02019R1241 — IT — 01.06.2022 — 006.002
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2020 |
L 415 |
3 |
10.12.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1160 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2021 |
L 250 |
4 |
15.7.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2324 DELLA COMMISSIONE del 23 agosto 2021 |
L 465 |
1 |
29.12.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/199 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2021 |
L 33 |
1 |
15.2.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/200 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2021 |
L 33 |
4 |
15.2.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/303 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2021 |
L 46 |
67 |
25.2.2022 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/826 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2022 |
L 147 |
22 |
30.5.2022 |
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Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure tecniche concernenti:
il prelievo e lo sbarco delle risorse biologiche marine;
il funzionamento degli attrezzi da pesca; e
l’interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi marini.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Fatte salve le condizioni di cui agli articoli 25 e 26, le misure tecniche stabilite nel presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca esercitate esclusivamente a fini di:
ricerca scientifica, e
ripopolamento diretto o trapianto di specie marine.
Articolo 3
Obiettivi
Le misure tecniche contribuiscono in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:
ottimizzare i modelli di sfruttamento al fine di proteggere le aggregazioni di novellame e di riproduttori di risorse biologiche marine;
garantire che le catture accidentali di specie marine sensibili, incluse quelle elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, che derivano dalle attività di pesca, siano ridotte al minimo e se possibile eliminate, in modo da non costituire una minaccia per lo stato di conservazione delle specie;
garantire, anche grazie all’impiego di incentivi adeguati, che gli impatti ambientali negativi della pesca sugli habitat marini siano ridotti al minimo;
introdurre misure di gestione della pesca che consentano di conformarsi alle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE, segnatamente ai fini del conseguimento del buono stato ecologico in linea con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, e alla direttiva 2009/147/CE.
Articolo 4
Target
Le misure tecniche mirano a garantire:
che le catture di specie marine di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano ridotte per quanto possibile conformemente all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
che le catture accidentali di mammiferi marini, rettili marini, uccelli marini e altre specie non sfruttate a fini commerciali non superino i livelli stabiliti dalla legislazione dell’Unione e dagli accordi internazionali per essa vincolanti;
che gli impatti ambientali delle attività di pesca sugli habitat dei fondali marini siano conformi all’articolo 2, paragrafo 5, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 5
Definizione delle zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni geografiche delle zone di pesca:
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a) |
«Mare del Nord» : le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM ( 1 ) 2a e 3a e sottosezione CIEM 4; |
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b) |
«Mar Baltico» : le acque dell’Unione nelle divisioni CIEM 3b, 3c e 3d; |
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c) |
«acque nordoccidentali» : le acque dell’Unione nelle sottozone CIEM 5, 6 e 7; |
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d) |
«acque sudoccidentali» : le sottozone CIEM 8, 9 e 10 (acque dell’Unione) e le zone Copace ( 2 ) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque dell’Unione); |
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e) |
«Mar Mediterraneo» : le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest; |
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f) |
«Mar Nero» : le acque della sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); |
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g) |
«acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale» : le acque intorno alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla Martinica, a Mayotte, alla Riunione e a Saint-Martin soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro; |
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h) |
«zona di regolamentazione NEAFC» : le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque che rientrano nella giurisdizione di pesca delle parti contraenti, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ); |
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i) |
«zona di applicazione dell’accordo CGPM» : il Mar Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 1343/2011. |
Articolo 6
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano le seguenti definizioni:
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1) |
«modello di sfruttamento» : il modo in cui la mortalità per pesca è distribuita nel profilo d’età e di taglia di uno stock; |
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2) |
«selettività» : espressione quantitativa indicante la probabilità di catturare risorse biologiche marine di una data taglia e/o specie; |
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3) |
«pesca diretta» : lo sforzo di pesca mirato a una determinata specie o a un determinato gruppo di specie, ulteriormente specificabile a livello regionale in atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento; |
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4) |
«buono stato ecologico» : lo stato ecologico delle acque marine quale definito dall’articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/56/CE; |
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5) |
«stato di conservazione di una specie» : l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni; |
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6) |
«stato di conservazione di un habitat» : l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lungo termine la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche; |
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7) |
«habitat sensibile» : un habitat il cui stato di conservazione, compresa la sua estensione e la condizione (struttura e funzione) delle sue componenti biotiche e abiotiche, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra gli habitat sensibili rientrano, in particolare, i tipi di habitat di cui all’allegato I e gli habitat di specie di cui all’allegato II della direttiva 92/43/CEE, gli habitat di specie di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/CE, gli habitat la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE e gli ecosistemi marini vulnerabili quali definiti dall’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio ( 5 ); |
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8) |
«specie sensibile» : una specie il cui stato di conservazione, che comprende l’habitat, la distribuzione, le dimensioni della popolazione o le condizioni della popolazione, risente negativamente di pressioni derivanti da attività umane, tra cui le attività di pesca. Tra le specie sensibili rientrano, in particolare, le specie di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, le specie disciplinate dalla direttiva 2009/147/CE e le specie la cui protezione è necessaria per conseguire un buono stato ecologico conformemente alla direttiva 2008/56/CE; |
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9) |
«piccole specie pelagiche» : specie quali sgombro, aringa, sugarello, acciuga, sardina, melù, argentina, spratto e pesce tamburo; |
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10) |
«consigli consultivi» : gruppi di interesse istituiti in conformità dell’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
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11) |
«rete da traino» : un attrezzo da pesca che viene trainato attivamente da uno o più pescherecci ed è costituito da una rete chiusa sul fondo da un sacco; |
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12) |
«attrezzi trainati» : reti da traino, sciabiche danesi, draghe o attrezzi simili che vengono spostati attivamente nell’acqua da uno o più pescherecci ovvero da qualunque altro sistema meccanizzato; |
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13) |
«rete a strascico» : una rete da traino progettata e armata per operare sul fondale marino o in prossimità di esso; |
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14) |
«rete a strascico a coppia» : una rete a strascico trainata contemporaneamente da due imbarcazioni, una da ogni lato della rete. L’apertura orizzontale della rete è assicurata dalla distanza tra le due imbarcazioni che la trainano; |
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15) |
«rete da traino pelagica» : una rete da traino progettata e armata per operare a mezz’acqua; |
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16) |
«sfogliara» : una rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un’asta, un braccio o un dispositivo analogo; |
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17) |
«rete da traino con impiego di impulso elettrico» : una rete che utilizza corrente elettrica per catturare risorse biologiche marine; |
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18) |
«sciabica danese» o «sciabica scozzese» : un attrezzo da circuizione e da traino azionato da un’imbarcazione mediante due lunghi cavi (cavi della sciabica) destinati a convogliare il pesce verso l’apertura della sciabica. L’attrezzo è costituito da una rete, la cui struttura è simile a quelle di una rete a strascico; |
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19) |
«sciabiche da spiaggia» : reti da circuizione e sciabiche trainate messe in acqua a partire da un peschereccio e trascinate verso la costa mentre sono manovrate dalla riva ovvero da una nave ormeggiata o ancorata a riva; |
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20) |
«reti da circuizione» : reti che catturano i pesci circondandoli lateralmente e dal basso. Possono essere o meno dotate di cavo di chiusura; |
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21) |
«rete da circuizione a chiusura» o «rete a catino» : qualsiasi rete da circuizione munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete; |
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22) |
«draghe» : attrezzi trainati attivamente dal motore principale dell’imbarcazione (draga tirata da natanti) o tirati da un verricello a motore di un’imbarcazione ancorata (draga meccanizzata) per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne e che comprendono un sacco di rete o una gabbia metallica montati su un’armatura rigida o una barra di forma e dimensioni variabili, la cui parte inferiore può presentare una lama che può essere arrotondata, affilata o dentata e può essere o no munita di scivoli e depressori. Esistono draghe dotate di dispositivi idraulici (draghe idrauliche). Le draghe tirate a mano o da verricelli manuali in acqua bassa con o senza un natante per la cattura di molluschi bivalvi, gasteropodi o spugne (draghe a mano) non sono considerate attrezzi trainati ai fini del presente regolamento; |
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23) |
«reti fisse» : qualsiasi tipo di rete da imbrocco, rete da posta impigliante o tramaglio ancorato al fondale in cui i pesci si infilano e rimangono impigliati o ammagliati; |
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24) |
«rete da posta derivante» : una rete mantenuta in superficie o a una certa distanza da essa per mezzo di galleggianti e lasciata alla deriva sotto l’azione delle correnti, liberamente o insieme all’imbarcazione a cui può essere fissata. Può essere munita di dispositivi volti a stabilizzare la rete o a limitarne la deriva; |
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25) |
«rete da imbrocco» : una rete fissa formata da un’unica pezza di rete e mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti; |
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26) |
«rete da posta impigliante» : una rete fissa formata da una pezza di rete, fissata sulle corde d’armamento in modo da avere una rete lasca più abbondante rispetto a una rete da imbrocco; |
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27) |
«rete a tramaglio» : una rete fissa formata da più pezze di rete sovrapposte, con due pezze esterne aventi maglie di dimensioni maggiori e, fra queste, una pezza avente maglie più piccole; |
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28) |
«rete combinata da imbrocco e a tramaglio» : una rete da posta fissa a imbrocco combinata con un tramaglio che ne costituisce la parte inferiore; |
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29) |
«palangaro» : un attrezzo da pesca formato da un trave di lunghezza variabile, cui sono fissati spezzoni di filo, detti braccioli, dotati di ami distanziati in funzione della specie bersaglio. Il trave è ancorato orizzontalmente sul fondo o in prossimità di esso, oppure verticalmente, o può essere lasciato alla deriva in superficie; |
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30) |
«nasse» : trappole costituite da gabbie o ceste dotate di uno o più accessi e destinate alla cattura di crostacei, molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso; |
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31) |
«lenza a mano» : un’unica lenza a cui sono attaccati uno o più ami innescati o una o più esche; |
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32) |
«croce di Sant’Andrea» : un attrezzo che esercita un’azione a forbice per raccogliere dal fondo marino, ad esempio, molluschi bivalvi o il corallo rosso; |
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33) |
«sacco» : l’ultima parte della rete da traino, avente forma cilindrica, con la stessa circonferenza in ogni sua parte, o forma conica. Può essere costituito da uno o più pannelli (pezze di rete) tenuti insieme sui lati e può comprendere l’avansacco, che è formato da uno o più pannelli situati all’imboccatura del sacco della rete da traino stricto sensu; |
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34) |
«dimensione di maglia» :
i)
per le pezze di rete con nodo: la massima distanza tra due nodi opposti della stessa maglia, quando questa è completamente stirata;
ii)
per le pezze di rete senza nodo: la distanza interna tra le giunture opposte della stessa maglia, quando questa è completamente stirata lungo il suo asse più lungo; |
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35) |
«maglia quadrata» : una maglia quadrangolare composta da due serie di sbarre parallele della stessa lunghezza nominale, di cui una è parallela, e l’altra è perpendicolare, all’asse longitudinale della rete; |
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36) |
«maglia a losanghe» : una maglia composta da quattro sbarre della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all’asse longitudinale della rete; |
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37) |
«T90» : reti da traino, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati aventi un sacco e un avansacco costituiti da pezze di rete a maglie a losanga annodate ruotate di 90°, in modo che la direzione principale della pezza di rete sia parallela alla direzione del traino; |
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38) |
«finestra di fuga Bacoma» : un dispositivo di fuga costituito da una pezza di rete senza nodo a maglia quadrata, montato nel pannello superiore del sacco, il cui bordo inferiore si trova a non più di quattro maglie di distanza dalla sagola di chiusura; |
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39) |
«pezza selettiva» : una pezza di rete montata all’imboccatura del sacco o dell’avansacco lungo tutta la circonferenza della rete da traino per gamberi e rastremata all’estremità, ove è fissata alla parte inferiore della rete. In corrispondenza della giunzione tra la pezza selettiva e il sacco si trova un’apertura che consente la fuoriuscita di specie o esemplari troppo grandi per passare attraverso la pezza selettiva, mentre i gamberi finiscono nel sacco attraverso la pezza selettiva; |
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40) |
«altezza» : la somma delle altezze delle maglie bagnate di una rete, compresi i nodi, stirate perpendicolarmente alla lima da sughero; |
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41) |
«tempo di immersione» : l’arco di tempo compreso tra la cala dell’attrezzo e il completamento dell’operazione di recupero a bordo; |
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42) |
«sensori di monitoraggio dell’attrezzo» : telesensori elettronici che sono applicati agli attrezzi da pesca per monitorare i principali parametri di prestazione quali la distanza tra i divergenti o il volume delle catture; |
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43) |
«palangaro zavorrato» : un palangaro composto da ami innescati e provvisto di zavorra per aumentare la velocità di affondamento e in tal modo ridurre il tempo di esposizione agli uccelli marini; |
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44) |
«dispositivo acustico di dissuasione» : dispositivo volto a dissuadere specie quali mammiferi marini dall’avvicinarsi agli attrezzi da pesca attraverso l’emissione di segnali acustici; |
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45) |
«cavi scaccia-uccelli» (detti anche «cavi con bandierine» o «tori lines») : cavi provvisti di bandierine che vengono trainati da un punto elevato vicino alla poppa del peschereccio durante la pesca con ami innescati allo scopo di allontanare dagli ami gli uccelli marini; |
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46) |
«ripopolamento diretto» : l’attività consistente nel rilasciare animali selvatici vivi di specie selezionate in acque in cui tali specie sono presenti naturalmente, al fine di sfruttare la produzione naturale dell’ambiente acquatico per aumentare il numero di individui a disposizione delle attività di pesca e/o accrescere il reclutamento naturale; |
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47) |
«trapianto» : il processo con il quale una specie è intenzionalmente trasportata e rilasciata dall’uomo all’interno di zone in cui essa è presente con popolazioni stabilite di tale specie; |
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48) |
«indicatore di efficacia della selettività» : uno strumento di riferimento per monitorare i progressi nel tempo verso il conseguimento dell’obiettivo della PCP di ridurre al minimo le catture indesiderate; |
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49) |
«fucile subacqueo» : un fucile portatile pneumatico o azionato meccanicamente che spara una fiocina a fini di pesca subacquea; |
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50) |
«lunghezza di selettività ottimale (Lopt)» : la lunghezza media di cattura, indicata dai migliori pareri scientifici disponibili, che ottimizza la crescita degli individui di uno stock. |
CAPO II
MISURE TECNICHE COMUNI
SEZIONE 1
Attrezzi da pesca e usi vietati
Articolo 7
Attrezzi da pesca e metodi vietati
È vietato catturare o raccogliere specie marine con i metodi seguenti:
sostanze tossiche, narcotiche o corrosive;
corrente elettrica, eccetto la rete da traino con impiego di impulso elettrico, che è consentita soltanto ai sensi delle specifiche disposizioni della parte D dell’allegato V;
esplosivi;
martelli pneumatici o altri attrezzi a percussione;
dispositivi trainati per la raccolta del corallo rosso o di altri tipi di corallo o organismi affini;
croci di Sant’Andrea e attrezzi simili per la raccolta, in particolare, del corallo rosso o di altri tipi di corallo e specie affini;
qualsiasi tipo di proiettile, a eccezione di quelli utilizzati per uccidere tonni imprigionati o catturati con una tonnara fissa e quelli delle fiocine manuali e dei fucili subacquei utilizzati nella pesca ricreativa senza respiratore subacqueo (aqualung) e dall’alba al tramonto.
SEZIONE 2
Restrizioni generali applicabili agli attrezzi e condizioni per il loro uso
Articolo 8
Restrizioni generali applicabili all’uso di attrezzi trainati
Il paragrafo 1 non si applica alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si trasportano draghe a bordo si applica quanto segue:
è vietato trasbordare organismi marini;
nel Mar Baltico è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno l’85 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi e/o Furcellaria lumbricalis;
in tutti gli altri bacini marittimi, fatta eccezione per il Mar Mediterraneo, ove si applica l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, è vietato conservare a bordo o sbarcare qualsiasi quantitativo di organismi marini, salvo nel caso in cui almeno il 95 % del loro peso vivo sia costituito da molluschi bivalvi, gasteropodi e spugne.
La lettera b) e c) del presente paragrafo non si applicano alle catture non intenzionali di specie soggette all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Tali catture non intenzionali sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sacchi e dei dispositivi di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono basati sui migliori pareri tecnici e scientifici disponibili e possono definire:
restrizioni relative allo spessore del filo ritorto;
restrizioni relative alla circonferenza dei sacchi;
restrizioni applicabili all’uso dei materiali delle reti;
struttura e fissaggio dei sacchi;
dispositivi autorizzati destinati a ridurre l’usura; e
dispositivi autorizzati destinati a limitare la fuga delle catture.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
Articolo 9
Restrizioni generali applicabili all’uso di reti fisse e reti da posta derivanti
È vietato l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio per la cattura delle specie seguenti:
tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga),
tonno rosso (Thunnus thynnus),
pesce castagna (Brama brama),
pesce spada (Xiphias gladius),
squali appartenenti alle seguenti specie o famiglie: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, tutte le specie di Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae.
In deroga al paragrafo 6 del presente articolo:
si applicano deroghe specifiche, come precisato nell’allegato V, parte C, punto 6.1, nell’allegato VI, parte C, punto 9.1, e nell’allegato VII, parte C, punto 4.1, nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è compresa tra 200 e 600 m;
l’uso di reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti e reti da posta fisse a tramaglio nei punti in cui la profondità segnata sulle carte nautiche è superiore a 200 m è consentito nel mar Mediterraneo.
SEZIONE 3
Protezione di specie e habitat sensibili
Articolo 10
Specie di pesci e molluschi di cui è vietata la pesca
Articolo 11
Catture di mammiferi marini, uccelli marini e rettili marini
Articolo 12
Protezione di habitat sensibili, compresi gli ecosistemi marini vulnerabili
SEZIONE 4
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Articolo 13
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Le taglie minime di riferimento per la conservazione delle specie marine di cui alla parte A degli allegati da V a X del presente regolamento si applicano al fine di:
garantire la protezione del novellame di specie marine conformemente all’articolo 15, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
istituire riserve di ricostituzione degli stock ittici conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
costituire taglie minime di commercializzazione conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 ( 6 ) del Parlamento europeo e del Consiglio.
SEZIONE 5
Misure per la riduzione dei rigetti
Articolo 14
Progetti pilota volti a evitare le catture indesiderate
CAPO III
REGIONALIZZAZIONE
Articolo 15
Misure tecniche regionali
Le misure tecniche stabilite a livello regionale figurano nei seguenti allegati:
nell’allegato V per il Mare del Nord;
nell’allegato VI per le acque nordoccidentali;
nell’allegato VII per le acque sudoccidentali;
nell’allegato VIII per il Mar Baltico;
nell’allegato IX per il Mar Mediterraneo;
nell’allegato X per il Mar Nero;
nell’allegato XI per le acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale;
nell’allegato XIII per le specie sensibili.
Le misure tecniche adottate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo:
mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;
puntano a soddisfare le condizioni e a realizzare gli obiettivi fissati in altri pertinenti atti dell’Unione adottati nel settore della PCP, in particolare nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
sono basate sui principi di buona governance di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
producono come minimo benefici per la conservazione delle risorse biologiche marine almeno equivalenti, per quanto riguarda in particolare i modelli di sfruttamento e il livello di protezione previsto per le specie e gli habitat sensibili, alle misure di cui al paragrafo 1. Si prende altresì in considerazione l’impatto potenziale delle attività di pesca sull’ecosistema marino.
Articolo 16
Selettività degli attrezzi da pesca in funzione della specie e della taglia
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle caratteristiche degli attrezzi selettivi in funzione della taglia e della specie fornisce prove scientifiche atte a dimostrare che tali misure presentano caratteristiche di selettività per determinate specie o combinazioni di specie almeno equivalenti alle caratteristiche di selettività degli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a X e alla parte A dell’allegato XI.
Articolo 17
Zone di divieto o di limitazione della pesca per la protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte C degli allegati da V a VIII e X e alla parte B dell’allegato XI o per istituire nuove zone di divieto o di limitazione della pesca include i seguenti elementi in relazione alle zone suddette:
l’obiettivo del divieto;
l’estensione geografica della zona e la durata del divieto;
le restrizioni applicabili a specifici attrezzi; e
le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
Articolo 18
Taglie minime di riferimento per la conservazione
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla parte A degli allegati da V a X rispetta l’obiettivo di garantire la protezione del novellame di specie marine.
Articolo 19
Fermi in tempo reale e disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione all’istituzione di fermi in tempo reale onde assicurare la protezione di specie sensibili o di aggregazioni di novellame o riproduttori o di specie di molluschi include i seguenti elementi:
l’estensione geografica della zona e la durata del fermo;
le specie e le soglie che fanno scattare il fermo;
l’uso di attrezzi altamente selettivi affinché sia autorizzato l’accesso a zone altrimenti vietate alla pesca; e
le disposizioni in materia di controllo e monitoraggio.
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in materia di cambiamento della zona di pesca include i seguenti elementi:
le specie e le soglie che fanno scattare un obbligo di cambiamento;
la distanza a cui un’imbarcazione si porta dalla precedente posizione di pesca.
Articolo 20
Attrezzi da pesca innovativi
Articolo 21
Misure di conservazione della natura
Una raccomandazione comune presentata ai fini dell’adozione delle misure di cui all’articolo 15, paragrafo 2, in relazione alla protezione di specie e habitat sensibili, può stabilire in particolare:
elenchi di specie e habitat sensibili particolarmente minacciati da attività di pesca nella regione considerata, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;
il ricorso ad altre misure aggiuntive o alternative rispetto a quelle di cui all’allegato XIII al fine di ridurre al minimo le catture accidentali delle specie di cui all’articolo 11;
informazioni sull’efficacia delle misure di mitigazione esistenti e sulle modalità di monitoraggio applicate;
misure per ridurre al minimo gli impatti degli attrezzi da pesca sugli habitat sensibili;
restrizioni per il funzionamento di determinati attrezzi o un divieto totale di utilizzo di determinati attrezzi da pesca in una data zona nel caso in cui tali attrezzi costituiscano una minaccia per lo stato di conservazione di specie in tale zona, di cui agli articoli 10 e 11, o di altri habitat sensibili.
Articolo 22
Misure regionali nell’ambito di piani temporanei di rigetto
Quando presentano raccomandazioni comuni per l’istituzione di misure tecniche nell’ambito dei piani temporanei di rigetto di cui all’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tali raccomandazioni possono includere, tra l’altro, i seguenti elementi:
specifiche relative agli attrezzi da pesca e norme che ne disciplinano l’uso;
specifiche relative alle modifiche degli attrezzi da pesca o all’uso di dispositivi di selettività per migliorare la selettività in funzione della taglia o della specie;
restrizioni o divieti applicabili all’uso di determinati attrezzi da pesca e ad attività di pesca in zone o durante determinati periodi;
taglie minime di riferimento per la conservazione;
deroghe adottate in virtù dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 23
Progetti pilota sulla documentazione completa delle catture e dei rigetti
Articolo 24
Atti di esecuzione
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono:
le specifiche dei dispositivi di selezione fissati agli attrezzi di cui alla parte B degli allegati da V a IX;
norme dettagliate concernenti le specifiche dell’attrezzo da pesca di cui alla parte D dell’allegato V con riguardo alle restrizioni applicabili alla costruzione degli attrezzi e alle misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera;
norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate dallo Stato membro di bandiera in caso di utilizzo degli attrezzi di cui all’allegato V, parte C, punto 6, all’allegato VI, parte C, punto 9, e all’allegato VII, parte C, punto 4;
norme dettagliate concernenti le misure di controllo e di monitoraggio che devono essere adottate per le zone di divieto o di limitazione della pesca di cui all’allegato V, parte C, punto 2, e all’allegato VI, parte C, punti 6 e 7;
norme dettagliate sulle caratteristiche di segnale e d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A;
norme dettagliate sulla costruzione e l’uso di cavi scaccia-uccelli e palangari zavorrati di cui all’allegato XIII, parte B;
norme dettagliate relative alle specifiche per i sistemi di esclusione delle tartarughe di cui alla parte C dell’allegato XIII.
CAPO IV
RICERCA SCIENTIFICA, RIPOPOLAMENTO DIRETTO E TRAPIANTO
Articolo 25
Ricerca scientifica
Le misure tecniche di cui al presente regolamento non si applicano alle operazioni di pesca condotte a fini di ricerca scientifica purché siano rispettate le seguenti condizioni:
le operazioni di pesca sono condotte con il consenso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera;
la Commissione e lo Stato membro nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del quale si svolgono le operazioni di pesca («lo Stato membro costiero») sono informati con almeno due settimane di anticipo dell’intenzione di effettuare tali operazioni di pesca, con indicazione delle navi partecipanti e degli studi scientifici da svolgere;
la o le navi che effettuano le operazioni di pesca dispongono di un’autorizzazione di pesca in corso di validità a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante della nave è tenuto ad accogliere a bordo un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca, a meno che ciò non sia possibile per motivi di sicurezza;
le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali a fini di ricerca scientifica sono limitate nel tempo. Quando le operazioni di pesca effettuate da imbarcazioni commerciali ai fini di una specifica ricerca coinvolgono più di sei imbarcazioni commerciali, la Commissione è informata dallo Stato membro di bandiera con almeno tre mesi di anticipo e chiede, se del caso, il parere dello CSTEP affinché le sia confermato che tale livello di partecipazione è giustificato da ragioni scientifiche; se il livello di partecipazione non è ritenuto giustificato in base al parere dello CSTEP, lo Stato membro interessato modifica di conseguenza le condizioni della ricerca scientifica;
in caso di reti da traino con impiego di impulso elettrico, le imbarcazioni che svolgono una ricerca scientifica devono seguire uno specifico protocollo scientifico nell’ambito di un piano di ricerca scientifica riveduto o convalidato dal CIEM o dallo CSTEP, nonché un sistema di monitoraggio, controllo e valutazione.
Le specie marine catturate ai fini specificati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere vendute, immagazzinate, esposte o messe in vendita purché siano imputate ai rispettivi contingenti in conformità dell’articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se del caso, e:
siano conformi alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui agli allegati da IV a X del presente regolamento; oppure
siano vendute per scopi diversi dal consumo umano diretto.
Articolo 26
Ripopolamento diretto e trapianto
CAPO V
CONDIZIONI RELATIVE ALLE SPECIFICHE SULLA DIMENSIONE DI MAGLIA
Articolo 27
Condizioni relative alle specifiche sulla dimensione di maglia
CAPO VI
MISURE TECNICHE NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC
Articolo 28
Misure tecniche nella zona di regolamentazione NEAFC
Le misure tecniche applicabili nella zona di regolamentazione NEAFC sono stabilite nell’allegato XII.
CAPO VII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 29
Esercizio della delega
Articolo 30
Procedura di comitato
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Revisione e relazioni
Articolo 32
Modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:
gli articoli 3, da 8 a 12, 14, 15, 16 e 25 sono soppressi;
gli allegati II, III e IV sono soppressi.
I riferimenti agli articoli e agli allegati soppressi si intendono fatti alle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Articolo 33
Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009
Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, titolo IV, il capo IV è così modificato:
la sezione 3 è soppressa;
è aggiunta la seguente sezione 4:
«
Articolo 54 bis
Trasformazione a bordo
Il paragrafo 1 non si applica:
alla trasformazione o al trasbordo di scarti, oppure
alla produzione di surimi a bordo di un peschereccio.
Articolo 54 ter
Restrizioni applicabili ai pescherecci pelagici con riguardo al trattamento e allo scarico delle catture
Le sbarre sono saldate nella loro posizione. Se il separatore d’acqua è dotato di fori anziché di sbarre, il diametro massimo dei fori non supera i 10 mm. Il diametro dei fori degli scivoli situati prima del separatore d’acqua non supera i 15 mm.
Articolo 54 quater
Restrizioni all’uso di apparecchiature di cernita automatica
Tuttavia, è permesso tenere a bordo e utilizzare tali apparecchiature, purché:
il peschereccio non tenga a bordo o utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 70 mm oppure una o più reti da circuizione a chiusura o analoghi attrezzi da pesca; oppure
la totalità delle catture che può essere legittimamente tenuta a bordo:
sia conservata in stato congelato;
i pesci sottoposti a cernita siano immediatamente congelati e non siano rigettati in mare; e
le apparecchiature siano installate e collocate sul peschereccio in modo tale da garantire il congelamento immediato e impedire i rigetti in mare di specie marine.
Articolo 34
Modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013
Nel regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 15, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:
Articolo 35
Modifiche del regolamento (UE) 2016/1139
Nel regolamento (UE) 2016/1139, l’articolo 8 è così modificato:
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 36
Modifiche del regolamento (UE) n. 2018/973
Nel regolamento (UE) 2018/973, l’articolo 9 è così modificato:
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 37
Modifiche del regolamento (UE) 2019/472
Nel regolamento (UE) 2018/472, l’articolo 9 è così modificato:
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 38
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1022
Nel regolamento (UE) 2019/1022 l’articolo 9 è così modificato:
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Articolo 39
Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 40
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
SPECIE VIETATE
Specie per le quali è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita, di cui all allegato 10, paragrafo 2:
le seguenti specie di pesce sega in tutte le acque dell’Unione:
pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
pesce sega nano (Pristis clavata);
pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
pesce sega comune (Pristis pristis);
pesce sega verde (Pristis zijsron);
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 6, 7, 8, 12 e 14;
manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque dell’Unione;
manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque dell’Unione;
le seguenti specie di mobule in tutte le acque dell’Unione:
diavolo di mare (Mobula mobular);
diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
razza di Munk (Mobula munkiana);
diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
razza norvegese (Raja (Dipturus) nidarosiensis) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7k;
razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6-10;
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 1-10 e 12;
squadro (Squatina squatina) in tutte le acque dell’Unione;
salmone atlantico (Salmo salar) e trota di mare (Salmo trutta) nella pesca praticata con reti trainate nelle acque situate oltre il limite di sei miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri nelle sottozone CIEM 1, 2 e 4-10 (acque dell’Unione);
coregone (Coregonus oxyrinchus) nella divisione CIEM 4b (acque dell’Unione);
storione cobice (Acipenser naccarii) e storione comune (Acipenser sturio) nelle acque dell’Unione;
femmine mature dell’aragosta (Palinurus spp.) e femmine mature dell’astice (Homarus gammarus) nel Mar Mediterraneo, salvo se utilizzate a fini di ripopolamento diretto o trapianto;
dattero di mare (Lithophaga lithophaga), nacchera (Pinna nobilis) e dattero bianco (Pholas dactylus) nelle acque dell’Unione nel Mar Mediterraneo;
riccio corona mediterraneo (Centrostephanus longispinus);
femmine mature dell’astice (Homarus gammarus) nelle divisioni CIEM 3a, 4a e 4b.
ALLEGATO II
ZONE DI DIVIETO PER LA PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI
Ai fini dell’articolo 12, si applicano le seguenti restrizioni dell’attività di pesca nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
PARTE A
Acque nordoccidentali
1. È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:
2. Tutti i pescherecci pelagici operanti nelle zone di cui al punto 1:
3. È vietato utilizzare reti a strascico o analoghe reti trainate nella zona seguente:
Darwin Mounds:
PARTE B
Acque sudoccidentali
1. El Cachucho
1.1. È vietato utilizzare reti a strascico, reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio e palangari fissi nelle zone seguenti:
1.2. Le navi che nel 2006, 2007 e 2008 hanno praticato la pesca diretta della musdea bianca (Phycis blennoides) con palangari fissi possono continuare a pescare nella zona a sud di 44°00,00′ N, purché siano in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
1.3. I pescherecci cui è stata rilasciata la suddetta autorizzazione dispongono, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, di un VMS protetto, pienamente funzionante e conforme alla normativa pertinente quando pescano nella zona di cui al punto 1.1.
2. Madera e Isole Canarie
È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:
3. Azzorre
È vietato utilizzare reti da posta fisse a imbrocco, reti da posta fisse impiglianti o reti da posta fisse a tramaglio a profondità superiori a 200 m nonché reti a strascico o analoghi attrezzi trainati nelle zone seguenti:
ALLEGATO III
ELENCO DELLE SPECIE DI CUI È VIETATA LA CATTURA CON RETI DA POSTA DERIVANTI
ALLEGATO IV
MISURAZIONE DELLA TAGLIA DI UN ORGANISMO MARINO
La taglia di un pesce è misurata, come indicato nella Figura 1, dall’estremità anteriore del muso sino all’estremità della pinna caudale.
La taglia dello scampo (Nephrops norvegicus) è misurata come indicato nella Figura 2:
Nel caso di code di scampi staccate: iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino all’estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.
La taglia dell’astice (Homarus gammarus) del mare del Nord, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato nella Figura 3, come lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace.
La taglia dell’astice (Homarus gammarus) dello Skagerrak o del Kattegat è misurata come indicato nella Figura 3:
La taglia dell’aragosta (Palinurus spp.) è misurata, come indicato nella Figura 4, in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine distale dorsale del carapace.
La taglia di un mollusco bivalve è misurata, come indicato nella Figura 5, sulla parte più lunga della conchiglia.
La taglia della grancevola (Maja squinado) è misurata, come indicato nella Figura 6, come lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, dal margine anteriore tra i rostri fino al margine posteriore del carapace stesso.
La taglia del granchio di mare (Cancer pagurus) è misurata, come indicato nella Figura 7, come larghezza massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea mediana anteroposteriore del carapace.
La taglia del buccino (Buccinum spp.) è misurata, come indicato nella Figura 8, come lunghezza della conchiglia.
La taglia del pesce spada (Xiphias gladius) è misurata, come indicato nella Figura 9, come lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore).
Figura 1 Specie di pesci
Figura 2 Scampo
(Nephrops norvegicus)
Figura 3 Astice
(Homarus gammarus)
Figura 4 Aragosta
(Palinurus spp.)
Figura 5 Molluschi bivalvi
Figura 6 Grancevola
(Maja squinado)
Figura 7 Granchio di mare
(Cancer pagurus)
Figura 8 Buccino
(Buccinum spp.)
Figura 9 Pesce spada
(Xiphias gladius)
ALLEGATO V
MARE DEL NORD ( 7 )
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
|
Specie |
Mare del Nord |
|
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
35 cm |
|
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
|
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
35 cm |
|
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
30 cm |
|
Nasello (Merluccius merluccius) |
27 cm |
|
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) |
20 cm |
|
Sogliola (Solea spp.) |
24 cm |
|
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
|
Merlano (Merlangius merlangus) |
27 cm |
|
Molva (Molva molva) |
63 cm |
|
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
70 cm |
|
Scampo (Nephrops norvegicus) |
Lunghezza totale 85 mm Lunghezza del carapace 25 mm Code di scampo 46 mm |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
30 cm (4) |
|
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm (4) |
|
Sugarello (Trachurus spp.) |
15 cm (4) |
|
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
12 cm o 90 esemplari per kg (4) |
|
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
42 cm |
|
Sardina (Sardina pilchardus) |
11 cm (4) |
|
Astice (Homarus gammarus) |
87 mm (lunghezza del carapace) |
|
Grancevola (Maja squinado) |
120 mm |
|
Pettine (Chlamys spp.) |
40 mm |
|
Vongola verace (Ruditapes decussatus) |
40 mm |
|
Vongola (Venerupis pullastra) |
38 mm |
|
Vongola verace (Venerupis philippinarum) |
35 mm |
|
Cappa verrucosa (Venus verrucosa) |
40 mm |
|
Cappa chione (Callista chione) |
6 cm |
|
Cannolicchio curvo (Ensis spp.) |
10 cm |
|
Spisola (Spisula solida) |
25 mm |
|
Tellina (Donax spp.) |
25 mm |
|
Cappalunga (Pharus legumen) |
65 mm |
|
Buccino (Buccinum undatum) |
45 mm |
|
Polpo (Octopus vulgaris) |
750 gr |
|
Aragosta (Palinurus spp.) |
95 mm (lunghezza del carapace) |
|
Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
22 mm (lunghezza del carapace) |
|
Granchio di mare (Cancer pagurus) |
|
|
Pettine maggiore (Pecten maximus) |
100 mm |
|
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
30 cm |
|
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
27 cm |
|
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
30 cm |
|
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
— |
|
Nasello (Merluccius merluccius) |
30 cm |
|
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) |
25 cm |
|
Sogliola (Solea spp.) |
24 cm |
|
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
|
Merlano (Merlangius merlangus) |
23 cm |
|
Molva (Molva molva) |
— |
|
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
— |
|
Scampo (Nephrops norvegicus) |
Lunghezza totale 105 mm Code di scampo 59 mm Lunghezza del carapace 32 mm |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
20 cm (4) |
|
Aringa (Clupea harengus) |
18 cm (4) |
|
Sugarello (Trachurus spp.) |
15 cm (4) |
|
Astice (Homarus gammarus) |
Lunghezza totale 220 mm Lunghezza del carapace 78 mm |
|
Astice (Homarus gammarus) |
90 mm (lunghezza del carapace) nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a |
|
(1)
Nelle acque dell’Unione, divisione CIEM 4a. Nelle divisioni CIEM 4b e 4c si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.
(2)
In una zona delle divisioni CIEM 4b, 4c delimitata da un punto situato a 53°28′22″ N, 0°09′24″ E sulla costa dell’Inghilterra, una linea retta che collega tale punto con 53°28′22″ N, 0°22′24″ E, il limite della zona delle sei miglia del Regno Unito ed una linea retta che collega un punto a 51°54′06″ N, 1°30′30″ E con un punto sulla costa dell’Inghilterra a 51°55′48″ N, 1°17′00″ E, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 115 mm.
(3)
Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.
(4)
In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita. |
|
1. Alla pesca ricreativa si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per la spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mare del Nord e per l’astice (Homarus gammarus) nella zona economica esclusiva della Svezia nello Skagerrak e nel Kattegat (divisione CIEM 3a).
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati ( 8 )
1.1. Fatto salvo l'obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm o di almeno 90 mm nello Skagerrak, nella pesca con reti da traino a divergenti, o di almeno 90 mm nel Kattegat, nella pesca con reti da traino a divergenti o sciabiche ( 9 ) ( 10 ).
1.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mare del Nord e nello Skagerrak e Kattegat, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:
le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure
siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merluzzo carbonaro equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm.
1.3. In deroga alle specifiche contenute nella tabella, per la pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (divisione CIEM 3a) può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce, a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:
1.4. L’uso della rete SepNep ( 11 ) di cui all’allegato I del presente regolamento è autorizzato come dispositivo di selettività equivalente nella pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus).
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 100 mm (1) |
Mare del Nord a sud di 57° 30′N |
Pesca diretta della passera di mare e della sogliola con reti da traino a divergenti, sfogliare e sciabiche. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 90 mm. |
|
Almeno 80 mm (1) |
Divisioni CIEM 4b e 4c |
Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm. Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura con reti a strascico. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm. |
|
Almeno 80 mm |
Mare del Nord |
Pesca diretta di scampo (Nephrops norvegicus). L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente. Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm. Pesca diretta di razze. |
|
Almeno 80 mm |
Divisione CIEM 4c |
Pesca diretta della sogliola mediante utilizzo di reti da traino a divergenti. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm. |
|
Almeno 70 mm (maglie quadrate) o 90 mm (maglie a losanghe) |
Skagerrak e Kattegat |
Pesca diretta di scampo (Nephrops norvegicus). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente. |
|
Almeno 40 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di calamari (Loliginidae, Ommastrephidae) |
|
Almeno 35 mm |
Skagerrak e Kattegat |
Pesca diretta di gamberetto boreale (Pandalus borealis). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente. |
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Almeno 32 mm |
Tutta la zonatranne lo Skagerrak e il Kattegat |
Pesca diretta di gamberetto boreale (Pandalus borealis). L’attrezzo è dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente. |
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Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella. Pesca diretta della busbana norvegese. Deve essere installato uno dei seguenti dispositivi: 1) una griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; 2) un dispositivo di esclusione (2), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il dispositivo di esclusione deve avere una dimensione di maglia non superiore a 70 mm e deve essere dotato di una struttura portante in PVC o materiale flessibile analogo; ii) se all’interno del dispositivo di esclusione è montata una vela trasversalmente al cono/tubo del dispositivo stesso, tale vela deve essere in PVC o materiale flessibile analogo e le sue dimensioni devono essere tali da non coprire più del 75 % della superficie della sezione trasversale in cui è posizionata; e iii) il dispositivo di esclusione deve essere dotato, al vertice, di un foro d’uscita di almeno 50 × 50 cm. Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa. L’attrezzo è dotato di una rete da traino selettiva o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale o regionale. |
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Inferiore a 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta del cicerello |
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(1)
Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 99 mm a nord di una linea che congiunge i seguenti punti: un punto situato sulla costa orientale del Regno Unito a 55° latitudine nord, verso est sino a 55° latitudine, 5° longitudine est, verso nord sino a 56° latitudine nord e a est fino a un punto situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine nord. È vietato utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 32 e 119 mm nella divisione CIEM 2a e nella parte della sottozona CIEM 4 a nord di 56° 00′ N.
(2)
Per «dispositivo di esclusione» si intende una rete di forma conica che soddisfa i seguenti criteri: (1) è inserita prima del sacco in modo che il bordo d’attacco, o base del cono, sia fissato all’intera circonferenza della rete da traino prima del sacco o dell’avansacco; (2) ha un diametro che si riduce progressivamente fino al vertice, in cui è fissata alla sezione inferiore della rete da traino; (3) è dotata di un foro d’uscita nel punto di congiunzione tra il vertice del dispositivo di esclusione e il sacco; (4) consente il passaggio della busbana norvegese attraverso di essa e la sua permanenza nel sacco e, contemporaneamente, libera le catture accessorie guidando i pesci verso il foro d’uscita |
||
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti
2.1. Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm.
2.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mare del Nord e nello Skagerrak e Kattegat, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
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Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 100 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di eglefino, merlano, limanda e spigola |
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Almeno 90 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di pesce piatto o specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella |
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Almeno 50 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella |
PARTE C
Zone di divieto o di limitazione della pesca
1. Chiusura di una zona per la protezione del cicerello nelle divisioni CIEM 4a e 4b
1.1. La pesca del cicerello con qualsiasi attrezzo trainato avente dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
1.2. È autorizzata la pesca a fini di ricerca scientifica per monitorare lo stock di cicerello nella zona e gli effetti della chiusura.
2. Chiusura di una zona per la protezione del novellame di passera di mare nella sottozona CIEM 4
2.1. Ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 m è vietato utilizzare reti a strascico, sfogliare, sciabiche danesi o analoghi attrezzi trainati nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
la zona di 12 miglia nautiche dalle coste della Francia, a nord di 51°00′ di latitudine nord, del Belgio e dei Paesi Bassi sino a 53°00′ di latitudine nord, misurata a partire dalle linee di base;
la zona delimitata da una linea che collega le seguenti coordinate:
2.2. Nella zona di cui al punto 2.1 possono svolgere autorità di pesca i seguenti pescherecci:
i pescherecci la cui potenza motrice non superi 221 kW operanti con reti a strascico o sciabiche danesi;
i pescherecci in coppia la cui potenza motrice combinata non superi in alcun momento 221 kW, operanti con reti a strascico a coppia;
i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato;
i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all’ancora (sciabica danese ancorata – SDN), a condizione che rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B del presente allegato.
2.3. Nel caso in cui i pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), utilizzino sfogliare, la lunghezza dell’asta o la lunghezza complessiva delle reti combinate, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, non è superiore o non può essere portata a una lunghezza superiore a 9 m, tranne quando detti pescherecci operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. I pescherecci la cui attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi (Crangon crangon) sono autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva, calcolata come la somma della lunghezza di ciascuna asta, superiore a 9 m quando operano con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stata loro rilasciata un’ulteriore autorizzazione di pesca.
2.4. I pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona di cui al punto 2.1 sono inseriti in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inseriti nell’elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1o gennaio 1998. I pescherecci autorizzati dispongono di un’autorizzazione di pesca a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. A partire dal 1o luglio 2021 soltanto i pescherecci a sfogliara con una lunghezza fuoritutto di 24 metri al massimo possono essere inseriti nell’elenco.
3. Restrizioni all’uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito
3.1. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone comprese entro 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito, misurate dalle linee di base delle acque territoriali.
3.2. In deroga al punto 3.1, la pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:
4. Restrizioni applicabili alla pesca dello spratto per proteggere l’aringa nella divisione CIEM 4b
La pesca con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm o reti fisse aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm è vietata nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate misurate in base al sistema WGS84 e nei periodi sottoindicati:
In deroga al primo comma, terzo trattino, tale trattino non si applica fino al 31 dicembre 2023 alla pesca con gli attrezzi seguenti:
attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm;
reti da circuizione a chiusura; oppure
reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm.
Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano entro il 15 dicembre 2023 alla Commissione i dati di monitoraggio a supporto della deroga.
5. Disposizioni specifiche per lo Skagerrak e il Kattegat nella divisione CIEM 3a
5.1. È vietata la pesca con sfogliare nel Kattegat.
5.2. Ai pescherecci dell’Unione è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita salmoni e trote di mare.
5.3. Dal 1o luglio al 15 settembre è vietato utilizzare attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm nelle acque situate entro tre miglia nautiche dalle linee di base nello Skagerrak e nel Kattegat, tranne nella pesca diretta di gamberetto boreale Pandalus borealis. Nella pesca diretta di blenni vivipari (Zoarces viviparus), gobidi (Gobiidae) o scorfani (Cottus spp.) da utilizzare come esche possono essere utilizzate reti di qualsiasi dimensione di maglia.
6. Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM 3a e 4a
6.1. A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:
6.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 6.1.
7. Misure relative all’astice nella divisione CIEM 3a
7.1. Nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a, l’astice (Homarus gammarus) può essere pescato esclusivamente con nasse (FPO).
La nassa deve avere almeno due aperture di fuga circolari, di diametro non inferiore a 60 mm, situate nella parte inferiore di ciascun compartimento della nassa. Gli astici catturati accidentalmente con altri attrezzi da pesca non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
7.2. È vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare astice (Homarus gammarus) nella zona economica esclusiva della Svezia nella divisione CIEM 3a:
nelle attività di pesca commerciale, nel periodo dal 1o gennaio al primo lunedì successivo al 20 settembre;
nelle attività di pesca ricreativa, nel periodo dal 1o dicembre al primo lunedì successivo al 20 settembre.
Gli esemplari di astice catturati accidentalmente durante i suddetti periodi non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
PARTE D
Uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM 4b e 4c
1. La pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico è vietata in tutte le acque dell’Unione a decorrere dal 1o luglio 2021.
2. Durante il periodo transitorio che termina il 30 giugno 2021, la pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico nelle divisioni CIEM 4b e 4c continua a essere autorizzata alle condizioni stabilite nella presente parte e alle condizioni eventualmente definite a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche dell’impulso utilizzato e le misure di controllo e di monitoraggio applicate a sud di una lossodromia che collega i seguenti punti, misurati in base al sistema di coordinate WGS84:
Si applicano le seguenti condizioni:
il ricorso alla corrente elettrica è limitato a un massimo del 5 % della flotta di sfogliare di ciascuno Stato membro;
la potenza massima in kW ammessa per ciascuna sfogliara non è superiore alla lunghezza in metri dell’asta moltiplicata per 1,25;
la tensione effettiva tra gli elettrodi non può superare 15 V;
il peschereccio è dotato di un sistema di gestione computerizzato che registra la potenza massima utilizzata per sfogliara e la tensione effettiva tra gli elettrodi per almeno le ultime 100 cale. Tale sistema di gestione computerizzato non può essere modificato da personale non autorizzato;
è vietato utilizzare una o più catene per la pesca a strascico davanti alla lima da piombo.
3. Durante questo periodo non sono concesse nuove licenze ad alcun peschereccio.
4. Fino al 30 giugno 2021 nelle acque fino a 12 miglia nautiche dalle linee di base sotto la loro sovranità o giurisdizione, gli Stati membri possono prendere misure non discriminatorie per limitare o vietare l’uso di reti da traino con impiego di impulso elettrico. Gli Stati membri informano la Commissione e gli Stati membri interessati delle misure messe in atto a norma del presente punto.
5. Se lo Stato membro costiero ne fa richiesta allo Stato membro di bandiera, il comandante del peschereccio che utilizza reti da traino con impiego di impulso elettrico accoglie a bordo, a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), un osservatore dello Stato membro costiero nel corso delle operazioni di pesca.
ALLEGATO VI
ACQUE NORDOCCIDENTALI
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
|
Specie |
Tutta la zona |
|
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
35 cm |
|
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
|
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
35 cm |
|
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
30 cm |
|
Nasello (Merluccius merluccius) |
27 cm |
|
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) |
20 cm |
|
Sogliola (Solea spp.) |
24 cm |
|
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
|
Merlano (Merlangius merlangus) |
27 cm |
|
Molva (Molva molva) |
63 cm |
|
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
70 cm |
|
Scampo (Nephrops norvegicus) Code di scampo |
Lunghezza totale 85 mm Lunghezza del carapace 25 mm (1) 46 mm (2) |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
20 cm (6) |
|
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm (6) |
|
Sugarello (Trachurus spp.) |
15 cm (6) |
|
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
12 cm o 90 esemplari per kg (6) |
|
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
42 cm |
|
Sardina (Sardina pilchardus) |
11 cm (6) |
|
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
33 cm |
|
Astice (Homarus gammarus) |
87 mm |
|
Grancevola (Maja squinado) |
120 mm |
|
Pettine (Chlamys spp.) |
40 mm |
|
Vongola verace (Ruditapes decussatus) |
40 mm |
|
Vongola (Venerupis pullastra) |
38 mm |
|
Vongola verace (Venerupis philippinarum) |
35 mm |
|
Cappa verrucosa (Venus verrucosa) |
40 mm |
|
Cappa chione (Callista chione) |
6 cm |
|
Cannolicchio curvo (Ensis spp.) |
10 cm |
|
Spisola (Spisula solida) |
25 mm |
|
Tellina (Donax spp.) |
25 mm |
|
Cappalunga (Pharus legumen) |
65 mm |
|
Buccino (Buccinum undatum) |
45 mm |
|
Polpo (Octopus vulgaris) |
750 gr |
|
Aragosta (Palinurus spp.) |
95 mm |
|
Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
22 mm (lunghezza del carapace) |
|
Granchio di mare (Cancer pagurus) |
|
|
Pettine maggiore (Pecten maximus) |
100 mm (5) |
|
(1)
Nelle divisioni CIEM 6a e 7a si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a una lunghezza totale di 70 mm e a una lunghezza del carapace di 20 mm.
(2)
Nelle divisioni CIEM 6a e 7a si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 37 mm.
(3)
Nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 5, 6 a sud di 56° N e 7, eccetto le divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.
(4)
Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.
(5)
Nella divisione CIEM 7a a nord di 52° 30′ N e nella divisione CIEM 7d si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 110 mm.
►M3
(6)
In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base a uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita. ◄ |
|
▼M3 —————
1. Alla pesca ricreativa nelle acque nordoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per il merluzzo bianco (Gadus morhua), l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus), il merluzzo carbonaro (Pollachius virens), il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), il nasello (Merluccius merluccius), il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), la sogliola (Solea spp.), la passera di mare (Pleuronectes platessa), il merlano (Merlangius merlangus), la molva (Molva molva), la molva azzurra (Molva dypterygia), lo sgombro (Scomber spp.), l’aringa (Clupea harengus), il sugarello (Trachurus spp.), l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la spigola (Dicentrarchus labrax), la sardina (Sardina pilchardus) e l’occhialone (Pagellus bogaraveo).
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
1.1. Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm ( 14 ), o almeno 100 mm nella sottozona CIEM 7b-7k.
1.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque nordoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:
le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure
siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merluzzo carbonaro equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm o di 100 mm nella sottozona CIEM 7b-7k, rispettivamente.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Ameno 80 mm (1) |
Sottozona CIEM 7 |
Pesca diretta di nasello, rombo giallo e rana pescatrice o pesa diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella, mediante utilizzo di reti a strascico. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm (4) (7). Pesca diretta della sogliola o di specie non soggette a limiti di cattura mediante utilizzo di reti da traino a divergenti. L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 80 mm (4). |
|
Almeno 80 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di scampo Nephrops norvegicus (3). L’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm o di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente. |
|
Almeno 80 mm |
Divisioni CIEM 7a, 7b, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7 j |
Pesca diretta della sogliola con sfogliare. Nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm (6). |
|
Almeno 80 mm |
Divisioni CIEM 7d e 7e |
Pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella, mediante utilizzo di reti a strascico. |
|
Almeno 40 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di calamari (Lolignidae, Ommastrephidae) |
|
Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella. Pesca diretta di gamberetti grigi e gamberetti rosa. L’attrezzo è dotato di una rete da traino di separazione o di una griglia di selezione conformemente alle norme stabilite a livello nazionale. |
|
Inferiore a 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta del cicerello |
|
(1)
La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione.
(2)
Regolamento (CE) n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 8).
(3)
Per i pescherecci ad attrezzatura singola nella divisione CIEM 7a si applica una dimensione di maglia di almeno 70 mm.
(4)
La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione.
(5)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 8).
(6)
La presente disposizione non si applica alla divisione CIEM 7d.
(7)
La presente disposizione non si applica alla pesca diretta di merlano, sgombro e specie non soggette a limiti di cattura nelle divisioni CIEM 7d e 7e. |
||
1.3. Il presente punto si applica in deroga ai punti 1.1 e 1.2.
Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7 h a nord di 49° 30′ di latitudine nord e nella parte 7 j a nord di 49° 30′ di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:
le navi operanti con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:
sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;
sacco T90 con maglie di 100 mm;
sacco con maglie di 120 mm;
sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;
in aggiunta, le navi operanti con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino, utilizzano:
un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l’attrezzo da fondo, o
qualsiasi mezzo dimostratosi almeno ugualmente selettivo per evitare le catture del merluzzo bianco, in base alla valutazione del CIEM o dello CSTEP, e approvato dalla Commissione.
Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione della lettera b) le navi operanti con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell’1,5 % di merluzzo bianco, purché tali navi siano oggetto di un aumento progressivo del programma di osservazione in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca. Gli Stati membri che si avvalgono di tale esenzione comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 1o dicembre, il numero e la composizione delle catture delle navi che si avvalgono della presente disposizione.
Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione delle lettere a) e b) le navi operanti con attrezzi alternativi altamente selettivi, purché le caratteristiche tecniche di tali attrezzi determinino una selettività uguale o superiore a quella degli attrezzi di cui alle suddette lettere e consentano di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell’1 %, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP. Tali attrezzi o dispositivi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione.
1.3.2. In deroga ai punti 1.1, 1.2 e 1.3.1:
le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
pannello Seltra;
griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Netgrid;
sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
fino al 31 luglio 2022, sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm.
Gli Stati membri possono autorizzare l’uso del dispositivo di cui al punto v) fino alla fine di dicembre 2022, purché le caratteristiche tecniche di tale dispositivo determinino una selettività uguale o superiore a quella degli altri attrezzi di cui ai punti 1.2 e 1.3.1, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri entro il 1o maggio 2022. Tali dispositivi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione;
le navi operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;
sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.
1.4. I punti 1.4.1 e 1.4.2 si applicano in deroga al punto 1.2.
Ai pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all’interno delle acque dell’Unione, a est di 12°O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo (Nephrops norvegicus) si applica quanto segue:
le navi che impiegano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm; per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e/o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;
le navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.
In deroga al punto 1.4.1, lettere a) e b), l’uso di attrezzi da pesca alternativi è consentito purché tali attrezzi determinino una selettività almeno uguale o superiore per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merlano, secondo una valutazione effettuata dallo CSTEP. Tali attrezzi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione.
Ai pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d’Irlanda) si applica quanto segue:
le navi operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:
pannello a maglie quadrate di 300 mm; le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
pannello Seltra;
griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;
Netgrid CEFAS;
rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);
le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 120 mm;
le navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm. Questa disposizione non si applica alle navi le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell’85 % di pettini;
le navi operanti con reti a strascico o sciabiche possono utilizzare un sacco T90 di 100 mm.
In deroga al punto 1.4.2, lettere da a) a d), l’uso di attrezzi da pesca alternativi è consentito purché tali attrezzi determinino una selettività almeno uguale o superiore per il merluzzo bianco, l’eglefino e il merlano. Tali attrezzi sono valutati dallo CSTEP e approvati dalla Commissione, e soddisfano i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 4.
1.5. Le percentuali di cattura di cui ai punti 1.3 e 1.4 sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all’articolo 27, paragrafo 2, del presente regolamento.
1.6. Le misure di cui ai punti da 1.3 a 1.5 si applicano fino al 31 dicembre 2022.
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti
2.1. Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 120 mm ( 15 ).
2.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque nordoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 100 mm (1) |
Tutta la zona |
Pesca diretta di pesce piatto o specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella Pesca diretta di merlano, limanda e spigola |
|
Almeno 50 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella Pesca diretta di triglie |
|
(1)
Nella divisione 7d si applica una dimensione di maglia di almeno 90 mm. |
||
3. La presente parte fa salvo il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ( 16 ) della Commissione, per le attività di pesca contemplate da tale regolamento delegato.
PARTE C
Zone di divieto o di limitazione della pesca
1. Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM 6a
Dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre di ogni anno è vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca con attrezzi trainati o reti fisse nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
2. Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nelle divisioni CIEM 7f e 7 g
2.1. Dal 1o febbraio al 31 marzo di ogni anno è vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca nei seguenti rettangoli statistici CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Il divieto non si applica entro le sei miglia nautiche dalla linea di base.
2.2. È autorizzato l’esercizio di attività di pesca con l’impiego di nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:
non siano tenuti a bordo attrezzi da pesca diversi dalle nasse, e
le catture accessorie di specie soggette all’obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
2.3. È autorizzata la pesca diretta di piccole specie pelagiche con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 55 mm, purché:
non siano tenute a bordo reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 55 mm, e
le catture accessorie di specie soggette all’obbligo di sbarco siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
3. Zona di divieto per la conservazione del merluzzo bianco nella divisione CIEM 7a
3.1. Nel periodo dal 14 febbraio al 30 aprile di ogni anno è vietato utilizzare reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati, reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli nonché attrezzi da pesca dotati di ami nella parte della divisione CIEM 7a delimitata dalla costa orientale dell’Irlanda e dalla costa orientale dell’Irlanda del Nord e da linee rette che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
3.2. In deroga al punto 1, nella zona e nel periodo ivi specificati è consentito l’uso di reti a strascico purché siano dotate di dispositivi di selettività che siano stati valutati dal CSTEP.
4. Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6
È vietata qualsiasi attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
5. Zona di divieto per la conservazione dello scampo nelle divisioni CIEM 7c e 7k
5.1. La pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) e di specie associate (merluzzo bianco, rombo giallo, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmio, molva azzurra, molva e spinarolo) è vietata dal 1o maggio al 31 maggio di ogni anno all’interno della zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
5.2. Il transito nel Porcupine Bank di navi aventi a bordo le specie di cui al punto 5.1 è consentito in conformità dell’articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
6. Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra nella divisione CIEM 6a
6.1. Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietata la pesca diretta della molva azzurra nelle zone della divisione CIEM 6a delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
bordo della piattaforma continentale scozzese
bordo del Rosemary bank
a esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
6.2. Le catture accessorie di molva azzurra possono essere conservate a bordo e sbarcate nei limiti di un quantitativo di sei tonnellate. Una volta raggiunto tale quantitativo, la nave:
cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona;
non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;
non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.
6.3. Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti fisse nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
7. Restrizioni per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h
7.1. La pesca diretta dello sgombro con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 80 mm o con reti da circuizione a chiusura è vietata, salvo se il peso degli sgombri non supera il 15 %, in peso vivo del quantitativo totale di sgombri e altri organismi marini catturati presenti a bordo, all’interno della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
7.2. Nella zona di cui al punto 7.1 è autorizzata la pesca con:
7.3. I pescherecci non attrezzati per la pesca e sui quali si trasbordano sgombri sono autorizzati nella zona definita al punto 7.1.
8. Restrizioni all’uso di sfogliare entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla costa del Regno Unito e dell’Irlanda
8.1. L’uso di sfogliare aventi dimensione di maglia inferiore a 100 mm è vietato nella divisione CIEM 5b e nella sottozona CIEM 6 a nord di 56° di latitudine nord.
8.2. Ai pescherecci è vietato utilizzare sfogliare nelle zone all’interno delle 12 miglia nautiche dalle coste del Regno Unito e dell’Irlanda, misurate dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.
8.3. La pesca con sfogliare nella zona specificata è autorizzata a condizione che:
9. Uso di reti fisse nelle divisioni CIEM 5b, 6a, 6b, 7b, 7c, 7 h, 7 j, 7k
9.1. A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:
9.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 9.1.
10. Restrizioni applicabili alla pesca con reti a strascico e sciabiche nel Mar Celtico
10.1. Alle navi è vietato pescare con reti a strascico e sciabiche nelle zone seguenti:
divisioni CIEM da 7f a 7k,
zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e, e
divisioni CIEM 7b e 7c.
Il divieto non si applica nei casi seguenti:
le navi utilizzano un sacco con maglie di almeno 100 mm, oppure
le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superano l’1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando le navi pescano al di fuori delle zone di cui alla parte B, punto 1.3.
In deroga al punto i), quando operano nelle zone di cui al punto 10.1, lettera c), i pescherecci possono utilizzare attrezzi da pesca alternativi aventi una selettività uguale o superiore a quella del sacco con maglie di almeno 100 mm per la pesca demersale multispecifica, secondo una valutazione dello CSTEP. Tali attrezzi sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e sono approvati dalla Commissione.
10.2. Le misure di cui al punto 10.1 si applicano fino al 31 dicembre 2022.
ALLEGATO VII
ACQUE SUDOCCIDENTALI
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
|
Specie |
Tutta la zona |
|
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
35 cm |
|
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
|
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
35 cm |
|
Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) |
30 cm |
|
Nasello (Merluccius merluccius) |
27 cm |
|
Rombo giallo (Lepidorhombus spp.) |
20 cm |
|
Sogliola (Solea spp.) |
24 cm |
|
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
27 cm |
|
Merlano (Merlangius merlangus) |
27 cm |
|
Molva (Molva molva) |
63 cm |
|
Molva azzurra (Molva dypterygia) |
70 cm |
|
Scampo (Nephrops norvegicus) |
Lunghezza totale 70 mm Lunghezza del carapace 20 mm |
|
Code di scampo |
37 mm |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
20 cm (6) |
|
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm (6) |
|
Sugarello (Trachurus spp.) |
|
|
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
|
|
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
36 cm |
|
Sardina (Sardina pilchardus) |
11 cm (6) |
|
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
33 cm |
|
Astice (Homarus gammarus) |
87 mm |
|
Grancevola (Maja squinado) |
120 mm |
|
Pettine (Chlamys spp.) |
40 mm |
|
Vongola verace (Ruditapes decussatus) |
40 mm |
|
Vongola (Venerupis pullastra) |
38 mm |
|
Vongola verace (Venerupis philippinarum) |
35 mm |
|
Cappa verrucosa (Venus verrucosa) |
40 mm |
|
Cappa chione (Callista chione) |
6 cm |
|
Cannolicchio curvo (Ensis spp.) |
10 cm |
|
Spisola (Spisula solida) |
25 mm |
|
Tellina (Donax spp.) |
25 mm |
|
Cappalunga (Pharus legumen) |
65 mm |
|
Buccino (Buccinum undatum) |
45 mm |
|
Polpo (Octopus vulgaris) |
750 gr (3) |
|
Aragosta (Palinurus spp.) |
95 mm |
|
Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
22 mm (lunghezza del carapace) |
|
Granchio di mare (Cancer pagurus) |
|
|
Pettine maggiore (Pecten maximus) |
100 mm |
|
(1)
Non si applica alcuna taglia minima di riferimento per la conservazione al sugarello pittato (Trachurus picturatus) catturato nelle acque adiacenti alle Isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del Portogallo.
(2)
Nella sottozona CIEM 9 e nella zona Copace 34.1.2 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 9 cm.
(3)
In tutte le acque situate nella parte dell’Atlantico centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e 34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della regione Copace si applica un peso eviscerato di 450 gr.
(4)
Nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 8 e 9 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 130 mm.
(5)
Nel caso dei granchi di mare catturati con nasse, al massimo l’1 % in peso delle catture totali di granchi di mare può essere costituito da chele staccate. Nel caso dei granchi di mare catturati con altri attrezzi da pesca, possono essere sbarcati al massimo 75 kg di chele staccate.
(6)
In deroga all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la taglia minima di riferimento per la conservazione di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli e sgombri non si applica entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture di ciascuna di dette specie conservate a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe, sugarelli o sgombri di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può essere calcolata in base a uno o più campioni rappresentativi. Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo, lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l’esposizione o la messa in vendita.
(7)
►M1 La taglia minima di riferimento per la conservazione del sugarello (Trachurus spp.) catturato nella divisione CIEM 8c e nella sottozona CIEM 9 è di 12 cm per il 5 % dei contingenti rispettivi della Spagna e del Portogallo in tali zone. Entro tale limite del 5 %, nell’ambito della pesca artigianale con sciabiche da spiaggia detta «xávega» praticata nella divisione CIEM 9a, l’1 % del contingente del Portogallo può essere catturato con una taglia inferiore a 12 cm. ◄ Ai fini del controllo di tale quantitativo, al peso delle catture sarà applicato un coefficiente di conversione di 1,20. Tali disposizioni non si applicano alle catture soggette all’obbligo di sbarco. |
|
1. Alla pesca ricreativa nelle acque sudoccidentali si applicano le taglie minime di riferimento per la conservazione specificate nella presente parte per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus), il merluzzo carbonaro (Pollachius virens), il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), il nasello (Merluccius merluccius), il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), la sogliola (Solea spp.), la passera di mare (Pleuronectes platessa), il merlano (Merlangius merlangus), la molva (Molva molva), la molva azzurra (Molva dipterygia), lo sgombro (Scomber spp.), l’aringa (Clupea harengus), il sugarello (Trachurus spp.), l’acciuga (Engraulis encrasicolus) e la sardina (Sardina pilchardus). Tuttavia, nella sottozona CIEM 8 si applicano le seguenti taglie minime di riferimento per la conservazione alle specie elencate di seguito, catturate nell’ambito della pesca ricreativa:
|
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
42 cm |
|
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
40 cm |
|
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
42 cm |
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
1.1. Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 70 mm ( 17 ), ( 18 ), o almeno 55 mm nella divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest.
1.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque sudoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:
le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di nasello non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure
siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il nasello equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 70 mm o di 55 mm nella divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest, rispettivamente.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 55 mm |
Tutta la zona esclusa la divisione CIEM 9a a est di 7°23′48″ di longitudine ovest |
Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella Pesca diretta di occhialone Pesca diretta di sgombro, sugarello e melù con reti a strascico |
|
Almeno 35 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta della sogliola cuneata |
|
Almeno 55 mm |
Divisione CIEM 9a a ovest di 7°23′48″ di longitudine ovest |
Pesca diretta di crostacei |
|
Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella Pesca diretta del gamberetto (Palaemon serratus, Crangon crangon) e del granchio (Polybius henslowii) |
|
Meno di 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta del cicerello |
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse e le reti da posta derivanti
2.1. Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 100 mm ( 19 ), o almeno 80 mm nella divisione CIEM 8c e nella sottozona CIEM 9.
2.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nelle acque sudoccidentali, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di nasello non superino il 20 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca.
|
di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 80 mm |
Tutta la zona tranne la divisione CIEM 8c e la sottozona CIEM 9 |
Pesca diretta di spigola, merlano, rombo chiodato, passera pianuzza e merluzzo giallo |
|
Almeno 60 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella |
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Almeno 50 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche (1) non contemplate altrove nella tabella |
|
Almeno 40 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di triglia, gamberetto (Penaeus spp.), pannocchia, sogliola cuneata e labridi |
|
(1)
Per le sardine è possibile utilizzare una dimensione di maglia inferiore a 40 mm. |
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PARTE C
Zone di divieto o di limitazione della pesca
1. Zona di divieto per la conservazione del nasello nella divisione CIEM 9a
È vietato l’esercizio della pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
dal 1o ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo:
dal 1o dicembre all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo:
2. Zona di divieto per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM 9a
2.1. È vietata la pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) con reti a strascico, sciabiche danesi o analoghe reti trainate o con nasse nelle zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema WGS84:
dal 1o giugno al 31 agosto:
dal 1o maggio al 31 agosto:
2.2. La pesca con reti a strascico o analoghe reti trainate o con nasse nelle zone geografiche e nel periodo di cui al punto 2.1, lettera b), è autorizzata a condizione che tutte le catture accessorie di scampo (Nephrops norvegicus) siano sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
2.3. È vietata la pesca diretta dello scampo (Nephrops norvegicus) nelle zone geografiche e al di fuori dei periodi di cui al punto 2.1. Le catture accessorie di scampo (Nephrops norvegicus) sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti.
3. Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell’acciuga nella divisione CIEM 8c
3.1. È vietata la pesca diretta dell’acciuga con reti da traino pelagiche nella divisione CIEM 8c.
3.2. Nella divisione CIEM 8c è vietato tenere a bordo contemporaneamente reti da traino pelagiche e reti da circuizione a chiusura.
4. Uso di reti fisse nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e 12 a est di 27°O
4.1. A norma dell’articolo 9, paragrafo 7, lettera a), e in deroga al punto 2 della parte B del presente allegato, è consentito l’uso dei seguenti attrezzi in acque la cui profondità indicata sulle carte nautiche è inferiore a 600 m:
4.2. È vietata la pesca diretta di squali di acque profonde elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/2336 a una profondità indicata sulle carte nautiche inferiore a 600 m. Gli squali di acque profonde la cui cattura è vietata ai sensi del presente regolamento e di altri atti legislativi dell’Unione, se catturati accidentalmente sono registrati, mantenuti indenni nella misura del possibile e rilasciati immediatamente. Gli squali di acque profonde soggetti a limiti di cattura sono conservati a bordo. Tali catture sono sbarcate e imputate ai rispettivi contingenti. Nei casi in cui lo Stato membro interessato non dispone o dispone in modo insufficiente di un contingente, la Commissione può ricorrere all’articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Se le catture accidentali di squali di acque profonde effettuate dai pescherecci di uno Stato membro superano 10 tonnellate, tali pescherecci non possono più beneficiare delle deroghe di cui al punto 4.1.
4.3. Condizioni per la pesca con determinati attrezzi trainati autorizzati nel Golfo di Biscaglia.
In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 494/2002 che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM 3-7 e nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d, 8e, è consentito l’esercizio di attività di pesca con reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi analoghi, ad eccezione delle sfogliare, aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 99 mm nella zona definita all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 494/2002 se l’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di 100 mm.
ALLEGATO VIII
MAR BALTICO
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
|
Specie |
Zona geografica |
Taglia minima di riferimento per la conservazione |
|
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Sottodivisioni da 22 a 32 |
35cm |
|
Passera di mare (Pleuronectes platessa) |
Sottodivisioni da 22 a 32 |
25 cm |
|
Salmone atlantico (Salmo salar) |
Sottodivisioni da 22 a 30 e 32 |
60 cm |
|
Sottodivisione 31 |
50 cm |
|
|
Passera pianuzza (Platichthys flesus) |
Sottodivisioni da 22 a 25 |
23 cm |
|
Sottodivisioni da 26, 27 e 28 |
21 cm |
|
|
Sottodivisioni da 29 a 32, a sud di 59° |
18 cm |
|
|
Rombo chiodato (Scophtalmus maximus) |
Sottodivisioni da 22 a 32 |
30 cm |
|
Rombo liscio (Scophthalmus rhombus) |
Sottodivisioni da 22 a 32 |
30 cm |
|
Anguilla (Anguilla anguilla) |
Sottodivisioni da 22 a 32 |
35 cm |
|
Trota di mare (Salmo trutta) |
Sottodivisioni da 22 a 25 e da 29 a 32 |
40 cm |
|
Sottodivisioni da 26, 27 e 28 |
50 cm |
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
1.1. Fatto salvo l’obbligo di sbarco, i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia dell’attrezzo di almeno 120 mm, se costituito da T90, o di almeno 105 mm, se dotato di finestra di fuga Bacoma di 120 mm.
1.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 1.1, i pescherecci possono utilizzare nel Mar Baltico dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché:
le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco non superino il 10 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca; oppure
siano utilizzate altre modifiche di selettività che sono state valutate dallo CSTEP su richiesta di uno o più Stati membri e approvate dalla Commissione. Tali modifiche di selettività si traducono in caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco equivalenti o superiori a quelle degli attrezzi di 120 mm T90 o di 105 mm dotati di finestra di fuga Bacoma di 120 mm, rispettivamente.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 90 mm |
Nelle sottodivisioni 22 e 23 |
Pesca diretta di pesce piatto (1) Pesca diretta di merlano |
|
Almeno 32 mm |
Nelle sottodivisioni 22-27 |
Pesca diretta di aringa, sgombro, sugarello e melù |
|
Almeno 16 mm |
Nelle sottodivisioni 22-27 |
Pesca diretta di spratto (2) |
|
Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di specie diverse dal pesce piatto, non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella |
|
Almeno 16 mm |
Nelle sottodivisioni 28-32 |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche non contemplate altrove nella tabella |
|
Inferiore a 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta del cicerello |
|
(1)
L’utilizzo di sfogliare non è autorizzato.
(2)
Le catture possono essere costituite fino al 45 % da aringhe in peso vivo. |
||
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse
2.1. Fatto salvo l’obbligo di sbarco, per la pesca del salmone i pescherecci utilizzano una dimensione di maglia di almeno 110 mm o di 157 mm.
2.2. Fatto salvo l’obbligo di sbarco e in deroga al punto 2.1, i pescherecci possono utilizzare, nel Mar Baltico, dimensioni di maglia più piccole elencate nella seguente tabella, purché le relative condizioni che figurano nella tabella siano rispettate e le catture accessorie di merluzzo bianco non superino il 10 % delle catture totali in peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca o cinque esemplari di salmone.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni (1) |
|
Almeno 90 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta delle specie di pesce piatto |
|
Inferiore a 90 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di piccole specie pelagiche. |
|
Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di specie non soggette a limiti di cattura e non contemplate altrove nella tabella |
|
(1)
È vietato l’uso di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli di più di 9 km per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e 21 km per le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 12 m. Il tempo massimo di immersione per tali attrezzi è pari a 48 ore, tranne in caso di pesca sotto il ghiaccio. |
||
PARTE C
Zone di divieto o di limitazione della pesca
1. Restrizioni applicabili alla pesca con attrezzi trainati
Durante tutto l’anno è vietata la pesca con qualunque tipo di attrezzo trainato nella zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema di coordinate WGS84:
2. Restrizioni applicabili alla pesca del salmone e della trota di mare
2.1. È vietata la pesca diretta del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta):
dal 1o giugno al 15 settembre ogni anno nelle acque delle sottodivisioni da 22 a 31;
dal 15 giugno al 30 settembre ogni anno nelle acque della sottodivisione 32.
2.2. La zona di divieto durante la stagione di chiusura delle attività di pesca è situata a una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee di base.
2.3. È consentita la conservazione a bordo del salmone (Salmo salar) e della trota di mare (Salmo trutta) catturati con reti trappola.
3. Misure specifiche per il Golfo di Riga
3.1. Le navi che intendono pescare nella sottodivisione 28-1 devono disporre di un’autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3.2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi in possesso dell’autorizzazione di pesca di cui al punto 3.1 siano inserite in un elenco indicante il loro nome e numero di immatricolazione interno, pubblicamente disponibile tramite un sito Internet il cui indirizzo è comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.
3.3. Le navi comprese in tale elenco soddisfano i seguenti requisiti:
la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nella sottodivisione 28-1, e
la potenza motrice di ciascuna nave non deve superare in alcun momento 221 kW.
3.4. Una nave che figura nell’elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituita da un’altra o da altre navi purché:
la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per lo Stato membro interessato, e
la potenza motrice di una nave di sostituzione non superi in alcun momento 221 kW.
3.5. Il motore di una nave figurante nell’elenco di cui al punto 3.2 può essere sostituito purché:
a seguito della sostituzione di un motore la potenza motrice della nave non superi in alcun momento 221 kW, e
la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 3.3, lettera a), per lo Stato membro interessato.
3.6. Nella sottodivisione 28-1 è vietata la pesca con reti da traino in acque aventi profondità inferiore a 20 m.
4. Restrizioni geografiche applicabili alle attività di pesca
4.1. È vietato l’esercizio di qualsiasi attività di pesca dal 1o maggio al 31 ottobre ogni anno nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, da misurare in base al sistema di coordinate WGS84:
Zona 1:
Zona 2:
Zona 3:
4.2. È autorizzata la pesca diretta del salmone con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a 157 mm o con palangari derivanti. Non è consentito tenere a bordo altri attrezzi.
4.3. È vietata la pesca diretta del merluzzo bianco con gli attrezzi specificati al punto 5.2.
5. Restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato
5.1. È vietato conservare a bordo le seguenti specie di pesci se catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:
|
Specie |
Zona geografica |
Periodo |
|
Passera pianuzza |
Sottodivisioni da 26 a 29 a sud di 59°30′ N |
Dal 15 febbraio al 15 maggio |
|
Sottodivisione 32 |
Dal 15 febbraio al 31 maggio |
|
|
Rombo chiodato |
Sottodivisioni 25, 26 e 28 a sud di 56°50′ N |
Dal 1o giugno al 31 luglio |
5.2. È vietata la pesca diretta con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi dimensione di maglia del sacco pari o superiore a 90 mm o con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli aventi dimensione di maglia pari o superiore a 90 mm. Le catture accessorie di passera pianuzza e rombo chiodato possono essere conservate a bordo e sbarcate entro un limite del 10 % in peso vivo del totale delle catture conservate a bordo durante i periodi di cui al punto 6.1.
6. Restrizioni applicabili alla pesca dell’anguilla
È vietata la conservazione a bordo di anguille catturate con attrezzi mobili. Gli esemplari di anguilla catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
ALLEGATO IX
MAR MEDITERRANEO
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
|
Specie |
Tutta la zona |
|
Spigola (Dicentrarchus labrax) |
25 cm |
|
Sparaglione (Diplodus annularis) |
12 cm |
|
Sarago pizzuto (Diplodus puntazzo) |
18 cm |
|
Sarago maggiore (Diplodus sargus) |
23 cm |
|
Sarago testa nera (Diplodus vulgaris) |
18 cm |
|
Acciuga (Engraulis encrasicolus) |
9 cm (1) |
|
Cernie (Epinephelus spp.) |
45 cm |
|
Mormora (Lithognathus mormyrus) |
20 cm |
|
Nasello (Merluccius merluccius) |
20 cm |
|
Triglie (Mullus spp.) |
11 cm |
|
Pagello (Pagellus acarne) |
17 cm |
|
Occhialone (Pagellus bogaraveo) |
33 cm |
|
Pagello fragolino (Pagellus erythrinus) |
15 cm |
|
Pagro mediterraneo (Pagrus pagrus) |
18 cm |
|
Cernia di fondale (Polyprion americanus) |
45 cm |
|
Sardina (Sardina pilchardus) |
|
|
Sgombro (Scomber spp.) |
18 cm |
|
Sogliola (Solea vulgaris) |
20 cm |
|
Orata (Sparus aurata) |
20 cm |
|
Sugarello (Trachurus spp.) |
15 cm |
|
Scampo (Nephrops norvegicus) |
20 mm LC (3) |
|
70 mm LT (3) |
|
|
Astice (Homarus gammarus) |
105 mm LC (3) |
|
300 mm LT (3) |
|
|
Aragosta (Palinuridae) |
90 mm LC (3) |
|
Gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
20 mm LC (3) |
|
Cappasanta (Pecten jacobeus) |
10 cm |
|
Vongole (Venerupis spp.) |
25 mm |
|
Vongole (Venus spp.) |
25 mm |
|
(1)
Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 110 esemplari per kg.
(2)
Gli Stati membri possono convertire la taglia minima di riferimento per la conservazione in 55 esemplari per kg.
(3)
LC – lunghezza del carapace; LT – lunghezza totale.
(4)
Questa taglia minima di riferimento per la conservazione non si applica al novellame di sardine sbarcato ai fini del consumo umano se tale novellame è catturato con sciabiche da natante o sciabiche da spiaggia e autorizzato conformemente a disposizioni nazionali stabilite in un piano di gestione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, a condizione che lo stock di sardine in questione rientri nei limiti biologici di sicurezza. |
|
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
Nel Mar Mediterraneo si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.
|
Dimensione di maglia (1) |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Sacco a maglie quadrate di almeno 40 mm (2) |
Tutta la zona |
Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm2 |
|
Almeno 20 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta della sardina e dell’acciuga |
|
(1)
È vietato l’uso di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 3 mm o con fili accoppiati, o di pezze di rete con spessore del filo ritorto superiore a 6 mm in qualsiasi parte di una rete a strascico.
(2)
Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm). |
||
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 14 mm |
Tutta la zona |
Nessuna |
3. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse
Nel Mar Mediterraneo si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti da posta fisse a imbrocco.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Nessuna |
4. Salvo altrimenti stabilito a norma dell’articolo 15 del presente regolamento, continuano ad applicarsi le deroghe esistenti alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 per sciabiche da natante e sciabiche da spiaggia che rientrano in un piano di gestione di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e concesse nel quadro dell’articolo 9 di tale regolamento.
PARTE C
Restrizioni applicabili all’uso degli attrezzi da pesca
1. Restrizioni applicabili all’uso di draghe
La larghezza massima delle draghe è di 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca diretta di spugne.
2. Restrizioni applicabili all’uso di reti da circuizione a chiusura
La lunghezza delle reti da circuizione a chiusura e delle reti da circuizione senza chiusura è limitata a 800 m per un’altezza di 120 m, tranne nel caso delle reti da circuizione a chiusura utilizzate per la pesca diretta del tonno.
3. Restrizioni applicabili all’uso di reti fisse
3.1. È vietato l’uso delle reti fisse di seguito specificate:
tramagli di altezza superiore a 4 m;
reti da posta fisse a imbrocco o reti combinate a imbrocco e a tramaglio di altezza superiore a 10 m, ad eccezione delle reti di lunghezza inferiore a 500 m, per le quali è autorizzata un’altezza massima di 30 m.
3.2. È vietato utilizzare reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli in cui lo spessore del filo ritorto superi 0,5 mm.
3.3. È vietato tenere a bordo o calare più di 2 500 m di reti combinate a imbrocco e a tramaglio e di 6 000 m di reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli.
4. Restrizioni applicabili all’uso di palangari
4.1. Alle navi operanti con palangari fissi è vietato tenere a bordo o utilizzare più di 5 000 ami, eccetto nel caso di navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 3 giorni, che possono tenere a bordo o utilizzare al massimo 7 000 ami.
4.2. Alle navi operanti con palangari di superficie è vietato tenere a bordo o utilizzare un numero di ami superiore a quello di seguito indicato:
2 500 ami nella pesca diretta del pesce spada, e
5 000 ami nella pesca diretta del tonno bianco.
4.3. Le navi che effettuano bordate di pesca di durata superiore a 2 giorni possono tenere a bordo un numero equivalente di ami di riserva.
5. Restrizioni applicabili all’uso di nasse
È vietato tenere a bordo o calare più di 250 nasse per peschereccio per la cattura di crostacei di acque profonde.
6. Restrizioni applicabili alla pesca diretta dell’occhialone
È vietata la pesca diretta dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) con i seguenti attrezzi:
7. Restrizioni applicabili alla pesca con fucili subacquei
È vietata la pesca con fucili subacquei se usati in combinazione con respiratori subacquei (aqualung) oppure di notte, dal tramonto all’alba.
ALLEGATO X
MAR NERO
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
|
Specie |
Taglia minima di riferimento per la conservazione |
|
Rombo chiodato (Scophtalmus maximus) |
45 cm |
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati per stock demersali
Nel Mar Nero si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 40 mm |
Tutta la zona |
Su richiesta debitamente giustificata del proprietario del peschereccio, in alternativa al sacco a maglie quadrate di 40 mm può essere utilizzato un sacco a maglie a losanga di 50 mm () |
|
(1)
Può essere tenuto a bordo o utilizzato un unico tipo di rete (a maglie quadrate di 40 mm o a maglie a losanga di 50 mm). |
||
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse
Nel Mar Nero si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 400 mm |
Tutta la zona |
Reti da posta fisse a imbrocco se utilizzate per la cattura del rombo chiodato |
3. Restrizioni applicabili all’uso di reti da traino e draghe
È vietato l’uso di reti da traino e draghe a profondità superiori a 1 000 m.
ALLEGATO XI
ACQUE DELL’UNIONE NELL’OCEANO INDIANO E NELL’ATLANTICO OCCIDENTALE
PARTE A
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
Nelle acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale si applicano le dimensioni di maglia di seguito indicate.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 100 mm |
Tutte le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia |
Nessuna |
|
Almeno 45 mm |
Tutte le acque al largo della costa del dipartimento francese della Guyana soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia |
Pesca diretta del gamberetto (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) |
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti da circuizione
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 14 mm |
Tutta la zona |
Nessuna |
PARTE B
Zone di divieto o di limitazione della pesca
Restrizioni applicabili alle attività di pesca nella zona di 24 miglia al largo di Mayotte
Ai pescherecci è vietato utilizzare reti da circuizione su banchi di tonni e specie affini nella zona compresa entro 24 miglia nautiche dalle coste di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali.
ALLEGATO XII
ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC
PARTE A
Taglie minime di riferimento per la conservazione
|
Specie |
NEAFC |
|
Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) |
30 cm |
|
Molva (Molva molva) |
63 cm |
|
Molva azzurra (Molva molva) |
70 cm |
|
Sgombro (Scomber spp.) |
30 cm |
|
Aringa (Clupea harengus) |
20 cm |
PARTE B
Dimensioni di maglia
1. Dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati
Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le dimensioni di maglia del sacco di seguito indicate.
|
Dimensione di maglia del sacco |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 100 mm |
Tutta la zona |
Nessuna |
|
Almeno 35 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di melù |
|
Almeno 32 mm |
CIEM Sottozone 1 e 2 |
Pesca diretta gamberetto boreale (Pandalus borealis) L’attrezzo deve essere dotato di una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 22 mm |
|
Almeno 16 mm |
Tutta la zona |
Pesca diretta di sgombro, capelin e argentina |
2. Dimensioni di maglia di riferimento per le reti fisse
Nella zona di regolamentazione NEAFC si applicano le seguenti dimensioni di maglia per le reti fisse.
|
Dimensione di maglia |
Zona geografica |
Condizioni |
|
Almeno 220 mm |
Tutta la zona |
Nessuna |
PARTE C
Zone di divieto o di limitazione della pesca
1. Misure per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti
1.1. È vietata la cattura dello scorfano nelle acque internazionali della sottozona CIEM 5 e nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 12 e 14.
In deroga al primo comma, la cattura dello scorfano è consentita dall’11 maggio al 31 dicembre nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84 («zona di conservazione dello scorfano»):
1.2. In deroga al punto 1.1, la pesca dello scorfano può essere autorizzata, mediante un atto giuridico dell’Unione, al di fuori della zona di conservazione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti dall’11 maggio al 31 dicembre di ogni anno sulla base dei pareri scientifici e purché la NEAFC abbia definito un piano di ricostituzione per quanto concerne lo scorfano in tale zona geografica. Partecipano a questa attività di pesca solo i pescherecci dell’Unione debitamente autorizzati dal rispettivo Stato membro e notificati alla Commissione come previsto ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010.
1.3. È vietato l’uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.
1.4. Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
1.5. I comandanti dei pescherecci operanti al di fuori della zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente la dichiarazione delle catture di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. La dichiarazione indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall’ultima comunicazione.
1.6. Oltre alle disposizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
1.7. Le dichiarazioni di cui al punto 1.6 sono effettuate conformemente alle norme pertinenti.
2. Disposizioni speciali per la protezione della molva azzurra
2.1. Dal 1o marzo al 31 maggio di ogni anno è vietato detenere a bordo qualsiasi quantitativo di molva azzurra superiore a 6 tonnellate per bordata di pesca nelle zone della divisione CIEM 6a delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
bordo della piattaforma continentale scozzese
bordo del Rosemary bank
Ad esclusione della zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
2.2. Se la molva azzurra è soggetta all’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il punto 2.1 non si applica.
È vietata la pesca di molva azzurra con qualsiasi attrezzo da pesca, nel periodo e nelle zone specificati nel punto 2.1.
2.3. All’ingresso nelle zone di cui al punto 2.1 e all’uscita dalle medesime i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo la data, l’ora e il luogo di entrata e di uscita.
2.4. Nelle due zone di cui al punto 2.1, se un peschereccio raggiunge 6 tonnellate di molva azzurra:
cessa immediatamente l’attività di pesca ed esce dalla zona;
non può rientrare in nessuna delle due zone fino a quando le catture non siano state sbarcate;
non può riversare in mare alcun quantitativo di molva azzurra.
2.5. Gli osservatori di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2336 che sono assegnati ai pescherecci presenti in una delle zone di cui al punto 1, provvedono, per campioni adeguati delle catture di molva azzurra, a misurare i pesci presenti nei campioni e a stabilire lo stadio di maturità sessuale dei pesci sottoposti a sottocampionamento. Sulla base del parere formulato dallo CSTEP, gli Stati membri stabiliscono protocolli particolareggiati per il campionamento e il raffronto dei risultati.
2.6. Dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno è vietato l’uso di reti a strascico, palangari e reti da imbrocco nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
3. Misure per la pesca dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2
3.1. La pesca diretta dello scorfano nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 è autorizzata solo nel periodo tra il 1o luglio e il 31 dicembre di ogni anno per i pescherecci che hanno praticato precedentemente la pesca dello scorfano nella zona di regolamentazione NEAFC.
3.2. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell’ambito di altre attività di pesca a un massimo dell’1 % del totale delle catture detenute a bordo.
3.3. Per lo scorfano catturato nell’ambito di tale attività, il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, è pari a 1,70.
3.4. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1236/2010, i comandanti dei pescherecci che praticano questa attività di pesca comunicano le loro catture su base giornaliera.
3.5. Oltre all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1236/2010, l’autorizzazione della pesca dello scorfano è valida soltanto se le dichiarazioni trasmesse dai pescherecci sono conformi all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e sono registrate in conformità del relativo articolo 9, paragrafo 3.
3.6. Gli Stati membri provvedono affinché, a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera, osservatori scientifici raccolgano informazioni scientifiche che comprendano almeno dati rappresentativi della composizione per sesso, età e lunghezza in relazione alla profondità. Tali informazioni sono trasmesse al CIEM dalle autorità competenti degli Stati membri.
3.7. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC notifica alle parti contraenti NEAFC che il totale ammissibile di catture (TAC) è stato integralmente utilizzato. Gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera a decorrere da tale data.
4. Zona di protezione dell’eglefino di Rockall nella sottozona CIEM 6
È vietata ogni attività di pesca, eccetto quella con palangari, nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
PARTE D
Zone di divieto per la protezione di habitat sensibili
1. Sono vietate la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta fisse a imbrocco e i palangari fissi, nelle zone seguenti delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
Parte della dorsale di Reykyanes:
Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:
Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale sub-polare):
Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:
Montagne marine di Altair:
Montagne marine di Antialtair:
Hatton Bank:
North West Rockall:
South-West Rockall (Empress of Britain Bank):
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Edoràs bank
Southwest Rockall Bank
Zona 1
Zona 2
Hatton-Rockall Basin
Zona 1
Zona 2
Hatton Bank 2
Zona 1
Zona 2
Logachev Mound:
West Rockall Mound:
2. Qualora, nel corso di operazioni di pesca nelle zone di pesca di fondo nuove ed esistenti all’interno della zona di regolamentazione NEAFC, la quantità di corallo vivo o di spugna viva catturati per ogni singola operazione di pesca ecceda 60 kg di corallo vivo e/o 800 kg di spugna viva, il peschereccio informa il suo Stato di bandiera, cessa l’attività di pesca e si sposta di almeno due miglia nautiche dalla posizione che in base ai dati disponibili risulta la più vicina alla posizione esatta in cui è stata fatta la cattura.
ALLEGATO XIII
MISURE DI MITIGAZIONE PER RIDURRE LE CATTURE ACCIDENTALI DI SPECIE SENSIBILI
Al fine di monitorare e ridurre le catture accidentali di specie sensibili si applicano le seguenti misure.
Le misure descritte nelle parti A, B e C.
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili.
Sulla base di prove scientifiche, convalidate dal CIEM, dallo CSTEP o nel quadro della CGPM, che evidenzino gli impatti negativi degli attrezzi da pesca su specie sensibili, gli Stati membri presentano raccomandazioni comuni per ulteriori misure di mitigazione volte a ridurre le catture accidentali delle specie in questione o nella zona interessata, conformemente all’articolo 15 del presente regolamento.
Gli Stati membri monitorano e valutano l’efficacia delle misure di mitigazione istituite ai sensi del presente allegato.
PARTE A
Cetacei
1. Attività di pesca per le quali è obbligatorio l’uso di dispositivi acustici di dissuasione
1.1. È fatto divieto:
ai pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 m di utilizzare gli attrezzi da pesca nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati dispositivi acustici di dissuasione.
|
Zona |
Attrezzo |
|
Mar Baltico: acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa svedese situato a 13° di longitudine E e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso sud fino a 55° di latitudine N; verso est fino a 14° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia; e acque delimitate da una linea che parte da un punto della costa orientale della Svezia situato a 55° 30′ di latitudine N e prosegue consecutivamente nelle seguenti direzioni: verso est fino a 15° di longitudine E, verso nord fino a 56° di latitudine N, verso est fino a 16° di longitudine E, verso nord fino alla costa della Svezia |
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti |
|
Sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico (eccetto zona di cui sopra) |
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti |
|
Sottozona CIEM 4 e divisione CIEM 3a (solo dal 1o agosto al 31 ottobre) |
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, ovvero una combinazione di tali reti, la cui lunghezza complessiva non supera 400 m |
|
|
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti ≥ 220 mm |
|
Divisioni CIEM 7e, 7f, 7 g, 7 h e 7 j |
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti |
|
Divisione CIEM 7d |
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti |
a tutti i pescherecci di utilizzare gli attrezzi da pesca nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati dispositivi acustici di dissuasione.
|
Zona |
Attrezzo |
|
|
A ovest e a est del banco di sabbia Ryf Mew (baia di Puck interna ed esterna, all’interno e all’esterno del sito Natura 2000 Zatoka Pucka Półwysep Helski (PLH220032)] La zona è definita come la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate: |
Reti fisse () |
|
|
— 54,606030° N |
— 18,803830° E |
|
|
— 54,631210° N |
— 18,772230° E |
|
|
— 54,681520° N |
— 18,711720° E |
|
|
— 54,694090° N |
— 18,690050° E |
|
|
— 54,701420° N |
— 18,652120° E |
|
|
— 54,717640° N |
— 18,628640° E |
|
|
— 54,789790° N |
— 18,418240° E |
|
|
— 54,770450° N |
— 18,412820° E |
|
|
— 54,754770° N |
— 18,392950° E |
|
|
— 54,727580° N |
— 18,390240° E |
|
|
— 54,721830° N |
— 18,402890° E |
|
|
— 54,720780° N |
— 18,416430° E |
|
|
— 54,705080° N |
— 18,436300° E |
|
|
— 54,695130° N |
— 18,467000° E |
|
|
— 54,687800° N |
— 18,460680° E |
|
|
— 54,660040° N |
— 18,457070° E |
|
|
— 54,633310° N |
— 18,463390° E |
|
|
— 54,628590° N |
— 18,469710° E |
|
|
— 54,632780° N |
— 18,510350° E |
|
|
— 54,615480° N |
— 18,507640° E |
|
|
— 54,584510° N |
— 18,537440° E |
|
|
— 54,550380° N |
— 18,554600° E |
|
|
— 54,541970° N |
— 18,543760° E |
|
|
— 54,510950° N |
— 18,543760° E |
|
|
— 54,486220° N |
— 18,564530° E |
|
|
— 54,592910° N |
— 18,808350° E |
|
|
Nel sito Natura 2000 «Sydvästskånes utsjövatten» (SE0430187) tale divieto si applica tra il 1o maggio e il 31 ottobre. La zona è definita come la zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate: |
Reti fisse () |
|
|
— 55,35106° N |
— 12,97893° E |
|
|
— 55,22202° N |
— 13,53572° E |
|
|
— 55,01445° N |
— 13,39068° E |
|
|
— 55,01099° N |
— 13,20750° E |
|
|
— 55,07472° N |
— 13,16464° E |
|
|
— 55,12709° N |
— 12,97429° E |
|
|
— 55,09678° N |
— 12,97513° E |
|
|
— 55,16606° N |
— 12,79373° E |
|
|
— 55,24938° N |
— 12,67606° E |
|
|
— 55,30773° N |
— 12,63771° E |
|
|
— 55,33667° N |
— 12,64080° E |
|
|
— 55,34481° N |
— 12,69023° E |
|
|
— 55,30593° N |
— 12,70856° E |
|
|
— 55,27558° N |
— 12,80246° E |
|
|
— 55,26932° N |
— 12,88011° E |
|
|
— 55,27786° N |
— 12,92801° E |
|
|
(1)
Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.. |
||
1.2. Il punto 1.1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l’autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l’uccisione accidentale di cetacei.
1.3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare e valutare, attraverso studi scientifici o progetti pilota, gli effetti nel tempo dell’uso di dispositivi acustici di dissuasione nelle attività di pesca e nelle zone interessate.
2. Attività di pesca da sorvegliare
2.1. Su base annua sono svolti programmi di sorveglianza istituiti per pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 m al fine di sorvegliare le catture accessorie di cetacei, per le attività di pesca e alle condizioni di cui sotto.
|
Zona |
Attrezzo |
|
Sottozone CIEM 6, 7 e 8 |
Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) |
|
Mar Mediterraneo (ad est della linea situata a 5° 36′ di longitudine ovest) |
Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) |
|
Divisioni CIEM 6a, 7a e 7b, 8a, 8b e 8c, e 9a |
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm |
|
Sottozona CIEM 4, divisione 6a e sottozona 7 ad eccezione delle divisioni 7c e 7k |
Reti da posta derivanti |
|
Sottozone CIEM 3a, 3b, 3c 3d a sud di 59° N, 3d a nord di 59° (solo dal 1o giugno al 30 settembre), e sottozone 4 e 9 |
Reti da traino pelagiche (a un solo natante e a coppia) |
|
Sottozone CIEM 6, 7, 8 e 9 |
Reti a strascico a grande apertura verticale |
|
Sottozona CIEM 3b, 3c e 3d |
Reti da posta fisse a imbrocco o reti da posta fisse impiglianti, con dimensioni delle maglie pari o superiori a 80 mm |
2.2. Il punto 2.1 non si applica alle operazioni di pesca condotte unicamente a fini di ricerca scientifica con l’autorizzazione e sotto la responsabilità dello Stato membro o degli Stati membri interessati e che hanno come obiettivo la messa a punto di nuove misure tecniche per ridurre la cattura o l’uccisione accidentale di cetacei.
3. Misure speciali nel Mar Baltico
L’esercizio della pesca è consentito solo con nasse, trappole e palangari nelle seguenti zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
«Midsjöbank settentrionale»:
|
— 56,241° N |
— 17,042° E |
|
— 56,022° N |
— 17,202° E |
|
— 56,380° N |
— 17,675° E |
|
— 56,145° N |
— 17,710° E |
È vietato l’esercizio della pesca con tutti i tipi di reti fisse ( 20 ) nelle seguenti zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema WGS84:
sito Natura 2000 «Hoburgs bank och Midsjöbankarna» (SE0330308)
|
— 55,64194° N |
— 17,55060° E |
|
— 55,77718° N |
— 17,45729° E |
|
— 55,80195° N |
— 17,32586° E |
|
— 55,69214° N |
— 17,11479° E |
|
— 55,54258° N |
— 17,18434° E |
|
— 55,50003° N |
— 17,00016° E |
|
— 55,37749° N |
— 16,58925° E |
|
— 56,01093° N |
— 16,61700° E |
|
— 56,45158° N |
— 17,14420° E |
|
— 56,50419° N |
— 18,05446° E |
|
— 56,84110° N |
— 18,08191° E |
|
— 56,82638° N |
— 18,64635° E |
|
— 56,67028° N |
— 18,75222° E |
|
— 56,40337° N |
— 18,60704° E |
|
— 55,79712° N |
— 18,03668° E |
|
— 55,78242° N |
— 17,99611° E |
|
— 55,64194° N |
— 17,55060° E |
«Midsjöbank meridionale»
Il Midsjöbank meridionale è definito come la parte svedese del Midsjöbank meridionale che copre tutte le acque comprese tra il sito Natura 2000 «Hoburgs bank och Midsjöbankarna» (SE0330308) e il confine tra Svezia e Polonia. Le acque polacche sono delimitate come la zona che è compresa nelle seguenti coordinate:
|
— 55,377° N |
— 16,589° E |
|
— 55,466° N |
— 17,538° E |
|
— 55,797° N |
— 18,037° E |
Tra il 1o novembre e il 31 gennaio è vietato l’esercizio della pesca con reti fisse (20) nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti serie di coordinate:
sito Natura 2000 «Adler Grund e Rønne Banke» (DK00VA261)
|
— 55,035336° N |
— 14,459815° E |
|
— 54,971063° N |
— 14,607236° E |
|
— 54,812483° N |
— 14,413654° E |
|
— 54,812496° N |
— 14,171885° E |
sito Natura 2000 «Adlergrund» (DE1251301)
|
— 55,64194° N |
— 17,55060° E |
|
— 55,77718° N |
— 17,45729° E |
|
— 55,80195° N |
— 17,32586° E |
|
— 55,69214° N |
— 17,11479° E |
|
— 55,54258° N |
— 17,18434° E |
|
— 55,50003° N |
— 17,00016° E |
|
— 55,37749° N |
— 16,58925° E |
|
— 56,01093° N |
— 16,61700° E |
|
— 56,45158° N |
— 17,14420° E |
|
— 56,50419° N |
— 18,05446° E |
|
— 56,84110° N |
— 18,08191° E |
|
— 56,82638° N |
— 18,64635° E |
|
— 56,67028° N |
— 18,75222° E |
|
— 56,40337° N |
— 18,60704° E |
|
— 55,79712° N |
— 18,03668° E |
|
— 55,78242° N |
— 17,99611° E |
|
— 55,64194° N |
— 17,55060° E |
sito Natura 2000 «Westliche Rönnebank» (DE1249301)
|
— 54,70283° N |
— 14,10320° E |
|
— 54,64811° N |
— 13,99096° E |
|
— 54,66159° N |
— 13,97909° E |
|
— 54,67779° N |
— 13,96169° E |
|
— 54,69590° N |
— 13,93852° E |
|
— 54,70927° N |
— 13,91839° E |
|
— 54,71866° N |
— 13,90198° E |
|
— 54,74805° N |
— 13,96202° E |
|
— 54,77042° N |
— 14,00388° E |
|
— 54,76700° N |
— 14,00920° E |
|
— 54,72013° N |
— 14,07838° E |
|
— 54,70283° N |
— 14,10320° E |
sito Natura 2000 «Pommersche Bucht mit Oderbank» (DE1652301)
|
— 54,12615° N |
— 14,20141° E |
|
— 54,23882° N |
— 14,16802° E |
|
— 54,27765° N |
— 14,06962° E |
|
— 54,44113° N |
— 14,07828° E |
|
— 54,50001° N |
— 14,05618° E |
|
— 54,50001° N |
— 14,05786° E |
|
— 54,50000° N |
— 14,74218° E |
|
— 54,49839° N |
— 14,74796° E |
|
— 54,38175° N |
— 14,59768° E |
|
— 54,16732° N |
— 14,35027° E |
|
— 54,12576° N |
— 14,23746° E |
|
— 54,12608° N |
— 14,20783° E |
|
— 54,12615° N |
— 14,20141° E |
sito Natura 2000 «Greifswalder Boddenrandschwelle und Teile der Pommerschen Bucht» (DE1749302)
La zona marina delimitata:
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
|
— 54,34995° N |
— 13,75007° E |
|
— 54,35002° N |
— 13,78340° E |
|
— 54,31672° N |
— 13,88336° E |
|
— 54,25958° N |
— 14,00053° E |
|
— 54,27765° N |
— 14,06962° E |
|
— 54,23882° N |
— 14,16802° E |
|
— 54,12615° N |
— 14,20141° E |
|
— 54,18295° N |
— 13,98338° E |
|
— 54,14431° N |
— 13,86995° E |
|
— 54,14633° N |
— 13,83198° E |
|
— 54,14714° N |
— 13,83127° E |
|
— 54,15004° N |
— 13,82926° E |
|
— 54,15088° N |
— 13,82880° E |
|
— 54,15144° N |
— 13,82881° E |
|
— 54,18832° N |
— 13,82347° E |
|
— 54,18832° N |
— 13,82346° E |
|
— 54,19374° N |
— 13,82268° E |
|
— 54,21375° N |
— 13,80557° E |
|
— 54,23009° N |
— 13,79156° E |
|
— 54,23160° N |
— 13,77499° E |
|
— 54,23358° N |
— 13,75603° E |
|
— 54,27407° N |
— 13,72601° E |
dalla linea costiera compresa tra 54,35002° N 13,72601° E e 54,27765° N 13,75007° E
sito Natura 2000 «Ostoja na Zatoce Pomorskiej» (PLH990002).
La zona marina delimitata:
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
|
— 54,32395° N |
— 15,38526° E |
|
— 54,25835° N |
— 15,38440° E |
|
— 54,24455° N |
— 15,38422° E |
|
— 54,19953° N |
— 15,38237° E |
|
— 54,16881° N |
— 15,38111° E |
|
— 54,15807° N |
— 15,38067° E |
|
— 54,15804° N |
— 15,38067° E |
dalla costa compresa tra 54,15804° N 15.38067° E e 54,00013° N 14.65346° E
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
|
— 54,00013° N |
— 14,65346° E |
|
— 53,99989° N |
— 14,65269° E |
|
— 53,99982° N |
— 14,65200° E |
|
— 53,99987° N |
— 14,65201° E |
|
— 54,01629° N |
— 14,64664° E |
|
— 53,97913° N |
— 14,49071° E |
|
— 53,95057° N |
— 14,43891° E |
|
— 53,93854° N |
— 14,45827° E |
dalla costa compresa tra 53.93854° N 14,45827° E e 53,92176° N 14,28495° E
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, in ordine di colonna:
|
— 53,92176° N |
— 14,28495° E |
— 54,48498° N |
— 14,79511° E |
— 54,47014° N |
— 14,85220° E |
|
— 53,92905° N |
— 14,28883° E |
— 54,48476° N |
— 14,79733° E |
— 54,47135° N |
— 14,85316° E |
|
— 53,93619° N |
— 14,29442° E |
— 54,48434° N |
— 14,79876° E |
— 54,47238° N |
— 14,85454° E |
|
— 53,94698° N |
— 14,30494° E |
— 54,48346° N |
— 14,80031° E |
— 54,47294° N |
— 14,85603° E |
|
— 53,94830° N |
— 14,31365° E |
— 54,48261° N |
— 14,80164° E |
— 54,47313° N |
— 14,85830° E |
|
— 53,95213° N |
— 14,33902° E |
— 54,48179° N |
— 14,80253° E |
— 54,47319° N |
— 14,86005° E |
|
— 53,97892° N |
— 14,33091° E |
— 54,48092° N |
— 14,80321° E |
— 54,47303° N |
— 14,86222° E |
|
— 53,97914° N |
— 14,33084° E |
— 54,47987° N |
— 14,80368° E |
— 54,47261° N |
— 14,86469° E |
|
— 54,10243° N |
— 14,29333° E |
— 54,47887° N |
— 14,80444° E |
— 54,47191° N |
— 14,86718° E |
|
— 54,12747° N |
— 14,28383° E |
— 54,47743° N |
— 14,80590° E |
— 54,47115° N |
— 14,86915° E |
|
— 54,12688° N |
— 14,25228° E |
— 54,47594° N |
— 14,80723° E |
— 54,47031° N |
— 14,87098° E |
|
— 54,12728° N |
— 14,24162° E |
— 54,47431° N |
— 14,80922° E |
— 54,46938° N |
— 14,87249° E |
|
— 54,16731° N |
— 14,35028° E |
— 54,47285° N |
— 14,81127° E |
— 54,46819° N |
— 14,87436° E |
|
— 54,16880° N |
— 14,35199° E |
— 54,47083° N |
— 14,81463° E |
— 54,46476° N |
— 14,87841° E |
|
— 54,16889° N |
— 14,35222° E |
— 54,46903° N |
— 14,81781° E |
— 54,46234° N |
— 14,88129° E |
|
— 54,38286° N |
— 14,59913° E |
— 54,46704° N |
— 14,82181° E |
— 54,46009° N |
— 14,88427° E |
|
— 54,49418° N |
— 14,74253° E |
— 54,46523° N |
— 14,82507° E |
— 54,45760° N |
— 14,88823° E |
|
— 54,49380° N |
— 14,74525° E |
— 54,46369° N |
— 14,82837° E |
— 54,45514° N |
— 14,89218° E |
|
— 54,49272° N |
— 14,75092° E |
— 54,46218° N |
— 14,83167° E |
— 54,45298° N |
— 14,89570° E |
|
— 54,49188° N |
— 14,75496° E |
— 54,46121° N |
— 14,83447° E |
— 54,44969° N |
— 14,90148° E |
|
— 54,49095° N |
— 14,75871° E |
— 54,46044° N |
— 14,83791° E |
— 54,44706° N |
— 14,90626° E |
|
— 54,48966° N |
— 14,76338° E |
— 54,46010° N |
— 14,84096° E |
— 54,44515° N |
— 14,90988° E |
|
— 54,48813° N |
— 14,76830° E |
— 54,46010° N |
— 14,84096° E |
— 54,44264° N |
— 14,91458° E |
|
— 54,48735° N |
— 14,77153° E |
— 54,46018° N |
— 14,84560° E |
— 54,44081° N |
— 14,91853° E |
|
— 54,48661° N |
— 14,77585° E |
— 54,46076° N |
— 14,84763° E |
— 54,43878° N |
— 14,92371° E |
|
— 54,48597° N |
— 14,77957° E |
— 54,46185° N |
— 14,84974° E |
— 54,43679° N |
— 14,92842° E |
|
— 54,48525° N |
— 14,78345° E |
— 54,46303° N |
— 14,85090° E |
— 54,43529° N |
— 14,93180° E |
|
— 54,48506° N |
— 14,78639° E |
— 54,46454° N |
— 14,85156° E |
— 54,43364° N |
— 14,93526° E |
|
— 54,48516° N |
— 14,79048° E |
— 54,46628° N |
— 14,85192° E |
— 54,43167° N |
— 14,93970° E |
|
— 54,48510° N |
— 14,79239° E |
— 54,46903° N |
— 14,85211° E |
— 54,43013° N |
— 14,94295° E |
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, in ordine di colonna:
|
— 54,30457° N |
— 15,24969° E |
— 54,31048° N |
— 15,36540° E |
|
— 54,30337° N |
— 15,25282° E |
— 54,31376° N |
— 15,36389° E |
|
— 54,30277° N |
— 15,25502° E |
— 54,31833° N |
— 15,36227° E |
|
— 54,30249° N |
— 15,25746° E |
— 54,32214° N |
— 15,36082° E |
|
— 54,30267° N |
— 15,26188° E |
— 54,32356° N |
— 15,36059° E |
|
— 54,30319° N |
— 15,26968° E |
— 54,32452° N |
— 15,36102° E |
|
— 54,30321° N |
— 15,27431° E |
— 54,32527° N |
— 15,36217° E |
|
— 54,30327° N |
— 15,27860° E |
— 54,32726° N |
— 15,36727° E |
|
— 54,30238° N |
— 15,28297° E |
— 54,32853° N |
— 15,37192° E |
|
— 54,30115° N |
— 15,28744° E |
— 54,32944° N |
— 15,37681° E |
|
— 54,30039° N |
— 15,29080° E |
— 54,33059° N |
— 15,38341° E |
|
— 54,29976° N |
— 15,29354° E |
— 54,33088° N |
— 15,38527° E |
|
— 54,29886° N |
— 15,29724° E |
— 54,33089° N |
— 15,38535° E |
|
— 54,29858° N |
— 15,29968° E |
|
|
|
— 54,29829° N |
— 15,30447° E |
|
|
|
— 54,29812° N |
— 15,31408° E |
|
|
|
— 54,29777° N |
— 15,32068° E |
|
|
|
— 54,29695° N |
— 15,32706° E |
|
|
|
— 54,29610° N |
— 15,33412° E |
|
|
|
— 54,29570° N |
— 15,33741° E |
|
|
|
— 54,29523° N |
— 15,34150° E |
|
|
|
— 54,29497° N |
— 15,34467° E |
|
|
|
— 54,29501° N |
— 15,34994° E |
|
|
|
— 54,29578° N |
— 15,35382° E |
|
|
|
— 54,29752° N |
— 15,35843° E |
|
|
|
— 54,29935° N |
— 15,36192° E |
|
|
|
— 54,30108° N |
— 15,36420° E |
|
|
|
— 54,30289° N |
— 15,36536° E |
|
|
|
— 54,30516° N |
— 15,36587° E |
|
|
|
— 54,30711° N |
— 15,36580° E |
|
|
La parte marina del sito Natura 2000 «Wolin i Uznam» (PLH320019)
La zona è definita come la zona marittima delimitata:
dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate:
|
— 53,93854° N |
— 14,45827° E |
|
— 53,95057° N |
— 14,43891° E |
|
— 53,97913° N |
— 14,49071° E |
|
— 54,01629° N |
— 14,64664° E |
|
— 53,99987° N |
— 14,65201° E |
dalla linea costiera compresa tra 53,93854° N e 14,45827° E
sito Natura 2000 «Pommersche Bucht» (DE1552401)
La zona marittima delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate:
|
— 54,12576° N |
— 14,23746° E |
|
— 54,12615° N |
— 14,20141° E |
|
— 54,23882° N |
— 14,16801° E |
|
— 54,27765° N |
— 14,06962° E |
|
— 54,44109° N |
— 14,07828° E |
|
— 54,44113° N |
— 14,07828° E |
|
— 54,61491° N |
— 14,01307° E |
|
— 54,62898° N |
— 14,00541° E |
|
— 54,64622° N |
— 13,99307° E |
|
— 54,64642° N |
— 13,99285° E |
|
— 54,64811° N |
— 13,99096° E |
|
— 54,72155° N |
— 14,14161° E |
|
— 54,81190° N |
— 14,23910° E |
|
— 54,81190° N |
— 14,41303° E |
|
— 54,65773° N |
— 14,41303° E |
|
— 54,53561° N |
— 14,63560° E |
|
— 54,53208° N |
— 14,62721° E |
|
— 54,50000° N |
— 14,74218° E |
|
— 54,49839° N |
— 14,74796° E |
|
— 54,38175° N |
— 14,59768° E |
|
— 54,16732° N |
— 14,35027° E |
|
— 54,12576° N |
— 14,23746° E |
Tra il 1o novembre e il 30 aprile è vietato l’esercizio della pesca con reti fisse (20) nelle zone delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le serie di coordinate seguenti:
sito Natura 2000 «Sydvästskånes utsjövatten» (SE0430187)
|
— 55,35106° N |
— 12,97893° E |
|
— 55,22202° N |
— 13,53572° E |
|
— 55,01445° N |
— 13,39068° E |
|
— 55,01099° N |
— 13,20750° E |
|
— 55,07472° N |
— 13,16464° E |
|
— 55,12709° N |
— 12,97429° E |
|
— 55,09678° N |
— 12,97513° E |
|
— 55,16606° N |
— 12,79373° E |
|
— 55,24938° N |
— 12,67606° E |
|
— 55,30773° N |
— 12,63771° E |
|
— 55,33667° N |
— 12,64080° E |
|
— 55,34481° N |
— 12,69023° E |
|
— 55,30593° N |
— 12,70856° E |
|
— 55,27558° N |
— 12,80246° E |
|
— 55,26932° N |
— 12,88011° E |
|
— 55,27786° N |
— 12,92801° E |
Gli Stati membri garantiscono che le autorità di controllo possano monitorare le attività dei pescherecci in qualsiasi momento per attuare le misure di cui ai punti da 3.1 a 3.4.
PARTE B
Uccelli marini
Qualora i dati di cui al punto 2 del paragrafo introduttivo del presente allegato, nel quadro di specifiche attività di pesca, un livello di catture accidentali di uccelli marini tale da costituire una seria minaccia per lo stato di conservazione di tali uccelli, gli Stati membri utilizzano cavi scaccia-uccelli e/o palangari zavorrati qualora sia scientificamente dimostrato che tale utilizzo offre benefici per la conservazione in tale zona e, ove possibile e vantaggioso, calano i palangari durante le ore notturne con l’illuminazione minima del ponte necessaria per motivi di sicurezza.
PARTE C
Tartarughe marine
1. Attività per le quali è obbligatorio l’uso di sistemi di esclusione delle tartarughe
1.1. Ai pescherecci è vietato utilizzare gli attrezzi da pesca sottoindicati nelle zone specificate in appresso se non vengono contemporaneamente utilizzati sistemi di esclusione delle tartarughe.
|
Zona |
Specie |
Attrezzo |
|
Acque dell’Unione nell’Oceano indiano e nell’Atlantico occidentale |
Gamberetto (Penaeus spp., Xiphopenaeus kroyeri) |
Tutte le reti da traino per gamberi |
1.2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano disposizioni dettagliate in ordine alle specifiche dei sistemi di cui al punto 1.1.
ALLEGATO XIV
SPECIE PER GLI INDICATORI DI EFFICACIA DELLA SELETTIVITÀ
|
Mare del Nord |
Acque nordoccidentali |
Acque sudoccidentali |
Mar Baltico |
Mar Mediterraneo |
|
Merluzzo bianco |
Merluzzo bianco |
Nasello |
Merluzzo bianco |
Nasello |
|
Eglefino |
Eglefino |
Merlano |
Passera di mare |
Triglia |
|
Merluzzo carbonaro |
Merluzzo carbonaro |
Rombo giallo |
|
|
|
Merlano |
Merlano |
|
|
|
|
Passera di mare |
Passera di mare |
|
|
|
( 1 ) Le divisioni CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
( 2 ) Le zone Copace (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d’alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
( *1 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;
( *2 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;
( *3 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105).»;
( *4 ) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198, 25.7.2019, pag. 105)»;
( 7 ) Ai fini del presente allegato:
( 8 ) Nella pesca con sfogliare, la lunghezza massima dell'asta o la sua lunghezza misurata complessiva, calcolata come somma delle lunghezze di ogni singola asta, non supera 24 metri o non può essere estesa a una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi. Ciò non pregiudica le misure più specifiche stabilite in determinate zone del Mare del Nord.
( 9 ) Nelle sottodivisioni dello Skagerrak e del Kattegat, nella pesca con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm l'attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. In alternativa, nella sottodivisione del Kattegat l'attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre.
( 10 ) Nella sottodivisione del Kattegat, nella pesca con sciabiche aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm l'attrezzo è dotato di un pannello superiore a maglie a losanghe con dimensioni di maglia di almeno 270 mm o di un pannello superiore a maglie quadrate con dimensioni di maglia di almeno 140 mm. In alternativa, l'attrezzo può essere dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo dal 1o agosto al 31 ottobre.
( 11 ) «SepNep»: rete da traino a divergenti che:
( 12 ) Regolamento (UE) 2016/2336 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell’Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell’Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 1).
( 13 ) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).
( 14 ) Da introdurre gradualmente su un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
( 15 ) Nella pesca della rana pescatrice è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm. Nella pesca diretta di merluzzo giallo e nasello nelle divisioni CIEM 7d e 7e è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 110 mm.
( 16 ) Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).
( 17 ) La presente disposizione lascia impregiudicato l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 494/2002.
( 18 ) Per la pesca diretta dello scampo Nephrops norvegicus, l’attrezzo è dotato di un pannello a maglie quadrate di almeno 100 mm o di un dispositivo di selettività equivalente se la pesca è praticata nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d ed 8e. Per la pesca diretta della sogliola con sfogliare, nella metà superiore della parte anteriore della rete è montato un pannello avente una dimensione di maglia di almeno 180 mm.
( 19 ) Nella pesca diretta della rana pescatrice è utilizzata una dimensione di maglia di almeno 220 mm.
( 20 ) Le reti da posta semi-derivanti, classificate nel registro della flotta della Commissione europea come reti da posta fisse (GNS), che sono ancorate al fondale marino da un lato, rientrano nella definizione di reti fisse.