02020R2093 — IT — 01.01.2024 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2093 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

(GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2022/2496 DEL CONSIGLIO  del 15 dicembre 2022

  L 325

11

20.12.2022

►M2

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) 2024/765 DEL CONSIGLIO  del 29 febbraio 2024

  L 765

1

29.2.2024


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 129, 15.4.2021, pag.  162 (2020/2093)




▼B

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2093 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2020

che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Quadro finanziario pluriennale

Il presente regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (QFP).

Articolo 2

Rispetto dei massimali del QFP

1.  
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («istituzioni»), nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l’esecuzione del bilancio dell’esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti nell’allegato I («massimali del QFP»).

Il sottomassimale per la rubrica 3, di cui all’allegato I, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 del presente regolamento.

▼M2

2.  
Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

▼B

Ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP per un dato anno.

3.  
Se è necessario attivare una garanzia per l’assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

▼M1

Se è necessario attivare una garanzia per l’assistenza finanziaria all’Ucraina disponibile per gli anni 2023 e 2024 e autorizzata conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

▼M2

Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile per gli anni dal 2023 al 2027 per un importo complessivo di prestiti fino a 33 000 milioni di EUR a prezzi correnti come indicato nel regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

▼B

Articolo 3

Rispetto del massimale delle risorse proprie

1.  
Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adeguamenti e revisioni intervenuti, nonché dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale delle risorse proprie stabilito nella vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea adottato in conformità dell’articolo 311, terzo comma, TFUE («decisione sulle risorse proprie»).
2.  
Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.

CAPO 2

ADEGUAMENTI DEL QFP

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

1.  

Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:

a) 

una rivalutazione, ai prezzi dell’anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

b) 

un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie;

c) 

un calcolo dell’importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nonché dell’importo massimo totale di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a);

d) 

un calcolo dell’adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), nonché dell’importo massimo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);

e) 

un calcolo delle dotazioni aggiuntive per programmi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e il risultato dell’adeguamento annuale di cui all’articolo 5, paragrafo 2;

▼M2

f) 

un calcolo dell'importo disponibile per lo strumento EURI conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a);

g) 

un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.

▼B

2.  
La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.
3.  
La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.  
Fatti salvi gli articoli 6 e 7, per l’esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell’esercizio né a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 5

Adeguamento specifico dei programmi

1.  

Un importo equivalente alle entrate derivanti dalle ammende imposte dalle istituzioni dell’Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 1/2003 ( 2 ) e (CE) n. 139/2004 ( 3 ) del Consiglio, iscritto nel bilancio dell’anno n-1 in conformità dell’articolo 107 del regolamento finanziario, previa detrazione dell’importo per l’anno n-1 di cui all’articolo 141, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 4 ), è disponibile quale dotazione aggiuntiva per:

a) 

stanziamenti di impegno per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, per i programmi elencati all’allegato II, conformemente alle percentuali stabilite per tali programmi nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell’allegato II; e

b) 

stanziamenti di pagamento per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027

▼M2

L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento per il periodo dal 2022 al 2027 è rispettivamente di 10 155 milion di EUR (a prezzi 2018). Per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, l’importo annuale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento è rispettivamente di minimo 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera i 2 000 milioni (a prezzi 2018).

▼B

L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno per i programmi nel periodo dal 2022 al 2027 è stabilito nella colonna «Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell’articolo 5» della tabella riportata nell’allegato II.

2.  
I massimali degli stanziamenti di impegno delle rubriche pertinenti per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, sono aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, in conformità delle percentuali stabilite per tali rubriche nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell’allegato II. I massimali degli stanziamenti di pagamento per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, sono automaticamente aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta governance economica o a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione

1.  
In caso di ritiro di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell’Unione conformemente ai pertinenti atti di base, nel quadro di misure collegate alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza.
2.  
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.

▼C1

3.  
Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere iscritti al bilancio generale dell’Unione oltre l’anno n+2.

▼B

Articolo 7

Adeguamento a seguito di nuove norme o di programmi in regime di gestione concorrente

1.  
Qualora dopo il 1o gennaio 2021 vengano adottati nuove norme o nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali su ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.
2.  
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.

CAPO 3

STRUMENTI SPECIALI

SEZIONE 1

Strumenti speciali tematici

▼M2

Articolo 8

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1.  
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), non supera un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2.  
Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Articolo 9

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

1.  

La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è costituita da due strumenti che possono essere utilizzati per finanziare, rispettivamente:

a) 

l'assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ( 6 ) («riserva di solidarietà europea»); e

b) 

risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell'Unione dovute ai flussi migratori, se le circostanze lo richiedono (la «riserva per gli aiuti d'urgenza»).

2.  
La riserva di solidarietà europea non supera un importo annuo massimo di 1 016  milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo della riserva di solidarietà europea rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari nell'anno in cui si verifica una catastrofe di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo all'importo annuo di cui al primo comma del presente paragrafo a disposizione nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).

3.  
La riserva per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di 508 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
4.  
Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà europea e per la riserva per gli aiuti d'urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamenti accantonati.

▼B

Articolo 10

Riserva di adeguamento alla Brexit

1.  
Una riserva di adeguamento alla Brexit fornisce assistenza per contrastare le conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente.

▼M2

2.  
La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 4 491  milioni di EUR (a prezzi 2018).

▼B

3.  
Gli stanziamenti per la riserva di adeguamento alla Brexit sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato.

▼M2

Articolo 10 bis

Strumento EURI

1.  

A decorrere dal 2025, lo strumento EURI può essere utilizzato per finanziare, per un dato esercizio, una parte dei costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ( 7 ). Lo strumento EURI può essere mobilitato in un dato esercizio, conformemente a quanto specificato nei paragrafi seguenti, solo per coprire l’importo di tali costi che superano i seguenti importi (a prezzi 2018):

— 
2025 – 2 332 milioni di EUR;
— 
2026 – 3 196 milioni di EUR;
— 
2027 – 4 168 milioni di EUR.
2.  
Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all’articolo 314 TFUE solo previa ricerca di altri mezzi di finanziamento, ’al fine di coprire una parte sostanziale degli importi che superano gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici, tenendo conto nel contempo delle priorità e di un approccio prudente nell’elaborazione del bilancio.

Gli stanziamenti per lo strumento EURI sono resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

3.  

Lo strumento EURI comprende:

a) 

un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, intervenuti cumulativamente dal 2021 e non mobilitati nell’ambito del presente strumento negli anni precedenti, ad esclusione degli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in forza delle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento finanziario e delle norme specifiche sulla ricostituzione degli stanziamenti di cui ai pertinenti atti di base. Tale importo è utilizzato per primo;

b) 

solo se l’importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è insufficiente, un importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi di cui al paragrafo 1 nell’esercizio interessato.

Ogni anno, nell’ambito dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 4, la Commissione calcola l’importo disponibile sulla base del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, tenendo conto degli importi presi in considerazione a tal fine negli esercizi precedenti.

Articolo 10 ter

Riserva per l'Ucraina

1.  
La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del regolamento (UE) 2024/792.
2.  
La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 17 000  milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027.
3.  
L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera 5 000  milioni di EUR a prezzi correnti. Fatto salvo l'importo complessivo di cui al paragrafo 2, la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2027.
4.  
La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.

▼B

SEZIONE 2

Strumenti speciali non tematici

Articolo 11

Strumento unico di margine

1.  

Lo strumento unico di margine comprende:

a) 

a partire dal 2022, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell’anno n-1 da rendere disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2022-2027;

b) 

a partire dal 2022, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento per l’anno n-1 del QFP, per adeguare verso l’alto il massimale di pagamento per il periodo 2022-2027; e

c) 

importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP in un dato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, ovvero entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l’esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano detratti integralmente dai margini al di sotto del massimale di pagamento degli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento.

Gli importi possono essere mobilitati a norma del primo comma, lettera c), solo se gli importi disponibili ai sensi di tale comma, lettere a) e b), a seconda dei casi, sono insufficienti, e in ogni caso come soluzione di ultima istanza per rispondere a circostanze impreviste.

Il ricorso al primo comma, lettera c), non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP per l’esercizio in corso e gli esercizi futuri. Di conseguenza, eventuali importi detratti conformemente a tale lettera non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

2.  

Il ricorso allo strumento unico di margine ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c) non supera, in un dato anno, i seguenti valori complessivi:

a) 

lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell’Unione in stanziamenti di impegno, calcolato nel quadro dell’adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all’articolo 4;

b) 

lo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell’Unione in stanziamenti di pagamento, calcolato nel quadro dell’adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all’articolo 4.

Il ricorso allo strumento unico di margine in un dato anno è coerente con i massimali delle risorse proprie stabiliti nella decisione sulle risorse proprie.

3.  

Gli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2018) per il periodo 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento iniziale degli esercizi pertinenti:

— 
2025 – 8 000 milioni di EUR;
— 
2026 – 13 000 milioni di EUR;
— 
2027 – 15 000 milioni di EUR.

Gli importi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.

L’eventuale adeguamento verso l’alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l’anno n-1.

▼M2

3 bis.  
L'importo massimo per l'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo per l'esercizio 2026, aumentato dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sarà adeguato dell’importo equivalente alla parte non utilizzata dell'importo massimo per l'esercizio 2025.

▼B

4.  
Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del presente articolo possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all’articolo 314 del TFUE per consentire il finanziamento di spese che non potrebbero essere finanziate all’interno dei pertinenti massimali del QFP disponibili in un dato anno.

L’adeguamento verso l’alto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo è effettuato dalla Commissione, a partire dal 2022, nel quadro dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 4.

▼M2

Articolo 12

Strumento di flessibilità

1.  
Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2021 al 2023 è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2024 al 2027 è pari a 1 346  milioni di EUR (a prezzi 2018).

Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alle quote degli importi annui della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza annullate nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 9.

2.  
La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all'anno n+2. Qualsiasi quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.

▼B

CAPO 4

REVISIONE DEL QFP

Articolo 13

Revisione del QFP

1.  
Fatti salvi l’articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 14 a 17, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni impreviste, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.
2.  
In linea di principio, l’eventuale proposta di revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l’esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.
3.  
L’eventuale proposta di una revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.
4.  
L’eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l’aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un’altra rubrica.
5.  
L’eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 14

Revisione relativa all’esecuzione

Unitamente alla comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, all’occorrenza la Commissione sottopone le proposte di revisione dell’importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell’esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali di pagamento annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

Articolo 15

Revisione in caso di revisione dei trattati

Nel caso di una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.

Articolo 16

Revisione in caso di allargamento dell’Unione

Nel caso di una o molteplici adesioni all’Unione, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.

Articolo 17

Revisione nel caso della riunificazione di Cipro

Nel caso della riunificazione di Cipro, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

CAPO 5

CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DI GRANDI PROGETTI

Articolo 18

Contributo al finanziamento di grandi progetti

1.  
Un importo massimo di 13 202 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2027 per grandi progetti nel quadro del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale.
2.  
Un importo massimo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell’Unione per il periodo 2021-2027 per il progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).

CAPO 6

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

Articolo 19

Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio

1.  
Le istituzioni adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.
2.  
Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell’intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l’andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.
3.  
Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione.
4.  
Possono essere svolti triloghi in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 20

Unità del bilancio

Tutte le spese e le entrate dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica sono incluse nel bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all’unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell’articolo 332 del TFUE.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

Anteriormente al 1o luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)



 

 

 

 

 

 

(milioni di EUR — prezzi 2018)

STANZIAMENTI DI IMPEGNO

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale 2021-2027

1.  Mercato unico, innovazione e agenda digitale

19 712

20 211

19 678

19 178

18 173

18 120

17 565

132 637

2.  Coesione, resilienza e valori

5 996

62 642

63 525

65 079

65 184

56 675

58 680

377 781

2 bis.  Coesione economica, sociale e territoriale

1 666

56 673

57 005

57 436

57 772

48 302

48 937

327 791

2 ter.  Resilienza e valori

4 330

5 969

6 520

7 643

7 412

8 373

9 743

49 990

3.  Risorse naturali e ambiente

53 562

52 626

51 893

51 013

49 914

48 734

47 960

355 702

di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

38 040

37 544

36 857

36 054

35 283

34 602

33 886

252 266

4.  Migrazione e gestione delle frontiere

1 687

3 104

3 454

3 569

4 083

4 145

4 701

24 743

5.  Sicurezza e difesa

1 598

1 750

1 762

2 112

2 277

2 398

2 576

14 473

6.  Vicinato e resto del mondo

15 309

15 522

14 789

14 500

14 192

13 326

13 447

101 085

7.  Pubblica amministrazione europea

10 021

10 215

10 342

10 454

10 554

10 673

10 843

73 102

di cui: spese amministrative delle istituzioni

7 742

7 878

7 945

7 997

8 025

8 077

8 188

55 852

TOTALE STANZIAMENTI D'IMPEGNO

107 885

166 070

165 443

165 905

164 377

154 071

155 772

1 079 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO

154 065

153 850

152 682

151 436

151 175

151 175

151 175

1 065 558




ALLEGATO II

DEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI — ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO



 

 

 

(milioni di EUR– prezzi 2018)

 

Criterio di ripartizione

Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell’articolo 5

 

2022-2024

2025-2027

 

1.  Mercato unico, innovazione e agenda digitale

36,36 %

41,79 %

4 000

Orizzonte Europa

27,27 %

31,34 %

3 000

Fondo InvestEU

9,09 %

10,45 %

1 000

2b.  Resilienza e valori

54,55 %

47,76 %

5 155

UE per la salute (EU4Health)

26,37 %

15,37 %

2 055

Erasmus+

15,46 %

17,77 %

1 700

Europa creativa

5,45 %

6,26 %

600

Diritti e valori

7,27 %

8,36 %

800

4.  Migrazione e gestione delle frontiere

9,09 %

10,45 %

1 000

Fondo per la gestione integrata delle frontiere

9,09 %

10,45 %

1 000

TOTALE

100,00 %

100,00 %

10 155



( 1 ) Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 relativo all’istituzione dello strumento per l’Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

( 4 )  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

( 5 ) Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

( 6 ) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

( 7 ) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).