02020R1737 — IT — 23.11.2020 — 000.002


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 392 del 23.11.2020, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 282, 5.8.2021, pag.  38 (2020/1737)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1737 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2020

recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 273/2004

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 273/2004 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 111/2005

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il punto 1), lettera b), e il punto 2) dell’allegato I e il punto 2), lettera b), dell’allegato II si applicano a decorrere dal 13 gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 273/2004 sono così modificati:

1) 

l’allegato I è così modificato:

a) 

la tabella «Categoria 1» è così modificata:

i) 

la voce relativa all’alfa-fenilacetoacetonitrile è sostituita dalla seguente:



Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«ALFA-fenilacetoacetonitrile (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8»;

ii) 

nella voce relativa a (1R,2S)-(-)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

iii) 

nella voce relativa a (1S,2R)-(+)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

iv) 

nella voce relativa a (1S,2S)-(+)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

v) 

nella voce relativa a (1R,2R)-(-)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

vi) 

le voci seguenti sono inserite al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:



Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato)

 

2932 99 00

13605-48-6

Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico)

 

2932 99 00

2167189-50-4

ALFA-fenilacetoacetammide (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato

(BMK metil glicidato)

 

2918 99 90

80532-66-7

Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico

(acido BMK glicidico)

 

2918 99 90

25547-51-7

Metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5»;

b) 

nella tabella «SOTTOCATEGORIA 2 A», la voce seguente è inserita al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:



Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Fosforo rosso

 

2804 70 00

7723-14-0»;

▼C1

c) 

nella tabella «SOTTOCATEGORIA 2 B», alla voce relativa all'acido antranilico, il codice NC «2922 43 00 » è sostituito dal codice «2922 43 00 »;

▼B

d) 

nella tabella «Categoria 3», alla voce relativa all’acido solforico, il codice NC «2807 00 10 » è sostituito dal codice «2807 00 00 »;

2) 

nella tabella dell’allegato II è aggiunta la voce seguente:



Sostanza

Soglia

«Fosforo rosso

0,1 kg».




ALLEGATO II

L’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 è così modificato:

1) 

la tabella «Categoria 1» è così modificata:

a) 

la voce relativa all’alfa-fenilacetoacetonitrile è sostituita dalla seguente:



Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«ALFA-fenilacetoacetonitrile (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8»;

b) 

nella voce relativa a (1R,2S)-(-)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

c) 

nella voce relativa a (1S,2R)-(+)- cloroefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

d) 

nella voce relativa a (1S,2S)-(+)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

e) 

nella voce relativa a (1R,2R)-(-)- cloropseudoefedrina, il codice NC «2939 99 00 » è sostituito dal codice «2939 79 90 »;

f) 

le voci seguenti sono inserite al punto appropriato, in modo sequenziale in base al loro codice NC:



Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Metil 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilato (PMK metil glicidato)

 

2932 99 00

13605-48-6

Acido 3-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-metilossiran-2-carbossilico (acido PMK glicidico)

 

2932 99 00

2167189-50-4

ALFA-fenilacetoacetammide (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

Metil 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilato

(BMK metil glicidato)

 

2918 99 90

80532-66-7

Acido 2-metil-3-fenilossiran-2-carbossilico

(acido BMK glicidico)

 

2918 99 90

25547-51-7

Metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5»;

▼C1

2) 

la tabella «Categoria 2» è così modificata:

a) 

alla voce relativa all'acido antranilico, il codice NC «2922 43 00 » è sostituito dal codice «2922 43 00 »;

▼B

b) 

la voce seguente è inserita al punto appropriato, in modo sequenziale in base al codice NC:



Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS

«Fosforo rosso

 

2804 70 00

7723-14-0»;

3) 

nella tabella «Categoria 3», alla voce relativa all’acido solforico, il codice NC «2807 00 10 » è sostituito dal codice «2807 00 00 »;

4) 

la tabella «Categoria 4» è modificata come segue:

a) 

alla voce relativa ai medicinali e prodotti veterinari contenenti efedrina o relativi sali, il codice NC «3003 40 20» è sostituito dal codice «3003 41 00 » e il codice NC «3004 40 20» è sostituito dal codice «3004 41 00 »;

b) 

alla voce relativa ai medicinali e prodotti veterinari contenenti pseudoefedrina o relativi sali, il codice NC «3003 40 30» è sostituito dal codice «3003 42 00 » e il codice NC «3004 40 30» è sostituito dal codice «3004 42 00 ».