02020R1794 — IT — 01.12.2020 — 000.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1794 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2020

che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 402 del 1.12.2020, pag. 23)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 439, 29.12.2020, pag.  32 (2020/1794)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1794 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2020

che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

►C1  Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022 ◄ .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1) 

i punti da 1.8.5.1 a 1.8.5.5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.8.5.1. In deroga al punto 1.8.1, se dai dati raccolti nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), risulta che le esigenze qualitative o quantitative dell’operatore per un dato materiale riproduttivo vegetale biologico non sono soddisfatte, l’operatore può usare materiale riproduttivo vegetale in conversione conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a).

Se il materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione non è disponibile in qualità o quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell’operatore, le autorità competenti possono autorizzare l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico fatti salvi i punti da 1.8.5.3 a 1.8.5.7.

L’autorizzazione individuale suddetta è rilasciata solo in una delle situazioni seguenti:

a) 

nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non è registrata alcuna varietà delle specie che l’operatore vuole ottenere;

b) 

nessun fornitore, ossia l’operatore che commercializza materiale riproduttivo vegetale, è in grado di consegnare il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione in tempo per la semina o l’impianto, laddove l’utente ha ordinato il materiale riproduttivo vegetale in tempo utile per consentire la preparazione e la fornitura di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione;

c) 

nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), la varietà che l’operatore vuole ottenere non è registrata come materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, e l’operatore è in grado di dimostrare che nessuna delle alternative registrate della stessa specie è idonea, in particolare per quanto riguarda le condizioni agronomiche e pedoclimatiche e le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione da ottenere e che, pertanto, l’autorizzazione ha notevole rilevanza per la sua produzione;

d) 

è giustificata a fini di ricerca, sperimentazioni su piccola scala in campo, a fini di conservazione delle varietà o d’innovazione del prodotto e previo consenso delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

Prima di chiedere l’autorizzazione, l’operatore consulta la banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o il sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), per verificare se il pertinente materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione è disponibile, e quindi se la richiesta è giustificata.

Nel rispetto dell’articolo 6, lettera i), gli operatori possono utilizzare il materiale riproduttivo vegetale sia biologico che in conversione ottenuto dalla propria azienda, a prescindere dalla disponibilità qualitativa e quantitativa che risulta dalla banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o dal sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a).

1.8.5.2. In deroga al punto 1.8.1, gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale riproduttivo vegetale in conversione a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), se è dimostrato che il materiale riproduttivo vegetale biologico non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l’operatore è stabilito.

Fatte salve le norme nazionali pertinenti, gli operatori dei paesi terzi possono usare materiale riproduttivo vegetale sia biologico che in conversione ottenuto dalla propria azienda.

Le autorità di controllo o gli organismi di controllo riconosciuti conformemente all’articolo 46, paragrafo 1, possono autorizzare gli operatori dei paesi terzi a usare materiale riproduttivo vegetale non biologico in un’unità di produzione biologica se il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione non è disponibile in qualità o quantità sufficiente nel territorio del paese terzo in cui l’operatore è stabilito, alle condizioni stabilite ai punti 1.8.5.3, 1.8.5.4 e 1.8.5.5.

1.8.5.3. Il materiale riproduttivo vegetale non biologico è trattato, dopo il raccolto, solo con prodotti fitosanitari autorizzati per il trattamento di materiale riproduttivo vegetale a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento, a meno che le autorità competenti dello Stato membro interessato non abbiano prescritto, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma del regolamento (UE) 2016/2031 su tutte le varietà e il materiale eterogeneo di una determinata specie nella zona in cui sarà utilizzato il materiale riproduttivo vegetale.

Se si usa il materiale riproduttivo vegetale non biologico sottoposto al trattamento chimico prescritto di cui al primo capoverso, la parcella in cui si coltiva il materiale riproduttivo vegetale trattato è soggetta, se del caso, a un periodo di conversione ai sensi dei punti 1.7.3 e 1.7.4.

1.8.5.4. L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico deve essere ottenuta prima della semina o dell’impianto.

1.8.5.5. L’autorizzazione per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico è concessa solo ai singoli utenti per una stagione di coltivazione alla volta e le autorità competenti, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo competenti per le autorizzazioni elencano i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale autorizzato.»;

2) 

sono inseriti i seguenti punti 1.8.5.6 e 1.8.5.7:

«1.8.5.6. Le autorità competenti degli Stati membri redigono un elenco ufficiale delle specie, sottospecie o varietà (raggruppate se pertinente) per le quali il materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione è disponibile in quantità sufficienti e per le varietà appropriate nel loro territorio. Le autorizzazioni per le specie, sottospecie o varietà incluse nell’elenco nel territorio dello Stato membro interessato a norma del punto 1.8.5.1 sono rilasciate solo se giustificate da uno degli scopi di cui al punto 1.8.5.1, lettera d). Se, a causa di circostanze eccezionali, la quantità o la qualità del materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione disponibile per una specie, sottospecie o varietà che figura nell’elenco risulta insufficiente o inadeguata, le autorità competenti degli Stati membri possono stralciare la specie, sottospecie o varietà dall’elenco.

Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano l’elenco ogni anno e lo pubblicano.

Entro il 30 giugno di ogni anno, e la prima volta entro il 30 giugno 2022, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito internet in cui l’elenco aggiornato è pubblicato. La Commissione pubblica i link agli elenchi nazionali aggiornati su un apposito sito internet.

1.8.5.7. In deroga al punto 1.8.5.5, le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare ogni anno a tutti gli operatori interessati un’autorizzazione generale per l’uso di:

a) 

una data specie o sottospecie, se non è registrata alcuna varietà nella banca dati di cui all’articolo 26, paragrafo 1, o nel sistema di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a);

b) 

una data varietà, se ricorrono le condizioni di cui al punto 1.8.5.1, lettera c).

Quando si servono di un’autorizzazione generale, gli operatori tengono registrazioni del quantitativo usato e l’autorità competente per le autorizzazioni elenca i quantitativi di materiale riproduttivo vegetale non biologico autorizzato.

Le autorità competenti degli Stati membri aggiornano annualmente e pubblicano l’elenco delle specie, sottospecie o varietà per le quali è rilasciata un’autorizzazione generale.

Entro il 30 giugno di ogni anno, e la prima volta entro il 30 giugno 2022, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri il link al sito internet in cui l’elenco aggiornato è pubblicato. La Commissione pubblica i link agli elenchi nazionali aggiornati su un apposito sito internet.».