02019R2122 — IT — 20.12.2021 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2122 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 45) |
Modificato da:
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2089 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2021 |
L 427 |
149 |
30.11.2021 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2122 DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2019
che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e i casi e le condizioni in cui le autorità doganali o altre autorità pubbliche possono eseguire compiti specifici di controllo, nella misura in cui tali compiti non rientrino già nella responsabilità di tali autorità, relativamente al bagaglio personale dei passeggeri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
«campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici»: campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici come definiti all’allegato I, punto 38, del regolamento (UE) n. 142/2011;
«IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625;
«prodotti della pesca freschi»: prodotti della pesca freschi come definiti all’allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«prodotti della pesca preparati»: prodotti della pesca preparati come definiti all’allegato I, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
«prodotti della pesca trasformati»: prodotti della pesca trasformati come definiti all’allegato I, punto 7.4, del regolamento (CE) n. 853/2004;
«animale da compagnia»: animale da compagnia come definito all’articolo 4, punto 11, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
«movimento a carattere non commerciale»: movimento a carattere non commerciale come definito all’articolo 4, punto 14, del regolamento (UE) 2016/429;
«alimenti per animali da compagnia»: alimenti per animali da compagnia come definiti all’allegato I, punto 19, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Articolo 3
Animali destinati a scopi scientifici
Gli invertebrati destinati a scopi scientifici quali ricerca, attività educative o ricerca relativa ad attività di sviluppo del prodotto sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, a condizione che:
siano conformi alle prescrizioni in materia di salute animale fissate nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625;
il loro ingresso nell’Unione sia autorizzato preventivamente a tale scopo dall’autorità competente dello Stato membro ( 3 ) di destinazione;
una volta eseguite le attività connesse agli scopi scientifici, essi e i prodotti da essi derivati, ad eccezione delle quantità utilizzate a scopi scientifici, siano smaltiti o rispediti nel paese terzo di origine.
Articolo 4
Campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa
L’autorità competente può esentare i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia preventivamente rilasciato all’utilizzatore dei campioni un’autorizzazione per la loro introduzione nell’Unione conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;
siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso fino a che raggiungono l’utilizzatore di cui alla lettera a) o, nel caso di cui alla lettera c), il posto di controllo frontaliero di entrata;
nel caso di ingresso nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l’operatore presenti i campioni ad un posto di controllo frontaliero.
L’autorità competente dello Stato membro di destinazione può esentare i campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa, da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
l’autorità competente abbia rilasciato all’operatore responsabile dell’analisi o del controllo dei campioni, prima del loro ingresso nell’Unione, un’autorizzazione per la loro introduzione nell’Unione conformemente al paragrafo 4 e tale autorizzazione sia registrata in un documento ufficiale emesso da tale autorità;
i campioni siano accompagnati dal documento ufficiale di cui alla lettera a) o da una copia dello stesso, dal certificato o dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4, lettera b), o, se del caso, da qualsiasi documento prescritto dalla normativa nazionale di cui al paragrafo 4, lettera c), fino a che raggiungono l’operatore responsabile della loro analisi o del loro controllo.
Nel caso in cui i campioni di cui al primo comma entrino nell’Unione attraverso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, l’operatore presenta tali campioni ad un posto di controllo frontaliero.
L’autorità competente dello Stato membro di destinazione specifica quanto segue nell’autorizzazione per l’introduzione nell’Unione di campioni di prodotti di origine animale e di prodotti compositi destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità, analisi organolettica compresa:
che i campioni provengono da paesi terzi o regioni di paesi terzi elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ( 4 );
che i campioni sono accompagnati dal certificato o dalla dichiarazione pertinenti redatti conformemente ai modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ( 5 );
che, a seconda della merce, i campioni sono conformi:
alle prescrizioni pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ( 6 ); o
a norme nazionali conformemente all’articolo 230, paragrafo 2, all’articolo 234, paragrafo 3, e all’articolo 238, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, se applicabile;
le condizioni di sanità pubblica per:
l’operatore responsabile dell’analisi o del controllo dei campioni, compreso un riferimento all’indirizzo dei locali dell’operatore cui sono destinati i campioni;
l’autorità competente responsabile dei controlli ufficiali nei locali dell’operatore cui sono destinati i campioni; e
gli obblighi per l’operatore responsabile dell’analisi o del controllo di non mescolare i campioni con alimenti destinati all’immissione sul mercato, di tenere un registro dell’uso dei campioni e di smaltire i campioni dopo l’analisi del prodotto o il controllo di qualità conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).
Articolo 5
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati a scopi scientifici
Articolo 6
Prodotti di origine animale e prodotti compositi a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricati e sono destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri
I prodotti di origine animale e i prodotti compositi sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
siano destinati al consumo dell’equipaggio e dei passeggeri a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; e
non vengano scaricati sul territorio dell’Unione.
Il trasferimento diretto di merci di cui al paragrafo 1 scaricate in un porto da un mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali ad un altro mezzo di trasporto che effettua tragitti internazionali è esente da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che:
avvenga conformemente all’accordo dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero; e
avvenga in regime di sorveglianza doganale.
Articolo 7
Merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale
I prodotti di origine animale, i prodotti compositi, i prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti contenuti nei bagagli personali dei passeggeri e destinati al loro impiego o consumo personale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a condizione che appartengano ad almeno una delle seguenti categorie:
merci elencate all’allegato I, parte 1, a condizione che la quantità in ciascuna categoria non superi il limite di peso di due chilogrammi;
prodotti della pesca freschi eviscerati o prodotti della pesca preparati o prodotti della pesca trasformati, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite;
merci diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e diverse da quelle di cui all’allegato I, parte 2, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;
piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti;
merci, diverse dalle piante da impianto, provenienti da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino o Svizzera;
prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia;
merci, diverse dalle piante da impianto e diverse dai prodotti della pesca, provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia, a condizione che la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.
Articolo 8
Informazioni sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al loro impiego o consumo personale
L’autorità competente può integrare le informazioni di cui al paragrafo 1 con informazioni aggiuntive, comprendenti:
le informazioni di cui all’allegato III;
informazioni adeguate alle condizioni locali.
Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri, compresi gli operatori aeroportuali, portuali e ferroviari e le agenzie di viaggi:
richiamano l’attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite all’articolo 7 e al presente articolo, in particolare fornendo le informazioni di cui agli allegati II e III;
accettano che l’autorità competente presenti le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nei loro locali in posti ben visibili ai passeggeri provenienti da paesi terzi.
Articolo 9
Controlli ufficiali specifici sulle merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri
I controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
mirano in particolare a individuare la presenza di merci di cui all’articolo 7;
mirano a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 7; e
sono eseguiti mediante mezzi appropriati, che possono comprendere l’uso di apparecchi di scansione o di cani da ricerca specificamente addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di merci.
Le autorità competenti, le autorità doganali o le altre autorità pubbliche responsabili che eseguono i controlli ufficiali specifici:
mirano a identificare le merci non conformi alle norme stabilite all’articolo 7;
garantiscono che le merci non conformi identificate siano sequestrate e distrutte conformemente alla legislazione nazionale e, se del caso, conformemente agli articoli da 197 a 199 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
riesaminano, almeno una volta l’anno e prima del 1o ottobre, le azioni e i meccanismi applicati, stabiliscono il livello di conformità raggiunto e, in base al rischio, adeguano se necessario tali azioni e meccanismi per conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 2, lettere a) e b).
Il riesame tiene conto:
dei dati raccolti sul numero approssimativo di partite che violano le norme stabilite all’articolo 7;
del numero di controlli ufficiali specifici eseguiti;
del quantitativo totale di partite sequestrate e distrutte rinvenute nei bagagli personali dei passeggeri e non conformi all’articolo 7; e
di qualsiasi altra informazione pertinente.
Articolo 10
Piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio
Articolo 11
Animali da compagnia
Gli animali da compagnia che entrano nell’Unione durante un movimento a carattere non commerciale sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri diversi dai controlli ufficiali eseguiti conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014 e diversi dai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità all’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2006, come segue:
animali delle specie elencate all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013 che:
rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo elencato all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 33 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013; o
rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013 e sono oggetto di movimenti da un territorio o un paese terzo diverso da quelli elencati all’allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli documentali e di identità conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 576/2013 e, se pertinente, a controlli a campione conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento; o
rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento e ai requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento; o
rispondono alle condizioni stabilite all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013, a condizione che siano sottoposti a controlli conformemente al permesso di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a) di tale regolamento;
uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 a condizione che:
i loro movimenti siano stati autorizzati dagli Stati membri conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2007/25/CE; e
siano sottoposti a controlli veterinari conformemente all’articolo 2 della decisione 2007/25/CE;
uccelli elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 che vengono introdotti nell’Unione da Andorra, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano;
animali di specie diverse dagli uccelli, elencati all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Articolo 12
Informazioni sugli animali da compagnia
Articolo 13
Abrogazione del regolamento (CE) n. 206/2009
Articolo 14
Modifica del regolamento (CE) n. 142/2011
All’articolo 27 del regolamento (CE) 142/2011, il paragrafo 2 è soppresso.
Articolo 15
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
PARTE 1
Elenco delle merci di cui all’articolo 7, lettera a)
1. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti:
non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura;
siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.
2. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute, purché tali prodotti:
siano destinati all’animale da compagnia che accompagna il passeggero;
siano a lunga conservazione;
siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e
la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.
PARTE 2
Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)
Codice della nomenclatura combinata (1) |
Designazione delle merci |
Precisazioni e spiegazioni |
ex capitolo 2 (0201-0210) |
Carni e frattaglie commestibili |
Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 ) |
0401-0406 |
Latte e derivati del latte |
Tutti |
ex 0504 00 00 |
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
Tutti, esclusi gli involucri |
ex 0511 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell’allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all’alimentazione umana |
Solo gli alimenti per animali da compagnia |
1501 00 |
Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
Tutti |
1502 00 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
Tutti |
1503 00 |
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
Tutti |
1506 00 00 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Tutti |
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
Tutti |
1602 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
Tutte |
1702 11 00 1702 19 00 |
Lattosio e sciroppo di lattosio |
Tutti |
ex1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 (2) |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Solo le preparazioni contenenti latte |
ex 2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi |
ex 2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi |
(1)
Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(2)
La voce 2006 legge: «Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)». |
Note:
Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 1901: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi).
Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.
ALLEGATO II
Manifesti di cui all’articolo 8, paragrafo 1
I manifesti sono reperibili al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en
ALLEGATO III
Informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a)
|
Teniamo le malattie infettive degli animali fuori dall’Unione europea! I prodotti di origine animale possono veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive |
Considerato il rischio di introduzione di malattie nell’Unione europea (UE) ( 9 ), esistono procedure rigorose per l’introduzione di alcuni prodotti di origine animale nell’UE. Queste procedure non si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra gli Stati membri dell’UE né ai prodotti di origine animale provenienti in piccole quantità per il consumo personale da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.;
Tutti i prodotti di origine animale non conformi a queste norme devono essere consegnati all’arrivo nell’UE per essere ufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti può comportare un’ammenda o l’avvio di un procedimento giudiziario.
Le seguenti merci possono essere introdotte nell’UE purché rispettino le condizioni e i limiti di peso di cui ai punti da 1 a 5.
1. Piccole quantità di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) |
Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di carne e latte e loro derivati (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e dagli alimenti speciali necessari per motivi medici o dagli alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute) a condizione che esse provengano dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.
2. Latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici |
Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:
i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,
i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;
i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,
i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.
3. Alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute |
Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell’animale che accompagna il passeggero a condizione che:
i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,
i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso;
i prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell’apertura,
i prodotti siano prodotti di marca confezionati, e
la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso.
4. Piccole quantità di prodotti della pesca per consumo umano personale |
Potete portare o inviare nell’UE solo scorte personali di prodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati o affumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozze morte e ostriche morte) a condizione che:
Queste restrizioni non si applicano ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Fær Øer o dalla Groenlandia.
5. Piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale |
Potete portare o inviare nell’UE altri prodotti di origine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che:
Preghiamo di notare che potete portare o inviare nell’UE piccole quantità di prodotti di origine animale appartenenti a più di una delle cinque precedenti categorie (punti da 1 a 5) a condizione che esse siano conformi alle regole indicate in ciascuno dei rispettivi punti.
6. Quantità superiori di prodotti di origine animale |
Potete portare o inviare nell’UE quantità superiori di prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gli invii commerciali, comprendenti:
7. Prodotti esenti |
I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione ( 10 ):
ALLEGATO IV
Manifesto di cui all’articolo 12
Il manifesto è reperibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en
ALLEGATO V
Tavola di concordanza di cui all’articolo 13, paragrafo 2
Regolamento (CE) n. 206/2009 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4, lettera a) Articolo 3, paragrafo 4, lettera b) Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Allegato I, parte 1 Allegato I, parte 2 Allegato II, parte 1 Allegato II, parte 2 Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII |
__ Articolo 7, lettere e) e f), e articolo 10, paragrafo 1 __ __ __ Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1 Articolo 7, lettera b), e articolo 10, paragrafo 1 Articolo 7, lettera c), e articolo 10, paragrafo 1 __ Articolo 7, lettera a), e articolo 10, paragrafo 1 Articolo 7, lettera g), e articolo 10, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 1 Articolo 8, paragrafo 2 Articolo 8, paragrafo 1 __ Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 3 Articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), e articolo 10, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 10, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e articolo 10, paragrafo 2 Articolo 9, paragrafo 3, lettera b), e articolo 10, paragrafo 2 __ __ __ __ __ __ __ Allegato I, parte 2 Allegato I, parte 2 Allegato I, parte 1, punto 1 Allegato I, parte 1, punto 2 Allegato II Allegato III __ __ __ |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
( 2 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
( 3 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 9 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente allegato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
( 10 ) Regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).