di conformarsi alle prescrizioni di cui alla parte terza, titolo II, del presente accordo.
5.3. Norme di sicurezza e protezione dei dati
Sono stati presi in considerazione e predisposti tre livelli di sicurezza:
5.3.1. Livello dei dati
I dati relativi al profilo DNA forniti da ciascuno Stato devono essere preparati conformemente a norme comuni di protezione dei dati, di conseguenza agli Stati richiedenti sarà essenzialmente comunicato che la risposta è positiva (HIT) o negativa (No-HIT), e nel caso di risposta positiva sarà loro fornito un numero di identificazione che non contiene alcuna informazione di carattere personale. Le ulteriori indagini condotte in seguito alla notifica di una risposta positiva saranno effettuate a livello bilaterale conformemente alle disposizioni giuridiche e organizzative interne che vigono nei siti degli Stati in questione.
5.3.2. Livello della comunicazione
Prima di essere trasmessi ai siti di altri Stati, i messaggi (di richiesta e di risposta) contenenti informazioni relative a profili DNA saranno cifrati tramite un meccanismo di punta, quale l'S/MIME, conforme alle norme aperte.
5.3.3. Livello della trasmissione
Tutti i messaggi cifrati contenenti informazioni relative a profili DNA saranno trasmessi ai siti degli altri Stati attraverso un sistema di tunnel virtuali privati amministrato a livello internazionale da un gestore di rete fidato, mentre le connessioni sicure a tale sistema di tunnel saranno di responsabilità nazionale. Questo sistema di tunnel virtuali privati non dispone di un punto di connessione con l'Internet accessibile al pubblico.
5.4. Protocolli e norme da utilizzare per il meccanismo di cifratura: S/MIME e relativi pacchetti
Per la cifratura di messaggi contenenti informazioni relative al profilo DNA si utilizzerà la norma aperta S/MIME come estensione della norma SMTP abitualmente usata per i messaggi elettronici. Il protocollo S/MIME (V3) consente di realizzare ricevute firmate, etichette di sicurezza ed elenchi di destinatari sicuri e si basa sulla Sintassi dei messaggi crittografati (CMS), una specifica dell'Internet Engineering Task Force (IETF) per i messaggi cifrati protetti. Può essere utilizzata per la firma, il compendio, l'autenticazione o la cifratura digitali di qualsiasi tipo di dati digitali.
Il certificato su cui si basa il meccanismo S/MIME deve essere conforme alla norma X.509. Per garantire l'uso di norme e procedure comuni con altre applicazioni in ambito Prüm, le norme di trattamento da applicare nelle operazioni di cifratura S/MIME o in vari ambienti Commercial Product of the Shelves (COTS) sono le seguenti:
La funzionalità S/MIME è presente nella maggior parte dei moderni pacchetti di software per posta elettronica compresi Outlook, Mozilla Mail e Netscape Communicator 4.x e assicura l'interoperabilità fra tutti i principali pacchetti di software per posta elettronica.
Essendo facilmente integrabile nell'infrastruttura informatica nazionale di tutti i siti degli Stati, S/MIME è stato scelto quale meccanismo in grado di garantire la sicurezza al livello della comunicazione. Tuttavia, per realizzare in modo più efficace l'obiettivo della dimostrazione di fattibilità (proof of concept) e ridurre i costi, per la prototipazione dello scambio di dati sul DNA si è scelta la norma aperta API JavaMail. JavaMail API effettua la semplice cifratura e decifratura dei messaggi elettronici utilizzando S/MIME e/o il PGP aperto. L'intento è quello di fornire un'API unica e di facile utilizzazione agli utenti che desiderano inviare e ricevere messaggi elettronici cifrati in uno dei due più comuni formati di cifratura della posta elettronica. Pertanto per soddisfare le prescrizioni della parte terza, titolo II, del presente accordo sarà sufficiente qualsiasi applicazione di punta di JavaMail API, per esempio la JCE (Java Cryptographic Extension) della Bouncy Castle, che si utilizzerà per applicare l'S/MIME alla prototipazione dello scambio di dati sul DNA fra tutti gli Stati.
5.5. Architettura dell'applicazione
Ciascuno Stato fornirà agli altri Stati una serie di dati standardizzati relativi al profilo DNA conformi all'ICD comune in vigore. Ciò può avvenire o fornendo una rappresentazione delle banche dati nazionali, oppure istituendo materialmente una banca dati esportata (banca dati indicizzata).
Le quattro componenti principali (server e-mail/S/MIME, server dell'applicazione, area della struttura dei dati per il recupero/inserimento dei dati e la registrazione di messaggi in entrata/in uscita e motore per la ricerca di corrispondenze) seguono la logica globale dell'applicazione in modo indipendente dal prodotto.
Per consentire a tutti gli Stati di integrare agevolmente le componenti nei rispettivi siti nazionali, la funzionalità comune specifica è stata applicata mediante componenti liberi (open source), che ciascuno Stato ha potuto scegliere in base alla politica e ai regolamenti nazionali in materia di tecnologia dell'informazione. Considerate le caratteristiche indipendenti da implementare per accedere a banche dati indicizzate contenenti profili DNA contemplate dalla parte terza, titolo II, del presente accordo, ogni Stato può scegliere liberamente la propria piattaforma di hardware e software, inclusi la banca dati e i sistemi operativi.
Un prototipo per lo scambio di dati relativi al DNA è stato messo a punto e sperimentato con successo sulla rete comune esistente. La versione 1.0 è stata applicata nell'ambiente produttivo ed è utilizzata per le operazioni correnti. Gli Stati possono utilizzare il prodotto messo a punto congiuntamente, ma anche svilupparne di propri. Le componenti del prodotto comune saranno sottoposte a manutenzione, personalizzate e ulteriormente sviluppate conformemente all'evoluzione della TI e alle esigenze di polizia di ordine forense e/o funzionale.
Figura 2
Quadro della topologia dell'applicazione
5.6. Protocolli e norme da utilizzare per l'architettura dell'applicazione
5.6.1. XML
Lo scambio di dati sul DNA sfrutterà pienamente lo schema XML come allegato a messaggi elettronici SMTP. L'XML (linguaggio di marcatura estensibile) è un linguaggio di marcatura di uso generale per la creazione di linguaggi di marcatura specifici raccomandato dal W3C ed è in grado di descrivere molti tipi diversi di dati. La descrizione del profilo DNA appropriato per lo scambio fra gli Stati è stata effettuata tramite l'XML e lo schema XML nel documento ICD.
5.6.2. ODBC
La connettività aperta della banca dati (ODBC) è un metodo standard di software API per l'accesso ai sistemi di gestione della banca dati indipendentemente dai linguaggi di programmazione, dal tipo di banca dati e dai sistemi operativi. Tuttavia l'ODBC presenta alcuni inconvenienti. La gestione di un gran numero di macchine clienti può comportare una molteplicità di driver e DLL e tale complessità può rendere più difficile la gestione del sistema.
5.6.3. JDBC
La connettività Java a banche dati (JDBC) è un API per il linguaggio di programmazione Java che definisce le modalità d'accesso del cliente a una banca dati. A differenza dell'ODBC, la JDBC non richiede l'uso di una specifica serie di DLL locali sul desktop.
Il seguente diagramma descrive la logica funzionale del trattamento delle richieste di profili DNA e delle relative risposte presso il sito di ogni Stato. Sia il flusso delle richieste che quello delle risposte interagiscono con un'area di dati neutra che comprende diversi insiemi di dati aventi una struttura di dati comune.
Figura 3
Quadro del flusso di dati presso il sito di ogni Stato
5.7. Ambiente di comunicazione
5.7.1. Rete di comunicazione comune: TESTA e la relativa infrastruttura di follow-up
Lo scambio di dati sul DNA si servirà della posta elettronica, un meccanismo asincrono, per l'invio delle richieste e la ricezione delle risposte tra gli Stati. Poiché tutti gli Stati dispongono almeno di un punto di accesso nazionale alla rete TESTA, lo scambio di dati sul DNA avverrà attraverso questa rete. La rete TESTA offre una serie di servizi a valore aggiunto tramite il suo relay di posta elettronica. Oltre a ospitare le specifiche caselle di posta elettronica di TESTA, l'infrastruttura può gestire elenchi di distribuzione e politiche di instradamento. Pertanto TESTA può essere usata come centro di raccolta e scambio dei messaggi indirizzati alle amministrazioni collegate con tutti i domini UE. Possono essere attivati anche meccanismi di controllo dei virus.
Il relay di posta elettronica TESTA si basa su una piattaforma hardware di elevata disponibilità situata presso la struttura centrale dell'applicazione TESTA e protetta da un firewall. I sistemi dei nomi di dominio (DNS) di TESTA convertono gli URL in indirizzi IP e occultano all'utente e alle applicazioni le questioni relative all'indirizzamento.
5.7.2. Questioni relative alla sicurezza
Nell'ambito della rete TESTA è stato applicato il concetto di rete privata virtuale (VPN). La tecnica della commutazione di tag (Tag Switching) utilizzata per costruire questa VPN evolverà per supportare lo standard di commutazione di etichetta multiprotocollo (MPLS) messo a punto dall'IETF.
L'MPLS è una tecnologia standard dell'IETF che rende più rapido il flusso di traffico sulla rete evitando che i pacchetti siano analizzati dai router intermedi (salti). Ciò avviene tramite le cosiddette "etichette" che sono attaccate al pacchetto dai router perimetrali della dorsale, in base alle informazioni memorizzate nella tabella di inoltro (Forwarding Information Base — FIB). Le etichette sono utilizzate anche per implementare le VPN.
L'MPLS unisce i vantaggi dell'instradamento di livello 3 a quelli della commutazione di livello 2. Poiché gli indirizzi IP non sono valutati mentre transitano lungo la dorsale, l'MPLS non impone alcuna limitazione all'assegnazione degli indirizzi IP.
Inoltre i messaggi di posta elettronica veicolati dalla rete TESTA saranno protetti da un meccanismo di cifratura controllato da S/MIME. Nessuno può decifrare i messaggi che passano lungo la rete senza conoscere la chiave ed essere in possesso del certificato appropriato.
5.7.3. Protocolli e norme da utilizzare nella rete di comunicazione
5.7.3.1. SMTP
Il protocollo semplice per il trasferimento di posta (SMTP) è di fatto il protocollo standard per la trasmissione di messaggi elettronici su Internet. L'SMTP è un protocollo relativamente semplice, su base testuale, in cui vengono specificati uno o più destinatari del messaggio, con la successiva trasmissione del contenuto testuale del messaggio. L'SMTP utilizza il protocollo TCP porta 25 su specifica dell'IETF. Per determinare il server SMTP per un certo nome di dominio si usa il record MX (Mail eXchange) del DNS (sistema dei nomi di dominio).
Poiché inizialmente questo protocollo era puramente basato su testo ASCII, non gestiva correttamente i file binari. Protocolli standard come la MIME sono stati messi a punto per codificare file binari da trasferire tramite SMTP. Oggi la maggior parte dei server SMTP supporta l'estensione 8BITMIME e S/MIME, rendendo il trasferimento di file binari quasi altrettanto agevole di quello di testo in chiaro. Le norme di trattamento applicabili alle operazioni S/MIME sono descritte nella sezione corrispondente (cfr. sezione 5.4).
L'SMTP è un protocollo push che non consente di estrarre (pull) messaggi da un server remoto su richiesta. Per far ciò un programma di gestione della posta elettronica (mail client) utilizza POP3 o IMAP. Nel quadro dello scambio di dati sul DNA si è convenuto di utilizzare il protocollo POP3.
5.7.3.2. POP
I programmi locali di gestione della posta elettronica utilizzano il protocollo POP versione 3 (POP3), un protocollo standard Internet di livello applicativo, per estrarre messaggi di posta elettronica da un server remoto su una connessione TCP/IP. Servendosi della funzione "submit profile" del protocollo SMTP, i programmi di gestione della posta elettronica inviano messaggi attraverso Internet o reti aziendali. Nella posta elettronica, la MIME funge da standard per gli allegati e il testo non ASCII. Benché né il POP3 né l'SMTP richiedano messaggi elettronici formattati su base MIME, la posta elettronica su Internet ha essenzialmente un formato MIME, e i POP client devono pertanto capire e utilizzare anche tale estensione. Tutto l'ambiente di comunicazione di cui alla parte terza, titolo II, del presente accordo comprenderà pertanto le componenti del protocollo POP.
5.7.4. Assegnazione degli indirizzi di rete
Ambiente operativo
Un blocco dedicato di sottorete di mezza classe B è stato attualmente assegnato a TESTA dall'autorità europea di registrazione IP (RIPE). L'assegnazione di indirizzi IP agli Stati si basa su uno schema geografico in Europa. Lo scambio di dati tra Stati nell'ambito della parte terza, titolo II, del presente accordo è effettuato attraverso una rete IP europea, ovviamente protetta.
Ambiente di prova
Per assicurare il buon funzionamento delle operazioni quotidiane nei collegamenti tra tutti gli Stati, è necessario stabilire un ambiente di prova sulla rete chiusa per i nuovi Stati che si preparano ad accedere alle operazioni. È stato messo a punto un elenco di parametri che comprende indirizzi IP, parametri di rete, domini di posta elettronica e accrediti utente e che dovrebbe figurare nel sito dei rispettivi Stati. È stata inoltre costruita una serie di pseudo profili DNA a fini di prova.
5.7.5. Parametri di configurazione
È istituito un sistema sicuro di posta elettronica tramite il dominio eu-admin.net che, insieme agli indirizzi associati, sarà accessibile soltanto da una posizione del dominio di livello TESTA EU, perché i nomi sono noti solo sul server centrale DNS TESTA, che è schermato dall'Internet.
La mappatura di questi indirizzi di sito TESTA (nomi di ospiti) ai rispettivi indirizzi IP è curata dal servizio TESTA DNS. Per ogni dominio locale, è aggiunta una voce di posta elettronica al server centrale DNS TESTA, che collega tutti i messaggi di posta elettronica inviati ai domini locali TESTA alla centrale di posta elettronica TESTA. Tale centrale li trasmette quindi al server di posta elettronica del dominio locale attraverso gli indirizzi elettronici del dominio locale. Collegando in questo modo la posta elettronica, le informazioni riservate contenute nei messaggi elettronici passano solo attraverso l'infrastruttura di rete chiusa a livello europeo e non attraverso la Internet che offre scarsa sicurezza.
Occorre stabilire sottodomini (in corsivo grassetto) nei siti di tutti gli Stati secondo la sintassi seguente:
Applicando la sintassi di cui sopra, i sottodomini degli Stati figurano nella tabella seguente:
State |
Sub Domains |
Comments |
BE |
dna.be.pruem.testa.eu |
|
fp.be.pruem.testa.eu |
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car.be.pruem.testa.eu |
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test.dna.be.pruem.testa.eu |
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test.fp.be.pruem.testa.eu |
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test.car.be.pruem.testa.eu |
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BG |
dna.bg.pruem.testa.eu |
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fp.bg.pruem.testa.eu |
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car.bg.pruem.testa.eu |
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test.dna.bg.pruem.testa.eu |
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test.fp.bg.pruem.testa.eu |
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test.car.bg.pruem.testa.eu |
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CZ |
dna.cz.pruem.testa.eu |
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fp.cz.pruem.testa.eu |
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car.cz.pruem.testa.eu |
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test.dna.cz.pruem.testa.eu |
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test.fp.cz.pruem.testa.eu |
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test.car.cz.pruem.testa.eu |
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DK |
dna.dk.pruem.testa.eu |
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fp.dk.pruem.testa.eu |
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car.dk.pruem.testa.eu |
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test.dna.dk.pruem.testa.eu |
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test.fp.dk.pruem.testa.eu |
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test.car.dk.pruem.testa.eu |
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DE |
dna.de.pruem.testa.eu |
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fp.de.pruem.testa.eu |
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car.de.pruem.testa.eu |
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test.dna.de.pruem.testa.eu |
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test.fp.de.pruem.testa.eu |
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test.car.de.pruem.testa.eu |
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EE |
dna.ee.pruem.testa.eu |
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fp.ee.pruem.testa.eu |
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car.ee.pruem.testa.eu |
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test.dna.ee.pruem.testa.eu |
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test.fp.ee.pruem.testa.eu |
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test.car.ee.pruem.testa.eu |
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IE |
dna.ie.pruem.testa.eu |
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fp.ie.pruem.testa.eu |
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car.ie.pruem.testa.eu |
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test.dna.ie.pruem.testa.eu |
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test.fp.ie.pruem.testa.eu |
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test.car.ie.pruem.testa.eu |
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EL |
dna.el.pruem.testa.eu |
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fp.el.pruem.testa.eu |
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car.el.pruem.testa.eu |
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|
test.dna.el.pruem.testa.eu |
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test.fp.el.pruem.testa.eu |
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test.car.el.pruem.testa.eu |
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ES |
dna.es.pruem.testa.eu |
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fp.es.pruem.testa.eu |
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car.es.pruem.testa.eu |
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test.dna.es.pruem.testa.eu |
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test.fp.es.pruem.testa.eu |
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test.car.es.pruem.testa.eu |
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FR |
dna.fr.pruem.testa.eu |
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fp.fr.pruem.testa.eu |
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car.fr.pruem.testa.eu |
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test.dna.fr.pruem.testa.eu |
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test.fp.fr.pruem.testa.eu |
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test.car.fr.pruem.testa.eu |
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HR |
dna.hr.pruem.testa.eu |
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fp.hr.pruem.testa.eu |
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car.hr.pruem.testa.eu |
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test.dna.hr.pruem.testa.eu |
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test.fp.hr.pruem.testa.eu |
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test.car.hr.pruem.testa.eu |
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IT |
dna.it.pruem.testa.eu |
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fp.it.pruem.testa.eu |
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car.it.pruem.testa.eu |
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test.dna.it.pruem.testa.eu |
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test.fp.it.pruem.testa.eu |
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test.car.it.pruem.testa.eu |
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CY |
dna.cy.pruem.testa.eu |
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fp.cy.pruem.testa.eu |
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car.cy.pruem.testa.eu |
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test.dna.cy.pruem.testa.eu |
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test.fp.cy.pruem.testa.eu |
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test.car.cy.pruem.testa.eu |
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LV |
dna.lv.pruem.testa.eu |
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fp.lv.pruem.testa.eu |
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car.lv.pruem.testa.eu |
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test.dna.lv.pruem.testa.eu |
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test.fp.lv.pruem.testa.eu |
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test.car.lv.pruem.testa.eu |
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LT |
dna.lt.pruem.testa.eu |
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fp.lt.pruem.testa.eu |
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car.lt.pruem.testa.eu |
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test.dna.lt.pruem.testa.eu |
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test.fp.lt.pruem.testa.eu |
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test.car.lt.pruem.testa.eu |
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LU |
dna.lu.pruem.testa.eu |
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fp.lu.pruem.testa.eu |
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car.lu.pruem.testa.eu |
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test.dna.lu.pruem.testa.eu |
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test.fp.lu.pruem.testa.eu |
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test.car.lu.pruem.testa.eu |
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HU |
dna.hu.pruem.testa.eu |
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fp.hu.pruem.testa.eu |
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car.hu.pruem.testa.eu |
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test.dna.hu.pruem.testa.eu |
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test.fp.hu.pruem.testa.eu |
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test.car.hu.pruem.testa.eu |
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MT |
dna.mt.pruem.testa.eu |
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fp.mt.pruem.testa.eu |
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car.mt.pruem.testa.eu |
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test.dna.mt.pruem.testa.eu |
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test.fp.mt.pruem.testa.eu |
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test.car.mt.pruem.testa.eu |
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NL |
dna.nl.pruem.nl.testa.eu |
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fp.nl.pruem.testa.eu |
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car.nl.pruem.testa.eu |
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test.dna.nl.pruem.testa.eu |
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test.car.nl.pruem.testa.eu |
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AT |
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fp.at.pruem.testa.eu |
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car.at.pruem.testa.eu |
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test.dna.at.pruem.testa.eu |
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test.fp.at.pruem.testa.eu |
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test.car.at.pruem.testa.eu |
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PL |
dna.pl.pruem.testa.eu |
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fp.pl.pruem.testa.eu |
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car.pl.pruem.testa.eu |
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test.dna.pl.pruem.testa.eu |
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test.fp.pl.pruem.testa.eu |
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test.car.pl.pruem.testa.eu |
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PT |
dna.pt.pruem.testa.eu |
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fp.pt.pruem.testa.eu |
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car.pt.pruem.testa.eu |
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test.dna.pt.pruem.testa.eu |
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test.fp.pt.pruem.testa.eu |
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RO |
dna.ro.pruem.testa.eu |
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fp.ro.pruem.testa.eu |
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car.ro.pruem.testa.eu |
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test.dna.ro.pruem.testa.eu |
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SI |
dna.si.pruem.testa.eu |
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fp.si.pruem.testa.eu |
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car.si.pruem.testa.eu |
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SK |
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FI |
dna.fi.pruem.testa.eu |
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fp.fi.pruem.testa.eu |
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car.fi.pruem.testa.eu |
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test.dna.fi.pruem.testa.eu |
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SE |
dna.se.pruem.testa.eu |
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fp.se.pruem.testa.eu |
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car.se.pruem.testa.eu |
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test.dna.se.pruem.testa.eu |
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test.fp.se.pruem.testa.eu |
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test.car.se.pruem.testa.eu |
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UK |
dna.uk.pruem.testa.eu |
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fp.uk.pruem.testa.eu |
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car.uk.pruem.testa.eu |
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test.dna.uk.pruem.testa.eu |
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test.fp.uk.pruem.testa.eu |
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test.car.uk.pruem.testa.eu |
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CAPO 2
SCAMBIO DI DATI DATTILOSCOPICI (DOCUMENTO DI CONTROLLO DELL'INTERFACCIA)
Scopo del seguente documento di controllo dell'interfaccia è definire i criteri dello scambio di informazioni dattiloscopiche tra i sistemi di identificazione automatizzati delle impronte digitali (AFIS) degli Stati. Si basa sull'attuazione Interpol dell'ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, versione 4.22b).
Questa versione copre tutte le definizioni di base dei record logici tipo-1, tipo-2, tipo-4, tipo-9, tipo-13 e tipo-15 richiesti per l'elaborazione dattiloscopica basata sulle immagini e le minuzie.
1. Descrizione del contenuto dei file
Un file dattiloscopico è formato da vari record logici: ve ne sono sedici specificati nella norma originale ANSI/NIST-ITL 1-2000. Tra ciascun record e tra i campi e sottocampi all'interno dei record sono inseriti adeguati separatori ASCII.
Solo 6 tipi di record sono usati per lo scambio d'informazioni tra l'agenzia d'origine e quella di destinazione:
Tipo-1 |
→ |
informazioni sulla transazione |
Tipo-2 |
→ |
dati alfanumerici persone/caso |
Tipo-4 |
→ |
immagini dattiloscopiche a scala di grigi ad alta risoluzione |
Tipo-9 |
→ |
record di minuzie |
Tipo-13 |
→ |
record d'immagine latente a risoluzione variabile |
Tipo-15 |
→ |
record d'immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile |
1.1. Tipo-1 — Intestazione
Contiene informazioni sull'instradamento e la descrizione della struttura del resto del file. Questo tipo di record definisce inoltre i tipi di transazione che rientrano nelle grandi categorie seguenti.
1.2. Tipo-2 — Descrizione
Contiene informazioni testuali che interessano le agenzie mittenti e riceventi.
1.3. Tipo-4 — Immagini a scala di grigi ad alta risoluzione
Usato per lo scambio di immagini dattiloscopiche a scala di grigi ad alta risoluzione (otto bit) raccolte a 500 pixel/pollice. Le immagini dattiloscopiche sono compresse con l'algoritmo WSQ e un rapporto non superiore a 15:1. Non si utilizzano altri algoritmi di compressione o immagini non compresse.
1.4. Tipo-9 — Record di minuzie
Sono usati per lo scambio di dati sulle caratteristiche delle creste o sulle minuzie, allo scopo in parte di evitare doppioni inutili dei processi di codificazione AFIS e in parte di consentire la trasmissione di codici AFIS che contengono meno dati delle immagini corrispondenti.
1.5. Tipo-13 — Record d'immagine latente a risoluzione variabile
È usato per scambiare immagini latenti di impronte digitali e palmari a risoluzione variabile insieme a informazioni alfanumeriche sulla tessitura. La risoluzione della scansione delle immagini è di 500 pixel/pollice con 256 sfumature di grigio. Se la qualità dell'immagine latente è sufficiente, è compressa con l'algoritmo WSQ. Se necessario, la risoluzione delle immagini può di comune accordo essere espansa a più di 500 pixel/pollice e più di 256 livelli di grigio. In tal caso, si raccomanda vivamente l'uso del JPEG 2000 (cfr. appendice -7).
1.6. Record d'immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile
Il record d'immagine a etichetta tipo-15 è usato per scambiare immagini di impronte palmari a risoluzione variabile insieme a informazioni alfanumeriche sulla tessitura. La risoluzione della scansione delle immagini è di 500 pixel/pollice con 256 sfumature di grigio. Per ridurre al minimo l'insieme dei dati, tutte le immagini d'impronte palmari sono compresse con l'algoritmo WSQ. Se necessario, la risoluzione delle immagini può di comune accordo essere espansa a più di 500 pixel/pollice e più di 256 livelli di grigio. In tal caso, si raccomanda vivamente l'uso del JPEG 2000 (cfr. appendice 39-7).
2. Formato del record
Un file operativo è composto da uno o più record logici. Per ciascun record nel file sono presenti vari campi d'informazione compatibili con quel tipo di record. Ciascun campo può contenere uno o più elementi d'informazione monovalore. L'insieme degli elementi d'informazione che compongono il campo definiscono il valore del campo stesso. Un campo d'informazione può anche essere composto da uno o più elementi d'informazione raggruppati e ripetuti più volte all'interno del campo. Tale gruppo d'informazioni è noto come sottocampo. Un campo d'informazione può quindi essere composto da uno o più sottocampi.
2.1. Separatori d'informazione
Nei record logici di campo a etichetta (tagged-field logical records), i meccanismi per delimitare l'informazione sono attuati tramite quattro separatori ASCII d'informazione. Le informazioni delimitate possono essere voci all'interno di un campo o di un sottocampo, campi entro un record logico o ripetizioni multiple di sottocampi. I separatori d'informazione sono definiti nella norma ANSI X3.4. Questi caratteri sono usati per delimitare e qualificare logicamente l'informazione. In ordine d'importanza, il separatore di file "FS" è il più inclusivo, seguito dal separatore di gruppo "GS", dal separatore di record "RS" e infine dal separatore di unità "US". La tabella 1 contiene un elenco dei separatori ASCII con una descrizione del relativo uso nell'ambito della suddetta norma.
I separatori d'informazione dovrebbero dare un'indicazione del tipo di dati che segue. Il carattere "US" separa le informazioni individuali all'interno di un campo o sottocampo: indica che l'informazione seguente appartiene a quel campo o sottocampo. Il separatore "RS" di sottocampi multipli all'interno di un campo indica l'inizio del gruppo successivo di informazioni ripetute. Il separatore "GS" tra i campi d'informazione indica l'inizio di un nuovo campo prima del numero che identifica il campo stesso. Analogamente, il separatore "FS" segnala l'inizio di un nuovo record logico.
I quattro caratteri hanno significato solo se usati come separatori di testo ASCII. Non hanno alcun significato nei record o campi binari; fanno semplicemente parte dello scambio di dati.
Di solito, un campo o un elemento d'informazione non dovrebbe essere vuoto; pertanto tra due elementi d'informazione dovrebbe apparire un solo separatore. L'eccezione a questa regola si manifesta nei casi in cui i dati nei campi o negli elementi d'informazione sono indisponibili, mancanti o facoltativi e l'elaborazione dell'operazione non dipende dalla presenza di quel particolare dato. In tali casi, si troveranno vari separatori uno accanto all'altro al posto di dati fittizi tra i separatori.
Per definire un campo composto da tre elementi d'informazione, si applicano i seguenti criteri. Se gli elementi della seconda informazione mancano, si introducono due separatori "US" affiancati tra la prima e la terza informazione. Se mancano gli elementi della seconda e della terza informazione, occorre introdurre tre separatori: due caratteri "US" più il separatore che indica la fine del campo o sottocampo. In generale, se uno o più elementi d'informazione obbligatori o facoltativi sono indisponibili per un campo o sottocampo, occorre introdurre il numero opportuno di separatori.
È possibile trovare affiancate diverse combinazioni di due o più dei quattro separatori disponibili. Quando mancano o sono indisponibili dati per un elemento d'informazione, un sottocampo o un campo, il numero dei separatori specificati è pari al numero degli elementi d'informazione, dei sottocampi o dei campi richiesti, meno uno.
Tabella 1
Separatori
Code |
Type |
Description |
Hexadecimal Value |
Decimal Value |
US |
Unit Separator |
Separates information items |
1F |
31 |
RS |
Record Separator |
Separates subfields |
1E |
30 |
GS |
Group Separator |
Separates fields |
1D |
29 |
FS |
File Separator |
Separates logical records |
1C |
28 |
2.2. Tracciato dei record
Nei record logici di campo a etichetta, ogni campo d'informazione è numerato secondo la presente norma. Il formato di ciascun campo è composto dal numero tipo di record logico seguito da un punto ("."), un numero di campo seguito da due punti (":"), seguito dall'informazione corrispondente a quel campo. Il numero del campo a etichetta può essere un numero qualsiasi da 1 a 9 cifre, situato tra il punto (".") e i due punti(":"); è interpretato come numero intero di campo non assegnato. Ciò implica che il numero di campo "2.123:" è equivalente al numero di campo "2.000000123:" ed è interpretato allo stesso modo.
A titolo d'esempio, in tutto il presente documento è usato un numero a tre cifre per designare i campi contenuti in ciascuno dei record logici di campo a etichetta descritti. I numeri di campo si presenteranno in formato "TT.xxx:" dove "TT" rappresenta il tipo di record a uno o due caratteri seguito dal punto. I tre caratteri successivi corrispondono al numero di campo seguito dai due punti. Il descrittore ASCII o i dati relativi all'immagine vengono dopo i due punti.
I record logici di tipo-1 e tipo-2 contengono solo campi di testo ASCII. Il primo campo ASCII di ciascuno di questi tipi di record permette di registrare la lunghezza del record (compresi i numeri di campo, i due punti, i separatori). Il separatore di file ASCII o carattere di controllo "FS" (che indica la fine del record logico o dell'operazione) segue l'ultimo byte d'informazione ASCII ed è incluso nella lunghezza del record.
Contrariamente al concetto del campo a etichetta, il record di tipo-4 contiene solo dati binari registrati come campi binari ordinati a lunghezza fissa. La lunghezza totale del record è registrata nel primo campo binario a quattro byte di ciascun record. Per tale record binario non è registrato né il numero di record con il relativo punto, né il numero identificatore del campo con i suoi due punti successivi. Inoltre, poiché le rispettive lunghezze di campo di questo record sono fisse o specificate, nessuno dei quattro separatori ("US", "RS", "GS" o "FS") è interpretato altrimenti che come dato binario. Per quanto riguarda il record binario, il carattere "FS" non è usato come separatore di record o carattere terminale di un'operazione.
3. Record logico tipo-1: Intestazione del file
Questo record descrive la struttura e il tipo del file e fornisce altre importanti informazioni. La serie di caratteri usati per i campi del tipo-1 è solo il codice ANSI a 7 bit per lo scambio d'informazioni.
3.1. Campi per il record logico tipo-1
3.1.1. Campo 1.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)
Contiene il numero totale di byte nell'intero record logico tipo-1. Il campo inizia con "1.001:", seguito dalla lunghezza totale del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione.
3.1.2. Campo 1.002: VER (Version number — Numero di versione)
Per far sì che gli utenti sappiano quale versione della norma ANSI/NIST stanno usando, questo campo di 4 byte specifica il numero della versione utilizzata dal software o dal sistema che crea il file. I primi due byte specificano il numero di riferimento della versione principale, gli altri due il numero di revisione: per esempio, la norma originale del 1986 è considerata la prima versione e denominata "0100", mentre l'attuale norma ANSI/NIST-ITL 1-2000 è la "0300".
3.1.3. Campo 1.003: CNT (File content — Contenuto del file)
Questo campo contiene l'elenco dei record del file secondo il tipo e nell'ordine in cui appaiono nel file logico. Comporta uno o più sottocampi, ognuno dei quali a sua volta contiene due elementi d'informazione che descrivono un unico record logico del file. I sottocampi sono specificati seguendo lo stesso ordine in cui i record sono registrati e trasmessi.
Il primo elemento d'informazione nel primo sottocampo è "1" (ossia "record tipo-1"). Il secondo elemento d'informazione contiene il numero degli altri record contenuti nel file. Questo numero equivale al totale dei sottocampi rimanenti del campo 1.003.
Ciascuno dei restanti sottocampi è associato a un record del file, e la sequenza dei sottocampi corrisponde alla sequenza dei record. Ciascun sottocampo contiene due elementi d'informazione: il primo identifica il tipo del record; il secondo è l'IDC del record. Il carattere "US" separa i due elementi d'informazione.
3.1.4. Campo 1.004: TOT (Type of transaction — Tipo di operazione)
Questo campo contiene un codice mnemonico di tre lettere che designa il tipo d'operazione. Questi codici possono essere diversi da quelli usati in altre versioni della norma ANSI/NIST.
CPS: (Criminal print-to-print search — Confronto di impronte nel quadro di un reato): corrisponde a una ricerca di concordanza tra le impronte rilevate nel quadro di un reato e quelle registrate in una base dati. Le impronte della persona sono inserite nel file come immagini compresse WSQ.
In caso di risposta negativa, sono trasmessi i record logici seguenti:
In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:
La CPS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.1 (appendice 39-6).
PMS: Print-to-latent search (Confronto impronte/latenti). Questa transazione corrisponde a una ricerca di concordanza tra un insieme di impronte e le latenti non identificate registrate in una base dati. La risposta contiene la decisione positiva/negativa (HIT/No-HIT) della ricerca di destinazione AFIS. Se esistono varie latenti non identificate, saranno trasmesse varie operazioni SRE, con una latente per operazione. Le impronte della persona sono inserite nel file come immagini compresse WSQ.
In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:
In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:
La PMS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.1 (appendice 39-6).
MPS: (Latent-to-print search — Confronto latenti-impronte): corrisponde alla ricerca di concordanza tra una latente rilevata e le impronte registrate in una base dati. Le informazioni relative alle minuzie latenti e l'immagine (compressa WSQ) sono inserite nel file.
In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:
In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:
La MPS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.4 (appendice 39-6).
MMS: (Latent-to-latent search — Confronto latente-latente): il file contiene una latente che va confrontata con le latenti non identificate registrate in una base dati per stabilire se vi siano legami tra diverse scene di reato. Le informazioni relative alle minuzie latenti e l'immagine (compressa WSQ) devono essere inserite nel file.
In caso di risposta negativa (No-HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:
In caso di risposta positiva (HIT) sono trasmessi i record logici seguenti:
La MMS TOT è sintetizzata nella tabella A.6.4 (appendice 39-6).
SRE: questa operazione è trasmessa dall'agenzia di destinazione in risposta a trasmissioni dattiloscopiche. La risposta contiene la decisione positiva/negativa (HIT/No-HIT) della ricerca di destinazione AFIS. Se esistono vari risultati possibili, sono trasmesse varie operazioni SRE, con un risultato possibile per operazione.
La SRE TOT è sintetizzata nella tabella A.6.2 (appendice 39-6).
ERR: questa operazione è trasmessa alla destinazione AFIS per indicare un errore nell'operazione. Comprende un campo messaggio (ERM) con l'indicazione dell'errore. Sono trasmessi i seguenti record logici:
L'ERR TOT è sintetizzata nella tabella A.6.3 (appendice 39-6).
Tabella 2
Codici ammessi nelle operazioni
Transaction Type |
Logical Record Type |
|||||
1 |
2 |
4 |
9 |
13 |
15 |
|
CPS |
M |
M |
M |
— |
— |
— |
SRE |
M |
M |
C |
— (C in case of latent HITs) |
C |
C |
MPS |
M |
M |
— |
M (1*) |
M |
— |
MMS |
M |
M |
— |
M (1*) |
M |
— |
PMS |
M |
M |
M* |
— |
— |
M* |
ERR |
M |
M |
— |
— |
— |
— |
Legenda:
M |
= |
Obbligatorio (Mandatory) |
M* |
= |
può essere incluso soltanto uno dei due tipi di record |
O |
= |
facoltativo (Optional) |
C |
= |
condizionale (Conditional) secondo disponibilità dei dati |
— |
= |
non consentito |
1* |
= |
condizionale secondo i sistemi di legacy |
3.1.5. Campo 1.005: DAT (Date of transaction — Data dell'operazione)
Questo campo indica la data di inizio dell'operazione e deve rispettare il formato della norma ISO: YYYYMMDD
dove YYYY sta per l'anno, MM per il mese e DD per il giorno del mese. Gli zero non significativi sono usati per i numeri a una cifra. Per esempio, "19931004" sta per 4 ottobre 1993.
3.1.6. Campo 1.006: PRY (Priority — Priorità)
Questo campo facoltativo definisce la priorità della richiesta, secondo una scala da 1 a 9. "1" è la priorità più alta e "9" la più bassa. Le operazioni con priorità "1" sono trattate immediatamente.
3.1.7. Campo 1.007: DAI (Destination agency identifier — Identificativo dell'agenzia di destinazione)
Questo campo specifica l'agenzia di destinazione dell'operazione.
Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia.
La prima è il codice paese secondo la norma ISO 3166: due caratteri alfanumerici. La seconda, agenzia, è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identifica l'agenzia.
3.1.8. Campo 1.008: ORI (Originating agency identifier — Identificativo dell'agenzia d'origine)
Questo campo specifica l'originatore del file nello stesso formato del DAI (Campo 1.007).
3.1.9. Campo 1.009: TCN (Transaction control number — Numero di controllo dell'operazione)
È un numero di controllo a fini di riferimento. Dovrebbe essere generato dal computer nel formato seguente: YYSSSSSSSSA
dove YY sta per l'anno dell'operazione, SSSSSSSS sta per un numero di serie a otto cifre e A è un carattere di controllo generato mediante la procedura riportata nell'appendice 39-2.
Se un TCN non è disponibile, il campo YYSSSSSSSS è riempito da zeri e il carattere di controllo è generato come detto.
3.1.10. Campo 1.010: TCR (Transaction control response — Risposta del controllo dell'operazione)
Nella risposta a una richiesta in questo campo facoltativo figura il numero di controllo dell'operazione del messaggio di richiesta. Il campo avrà quindi lo stesso formato del TCN (Campo 1.009).
3.1.11. Campo 1.011: NSR (Native scanning resolution — Risoluzione nativa della scansione)
Questo campo specifica la risoluzione normale della scansione del sistema dell'originatore dell'operazione. La risoluzione è specificata da un numero a due cifre seguito da due decimali.
Per tutte le operazioni ai sensi degli articoli 533 e 534 del presente accordo il campionamento è 500 pixel/pollice o 19,68 pixel/mm.
3.1.12. Campo 1.012: NTR (Nominal transmitting resolution — Risoluzione di trasmissione nominale)
Questo campo a cinque byte specifica la risoluzione di trasmissione nominale delle immagini da trasmettere. La risoluzione è espressa in pixel/mm nello stesso formato dell'NSR (Campo 1.011).
3.1.13. Campo 1.013: DOM (Domain name — Nome di dominio)
Questo campo obbligatorio identifica il nome di dominio per l'implementazione del record logico tipo-2 definito dall'utente. Consiste in due informazioni così scritte: "INT-I{}{US}}4.22{}{GS}}".
3.1.14. Campo 1.014: GMT (Greenwich mean time — Tempo medio di Greenwich)
Questo campo obbligatorio fornisce un meccanismo per esprimere data e ora in unità universali GMT. Se usato, il campo contiene la data universale che si aggiunge alla data locale contenuta nel campo 1.005 (DAT). L'uso del campo GMT elimina le incoerenze riguardo all'ora locale che si verificano allorché un'operazione e la relativa risposta provengono da due luoghi separati da più fusi orari. Il GMT fornisce una data universale e un orologio di 24 ore indipendente dai fusi orari. Si presenta nel formato "CCYYMMDDHHMMSSZ", una stringa di 15 caratteri che è la concatenazione della data con il GMT e che termina con una "Z". "CCYY" sta per l'anno dell'operazione, "MM" per il mese, "DD" per il giorno, "HH" per l'ora, "MM" per i minuti e "SS" per i secondi. La data completa non può essere superiore alla data attuale.
4. Record logico tipo-2: Descrizione
La struttura della maggior parte del record non è definita dalla norma originale ANSI/NIST. Il record contiene informazioni di interesse specifico per le agenzie che ricevono o trasmettono il file. Affinché le comunicazioni dei sistemi dattiloscopici siano compatibili il record deve contenere solo i campi elencati di seguito. Il presente documento specifica quali campi sono obbligatori e quali facoltativi e definisce altresì la struttura di ogni campo.
4.1. Campi per il record logico tipo-2
4.1.1. Campo 2.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)
Questo campo obbligatorio specifica la lunghezza del record tipo-2 e il numero totale di byte, compresi tutti i caratteri di tutti i campi contenuti nel record nonché i separatori d'informazione.
4.1.2. Campo 2.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)
L'IDC contenuto in questo campo obbligatorio è una rappresentazione ASCII dell'IDC definito nel campo Contenuto del file (CNT) del record tipo-1 (Campo 1.003).
4.1.3. Campo 2.003: SYS (System information — Informazione di sistema)
Questo campo è obbligatorio e contiene quattro byte che indicano a quale versione di INT-I si conforma questo particolare record tipo-2.
I primi due byte si riferiscono al numero di versione principale, gli altri due al numero di revisione. Per esempio questa applicazione si basa su INT-I versione 4, revisione 22, e sarà rappresentata da "0422".
4.1.4. Campo 2.007: CNO (Case number — Numero caso)
È il numero attribuito dall'ufficio dattiloscopico locale a una serie di latenti raccolte sul luogo del reato. Il formato è: CC/numero
dove CC è il codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici, e il numero corrisponde alla direttiva locale e può essere composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici.
Il campo permette di identificare latenti collegate a uno specifico reato.
4.1.5. Campo 2.008: SQN (Sequence number — Numero di sequenza)
Specifica ogni sequenza di latenti di un caso e può essere costituito da un massimo di quattro caratteri numerici. Una sequenza è una latente o serie di latenti raggruppate a fini di archiviazione e/o consultazione. Ciò implica che anche singole latenti riceveranno un numero di sequenza.
Questo campo, insieme con l'MID (Campo 2.009) può essere incluso per identificare una determinata latente all'interno di una sequenza.
4.1.6. Campo 2.009: MID (Latent identifier — Identificativo di latente)
Specifica la singola latente all'interno di una sequenza. È costituito da una o due lettere, dove "A" è attribuita alla prima latente, "B" alla seconda e così via fino al limite "ZZ". Questo campo è usato analogamente al numero di sequenza delle latenti di cui alla descrizione dell'SQN (Campo 2.008).
4.1.7. Campo 2.010: CRN (Criminal reference number — Numero di riferimento penale)
È un numero di riferimento unico attribuito da un'agenzia nazionale a una persona accusata per la prima volta di un reato. All'interno dello stesso paese una persona non può avere più di un CRN, né può condividerlo con altri. Per contro più paesi possono assegnare altrettanti CRN a una stessa persona che si diversificheranno per il codice paese.
Il formato è: CC/numero
dove CC è il codice paese secondo l'ISO 3166, due caratteri alfanumerici, e il numero corrisponde alla direttiva locale dell'agenzia d'origine e può essere composto da un massimo di 32 caratteri alfanumerici.
Per le operazioni ai sensi degli articoli 533 e 534 del presente accordo questo campo sarà usato per il numero di riferimento penale nazionale assegnato dall'agenzia d'origine che è collegato alle immagini nei record tipo4 o tipo-15.
4.1.8. Campo 2.012: MN1 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie)
Questo campo contiene il CRN (Campo 2.010) trasmesso con un'operazione CPS o PMS senza codice paese.
4.1.9. Campo 2.013: MN2 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie)
Questo campo contiene il CNO (Campo 2.007) trasmesso con un'operazione MPS o MMS senza codice paese.
4.1.10. Campo 2.014: MN3 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie)
Questo campo contiene l'SQN (Campo 2.008) trasmesso con un'operazione MPS o MMS.
4.1.11. Campo 2.015: MN4 (Miscellaneous identification number — Numero di identificazione Varie)
Questo campo contiene l'MID (Campo 2.009) trasmesso con un'operazione MPS o MMS.
4.1.12. Campo 2.063: INF (Additional information — Informazioni supplementari)
Nel caso di un'operazione SRE a una richiesta PMS questo campo fornisce informazioni sul dito che ha dato origine a un'eventuale risposta positiva. Il formato è:
NN dove NN è il codice della posizione del dito di cui alla tabella 5, costituito da due cifre.
In tutti gli altri casi il campo è facoltativo, è costituito da un massimo di 32 caratteri alfanumerici e può fornire informazioni supplementari sulla richiesta.
4.1.13. Campo 2.064: RLS (Respondents list — Elenco rispondenti)
Questo campo contiene almeno due sottocampi. Il primo descrive il tipo di consultazione svolta usando la mnemonica a tre lettere che specifica il tipo di operazione in TOT (Campo 1.004). Il secondo contiene un unico carattere: "I" per indicare che è stata trovata una risposta positiva (HIT) o "N" se non è stata trovata alcuna concordanza (No-HIT). Il terzo sottocampo contiene l'identificativo della sequenza per il possibile risultato e il numero totale dei possibili risultati separati da una barra. La molteplicità di possibili risultati darà luogo a messaggi multipli.
A fronte di un'eventuale risposta positiva il quarto sottocampo contiene un valore espresso con un massimo di sei cifre. Se la risposta positiva è stata verificata il valore di questo sottocampo è definito da "999999".
Esempio: "CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}"
Se l'AFIS remoto non attribuisce valore, nel punto corrispondente il valore è pari a zero.
4.1.14. Campo 2.074: ERM (Error message field — Campo/stato messaggio d'errore)
Questo campo contiene messaggi d'errore derivanti da operazioni: sono rinviati al richiedente nel quadro di un'operazione di errore.
Tabella 3
Messaggi d'errore
Numeric code (1-3) |
Meaning (5-128) |
003 |
ERROR: UNAUTHORISED ACCESS |
101 |
Mandatory field missing |
102 |
Invalid record type |
103 |
Undefined field |
104 |
Exceed the maximum occurrence |
105 |
Invalid number of subfields |
106 |
Field length too short |
107 |
Field length too long |
108 |
Field is not a number as expected |
109 |
Field number value too small |
110 |
Field number value too big |
111 |
Invalid character |
112 |
Invalid date |
115 |
Invalid item value |
116 |
Invalid type of transaction |
117 |
Invalid record data |
201 |
ERROR: INVALID TCN |
501 |
ERROR: INSUFFICIENT FINGERPRINT QUALITY |
502 |
ERROR: MISSING FINGERPRINTS |
503 |
ERROR: FINGERPRINT SEQUENCE CHECK FAILED |
999 |
ERROR: ANY OTHER ERROR. FOR FURTHER DETAILS CALL DESTINATION AGENCY. |
Messaggi d'errore da 100 a 199:
Esempio:
Questo campo è obbligatorio per le operazioni di errore.
4.1.15. Campo 2.320: ENC (Expected number of candidates — Numero previsto di possibili risultati)
Questo campo contiene il numero massimo di possibili risultati da verificare previsto dall'agenzia richiedente. Il valore di ENC non può superare i valori di cui alla tabella 11.
5. Record logico tipo-4: Immagine in scala di grigi ad alta risoluzione
Si noti che i record tipo-4 sono per natura binari piuttosto che ASCII. A ogni campo è pertanto attribuita una posizione specifica nel record, il che comporta che tutti i campi sono obbligatori.
La norma consente di specificare nel record sia la dimensione sia la risoluzione dell'immagine. Prescrive che i record logici tipo-4 contengano dati dell'immagine dattiloscopica da trasmettere a una densità di pixel nominale compresa tra 500 e 520 pixel/pollice. Il valore preferito per i nuovi disegni è 500 pixel/pollice o 19,68 pixel/mm. 500 pixel/pollice è la densità specificata da INT-I, salvo che sistemi simili possono comunicare l'uno con l'altro servendosi di un valore diverso da quello preferito, nei limiti compresi tra 500 e 520 pixel/pollice.
5.1. Campi per il record logico tipo-4
5.1.1. Campo 4.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)
Questo campo di quattro byte specifica la lunghezza del record tipo-4 e il numero totale di byte, compresi tutti i byte di tutti i campi contenuti nel record.
5.1.2. Campo 4.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)
È la rappresentazione binaria a un byte del numero IDC dato nel file di intestazione.
5.1.3. Campo 4.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)
È un campo a un unico byte che occupa il sesto byte del record.
Tabella 4
Metodo di ottenimento dell'impronta del dito
Code |
Description |
0 |
Live-scan of plain fingerprint |
1 |
Live-scan of rolled fingerprint |
2 |
Non-live scan impression of plain fingerprint captured from paper |
3 |
Non-live scan impression of rolled fingerprint captured from paper |
4 |
Latent impression captured directly |
5 |
Latent tracing |
6 |
Latent photo |
7 |
Latent lift |
8 |
Swipe |
9 |
Unknown |
5.1.4. Campo 4.004: FGP (Finger position — Posizione del dito)
Questo campo di lunghezza fissa a 6 byte occupa le posizioni settima-dodicesima di un record tipo-4. Contiene le possibili posizioni del dito a partire dal byte più a sinistra (byte 7 del record). La tabella 5 riporta le posizioni note o più probabili. Introducendo con lo stesso formato le posizioni alternative del dito nei cinque byte restanti è possibile registrare fino a cinque dita supplementari. Se sono registrate meno di cinque posizioni i byte inutilizzati sono riempiti con il numero binario 255. Il codice 0 è usato per registrare le posizioni non identificate.
Tabella 5
Codice della posizione del dito e dimensioni massime
Finger position |
Finger code |
Width (mm) |
Length (mm) |
Unknown |
0 |
40,0 |
40,0 |
Right thumb |
1 |
45,0 |
40,0 |
Right index finger |
2 |
40,0 |
40,0 |
Right middle finger |
3 |
40,0 |
40,0 |
Right ring finger |
4 |
40,0 |
40,0 |
Right little finger |
5 |
33,0 |
40,0 |
Left thumb |
6 |
45,0 |
40,0 |
Left index finger |
7 |
40,0 |
40,0 |
Left middle finger |
8 |
40,0 |
40,0 |
Left ring finger |
9 |
40,0 |
40,0 |
Left little finger |
10 |
33,0 |
40,0 |
Plain right thumb |
11 |
30,0 |
55,0 |
Plain left thumb |
12 |
30,0 |
55,0 |
Plain right four fingers |
13 |
70,0 |
65,0 |
Plain left four fingers |
14 |
70,0 |
65,0 |
Per le impronte latenti nel luogo del reato si usano soltanto i codici da 0 a 10.
5.1.5. Campo 4.005: ISR (Image scanning resolution — Risoluzione della scansione dell'immagine)
Questo campo a un byte occupa il tredicesimo byte di un record tipo-4. Se contiene "0" l'immagine è stata scandita alla risoluzione preferita di 19,68 pixel/mm (500 pixel/pollice). Se contiene "1" l'immagine è stata scandita a una risoluzione diversa da quella specificata nel record tipo-1.
5.1.6. Campo 4.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)
Questo campo occupa il quattordicesimo e il quindicesimo byte del record tipo-4 e specifica il numero di pixel contenuto in ogni linea di scansione. Il primo byte è il più significativo.
5.1.7. Campo 4.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)
Questo campo registra al sedicesimo e al diciassettesimo byte il numero di linee di scansione presenti nell'immagine. Il primo byte è il più significativo.
5.1.8. Campo 4.008: GCA (Gray-scale compression algorithm — Algoritmo di compressione della scala di grigi)
Questo campo a un byte specifica l'algoritmo di compressione della scala di grigi usato per codificare i dati immagine. Per la presente applicazione il codice binario 1 indica che è stata usata la compressione WSQ (appendice 39-7).
5.1.9. Campo 4.009: Immagine
Questo campo contiene un flusso di byte che rappresenta l'immagine. La struttura dipenderà naturalmente dall'algoritmo di compressione usato.
6. Record logico tipo-9: record di minuzie
I record tipo-9 contengono un testo ASCII che descrive le minuzie e relative informazioni codificate a partire da una latente. Ai fini della consultazione non vi è limite di record tipo-9 in un file poiché a ognuno è attribuita una visione o una latente diversa.
6.1. Estrazione delle minuzie
6.1.1. Identificazione del tipo di minuzie
Questa norma definisce tre numeri identificativi, usati per descrivere il tipo di minuzie ed elencati nella tabella 6. Il termine di una cresta corrisponde al tipo 1; la biforcazione al tipo 2. Una minuzia che non può essere chiaramente classificata in uno di questi due tipi rientrerà nel tipo 0, ossia "altro".
Tabella 6
Tipi di minuzie
Type |
Description |
0 |
Other |
1 |
Ridge ending |
2 |
Bifurcation |
6.1.2. Tipo e coordinate delle minuzie
Affinché i template siano conformi alla sezione 5 della norma ANSI INCITS 378-2004, per determinare le coordinate delle singole minuzie (posizione e direzione angolare) occorre usare il metodo seguente che rafforza l'attuale norma INCITS 378-2004.
La posizione di una minuzia che rappresenta il termine di una cresta è il punto di biforcazione della struttura mediale dell'area del solco immediatamente di fronte al termine della cresta. Se i tre rami del solco sono stati ridotti alla larghezza di un unico pixel, il punto di intersezione corrisponde alla posizione della minuzia. Analogamente la posizione di una minuzia in caso di biforcazione corrisponde al punto di biforcazione della struttura mediale della cresta. Se ognuno dei tre rami della cresta è stato ridotto alla larghezza di un unico pixel il punto in cui i tre rami si intersecano individua la posizione della minuzia.
Dopo aver convertito tutte i termini delle creste in biforcazioni, tutte le minuzie dell'immagine dattiloscopica sono rappresentate come biforcazioni. Le coordinate pixel X e Y dell'intersezione dei tre rami di ogni minuzia possono essere direttamente formattate. La direzione della minuzia può essere estratta da ciascuna biforcazione della struttura. I tre rami di ogni biforcazione devono essere esaminati nel punto finale di ciascun ramo. La figura 6.1.2 illustra i tre metodi usati per determinare il termine di un ramo in base a una risoluzione di scansione di 500 pixel/pollice.
Il termine è stabilito secondo l'evento che si verifica per primo. Il conteggio dei pixel si basa su una risoluzione di 500 pixel/pollice. Risoluzioni diverse implicano conteggi di pixel diversi.
Figura 4
L'angolo della minuzia è determinato disegnando tre raggi virtuali che hanno origine nel punto della biforcazione e si estendono fino al termine di ciascun ramo. Il più piccolo dei tre angoli formati dai raggi è diviso in due per indicare la direzione della minuzia.
6.1.3. Sistema di coordinate
Il sistema usato per rappresentare le minuzie di un'impronta è un sistema di coordinate cartesiane. La posizione delle minuzie è rappresentata dalle loro coordinate x e y. Il punto d'origine del sistema di coordinate è l'angolo superiore sinistro dell'immagine originale, con il valore di x che aumenta verso destra e il valore di y che aumenta verso il basso. Entrambe le coordinate x e y di una minuzia sono espresse in unità pixel dal punto d'origine. Si noti che la posizione del punto d'origine e le unità di misura non rispettano la convenzione usata nelle definizioni del tipo 9 di cui all'ANSI/NIST-ITL 1-2000.
6.1.4. Direzione delle minuzie
Gli angoli sono espressi nel formato matematico standard, con il valore 0 gradi a destra e i valori in aumento in senso antiorario. Nel caso del termine di una cresta gli angoli sono registrati nella direzione contraria lungo la cresta e, verso il centro del solco, nel caso di una biforcazione. Questa convenzione è ribaltata di 180° rispetto alla convenzione descritta nelle definizioni del tipo 9 di cui all'ANSI/NIST-ITL 1-2000.
6.2. Campi per record logico tipo-9 Formato INCITS-378
Tutti i campi dei record tipo-9 sono registrati come testo ASCII. In questo record di campo etichetta non sono ammessi campi binari.
6.2.1. Campo 9.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)
Questo campo ASCII obbligatorio specifica la lunghezza del record logico e il numero totale di byte compresi tutti i caratteri di tutti i campi contenuti nel record.
6.2.2. Campo 9.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)
Questo campo obbligatorio a due byte è usato per identificare e localizzare i dati delle minuzie. L'IDC presente in questo campo corrisponde all'IDC nel campo Contenuto del file (CNT) del record tipo-1.
6.2.3. Campo 9.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)
Questo campo obbligatorio a un byte descrive il modo in cui è stata ottenuta l'informazione dell'immagine dattiloscopica. In questo campo va inserito il valore ASCII del codice corrispondente dell'immagine della tabella 4 per indicare il metodo di ottenimento.
6.2.4. Campo 9.004: FMT (Minutiæ format — Formato delle minuzie)
Questo campo contiene una "U" per indicare che le minuzie sono formattate in termini M1-378. Benché le informazioni possano essere codificate secondo la norma M1-378, tutti i campi di dati del record tipo-9 figurano come campi testo ASCII.
6.2.5. Campo 9.126: Informazioni CBEFF
Questo campo contiene tre informazioni. Nella prima figura il valore "27" (0x1B), ossia l'identificazione del proprietario del formato CBEFF attribuito dall'International Biometric Industry Association (IBIA) al Comitato tecnico M1 dell'INCITS. Il carattere <US> distingue l'informazione dal tipo di formato CBEFF a cui è attribuito un valore di "513" (0x0201) per indicare che il record contiene soltanto dati relativi a posizione e direzione angolare e non blocchi di dati estesi. Il carattere <US> distingue l'informazione dall'identificativo prodotto CBEFF (PID — Product Identifier) che identifica il "proprietario" del dispositivo di codifica. Il venditore stabilisce questo valore che può essere ottenuto dal sito web IBIA (www.ibia.org) se presente.
6.2.6. Campo 9.127: Identificazione del dispositivo di acquisizione
Questo campo contiene due informazioni separate dal carattere <US>. La prima contiene "APPF" se il dispositivo usato inizialmente per acquisire l'immagine è certificato conforme all'appendice F (IAFIS Image Quality Specification, 29 gennaio 1999) della norma CJIS-RS-0010, specifica per la trasmissione elettronica delle impronte dell'FBI (Federal Bureau of Investigation's Electronic Fingerprint Transmission Specification). Se il dispositivo non è conforme figurerà il valore "NONE". La seconda informazione contiene l'ID del dispositivo di acquisizione, ossia il numero prodotto attribuito dal venditore. Il valore "0" indica che l'ID del dispositivo non figura.
6.2.7. Campo 9.128: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)
In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa. La dimensione orizzontale massima è limitata a 65534 pixel.
6.2.8. Campo 9.129: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)
In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa. La dimensione verticale massima è limitata a 65534 pixel.
6.2.9. Campo 9.130: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine.
6.2.10. Campo 9.131: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione.
6.2.11. Campo 9.132: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione.
6.2.12. Campo 9.133: Vista del dito
Questo campo obbligatorio contiene il numero di vista del dito associato ai dati di questo record. Il numero inizia con "0" e aumenta fino a "15" di uno in uno.
6.2.13. Campo 9.134: FGP (Finger position — Posizione del dito)
Questo campo contiene il codice che designa la posizione del dito da cui proviene l'informazione contenuta nel record tipo-9. Un codice da 1 a 10, di cui alla tabella 5, o il corrispondente codice del palmo, di cui alla tabella 10, indicano la posizione del dito o del palmo.
6.2.14. Campo 9.135: Qualità del dito
Questo campo indica la qualità dei dati complessivi inerenti alle minuzie, espressa con valori da 0 a 100. Il numero dà una valutazione della qualità del record del dito e rappresenta la qualità dell'immagine originale, dell'estrazione delle minuzie e di qualsiasi altra operazione che può influire sul record delle minuzie.
6.2.15. Campo 9.136: Numero di minuzie
In questo campo obbligatorio figura il conteggio delle minuzie registrate in questo record logico.
6.2.16. Campo 9.137: Dati delle minuzie del dito
Questo campo obbligatorio contiene sei informazioni separate dal carattere <US>. Comprende vari sottocampi, in ognuno dei quali figurano i particolari di singole minuzie. Il numero totale dei sottocampi di minuzie deve corrispondere al conteggio che figura nel campo 136. La prima informazione è il numero d'indice della minuzia, che inizia da "1" e aumenta di "1" per ogni ulteriore minuzia dell'impronta digitale. La seconda e la terza informazione sono le coordinate "x" e "y" delle minuzie in unità pixel. La quarta informazione è l'angolo della minuzia registrato in unità di due gradi. Questo valore deve essere non negativo e compreso tra 0 e 179. La quinta informazione è il tipo di minuzia: "0" corrisponde a minuzie di tipo "ALTRO" ("OTHER"), "1" al termine di una cresta e "2" alla biforcazione di una cresta. La sesta informazione rappresenta la qualità di ciascuna minuzia ed è espressa con un valore compreso tra 1 e 100. Il valore "0" indica l'assenza di valutazione della qualità. Ciascun sottocampo è separato dal successivo mediante il carattere <RS>.
6.2.17. Campo 9.138: Informazioni sul conteggio delle creste
Questo campo consiste in una serie di sottocampi contenenti ciascuno tre informazioni. La prima del primo sottocampo indica il metodo di estrazione del conteggio delle creste. Il valore "0" indica che non si fanno ipotesi sul metodo usato per estrarre il conteggio delle creste o il relativo ordine nel record. Il valore "1" indica che per ciascuna minuzia centrale il conteggio delle creste è stato estratto dalle minuzie contigue in quattro quadranti e i conteggi delle creste per ogni minuzia centrale sono elencati insieme. Il valore "2" indica che per ciascuna minuzia centrale il conteggio delle creste è stato estratto dalle minuzie contigue in otto ottanti e i conteggi delle creste per ogni minuzia centrale sono elencati insieme. Le due ultime informazioni del primo sottocampo contengono entrambe il valore "0". Le informazioni sono separate dal carattere <US>. I sottocampi successivi contengono, come prima informazione, il numero d'indice delle minuzie centrali, come seconda il numero d'indice delle minuzie contigue e, come terza, il numero di creste incrociate. I sottocampi sono separati dal carattere <RS>.
6.2.18. Campo 9.139: Informazioni sul centro dell'immagine
Questo campo consiste in un sottocampo per ogni centro presente nell'immagine originale. Ogni sottocampo comprende tre informazioni. Le prime due contengono le coordinate "x" e "y" in unità pixel. La terza contiene l'angolo del centro registrato in unità di 2 gradi. Il valore è non negativo e compreso tra 0 e 179. Centri multipli sono separati dal carattere <RS>.
6.2.19. Campo 9.140: Informazioni sul delta
Questo campo consiste in un sottocampo per ogni delta presente nell'immagine originale. Ogni sottocampo comprende tre informazioni. Le prime due contengono le coordinate "x" e "y" in unità pixel. La terza contiene l'angolo del delta registrato in unità di 2 gradi. Il valore è non negativo e compreso tra 0 e 179. Centri multipli sono separati dal carattere <RS>.
7. Record tipo-13: Immagine latente a risoluzione variabile
Il record logico del campo etichetta tipo-13 contiene i dati acquisiti da un'immagine latente. Queste immagini si intendono per l'invio alle agenzie che estrarranno automaticamente o interverranno manualmente per estrarre le caratteristiche desiderate.
Le informazioni sulla risoluzione di scansione usata, sulle dimensioni dell'immagine e su altri parametri necessari per elaborare l'immagine sono registrate, all'interno del record, come campi etichetta.
Tabella 7
Tracciato del record tipo-13 dell'immagine latente a risoluzione variabile
Ident |
Cond. code |
Field Number |
Field name |
Char type |
Field size per occurrence |
Occur count |
Max byte count |
||
min. |
max. |
min. |
max. |
|
|||||
LEN |
M |
13.001 |
LOGICAL RECORD LENGTH |
N |
4 |
8 |
1 |
1 |
15 |
IDC |
M |
13.002 |
IMAGE DESIGNATION CHARACTER |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
IMP |
M |
13.003 |
IMPRESSION TYPE |
A |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
SRC |
M |
13.004 |
SOURCE AGENCY/ORI |
AN |
6 |
35 |
1 |
1 |
42 |
LCD |
M |
13.005 |
LATENT CAPTURE DATE |
N |
9 |
9 |
1 |
1 |
16 |
HLL |
M |
13.006 |
HORIZONTAL LINE LENGTH |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VLL |
M |
13.007 |
VERTICAL LINE LENGTH |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
SLC |
M |
13.008 |
SCALE UNITS |
N |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
HPS |
M |
13.009 |
HORIZONTAL PIXEL SCALE |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VPS |
M |
13.010 |
VERTICAL PIXEL SCALE |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
CGA |
M |
13.011 |
COMPRESSION ALGORITHM |
A |
5 |
7 |
1 |
1 |
14 |
BPX |
M |
13.012 |
BITS PER PIXEL |
N |
2 |
3 |
1 |
1 |
10 |
FGP |
M |
13.013 |
FINGER POSITION |
N |
2 |
3 |
1 |
6 |
25 |
RSV |
|
13.014 |
RESERVED FOR FUTURE DEFINITION |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.019 |
|||||||||
COM |
O |
13.020 |
COMMENT |
A |
2 |
128 |
0 |
1 |
135 |
RSV |
|
13.021 |
RESERVED FOR FUTURE DEFINITION |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.199 |
|||||||||
UDF |
O |
13.200 |
USER-DEFINED FIELDS |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
13.998 |
|||||||||
DAT |
M |
13.999 |
IMAGE DATA |
B |
2 |
— |
1 |
1 |
— |
Legenda dei tipi di carattere: N = numerico; A = alfabetico; AN = alfanumerico; B = binario
7.1. Campi riservati al record logico tipo-13
I punti seguenti descrivono i dati contenuti in ciascun campo del record logico tipo-13.
In questo tipo di record i dati sono inseriti in campi numerati. I primi due campi del record si presentano sempre nello stesso ordine, e il campo contenente i dati relativi all'immagine è l'ultimo del record. Per ciascun campo del record tipo-13 la tabella 7 indica il carattere obbligatorio "M" (mandatory) o facoltativo "O" (optional) del campo, il numero, il nome, il tipo di caratteri, le dimensioni, e i limiti di ricorrenza. Sulla base di un numero di campo a tre cifre, le dimensioni massime di ciascun campo, in numero di byte, figurano nell'ultima colonna. Se per il numero di campo sono usate più di tre cifre anche le dimensioni massime aumentano. I numeri nelle colonne "field size per occurrence" (dimensioni per ricorrenza del campo) comprendono tutti i separatori usati nel campo. Il "maximum byte count" (numero massimo di byte) comprende il numero del campo, le informazioni e tutti i separatori, compreso il carattere "GS".
7.1.1. Campo 13.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)
Questo campo ASCII obbligatorio contiene il numero totale di byte nel record logico tipo-13. Il campo 13.001 specifica la lunghezza del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione.
7.1.2. Campo 13.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)
Questo campo ASCII obbligatorio è usato per identificare i dati dell'immagine latente contenuti nel record. L'IDC presente corrisponde all'IDC nel campo CNT (File content — Contenuto del file) del record tipo-1.
7.1.3. Campo 13.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)
Questo campo ASCII obbligatorio a un byte descrive il modo in cui è stata ottenuta l'informazione dell'immagine latente. In questo campo va inserito il corrispondente codice della tabella 4 (dito) o della tabella 9 (palmo).
7.1.4. Campo 13.004: ORI (SRC) (Source agency — Agenzia d'origine)
Questo campo ASCII obbligatorio identifica l'amministrazione o l'organizzazione che ha acquisito l'immagine facciale contenuta nel record. Di regola il codice ORI dell'agenzia che ha acquisito l'immagine è contenuto in questo campo. Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia.
La prima si riferisce al codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici; la seconda è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identificano l'agenzia.
7.1.5. Campo 13.005: LCD (Latent capture date — Data di acquisizione dell'immagine latente)
Questo campo ASCII obbligatorio contiene la data di acquisizione dell'immagine latente nel record. La data è espressa in otto cifre, nel formato CCYYMMDD. CCYY corrisponde all'anno di acquisizione dell'immagine, MM corrisponde al mese, DD corrisponde al giorno. Per esempio, 20000229 corrisponde al 29 febbraio 2000. La data completa è una data plausibile.
7.1.6. Campo 13.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)
In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa.
7.1.7. Campo 13.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)
In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa.
7.1.8. Campo 13.008: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine.
7.1.9. Campo 13.009: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione.
7.1.10. Campo 13.010: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione.
7.1.11. Campo 13.011: CGA (Compression algorithm — Algoritmo di compressione)
Questo campo ASCII obbligatorio indica l'algoritmo utilizzato per comprimere le immagini a scala di grigi. Per i codici di compressione, cfr. appendice 39-7.
7.1.12. Campo 13.012: BPX (Bits per pixel — Bit per pixel)
Questo campo ASCII obbligatorio specifica il numero di bit utilizzati per rappresentare un pixel. Occorre precisare "8" per i valori di scala di grigi normali compresi tra 0 e 255. Qualsiasi valore superiore a 8 rappresenta un pixel in scala di grigi di più alta precisione.
7.1.13. Campo 13.013: FGP (Finger position — Posizione del dito/del palmo)
Questo campo etichetta obbligatorio specifica una o più posizioni del dito o del palmo che potrebbero corrispondere all'immagine latente. Contiene un codice decimale della tabella 5 corrispondente in modo certo o assai probabile al dito in questione, oppure un codice della tabella 10 corrispondente alla parte del palmo probabilmente interessata e si presenta in forma di sottocampo ASCII a uno o due caratteri. È possibile introdurre altri codici di dita/parti palmari sotto forma di sottocampi separati da "RS". Il codice "0", corrispondente a "dito non identificato", può essere usato per qualsiasi dito; il codice "20", corrispondente a "immagine palmare non identificata", può essere usato per qualsiasi parte del palmo della mano.
7.1.14. Campo 13.014-019: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)
Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.
7.1.15. Campo 13.020: COM (Comment — Osservazioni)
Questo campo facoltativo può essere usato per aggiungere osservazioni o del testo ASCII ai dati concernenti l'immagine latente.
7.1.16. Campo 13.021-199: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)
Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.
7.1.17. Campo 13.200-998: UDF (User-defined fields — Campi definiti dall'utente)
Questi campi possono essere definiti dall'utente e saranno utilizzati per ulteriori requisiti. Dimensioni e contenuto sono fissati dall'utente d'accordo con l'agenzia di destinazione. Se sono presenti, contengono testo ASCII.
7.1.18. Campo 13.999: DAT (Image data — Dati riguardanti l'immagine)
Questo campo contiene tutti i dati relativi a un'immagine latente acquisita. Occorre sempre attribuirgli il numero 999 e deve sempre essere l'ultimo campo del record. Per esempio, "13.999:" è seguito dai dati binari relativi all'immagine.
Ciascun pixel dei dati di un'immagine a scala di grigi non compressa è di solito descritto sugli otto bit (256 sfumature di grigio) di un unico byte. Se il campo 13.012 (BPX) contiene un valore inferiore o superiore a 8, il numero di byte richiesto per descrivere un pixel sarà diverso. Se l'immagine è compressa, i dati relativi ai pixel saranno compressi secondo la tecnica indicata nel campo GCA.
7.2. Fine del record tipo-13: Immagine latente a risoluzione variabile
A fini di coerenza, l'ultimo byte del campo 13.999 deve essere separato dal record logico successivo mediante il separatore "FS". Il separatore è incluso nel campo LEN del record tipo-13.
8. Record tipo-15: Immagini dell'impronta palmare a risoluzione variabile
Il record logico etichetta tipo-15 contiene dati relativi alle immagini di impronte palmari, campi di testo predefinito o definito dall'utente relativi all'immagine digitalizzata e permette lo scambio di tali dati. Le informazioni relative alla risoluzione di scansione utilizzata, alle dimensioni dell'immagine e agli altri parametri o osservazioni necessari al trattamento dell'immagine sono registrate sotto forma di campi etichetta all'interno del record. Le immagini di impronte palmari trasmesse alle altre agenzie sono trattate dai destinatari che estraggono le informazioni volute ai fini della ricerca di corrispondenze.
Le immagini sono acquisite per scansione diretta o da una scheda o altro supporto contenente le impronte palmari del soggetto.
I metodi di acquisizione devono poter acquisire una serie d'immagini per ciascuna mano. Tale serie deve comprendere il palmo propriamente detto (una sola immagine) e l'intera mano, dal polso alla punta delle dita (una o due immagini). Se l'intera mano figura su due immagini, l'immagine corrispondente alla parte inferiore deve coprire la parte della mano dal polso fino alla zona infradigitale superiore (articolazione del medio) e comprende l'eminenza tenar e l'ipotenar. L'immagine della parte superiore si estende dal basso della zona infradigitale fino alla punta delle dita. Grazie a questo metodo, si ottiene un accavallamento sufficiente tra le due immagini situato a livello dell'area infradigitale/palmare. Avvicinando le linee contenute in quest'area comune uno specialista può accertare che le due immagini corrispondono al medesimo palmo.
Poiché un'operazione riguardante un'impronta palmare può servire a fini diversi, può contenere una o più immagini del palmo o della mano. Per un dato individuo, un record completo comprende l'impronta palmare vera e propria e l'impronta della mano completa (una o due immagini), il tutto per ciascuna delle due mani. Poiché un record logico etichetta può contenere un solo campo binario, occorrerà un record tipo-15 per ciascuna impronta palmare, più uno o due record per ciascuna impronta palmare completa. In altri termini, sono necessari da quattro a sei record tipo-15 per rappresentare le impronte palmari di un soggetto nel quadro di un'operazione normale.
8.1. Campi riservati al record logico tipo-15
I punti seguenti descrivono i dati contenuti in ciascun campo del record logico tipo-15.
In questo tipo di record, i dati sono specificati in campi numerati. I primi due campi del record si presentano sempre nello stesso ordine, e il campo contenente i dati relativi all'immagine è l'ultimo del record. Per ciascun campo del record tipo-15 la tabella 8 indica il carattere obbligatorio "M" (mandatory) o facoltativo "O" (optional) del campo, il numero, il nome, il tipo di caratteri, le dimensioni, e i limiti di ricorrenza. Sulla base di un numero di campo a tre cifre, le dimensioni massime di ciascun campo, in numero di byte, figurano nell'ultima colonna. Se per il numero di campo sono usate più di tre cifre anche le dimensioni massime aumentano. I numeri nelle colonne "field size per occurrence" (dimensioni per ricorrenza del campo) comprendono tutti i separatori usati nel campo. Il "maximum byte count" (numero massimo di byte) comprende il numero del campo, le informazioni e tutti i separatori, compreso il carattere "GS".
8.1.1. Campo 15.001: LEN (Logical record length — Lunghezza del record logico)
Questo campo ASCII obbligatorio contiene il numero totale di byte nel record logico tipo-15. Il campo 15.001 specifica la lunghezza del record compresi tutti i caratteri di tutti i campi e i separatori d'informazione.
8.1.2. Campo 15.002: IDC (Image designation character — Carattere di designazione dell'immagine)
Questo campo ASCII obbligatorio serve a identificare l'immagine di impronta palmare contenuta nel record. L'IDC presente corrisponde all'IDC nel campo CNT (File content — Contenuto del file) del record tipo-1.
8.1.3. Campo 15.003: IMP (Impression type — Metodo di ottenimento dell'immagine)
Questo campo ASCII obbligatorio di un byte descrive in che modo è stata ottenuta l'immagine dell'impronta palmare. In questo campo va inserito il corrispondente codice della tabella 9.
8.1.4. Campo 15.004: ORI (SRC) (Source agency — Agenzia d'origine)
Questo campo ASCII obbligatorio identifica l'amministrazione o l'organizzazione che ha acquisito l'immagine facciale contenuta nel record. Di regola il codice ORI dell'agenzia che ha acquisito l'immagine è contenuto in questo campo. Consiste in due informazioni nel formato seguente: CC/agenzia.
La prima si riferisce al codice paese dell'Interpol, due caratteri alfanumerici; la seconda è un testo libero di 32 caratteri alfanumerici al massimo, che identificano l'agenzia.
8.1.5. Campo 15.005: PCD (Palmprint capture date — Data di acquisizione dell'immagine dell'impronta palmare)
Questo campo ASCII obbligatorio contiene la data di acquisizione dell'immagine dell'impronta palmare nel record. La data è espressa in otto cifre, nel formato CCYYMMDD. CCYY corrisponde all'anno di acquisizione dell'immagine, MM corrisponde al mese, DD corrisponde al giorno. Per esempio, 20000229 corrisponde al 29 febbraio 2000. La data completa è una data plausibile.
8.1.6. Campo 15.006: HLL (Horizontal line length — Lunghezza di linea)
In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di pixel di una linea dell'immagine trasmessa.
8.1.7. Campo 15.007: VLL (Vertical line length — Lunghezza di colonna)
In questo campo ASCII obbligatorio figura il numero di linee orizzontali dell'immagine trasmessa.
8.1.8. Campo 15.008: SLC (Scale units — Unità di risoluzioni)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel dell'immagine: "1" sta per pixel/pollice, "2" per pixel/centimetro e "0" per nessuna unità. In tal caso, il quoziente HPS/VPS dà la risoluzione dell'immagine.
8.1.9. Campo 15.009: HPS (Horizontal pixel scale — Unità utilizzata per le linee)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle linee dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, HPS indica la componente orizzontale della risoluzione.
8.1.10. Campo 15.010: Unità utilizzata per le colonne (VPS — Vertical pixel scale)
Questo campo ASCII obbligatorio indica in quale unità di lunghezza è espressa la densità in pixel delle colonne dell'immagine, se nel campo SLC è specificato "1" o "2". Altrimenti, VPS indica la componente verticale della risoluzione.
Tabella 8
Tracciato del record tipo-15 dell'impronta palmare a risoluzione variabile
Ident |
Cond. code |
Field number |
Field name |
Char type |
Field size per occurrence |
Occur count |
Max byte count |
||
min. |
max. |
min. |
max. |
|
|||||
LEN |
M |
15.001 |
LOGICAL RECORD LENGTH |
N |
4 |
8 |
1 |
1 |
15 |
IDC |
M |
15.002 |
IMAGE DESIGNATION CHARACTER |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
IMP |
M |
15.003 |
IMPRESSION TYPE |
N |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
SRC |
M |
15.004 |
SOURCE AGENCY/ORI |
AN |
6 |
35 |
1 |
1 |
42 |
PCD |
M |
15.005 |
PALMPRINT CAPTURE DATE |
N |
9 |
9 |
1 |
1 |
16 |
HLL |
M |
15.006 |
HORIZONTAL LINE LENGTH |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VLL |
M |
15.007 |
VERTICAL LINE LENGTH |
N |
4 |
5 |
1 |
1 |
12 |
SLC |
M |
15.008 |
SCALE UNITS |
N |
2 |
2 |
1 |
1 |
9 |
HPS |
M |
15.009 |
HORIZONTAL PIXEL SCALE |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
VPS |
M |
15.010 |
VERTICAL PIXEL SCALE |
N |
2 |
5 |
1 |
1 |
12 |
CGA |
M |
15.011 |
COMPRESSION ALGORITHM |
AN |
5 |
7 |
1 |
1 |
14 |
BPX |
M |
15.012 |
BITS PER PIXEL |
N |
2 |
3 |
1 |
1 |
10 |
PLP |
M |
15.013 |
PALMPRINT POSITION |
N |
2 |
3 |
1 |
1 |
10 |
RSV |
|
15.014 |
RESERVED FOR FUTURE INCLUSION |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15.019 |
|||||||||
COM |
O |
15.020 |
COMMENT |
AN |
2 |
128 |
0 |
1 |
128 |
RSV |
|
15.021 |
RESERVED FOR FUTURE INCLUSION |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15.199 |
|||||||||
UDF |
O |
15.200 |
USER-DEFINED FIELDS |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
15.998 |
|||||||||
DAT |
M |
15.999 |
IMAGE DATA |
B |
2 |
— |
1 |
1 |
— |
Tabella 9
Metodo di ottenimento delle immagini di impronte palmari
Description |
Code |
Live-scan palm |
10 |
Nonlive-scan palm |
11 |
Latent palm impression |
12 |
Latent palm tracing |
13 |
Latent palm photo |
14 |
Latent palm lift |
15 |
8.1.11. Campo 15.011: CGA (Compression algorithm — Algoritmo di compressione)
Questo campo ASCII obbligatorio indica l'algoritmo utilizzato per comprimere le immagini a scala di grigi. "NONE" significa che i dati contenuti in questo campo non sono compressi. Quando si vuole comprimere le immagini, questo campo specifica il metodo migliore di compressione delle immagini di impronte delle dieci dita. I codici di compressione che si possono utilizzare figurano nell'appendice 39-7.
8.1.12. Campo 15.012: BPX (Bits per pixel — Bit per pixel)
Questo campo ASCII obbligatorio specifica il numero di bit utilizzati per rappresentare un pixel. Occorre precisare "8" per i valori di scala di grigi normali compresi tra 0 e 255. Qualsiasi valore superiore o inferiore a 8 rappresenta un pixel in scala di grigi di precisione rispettivamente più alta o meno alta.
Tabella 10
Codici delle varie parti del palmo e dimensioni dell'immagine
Palm Position |
Palm code |
Image area (mm2) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Unknown Palm |
20 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Right Full Palm |
21 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Right Writer s Palm |
22 |
5645 |
44,5 |
127,0 |
Left Full Palm |
23 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Left Writer s Palm |
24 |
5645 |
44,5 |
127,0 |
Right Lower Palm |
25 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Right Upper Palm |
26 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Left Lower Palm |
27 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Left Upper Palm |
28 |
19516 |
139,7 |
139,7 |
Right Other |
29 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
Left Other |
30 |
28387 |
139,7 |
203,2 |
8.1.13. Campo 15.013: PLP (Palmprint position — Posizione dell'impronta palmare)
Questo campo etichetta obbligatorio specifica la posizione dell'impronta palmare rappresentata dall'immagine. Contiene uno dei codici decimali della tabella 10 corrispondenti in modo certo o assai probabile alla parte di palmo in questione, sotto forma di campo o sottocampo ASCII a due caratteri. La tabelle 10 precisa anche la superficie massima che può essere trasmessa per ciascuna parte del palmo.
8.1.14. Campo 15.014-019: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)
Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.
8.1.15. Campo 15.020: COM (Comment — Osservazioni)
Questo campo facoltativo può essere usato per aggiungere osservazioni o testo ASCII ai dati concernenti l'immagine dell'impronta palmare.
8.1.16. Campo 15.021-199: RSV (Reserved for future definition — Riservati in vista di ulteriore definizione)
Questi campi saranno definiti nelle future revisioni della presente norma. Nessuno di essi può essere utilizzato nel quadro della presente revisione. Qualora uno di essi fosse specificato, non se ne deve tener conto.
8.1.17. Campo 15.200-998: UDF (User-defined fields — Campi definiti dall'utente)
Questi campi possono essere definiti dall'utente e saranno utilizzati per ulteriori requisiti. Dimensioni e contenuto sono fissati dall'utente d'accordo con l'agenzia di destinazione. Se sono presenti, contengono testo ASCII.
8.1.18. Campo 15.999: DAT (Image data — Dati riguardanti l'immagine)
Questo campo contiene tutti i dati relativi a un'immagine dell'impronta palmare acquisita. Occorre sempre attribuirgli il numero 999 e deve sempre essere l'ultimo campo del record. Per esempio, "15.999:" è seguito dai dati binari relativi all'immagine. Ciascun pixel dei dati di un'immagine a scala di grigi non compressa è di solito descritto sugli otto bit (256 sfumature di grigio) di un unico byte. Se il campo 15.012 (BPX) contiene un valore inferiore o superiore a 8, il numero di byte richiesto per descrivere un pixel sarà diverso. Se l'immagine è compressa, i dati relativi ai pixel saranno compressi secondo la tecnica indicata nel campo CGA.
8.2. Fine del record tipo-15: Immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile
A fini di coerenza, l'ultimo byte del campo 15.999 deve essere separato dal record logico successivo mediante il separatore "FS". Il separatore è incluso nel campo LEN del record tipo-15.
8.3. Record supplementari tipo-15: Immagine dell'impronta palmare a risoluzione variabile
Nel file si possono inserire record tipo-15 supplementari. Per ciascuna immagine supplementare dell'impronta palmare, occorre un record logico tipo-15 completo e un separatore "FS".
Tabella 11
Numero massimo di risultati possibili accettati alla verifica per ogni trasmissione
Type of AFIS Search |
TP/TP |
LT/TP |
LP/PP |
TP/UL |
LT/UL |
PP/ULP |
LP/ULP |
Maximum Number of Candidates |
1 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Tipo di consultazione:
9. Appendici del capo 2 (scambio di dati dattiloscopici)
9.1. Appendice 39-1: Codici separatori ASCII
ASCII |
Position (1) |
Description |
LF |
1/10 |
Separates error codes in Field 2.074 |
FS |
1/12 |
Separates logical records of a file |
GS |
1/13 |
Separates fields of a logical record |
RS |
1/14 |
Separates the subfields of a record field |
US |
1/15 |
Separates individual information items of the field or subfield |
(1)
Posizione definita nella norma ASCII. |
9.2. Appendice 39-2: Calcolo dei caratteri di controllo alfanumerici
Per TCN e TCR (Campi 1.09 e 1.10):
Il numero corrispondente al carattere di controllo è generato mediante la formula seguente:
dove YY e SSSSSSSS stanno rispettivamente per le due ultime cifre dell'anno e per il numero di serie.
Il carattere di controllo è generato mediante la tabella riportata di seguito.
Per CRO (Campo 2.010)
Il numero corrispondente al carattere di controllo è generato mediante la formula seguente:
dove YY e NNNNNN stanno rispettivamente per le due ultime cifre dell'anno e per il numero di serie.
Il carattere di controllo è generato mediante la tabella riportata di seguito.
Tabella dei caratteri di controllo |
||
1-A |
9-J |
17-T |
2-B |
10-K |
18-U |
3-C |
11-L |
19-V |
4-D |
12-M |
20-W |
5-E |
13-N |
21-X |
6-F |
14-P |
22-Y |
7-G |
15-Q |
0-Z |
8-H |
16-R |
|
9.3. Appendice 39-3: Codici dei caratteri
Codice ANSI a 7 bit per lo scambio di informazioni |
||||||||||
ASCII Character Set |
||||||||||
+ |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
30 |
|
|
|
! |
' |
# |
$ |
% |
& |
‘ |
40 |
( |
) |
* |
+ |
, |
- |
. |
/ |
0 |
1 |
50 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
: |
; |
60 |
< |
= |
> |
? |
@ |
A |
B |
C |
D |
E |
70 |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
80 |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
90 |
Z |
[ |
\ |
] |
^ |
_ |
' |
a |
b |
c |
100 |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
k |
l |
m |
110 |
n |
o |
p |
q |
r |
s |
t |
u |
v |
w |
120 |
x |
y |
z |
{}{ |
| |
}} |
~ |
|
|
|
9.4. Appendice 39-4: Sommario delle operazioni
Record tipo-1 (obbligatorio) |
|||||
Identifier |
Field number |
Field name |
CPS/PMS |
SRE |
ERR |
LEN |
1.001 |
Logical Record Length |
M |
M |
M |
VER |
1.002 |
Version Number |
M |
M |
M |
CNT |
1.003 |
File Content |
M |
M |
M |
TOT |
1.004 |
Type of Transaction |
M |
M |
M |
DAT |
1.005 |
Date |
M |
M |
M |
PRY |
1.006 |
Priority |
M |
M |
M |
DAI |
1.007 |
Destination Agency |
M |
M |
M |
ORI |
1.008 |
Originating Agency |
M |
M |
M |
TCN |
1.009 |
Transaction Control Number |
M |
M |
M |
TCR |
1.010 |
Transaction Control Reference |
C |
M |
M |
NSR |
1.011 |
Native Scanning Resolution |
M |
M |
M |
NTR |
1.012 |
Nominal Transmitting Resolution |
M |
M |
M |
DOM |
1.013 |
Domain name |
M |
M |
M |
GMT |
1.014 |
Greenwich mean time |
M |
M |
M |
Sotto la colonna Condizioni:
O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale se l'operazione è una risposta all'agenzia d'origine
Record tipo-2 (obbligatorio) |
||||||
Identifier |
Field number |
Field name |
CPS/PMS |
MPS/MMS |
SRE |
ERR |
LEN |
2.001 |
Logical Record Length |
M |
M |
M |
M |
IDC |
2.002 |
Image Designation Character |
M |
M |
M |
M |
SYS |
2.003 |
System Information |
M |
M |
M |
M |
CNO |
2.007 |
Case Number |
— |
M |
C |
— |
SQN |
2.008 |
Sequence Number |
— |
C |
C |
— |
MID |
2.009 |
Latent Identifier |
— |
C |
C |
— |
CRN |
2.010 |
Criminal Reference Number |
M |
— |
C |
— |
MN1 |
2.012 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
MN2 |
2.013 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
MN3 |
2.014 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
MN4 |
2.015 |
Miscellaneous Identification Number |
— |
— |
C |
C |
INF |
2.063 |
Additional Information |
O |
O |
O |
O |
RLS |
2.064 |
Respondents List |
— |
— |
M |
— |
ERM |
2.074 |
Status/Error Message Field |
— |
— |
— |
M |
ENC |
2.320 |
Expected Number of Candidates |
M |
M |
— |
— |
Sotto la colonna Condizioni:
O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale se i dati sono disponibili
* |
= |
se la trasmissione dei dati è conforme alla legislazione interna (non disciplinato dagli articoli 533 e 534 del presente accordo) |
9.5. Appendice 39-5: Definizioni record tipo-1
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
1.001 |
Logical Record Length |
N |
1.001:230{}{GS}} |
VER |
M |
1.002 |
Version Number |
N |
1.002:0300{}{GS}} |
CNT |
M |
1.003 |
File Content |
N |
1.003:1{}{US}}15{}{RS}}2{}{US}}00{}{RS}}4{}{US}}01{}{RS}}4{}{US}}02{}{RS}}4{}{US}}03{}{RS}}4{}{US}}04{}{RS}}4{}{US}}05{}{RS}}4{}{US}}06{}{RS}}4{}{US}}07{}{RS}}4{}{US}}08{}{RS}}4{}{US}}09{}{RS}}4{}{US}}10{}{RS}}4{}{US}}11{}{RS}}4{}{US}}12{}{RS}}4{}{US}}13{}{RS}}4{}{US}}14{}{GS}} |
TOT |
M |
1.004 |
Type of Transaction |
A |
1.004:CPS{}{GS}} |
DAT |
M |
1.005 |
Date |
N |
1.005:20050101{}{GS}} |
PRY |
M |
1.006 |
Priority |
N |
1.006:4{}{GS}} |
DAI |
M |
1.007 |
Destination Agency |
1* |
1.007:DE/BKA{}{GS}} |
ORI |
M |
1.008 |
Originating Agency |
1* |
1.008:NL/NAFIS{}{GS}} |
TCN |
M |
1.009 |
Transaction Control Number |
AN |
1.009:0200000004F{}{GS}} |
TCR |
C |
1.010 |
Transaction Control Reference |
AN |
1.010:0200000004F{}{GS}} |
NSR |
M |
1.011 |
Native Scanning Resolution |
AN |
1.011:19,68{}{GS}} |
NTR |
M |
1.012 |
Nominal Transmitting Resolution |
AN |
1.012:19,68{}{GS}} |
DOM |
M |
1.013 |
Domain Name |
AN |
1.013: INT-I{}{US}}4,22{}{GS}} |
GMT |
M |
1.014 |
Greenwich Mean Time |
AN |
1.014:20050101125959Z |
Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale
Sotto la colonna Tipo di carattere (Character Type): A = alfa, N = numerico, B = binario
1* caratteri ammessi per il nome dell'agenzia: ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", ", "-"]
9.6. Appendice 39-6: Definizioni record tipo-2
Tabella A.6.1
Operazioni CPS e PMS
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
CRN |
M |
2.010 |
Criminal Reference Number |
AN |
2.010:DE/E999999999{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
ENC |
M |
2.320 |
Expected Number of Candidates |
N |
2.320:1{}{GS}} |
Tabella A.6.2
Operazioni SRE
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
CRN |
C |
2.010 |
Criminal Reference Number |
AN |
2.010:NL/2222222222{}{GS}} |
MN1 |
C |
2.012 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.012:E999999999{}{GS}} |
MN2 |
C |
2.013 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.013:E999999999{}{GS}} |
MN3 |
C |
2.014 |
Miscellaneous Identification Number |
N |
2.014:0001{}{GS}} |
MN4 |
C |
2.015 |
Miscellaneous Identification Number |
A |
2.015:A{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
RLS |
M |
2.064 |
Respondents List |
AN |
2.064:CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}} |
Tabella A.6.3
Operazioni ERR
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
MN1 |
M |
2.012 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.012:E999999999{}{GS}} |
MN2 |
C |
2.013 |
Miscellaneous Identification Number |
AN |
2.013:E999999999{}{GS}} |
MN3 |
C |
2.014 |
Miscellaneous Identification Number |
N |
2.014:0001{}{GS}} |
MN4 |
C |
2.015 |
Miscellaneous Identification Number |
A |
2.015:A{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
ERM |
M |
2.074 |
Status/Error Message Field |
AN |
2.074: 201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION {}{GS}} |
Tabella A.6.4
Operazioni MPS e MMS
Identifier |
Condition |
Field number |
Field name |
Character type |
Example data |
LEN |
M |
2.001 |
Logical Record Length |
N |
2.001:909{}{GS}} |
IDC |
M |
2.002 |
Image Designation Character |
N |
2.002:00{}{GS}} |
SYS |
M |
2.003 |
System Information |
N |
2.003:0422{}{GS}} |
CNO |
M |
2.007 |
Case Number |
AN |
2.007:E999999999{}{GS}} |
SQN |
C |
2.008 |
Sequence Number |
N |
2.008:0001{}{GS}} |
MID |
C |
2.009 |
Latent Identifier |
A |
2.009:A{}{GS}} |
INF |
O |
2.063 |
Additional Information |
1* |
2.063:Additional Information 123{}{GS}} |
ENC |
M |
2.320 |
Expected Number of Candidates |
N |
2.320:1{}{GS}} |
Sotto la colonna Condizioni (Condition): O = facoltativo; M = obbligatorio; C = condizionale
Sotto la colonna Tipo di carattere (Character Type): A = alfa, N = numerico, B = binario
1* caratteri ammessi per il nome dell'agenzia ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", "", "-", ","]
9.7. Appendice 39-7: Codici di compressione della scala di grigi
Codici di compressione
Compression |
Value |
Remarks |
Wavelet Scalar Quantisation Greyscale Fingerprint Image Compression Specification IAFIS-IC-0010(V3), dated 19 December 1997 |
WSQ |
Algorithm to be used for the compression of greyscale images in Type-4, Type-7 and Type-13 to Type-15 records. Shall not be used for resolutions > 500dpi. |
JPEG 2000 [ISO 15444/ITU T.800] |
J2K |
To be used for lossy and losslessly compression of greyscale images in Type-13 to Type-15 records. Strongly recommended for resolutions > 500 dpi |
9.8. Appendice 39-8: Specifica dei messaggi
Per migliorare il flusso interno l'oggetto del messaggio di un'operazione PRUEM deve essere completato con il codice paese (CC) dello Stato che invia il messaggio e con il tipo di operazione (Campo 1.004 TOT).
Formato: CC/tipo di operazione
Esempio: "DE/CPS"
Il corpo del messaggio può essere vuoto.
CAPO 3
SCAMBIO DI DATI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI
1. Insieme comune di dati per la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli
1.1. Definizioni
Le definizioni degli elementi obbligatori di dati e degli elementi facoltativi di dati di cui al capo 0, articolo 14, paragrafo 4, sono:
1.2. Consultazione relativa al veicolo/proprietario/intestatario
1.2.1. Attivazione della consultazione
La consultazione di dati può essere attivata in due modi diversi, come definito al punto successivo:
Attraverso questi criteri di ricerca saranno fornite informazioni riguardanti un veicolo e talvolta più veicoli. Se le informazioni da fornire riguardano un solo veicolo, tutte le voci sono inviate in un'unica risposta. Se riguardano più veicoli, lo stesso Stato richiesto può determinare quali voci saranno fornite: tutte le voci o solo quelle volte ad affinare la consultazione (per esempio per motivi di riservatezza o di efficacia).
Le voci necessarie per affinare la consultazione sono illustrate al punto 1.2.2.1. L'insieme completo di dati è descritto al punto 1.2.2.2.
La consultazione, se eseguita mediante numero di telaio, data e ora di riferimento, può svolgersi in uno o in tutti gli Stati partecipanti.
Quando è svolta con numero di patente, data e ora di riferimento, la consultazione deve essere eseguita in un determinato Stato.
Si procede alla consultazione inserendo, di norma, la data e l'ora reali, ma è possibile svolgere una consultazione servendosi di una data e di un'ora di riferimento nel passato. Quando per una consultazione si usano una data e un'ora di riferimento nel passato e nel registro di un determinato Stato non sono disponibili dati storici in quanto non ne è prevista la registrazione, è possibile trasmettere i dati reali corredandoli dell'indicazione che si tratta di dati reali.
1.2.2. Insieme di dati
1.2.2.1. Voci da trasmettere necessarie per affinare la consultazione
Item |
M/O (1) |
Remarks |
Prüm Y/N (2) |
Data relating to vehicles |
|
|
|
Licence number |
M |
|
Y |
Chassis number/VIN |
M |
|
Y |
Country of registration |
M |
|
Y |
Make |
M |
(D.1 (3)) e.g. Ford, Opel, Renault, etc. |
Y |
Commercial type of the vehicle |
M |
(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane |
Y |
EU Category Code |
M |
(J) mopeds, motorbikes, cars, etc. |
Y |
(1)
M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; O (optional) = facoltativo.
(2)
Tutti gli attributi specificatamente assegnati dagli Stati sono indicati con Y.
(3)
Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999. |
1.2.2.2. Insieme completo di dati
Item |
M/O (1) |
Remarks |
Prüm Y/N |
Data relating to holders of the vehicle |
|
(C.1 (2)) The data refer to the holder of the specific registration certificate. |
|
Registration holders' (company) name |
M |
(C.1.1.) separate fields will be used for surname, infixes, titles, etc., and the name in printable format will be communicated |
Y |
First name |
M |
(C.1.2) separate fields for first name(s) and initials will be used, and the name in printable format will be communicated |
Y |
Address |
M |
(C.1.3) separate fields will be used for Street, House number and Annex, Zip code, Place of residence, Country of residence, etc., and the Address in printable format will be communicated |
Y |
Gender |
M |
Male, female |
Y |
Date of birth |
M |
|
Y |
Legal entity |
M |
individual, association, company, firm, etc. |
Y |
Place of Birth |
O |
|
Y |
ID Number |
O |
An identifier that uniquely identifies the person or the company. |
N |
Type of ID Number |
O |
The type of ID Number (e.g. passport number). |
N |
Start date holdership |
O |
Start date of the holdership of the car. This date will often be the same as printed under (I) on the registration certificate of the vehicle. |
N |
End date holdership |
O |
End data of the holdership of the car. |
N |
Type of holder |
O |
If there is no owner of the vehicle (C.2) the reference to the fact that the holder of the registration certificate: — is the vehicle owner, — is not the vehicle owner, — is not identified by the registration certificate as being the vehicle owner. |
N |
Data relating to owners of the vehicle |
|
(C.2) |
|
Owners' (company) name |
M |
(C.2.1) |
Y |
First name |
M |
(C.2.2) |
Y |
Address |
M |
(C.2.3) |
Y |
Gender |
M |
male, female |
Y |
Date of birth |
M |
|
Y |
Legal entity |
M |
individual, association, company, firm, etc. |
Y |
Place of Birth |
O |
|
Y |
ID Number |
O |
An identifier that uniquely identifies the person or the company. |
N |
Type of ID Number |
O |
The type of ID Number (e.g. passport number). |
N |
Start date ownership |
O |
Start date of the ownership of the car. |
N |
End date ownership |
O |
End data of the ownership of the car. |
N |
Data relating to vehicles |
|
|
|
Licence number |
M |
|
Y |
Chassis number/VIN |
M |
|
Y |
Country of registration |
M |
|
Y |
Make |
M |
(D.1) e.g. Ford, Opel, Renault, etc. |
Y |
Commercial type of the vehicle |
M |
(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane. |
Y |
Nature of the vehicle/EU Category Code |
M |
(J) mopeds, motorbikes, cars, etc. |
Y |
Date of first registration |
M |
(B) Date of first registration of the vehicle somewhere in the world. |
Y |
Start date (actual) registration |
M |
(I) Date of the registration to which the specific certificate of the vehicle refers. |
Y |
End date registration |
M |
End data of the registration to which the specific certificate of the vehicle refers. It is possible this date indicates the period of validity as printed on the document if not unlimited (document abbreviation = H). |
Y |
Status |
M |
Scrapped, stolen, exported, etc. |
Y |
Start date status |
M |
|
Y |
End date status |
O |
|
N |
kW |
O |
(P.2) |
Y |
Capacity |
O |
(P.1) |
Y |
Type of licence number |
O |
Regular, transito, etc. |
Y |
Vehicle document id 1 |
O |
The first unique document ID as printed on the vehicle document. |
Y |
Vehicle document id 2 (3) |
O |
A second document ID as printed on the vehicle document. |
Y |
Data relating to insurances |
|
|
|
Insurance company name |
O |
|
Y |
Begin date insurance |
O |
|
Y |
End date insurance |
O |
|
Y |
Address |
O |
|
Y |
Insurance number |
O |
|
Y |
ID number |
O |
An identifier that uniquely identifies the company. |
N |
Type of ID number |
O |
The type of ID number (e.g. number of the Chamber of Commerce) |
N |
(1)
M (mandatory) = obbligatorio quando disponibile nel registro nazionale; O (optional) = facoltativo.
(2)
Abbreviazione armonizzata, cfr. direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999.
(3)
In Lussemburgo sono usati due distinti identificativi del documento di immatricolazione del veicolo. |
2. Sicurezza dei dati
2.1. Quadro generale
L'applicazione software Eucaris gestisce la comunicazione sicura con gli altri Stati e comunica con i sistemi legacy di back-end degli Stati che utilizzano l'XML. Gli Stati scambiano messaggi inviandoli direttamente al destinatario. Il centro dati di uno Stato è collegato alla rete TESTA.
I messaggi XML trasmessi attraverso la rete sono cifrati. Per cifrare questi messaggi la tecnica usata è l'SSL. I messaggi inviati al back-end sono messaggi XML contenenti testo in chiaro in quanto il collegamento tra l'applicazione e il back-end avviene in ambiente protetto.
È prevista un'applicazione client che può essere utilizzata all'interno di uno Stato per interrogare il proprio registro o quello di altri Stati. I client saranno identificati attraverso un ID utente/una password o un certificato client. Il collegamento con un utente può essere cifrato ma questo è lasciato alla responsabilità dei singoli Stati.
2.2. Caratteristiche di sicurezza connesse allo scambio di messaggi
Il concetto di sicurezza si fonda sul protocollo HTTPS associato alla firma XML. Questa alternativa si avvale della firma XML per firmare tutti i messaggi inviati al server ed è in grado di autenticare il mittente del messaggio verificandone la firma. L'SSL unilaterale (solo un certificato di server) viene usato per proteggere la riservatezza e l'integrità dei messaggi in transito e garantisce protezione da attacchi di tipo eliminazione (deletion)/riproduzione (replay) e inserimento (insertion). Al posto dello sviluppo di software su misura per implementare l'SSL bilaterale, si applica la firma XML. L'uso della firma XML è più affine alla roadmap dei servizi web rispetto all'SSL bilaterale e come tale è più strategico.
La firma XML può essere applicata in vari modi ma l'approccio scelto consiste nell'usare la firma XML quale parte del protocollo Web Services Security (WSS). Il WSS definisce le modalità di utilizzo della firma XML. Poiché il WSS si fonda sullo standard SOAP, pare logico conformarsi quanto più possibile a detto standard.
2.3. Caratteristiche di sicurezza non connesse allo scambio di messaggi
2.3.1. Autenticazione degli utenti
Gli utenti dell'applicazione web Eucaris si autenticano utilizzando un nome utente e una password. Poiché viene usata l'autenticazione standard Windows, gli Stati possono rafforzare, se necessario, il livello di autenticazione degli utenti utilizzando certificati client.
2.3.2. Ruoli utente
L'applicazione software Eucaris supporta vari ruoli utente. Ciascun cluster di servizi ha la propria autorizzazione. Per esempio utenti (esclusivi) della funzionalità "Treaty of Eucaris" non sono autorizzati a usare la funzionalità "Prüm". I servizi dell'amministratore sono separati dai normali ruoli utente finale.
2.3.3. Registrazione (logging) e tracciamento (tracing) dello scambio di messaggi
La registrazione di tutte le tipologie di messaggi è agevolata dall'applicazione software Eucaris. Una funzione di amministrazione consente all'amministratore nazionale di determinare quali messaggi sono registrati: richieste di utenti finali, richieste in entrata di altri Stati, informazioni tratte dai registri nazionali, ecc.
L'applicazione può essere configurata in modo tale da usare, per questa registrazione, una base dati interna o una base dati esterna (Oracle). La decisione riguardo a quali messaggi devono essere registrati dipende chiaramente dai dispositivi di registrazione in altre parti dei sistemi legacy e delle applicazioni client collegate.
L'intestazione di ciascun messaggio contiene informazioni sullo Stato richiedente, l'organizzazione richiedente all'interno di tale Stato e l'utente interessato. È indicato anche il motivo della richiesta.
La registrazione combinata nello Stato richiedente e rispondente consente il completo tracciamento di qualsiasi scambio di messaggi (per esempio su richiesta di un cittadino interessato).
La registrazione è configurata attraverso l'Eucaris web client (menu Administration, Logging configuration). La funzionalità di registrazione è eseguita dal sistema centrale. Quando la registrazione è attivata, il messaggio completo (intestazione e corpo) è memorizzato in un apposito record. Il livello di registrazione può essere fissato per servizio specifico e per tipologia di messaggi che transitano attraverso il sistema centrale.
Livelli di registrazione
Sono possibili i seguenti livelli di registrazione:
Tipologie di messaggi
Gli scambi di informazioni fra Stati consistono in una serie di messaggi illustrati schematicamente nella figura 5 riportata di seguito.
Le possibili tipologie di messaggi (nella figura 5, per il sistema centrale Eucaris di uno Stato X) sono:
Request to Core System_Request message by Client;
Request to Other State_Request message by Core System of this State;
Request to Core System of this State_Request message by Core System of other State;
Request to Legacy Register_Request message by Core System;
Request to Core System_Request message by Legacy Register;
Response from Core System_Request message by Client;
Response from Other State_Request message by Core System of this State;
Response from Core System of this State_Request message by other State;
Response from Legacy Register_Request message by Core System;
Response from Core System_Request message by Legacy Register.
Nella figura 5 sono illustrati i seguenti scambi di informazioni:
Figura 5
Tipologie di messaggi per la registrazione
2.3.4. Modulo hardware di sicurezza
Non è usato un modulo hardware di sicurezza.
Un modulo hardware di sicurezza (Hardware Security Module — HSM) offre una buona protezione della chiave usata per firmare i messaggi e identificare i server. Contribuisce al livello generale di sicurezza, ma è costoso da acquistare/mantenere e non vi sono requisiti per decidere se optare per un HSM certificato FIPS 140-2 di livello 2 o di livello 3. Poiché viene usata una rete chiusa che attenua efficacemente i rischi, si è deciso di non usare inizialmente un HSM. Se necessario, per esempio per ottenere un accreditamento, l'HSM può essere aggiunto all'architettura.
3. Condizioni tecniche dello scambio di dati
3.1. Descrizione generale dell'applicazione Eucaris
3.1.1. Quadro generale
L'applicazione Eucaris collega tutti gli Stati partecipanti in una rete a maglie in cui ciascuno Stato comunica direttamente con un altro Stato. Non occorre una componente centrale per stabilire la comunicazione. L'applicazione Eucaris gestisce la comunicazione sicura con gli altri Stati e comunica con i sistemi legacy di back-end degli Stati che utilizzano l'XML. La figura seguente illustra tale architettura.
Gli Stati scambiano messaggi inviandoli direttamente al destinatario. Il centro dati di uno Stato è collegato alla rete utilizzata per lo scambio di messaggi (TESTA). Per accedere alla rete TESTA, gli Stati vi si collegano tramite il rispettivo gate nazionale. Per il collegamento alla rete viene utilizzato un firewall e un router collega l'applicazione Eucaris al firewall. A seconda dell'opzione scelta per proteggere i messaggi, viene utilizzato un certificato dal router o dall'applicazione Eucaris.
È prevista un'applicazione client che può essere utilizzata all'interno di uno Stato per interrogare il proprio registro o quello degli altri Stati. L'applicazione client consente il collegamento a Eucaris. I client saranno identificati attraverso un ID utente/una password o un certificato client. Il collegamento con un utente di un'organizzazione esterna (per esempio polizia) può essere cifrato, ma questo è lasciato alla responsabilità di ogni singolo Stato.
3.1.2. Ambito del sistema
L'ambito del sistema Eucaris è limitato ai processi afferenti allo scambio di informazioni tra le autorità di immatricolazione degli Stati e a una presentazione di base di tali informazioni. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate a essere utilizzate esulano dall'ambito del sistema.
Gli Stati hanno la scelta tra la funzionalità client Eucaris o la creazione di una propria applicazione client personalizzata. La tabella seguente descrive gli aspetti del sistema Eucaris da utilizzare obbligatoriamente e/o prescritti e quelli da utilizzare facoltativamente e/o lasciati alla determinazione degli Stati.
Eucaris aspects |
M/O (1) |
Remark |
Network concept |
M |
The concept is an "any-to-any" communication. |
Physical network |
M |
TESTA |
Core application |
M |
The core application of Eucaris has to be used to connect to the other States. The following functionality is offered by the core: — Encrypting and signing of the messages; — Checking of the identity of the sender; — Authorisation of States and local users; — Routing of messages; — Queuing of asynchronous messages if the recipient service is temporally unavailable; — Multiple country inquiry functionality; — Logging of the exchange of messages; — Storage of incoming messages |
Client application |
O |
In addition to the core application the Eucaris II client application can be used by a State. When applicable, the core and client application are modified under auspices of the Eucaris organisation. |
Security concept |
M |
The concept is based on XML-signing by means of client certificates and SSL-encryption by means of service certificates. |
Message specifications |
M |
Every State has to comply with the message specifications as set by the Eucaris organisation and this Chapter. The specifications can only be changed by the Eucaris organisation in consultation with the States. |
Operation and Support |
M |
The acceptance of new States or a new functionality is under auspices of the Eucaris organisation. Monitoring and help desk functions are managed centrally by an appointed State. |
(1)
M = (mandatory) utilizzazione o conformità obbligatoria O = (optional) utilizzazione o conformità facoltativa. |
3.2. Requisiti funzionali e non funzionali
3.2.1. Funzionalità generica
La presente sezione offre una descrizione in termini generali delle principali funzioni generiche.
N. |
Descrizione |
1. |
Il sistema consente alle autorità di immatricolazione degli Stati di scambiare messaggi di richiesta e di risposta in modo interattivo. |
2. |
Il sistema comprende un'applicazione client che consente agli utenti finali di inviare le loro richieste e presenta le informazioni di risposta per il trattamento manuale. |
3. |
Il sistema agevola la "diffusione", consentendo a uno Stato di inviare una richiesta a tutti gli altri Stati. Le risposte in entrata sono consolidate dall'applicazione centrale in un unico messaggio di risposta all'applicazione client (questa funzionalità è detta "interrogazione multipaese"). |
4. |
Il sistema è in grado di trattare diversi tipi di messaggi. I ruoli utente, l'autorizzazione, l'instradamento, la firma e la registrazione sono tutti definiti per servizio specifico. |
5. |
Il sistema permette agli Stati di scambiare gruppi di messaggi o messaggi contenenti un alto numero di richieste o risposte. Tali messaggi sono trattati in modo asincrono. |
6. |
Il sistema effettua l'accodamento dei messaggi asincroni qualora lo Stato destinatario sia temporaneamente indisponibile e garantisce la consegna non appena il destinatario è nuovamente raggiungibile. |
7. |
Il sistema memorizza i messaggi asincroni in entrata fino a quando è possibile trattarli. |
8. |
Il sistema offre solo accesso alle applicazioni Eucaris degli altri Stati e non a singole organizzazioni all'interno di tali altri Stati, vale a dire che ogni autorità d'immatricolazione funge da unico gateway tra i relativi utenti finali nazionali e le corrispondenti autorità degli altri Stati. |
9. |
È possibile definire utenti di diversi Stati su un unico server Eucaris e autorizzarli in base ai diritti dello Stato interessato. |
10. |
Le informazioni sullo Stato richiedente, l'organizzazione e l'utente finale sono incluse nei messaggi. |
11. |
Il sistema facilita la registrazione dello scambio di messaggi tra i diversi Stati e tra l'applicazione centrale e i sistemi di immatricolazione nazionali. |
12. |
Il sistema permette a un segretario specifico, ossia un'organizzazione o uno Stato appositamente designati per questo compito, di raccogliere le informazioni registrate sui messaggi inviati/ricevuti da tutti gli Stati partecipanti al fine di elaborare rapporti statistici. |
13. |
Ogni Stato stabilisce quali informazioni registrate sono a disposizione del segretario e quali informazioni sono "private". |
14. |
Il sistema permette agli amministratori nazionali di ciascuno Stato di estrarre statistiche utili. |
15. |
Il sistema permette l'aggiunta di nuovi Stati attraverso semplici operazioni amministrative. |
3.2.2. Usabilità
N. |
Descrizione |
16. |
Il sistema offre un'interfaccia per il trattamento automatizzato dei messaggi attraverso sistemi/legacy di back-end e permette l'integrazione dell'interfaccia utente in tali sistemi (interfaccia utente personalizzata). |
17. |
Il sistema è facile da imparare, è intuitivo e contiene un testo di aiuto. |
18. |
Il sistema è corredato della documentazione necessaria per aiutare gli Stati nell'integrazione, nelle attività operative e nella futura manutenzione (per esempio guide di riferimento, documentazione funzionale/tecnica, guida operativa ecc.). |
19. |
L'interfaccia utente è multilingue e offre dispositivi all'utente finale per la selezione della lingua preferita. |
20. |
L'interfaccia utente comprende dispositivi che consentono a un amministratore locale di tradurre le voci della schermata nonché le informazioni codificate nella lingua nazionale. |
3.2.3. Affidabilità
N. |
Descrizione |
21. |
Il sistema è progettato come un sistema operativo robusto e affidabile che tollera gli errori dell'operatore e si ripristina correttamente in seguito a cadute di corrente o altri incidenti. È possibile riavviare il sistema con nessuna o una minima perdita di dati. |
22. |
Il sistema offre risultati stabili e riproducibili. |
23. |
Il sistema è stato progettato per funzionare in modo affidabile. È possibile implementarlo in una configurazione che garantisce una disponibilità del 98 % (attraverso la ridondanza, l'uso di server di backup, ecc.) in ogni comunicazione bilaterale. |
24. |
È possibile utilizzare una parte del sistema anche durante il guasto di alcune componenti (in caso di guasto nello Stato C, gli Stati A e B sono ancora in grado di comunicare). Il numero dei singoli punti di guasto nella catena informativa dovrebbe essere ridotto al minimo. |
25. |
Il tempo di ripristino dopo un grave guasto dovrebbe essere inferiore a un giorno. Dovrebbe essere possibile ridurre al minimo il tempo di guasto utilizzando il supporto remoto, per esempio a cura di un service desk centrale. |
3.2.4. Prestazioni
N. |
Descrizione |
26. |
Il sistema può essere utilizzato 24x7. Questa finestra temporale (24x7) è quindi richiesta anche ai sistemi legacy degli Stati. |
27. |
Il sistema risponde rapidamente alle richieste dell'utente, indipendentemente da eventuali operazioni in background. Questo requisito vale anche per i sistemi legacy delle parti per garantire tempi di risposta accettabili. Un tempo di risposta complessivo di massimo 10 secondi per una singola richiesta è accettabile. |
28. |
Il sistema è stato progettato come sistema multiutente e in modo tale che le operazioni in background possano proseguire mentre l'utente procede a operazioni in foreground. |
29. |
Il sistema è stato progettato per essere modulabile al fine di supportare un eventuale aumento del numero di messaggi in caso di aggiunta di nuove funzionalità o di nuove organizzazioni o Stati. |
3.2.5. Sicurezza
N. |
Descrizione |
30. |
Il sistema è adatto (per esempio per quanto riguarda le relative misure di sicurezza) allo scambio di messaggi contenenti dati personali sensibili per la privacy (per esempio proprietari/intestatari di veicoli) classificati come "EU restricted" ("riservato UE"). |
31. |
Il sistema è mantenuto in modo tale da prevenire l'accesso non autorizzato ai dati. |
32. |
Il sistema comprende un servizio per la gestione dei diritti e permessi degli utenti finali nazionali. |
33. |
Gli Stati sono in grado di controllare l'identità del mittente (a livello di Stato) attraverso la firma XML. |
34. |
Gli Stati autorizzano esplicitamente gli altri Stati a richiedere informazioni specifiche. |
35. |
Il sistema offre a livello applicativo un meccanismo completo di sicurezza e cifratura compatibile con il livello di sicurezza richiesto in tali contesti. L'esclusività e l'integrità delle informazioni sono garantite dall'uso della firma XML e la cifratura avviene con il tunnelling SSL. |
36. |
Tutti gli scambi di messaggi possono essere tracciati attraverso la registrazione. |
37. |
È assicurata la protezione contro gli attacchi di tipo eliminazione (un terzo elimina un messaggio) e contro gli attacchi di tipo riproduzione o inserimento (un terzo riproduce o inserisce un messaggio). |
38. |
Il sistema si avvale di certificati di una terza parte fidata (Trusted Third Party — TTP). |
39. |
Il sistema è in grado di trattare diversi certificati per Stato, a seconda del tipo di messaggio o servizio. |
40. |
Le misure di sicurezza a livello applicativo sono sufficienti per consentire il ricorso a reti non accreditate. |
41. |
Il sistema è in grado di utilizzare le nuove tecnologie di sicurezza come il firewall XML. |
3.2.6. Adattabilità
N. |
Descrizione |
42. |
Il sistema può essere esteso con nuovi messaggi e nuove funzionalità. Il costo degli adattamenti è minimo grazie allo sviluppo centralizzato delle componenti applicative. |
43. |
Gli Stati possono definire nuove tipologie di messaggi per uso bilaterale. Non tutti gli Stati sono tenuti a supportare tutte le tipologie di messaggi. |
3.2.7. Supporto e manutenzione
N. |
Descrizione |
44. |
Il sistema offre dispositivi di monitoraggio per un service desk centrale e/o operatori, riguardanti la rete e i server nei diversi Stati. |
45. |
Il sistema offre dispositivi di supporto remoto da parte di un service desk centrale. |
46. |
Il sistema offre dispositivi per l'analisi dei problemi. |
47. |
Il sistema può essere esteso a nuovi Stati. |
48. |
L'applicazione può essere installata facilmente da personale con un minimo di competenza ed esperienza in materia di TI. La procedura d'installazione è il più possibile automatizzata. |
49. |
Il sistema offre un ambiente di prova e di collaudo permanente. |
50. |
Le spese annuali di manutenzione e supporto sono state ridotte al minimo aderendo agli standard di mercato e creando un'applicazione che richiede quanto meno supporto possibile da parte di un service desk centrale. |
3.2.8. Requisiti di progettazione
N. |
Descrizione |
51. |
Il sistema è progettato e documentato per una vita operativa di molti anni. |
52. |
Il sistema è stato progettato in modo tale da essere indipendente dal gestore di rete. |
53. |
Il sistema è compatibile con l'HW/SW esistente negli Stati grazie all'interazione con i sistemi di immatricolazione che si avvalgono della tecnologia standard aperta di servizi web [XML, XSD, SOAP, WSDL, HTTP(s), servizi Web, WSS, X.509 ecc.]. |
3.2.9. Norme applicabili
N. |
Descrizione |
54. |
Il sistema è conforme alle prescrizioni di protezione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 (articoli 21, 22 e 23) e alla direttiva 95/46/CE. |
55. |
Il sistema è conforme alle norme IDA. |
56. |
Il sistema supporta l'UTF8. |
CAPO 4
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'Articolo 540
Articolo 1
Questionario
Articolo 2
Esperienza pilota
Articolo 3
Visita di valutazione
Articolo 4
Valutazioni effettuate a norma delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio
Nell'effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 540 del presente accordo e al presente capo, il Consiglio, per mezzo del competente gruppo di lavoro del Consiglio, tiene conto dei risultati delle procedure di valutazione, effettuate nel quadro dell'adozione delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/968 ( 158 ) e (UE) 2020/1188 del Consiglio ( 159 ). Il pertinente gruppo di lavoro del Consiglio deciderà in merito alla necessità di effettuare l'esperienza pilota di cui all'articolo 540, paragrafo 1, del presente accordo, al capo 0, articolo 23, paragrafo 2, del presente allegato e all'articolo 2 del presente capo.
Articolo 5
Relazione al Consiglio
È presentata al Consiglio, ai fini della sua decisione a norma dell'articolo 540 del presente accordo, una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati dei questionari, della visita di valutazione e, se del caso, dell'esperienza pilota.
ALLEGATO 40
CODICE DI PRENOTAZIONE
Elementi dei dati del codice di prenotazione (raccolti dai vettori aerei):
codice PNR (passenger name record) di identificazione della pratica;
data di prenotazione/emissione del biglietto;
data o date previste di viaggio;
nome o nomi;
indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica del passeggero, delle persone che hanno prenotato il volo per il passeggero, delle persone tramite cui è possibile contattare un passeggero aereo e delle persone che devono essere informate in caso di emergenza;
tutte le informazioni di pagamento/fatturazione disponibili (relative esclusivamente ai metodi di pagamento del biglietto aereo e alla relativa fatturazione; sono escluse tutte le altre informazioni che non riguardano direttamente il volo);
itinerario completo per specifico PNR;
informazioni sui viaggiatori abituali ("Frequent flyer") (il designatore della compagnia aerea o il venditore che gestisce il programma, il numero di viaggiatore abituale, il livello di adesione al programma, la descrizione della categoria e il codice di affiliazione);
agenzia/agente di viaggio;
status di viaggio del passeggero, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero senza prenotazione;
PNR scissi/divisi;
altre informazioni OSI (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) e SSR (Special Service Request);
dati sull'emissione del biglietto, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, i biglietti di sola andata, i campi ATFQ;
informazioni sul posto, compreso il numero di posto assegnato;
informazioni sul code share (codici comuni);
tutte le informazioni relative al bagaglio;
i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di passeggeri che viaggiano insieme figurante nel PNR;
informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo);
cronistoria delle modifiche del PNR di cui ai punti da 1 a 18.
ALLEGATO 41
FORME DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROPOL
ALLEGATO 42
FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ DI COMPETENZA DI EUROJUST
ALLEGATO 43
MANDATO D'ARRESTO
Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà ( 160 ).
a) |
Informazioni relative all'identità della persona ricercata: |
|
|
Cognome: |
|
|
Nome(i): |
|
|
Cognome da nubile, se del caso: |
|
|
Pseudonimi, se del caso: |
|
|
Sesso: |
|
|
Cittadinanza: |
|
|
Data di nascita: |
|
|
Luogo di nascita: |
|
|
Residenza e/o indirizzo noto: |
|
|
Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende: |
|
|
Segni particolari/descrizione della persona ricercata: |
|
|
Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi) |
b) |
Decisione sulla quale si basa il mandato: |
|
1. |
Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza: |
|
|
Tipo: |
|
2. |
Sentenza esecutiva: |
|
|
Numero di riferimento: |
|
c) |
Indicazioni sulla durata della pena: |
|
1. |
Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati: |
|
2. |
Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta: |
|
|
Pena residua da scontare: |
|
d) |
Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione: |
1. |
□ Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione. |
2. |
□ No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione. |
3. |
Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi, se del caso: |
|
□ 3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; |
|
OPPURE □3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; |
|
OPPURE □3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; |
|
OPPURE □3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e |
|
□ l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; |
|
OPPURE □ l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; |
|
OPPURE □3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma — l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e — al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e — l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di … giorni. |
4. |
Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione: … |
e) |
Reati: |
||
|
Il presente mandato è emesso per un totale di: |
|
reati |
|
Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata: |
||
|
|
||
|
Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili: |
||
|
|
||
|
|
||
I. |
Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato emittente sia lo Stato di esecuzione abbiano proceduto a una notifica a norma dell'articolo 599, paragrafo 4, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato emittente e puniti in detto Stato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni: □ partecipazione a un'organizzazione criminale □ terrorismo quale definito nell'allegato 45 dell'accordo □ tratta di esseri umani □ sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia □ traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope □ traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi □ corruzione, comprese le tangenti □ frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione □ riciclaggio di proventi di reato □ falsificazione e contraffazione di monete □ criminalità informatica □ criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette □ favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali □ omicidio volontario, lesioni personali gravi □ traffico illecito di organi e tessuti umani □ rapimento, sequestro e presa di ostaggi □ razzismo e xenofobia □ rapina organizzata o a mano armata □ traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte □ truffa □ racket ed estorsioni □ contraffazione e pirateria di prodotti □ falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsificati □ falsificazione di mezzi di pagamento □ traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita □ traffico illecito di materie nucleari o radioattive □ traffico di veicoli rubati □ stupro □ incendio doloso □ reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale □ dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale □ sabotaggio |
||
II. |
Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I: |
f) |
Altre circostanze pertinenti (facoltativo): (NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato) |
|
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g) |
Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova. Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato: Descrizione e ubicazione dei beni (se noti): |
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h) |
Il reato/i reati in base ai quali il mandato è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura: |
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su richiesta dello Stato di esecuzione, lo Stato emittente fornirà un'assicurazione riguardo al fatto che esso: |
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□ effettuerà una revisione della pena comminata, su richiesta o almeno dopo 20 anni, e/oppure □ incoraggerà l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato emittente, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite. |
i) |
Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato: |
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Denominazione ufficiale: |
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Nome del rappresentante: (1) 1 |
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Funzione (titolo/grado): |
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Numero di riferimento del fascicolo: |
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Indirizzo: |
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Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) |
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Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) |
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E-mail: |
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Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna: |
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In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto: |
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Denominazione dell'autorità centrale: |
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Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): |
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Indirizzo: |
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Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) |
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Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) |
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E-mail: |
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Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante: |
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Nome: |
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Funzione (titolo/grado): |
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Data: |
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Timbro ufficiale (se disponibile): |
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(1)
Nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al "titolare" dell'autorità giudiziaria. |
ALLEGATO 44
SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – SPECIFICHE TECNICHE E PROCEDURALI
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente allegato è stabilire le disposizioni procedurali e tecniche necessarie all'applicazione della parte terza, titolo IX, del presente accordo.
Articolo 2
Rete di comunicazioni
Articolo 3
Software di interconnessione
Articolo 4
Informazioni da trasmettere nelle notifiche, nelle richieste e nelle risposte
Le notifiche di cui all'articolo 646 del presente accordo comprendono le seguenti informazioni obbligatorie:
informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti);
informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);
informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e
informazioni relative al contenuto della condanna (segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena).
Le seguenti informazioni facoltative sono trasmesse nelle notifiche se tali informazioni sono state iscritte nel casellario giudiziale (lettere da a) a d)) o sono a disposizione dell'autorità centrale (lettere da e) a h)):
nome dei genitori della persona condannata;
numero di riferimento della condanna;
luogo del reato;
interdizioni derivanti dalla condanna;
numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
impronte digitali prese a questa persona;
eventuali pseudonimi;
immagine del volto.
Inoltre possono essere trasmesse altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziale relative a condanne.
Articolo 5
Formato di trasmissione delle informazioni
Gli Stati forniscono al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di trasmetterle ad altri Stati:
elenco dei reati nazionali in ognuna delle categorie della tavola di reati di cui al capo 3 del presente allegato. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;
elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui al capo 3 del presente allegato. Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica.
Articolo 6
Continuità della trasmissione
Qualora la modalità elettronica di trasmissione delle informazioni fosse temporaneamente non disponibile, gli Stati trasmettono le informazioni con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato richiesto di accertare l'autenticità dell'informazione per l'intero periodo dell'indisponibilità.
Articolo 7
Statistiche e relazioni
Articolo 8
Specifiche tecniche
Gli Stati osservano specifiche tecniche comuni sullo scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale come disposto da eu-LISA nell'applicazione del presente accordo e, se del caso, adeguano i loro sistemi senza indebito ritardo.
CAPO 2
MODULI
Richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale
Informazioni relative allo Stato richiedente:
Stato: |
Autorità centrale(i): |
Persona di contatto: |
Telefono (con prefisso): |
Telefax (con prefisso): |
Indirizzo di posta elettronica: |
Recapito postale: |
Numero di riferimento del fascicolo, se noto: |
Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta(1):
Nome completo (nomi e tutti i cognomi): |
Nomi precedenti: |
Eventuali pseudonimi: |
Sesso: M □ F□ |
Cittadinanza: |
Data di nascita (in cifre: gg/mm/aa): |
Luogo di nascita (città e Stato): |
Nome del padre: |
Nome della madre: |
Residenza o domicilio conosciuto: |
Numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona: |
Impronte digitali: |
Immagine del volto: |
Altri dati identificativi, se disponibili: |
Scopo della richiesta:
Contrassegnare la casella che interessa
1) |
□ |
procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa) … … |
2) |
□ |
richiesta al di fuori di un procedimento penale (indicare l'autorità presso la quale è pendente il procedimento e, se disponibile, il numero di riferimento della causa, contrassegnando la casella che interessa): |
|
|
i)□ proveniente da un'autorità giudiziaria … … |
|
|
ii)□ proveniente da un'autorità amministrativa competente … … |
|
|
iii)□ proveniente dall'interessato per ottenere informazioni sul proprio casellario giudiziale … … |
Scopo per il quale sono richieste le informazioni:
Autorità richiedente:
□ |
l'interessato non ha dato il proprio assenso alla divulgazione delle informazioni (se è stato chiesto l'assenso dell'interessato conformemente alla legislazione dello Stato richiedente). |
Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari: |
Nome: |
Telefono: |
Indirizzo di posta elettronica: |
Altre informazioni (per esempio, urgenza della richiesta): |
Risposta alla richiesta
Informazioni relative alla persona interessata
Contrassegnare la casella che interessa
L'autorità sottoscritta conferma che: |
|
□ |
nel casellario giudiziale della persona interessata non figurano informazioni su condanne |
□ |
nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne; se ne acclude un elenco |
□ |
nel casellario giudiziale della persona interessata figurano altre informazioni; se ne acclude un elenco (facoltativo) |
□ |
nel casellario giudiziale della persona interessata figurano informazioni su condanne riguardo alle quali, tuttavia, lo Stato di condanna ha comunicato che non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente a … (indicare lo Stato di condanna) |
□ |
conformemente al diritto interno dello Stato richiesto, non è possibile trattare richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale. |
Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni complementari: |
Nome: |
Telefono: |
Indirizzo di posta elettronica: |
Altre informazioni (restrizioni all'uso dei dati previste per le richieste che esulano dal contesto dei procedimenti penali): |
Indicare il numero di pagine allegate al modulo di risposta: |
Fatto a |
addì |
Firma e timbro ufficiale (se del caso): |
Nome e qualifica/organizzazione: |
Se del caso, accludere un elenco delle condanne e rispedire il tutto allo Stato richiedente. Non è necessario tradurre il modulo né l'elenco delle condanne nella lingua dello Stato richiedente.
_______________
(1) Per facilitare l'identificazione della persona occorre fornire il maggior numero di dati possibile.
CAPO 3
FORMATO STANDARDIZZATO DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI
Tavola comune delle categorie di reato, con una tavola dei parametri, di cui al capo 1, articolo 5, paragrafi 1 e 2
Codice |
Categorie e sottocategorie di reato |
0100 00 categoria aperta |
Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale |
0101 00 |
Genocidio |
0102 00 |
Crimini contro l'umanità |
0103 00 |
Crimini di guerra |
0200 00 categoria aperta |
Partecipazione a un'organizzazione criminale |
0201 00 |
Direzione di un'organizzazione criminale |
0202 00 |
Partecipazione intenzionale alle attività criminali di un'organizzazione criminale |
0203 00 |
Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un'organizzazione criminale |
0300 00 categoria aperta |
Terrorismo |
0301 00 |
Direzione di un gruppo terroristico |
0302 00 |
Partecipazione intenzionale alle attività di un gruppo terroristico |
0303 00 |
Finanziamento del terrorismo |
0304 00 |
Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico |
0305 00 |
Reclutamento o addestramento a fini terroristici |
0400 00 categoria aperta |
Tratta di esseri umani |
0401 00 |
Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi |
0402 00 |
Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale |
0403 00 |
Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani |
0404 00 |
Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù |
0405 00 |
Tratta di minori a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi |
0406 00 |
Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale |
0407 00 |
Tratta di minori finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani |
0408 00 |
Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù |
0500 00 categoria aperta |
Traffico illecito (1) e altri reati in materia di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi |
0501 00 |
Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi |
0502 00 |
Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi a livello nazionale (2) |
0503 00 |
Importazione o esportazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi |
0504 00 |
Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi |
0600 00 categoria aperta |
Reati contro l'ambiente |
0601 00 |
Danneggiamento o distruzione di specie animali o vegetali protette |
0602 00 |
Scarico illecito di sostanze inquinanti o di radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua |
0603 00 |
Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi |
0604 00 |
Reati relativi al traffico(1) illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse |
0605 00 |
Reati colposi contro l'ambiente |
0700 00 categoria aperta |
Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica |
0701 00 |
Reati relativi al traffico (3) illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale |
0702 00 |
Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale |
0703 00 |
Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope |
0704 00 |
Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale |
0800 00 categoria aperta |
Reati contro la persona |
0801 00 |
Omicidio doloso |
0802 00 |
Omicidio doloso aggravato (4) |
0803 00 |
Omicidio colposo |
0804 00 |
Omicidio doloso di neonato da parte della madre |
0805 00 |
Interruzione illegale della gravidanza |
0806 00 |
Eutanasia illegale |
0807 00 |
Reati connessi al suicidio |
0808 00 |
Morte come conseguenza di atti di violenza |
0809 00 |
Lesione personale grave o gravissima |
0810 00 |
Lesione personale colposa grave o gravissima |
0811 00 |
Lesione personale lieve |
0812 00 |
Lesione personale lieve colposa |
0813 00 |
Esposizione al pericolo di morte o di lesioni personali gravi |
0814 00 |
Tortura |
0815 00 |
Omissione di soccorso |
0816 00 |
Reati relativi al prelievo di organi o tessuti senza autorizzazione o consenso |
0817 00 |
Reati relativi al traffico illecito(3) di organi e tessuti umani |
0818 00 |
Violenza o minacce domestiche |
0900 00 categoria aperta |
Reati contro la libertà personale, la dignità e altri interessi privati, compresi il razzismo e la xenofobia |
0901 00 |
Sequestro, sequestro a scopo di estorsione, privazione illegale della libertà |
0902 00 |
Arresto illegale o privazione illegale della libertà da parte di un'autorità pubblica |
0903 00 |
Cattura di ostaggi |
0904 00 |
Dirottamento di aereo o nave |
0905 00 |
Ingiuria, calunnia, diffamazione, oltraggio |
0906 00 |
Minaccia |
0907 00 |
Coazione, pressione, stalking, molestia o aggressione di carattere psicologico o emotivo |
0908 00 |
Estorsione |
0909 00 |
Estorsione aggravata |
0910 00 |
Violazione di proprietà privata |
0911 00 |
Invasione della sfera privata diversa dalla violazione di proprietà privata |
0912 00 |
Reati contro la tutela dei dati personali |
0913 00 |
Intercettazione illecita di dati o comunicazioni |
0914 00 |
Discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'orientamento sessuale, la religione o l'origine etnica |
0915 00 |
Pubblica istigazione alla discriminazione razziale |
0916 00 |
Pubblica istigazione all'odio razziale |
0917 00 |
Ricatto |
1000 00 categoria aperta |
Reati sessuali |
1001 00 |
Stupro |
1002 00 |
Stupro aggravato (5) diverso dallo stupro di minore |
1003 00 |
Atti di libidine violenti |
1004 00 |
Lenocinio |
1005 00 |
Atti osceni |
1006 00 |
Molestie sessuali |
1007 00 |
Adescamento finalizzato alla prostituzione |
1008 00 |
Sfruttamento sessuale di minori |
1009 00 |
Reati connessi alla pedopornografia o a immagini indecenti di minori |
1010 00 |
Stupro di minore |
1011 00 |
Atti di libidine violenti in danno di minore |
1100 00 categoria aperta |
Reati contro il diritto di famiglia |
1101 00 |
Relazioni sessuali illecite tra membri stretti della famiglia |
1102 00 |
Poligamia |
1103 00 |
Violazione degli obblighi alimentari |
1104 00 |
Abbandono di minore o incapace |
1105 00 |
Mancata osservanza dell'ordine di presentare un minore o sottrazione di minore |
1200 00 categoria aperta |
Reati contro lo Stato, l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia o i pubblici ufficiali |
1201 00 |
Spionaggio |
1202 00 |
Alto tradimento |
1203 00 |
Reati elettorali e in materia di referendum |
1204 00 |
Attentato alla vita o alla salute del capo dello Stato |
1205 00 |
Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli dello Stato |
1206 00 |
Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale |
1207 00 |
Estorsione, coazione o pressione nei confronti di un pubblico ufficiale |
1208 00 |
Aggressione o minacce nei confronti di un pubblico ufficiale |
1209 00 |
Reati contro l'ordine pubblico, violazione della quiete pubblica |
1210 00 |
Violenza in occasione di manifestazioni sportive |
1211 00 |
Furto di documenti pubblici o amministrativi |
1212 00 |
Ostruzione o intralcio alla giustizia, falsa affermazione in un procedimento penale o giudiziario, falsa testimonianza |
1213 00 |
Usurpazione di identità o di funzioni pubbliche |
1214 00 |
Evasione |
1300 00 categoria aperta |
Reati contro il patrimonio pubblico o gli interessi pubblici |
1301 00 |
Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari |
1302 00 |
Frode in materia di sussidi e prestazioni europei |
1303 00 |
Reati connessi al gioco d'azzardo illegale |
1304 00 |
Turbativa di appalti pubblici |
1305 00 |
Corruzione attiva o passiva di un funzionario pubblico, di una persona che esercita una funzione pubblica o della pubblica autorità |
1306 00 |
Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione di beni da parte di un pubblico ufficiale |
1307 00 |
Abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale |
1400 00 categoria aperta |
Reati fiscali e doganali |
1401 00 |
Reati fiscali |
1402 00 |
Reati doganali |
1500 00 categoria aperta |
Reati economici e legati al commercio |
1501 00 |
Bancarotta o insolvenza fraudolenta |
1502 00 |
Violazione della normativa contabile, peculato, dissimulazione dell'attivo o aumento illecito del passivo di una società |
1503 00 |
Violazione delle regole della concorrenza |
1504 00 |
Riciclaggio di proventi di reato |
1505 00 |
Corruzione attiva o passiva nel settore privato |
1506 00 |
Rivelazione di un segreto o violazione dell'obbligo di segretezza |
1507 00 |
"Abuso di informazioni privilegiate" |
1600 00 categoria aperta |
Reati contro il patrimonio o di danneggiamento di beni |
1601 00 |
Appropriazione illecita |
1602 00 |
Appropriazione o diversione illecita di energia |
1603 00 |
Frode e truffa |
1604 00 |
Traffico di merci rubate |
1605 00 |
Traffico illecito (6) di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte |
1606 00 |
Danneggiamento o distruzione dolosi di beni |
1607 00 |
Danneggiamento o distruzione colposi di beni |
1608 00 |
Sabotaggio |
1609 00 |
Reati contro la proprietà industriale o intellettuale |
1610 00 |
Incendio doloso |
1611 00 |
Incendio doloso causa di morte o lesioni personali |
1612 00 |
Incendio boschivo doloso |
1700 00 categoria aperta |
Reati di furto |
1701 00 |
Furto |
1702 00 |
Furto in seguito a violazione di proprietà privata |
1703 00 |
Furto con uso di violenza o di armi o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona |
1704 00 |
Forme di furto aggravato senza uso di violenza o di armi o minaccia di usare la violenza o armi contro una persona |
1800 00 categoria aperta |
Reati contro i sistemi informatici e altri reati informatici |
1801 00 |
Accesso illegale a un sistema informatico |
1802 00 |
Attentato all'integrità di un sistema |
1803 00 |
Attentato all'integrità dei dati |
1804 00 |
Fabbricazione, detenzione, divulgazione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di permettere la commissione di reati informatici |
1900 00 categoria aperta |
Falsificazione di mezzi di pagamento |
1901 00 |
Contraffazione o falsificazione di monete |
1902 00 |
Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti |
1903 00 |
Contraffazione o falsificazione di documenti aventi pubblica fede |
1904 00 |
Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede contraffatti o falsificati |
1905 00 |
Detenzione di strumenti per la contraffazione o la falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede |
2000 00 categoria aperta |
Falsificazione di documenti |
2001 00 |
Falsificazione di documento pubblico o amministrativo da parte di un privato |
2002 00 |
Falsificazione di documento da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica |
2003 00 |
Cessione o acquisto di un documento pubblico o amministrativo falsificato; cessione o acquisto di un documento falsificato da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica |
2004 00 |
Uso di documenti pubblici o amministrativi falsificati |
2005 00 |
Detenzione di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici o amministrativi |
2006 00 |
Falsificazione di documenti privati da parte di un privato |
2100 00 categoria aperta |
Violazione delle norme sulla circolazione stradale |
2101 00 |
Guida pericolosa |
2102 00 |
Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti |
2103 00 |
Guida senza patente o a seguito di ritiro della patente |
2104 00 |
Fuga in incidente stradale |
2105 00 |
Rifiuto di sottoporsi a controllo stradale |
2106 00 |
Reati relativi al trasporto su strada |
2200 00 categoria aperta |
Reati contro il diritto del lavoro |
2201 00 |
Lavoro irregolare |
2202 00 |
Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali |
2203 00 |
Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro |
2204 00 |
Reati relativi all'accesso o all'esercizio di una professione |
2205 00 |
Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo |
2300 00 categoria aperta |
Violazioni della legislazione sull'immigrazione |
2301 00 |
Ingresso e soggiorno irregolari |
2302 00 |
Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari |
2400 00 categoria aperta |
Violazioni degli obblighi militari |
2500 00 categoria aperta |
Reati connessi alle sostanze ormonali e altri fattori di crescita |
2501 00 |
Importazione, esportazione o cessione illecite di sostanze ormonali e altri fattori di crescita |
2600 00 categoria aperta |
Reati relativi ai materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose |
2601 00 |
Importazione, esportazione, cessione o acquisto illeciti di materiali nucleari o radioattivi |
2700 00 categoria aperta |
Altri reati |
2701 00 |
Altri reati dolosi |
2702 00 |
Altri reati colposi |
(1)
Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s'intende per "traffico" l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
(2)
Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
(3)
Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.
(4)
Per esempio, circostanze particolarmente gravi.
(5)
Per esempio, compiuto con particolare crudeltà.
(6)
Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento. |
Parametri |
||
Livello di realizzazione: |
Reato consumato |
C |
Reato tentato o preparato |
A |
|
Elemento non trasmesso |
Ø |
|
Grado di partecipazione: |
Autore |
M |
Concorrente o istigatore/organizzatore, cospiratore |
H |
|
Elemento non trasmesso |
Ø |
|
Esonero dalla responsabilità penale: |
Infermità mentale o imputabilità diminuita |
S |
Recidiva |
R |
Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure, con una tavola dei parametri, di cui al capo 1, articolo 5, paragrafi 3 e 4
Codice |
Categorie e sottocategorie delle pene e delle misure |
1000 categoria aperta |
Privative della libertà personale |
1001 |
Reclusione |
1002 |
Ergastolo |
2000 categoria aperta |
Restrittive della libertà personale |
2001 |
Divieto di frequentare determinati luoghi |
2002 |
Limitazione del diritto di espatrio |
2003 |
Divieto di dimorare in determinati luoghi |
2004 |
Divieto di partecipare a manifestazioni di massa |
2005 |
Divieto di avere contatti con determinate persone con qualsiasi mezzo |
2006 |
Assoggettamento a sorveglianza elettronica (1) |
2007 |
Obbligo di presentarsi in determinati orari presso una determinata autorità |
2008 |
Obbligo di dimora/di residenza |
2009 |
Obbligo di presenza nel luogo di residenza in determinati orari |
2010 |
Obbligo di osservanza delle misure di sospensione condizionale disposte dal giudice, compreso l'obbligo di restare sotto sorveglianza |
3000 categoria aperta |
Divieto di esercitare determinati diritti o capacità |
3001 |
Destituzione da un incarico |
3002 |
Interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici |
3003 |
Perdita/sospensione del diritto di elettorato o di eleggibilità |
3004 |
Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione |
3005 |
Perdita del diritto a sussidi pubblici |
3006 |
Revoca della patente di guida (2) |
3007 |
Sospensione della patente di guida |
3008 |
Divieto di condurre determinati veicoli |
3009 |
Perdita/sospensione della potestà genitoriale |
3010 |
Perdita/sospensione del diritto di partecipare in qualità di perito o giurato o di testimoniare sotto giuramento in un procedimento giudiziario |
3011 |
Interdizione/sospensione dall'ufficio di tutore (3) |
3012 |
Perdita/sospensione del diritto di ricevere decorazioni o titoli |
3013 |
Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale |
3014 |
Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori |
3015 |
Obbligo di chiudere un esercizio |
3016 |
Divieto di detenere o portare armi |
3017 |
Revoca della licenza di caccia/pesca |
3018 |
Divieto di emettere assegni o di usare carte di pagamento/credito |
3019 |
Divieto di detenere animali |
3020 |
Divieto di detenere o usare determinati articoli diversi dalle armi |
3021 |
Divieto di praticare determinati giochi/sport |
4000 categoria aperta |
Interdizione o espulsione dal territorio |
4001 |
Interdizione dal territorio nazionale |
4002 |
Espulsione dal territorio nazionale |
5000 categoria aperta |
Obblighi personali |
5001 |
Obbligo di sottoporsi a trattamento medico o altre forme di terapia |
5002 |
Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi |
5003 |
Assegnazione alle cure/al controllo della famiglia |
5004 |
Misure educative |
5005 |
Messa alla prova |
5006 |
Obbligo di attività formative/lavorative |
5007 |
Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria |
5008 |
Obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna |
5009 |
Obbligo di riparare il pregiudizio causato dal reato |
6000 categoria aperta |
Misure patrimoniali |
6001 |
Confisca |
6002 |
Demolizione |
6003 |
Ripristino |
7000 categoria aperta |
Ricovero in istituto |
7001 |
Ricovero in un istituto psichiatrico |
7002 |
Ricovero in un centro di disintossicazione |
7003 |
Collocamento in una struttura educativa |
8000 categoria aperta |
Pene pecuniarie |
8001 |
Multa/ammenda |
8002 |
Multa/ammenda giornaliera (4) |
8003 |
Devoluzione dei proventi della multa/ammenda a beneficiari specifici (5) |
9000 categoria aperta |
Lavoro sostitutivo |
9001 |
Lavoro o servizio di pubblica utilità |
9002 |
Lavoro o servizio di pubblica utilità accompagnato da altre misure restrittive |
10000 categoria aperta |
Pene militari |
10001 |
Rimozione (6) |
10002 |
Degradazione |
10003 |
Reclusione militare |
11000 categoria aperta |
Esenzione dalla pena/rinvio dell'esecuzione della pena/sanzione/diffida |
12000 categoria aperta |
Altre pene e misure |
(1)
Fisso o mobile.
(2)
Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.
(3)
Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori.
(4)
Pena pecuniaria espressa in giorni.
(5)
Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.
(6)
Perdita del grado. |
Parametri (da specificare, se applicabile) |
|
ø |
Pena |
m |
Misura |
a |
Sospensione della pena/misura |
b |
Sospensione parziale della pena/misura |
c |
Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza |
d |
Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza |
e |
Conversione della pena/misura |
f |
Pena/misura alternativa inflitta a titolo di pena principale |
g |
Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale |
h |
Revoca della sospensione della pena/misura |
i |
Determinazione ulteriore di una pena complessiva |
j |
Interruzione dell'esecuzione/rinvio della pena/misura (1) |
k |
Indulto |
l |
Indulto della pena sospesa |
n |
Cessazione della pena |
o |
Grazia |
p |
Amnistia |
q |
Liberazione condizionale (liberazione di una persona prima del termine della pena a determinate condizioni) |
r |
Riabilitazione (con o senza cancellazione della condanna dal casellario giudiziale) |
s |
Pene e misure per i minori |
t |
Decisioni non penali (2) |
(1)
Non permette di evitare l'esecuzione della sanzione.
(2)
Questo parametro sarà indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza. |
ALLEGATO 45
DEFINIZIONE DI TERRORISMO
1. Campo di applicazione
Ai fini della parte terza, titolo IX, dell'articolo 599, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo 599, paragrafo 4, dell'articolo 602, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 670, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo, dell'allegato 43 e dell'allegato 46, per “terrorismo” si intendono i reati di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente allegato.
2. Definizione di gruppo terroristico e associazione strutturata
2.1 Per "gruppo terroristico" si intende un'associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo.
2.2 Per "associazione strutturata" si intende un'associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.
3. Reati di terrorismo
3.1 I seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 3.2:
attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
sequestro di persona o cattura di ostaggi;
distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
l'atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora:
un numero significativo di sistemi di informazione sia stato colpito avvalendosi di uno strumento desinato o modificato principalmente a tal fine;
il reato causi danni gravi;
il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica;
l'atto di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare o sopprimere dati informatici in un sistema di informazione, o di rendere tali dati inaccessibili, compiuto intenzionalmente e senza diritto, qualora il reato sia commesso ai danni di un sistema di informazione di un'infrastruttura critica;
minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a j).
3.2 Gli scopi di cui al paragrafo 3.1 sono:
intimidire gravemente la popolazione;
costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.
4. Reati riconducibili a un gruppo terroristico
I seguenti atti intenzionali:
direzione di un gruppo terroristico;
partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.
5. Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico
Se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, per esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.
6. Reclutamento a fini terroristici
Se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), o al paragrafo 4.
7. Fornitura di addestramento a fini terroristici
Se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate a essere utilizzate a tale scopo.
8. Ricezione di addestramento a fini terroristici
Se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j).
9. Viaggi a fini terroristici
9.1 Se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso dallo Stato di provenienza al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui a paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8.
9.2 Inoltre le seguenti condotte, se compiute intenzionalmente:
l'atto di recarsi nello Stato di destinazione al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui a paragrafo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui al paragrafo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui ai paragrafi 7 e 8; o
gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri nello Stato di destinazione con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui al paragrafo 3.1.
10. Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici
Se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o all'agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito al paragrafo 9.1 e al paragrafo 9.2, lettera a), nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine.
11. Finanziamento del terrorismo
11.1 Se compiuta intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 10.
11.2 Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 11.1 riguardi uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.
12. Altri reati connessi ad attività terroristiche
I seguenti atti intenzionali:
furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3;
estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3;
produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 3.1, lettere da a) a j), al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 9.
13. Connessione con reati di terrorismo
Affinché un reato di cui ai paragrafi da 4 a 12 sia considerato terrorismo ai sensi del paragrafo 1, non è necessario che un atto terroristico sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui ai paragrafi da 5 a 10 e al paragrafo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nel presente allegato.
14. Concorso, istigazione e tentativo
I seguenti atti:
il concorso in uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 8, 11 e 12;
l'istigazione a compiere uno dei reati di cui ai paragrafi da 3 a 12; e
il tentativo di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 3, 6 e 7, al paragrafo 9.1, al paragrafo 9.2, lettera a), e ai paragrafi 11 e 12, esclusi la detenzione di cui al paragrafo 3.1, lettera f), e il reato di cui al paragrafo 3.1, lettera k).
ALLEGATO 46
CONGELAMENTO E CONFISCA
Modulo di richiesta di congelamento / provvedimenti provvisori
SEZIONE A
Stato richiedente: . …
Stato richiesto: …
SEZIONE B - Urgenza
Motivi di urgenza e/o data di esecuzione richiesta: …
I termini per l'esecuzione della richiesta di congelamento sono stabiliti all'articolo 663 dell'accordo. Se tuttavia è necessario fissare termini più brevi o specifici, si prega di indicare la data e spiegarne i motivi: …
SEZIONE C - Persone interessate
Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche interessate dalla richiesta di congelamento o i cui beni sono oggetto della richiesta di congelamento (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):
Persona fisica:
Persona giuridica:
Terzi:
Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di congelamento sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se del caso:
Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza.
Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di congelamento:
SEZIONE D - Beni interessati
Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della richiesta di congelamento. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso:
Se si tratta di un importo di denaro:
Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato richiesto:
Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito del soggetto
Ubicazione esatta dei beni/della fonte di reddito del soggetto
Coordinate bancarie del soggetto (se note):
Se la richiesta di congelamento concerne uno o più beni specifici (o un bene di valore equivalente):
Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato richiesto:
Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici
Altre informazioni pertinenti
Importo totale di cui si chiede il congelamento o l'esecuzione nello Stato richiesto in cifre e lettere (indicare la valuta):
SEZIONE E - Motivi della richiesta o dell'emissione del provvedimento di congelamento (se del caso)
Sintesi dei fatti:
Indicare i motivi della richiesta di congelamento o dell'emissione del provvedimento, compresa una sintesi dei fatti e dei motivi del congelamento, una descrizione dei reati contestati, oggetto d'indagine o di procedimenti, l'indicazione della fase in cui si trovano le indagini o i procedimenti, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti.
Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati connessi alla richiesta di congelamento o all'emissione del provvedimento e disposizione/i di legge applicabile/i.
Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato richiedente sia lo Stato richiesto abbiano proceduto a una notifica a norma dell'articolo 670, paragrafo 2, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente e puniti in detto Stato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni. Se la richiesta o il provvedimento di congelamento è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:
partecipazione a un'organizzazione criminale
terrorismo quale definito nell'allegato 45
tratta di esseri umani
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
corruzione
frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione
riciclaggio di proventi di reato
falsificazione e contraffazione di monete
criminalità informatica
criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
omicidio volontario
lesioni personali gravi
traffico illecito di organi e tessuti umani
rapimento, sequestro e presa di ostaggi
razzismo e xenofobia
rapina organizzata o a mano armata
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
truffa
racket ed estorsioni
contraffazione e pirateria di prodotti
falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati
falsificazione di mezzi di pagamento
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
traffico illecito di materie nucleari e radioattive
traffico di veicoli rubati
stupro
incendio doloso
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale
sabotaggio
Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):
SEZIONE F - Riservatezza
Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta dopo l'esecuzione:
Necessità di formalità specifiche al momento dell'esecuzione:
SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati
In caso di trasmissione di una richiesta di congelamento a più di uno Stato, fornire le seguenti informazioni:
Una richiesta di congelamento è stata trasmessa al/ai seguente/i altro/i Stato/i (Stato e autorità):
Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di congelamento a più Stati:
Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato richiesto:
Indicare eventuali esigenze specifiche:
SEZIONE H - Rapporto con richieste o provvedimenti di congelamento precedenti
Se del caso, fornire informazioni utili a individuare richieste di congelamento precedenti o connesse:
Data della richiesta o dell'emissione e trasmissione del provvedimento:
Autorità alla quale è stato trasmesso il provvedimento/è stata trasmessa la richiesta:
Riferimento assegnato dalle autorità di emissione e di esecuzione:
SEZIONE I - Confisca
La richiesta di congelamento è accompagnata da un provvedimento di confisca emesso nello Stato richiedente (numero di riferimento del provvedimento di confisca):
Sì, numero di riferimento:
No
I beni devono rimanere congelati nello Stato richiesto in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca (data prevista per la presentazione del provvedimento di confisca, se possibile):
SEZIONE J - Mezzi di impugnazione (se applicabile)
Indicare se è possibile ricorrere a mezzi di impugnazione nello Stato richiedente contro una richiesta/un provvedimento di congelamento e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini):
SEZIONE K - Autorità di emissione
Se la presente richiesta di congelamento è basata su un provvedimento di congelamento nello Stato richiedente, fornire le seguenti informazioni:
Tipo di autorità di emissione:
organo giurisdizionale, pubblico ministero
altra autorità competente designata dallo Stato richiedente
Dati di contatto:
Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori:
SEZIONE L - Autorità di convalida
Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori, se del caso:
organo giurisdizionale, pubblico ministero
altra autorità competente designata dallo Stato richiedente
SEZIONE M - Autorità centrale
Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa delle richieste di congelamento nello Stato richiedente:
SEZIONE N - Ulteriori informazioni
1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato richiedente debba essere:
l'autorità di emissione
l'autorità competente
l'autorità centrale
2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla presente richiesta di congelamento:
SEZIONE O - Allegati
Se nello Stato richiedente è stato emesso un provvedimento di congelamento, questo dev'essere presentato, in originale o copia debitamente autenticata, insieme al modulo di richiesta di congelamento/provvedimenti provvisori.
Modulo di richiesta di confisca
SEZIONE A -
Stato richiedente: . …
Stato richiesto: .. …
SEZIONE B - Provvedimento di confisca
Data di emissione: …
Data in cui il provvedimento è diventato definitivo: …
Numero di riferimento: …
Importo totale oggetto del provvedimento in cifre e lettere (indicare la valuta):
Importo per cui si chiede l'esecuzione nello Stato richiesto o, se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni
Fornire informazioni dettagliate sulle conclusioni dell'organo giurisdizionale in relazione al provvedimento di confisca:
il bene è il provento di un reato o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento
il bene è strumentale rispetto a tale reato
il bene è passibile di confisca estesa
il bene è passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca, compresa la confisca in assenza di una condanna definitiva, previste dalla legislazione dello Stato richiedente in seguito a un procedimento per un reato.
SEZIONE C - Soggetti colpiti
Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità della o delle persone 1) fisiche o 2) giuridiche colpite dalla richiesta di confisca (qualora si tratti di più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse):
Persona fisica:
Persona giuridica:
Terzi:
Soggetti terzi i cui diritti in relazione ai beni oggetto della richiesta di confisca sono direttamente pregiudicati dalla richiesta (identità e motivi), se noti/se del caso:
Se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, allegare documenti che comprovino tale circostanza.
Fornire eventuali altre informazioni utili all'esecuzione della richiesta di confisca:
SEZIONE D - Beni colpiti
Fornire tutte le informazioni disponibili riguardo ai beni oggetto della confisca. Fornire dettagli su ogni bene e sui beni specifici, se del caso:
Se si tratta di un importo di denaro:
Motivi per ritenere che il soggetto disponga di beni/reddito nello Stato richiesto:
Descrizione e ubicazione dei beni/della fonte di reddito:
Se la richiesta concerne beni specifici:
Motivi per ritenere che il bene o i beni specifici siano ubicati nello Stato richiesto:
Descrizione e ubicazione del bene o dei beni specifici:
Valore dei beni:
Importo totale oggetto della richiesta (approssimativo):
Importo totale per cui si chiede l'esecuzione nello Stato richiesto (approssimativo):
Se si tratta di un tipo/tipi specifici di beni, descrizione e ubicazione dei beni:
SEZIONE E - Motivi della confisca
Sintesi dei fatti:
Indicare i motivi dell'emissione del provvedimento di confisca, compresa una sintesi dei fatti e dei motivi della confisca, una descrizione dei reati contestati, i motivi di eventuali fattori di rischio e altre informazioni pertinenti (come la data, il luogo e le circostanze del reato):
Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati per i quali è stato emesso il provvedimento di confisca e disposizione/i di legge applicabile/i:
Quanto segue si applica esclusivamente qualora sia lo Stato richiedente sia lo Stato richiesto abbiano proceduto a una notifica a norma dell'articolo 670, paragrafo 2, dell'accordo: contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato richiedente e puniti in detto Stato con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni. Se il provvedimento di confisca è connesso a più reati, indicare i relativi numeri (corrispondenti ai reati di cui ai precedenti punti 1 e 2) nell'elenco di reati di cui sotto:
partecipazione a un'organizzazione criminale
terrorismo quale definito nell'allegato 45
tratta di esseri umani
sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
corruzione
frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari del Regno Unito, di uno Stato membro o dell'Unione
riciclaggio di proventi di reato
falsificazione e contraffazione di monete
criminalità informatica
criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette
favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali
omicidio volontario
lesioni personali gravi
traffico illecito di organi e tessuti umani
rapimento, sequestro e presa di ostaggi
razzismo e xenofobia
rapina organizzata o a mano armata
traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte
truffa
racket ed estorsioni
contraffazione e pirateria di prodotti
falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati
falsificazione di mezzi di pagamento
traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
traffico illecito di materie nucleari e radioattive
traffico di veicoli rubati
stupro
incendio doloso
reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale
sabotaggio
Altre informazioni pertinenti (p.e. rapporto tra beni e reato):
SEZIONE F - Riservatezza
Necessità di mantenere la riservatezza delle informazioni contenute nella richiesta o di parte di esse:
Indicare ogni informazione rilevante:
SEZIONE G - Richieste rivolte a più Stati
In caso di trasmissione di una richiesta di confisca a più di uno Stato, fornire le seguenti informazioni:
Una richiesta di confisca è stata trasmessa al/ai seguente/i altro/i Stato/i (Stato e autorità):
Indicare i motivi della trasmissione della richiesta di confisca a più Stati (selezionare i motivi appropriati):
Se la richiesta concerne beni specifici:
Si ritiene che diversi beni specifici oggetto della richiesta siano ubicati in Stati diversi
La richiesta di confisca di un bene specifico richiede azioni in più di uno Stato
Se la richiesta di confisca riguarda una somma di denaro:
Il valore stimato dei beni che possono essere confiscati nello Stato richiedente e in qualsiasi Stato richiesto non è probabilmente sufficiente a coprire l'intero importo oggetto del provvedimento
Altre esigenze specifiche:
Valore dei beni, se noto, in ciascuno Stato richiesto:
Se la confisca di un bene specifico o di beni specifici richiede azioni in più di uno Stato, descrivere le azioni da intraprendere nello Stato richiesto:
SEZIONE H - Conversione e trasferimento di beni
1. Se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, confermare se lo Stato richiedente acconsente a che la confisca nello Stato richiesto assuma la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene:
Sì
No
2. Se la confisca concerne una somma di denaro, indicare se i beni, diversi dal denaro, ottenuti dall'esecuzione della richiesta di confisca possono essere trasferiti nello Stato richiedente:
Sì
No
SEZIONE I - Pene detentive in caso di inadempienza e altre misure restrittive della libertà personale
Indicare se lo Stato richiedente autorizza lo Stato richiesto ad applicare pene detentive in caso di inadempienza o altre misure restrittive della libertà personale qualora non sia possibile eseguire, in tutto o in parte, il provvedimento di confisca:
Sì
No
SEZIONE J - Restituzione o risarcimento della vittima
1. Indicare se:
un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato richiedente ha emesso una decisione di risarcimento della vittima o di restituzione alla vittima della seguente somma di denaro:
un'autorità di emissione o un'altra autorità competente dello Stato richiedente ha emesso una decisione di restituzione alla vittima del seguente bene diverso da una somma di denaro:
2. Dettagli della decisione di restituzione di beni o di risarcimento della vittima:
SEZIONE K - Mezzi di impugnazione
Indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro l'emissione di un provvedimento di confisca e, in caso affermativo, fornire ulteriori dettagli (descrizione del mezzo di impugnazione, comprese le necessarie misure da intraprendere e i termini):
SEZIONE L - Autorità di emissione
Indicare gli estremi dell'autorità che ha emesso la richiesta di confisca nello Stato richiedente:
Tipo di autorità di emissione:
organo giurisdizionale, pubblico ministero
altra autorità competente designata dallo Stato richiedente
Dati di contatto:
Firma dell'autorità di emissione e/o del suo rappresentante che certifica l'esattezza e la correttezza delle informazioni contenute nel modulo di richiesta di confisca:
SEZIONE M - Autorità di convalida
Indicare il tipo di autorità che ha convalidato il modulo di richiesta di confisca, se del caso:
organo giurisdizionale, pubblico ministero
altra autorità competente designata dallo Stato di emissione
SEZIONE N - Autorità centrale
Indicare l'autorità centrale responsabile della trasmissione e della ricezione amministrativa del modulo di richiesta di confisca nello Stato richiedente:
SEZIONE O - Ulteriori informazioni
1. Indicare se il punto di contatto principale nello Stato richiedente debba essere:
l'autorità di emissione
l'autorità competente
l'autorità centrale
2. Se diversi da quelli indicati sopra, estremi della o delle persone da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo al presente modulo di richiesta di confisca:
SEZIONE P - Allegati
L'originale o una copia debitamente autenticata del provvedimento di confisca dev'essere presentato insieme al modulo di richiesta di confisca.
ALLEGATO 47
ATTUAZIONE DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE
1. La Commissione comunica al Regno Unito, quanto prima e comunque entro il 16 aprile dell'esercizio finanziario, le seguenti informazioni per ciascuno dei programmi e delle attività dell'Unione, o parti di essi, cui partecipa il Regno Unito:
gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione definitivamente adottati per l'esercizio in questione per le linee di bilancio che coprono la partecipazione del Regno Unito conformemente al protocollo I di cui all'articolo 710 del presente accordo e, se del caso, l'importo degli stanziamenti per entrate con destinazione specifica esterni non derivante da contributi finanziari di altri donatori su tali linee di bilancio;
l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 714, paragrafo 4, del presente accordo;
a decorrere dall'anno N + 1 di attuazione di un programma incluso nel protocollo di cui all'articolo 710 del presente accordo, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio N e il livello di disimpegno;
per i programmi cui si applica l'articolo 716 del presente accordo, per la parte dei programmi per cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni iscritti a favore di entità del Regno Unito ripartiti secondo l'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e il relativo livello totale di impegni.
Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1° settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Entro il 16 aprile e il 16 luglio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta al Regno Unito una richiesta di fondi corrispondente al contributo di questo paese a norma del presente accordo per ciascuno dei programmi e delle attività, o parti di essi, cui partecipa il Regno Unito.
3. Il Regno Unito versa l'importo indicato nella richiesta di fondi entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il Regno Unito può effettuare pagamenti distinti per ciascun programma e attività.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, per il 2021, anno in cui è concluso il protocollo di cui all'articolo 710 del presente accordo, la Commissione presenta una richiesta di fondi al più tardi il 16 aprile 2021, se il protocollo è firmato entro il 31 marzo 2021, o al più tardi il giorno 16 del mese successivo a quello della firma del protocollo, se questo è firmato dopo il 31 marzo 2021. Se tale richiesta di fondi è presentata dopo il 16 luglio dell'anno in questione, per tale anno è presentata un'unica richiesta di fondi. Il Regno Unito versa l'importo indicato nella richiesta di fondi entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta. Il Regno Unito può effettuare pagamenti distinti per ciascun programma e attività.
5. La richiesta di fondi per un determinato anno ha il valore stabilito dividendo l'importo annuo calcolato in applicazione dell'articolo 714 del presente accordo, compreso qualsiasi adeguamento a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, dell'articolo 716 o dell'articolo 717 del presente accordo, per il numero di richieste di fondi per quell'anno a norma dei paragrafi 2 e 4 del presente allegato.
6. In deroga al paragrafo 5, in relazione al contributo a Orizzonte Europa per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la richiesta di fondi per un determinato anno N ha il valore stabilito dividendo
l'importo annuo calcolato
applicando il seguente calendario dei pagamenti se l'anno N è il
all'importo risultante dall'applicazione degli articoli 714 e 716 del presente accordo, compresi eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, o dell'articolo 716 del presente accordo per l'anno N in questione, per
il numero di richieste di fondi per l'anno N in questione a norma dei paragrafi 2 e 4.
L'applicazione del presente paragrafo non ha alcuna incidenza sulla determinazione del calcolo della correzione automatica a norma degli articoli 716 e 721. Per tutti i calcoli degli altri importi relativi alla parte V del presente accordo, il contributo annuale del Regno Unito tiene conto del presente paragrafo.
7. In caso di cessazione della partecipazione del Regno Unito ai sensi dell'articolo 719 o dell'articolo 720 del presente accordo, tutti i pagamenti relativi al periodo precedente la data di effetto della cessazione, che sono stati posticipati conformemente al paragrafo 6 del presente allegato, diventano esigibili. La Commissione presenta una richiesta di fondi in relazione all'importo dovuto entro un mese dalla data di effetto della cessazione. Il Regno Unito versa l'importo dovuto entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.
8. Alla gestione degli stanziamenti si applica il regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 161 )("regolamento finanziario") applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.
9. In caso di mancato pagamento da parte del Regno Unito entro la scadenza prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.
Qualsivoglia ritardo nel pagamento del contributo dà luogo al pagamento, da parte del Regno Unito, di interessi di mora sull'importo da liquidare, a decorrere dalla data di scadenza fino al giorno in cui tale importo da liquidare è integralmente versato.
Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili ma non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese della scadenza, o, se maggiore, zero per cento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
ALLEGATO 48
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I. Definizioni
1. Ai fini della parte sesta, titolo I, del presente accordo e del presente regolamento di procedura si applicano le definizioni seguenti:
"personale amministrativo": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
"consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;
"collegio arbitrale": un collegio costituito a norma dell'articolo 740 del presente accordo;
"arbitro": un membro del collegio arbitrale;
"assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
"parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 739 del presente accordo;
"cancelleria": un organismo esterno nominato dalle parti, che dispone delle competenze necessarie per fornire loro sostegno amministrativo ai fini del procedimento;
"parte convenuta": la parte chiamata a rispondere della violazione delle disposizioni contemplate; e
"rappresentante di una parte": un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo o di un eventuale accordo integrativo.
II. Notifiche
2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento:
del collegio arbitrale viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
di una parte indirizzato al collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e
di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.
3. Le notifiche di cui all'articolo 2 sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è stata inviata.
4. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al servizio giuridico della Commissione europea e al giureconsulto del ministero degli Affari esteri, del Commonwealth e dello sviluppo del Regno Unito.
5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
6. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo del Regno Unito, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.
III. Nomina degli arbitri
7. Se a norma dell'articolo 740 del presente accordo un arbitro viene selezionato per sorteggio, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice comunica senza indugio al copresidente della parte convenuta la data, l'ora e il luogo del sorteggio. La parte convenuta, se lo desidera, può assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.
8. Il copresidente della parte convenuta notifica per iscritto la nomina a ogni persona scelta come arbitro. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data in cui è stata informata della nomina.
9. Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 740, paragrafo 2, del presente accordo, il copresidente del consiglio di partenariato della parte attrice estrae a sorte l'arbitro o il presidente:
tra i nominativi formalmente proposti da una o entrambe le parti per stabilire il sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 752, paragrafo 1, del presente accordo non sia stato stabilito; o
tra le personalità che rimangono nel sottoelenco pertinente, qualora uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 752, paragrafo 1, del presente accordo non contenga più come minimo cinque nominativi.
10. Le parti possono nominare una cancelleria con il compito di fornire assistenza nell'organizzazione e nello svolgimento di specifici procedimenti di risoluzione delle controversie in base ad accordi ad hoc o in virtù di accordi adottati dal consiglio di partenariato a norma dell'articolo 759 del presente accordo. A tal fine, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di partenariato valuta se sia necessario modificare il presente regolamento di procedura.
IV. Riunione organizzativa
11. Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi:
se non precedentemente stabiliti, il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono in ogni caso stabiliti conformemente alle norme dell'OMC;
il compenso degli assistenti; l'importo totale del compenso di un assistente o degli assistenti di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso di tale arbitro;
il calendario dei procedimenti; e
procedure specifiche per proteggere le informazioni riservate.
Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
V. Comunicazioni scritte
12. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta le proprie comunicazioni scritte entro venti giorni dalla data di presentazione delle comunicazioni scritte della parte attrice.
VI. Funzionamento del collegio arbitrale
13. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
14. Salvo altrimenti disposto nella parte sesta, titolo I, del presente accordo o nel presente regolamento di procedura, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
15. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
16. La stesura delle sentenze, delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
17. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni della parte sesta, titolo I, del presente accordo e dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
18. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine per i procedimenti diverso dai termini stabiliti nella parte sesta, titolo I, del presente accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti, previa consultazione delle stesse, i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.
VII. Sostituzione
19. Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 49 e che per questa ragione vada sostituito, tale parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni di tale allegato da parte dell'arbitro.
20. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 19. Esse informano l'arbitro della presunta non conformità e possono chiedergli di adottare misure per porre rimedio alla stessa. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente a quanto previsto dall'articolo 740 del presente accordo.
21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire l'arbitro, fatta eccezione per il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 49, il nuovo arbitro è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 740 del presente accordo.
22. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti istituito a norma dell'articolo 752 del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del consiglio di partenariato della parte richiedente o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.
Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 49, il nuovo presidente è designato conformemente a quanto previsto dall'articolo 740 del presente accordo.
VIII. Udienze
23. In base al calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte in cui ha luogo l'udienza.
24. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Londra se la parte attrice è l'Unione e a Bruxelles se la parte attrice è il Regno Unito. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza.
25. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
26. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
27. Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:
i rappresentanti di una parte;
i consulenti;
gli assistenti e il personale amministrativo;
gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e
gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 751, paragrafo 2, del presente accordo.
28. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
29. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta, sia nell'argomentazione sia nell'argomentazione di contestazione:
argomentazione della parte attrice;
argomentazione della parte convenuta
replica della parte attrice;
controreplica della parte convenuta.
30. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
31. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti. Le parti possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
32. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.
IX. Domande scritte
33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
34. Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro cinque giorni dalla data di presentazione di tale copia.
X. Riservatezza
35. Ciascuna parte e il collegio arbitrale considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. La parte che trasmette al collegio arbitrale un'osservazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche, entro 15 giorni, un'osservazione priva delle informazioni riservate che è divulgata al pubblico.
36. Nulla nel presente regolamento di procedura preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.
37. Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse durante le fasi dell'udienza in cui una parte presenta comunicazioni e argomentazioni contenenti informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.
XI. Contatti unilaterali
38. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.
XII. Comunicazioni amicus curiae
40. Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:
pervengano al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla data di costituzione dello stesso;
siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;
contengano una descrizione della persona che la presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e
siano redatte in inglese.
41. Le comunicazioni vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio arbitrale entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione.
42. Nella propria relazione il collegio arbitrale elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo 40. Il collegio arbitrale non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni; in caso di esame, tuttavia, deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi dell'articolo 41.
XIII. Casi urgenti
43. Nei casi urgenti di cui all'articolo 744 del presente accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti dal presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti.
XIV. Traduzione e interpretazione
44. La lingua del procedimento dinanzi al collegio arbitrale è l'inglese. Le sentenze, le relazioni e le decisioni del collegio arbitrale sono redatte in inglese.
45. Ciascuna parte sostiene le proprie spese di traduzione dei documenti che presenta al collegio arbitrale e che sono redatti in originale in lingua diversa dall'inglese, nonché le eventuali spese d'interpretazione durante l'udienza per i propri rappresentanti o consulenti.
XV. Altre procedure
46. I termini stabiliti nel presente regolamento di procedura sono adeguati in conformità ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio arbitrale nei procedimenti di cui agli articoli da 747 a 750 del presente accordo.
ALLEGATO 49
CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI
I. Definizioni
1. Ai fini del codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:
"personale amministrativo": in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
"arbitro": un membro di un collegio arbitrale;
"assistente": una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e
"candidato": una persona il cui nominativo figura in un elenco di arbitri di cui all'articolo 752 del presente accordo o che è stata proposta per la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 740 del presente accordo.
II. Principi fondamentali
2. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, i candidati e gli arbitri:
prendono conoscenza del presente codice di condotta;
sono indipendenti e imparziali;
evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti;
evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità o parzialità;
osservano norme di condotta rigorose; e
non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
3. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
4. Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
5. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
6. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.
III. Obblighi di dichiarazione
7. Prima di accettare la nomina ad arbitro a norma dell'articolo 740 del presente accordo, ciascun candidato cui viene richiesto di esercitare tale funzione dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di natura finanziaria, professionale, lavorativa o familiare.
8. L'obbligo di dichiarazione di cui al paragrafo 7 è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
9. I candidati o gli arbitri comunicano al consiglio di partenariato le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.
IV. Doveri degli arbitri
10. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
11. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione e non delega ad altri tale dovere.
12. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dagli arbitri a norma delle parti II, III, IV e VI del presente codice di condotta e li rispettino.
V. Obblighi degli ex arbitri
13. Gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale.
14. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti dalla parte VI del presente codice di condotta.
VI. Riservatezza
15. Gli arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso gli arbitri divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
16. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione a norma della parte sesta, titolo I, del presente accordo.
17. Gli arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.
VII. Spese
18. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.
ALLEGATO 50
RICHIESTA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Il presente modulo è utilizzato dalle autorità competenti cui esso si applica a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le informazioni fornite devono essere pertinenti e non devono andare al di là di quanto necessario per dare esecuzione alla richiesta, in linea con i pertinenti requisiti in materia di protezione dei dati.
Sezione A Riferimento del caso: … Stato richiedente: … Autorità richiedente: … Stato richiesto: … Autorità richiesta (se nota): … |
SEZIONE B - Urgenza Indicare se sussiste un'urgenza dovuta: □ ad occultamento o distruzione di elementi di prova □ all'imminenza della data del processo □ alla detenzione di una persona □ alla scadenza di un termine di prescrizione □ ad altri motivi Precisare: … I termini di esecuzione della richiesta sono stabiliti all'articolo 640 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tuttavia, se la richiesta è urgente e/o esige un’azione entro/in una data specifica, si prega di precisarlo e di spiegarne il motivo … … |
SEZIONE C - Riservatezza □ La presente richiesta è riservata Se del caso, fornire informazioni supplementari: … … |
SEZIONE D - Collegamento con una richiesta di assistenza precedente o contemporanea Indicare, se del caso, eventuali azioni intraprese nell’ambito di questo procedimento o di procedimenti collegati per ottenere gli elementi di prova attraverso altre vie. Indicare se la presente richiesta di assistenza giudiziaria integra eventuali richieste di assistenza precedenti o contemporanee indirizzate allo Stato richiesto e, se del caso, a un altro Stato. □ Precedenti interazioni con autorità di contrasto, pubblici ministeri o altre autorità Fornire i dettagli di eventuali contatti precedenti presi dallo Stato richiedente, compresi il nome dello Stato, l'autorità contattata, i dati di contatto pertinenti ed eventuali numeri di riferimento dei casi: … … … □ Richieste precedenti collegate o contemporanee di assistenza giudiziaria o di ordine europeo di indagine Fornire informazioni pertinenti per identificare le altre richieste, compresi il nome dello Stato, l'autorità alla quale sono state trasmesse le richieste, la data della richiesta e i numeri di riferimento forniti dall'autorità richiedente e dall'autorità richiesta: … … … □ Altro Se del caso, fornire informazioni relative alle altre richieste di assistenza: … … … |
SEZIONE E - Motivi della richiesta: 1. Qualificazione dei reati Per garantire che la presente richiesta sia trasmessa all'organo competente, indicare la natura e la qualificazione giuridica dei reati per cui è presentata la richiesta: … … … Indicare la pena massima, il termine di prescrizione e, se del caso, il testo delle disposizioni di legge/del codice, comprese le disposizioni rilevanti in materia di sanzioni: … … 2. Sintesi dei fatti Descrivere la condotta all'origine dei reati per cui si chiede assistenza e una sintesi dei fatti alla base degli eventi: … … … Per quanto riguarda la notificazione o comunicazione degli atti processuali e delle decisioni giudiziarie, fornire una breve sintesi degli atti e/o delle decisioni da notificare o comunicare, se non disponibili nella lingua dello Stato richiesto: … … Per quanto riguarda le altre richieste, descrivere in che modo gli elementi di prova/le misure oggetto della domanda possono essere utili ai fini delle indagini sui reati e dell’azione penale in merito: … … Fase dell'indagine/del procedimento: □ indagine □ azione penale □ processo □ altro, specificare: … … … Descrizione dei rischi associati all'ottenimento di tale elemento di prova, se del caso: … … … Ove applicabile, qualsiasi altra informazione che lo Stato richiedente ritenga utile ai fini dell’esecuzione della richiesta di assistenza da parte dell’autorità di esecuzione: … … … 3. Indicare se si tratta di una violazione del codice della strada ai sensi dell'articolo 640, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione: □ Sì □ No 4. Tipo di procedimento per il quale è emessa la richiesta: □ procedimento riguardante illeciti il cui sanzionamento, al momento della richiesta di assistenza, è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato richiedente □ procedimento avviato dalle autorità amministrative in relazione a fatti punibili in base al diritto nazionale dello Stato richiedente o dello Stato richiesto in quanto violazioni di norme giuridiche, quando la decisione può dar luogo ad un procedimento davanti a un organo giurisdizionale competente segnatamente in materia penale. |
SEZIONE F - Identità delle persone fisiche o giuridiche interessate Fornire solo le informazioni pertinenti, senza andare al di là di quanto necessario ai fini della presente richiesta. Se sono interessate più persone, fornire le informazioni per ciascuna di esse. 1. Fornire tutte le informazioni disponibili in merito all'identità delle persone interessate dalla misura: i) In caso di persone fisiche Cognome: … Nome/nomi: … Se del caso, altro nome/altri nomi pertinenti: … Eventuali pseudonimi: … Sesso: … Cittadinanza: … Numero di documento d'identità o di codice fiscale: … Tipo e numero di documento di identità (carta di identità, passaporto), se disponibili: … Data di nascita: … Luogo di nascita: … Residenza e/o indirizzo noto; se l'indirizzo è sconosciuto, ultimo indirizzo noto: … Luogo di lavoro (compresi dati di contatto): … Ulteriori dati di contatto (e-mail, numero di telefono): … Lingue che l'interessato comprende: … Descrivere l'attuale posizione della persona interessata nel procedimento: □ persona sottoposta a indagini o imputato □ vittima □ testimone □ perito □ terzo altro (precisare): … |
ii) In caso di persone giuridiche Nome: … Forma giuridica: … Nome abbreviato, nome utilizzato comunemente o nome commerciale, se del caso: … Sede statutaria: … Numero di registrazione: … Indirizzo della persona giuridica: … Ulteriori dati di contatto (e-mail, numero di telefono): … Nome del rappresentante della persona giuridica: … Descrivere l'attuale posizione del soggetto interessato nel procedimento: □ sottoposto a indagini o imputato □ vittima □ testimone □ perito □ terzo □ altro (precisare): … 2. Altre informazioni pertinenti: … … |
SEZIONE G - Misura richiesta 1. Specificare la misura richiesta: □ Perquisizione e sequestro (compilare la sezione H1) □ Produzione di documenti, compresi eventualmente documenti aziendali □ Produzione di materiale bancario o di informazioni provenienti da altri istituti finanziari (compilare la sezione H2) □ Notificazione o comunicazione di atti processuali e decisioni giudiziarie con l’assistenza dello Stato richiesto □ Acquisizione di informazioni o di elementi di prova già in possesso dello Stato richiesto □ Acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie □ Dichiarazioni e audizioni (compilare la sezione F (Identità delle persone fisiche o giuridiche interessate) e la sezione I (Formalità e procedure richieste per l'esecuzione)): □ testimone □ perito □ persona sottoposta a indagini o imputato □ vittima □ terzo □ Audizione mediante videoconferenza, conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo (compilare la sezione H4): □ testimone □ perito □ persona sottoposta a indagini o imputato □ vittima □ terzo □ Acquisizione di dati relativi all’abbonato / all’entità (compilare la sezione H3) □ Acquisizione di dati relativi al traffico / agli eventi (compresi dati relativi all’ubicazione) (compilare la sezione H3) □ Acquisizione di dati relativi al contenuto (compilare la sezione H3) □ Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato: □ controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie □ consegne controllate □ altro (precisare): … □ Provvedimenti provvisori al fine di salvaguardare gli elementi di prova, mantenere una situazione esistente o tutelare interessi legali minacciati (compilare la sezione H5) □ Trasferimento temporaneo di una persona detenuta verso lo Stato richiedente (compilare la sezione H6) □ Trasferimento temporaneo di una persona detenuta verso lo Stato richiesto (compilare la sezione H6) □ Operazione di infiltrazione (compilare la sezione H7) □ Altro (precisare): … … … 2. Descrivere l'assistenza richiesta e, se noti, i luoghi in cui si trovano/si ritiene si trovino gli elementi di prova, e fornire tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione della misura. Per richiedere lo svolgimento di eventuali formalità o procedure, si veda la sezione I: … … … … |
SEZIONE H - Requisiti supplementari per determinati atti Compilare le sezioni pertinenti agli atti di indagine richiesti |
SEZIONE H1 - Perquisizione e sequestro Persona fisica o giuridica collegata alla ricerca. Se sono interessati più soggetti, fornire dettagli per ciascuno di essi: … … Locali da sottoporre a perquisizione. Precisare il collegamento fra il soggetto interessato e i locali in questione. Se sono interessati più soggetti, fornire informazioni per ciascuno di essi: … … … Quali sono gli elementi di prova ricercati? Identificare nel modo più dettagliato possibile il materiale ricercato: … … … Indicare perché si ritiene probabile che gli elementi di prova si trovino nel luogo di cui sopra e siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell’indagine: … … … Esiste il rischio di rinvenire materiale riservato? In caso affermativo precisare: … … … Dovranno essere presenti alla perquisizione funzionari dello Stato richiedente? (In caso affermativo, fornire dettagli nella sezione I): □ Sì □ No Eventuali informazioni disponibili relative a indagini in altri Stati e che possano incidere sulla richiesta di perquisizione e sequestro: … … … Fornire qualsiasi altra informazione pertinente relativa alla perquisizione e al sequestro: … |
SEZIONE H2 - Comunicazione di informazioni relative a conti bancari o altri conti finanziari Se sono interessati più conti, fornire le informazioni per ciascuno di essi. Specificare le informazioni richieste: □ Informazioni su conti bancari che il soggetto interessato detiene o per i quali ha una procura □ Informazioni su altri conti finanziari che il soggetto interessato detiene o per i quali ha una procura □ Informazioni relative a operazioni bancarie: □ estratti conto bancari □ documentazione di apertura del conto □ procura o nome aggiuntivo sul conto □ altro (precisare): … □ Informazioni relative ad altre operazioni finanziarie: □ estratti conto □ documentazione di apertura del conto □ procura o nome aggiuntivo sul conto □ altro (precisare): … Se disponibili, fornire: Nome del titolare del conto: … Nome della banca/dell’istituto finanziario: … IBAN o numero di conto e codice distintivo della banca: … Arco di tempo relativo alle operazioni: … □ Altro (precisare) … Fornire ulteriori giustificazioni del motivo per cui è probabile che tali prove siano pertinenti e di valore fondamentale ai fini dell'indagine, compreso il collegamento fra il conto e il reato commesso: … … Se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari che possano risultare necessarie ai fini dell’esecuzione della presente richiesta: … … |
SEZIONE H3 - Dati relativi all’abbonato, al traffico, all’ubicazione e al contenuto Tipo di dati richiesti: □ Dati relativi all’abbonato / all’entità (ad es. abbonamento a un numero telefonico o a un indirizzo IP). Specificare: … … □ Dati relativi al traffico / agli eventi. Specificare: … □ Dati relativi all’ubicazione. Specificare: … □ Dati relativi al contenuto (ad es. dump della casella di posta elettronica/web o log dei messaggi, snapshot). Specificare: … … □ Altro, specificare: … Per tutte le richieste di dati relativi agli abbonati, al traffico o all'ubicazione e di dati relativi al contenuto sono necessarie le seguenti informazioni: □ Data (GG/MM/AAAA): … □ Marcatura temporale (hh:mm:ss): … □ Fuso orario: … Fornire ulteriori dettagli per aiutare a individuare i dati richiesti: □ Indirizzo IP (e numero di porto, se del caso): … □ Numero/numeri di telefono … □ Numero/numeri IMEI … □ Altro (precisare): … |
SEZIONE H4 - Videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo Qualora sia richiesta un'audizione mediante videoconferenza o conferenza telefonica o altro mezzo audiovisivo: Indicare la denominazione dell'autorità che procederà all'audizione (compreso il nome della persona che svolgerà l’audizione/i dati di contatto/la lingua, se disponibili): … … Data/date proposte (GG/MM/AAAA): … Ora di inizio della conferenza (hh: mm: ss): … Fuso orario: … Durata approssimativa dell'audizione: … Dettagli tecnici: Nome del sito: … Sistema di comunicazione: … Dati di contatto del tecnico (lingua): … Data e ora per eventuali prove: … Dati di contatto dell'operatore incaricato delle prove, se noti: … Lingua e servizi di interpretazione: … Altre disposizioni (precisare): … … … … □ La presente richiesta riguarda un imputato o una persona sottoposta a indagini e l'audizione corrisponde al processo a carico di tale persona o ne fa parte Motivi per cui non è auspicabile o possibile che il testimone o il perito siano fisicamente presenti: … Specificare se la persona sottoposta a indagini o l’imputato ha dato il proprio consenso: □ Sì □ No □ Si prega di chiedere il consenso dell'interessato prima di portare avanti la presente richiesta |
SEZIONE H5 - Provvedimenti provvisori Qualora sia richiesto un provvedimento provvisorio inteso a salvaguardare gli elementi di prova, mantenere una situazione esistente o tutelare interessi legali minacciati, si prega di indicare se: □ gli elementi in questione devono essere trasferiti allo Stato richiedente □ gli elementi in questione devono restare nello Stato richiesto; indicare la data prevista: per la revoca del provvedimento provvisorio: … per la presentazione di una successiva richiesta riguardante gli elementi in questione: … |
SEZIONE H6 - Trasferimento di una persona detenuta 1) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato richiedente a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito: |
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□ Sì |
□ No |
□ Si prega di chiedere il consenso dell'interessato |
2) Qualora sia richiesto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato richiesto a fini di indagine, si prega di indicare se l'interessato vi abbia acconsentito: |
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□ Sì |
□ No |
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Se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari: … |
SEZIONE H7 - Operazioni di infiltrazione Indicare i motivi per cui si ritiene che l’operazione di infiltrazione sia pertinente ai fini del procedimento penale: … … … Si prega di fornire i seguenti dati: a) informazioni ai fini dell'identificazione del soggetto interessato dall'operazione di infiltrazione: … b) la data di inizio e la durata auspicata dell'operazione di infiltrazione: … c) informazioni sui veicoli/sull’indirizzo interessati dall'operazione di infiltrazione: … d) se del caso, fornire eventuali informazioni supplementari pertinenti ai fini dell’esecuzione della presente richiesta: … … |
SEZIONE I - Formalità e procedure richieste per l'esecuzione 1. Contrassegnare e completare, se del caso □ L'autorità competente/interessata dello Stato richiesto è invitata ad attenersi alle seguenti formalità e procedure (compresi eventuali diritti/diffide/avvertimenti che devono essere comunicati al soggetto interessato): … … 2. Contrassegnare e completare, se del caso □ Si chiede che uno o più funzionari dello Stato richiedente siano presenti durante l'esecuzione della richiesta a sostegno delle autorità competenti dello Stato richiesto. Nome, qualifica e dati di contatto dei funzionari: … … Lingue che possono essere usate per la comunicazione, se diverse da quelle indicate alla sezione J: … … Natura dell'assistenza che devono fornire i funzionari dello Stato richiedente e/o qualsiasi altra precisazione pertinente: … … 3. Trasmissione sicura di informazioni e/o di elementi di prova Se la modalità elettronica è accettata indicare una via di trasmissione elettronica sicura: … … Se la trasmissione elettronica non è accettata o risulta inadeguata nella fattispecie, indicare il metodo di trasmissione richiesto: … … |
SEZIONE J - Dati dell'autorità che ha emesso la richiesta 1. Denominazione dell'autorità che ha emesso la richiesta: … Nome del rappresentante/punto di contatto: … Indirizzo: … Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) … E-mail: … 2. Se diversa da quella indicata sopra, denominazione dell'autorità che svolge l'indagine penale: … Nome e qualifica di uno dei funzionari che svolge l'indagine penale: … … Indirizzo: … Numero di telefono: (prefisso internazionale) (prefisso urbano) … E-mail: … 3. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità richiedente: … 4. Se diversi da quelli indicati sopra, fornire gli estremi della o delle persone da contattare per ottenere ulteriori informazioni o per stabilire le modalità pratiche per il trasferimento delle prove: Nome/Titolo/Organismo: … Indirizzo: … E-mail: … Numero di telefono: … |
SEZIONE K - Firma Firmando il presente modulo dichiaro che: — il contenuto della richiesta figurante sul modulo è esatto e corretto; — la richiesta è stata emessa da un'autorità competente; — l’emissione della presente richiesta è necessaria ai fini del procedimento, e — gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo e, se del caso, è stata ottenuta l’autorizzazione necessaria. Firma dell'autorità richiedente e/o del suo rappresentante: Nome: … Funzione: … Data: … Timbro ufficiale (se disponibile): Elenco degli allegati (se del caso): … … |
PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo PIVA.1
Obiettivo
L'obiettivo del presente protocollo è stabilire il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e il Regno Unito, al fine di consentire alle rispettive autorità di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto della legislazione in materia di IVA, proteggere il gettito IVA e recuperare i crediti risultanti da dazi e imposte.
Articolo PIVA.2
Ambito di applicazione
1. Il presente protocollo stabilisce le norme e le procedure per la cooperazione finalizzata:
allo scambio di qualsivoglia informazione che possa contribuire ad accertare correttamente l'IVA, sorvegliarne la corretta applicazione e combattere le frodi a danno dell'IVA; e
al recupero di quanto segue:
crediti relativi a IVA, dazi doganali e accise riscossi da uno Stato o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, escluse le autorità locali, ovvero per conto dell'Unione;
penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui al punto i), irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione delle imposte o dei dazi in questione o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative; e
interessi e spese riguardanti i crediti di cui ai punti i) e ii).
2. Il presente protocollo non pregiudica l'applicazione delle norme riguardanti la cooperazione amministrativa, la lotta contro le frodi in materia di IVA e l'assistenza ai fini del recupero dei crediti tra gli Stati membri.
3. Il presente protocollo non pregiudica l'applicazione delle norme riguardanti l'assistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo PIVA.3
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:
"indagine amministrativa": tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;
"autorità richiedente": un ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato che formula una richiesta ai sensi del titolo III;
"scambio automatico": la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate a un altro Stato;
"con mezzi elettronici": mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
"rete CCN/CSI": la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione ("CCN") e sull'interfaccia comune di sistema ("CSI"), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore della fiscalità;
"ufficio centrale di collegamento": l'ufficio designato a norma dell'articolo PIVA.4, paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti per l'applicazione del titolo II o del titolo III;
"autorità competente": l'autorità designata a norma dell'articolo PIVA.4, paragrafo 1;
"funzionario competente": qualsiasi funzionario designato a norma dell'articolo PIVA.4, paragrafo 4, che può scambiare direttamente informazioni ai sensi del titolo II;
"dazi doganali": i dazi dovuti sulle merci che entrano nel territorio doganale di ciascuna parte o ne escono, conformemente alle norme stabilite nella legislazione doganale delle rispettive parti;
"accise": i dazi e gli oneri definiti come tali dalla legislazione nazionale dello Stato in cui ha sede l'autorità richiedente;
"servizio di collegamento": qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento designato come tale a norma dell'articolo PIVA.4, paragrafo 3, per chiedere o accordare assistenza reciproca ai sensi del titolo II o del titolo III;
"persona": qualsiasi persona quale definita all'articolo 512, lettera l), del presente accordo ( 162 );
"autorità interpellata": l'ufficio centrale di collegamento, il servizio di collegamento o, per quanto riguarda la cooperazione ai sensi del titolo II, il funzionario competente che riceve una richiesta da un'autorità richiedente;
"autorità richiedente": un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente che formula una richiesta di assistenza ai sensi del titolo II a nome di un'autorità competente;
"controllo simultaneo": il controllo coordinato degli obblighi fiscali di un soggetto passivo o di due o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da due o più Stati che presentano interessi comuni o complementari;
"comitato specializzato": il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte;
"scambio spontaneo": la comunicazione non sistematica effettuata in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta di informazioni a un altro Stato;
"Stato": uno Stato membro o il Regno Unito, in funzione del contesto;
"paese terzo": paese diverso da uno Stato membro e dal Regno Unito;
"IVA": per l'Unione, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; per il Regno Unito, l'imposta sul valore aggiunto a norma della legge sull'imposta sul valore aggiunto del 1994.
Articolo PIVA.4
Organizzazione
1. Ciascuno Stato designa un'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente protocollo.
2. Ciascuno Stato designa:
un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo II del presente protocollo; e
un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo III del presente protocollo.
3. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega:
servizi di collegamento incaricati di scambiare direttamente informazioni ai sensi del titolo II del presente protocollo;
servizi di collegamento incaricati di chiedere o accordare assistenza reciproca ai sensi del titolo III del presente protocollo nel quadro delle rispettive competenze territoriali o funzionali specifiche.
4. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al titolo II del presente protocollo.
5. Ciascun ufficio centrale di collegamento mantiene un elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti e lo mette a disposizione degli altri uffici centrali di collegamento.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente invia o riceve una richiesta di assistenza ai sensi del presente protocollo, ne informa il proprio ufficio centrale di collegamento.
7. Quando un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza reciproca che rende necessaria un'azione che non rientra nelle sue competenze, trasmette senza indugio la richiesta al competente ufficio centrale di collegamento o servizio di collegamento e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo PIVA.8 decorre dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento o al servizio di collegamento competenti.
8. Ciascuna parte comunica al comitato specializzato le autorità competenti ai fini del presente protocollo entro un mese dalla firma del presente accordo e ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento riguardante tali autorità competenti. Il comitato specializzato tiene aggiornato l'elenco delle autorità competenti.
Articolo PIVA.5
Accordo sui livelli dei servizi
Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e scambio di informazioni è concluso secondo una procedura stabilita dal comitato specializzato.
Articolo PIVA.6
Riservatezza
1. Qualsiasi informazione ottenuta da uno Stato conformemente al presente protocollo è considerata riservata ed è tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale.
2. Tali informazioni possono essere comunicate alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA e ai fini di un corretto accertamento dell'IVA, nonché ai fini dell'applicazione di misure di esecuzione, comprese misure di recupero o cautelari in relazione ai crediti di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b).
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate altresì per l'accertamento di altre imposte e per l'accertamento e l'esecuzione, comprese misure di recupero o cautelari, in relazione ai crediti inerenti ai contributi previdenziali obbligatori. Se rivelano, o contribuiscono a dimostrare, l'esistenza di violazioni della legislazione fiscale, le informazioni scambiate possono essere utilizzate anche per irrogare sanzioni amministrative o penali. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità indicate al paragrafo 2 e unicamente per i fini di cui alle frasi precedenti del presente paragrafo. Dette persone e autorità possono rivelare tali informazioni in udienze pubbliche dinanzi ai tribunali o in decisioni giudiziali.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, lo Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso da parte dello Stato che le riceve, sulla base di una richiesta motivata, per scopi diversi da quelli di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato che fornisce le informazioni. L'autorità interpellata accetta o rifiuta tale richiesta entro un mese.
5. Relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti da uno Stato nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente protocollo, possono essere addotti come elementi di prova in tale Stato allo stesso titolo di documenti analoghi forniti da un'altra autorità di detto Stato.
6. Le informazioni fornite da uno Stato a un altro Stato possono essere trasmesse da quest'ultimo a un terzo Stato, previa autorizzazione dell'autorità competente da cui provengono. Lo Stato di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato che desidera condividere le informazioni.
7. Gli Stati possono trasmettere a paesi terzi le informazioni ottenute a norma del presente protocollo alle condizioni seguenti:
l'autorità competente da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione; e
la trasmissione è permessa da accordi di assistenza tra lo Stato che trasmette le informazioni e il paese terzo in questione.
8. Quando uno Stato riceve informazioni da un paese terzo, gli Stati possono scambiare tali informazioni, ove ciò sia consentito dagli accordi di assistenza con il paese terzo in questione.
9. Ciascuno Stato notifica immediatamente agli altri Stati interessati qualsiasi violazione della riservatezza nonché tutte le eventuali sanzioni e azioni correttive imposte.
10. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione e utilizzati dagli Stati per l'attuazione del presente protocollo.
TITOLO II
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IVA
CAPO 1
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU RICHIESTA
Articolo PIVA.7
Scambio di informazioni e indagini amministrative
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera a), in relazione a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa a un'indagine amministrativa specifica. L'autorità interpellata effettua l'indagine amministrativa in consultazione con l'autorità richiedente, ove ciò sia necessario. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente le ragioni all'autorità richiedente.
4. L'autorità interpellata che rifiuti di svolgere un'indagine amministrativa relativa agli importi dichiarati o agli importi che avrebbero dovuto essere dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato dell'autorità interpellata in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi e alle importazioni di beni effettuate da tale soggetto passivo e imponibili nello Stato dell'autorità richiedente, comunica all'autorità richiedente almeno le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni o prestazioni e importazioni effettuate nei due anni precedenti dal soggetto passivo nello Stato dell'autorità richiedente, salvo che l'autorità interpellata non disponga e non sia tenuta a disporre di tali informazioni ai sensi della legislazione nazionale.
5. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato.
6. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
7. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato da disposizioni vigenti nello Stato dell'autorità interpellata.
Articolo PIVA.8
Termine per la comunicazione di informazioni
1. L'autorità interpellata esegue le comunicazioni di informazioni di cui all'articolo PIVA.7 al più presto e comunque entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a un periodo massimo di 30 giorni.
2. Per alcune categorie di casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli contemplati al paragrafo 1.
3. Qualora non possa rispondere alla richiesta entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tali termini indicando quando ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta.
CAPO 2
SCAMBIO DI INFORMAZIONI SENZA PREVENTIVA RICHIESTA
Articolo PIVA.9
Tipi di scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è spontaneo, conformemente all'articolo PIVA.10, o automatico, conformemente all'articolo PIVA.11.
Articolo PIVA.10
Scambio spontaneo di informazioni
L'autorità competente di uno Stato invia senza preventiva richiesta all'autorità competente di un altro Stato le informazioni di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera a), che non sono state trasmesse nel quadro dello scambio automatico previsto all'articolo PIVA.11 e di cui è a conoscenza, nelle seguenti situazioni:
se la tassazione deve aver luogo in un altro Stato e le informazioni sono necessarie all'efficacia del sistema di controllo di tale Stato;
se uno Stato ha motivo di credere che nell'altro Stato è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA;
se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato.
Articolo PIVA.11
Scambio automatico di informazioni
1. Le categorie di informazioni oggetto di scambio automatico sono stabilite dal comitato specializzato a norma dell'articolo PIVA.39.
2. Uno Stato può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di una o più categorie di informazioni di cui al paragrafo 1 quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l'imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell'IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato.
3. Ciascuno Stato notifica per iscritto al comitato specializzato la propria decisione, adottata a norma del paragrafo precedente.
CAPO 3
ALTRE FORME DI COOPERAZIONE
Articolo PIVA.12
Notifica amministrativa
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, secondo le norme sulla notifica dei corrispondenti atti e decisioni vigenti nel proprio Stato, tutti gli atti e le decisioni trasmessi dalle autorità richiedenti e relativi all'applicazione della legislazione IVA nello Stato dell'autorità richiedente.
2. La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.
Articolo PIVA.13
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti negli uffici dell'autorità interpellata o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le proprie funzioni, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera a). Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ne è fornita copia, su richiesta, ai funzionari dell'autorità richiedente.
2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato dell'autorità interpellata al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell'autorità interpellata. Tuttavia possono avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite dei funzionari dell'autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
3. Previo accordo fra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi.
Qualora la legislazione dello Stato interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato interpellato.
I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.
4. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.
Articolo PIVA.14
Controlli simultanei
1. Gli Stati possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato.
2. Uno Stato individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato informa l'autorità competente dell'altro Stato interessato circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.
3. Un'autorità competente che riceve la proposta di controllo simultaneo conferma all'autorità omologa il proprio assenso o comunica il proprio rifiuto motivato quanto all'esecuzione di tale controllo in linea di massima entro due settimane dal ricevimento della proposta, ma al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa.
4. Le autorità competenti interessate designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo PIVA.15
Condizioni relative allo scambio di informazioni
1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le informazioni di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera a), o effettua una notifica amministrativa di cui all'articolo PIVA.12 purché:
il numero e il tipo delle richieste di informazioni o notifica amministrativa presentate dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo; e
l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste o le misure che avrebbe potuto ragionevolmente adottare per effettuare la notifica amministrativa richiesta, senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.
2. Il presente protocollo non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni non consentano allo Stato di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le proprie esigenze.
3. L'autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, l'autorità richiedente non è in grado di fornire informazioni equipollenti. L'autorità interpellata comunica tale rifiuto motivato al comitato specializzato.
4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.
6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.
Articolo PIVA.16
Riscontro
Se un'autorità competente fornisce informazioni a norma dell'articolo PIVA.7 o PIVA.10, può chiedere all'autorità competente che riceve le informazioni di fornire un riscontro al riguardo. Ove sia presentata tale richiesta, l'autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale e la protezione dei dati applicabili nel proprio Stato, invia al più presto un riscontro, a condizione che ciò non imponga all'autorità competente un onere amministrativo eccessivo.
Articolo PIVA.17
Regime linguistico
Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica e la documentazione acclusa, sono formulate in una lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente.
Articolo PIVA.18
Dati statistici
1. Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato specializzato, con mezzi elettronici, dati statistici sull'applicazione del presente titolo.
2. Il contenuto e il formato dei dati statistici da comunicare a norma del paragrafo 1 sono stabiliti dal comitato specializzato.
Articolo PIVA.19
Moduli standard e mezzi di comunicazione
1. Le informazioni comunicate a norma degli articoli PIVA.7, PIVA.10, PIVA.11, PIVA.12 e PIVA.16 e le statistiche trasmesse a norma dell'articolo PIVA.18 sono inviate utilizzando un modulo standard di cui all'articolo PIVA.39, paragrafo 2, lettera d), salvo nei casi di cui all'articolo PIVA.6, paragrafi 7 e 8, o in casi specifici in cui le rispettive autorità competenti ritengono che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengono di utilizzarli.
2. I moduli standard sono inviati, entro i limiti del possibile, con mezzi elettronici.
3. Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite i sistemi elettronici, l'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
4. Qualora un'autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, essa invia al mittente un messaggio di avviso con mezzi elettronici senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
5. In attesa che il comitato specializzato adotti le decisioni di cui all'articolo PIVA.39, paragrafo 2, le autorità competenti si avvalgono delle norme di cui all'allegato del presente protocollo, compresi i moduli standard.
TITOLO III
ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO
CAPO 1
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Articolo PIVA.20
Richiesta di informazioni
1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b). La richiesta di informazioni comprende, se disponibili, il nome e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione delle persone interessate.
Ai fini della comunicazione di dette informazioni, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenerle.
2. L'autorità interpellata non è tenuta a trasmettere informazioni:
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi per proprio conto;
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o
la cui divulgazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato dell'autorità interpellata.
3. Il paragrafo 2 non dovrà in nessun caso essere interpretato in modo da autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.
4. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni.
Articolo PIVA.21
Scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.
Articolo PIVA.22
Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative
1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono, al fine di promuovere l'assistenza reciproca prevista dal presente titolo:
essere presenti negli uffici in cui funzionari dello Stato interpellato esercitano le loro funzioni;
essere presenti durante le indagini amministrative condotte nel territorio dello Stato interpellato; e
assistere i funzionari competenti dello Stato interpellato nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali in corso in tale Stato.
2. Ove consentito dalla legislazione applicabile nello Stato interpellato, l'accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dell'autorità richiedente interroghino le persone ed esaminino i registri.
3. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente che si avvalgono della possibilità offerta dai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.
CAPO 2
ASSISTENZA PER LA NOTIFICA DI DOCUMENTI
Articolo PIVA.23
Richiesta di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b), o il suo recupero, trasmessi dallo Stato dell'autorità richiedente.
La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:
nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;
obiettivo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata;
descrizione del documento allegato nonché della natura e dell'importo del credito; e
nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
l'ufficio responsabile per il documento allegato; e
se diverso, l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul documento notificato o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento.
2. L'autorità richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nel proprio Stato o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di notifica e, in particolare, della data di notifica del documento al destinatario.
Articolo PIVA.24
Modalità di notifica
1. L'autorità interpellata provvede affinché la notifica nello Stato interpellato sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative nazionali applicabili.
2. Il paragrafo 1 fa salva qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato richiedente in conformità delle norme in esso vigenti.
Un'autorità competente stabilita nello Stato richiedente può notificare direttamente, per raccomandata o per posta elettronica, qualsiasi documento a una persona stabilita nel territorio di un altro Stato.
CAPO 3
MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI
Articolo PIVA.25
Domanda di recupero
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente.
2. L'autorità richiedente invia all'autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo PIVA.26
Condizioni che disciplinano le domande di recupero
1. L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione sono contestati nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo PIVA.29, paragrafo 4, terzo comma.
2. Prima che l'autorità richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato di tale autorità, tranne nei casi seguenti:
quando è evidente che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento di un importo consistente e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nello Stato dell'autorità interpellata;
quando il ricorso a tali procedure nello Stato dell'autorità richiedente darebbe luogo a difficoltà eccessive.
Articolo PIVA.27
Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento
1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.
Il titolo uniforme che consente l'esecuzione rispecchia nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Nessun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione è richiesto in tale Stato.
Il titolo uniforme che consente l'esecuzione contiene almeno le seguenti informazioni:
informazioni utili ai fini dell'identificazione del titolo iniziale che consente l'esecuzione, una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l'importo del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati ecc.;
nome e altri dati utili ai fini dell'identificazione del debitore; e
nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
l'ufficio responsabile per l'accertamento del credito; e
se diverso, l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento.
2. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito rilasciati dallo Stato dell'autorità richiedente.
Articolo PIVA.28
Esecuzione della domanda di recupero
1. Ai fini del recupero nello Stato dell'autorità interpellata, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente protocollo. L'autorità interpellata esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato applicabili ai propri crediti, salvo diversa disposizione del presente protocollo.
Lo Stato dell'autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato.
Lo Stato dell'autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta.
2. L'autorità interpellata informa con la dovuta diligenza l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.
3. A partire dalla data in cui riceve la domanda di recupero, l'autorità interpellata applica gli interessi di mora previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai propri crediti.
4. Se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili lo consentono, l'autorità interpellata può concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale e può applicare i relativi interessi. Essa informa l'autorità richiedente di qualsiasi decisione in tal senso.
5. Fatto salvo l'articolo PIVA.35, paragrafo 1, l'autorità interpellata trasferisce all'autorità richiedente gli importi recuperati in relazione al credito e gli interessi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Articolo PIVA.29
Crediti contestati e misure esecutive
1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.
2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato dell'autorità interpellata o la validità di una notifica effettuata da un'autorità dello Stato interpellato sono portate dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.
3. Se è stata promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.
Su domanda dell'autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo PIVA.31, l'autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono.
L'autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, all'autorità interpellata di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell'autorità interpellata.
Se lo Stato dell'autorità richiedente e lo Stato dell'autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può avere un'incidenza sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma.
Articolo PIVA.30
Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero
1. L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo PIVA.29, paragrafo 1, l'autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. L'autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del titolo modificato.
Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata possono continuare sulla base del titolo modificato, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.
Gli articoli PIVA.27 e PIVA.29 si applicano in relazione al titolo modificato.
Articolo PIVA.31
Domanda di misure cautelari
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'autorità richiedente.
Il documento redatto, se del caso, ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e relativo al credito per il quale è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato dell'autorità interpellata.
2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito.
Articolo PIVA.32
Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari
Per l'attuazione dell'articolo PIVA.31 si applicano, mutatis mutandis, l'articolo PIVA.25, paragrafo 2, l'articolo PIVA.28, paragrafi 1 e 2, l'articolo PIVA.29 e l'articolo PIVA.30 alle domande a norma dell'articolo PIVA.31.
Articolo PIVA.33
Limitazioni all'obbligo dell'autorità interpellata
1. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da PIVA.25 a PIVA.31 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorità interpellata, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato consentano tale eccezione per i crediti nazionali.
2. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da PIVA.25 a PIVA.31 qualora i costi o gli oneri amministrativi per lo Stato interpellato siano chiaramente eccessivi rispetto al vantaggio monetario che lo Stato richiedente ne trarrebbe.
3. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza prevista all'articolo PIVA.20 e agli articoli da PIVA.22 a PIVA.31 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli PIVA.20, PIVA.22, PIVA.23, PIVA.25 o PIVA.31 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente fino alla data della suddetta domanda iniziale.
Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato dell'autorità richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l'esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione.
Inoltre, nei casi in cui lo Stato dell'autorità richiedente ha concesso una dilazione di pagamento o modalità di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dal termine dell'intero periodo di pagamento prorogato.
Tuttavia, in tali casi l'autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente.
4. Uno Stato non è tenuto ad accordare assistenza se l'importo totale per il quale è richiesta assistenza è inferiore a 5 000 GBP.
5. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.
Articolo PIVA.34
Problemi concernenti la prescrizione
1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato dell'autorità richiedente.
2. Con riguardo alla sospensione, all'interruzione o alla proroga dei termini di prescrizione, si considera che gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità di una domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata abbiano lo stesso effetto nello Stato dell'autorità richiedente, a condizione che sia previsto l'effetto corrispondente secondo le norme di legge vigenti in quest'ultimo.
Se la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata, gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente o per conto della stessa nel proprio Stato, avrebbero avuto l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge di tale Stato, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo Stato.
Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto dello Stato dell'autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato.
3. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari o che può produrre tale effetto.
Articolo PIVA.35
Costi
1. Oltre agli importi di cui all'articolo PIVA.28, paragrafo 5, l'autorità interpellata tenta di recuperare dalla persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del proprio Stato. Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente protocollo.
2. Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato dell'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'autorità richiedente.
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO TUTTI I TIPI DI DOMANDE DI ASSISTENZA
Articolo PIVA.36
Regime linguistico
1. Tutte le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata. Il fatto che alcune loro parti siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o da una delle lingue ufficiali, di tale Stato, non pregiudica la loro validità o la validità della procedura, nella misura in cui l'altra lingua sia una lingua convenuta dagli Stati interessati.
2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo PIVA.23 possono essere trasmessi all'autorità interpellata in una lingua ufficiale dello Stato dell'autorità richiedente.
3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata può, se del caso, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata o in una qualsiasi altra lingua convenuta dagli Stati interessati.
Articolo PIVA.37
Dati statistici sull'assistenza
1. Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato specializzato, con mezzi elettronici, i dati statistici sull'applicazione del presente titolo.
2. Il contenuto e il formato dei dati statistici da comunicare a norma del paragrafo 1 sono stabiliti dal comitato specializzato.
Articolo PIVA.38
Moduli standard e mezzi di comunicazione per l'assistenza
1. Le domande di informazioni di cui all'articolo PIVA.20, paragrafo 1, le richieste di notifica di cui all'articolo PIVA.23, paragrafo 1, le domande di recupero di cui all'articolo PIVA.25, paragrafo 1, le domande di misure cautelari di cui all'articolo PIVA.31, paragrafo 1, e la comunicazione dei dati statistici di cui all'articolo PIVA.37 sono inviate con mezzi elettronici utilizzando un modulo standard, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici. Nella misura del possibile, questi moduli sono utilizzati anche per tutte le comunicazioni successive inerenti alla domanda.
Sono da inviare con mezzi elettronici, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e gli altri documenti di cui agli articoli PIVA.27 e PIVA.31.
Se del caso, i moduli standard possono essere accompagnati da relazioni, attestati e qualsiasi altro documento, o copie conformi o estratti degli stessi, che sono ugualmente inviati con mezzi elettronici, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.
I moduli standard e la comunicazione con mezzi elettronici possono essere utilizzati anche ai fini dello scambio di informazioni a norma dell'articolo PIVA.21.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle informazioni e alla documentazione ottenute tramite la presenza di funzionari negli uffici amministrativi di un altro Stato o la partecipazione alle indagini amministrative in un altro Stato in conformità dell'articolo PIVA.22.
3. Il fatto che la comunicazione non sia effettuata con mezzi elettronici o mediante i moduli standard non pregiudica la validità delle informazioni ottenute né delle misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.
4. La rete di comunicazione elettronica e i moduli standard adottati per l'attuazione del presente protocollo possono essere utilizzati anche per l'assistenza riguardante il recupero di crediti diversi da quelli di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b), se tale assistenza è possibile a norma di altri strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati.
5. In attesa che il comitato specializzato adotti le decisioni di cui all'articolo PIVA.39, paragrafo 2, le autorità competenti si avvalgono delle norme di cui all'allegato del presente protocollo, compresi i moduli standard.
6. Lo Stato dell'autorità interpellata utilizza la sua moneta ufficiale per trasferire gli importi recuperati allo Stato dell'autorità richiedente, salvo altrimenti convenuto tra gli Stati interessati.
TITOLO IV
ATTUAZIONE E APPLICAZIONE
Articolo PIVA.39
Comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte
1. Il comitato specializzato:
tiene consultazioni periodiche; e
riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente protocollo almeno ogni 5 anni.
2. Il comitato specializzato adotta decisioni o raccomandazioni volte a:
determinare la periodicità, le modalità pratiche e le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico di cui all'articolo PIVA.11;
riesaminare i risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria stabilita a norma della lettera a), in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni;
definire nuove categorie di informazioni da scambiare a norma dell'articolo PIVA.11 qualora lo scambio automatico risultasse essere il mezzo di cooperazione più efficace;
definire i moduli standard per le comunicazioni a norma dell'articolo PIVA.19, paragrafo 1, e dell'articolo PIVA.38, paragrafo 1;
riesaminare la disponibilità, la raccolta e il trattamento dei dati statistici di cui agli articoli PIVA.18 e PIVA.37, in modo da garantire che gli obblighi di cui a tali articoli non comportino un onere amministrativo eccessivo per le parti;
stabilire ciò che sarà trasmesso attraverso la rete CCN/CSI o altri mezzi;
determinare l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei, tenendo conto delle decisioni di cui alle lettere d) ed f);
stabilire le norme di applicazione delle modalità pratiche relative all'organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento e i servizi di collegamento di cui all'articolo PIVA.4, paragrafi 2 e 3;
stabilire le modalità pratiche relative agli uffici centrali di collegamento per l'attuazione dell'articolo PIVA.4, paragrafo 5;
stabilire le norme di applicazione per il titolo III, comprese le norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate; e
stabilire la procedura per la conclusione dell'accordo sul livello dei servizi di cui all'articolo PIVA.5, nonché concludere tale accordo sul livello dei servizi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo PIVA.40
Esecuzione delle domande in corso
1. Laddove le richieste di informazioni e di indagini amministrative trasmesse a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 in relazione alle operazioni disciplinate dall'articolo 99, paragrafo 1, dell'accordo di recesso non risultino ancora evase quattro anni dopo la fine del periodo di transizione, lo Stato interpellato assicura l'esecuzione di tali richieste conformemente alle norme del presente protocollo.
2. Laddove le domande di assistenza connesse a imposte e dazi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo PIVA.2 del presente protocollo, trasmesse a norma della direttiva 2010/24/UE in relazione ai crediti di cui all'articolo 100, paragrafo 1, dell'accordo di recesso non risultino ancora evase cinque anni dopo la fine del periodo di transizione, lo Stato interpellato assicura l'esecuzione di tali domande di assistenza conformemente alle norme del presente protocollo. Il modulo uniforme standard per la notifica o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato interpellato stabilito ai sensi della legislazione di cui al presente paragrafo conserva la sua validità ai fini di tale esecuzione. Dopo la fine di tale periodo quinquennale potrà essere stabilito un titolo uniforme modificato che consenta l'esecuzione nello Stato interpellato in relazione ai crediti per i quali è stata chiesta assistenza prima di tale termine. Tali titoli uniformi modificati fanno riferimento alla base giuridica utilizzata per la domanda di assistenza iniziale.
Articolo PIVA.41
Relazione con altri accordi o intese
Il presente protocollo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA o sull'assistenza riguardante il recupero dei crediti contemplati dal presente protocollo, concluso tra gli Stati membri e il Regno Unito, qualora le suddette disposizioni risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
ALLEGATO
DEL PROTOCOLLO SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LA LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E SULL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA DI RECUPERO DEI CREDITI RISULTANTI DA DAZI E IMPOSTE
SEZIONE 1
In attesa dell'adozione da parte del comitato specializzato delle decisioni di cui all'articolo PIVA.39, paragrafo 2, del presente protocollo, si applicano le norme e i moduli standard seguenti.
SEZIONE 2
ORGANIZZAZIONE DEI CONTATTI
2.1. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento che hanno la responsabilità principale dell'applicazione del titolo II del presente protocollo sono:
per il Regno Unito: Her Majesty's Revenue and Customs, UK VAT Central Liaison Office (ufficio centrale di collegamento per l'IVA del Regno Unito);
per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di IVA.
2.2. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento che hanno la responsabilità principale dell'applicazione del titolo III del presente protocollo sono:
per il Regno Unito: Her Majesty's Revenue and Customs, Debt Management;
per gli Stati membri: gli uffici centrali di collegamento designati per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri.
SEZIONE 3
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE IN MATERIA D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
3.1. Comunicazione
La comunicazione delle informazioni di cui al titolo II del presente protocollo è effettuata, per quanto possibile, per via elettronica e tramite la rete comune di comunicazione (CCN), tra le rispettive caselle di posta degli Stati per lo scambio di informazioni sulla cooperazione amministrativa o le caselle di posta per la lotta contro la frode in materia di IVA.
3.2. Modulo standard
Per lo scambio delle informazioni di cui al titolo II del presente protocollo, gli Stati utilizzano il modello seguente:
Modulo standard per le richieste di informazioni, per lo scambio spontaneo di informazioni e per il feedback tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito nell'ambito del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA
Riferimento dello scambio di informazioni:
A) INFORMAZIONI DI BASE |
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A1 |
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Stato richiedente: |
Stato interpellato: |
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Autorità richiedente: |
Autorità interpellata: |
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A2 |
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Funzionario responsabile della richiesta/scambio presso l'autorità richiedente: |
Funzionario responsabile della richiesta/scambio presso l'autorità interpellata: |
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Nome: |
Nome: |
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E-mail: |
E-mail: |
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Telefono: |
Telefono: |
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Lingua: |
Lingua: |
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A3 |
|
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Riferimento nazionale dell'autorità richiedente: |
Riferimento nazionale dell'autorità interpellata: |
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Spazio riservato all'autorità richiedente: |
Spazio riservato all'autorità interpellata: |
|||
A4 |
|
|||
Data di trasmissione della richiesta/scambio: |
Data di trasmissione della risposta: |
|||
A5 |
|
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Numero di allegati alla richiesta/scambio: |
Numero di allegati alla risposta: |
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A6 |
A7 |
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○ Richiesta/scambio generale |
□ Questa autorità interpellata non sarà in grado di rispondere entro i seguenti termini: |
|||
○ Richiesta di informazioni |
○ 3 mesi |
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○ Scambio spontaneo di informazioni |
○ 1 mese per informazioni che sono già in nostro possesso |
|||
□ È richiesto un feedback sullo scambio spontaneo di informazioni |
Motivo del differimento: |
|||
○ Richiesta/scambio antifrode |
||||
○ Richiesta di informazioni |
||||
○ Frodi carosello - Controllo della registrazione / dell'attività commerciale |
||||
○ Trasmissione spontanea di informazioni |
|
|||
□ È richiesto un feedback sull'informazione spontanea |
||||
|
||||
|
□ Tempi previsti per la risposta: |
|||
|
□ L'autorità interpellata dello Stato autorizza la trasmissione delle informazioni a un altro Stato (articolo PIVA.6, paragrafo 6, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte) □ È richiesto un feedback sulla risposta |
|||
A norma dell'articolo PIVA.6, paragrafo 4, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte, lo Stato che fornisce le informazioni consente, sulla base di una richiesta motivata, l'uso delle informazioni ricevute per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di tale protocollo. |
||||
B) RICHIESTA DI INFORMAZIONI GENERALI |
||||
Autorità richiedente |
Autorità interpellata |
Autorità interpellata (1) |
||
B1 Partita IVA (oppure codice fiscale) |
B1 Partita IVA (oppure codice fiscale) ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
Partita IVA: |
Partita IVA: |
Partita IVA: |
||
□ Partita IVA non disponibile |
□ Partita IVA non disponibile |
□ Partita IVA non disponibile |
||
Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
||
B2 Nome |
B2 Nome ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
|
|
Nome: |
||
B3 Denominazione commerciale |
B3 Denominazione commerciale ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
|
|
Denominazione commerciale: |
||
B4 Indirizzo |
B4 Indirizzo ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
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|
|
Indirizzo: |
||
B5 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): |
B5 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
||
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
||
c) Costituzione |
c) Costituzione |
c) Costituzione |
||
B6 Data di inizio dell'attività |
B6 Data di inizio dell'attività ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
|
Data di inizio dell'attività |
Data di inizio dell'attività |
||
B7 Data di cessazione attività |
B7 Data di cessazione attività ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
|
Data di cessazione attività |
Data di cessazione attività |
||
B8 Nomi degli amministratori/direttori |
B8 Nomi degli amministratori/direttori ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
B9 Nomi dei proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività |
B9 Nomi dei proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
B10 Natura dell'attività |
B10 Natura dell'attività ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
a) Forma giuridica dell'impresa |
a) Forma giuridica dell'impresa |
a) Forma giuridica dell'impresa |
||
b) Attività principale effettiva (2) |
b) Attività principale effettiva |
b) Attività principale effettiva |
||
B11 Natura dell'operazione |
Natura dell'operazione B11 Beni/servizi in oggetto ○ Si prega di compilare |
Natura dell'operazione B11 Beni/servizi in oggetto |
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|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
Periodo e importo a cui fa riferimento la presente richiesta/scambio B12 Cessione di beni da un paese all'altro |
|
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Da |
Periodo |
Periodo |
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A |
Importo |
Importo |
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Fonti: □ Sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) □ Altro |
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B13 Prestazioni di servizi da un paese all'altro |
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Da |
Periodo |
Periodo |
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A |
Importo |
Importo |
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Fonti: □ VIES □ Altro |
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C) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
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Registrazione |
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□ C1 Il soggetto passivo nello Stato interpellato (□) / il soggetto passivo nello Stato richiedente (□) non è attualmente identificato ai fini IVA. Secondo il VIES o altre fonti, le cessioni/prestazioni sono state effettuate dopo la data di cessazione dell'attività. Si prega di fornire chiarimenti al riguardo. |
||||
□ C2 Il soggetto passivo nello Stato interpellato (□) / il soggetto passivo nello Stato richiedente (□) non è identificato ai fini IVA. Secondo il VIES o altre fonti, le cessioni/prestazioni sono state effettuate prima della data di registrazione. Si prega di fornire chiarimenti al riguardo. |
||||
Operazioni di beni/servizi |
||||
Beni □ C3 Secondo il VIES o altre fonti, il soggetto passivo nello Stato interpellato ha effettuato cessioni di beni, ma il soggetto passivo nello Stato richiedente: ○ non ha dichiarato l'acquisto dei beni; ○ nega di avere ricevuto i beni; ○ ha dichiarato acquisti per un importo diverso e l'importo dichiarato è: Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. |
||||
□ Si allega copia dei documenti in nostro possesso. |
||||
□ C4 Gli acquisti dichiarati dal soggetto passivo nello Stato richiedente non concordano con le informazioni VIES o da altre fonti. Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. |
||||
□ C5 Si prega di fornire gli indirizzi presso cui i beni sono stati consegnati. |
||||
Indirizzi: |
||||
□ C6 Il soggetto passivo nello Stato richiedente afferma di avere effettuato cessioni a una persona nello Stato interpellato. Si richiede di confermare la ricezione dei beni e di specificare se questi siano stati: □ contabilizzati:○ Sì ○ No □ dichiarati/pagati da un soggetto passivo nello Stato interpellato: ○ Sì ○ No Denominazione e/o partita IVA del soggetto passivo nello Stato interpellato. |
||||
Movimento precedente / successivo dei beni □ C7 Presso chi sono stati acquistati i beni? Si prega di fornire la(e) denominazione(i) della società e la(e) partita(e) IVA nel riquadro C41. □ C8 A chi sono stati rivenduti i beni? Si prega di fornire la(e) denominazione(i) della società e la(e) partita(e) IVA nel riquadro C41. |
||||
Servizi □ C9 Secondo il VIES o altre fonti, il soggetto passivo nello Stato interpellato ha effettuato prestazioni di servizi imponibili nello Stato richiedente, ma il soggetto passivo nello Stato richiedente: ○ non ha dichiarato il servizio; ○ nega di avere ricevuto il servizio; ○ ha dichiarato di aver ricevuto il servizio per un importo diverso e l'importo dichiarato è: Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. |
||||
□ Si allega copia dei documenti in nostro possesso. □ C10 Gli acquisti dichiarati dal soggetto passivo nello Stato richiedente non concordano con le informazioni VIES o da altre fonti. Si prega di indagare e fornire chiarimenti al riguardo. □ C11 Si prega di fornire gli indirizzi presso cui le prestazioni sono state rese. |
||||
Indirizzi: |
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□ C12 Il soggetto passivo nello Stato richiedente afferma di avere effettuato cessioni a una persona nello Stato interpellato. Si richiede di confermare la ricezione dei servizi e di specificare se questi siano stati: □ contabilizzati: ○ Sì ○ No □ dichiarati/pagati da un soggetto passivo nello Stato interpellato: ○ Sì ○ No Denominazione e/o partita IVA del soggetto passivo nello Stato interpellato. |
||||
Trasporto dei beni □ C13 Si prega di fornire la denominazione/partita IVA e l'indirizzo del trasportatore. |
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Denominazione e/o partita IVA e indirizzo: |
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□ C14 Chi ha ordinato e pagato il trasporto dei beni? |
||||
Denominazione e/o partita IVA e indirizzo: |
||||
□ C15 Chi è il proprietario dei mezzi di trasporto utilizzati? |
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Denominazione e/o partita IVA e indirizzo: |
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Fatture □ C16 Si prega di indicare l'importo della fattura e la valuta. |
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||||
Pagamento □ C17 Si prega di indicare l'importo pagato e la valuta. |
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□ C18 Si prega di fornire la denominazione dell'intestatario del conto bancario e il numero del conto da cui e/o su cui il pagamento è stato effettuato. |
||||
Da: Nome dell'intestatario del conto corrente bancario: Codice IBAN o numero del conto corrente bancario: Banca: A: Nome dell'intestatario del conto corrente bancario: Codice IBAN o numero del conto corrente bancario: Banca: |
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□ C19 Si prega di fornire i seguenti dettagli in caso di pagamento effettuato in contanti: □ Chi ha consegnato il denaro, a chi, dove e quando? □ Quale documento fiscale è stato emesso a conferma del pagamento? □ C20 Vi è traccia di pagamenti da parte di terzi? In caso affermativo, si prega di fornire ulteriori informazioni nel riquadro C41 ○ Sì ○ No |
||||
Piazzamento di un ordine □ C21 Si prega di fornire tutti i dettagli disponibili sulla persona che ha piazzato l'ordine, tutte le modalità di effettuazione dell'ordine e in che modo è stato stabilito il contatto tra il fornitore e il cliente. |
||||
Beni oggetto di regimi speciali/procedure particolari Si prega di spuntare la casella pertinente e formulare la domanda nel riquadro C40 □ C22 Operazioni triangolari. □ C23 Regime del margine. □ C24 Vendite a distanza di beni □ oggetto del regime dell'UE □ oggetto del regime di importazione. □ C25 Nuovi mezzi di trasporto ceduti a persone che non sono soggetti passivi. □ C26 Esenzioni derivanti dal regime doganale 42XX / 63XX. □ C27 Gas ed elettricità. □ C28 Regime di call-off stock. □ C29 Altro: |
||||
Prestazioni di servizi oggetto di disposizioni particolari Si prega di spuntare la casella pertinente e formulare la domanda nel riquadro C40 □ C30 Prestazioni di servizi da parte di un intermediario. □ C31 Prestazioni di servizi relativi a beni immobili. □ C32 Prestazioni di trasporto passeggeri. □ C33 Prestazioni di trasporto di beni. □ C34 Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti e perizie e lavori relativi a beni mobili materiali. □ C35 Prestazioni di servizi di ristorazione o catering diversi da quelli indicati nella casella C37. □ C36 Prestazioni di servizi di noleggio mezzi di trasporto. □ C37 Prestazioni di servizi di catering o di ristorazione per consumazione a bordo di navi, aeromobili o treni. □ C38 Prestazioni di servizi □ oggetto del regime extra-UE □ oggetto del regime dell'UE □ C39 Servizi per i quali si applica il principio di effettiva utilizzazione ed effettiva fruizione. □ C40 Informazioni sul contesto e ulteriori domande |
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C41 Riquadro di risposta a testo libero |
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D) RICHIESTA DI DOCUMENTI |
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Si prega di fornire copia dei seguenti documenti (ove applicabile, confrontare importo e periodo nelle parti B12 e B13) |
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□ D1 Fatture |
○ Fornite |
○ Non disponibili |
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□ D2 Contratti |
○ Forniti |
○ Non disponibili |
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□ D3 Ordini |
○ Forniti |
○ Non disponibili |
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□ D4 Prove dell'avvenuto pagamento |
○ Fornite |
○ Non disponibili |
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□ D5 Documenti di trasporto |
○ Forniti |
○ Non disponibili |
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□ D6 Registro dei creditori del soggetto passivo nello Stato interpellato |
○ Fornito |
○ Non disponibile |
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□ D7 Registro dei debitori del soggetto passivo nello Stato interpellato |
○ Fornito |
○ Non disponibile |
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□ D8 Registri di call-off stock Da A |
○ Forniti |
○ Non disponibili |
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□ D9 Registri relativi allo sportello unico/sportello unico per le importazioni Da A |
○ Forniti |
○ Non disponibili |
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□ D10 Estratti conto bancario Da A |
○ Forniti |
○ Non disponibili |
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□ D11 Altri |
○ Forniti |
○ Non disponibili |
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E) TRASMISSIONE SPONTANEA DI INFORMAZIONI (GENERALE) |
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□ E1 Sulla base dei registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio, sembra che tale soggetto passivo sia registrato nello Stato di destinazione. □ E2 Secondo i registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio □ i beni / □ i servizi gli sono stati forniti da un soggetto passivo nello Stato di destinazione, ma nessuna informazione è disponibile mediante VIES/Dogana o altre fonti di dati. □ E3 Secondo i registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio, sui beni forniti l'IVA dev'essere pagata allo Stato di destinazione, ma nessun dato è stato inserito in VIES/Dogana o altre fonti di dati. □ E4 Secondo il VIES/Dogana o altre fonti di dati, il soggetto passivo nello Stato di destinazione ha effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo nello Stato di invio ma tale soggetto passivo: □ non ha dichiarato l'acquisto dei □ beni / il ricevimento dei □ servizi; □ nega l'acquisto dei □ beni/ il ricevimento dei □ servizi. □ E5 Secondo i registri contabili del soggetto passivo nello Stato di invio, l'IVA dev'essere pagata nello Stato di destinazione sulle prestazioni rese. □ E6 Contesto e informazioni supplementari: □ E7 Si allega copia delle fatture in nostro possesso. |
||||
F) FRODI CAROSELLO: CONTROLLO DELLA REGISTRAZIONE / DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE |
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A) Identificazione dell'impresa |
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Autorità richiedente |
Autorità interpellata |
Autorità interpellata (3) |
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F1 Partita IVA (oppure codice fiscale) |
F1 Partita IVA (oppure codice fiscale) ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
Partita IVA: |
Partita IVA: |
Partita IVA: |
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□ Partita IVA non disponibile |
□ Partita IVA non disponibile |
□ Partita IVA non disponibile |
||
Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
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F2 Nome |
F2 Nome ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
|
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Nome: |
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F3 Indirizzo |
F3 Indirizzo ○ Si prega di compilare |
|
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|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
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Indirizzo: |
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F4 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): |
F4 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): ○ Si prega di compilare |
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○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
||
a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
||
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
||
c) Costituzione |
c) Costituzione |
c) Costituzione |
||
F5 Proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività |
F5 Proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
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a) Nome |
a) Nome |
a) Nome |
||
b) Indirizzo |
b) Indirizzo |
b) Indirizzo |
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c) Data di nascita |
c) Data di nascita |
c) Data di nascita |
||
d) Nazionalità |
d) Nazionalità |
d) Nazionalità |
||
F6 Amministratori/direttori |
F6 Amministratori/direttori ○ Si prega di compilare |
|
||
|
○ Si prega di confermare |
○ Confermo ○ Non confermo |
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a) Nome |
a) Nome |
a) Nome |
||
b) Indirizzo |
b) Indirizzo |
b) Indirizzo |
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c) Data di nascita |
c) Data di nascita |
c) Data di nascita |
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d) Nazionalità |
d) Nazionalità |
d) Nazionalità |
||
B) Informazioni richieste |
||||
□ F7 Le persone indicate nei campi F5 e F6 (con l'indicazione della data di nascita se nota) risultano in qualche vostro database? |
○ Sì ○ No |
|||
□ F8 Le persone indicate nei campi F5 e F6 sono note per crimini finanziari? |
□ Le informazioni richieste non possono essere fornite per ragioni di carattere legale. ○ Sì ○ No |
|||
□ F9 Le persone indicate nei campi F5 e F6 risultano coinvolte in frodi carosello o in altro tipo di frode? |
□ Le informazioni richieste non possono essere fornite per ragioni di carattere legale. ○ Sì ○ No |
|||
□ F10 Le persone indicate nei campi F5 e F6 sono residenti o collegate con l'indirizzo dichiarato? |
○ Sì ○ No |
|||
□ F11 L'indirizzo dichiarato è l'indirizzo di residenza/della sede/del domicilio/del commercialista/altro? |
○ Sì ○ No |
|||
□ F12 Qual è il tipo di attività? |
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|||
□ F13 Esistono sospetti sul rispetto degli obblighi fiscali del contribuente? |
○ Sì ○ No |
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□ F14 Per quale motivo è stata cancellata la partita IVA? |
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|||
□ F15 Si prega di indicare ogni altra impresa collegata (4) indicando le relative partite IVA ed eventuali pareri circa l'attendibilità delle stesse. |
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|||
□ F16 Si prega di fornire i dettagli dei conti bancari conosciuti intestati all'attività nello Stato interpellato e a eventuali attività connesse. |
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|||
□ F17 Si prega di fornire le informazioni risultanti dagli elenchi riepilogativi o dalle dichiarazioni doganali sulle cessioni/acquisti di beni/servizi per l'anno (gli anni): |
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|||
□ F18 Si prega di fornire informazioni dalle dichiarazioni IVA circa i pagamenti per l'anno/gli anni: |
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□ F19 Eventuali osservazioni aggiuntive: |
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G) TRASMISSIONE SPONTANEA DI INFORMAZIONI (FRODI CAROSELLO) |
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Autorità che invia |
Autorità che riceve |
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Identificazione dell'impresa G1 Partita IVA (oppure codice fiscale) |
Identificazione dell'impresa G1 Partita IVA (oppure codice fiscale) |
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Partita IVA: |
Partita IVA: |
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□ Partita IVA non disponibile |
□ Partita IVA non disponibile |
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Codice fiscale: |
Codice fiscale: |
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G2 Nome |
G2 Nome |
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G3 Indirizzo |
G3 Indirizzo |
|||
G4 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): |
G4 Le seguenti date nel formato (AAAA/MM/GG): |
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a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
a) attribuzione della partita IVA/codice fiscale |
|||
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
b) cancellazione della partita IVA/codice fiscale |
|||
c) Costituzione |
c) Costituzione |
|||
G5 Proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività |
G5 Proprietari, titolari, soci, partner, agenti, parti interessate o persone aventi altri diritti nell'attività |
|||
a) Nome |
a) Nome |
|||
b) Indirizzo |
b) Indirizzo |
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c) Data di nascita |
c) Data di nascita |
|||
d) Nazionalità |
d) Nazionalità |
|||
G6 Amministratori/direttori |
G6 Amministratori/direttori |
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a) Nome |
a) Nome |
|||
b) Indirizzo |
b) Indirizzo |
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c) Data di nascita |
c) Data di nascita |
|||
d) Nazionalità |
d) Nazionalità |
|||
Eventuali osservazioni aggiuntive |
||||
H) FEEDBACK (5) |
||||
Risultati derivanti dalle informazioni fornite: |
||||
1) L'informazione fornita: |
||||
□ Ha comportato un accertamento integrativo dell'IVA o di altre imposte. Si prega di fornire dettagli sul tipo e l'importo della tassa accertata. |
||||
Tipo di imposta: |
||||
Ulteriori accertamenti: |
||||
Sanzione: |
||||
□ Ha comportato la registrazione ai fini IVA. |
||||
□ Ha comportato la deregistrazione ai fini IVA. |
||||
□ Ha comportato la cancellazione di una partita IVA dal VIES o dalla base dati dei soggetti passivi registrati ai fini IVA. |
||||
□ Ha comportato la correzione di dichiarazioni IVA. |
||||
□ Ha condotto a un controllo documentale. |
||||
□ Ha condotto a una nuova procedura di verifica oppure è stata usata nel quadro di una verifica in corso. |
||||
□ Ha condotto a un'indagine su una frode. |
||||
□ Ha comportato una richiesta di informazioni. |
||||
□ Ha richiesto la presenza in uffici amministrativi o la partecipazione in indagini amministrative. |
||||
□ Ha innescato un controllo multilaterale. |
||||
□ Ha comportato altre azioni: |
||||
□ Non ha condotto ad alcuna azione sostanziale. |
||||
2) Altri commenti: |
||||
Data di trasmissione: |
||||
(1)
In questa terza colonna l'autorità interpellata può compilare le informazioni richieste dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di compilare" nella seconda colonna) oppure confermare la veridicità delle informazioni fornite dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di confermare" e fornendo le informazioni nella seconda colonna).
(2)
Per attività principale effettiva si intende la reale attività principale svolta dall'impresa (diversa da un'altra eventualmente dichiarata).
(3)
In questa terza colonna l'autorità interpellata può compilare le informazioni richieste dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di compilare" nella seconda colonna) oppure confermare la veridicità delle informazioni fornite dall'autorità richiedente (spuntando la casella "Si prega di confermare" e fornendo le informazioni nella seconda colonna).
(4)
Si tratta di qualsiasi attività che abbia direttori comuni o altri legami giuridici, economici o finanziari con l'attività di cui alla sezione A.
(5)
Da compilare a cura dell'autorità competente che riceve le informazioni. |
SEZIONE 4
ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO
Articolo 4.1
Comunicazione
Una richiesta per via elettronica per l'applicazione del titolo III del presente protocollo è inviata tra le caselle di posta CCN create per il tipo di imposta o dazio cui si riferisce la richiesta, a meno che gli uffici centrali di collegamento dello Stato richiedente e dello Stato interpellato non convengano che una delle caselle di posta può essere utilizzata per richieste riguardanti diversi tipi di imposte o dazi.
Tuttavia, se una richiesta di notifica di documenti riguarda più di un tipo di imposta o di dazio, l'autorità richiedente invia tale richiesta a una casella di posta creata per almeno uno dei tipi di crediti menzionati nei documenti da notificare.
Articolo 4.2
Modalità di attuazione relative al titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato
Articolo 4.3
Conversione delle somme da recuperare
Per le richieste inviate a uno Stato membro, il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'assistenza al recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca d'Inghilterra il giorno precedente alla data in cui la richiesta è inviata. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca d'Inghilterra prima della data di invio della richiesta.
Articolo 4.4
Trasferimento degli importi recuperati
Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall'autorità interpellata sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato richiedente, l'autorità interpellata può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
l'autorità interpellata ritiene probabile che l'esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata; e
l'autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.
Articolo 4.5
Rimborso degli importi recuperati
L'autorità interpellata, immediatamente dopo essere stata informata di qualsiasi azione intrapresa nello Stato interpellato per il rimborso delle somme recuperate o per l'indennizzo in relazione al recupero dei crediti contestati, ne dà notifica all'autorità richiedente.
Per quanto possibile, l'autorità interpellata coinvolge l'autorità richiedente nelle procedure per liquidare l'importo da rimborsare e l'indennizzo dovuto. Dopo aver ricevuto la domanda motivata dell'autorità interpellata, l'autorità richiedente trasferisce le somme restituite e l'indennizzo corrisposto entro due mesi dalla ricezione di tale domanda.
Articolo 4.6
Moduli standard
Modello A
Modulo uniforme di notifica contenente informazioni sul documento o sui documenti notificati
(da inviare al destinatario della notifica)(1)
Il presente documento accompagna il documento o i documenti notificati dall'autorità competente del seguente Stato: [nome dello Stato interpellato].
La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti del seguente Stato: [nome dello Stato richiedente], che ha chiesto assistenza alla notifica, conformemente all'articolo PIVA.23 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l'Unione europea e il Regno Unito.
A. DESTINATARIO DELLA NOTIFICA
– |
Nome |
– |
Indirizzo (conosciuto o presunto) |
– |
Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario |
B. OBIETTIVO DELLA NOTIFICA
La presente notifica è finalizzata:
□ |
a informare il destinatario in merito al o ai documenti allegati al presente documento. |
□ |
a interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nel o nei documenti notificati. |
□ |
a confermare al destinatario l'obbligo di versare gli importi menzionati al punto D. |
Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario.
Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto:
□ |
debitore principale |
□ |
codebitore |
□ |
persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte e altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente |
□ |
persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti |
□ |
terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone. |
(Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o debiti nei confronti delle stesse persone o un terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone:
i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al pagamento in quanto:
□ |
debitore principale: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] |
□ |
codebitore: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)] |
□ |
persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte e altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]). |
L'autorità richiedente dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] ha invitato le autorità competenti dello Stato interpellato [nome dello Stato interpellato] a eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente legata ad alcun termine di prescrizione.
C. UFFICIO O UFFICI RESPONSABILI PER IL DOCUMENTO O I DOCUMENTI NOTIFICATI
Ufficio responsabile per i documenti allegati:
– |
Nome: |
– |
Indirizzo: |
– |
Ulteriori recapiti: |
– |
Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio: |
Ulteriori informazioni riguardo □ al documento o ai documenti notificati □ e/o alla possibilità di contestare gli obblighi possono essere ottenute presso
□ |
il sopra citato ufficio responsabile per il documento o i documenti allegati, e/o |
|
□ |
il seguente ufficio: |
|
|
|
Nome: |
|
Indirizzo: |
|
|
Ulteriori recapiti: |
|
|
Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio: |
D. DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI
Documento [numero]
– |
Numero di riferimento: |
|
– |
Data di emissione: |
|
– |
Tipo di documento notificato: |
|
|
□ |
Accertamento dell'imposta |
□ |
Ordine di pagamento |
|
□ |
Decisione a seguito di un ricorso amministrativo |
|
□ |
Altri documenti amministrativi: |
|
□ |
Sentenza/ordinanza di: |
|
□ |
Altro documento giudiziario: |
– |
Nome del credito o dei crediti in questione (nella lingua dello Stato richiedente): |
– |
Tipo di credito o di crediti in questione: |
– |
Importo dei crediti o del credito in questione: |
|
|
□ |
Capitale: |
□ |
Penali e sanzioni di natura amministrativa: |
|
□ |
Interessi fino al [data]: |
|
□ |
Spese fino al [data]: |
|
□ |
Tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano il credito di cui al punto [x]: |
|
□ |
Importo totale del credito o dei crediti in questione: |
– |
Il pagamento dell'importo di cui al punto [x] deve essere effettuato: |
|
|
□ |
anteriormente al: |
□ |
entro [numero] giorni dalla data della presente notifica |
|
□ |
immediatamente |
– |
Il pagamento deve essere effettuato a favore di: |
|
|
– |
Titolare del conto: |
– |
Numero di conto bancario internazionale (IBAN): |
|
– |
Codice identificativo della banca (BIC): |
|
– |
Nome della banca: |
– |
Riferimento da utilizzare per il pagamento: |
– |
Il destinatario può rispondere al documento o ai documenti notificati. |
|
|
□ |
Ultimo giorno per rispondere: |
□ |
Termine per la risposta: |
– |
Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inviata la risposta: |
– |
Possibilità di contestazione: |
||
|
□ |
Il termine per la contestazione del credito o del documento/dei documenti notificati è già scaduto |
|
□ |
Ultimo giorno per contestare il credito: |
||
□ |
Termine per la contestazione del credito: [numero di giorni] |
||
|
□ |
dalla data della presente notifica |
|
□ |
dall'emissione del documento o dei documenti notificati |
||
□ |
altra data: |
– |
Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inoltrata la contestazione: |
Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l'esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle autorità dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] rientrano nell'ambito di competenza degli organismi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all'articolo PIVA.29 del summenzionato protocollo tra l'Unione europea e il Regno Unito.
Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].
□ |
Si noti che il recupero può avere inizio prima dello scadere del termine entro il quale il credito può essere contestato. |
– |
Altre informazioni: |
______________
(1) Gli elementi in corsivo sono facoltativi.
Modello B
Titolo uniforme che consente l'esecuzione dei crediti di cui all'articolo PIVA.27 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l'Unione europea e il Regno Unito(1)
TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEI CREDITI
– |
Data di emissione: |
– |
Numero di riferimento: |
TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DEI CREDITI
– |
Data di emissione del titolo uniforme originale: |
– |
Data della modifica: |
– |
Motivo della modifica: |
□ |
sentenza/ordinanza di [nome dell'organo giurisdizionale] del [data] |
□ |
decisione amministrativa del [data] |
– |
Numero di riferimento: |
Stato che emette il presente documento: [nome dello Stato richiedente]
Le misure di recupero adottate nello Stato interpellato sono basate su:
□ |
un titolo uniforme che consente l'esecuzione conformemente all'articolo PIVA.27 del summenzionato protocollo. |
□ |
un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione conformemente all'articolo PIVA.30 del summenzionato protocollo (per tenere conto della decisione dell'organo competente di cui all'articolo PIVA.29, paragrafo 1, dello stesso protocollo). |
Il presente documento è il titolo uniforme che consente l'esecuzione (comprese le misure cautelari). Esso riguarda il credito o i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente]. Il titolo iniziale per l'esecuzione del credito o dei crediti considerati è stato notificato nella misura in cui sia previsto dalla normativa nazionale dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].
Le controversie relative al credito o ai crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente all'articolo PIVA.29 del summenzionato protocollo. Ogni siffatta azione è promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].
DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE
Identificazione del credito/dei crediti [numero]
1. |
Riferimento: |
|
2. |
Tipo di credito o di crediti in questione: |
|
3. |
Nome dell'imposta/del dazio in questione: |
|
4. |
Periodo o data interessati: |
|
5. |
Data di costituzione del credito: |
|
6. |
Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione: |
|
7. |
Importo del credito ancora dovuto: |
|
|
□ |
capitale: |
□ |
penali e sanzioni di natura amministrativa: |
|
□ |
interessi fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta: |
|
□ |
spese fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta: |
□ |
importo totale del credito in questione: |
8. Data di notifica del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente: [nome dello Stato richiedente]
□ |
Data: |
□ |
Data non disponibile |
9. Ufficio responsabile dell'accertamento del credito:
– |
Nome: |
– |
Indirizzo: |
– |
Ulteriori recapiti: |
– |
Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio: |
10. Ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento possono essere ottenute presso:
□ |
l'ufficio sopra indicato |
|
□ |
il seguente ufficio responsabile del titolo uniforme che consente l'esecuzione: |
|
|
– |
Nome: |
– |
Indirizzo: |
|
– |
Ulteriori recapiti: |
|
– |
Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio: |
Identificazione delle persone interessate nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione
Nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione è menzionata la persona seguente
□ |
una persona fisica |
|
□ |
altro |
|
|
– |
Nome |
– |
Indirizzo (conosciuto o presunto) |
|
– |
Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario |
□ |
Rappresentante legale |
|
|
– |
Nome |
– |
Indirizzo (conosciuto o presunto) |
|
– |
Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario |
Motivo della responsabilità:
□ |
debitore principale |
□ |
codebitore |
□ |
persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte e altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente |
Nel titolo o nei titoli nazionali che consente/consentono l'esecuzione è inoltre menzionata/sono inoltre menzionate la o le persone seguenti:
□ |
una persona fisica |
|
□ |
altro |
|
|
– |
Nome: |
– |
Indirizzo (conosciuto o presunto): |
|
– |
Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario: |
□ |
Rappresentante legale |
|
|
– |
Nome: |
– |
Indirizzo (conosciuto o presunto): |
|
– |
Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario: |
Motivo della responsabilità:
□ |
debitore principale |
□ |
codebitore |
□ |
persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte e altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente |
Altre informazioni
Importo totale del credito o dei crediti
– |
nella valuta dello Stato richiedente: |
– |
nella valuta dello Stato interpellato: |
_____________
(1) Gli elementi in corsivo sono facoltativi.
Modello C – richiesta di informazioni
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Sulla base dell'articolo PIVA.20 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l'Unione europea e il Regno Unito
AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RI
Natura del credito o dei crediti:
1. STATO DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE |
||
A. Autorità richiedente Paese: Nome: Telefono: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: Competenze linguistiche: |
|
B. Ufficio di avvio della richiesta Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Telefono: E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: |
2. STATO DELL'AUTORITÀ INTERPELLATA |
||
A. Autorità interpellata Paese: Nome: Telefono: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: Competenze linguistiche: |
|
B. Ufficio che tratta la richiesta Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Telefono: E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: |
3. INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA |
□ Questa autorità richiedente prega l'autorità interpellata di non informare della domanda la persona interessata/le persone interessate. □ Questa autorità richiedente conferma che le informazioni da ricevere saranno soggette alle disposizioni in materia di segretezza definite nella base giuridica summenzionata. |
4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PERSONA INTERESSATA |
A. Si domandano informazioni riguardo a: □ Per le persone fisiche: Nome/i: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona: □ noto — □ presunto — Via e numero civico: — Ulteriori dati dell'indirizzo: — Codice postale e città: — Paese: □ Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Status giuridico: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona giuridica: □ noto — □ presunto — Via e numero civico: — Ulteriori dati dell'indirizzo: — Codice postale e città: — Paese: □ Rappresentante legale Nome: Indirizzo del rappresentante legale: □ noto — □ presunto — Via e numero civico: — Ulteriori dati dell'indirizzo: — Codice postale e città: — Paese: |
B. Responsabilità: la persona interessata è: □ debitore principale □ codebitore □ persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte e altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente □ persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti □ terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone. |
C. Altre informazioni utili relative alle persone di cui sopra: □ Numero o numeri di conto bancario — Numero di conto bancario (IBAN): — Codice identificativo della banca (BIC): — Nome della banca: □ Informazioni sulla vettura in data 20AA/MM/GG — numero di targa della vettura: — marca della vettura: — colore della vettura: □ Importo stimato o provvisorio o □ esatto del credito o dei crediti: □ Altro: |
5. INFORMAZIONI RICHIESTE |
□ Informazioni relative all'identità della persona interessata (per le persone fisiche: nome completo, data e luogo di nascita; per le persone giuridiche: ragione sociale e status giuridico) □ Informazioni relative all'indirizzo □ Informazioni relative al reddito e ai beni ai fini del recupero □ Informazioni relative agli eredi e/o ai successori legali □ Altro: |
6. SEGUITO DELLA DOMANDA DI INFORMAZIONI |
|||||
Data |
N. |
Messaggio |
Autorità richiedente |
Autorità interpellata |
|
data |
1 □ |
Questa autorità interpellata accusa ricezione della richiesta. |
|||
data □ Da combinare con la conferma di ricezione |
2 □ |
Questa autorità interpellata invita l'autorità richiedente a completare la domanda con le seguenti informazioni supplementari: |
|||
data |
3 □ |
Questa autorità interpellata non ha ancora ricevuto le informazioni supplementari richieste e chiuderà la richiesta se non riceverà tali informazioni prima del 20AA/MM/GG. |
|||
data |
4 |
Questa autorità richiedente |
|||
|
□ |
a |
fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: |
||
|
□ |
b |
non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste (perché:) |
||
data |
5 □ |
Questa autorità interpellata accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. |
|||
data |
6 |
Questa autorità interpellata non fornisce assistenza e chiude il caso perché: |
|||
□ |
a |
non è competente per nessuno dei crediti cui si riferisce la richiesta |
|||
□ |
b |
il credito risale a una data antecedente a quanto previsto nel protocollo |
|||
□ |
c |
l'importo del credito è inferiore alla soglia |
|||
□ |
d |
non è in grado di ottenere tali informazioni ai fini del recupero di crediti nazionali analoghi |
|||
□ |
e |
si rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali |
|||
□ |
f |
la comunicazione di queste informazioni pregiudicherebbe la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato |
|||
|
□ |
g |
l'autorità richiedente non ha fornito tutte le informazioni supplementari richieste |
||
|
□ |
h |
altro motivo: |
||
data |
7 □ |
Questa autorità richiedente chiede di essere informata in merito allo stato attuale della sua richiesta. |
|||
data |
8 |
Questa autorità interpellata non può fornire le informazioni ora in quanto: □ ha chiesto informazioni ad altri organismi pubblici □ ha chiesto informazioni a terzi □ sta organizzando una chiamata personale □ altro motivo: |
|||
data |
9 |
Non è possibile ottenere le informazioni richieste in quanto: |
|||
□ |
a |
la persona interessata è ignota |
|||
□ |
b |
i dati disponibili non sono sufficienti per identificare la persona interessata |
|||
□ |
c |
la persona interessata si è trasferita, l'indirizzo non è noto |
|||
□ |
d |
le informazioni richieste non sono disponibili |
|||
□ |
e |
altro motivo: |
|||
data |
10 □ |
L'autorità interpellata trasmette la seguente parte delle informazioni richieste: |
|||
data |
11 |
L'autorità interpellata trasmette tutte le informazioni richieste (o la loro parte finale): |
|||
|
□ |
a |
Identità confermata |
||
|
□ |
b |
Indirizzo confermato |
||
|
□ |
c |
I seguenti dati relativi all'identità della persona interessata sono cambiati (o aggiunti): |
||
|
|
|
Per le persone fisiche: |
||
|
|
|
□ Nome/i: |
||
|
|
|
□ Cognome: |
||
|
|
|
□ Cognome da nubile: |
||
|
|
|
□ Data di nascita: |
||
|
|
|
□ Luogo di nascita: |
||
|
|
|
Per le persone giuridiche: |
||
|
|
|
□ Status giuridico: |
||
|
|
|
□ Ragione sociale: |
||
|
□ |
d |
I seguenti dati relativi all'indirizzo sono cambiati (o aggiunti): |
||
|
|
|
□ Via e numero civico: |
||
|
|
|
□ Ulteriori dati dell'indirizzo: |
||
|
|
|
□ Codice postale e città: |
||
|
|
|
□ Paese: |
||
|
|
|
□ Telefono: |
||
|
|
|
□ Fax: |
||
|
|
|
□ E-mail: |
||
|
□ |
e |
Situazione finanziaria: |
||
|
|
|
□ Conto o conti bancari noti: |
||
|
|
|
Numero di conto bancario (IBAN): … |
||
|
|
|
Codice identificativo della banca (BIC): … |
||
|
|
|
Nome della banca: … |
||
|
|
|
□ Situazione professionale: □ Dipendente — □ Lavoratore autonomo — □ Disoccupato |
||
|
|
|
□ La persona interessata sembra non avere i mezzi per saldare il debito / beni utili al recupero |
||
|
|
|
□ La persona interessata è fallita/insolvente: |
||
|
|
|
— Data della sentenza: |
||
|
|
|
— Data di chiusura del fallimento: |
||
|
|
|
— Estremi del curatore: |
||
|
|
|
Nome: |
||
|
|
|
Via e numero civico: |
||
|
|
|
Ulteriori dati dell'indirizzo: |
||
|
|
|
Codice postale e città: |
||
|
|
|
Paese: |
||
|
|
|
□ La persona interessata sembra avere: |
||
|
|
|
□ mezzi limitati per saldare parzialmente il debito |
||
|
|
|
□ mezzi/beni sufficienti per il recupero |
||
|
|
|
□ Osservazioni: |
||
|
□ |
f |
Debito contestato |
||
|
|
|
□ Alla persona interessata è stato consigliato di contestare il credito nello Stato dell'autorità richiedente |
||
|
|
|
□ Riferimenti della controversia, se disponibili: |
||
|
|
|
□ Ulteriori particolari |
||
|
□ |
g |
Il debitore è deceduto in data AAAA/MM/GG |
||
|
□ |
h |
Nome e indirizzo degli eredi/dell'esecutore testamentario: |
||
|
□ |
i |
Altre osservazioni: |
||
|
□ |
j |
Raccomandiamo di proseguire la procedura di recupero |
||
|
□ |
k |
Raccomandiamo di non proseguire la procedura di recupero |
||
data |
12 □ |
Questa autorità richiedente ritira la sua richiesta di informazioni. |
|||
data |
13 □ |
Altro: osservazioni o dell'autorità richiedente o o dell'autorità interpellata |
Modello D – richiesta di notifica
RICHIESTA DI NOTIFICA
Sulla base dell'articolo PIVA.23 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l'Unione europea e il Regno Unito
AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RN
Natura del credito o dei crediti:
1. STATO DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE |
||
A. Autorità richiedente Paese: Nome: Telefono: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: Competenze linguistiche: |
|
B. Ufficio di avvio della richiesta Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Telefono: E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: |
2. STATO DELL'AUTORITÀ INTERPELLATA |
||
A. Autorità interpellata Paese: Nome: Telefono: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: Competenze linguistiche: |
|
B. Ufficio che tratta la richiesta Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Telefono: E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: |
3. INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA |
□ Termine ultimo per la notifica di questi documenti al fine di evitare problemi con il termine di prescrizione (se necessario): 20AA/MM/GG □ Altre osservazioni: |
4. IDENTIFICAZIONE DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICA |
A. La notifica deve essere effettuata a: □ Per le persone fisiche: Nome/i: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona: □ noto — □ presunto: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: □ Per le persone giuridiche: Ragione sociale: Status giuridico: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona giuridica: □ noto — □ presunto Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: □ Rappresentante legale Nome: Indirizzo del rappresentante legale: □ noto — □ presunto Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: Paese: |
B. Altre informazioni utili relative alle persone di cui sopra: |
5 |
OBIETTIVO DELLA NOTIFICA: Cfr. il modulo uniforme di notifica allegato. |
6 |
DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI: Cfr. il modulo uniforme di notifica allegato. |
7. SEGUITO DELLA DOMANDA DI NOTIFICA |
|||||
Data |
N. |
Messaggio |
Autorità richiedente |
Autorità interpellata |
|
data |
1 □ |
Questa autorità interpellata accusa ricezione della richiesta. |
|||
data |
2 □ |
Questa autorità interpellata invita l'autorità richiedente a completare la domanda con le seguenti informazioni supplementari: |
|||
data |
3 □ |
Questa autorità interpellata non ha ancora ricevuto le informazioni supplementari richieste e chiuderà la richiesta se non riceverà tali informazioni prima del 20AA/MM/GG. |
|||
data |
4 |
Questa autorità richiedente |
|||
|
□ |
a |
fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: |
||
|
□ |
b |
non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste (perché: ) |
||
data |
5 □ |
Questa autorità interpellata accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. |
|||
data |
6 □ □ □ □ □ |
Questa autorità interpellata non fornisce assistenza e chiude il caso perché: |
|||
a |
non è competente per nessuna delle imposte cui si riferisce la richiesta |
||||
b |
il credito o i crediti risalgono a una data antecedente a quanto previsto nel protocollo |
||||
c |
l'importo del credito o dei crediti è inferiore alla soglia |
||||
d |
l'autorità richiedente non ha fornito tutte le informazioni supplementari richieste |
||||
e |
altro motivo: |
||||
data |
7 □ |
Questa autorità richiedente chiede di essere informata in merito allo stato attuale della sua richiesta. |
|||
data |
8 |
Questa autorità interpellata informa che: |
|||
|
□ |
a |
il documento o i documenti sono stati notificati al destinatario, con effetto giuridico ai sensi della legislazione nazionale dello Stato dell'autorità interpellata, in data 20AA/MM/GG. |
||
|
|
|
La notifica è stata effettuata: |
||
|
|
|
□ al destinatario di persona |
||
|
|
|
□ per posta |
||
|
|
|
□ per posta elettronica |
||
|
|
|
□ per posta raccomandata |
||
|
|
|
□ da parte dell'ufficiale giudiziario |
||
|
|
|
□ con un'altra procedura |
||
|
□ |
b |
non è stato possibile notificare il documento/i documenti di cui sopra alla persona interessata per il motivo seguente: |
||
|
|
|
□ destinatario o destinatari non noti |
||
|
|
|
□ destinatario o destinatari deceduti |
||
|
|
|
□ il destinatario o i destinatari hanno lasciato lo Stato. Nuovo indirizzo: |
||
|
|
|
□ altro: |
||
data |
9 □ |
Questa autorità richiedente ritira la sua richiesta di notifica. |
|||
data |
10 □ |
Altro: osservazioni o dell'autorità richiedente o o dell'autorità interpellata: |
Modello E – domanda di recupero o misure cautelari
DOMANDA DI □ MISURE DI RECUPERO
Sulla base dell'articolo PIVA.25 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l'Unione europea e il Regno Unito
E/O □ MISURE CAUTELARI
Sulla base dell'articolo PIVA.31 del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte tra l'Unione europea e il Regno Unito
Riferimento: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RR(RP)
Natura del credito o dei crediti:
1. STATO DELL'AUTORITÀ RICHIEDENTE |
||
A. Autorità richiedente Paese: Nome: Telefono: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: Competenze linguistiche: |
|
B. Ufficio di avvio della richiesta Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Telefono: E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: |
2. STATO DELL'AUTORITÀ INTERPELLATA |
||
A. Autorità interpellata Paese: Nome: Telefono: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: Competenze linguistiche: |
|
B. Ufficio che tratta la richiesta Nome: Indirizzo: Codice postale: Città: Telefono: E-mail: Riferimento della pratica: Nome del funzionario competente: |
3. INFORMAZIONI SULLA DOMANDA |
□ Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. □ Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. □ Il credito/i crediti non è/non sono contestato/i. □ Il credito/i crediti non può/non possono più essere contestato/i mediante ricorso amministrativo/dinanzi agli organi giurisdizionali. □ Il credito/i crediti è/sono contestato/i, ma le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative in vigore nello Stato dell'autorità richiedente consentono il recupero di un credito contestato. □ L'importo totale dei crediti per i quali è richiesta assistenza non è inferiore a 5 000 GBP. □ La presente richiesta riguarda crediti che soddisfano il requisito dell'età applicabile ai sensi del protocollo. □ La presente richiesta di misure cautelari si fonda sulle ragioni descritte nel/nei documento/i allegato/i. □ La presente richiesta è accompagnata da un titolo che consente misure cautelari nello Stato richiedente. □ Chiediamo di non informare il debitore/altra persona interessata prima delle misure cautelari. □ Contattateci se si verifica la seguente situazione specifica (utilizzando il campo di testo libero alla fine del modulo di richiesta): □ Questa autorità richiedente rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata. □ Caso riservato: |
4. ISTRUZIONI DI PAGAMENTO |
A. Si prega di versare l'importo del credito recuperato nel conto: — Numero di conto bancario (IBAN): — Codice identificativo della banca (BIC): — Nome della banca: — Nome dell'intestatario del conto corrente bancario: — Indirizzo del titolare del conto: — Riferimento del pagamento da utilizzare all'atto del trasferimento del denaro: |
B. Il pagamento rateale: □ è ammesso senza ulteriore consultazione □ è ammesso solo previa consultazione (si prega di utilizzare il riquadro 7, punto 20 per questa consultazione) □ non è ammesso |
5. INFORMAZIONI SULLA PERSONA INTERESSATA DALLA RICHIESTA |
||
A |
Il recupero/l'adozione di misure cautelari è richiesto/a nei confronti di: |
|
|
□ Per le persone fisiche: Nome/i: Cognome: Cognome da nubile (cognome di nascita): Data di nascita: Luogo di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona fisica/giuridica interessata: □ noto — □ presunto Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: □ Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Altri dati identificativi: Indirizzo della persona fisica/giuridica interessata: □ noto — □ presunto Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: — altre informazioni relative alla persona interessata: — □Rappresentante legale — Nome: Ulteriori dati dell'indirizzo: □ noto — □ presunto Via e numero civico: Codice postale e città: Paese: |
|
B |
Altre informazioni utili sulla richiesta e/o persona |
|
|
1 □ |
La/e persona/e seguente/i è/sono codebitore/i: [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] — Identità di questa persona: —□ Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: □ Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: — altre informazioni relative al/ai codebitore/i interessato/i: |
|
2 □ |
La persona o le persone seguenti detengono beni appartenenti alla persona interessata dalla presente richiesta: [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] — Identità di questa persona: —□ Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: □ Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: — beni detenuti da quest'altra persona: |
|
3 □ |
La persona o le persone seguenti sono debitori nei confronti della persona interessata dalla presente richiesta: [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] — Identità di questa persona: —□ Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: □ Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: — debiti (futuri) di quest'altra persona: |
|
4 □ |
Vi sono una o più altre persone diverse dalla persona interessata dalla presente richiesta che sono tenute al pagamento di dazi, imposte e altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente. [Dovrebbe essere possibile aggiungere più di un nome di tali persone] — Identità di questa persona: —□ Per le persone fisiche: Nome: Data di nascita: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: □ Per le persone giuridiche: Status giuridico: Ragione sociale: Partita IVA: Codice fiscale: Via e numero civico: Ulteriori dati dell'indirizzo: Codice postale e città: — Motivo o natura della responsabilità di quest'altra persona: |
6. DESCRIZIONE DEL CREDITO O DEI CREDITI: Cfr. il titolo uniforme allegato che consente l'esecuzione nello Stato interpellato. |
7. SEGUITO DELLA RICHIESTA |
Autorità richiedente |
Autorità interpellata |
|||
data |
1 □ |
Questa autorità interpellata accusa ricezione della richiesta. |
|||
data □ Da combinare con la conferma di ricezione |
2 □ |
Questa autorità interpellata invita l'autorità richiedente a completare la domanda con le seguenti informazioni supplementari: |
|||
data |
3 □ |
Questa autorità interpellata non ha ancora ricevuto le informazioni supplementari richieste e chiuderà la richiesta se non riceverà tali informazioni prima del 20AA/MM/GG. |
|||
data |
4 |
Questa autorità richiedente |
|||
□ |
a |
fornisce su richiesta le seguenti informazioni supplementari: |
|||
□ |
b |
non è in grado di fornire le informazioni supplementari richieste (perché: ) |
|||
data |
5 □ |
Questa autorità interpellata accusa ricezione delle informazioni supplementari ed è ora in grado di procedere. |
|||
data |
6 |
Questa autorità interpellata non fornisce assistenza e chiude il caso perché: |
|||
|
□ |
a |
non è competente per i crediti cui si riferisce la richiesta |
||
|
□ |
b |
non è competente per il seguente credito o i seguenti crediti oggetto della richiesta: |
||
|
□ |
c |
il credito o i crediti risalgono a una data antecedente a quanto previsto nel protocollo |
||
|
□ |
d |
l'importo totale è inferiore alla soglia prevista dal protocollo |
||
|
□ |
e |
l'autorità richiedente non ha fornito tutte le informazioni supplementari richieste |
||
|
□ |
f |
altro motivo: |
||
data |
7 □ |
Questa autorità richiedente chiede di essere informata in merito allo stato attuale della sua richiesta. |
|||
data |
8 |
Questa autorità interpellata non intraprenderà l'azione/le azioni richiesta/e per i motivi seguenti: |
|||
□ |
a |
le nostre disposizioni legislative e prassi nazionali non consentono misure di recupero di crediti che sono contestati |
|||
□ |
b |
le nostre disposizioni legislative e prassi nazionali non consentono misure cautelari per crediti che sono contestati. |
|||
|
9 |
Questa autorità interpellata ha eseguito le seguenti procedure di recupero e/o le seguenti misure cautelari: |
|||
data |
□ |
a |
ha contattato il debitore e richiesto il pagamento in data 20AA/MM/GG |
||
data |
□ |
b |
sta negoziando il pagamento rateale |
||
data |
□ |
c |
ha avviato le procedure esecutive in data 20AA/MM/GG |
||
|
|
|
Sono state adottate le seguenti misure: |
||
|
□ |
d |
ha iniziato ad applicare provvedimenti cautelari in data 20AA/MM/GG |
||
|
|
|
Sono state adottate le seguenti misure: |
||
|
□ |
e |
Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente che le misure da essa adottate (indicate sopra alle lettere c e/o d) hanno i seguenti effetti sui termini di prescrizione: |
||
|
|
|
□ sospensione |
||
|
|
|
□ interruzione |
||
|
|
|
□ proroga □ fino al 20AA/MM/GG– □ con xx anni/mesi/settimane/giorni |
||
|
|
|
Chiediamo allo Stato richiedente di informarci se lo stesso effetto non è previsto dalle leggi vigenti nello Stato richiedente. |
||
|
□ |
f |
Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente che la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile ai sensi delle leggi dello Stato interpellato. |
||
|
|
|
Chiediamo allo Stato richiedente di confermare se le misure da noi prese (indicate sopra alle lettere c e/o d) abbiano interrotto, sospeso o prorogato il termine per il recupero e, in caso affermativo, quale sia il nuovo termine. |
||
data |
10 □ |
Le procedure sono ancora in corso. Questa autorità interpellata informerà l'autorità richiedente in caso di cambiamenti. |
|||
data |
11 □ |
a |
Questa autorità richiedente conferma che: a seguito dell'azione di cui al punto 9, il termine è stato modificato. Il nuovo termine è: … |
||
□ |
b |
Le nostre leggi nazionali non prevedono la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione. |
|||
|
12 |
Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente del fatto che: |
|||
data |
□ |
a |
il credito è stato interamente recuperato in data 20AA/MM/GG |
||
|
|
|
— di cui l'importo seguente (indicare la moneta dello Stato dell'autorità interpellata) rappresenta il credito quale menzionato nella domanda: |
||
|
|
|
— di cui l'importo seguente rappresenta gli interessi applicati in base alle leggi dello Stato dell'autorità interpellata: |
||
data |
□ |
b |
il credito è stato parzialmente recuperato in data 20AA/MM/GG |
||
|
|
|
— per l'importo (indicare la moneta dello Stato dell'autorità interpellata): |
||
|
|
|
— di cui l'importo seguente rappresenta il credito quale menzionato nella domanda: |
||
|
|
|
— di cui l'importo seguente rappresenta gli interessi applicati in base alle leggi dello Stato dell'autorità interpellata: |
||
|
|
|
□ Non prenderà ulteriori misure. |
||
|
|
|
□ Proseguirà la procedura di recupero. |
||
data |
□ |
c |
sono state adottate misure cautelari. |
||
|
|
|
(L'autorità interpellata è pregata di indicare il tipo di misure adottate:) |
||
data |
□ |
d |
è stato concordato il seguente pagamento rateale: |
||
data |
13 |
Questa autorità interpellata conferma che non è stato possibile recuperare il credito o parte di esso/non saranno adottate misure cautelari, e la pratica sarà chiusa in quanto: |
|||
|
□ |
a |
La persona interessata è ignota |
||
□ |
b |
La persona interessata è nota, ma si è trasferita a: |
|||
□ |
c |
La persona interessata è nota, ma si è trasferita e il nuovo indirizzo non è noto |
|||
□ |
d |
La persona interessata è deceduta in data AAAA/MM/GG. |
|||
□ |
e |
Il debitore/codebitore è insolvente |
|||
□ |
f |
Il debitore/codebitore è fallito ed è stata presentata domanda di ammissione del credito al passivo Data della sentenza: … --- Data di chiusura del fallimento: … |
|||
□ |
g |
Il debitore/codebitore è fallito / non è possibile alcun recupero |
|||
□ |
h |
Altro: |
|||
data |
14 □ |
Questa autorità richiedente conferma che la pratica è chiusa. |
|||
data |
15 □ |
Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente del fatto che ha ricevuto notifica dell'avvio di un'azione di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo e che sospenderà le procedure esecutive. Inoltre |
|||
□ |
a |
ha adottato misure cautelari per garantire il recupero del credito in data .... |
|||
□ |
b |
chiede all'autorità richiedente di indicarle se debba o no recuperare il credito |
|||
□ |
c |
informa l'autorità richiedente che le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato in cui ha sede non consentono il (proseguimento dell'azione di) recupero del credito fintantoché esso è oggetto di contestazione |
|||
data |
16 |
Questa autorità richiedente, essendo stata informata dell'avvio di un'azione di contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, |
|||
□ |
a |
chiede all'autorità interpellata di sospendere qualsiasi azione da essa intrapresa |
|||
□ |
b |
chiede all'autorità interpellata di adottare misure cautelari per garantire il recupero del credito |
|||
□ |
c |
chiede all'autorità interpellata di (continuare a) recuperare il credito |
|||
data |
17 □ |
Questa autorità interpellata informa l'autorità richiedente che le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative in vigore nello Stato in cui ha sede non consentono l'azione richiesta: □ al punto 16, lettera b) □ al punto 16, lettera c) |
|||
data |
18 |
Questa autorità richiedente |
|||
|
□ |
a |
modifica la domanda di recupero/misure cautelari □ conformemente alla decisione relativa al credito contestato, [le informazioni relative alla decisione saranno inserite nella casella 6A] □ perché una parte del credito è stata pagata direttamente all'autorità richiedente □ per un altro motivo: …. |
||
|
□ |
b |
chiede all'autorità interpellata di riprendere le procedure esecutive in quanto la contestazione non ha avuto esito favorevole per il debitore (decisione dell'organo competente in materia emessa in data …). |
||
data |
19 |
Questa autorità richiedente ritira la presente domanda di recupero/misure cautelari in quanto: |
|||
□ |
a |
l'importo è stato pagato direttamente all'autorità richiedente |
|||
□ |
b |
il termine per l'azione di recupero è scaduto |
|||
□ |
c |
il credito/i crediti è stato/sono stati annullato/i da un tribunale nazionale o da un organo amministrativo |
|||
□ |
d |
il titolo esecutivo è stato annullato |
|||
□ |
e |
altro motivo: … |
|||
data |
20 □ |
Altro: osservazioni o dell'autorità richiedente o o dell'autorità interpellata (si prega di iniziare ogni osservazione indicando la data) |
PROTOCOLLO
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE
Articolo PCUST.1
Definizioni
1. Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:
"autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
"operazioni contrarie alla legislazione doganale": tutte le violazioni o le tentate violazioni della legislazione doganale;
"autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo.
2. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, si applicano al presente protocollo anche le definizioni della parte seconda, rubrica prima, titolo I, capo 5, del presente accordo.
Articolo PCUST.2
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.
2. Le disposizioni relative all'assistenza in materia doganale previste dal presente protocollo si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di recupero di dazi, imposte o sanzioni è contemplata dal protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.
Articolo PCUST.3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le misure necessarie a garantire una specifica sorveglianza e a fornire all'autorità richiedente informazioni su:
persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state o siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
locali che l'autorità richiedente sospetta siano utilizzati per commettere violazioni della legislazione doganale.
Articolo PCUST.4
Assistenza spontanea
Laddove possibile, le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo informazioni sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o paiono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte. Le informazioni vertono in particolare sui seguenti aspetti:
merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
mezzi di trasporto rispetto ai quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale; e
nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo PCUST.5
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. A esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande espresse oralmente, ma tali domande orali devono essere confermate senza indugio dall'autorità richiedente per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;
le informazioni o il tipo di assistenza richiesti;
l'oggetto e i motivi della richiesta;
le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle merci o sulle persone oggetto d'indagine;
una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di espletare la domanda.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, l'autorità interpellata può richiedere la rettifica o il completamento della domanda; in attesa di tale rettifica o completamento possono essere disposte misure cautelative.
Articolo PCUST.6
Esecuzione delle domande
1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede senza indugio, nell'ambito delle sue competenze, come se agisse per proprio conto o su domanda di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente. Nel fornire tale assistenza l'autorità interpellata prende nella dovuta considerazione l'urgenza della richiesta.
2. Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.
Articolo PCUST.7
Forma in cui vanno comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini condotte in virtù di una domanda presentata a norma del presente protocollo, unitamente a documenti, copie autenticate di documenti o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.
2. I documenti originali sono trasmessi conformemente ai vincoli giuridici di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali con la massima sollecitudine.
3. Conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.
Articolo PCUST.8
Presenza di funzionari di una parte nel territorio di un'altra parte
1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo PCUST.6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2. D'intesa con la parte interpellata, e alle condizioni da questa eventualmente specificate, i funzionari debitamente autorizzati dell'altra parte possono presenziare alle indagini condotte nel territorio della parte interpellata.
Articolo PCUST.9
Consegna di documenti e notifiche
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.
2. Tali domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.
Articolo PCUST.10
Scambio automatico di informazioni
1. Le parti possono, per comune accordo a norma dell'articolo PCUST.15 del presente protocollo:
scambiare automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo;
scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.
2. Le parti possono stabilire intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, sul formato e sulla frequenza di trasmissione, al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
Articolo PCUST.11
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. L'assistenza a norma del presente protocollo può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che tale assistenza:
rischi di pregiudicare la sovranità del Regno Unito o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.
3. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la sua decisione e le motivazioni di tale decisione.
Articolo PCUST.12
Scambio di informazioni e riservatezza
1. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nel presente protocollo.
2. L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto le parti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo come prova nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.
3. Una parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente protocollo sono considerate di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna parte. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente, a meno che la parte che ha trasmesso le informazioni dia preventivamente il suo consenso alla divulgazione di dette informazioni. Le parti si comunicano reciprocamente informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
Articolo PCUST.13
Periti e testimoni
L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie autenticate che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.
Articolo PCUST.14
Spese di assistenza
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente protocollo.
2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori, che non siano dipendenti pubblici, sono a carico, se del caso, della parte richiedente.
3. Se l'esecuzione della domanda comporta o comporterà spese consistenti o straordinarie, le parti si consultano per stabilire con quali modalità e condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in che modo devono essere sostenuti i costi.
Articolo PCUST.15
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Regno Unito e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.
2. Ciascuna parte tiene informata l'altra parte in merito alle misure di attuazione dettagliate che adotta in conformità delle disposizioni del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.
3. Nell'Unione le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.
Articolo PCUST.16
Altri accordi
Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza amministrativa reciproca conclusi, o che potrebbero essere conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.
Articolo PCUST.17
Consultazioni
Con riferimento all'interpretazione e all'attuazione del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione nell'ambito del comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine.
Articolo PCUST.18
Sviluppi futuri
Al fine di integrare i livelli di assistenza reciproca previsti dal presente protocollo, il comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine può adottare una decisione volta ad ampliare il presente protocollo stabilendo intese su specifici settori o materie conformemente alla legislazione doganale rispettiva delle parti.
PROTOCOLLO
SUL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo SSC.1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:
"attività subordinata": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
"attività autonoma": qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui è esercitata l'attività in questione o in cui esiste detta situazione;
"servizi di riproduzione medicalmente assistita": tutti i servizi medici, chirurgici od ostetrici prestati al fine di assistere una persona nel concepire un bambino;
"prestazioni in natura":
ai sensi del titolo III, capo 1, le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure;
ai sensi del titolo III, capo 2, tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati;
"periodo di cura dei figli": qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente;
"pubblico dipendente": la persona considerata tale o a essa assimilata dallo Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui essa dipende;
"autorità competente": per ciascuno Stato, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;
"istituzione competente":
l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni; o
l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se tale persona, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato nel quale si trova tale istituzione; o
l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione; o
se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo SSC.3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l'assicuratore interessato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato in questione;
"Stato competente": lo Stato in cui si trova l'istituzione competente;
"assegno in caso di morte": ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);
"prestazione familiare": tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari;
"lavoratore frontaliero": qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato e che risiede in un altro Stato, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;
"base di servizio": il luogo dal quale il membro d'equipaggio normalmente inizia e finisce un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio e dove, in condizioni normali, l'operatore/compagnia aerea non è responsabile della fornitura dell'alloggio al membro d'equipaggio interessato;
"istituzione": per ciascuno Stato, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
"istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora": rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione;
"persona assicurata": in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capi 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente protocollo;
"legislazione": in relazione a ciascuno Stato, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3, paragrafo 1. Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui alla presente lettera o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l'ambito di applicazione purché lo Stato interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. L'Unione europea pubblica tale dichiarazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
"prestazione per l'assistenza a lungo termine": una prestazione in natura o in denaro il cui scopo è rispondere alle esigenze di assistenza di una persona che, a causa di una menomazione, necessita di notevole assistenza, compresa, ma non solo, l'assistenza da parte di un'altra persona o di altre persone per svolgere attività essenziali di vita quotidiana per un periodo di tempo prolungato al fine di sostenerne l'autonomia personale; sono comprese le prestazioni concesse allo stesso scopo a una persona che fornisce tale assistenza;
"familiare":
qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;
per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capo 1, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato nel quale tale persona risiede;
se la legislazione di uno Stato applicabile ai sensi del punto i) non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione è applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;
qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti i) e ii), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;
"periodo di occupazione" o "periodo di attività lavorativa autonoma": i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;
"periodo di assicurazione": i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;
"periodo di residenza": i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;
"pensione": non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;
"prestazione di prepensionamento": tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età a un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; "prestazione di vecchiaia anticipata": prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua a essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;
"rifugiato": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;
"sede legale o domicilio": la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale;
"residenza": il luogo in cui una persona risiede abitualmente;
"prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo": le prestazioni in denaro di carattere non contributivo:
intese a fornire:
copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3, paragrafo 1, e a garantire alle persone interessate un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato interessato; o
unicamente la protezione specifica delle persone disabili, in stretto collegamento con il contesto sociale di tali persone nello Stato interessato; e
che sono finanziate esclusivamente dalla tassazione obbligatoria destinata a coprire la spesa pubblica generale e le cui condizioni di concessione e modalità di calcolo non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Le prestazioni concesse a integrazione di una prestazione contributiva non sono tuttavia da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;
"regime speciale per pubblici dipendenti": qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;
"apolide": ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;
"dimora": la residenza temporanea.
Articolo SSC.2
Ambito di applicazione personale
Il presente protocollo si applica alle persone, compresi gli apolidi e i rifugiati, che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.
Articolo SSC.3
Ambito di applicazione materiale
1. Il presente protocollo si applica ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
le prestazioni di malattia;
le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
le prestazioni d'invalidità;
le prestazioni di vecchiaia;
le prestazioni ai superstiti;
le prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
gli assegni in caso di morte;
le prestazioni di disoccupazione;
le prestazioni di prepensionamento.
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato SSC-6, il presente protocollo si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.
3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati relative agli obblighi dell'armatore.
4. Il presente protocollo non si applica:
alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo elencate all'allegato SSC-1, parte 1;
all'assistenza sociale e medica;
alle prestazioni per le quali uno Stato si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze; alle vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici; alle vittime di danni causati da agenti dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni; o alle persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza;
alle prestazioni per l'assistenza a lungo termine elencate all'allegato SSC-1, parte 2;
ai servizi di riproduzione medicalmente assistita;
ai pagamenti collegati a un settore di sicurezza sociale elencato al paragrafo 1 e che sono:
erogati per coprire le spese di riscaldamento durante la stagione fredda; e
elencati all'allegato SSC-1, parte 3;
le prestazioni familiari.
Articolo SSC.4
Non discriminazione tra Stati membri
1. Le disposizioni di coordinamento della sicurezza sociale stabilite nel presente protocollo si basano sul principio di non discriminazione tra gli Stati membri.
2. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni adottate tra il Regno Unito e l'Irlanda in merito alla zona di libero spostamento.
Articolo SSC.5
Parità di trattamento
1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, in relazione ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3, paragrafo 1, le persone alle quali si applica il presente protocollo godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
2. Questa disposizione non si applica alle materie di cui all'articolo SSC.3, paragrafo 4.
Articolo SSC.6
Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, gli Stati assicurano nel modo seguente l'applicazione del principio dell'assimilazione delle prestazioni, dei redditi, dei fatti o degli avvenimenti:
se, in virtù della legislazione dello Stato competente, il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producono effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano anche in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato o di redditi acquisiti in un altro Stato;
se, in virtù della legislazione dello Stato competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.
Articolo SSC.7
Totalizzazione dei periodi
Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, l'istituzione competente di uno Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, laddove la sua legislazione subordini al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza:
l'acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni;
l'ammissione al beneficio di una legislazione; o
l'accesso all'assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l'esenzione dalla medesima.
Articolo SSC.8
Abolizione delle clausole di residenza
Gli Stati assicurano l'applicazione del principio dell'esportabilità delle prestazioni in denaro in conformità delle lettere a) e b):
le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno Stato o del presente protocollo non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice;
La lettera a) non si applica alle prestazioni in denaro di cui all'articolo SSC.3, paragrafo 1), lettere c) e h).
Articolo SSC.9
Divieto di cumulo delle prestazioni
Salvo se diversamente disposto, il presente protocollo non conferisce né mantiene il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative a uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo SSC.10
Disposizioni generali
1. Le persone alle quali si applica il presente protocollo sono soggette alla legislazione di un singolo Stato. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni d'invalidità, di vecchiaia o ai superstiti né alle rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
3. Fatti salvi gli articoli SSC.11, SSC.12 e SSC.13:
una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato è soggetta alla legislazione di tale Stato;
un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato al quale è soggetta l'amministrazione da cui egli dipende;
qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere a) e b) è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente protocollo che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati.
4. Ai fini del presente titolo, un'attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato è considerata un'attività svolta in tale Stato. Tuttavia, la persona che esercita un'attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato e che è retribuita per tale attività da un'impresa con sede legale o da una persona domiciliata in un altro Stato è soggetta alla legislazione di quest'ultimo, se risiede in tale Stato. L'impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di tale legislazione.
5. Un'attività svolta dagli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci è considerata un'attività svolta nello Stato in cui è situata la base di servizio.
Articolo SSC.11
Lavoratori distaccati
1. In deroga all'articolo SSC.10, paragrafo 3, e come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo, tra gli Stati membri elencati all'allegato SSC-8, categoria A, e il Regno Unito si applicano le seguenti norme riguardo alla legislazione applicabile:
la persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro, per svolgervi un'attività lavorativa per conto di quest'ultimo, in un altro Stato, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché:
la durata di tale attività lavorativa non sia superiore a 24 mesi; e
tale persona non sia inviata in sostituzione di un altro lavoratore distaccato;
la persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno Stato e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato rimane soggetta alla legislazione del primo Stato purché la durata prevedibile di tale attività non superi 24 mesi.
2. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione notifica al Regno Unito in quale delle seguenti categorie rientra ciascuno Stato membro:
categoria A: lo Stato membro ha comunicato all'Unione la propria intenzione di derogare all'articolo SSC.10 a norma del presente articolo;
categoria B: lo Stato membro ha comunicato all'Unione la propria intenzione di non derogare all'articolo SSC.10; o
categoria C: lo Stato membro non ha comunicato se desidera derogare all'articoloSSC.10.
3. Il documento di cui al paragrafo 2 diventa il testo dell'allegato SSC-8 alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.
4. Agli Stati membri che figurano nella categoria A alla data di entrata in vigore del presente accordo si applica il paragrafo 1, lettere a) e b).
5. Agli Stati membri che figurano nella categoria C alla data di entrata in vigore del presente accordo si applica il paragrafo 1, lettere a) e b), come se tale Stato membro avesse figurato nella categoria A per un mese dopo la data di entrata in vigore del presente accordo. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale trasferisce uno Stato membro dalla categoria C alla categoria A se l'Unione comunica al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale il desiderio di tale Stato membro di cambiare categoria.
6. Un mese dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le categorie B e C cessano di esistere. Non appena possibile dopo tale data, le parti pubblicano un aggiornamento dell'allegato SSC-8. Ai fini del paragrafo 1 si considera che l'allegato SSC-8 contenga unicamente Stati membri di categoria A a decorrere dalla data di pubblicazione di tale aggiornamento.
7. Se una persona si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 che coinvolge uno Stato membro di categoria C prima della pubblicazione dell'allegato SSC-8 aggiornato a norma del paragrafo 6, il paragrafo 1 continua ad applicarsi a tale persona per la durata delle sue attività di cui al paragrafo 1.
8. L'Unione comunica al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale se uno Stato membro desidera essere depennato dall'allegato SSC-8, categoria A, e il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, su richiesta dell'Unione, elimina tale Stato membro dall'allegato SSC-8, categoria A. Le parti pubblicano l'allegato SSC-8 aggiornato, che si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della richiesta da parte del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
9. Se una persona si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1 prima della pubblicazione dell'allegato SSC-8 aggiornato a norma del paragrafo 8, il paragrafo 1 continua ad applicarsi a tale persona per la durata delle sue attività di cui al paragrafo 1.
Articolo SSC.12
Esercizio di attività in due o più Stati
1. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito è soggetta:
alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte consistente della propria attività in tale Stato; o
se non esercita una parte consistente della propria attività nello Stato di residenza:
alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di un'impresa o di un datore di lavoro; o
alla legislazione dello Stato in cui hanno la propria sede legale o il proprio domicilio le imprese o i datori di lavoro se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato; o
alla legislazione dello Stato in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l'impresa o il datore di lavoro diverso dallo Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in uno Stato membro e nel Regno Unito, uno dei quali è lo Stato di residenza; o
alla legislazione dello Stato di residenza se la persona in questione è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati diversi dallo Stato di residenza.
2. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in uno o più Stati membri e nel Regno Unito è soggetta:
alla legislazione dello Stato di residenza se esercita una parte consistente della propria attività in tale Stato; o
alla legislazione dello Stato in cui si trova il centro di interessi delle proprie attività se la persona in questione non risiede in uno degli Stati nei quali esercita una parte consistente della propria attività.
3. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati è soggetta alla legislazione dello Stato in cui esercita un'attività subordinata o, qualora la persona in questione eserciti tale attività in due o più Stati, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.
4. La persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato e che svolge un'attività subordinata o un'attività autonoma in uno o più altri Stati è soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene l'amministrazione da cui tale persona dipende.
5. La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) è soggetta alla legislazione del Regno Unito se non esercita una parte consistente di tale attività nello Stato di residenza e se:
è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito;
risiede in uno Stato membro ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, tutti aventi la propria sede legale o il proprio domicilio nel Regno Unito e nello Stato membro di residenza;
risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi; o
risiede nel Regno Unito ed è alle dipendenze di una o più imprese o datori di lavoro, nessuno dei quali ha la propria sede legale o il proprio domicilio in un altro Stato.
6. La persona che esercita abitualmente un'attività autonoma in due o più Stati membri (e non nel Regno Unito) senza esercitarne una parte consistente nello Stato di residenza è soggetta alla legislazione del Regno Unito se il centro di interessi della sua attività si trova nel Regno Unito.
7. Il paragrafo 6 non si applica alle persone che esercitano abitualmente un'attività subordinata e un'attività autonoma in due o più Stati membri.
8. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l'insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l'insieme delle loro retribuzioni nello Stato in questione.
Articolo SSC.13
Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata
1. Gli articoli SSC.10, SSC.11 e SSC.12 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all'articolo SSC.3, in un determinato Stato esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.
2. Qualora sia soggetto a un'assicurazione obbligatoria in uno Stato in virtù della legislazione di tale Stato, l'interessato non può essere soggetto in un altro Stato a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso in cui si offra, per un determinato settore, la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l'interessato è ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.
3. Tuttavia, in materia di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, l'interessato può essere ammesso all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato.
4. Qualora la legislazione di uno Stato subordini l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato o abbia precedentemente esercitato un'attività subordinata o autonoma, l'articolo SSC.6, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato sulla base di un'attività subordinata o autonoma.
Articolo SSC.14
Obblighi del datore di lavoro
1. Un datore di lavoro la cui sede legale o il cui domicilio si trova al di fuori dello Stato competente adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all'obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede legale o il suo domicilio fosse situato nello Stato competente.
2. Il datore di lavoro il cui domicilio non è situato nello Stato la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all'istituzione competente del suddetto Stato.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE
CAPO 1
PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE
SEZIONE 1
PERSONE ASSICURATE E LORO FAMILIARI,A ECCEZIONE DI PENSIONATI E LORO FAMILIARI
Articolo SSC.15
Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente
La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato diverso dallo Stato competente, beneficiano nello Stato di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza ai sensi della legislazione che essa applica, come se le persone interessate fossero assicurate in virtù di tale legislazione.
Articolo SSC.16
Dimora nello Stato competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato - Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri
1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all'articolo SSC.15 beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione competente e a suo carico, secondo la legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato.
2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato competente.
Tuttavia, quando lo Stato competente figura nell'allegato SSC-2, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato competente esclusivamente alle condizioni stabilite all'articolo SSC.17, paragrafo 1.
Articolo SSC.17
Dimora al di fuori dello Stato competente
1. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato diverso dallo Stato competente hanno diritto a prestazioni in natura, erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora conformemente alla legislazione che essa applica, come se le persone interessate fossero assicurate in virtù di tale legislazione, se:
le prestazioni in natura si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, secondo l'opinione di chi eroga tali prestazioni, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora;
la persona non si è recata in tale Stato al fine di ricevervi le prestazioni in natura, a meno che la persona in questione sia un passeggero o un membro dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile diretto in tale Stato e le prestazioni in natura si siano rese necessarie sotto il profilo medico durante il viaggio o il volo; e
un documento valido attestante il diritto alle prestazioni è presentato a norma dell'allegato SSC-7, articolo SSCI.22, paragrafo 1.
2. L'appendice SSCI-2 dell'allegato SSC-7 elenca le prestazioni in natura che, per essere erogate nel corso della dimora in un altro Stato, necessitano per motivi pratici dell'accordo preventivo tra la persona interessata e l'istituzione che presta le cure.
Articolo SSC.18
Viaggio al fine di ricevere prestazioni in natura – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza
1. Salvo che il presente protocollo non disponga diversamente, la persona assicurata che si reca in un altro Stato al fine di ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un'autorizzazione all'istituzione competente.
2. La persona assicurata autorizzata dall'istituzione competente a recarsi in un altro Stato al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo la legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L'autorizzazione è concessa se le cure in questione figurano tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato in cui risiede la persona interessata e se le cure in questione non possono esserle praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona interessata e della probabile evoluzione della malattia.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
4. Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato diverso dallo Stato in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato ha optato per il rimborso su base forfettaria, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del luogo di residenza dei familiari è considerata l'istituzione competente.
Articolo SSC.19
Prestazioni in denaro
1. La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato diverso dallo Stato competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell'istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato competente.
2. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.
3. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall'interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati.
Articolo SSC.20
Richiedenti la pensione
1. La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell'esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell'ultimo Stato competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede, purché il richiedente la pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza spetta anche ai familiari del richiedente la pensione.
2. Le prestazioni in natura sono a carico dell'istituzione dello Stato che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli SSC.21, SSC.22 ed SSC.23.
SEZIONE 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PENSIONATI E AI LORO FAMILIARI
Articolo SSC.21
Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza
Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati, uno dei quali sia lo Stato di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato, beneficia con i propri familiari di tali prestazioni dall'istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato.
Articolo SSC.22
Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza
1. La persona che:
risiede in uno Stato;
percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati; e
non ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato di residenza,
beneficia tuttavia di tali prestazioni per sé e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato o di almeno uno degli Stati cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato. Le prestazioni in natura a spese dell'istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato in cui risiede.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle disposizioni seguenti:
se la situazione del pensionato è assimilata a quella di una persona avente diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato, il costo delle prestazioni è sostenuto dall'istituzione competente di tale Stato;
se la situazione del pensionato è assimilata a quella di una persona avente diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati, il costo delle prestazioni è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto più a lungo;
se l'applicazione della disposizione di cui alla lettera b) comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da varie istituzioni, tale costo è sostenuto dall'istituzione competente dello Stato alla cui legislazione il pensionato è stato soggetto da ultimo.
Articolo SSC.23
Pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati diversi dallo Stato di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni in natura nello Stato di residenza
Se la persona che percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati, e risiede in uno Stato la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, non riceve una pensione dallo Stato di residenza, il costo delle prestazioni in natura erogate alla persona interessata e ai suoi familiari è sostenuto dall'istituzione di uno degli Stati competenti in materia di pensioni delle persone, determinata a norma dell'articolo SSC.22, paragrafo 2, nella misura in cui la persona interessata e i suoi familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se esse risiedessero in tale Stato.
Articolo SSC.24
Residenza di familiari in uno Stato diverso da quello in cui risiede il pensionato
Se una persona:
percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati; e
risiede in uno Stato diverso da quello in cui risiedono i suoi familiari,
i familiari di tale persona hanno diritto a ricevere prestazioni in natura dall'istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato. I costi sono sostenuti dall'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza.
Articolo SSC.25
Dimora del pensionato o dei suoi familiari in uno Stato diverso dallo Stato di residenza – Dimora nello Stato competente – Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato di residenza
1. L'articolo SSC.17 si applica mutatis mutandis:
a una persona che percepisce una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati che erogano la sua pensione (le sue pensioni);
ai suoi familiari,
che dimorano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono.
2. L'articolo SSC.16, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza e se detto Stato ha optato in tal senso e figura nell'elenco di cui all'allegato SSC-3.
3. L'articolo SSC.18 si applica mutatis mutandis al pensionato o ai suoi familiari che dimorano in uno Stato diverso da quello in cui risiedono al fine di ricevere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.
4. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi da 1 a 3 è a carico dell'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza.
5. Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 è sostenuto dall'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l'istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari è considerata l'istituzione competente.
Articolo SSC.26
Prestazioni in denaro ai pensionati
1. Le prestazioni in denaro sono erogate a una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati dall'istituzione competente dello Stato in cui è situata l'istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato di residenza. L'articolo SSC.19 si applica mutatis mutandis.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.
Articolo SSC.27
Contributi dei pensionati
1. L'istituzione di uno Stato che è responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da SSC.21 a SSC.24 sono a carico di un'istituzione dello Stato menzionato.
2. Se, nei casi di cui all'articolo SSC.23, l'acquisizione del diritto a prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate è subordinata al versamento di contributi o a trattenute ai sensi della legislazione dello Stato in cui il pensionato risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo SSC.28
Disposizioni generali
Gli articoli da SSC.21 a SSC.27 non si applicano a un pensionato o ai familiari del pensionato se l'interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma. In tali casi la persona in questione, ai fini del presente capo, è soggetta agli articoli da SSC.15 a SSC.19.
Articolo SSC.29
Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura – Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato di residenza
1. Salvo altrimenti disposto ai paragrafi 2 e 3, se un familiare ha un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato o al presente capo, tale diritto è prioritario rispetto a un diritto derivato a prestazioni in natura per i familiari.
2. Salvo altrimenti disposto al paragrafo 3, un diritto derivato a prestazioni in natura è prioritario rispetto al diritto autonomo se il diritto autonomo nello Stato di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell'interessato in tale Stato.
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le prestazioni in natura sono erogate ai familiari della persona assicurata per conto dell'istituzione competente nello Stato in cui essi risiedono se:
tali familiari risiedono in uno Stato la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma; e
il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un'attività subordinata o autonoma in tale Stato o riceve una pensione da tale Stato sulla base dell'esercizio di un'attività subordinata o autonoma.
Articolo SSC.30
Rimborsi tra istituzioni
1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato per conto dell'istituzione di un altro Stato a norma del presente capo danno luogo a rimborso integrale.
2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 è determinato ed effettuato ai sensi delle norme previste nell'allegato SSC-7, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.
3. Gli Stati, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.
CAPO 2
PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo SSC.31
Diritto a prestazioni in natura e in denaro
1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'articolo SSC.15, l'articolo SSC.16, paragrafo 1, l'articolo SSC.17, paragrafo 1, e l'articolo SSC.18, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura specifiche secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo SSC.18, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall'istituzione competente a una persona vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ammessa a fruire di prestazioni a carico di tale istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono esserle praticate nello Stato in cui risiede entro un lasso di tempo adeguato sotto il profilo medico, tenuto conto del suo attuale stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
4. L'articolo SSC.19 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capo.
Articolo SSC.32
Spese di trasporto
1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.
2. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro fino al luogo d'inumazione assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.
Articolo SSC.33
Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre della malattia in questione è stata esposta allo stesso rischio in più Stati
Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati, un'attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.
Articolo SSC.34
Aggravamento di una malattia professionale
In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato, si applicano le disposizioni seguenti:
se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato un'attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;
se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato, l'istituzione competente del primo Stato assume l'onere delle prestazioni senza tenere conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L'istituzione competente del secondo Stato concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato;
le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati ai sensi della lettera b).
Articolo SSC.35
Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni
1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato nel quale l'interessato risiede o dimora, oppure se un'assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.
2. Anche in assenza di un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato competente, le disposizioni di cui al presente capo relative alle prestazioni in natura si applicano a una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato. I costi sono a carico dell'istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato competente.
3. L'articolo SSC.6 si applica all'istituzione competente di uno Stato per quanto riguarda l'equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, verificatisi o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato all'atto della determinazione del grado d'incapacità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che:
l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo a indennizzo; e
l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo a indennizzo, a titolo della legislazione dell'altro Stato sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.
Articolo SSC.36
Rimborsi tra istituzioni
1. L'articolo SSC.30 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capo e il rimborso è effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.
2. Gli Stati, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare a ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.
CAPO 3
ASSEGNI IN CASO DI MORTE
Articolo SSC.37
Diritto all'assegno quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato diverso da quello competente
1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato diverso dallo Stato competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest'ultimo Stato.
2. L'istituzione competente è tenuta a erogare gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato diverso dallo Stato competente.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Articolo SSC.38
Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato
1. In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati, se tale titolare risiedeva in uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli SSC.22 e SSC.23, gli assegni in caso di morte dovuti ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogati a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato in cui si trova l'istituzione.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.
CAPO 4
PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ
Articolo SSC.39
Calcolo delle prestazioni d'invalidità
Fatto salvo l'articolo SSC.7, se, in base alla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II del presente protocollo, l'importo delle prestazioni d'invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza, lo Stato competente non è tenuto a prendere in considerazione tali periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato ai fini del calcolo dell'importo della prestazione d'invalidità da erogare.
Articolo SSC.40
Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi
Se la legislazione di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l'istituzione competente di tale Stato applica se necessario, mutatis mutandis, l'articolo SSC.46.
Articolo SSC.41
Aggravamento dell'invalidità
In caso di aggravamento di un'invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato a norma del presente protocollo, le prestazioni continuano a essere erogate a norma del presente capo, tenuto conto dell'aggravamento.
Articolo SSC.42
Trasformazione delle prestazioni d'invalidità in prestazioni di vecchiaia
1. Ove previsto dalla legislazione dello Stato che sostiene il costo di prestazioni d'invalidità a norma del presente protocollo, tali prestazioni sono trasformate in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione secondo cui esse sono erogate e a norma del capo 5 del titolo III.
2. Un'istituzione debitrice di prestazioni d'invalidità secondo la legislazione di uno Stato continua a erogare al beneficiario di prestazioni d'invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati, a norma dell'articolo SSC.45, le prestazioni d'invalidità cui il beneficiario ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l'interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.
Articolo SSC.43
Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti
Gli articoli SSC.7, SSC.39, SSC.41 e SSC.42 e l'articolo SSC.55, paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.
CAPO 5
PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI
Articolo SSC.44
Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli
1. Qualora, in base alla legislazione dello Stato competente ai sensi del titolo II, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l'istituzione dello Stato la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II alla persona interessata in quanto esercitava un'attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
2. Il paragrafo 1 non si applica se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato per il fatto di esercitarvi un'attività subordinata o autonoma.
Articolo SSC.45
Disposizioni generali
1. Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni, ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati alle quali l'interessato è stato soggetto, quando è stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l'interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati.
2. Se, in un determinato momento, l'interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati cui è stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera a) o b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state o non sono più soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.
3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l'interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.
4. Un ricalcolo è effettuato automaticamente a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano già stati presi in considerazione in virtù del paragrafo 2 o 3.
Articolo SSC.46
Disposizioni particolari relative alla totalizzazione dei periodi
1. Se la legislazione di uno Stato subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un'occupazione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l'interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.
2. I periodi di assicurazione maturati nell'ambito di un regime speciale di uno Stato sono presi in considerazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato, purché l'interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest'ultimo Stato nell'ambito di un regime speciale.
3. Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l'interessato sia assicurato al momento dell'avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato e, al momento dell'avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato. Tuttavia quest'ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all'articolo SSC.52.
Articolo SSC.47
Liquidazione delle prestazioni
1. L'istituzione competente calcola l'importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:
a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);
calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le modalità seguenti:
l'importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l'importo teorico;
l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione pro rata applicando all'importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati interessati.
2. All'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l'istituzione competente applica, se del caso, l'insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli SSC.48, SSC.49 e SSC.50.
3. L'interessato ha diritto a percepire dall'istituzione competente di ciascuno Stato l'importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l'istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:
tale situazione sia definita nell'allegato SSC-4, parte 1;
non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui all'articolo SSC.49 e all'articolo SSC.50, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo SSC.50, paragrafo 2; e
l'articolo SSC.52 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato nelle circostanze specifiche del caso.
5. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell'allegato SSC-4, parte 2. In tali casi l'interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato interessato.
Articolo SSC.48
Clausole anticumulo
1. Tutti i cumuli di prestazioni di vecchiaia e ai superstiti calcolate o erogate in base ai periodi di assicurazione o residenza maturati da una stessa persona sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.
2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.
3. Le disposizioni seguenti si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato in caso di cumulo di una prestazione di vecchiaia o ai superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:
l'istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all'estero;
l'istituzione competente prende in considerazione l'importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l'applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nell'allegato SSC-7;
l'istituzione competente non prende in considerazione l'importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato in base a un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata;
se un solo Stato applica clausole anticumulo per il fatto che l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati, oppure di reddito acquisito in altri Stati, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente dell'importo di tali prestazioni o di tale reddito.
Articolo SSC.49
Cumulo di prestazioni della stessa natura
1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato non sono applicabili a una prestazione pro rata.
2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:
di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza; o
di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:
una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati al fine di evitare di tenere conto più di una volta dello stesso periodo fittizio; o
una prestazione di cui alla lettera a).
Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato SSC-5.
Articolo SSC.50
Cumulo di prestazioni di natura diversa
1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l'applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato interessato relativamente a:
due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si è tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;
tuttavia, l'applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capi del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui all'allegato SSC-7;
una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o di altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell'applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni pro rata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni pro rata.
2. L'istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto ii).
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l'interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato, oppure di altri redditi.
Articolo SSC.51
Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo pro rata di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:
se la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati interessati è superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l'effetto di imporre a detta istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;
la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono è stabilita nell'allegato SSC-7;
se la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l'istituzione competente:
determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;
impiega, ai fini della determinazione dell'importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;
se del caso secondo le procedure di cui all'allegato SSC-6 per lo Stato interessato;
qualora la lettera c) non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l'istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, l'importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile, diviso per le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.
2. Le norme della legislazione di uno Stato concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di detto Stato a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati.
Articolo SSC.52
Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno
1. In deroga all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), l'istituzione di uno Stato non è tenuta a erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell'avverarsi del rischio, se:
la durata di detti periodi è inferiore a un anno; e
tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di detta legislazione.
Ai fini del presente articolo, per "periodi" si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.
2. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i).
3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 abbia l'effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma dell'articolo SSC.7 e dell'articolo SSC.46, paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato.
4. Il presente articolo non si applica ai regimi di cui all'allegato SSC-4, parte 2.
Articolo SSC.53
Attribuzione di un'integrazione
1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capo non può, nello Stato di residenza e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazione inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capo.
2. L'istituzione competente di detto Stato gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un'integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capo e l'importo della prestazione minima.
Articolo SSC.54
Ricalcolo e rivalutazione delle prestazioni
1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell'interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell'importo della prestazione, si procede a un ricalcolo a norma dell'articolo SSC.47.
2. Per contro, se per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato interessato sono modificate di una percentuale o di un importo forfettario, tale percentuale o importo forfettario è applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell'articolo SSC.47 senza che si debba procedere a un ricalcolo.
Articolo SSC.55
Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti
1. Gli articoli SSC.7 e SSC.45, l'articolo SSC.46, paragrafo 3, e gli articoli da SSC.47 a SSC.54 si applicano mutatis mutandis alle persone che beneficiano di un regime speciale per pubblici dipendenti.
2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato competente subordina l'acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per pubblici dipendenti alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per pubblici dipendenti in tale Stato, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto Stato, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.
Se, tenuto conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di tali prestazioni, tali periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.
3. Se, in base alla legislazione di uno Stato, le prestazioni erogate nell'ambito di un regime speciale per pubblici dipendenti sono calcolate in base all'ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l'interessato era soggetto a tale legislazione.
CAPO 6
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Articolo SSC.56
Disposizioni particolari sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma
1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.
Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi siano considerati periodi di assicurazione se maturati ai sensi della legislazione applicabile.
2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:
periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione;
periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione; o
periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.
Articolo SSC.57
Calcolo delle prestazioni di disoccupazione
1. Se il calcolo delle prestazioni di disoccupazione si basa sull'importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore della persona interessata, lo Stato competente tiene conto della retribuzione o del reddito professionale da essa percepito esclusivamente sulla base dell'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base alla legislazione dello Stato competente.
2. Se la legislazione applicata dallo Stato competente prevede un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione o il reddito professionale utilizzato per calcolare l'importo della prestazione e la persona interessata era soggetta alla legislazione di un altro Stato per l'intero periodo di riferimento o per parte di esso, lo Stato competente prende in considerazione solo la retribuzione o il reddito professionale percepito per l'ultima attività subordinata o autonoma esercitata in base a tale legislazione.
CAPO 7
PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO
Articolo SSC.58
Prestazioni
Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l'articolo SSC.7.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo SSC.59
Cooperazione
1. Le autorità competenti degli Stati notificano al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale qualsiasi modifica della loro legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale contemplati all'articolo SSC.3 pertinente o in grado di influire sull'attuazione del presente protocollo.
2. A meno che il presente protocollo imponga di notificare le informazioni al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, le autorità competenti degli Stati si comunicano a vicenda le misure adottate per attuare il presente protocollo che non sono notificate a norma del paragrafo 1 e che sono pertinenti ai fini dell'attuazione del presente protocollo.
3. Ai fini del presente protocollo, le autorità e le istituzioni degli Stati si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre i quali è previsto il relativo rimborso.
4. Ai fini del presente protocollo, le autorità e le istituzioni degli Stati possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.
5. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente protocollo hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente protocollo.
Le istituzioni, in ottemperanza al principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente protocollo.
Le persone interessate hanno l'obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato competente e dello Stato di residenza in merito a ogni cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente protocollo.
6. La mancata osservanza dell'obbligo di informazione di cui al paragrafo 5, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall'ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente protocollo.
7. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente protocollo, tali da mettere a repentaglio i diritti di una persona cui esso è applicabile, l'istituzione dello Stato competente o dello Stato di residenza della persona in causa contatta l'istituzione/le istituzioni dello Stato o degli Stati interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, una parte può chiedere consultazioni tecniche nel quadro del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
8. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato non possono respingere le domande o gli altri documenti loro inviati per il solo fatto che siano redatti in una lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese.
Articolo SSC.60
Trattamento dei dati
1. Gli Stati impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e il trattamento dei dati richiesti per l'applicazione del presente protocollo.
2. Ciascuno Stato ha la responsabilità di gestire la parte di sua competenza dei servizi di trattamento dei dati.
3. Un documento elettronico inviato o emesso da un'istituzione a norma del presente protocollo e dell'allegato SSC-7 non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato per il fatto di essere pervenuto per via elettronica, una volta che l'istituzione destinataria ha dichiarato di poter ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti è ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell'informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.
4. Un documento elettronico è considerato valido se il sistema informatico sul quale esso è registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari a evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d'accesso non autorizzato a detta registrazione. L'informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile.
Articolo SSC.61
Esenzioni
1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato o del presente protocollo.
2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l'applicazione del presente protocollo sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.
Articolo SSC.62
Domande, dichiarazioni o ricorsi
Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato sono ricevibili se presentati, entro lo stesso termine, presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.
Articolo SSC.63
Perizie mediche
1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dall'allegato SSC-7 o concordate dalle autorità competenti degli Stati interessati.
2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.
Articolo SSC.64
Riscossione di contributi e recupero di prestazioni
1. La riscossione dei contributi dovuti a un'istituzione di uno Stato e il recupero delle prestazioni indebitamente erogate dall'istituzione di uno Stato possono essere effettuati in un altro Stato, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili alla riscossione dei contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato nonché al recupero delle prestazioni da essa indebitamente erogate.
2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti la riscossione di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o il recupero di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente in un altro Stato, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest'ultimo. Tali decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato lo esigano.
3. In caso di esecuzione forzata, procedura concorsuale o liquidazione, i crediti dell'istituzione di uno Stato beneficiano, in un altro Stato, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo riconosce ai crediti della stessa natura.
4. Le modalità di attuazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dall'allegato SSC-7 o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati.
Articolo SSC.65
Diritti delle istituzioni
1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice di prestazioni nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:
quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato;
quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato riconosce tale diritto.
2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro dipendenti si applicano nei confronti della suddetta persona o dell'istituzione competente.
Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro dipendenti nei casi in cui non è esclusa la loro responsabilità.
3. Qualora ai sensi dell'articolo SSC.30, paragrafo 3, o dell'articolo SSC.36, paragrafo 2, due o più Stati o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell'ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:
qualora l'istituzione dello Stato di residenza o di dimora eroghi a una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell'azione diretta nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;
per l'applicazione della lettera a):
il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l'istituzione del luogo di residenza o di dimora e
la suddetta istituzione sarà considerata essere l'istituzione debitrice di prestazioni;
si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall'accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall'importo delle prestazioni realmente erogate.
Articolo SSC.66
Applicazione delle legislazioni
Le disposizioni particolari relative all'attuazione delle legislazioni di taluni Stati figurano nell'allegato SSC-6 del protocollo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo SSC.67
Tutela dei diritti individuali
1. Conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici interni, le parti provvedono affinché le disposizioni del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale abbiano forza di legge, direttamente o tramite la legislazione nazionale che dà attuazione a tali disposizioni, in modo che le persone fisiche o giuridiche possano invocare dette disposizioni dinanzi agli organi giurisdizionali e alle autorità amministrative nazionali.
2. Le parti garantiscono alle persone fisiche e giuridiche i mezzi necessari per tutelare efficacemente i loro diritti derivanti dal presente protocollo, quali la possibilità di presentare reclami agli organi amministrativi o di adire un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura giudiziaria appropriata, al fine di ottenere una misura correttiva adeguata e tempestiva.
Articolo SSC.68
Modifiche
Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha la facoltà di modificare gli allegati e le appendici del presente protocollo.
Articolo SSC.69
Denuncia del presente protocollo
Fatto salvo l'articolo 779 del presente accordo, ciascuna parte può in qualsiasi momento denunciare il presente protocollo mediante notificazione scritta per via diplomatica. In tal caso il presente protocollo cessa di essere in vigore il primo giorno del nono mese successivo alla data della notifica.
Articolo SSC.70
Clausola di temporaneità
1. Il presente protocollo cessa di applicarsi quindici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Almeno 12 mesi prima che il presente protocollo cessi di applicarsi a norma del paragrafo 1, una delle parti notifica all'altra parte la propria intenzione di avviare negoziati al fine di concludere un protocollo aggiornato.
Articolo SSC.71
Disposizioni per la fase successiva alla denuncia
Quando il presente protocollo cessa di applicarsi a norma dell'articolo SSC.69, dell'articolo SSC.70 o dell'articolo 779 del presente accordo, sono mantenuti i diritti delle persone assicurate basati su periodi maturati o fatti o eventi intervenuti prima che il presente protocollo cessasse di applicarsi. Il consiglio di partenariato può stabilire in tempo utile ulteriori opportune disposizioni di natura consequenziale e transitoria prima che il presente protocollo cessi di applicarsi.
ALLEGATO SSC-1
TALUNE PRESTAZIONI ALLE QUALI NON SI APPLICA IL PRESENTE PROTOCOLLO
PARTE 1
PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO
(Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera a), del presente protocollo)
i) REGNO UNITO
Credito di pensione statale (legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale)
Indennità per persone in cerca di occupazione basata sul reddito (legge del 1995 sulle persone in cerca di occupazione e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di occupazione)
Sussidio di sussistenza per disabili, componente «mobilità» (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del Nord) sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale)
Assegno per l'indipendenza personale, componente «mobilità» (legge di riforma del sistema di welfare 2012 (parte 4) e riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord), ordinanza 2015 (parte 5))
Indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito (legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007)
Sussidi destinati alle famiglie con bambini piccoli per la spesa alimentare (Best Start Foods payment) (regolamenti Welfare Foods (Best Start Foods) (Scozia) del 2019 (SSI 2019/193))
Sussidi destinati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini piccoli (Best Start Grants) (per la gravidanza e l'infanzia, l'apprendimento precoce e l'età scolare) (regolamento The Early Years Assistance (Best Start Grants) (Scozia) del 2018 (SSI 2018/370))
Sussidi per spese funerarie (Funeral Support Payment) (regolamento relativo all'assistenza per spese funerarie (Scozia) del 2019 (SSI 2019/292))
Assegno familiare scozzese (Scottish Child Payment) (regolamento relativo all'erogazione degli assegni familiari 2020 (SSI 2020/351))
ii) STATI MEMBRI
AUSTRIA
Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale generale - ASVG, legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per le persone che esercitano un'attività industriale o commerciale - GSVG e legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per gli agricoltori - BSVG).
BELGIO
Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987) (Inkomensvervangende tegemoetkoming/Allocation de remplacement de revenus);
Reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001) (Inkomensgarantie voor ouderen/ Revenu garanti aux personnes âgées).
BULGARIA
Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 bis del Codice dell'assicurazione sociale).
CIPRO
Pensione sociale (legge sulla pensione sociale 25(I)/95 del 1995, come modificata);
Indennità per disabilità motoria grave (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1° agosto 1994, n. 46183 dell'11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);
Assegno speciale per i non vedenti (legge sugli assegni speciali 77(I)/96 del 1996, come modificata).
DANIMARCA
Spese di alloggio per i pensionati (legge sull'aiuto individuale, codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).
ESTONIA
Indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).
FINLANDIA
Indennità di alloggio per i pensionati (legge sull'indennità di alloggio per i pensionati, 571/2007);
Sostegno al mercato del lavoro (legge sulle prestazioni di disoccupazione 1290/2002).
FRANCIA
Assegno supplementare:
Fondo speciale «invalidità»; e
Fondo di solidarietà «vecchiaia» in base ai diritti acquisiti;
(legge del 30 giugno 1956, codificata nel volume VIII del codice di sicurezza sociale);
Indennità agli adulti con disabilità (legge del 30 giugno 1975, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale);
Indennità speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;
Assegno di solidarietà per la vecchiaia (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel volume VIII del codice della sicurezza sociale) al 1° gennaio 2006.
GERMANIA
Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del volume XII del codice sociale) (Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch);
Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di occupazione ai sensi del volume II del codice sociale (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch).
GRECIA
Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).
UNGHERIA
Pensione di invalidità (decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità);
Indennità di vecchiaia (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e le prestazioni sociali).
IRLANDA
Indennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);
Pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 4);
Pensione al coniuge o al convivente registrato superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);
Assegno d'invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, parte 3, capitolo 10);
Assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute (come modificata), articolo 61);
Pensione per persone non vedenti (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 5).
ITALIA
Pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge 30 aprile 1969, n. 153);
Pensioni e indennità a favore di mutilati e invalidi civili (leggi 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18, e 23 novembre 1988, n. 508);
Pensioni e indennità a favore di sordomuti (leggi 26 maggio 1970, n. 381, e 23 novembre 1988, n. 508);
Pensioni e indennità per i non vedenti civili (leggi 27 maggio 1970, n. 382, e 23 novembre 1988, n. 508);
Integrazione della pensione minima (leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407);
Integrazione dell'assegno d'invalidità (legge 12 giugno 1984, n. 222);
Assegno sociale (legge 8 agosto 1995, n. 335);
Maggiorazione sociale (legge 29 dicembre 1988, n. 544, articolo 1, commi 1 e 12, e successive modifiche).
LETTONIA
Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003);
Indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1° gennaio 2003).
LITUANIA
Pensioni sociali d'invalidità e di vecchiaia (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articoli 5 e 6, come modificata);
Indennità di assistenza (legge n. I-675 sulle pensioni sociali del 1994, articolo 12, come modificata);
Indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7 e 71, come modificata).
LUSSEMBURGO
Reddito per persone con disabilità grave (legge del 12 settembre 2003, articolo 1, paragrafo 2), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un ambiente protetto.
MALTA
Assegno supplementare (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318) sezione 73);
Pensione di vecchiaia (legge del 1987 sulla sicurezza sociale (cap. 318)).
PAESI BASSI
Legge di sostegno al lavoro e all'occupazione dei giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wet Wajong);
Legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).
POLONIA
Pensione sociale (Renta socjalna) (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale (Ustawa o rencie socjalnej));
Prestazione parentale complementare (Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+) (legge del 31 gennaio 2019 sulla prestazione parentale complementare (Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym));
Prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji) (legge del 31 luglio sulla prestazione complementare per le persone non in grado di vivere autonomamente (Ustawa o świadczeniu uzupełniajcym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji)).
PORTOGALLO
Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980, modificato);
Pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell'11 novembre 1981);
Supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato).
SLOVACCHIA
Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1° gennaio 2004;
Pensione sociale assegnata anteriormente al 1° gennaio 2004.
SPAGNA
Garanzia di reddito minimo (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);
Prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981):
pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui al titolo VI, capo II, del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 8/2015 del 30 ottobre 2015; e
prestazioni che integrano le suddette pensioni, di cui alla normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscano un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome interessate;
Assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).
SVEZIA
Indennità di alloggio (capi 100-103 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]);
Assegno di sussistenza alle persone anziane (capo 74 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
PARTE 2
PRESTAZIONI PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE
(Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera d), del presente protocollo)
i) REGNO UNITO
Indennità di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 1991 sulla sicurezza sociale (indennità di assistenza), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 1992 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord))
Sussidio per prestatori di assistenza (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord)) e regolamento del 1976 sulla sicurezza sociale (assegno per l'assistenza agli invalidi) (Irlanda del Nord)
Sussidio di sussistenza per disabili, componente «assistenza» (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamento del 1991 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili), legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamento del 1992 sulla sicurezza sociale (sussidio di sussistenza per disabili) (Irlanda del Nord))
Assegno per l'indipendenza personale, componente «vita quotidiana» (legge del 2012 di riforma del sistema di welfare (parte 4), regolamento del 2013 sulla sicurezza sociale (assegno per l'indipendenza personale), regolamento del 2013 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie), regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica), riforma del welfare del 2015 (parte 5) (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (Irlanda del Nord), regolamento del 2016 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (Irlanda del Nord) e regolamento del 2019 sull'assegno per l'indipendenza personale (disposizioni transitorie) (modifica) (Irlanda del Nord)
Supplemento al sussidio per prestatori di assistenza (legge del 2018 sulla sicurezza sociale (Scozia))
Sussidio per giovani prestatori di assistenza (regolamenti del 2020 sugli aiuti ai prestatori di assistenza (sussidi per giovani prestatori di assistenza) (Scozia) (come modificati))
Assegno per spese di riscaldamento invernale a favore dei minori (Regolamenti sull'assegno per spese di riscaldamento invernale a favore di minori e giovani (Scozia) 2020 (SSI 2020/352))
ii) STATI MEMBRI
AUSTRIA
Legge federale sull'indennità di assistenza a lungo termine (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), versione originale BGBl. n. 110/1993, modificata: Pflegegeld (§ 1), Pflegekarenzgeld (§ 21 quater).
BELGIO
Articolo 93, paragrafo 8, e capo V bis della legge relativa all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di assistenza sanitaria/sussidio di malattia (Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), coordinata il 14 luglio 1994.
Legge del 27 febbraio 1987 sulle indennità a favore delle persone con disabilità (Loi relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten).
Protezione sociale fiamminga (Vlaamse sociale bescherming): decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018;
Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane o non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).
Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).
Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).
Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio comunitario tedesco a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).
Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).
Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).
Articolo 215 bis del regio decreto del 3 luglio 1996 recante attuazione della legge sull'assicurazione obbligatoria per le cure e le prestazioni sanitarie, coordinato il 14 luglio 1994 (Artikel 215 bis Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994/Article 215 bis Arrêté royal du 3 juillet 1996 portant application de la loi sur l'assurance obligatoire des soins de santé et des prestations, coordonné le 14 juillet 1994).
Articolo 12 del regio decreto del 20 luglio 1971 relativo all'attuazione di un'assicurazione di previdenza e un'assicurazione di maternità a favore dei lavoratori autonomi e dei coniugi coadiuvanti (Artikel 12 Koninklijk Besluit van 20 juli 1971 betreffende de uitvoering houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten/Article 12 Arrêté royal du 20 juillet 1971 relatif à la mise en place de l'assurance de prévoyance et de l'assurance maternité au profit des indépendants et des conjoints aidants).
Articoli da 43/32. a 43/46. del codice vallone dell'azione sociale e della sanità: indennità di assistenza alle persone anziane.
Articolo 799. del codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: dotazione per l'assistenza personale.
Decreto dell'8 febbraio 2018 relativo all'amministrazione e al pagamento delle prestazioni familiari.
Legge del 19 dicembre 1939 sugli assegni familiari (LGAF): assegno familiare
Ordinanza del 10 dicembre 2020 relativa all'indennità di assistenza alle persone anziane (Ordonnantie van 10 dicembre betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden/Ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocations pour l'aide aux personnes âgées).
Decreto del parlamento fiammingo del 18 maggio 2018 sull'organizzazione della protezione sociale fiamminga (Decreet van 18 mei 2018 houdende Vlaamse sociale bescherming) e ordinanze del governo fiammingo del 30 novembre 2018:
Decreto del 13 dicembre 2018 relativo alle offerte alle persone anziane e non autosufficienti e alle cure palliative (Dekret vom 13. Dezember 2018 über die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf sowie über die Palliativpflege).
Decreto del 4 giugno 2007 relativo alle case di cura psichiatriche (Dekret über die psychiatrischen Pflegewohnheime).
Decreto governativo del 20 giugno 2017 sugli aiuti alla mobilità (Erlass über die Mobilitätshilfen).
Decreto del 13 dicembre 2016 sull'istituzione di un ufficio della comunità germanofona a favore dell'autodeterminazione (Dekret zur Schaffung einer Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben).
Regio decreto del 5 marzo 1990 relativo all'indennità di assistenza alle persone anziane (Königliches Dekret vom 5. März 1990 über die Beihilfe für ältere Menschen).
Decreto governativo del 19 dicembre 2019 relativo al regolamento transitorio della procedura per ottenere un'autorizzazione preventiva o un consenso a coprire o a ripartire i costi di riabilitazione a lungo termine all'estero (Erlass der Regierung zur übergansweisen Regelung des Verfahrens zur Erlangung einer Vorabgeehmigung oder Zustimmung zwecks Kostenübernahme oder Kostenbeteiligung für eine Langzeitrehabilitation im Ausland).
Ordinanza del 21 dicembre 2018 sugli organismi di assicurazione sanitaria di Bruxelles nel settore dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza alle persone (Ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen/Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes).
Legge coordinata sugli ospedali e le altre istituzioni di cura del 10 luglio 2008:
Legge relativa all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza sanitaria e le indennità, coordinata il 14 luglio 1994:
Regio decreto del 18 luglio 2001 che stabilisce le norme in base alle quali sono determinati la dotazione di risorse finanziarie, la quota dei giorni di soggiorno e il prezzo giornaliero del soggiorno per le iniziative in materia di alloggi protetti: servizi forniti dalle iniziative in materia di alloggi protetti (IHP).
Regio decreto del 31 agosto 2009 relativo all'intervento dell'assistenza sanitaria e all'assicurazione di indennizzo per l'assistenza nella disassuefazione dal fumo.
Codice vallone dell'azione sociale e della sanità:
Codice regolamentare vallone dell'azione sociale e della sanità: articolo 726:
Decreto del 9 marzo 2017 relativo al prezzo dell'alloggio e al finanziamento di talune attrezzature per i servizi medico-tecnici pesanti negli ospedali: infrastrutture medico-sociali.
Ordinanza del governo vallone del 15 maggio 2008: infrastrutture medico-sociali.
Regio decreto del 14 maggio 2003: servizi integrati di assistenza domiciliare.
Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la regione vallona, la commissione comunitaria francese, la commissione comunitaria congiunta e la comunità germanofona in materia di aiuti alla mobilità (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de mobiliteitshulpmiddelen/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité).
Accordo di cooperazione del 31 dicembre 2018 tra la comunità fiamminga, la commissione comunitaria francese e la commissione comunitaria congiunta relativo al punto di contatto unico per gli aiuti alla mobilità nella regione bilingue di Bruxelles-Capitale (Samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad/Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
BULGARIA
Articolo 103 del codice di sicurezza sociale (член 103 от Кодекса за социално осигуряване), 1999, titolo modificato nel 2003.
Legge sull'assistenza sociale (Закон за социално подпомагане), 1998.
Regolamento sull'attuazione della legge sull'assistenza sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998.
Legge sulle persone con disabilità (Закон за хората с увреждания), 2019.
Legge sull'assistenza personale (Закон за лиsvoltesi ната помоtrasferibili), 2019.
Regolamento relativo all'attuazione della legge sulle persone con disabilità (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2019.
Ordinanza sulle competenze mediche (Наредба за медицинската експертиза), 2017.
CROAZIA
Legge sulla previdenza sociale (Zakon o socijalnoj skrbi, OG 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 e 138/20):
Legge sull'affidamento familiare (Zakon o udomiteljstvu OG 115/18):
CIPRO
Servizi di previdenza sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας).
Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale (necessità urgenti ed esigenze assistenziali), modificati o sostituiti leggi relative agli alloggi per persone anziani e per disabili (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) of 1991 - 2011. L. 222/91 e L. 65(I)/2011].
Leggi sui centri di assistenza diurna della popolazione adulta (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) (L. 38(Ι)/1997 e L.64(Ι)/2011).
Regime di aiuti di Stato ai sensi del regolamento 360/2012 per la prestazione di servizi di interesse economico generale (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων ‘Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος).
Servizio di amministrazione delle prestazioni sociali (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας).
Legge del 2014 sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificata o sostituita.
Regolamenti e decreti sul reddito minimo garantito e sulle prestazioni sociali in generale, modificati o sostituiti.
CECHIA
Indennità di assistenza ai sensi della legge n. 108/2006 sui servizi sociali (Zákon o sociálních službách).
DANIMARCA
Legge consolidata sui servizi sociali (Lov om social service):
Legge consolidata sulle sovvenzioni per l'edilizia abitativa (Lov om individuel boligstøtte):
Legge consolidata sugli alloggi sociali (Lov om almene boliger):
ESTONIA
Legge sulla previdenza sociale (Sotsiaalhoolekande seadus), 2016.
Legge sulle prestazioni sociali per le persone con disabilità (Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus), 1999.
FRANCIA
Supplemento per terzi (majoration pour tierce personne, MTP): articoli L. 341-4 e L. 355-1 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale).
Sussidio supplementare per il ricorso a terzi (prestation complémentaire pour recours à tierce personne): articolo L. 434-2 del codice di sicurezza sociale.
Supplemento speciale per l'istruzione di un figlio disabile (complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé): articolo L. 541-1 del codice di sicurezza sociale.
Prestazione compensativa della disabilità (prestation de compensation du handicap, PCH): articoli da L. 245-1 a L. 245-14 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).
Indennità per la perdita di autonomia (allocation personnalisée d'autonomie, APA): articoli da L. 232-1 a L. 232-28 del codice dell'azione sociale e delle famiglie (Code de l'action sociale et des familles).
GERMANIA
Prestazioni per l'assistenza a lungo termine ai sensi del capitolo 4 del volume XI del codice sociale (Leistungen der Pflegeversicherung nach Kapitel 4 des elften Buches Sozialgesetzbuch).
GRECIA
Legge 1140/1981, come modificata.
Decreto legislativo n. 162/73 e decisione ministeriale congiunta n. Π4β/5814/1997.
Decisione ministeriale n. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 del 9 ottobre 2001.
Legge n. 4025/2011.
Legge n. 4109/2013.
Legge n. 4199/2013, articolo 127.
Legge n. 4368/2016, articolo 334.
Legge n. 4483/2017, articolo 153.
Legge n. 498/1-11-2018, articoli 28, 30 e 31, per il «regolamento unificato in materia di prestazioni sanitarie» dell'organizzazione nazionale dei prestatori di assistenza sanitaria (EOPYY).
UNGHERIA
Prestazioni per l'assistenza a lungo termine a favore delle persone che prestano assistenza personale (legge III del 1993 sull'amministrazione sociale e l'assistenza sociale, integrata da decreti governativi e ministeriali).
IRLANDA
Legge del 2009 sul regime di sostegno alle case di cura (n. 15 del 2009).
Idennità per l'assistenza a domicilio (legge consolidata del 2005 sulla previdenza sociale, parte 3, capitolo 8A).
ITALIA
Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Legge 11 febbraio 1980, n. 18 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 33 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge quadro sulla disabilità).
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014.
LETTONIA
Legge sui servizi sociali e sull'assistenza sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) del 31.10.2002.
Legge sulle cure mediche (Ārstniecības likums) del 12.6.1997.
Legge sui diritti dei pazienti (Pacientu tiesību likums) del 30.12.2009.
Regolamento n. 555 del gabinetto dei ministri sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria e sulla procedura di pagamento (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 «Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība»), del 28.8.2018.
Regolamento n. 275 del gabinetto dei ministri sulle procedure di pagamento dei servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e sulle procedure per la copertura dei costi dei servizi a titolo del bilancio degli enti locali (Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 «Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta»), del 27.5.2003.
Regolamento n. 138 del gabinetto dei ministri sulla fruizione di servizi sociali e di assistenza sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 «Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu»), del 2.4.2019.
Legge sulle prestazioni sociali statali - assegno per una persona con disabilità per la quale è necessaria assistenza (Valsts sociālo pabalstu likums), dell'1.1.2003.
LITUANIA
Legge della Repubblica di Lituania del 29 giugno 2016 sulle compensazioni mirate n. XII-2507 (Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas).
Legge della Repubblica di Lituania del 21 maggio 1996 sull'assicurazione sanitaria n. I-1343 (Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas).
Legge della Repubblica di Lituania del 19 luglio 1994 sul sistema sanitario n. I-552 (Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas).
Legge della Repubblica di Lituania del 6 giugno 1996 sugli istituti di assistenza sanitaria n. I-1367 (Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas).
LUSSEMBURGO
Prestazioni previste dall'assicurazione per l'assistenza di lungo periodo ai sensi del codice di sicurezza sociale, volume V - Assicurazione per l'assistenza di lungo periodo, ossia:
MALTA
Legge sulla sicurezza sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (cap. 318).
Legislazione secondaria 318.19: regolamenti sulle istituzioni e sugli ostelli di proprietà dello Stato (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati).
Legislazione secondaria 318.17: regolamenti sui trasferimenti di fondi (posti letto finanziati dal governo) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern).
Legislazione secondaria 318.13: regolamenti sulle tariffe dei servizi residenziali finanziati dallo Stato (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat).
Indennità per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera a).
Indennità supplementare per prestatori di assistenza - legge sulla sicurezza sociale, articolo 68, paragrafo 1, lettera b).
PAESI BASSI
Legge sull'assistenza a lungo termine (Wet langdurige zorg (WLZ)) del 3 dicembre 2014.
POLONIA
Indennità di assistenza sanitaria (zasiłek pielęgnacyjny), assegno speciale di assistenza (specjalny zasiłek opiekuńczy), indennità di assistenza infermieristica (świadczenie pielęgnacyjne), legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari (Ustawa o świadczeniach rodzinnych).
Indennità per prestatori di assistenza (zasiłek dla opiekuna), legge del 4 aprile 2014 sulla determinazione e il pagamento delle indennità per prestatori di assistenza (Ustawa o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów).
PORTOGALLO
Assicurazione sociale e garanzia di risorse sufficienti:
Sussidio per assistenza: decreto legge n. 265/99 del 14 luglio 1999, modificato (complemento por dependência).
Sussidio per assistenza nell'ambito del sistema di protezione speciale in caso di disabilità: legge n. 90/2009 del 31 agosto 2009, ripubblicata nella versione consolidata dal decreto legge n. 246/2015 del 20 ottobre 2015, modificata (regime especial de proteção na invalidez).
Sistema di sicurezza sociale e servizio sanitario nazionale:
Rete nazionale di assistenza continua integrata: decreto legge n. 101/06 del 6 giugno 2006, ripubblicato nella versione consolidata nel decreto legge n. 136/2015 del 28 luglio 2015 (rede de cuidados continuados integrados).
Assistenza continua integrata in materia di salute mentale: decreto legge n. 8/2010 del 28 gennaio 2010, modificato e ripubblicato dal decreto legge n.°22/2011 del 10 febbraio 2011 sulla creazione di unità e squadre per l'assistenza continua integrata in materia di salute mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental).
Assistenza pediatrica (rete nazionale di assistenza continua integrata): decreto n. 343/2015 del 12 ottobre 2015 sulle norme che disciplinano l'assistenza pediatrica ospedaliera e ambulatoriale nel quadro della rete nazionale di assistenza continua integrata (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados e de ambulatório pediátricas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados).
Prestatore di assistenza informale (indennità): legge n. 100/2019 del 6 settembre sullo status di prestatore di assistenza informale (Estatuto do cuidador informal).
ROMANIA
Legge n. 448/2006 del 6 dicembre 2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, con successive modifiche e integrazioni:
Legge n. 584/2002 sulle misure per prevenire la diffusione dell'AIDS in Romania e per proteggere le persone portatrici di HIV o AIDS, con successive modifiche e integrazioni:
SLOVENIA
Nessuna legge specifica in materia di assistenza a lungo termine.
Le prestazioni per l'assistenza a lungo termine sono comprese nelle leggi seguenti:
Legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/2012 e successive modifiche).
Legge sull'assistenza sociale finanziaria (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/2010 e successive modifiche).
Legge sull'esercizio dei diritti sui fondi pubblici (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/2010 e successive modifiche).
Legge sulla protezione sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 3/2004 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).
Legge sull'affidamento e sulle prestazioni familiari (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 110/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).
Legge sulle persone affette da disabilità mentale e fisica (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 41/83 e successive modifiche).
Legge sull'assistenza sanitaria e sull'assicurazione sanitaria (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).
Legge sui veterani di guerra (Zakon o vojnih veteranih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 59/06 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).
Legge sulla disabilità di guerra (Zakon o vojnih invalidih) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 63/59 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).
Legge sull'equilibrio di bilancio (Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 40/2012 e successive modifiche).
Legge che disciplina gli adeguamenti dei trasferimenti ai singoli e alle famiglie nella Repubblica di Slovenia (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 114/2006 - testo ufficiale consolidato e successive modifiche).
SPAGNA
Legge n. 39/2006 sulla promozione dell'autonomia personale e l'assistenza e sull'assistenza alle persone in situazione di dipendenza, del 14 dicembre 2006, modificata.
Ordinanza ministeriale del 15 aprile 1969.
Regio decreto n. 1300/95 del 21 luglio 1995, come modificato.
Regio decreto n. 1647/97 del venerdì 31 ottobre 1997, come modificato.
SVEZIA
Assegno per le prestazioni di assistenza (capo 22 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
Indennità per spese supplementari (capo 50 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
Indennità di assistenza (capo 51 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
Indennità di trasferimento in automobile (capo 52 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
PARTE 3
PAGAMENTI COLLEGATI A UN SETTORE DELLA SICUREZZA SOCIALE ELENCATO ALL'ARTICOLO SSC.3, PARAGRAFO 1, DEL PRESENTE PROTOCOLLO CHE SONO EROGATI PER COPRIRE LE SPESE DI RISCALDAMENTO DURANTE LA STAGIONE FREDDA
(Articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera f), del presente protocollo)
i) REGNO UNITO
Assegno per combustibile invernale (legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, regolamenti del 2000 sull'assegno per il riscaldamento invernale, legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) e regolamenti del 2000 sui fondi sociali per l'assegno per il riscaldamento invernale (Irlanda del Nord))
ii) STATI MEMBRI
DANIMARCA
Legge sulle pensioni sociali e statali, LBK n. 983 del 23.9.2019.
Regolamenti in materia di pensioni sociali e statali, BEK n. 1602 del 27.12.2019.
ALLEGATO SSC-2
RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA
(di cui articolo SSC.16, paragrafo 2, del presente protocollo)
ALLEGATO SSC-3
DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE RITORNANO NELLO STATO COMPETENTE
(Articolo SSC.25, paragrafo 2, del presente protocollo)
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CECHIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
UNGHERIA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
ALLEGATO SSC-4
CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA
(Articolo SSC.47, paragrafi 4 e 5, del presente protocollo)
PARTE 1
CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA AI SENSI DELL'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 4
AUSTRIA
Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale generale (ASVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell'11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);
Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, a eccezione dei casi di cui alla parte 2;
Tutte le domande di pensione di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);
Tutte le domande di assistenza ai superstiti a titolo del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;
Tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;
Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull'assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 - NVG 1972.
CIPRO
Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.
DANIMARCA
Tutte le domande di pensioni di cui alla legge sulle pensioni sociali, fatta eccezione per le pensioni indicate nell'allegato SSC-5 del presente protocollo.
IRLANDA
Tutte le domande di pensione statale (contributiva), di pensione di vedova, di vedovo e di convivente registrato superstite (contributiva).
LETTONIA
Tutte le domande di pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996) legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001).
LITUANIA
Tutte le domande di pensione di reversibilità a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell'importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni di assicurazione sociale statale).
PAESI BASSI
Tutte le domande di pensione di vecchiaia in base alla legge olandese sull'assicurazione generale vecchiaia (AOW).
POLONIA
Tutte le domande di pensione di vecchiaia nell'ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 20 anni per le donne e a 25 anni per gli uomini, ma i periodi di assicurazione nazionali sono inferiori a tali limiti (non meno di 15 anni per le donne e di 20 anni per gli uomini) e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 27 e 28 della legge del 17 dicembre 1998 (GU del 2015, punto 748).
PORTOGALLO
Tutte le domande di pensione di vecchiaia e di reversibilità, fatta eccezione per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di un paese è pari o superiore a 21 anni civili, ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli articoli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007 del 10 maggio 2007, modificato.
SLOVACCHIA
Tutte le domande di pensione di reversibilità (pensione vedovile e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1° gennaio 2004, il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;
Tutte le domande di pensioni calcolate ai sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale come modificata.
SVEZIA
Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti (capo 66 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
Domande di pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni complementari (capo 63 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
REGNO UNITO
Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione statale a norma della parte 1 della legge sulle pensioni del 2014, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali, durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:
l'interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza ai sensi della legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro; e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di maturazione dei diritti a norma della legislazione del Regno Unito;
i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo mediante l'applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di uno Stato membro.
Tutte le domande di pensione complementare ai sensi della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale, sezione 44, e della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord), sezione 44.
PARTE 2
CASI IN CUI SI APPLICA L'ARTICOLO SSC.47, PARAGRAFO 5
AUSTRIA
Pensioni di vecchiaia e di reversibilità derivate, basate su un fondo pensioni in applicazione della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;
Indennità obbligatorie in virtù dell'articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);
Pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);
Assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell'ordine austriaco dei chirurghi veterinari;
Prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;
Prestazioni degli organismi di previdenza dell'ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull'ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sulla pensione di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;
Prestazioni ai sensi dello statuto dell'ente previdenziale dell'ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).
BULGARIA
Pensioni di vecchiaia dell'assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell'assicurazione sociale.
CROAZIA
Pensioni del regime di assicurazione obbligatoria basato sui risparmi capitalizzati individualmente a norma della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (OG 49/99 e successive modifiche) e della legge sulle imprese di assicurazione pensioni e sul pagamento delle pensioni in base ai risparmi capitalizzati individualmente (OG 106/99 e successive modifiche), salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge sui fondi pensioni obbligatori e volontari (pensione d'invalidità basata sull'incapacità generale al lavoro e pensione di reversibilità).
DANIMARCA
Pensioni integrative;
Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2002);
Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all'Arbejdsmarkedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.
ESTONIA
Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.
FRANCIA
Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati ai fini del pensionamento.
UNGHERIA
Prestazioni pensionistiche fondate sull'affiliazione a fondi di pensione privati.
LETTONIA
Pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di Stato del 1° gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo Stato del 1° luglio 2001).
POLONIA
Pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.
PORTOGALLO
Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 febbraio 2008, modificato (sistema pubblico a capitalizzazione).
SLOVACCHIA
Risparmio obbligatorio ai fini della pensione di vecchiaia.
SLOVENIA
Pensione risultante da un'assicurazione-pensione complementare obbligatoria.
SVEZIA
Pensione di vecchiaia sotto forma di pensioni basate sul reddito e pensioni a premio (capi 62 e 64 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]).
REGNO UNITO
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 della legge nazionale sulla previdenza del 1965 e agli articoli 35 e 36 della legge nazionale sulla previdenza (Irlanda del Nord) del 1966.
ALLEGATO SSC-5
PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO DI APPLICARE L'ARTICOLO SSC.49
I. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo, il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati
DANIMARCA
Pensione nazionale danese di vecchiaia completa, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989
FINLANDIA
Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1° gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007)
Importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007)
FRANCIA
Pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calcolata in base alla pensione d'invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera a)
GRECIA
Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA)
PAESI BASSI
Legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)
Legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)
SPAGNA
Pensioni di reversibilità erogate nell'ambito dei regimi generali e speciali, a eccezione del regime speciale per i dipendenti pubblici
SVEZIA
Indennità di malattia correlata al reddito e indennità compensativa per inabilità correlata al reddito (capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])
Pensione garantita e indennità garantita che hanno sostituito la pensione statale completa assegnata dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1° gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da tale data
II. Prestazioni di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è avverato il rischio e una data successiva
FINLANDIA
Pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale
GERMANIA
Pensioni d'invalidità o di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare
Pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito
ITALIA
Pensioni italiane per inabilità al lavoro totale (inabilità)
LETTONIA
Pensione di reversibilità calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8, della legge del 1° gennaio 1996 sulle pensioni di Stato)
LITUANIA
Pensioni di inabilità al lavoro dell'assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato
Pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato
LUSSEMBURGO
Pensioni di reversibilità
SLOVACCHIA
Pensione di reversibilità slovacca derivante dalla pensione di invalidità
SPAGNA
Pensioni di anzianità previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici, dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento dell'avverarsi del rischio, il beneficiario era un dipendente pubblico in servizio o a questi assimilato Pensioni in caso di morte o di reversibilità (per vedove/i vedovi, orfani e genitori), corrisposte ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali, se al momento del decesso il dipendente pubblico era in servizio o in una situazione assimilata
SVEZIA
Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità garantita (capo 35 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])
Pensione di reversibilità calcolata in base a periodi di assicurazione fittizi (capi 76-85 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110])
III. Accordi di cui all'articolo SSC.49, paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente protocollo volti a evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio:
accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania
accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo
convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 12 giugno 2012
ALLEGATO SSC-6
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI E DEL REGNO UNITO
(Articolo SSC.3, paragrafo 2, articolo SSC.51, paragrafo 1, e articolo SSC.66)
AUSTRIA
1. Al fine di acquisire periodi nell'assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione analogo di un altro Stato è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di un istituto d'istruzione ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 228, paragrafo 1, terzo comma, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell'articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell'articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l'interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto di esercitare un'attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all'articolo 227, paragrafo 3, dell'ASVG, all'articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all'articolo 107, paragrafo 9, del BSVG per il riscatto di tali periodi d'istruzione.
2. Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all'importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.
3. Se, conformemente all'articolo SSC.7 del presente protocollo, sono stati maturati periodi assimilati ai sensi di un regime di assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell'ASVG, degli articoli 122 e 123 del GSVG e degli articoli 113 e 114 del BSVG, si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all'articolo 239 dell'ASVG, all'articolo 123 del GSVG e all'articolo 114 del BSVG.
4. Nei casi di cui all'articolo SSC 39, per la determinazione dell'importo delle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione austriaca, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capitolo 5 del Protocollo.
BULGARIA
L'articolo 33, paragrafo 1, della legge bulgara relativa all'assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capo 1, del presente protocollo.
CIPRO
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni degli articoli SSC.7, SSC.46 e SSC.56 del presente protocollo, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980 o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l'importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell'anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.
CECHIA
1. Ai fini della definizione di «familiare» ai sensi dell'articolo SSC.1, lettera s), del presente protocollo, per «coniuge» si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge ceca n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli SSC.6 e SSC.7 del presente protocollo, ai fini della concessione delle prestazioni complementari in relazione ai periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione dell'ex Repubblica federale ceca e slovacca, unicamente i periodi di assicurazione maturati a norma della legislazione ceca possono essere presi in considerazione per soddisfare la condizione secondo cui è richiesto almeno un anno di assicurazione pensionistica ceca entro un periodo di tempo definito dopo la dissoluzione della federazione (articolo 106 bis, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 155/1995 Coll. sull'assicurazione pensionistica).
3. Nei casi di cui all'articolo SSC.39, per determinare l'importo della prestazione di invalidità ai sensi della legge n. 155/1995 Coll., si applicano mutatis mutandis le disposizioni del capo 5 del protocollo.
DANIMARCA
1.
Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato. Ai fini della presente lettera, un «lavoro a carattere stagionale» è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.
Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della «lov om social pension» (legge sulle pensioni sociali), i periodi di attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1° gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile la lettera a) sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito in matrimonio al lavoratore in questione, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato.
I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b) non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all'interessato in virtù della legislazione sull'assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l'interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l'importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell'importo base della pensione sociale.
2.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo SSC.7 del presente protocollo, le persone che non hanno esercitato un'attività subordinata in uno o più Stati hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti di età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l'articolo SSC.5 del presente protocollo, l'articolo SSC.8 del presente protocollo non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.
Le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di persone che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.
3. La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime «posto di lavoro flessibile» (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo 6, del presente protocollo.
4. Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche a una pensione di reversibilità di un altro Stato, per l'applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell'articolo SSC.48, paragrafo 1, del presente protocollo, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.
FINLANDIA
1. Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell'importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli SSC.47, SSC.48 e SSC.49 del presente protocollo, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.
2. Quando si applica l'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi di assicurazione pensionistica a titolo di un'attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi di assicurazione in Finlandia.
FRANCIA
1. Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia a norma degli articoli SSC.15 o SSC.24 del presente protocollo, le quali risiedono nei dipartimenti francesi dell'Alto Reno, del Basso Reno o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell'istituzione di un altro Stato, responsabile dell'assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d'assicurazione malattia sia quelle erogate a titolo del regime locale complementare obbligatorio di assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.
2. La legislazione francese applicabile a una persona che esercita o ha esercitato un'attività subordinata o autonoma ai sensi del titolo III, capo 5, del presente protocollo include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.
GERMANIA
1. Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensionistica.
2. Fatti salvi l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 7 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI), una persona che è affiliata all'assicurazione obbligatoria in un altro Stato o percepisce una pensione di anzianità in base alla legislazione di un altro Stato può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.
3. Ai fini della concessione di prestazioni in denaro a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), dell'articolo 47, paragrafo 1, del codice di sicurezza sociale, volume VII (Sozialgesetzbuch VII), e dell'articolo 24 decies, del codice di sicurezza sociale, volume V (Sozialgesetzbuch V), agli assicurati residenti in un altro Stato i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l'importo delle prestazioni, come se l'assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest'ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.
4. I cittadini di altri Stati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensionistica possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato.
5. Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell'articolo 253 del codice di sicurezza sociale, volume VI (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.
6. Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell'accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).
7. La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della legge sugli sfollati e i rifugiati (Bundesvertriebenengesetz), continua ad applicarsi nel quadro del presente protocollo nonostante le disposizioni dell'articolo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).
8. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, nei regimi pensionistici delle libere professioni l'istituzione competente prende come base, in relazione a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di qualsiasi altro Stato, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.
GRECIA
1. La legge n. 1469/84 concernente l'affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati, agli apolidi e ai rifugiati, se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime greco di assicurazione pensionistica.
2. Fermi restando l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, e l'articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato può chiedere di essere affiliata all'assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall'OGA, nella misura in cui esercita un'attività che rientra nell'ambito di applicazione di tale legislazione.
IRLANDA
Fatti salvi l'articolo SSC.19, paragrafo 2, e l'articolo SSC.57 del presente protocollo, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l'anno di riferimento in questione per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato per detto anno di riferimento.
MALTA
Disposizioni particolari relative ai pubblici dipendenti
Esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.43 e SSC.55 del presente protocollo, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta), della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) e della legge sulla protezione civile (capitolo 411 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei pubblici dipendenti.
Le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell'ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell'articolo SSC.1, lettera cc), del presente protocollo, «regimi speciali per pubblici dipendenti».
PAESI BASSI
1. Assicurazione malattia
Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione del titolo III, capi 1 e 2, del presente protocollo, si intende:
ogni persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e
se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato e la persona residente in un altro Stato che, ai sensi del presente protocollo, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.
Le persone di cui al punto 1, lettera a), punto i), devono, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre le persone di cui al punto 1, lettera a), punto ii), devono iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).
Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria, a eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato, i quali li versano direttamente.
Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).
I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).
Ai fini degli articoli da SSC.21 a SSC.27 del presente protocollo, le seguenti prestazioni, in aggiunta alle pensioni regolamentate dal titolo III, capi 4 e 5, del presente protocollo, sono assimilate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi:
Ai fini dell'articolo SSC.16, paragrafo 1, del presente protocollo, le persone di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo che dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).
2. Applicazione della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW)
La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'assicurazione generale vecchiaia (Algemene Ouderdomswet - AOW) non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di detti anni ai periodi di assicurazione:
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1° gennaio 1957.
La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal coniuge sotto la legislazione summenzionata o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.
In deroga all'articolo 7 dell'AOW, questa persona è considerata avente diritto a una pensione.
La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 1° gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l'assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:
La riduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, dell'AOW non si applica agli anni civili precedenti il 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi di assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.
Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:
I periodi di assicurazione volontaria maturati nell'ambito del regime di un altro Stato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati per un periodo di sei anni successivo al cinquantanovesimo anno di età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati.
In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell'AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legislazione è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi di tale legislazione per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all'assicurazione obbligatoria.
Tale autorizzazione non decade quando l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet).
In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'AOW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
L'autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato a norma della legislazione di un altro Stato in materia di pensioni di reversibilità o di prestazioni ai superstiti
Chiunque desideri stipulare un'assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.
3. Applicazione della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW)
Qualora il coniuge superstite abbia diritto a una pensione di reversibilità a titolo della legge relativa all'assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene Nabestaandenwet - ANW) conformemente all'articolo SSC.46, paragrafo 3, del presente protocollo, tale pensione è calcolata ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.
Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, anche i periodi di assicurazione maturati prima del 1° ottobre 1959 sono considerati periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione olandese se durante questi periodi l'assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno di età:
Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del paragrafo 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro o del Regno Unito in materia di pensioni di reversibilità.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1), lettera b), del presente protocollo, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.
In deroga all'articolo 63 bis, paragrafo 1, dell'ANW, qualunque persona che risieda in uno Stato diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime di assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW è autorizzata a stipulare un'assicurazione volontaria ai sensi della legislazione summenzionata, a condizione che tale assicurazione fosse già in corso alla data di applicazione del presente protocollo, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall'assicurazione obbligatoria.
Tale autorizzazione decade quando cessa l'assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell'ANW, a meno che l'assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell'ANW.
In ogni caso, l'autorizzazione relativa all'assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il sessantacinquesimo anno di età.
Il contributo da pagare per l'assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione volontaria ai sensi dell'ANW. Tuttavia, se l'assicurazione volontaria segue un periodo di assicurazione ai sensi del paragrafo 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.
4. Applicazione della legislazione olandese sull'inabilità al lavoro
Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:
SPAGNA
1. Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l'età pensionabile o l'età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione d'invalidità o alla pensione di reversibilità, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i pubblici dipendenti o esercitava un'attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell'evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un'attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l'affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i pubblici dipendenti, per le forze armate o per l'amministrazione giudiziaria.
2.
A norma dell'articolo SSC.51, paragrafo 1, lettera c), il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell'assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell'ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell'importo di base della pensione, occorre conteggiare periodi di assicurazione o di residenza soggetti alla legislazione di altri Stati, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell'evoluzione dell'indice dei prezzi al dettaglio.
L'importo della pensione ottenuto è aumentato dell'importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.
3. I periodi maturati in altri Stati che devono essere conteggiati nel regime speciale per i pubblici dipendenti, le forze armate e l'amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.51 del presente protocollo, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di pubblico dipendente in Spagna.
4. Gli importi supplementari basati sull'età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del presente protocollo che hanno contributi a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1° gennaio 1967; non è possibile, in applicazione dell'articolo SSC.6 del presente protocollo, assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato anteriormente al 1° gennaio 1967 ai contributi versati in Spagna, unicamente ai fini del presente protocollo. La data corrispondente al 1° gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1° agosto 1970 e, nel caso del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1° aprile 1969.
SVEZIA
1. Le disposizioni del protocollo relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (capo 6 della legge [2010/111] sull'introduzione del codice dell'assicurazione sociale).
2. Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell'indennità figurativa di malattia correlata al reddito e dell'indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capo 34 del codice dell'assicurazione sociale [2010: 110] si applica quanto segue: se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito percepito nello Stato o negli Stati in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato percepito in Svezia durante la parte del periodo di riferimento maturata in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi.
3.
Ai fini del calcolo dei crediti figurativi per la pensione di reversibilità basata sul reddito (capo 82 del codice dell'assicurazione sociale [2010:110]), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati si considerano fondati sulla media della base pensionistica svedese. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato è considerato come costituente lo stesso importo.
Ai fini del calcolo dei crediti di pensione figurativi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1° gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.
REGNO UNITO
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona può pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:
i contributi dell'ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o
le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall'ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l'ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati, si applicano le disposizioni del titolo III, capo 5, del presente protocollo per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento negli articoli da SSC.44 a SSC.55 del presente protocollo a «periodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:
il coniuge o l'ex coniuge se la richiesta è presentata da:
una donna coniugata; o
una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o
l'ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
un vedovo che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non può avere diritto a una prestazione di genitore vedovo; o
una vedova che, immediatamente prima dell'età pensionabile, non ha diritto a una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l'età, calcolata in applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, e per «pensione di vedova connessa con l'età» s'intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all'articolo 39, paragrafo 4, della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale.
2. Ai fini dell'articolo SSC.8 del presente protocollo, in caso di prestazioni di anzianità o di reversibilità in denaro, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattie professionali e di assegni in caso di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito che dimora nel territorio di un altro Stato è considerato, durante tale periodo di dimora, come residente nel territorio di detto altro Stato.
Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana di occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di uno Stato membro, iniziata nel corso dell'anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l'interessato abbia versato contributi come lavoratore subordinato o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all'anno fiscale.
Ai fini dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, qualora:
in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro e, a norma del punto 1 del presente paragrafo, quell'anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, l'interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell'anno in tale Stato membro;
un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l'applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente protocollo, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell'anno.
Ai fini della conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate ai sensi della legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato è stato soggetto a detta legislazione.
3. Sebbene il percepimento dell'assegno di genitore vedovo o dell'assegno per il lutto (aliquota più alta) sia subordinato al diritto a prestazioni familiari del Regno Unito, la persona che soddisfa tutti gli altri criteri di ammissibilità e che avrebbe diritto a percepire assegni familiari britannici se essa, o il figlio in questione, risiedeva nel Regno Unito, potrà richiedere l'assegno per genitore vedovo o l'assegno per il lutto (aliquota più alta) in conformità del presente protocollo, nonostante il fatto che la prestazione per figli a carico del Regno Unito sia esclusa dall'ambito di applicazione del presente protocollo a norma dell'articolo SSC.3, paragrafo 4, lettera g).
ALLEGATO SSC-7
PARTE DI ESECUZIONE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1
Articolo SSCI.1
Definizioni
1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni di cui all'articolo SSC.1 del presente protocollo.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le definizioni seguenti:
"punto di accesso": entità che svolge le funzioni di:
punto di contatto elettronico;
inoltro automatico in base all'indirizzo; e
inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (per esempio un'applicazione di intelligenza artificiale) o dell'intervento umano;
"organismo di collegamento": qualsiasi organismo designato dall'autorità competente di uno Stato, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all'articolo SSC.3 del presente protocollo, avente la funzione di rispondere alle richieste di informazioni e di assistenza ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del presente allegato e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del presente allegato;
"documento": un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del presente protocollo e del presente allegato;
"documento elettronico strutturato": ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati;
"trasmissione per via elettronica": la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;
"frode": qualsiasi azione od omissione intenzionale volta a:
ricevere prestazioni di sicurezza, o permettere a un'altra persona di ricevere prestazioni di sicurezza sociale, ove non siano soddisfatte le condizioni richieste per averne diritto a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o del presente protocollo; oppure
evitare di versare contributi di sicurezza sociale o permettere a un'altra persona di evitare di versare contributi di sicurezza sociale ove tali contributi siano richiesti a norma della legge dello Stato interessato o degli Stati interessati o del presente protocollo.
CAPO 2
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE E AGLI SCAMBI DI DATI
Articolo SSCI.2
Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni
1. Ai fini del presente allegato, gli scambi tra le autorità degli Stati e le istituzioni e le persone cui si applica il presente protocollo si fondano sui principi del servizio pubblico, dell'efficienza, dell'assistenza attiva, della rapidità e dell'accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.
2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il presente protocollo. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.
3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un'istituzione operante nel territorio di uno Stato che non è quello in cui è ubicata l'istituzione designata conformemente al presente allegato, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all'istituzione designata a norma del presente allegato, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni degli Stati non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non avere agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati.
4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente, tramite l'organismo di collegamento dello Stato di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall'istituzione dello Stato in questione.
Articolo SSCI.3
Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni
1. Gli Stati provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro le disposizioni introdotte dal presente protocollo e dal presente allegato, in modo da permettere loro di far valere i propri diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.
2. La persona cui si applica il presente protocollo è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.
3. Per quanto necessario all'applicazione del presente protocollo e del presente allegato, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dalla legislazione dello Stato in questione.
L'istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato la propria decisione, direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indicando le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa alle altre istituzioni interessate.
Articolo SSCI.4
Moduli, documenti e modalità di scambio dei dati
1. Fatti salvi l'articolo SSCI.75 e l'appendice SSCI-2, la struttura, il contenuto e il formato dei moduli e dei documenti rilasciati per conto degli Stati ai fini dell'attuazione del presente protocollo sono concordati dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene, previa approvazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti di cui al paragrafo 1 rispettano le norme che si applicano a tale sistema.
Se la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento non avviene attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, le istituzioni e gli organismi di collegamento competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.
3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando per quanto possibile la via elettronica.
Articolo SSCI.5
Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato
1. I documenti rilasciati dall'istituzione di uno Stato che attestano la situazione di una persona ai fini dell'applicazione del presente protocollo e del presente allegato, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato in cui sono stati rilasciati.
2. In caso di dubbi sulla validità del documento o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbi sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull'esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l'istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell'istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.
4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l'istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione gli è stata sottoposta.
Articolo SSCI.6
Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni
1. Salvo altrimenti disposto dal presente allegato, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
la legislazione dello Stato in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato;
la legislazione dello Stato di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato di residenza o se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma;
in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato di cui è stata chiesta in primo luogo l'applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati.
2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati circa la determinazione dell'istituzione chiamata a erogare le prestazioni in denaro o in natura, l'interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione del suo luogo di residenza o, se l'interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall'istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.
3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta da una delle parti al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui è sorta la divergenza di punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione gli è stata sottoposta.
4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato nel quale ha avuto luogo l'affiliazione provvisoria, o se l'istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l'istituzione competente, l'istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell'affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.
5. Se necessario, l'istituzione individuata come competente e l'istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio definiscono la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versati a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capo 2, del presente allegato.
L'istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del presente allegato, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un'istituzione a norma del paragrafo 2.
Articolo SSCI.7
Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi
1. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, laddove una persona abbia diritto a una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del presente protocollo e l'istituzione competente non disponga di tutti gli elementi relativi alla situazione in un altro Stato necessari per il calcolo definitivo dell'importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell'interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.
2. Un ricalcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all'istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.
CAPO 3
ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO
Articolo SSCI.8
Altre procedure tra autorità e istituzioni
1. Due o più Stati, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal presente allegato, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.
2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale e sono elencati nell'appendice SSCI-1.
3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l'entrata in vigore del presente accordo, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati, purché esse figurino anche nell'appendice SSCI-1 del presente protocollo.
Articolo SSCI.9
Divieto di cumulo delle prestazioni
Fatte salve le altre disposizioni del presente protocollo, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso di applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione dello Stato interessato sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
Articolo SSCI.10
Elementi per la determinazione della residenza
1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il presente protocollo, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro di interessi della persona in causa, in base a una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:
la durata e la continuità della presenza nel territorio degli Stati in questione;
la situazione dell'interessato tra cui:
la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l'attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell'attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;
la situazione familiare e i legami familiari;
l'esercizio di attività non retribuite;
per gli studenti, la fonte del reddito;
la situazione abitativa, in particolare il suo carattere permanente;
lo Stato nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che l'hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.
3. Il centro di interessi di uno studente che si reca in un altro Stato per seguire un programma di studi a tempo pieno non si considera situato nello Stato di studio per l'intera durata del programma di studi in tale Stato, fatta salva la possibilità di confutare questa presunzione.
4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis ai familiari dello studente.
Articolo SSCI.11
Totalizzazione dei periodi
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7, l'istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati alla cui legislazione l'interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.
2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato, nella misura necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.7, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un'assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un'assicurazione obbligatoria.
4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.
5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati è preso in considerazione soltanto dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l'interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato prima di detto periodo, quest'ultimo è preso in considerazione dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l'interessato, nella misura in cui possono ragionevolmente essere presi in considerazione.
Articolo SSCI.12
Regole di conversione dei periodi
1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell'articolo SSC.7 si effettua secondo le regole seguenti:
l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;
per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:
Regime basato su |
Un giorno equivale a |
Una settimana equivale a |
Un mese equivale a |
Un trimestre equivale a |
N. massimo di giorni in un anno civile |
5 giorni |
9 ore |
5 giorni |
22 giorni |
66 giorni |
264 giorni |
6 giorni |
8 ore |
6 giorni |
26 giorni |
78 giorni |
312 giorni |
7 giorni |
6 ore |
7 giorni |
30 giorni |
90 giorni |
360 giorni |
per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
tre mesi o 13 settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;
un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;
per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole di conversione applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all'unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;
se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all'unità intera più vicina.
2. L'applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l'insieme dei periodi maturati nel corso dell'anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell'ultima colonna della tabella di cui al paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.
Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato in cui sono stati maturati, l'applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell'arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.
3. La conversione è effettuata in un'unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.
4. Quando un'istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.
TITOLO II
DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Articolo SSCI.13
Precisazioni relative agli articoli SSC.11 e SSC.12 del presente protocollo
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11, paragrafo 1, lettera a), per "persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è inviata da tale datore di lavoro in un altro Stato" si intende anche una persona assunta nella prospettiva di essere inviata in un altro Stato purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato in cui il suo datore di lavoro è stabilito.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo, un datore di lavoro "che vi esercita abitualmente le sue attività" è un datore di lavoro che svolge normalmente attività consistenti, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell'impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, una "persona che esercita abitualmente un'attività autonoma" è una persona che svolge abitualmente attività consistenti nel territorio dello Stato in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve avere già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende avvalersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato, deve continuare a soddisfare nello Stato in cui è stabilita i requisiti richiesti per l'esercizio della sua attività al fine di poterla riprendere al suo ritorno.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.11, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, il criterio per determinare se l'attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato sia "affine" all'attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12, paragrafi 1 e 5, del presente protocollo, una "persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in uno o più Stati membri e nel Regno Unito" o in "due o più Stati membri", rispettivamente, è una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in tali Stati.
6. Ai fini dell'articolo SSC.12, paragrafi 1 e 5, del presente protocollo, gli equipaggi di condotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un'attività subordinata in due o più Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui è situata la base di servizio, quale definita all'articolo SSC.1 del presente protocollo.
7. Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell'articolo SSC.12 del presente protocollo. L'articolo SSCI.15 si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.
8. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12, paragrafi 2 e 6, del presente protocollo, una "persona che esercita abitualmente un'attività autonoma" in "uno o più Stati membri e nel Regno Unito" o in "due o più Stati membri", rispettivamente, è in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o in alternanza, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in tali Stati.
9. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 8 del presente articolo dalle situazioni descritte all'articolo SSC.11, paragrafo 1, del presente protocollo, è determinante la durata dell'attività svolta in uno o più Stati (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere occasionale o temporaneo). A tal fine è effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.
10. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12, paragrafi 1, 2, 5 e 6, del presente protocollo, per "parte consistente di un'attività subordinata o autonoma" esercitata in uno Stato si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente consistente dell'insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
11. Per stabilire se una parte consistente delle attività sia svolta in un dato Stato, valgono i seguenti criteri indicativi:
per l'attività subordinata, l'orario di lavoro o la retribuzione; e
per l'attività autonoma, il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % in relazione a detti criteri è un indicatore del fatto che una parte consistente delle attività non è svolta nello Stato in questione.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.12, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, il "centro di interessi" delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell'interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell'interessato quale risulta da tutte le circostanze.
13. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 10, 11 e 12, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili.
14. Nel caso in cui una persona eserciti un'attività subordinata in due o più Stati per conto di un datore di lavoro stabilito fuori dal territorio degli Stati e risieda in uno Stato senza esercitarvi un'attività consistente, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza.
Articolo SSCI.14
Procedure per l'applicazione dell'articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera b), dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, e dell'articolo SSC.11 del presente protocollo (in relazione alla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)
1. Salvo altrimenti disposto dall'articolo SSCI.15 del presente allegato, qualora la persona eserciti un'attività fuori dallo Stato competente, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un'attività subordinata, l'interessato ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia alla persona interessata l'attestato di cui all'articolo SSCI.16, paragrafo 2, del presente allegato e senza indugio rende disponibile all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in cui è svolta l'attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell'articolo SSC.10, paragrafo 3, lettera b), o dell'articolo SSC.11 del presente protocollo.
2. Il datore di lavoro considerato a norma dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, del presente protocollo, che ha un lavoratore subordinato a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato, ne informa, se possibile preventivamente, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione rende disponibili senza indugio le informazioni riguardanti la legislazione applicabile all'interessato, a norma dell'articolo SSC.10, paragrafo 4, del presente protocollo, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l'attività.
Articolo SSCI.15
Procedura per l'applicazione dell'articolo SSC.12 del presente protocollo
1. La persona che esercita attività in due o più Stati, o laddove si applichi l'articolo SSC.12, paragrafi 5 o 6, ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza.
2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all'interessato, tenuto conto dell'articolo SSC.12 del presente protocollo e dell'articolo SSCI.13 del presente allegato. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato in cui è esercitata un'attività.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, di non potere ancora accettare la determinazione o di avere parere diverso al riguardo.
4. Quando un'incertezza sull'identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti dello Stato o degli Stati interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all'interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell'articolo SSC.12 del presente protocollo e delle pertinenti disposizioni dell'articolo SSCI.13 del presente allegato.
In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l'articolo SSCI.6.
5. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l'interessato.
6. Se l'interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato di residenza non appena sia informata della situazione dell'interessato, eventualmente tramite un'altra istituzione interessata.
Articolo SSCI.16
Comunicazione di informazioni agli interessati e ai datori di lavoro
1. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del presente protocollo informa l'interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l'aiuto necessario all'espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.
2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.
Articolo SSCI.17
Cooperazione tra istituzioni
1. Le istituzioni interessate comunicano all'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del presente protocollo le informazioni necessarie per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.
2. L'istituzione competente dello Stato la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del presente protocollo rende disponibile l'informazione, indicando la data da cui decorre l'applicazione di tale legislazione, all'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.
Articolo SSCI.18
Cooperazione in caso di dubbi sulla validità dei documenti rilasciati per quanto riguarda la legislazione applicabile
1. In caso di dubbi sulla validità di un documento attestante la situazione di una persona ai fini della legislazione applicabile o sull'esattezza dei fatti su cui il documento si basa, l'istituzione dello Stato che riceve il documento chiede all'istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro o la rettifica del documento. L'istituzione richiedente motiva la sua richiesta e fornisce la pertinente documentazione giustificativa alla sua origine.
2. Quando riceve una richiesta di questo tipo, l'istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l'emissione del documento e, se individua un errore, procede al suo ritiro o alla sua rettifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Il ritiro o la rettifica ha effetto retroattivo. Tuttavia, nei casi in cui vi è il rischio di un esito sproporzionato, in particolare di perdita dello status di persona assicurata per l'intero periodo pertinente o per parte di esso nello Stato o negli Stati interessati, gli Stati valutano una soluzione più proporzionata in relazione al caso specifico. Qualora gli elementi di prova disponibili le consentano di appurare che chi ha richiesto il documento ha commesso una frode, l'istituzione emittente ritira o rettifica il documento immediatamente e con effetto retroattivo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE
CAPO 1
PRESTAZIONI DI MALATTIA, DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ ASSIMILATE
Articolo SSCI.19
Disposizioni generali di attuazione
1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato diverso da quello dell'istituzione competente.
2. Fatto salvo l'articolo SSC.6, lettera a), del presente protocollo, uno Stato può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell'articolo SSC.20 del presente protocollo solo se la persona assicurata ha presentato domanda di pensione ai sensi della legislazione di tale Stato o, a norma degli articoli da SSC.21 a SSC.27 del presente protocollo, percepisce una pensione in virtù della legislazione di tale Stato.
Articolo SSCI.20
Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato di residenza o di dimora
Se la legislazione dello Stato di residenza o di dimora contempla più di un regime di assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo SSC.15, dell'articolo SSC.17, paragrafo 1, e degli articoli SSC.18, SSC.20, SSC.22 e SSC.24 del presente protocollo sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.
Articolo SSCI.21
Residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente
Procedura e ambito di applicazione del diritto
Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.15 del presente protocollo, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi senza indugio presso l'istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta della persona assicurata o dell'istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nello Stato di residenza.
Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l'istituzione competente non informa l'istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.
L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.
Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli SSC.20, SSC.22, SSC.23 e SSC.24 del presente protocollo.
Rimborso
Se una persona o i suoi familiari:
hanno ottenuto il documento di cui al paragrafo 1;
hanno registrato tale documento presso l'istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 1; e
hanno versato, o è stato versato per conto della persona interessata o dei suoi familiari, un contributo sanitario allo Stato di residenza nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno, lavoro o residenza in tale Stato,
tale persona o i suoi familiari possono chiedere all'istituzione dello Stato di residenza il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato.
L'istituzione dello Stato di residenza decide nel merito di una domanda effettuata conformemente al paragrafo 1 entro tre mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta e procede ai rimborsi a norma del presente articolo.
Se il periodo di validità del documento di cui al paragrafo 1 è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato non supera la parte del contributo corrispondente al periodo per il quale il documento è stato rilasciato.
Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima.
Articolo SSCI.22
Dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente
Procedura e ambito di applicazione del diritto
Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.17 del presente protocollo, la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento attestante il diritto a prestazioni rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di tale documento, l'istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
Tale documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all'articolo SSC.17 del presente protocollo secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato di dimora e soddisfa i requisiti di cui all'appendice SSCI-2.
Le prestazioni in natura di cui all'articolo SSC.17, paragrafo 1, del presente protocollo si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato di dimora, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.
Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle prestazioni in natura
Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le prestazioni in natura erogate nel quadro dell'articolo SSC.17 del presente protocollo e se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest'ultima può inoltrare domanda di rimborso all'istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l'importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.
Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l'istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall'istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione del luogo di dimora oppure secondo gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all'istituzione del luogo di dimora, qualora l'articolo SSCI.47 fosse stato applicato nel caso in questione.
L'istituzione del luogo di dimora fornisce all'istituzione competente che ne fa richiesta tutte le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.
In deroga al paragrafo 5, l'istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all'applicazione di questa disposizione.
Se la legislazione dello Stato di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l'istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata.
Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l'importo delle spese effettivamente sostenute.
Nel caso di spese di importo rilevante, l'istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest'ultima presenta domanda di rimborso.
Familiari
I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Rimborso agli studenti
Se una persona:
è in possesso di un valido documento attestante il diritto a prestazioni a norma dell'appendice SSCI-2, rilasciato dall'istituzione competente;
è stata accettata da un istituto di istruzione superiore in uno Stato diverso dallo Stato competente ("Stato degli studi") per seguire un programma di studi a tempo pieno che porti al conseguimento di un titolo di istruzione superiore riconosciuto da tale Stato, compresi i diplomi, certificati o diplomi di dottorato in un istituto di istruzione superiore, che può comprendere un corso propedeutico preliminare a tale istruzione, in conformità del diritto nazionale, o un tirocinio obbligatorio;
non esercita o non ha esercitato un'attività subordinata o autonoma nello Stato degli studi nel periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario; e
ha versato o è stato versato per suo conto un contributo sanitario allo Stato degli studi nell'ambito di una richiesta di permesso di ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato per seguire un programma di studi a tempo pieno,
tale persona può chiedere all'istituzione dello Stato degli studi il rimborso (totale o parziale, a seconda dei casi) del contributo sanitario versato.
L'istituzione dello Stato degli studi esamina e decide nel merito di una domanda effettuata conformemente al paragrafo 11 entro un termine ragionevole, e comunque non superiore a sei mesi civili a decorrere dal giorno in cui la domanda è stata ricevuta, e procede ai rimborsi a norma del presente articolo.
Se il periodo di validità del documento attestante il diritto a prestazioni di cui al paragrafo 11, lettera a), è inferiore al periodo per il quale è stato versato il contributo sanitario, l'importo rimborsato è l'importo versato corrispondente al periodo di validità di tale documento.
Se il contributo sanitario è stato versato da un'altra persona per conto di una persona cui si applica il presente articolo, il rimborso può essere effettuato alla prima.
I paragrafi 11 e 14 si applicano mutatis mutandis ai familiari di tale persona.
Il presente articolo entra in vigore 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
All'entrata in vigore del presente articolo, la persona che ha soddisfatto le condizioni di cui al paragrafo 11 nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del presente accordo e la data di cui al paragrafo 16 può presentare domanda di rimborso a norma del paragrafo 11 in relazione a tale periodo.
In deroga all'articolo SSC.5, paragrafo 1, lo Stato degli studi può imporre, a norma del proprio diritto nazionale, il pagamento di tariffe per le prestazioni in natura che non soddisfano i criteri di cui all'articolo SSC.17, paragrafo 1, lettera a), e che sono erogate a una persona per la quale è stato effettuato il rimborso durante il soggiorno della persona medesima per il periodo cui si riferisce tale rimborso.
Articolo SSCI.23
Cure programmate
Procedura di autorizzazione
Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.18, paragrafo 1, del presente protocollo, la persona assicurata presenta all'istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall'istituzione competente. Ai fini del presente articolo per "istituzione competente" si intende l'istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all'articolo SSC.18, paragrafo 4, e all'articolo SSC.25, paragrafo 5, del presente protocollo, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato di residenza sono rimborsate sulla base di importi fissi, per "istituzione competente" si intende l'istituzione del luogo di residenza.
Se non risiede nello Stato competente, la persona assicurata richiede l'autorizzazione all'istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra senza indugio all'istituzione competente.
In tal caso, l'istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui all'articolo SSC.18, paragrafo 2, seconda frase, del presente protocollo sono soddisfatte nello Stato di residenza.
L'istituzione competente può rifiutare di concedere l'autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell'istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui all'articolo SSC.18, paragrafo 2, seconda frase, del presente protocollo non sono soddisfatte nello Stato di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell'attuale stato di salute della persona interessata e della probabile evoluzione della malattia.
L'istituzione competente informa della sua decisione l'istituzione del luogo di residenza.
In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l'autorizzazione dell'istituzione competente è considerata concessa.
Qualora un assicurato che non risieda nello Stato competente necessiti di cure urgenti e vitali e l'autorizzazione non possa essere negata conformemente all'articolo SSC.18, paragrafo 2, seconda frase, del presente protocollo, l'autorizzazione è concessa dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, che è informata immediatamente dall'istituzione del luogo di residenza.
L'istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall'istituzione del luogo di residenza che rilascia l'autorizzazione.
In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell'autorizzazione, l'istituzione competente conserva la facoltà di fare esaminare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato di dimora o di residenza.
L'istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all'autorizzazione, informa l'istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall'autorizzazione già rilasciata.
Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata
Fatto salvo il paragrafo 7, l'articolo SSCI.22, paragrafi 4 e 5, si applica mutatis mutandis.
Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l'istituzione competente è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato competente (spese convenzionali), l'istituzione competente rimborsa, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese convenzionali e spese effettivamente sostenute. L'importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tenere conto dell'importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato competente.
Assunzione a carico delle spese di viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate
Nei casi in cui la legislazione nazionale dell'istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili dal trattamento della persona assicurata, l'istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora sia stato autorizzato il trattamento in un altro Stato.
Familiari
I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Articolo SSCI.24
Prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato diverso dallo Stato competente
Procedura che deve seguire la persona assicurata
Se la legislazione dello Stato competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all'incapacità al lavoro a norma dell'articolo SSC.19, paragrafo 1, del presente protocollo, la persona assicurata chiede al medico dello Stato di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.
La persona assicurata trasmette il certificato all'istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.
Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza. Tale istituzione fa procedere immediatamente all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all'istituzione competente.
La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall'adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro o l'istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.
Procedura che deve seguire l'istituzione dello Stato di residenza
Su richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest'ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell'incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente.
Procedura che deve seguire l'istituzione competente
L'istituzione competente si riserva la facoltà di fare esaminare la persona assicurata da un medico di sua scelta.
Fatto salvo l'articolo SSC.19, paragrafo 1, seconda frase, del presente protocollo, l'istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne informa, se necessario, l'istituzione del luogo di residenza.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.19, paragrafo 1, del presente protocollo, le indicazioni del certificato di incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall'istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato competente.
Se rifiuta le prestazioni in denaro, l'istituzione competente notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all'istituzione del luogo di residenza.
Procedura in caso di dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente
I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato diverso dallo Stato competente.
Articolo SSCI.25
Contributi dei pensionati
Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato, l'importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all'importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato competente.
Articolo SSCI.26
Disposizioni particolari di attuazione
1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il presente protocollo, l'istituzione di uno Stato non diventa, per il solo fatto di questo esonero, responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a tali persone o a un loro familiare ai sensi degli articoli da SSC.15 a SSC.30 del presente protocollo.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un'attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro Stato di residenza.
CAPO 2
PRESTAZIONI PER INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Articolo SSCI.27
Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato diverso dallo Stato competente
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.31 del presente protocollo, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da SSCI.21 a SSCI.24 del presente allegato.
2. L'istituzione dello Stato di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura specifiche per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato, ne informa senza indugio l'istituzione competente.
Articolo SSCI.28
Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato diverso dallo Stato competente
1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato diverso dallo Stato competente, la dichiarazione o notifica dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all'istituzione competente.
2. L'istituzione dello Stato in cui si è verificato l'infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all'istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato.
3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato competente, occorre procedere a un'indagine nel territorio del primo Stato per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall'istituzione competente, che ne informa le autorità di tale Stato. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all'infortunio.
4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell'infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all'istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell'istituzione competente.
5. L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.
Articolo SSCI.29
Contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia
1. Se contesta l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell'articolo SSC.31, paragrafo 2, del presente protocollo, l'istituzione competente ne avverte senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all'assicurazione malattia.
2. Se una decisione definitiva è intervenuta a tale riguardo, l'istituzione competente ne informa senza indugio l'istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.
Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano a essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto.
Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell'infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.
3. L'articolo SSCI.6, paragrafo 5, secondo comma, si applica mutatis mutandis.
Articolo SSCI.30
Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in due o più Stati
1. Nel caso di cui all'articolo SSC.33 del presente protocollo, la dichiarazione o notifica della malattia professionale è trasmessa all'istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia considerata.
Se constata che un'attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato, l'istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica trasmette detta dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all'istituzione corrispondente di tale Stato.
2. Se l'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l'altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato un'attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto, all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
3. Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all'istituzione corrispondente dello Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
Articolo SSCI.31
Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto
1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall'istituzione di uno Stato sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un'attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all'articolo SSCI.30, paragrafo 2, e l'avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall'istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell'istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest'ultima istituzione rimborsa l'importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli SSCI.56 e SSCI.57.
3. L'articolo SSCI.6, paragrafo 5, secondo comma, si applica mutatis mutandis.
Articolo SSCI.32
Aggravamento di una malattia professionale
Nei casi di cui all'articolo SSC.34 del presente protocollo, il richiedente è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.
Articolo SSCI.33
Valutazione del grado d'incapacità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente
Se un'incapacità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato che non opera distinzioni secondo l'origine dell'incapacità al lavoro, l'istituzione competente o l'organismo designato dall'autorità competente dello Stato in causa:
a richiesta dell'istituzione competente di un altro Stato, fornisce informazioni sul grado d'incapacità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l'incapacità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall'istituzione dell'altro Stato;
tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d'incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l'importo delle prestazioni.
Articolo SSCI.34
Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari
Per beneficiare di una pensione o rendita o di un'indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato presentano domanda, secondo il caso, all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.
CAPO 3
ASSEGNI IN CASO DI MORTE
Articolo SSCI.35
Domanda di assegni in caso di morte
Ai fini degli articoli SSC.37 e SSC.38 del presente protocollo, la domanda di assegni in caso di morte è presentata all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all'istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall'istituzione competente.
CAPO 4
PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ E PENSIONI DI VECCHIAIA E AI SUPERSTITI
Articolo SSCI.36
Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni
1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo della prestazione a norma dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, si applicano le regole di cui all'articolo SSCI.11, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del presente allegato.
2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione a norma dell'articolo SSCI.11, paragrafo 3, del presente allegato, l'istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l'importo corrispondente a tali periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L'importo effettivo della prestazione, calcolato in base all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, è maggiorato dell'importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L'istituzione di ciascuno Stato calcola, secondo la legislazione che applica, l'importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell'articolo SSC.48, paragrafo 3, lettera c), del presente protocollo, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato.
Qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.
Articolo SSCI.37
Domande di prestazioni
Presentazione di domande per pensioni di vecchiaia e ai superstiti
Il richiedente presenta una domanda all'istituzione del proprio luogo di residenza o all'istituzione dello Stato alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l'interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza, quest'ultima inoltra la domanda all'istituzione dello Stato alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.
La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.
In deroga al paragrafo 2, se il richiedente, pur essendo stato invitato a farlo, non comunica di avere esercitato un'attività o di avere risieduto in altri Stati, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato è considerata come la data di presentazione della domanda all'istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.
Articolo SSCI.38
Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda
1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione di cui all'articolo SSCI.37, paragrafo 1, ed è corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d'identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell'attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.
2. Qualora, ai sensi dell'articolo SSC.45, paragrafo 1, del presente protocollo, chieda che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o più Stati, il richiedente lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell'interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.
3. Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di un altro Stato.
Articolo SSCI.39
Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate
Istituzione di contatto
L'istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all'articolo SSCI.37, paragrafo 1, è denominata qui di seguito "istituzione di contatto". L'istituzione del luogo di residenza non è denominata "istituzione di contatto" se l'interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.
Oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, l'istituzione di contatto, in quanto tale, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all'istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti dell'istruttoria pertinenti a norma del presente protocollo e lo tiene al corrente degli sviluppi.
Istruttoria di domande per pensioni di vecchiaia e ai superstiti
L'istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l'istruttoria simultaneamente. L'istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.
Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.
Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell'importo delle prestazioni conformemente all'articolo SSC.47 del presente protocollo e comunica all'istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l'importo delle prestazioni dovute e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da SSC.48 a SSC.50 del presente protocollo.
Qualora un'istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, che si applica l'articolo SSC.52, paragrafo 2 o 3, del presente protocollo, ne avverte l'istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.
Articolo SSCI.40
Comunicazione delle decisioni al richiedente
1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l'istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell'istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale dell'Unione, inclusa la lingua inglese.
2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l'interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni possa avere influito negativamente sui suoi diritti, il richiedente ha diritto a una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.
Articolo SSCI.41
Determinazione del grado d'invalidità
Ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinarne il grado d'invalidità. Tuttavia, l'istituzione di uno Stato prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni di ordine amministrativo raccolti dall'istituzione di qualsiasi altro Stato come se fossero stati redatti nel proprio territorio.
Articolo SSCI.42
Acconti provvisori e anticipi su prestazioni
1. In deroga all'articolo SSCI.7 del presente allegato, ogni istituzione che constati, nel corso dell'istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera a), del presente protocollo, eroga senza indugio tale prestazione. Tale pagamento è considerato provvisorio se l'importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d'istruttoria della domanda.
2. Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto a un pagamento da un'istituzione ai sensi dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo, tale istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell'articolo SSC.47, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.
3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione del paragrafo 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.
Articolo SSCI.43
Ricalcolo delle prestazioni
1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell'articolo SSC.45, paragrafo 4, e dell'articolo SSC.54, paragrafo 1, del presente protocollo, si applica mutatis mutandis l'articolo SSCI.42 del presente allegato.
2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l'istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto.
Articolo SSCI.44
Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
1. Per agevolare e accelerare l'istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:
scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all'altra e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;
con sufficiente anticipo rispetto all'età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto a un'età che deve essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell'interessato e delle istituzioni degli altri Stati le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile a un'altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale determina gli elementi d'informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e i meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell'organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale assicura l'attuazione di tali regimi pensionistici mediante l'organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, l'istituzione del primo Stato nel quale a una persona è attribuito il numero d'identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo.
Articolo SSCI.45
Disposizioni di coordinamento negli Stati
1. Fatto salvo l'articolo SSC.46 del presente protocollo, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l'istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione a un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di tale Stato.
2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali per pubblici dipendenti e il regime generale per i lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del presente protocollo e del presente allegato.
CAPO 5
PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Articolo SSCI.46
Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni
1. L'articolo SSCI.11, paragrafo 1, del presente allegato si applica mutatis mutandis all'articolo SSC.56 del presente protocollo. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato dall'istituzione dello Stato alla cui legislazione era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.57 del presente protocollo, l'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato come se risiedessero nello Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nello Stato di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO 1
RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI SSC.30 E SSC.36 DEL PRESENTE PROTOCOLLO
SEZIONE 1
RIMBORSO SULLA BASE DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE
Articolo SSCI.47
Principi
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli SSC.30 e SSC.36 del presente protocollo, l'importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell'articolo SSCI.57 del presente allegato.
2. Se l'importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell'istituzione che le ha erogate, l'importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l'importo.
3. Non possono essere prese in considerazione per il rimborso tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall'istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1.
SEZIONE 2
RIMBORSO SU BASE FORFETTARIA
Articolo SSCI.48
Identificazione degli Stati interessati
1. Gli Stati di cui all'articolo SSC.30, paragrafo 2, del presente protocollo, le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute, sono elencati nell'appendice SSCI-3 del presente allegato.
2. Per gli Stati elencati nell'appendice SSCI-3, l'importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:
ai familiari che non risiedono nello stesso Stato della persona assicurata, ai sensi dell'articolo SSC.15 del presente protocollo; e
ai pensionati e ai loro familiari, di cui all'articolo SSC.22, paragrafo 1, e agli articoli SSC.23 e SSC.24 del presente protocollo,
è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.
Articolo SSCI.49
Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell'importo forfettario totale
1. Per ogni Stato creditore, l'importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi), secondo diverse classi di età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità della formula seguente:
Fi = Yi*1/12*(1-X)
dove:
2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe di età "i" è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato creditore a tutte le persone della classe di età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di tale classe di età nell'anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all'articolo SSCI.20.
3. L'abbattimento da applicare all'importo forfettario mensile è di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato competente non è elencato nell'allegato SSC-3 del presente protocollo.
4. Per ogni Stato debitore l'importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe di età "i", gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato creditore in quella classe di età.
Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese dello Stato debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall'istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall'istituzione competente.
5. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati.
6. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui al presente articolo.
Articolo SSCI.50
Comunicazione dei costi medi annuali
L'importo del costo medio annuale per persona in ogni classe di età relativo a un anno determinato è comunicato al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale entro la fine del secondo anno che segue l'anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l'importo del costo medio annuale per persona che il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale ha fissato da ultimo per un anno precedente.
SEZIONE 3
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo SSCI.51
Procedura di rimborso tra istituzioni
1. I rimborsi tra gli Stati si effettuano quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.
2. I rimborsi di cui agli articoli SSC.30 e SSC.36 del presente protocollo tra le istituzioni degli Stati membri e del Regno Unito si effettuano tramite l'organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento distinto per i rimborsi a norma degli articoli SSC.30 e SSC.36 del presente protocollo.
Articolo SSCI.52
Termini di presentazione e di pagamento dei crediti
1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell'istituzione creditrice.
2. I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l'anno interessato sono stati approvati dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. Gli inventari di cui all'articolo SSCI.49, paragrafo 4, sono presentati entro la fine dell'anno che segue l'anno di riferimento.
3. Nel caso di cui all'articolo SSCI.7, paragrafo 5, secondo comma, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell'individuazione dell'istituzione competente.
4. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presi in considerazione.
5. I crediti sono pagati all'organismo di collegamento dello Stato creditore di cui all'articolo SSCI.51 dall'istituzione debitrice entro i 18 mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all'organismo di collegamento dello Stato debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l'istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.
6. Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.
7. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere a una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti della controversia, formula un parere in merito entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stato adito.
Articolo SSCI.53
Interessi di mora e anticipi
1. Dalla fine del periodo di 18 mesi di cui all'articolo SSCI.52, paragrafo 5, l'istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l'istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale introdotto a norma dell'articolo SSCI.52, paragrafo 1 o 2. Sulle parti di credito non coperte dall'anticipo l'interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di 36 mesi di cui all'articolo SSCI.52, paragrafo 6.
2. L'interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato alle sue principali operazioni di rifinanziamento dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.
3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l'istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.
Articolo SSCI.54
Rendiconti annuali
1. Il consiglio di partenariato stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile sulla scorta della relazione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, entro i termini e secondo le modalità da esso fissati, l'importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l'importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall'altra.
2. Il consiglio di partenariato può procedere a ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.
CAPO 2
RECUPERO DI PRESTAZIONI INDEBITAMENTE EROGATE, RECUPERO DI VERSAMENTI E CONTRIBUTI PROVVISORI, COMPENSAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO
SEZIONE 1
PRINCIPI
Articolo SSCI.55
Disposizioni comuni
Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSC.64 del presente protocollo e nel quadro ivi definito, laddove possibile il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni dello Stato membro interessato e del Regno Unito, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da SSCI.56 a SSCI.58 del presente allegato. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati a norma degli articoli da SSCI.59 a SSCI.69 del presente allegato.
SEZIONE 2
COMPENSAZIONE
Articolo SSCI.56
Prestazioni percepite indebitamente
1. Se l'istituzione di uno Stato ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all'istituzione dello Stato debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l'importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L'istituzione di quest'ultimo Stato opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità della legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.
2. In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma del titolo III, capi 3 e 4, del presente protocollo, l'istituzione di uno Stato ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all'istituzione dello Stato debitrice di corrispondenti prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest'ultima istituzione ha comunicato l'importo dei suoi arretrati all'istituzione che ha erogato una somma indebita, l'istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l'importo entro due mesi. Se l'istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l'importo detratto all'istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata.
3. Se una persona ha fruito dell'assistenza sociale in uno Stato durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato, l'organismo che ha erogato l'assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all'istituzione di ogni altro Stato debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l'importo erogato per l'assistenza dagli importi che tale Stato eroga alla persona interessata.
Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell'assistenza nel territorio di uno Stato durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato.
L'istituzione di uno Stato che ha erogato un importo indebito per l'assistenza trasmette il giustificativo dell'importo che le è dovuto all'istituzione dell'altro Stato, che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità della legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo all'istituzione che ha erogato l'importo indebito.
Articolo SSCI.57
Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo SSCI.6, al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall'individuazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni, l'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell'importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all'istituzione individuata come competente.
L'istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l'importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.
Se l'importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all'importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l'istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l'importo detratto all'istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.
2. L'istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l'istituzione individuata come competente in base all'articolo SSCI.6, paragrafo 4.
Su richiesta dell'istituzione individuata come competente, presentata al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l'istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all'istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all'istituzione individuata come competente.
Se l'importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all'importo dovuto dalla persona fisica o giuridica all'istituzione individuata come competente, l'istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l'importo in eccesso alla persona fisica o giuridica interessata.
Articolo SSCI.58
Spese relative alla compensazione
Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli SSCI.56 e SSCI.57.
SEZIONE 3
RECUPERO
Articolo SSCI.59
Definizioni e disposizioni comuni
1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:
"credito": tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato che reclama il credito;
"parte richiedente": riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazioni, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente;
"parte richiesta": riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazioni, notifica o recupero.
2. Le domande e le relative comunicazioni tra Stati sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.
3. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale adotta le disposizioni di attuazione pratica, comprese, tra l'altro, quelle relative all'articolo SSCI.4 e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.
Articolo SSCI.60
Richieste di informazioni
1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito.
2. Al fine di ottenere tali informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle prassi amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l'ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:
che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo territorio;
che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o
la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di uno Stato.
4. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Articolo SSCI.61
Notifica
1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio territorio, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato della parte richiedente e concernenti un credito o il suo recupero.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell'identificazione del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione e ogni altra informazione utile.
3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l'azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Articolo SSCI.62
Domanda di recupero
1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta procede al recupero dei crediti oggetto di un atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente nella misura consentita e in conformità della legislazione e alle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta.
2. La parte richiedente può formulare una domanda di recupero:
se fornisce anche alla parte richiesta una copia ufficiale o autenticata dell'atto che consente l'esecuzione del credito nello Stato della parte richiedente, tranne nei casi in cui è applicato l'articolo SSCI.64, paragrafo 3;
se il credito o l'atto che ne consente l'esecuzione non sono contestati nel suo Stato;
quando essa ha avviato, nel suo Stato, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base all'atto di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;
se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato non è scaduto.
3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:
il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;
il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della parte richiedente;
gli estremi dell'atto che ne consente l'esecuzione, emanato nello Stato della parte richiedente;
il tipo e l'importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute dello Stato o degli Stati della parte richiedente e della parte richiesta;
la data in cui la parte richiedente o la parte richiesta hanno notificato l'atto all'interessato;
la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all'esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiedente;
ogni altra informazione utile.
4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l'osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.
5. La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Articolo SSCI.63
Atto che consente l'esecuzione del recupero
1. Conformemente all'articolo SSC.64, paragrafo 2, del presente protocollo, l'atto che consente l'esecuzione del recupero è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione di un credito dello Stato della parte richiesta.
2. In deroga al paragrafo 1, l'atto che consente l'esecuzione del credito può essere, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un atto che ne autorizzi l'esecuzione nel territorio di detto Stato.
Lo Stato o gli Stati si impegnano a ultimare l'approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione dell'atto entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati non possono negare il completamento di tali azioni quando l'atto che consente l'esecuzione è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.
Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una contestazione relativa al credito o all'atto che consente l'esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l'articolo SSCI.65.
Articolo SSCI.64
Modalità e termini di pagamento
1. Il recupero dei crediti è effettuato nella valuta dello Stato della parte richiesta. L'intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest'ultima alla parte richiedente.
2. La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
3. A decorrere dalla data in cui l'atto che consente l'esecuzione del recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell'articolo SSCI.63, paragrafo 1, oppure approvato, riconosciuto, integrato o sostituito a norma dell'articolo SSCI.63, paragrafo 2, gli interessi per ritardato pagamento sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
Articolo SSCI.65
Contestazione del credito o dell'atto che consente l'esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi
1. Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito o l'atto che ne consente l'esecuzione, emesso nello Stato della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato. La parte richiedente notifica senza indugio tale azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di tale azione la parte richiesta.
2. Non appena ricevuta la notifica o l'informazione di cui al paragrafo 1 dalla parte richiedente o dall'interessato, la parte richiesta sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l'articolo SSCI.68, la parte richiesta può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentano per crediti analoghi.
In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta lo consentano. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta.
3. Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato della parte richiesta, l'azione viene intrapresa davanti all'autorità competente di tale Stato, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.
4. Qualora l'autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l'azione conformemente al paragrafo 1 sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato della parte richiedente, costituisce l'"atto che consente l'esecuzione" ai sensi degli articoli SSCI.62 e SSCI.63 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.
Articolo SSCI.66
Limiti dell'assistenza
1. La parte richiesta non è tenuta:
ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da SSCI.62 a SSCI.65, se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato della parte richiesta, purché le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;
ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da SSCI.60 a SSCI.65, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da SSCI.60 a SSCI.62 si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l'atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.
2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.
Articolo SSCI.67
Termini di prescrizione
1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:
dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiedente se riguardano il credito o l'atto che consente l'esecuzione; e
dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiesta, se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato richiesto.
I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell'articolo SSCI.63.
2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest'ultimo.
Articolo SSCI.68
Misure cautelari
Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentono.
Per l'attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli SSCI.62, SSCI.63, SSCI.65 e SSCI.66.
Articolo SSCI.69
Spese connesse al recupero
1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato della parte richiesta che si applicano a crediti analoghi.
2. L'assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
Lo Stato della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità dell'atto emesso dalla parte richiedente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo SSCI.70
Esame medico e controlli amministrativi
1. Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia dimora o risiede nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, l'esame medico è effettuato, su richiesta di quest'ultima istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica.
L'istituzione debitrice informa l'istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l'esame medico.
2. L'istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all'istituzione debitrice che ha chiesto l'esame medico. L'istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza.
L'istituzione debitrice si riserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato dell'istituzione debitrice soltanto a condizione che il beneficiario possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla salute dello stesso beneficiario e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell'istituzione debitrice.
3. Se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia dimora o risiede nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui si trova l'istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di tale istituzione, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.
Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.
4. In deroga al principio della cooperazione amministrativa reciproca gratuita di cui all'articolo SSC.59, paragrafo 3, del presente protocollo, l'istituzione debitrice rimborsa l'importo effettivo delle spese per i controlli di cui al presente articolo all'istituzione che è stata incaricata di eseguirli.
Articolo SSCI.71
Notifiche
1. Gli Stati notificano al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale le coordinate degli organismi definiti all'articolo SSC.1 del presente protocollo e all'articolo SSCI.1, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente allegato, nonché delle istituzioni designate conformemente al presente allegato.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotati di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.
3. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.
4. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, il Regno Unito può partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e sostenere i relativi costi.
5. Gli Stati provvedono all'aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.
Articolo SSCI.72
Informazioni
Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale elabora le informazioni necessarie per fare conoscere alle parti interessate i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.
Articolo SSCI.73
Conversione valutaria
Ai fini del presente protocollo e del presente allegato, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dall'istituto finanziario designato a tal fine dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
Articolo SSCI.74
Disposizioni di attuazione
Il comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale può adottare ulteriori orientamenti per l'attuazione del presente protocollo e del presente allegato.
Articolo SSCI.75
Disposizioni provvisorie sui moduli e i documenti
1. Per un periodo transitorio la cui data conclusiva è concordata dal comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale, tutti i moduli e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti nel formato utilizzato nel periodo immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente protocollo sono validi ai fini dell'attuazione del presente protocollo e, ove opportuno, continuano a essere utilizzati per lo scambio di informazioni tra le istituzioni competenti. Tutti i moduli e i documenti rilasciati prima e durante tale periodo transitorio sono validi fino alla loro scadenza o annullamento.
2. I moduli e i documenti validi a norma del paragrafo 1 comprendono:
le tessere europee di assicurazione malattia rilasciate per conto del Regno Unito, che costituiscono validi documenti attestanti il diritto a prestazioni ai fini dell'articolo SSC.17 e dell'articolo SSC.25, paragrafo 1, del presente protocollo e dell'articolo SSCI.22 del presente allegato; e
i documenti portatili che attestano la situazione previdenziale di una persona ai fini dell'applicazione del presente protocollo.
Appendice SSCI-1
INTESE AMMINISTRATIVE TRA DUE O PIÙ STATI
(di cui all'articolo ssci.8 del presente allegato)
BELGIO - REGNO UNITO
Scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)
Scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71), quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 (accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71)
DANIMARCA - REGNO UNITO
Scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell'8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici
ESTONIA - REGNO UNITO
Accordo del 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e del Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004
FINLANDIA - REGNO UNITO
Scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all'articolo 36, paragrafo 3 e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)
FRANCIA - REGNO UNITO
Scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)
Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72
UNGHERIA - REGNO UNITO
Accordo del 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004
IRLANDA - REGNO UNITO
Scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71) e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici)
ITALIA - REGNO UNITO
Accordo del 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, e dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005
LUSSEMBURGO - REGNO UNITO
Scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72)
MALTA - REGNO UNITO
Accordo del 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, e dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004
PAESI BASSI - REGNO UNITO
Articolo 3, seconda frase, dell'accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l'applicazione della convenzione dell'11 agosto 1954
PORTOGALLO - REGNO UNITO
Accordo dell'8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003
SPAGNA - REGNO UNITO
Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72
Appendice SSCI-2
DOCUMENTO ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
(Articolo SSC.17 e articolo SSC.25, paragrafo 1, del presente protocollo e articolo SSCI.22 del presente allegato)
1. Documenti attestanti il diritto alla prestazione rilasciati ai fini dell'articolo SSC.17 e dell'articolo SSC.25, paragrafo 1, dalle istituzioni competenti degli Stati membri sono conformi alla decisione n. S2 della commissione amministrativa, del 12 giugno 2009, riguardante le specifiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia.
2. Documenti attestanti il diritto alla prestazione rilasciati ai fini dell'articolo SSC.17 e dell'articolo SSC.25, paragrafo 1, dalle istituzioni competenti del Regno Unito contengono i dati seguenti:
cognome e nome del titolare del documento;
numero di identificazione personale del titolare del documento;
data di nascita del titolare del documento;
data di scadenza del documento;
il codice "UK" anziché il codice ISO del Regno Unito;
numero di identificazione e acronimo dell'istituzione del Regno Unito che rilascia il documento;
numero progressivo del documento;
nel caso di un documento provvisorio, la data di rilascio e la data di consegna del documento, nonché la firma e il timbro dell'istituzione del Regno Unito.
3. Le specifiche tecniche dei documenti attestanti il diritto alla prestazione rilasciati dal Regno Unito sono comunicate senza indugio al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale al fine di facilitare l'accettazione dei rispettivi documenti da parte delle istituzioni degli Stati membri che erogano le prestazioni in natura.
PRESTAZIONI IN NATURA CHE RICHIEDONO UN ACCORDO PREVENTIVO
(Articolo SSC.17 e articolo SSC.25, paragrafo 1, del presente protocollo)
1. Le prestazioni in natura da erogare ai sensi dell'articolo SSC.17 e dell'articolo SSC.25, paragrafo 1, del presente protocollo comprendono le prestazioni corrisposte in relazione a malattie croniche o esistenti, nonché in relazione alla gravidanza e al parto.
2. Le prestazioni in natura, comprese quelle connesse a malattie croniche o esistenti o connesse al parto, esulano dalle presenti disposizioni quando la dimora in un altro Stato è finalizzata al ricevimento di tali cure.
3. Qualsiasi cura medica vitale, accessibile solo in un'unità medica specializzata o fornita attraverso personale o attrezzature specializzati, deve essere oggetto di un accordo preventivo tra l'assicurato e l'unità che eroga le prestazioni, in modo da garantire che il trattamento sia disponibile nel corso della dimora temporanea dell'assicurato in uno Stato diverso da quello competente o di residenza.
4. Di seguito si propone un elenco non esaustivo dei trattamenti che soddisfano tali criteri:
dialisi renale;
ossigenoterapia;
trattamento speciale dell'asma;
ecocardiografia in caso di malattie croniche autoimmunitarie;
chemioterapia.
Appendice SSCI-3
STATI CHE CHIEDONO IL RIMBORSO DEI COSTI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA SULLA BASE DI IMPORTI FORFETTARI
(di cui all'articolo SSCI.48, paragrafo 1, del presente allegato)
ALLEGATO SSC-8
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO SSC.11
STATI MEMBRI
Austria
Belgio
Bulgaria
Croazia
Cipro
Cechia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
( 1 ) Ai fini del presente articolo, la definizione di «parti interessate» è quella di cui all’articolo 6, paragrafo 11, dell’accordo antidumping e all’articolo 12, paragrafo 9, dell’accordo SCM.
( 2 ) Operazioni di conservazione quali la refrigerazione, il congelamento o la ventilazione sono considerate insufficienti ai sensi della lettera a), mentre operazioni quali la conservazione sottaceto o in salamoia, l’essiccazione o l’affumicatura, intese a impartire a un prodotto caratteristiche particolari o diverse, non sono considerate insufficienti.
( 3 ) Il periodo sarà di 12 mesi per le richieste di informazioni a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, rivolte all’autorità doganale della parte esportatrice nei primi tre mesi di applicazione del presente accordo.
( 4 ) G/TBT/9 del 13 novembre 2000, allegato 4.
( 5 ) A fini di chiarezza, resta inteso che, in particolare ai fini del presente capo, la nozione di «persona» comprende qualsiasi associazione di persone priva di personalità giuridica ma alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici.
( 6 ) Sono servizi aerei o servizi connessi a sostegno dei servizi aerei (elenco non esaustivo): trasporto aereo; servizi prestati mediante aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri, quali lotta aerea contro gli incendi, addestramento al volo, osservazione del panorama dall’alto, irrorazione aerea, rilevamento aereo, fotogrammetria, fotografia aerea, lancio col paracadute, traino di alianti, costruzione ed esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili; noleggio di aeromobili con equipaggio; servizi di gestione degli aeroporti.
( 7 ) Per l’Unione sono cabotaggio marittimo nazionale, fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» dell’applicabile normativa nazionale, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro e destinato allo stesso porto o luogo; per il Regno Unito, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato nel Regno Unito e un altro porto o luogo situato nel Regno Unito, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato nel Regno Unito e destinato allo stesso porto o luogo.
( 8 ) Si precisa che l’espressione «attività svolte nell’esercizio dei pubblici poteri», se usata in relazione alle misure delle parti che incidono sulla prestazione di servizi, comprende i «servizi svolti nell’esercizio dei pubblici poteri», definiti all’articolo 124, lettera p).
( 9 ) Si precisa che le società di navigazione di cui alla presente lettera sono considerate persone giuridiche di una parte limitatamente alle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimo.
( 10 ) L’articolo 128, lettera a), punti da i) a iii), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di un prodotto agricolo o di un prodotto della pesca.
( 11 ) L’articolo 128, lettera a), punto iii), non comprende le misure di una parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi.
( 12 ) Si precisa che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), lascia impregiudicate le disposizioni dell’articolo 207.
( 13 ) L’articolo 135, lettera a), punto iii), non comprende le misure di una parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi.
( 14 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
( 15 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest’ultima ha la facoltà di valutarne l’equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
( 16 ) I dirigenti e il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per la persona giuridica presso la quale sono trasferiti.
( 17 ) Sebbene i dirigenti non svolgano direttamente mansioni inerenti all’effettiva prestazione dei servizi, ciò non impedisce loro, nell’esercizio delle funzioni descritte sopra, di svolgere tali mansioni ove necessario per la prestazione dei servizi.
( 18 ) All’impresa ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno che ne dimostri la finalità formativa. Per AT, CZ, DE, FR, ES, HU e LT la formazione deve essere collegata al diploma universitario conseguito.
( 19 ) Per trovare un equilibrio tra i vincoli in termini di risorse e l’onere potenziale gravante sulle imprese nei casi in cui ciò sia ragionevole, le autorità competenti possono richiedere che tutte le informazioni siano presentate in un formato specifico per considerarle «complete ai fini del trattamento».
( 20 ) Le autorità competenti possono conformarsi all’obbligo di cui al punto ii) informando preventivamente il richiedente per iscritto, anche mediante una misura pubblicata, che la mancata risposta dopo un determinato periodo di tempo dalla data di presentazione della domanda costituisce accettazione della domanda. L’espressione «per iscritto» è intesa comprensiva del formato elettronico.
( 21 ) Tale «possibilità» non impone all’autorità competente di concedere proroghe dei termini.
( 22 ) Le autorità competenti non sono responsabili dei ritardi dovuti a motivi che esulano dalla loro competenza.
( 23 ) Si precisa che il presente articolo non osta alla negoziazione e alla conclusione di una o più convenzioni tra le parti sul riconoscimento delle qualifiche professionali in relazione a condizioni e requisiti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
( 24 ) Si precisa che tali convenzioni non comportano il riconoscimento automatico delle qualifiche, ma fissano, nell’interesse reciproco delle parti, le condizioni per le autorità competenti che concedono il riconoscimento.
( 25 ) Le informazioni richieste sono trattate conformemente agli obblighi di riservatezza.
( 26 ) I diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d’uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.
( 27 ) Ai fini del presente articolo, per «non discriminatorio» è da intendersi con riferimento al trattamento della nazione più favorita e al trattamento nazionale, come definiti agli articoli 129, 130, 136 e 137, nonché a termini e condizioni non meno favorevoli di quelli accordati ad altri utenti di reti pubbliche o servizi pubblici di telecomunicazioni simili in situazioni analoghe.
( 28 ) Il presente articolo non si applica ai servizi di roaming all’interno dell’Unione corrispondenti a servizi radiomobili commerciali prestati in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di telecomunicazione che consentono a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di telecomunicazione dell’utente finale.
( 29 ) Si precisa che la modifica si applica ai «servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi» di cui all’articolo 124, lettera o), in quanto si applica alle «attività svolte nell’esercizio dei poteri governativi» di cui all’articolo 124, lettera f).
( 30 ) Si precisa che ciò non impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali in relazione alle succursali stabilite nel suo territorio da persone giuridiche che risiedono nell’altra parte.
( 31 ) Si precisa che, ai fini del presente titolo, il diritto dell’Unione fa parte del diritto d’origine degli avvocati di cui alla lettera e), punto i), del presente articolo.
( 32 ) Per «servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione legale» si intende la preparazione dei documenti da presentare a un arbitro, conciliatore o mediatore nelle controversie concernenti l’applicazione e l’interpretazione del diritto, nonché la comparizione dinanzi all’arbitro, conciliatore o mediatore e i relativi lavori preparatori. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l’applicazione e l’interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l’esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi.
( 33 ) A fini di chiarezza, in particolare ai fini del presente paragrafo, per «servizi giuridici designati» si intende: per servizi forniti nell’Unione, i servizi giuridici connessi al diritto del Regno Unito o parte di esso e al diritto internazionale pubblico (escluso il diritto dell’Unione); per servizi forniti nel Regno Unito, i servizi giuridici connessi al diritto degli Stati membri (incluso il diritto dell’Unione) e al diritto internazionale pubblico (escluso il diritto dell’Unione).
( 34 ) A fini di chiarezza, l’espressione «condizioni di applicazione generale» si riferisce alle condizioni formulate in termini oggettivi che si applicano orizzontalmente a un numero non precisato di operatori economici e che pertanto riguardano una serie di situazioni e di casi.
( 35 ) A fini di chiarezza, gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna possono essere causate anche da gravi difficoltà o dalla minaccia di gravi difficoltà relative a politiche monetarie o di cambio.
( 36 ) Ciascuna parte può stabilire la data di deposito della domanda conformemente alla propria legislazione.
( 37 ) La presente sezione non si applica alla protezione nota nel Regno Unito come diritto conferito da un disegno o modello.
( 38 ) Ai fini del presente titolo, il termine «prodotto fitosanitario» è definito dalle rispettive legislazioni delle parti.
( 39 ) Si precisa che, ove ciò sia consentito dal diritto di una parte, il termine «federazioni e associazioni» comprende almeno gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi e gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti in quanto legittimati a rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale.
( 40 ) Per l’Unione, per «autorità competenti» si intendono le autorità doganali.
( 41 ) Si precisa che l’applicazione dell’obbligo di trattamento nazionale prevista dal presente articolo è subordinata alle eccezioni di cui alla nota 3 delle note delle sottosezioni B1 e B2 della sezione B dell’allegato 25.
( 42 ) Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 22).
( 43 ) Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 54) o i suoi predecessori: GU UE L 176 del 15.7.2003, pag. 1, e GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
( 44 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94) o il suo predecessore GU UE L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
( 45 ) Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e a un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU UE L 250 del 24.9.2010, pag. 5).
( 46 ) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
( 47 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU UE L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
( 48 ) Direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica (GU UE L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
( 49 ) Per l’Unione detti principi comprendono il principio di precauzione.
( 50 ) Per il Regno Unito, per «piccole e medie imprese» si intendono le piccole imprese e le microimprese.
( 51 ) Nel caso del Regno Unito, per «misure di regolamentazione principali» si intendono le azioni di regolamentazione significative secondo la definizione di tali misure data dalle norme e procedure del Regno Unito.
( 52 ) Si precisa che, in relazione all’attuazione dell’accordo nel territorio dell’Unione, l’approccio precauzionale fa riferimento al principio di precauzione.
( 53 ) A tal fine, discriminazione significa che un operatore economico è soggetto a un trattamento meno favorevole rispetto ad altri operatori economici che sono in una situazione analoga senza che la diversità di trattamento trovi giustificazione in criteri obiettivi.
( 54 ) Si precisa che questo standard è soddisfatto qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all’andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all’esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a operatori economici esportatori.
( 55 ) I paesi con rischi assicurabili sul mercato sono il Regno Unito, gli Stati membri dell’Unione europea, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, gli Stati Uniti d’America e la Svizzera.
( 56 ) Si precisa che ciò non pregiudica l’articolo 364, paragrafi 1 e 2.
( 57 ) Il diritto del Regno Unito ai fini del presente articolo non comprende la normativa: [i] che ha efficacia in virtù dell’articolo 2(1) della legge sulle Comunità europee del 1972 quale fissata dall’articolo 1A della legge del 2018 sul recesso dall’Unione europea o [ii] che è approvata o emanata in virtù dell’articolo 2(2) della legge sulle Comunità europee del 1972 o per uno scopo ivi indicato.
( 58 ) Per il Regno Unito quest’articolo richiede una nuova misura correttiva per il recupero da mettere a disposizione in caso di esito favorevole del riesame giudiziario, conforme agli standard che regolano il riesame nel diritto nazionale, avviato entro il termine; come previsto all’articolo 372, paragrafo 3, non è ammessa nessuna estensione del riesame. Nessun beneficiario sarà in grado di far sorgere un legittimo affidamento per opporsi al recupero.
( 59 ) Le parti rilevano che il Regno Unito attuerà un nuovo sistema di controllo delle sovvenzioni successivamente all’entrata in vigore del presente accordo.
( 60 ) Sono cabotaggio marittimo nazionale: per l’Unione, fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» dell’applicabile normativa nazionale, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’Unione e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell’Unione, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’Unione e destinato allo stesso porto o luogo; per il Regno Unito, il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato nel Regno Unito e un altro porto o luogo situato nel Regno Unito, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e il traffico proveniente da un porto o un luogo situato nel Regno Unito e destinato allo stesso porto o luogo.
( 61 ) Questo paragrafo non si applica ai casi in cui l’ente disciplinato acquista o vende quote, azioni o altra forma di capitale come mezzo di partecipazione al capitale in un’altra impresa.
( 62 ) Questo capo e l’articolo 411 non si applicano al diritto e agli standard delle parti in materia di sicurezza sociale e pensioni.
( 63 ) Ciascuna parte conserva il diritto di determinare, coerentemente ai propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente titolo, le proprie priorità, le proprie politiche e la destinazione delle risorse in sede di effettiva attuazione delle convenzioni dell’OIL e delle pertinenti disposizioni della Carta sociale europea. Il Consiglio d’Europa, istituito nel 1949, ha adottato nel 1961 la Carta sociale europea, poi riveduta nel 1996. Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Carta sociale europea nella versione originaria o in quella riveduta. Per il Regno Unito, il riferimento alla Carta sociale europea nel paragrafo 5 rimanda alla versione originaria del 1961.
( 64 ) In tal caso la parte non si avvale preventivamente delle consultazioni a norma dell’articolo 738.
( 65 ) Possono comprendere la revoca o l’adeguamento delle misure di riequilibrio, a seconda dei casi.
( 66 ) La sospensione degli obblighi a norma dell’articolo 749 è possibile soltanto se sono state effettivamente applicate misure di riequilibrio.
( 67 ) Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.
( 68 ) Tale determinazione lascia impregiudicata la parte sesta, titolo I.
( 69 ) Le misure finalizzate a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
si applicano ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l’imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte; o
si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; o
si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l’elusione o l’evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l’osservanza degli obblighi; o
si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell’altra parte o di un paese terzo o a partire da tale territorio, al fine di garantire l’imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; o
operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.
( 70 ) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
( 71 ) Si precisa che il termine «misura» comprende i mancati adempimenti.
( 72 ) Sono escluse le persone fisiche residenti nel territorio di cui all’articolo 774, paragrafo 3.
( 73 ) Rientrano nella definizione di «persona fisica» anche coloro che risiedono permanentemente nella Repubblica di Lettonia senza esserne cittadini né essere cittadini di altro Stato che, a norma del diritto della Repubblica di Lettonia, hanno tuttavia diritto di ottenere un passaporto per non cittadini.
( 74 ) Si precisa che per «AAP» si intende l’AAP così come modificato dal protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012.
( 75 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione(rifusione) (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 76 ) Si precisa che, per l’Unione, per zone esterne alle acque territoriali di ciascuna parte si intendono le rispettive zone degli Stati membri dell’Unione.
( 77 ) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
( 78 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU UE L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
( 79 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
( 80 ) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
( 81 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
( 82 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
( 83 ) 2018 capo 12.
( 84 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 85 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 86 ) Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).
( 87 ) A fini di chiarezza, i paragrafi da 2 a 9 si applicano in relazione ai negoziati per l'adesione all'Unione che hanno luogo tra l'Unione e un paese terzo dopo l'entrata in vigore del presente accordo, anche qualora la richiesta di adesione sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
( 88 ) Quale modificata dalla legge Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2019/419).
( 89 ) I quantitativi indicati in ciascuna tabella della sezione 2 sono l'insieme dei quantitativi contingentali disponibili (rispettivamente per le esportazioni dall'Unione nel Regno Unito e per le esportazioni dal Regno Unito nell'Unione) per tutti i prodotti elencati in tale tabella.
( 90 ) ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, dell'11 luglio 2017.
( 91 ) GU UE L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
( 92 ) GU UE L 311 del 28.11.2001, pag. 1.
( 93 ) GU UE L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.
( 94 ) GU UE L 158 del 27.5.2014, pag. 1.
( 95 ) GU UE L 136 del 30.4.2004, pag. 1.
( 96 ) GU UE L 324 del 10.12.2007, pag. 121.
( 97 ) GU UE L 262 del 14.10.2003, pag. 22.
( 98 ) GU UE L 228 del 17.8.1991, pag. 70.
( 99 ) GU UE L 238 del 16.9.2017, pag. 44.
( 100 ) GU UE L 337 del 25.11.2014, pag. 1.
( 101 ) GU UE L 238 del 16.9.2017, pag. 12.
( 102 ) I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione conservato sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito.
( 103 ) GU UE L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
( 104 ) GU UE L 250 del 18.9.2008, pag. 1.
( 105 ) GU UE L 334 del 12.12.2008, pag. 25.
( 106 ) I riferimenti nel presente elenco al diritto dell'Unione conservato sono considerati riferimenti a tale normativa come modificata dal Regno Unito per l'applicazione al Regno Unito.
( 107 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 108 ) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU UE L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).
( 109 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU UE L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
( 110 ) Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV (GU UE L 149 del 7.6.2019, pag. 1).
( 111 ) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU UE L 58 del 28.2.2018, pag. 1).
( 112 ) Ai fini della presente riserva:
( 113 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU UE L 154 del 16.6.2017, pag. 1).
( 114 ) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).
( 115 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 116 ) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
( 117 ) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU UE L 293 del 31.10.2008, pag. 3).
( 118 ) Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU UE L 35 del 4.2.2009, pag. 47).
( 119 ) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU UE L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
( 120 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
( 121 ) Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU UE L 57 del 3.3.2017, pag. 1).
( 122 ) Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU UE L 272 del 25.10.1996, pag. 36).
( 123 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 124 ) Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU UE L 131 del 28.5.2009, pag. 11).
( 125 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)( (GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
( 126 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
( 127 ) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 32).
( 128 ) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
( 129 ) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
( 130 ) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU UE L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
( 131 ) Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.
( 132 ) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 125).
( 133 ) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
( 134 ) Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU UE L 27 del 30.1.1997, pag. 20).
( 135 ) Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU UE L 176 del 15.7.2003, pag. 37).
( 136 ) Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU UE L 204, pag. 21.7.1998, pag. 1).
( 137 ) I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli Stati membri che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 1) ("direttiva sui trasferimenti intra-societari").
( 138 ) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
( 139 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU UE L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
( 140 ) Conformemente alla direttiva dell'UE sui servizi di pubblica utilità, per "imprese pubbliche" si intendono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in forza di norme che disciplinano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa:
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa,
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, oppure
hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.
( 141 ) Per evitare dubbi, i prelievi non comprendono gli oneri o le tariffe di rete.
( 142 ) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU UE L 197 del 25.7.2015, pag. 24).
( 143 ) Istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"), (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
( 144 ) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI"), (GU UE L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
( 145 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
( 146 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU UE L 139 del 26.5.2016, pag. 1).
( 147 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU UE L 60 del 28.2.2014, pag. 1).
( 148 ) Regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e la direttiva 88/599/CEE concernente l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 (GU CE L 274 del 9.10.1998, pag. 1).
( 149 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU UE L 15 del 22.1.2016, pag. 51).
( 150 ) Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Repubblica slovacca (SK), Romania (RO), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Ungheria (H), da compilare.
( 151 ) Indicare la menzione pertinente.
( 152 ) Indicare la menzione pertinente.
( 153 ) Se del caso, allegare l'elenco.
( 154 ) Indicare la menzione pertinente.
( 155 ) L'autorità competente per l'autorizzazione può richiedere un elenco completo dei punti di imbarco e sbarco di viaggiatori, completi di indirizzo, da allegare separatamente al presente modulo di domanda.
( 156 ) Compilare a seconda dei casi.
( 157 ) "Pienamente designati" indica che l'elaborazione di valori degli alleli rari è inclusa.
( 158 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/968 del Consiglio, del 6 giugno 2019, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati sul DNA (GU UE L 156 del 13.6.2019, pag. 8).
( 159 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1188 del Consiglio, del 6 agosto 2020, relativa all'avvio nel Regno Unito dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici (GU UE L 265 del 12.8.2020, pag. 1).
( 160 ) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.
( 161 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 162 ) A fini di chiarezza e in particolare ai fini del presente protocollo, resta inteso che il termine "persona" comprende qualsiasi associazione di persone priva di personalità giuridica ma alla quale è riconosciuta, a norma del diritto applicabile, la capacità di compiere atti giuridici. Esso include anche qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o non dotato di personalità giuridica, che effettua operazioni soggette all'IVA o è tenuto al pagamento dei crediti di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo.