02020R1998 — IT — 13.04.2022 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

▼C1

REGOLAMENTO (UE) 2020/1998 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

▼B

(GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/371 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2021

  L 71I

1

2.3.2021

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/478 DEL CONSIGLIO del 22 marzo 2021

  L 99I

1

22.3.2021

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2151 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2021

  L 436

1

7.12.2021

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2195 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2021

  L 445I

10

13.12.2021

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/595 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2022

  L 114

60

12.4.2022


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 111, 31.3.2021, pag.  36 (2020/1998)

►C2

Rettifica, GU L 035, 17.2.2022, pag.  22 (2021/2151)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (UE) 2020/1998 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

▼B



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) 

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:

i) 

una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;

b) 

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c) 

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II;

d) 

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e) 

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f) 

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g) 

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i) 

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii) 

depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;

iii) 

titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) 

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii) 

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h) 

«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull’Unione europea (TUE), alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

1.  

Il presente regolamento si applica:

a) 

al genocidio;

b) 

ai crimini contro l’umanità;

c) 

alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti:

i) 

tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

ii) 

schiavitù;

iii) 

esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;

iv) 

sparizione forzata di persone;

v) 

arresti o detenzioni arbitrari;

d) 

altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE:

i) 

tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani di cui al presente articolo da parte dei trafficanti di migranti;

ii) 

violenza sessuale e di genere;

iii) 

violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione,

iv) 

violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione,

v) 

violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.

2.  

Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si dovrebbe tener conto del diritto internazionale consuetudinario e di strumenti di diritto internazionale ampiamente accettati quali:

a) 

il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

b) 

il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

c) 

la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio;

d) 

la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

e) 

la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

f) 

la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna;

g) 

la Convenzione sui diritti del fanciullo;

h) 

la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

i) 

la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

j) 

il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;

k) 

lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

l) 

la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3.  

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi possono comprendere:

a) 

soggetti statali;

b) 

altri soggetti che esercitino un controllo o un’autorità effettivi su un territorio;

c) 

altri soggetti non statali, alle condizioni stabilite all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2020/1999.

Articolo 3

1.  
Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I.
2.  
Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I o destinato a loro vantaggio.
3.  

Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti, identificati dal Consiglio a norma dell’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1999.

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili degli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

c) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).

Articolo 4

1.  

In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) 

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica, oppure

e) 

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 5

1.  
In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni.
2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 6

1.  

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) 

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 3 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) 

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I e

d) 

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 7

1.  

In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e

b) 

il pagamento non viola l’articolo 3, paragrafo 2.

2.  
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Articolo 8

1.  
L’articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo che figura nell’elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
2.  

L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 sono stati inseriti nell’allegato I, oppure

c) 

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 9

1.  

Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) 

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;

b) 

collaborare con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.  
Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3.  
Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 3.

Articolo 11

1.  
Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2.  
Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 12

1.  

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.  
In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 13

1.  

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a) 

i fondi congelati a norma dell’articolo 3 e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7;

b) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  
Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 14

1.  
Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I.
2.  
Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3.  
Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.
4.  
L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
5.  
Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 15

1.  
Nell’allegato I sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2.  
Nell’allegato I figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il genere, l’indirizzo, se noto, e la funzione o la professione; Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 16

1.  
Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 17

1.  

Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a) 

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;

b) 

per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;

c) 

per quanto riguarda la Commissione:

i) 

l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii) 

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.  
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3.  
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 18

1.  
Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato II.
2.  
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
3.  
Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato II.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3

A. 

Persone fisiche

▼M1



 

►M2  Nomi (traslitterazione in caratteri latini) ◄

►M2  Nomi ◄

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Carica: direttore del servizio penitenziario federale russo (FSIN)

Data di nascita: 27.1.1964

Luogo di nascita: Tatarsk, regione/Oblast di Novosibirsk, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Alexander Kalashnikov è direttore del servizio penitenziario federale russo (FSIN) dall’8 ottobre 2019. In tale carica sovrintende a tutte le attività dell’FSIN. Nella veste di direttore del FSIN, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari.

Nel caso di Alexei Navalny, che si stava riprendendo in Germania (settembre 2020-gennaio 2021) da un avvelenamento con un agente nervino tossico del gruppo Novichok, il 28 dicembre 2020 l’FSIN ha ordinato che si presentasse immediatamente davanti a un funzionario addetto alla sorveglianza o sarebbe stato condannato a una pena detentiva per aver violato la sospensione della pena che gli era stata inflitta dopo una condanna per frode. Nel 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato tale condanna per frode arbitraria e iniqua. Il 17 gennaio 2021, su ordine di Alexander Kalashnikov, agenti dell’FSIN hanno arrestato Alexei Navalny al suo arrivo all’aeroporto di Mosca. L’arresto di Alexei Navalny si basa su una decisione del tribunale della città di Khimki, che a sua volta è stata emessa su richiesta dell’FSIN. A fine dicembre 2020, l’FSIN aveva già chiesto che un tribunale commutasse la pena condizionale di Alexei Nalvany in pena detentiva. Il 17 febbraio 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ingiunto al governo della Federazione russa di rilasciare Alexei Navalny.

2 marzo 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Carica: presidente del comitato investigativo della Federazione russa

Data di nascita: 27.8.1953

Luogo di nascita: Pskov, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Alexander Bastrykin ricopre la carica di presidente del comitato investigativo della Federazione russa («comitato») da gennaio 2011 (e di presidente facente funzione da ottobre a dicembre 2010). In tale carica sovrintende a tutte le attività del comitato. Ufficialmente il comitato è presieduto dal presidente russo. Alexander Bastrykin, nella veste di presidente del comitato, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari.

Alexander Bastrykin è responsabile delle campagne repressive diffuse e sistematiche del comitato che hanno preso di mira membri dell’opposizione russa e condotto indagini sugli stessi. Il 29 dicembre 2020 il comitato ha avviato un’indagine sul leader dell’opposizione Alexei Navalny, accusandolo di frode su vasta scala. Alexei Navalny e altre persone hanno pubblicato articoli sulla proprietà dell’impresa immobiliare ceca LAW Bohemia da parte di Alexander Bastrykin negli anni 2000.

2 marzo 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Carica: procuratore generale della Federazione russa

Data di nascita: 24.12.1975

Luogo di nascita: Arkhangelsk, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Igor Krasnov è procuratore generale della Federazione russa dal 22 gennaio 2020, ed è ex vicepresidente del comitato investigativo della Federazione russa. In tale carica di procuratore generale sovrintende alle procure della Federazione russa, alle procure speciali e alla Procura militare. Nella veste di procuratore generale è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la detenzione arbitraria di manifestanti, e della diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e di associazione e della libertà di opinione e di espressione.

Prima delle proteste del 23 gennaio 2021, la procura generale avvertì che i partecipanti sarebbero stati ritenuti responsabili. Inoltre, chiese al servizio federale di supervisione delle comunicazioni, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni di massa (Roskomnadzor) di limitare l’accesso ai siti web e agli account delle reti sociali dell’opposizione contenenti informazioni sulle manifestazioni programmate dei sostenitori di Alexei Navalny. Il 29 gennaio 2021 la procura generale chiese nuovamente al Roskomnadzor di limitare l’accesso ai siti web e agli account delle reti sociali dell’opposizione, questa volta prima delle proteste pro Navalny del 30 e del 31 gennaio 2021. Furono inviati avvertimenti alle imprese di Internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). La procura generale ha inoltre annunciato che i dimostranti sarebbero stati perseguiti.

La procura generale ha appoggiato la richiesta del servizio penitenziario federale russo (FSIN) di commutare in pena detentiva la sospensione della pena inflitta a Alexei Navalny per un presunto caso di frode. Nonostante la condanna sia stata giudicata arbitraria e iniqua dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2018, Alexei Navalny è stato arrestato il 17 gennaio 2021 al suo arrivo all’aeroporto di Mosca.

2 marzo 2021

▼M3

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Carica: direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia)

Data di nascita: 27.1.1954

Luogo di nascita: Sasovo, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Viktor Zolotov è direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia) dal 5 aprile 2016 e pertanto comandante in capo delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa, nonché comandante della OMON, l’unità speciale mobile integrata nella Rosgvardia. In tale carica sovrintende a tutte le attività delle truppe della Rosgvardia e della OMON. Nella veste di direttore di Rosgvardia, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari e sistematiche e diffuse violazioni della libertà di riunione pacifica e di associazione, in particolare mediante la repressione violenta di proteste e dimostrazioni.

2.3.2021

 

 

 

 

La Rosgvardia è stata impiegata per reprimere le proteste pro Navalny del 23 gennaio e del 21 aprile 2021 ed è stato riferito che molti agenti della OMON e della guardia nazionale hanno fatto ricorso a brutalità e violenza nei confronti dei manifestanti. Le forze di sicurezza hanno aggredito decine di giornalisti, compresa la corrispondente di Meduza Kristina Safronova, colpita da un agente della OMON, e la giornalista di Novaya Gazeta Yelizaveta Kirpanova, colpita alla testa con un manganello con conseguente perdita di sangue. Durante le proteste del 23 gennaio 2021 le forze di sicurezza hanno detenuto arbitrariamente oltre 300 minori.

 

5.

ZHU Hailun

朱海仑 (grafia cinese)

Cariche: membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023) rappresenta la regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR); membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

Ex segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) ed ex vicesegretario del comitato del partito della XUAR (dal 2016 al 2019). Ex vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR, un organo legislativo regionale (dal 2019 al 5 febbraio 2021, ma ancora attivo almeno fino al marzo 2021). Membro della 13a Assemblea nazionale del popolo della Repubblica popolare cinese (legislatura dal 2018 al 2023), rappresenta la XUAR. Membro della commissione di vigilanza e per gli affari giudiziari dell’Assemblea nazionale del popolo dal 19 marzo 2018.

22.3.2021

 

 

 

Data di nascita: gennaio 1958

Luogo di nascita: Lianshui, Jiangsu (Cina)

Cittadinanza: cinese

Sesso: maschile

In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal 2016 al 2019), Zhu Hailun è stato responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, rivestiva una carica politica chiave nella supervisione e nell’attuazione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. Zhu Hailun è stato descritto come l’«architetto» di questo programma. È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala inflitte a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

In qualità di vicecapo della commissione permanente della 13a Assemblea del popolo della XUAR (dal 2019 al 5 febbraio 2021), Zhu Hailun ha continuato a esercitare un’influenza decisiva nella XUAR, dove prosegue l’attuazione del programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

 

▼M2

6.

WANG Junzheng

王君正 (grafia cinese)

Cariche: segretario del partito dello Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) e vicesegretario del comitato del partito della regione autonoma uigura cinese dello Xinjiang. commissario politico dell’XPCC e amministratore delegato del China Xinjiang Group

Data di nascita: maggio 1963

Luogo di nascita: Linyi, Shandong (Cina)

Cittadinanza: cinese

Sesso: maschile

Segretario del partito dello Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) e vicesegretario del comitato del partito della regione autonoma uigura cinese dello Xinjiang (XUAR) dall’aprile 2020 nonché commissario politico dell’XPCC dal maggio 2020. Ex segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal febbraio 2019 al settembre 2020). Wang Junzheng occupa anche altre alte cariche nell’XPCC.

L’XPCC è un’organizzazione economica e paramilitare statale presente nella XUAR, che esercita l’autorità amministrativa e controlla le attività economiche nello Xinjiang.

22.3.2021

 

 

 

 

In qualità di segretario del partito e di commissario politico dell’XPCC dal 2020, Wang Junzheng è coinvolto nella supervisione di tutte le politiche attuate dall’XPCC. In tale carica, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala e trattamenti degradanti inflitti agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo, connesse, tra l’altro, all’attuazione da parte dell’XPCC di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

 

 

 

 

 

È altresì responsabile del ricorso sistematico, da parte dell’XPCC, a uiguri e persone di altre minoranze etniche musulmane come manodopera forzata, in particolare nei campi di cotone.

In qualità di vicesegretario del comitato del partito della XUAR dal 2020, Wang Junzheng è coinvolto nella supervisione di tutte le politiche di sicurezza attuate nello Xinjiang, compreso il summenzionato programma rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR (dal febbraio 2019 al settembre 2020), Wang Junzheng è stato responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, rivestiva una carica politica chiave nella supervisione e nell’attuazione del summenzionato programma.

 

7.

WANG Mingshan

王明山 (grafia cinese)

Cariche: membro della commissione permanente del comitato del partito della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) e segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR

Data di nascita: gennaio 1964

Luogo di nascita: Wuwei, Gansu (Cina)

Cittadinanza: cinese

Sesso: maschile

Membro della commissione permanente del comitato del partito della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) e segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR dal settembre 2020. Precedentemente direttore e vicesegretario del partito dell’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB) fra il 2017 e il gennaio 2021.

22.3.2021

 

 

 

 

In qualità di segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR dal settembre 2020, Wang Mingshan è responsabile del mantenimento della sicurezza interna e dell’applicazione della legge nella XUAR. In quanto tale, riveste una carica politica chiave nella supervisione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane.

 

 

 

 

 

In qualità di ex direttore e vicesegretario del partito dell’XPSB (dal 2017 al gennaio 2021), ha occupato una posizione chiave nell’apparato di sicurezza dello Xinjiang e si è reso direttamente responsabile dell’attuazione del programma citato. In particolare, l’XPSB ha implementato la «piattaforma operativa comune integrata» (IJOP), un programma di big data utilizzato per tracciare milioni di uiguri nella regione dello Xinjiang e segnalare quelli considerati «potenzialmente pericolosi» da inviare nei campi di detenzione.

Nella sua carica attuale e in considerazione delle sue funzioni precedenti, Wang Mingshan è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala e trattamenti degradanti inflitti agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo.

 

8.

CHEN Mingguo

陈明国

(grafia cinese)

Cariche: direttore dell’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB) e vicepresidente del governo popolare della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR)

Data di nascita: ottobre 1966

Luogo di nascita: Yilong, Sichuan (Cina)

Cittadinanza: cinese

Sesso: maschile

Direttore dell’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB) dal gennaio 2021 e vicepresidente del governo popolare della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR).

22.3.2021

 

 

 

 

In qualità di direttore dell’XPSB, Chen Mingguo occupa una posizione chiave nell’apparato di sicurezza dello Xinjiang ed è direttamente coinvolto nell’attuazione di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. In particolare, l’XPSB ha implementato la «piattaforma operativa comune integrata» (IJOP), un programma di big data utilizzato per tracciare milioni di uiguri nella regione dello Xinjiang e segnalare quelli considerati «potenzialmente pericolosi» da inviare nei campi di detenzione. Chen Mingguo è quindi responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie e trattamenti degradanti inflitti agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo.

 

▼M3

9.

JONG Kyong-thaek (alias CHO’NG, Kyo’ng-t’aek)

정경택 (grafia coreana)

Carica: ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Data di nascita: tra l’1.1.1961 e il 31.12.1963

Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Sesso: maschile

Jong Kyong-thaek è ministro della Sicurezza dello Stato della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) dal 2017. Il ministero della Sicurezza dello Stato della RPDC è una delle istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, miranti innanzitutto a individuare e reprimere il dissenso politico, l’afflusso di informazioni «sovversive» provenienti dall’estero e qualsiasi altro comportamento considerato una grave minaccia politica al sistema politico e alla sua dirigenza.

In qualità di capo del ministero della Sicurezza dello Stato, Jong Kyong-thaek è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

22.3.2021

10.

RI Yong Gil (alias RI Yong Gi, RI Yo’ng-kil, YI Yo’ng-kil)

리영길 (grafia coreana)

Carica: ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Data di nascita: 1955

Cittadinanza: Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)

Sesso: maschile

Ri Yong Gil è il ministro della Difesa nazionale della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC). È stato ministro della Sicurezza sociale dal gennaio 2021 fino al giugno o luglio 2021. È stato capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano fra il 2018 e il gennaio 2021.

In qualità di ministro della Difesa nazionale Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, anche ad opera di membri del comando di sicurezza militare e di altre unità dell’esercito popolare coreano.

Il ministero della Sicurezza sociale della RPDC (noto precedentemente come ministero della Sicurezza popolare o ministero della Sicurezza pubblica) e il comando di sicurezza militare sono le istituzioni di punta incaricate dell’attuazione delle politiche di sicurezza repressive della RPDC, fra cui interrogatori e punizione delle persone che fuggono «illegalmente» dalla RPDC. In particolare, il ministero della Sicurezza sociale è incaricato di gestire, tramite il suo ufficio correzionale, campi di prigionia e centri di lavoro forzato per detenzioni di breve durata, dove i prigionieri/detenuti sono deliberatamente lasciati morire di fame e sono sottoposti ad altri trattamenti inumani.

22.3.2021

 

 

 

 

In qualità di ex capo del ministero della Sicurezza sociale, Ri Yong Gil è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone e arresti o detenzioni arbitrari, nonché lavoro forzato e violenza sessuale contro le donne.

In qualità di ex capo di Stato maggiore dell’esercito popolare coreano, Ri Yong Gil è responsabile anche delle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani commesse da tale esercito.

 

▼M3 —————

▼M3

12.

Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al-Rahim AL-KANI)

►C2  عبد الرحيم الكاني (grafia araba) ◄

Carica: membro della milizia Kaniyat

Data di nascita: 7.9.1997

Cittadinanza: libica

N. di passaporto: PH3854LY

Numero di carta d’identità: 119970331820

Sesso: maschile

Abderrahim Al-Kani è un membro chiave della milizia Kaniyat e fratello di Mohammed Khalifa Al-Khani, capo della milizia Kaniyat (deceduto nel luglio 2021). La milizia Kaniyat ha esercitato il controllo sulla città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno 2020.

Abderrahim Al-Kani è responsabile della sicurezza interna per la milizia Kaniyat. In tale veste, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Libia, in particolare uccisioni extragiudiziali e sparizioni forzate di persone tra il 2015 e il giugno 2020 a Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani e la milizia Kaniyat hanno lasciato Tarhuna all’inizio del giugno 2020 per fuggire nella Libia orientale. In seguito, a Tarhuna sono state scoperte diverse fosse comuni attribuite alla milizia Kaniyat.

22.3.2021

13.

Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)

Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (grafia russa)

Carica: Ex capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena.

Data di nascita: 1.12.1980 o 1.12.1984

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa nella città di Argun della Repubblica cecena fino al 2018.

In qualità di capo dipartimento del ministero dell’Interno della Federazione russa ad Argun, Aiub Kataev ha sovrinteso alle attività delle forze di polizia e delle agenzie per la sicurezza dello Stato locali. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov. Aiub Kataev e le forze precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, tra cui tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali o arbitrarie.

Secondo numerosi testimoni, Aiub Kataev ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte.

22.3.2021

14.

Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV

Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ(grafia russa)

Carica: Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR), vice primo ministro della Repubblica cecena, guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

Data di nascita: 24.12.1975

Ex comandante della squadra «Terek» dell’unità speciale di reazione rapida (SOBR). Vice primo ministro della Repubblica cecena dal 23 marzo 2020. Guardia del corpo non ufficiale del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

Dal marzo 2012 al marzo 2020 Abuzaid Vismuradov è stato comandante del distaccamento «Terek» della SOBR. In tale carica ha sovrinteso personalmente alle persecuzioni diffuse e sistematiche in Cecenia, iniziate nel 2017. Le repressioni prendono di mira lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), i presunti appartenenti a gruppi LGBTI e altre persone sospettate di essere oppositori del capo della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov.

22.3.2021

 

 

 

Luogo di nascita: Akhmat-Yurt/Khosi-Yurt, ex Repubblica socialista sovietica autonoma (RSSA) ceceno-inguscia, ora Repubblica cecena (Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Abuzaid Vismuradov e l’unità «Terek» precedentemente sotto il suo comando sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, in particolare tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di arresti e detenzioni arbitrari e di uccisioni ed esecuzioni extragiudiziali e arbitrarie.

Secondo numerosi testimoni, Abuzaid Vismuradov ha sovrinteso personalmente alla tortura dei detenuti e vi ha preso parte. È uno stretto collaboratore di Ramzan Kadyrov, il capo della Repubblica cecena, che da molti anni conduce una campagna di repressione nei confronti dei suoi oppositori politici.

 

▼M2

15.

Gabriel Moses LOKUJO

-

Carica: Maggiore Generale delle Forze popolari di difesa del Sud Sudan (SSPDF)

Cittadinanza: sud-sudanese

Sesso: maschile

Maggiore Generale delle Forze popolari di difesa del Sud Sudan (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Sud Sudan, in particolare esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

Nel maggio 2020 tre ufficiali dell’Esercito di liberazione del popolo sudanese all’opposizione (SPLA-IO) sono state rapite e giustiziate per ordine del maggiore generale Lokujo.

22.3.2021

 

 

 

 

Il Maggiore Generale Lokujo ha disertato nel settembre 2020, passando dallo SPLA-IO alle SSPDF, ed è responsabile dei successivi scontri avvenuti all’interno e nei dintorni del centro di formazione di Moroto, nel sud dell’Equatoria centrale. Conseguentemente, entrambe le parti hanno riportato numerosi morti e feriti nell’ultimo trimestre del 2020 e si sono inoltre registrati sfollamenti di civili, soprattutto nella zona di Kajo-Keji, nello Stato dell’Equatoria centrale. Le forze del Maggiore Generale Lokujo sono rimaste nella zona, dove si sono registrati ulteriori scontri e la sicurezza delle comunità civili continua ad essere a rischio.

 

▼M4

16.

Dimitriy (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

Дмитрий Валерьевич Уткин

(grafia russa)

Carica: fondatore e comandante del Wagner Group

Grado: tenente colonnello (riserva)

Nominativo di chiamata: Vagner, Wagner

Numero di identificazione Wagner Group: M-0209

Data di nascita: 1.6.1970 o 11.6.1970

Luogo di nascita: Asbest, oblast di Sverdlovst, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Indirizzo: Pskov, Federazione russa

Sesso: maschile

Dimitriy Utkin, ex agente dell’intelligence militare russa (GRU), è il fondatore del Wagner Group e responsabile del coordinamento e della pianificazione delle operazioni per lo schieramento dei mercenari del Wagner Group in vari paesi.

Nella sua posizione di comando all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal gruppo, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

Ciò include la tortura a morte di un disertore siriano perpetrata da quattro membri del Wagner Group nel giugno 2017 nel governatorato di Homs, in Siria. Secondo un ex membro del Wagner Group, Dimitriy Utkin ha ordinato personalmente la tortura a morte del disertore e la ripresa video dell’atto.

13.12.2021

17.

Stanislav Evgenievitch DYCHKO

Станислав Евгеньевич Дычко

(grafia russa)

Carica: mercenario del Wagner Group

Data di nascita: 1990

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Stanislav Dychko, ex dipendente della polizia di Stavropol, è un mercenario del Wagner Group.

Insieme ad altri tre mercenari del Wagner Group, ha partecipato alla tortura a morte di un disertore siriano nel giugno 2017 nel governatorato di Homs, in Siria.

È pertanto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Siria.

13.12.2021

18.

Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV

Валерий Николаевич Захаров

(grafia russa)

Carica: consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana (RCA)

Numero di identificazione Wagner Group: M-5658

Data di nascita: 12.01.1970

Luogo di nascita: Leningrado, RSFS russa (ora Federazione russa)

Cittadinanza: russa

Sesso: maschile

Valery Zakharov, ex membro della sicurezza nazionale russa (FSB), è il consigliere per la sicurezza del presidente della Repubblica centrafricana (RCA). Rappresenta una figura chiave nella struttura di comando del Wagner Group e mantiene stretti legami con le autorità russe.

Dati la sua posizione influente nella RCA e il suo ruolo di spicco all’interno del Wagner Group, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dal Wagner Group nella RCA, che comprendono esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

Ciò include l’omicidio, avvenuto nel 2018, di tre giornalisti russi, la cui sicurezza era sotto la responsabilità di Valery Zakharov.

13.12.2021

▼B

B. 

Persone giuridiche, entità e organismi

▼M2



 

Nome (traslitterazione in caratteri latini)

Nome

Informazioni identificative

Motivi dell’inserimento nell’elenco

Data di inserimento nell’elenco

1.

Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau (ufficio per la pubblica sicurezza del Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang)

新疆生产建设兵团公安局

(grafia cinese)

Indirizzo: 106 Guangming Road, Urumqi, regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR) (Cina)

Telefono: +86 991 598 8114

L’ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) è incaricato di attuare tutte le politiche dell’XPCC in materia di sicurezza, compresa la gestione dei centri di detenzione. L’XPCC è un’organizzazione economica e paramilitare statale presente nella regione autonoma uigura cinese dello Xinjiang, che esercita l’autorità amministrativa e controlla le attività economiche nello Xinjiang.

22.3.2021

 

 

 

 

In quanto organizzazione incaricata delle politiche di sicurezza all’interno dell’XPCC, l’ufficio per la pubblica sicurezza dell’XPCC è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Cina, in particolare detenzioni arbitrarie su larga scala e trattamenti degradanti inflitti a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane, nonché di violazioni sistematiche della loro libertà di religione o di credo, connesse tra l’altro all’attuazione da parte dell’XPCC di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto alle minoranze etniche musulmane.

Nell’ambito di tale programma, l’XPCC ricorre a uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane come manodopera forzata, in particolare nei campi di cotone. In quanto organizzazione incaricata delle politiche di sicurezza all’interno dell’XPCC, l’ufficio per la pubblica sicurezza dell’XPCC è responsabile del ricorso sistematico al lavoro forzato.

 

2.

Central Public Prosecutor’s Office (alias Office of the Prosecutor of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) (Procura centrale, alias Procura della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC)]

조선민주주의인민공화국 중앙검찰소 (grafia coreana)

 

La Procura centrale è un’istituzione che sovrintende a tutti i procedimenti penali nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), tra cui le fasi dell’indagine, dell’interrogatorio, della custodia cautelare e del processo.

22.3.2021

 

 

 

 

La Procura centrale è utilizzata per perseguire e punire persone per attività politiche illecite, con processi fondamentalmente iniqui. Essa ha anche la responsabilità istituzionale di gravi violazioni dei diritti umani avvenute in istituti penitenziari ordinari e centri di detenzione per interrogatori, in quanto non ha garantito l’applicazione dei diritti dei detenuti in attesa di giudizio e dei detenuti condannati. In stretta cooperazione con i ministeri della Sicurezza di Stato e della Sicurezza sociale, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dall’apparato di sicurezza della RPDC, in particolare tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizioni forzate e arresti o detenzioni arbitrari, e legittima tali violazioni.

 

3.

Kaniyat Militia (già 7th brigade Tarhuna 7th Brigade, già Tarhuna Brigade) (alias 9th brigade, Al-Kani Militia, Al-Kaniyat, Kani Brigade, Kaniat, Kaniyat, Kanyat)

مليشيا كانيات (grafia araba)

 

La milizia Kaniyat è una milizia armata libica che ha esercitato il controllo sulla città libica di Tarhuna tra il 2015 e il giugno 2020. Fosse comuni attribuite alla milizia Kaniyat sono state scoperte a Tarhuna dopo che la milizia è fuggita nella Libia orientale nel giugno 2020. La milizia Kaniyat è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare uccisioni extragiudiziali, e di sparizioni forzate.

22.3.2021

4.

National Security Office (alias National Security Agency) of the Government of Eritrea (Ufficio per la sicurezza nazionale, alias Agenzia per la sicurezza nazionale, del governo dell’Eritrea)

-

Diretto dal Maggiore Generale Abraha Kassa

L’Ufficio per la sicurezza nazionale (alias Agenzia per la sicurezza nazionale) del governo dell’Eritrea è diretto dal Maggiore Generale Abraha Kassa ed è sotto la supervisione dell’Ufficio del presidente. L’Ufficio per la sicurezza nazionale si articola in sei uffici, ciascuno dei quali è suddiviso in tre sezioni, responsabili rispettivamente dell’intelligence, degli arresti e degli interrogatori. L’Ufficio per la sicurezza nazionale è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Eritrea, tra in particolare arresti arbitrari, uccisioni extragiudiziali, sparizioni forzate e torture, commesse dai suoi agenti.

22.3.2021.

▼M4

5.

Wagner Group alias Vagner Group

Группа Вагнера

(grafia russa)

 

Il Wagner Group è un’entità militare privata non registrata con sede in Russia, istituita nel 2014 come successore dello Slavonic Corps. È guidata da Dimitri Utkin ed è finanziata da Yevgeny Prigozhin. Attraverso la creazione di entità locali e con il sostegno dei governi locali, il Warner Group finanzia e conduce le sue operazioni.

Il Wagner Group è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Ucraina, in Siria, in Libia, nella Repubblica centrafricana (RCA), in Sudan e in Mozambico, che comprendono torture ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie.

13.12.2021

▼B




ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

▼M5

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu