02020R1191 — IT — 01.09.2023 — 003.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1191 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2020

che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615

(GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/74 DELLA COMMISSIONE  del 26 gennaio 2021

  L 27

15

27.1.2021

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1809 DELLA COMMISSIONE  del 13 ottobre 2021

  L 365

41

14.10.2021

►M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1032 DELLA COMMISSIONE  del 25 maggio 2023

  L 139

34

26.5.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1191 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2020

che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«organismo nocivo specificato»: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);

▼M2

b) 

«piante specificate»: piante, ad eccezione delle sementi specificate e dei frutti specificati, di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.;

c) 

«sementi specificate»: sementi di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.;

d) 

«frutti specificati»: frutti di Solanum lycopersicum L. e relativi ibridi e di Capsicum spp.

▼B

Articolo 2

Divieti relativi all’organismo nocivo specificato

Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 3

Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato

1.  
Chiunque nel territorio dell’Unione sospetti o constati la presenza dell’organismo nocivo specificato ne informa immediatamente l’autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta dell’organismo nocivo specificato.
2.  

Quando riceve tali informazioni, l’autorità competente:

a) 

le registra immediatamente;

b) 

adotta tutte le misure necessarie per confermare la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato;

c) 

provvede affinché chiunque abbia sotto il proprio controllo piante che possono essere infette dall’organismo nocivo specificato sia immediatamente informato:

i) 

della presenza o sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, e

ii) 

dei possibili rischi associati all’organismo nocivo specificato e delle misure da adottare.

▼M2

Articolo 4

Misure relative alla presenza confermata dell’organismo nocivo specificato

1.  
Se nel territorio di uno Stato membro è ufficialmente confermata la presenza o la sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l’organismo nocivo specificato, conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031.

Inoltre, tale autorità competente adotta le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all’organismo nocivo specificato.

2.  

L’autorità competente definisce senza indugio un’area delimitata come segue:

a) 

in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione dotati di protezione fisica, l’area delimitata è costituita almeno dal sito di produzione in cui è stato rilevato l’organismo nocivo specificato;

b) 

in caso di presenza dell’organismo nocivo specificato in siti di produzione diversi da quelli di cui alla lettera a), l’area delimitata è costituita da:

i) 

una zona infestata comprendente almeno il sito di produzione in cui è stata rilevata la presenza dell’organismo nocivo specificato;

ii) 

una zona cuscinetto di almeno 30 m intorno alla zona infestata.

3.  

Nell’area delimitata, l’autorità competente o l’operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente:

a) 

per i siti di produzione destinati alla produzione di piante da impianto specificate o alla produzione di sementi specificate:

i) 

rimuove immediatamente e distrugge tutti i lotti infetti delle piante da impianto specificate e, se del caso, le sementi specificate originarie di tali lotti. La rimozione e la distruzione sono effettuate in modo che non vi siano rischi di diffusione dell’organismo nocivo specificato;

ii) 

applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di trasporto, per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato agli altri lotti presenti nel sito di produzione e alle colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione;

iii) 

distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato;

b) 

per i siti di produzione destinati alla produzione di frutti specificati:

i) 

rimuove tutte le piante specificate dal sito di produzione e le distrugge, almeno alla fine del periodo di coltivazione. La rimozione è effettuata in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato;

ii) 

applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di imballaggio e di trasporto dei frutti, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato a colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione;

iii) 

distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

4.  
Le autorità competenti possono abolire un’area delimitata e porre fine alle rispettive misure di eradicazione se, a seguito del campionamento e di prove sulle piante specificate di una coltura successiva, il sito è risultato indenne dall’organismo nocivo specificato per un periodo di almeno 6 mesi dopo l’impianto di tali piante.

▼B

Articolo 5

Indagini per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato negli Stati membri

1.  
Gli Stati membri effettuano indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato su piante da impianto specificate, sementi specificate e frutti specificati nel loro territorio, anche nei luoghi di produzione di sementi specificate e di piante da impianto specificate.
2.  

Le suddette indagini:

a) 

comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell’allegato; e

b) 

si basano:

i) 

sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell’organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato, e

ii) 

su validi principi scientifici e tecnici in relazione alla possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato.

3.  
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini effettuate durante l’anno civile precedente.

Articolo 6

Spostamento all’interno dell’Unione delle piante da impianto specificate

1.  

Le piante da impianto specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:

a) 

le piante specificate sono state coltivate in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare l’organismo nocivo specificato e, qualora le piante specificate presentino sintomi dell’organismo nocivo specificato, tali piante sono state sottoposte a campionamento e prove da parte dell’autorità competente e tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo specificato;

b) 

i lotti delle piante da impianto specificate sono stati tenuti separati dagli altri lotti delle piante specificate mediante l’applicazione di opportune misure igieniche e la separazione fisica.

Il campionamento per le prove di cui al presente paragrafo è effettuato conformemente all’allegato.

2.  

Il paragrafo 1 non si applica:

a) 

alle piante specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato;

b) 

alle piante da impianto specificate prodotte in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.

Articolo 7

Spostamento delle sementi specificate all’interno dell’Unione

1.  

Le sementi specificate possono essere spostate all’interno dell’Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

le piante madri sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

▼M2

b) 

le sementi o le piante madri sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato da parte dell’autorità competente o sono state sottoposte a campionamento e prove da parte di operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. Quando le piante madri sono sottoposte a prove, il campionamento ha luogo entro il termine più breve possibile prima della prima raccolta dei frutti.

In caso di presenza sospetta dell’organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031;

▼B

c) 

l’origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata.

▼M1

Le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020 sono esentate dalla condizione di cui alla lettera a).

▼M1

2.  
In deroga al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettera b), primo comma, le sementi specificate raccolte prima del 15 agosto 2020 sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato dall’autorità competente o da operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell’autorità competente e sono risultate indenni da tale organismo nocivo prima del loro primo spostamento all’interno dell’Unione.

Le sementi specificate spostate per la prima volta all’interno dell’Unione a partire dal 1o aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA, sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell’allegato.

▼B

3.  
Il campionamento e le prove delle sementi sono effettuati conformemente all’allegato.
4.  
I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sementi specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato.

Articolo 8

Introduzione nell’Unione delle piante da impianto specificate

1.  

Le piante da impianto specificate, eccetto quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:

a) 

una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate derivano da sementi specificate che sono state sottoposte a campionamento e prove in relazione all’organismo nocivo specificato conformemente all’allegato e che tali prove hanno dimostrato che sono indenni dall’organismo nocivo specificato;

b) 

una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo e, in caso di sintomi, sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato e sulla base di tali prove sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato;

c) 

il nome del sito di produzione registrato.

2.  
Le piante specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

Articolo 9

Introduzione nell’Unione delle sementi specificate

1.  

Le sementi specificate originarie di paesi terzi, eccetto quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:

a) 

una dichiarazione ufficiale che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

i) 

le piante madri delle sementi specificate sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall’organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato;

▼M2

ii) 

le sementi specificate o le piante madri delle sementi specificate sono state sottoposte a campionamento e prove ufficiali in relazione all’organismo nocivo specificato come stabilito nell’allegato e, in base a tali prove, sono risultate indenni dall’organismo nocivo specificato.

Quando le piante madri sono sottoposte a prove, il campionamento ha luogo entro il termine più breve possibile prima della prima raccolta dei frutti;

▼B

b) 

►M1  informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri. ◄

2.  
Le sementi specificate delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

▼M1

3.  
In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto i), per le sementi specificate che sono state raccolte prima del 15 agosto 2020, la dichiarazione supplementare attesta unicamente il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e include la dichiarazione seguente: «Le sementi sono state raccolte prima del 15 agosto 2020.
4.  
Nei certificati fitosanitari rilasciati dopo il 31 marzo 2021, la dichiarazione supplementare conferma che le sementi specificate originarie di paesi terzi sono state sottoposte a prove secondo uno dei metodi di prova, diversi da ELISA, di cui al punto 3 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191.

▼M2

Articolo 10

Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione

Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell’autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione, o presso un punto di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ( 1 ), come stabilito nell’allegato del presente regolamento.

Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele tale tasso di campionamento e di prove è pari al 50 % e per le partite di sementi specificate originarie della Cina è pari al 100 %.

▼B

Articolo 11

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 è abrogata a decorrere dal 15 agosto 2020.

Articolo 12

Periodo di applicazione

Il presente regolamento si applica fino al ►M3  31 agosto 2023 ◄ .

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

1.    Schemi di campionamento delle sementi, ad eccezione delle sementi delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Il campionamento delle sementi per le prove è effettuato nell’ambito dei seguenti schemi di campionamento, a seconda dei lotti di sementi, come indicato nella pertinente tabella della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 31, Metodologie per il campionamento delle partite (ISPM 31):

— 
per i lotti di sementi contenenti non oltre 3 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore;
— 
per i lotti di sementi contenenti oltre 3 000 sementi ma meno di 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell’1 % o superiore;
— 
per i lotti di sementi contenenti oltre 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un’affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dello 0,1 % o superiore.

Per i metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR) i sottocampioni comprendono non oltre 1 000 sementi.

Per il metodo ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) i sottocampioni comprendono non oltre 250 sementi.

▼M2

2.    Schemi di campionamento delle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Per le piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, si raccolgono 200 foglie per sito di produzione e per cultivar, preferibilmente giovani foglie della parte superiore delle piante.

Nel caso di piante sintomatiche il campionamento per le prove è effettuato su almeno 3 foglie sintomatiche.

▼B

3.    Metodi di prova per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sulle sementi, ad eccezione delle sementi delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato

Per rilevare l’organismo nocivo specificato sulle sementi specificate si applica uno dei metodi di prova seguenti:

— 
ELISA, fino al 1o ottobre 2020, solo per confermare l’indennità dall’organismo nocivo specificato ai fini dell’emissione dei passaporti delle piante o dei certificati fitosanitari;
— 
RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) ( 2 );
— 
RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (Acta Horticulturae, in stampa).

Qualora la prova per il rilevamento dell’organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR real-time sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l’identificazione. In caso di conflitto tra i risultati del rilevamento e i risultati dell’identificazione ottenuti per le sementi confettate, il rivestimento delle sementi è rimosso e le sementi sono sottoposte a una nuova prova.

▼M2

4.    Metodi di prova per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sulle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati

Per rilevare l’organismo nocivo specificato sulle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati, si applica uno dei metodi di prova seguenti:

▼B

— 
ELISA, solo per il materiale sintomatico;
— 
RT-PCR convenzionale con l’utilizzo dei primer di Alkowni et al. (2019);
— 
RT-PCR convenzionale con l’utilizzo dei primer di Rodriguez-Mendoza et al. (2019);
— 
RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) ( 3 );
— 
RT-PCR real-time con l’utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (Acta Horticulturae, in stampa).

Qualora la prova per il rilevamento dell’organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l’identificazione.



( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

( 2 ) Protocollo elaborato dalla International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops, ISHI-Veg).

( 3 ) Protocollo elaborato dalla International Seed Federation (International Seed Health Initiative for Vegetable Crops, ISHI-Veg).