02020R1998 — IT — 02.03.2021 — 001.001
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (EU) 2020/1998 del 7 dicembre 2020 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1) |
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n. |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/371 DEL CONSIGLIO del 2 marzo 2021 |
L 71I |
1 |
2.3.2021 |
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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (EU) 2020/1998
del 7 dicembre 2020
relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, e in particolare:
una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;
una domanda riconvenzionale;
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato II;
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi;
titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
«territorio dell’Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull’Unione europea (TUE), alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
Il presente regolamento si applica:
al genocidio;
ai crimini contro l’umanità;
alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti:
tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
schiavitù;
esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;
sparizione forzata di persone;
arresti o detenzioni arbitrari;
altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE:
tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani di cui al presente articolo da parte dei trafficanti di migranti;
violenza sessuale e di genere;
violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione,
violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione,
violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si dovrebbe tener conto del diritto internazionale consuetudinario e di strumenti di diritto internazionale ampiamente accettati quali:
il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio;
la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;
la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna;
la Convenzione sui diritti del fanciullo;
la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;
la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;
lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;
la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi possono comprendere:
soggetti statali;
altri soggetti che esercitino un controllo o un’autorità effettivi su un territorio;
altri soggetti non statali, alle condizioni stabilite all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione (PESC) 2020/1999.
Articolo 3
Nell’allegato I figurano i seguenti soggetti, identificati dal Consiglio a norma dell’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1999.
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili degli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1;
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 4
In deroga all’articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica, oppure
pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
Articolo 5
Articolo 6
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 3 nell’elenco figurante nell’allegato I, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato I e
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
Articolo 7
In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell’allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui all’allegato I; e
il pagamento non viola l’articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 8
L’articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 3 sono stati inseriti nell’allegato I, oppure
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all’articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 9
Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;
collaborare con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
Articolo 10
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all’articolo 3.
Articolo 11
Articolo 12
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato I;
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).
Articolo 13
La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
i fondi congelati a norma dell’articolo 3 e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7;
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;
per quanto riguarda la Commissione:
l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
Articolo 18
Articolo 19
Il presente regolamento si applica:
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3
Persone fisiche
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Nomi (Traslitterazione della grafia russa) |
Nomi (Grafia russa) |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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1. |
Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV |
Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ |
Carica: direttore del servizio penitenziario federale russo (FSIN) Data di nascita: 27.1.1964 Luogo di nascita: Tatarsk, regione/Oblast di Novosibirsk, RSFS russa (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Alexander Kalashnikov è direttore del servizio penitenziario federale russo (FSIN) dall’8 ottobre 2019. In tale carica sovrintende a tutte le attività dell’FSIN. Nella veste di direttore del FSIN, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari. Nel caso di Alexei Navalny, che si stava riprendendo in Germania (settembre 2020-gennaio 2021) da un avvelenamento con un agente nervino tossico del gruppo Novichok, il 28 dicembre 2020 l’FSIN ha ordinato che si presentasse immediatamente davanti a un funzionario addetto alla sorveglianza o sarebbe stato condannato a una pena detentiva per aver violato la sospensione della pena che gli era stata inflitta dopo una condanna per frode. Nel 2018 la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva giudicato tale condanna per frode arbitraria e iniqua. Il 17 gennaio 2021, su ordine di Alexander Kalashnikov, agenti dell’FSIN hanno arrestato Alexei Navalny al suo arrivo all’aeroporto di Mosca. L’arresto di Alexei Navalny si basa su una decisione del tribunale della città di Khimki, che a sua volta è stata emessa su richiesta dell’FSIN. A fine dicembre 2020, l’FSIN aveva già chiesto che un tribunale commutasse la pena condizionale di Alexei Nalvany in pena detentiva. Il 17 febbraio 2021 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ingiunto al governo della Federazione russa di rilasciare Alexei Navalny. |
2 marzo 2021 |
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2. |
Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN |
Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН |
Carica: presidente del comitato investigativo della Federazione russa Data di nascita: 27.8.1953 Luogo di nascita: Pskov, RSFS russa (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Alexander Bastrykin ricopre la carica di presidente del comitato investigativo della Federazione russa («comitato») da gennaio 2011 (e di presidente facente funzione da ottobre a dicembre 2010). In tale carica sovrintende a tutte le attività del comitato. Ufficialmente il comitato è presieduto dal presidente russo. Alexander Bastrykin, nella veste di presidente del comitato, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari. Alexander Bastrykin è responsabile delle campagne repressive diffuse e sistematiche del comitato che hanno preso di mira membri dell’opposizione russa e condotto indagini sugli stessi. Il 29 dicembre 2020 il comitato ha avviato un’indagine sul leader dell’opposizione Alexei Navalny, accusandolo di frode su vasta scala. Alexei Navalny e altre persone hanno pubblicato articoli sulla proprietà dell’impresa immobiliare ceca LAW Bohemia da parte di Alexander Bastrykin negli anni 2000. |
2 marzo 2021 |
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3. |
Igor Viktorovich KRASNOV |
Игорь Викторович КРАСНОВ |
Carica: procuratore generale della Federazione russa Data di nascita: 24.12.1975 Luogo di nascita: Arkhangelsk, RSFS russa (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Igor Krasnov è procuratore generale della Federazione russa dal 22 gennaio 2020, ed è ex vicepresidente del comitato investigativo della Federazione russa. In tale carica di procuratore generale sovrintende alle procure della Federazione russa, alle procure speciali e alla Procura militare. Nella veste di procuratore generale è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la detenzione arbitraria di manifestanti, e della diffusa e sistematica repressione della libertà di riunione pacifica e di associazione e della libertà di opinione e di espressione. Prima delle proteste del 23 gennaio 2021, la procura generale avvertì che i partecipanti sarebbero stati ritenuti responsabili. Inoltre, chiese al servizio federale di supervisione delle comunicazioni, delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni di massa (Roskomnadzor) di limitare l’accesso ai siti web e agli account delle reti sociali dell’opposizione contenenti informazioni sulle manifestazioni programmate dei sostenitori di Alexei Navalny. Il 29 gennaio 2021 la procura generale chiese nuovamente al Roskomnadzor di limitare l’accesso ai siti web e agli account delle reti sociali dell’opposizione, questa volta prima delle proteste pro Navalny del 30 e del 31 gennaio 2021. Furono inviati avvertimenti alle imprese di Internet (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group). La procura generale ha inoltre annunciato che i dimostranti sarebbero stati perseguiti. La procura generale ha appoggiato la richiesta del servizio penitenziario federale russo (FSIN) di commutare in pena detentiva la sospensione della pena inflitta a Alexei Navalny per un presunto caso di frode. Nonostante la condanna sia stata giudicata arbitraria e iniqua dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel 2018, Alexei Navalny è stato arrestato il 17 gennaio 2021 al suo arrivo all’aeroporto di Mosca. |
2 marzo 2021 |
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4. |
Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV |
Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ |
Carica: direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia) Data di nascita: 27.01.1954 Luogo di nascita: Sasovo, RSFS russa (ora Federazione russa) Cittadinanza: russa Sesso: maschile |
Viktor Zolotov è direttore del servizio federale delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa (Rosgvardia) dal 5 aprile 2016 e pertanto comandante in capo delle truppe della guardia nazionale della Federazione russa, nonché comandante della OMON, l’unità speciale mobile integrata nella Rosgvardia. In tale carica sovrintende a tutte le attività delle truppe della Rosgvardia e della OMON. Nella veste di direttore di Rosgvardia, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani in Russia, compresi arresti e detenzioni arbitrari e sistematiche e diffuse violazioni della libertà di riunione pacifica e di associazione, in particolare mediante la repressione violenta di proteste e dimostrazioni. La Rosgvardia è stata impiegata per reprimere le dimostrazioni pro Navalny del 23 gennaio 2021 ed è stato riferito che molti agenti della OMON e della guardia nazionale hanno fatto ricorso a brutalità e violenza nei confronti dei manifestanti. Le forze di sicurezza hanno aggredito decine di giornalisti, compresa la corrispondente di Meduza Kristina Safronova, colpita da un agente della OMON, e la giornalista di Novaya Gazeta Yelizaveta Kirpanova, colpita alla testa con un manganello con conseguente perdita di sangue. Le forze di sicurezza hanno detenuto arbitrariamente oltre 300 minori. |
2 marzo 2021 |
Persone giuridiche, entità e organismi
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles, Belgio
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel.