02019R1238 — IT — 09.01.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«prodotto pensionistico individuale» : un prodotto che:
a)
si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un’entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali;
b)
prevede l’accumulo di capitale a lungo termine con l’esplicito obiettivo di generare reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato;
c)
non è uno schema pensionistico obbligatorio o aziendale o professionale; |
2) |
«prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» : prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento; |
3) |
«risparmiatore in PEPP» : persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP; |
4) |
«contratto PEPP» : contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4; |
5) |
«conto PEPP» : conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP; |
6) |
«beneficiario di PEPP» : persona fisica che percepisce prestazioni PEPP; |
7) |
«cliente PEPP» : risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP; |
8) |
«distribuzione di PEPP» : fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione; |
9) |
«prestazioni pensionistiche PEPP» : prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento in una delle forme di cui all’articolo 58, paragrafo 1; |
10) |
«prestazioni PEPP» : prestazioni pensionistiche PEPP e altre prestazioni aggiuntive cui ha diritto un beneficiario di PEPP in conformità del contratto PEPP, in particolare nei casi rigorosamente limitati di possibilità di rimborso anticipato o se il contratto PEPP prevede la copertura dei rischi biometrici; |
11) |
«fase di accumulo» : periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all’inizio della fase di decumulo; |
12) |
«fase di decumulo» : periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito; |
13) |
«rendita» : somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, per esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell’investimento; |
14) |
«prelievo» : importo discrezionale che i beneficiari di PEPP possono ritirare periodicamente entro un certo limite; |
15) |
«fornitore di PEPP» : un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a creare e a distribuire un PEPP; |
16) |
«distributore di PEPP» : un’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a distribuire PEPP non creati dall’impresa stessa, un’impresa di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa ( 1 ); |
17) |
«supporto durevole» : qualsiasi strumento che:
a)
permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;
b)
consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; |
18) |
«autorità competenti» : le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento; |
19) |
«Stato membro di origine del fornitore di PEPP» : lo Stato membro di origine quale definito nel pertinente atto legislativo di cui all’articolo 6, paragrafo 1; |
20) |
«Stato membro di origine del distributore di PEPP» :
a)
se il distributore è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;
b)
se il distributore è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale; |
21) |
«Stato membro ospitante del fornitore di PEPP» : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del fornitore di PEPP, nel quale il fornitore di PEPP fornisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento o per il quale il fornitore di PEPP ha aperto un sottoconto; |
22) |
«Stato membro ospitante del distributore di PEPP» : lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del distributore di PEPP, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento; |
23) |
«sottoconto» : sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto, conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo; |
24) |
«capitale» : contributi di capitale aggregati, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP; |
25) |
«strumenti finanziari» : gli strumenti di cui all’allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ); |
26) |
«depositario» : ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile; |
27) |
«PEPP di base» : opzione di investimento quale definita all’articolo 45; |
28) |
«tecniche di attenuazione del rischio» : tecniche per la riduzione sistematica dell’entità dell’esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi; |
29) |
«rischi biometrici» : rischi relativi a morte, invalidità e/o longevità; |
30) |
«trasferimento presso altro fornitore» : su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l’altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l’articolo 53, paragrafo 4, lettera e); |
31) |
«consulenza» : raccomandazioni personalizzate prestate dal fornitore di PEPP o dal distributore di PEPP al cliente PEPP in merito a uno o più contratti PEPP; |
32) |
«partenariato» : cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell’ambito del servizio di portabilità, di cui all’articolo 19, paragrafo 2; |
33) |
«fattori ambientali, sociali e di governance» o «fattori ESG» : le questioni ambientali, sociali e di governance cui si fa riferimento nell’accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei principi per l’investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite. |
Articolo 3
Disposizioni applicabili
La registrazione, la creazione, la distribuzione e la vigilanza dei PEPP è disciplinata dalle seguenti norme:
il presente regolamento; e
per le materie non disciplinate dal presente regolamento:
il pertinente diritto settoriale dell’Unione, inclusi i corrispondenti atti delegati e di esecuzione;
le leggi adottate dagli Stati membri in applicazione del pertinente diritto settoriale dell’Unione e in applicazione di misure concernenti specificamente i PEPP;
altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.
Articolo 4
Contratto PEPP
Il contratto PEPP include in particolare:
una descrizione del PEPP di base, di cui all’articolo 45, tra cui informazioni relative alla garanzia sul capitale investito o alla strategia di investimento volta a garantire la protezione del capitale;
se del caso, una descrizione delle opzioni alternative di investimento di cui all’articolo 42, paragrafo 2;
le condizioni per la modifica dell’opzione di investimento di cui all’articolo 44;
nei casi in cui il PEPP offra la copertura dei rischi biometrici, i dettagli di tale copertura, comprese le circostanze che la attiverebbero;
una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 58;
le condizioni relative al servizio di portabilità di cui agli articoli da 17 a 20, incluse informazioni sugli Stati membri per cui è disponibile un sottoconto;
le condizioni relative al servizio di trasferimento di cui agli articoli da 52 a 55;
le categorie dei costi e i costi complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;
le condizioni relative alla fase di accumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 47;
le condizioni relative alla fase di decumulo per il sottoconto corrispondente allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 57;
ove applicabile, le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.
CAPO II
REGISTRAZIONE
Articolo 5
Registrazione
La vigilanza sul rispetto del presente regolamento viene effettuata su base continuativa in conformità del capo IX.
Articolo 6
Domanda di registrazione del PEPP
Solo le seguenti imprese finanziarie autorizzate o registrate in base al diritto dell’Unione possono chiedere la registrazione di un PEPP:
gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell’allegato II di tale direttiva;
gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 che, conformemente al diritto nazionale, sono autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a vigilanza. In tal caso, tutte le attività e passività corrispondenti all’attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività dell’ente nel settore delle pensioni;
le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che prestano un servizio di gestione del portafoglio;
le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE;
i gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (GEFIA UE) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE.
Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 del presente articolo presentano la domanda di registrazione del PEPP alle rispettive autorità competenti. La domanda riporta quanto segue:
le clausole contrattuali standard del contratto PEPP che verrà proposto ai risparmiatori in PEPP, come previsto dall’articolo 4;
informazioni sull’identità del richiedente;
informazioni sulle modalità di gestione e di amministrazione del portafoglio e del rischio in relazione al PEPP, incluse le modalità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 42, paragrafo 5, e all’articolo 49, paragrafo 3;
l’elenco degli Stati membri in cui il fornitore di PEPP richiedente intende commercializzare il PEPP, se del caso;
informazioni sull’identità del depositario, se del caso;
le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26;
l’elenco degli Stati membri per cui il fornitore di PEPP richiedente sarà in grado di garantire l’apertura immediata di un sottoconto.
Se la domanda non è completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il richiedente deve fornire informazioni aggiuntive. Quando la domanda è considerata completa, le autorità competenti informano il richiedente.
L’EIOPA non è responsabile per le decisioni di registrazione adottate dalle autorità competenti né può essere chiamata a risponderne.
Se le autorità competenti rifiutano di concedere la registrazione, adottano una decisione motivata che può essere impugnata.
Ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda conformemente al paragrafo 2 è comunicata immediatamente alle autorità competenti. Se le modifiche riguardano le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), le autorità competenti comunicano senza indebito ritardo tali modifiche all’EIOPA.
Articolo 7
Registrazione del PEPP
Articolo 8
Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP
Le autorità competenti adottano una decisione di annullamento della registrazione del PEPP se:
il fornitore di PEPP rinuncia espressamente alla registrazione;
il fornitore di PEPP ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
il fornitore di PEPP ha gravemente o sistematicamente violato il presente regolamento; oppure
il fornitore di PEPP o il PEPP non soddisfa più le condizioni sulla base delle quali è stata concessa la registrazione.
Articolo 9
Denominazione
La denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» in relazione a un prodotto pensionistico individuale può essere utilizzata soltanto se il prodotto pensionistico individuale è stato registrato dall’EIOPA per la distribuzione con la denominazione «PEPP» ai sensi del presente regolamento.
Articolo 10
Distribuzione di PEPP
Articolo 11
Regime prudenziale applicabile alle diverse categorie di fornitori
I fornitori e i distributori di PEPP rispettano le disposizioni del presente regolamento, nonché il pertinente regime prudenziale a essi applicabile conformemente agli atti legislativi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 10, paragrafo 2.
Articolo 12
Pubblicazione delle disposizioni nazionali
Articolo 13
Registro pubblico centrale
CAPO III
FORNITURA TRANSFRONTALIERA E PORTABILITÀ DEL PEPP
SEZIONE I
Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento
Articolo 14
Esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP
Articolo 15
Esercizio della libera prestazione dei servizi da parte degli EPAP e dei GEFIA UE
I fornitori di PEPP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed f), che intendono fornire PEPP ai risparmiatori in PEPP nel territorio di uno Stato membro ospitante per la prima volta in regime di libera prestazione dei servizi e dopo aver notificato la loro intenzione di aprire un sottoconto per tale Stato membro ospitante conformemente all’articolo 21, comunicano alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine le seguenti informazioni:
il nome e l’indirizzo del fornitore di PEPP;
lo Stato membro in cui il fornitore di PEPP intende fornire o distribuire PEPP ai risparmiatori in PEPP.
Qualora rifiutino di comunicare le informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine indicano al fornitore di PEPP interessato, entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni e di tutti i documenti, i motivi di tale rifiuto. Il rifiuto od ogni mancata risposta sono impugnabili in sede giurisdizionale nello Stato membro di origine del fornitore di PEPP.
Articolo 16
Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro d’origine o le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all’EIOPA e chiederne l’assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
SEZIONE II
Portabilità
Articolo 17
Servizio di portabilità
Articolo 18
Fornitura del servizio di portabilità
Articolo 19
Sottoconti del PEPP
Tenuto conto della portata delle funzioni che deve svolgere, il partner è qualificato e in grado di assolvere le funzioni delegate. Il fornitore di PEPP stipula un accordo scritto con il partner. L’accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri del fornitore di PEPP e del partner. L’accordo è conforme alle pertinenti norme e procedure in materia di delega e di esternalizzazione stabilite da o ai sensi del diritto dell’Unione loro applicabile di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Nonostante tale accordo, il fornitore di PEPP è l’unico responsabile del rispetto dei requisiti nell’ambito del presente regolamento.
Articolo 20
Apertura di un nuovo sottoconto
In tal caso, il fornitore di PEPP fornisce gratuitamente al risparmiatore in PEPP il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici di cui all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g), per il sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.
Nel caso in cui non sia disponibile un nuovo sottoconto, il fornitore di PEPP informa il risparmiatore in PEPP del diritto di trasferimento immediato e gratuito e della possibilità di continuare a risparmiare sull’ultimo sottoconto aperto.
Se intende avvalersi della possibilità di aprire un sottoconto, il risparmiatore in PEPP comunica al fornitore di PEPP le seguenti informazioni:
il nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
la data a partire dalla quale i contributi sono indirizzati verso il nuovo sottoconto;
tutte le informazioni pertinenti sulle altre condizioni del PEPP.
Se il fornitore di PEPP non è in grado di garantire l’apertura di un nuovo sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP, quest’ultimo in base alla sua scelta può:
cambiare fornitore di PEPP immediatamente e gratuitamente, nonostante i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 3, sulla frequenza di trasferimento; oppure
continuare a versare contributi sull’ultimo sottoconto aperto.
Articolo 21
Comunicazione alle autorità competenti delle informazioni sulla portabilità
Il fornitore di PEPP include nella notifica le informazioni e i documenti seguenti:
i termini contrattuali standard del contratto PEPP, di cui all’articolo 4, compreso l’allegato per il nuovo sottoconto;
il PEPP KID, che contiene i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente al nuovo sottoconto conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, lettera g);
il prospetto delle prestazioni del PEPP di cui all’articolo 36;
se del caso, informazioni in merito alle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
In assenza dell’avviso di ricevimento di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi dalla data di trasmissione della documentazione di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d’origine informano il fornitore di PEPP che il sottoconto per quello Stato membro può essere aperto.
CAPO IV
OBBLIGHI DI DISTRIBUZIONE E INFORMAZIONE
SEZIONE I
Disposizioni generali
Articolo 22
Principio generale
Nell’attività di distribuzione dei PEPP i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP operano sempre in modo onesto, imparziale e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti PEPP.
Articolo 23
Regime di distribuzione applicabile alle diverse categorie di fornitori di PEPP e distributori di PEPP
Per la distribuzione di PEPP le diverse categorie di fornitori di PEPP e di distributori di PEPP rispettano le seguenti norme:
le imprese di assicurazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme di cui ai capi V e VI della direttiva (UE) 2016/97, a eccezione degli articoli 20, 23 e 25 e dell’articolo 30, paragrafo 3, della stessa direttiva in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme in materia di distribuzione di detti prodotti e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;
le imprese di investimento di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del presente regolamento si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 3 e 4, di detta direttiva, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottato ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento, a eccezione dell’articolo 34, paragrafo 4;
tutti gli altri fornitori di PEPP e distributori di PEPP si conformano al diritto nazionale applicabile di attuazione delle norme sulla commercializzazione e la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, e agli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE, a eccezione dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, al diritto dell’Unione direttamente applicabile adottata ai sensi delle predette norme, e al presente regolamento.
Articolo 24
Distribuzione elettronica e altri supporti durevoli
I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono tutti i documenti e tutte le informazioni di cui al presente capo gratuitamente ai clienti PEPP per via elettronica, purché il cliente PEPP sia in grado di memorizzare le informazioni in modo che siano accessibili per la futura consultazione per un periodo di tempo adeguato e per le finalità a cui sono destinate, e che lo strumento consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
Su richiesta, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP forniscono gratuitamente i documenti e le informazioni anche su altro supporto durevole, compreso il supporto cartaceo. I fornitori di PEPP e i distributori di PEPP informano i clienti PEPP del loro diritto di richiedere gratuitamente una copia di tali documenti su un altro supporto durevole, anche cartaceo.
Articolo 25
Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto
Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del PEPP.
Per ogni PEPP, il processo di approvazione del prodotto precisa il mercato di riferimento individuato, assicura che siano analizzati tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato e che la strategia di distribuzione prevista sia con esso coerente, e prevede misure ragionevoli per assicurare che il PEPP sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
Il fornitore di PEPP comprende i PEPP che offre e li riesamina regolarmente, tenendo conto degli eventi che possano incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato, per valutare almeno se il PEPP sia ancora in linea con le esigenze del mercato di riferimento individuato e se la strategia di distribuzione prevista continui a essere adeguata.
I fornitori di PEPP mettono a disposizione dei distributori di PEPP tutte le informazioni opportune sul PEPP e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento individuato del PEPP.
I distributori di PEPP mettono in atto disposizioni adeguate per ottenere le informazioni di cui al quinto comma e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato di ogni PEPP.
SEZIONE II
Informazioni precontrattuali
Articolo 26
PEPP KID
Per il PEPP di base viene elaborato un PEPP KID separato.
Qualora un fornitore di PEPP offra a un risparmiatore in PEPP una gamma di opzioni di investimento alternative tale che tutte le informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, relative alle opzioni di investimento sottostanti non possono essere fornite all’interno di un unico PEPP KID conciso e autonomo, i fornitori di PEPP producono uno dei seguenti documenti:
un PEPP KID autonomo per ogni opzione di investimento alternativo;
un PEPP KID generico che fornisca almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento alternative e indichi dove e come si possono trovare informazioni precontrattuali più dettagliate relative agli investimenti che sostengono tali opzioni di investimento.
Conformemente all’articolo 24, il PEPP KID è redatto nella forma di un breve documento scritto in modo conciso. Esso:
è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
si incentra sulle informazioni chiave di cui i clienti PEPP necessitano;
è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni e, in particolare, in un linguaggio chiaro, conciso e comprensibile.
Articolo 27
Lingua del PEPP KID
La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del PEPP KID originale.
Articolo 28
Contenuto del PEPP KID
Il PEPP KID è presentato nell’ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.
Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:
«Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.»
Il PEPP KID contiene le seguenti informazioni:
all’inizio del documento: il nome del PEPP, se si tratta o meno di un PEPP di base, l’identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP, informazioni sulle autorità competenti del fornitore del PEPP, il numero di registrazione del PEPP nel registro centrale pubblico e la data del documento;
la dichiarazione: «Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di rimborso limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento»;
in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?» figurano la natura e le caratteristiche principali del PEPP, compresi:
i suoi obiettivi di lungo termine e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un’indicazione dei mercati in cui il fornitore del PEPP investe, nonché una spiegazione delle modalità di determinazione del rendimento;
una descrizione del tipo di risparmiatore in PEPP a cui si intende commercializzare il PEPP, in particolare in termini di capacità di detto risparmiatore di farsi carico di perdite legate a investimenti e di orizzonti d’investimento;
una dichiarazione intesa a precisare:
una descrizione delle prestazioni pensionistiche PEPP, in particolare le possibili forme di erogazione e il diritto di modificare la forma di erogazione di cui all’articolo 59, paragrafo 1;
qualora il PEPP copra il rischio biometrico: i dettagli dei rischi coperti e delle prestazioni assicurative, comprese le circostanze in cui tali prestazioni possono essere richieste;
informazioni sul servizio di portabilità, compreso un riferimento al registro pubblico centrale di cui all’articolo 13, in cui sono contenute le informazioni relative alle condizioni per la fase di accumulo e la fase di decumulo determinate dagli Stati membri conformemente agli articoli 47 e 57;
una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP del riscatto anticipato, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l’eventuale perdita della protezione del capitale e di altri possibili vantaggi e incentivi;
una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP se smette di contribuire al PEPP;
informazioni sui sottoconti disponibili e sui diritti del risparmiatore in PEPP di cui all’articolo 20, paragrafo 5;
informazioni sul diritto di trasferimento del risparmiatore in PEPP e sul diritto di ricevere informazioni sul servizio di trasferimento di cui all’articolo 56;
le condizioni di modifica dell’opzione di investimento prescelta di cui all’articolo 44;
se disponibili, informazioni relative al rendimento degli investimenti del fornitore di PEPP in termini di fattori ESG;
la legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano farlo, la legge che il fornitore di PEPP propone di scegliere;
ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o di cancellazione per il risparmiatore in PEPP;
in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio-rendimento che comprenda i seguenti elementi:
un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di detto indicatore, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente pertinenti per il PEPP e che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio;
la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:
scenari di performance adeguati e le ipotesi su cui sono basati;
ove applicabili, le condizioni relative ai rendimenti per i risparmiatori in PEPP e ai limiti massimi delle prestazioni incorporati;
la precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP può incidere sui versamenti effettivi;
in una sezione intitolata «Cosa accade se [il nome del fornitore di PEPP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione che precisi se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell’investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;
in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l’incidenza composta dei costi complessivi sull’investimento.
Il PEPP KID include un’indicazione chiara che il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP forniscono informazioni che specificano eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l’effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell’investimento;
in una sezione intitolata «Quali sono i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente a [il mio Stato membro di residenza]?»:
in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di contribuzione»:
una descrizione delle condizioni per la fase di accumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 47;
in una sottosezione intitolata: «Requisiti per la fase di erogazione»:
una descrizione delle condizioni per la fase di decumulo, quali stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP conformemente all’articolo 57;
in una sezione intitolata «Come posso presentare un reclamo?»: informazioni su come e a chi un risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo riguardante il PEPP o la condotta del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP.
Al fine di garantire un’applicazione omogenea del presente articolo, l’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e una volta condotti i test sui consumatori e sul settore, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
i dettagli della presentazione, comprese la forma e la lunghezza del documento, e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3;
la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti i) e iii);
la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f);
qualora le informazioni siano presentate in un formato elettronico con stratificazione delle informazioni, quali informazioni devono trovarsi nel primo livello e quali informazioni possono essere fornite nei livelli di dettaglio supplementari.
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura a lungo termine del PEPP, delle capacità dei risparmiatori in PEPP, nonché delle caratteristiche dei PEPP, in modo da consentire ai risparmiatori in PEPP di scegliere tra diverse opzioni di investimento e altre opzioni previste dal PEPP, in particolare qualora tale scelta possa essere effettuata in momenti diversi o modificata in un secondo momento.
L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 29
Documentazione commerciale
La documentazione commerciale che contiene informazioni specifiche relative al PEPP non include alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel PEPP KID o che sminuisca la rilevanza di detto documento. La documentazione commerciale indica che è disponibile un PEPP KID e fornisce informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito web del fornitore del PEPP.
Articolo 30
Revisione del PEPP KID
L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 31
Responsabilità civile
Articolo 32
Contratti PEPP che coprono i rischi biometrici
Se il PEPP KID riguarda un contratto PEPP che copre i rischi biometrici, gli obblighi del fornitore di PEPP nell’ambito della presente sezione valgono esclusivamente nei confronti del risparmiatore in PEPP.
Articolo 33
Fornitura del PEPP KID
L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
SEZIONE III
Consulenza
Articolo 34
Specificazione delle richieste e delle esigenze e prestazione della consulenza
I contratti PEPP proposti sono in linea con le richieste e le esigenze pensionistiche del risparmiatore in PEPP, tenendo conto dei diritti pensionistici che ha maturato.
Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP fornisce inoltre al potenziale risparmiatore in PEPP proiezioni personalizzate relative alle prestazioni pensionistiche per il prodotto raccomandato sulla base della prima data in cui può iniziare la fase di decumulo e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni comprendono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP.
SEZIONE IV
Informazioni nel periodo di validità del contratto
Articolo 35
Disposizioni generali
Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, per tutto il periodo di validità del contratto, il risparmiatore in PEPP è informato tempestivamente dei cambiamenti delle seguenti informazioni:
i termini contrattuali, comprese le condizioni generali e speciali di polizza;
la denominazione o ragione sociale del fornitore di PEPP, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;
informazioni sul modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG.
Articolo 36
Prospetto delle prestazioni del PEPP
Il prospetto delle prestazioni del PEPP include almeno le seguenti informazioni chiave per i risparmiatori in PEPP:
i dati personali del risparmiatore in PEPP e la prima data in cui può avere inizio la fase di decumulo per ogni sottoconto;
il nome e i dati di contatto del fornitore del PEPP e un identificativo del contratto PEPP;
lo Stato membro in cui il fornitore del PEPP è autorizzato o registrato e i nomi delle autorità competenti;
le informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sulla data di cui alla lettera a) e una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni possono differire dal valore finale delle prestazioni PEPP ricevute. Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP;
le informazioni sui contributi versati al conto PEPP dal risparmiatore in PEPP o da terzi nel corso dei 12 mesi precedenti;
la ripartizione di tutti i costi sostenuti, direttamente e indirettamente, dal risparmiatore in PEPP nel corso dei 12 mesi precedenti, indicando i costi di amministrazione, i costi di custodia delle attività, i costi relativi alle operazioni di portafoglio e gli altri costi, nonché la stima dell’incidenza dei costi sulle prestazioni PEPP finali; detti costi dovrebbero essere espressi sia in termini monetari che in percentuale dei contributi versati nel corso dei 12 mesi precedenti;
se del caso, la natura e il meccanismo delle tecniche di garanzia o di attenuazione del rischio di cui all’articolo 46;
se del caso, il numero e il valore delle unità corrispondenti ai contributi dei risparmiatori in PEPP nel corso degli ultimi 12 mesi;
l’importo totale del conto PEPP del risparmiatore in PEPP alla data del prospetto di cui all’articolo 35;
le informazioni relative ai risultati passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP che copre un minimo di dieci anni o, nei casi in cui il PEPP è stato fornito per meno di dieci anni, che copre tutti gli anni per i quali il PEPP è stato fornito. Le informazioni sui risultati passati sono accompagnate dalla dichiarazione «i risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri»;
per i conti PEPP con più di un sottoconto, le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono disaggregate per tutti i sottoconti esistenti;
informazioni sintetiche sulla politica di investimento relativa ai fattori ESG.
L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 37
Informazioni aggiuntive
Il prospetto delle prestazioni del PEPP precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive tra cui:
ulteriori informazioni pratiche sui diritti e le opzioni del risparmiatore in PEPP, anche per quanto riguarda gli investimenti, la fase di decumulo, il servizio di trasferimento e il servizio di portabilità;
i conti annuali e le relazioni annuali del fornitore del PEPP che sono disponibili al pubblico;
una dichiarazione scritta sui principi della politica di investimento del fornitore di PEPP, che illustri almeno informazioni sui metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle passività del PEPP, nonché il modo in cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG;
se del caso, le informazioni circa le ipotesi utilizzate per il calcolo degli importi espressi in termini di rendite, in particolare in ordine al tasso di rendita, alla natura del fornitore di PEPP e alla durata della rendita;
il livello delle prestazioni PEPP in caso di rimborso prima della data di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a).
L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Articolo 38
Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo
Qualora il risparmiatore in PEPP continui a versare contributi o ad assumere il rischio di investimento durante la fase di decumulo, il fornitore di PEPP continua a fornire il prospetto delle prestazioni del PEPP contenente le informazioni pertinenti.
Articolo 39
Informazioni da fornire su richiesta ai risparmiatori in PEPP e ai beneficiari di PEPP
Su richiesta del risparmiatore in PEPP o del beneficiario di PEPP o dei loro rappresentanti, il fornitore di PEPP fornisce le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e informazioni supplementari riguardanti le ipotesi utilizzate per generare le proiezioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d).
SEZIONE V
Segnalazioni alle autorità nazionali
Articolo 40
Disposizioni generali
I fornitori di PEPP comunicano alle loro autorità competenti le informazioni necessarie a fini di vigilanza oltre alle informazioni previste dal pertinente diritto settoriale. Queste informazioni aggiuntive includono, se del caso, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività nell’ambito della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza:
valutare il sistema di governance adottato dai fornitori di PEPP, l’attività che essi esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposti e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.
Oltre ai poteri conferiti loro dal diritto nazionale, le autorità competenti hanno i seguenti poteri:
determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1, che i fornitori di PEPP sono tenuti a comunicare a intervalli predefiniti, al verificarsi di eventi predefiniti o nel corso di indagini sulla situazione di un fornitore di PEPP;
ottenere dai fornitori di PEPP informazioni in merito ai contratti da essi detenuti o in merito ai contratti conclusi con terzi; e
richiedere informazioni a esperti esterni, quali revisori dei conti e attuari.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:
elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;
dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati;
dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.
Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività del fornitore di PEPP, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;
sono accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo;
sono pertinenti, attendibili e comprensibili.
I fornitori di PEPP presentano ogni anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:
per quali Stati membri il fornitore di PEPP offre sottoconti;
il numero di notifiche a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, ricevute dai risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la loro residenza in un altro Stato membro;
il numero di richieste di apertura di un sottoconto e il numero di sottoconti aperti conformemente all’articolo 20, paragrafo 2;
il numero di richieste da parte dei risparmiatori in PEPP per il trasferimento e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 20, paragrafo 5, lettera a);
il numero di richieste di trasferimento da parte dei risparmiatori in PEPP e i trasferimenti effettivi effettuati conformemente all’articolo 52, paragrafo 3.
Le autorità competenti trasmettono le informazioni all’EIOPA.
L’EIOPA, previa consultazione delle altre AEV e delle autorità competenti e una volta conclusi i test sul settore, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della segnalazione a fini di vigilanza.
L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
CAPO V
FASE DI ACCUMULO
SEZIONE I
Regole di investimento per i fornitori di PEPP
Articolo 41
Regole di investimento
I fornitori di PEPP investono le attività corrispondenti al PEPP secondo il principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:
le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori in PEPP. In caso di potenziale conflitto di interessi, il fornitore di PEPP o l’entità che ne gestisce il portafoglio assicura che l’investimento sia effettuato nell’esclusivo interesse dei risparmiatori in PEPP;
nell’ambito del principio della «persona prudente», i fornitori di PEPP tengono conto dei rischi legati alle decisioni di investimento e del potenziale impatto a lungo termine di queste ultime sui fattori ESG;
le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse alla negoziazione sui mercati finanziari regolamentati sono mantenuti a livelli prudenti;
sono possibili investimenti in strumenti derivati nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre i rischi dell’investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Detti strumenti sono valutati in modo prudente, tenendo conto dell’attività sottostante, e inclusi nella valutazione delle attività del fornitore di PEPP. I fornitori di PEPP evitano anche l’eccessiva esposizione al rischio nei confronti di un’unica controparte e verso altre operazioni su derivati;
le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un’eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono il fornitore di PEPP a un’eccessiva concentrazione di rischio;
le attività non sono investite nelle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali individuate nelle conclusioni applicabili del Consiglio sull’elenco delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, né in un paese terzo ad alto rischio con carenze strategiche individuato dal regolamento delegato applicabile della Commissione adottato sulla base dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849;
i fornitori di PEPP non espongono sé stessi e le attività corrispondenti al PEPP a rischi derivanti dal ricorso eccessivo alla leva finanziaria e alla trasformazione delle scadenze.
SEZIONE II
Opzioni di investimento per i risparmiatori in PEPP
Articolo 42
Disposizioni generali
Articolo 43
Scelta dell’opzione di investimento da parte del risparmiatore in PEPP
Dopo aver ricevuto le informazioni e la consulenza pertinenti, il risparmiatore in PEPP sceglie l’opzione di investimento al momento della stipula del contratto PEPP.
Articolo 44
Condizioni per la modifica dell’opzione di investimento scelta
Articolo 45
Il PEPP di base
Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’EIOPA tiene conto dei vari tipi possibili di PEPP, della natura pensionistica a lungo termine del PEPP e delle varie caratteristiche possibili dei PEPP, in particolare delle erogazioni sotto forma di rendite a lungo termine o di prelievi annuali almeno fino all’età corrispondente all’aspettativa di vita media del risparmiatore in PEPP. L’EIOPA valuta inoltre la natura peculiare della protezione del capitale, con particolare riguardo alla garanzia del capitale. L’EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 72 riguardo alla modifica del valore percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla luce delle sue revisioni, al fine di consentire ai fornitori di PEPP un adeguato accesso al mercato.
Articolo 46
Tecniche di attenuazione del rischio
Tutte le tecniche di attenuazione del rischio, che siano applicate nell’ambito del PEPP di base o per le opzioni di investimento alternative, sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.
Le tecniche di attenuazione del rischio applicabili possono comprendere, tra l’altro, disposizioni volte a:
adattare gradualmente l’allocazione degli investimenti al fine di attenuare i rischi finanziari degli stessi per le coorti corrispondenti alla durata residua (ciclo di vita);
costituire riserve a partire dai contributi o dai rendimenti dell’investimento, che sono assegnate ai risparmiatori in PEPP in modo equo e trasparente par attenuare le perdite legate agli investimenti; oppure
utilizzare garanzie appropriate come tutela dalle perdite legate agli investimenti.
L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
SEZIONE III
Altri aspetti della fase di accumulo
Articolo 47
Condizioni relative alla fase di accumulo
CAPO VI
TUTELA DELL’INVESTITORE
Articolo 48
Depositario
Articolo 49
Copertura dei rischi biometrici
Articolo 50
Reclami
Articolo 51
Ricorso extragiudiziale
CAPO VII
TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FORNITORE DI PEPP
Articolo 52
Fornitura del servizio di trasferimento
Nell’utilizzare il servizio di trasferimento, il fornitore di PEPP traferente trasferisce al fornitore di PEPP ricevente la totalità delle informazioni collegate a tutti i sottoconti del precedente conto PEPP, inclusi gli obblighi in materia di segnalazione. Il fornitore di PEPP ricevente registra tali informazioni nei sottoconti corrispondenti.
Un risparmiatore in PEPP può chiedere il trasferimento presso un fornitore di PEPP stabilito nello stesso Stato membro (trasferimento interno) o in un altro Stato membro (trasferimento transfrontaliero). Il risparmiatore in PEPP può esercitare il diritto di cambiare fornitore durante la fase di accumulo e la fase di decumulo del PEPP.
Se il risparmiatore in PEPP chiede un trasferimento di attività in natura, è necessario il consenso scritto del fornitore di PEPP ricevente.
Articolo 53
Servizio di trasferimento
La richiesta del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti. Nella richiesta il risparmiatore in PEPP:
dà al fornitore di PEPP trasferente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4 e dà al fornitore di PEPP ricevente il suo consenso specifico all’esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5;
precisa, d’accordo con il fornitore di PEPP ricevente, la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente.
Tale data è fissata ad almeno due settimane dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo 4.
Gli Stati membri possono esigere che la richiesta del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi riceva una copia della richiesta accolta.
Dopo aver ricevuto la richiesta del fornitore di PEPP ricevente, il fornitore di PEPP trasferente procede nel modo seguente:
invia al risparmiatore in PEPP e al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, il prospetto delle prestazioni del PEPP relativo al periodo compreso tra la data dell’ultimo prospetto delle prestazioni del PEPP e la data della richiesta;
invia al fornitore di PEPP ricevente, entro cinque giorni lavorativi, un elenco delle attività esistenti trasferite, nel caso del trasferimento di attività in natura di cui all’articolo 52, paragrafo 4;
cessa di accettare i pagamenti in entrata sul conto PEPP a decorrere dalla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta di cui al paragrafo 2, lettera b);
trasferisce gli importi corrispondenti oppure, se del caso, le attività in natura conformemente all’articolo 52, paragrafo 4, in essere sul conto PEPP verso il nuovo conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente alla data specificata dal risparmiatore in PEPP nella richiesta;
chiude il conto PEPP alla data specificata dal risparmiatore in PEPP, se il risparmiatore in PEPP non ha obbligazioni pendenti. Il fornitore di PEPP trasferente informa immediatamente il risparmiatore in PEPP se tali obbligazioni pendenti impediscono la chiusura del conto.
Articolo 54
Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento
Gli Stati membri possono fissare le commissioni e gli oneri di cui al primo comma a una percentuale inferiore, nonché fissare una percentuale diversa se il fornitore di PEPP consente ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con maggiore frequenza, come indicato all’articolo 52, paragrafo 3.
Il fornitore di PEPP trasferente non addebita commissioni od oneri aggiuntivi al fornitore di PEPP ricevente.
Articolo 55
Tutela dei risparmiatori in PEPP dalle perdite finanziarie
Articolo 56
Informazioni sul servizio di trasferimento
Per consentire ai risparmiatori in PEPP di prendere una decisione informata, i fornitori di PEPP comunicano ai risparmiatori in PEPP le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:
i compiti del fornitore di PEPP trasferente e di quello ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all’articolo 53;
i termini per la conclusione delle rispettive fasi della procedura;
le commissioni e gli oneri addebitati per il trasferimento;
le possibili implicazioni del trasferimento, in particolare in termini di protezione del capitale o garanzia, e altre informazioni collegate al servizio di trasferimento;
informazioni sulla possibilità di un trasferimento di attività in natura, se applicabile.
Il fornitore di PEPP ricevente rispetta gli obblighi di cui al capo IV.
Il fornitore di PEPP ricevente informa, se del caso, il risparmiatore in PEPP dell’esistenza di un eventuale regime di garanzia, incluso un regime di garanzia dei depositi, di risarcimento degli investitori o di garanzia assicurativa, che copra detto risparmiatore in PEPP.
CAPO VIII
FASE DI DECUMULO
Articolo 57
Condizioni relative alla fase di decumulo
Articolo 58
Forme di erogazione
I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione:
rendita;
somma erogata in un’unica soluzione;
prelievo;
una combinazione delle predette forme.
Articolo 59
Modifica delle forme di erogazione
Se il fornitore di PEPP offre varie forme di erogazione, il risparmiatore in PEPP può modificare la forma di erogazione di ciascun sottoconto aperto:
un anno prima dell’inizio della fase di decumulo;
all’inizio della fase di decumulo;
al momento del trasferimento presso altro fornitore.
La modifica della forma di erogazione è gratuita per il risparmiatore in PEPP.
Articolo 60
Pianificazione previdenziale e consulenza sulle modalità di erogazione
Per il PEPP di base, all’inizio della fase di decumulo il fornitore di PEPP offre al risparmiatore in PEPP una pianificazione previdenziale personalizzata in merito all’uso sostenibile del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP, tenendo conto quanto meno di quanto segue:
valore del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP;
importo totale degli altri diritti pensionistici maturati; e
richieste ed esigenze pensionistiche a lungo termine del risparmiatore in PEPP.
CAPO IX
VIGILANZA
Articolo 61
Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell’EIOPA
Articolo 62
Poteri delle autorità competenti
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.
Articolo 63
Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti
Le autorità competenti possono vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, alle seguenti condizioni:
le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori o costituisca una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;
la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione dei risparmiatori in PEPP interessati e del suo probabile impatto sui risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto PEPP;
le autorità competenti hanno debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e
la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.
Se le condizioni stabilite al primo comma sono soddisfatte, le autorità competenti possono imporre divieti o restrizioni a titolo precauzionale prima che un PEPP sia commercializzato o distribuito ai risparmiatori in PEPP. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dalle autorità competenti, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.
Le autorità competenti non impongono un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non hanno comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all’EIOPA, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui la misura dovrebbe entrare in vigore, i particolari riguardanti:
il PEPP cui si riferisce la misura proposta;
la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e
gli elementi sui quali hanno fondato la loro decisione e sulla base dei quali hanno fondati motivi per ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
Articolo 64
Agevolazione e coordinamento
Articolo 65
Poteri di intervento sui prodotti da parte dell’EIOPA
Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dall’EIOPA, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.
L’EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 2 dopo aver consultato le altre AEV, se del caso, e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela dei risparmiatori in PEPP, anche in relazione al carattere pensionistico a lungo termine del prodotto, o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario dell’Unione;
i requisiti regolamentari applicabili ai PEPP a norma del diritto dell’Unione non sono atti ad affrontare la minaccia;
un’autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.
Se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte, l’EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 2 prima che un PEPP sia commercializzato, distribuito o venduto ai clienti di PEPP.
Nell’adottare una misura ai sensi del presente articolo, l’EIOPA assicura che tale misura:
non abbia effetti negativi sproporzionati sull’efficienza dei mercati finanziari o sui risparmiatori in PEPP, rispetto ai suoi benefici; o
non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.
Se l’autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell’articolo 63, l’EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo senza emettere il parere di cui all’articolo 64.
Tali criteri e fattori comprendono:
il grado di complessità del PEPP e la relazione con il tipo di risparmiatore in PEPP destinatario della sua commercializzazione e vendita;
il grado di innovazione di un PEPP, di un’attività o di una prassi;
l’effetto leva di un PEPP o di una prassi;
in relazione all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari, l’entità o il valore totale del capitale accumulato del PEPP.
Articolo 66
Cooperazione e coerenza
L’EIOPA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 15 agosto 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
CAPO X
SANZIONI
Articolo 67
Sanzioni amministrative e altri provvedimenti
Gli Stati membri possono decidere di non adottare norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale.
Entro la data di applicazione del presente regolamento gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’EIOPA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’EIOPA di tutte le successive modifiche.
Le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applicano quanto meno nelle situazioni in cui:
l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ha ottenuto la registrazione di un PEPP presentando dichiarazioni false o ingannevoli o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione degli articoli 6 e 7;
l’impresa finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fornisce o distribuisce prodotti recanti la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP» senza la necessaria registrazione;
il fornitore di PEPP non ha fornito il servizio di portabilità in violazione degli articoli 18 e 19 o le informazioni relative a tale servizio ai sensi degli articoli 20 e 21, o non ha rispettato i requisiti e gli obblighi di cui al capo IV, al capo V, articoli 48 e 50, e al capo VII;
il depositario non ha adempiuto gli obblighi di sorveglianza di cui all’articolo 48.
Gli Stati membri provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti in appresso nel caso delle violazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 69;
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
l’interdizione temporanea, nei confronti del membro dell’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa finanziaria o di qualsiasi altra persona fisica ritenuti responsabili, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese;
per le persone giuridiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;
per le persone giuridiche, l’importo delle sanzioni pecuniarie amministrative massime di cui alla lettera d) può arrivare fino al 10 % del fatturato annuo totale risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una controllata dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ), il relativo fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa contabile, risultante dall’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo direttivo, di vigilanza o di amministrazione dell’impresa madre capogruppo;
per le persone fisiche, sanzioni pecuniarie amministrative massime di almeno 700 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 14 agosto 2019;
sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui, rispettivamente, alle lettere d), e) ed f).
Articolo 68
Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altri provvedimenti
Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti di cui all’articolo 67 in conformità del rispettivo ordinamento giuridico nazionale:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso:
la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile;
l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
Articolo 69
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e degli altri provvedimenti
Quando ritengono, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti provvedono a:
differire la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione,
pubblicare la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento omettendo per un periodo di tempo ragionevole di indicare l’identità e i dati personali del destinatario, se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere e a condizione che la pubblicazione anonima assicuri l’effettiva protezione dei dati personali in questione, oppure
non pubblicare affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa o un altro provvedimento nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
che non sia messa a rischio la stabilità dei mercati finanziari;
la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto a misure ritenute di natura minore.
Articolo 70
Obbligo di trasmettere all’EIOPA le informazioni sulle sanzioni amministrative e sugli altri provvedimenti
L’EIOPA pubblica le informazioni in una relazione annuale.
Articolo 70 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;
l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
le dimensioni del fornitore di PEPP per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni del fornitore di PEPP a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di PEPP, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l'EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.
L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.
CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 71
Trattamento dei dati personali
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento, i fornitori di PEPP, i distributori di PEPP e le autorità competenti esercitano le attività ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva 2002/58/CE. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte dell’EIOPA ai fini del presente regolamento, l’EIOPA si conforma al regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 72
Esercizio della delega
Articolo 73
Valutazione e relazione
La relazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:
il funzionamento della procedura di registrazione dei PEPP conformemente al capo II;
la portabilità, in particolare i sottoconti a disposizione dei risparmiatori in PEPP e la possibilità per i risparmiatori di continuare a effettuare versamenti sull’ultimo sottoconto aperto, conformemente all’articolo 20, paragrafi 3 e 4;
lo sviluppo di partenariati;
il funzionamento del servizio di trasferimento e l’ammontare delle commissioni e degli oneri;
il livello di penetrazione del mercato del PEPP e l’impatto del presente regolamento sugli schemi pensionistici in Europa, tra cui la sostituzione dei prodotti esistenti e la diffusione del PEPP di base;
la procedura di reclamo;
l’integrazione dei fattori ESG nella politica di investimento del PEPP;
il livello delle commissioni, degli oneri e delle spese sostenute direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP, compresa una valutazione di eventuali carenze del mercato;
l’osservanza, da parte dei distributori di PEPP, del presente regolamento e della normativa settoriale applicabile;
l’applicazione delle diverse tecniche di attenuazione del rischio utilizzate dai fornitori di PEPP;
la fornitura del PEPP nell’ambito della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento;
l’opportunità di divulgare informazioni sui risultati passati del prodotto ai potenziali risparmiatori in PEPP, tenendo conto delle informazioni per gli scenari di performance che saranno incluse nel PEPP;
l’adeguatezza o meno della consulenza fornita ai risparmiatori in PEPP, in particolare in merito alle possibili forme di erogazione.
La valutazione di cui alla lettera e) del primo comma tiene conto dei motivi della mancata apertura di sottoconti in determinati Stati membri e analizza i progressi e gli sforzi compiuti dai fornitori di PEPP per sviluppare soluzioni tecniche per l’apertura di sottoconti.
Le funzioni di segreteria del gruppo sono assolte dall’EIOPA.
Articolo 74
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea degli atti delegati di cui all’articolo 28, paragrafo 5, all’articolo 30, paragrafo 2, all’articolo 33, paragrafo 3, all’articolo 36, paragrafo 2, all’articolo 37, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, e all’articolo 46, paragrafo 3.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
( 2 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
( 4 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 7 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 8 ) Regolamento (UE) 2023/2859. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).