02020R1784 — IT — 02.12.2020 — 000.006
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REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2020
relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)
(rifusione)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario;
«sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.
Articolo 3
Organi mittenti e riceventi
Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:
i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;
la competenza territoriale degli organi riceventi;
i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4; e
le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell’allegato I.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.
Articolo 4
Autorità centrale
Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata di:
fornire informazioni agli organi mittenti;
ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;
trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente su richiesta di un organo mittente.
Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.
Articolo 5
Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali
Articolo 6
Effetti giuridici dei documenti elettronici
Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.
Articolo 7
Assistenza nel reperimento di recapiti
Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:
prevedendo autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto;
consentendo alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o
fornendo informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.
Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:
gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;
se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.
Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.
CAPO II
ATTI GIUDIZIARI
SEZIONE 1
Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari
Articolo 8
Trasmissione degli atti
Ogni Stato membro comunica alla Commissione la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale accetta che sia compilato il modulo.
Articolo 9
Traduzione dell’atto
Articolo 10
Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente
Articolo 11
Notificazione o comunicazione degli atti
L’organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’atto, l’organo ricevente:
ne informa immediatamente l’organo mittente usando il modulo K di cui all’allegato I o, se l’organo mittente ha richiesto le informazioni mediante il modulo I di cui all’allegato I, usando il modulo Di cui all’allegato I; e
continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l’organo mittente non indichi che tale notificazione o comunicazione non è più necessaria.
Articolo 12
Rifiuto di ricevere un atto
Il destinatario ha la facoltà di rifiutare l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue:
una lingua compresa dal destinatario; o
la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.
L’organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 nel caso in cui l’atto non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all’atto notificato o comunicato il modulo L di cui all’allegato I:
nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e
in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b).
Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, è fornito anche il modulo L di cui all’allegato I in tale lingua.
Qualora uno Stato membro traduca il modulo L di cui all’allegato I in una lingua di un paese terzo, comunica tale traduzione alla Commissione al fine di metterla a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica.
Articolo 13
Data della notificazione o della comunicazione
Articolo 14
Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Articolo 15
Spese di notificazione o di comunicazione
In deroga al paragrafo 1, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese:
dell’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;
del ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.
Gli Stati membri fissano un importo forfettario unico per l’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto. Tale importo deve essere conforme ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali importi forfettari.
SEZIONE 2
Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari
Articolo 16
Trasmissione per via diplomatica o consolare
In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro.
Articolo 17
Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Articolo 18
Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali
È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.
Articolo 19
Notificazione o comunicazione per via elettronica
È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale, a condizione che:
gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari; o
il destinatario abbia previamente espresso, all’organo giurisdizionale o all’autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all’uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l’atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione.
Articolo 20
Notificazione o comunicazione diretta
CAPO III
ATTI EXTRAGIUDIZIALI
Articolo 21
Trasmissione e notificazione o comunicazione di atti extragiudiziali
Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi e notificati o comunicati in un altro Stato membro, a norma del presente regolamento.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Mancata comparizione del convenuto
Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:
che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o
che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento.
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni:
l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine, che l’organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi;
non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.
Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.
Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione della sentenza, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e
i motivi di impugnazione del convenuto non siano manifestamente infondati.
La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.
Articolo 23
Modifica dell’allegato I
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurvi modifiche tecniche.
Articolo 24
Esercizio della delega
Articolo 25
Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:
le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato;
gli obiettivi minimi di disponibilità, e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
Articolo 26
Procedura di comitato
Articolo 27
Software di implementazione di riferimento
Articolo 28
Costi del sistema informatico decentrato
Articolo 29
Rapporto con accordi o intese tra Stati membri
Gli Stati membri inviano alla Commissione:
copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.
Articolo 30
Gratuito patrocinio
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell’articolo 24 della convenzione dell’Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e dell’articolo 13 della convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.
Articolo 31
Tutela delle informazioni trasmesse
Lo scambio o la trasmissione di dati tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.
Articolo 32
Rispetto dei diritti fondamentali a norma del diritto dell’Unione
In conformità del diritto dell’Unione, sono pienamente rispettati i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare i diritti alla parità di accesso alla giustizia, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali e della vita privata.
Articolo 33
Comunicazione, pubblicazione e manuale
Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 2.
Articolo 34
Monitoraggio
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari ai fini del monitoraggio, ove disponibili:
il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti trasmesse conformemente all’articolo 8;
il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti eseguite conformemente all’articolo 11;
il numero di casi in cui la domanda di notificazione o comunicazione di atti è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 5, paragrafo 4;
il numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti;
il numero di rifiuti di atti in ragione della lingua ricevuti dagli organi mittenti.
Articolo 35
Valutazione
Articolo 36
Abrogazione
Articolo 37
Entrata in vigore e applicazione
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
MODULO A
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DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO [Articolo 8, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
n. di riferimento dell’organo mittente:
1. ORGANO MITTENTE
Nome:
Indirizzo:
Via e numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax ( 1 ):
E-mail:
2. ORGANO RICEVENTE
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (1) :
E-mail:
3. RICHIEDENTE/I ( 2 )
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (1) :
Fax (1) :
E-mail (1) :
4. DESTINATARIO
Nome:
Data di nascita, se disponibile:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (1) :
Fax (1) :
E-mail (1) :
Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (1) :
Altre informazioni relative al destinatario (1) :
5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE
Secondo la legge dello Stato membro richiesto□
Secondo la forma particolare seguente□
Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l’atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:
sì□
no□
6. ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE
Natura dell’atto:
Atto giudiziario□
Atto di citazione□
Decisione giudiziaria□
Atto di impugnazione□
Altro (precisare):
Atto extragiudiziale□
Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più necessaria (1) :
(giorno) (mese) (anno)
Lingua dell’atto:
Originale BG, □, ES □, CS □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV □, altro □ (precisare)
Traduzione (1) BG□, ES □, CS □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV □, altro □ (precisare)
Numero di allegati:
7. LINGUA DI COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE L’ATTO
Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ , indicare in quale delle seguenti lingue, oltre a quella dello Stato membro richiesto, si devono fornire le informazioni:
Lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine ( 3 ): BG □, ES □, CZ □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV□
Lingua ufficiale di un altro Stato membro che il destinatario potrebbe comprendere: BG □, ES □, CZ □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV□
8. RESTITUZIONE DELL’ESEMPLARE DELL’ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ]
Sì (in questo caso trasmettere l’atto da notificare o comunicare in duplice copia)□
No□
9. Motivi della mancata trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato [articolo 5, paragrafo 4, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ] ( 4 )
La trasmissione elettronica non è stata possibile a causa di:
guasto del sistema informatico decentrato
circostanze eccezionali
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1. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ tutte le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 2 del certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione. |
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2. Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’articolo 10, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ prevede che ci si metta in contatto con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti usando il modulo E di cui all’allegato I del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ . |
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO B ( 5 )
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RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (1)] (2) |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
N. di riferimento dell’organo mittente:
1. ORGANO MITTENTE
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. ( 6 ):
Fax (6) :
E-mail:
2. AUTORITÀ INTERPELLATA
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (6) :
Fax (6) :
E-mail:
3. DESTINATARIO
Nome:
Ultimo recapito noto:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Dati personali noti del destinatario (se si tratta di persona fisica), se disponibili:
Cognome di nascita:
Altri nomi noti:
Data e luogo di nascita:
Numero di identificazione/codice di previdenza sociale o equivalente:
Nome della madre o del padre alla nascita:
Altre informazioni:
Dati noti del destinatario (se si tratta di persona giuridica), se disponibili:
Numero di registrazione o equivalente:
Nome dei membri del consiglio di amministrazione/rappresentante:
Tel. (6) :
Fax (6) :
E-mail (6) :
Altre informazioni, se disponibili:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO C ( 7 )
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RISPOSTA ALLA RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] (2) |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
N. di riferimento dell’organo mittente:
N. di riferimento dell’autorità interpellata:
1. DESTINATARIO
Nome:
Recapito noto:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Non si è potuto determinare il recapito□
Altre informazioni:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO D
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DICHIARAZIONE DI RICEZIONE [Articolo 10, paragrafo 1, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
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La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (1). |
N. di riferimento dell’organo mittente:
N. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. DATA DI RICEZIONE:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO E
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ATTI SUPPLEMENTARI PER LA NOTIFICAZIONE O LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI [Articolo 10, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO F
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AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO [Articolo 10, paragrafo 3, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
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La domanda e l’atto devono essere restituiti non appena ricevuti. |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:
La domanda esula in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del regolamento:
indirizzo sconosciuto□
l’atto non è di natura civile o commerciale□
la notificazione o la comunicazione non è tra uno Stato membro e un altro□
altro (precisare):
L’inosservanza dei requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione:□
L’atto non è facilmente leggibile□
L’atto è compilato in una lingua non prevista□
Altro (precisare):
La forma della notificazione o della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto [articolo 11, paragrafo 1, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ]□
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO G
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AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO ALL’ORGANO RICEVENTE COMPETENTE [Articolo 10, paragrafo 4, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
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La domanda e l’atto sono stati ritrasmessi all’organo ricevente, territorialmente competente per la notificazione o la comunicazione: |
N. di riferimento dell’organo mittente:
N. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. ORGANO RICEVENTE COMPETENTE
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax ( 9 ):
E-mail:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO H
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DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELL’ORGANO RICEVENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ALL’ORGANO MITTENTE [Articolo 10, paragrafo 4, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
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La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (1). |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO I ( 10 )
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO [Articolo 11, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
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La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente. |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente (se disponibile):
1. LA RICHIESTA È STATA TRASMESSA MA NON È STATA RICEVUTA ALCUNA INFORMAZIONE SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE
La richiesta è stata trasmessa□
Data: …
La dichiarazione di ricezione è pervenuta□
Data: …
Sono pervenute altre informazioni□
2. ORGANO MITTENTE
Nome:
Le voci da 2.2 a 2.6 sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax ( 11 ):
E-mail:
3. ORGANO RICEVENTE
Nome:
Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel.
Fax (11) :
E-mail:
4. DESTINATARIO
Nome:
Data di nascita, se disponibile:
Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Tel. (11) :
Fax (11) :
E-mail (11) ::
Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (11) :
Altre informazioni relative al destinatario (11) :
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO J ( 12 )
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RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO [Articolo 11, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE DI UN ATTO
La richiesta non è pervenuta□
Non è possibile dar seguito alla richiesta entro un mese dalla sua ricezione per i seguenti motivi:
È in corso la determinazione del recapito attuale del destinatario□
È in corso la notificazione o comunicazione — gli atti sono stati inviati al destinatario, ma non ne è stata ancora confermata la consegna□
È in corso la notificazione o comunicazione — gli atti sono stati inviati al destinatario, ma non è ancora scaduto il termine entro il quale è possibile rifiutarli□
Non sono ancora state esaurite tutte le opzioni di notificazione o comunicazione□
La notificazione o comunicazione è già stata eseguita, si veda copia del certificato in allegato□
Risposta alla richiesta fornita il … (data). Risposta allegata□
È in corso una richiesta di informazioni o atti supplementari□
Altro.□
Si stima che verrà data esecuzione alla richiesta entro il …
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO K
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CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [Articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 4 e 14 del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
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La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente [articolo 11, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ] |
n. di riferimento dell’organo mittente:
n. di riferimento dell’organo ricevente:
Destinatario:
1. ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE (articolo 14)
Data e luogo della notificazione o della comunicazione:
L’atto è stato
notificato o comunicato a norma della legge dello Stato membro richiesto, ossia:
consegnato□
in mani proprie al destinatario□
a un’altra persona□
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale
Luogo + codice postale
Paese
Natura del legame con il destinatario:
familiare□ dipendentealtro□
presso il recapito del destinatario□
presso un altro recapito (precisare) ( 13 )
notificato o comunicato mediante servizi postali□
senza ricevuta di ritorno□
con ricevuta di ritorno acclusa□
del destinatario□
di un’altra persona□
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
Natura del legame con il destinatario:
familiare□ dipendente altro□
notificato o comunicato per via elettronica (precisare):□
notificato o comunicato in altra forma (precisare):□
notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):□
Il destinatario dell’atto è stato informato per iscritto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 del REGOLAMENTO (UE) 2020/1784, della sua facoltà di rifiutare di accettare l’atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.
2. INFORMAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL ►C1 REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 ◄
Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione.□
3. RIFIUTO DELL’ATTO [Articolo 12, paragrafo 4, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ]
Il destinatario ha rifiutato di accettare l’atto a causa della lingua utilizzata□
Data del tentativo di notificazione o comunicazione:
Data del rifiuto, se disponibile:
Si allega l’atto al presente certificato.
Sì□
No□
4. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL’ATTO
Indirizzo sconosciuto
Sono state adottate misure per stabilire il recapito ( 14 ) Sì □ No□
Destinatario irreperibile□
Impossibilità di notificare l’atto entro la data o la scadenza di cui alla voce 6.2. della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto (modulo A)□
Altro (precisare)□
Si allega l’atto al presente certificato Sì□ No□
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
MODULO L
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COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICEVERE L’ATTO [Articolo 12, paragrafi 2 e 3, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)] |
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(1)
GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40. |
Destinatario:
I. COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO
L’atto accluso è notificato o comunicato in conformità del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784. ◄ .
È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto accluso se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.
Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure entro due settimane dalla notificazione o dalla comunicazione rinviando all’indirizzo sottoindicato il presente modulo completato o qualsiasi dichiarazione scritta che indichi il proprio rifiuto di ricevere la l’atto in ragione della lingua in cui è fornita.
Si noti che se si rifiuta di ricevere l’atto accluso e l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione decidono che il rifiuto non è giustificato, tale organo o autorità può applicare le conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato membro del foro, come per esempio ritenere la notificazione o la comunicazione valide, in caso di rifiuto ingiustificato.
II. RECAPITO AL QUALE VA RESTITUITO IL MODULO ( 15 ):
Nome:
Indirizzo:
Via + numero civico/casella postale:
Luogo + codice postale:
Paese:
n. di riferimento:
Tel.
Fax ( 16 ):
E-mail:
III. DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO ( 17 ):
Rifiuto di ricevere l’atto in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.
Comprendo le seguenti lingue:
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Bulgaro |
□ |
Lituano |
□ |
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Spagnolo |
□ |
Ungherese |
□ |
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Ceco |
□ |
Maltese |
□ |
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Tedesco |
□ |
Olandese |
□ |
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Estone |
□ |
Polacco |
□ |
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Greco |
□ |
Portoghese |
□ |
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Inglese |
□ |
Rumeno |
□ |
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Francese |
□ |
Slovacco |
□ |
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Irlandese |
□ |
Sloveno |
□ |
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Croato |
□ |
Finlandese |
□ |
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Italiano |
□ |
Svedese |
□ |
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Lettone |
□ |
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Altro □ (precisare):
Fatto a:
Data:
Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:
ALLEGATO II
REGOLAMENTO ABROGATO CON ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
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Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79). |
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Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). |
Solo modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1393/2007 |
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
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Regolamento (CE) n. 1393/2007 |
Presente regolamento |
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Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
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Articolo 1, paragrafo 3 |
– |
|
– |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
– |
Articolo 2 |
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Articolo 2 |
Articolo 3 |
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Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
– |
Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
– |
Articolo 6 |
|
– |
Articolo 7 |
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Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 3 |
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
Articolo 5 |
Articolo 9 |
|
Articolo 6 |
Articolo 10 |
|
Articolo 7 |
Articolo 11 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
|
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 12, paragrafo 7 |
|
Articolo 9 |
Articolo 13 |
|
Articolo 10 |
Articolo 14 |
|
Articolo 11 |
Articolo 15 |
|
Articolo 12 |
Articolo 16 |
|
Articolo 13 |
Articolo 17 |
|
Articolo 14 |
Articolo 18 |
|
– |
Articolo 19 |
|
Articolo 15 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
|
– |
Articolo 20, paragrafo 2 |
|
Articolo 16 |
Articolo 21 |
|
Articolo 17 |
Articolo 23 |
|
– |
Articolo 24 |
|
– |
Articolo 25 |
|
Articolo 18 |
Articolo 26 |
|
– |
Articolo 27 |
|
– |
Articolo 28 |
|
Articolo 19 |
Articolo 22 |
|
Articolo 20 |
Articolo 29 |
|
Articolo 21 |
Articolo 30 |
|
– |
Articolo 31, paragrafo 1 |
|
– |
Articolo 31, paragrafo 2 |
|
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 3 |
|
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 31, paragrafo 4 |
|
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 31, paragrafo 5 |
|
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 31, paragrafo 6 |
|
– |
Articolo 32 |
|
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 33, paragrafo 1 |
|
– |
Articolo 33, paragrafo 2 |
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 33, paragrafo 3 |
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Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 33, paragrafo 4 |
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– |
Articolo 34 |
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Articolo 24 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
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– |
Articolo 35, paragrafo 2 |
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Articolo 25 |
Articolo 36 |
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Articolo 26 |
Articolo 37 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Allegato II |
Allegato I |
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Allegato II |
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Allegato III |
Allegato III |
( 1 ) Voce facoltativa.
( 2 ) Qualora vi sia più di un richiedente, fornire le informazioni di cui alle voci da 3.1. a 3.5.
( 3 ) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che hanno diverse lingue ufficiali.
( 4 ) Questa voce si applica soltanto a partire dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .
( 5 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
( 6 ) Voce facoltativa.
( 7 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
( 8 ) Voce facoltativa.
( 9 ) Voce facoltativa.
( 10 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
( 11 ) Voce facoltativa.
( 12 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.
( 13 ) Recapito stabilito dall’organo ricevente a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .
( 14 ) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 71, paragrafo 2, lettera c), del ►C1 regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .
( 15 ) Da compilare a cura dell’autorità che procede alla notificazione/comunicazione.
( 16 ) Voce facoltativa.
( 17 ) Da compilare e firmare a cura del destinatario. Voce facoltativa.