02020R1784 — IT — 02.12.2020 — 000.006


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

(rifusione)

(GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 320, 14.12.2022, pag.  54 (2020/1784)

►C2

Rettifica, GU L 188, 27.7.2023, pag.  61 ((UE) 2020/1784)

►C3

Rettifica, GU L 90073, 2.2.2024, pag.  1 ((UE) 2020/1784)

►C4

Rettifica, GU L 90194, 28.2.2025, pag.  1 (2020/1784)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2020

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

(rifusione)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. Esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
2.  
Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.
3.  
Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto nello Stato membro del foro a un rappresentante autorizzato dalla persona alla quale deve essere notificato o comunicato, indipendentemente dal luogo di residenza di tale persona.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«Stato membro del foro»: Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario;

2) 

«sistema informatico decentrato»: rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.

Articolo 3

Organi mittenti e riceventi

1.  
Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro (gli «organi mittenti»).
2.  
Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o altri soggetti competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro (gli «organi riceventi»).
3.  
Gli Stati membri possono designare organi mittenti e riceventi distinti, o designare uno o più organi a svolgere entrambe le funzioni. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni.
4.  

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) 

i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) 

la competenza territoriale degli organi riceventi;

c) 

i mezzi con i quali tali organi riceventi possono ricevere i documenti nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 4; e

d) 

le lingue che possono essere usate per la compilazione dei moduli che figurano nell’allegato I.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

Articolo 4

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata di:

a) 

fornire informazioni agli organi mittenti;

b) 

ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;

c) 

trasmettere, in casi eccezionali, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente su richiesta di un organo mittente.

Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici e gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

Articolo 5

Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti, degli organi riceventi e da parte delle autorità centrali

1.  
La trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione operata in base ai moduli di cui all’allegato I tra organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato sicuro e affidabile. Tale sistema informatico decentrato si basa su una soluzione interoperabile quale e-CODEX.
2.  
Alla trasmissione di atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e comunicazioni operata attraverso il sistema informatico decentrato si applica il quadro giuridico generale per l’uso dei servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
3.  
Qualora gli atti da notificare o comunicare, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e le altre comunicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
4.  
Qualora a causa di guasti del sistema informatico decentrato o a causa di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire affidabilità e sicurezza.

Articolo 6

Effetti giuridici dei documenti elettronici

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici o considerati inammissibili come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica.

Articolo 7

Assistenza nel reperimento di recapiti

1.  

Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:

▼C4

a) 

prevedendo autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto;

b) 

consentendo alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o

c) 

fornendo informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.

▼B

2.  

Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

a) 

gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

b) 

se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

c) 

se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

SEZIONE 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 8

Trasmissione degli atti

1.  
Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e il più rapidamente possibile tra gli organi mittenti e riceventi.
2.  
L’atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo A di cui all’allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l’atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un’altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale accetta che sia compilato il modulo.

3.  
Gli atti trasmessi ai sensi del presente regolamento sono esonerati dai requisiti della legalizzazione o da altre formalità equivalenti.
4.  
Qualora chieda che gli sia restituito un esemplare dell’atto inviato in formato cartaceo in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, corredato del certificato di cui all’articolo 14, l’organo mittente trasmette tale atto in due esemplari.

Articolo 9

Traduzione dell’atto

1.  
L’organo mittente a cui il richiedente ha consegnato l’atto per la trasmissione informa il richiedente che il destinatario può rifiutare di accettare l’atto se non è compilato in una delle lingue di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
2.  
Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell’atto, fatte salve eventuali decisioni successive del giudice o dell’autorità competente sull’addebito di tale spesa.

Articolo 10

Ricezione dell’atto da parte dell’organo ricevente

1.  
Alla ricezione di un atto, l’organo ricevente invia automaticamente all’organo mittente una dichiarazione di ricezione al più presto attraverso il sistema informatico decentrato o, qualora tale dichiarazione sia inviata con altri mezzi, al più presto e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo D di cui all’allegato I.
2.  
Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o degli atti trasmessi, l’organo ricevente si mette in contatto con l’organo mittente senza indebito ritardo per ottenere le informazioni o gli atti mancanti usando il modulo E di cui all’allegato I.
3.  
Nel caso in cui la domanda di notificazione o di comunicazione esuli in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del presente regolamento o nel caso in cui il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e gli atti trasmessi sono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, senza indebito ritardo, unitamente a un avviso di restituzione, usando il modulo F di cui all’allegato I.
4.  
Nel caso in cui un organo ricevente che riceve un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale, ritrasmette tale atto senza indebito ritardo, unitamente alla domanda, all’organo ricevente territorialmente competente dello Stato membro richiesto se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2. L’organo ricevente ne informa al contempo l’organo mittente usando il modulo G di cui all’allegato I. Quando l’organo ricevente che ha competenza territoriale nello Stato membro richiesto riceve l’atto e la domanda, l’organo ricevente invia una dichiarazione di ricezione all’organo mittente al più presto, e in ogni caso entro sette giorni dalla ricezione dell’atto, usando il modulo H di cui all’allegato I.

Articolo 11

Notificazione o comunicazione degli atti

1.  
L’organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto secondo la legge dello Stato membro richiesto, oppure secondo una modalità particolare richiesta dall’organo mittente, purché tale modalità sia compatibile con la legge di quello Stato membro.
2.  

L’organo ricevente adotta tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l’atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla sua ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione dell’atto, l’organo ricevente:

a) 

ne informa immediatamente l’organo mittente usando il modulo K di cui all’allegato I o, se l’organo mittente ha richiesto le informazioni mediante il modulo I di cui all’allegato I, usando il modulo Di cui all’allegato I; e

b) 

continua ad adottare tutte le misure necessarie per la notificazione o la comunicazione, quando la notificazione o la comunicazione sembra possibile entro un termine ragionevole, a meno che l’organo mittente non indichi che tale notificazione o comunicazione non è più necessaria.

Articolo 12

Rifiuto di ricevere un atto

1.  

Il destinatario ha la facoltà di rifiutare l’atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una delle seguenti lingue:

a) 

una lingua compresa dal destinatario; o

b) 

la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.

2.  

L’organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 nel caso in cui l’atto non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all’atto notificato o comunicato il modulo L di cui all’allegato I:

a) 

nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e

b) 

in una lingua di cui al paragrafo 1, lettera b).

Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, è fornito anche il modulo L di cui all’allegato I in tale lingua.

Qualora uno Stato membro traduca il modulo L di cui all’allegato I in una lingua di un paese terzo, comunica tale traduzione alla Commissione al fine di metterla a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica.

3.  
Il destinatario può rifiutare di ricevere l’atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione facendo una dichiarazione scritta con cui rifiuta l’accettazione. A tal fine, il destinatario può restituire all’organo ricevente il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta che indichi che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto in ragione della lingua in cui è stato notificato o comunicato.
4.  
Se l’organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l’atto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa immediatamente l’organo mittente mediante il certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione usando il modulo K di cui all’allegato I e gli restituisce la domanda e, ove disponibile, ciascun atto di cui è richiesta la traduzione.
5.  
È possibile ovviare alla notificazione o comunicazione dell’atto rifiutato attraverso la notificazione o comunicazione al destinatario, conformemente al presente regolamento, di tale atto unitamente a una traduzione in una lingua di cui al paragrafo 1. In tal caso, la data di notificazione o di comunicazione dell’atto è quella in cui l’atto e la sua traduzione sono stati notificati o comunicati in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora la legge di uno Stato membro richieda che un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell’atto originale, determinata conformemente all’articolo 13, paragrafo 2.
6.  
I paragrafi da 1 a 5 si applicano anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.
7.  
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’articolo 17, e l’autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell’articolo 18, dell’articolo 19 o dell’articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l’atto e che il modulo L di cui all’allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.

Articolo 13

Data della notificazione o della comunicazione

1.  
Fatto salvo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 5, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell’articolo 11, è quella in cui l’atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto.
2.  
Se tuttavia, la legge di uno Stato membro prescrive che un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella fissata dalla legge di quello Stato membro.
3.  
Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

Articolo 14

Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato

1.  
Previo espletamento delle formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell’atto in questione, l’organo ricevente redige un certificato dell’espletamento di tali formalità utilizzando il modulo standard K di cui all’allegato I e lo inoltra all’organo mittente, corredato, ove si applichi l’articolo 8, paragrafo 4, di una copia dell’atto notificato o comunicato.
2.  
Il certificato di cui al paragrafo 1 è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine o in un’altra lingua che detto Stato abbia dichiarato che accetterà. Ciascuno Stato membro indica la lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua nella quale il modulo K di cui all’allegato I può essere compilato.

Articolo 15

Spese di notificazione o di comunicazione

1.  
La notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non fa sorgere un obbligo di pagamento o rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato membro richiesto.
2.  

In deroga al paragrafo 1, il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese:

a) 

dell’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto;

b) 

del ricorso a una particolare forma di notificazione o comunicazione.

Gli Stati membri fissano un importo forfettario unico per l’intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente in base alla legge dello Stato membro richiesto. Tale importo deve essere conforme ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali importi forfettari.

SEZIONE 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 16

Trasmissione per via diplomatica o consolare

In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro.

Articolo 17

Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

1.  
Ciascuno Stato membro ha la facoltà di procedere direttamente, senza ricorrere a misure coercitive, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o alla comunicazione di atti giudiziari a persone residenti in un altro Stato membro.
2.  
Uno Stato membro può comunicare alla Commissione di opporsi all’uso della notificazione o della comunicazione di atti giudiziari di cui al paragrafo 1 sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d’origine.

Articolo 18

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone presenti in un altro Stato membro direttamente tramite posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Articolo 19

Notificazione o comunicazione per via elettronica

1.  

È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale, a condizione che:

a) 

gli atti siano inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari; o

b) 

il destinatario abbia previamente espresso, all’organo giurisdizionale o all’autorità investito dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione degli atti in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all’uso di e-mail inviate a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e il destinatario confermi di aver ricevuto l’atto mediante una dichiarazione di ricezione in cui figuri la data di ricezione.

2.  
Al fine di garantire la sicurezza della trasmissione, qualsiasi Stato membro può precisare e comunicare alla Commissione le condizioni supplementari alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora la legislazione interna preveda a tale proposito condizioni più rigorose o non contempli la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica.

Articolo 20

Notificazione o comunicazione diretta

1.  
Chiunque abbia un interesse in un particolare procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro nel quale è richiesta la notificazione o comunicazione, a condizione che questo tipo di notificazione o di comunicazione diretta sia ammessa dalla legge di quello Stato membro.
2.  
Lo Stato membro che consente la notificazione o comunicazione diretta comunica alla Commissione le informazioni relative a quale professione o persona competente sia autorizzata a effettuare la notificazione o comunicazione diretta degli atti sul suo territorio. La Commissione mette a disposizione tali informazioni tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 21

Trasmissione e notificazione o comunicazione di atti extragiudiziali

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi e notificati o comunicati in un altro Stato membro, a norma del presente regolamento.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Mancata comparizione del convenuto

1.  

Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

a) 

che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o

b) 

che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento.

2.  

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b) 

dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine, che l’organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi;

c) 

non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

▼C4

3.  
I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’organo giurisdizionale adotti, in casi giustificati d’urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.

▼B

4.  

Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione della sentenza, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a) 

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b) 

i motivi di impugnazione del convenuto non siano manifestamente infondati.

La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica.

5.  
Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.

Articolo 23

Modifica dell’allegato I

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare i moduli in esso previsti o introdurvi modifiche tecniche.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dal 22 dicembre 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1.  

La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato, stabilendo quanto segue:

a) 

le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

b) 

le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

c) 

gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell’ambito del sistema informatico decentrato;

d) 

gli obiettivi minimi di disponibilità, e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;

e) 

l’istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.

2.  
Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il 23 marzo 2022 secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Software di implementazione di riferimento

1.  
La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell’Unione.
2.  
La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l’implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso.

Articolo 28

Costi del sistema informatico decentrato

1.  
Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell’installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso che interconnettono i sistemi informatici nazionali nell’ambito del sistema informatico decentrato.
2.  
Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell’adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.
3.  
I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell’ambito dei programmi finanziari dell’Unione.

Articolo 29

Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

1.  
Per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell’Aia, del 15 novembre 1965, sulla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parti.
2.  
Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri concludano o lascino in vigore accordi o intese con esso compatibili volti ad accelerare o a semplificare ulteriormente la trasmissione degli atti.
3.  

Gli Stati membri inviano alla Commissione:

a) 

copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e

b) 

qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.

Articolo 30

Gratuito patrocinio

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni, dell’articolo 24 della convenzione dell’Aia, del 1o marzo 1954, concernente la procedura civile, e dell’articolo 13 della convenzione volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980.

Articolo 31

Tutela delle informazioni trasmesse

1.  
Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell’ambito del presente regolamento, inclusi lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

Lo scambio o la trasmissione di dati tra autorità competenti a livello di Unione sono conformi al regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che non sono pertinenti per il trattamento di un caso specifico sono cancellati immediatamente.

2.  
L’autorità o le autorità competenti a norma del diritto nazionale sono considerate titolari del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.
3.  
I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento siano utilizzate dall’organo ricevente soltanto per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
4.  
Gli organi riceventi assicurano che tali informazioni restino riservate secondo il proprio diritto nazionale.
5.  
I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull’uso delle informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento.
6.  
Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della direttiva 2002/58/CE.

Articolo 32

Rispetto dei diritti fondamentali a norma del diritto dell’Unione

In conformità del diritto dell’Unione, sono pienamente rispettati i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone interessate, in particolare i diritti alla parità di accesso alla giustizia, alla non discriminazione e alla protezione dei dati personali e della vita privata.

Articolo 33

Comunicazione, pubblicazione e manuale

1.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 e 22.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all’articolo 12, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafo 2.

2.  
Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili per via elettronica, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

▼C3

3.  
La Commissione pubblica, con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.

▼B

4.  
La Commissione elabora e a intervalli regolari aggiorna un manuale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa rende disponibile il manuale per via elettronica, specie attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e sul portale europeo della giustizia elettronica.

Articolo 34

Monitoraggio

1.  
Entro il 2 luglio 2023, la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.
2.  
Il programma dettagliato specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Esso stabilisce in quale momento i dati di cui al paragrafo 3 devono essere raccolti per la prima volta, che dev’essere al più tardi il 2 luglio 2026, e successivamente con quale periodicità tali dati debbano essere raccolti.
3.  

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i seguenti dati necessari ai fini del monitoraggio, ove disponibili:

a) 

il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti trasmesse conformemente all’articolo 8;

b) 

il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti eseguite conformemente all’articolo 11;

c) 

il numero di casi in cui la domanda di notificazione o comunicazione di atti è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 5, paragrafo 4;

d) 

il numero di certificati di mancata notificazione o comunicazione ricevuti;

e) 

il numero di rifiuti di atti in ragione della lingua ricevuti dagli organi mittenti.

4.  
Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e d), e trasmettono periodicamente tali dati alla Commissione.

Articolo 35

Valutazione

1.  
Entro cinque anni dalla data di applicazione dell’articolo 5 conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni tratte corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2.  
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 36

Abrogazione

1.  
Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, a eccezione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1393/2007, che sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione degli articoli 5, 8 e 10 di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento.
2.  
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato III.

Articolo 37

Entrata in vigore e applicazione

1.  
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

2.  
Gli articoli 5, 8 e 10 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di tre anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.




ALLEGATO I

MODULO A



DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O DI COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 8, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

n. di riferimento dell’organo mittente:

1.   ORGANO MITTENTE

1.1. 

Nome:

1.2. 

Indirizzo:

1.2.1. 

Via e numero civico/casella postale:

1.2.2. 

Luogo + codice postale:

1.2.3. 

Paese:

1.3. 

Tel.

1.4. 

Fax ( 1 ):

1.5. 

E-mail:

2.   ORGANO RICEVENTE

2.1. 

Nome:

2.2. 

Indirizzo:

2.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

2.2.2. 

Luogo + codice postale:

2.2.3. 

Paese:

2.3. 

Tel.

2.4. 

Fax (1) :

2.5. 

E-mail:

3.   RICHIEDENTE/I ( 2 )

3.1. 

Nome:

3.2. 

Indirizzo:

3.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

3.2.2. 

Luogo + codice postale:

3.2.3. 

Paese:

3.3. 

Tel. (1) :

3.4. 

Fax (1) :

3.5. 

E-mail (1) :

4.   DESTINATARIO

4.1. 

Nome:

4.1.1. 

Data di nascita, se disponibile:

4.2. 

Indirizzo:

4.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

4.2.2. 

Luogo + codice postale:

4.2.3. 

Paese:

4.3. 

Tel. (1) :

4.4. 

Fax (1) :

4.5. 

E-mail (1) :

4.6. 

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (1) :

4.7. 

Altre informazioni relative al destinatario (1) :

5.   FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE

5.1. 

Secondo la legge dello Stato membro richiesto□

5.2. 

Secondo la forma particolare seguente□

5.2.1. 

Se questa forma di notificazione o di comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l’atto o gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma della legge di tale Stato membro:

5.2.1.1. 

sì□

5.2.1.2. 

no□

6.   ATTO DA NOTIFICARE/COMUNICARE

6.1. 

Natura dell’atto:

6.1.1. 

Atto giudiziario□

6.1.1.1. 

Atto di citazione□

6.1.1.2. 

Decisione giudiziaria□

6.1.1.3. 

Atto di impugnazione□

6.1.1.4. 

Altro (precisare):

6.1.2. 

Atto extragiudiziale□

6.2. 

Data o scadenza oltre la quale la notificazione/la comunicazione non è più necessaria (1) :

(giorno) (mese) (anno)

6.3. 

Lingua dell’atto:

6.3.1. 

Originale BG, □, ES □, CS □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV □, altro □ (precisare)

6.3.2. 

Traduzione (1)  BG□, ES □, CS □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV □, altro □ (precisare)

6.4. 

Numero di allegati:

7.   LINGUA DI COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE L’ATTO

Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ , indicare in quale delle seguenti lingue, oltre a quella dello Stato membro richiesto, si devono fornire le informazioni:

7.1. 

Lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine ( 3 ): BG □, ES □, CZ □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV□

7.2. 

Lingua ufficiale di un altro Stato membro che il destinatario potrebbe comprendere: BG □, ES □, CZ □, DE □, ET □, EL □, EN □, FR □, GA □, HR □, IT □, LV □, LT □, HU □, MT □, NL □, PL □, PT □, RO □, SK □, SL □, FI □, SV□

8.   RESTITUZIONE DELL’ESEMPLARE DELL’ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI AVVENUTA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE [articolo 5, paragrafo 4, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ]

8.1. 

Sì (in questo caso trasmettere l’atto da notificare o comunicare in duplice copia)□

8.2. 

No□

9.   Motivi della mancata trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato [articolo 5, paragrafo 4, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ] ( 4 )

La trasmissione elettronica non è stata possibile a causa di:

□ 

guasto del sistema informatico decentrato

□ 

circostanze eccezionali



1.  Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ tutte le procedure necessarie alla notificazione o alla comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione. Ove non sia stato possibile procedere alla notificazione o alla comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo organo indicandolo al punto 2 del certificato di avvenuta o mancata notificazione o comunicazione.

2.  Ove non sia possibile dare seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a motivo delle informazioni o dei documenti trasmessi, l’articolo 10, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ prevede che ci si metta in contatto con questo organo per ottenere le informazioni o i documenti mancanti usando il modulo E di cui all’allegato I del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO B ( 5 )



RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

[Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) (1)(2)

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

(2)   

Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

N. di riferimento dell’organo mittente:

1.   ORGANO MITTENTE

1.1. 

Nome:

1.2. 

Indirizzo:

1.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

1.2.2. 

Luogo + codice postale:

1.2.3. 

Paese:

1.3. 

Tel. ( 6 ):

1.4. 

Fax (6) :

1.5. 

E-mail:

2.   AUTORITÀ INTERPELLATA

2.1. 

Nome:

2.2. 

Indirizzo:

2.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

2.2.2. 

Luogo + codice postale:

2.2.3. 

Paese:

2.3. 

Tel. (6) :

2.4. 

Fax (6) :

2.5. 

E-mail:

3.   DESTINATARIO

3.1. 

Nome:

3.2. 

Ultimo recapito noto:

3.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

3.2.2. 

Luogo + codice postale:

3.2.3. 

Paese:

3.3. 

Dati personali noti del destinatario (se si tratta di persona fisica), se disponibili:

3.3.1. 

Cognome di nascita:

3.3.2. 

Altri nomi noti:

3.3.3. 

Data e luogo di nascita:

3.3.4. 

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale o equivalente:

3.3.5. 

Nome della madre o del padre alla nascita:

3.3.6. 

Altre informazioni:

3.4. 

Dati noti del destinatario (se si tratta di persona giuridica), se disponibili:

3.4.1. 

Numero di registrazione o equivalente:

3.4.2. 

Nome dei membri del consiglio di amministrazione/rappresentante:

3.5. 

Tel. (6) :

3.6. 

Fax (6) :

3.7. 

E-mail (6) :

3.8. 

Altre informazioni, se disponibili:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO C ( 7 )



RISPOSTA ALLA RICHIESTA PER DETERMINARE IL RECAPITO DELLA PERSONA ALLA QUALE È DIRETTA LA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

[Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)(2)

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

(2)   

Questo modulo si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

▼C2

N. di riferimento dell’organo mittente:

N. di riferimento dell’autorità interpellata:

▼B

1.   DESTINATARIO

1.1. 

Nome:

1.2. 

Recapito noto:

1.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

1.2.2. 

Luogo + codice postale:

1.2.3. 

Paese:

1.3. 

Non si è potuto determinare il recapito□

1.4. 

Altre informazioni:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO D



DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

[Articolo 10, paragrafo 1, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (1).

(1)   

L’obbligo di inviare la dichiarazione di ricezione attraverso il sistema informatico decentrato si applica soltanto a partire dalla data di applicazione di detto sistema a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

N. di riferimento dell’organo mittente:

N. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1.   DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO E



RICHIESTA DI INFORMAZIONI O ATTI SUPPLEMENTARI PER LA NOTIFICAZIONE O LA COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

[Articolo 10, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1. 

La richiesta non può essere eseguita senza le seguenti informazioni supplementari:

1.1. 

Nome del destinatario ( 8 ):

1.2. 

Data di nascita (8) :

1.3. 

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (8) :

1.4. 

Altro (precisare):

2. 

La richiesta non può essere eseguita senza gli atti seguenti:

2.1. 

Atti da notificare/comunicare (8) :

2.2. 

Prova del pagamento (8) :

2.3. 

Altro (precisare):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO F



AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

[Articolo 10, paragrafo 3, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La domanda e l’atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1.   MOTIVO DELLA RESTITUZIONE:

1.1. 

La domanda esula in maniera manifesta dall’ambito di applicazione del regolamento:

1.1.1. 

indirizzo sconosciuto□

1.1.2. 

l’atto non è di natura civile o commerciale□

1.1.3. 

la notificazione o la comunicazione non è tra uno Stato membro e un altro□

1.1.4. 

altro (precisare):

1.2. 

L’inosservanza dei requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione:□

1.2.1. 

L’atto non è facilmente leggibile□

1.2.2. 

L’atto è compilato in una lingua non prevista□

1.2.3. 

Altro (precisare):

1.3. 

La forma della notificazione o della comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto [articolo 11, paragrafo 1, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ]□

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO G



AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO ALL’ORGANO RICEVENTE COMPETENTE

[Articolo 10, paragrafo 4, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La domanda e l’atto sono stati ritrasmessi all’organo ricevente, territorialmente competente per la notificazione o la comunicazione:

N. di riferimento dell’organo mittente:

N. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1.   ORGANO RICEVENTE COMPETENTE

1.1. 

Nome:

1.2. 

Indirizzo:

1.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

1.2.2. 

Luogo + codice postale:

1.2.3. 

Paese:

1.3. 

Tel.

1.4. 

Fax ( 9 ):

1.5. 

E-mail:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO H



DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELL’ORGANO RICEVENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE ALL’ORGANO MITTENTE

[Articolo 10, paragrafo 4, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La presente dichiarazione di ricezione dovrebbe essere inviata attraverso il sistema informatico decentrato o comunque il più presto possibile dopo la ricezione dell’atto e in ogni caso entro sette giorni dalla data di ricezione (1).

(1)   

L’obbligo di inviare la dichiarazione di ricezione attraverso il sistema informatico decentrato si applica soltanto a partire dalla data di applicazione di detto sistema a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

DATA DI RICEZIONE:

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO I ( 10 )



RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 11, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente.

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente (se disponibile):

1.   LA RICHIESTA È STATA TRASMESSA MA NON È STATA RICEVUTA ALCUNA INFORMAZIONE SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

1.1. 

La richiesta è stata trasmessa□

Data: …

1.2. 

La dichiarazione di ricezione è pervenuta□

Data: …

1.3. 

Sono pervenute altre informazioni□

2.   ORGANO MITTENTE

2.1. 

Nome:

Le voci da 2.2 a 2.6 sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:

2.2. 

Indirizzo:

2.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

2.2.2. 

Luogo + codice postale:

2.3. 

Paese:

2.4. 

Tel.

2.5. 

Fax ( 11 ):

2.6. 

E-mail:

3.   ORGANO RICEVENTE

3.1. 

Nome:

Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:

3.2. 

Indirizzo:

3.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

3.2.2. 

Luogo + codice postale:

3.3. 

Paese:

3.4. 

Tel.

3.5. 

Fax (11) :

3.6. 

E-mail:

4.   DESTINATARIO

4.1. 

Nome:

4.1.1. 

Data di nascita, se disponibile:

Queste voci sono facoltative quando si allega una copia della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto:

4.2. 

Indirizzo:

4.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

4.2.2. 

Luogo + codice postale:

4.2.3. 

Paese:

4.3. 

Tel. (11) :

4.4. 

Fax (11) :

4.5. 

E-mail (11) ::

4.6. 

Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero organizzazione o equivalente (11) :

4.7. 

Altre informazioni relative al destinatario (11) :

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO J ( 12 )



RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI SULL’AVVENUTA O SULLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

[Articolo 11, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

▼C2

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

▼B

Destinatario:

1.   INFORMAZIONI SULLO STATO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE DI UN ATTO

1.1. 

La richiesta non è pervenuta□

1.2. 

Non è possibile dar seguito alla richiesta entro un mese dalla sua ricezione per i seguenti motivi:

1.2.1. 

È in corso la determinazione del recapito attuale del destinatario□

1.2.2. 

È in corso la notificazione o comunicazione — gli atti sono stati inviati al destinatario, ma non ne è stata ancora confermata la consegna□

1.2.3. 

È in corso la notificazione o comunicazione — gli atti sono stati inviati al destinatario, ma non è ancora scaduto il termine entro il quale è possibile rifiutarli□

1.2.4. 

Non sono ancora state esaurite tutte le opzioni di notificazione o comunicazione□

1.2.5. 

La notificazione o comunicazione è già stata eseguita, si veda copia del certificato in allegato□

1.2.6. 

Risposta alla richiesta fornita il … (data). Risposta allegata□

1.2.7. 

È in corso una richiesta di informazioni o atti supplementari□

1.2.8. 

Altro.□

1.3. 

Si stima che verrà data esecuzione alla richiesta entro il …

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO K



CERTIFICATO DI AVVENUTA O MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

[Articoli 11, paragrafo 2, 12, paragrafo 4 e 14 del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.



La notificazione o la comunicazione è effettuata nel più breve tempo possibile. Se non è stato possibile notificare o comunicare l’atto entro un mese dalla ricezione, l’organo ricevente ne informa l’organo mittente [articolo 11, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ]

n. di riferimento dell’organo mittente:

n. di riferimento dell’organo ricevente:

Destinatario:

1.   ESPLETAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE O DELLA COMUNICAZIONE (articolo 14)

1.1. 

Data e luogo della notificazione o della comunicazione:

1.2. 

L’atto è stato

1.2.1. 

notificato o comunicato a norma della legge dello Stato membro richiesto, ossia:

1.2.1.1. 

consegnato□

1.2.1.1.1. 

in mani proprie al destinatario□

1.2.1.1.2. 

a un’altra persona□

1.2.1.1.2.1. 

Nome:

1.2.1.1.2.2. 

Indirizzo:

1.2.1.1.2.2.1. 

Via + numero civico/casella postale

1.2.1.1.2.2.2. 

Luogo + codice postale

1.2.1.1.2.2.3. 

Paese

1.2.1.1.2.3. 

Natura del legame con il destinatario:

familiare□ dipendentealtro□

1.2.1.1.3. 

presso il recapito del destinatario□

1.2.1.1.4. 

presso un altro recapito (precisare) ( 13 )

1.2.1.2. 

notificato o comunicato mediante servizi postali□

1.2.1.2.1. 

senza ricevuta di ritorno□

1.2.1.2.2. 

con ricevuta di ritorno acclusa□

1.2.1.2.2.1. 

del destinatario□

1.2.1.2.2.2. 

di un’altra persona□

1.2.1.2.2.2.1. 

Nome:

1.2.1.2.2.2.2. 

Indirizzo:

1.2.1.2.2.2.2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

1.2.1.2.2.2.2.2. 

Luogo + codice postale:

1.2.1.2.2.2.2.3. 

Paese:

1.2.1.2.2.2.3. 

Natura del legame con il destinatario:

familiare□ dipendente altro□

1.2.1.3. 

notificato o comunicato per via elettronica (precisare):□

1.2.1.4. 

notificato o comunicato in altra forma (precisare):□

1.2.2. 

notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):□

1.3. 

Il destinatario dell’atto è stato informato per iscritto, conformemente all’articolo 12, paragrafo 2 del REGOLAMENTO (UE) 2020/1784, della sua facoltà di rifiutare di accettare l’atto se non è redatto o corredato di una traduzione in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

2.   INFORMAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL ►C1  REGOLAMENTO (UE) 2020/1784 ◄

Non è stato possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un mese dalla ricezione.□

3.   RIFIUTO DELL’ATTO [Articolo 12, paragrafo 4, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ ]

3.1. 

Il destinatario ha rifiutato di accettare l’atto a causa della lingua utilizzata□

3.1.1. 

Data del tentativo di notificazione o comunicazione:

3.1.2. 

Data del rifiuto, se disponibile:

3.2. 

Si allega l’atto al presente certificato.

3.2.1. 

Sì□

3.2.2. 

No□

4.   MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL’ATTO

4.1. 

Indirizzo sconosciuto

4.1.1. 

Sono state adottate misure per stabilire il recapito ( 14 ) Sì □ No□

4.2. 

Destinatario irreperibile□

4.3. 

Impossibilità di notificare l’atto entro la data o la scadenza di cui alla voce 6.2. della domanda di notificazione o di comunicazione di un atto (modulo A)□

4.4. 

Altro (precisare)□

4.5. 

Si allega l’atto al presente certificato Sì□ No□

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:

MODULO L



COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO DEL DIRITTO DI RIFIUTARE DI RICEVERE L’ATTO

[Articolo 12, paragrafi 2 e 3, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione e comunicazione degli atti) (1)]

(1)   

GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40.

Destinatario:

I.   COMUNICAZIONE AL DESTINATARIO

L’atto accluso è notificato o comunicato in conformità del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784. ◄ .

È prevista la facoltà di rifiutare di ricevere l’atto accluso se non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Chi vuole avvalersi di tale diritto può dichiarare il proprio rifiuto al momento della notificazione o della comunicazione direttamente alla persona che la effettua, oppure entro due settimane dalla notificazione o dalla comunicazione rinviando all’indirizzo sottoindicato il presente modulo completato o qualsiasi dichiarazione scritta che indichi il proprio rifiuto di ricevere la l’atto in ragione della lingua in cui è fornita.

Si noti che se si rifiuta di ricevere l’atto accluso e l’organo giurisdizionale o l’autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione decidono che il rifiuto non è giustificato, tale organo o autorità può applicare le conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato membro del foro, come per esempio ritenere la notificazione o la comunicazione valide, in caso di rifiuto ingiustificato.

II.   RECAPITO AL QUALE VA RESTITUITO IL MODULO ( 15 ):

1. 

Nome:

2. 

Indirizzo:

2.1. 

Via + numero civico/casella postale:

2.2. 

Luogo + codice postale:

2.3. 

Paese:

3. 

n. di riferimento:

4. 

Tel.

5. 

Fax ( 16 ):

6. 

E-mail:

III.   DICHIARAZIONE DEL DESTINATARIO ( 17 ):

Rifiuto di ricevere l’atto in quanto non è redatto o accompagnato da una traduzione in una lingua da me compresa oppure nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione.

Comprendo le seguenti lingue:



Bulgaro

Lituano

Spagnolo

Ungherese

Ceco

Maltese

Tedesco

Olandese

Estone

Polacco

Greco

Portoghese

Inglese

Rumeno

Francese

Slovacco

Irlandese

Sloveno

Croato

Finlandese

Italiano

Svedese

Lettone

Altro □ (precisare):

Fatto a:

Data:

Firma e/o timbro o firma elettronica e/o sigillo elettronico:




ALLEGATO II

REGOLAMENTO ABROGATO CON ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE



Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Solo modifiche degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1393/2007




ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CE) n. 1393/2007

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 7

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 10

Articolo 14

Articolo 11

Articolo 15

Articolo 12

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 19

Articolo 22

Articolo 20

Articolo 29

Articolo 21

Articolo 30

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 6

Articolo 32

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 34

Articolo 24

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 36

Articolo 26

Articolo 37

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato III



( 1 ) Voce facoltativa.

( 2 ) Qualora vi sia più di un richiedente, fornire le informazioni di cui alle voci da 3.1. a 3.5.

( 3 ) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che hanno diverse lingue ufficiali.

( 4 ) Questa voce si applica soltanto a partire dalla data di applicazione del sistema informatico decentrato a norma dell’articolo 37, paragrafo 2, del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

( 5 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 6 ) Voce facoltativa.

( 7 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 8 ) Voce facoltativa.

( 9 ) Voce facoltativa.

( 10 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 11 ) Voce facoltativa.

( 12 ) L’utilizzo di questo modulo è facoltativo.

( 13 ) Recapito stabilito dall’organo ricevente a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

( 14 ) Questa voce si applica soltanto agli Stati membri che forniscono l’assistenza di cui all’articolo 71, paragrafo 2, lettera c), del ►C1  regolamento (UE) 2020/1784 ◄ .

( 15 ) Da compilare a cura dell’autorità che procede alla notificazione/comunicazione.

( 16 ) Voce facoltativa.

( 17 ) Da compilare e firmare a cura del destinatario. Voce facoltativa.