02020D0491 — IT — 23.04.2021 — 003.001
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DECISIONE (UE) 2020/491 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 2020 relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020 [notificata con il numero C(2020) 2146] (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1) |
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DECISIONE (UE) 2020/1101 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2020 |
L 241 |
36 |
27.7.2020 |
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DECISIONE (UE) 2020/1573 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2020 |
L 359 |
8 |
29.10.2020 |
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DECISIONE (UE) 2021/660 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2021 |
L 140 |
10 |
23.4.2021 |
DECISIONE (UE) 2020/491 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2020
relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020
[notificata con il numero C(2020) 2146]
Articolo 1
Le merci sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
le merci sono destinate ad uno dei seguenti usi:
distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;
messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;
le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 2
Entro e non oltre il 30 aprile 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;
i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.
Il Regno Unito comunica alla Commissione le informazioni di cui al primo comma entro e non oltre il 30 aprile 2021.
Articolo 3
L'articolo 1 si applica alle importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni effettuate verso il Regno Unito, l’articolo 1 si applica dal 30 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione