02020R2093 — IT — 21.12.2022 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2093 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2022/2496 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2022 |
L 325 |
11 |
20.12.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2093 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Quadro finanziario pluriennale
Il presente regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (QFP).
Articolo 2
Rispetto dei massimali del QFP
Il sottomassimale per la rubrica 3, di cui all’allegato I, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’articolo 4 del presente regolamento.
Ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP per un dato anno.
Se è necessario attivare una garanzia per l’assistenza finanziaria all’Ucraina disponibile per gli anni 2023 e 2024 e autorizzata conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
Articolo 3
Rispetto del massimale delle risorse proprie
CAPO 2
ADEGUAMENTI DEL QFP
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:
una rivalutazione, ai prezzi dell’anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie;
un calcolo dell’importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nonché dell’importo massimo totale di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
un calcolo dell’adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), nonché dell’importo massimo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);
un calcolo delle dotazioni aggiuntive per programmi specifici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e il risultato dell’adeguamento annuale di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 5
Adeguamento specifico dei programmi
Un importo equivalente alle entrate derivanti dalle ammende imposte dalle istituzioni dell’Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 1/2003 ( 1 ) e (CE) n. 139/2004 ( 2 ) del Consiglio, iscritto nel bilancio dell’anno n-1 in conformità dell’articolo 107 del regolamento finanziario, previa detrazione dell’importo per l’anno n-1 di cui all’articolo 141, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ), è disponibile quale dotazione aggiuntiva per:
stanziamenti di impegno per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, per i programmi elencati all’allegato II, conformemente alle percentuali stabilite per tali programmi nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell’allegato II; e
stanziamenti di pagamento per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027
L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per il periodo dal 2022 al 2027 per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari a 11 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, l’importo annuo delle dotazioni aggiuntive per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari ad almeno 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).
L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno per i programmi nel periodo dal 2022 al 2027 è stabilito nella colonna «Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell’articolo 5» della tabella riportata nell’allegato II.
Articolo 6
Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta governance economica o a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione
Articolo 7
Adeguamento a seguito di nuove norme o di programmi in regime di gestione concorrente
CAPO 3
STRUMENTI SPECIALI
SEZIONE 1
Strumenti speciali tematici
Articolo 8
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Articolo 9
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza
La riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza può essere utilizzata per finanziare:
assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ( 4 ); e
risposte rapide a specifiche necessità urgenti all’interno dell’Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall’uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell’Unione dovute alla pressione dei flussi migratori, se le circostanze lo richiedono.
Fatto salvo il primo comma, è possibile mobilitare al massimo le seguenti percentuali dell’importo complessivo disponibile fino al 1o settembre di ogni anno:
Fatto salvo il primo comma, a decorrere dal 1o settembre di ogni anno, la restante parte dell’importo disponibile può essere utilizzata per l’assistenza di cui al secondo comma per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.
Articolo 10
Riserva di adeguamento alla Brexit
SEZIONE 2
Strumenti speciali non tematici
Articolo 11
Strumento unico di margine
Lo strumento unico di margine comprende:
a partire dal 2022, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell’anno n-1 da rendere disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2022-2027;
a partire dal 2022, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento per l’anno n-1 del QFP, per adeguare verso l’alto il massimale di pagamento per il periodo 2022-2027; e
importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP in un dato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, ovvero entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l’esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano detratti integralmente dai margini al di sotto del massimale di pagamento degli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento.
Gli importi possono essere mobilitati a norma del primo comma, lettera c), solo se gli importi disponibili ai sensi di tale comma, lettere a) e b), a seconda dei casi, sono insufficienti, e in ogni caso come soluzione di ultima istanza per rispondere a circostanze impreviste.
Il ricorso al primo comma, lettera c), non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP per l’esercizio in corso e gli esercizi futuri. Di conseguenza, eventuali importi detratti conformemente a tale lettera non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.
Il ricorso allo strumento unico di margine ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c) non supera, in un dato anno, i seguenti valori complessivi:
lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell’Unione in stanziamenti di impegno, calcolato nel quadro dell’adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all’articolo 4;
lo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell’Unione in stanziamenti di pagamento, calcolato nel quadro dell’adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all’articolo 4.
Il ricorso allo strumento unico di margine in un dato anno è coerente con i massimali delle risorse proprie stabiliti nella decisione sulle risorse proprie.
Gli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2018) per il periodo 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento iniziale degli esercizi pertinenti:
Gli importi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.
L’eventuale adeguamento verso l’alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l’anno n-1.
L’adeguamento verso l’alto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo è effettuato dalla Commissione, a partire dal 2022, nel quadro dell’adeguamento tecnico di cui all’articolo 4.
Articolo 12
Strumento di flessibilità
CAPO 4
REVISIONE DEL QFP
Articolo 13
Revisione del QFP
Articolo 14
Revisione relativa all’esecuzione
Unitamente alla comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, all’occorrenza la Commissione sottopone le proposte di revisione dell’importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell’esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali di pagamento annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.
Articolo 15
Revisione in caso di revisione dei trattati
Nel caso di una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.
Articolo 16
Revisione in caso di allargamento dell’Unione
Nel caso di una o molteplici adesioni all’Unione, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.
Articolo 17
Revisione nel caso della riunificazione di Cipro
Nel caso della riunificazione di Cipro, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.
CAPO 5
CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DI GRANDI PROGETTI
Articolo 18
Contributo al finanziamento di grandi progetti
CAPO 6
COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO
Articolo 19
Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio
Articolo 20
Unità del bilancio
Tutte le spese e le entrate dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica sono incluse nel bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all’unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell’articolo 332 del TFUE.
CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale
Anteriormente al 1o luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)
(milioni di EUR — prezzi 2018) |
||||||||
Stanziamenti di impegno |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Totale 2021-2027 |
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale |
19 712 |
19 666 |
19 133 |
18 633 |
18 518 |
18 646 |
18 473 |
132 781 |
2. Coesione, resilienza e valori |
49 741 |
51 101 |
52 194 |
53 954 |
55 182 |
56 787 |
58 809 |
377 768 |
2a. Coesione economica, sociale e territoriale |
45 411 |
45 951 |
46 493 |
47 130 |
47 770 |
48 414 |
49 066 |
330 235 |
2b. Resilienza e valori |
4 330 |
5 150 |
5 701 |
6 824 |
7 412 |
8 373 |
9 743 |
47 533 |
3. Risorse naturali e ambiente |
55 242 |
52 214 |
51 489 |
50 617 |
49 719 |
48 932 |
48 161 |
356 374 |
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti |
38 564 |
38 115 |
37 604 |
36 983 |
36 373 |
35 772 |
35 183 |
258 594 |
4. Migrazione e gestione delle frontiere |
2 324 |
2 811 |
3 164 |
3 282 |
3 672 |
3 682 |
3 736 |
22 671 |
5. Sicurezza e difesa |
1 700 |
1 725 |
1 737 |
1 754 |
1 928 |
2 078 |
2 263 |
13 185 |
6. Vicinato e resto del mondo |
15 309 |
15 522 |
14 789 |
14 056 |
13 323 |
12 592 |
12 828 |
98 419 |
7. Pubblica amministrazione europea |
10 021 |
10 215 |
10 342 |
10 454 |
10 554 |
10 673 |
10 843 |
73 102 |
di cui: spese amministrative delle istituzioni |
7 742 |
7 878 |
7 945 |
7 997 |
8 025 |
8 077 |
8 188 |
55 852 |
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
154 049 |
153 254 |
152 848 |
152 750 |
152 896 |
153 390 |
155 113 |
1 074 300 |
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO |
156 557 |
154 822 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
149 936 |
1 061 058 |
ALLEGATO II
ADEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI — ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO
(milioni di EUR — prezzi 2018) |
||
|
Criterio di ripartizione |
Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell’articolo 5 |
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale |
36,36 % |
4 000 |
Orizzonte Europa |
27,27 % |
3 000 |
Fondo InvestEU |
9,09 % |
1 000 |
2 b. Resilienza e valori |
54,55 % |
6 000 |
UE per la salute (EU4Health) |
26,37 % |
2 900 |
Erasmus+ |
15,46 % |
1 700 |
Europa creativa |
5,45 % |
600 |
Diritti e valori |
7,27 % |
800 |
4. Migrazione e gestione delle frontiere |
9,09 % |
1 000 |
Fondo per la gestione integrata delle frontiere |
9,09 % |
1 000 |
TOTALE |
100,00 % |
11 000 |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
( 4 ) Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).