02020R0977 — IT — 01.10.2020 — 001.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/977 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2020
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 217 del 8.7.2020, pag. 1)
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/977 DELLA COMMISSIONE
del 7 luglio 2020
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Deroghe al regolamento (CE) n. 889/2008
1.
In deroga all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, in relazione agli operatori a basso rischio determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità o dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di restrizioni agli spostamenti imposte da misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19, le ispezioni fisiche nell’ambito dei controlli annuali e del rinnovo dei documenti giustificativi degli operatori biologici possono essere sostituite da controlli documentali. I controlli documentali possono essere effettuati, se necessario, anche con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili, per gli operatori a basso rischio determinati in base alla procedura di valutazione del rischio dell’autorità competente o, se del caso, dell’autorità o dell’organismo di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007.
2.
Per quanto riguarda gli operatori non contemplati al paragrafo 1 del presente articolo e per quelli che intendono aderire al sistema di produzione biologico per la prima volta, e in tutti gli altri casi quali il riconoscimento retroattivo, in caso di restrizioni agli spostamenti imposte da misure nazionali connesse alla pandemia di COVID-19, l’ispezione fisica di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008, è effettuata non appena le attività di controllo e di certificazione negli Stati membri e nel paese terzo interessato potranno riprendere, una volta giunte a termine le misure nazionali connesse alla pandemia di COVID19. Fino a quel momento i controlli documentali ai fini dell’ispezione annuale, del rilascio e del rinnovo del documento giustificativo degli operatori biologici e del riconoscimento retroattivo, possono essere effettuati, se necessario, anche con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.
3.
In deroga all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008, il numero di campioni che l’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 2 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo.
4.
In deroga all’articolo 92 bis, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 889/2008, la risposta alla notifica relativa ai prodotti non conformi, cui si fa riferimento in tale frase, è trasmessa entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data della notifica originaria.
5.
In deroga all’articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008, le ulteriori visite di controllo a campione a norma dell’articolo 65, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono eseguite sul 5 % degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio.
6.
In deroga all’articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 889/2008, almeno il 5 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell’articolo 65, paragrafi 1 e 4, è effettuato senza preavviso.
7.
In deroga all’articolo 92
sexies del regolamento (CE) n. 889/2008, l’«ispezione annuale» dell’organismo di controllo di cui al suddetto articolo, prevista fino al
►M1
1
o febbraio 2021
◄ , può essere sostituita da un «audit annuale di vigilanza» anch’esso effettuato con i mezzi di comunicazione a distanza disponibili, se nello Stato membro interessato le misure di emergenza nazionali connesse alla pandemia di COVID19 impediscono all’autorità competente di effettuare tale ispezione.
Articolo 2
Deroghe al regolamento (CE) n. 1235/2008
1.
In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, il certificato di ispezione è rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente che inserisce tutte le informazioni necessarie e convalida la casella 18 del sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES). Esso è vidimato dall’autorità competente dello Stato membro interessato mediante convalida della casella 20 in TRACES ed è completato dal primo destinatario in TRACES.
2.
In deroga all’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1235/2008, al momento della verifica di una partita, l’autorità competente dello Stato membro interessato vidima il certificato di ispezione convalidando la casella 20 in TRACES.
3.
In deroga all’articolo 15, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la risposta alla notifica relativa alla non conformità di prodotti, cui si fa riferimento nella frase, è trasmessa entro 60 giorni di calendario dalla data d’invio della notifica originaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o marzo 2020 al
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1o febbraio 2021 ◄ .
Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, si applica dal 1o marzo 2020 al
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1o febbraio 2021 ◄ .
L’articolo 1, paragrafi 3, 5, e 6, si applica dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Per le attività di controllo svolte in Cina, il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2020 al
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1o febbraio 2021 ◄ .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.