02020R1081 — IT — 27.05.2023 — 001.001


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►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1081 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2020

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 238 del 23.7.2020, pag. 43)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1033 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2023

  L 139

44

26.5.2023




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1081 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2020

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio



Articolo 1

1.  
►M1  È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012 , 7007198018 , 7007198080 e 7007198085 ) e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare soggetto al dazio compensativo comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini. ◄
2.  

Le aliquote del dazio compensativo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:



Società

Dazio compensativo

Codice aggiuntivo TARIC

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

3,2 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

17,1 %

B944

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

12,8 %

B945

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

16,7 %

B946

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I

12,4 %

 

Tutte le altre società

17,1 %

B999

3.  
delle aliquote individuali del dazio compensativo attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato II. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4.  
Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO 1



Nome

Codice aggiuntivo TARIC

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

B951

Pilkington Solar Taicang Limited

B952

Novatech Glass Co., Ltd

B954




ALLEGATO 2

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve contenere le seguenti informazioni:

1. 

il nome e la funzione del responsabile dell’entità che rilascia la fattura commerciale;

2. 

la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [superficie in m2] di vetro solare venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;

3. 

la data e la firma del responsabile dell’entità che rilascia la fattura commerciale.