02019R1021 — IT — 10.06.2023 — 006.002
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/784 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2020 |
L 188I |
1 |
15.6.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1203 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2020 |
L 270 |
1 |
18.8.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1204 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2020 |
L 270 |
4 |
18.8.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/115 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2020 |
L 36 |
7 |
2.2.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/277 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2020 |
L 62 |
1 |
23.2.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2291 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2022 |
L 303 |
19 |
23.11.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2400 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 novembre 2022 |
L 317 |
24 |
9.12.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2019
relativo agli inquinanti organici persistenti
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Obiettivo e oggetto
Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.
Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«immissione in commercio» : l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
2) |
«articolo» : un articolo quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
3) |
«sostanza» : una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
4) |
«miscela» : una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
5) |
«fabbricazione» : la fabbricazione quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
6) |
«uso» : l'uso quale definito all'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
7) |
«importazione» : l'importazione quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
8) |
«rifiuto» : un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; |
9) |
«smaltimento» : lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE; |
10) |
«recupero» : il recupero di materia quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE; |
11) |
«prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso» : una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita; |
12) |
«contaminante non intenzionale in tracce» : il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione; |
13) |
«scorte» : le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze. |
Articolo 3
Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco
Articolo 4
Deroghe alle misure di controllo
L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:
sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;
sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.
L'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.
Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia non appena vengono a conoscenza di articoli di cui al primo e al secondo comma.
Se la Commissione è informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.
Tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:
dietro richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione, mediante un atto delegato adottato a norma del quarto comma;
il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP, garantendo che la sostanza sia rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;
il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che la sostanza è un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso e che l'uomo o l'ambiente non saranno prevedibilmente esposti a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa;
il fabbricante fornisce allo Stato membro informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.
Entro un mese dalla presentazione della notifica al segretariato della convenzione, lo Stato membro procede alla notificazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia e include informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare gli allegati I e II inserendo espressamente annotazioni secondo cui possono essere consentiti la fabbricazione e l'uso, come prodotto intermedio in un sistema chiuso e limitato al sito, di una sostanza elencata nella parte A dell'allegato pertinente, e di modificare i termini in tali annotazioni qualora, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, a norma di quest'ultima siano consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto.
Articolo 5
Scorte
Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.
Articolo 6
Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci
Al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, i piani d'azione includono misure volte a promuovere lo sviluppo di sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi o modificati e, se del caso, ne esige l'uso.
Articolo 7
Gestione dei rifiuti
Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.
In deroga al paragrafo 2:
i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;
uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;
il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti;
l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5;
lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.
Articolo 8
Compiti dell'Agenzia e del forum
L'Agenzia svolge i compiti elencati di seguito, oltre a quelli assegnatile a norma degli articoli 9, 10, 11, 13 e 17:
con l'accordo della Commissione, fornire alle autorità nazionali designate degli Stati membri, ai membri del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 («forum») e, se del caso, ai portatori di interesse, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento;
su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati tecnici e scientifici e assisterla al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;
fornire un sostegno e un contributo tecnico e scientifico alla Commissione relativamente alle sostanze che possono soddisfare i criteri per l'inclusione nell'elenco della convenzione o del protocollo, tenendo conto, se del caso, dei dati forniti dai regimi di valutazione esistenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
pubblicare sul suo sito web un avviso che segnali che la Commissione preparerà una proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;
fornire un sostegno tecnico e scientifico alla Commissione e agli Stati membri per la preparazione e l'esame del profilo di rischio e della valutazione della gestione del rischio di una sostanza considerata ai sensi della convenzione, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni o a fornire informazioni supplementari, o entrambi, entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;
su richiesta, fornire alla Commissione un sostegno tecnico e scientifico per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della convenzione, particolarmente in relazione al comitato di esame dei POP;
compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv), dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 1. Se tali informazioni non sono riservate, l'Agenzia le mette a disposizione del pubblico sul suo sito web e ne facilita lo scambio con le piattaforme di informazione pertinenti, ad esempio quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
stabilire e mantenere, sul suo sito web, sezioni dedicate a tutte le questioni che riguardano l'attuazione del presente regolamento.
I membri del forum che sono nominati dagli Stati membri assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività del forum e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.
Quando tratta di questioni relative ai rifiuti, il forum coinvolge le autorità di contrasto degli Stati membri competenti in materia di rifiuti.
Articolo 9
Piani di attuazione
Articolo 10
Monitoraggio
Articolo 11
Scambio di informazioni
La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri, a seconda dei casi, incentivano e agevolano, per quanto concerne i POP:
i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci dei medesimi nell'ambiente; i programmi sono destinati in particolare:
ai responsabili politici e decisionali;
ai gruppi particolarmente vulnerabili;
l'informazione del pubblico;
la formazione, in particolare di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.
Articolo 12
Assistenza tecnica
In conformità degli articoli 12 e 13 della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l'ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, nello sviluppo e nel potenziamento della capacità di ottemperare agli obblighi che incombono a detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso i centri regionali identificati ai sensi della convenzione, attraverso organizzazioni non governative o attraverso l'Agenzia.
Articolo 13
Monitoraggio dell'attuazione
Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri redigono e pubblicano una relazione contenente:
informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su attività di esecuzione, infrazioni e sanzioni;
informazioni ricavate dalle notificazioni pervenute a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv);
informazioni ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
informazioni sull'attuazione conformemente ai piani di attuazione nazionali elaborati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;
informazioni riguardanti la presenza nell'ambiente delle sostanze di cui all'allegato III, Parte A, come ottenute ai sensi dell'articolo 10;
dati di monitoraggio e statistici annuali sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla fabbricazione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II, che comprendono indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti.
Gli Stati membri aggiornano annualmente la relazione, se sono disponibili nuovi dati o informazioni, e comunque almeno ogni tre anni.
Gli Stati membri assicurano alla Commissione e all'Agenzia l'accesso alle informazioni contenute nelle relazioni.
Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), sono contenute nella relazione che lo Stato membro fornisce all'Agenzia, quest'ultima fa uso della piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche al fine di raccogliere, conservare e condividere tali informazioni.
Articolo 14
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 16 luglio 2020 e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modifiche successive.
Articolo 15
Modifica degli allegati
Qualora la Commissione modifichi l'allegato I, II o III del presente regolamento, essa adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza.
Articolo 16
Bilancio dell'Agenzia
Ai fini del presente regolamento, le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione);
ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.
Articolo 17
Formati e software per la pubblicazione o la notifica delle informazioni
In cooperazione con gli Stati membri, l'Agenzia definisce formati e software specifici per la pubblicazione o la notifica dei dati da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento e li rende disponibili gratuitamente sul suo sito web. Per quanto riguarda i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali, gli Stati membri e l'Agenzia stabiliscono i formati ai sensi degli obblighi di cui alla direttiva 2007/2/CE. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per gestire i dati o scambiarli con l'Agenzia.
Articolo 18
Esercizio della delega
Articolo 19
Autorità competenti
Ogni Stato membro designa l'autorità competente o le l'autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative e l'esecuzione necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente; informa altresì la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l'autorità nazionale designata.
Articolo 20
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 21
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.
Articolo 21 bis
Disposizioni transitorie
Articolo 22
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Parte A
Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione
Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni |
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O |
40088-47-9 e altri |
254-787-2 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O |
32534-81-9 e altri |
251-084-2 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Esabromodifeniletere C12H4Br6O |
36483-60-0 e altri |
253-058-6 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O |
68928-80-3 e altri |
273-031-2 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente. 3. In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 4. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) |
1163-19-5 |
214-604-9 |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). |
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) |
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri |
217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presente in sostanze o in miscele in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). 2. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito. 3. È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. 4. Se la quantità rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustifichino il persistere della necessità di tale uso. Se tale deroga riguarda la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE. ►M2 Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d'uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure, la Commissione riesamina la deroga di cui al secondo comma in modo che: a) l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile; 5. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, le miscele e gli articoli sono conformi ai punti 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente. |
DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano] |
50-29-3 |
200-024-3 |
— |
Clordano |
57-74-9 |
200-349-0 |
— |
Esaclorocicloesani, compreso il lindano |
58-89-9 |
200-401-2 |
— |
319-84-6 |
206-270-8 |
||
319-85-7 |
206-271-3 |
||
608-73-1 |
210-168-9 |
||
Dieldrina |
60-57-1 |
200-484-5 |
— |
Endrina |
72-20-8 |
200-775-7 |
— |
Eptacloro |
76-44-8 |
200-962-3 |
— |
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Esaclorobenzene |
118-74-1 |
204-273-9 |
►M6 Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso). ◄ |
Clordecone |
143-50-0 |
205-601-3 |
— |
Aldrina |
309-00-2 |
206-215-8 |
— |
Pentaclorobenzene |
608-93-5 |
210-172-0 |
— |
Bifenili policlorurati (PCB) |
1336-36-3 e altri |
215-648-1 e altri |
Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati. Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. |
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
— |
Toxafene |
8001-35-2 |
232-283-3 |
— |
Esabromobifenile |
36355-01-8 |
252-994-2 |
— |
►C1 Esabromociclododecano ◄ Per «esabromociclododecano» si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano |
25637-99-4 3194-55-6, 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8 |
247-148-4, 221-695-9 |
1. Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, miscele, articoli o come componenti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019. 2. Possono continuare a essere impiegati gli articoli di polistirene espanso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 21 febbraio 2018, a norma del regolamento (UE) 2016/293 (5) della Commissione e della decisione di esecuzione 2016/C 12/06 (6) della Commissione, e gli articoli di polistirene estruso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 23 giugno 2016. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. 3. Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso immesso sul mercato dopo il 23 marzo 2016, in cui sia stato usato esabromociclododecano è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita. |
Esaclorobutadiene |
87-68-3 |
201-765-5 |
1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri |
87-86-5 e altri |
201-778-6 e altri |
►M5 Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg (0,0005 % in peso). ◄ |
Naftaleni policlorurati (7) |
70776-03-3 e altri |
274-864-4 e altri |
1. Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati. 2. Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) |
85535-84-8 e altri |
287-476-5 |
1. In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso. 2. L'uso è consentito per quanto concerne: a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente. 3. Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma. |
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati Per «acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati» si intende: i) acido perfluoroottanoico, compresi i suoi isomeri ramificati; ii) i suoi sali; iii) i composti a esso correlati che siano, ai fini della convenzione, sostanze che degradano in PFOA, compresa qualsiasi sostanza (a inclusione di sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la frazione (C7F15)C. I composti seguenti non sono inclusi tra i composti correlati al PFOA: i) C8F17-X, dove X = F, Cl, Br; ii) fluoropolimeri coperti da CF3[CF2]n-R’, dove R’=qualsiasi gruppo, n> 16; iii) acidi perfluoro alchil carbossilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 8; iv) acidi perfluoro alchil solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 9; v) acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), di cui al presente allegato. |
335-67-1 e altri |
206-397-9 e altri |
1. Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso). |
Dicofol |
115-32-2 |
204-082-0 |
Nessuna |
(1)
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).
(2)
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(3)
Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).
(4)
Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).
(5)
Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).
(6)
GU C 10 del 13.1.2016, pag. 3.
(7)
Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro. |
Parte B
Sostanze inserite solo nel protocollo
Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni |
|
|
|
|
ALLEGATO II
ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI
Parte A
Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo
Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Condzioni della limitazione |
|
|
|
|
Parte B
Sostanze inserite solo nel protocollo
Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Condizioni della limitazione |
|
|
|
|
ALLEGATO III
ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI
PARTE A
Sostanza (N. CAS)
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)
Bifenili policlorurati (PCB)
PARTE B
Sostanza (N.CAS)
Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS 118-74-1)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ( 4 )
Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)
Esaclorobutadiene (N. CAS 87-68-3)
Naftaleni policlorurati (N. CAS 70776-03-3 e altri)
ALLEGATO IV
Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7
Sostanza |
N. CAS |
N. CE |
Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) |
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
50 mg/kg |
Esaclorobutadiene |
87-68-3 |
201-765-5 |
100 mg/kg |
Naftaleni policlorurati (1) |
|
|
10 mg/kg |
Alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
1 500 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo entro il 30 dicembre 2027. |
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O |
40088-47-9 e altri |
254-787-2 e altri |
Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, pentabromodifeniletere C12H5Br5O, esabromodifeniletere C12H4Br6O, eptabromodifeniletere C12H3Br7O and decabromodifeniletere C12Br10O:
►C3
|
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O |
32534-81-9 e altri |
251-084-2 e altri |
|
Esabromodifeniletere C12H4Br6O |
36483-60-0 e altri |
253-058-6 e altri |
|
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O |
68928-80-3 e altri |
273-031-2 e altri |
|
Bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) C12Br10O |
1163-19-5 e altri |
214-604-9 e altri |
|
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) |
1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri |
217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 e altri |
50 mg/kg |
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) |
|
|
5 μg/kg (2) La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027. |
DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano) |
50-29-3 |
200-024-3 |
50 mg/kg |
Clordano |
57-74-9 |
200-349-0 |
50 mg/kg |
Esaclorocicloesani, compreso il lindano |
58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 |
210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 |
50 mg/kg |
Dieldrina |
60-57-1 |
200-484-5 |
50 mg/kg |
Endrina |
72-20-8 |
200-775-7 |
50 mg/kg |
Eptacloro |
76-44-8 |
200-962-3 |
50 mg/kg |
Esaclorobenzene |
118-74-1 |
204-273-9 |
50 mg/kg |
Clordecone |
143-50-0 |
205-601-3 |
50 mg/kg |
Aldrina |
309-00-2 |
206-215-8 |
50 mg/kg |
Pentaclorobenzene |
608-93-5 |
210-172-0 |
50 mg/kg |
Bifenili policlorurati (PCB) |
1336-36-3 e altri |
215-648-1 |
50 mg/kg (3) |
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
50 mg/kg |
Toxafene |
8001-35-2 |
232-283-3 |
50 mg/kg |
Esabromobifenile |
36355-01-8 |
252-994-2 |
50 mg/kg |
Esabromociclododecano (4) |
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
►C4
|
500 mg/kg La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a un valore non superiore a 200 mg/kg entro il 30 dicembre 2027. |
Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri |
87-86-5 e altri |
201-778-6 e altri |
100 mg/kg |
Dicofol |
115-32-2 |
204-082-0 |
50 mg/kg |
Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati di cui all’allegato I |
335-67-1 e altri |
206-397-9 e altri |
1 mg/kg (PFOA e suoi sali), 40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFOA). La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027. |
Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati |
355-46-4 e altri |
206-587-1 e altri |
1 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 40 mg/kg (somma dei composti correlati al PFHxS). La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso, adotta una proposta legislativa per abbassare tale valore, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico, entro il 30 dicembre 2027. |
(1)
Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.
(2)
Il limite è calcolato come la somma di PCDD, PCDF e dl-PCB in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) di cui alla parte 2, terzo comma, della tabella dell’allegato V.
(3)
Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.
(4)
Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano. |
ALLEGATO V
GESTIONE DEI RIFIUTI
Parte 1
Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.
D9 |
Trattamento fisico-chimico. |
D10 |
Incenerimento a terra. |
R1 |
Impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB. |
R4 |
Riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva. |
(1)
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). |
Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.
Parte 2
Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b)
Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE ( 5 ).
È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell'allegato, a condizione che la sostanza elencata nell'allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell'allegato.
Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE |
Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1) |
Operazione |
|
10 |
RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI |
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg; Aldrina: 5 000 mg/kg; Clordano: 5 000 mg/kg; Clordecone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg; Dieldrina: 5 000 mg/kg; Endosulfano: 5 000 mg/kg; Endrina: 5 000 mg/kg; Eptacloro: 5 000 mg/kg; Esabromobifenile: 5 000 mg/kg; Esabromociclododecano (3): 1 000 mg/kg; Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg; Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg; Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg; Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) 50 mg/kg; Bifenili policlorurati (PCB) (6): 50 mg/kg;
Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB): 5 mg/kg; Naftaleni policlorurati (*): 1 000 mg/kg;
Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O), eptabromodifeniletere (C12H3Br7O) e decabromodifeniletere (C12Br10O): 10 000 mg/kg; Toxaphene: 5 000 mg/kg;
Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri: 1 000 mg/kg; Dicofol: 5 000 mg/kg; Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFOA e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFOA); Acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati: 50 mg/kg (PFHxS e suoi sali), 2 000 mg/kg (composti correlati al PFHxS). |
È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi: — formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde; — miniere di sale; — discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE. 2) sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE (4) del Consiglio e della decisione 2003/33/CE (5) del Consiglio. 3) è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale. |
10 01 |
Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19) |
||
►M7 10 01 03 ◄ |
►M7 Ceneri leggere di torba e di legno non trattato ◄ |
||
10 01 14 * (2) |
Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
||
10 01 16 * |
Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose |
||
10 02 |
Rifiuti dell'industria siderurgica |
||
10 02 07 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose |
||
10 03 |
Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio |
||
10 03 04 * |
Scorie della produzione primaria |
||
10 03 08 * |
Scorie saline della produzione secondaria |
||
10 03 09 * |
Scorie nere della produzione secondaria |
||
10 03 19 * |
Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
||
10 03 21 * |
Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose |
||
10 03 29 * |
Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose |
||
10 04 |
Rifiuti della metallurgia termica del piombo |
||
10 04 01 * |
Scorie della produzione primaria e secondaria |
||
10 04 02 * |
Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria |
||
10 04 04 * |
Polveri dei gas di combustione |
||
10 04 05 * |
Altre polveri e particolato |
||
10 04 06 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||
10 05 |
Rifiuti della metallurgia termica dello zinco |
||
10 05 03 * |
Polveri dei gas di combustione |
||
10 05 05 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||
10 06 |
Rifiuti della metallurgia termica del rame |
||
10 06 03 * |
Polveri dei gas di combustione |
||
10 06 06 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||
10 08 |
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi |
||
10 08 08 * |
Scorie saline della produzione primaria e secondaria |
||
10 08 15 * |
Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
||
10 09 |
Rifiuti della fusione di materiali ferrosi |
||
10 09 09 * |
Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose |
||
16 |
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO |
||
16 11 |
Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari |
||
16 11 01 * |
Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
||
16 11 03 * |
Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose |
||
17 |
RIFIUTI D'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI) |
||
17 01 |
Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
||
17 01 06 * |
Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose |
||
17 05 |
Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio |
||
17 05 03 * |
Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose |
||
►M7 17 05 04 ◄ |
►M7 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 ◄ |
||
17 09 |
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione |
||
17 09 02 * |
Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB |
||
17 09 03 * |
Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose |
||
19 |
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÈ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE |
||
19 01 |
Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti |
||
19 01 07 * |
Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
||
19 01 11 * |
Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose |
||
19 01 13 * |
Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose |
||
19 01 15 * |
Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose |
||
19 04 |
Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione |
||
19 04 02 * |
Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi |
||
19 04 03 * |
Fase solida non vetrificata |
||
►M7 20 ◄ |
►M7 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ◄ |
||
►M7 20 01 ◄ |
►M7 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) ◄ |
||
►M7 20 01 41 ◄ |
►M7 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere ◄ |
||
(1)
Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.
(2)
I rifiuti contrassegnati da un asterisco «*» sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.
(3)
Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.
(4)
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(5)
Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).
(6)
Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2. |
Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:
Fattori di tossicità equivalente (TEF) per PCDD, PCDF e dl-PCB
PCDD |
TEF |
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
OCDD |
0,0003 |
PCDF |
TEF |
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
OCDF |
0,0003 |
dl-PCBs |
TEF |
PCB 77 |
0,0001 |
PCB 81 |
0,0003 |
PCB 105 |
0,00003 |
PCB 114 |
0,00003 |
PCB 118 |
0,00003 |
PCB 123 |
0,00003 |
PCB 126 |
0,1 |
PCB 169 |
0,03 |
PCB 156 |
0,00003 |
PCB 157 |
0,00003 |
PCB 167 |
0,00003 |
PCB 189 |
0,00003 |
ALLEGATO VI
Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7) |
|
Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio (GU L 217 del 8.8.2006, pag. 1) |
|
Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1) |
|
Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione (GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3). |
|
Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109) |
Limitatamente al punto 3.7 dell'allegato |
Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33). |
|
Regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20). |
|
Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29). |
|
Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1). |
|
Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67). |
|
Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1), |
|
Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4). |
|
Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17). |
|
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 850/2004 |
Presente regolamento |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, frase introduttiva |
Articolo 2, lettere da a) a d) |
Articolo 2, punti da 1) a 4) |
— |
Articolo 2, punti da 5) a 7) |
Articolo 2, lettera e) |
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, lettera f) |
Articolo 2, punto 9) |
Articolo 2, lettera g) |
Articolo 2, punto 10) |
— |
Articolo 2, punti da 11) a 13) |
Articolo 3 |
Articolo 3, paragrafi 1 da 1 a 3 |
— |
Articolo 3, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7, paragrafi da 1a 4 |
Articolo 7, paragrafi da 1a 4 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
— |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 7 |
— |
— |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera c) |
— |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 12, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 1, lettera f) |
— |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 4 |
— |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articolo 13, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
— |
— |
Articolo 13, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
— |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17 |
— |
Articolo 18 |
Articolo 15 |
Articolo 19 |
Articoli 16 e 17 |
Articolo 20 |
Articolo 18 |
— |
— |
Articolo 21 |
Articolo 19 |
Articolo 22 |
Allegati da I a V |
Allegati da I a V |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |
( 1 ) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
( 3 ) Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).
( 4 ) Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
( 5 ) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).