02019R1021 — IT — 07.09.2020 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo agli inquinanti organici persistenti

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/784 DELLA COMMISSIONE dell’8 aprile 2020

  L 188I

1

15.6.2020

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1203 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2020

  L 270

1

18.8.2020

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1204 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2020

  L 270

4

18.8.2020


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 179I, 9.6.2020, pag.  4 (2019/1021)

►C2

Rettifica, GU L 220, 9.7.2020, pag.  11 (2020/784)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2019/1021 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

relativo agli inquinanti organici persistenti

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Obiettivo e oggetto

Tenendo conto, in particolare, del principio di precauzione, l'obiettivo del presente regolamento è quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») o al protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («protocollo»), riducendo al minimo, in vista dell'eliminazione, ove possibile e in tempi brevi, il rilascio di tali sostanze ed istituendo disposizioni concernenti i rifiuti costituiti da tali sostanze o che le contengono o che ne sono contaminati.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«immissione in commercio» : l'immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

2)

«articolo» : un articolo quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

3)

«sostanza» : una sostanza quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

4)

«miscela» : una miscela quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

5)

«fabbricazione» : la fabbricazione quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

6)

«uso» : l'uso quale definito all'articolo 3, punto 24), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

7)

«importazione» : l'importazione quale definita all'articolo 3, punto 10), del regolamento (CE) n. 1907/2006;

8)

«rifiuto» : un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

9)

«smaltimento» : lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE;

10)

«recupero» : il recupero di materia quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE;

11)

«prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso» : una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza («sintesi») e quando la fabbricazione del prodotto intermedio e la sintesi di una o più altre sostanze a partire da tale prodotto intermedio avvengono all'interno dello stesso sito, da parte di uno o più soggetti giuridici, in condizioni rigorosamente controllate, in quanto rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;

12)

«contaminante non intenzionale in tracce» : il livello di una sostanza presente accidentalmente in quantità minima, inferiore al livello che ne consente un uso significativo, ma superiore al limite di rilevazione dei metodi di rilevazione esistenti a fini del controllo e dell'applicazione;

13)

«scorte» : le sostanze, le miscele o gli articoli accumulati dal detentore e che sono costituiti da sostanze elencate nell'allegato I o II o che contengono tali sostanze.

Articolo 3

Controllo della fabbricazione, dell'immissione in commercio e dell'uso, e inserimento di sostanze nell'elenco

1.  Sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4.

2.  La fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato II, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, sono soggetti a limitazioni, fatto salvo l'articolo 4.

3.  Nel quadro dei regimi di valutazione e di autorizzazione delle sostanze, nuove o già esistenti, in base alla pertinente legislazione dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, della convenzione e adottano adeguate misure per controllare le sostanze esistenti e per prevenire la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di nuove sostanze che presentano caratteristiche dei POP.

4.  Nel preparare una proposta destinata al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per l'inserimento di una sostanza nell'elenco conformemente alle disposizioni della convenzione, la Commissione si avvale del supporto dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche («Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c). Le autorità competenti degli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte di inserimento nell'elenco. Nelle fasi successive della procedura di inserimento nell'elenco, l'Agenzia fornisce sostegno alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

5.  In tutte le fasi della procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione e l'Agenzia collaborano con le autorità competenti degli Stati membri e le informano.

6.  I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.

Articolo 4

Deroghe alle misure di controllo

1.  L'articolo 3 non si applica alle sostanze seguenti:

a) 

sostanze utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento;

b) 

sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell'allegato I o II.

2.  Se una sostanza è aggiunta nell'allegato I o II dopo il 15 luglio 2019, l'articolo 3 non si applica per un periodo di sei mesi se tale sostanza è presente negli articoli prodotti alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile alla sostanza in questione o prima di tale data.

L'articolo 3 non si applica a una sostanza presente negli articoli già in uso antecedentemente o alla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili a tale sostanza, a seconda di quale data sia occorsa prima.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e l'Agenzia non appena vengono a conoscenza di articoli di cui al primo e al secondo comma.

Se la Commissione è informata in merito a tali articoli o ne apprende comunque l'esistenza, ove opportuno ne informa tempestivamente il segretariato della convenzione.

3.  Se una sostanza figura nella parte A dell'allegato I o nella parte A dell'allegato II, gli Stati membri che intendono autorizzare, fino alla scadenza del termine specificato nell'allegato pertinente, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto come prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, ne informano il segretariato della convenzione.

Tale notificazione può avvenire solo in presenza delle seguenti condizioni:

a) 

dietro richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, nell'allegato pertinente è stata inserita un'annotazione, mediante un atto delegato adottato a norma del quarto comma;

b) 

il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il processo produttivo trasformerà la sostanza in una o più sostanze diverse che non presentano le caratteristiche di un POP, garantendo che la sostanza sia rigorosamente confinata mediante dispositivi tecnici durante tutto il suo ciclo di vita;

c) 

il fabbricante dimostra all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che la sostanza è un prodotto intermedio all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso e che l'uomo o l'ambiente non saranno prevedibilmente esposti a quantitativi rilevanti della sostanza nel corso della produzione e dell'uso della sostanza stessa;

d) 

il fabbricante fornisce allo Stato membro informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.

Entro un mese dalla presentazione della notifica al segretariato della convenzione, lo Stato membro procede alla notificazione agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia e include informazioni sulla fabbricazione totale, effettiva o stimata, e sull'uso della sostanza in oggetto, nonché informazioni sul tipo di processo che avviene all'interno del sito produttivo e in un sistema chiuso, specificando la quantità di POP non trasformato utilizzato come materiale di partenza e presente non intenzionalmente sotto forma di contaminante in tracce nella sostanza, nella miscela o nell'articolo finale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare gli allegati I e II inserendo espressamente annotazioni secondo cui possono essere consentiti la fabbricazione e l'uso, come prodotto intermedio in un sistema chiuso e limitato al sito, di una sostanza elencata nella parte A dell'allegato pertinente, e di modificare i termini in tali annotazioni qualora, previa nuova notificazione dello Stato membro interessato al segretariato della convenzione, a norma di quest'ultima siano consentiti per un ulteriore periodo, in forma espressa o tacita, la fabbricazione e l'uso della sostanza in oggetto.

4.  I rifiuti costituiti da sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o che ne sono contaminati, sono disciplinati dall'articolo 7.

Articolo 5

Scorte

1.  Il detentore di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II di cui l'uso non è consentito, o contenenti tali sostanze, è tenuto a gestire tali scorte come se fossero rifiuti e in conformità con l'articolo 7.

2.  Chiunque detenga un quantitativo superiore a 50 kg di scorte costituite da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato I o II e di cui l'uso è consentito, o contenenti tali sostanze, comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale si trovano le scorte informazioni sul tipo e sull'entità delle medesime. Dette informazioni sono trasmesse entro dodici mesi dalla data in cui il presente regolamento o il regolamento (CE) n. 850/2004 sono diventati applicabili alla sostanza in questione, a seconda di quale data sia occorsa prima per il detentore, e dalle pertinenti modifiche all'allegato I o II, e successivamente ogni anno, fino alla scadenza del termine indicato nell'allegato I o II in merito alla limitazione dell'uso.

Chi detiene le scorte deve gestirle in maniera sicura, efficace e senza rischi per l'ambiente, conformemente alle soglie e alle prescrizioni di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e prende tutte le misure del caso per garantire che la gestione delle scorte sia tale da proteggere la salute umana e l'ambiente.

3.  Gli Stati membri provvedono al monitoraggio dell'uso e della gestione delle scorte oggetto della notificazione.

Articolo 6

Riduzione, minimizzazione ed eliminazione dei rilasci

1.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 850/2004, a seconda di quale data sia occorsa per prima, gli Stati membri preparano, e successivamente mantengono, inventari dei rilasci in atmosfera, nelle acque e nel suolo delle sostanze elencate nell'allegato III, conformemente ai loro obblighi ai sensi della convenzione e del protocollo.

2.  Ogni Stato membro comunica, alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri, nell'ambito dei piani di attuazione nazionali istituiti a norma dell'articolo 9, il proprio piano d'azione concernente misure volte ad individuare, caratterizzare e minimizzare, nella prospettiva di eliminare se possibile quanto prima, i rilasci complessivi delle sostanze elencate nell'allegato III, quali registrati nell'inventario stilato conformemente agli obblighi assunti ai sensi della convenzione.

Al fine di prevenire la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, i piani d'azione includono misure volte a promuovere lo sviluppo di sostanze, miscele, articoli e processi sostitutivi o modificati e, se del caso, ne esige l'uso.

3.  Nell'esaminare le proposte di costruzione di nuovi impianti o di modifiche significative di impianti esistenti che utilizzano processi che rilasciano sostanze chimiche elencate nell'allegato III, gli Stati membri considerano in via prioritaria processi, tecniche o pratiche alternativi che hanno vantaggi analoghi ma evitano la formazione e il rilascio di sostanze elencate nell'allegato III, senza pregiudizio della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

Articolo 7

Gestione dei rifiuti

1.  Chi produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell'allegato IV.

2.  Nonostante la direttiva 96/59/CE del Consiglio ( 3 ), i rifiuti costituiti da qualsiasi delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento, o che la contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente alla parte 1 dell'allegato V del presente regolamento, in modo da garantire che il contenuto di POP sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino le caratteristiche dei POP.

Nel corso di tale smaltimento o recupero, qualsiasi sostanza elencata nell'allegato IV può essere separata dai rifiuti, a condizione di essere successivamente smaltita a norma del primo comma.

3.  Sono vietate le operazioni di smaltimento o recupero che possano portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego in quanto tali delle sostanze elencate all'allegato IV.

4.  In deroga al paragrafo 2:

a) 

i rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che ne sono contaminati, possono essere in alternativa smaltiti o recuperati in conformità della pertinente legislazione dell'Unione, purché il tenore delle sostanze contenute nei rifiuti sia inferiore ai valori limite di concentrazione indicati nell'allegato IV;

b) 

uno Stato membro o l'autorità competente designata da detto Stato membro può, in casi eccezionali, consentire che i rifiuti elencati nella parte 2 dell'allegato V, che contengono una sostanza elencata nell'allegato IV o ne sono contaminati fino ai valori limite di concentrazione indicati nella parte 2 dell'allegato V, siano in alternativa trattati secondo uno dei metodi elencati nella parte 2 dell'allegato V, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

i) 

il detentore interessato abbia dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente dello Stato membro in questione, che la decontaminazione dei rifiuti con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato IV non è fattibile, che la distruzione o trasformazione irreversibile del contenuto di POP, eseguita secondo le migliori pratiche ambientali ovvero le migliori tecniche disponibili, non rappresenta l'opzione preferibile sotto il profilo ambientale, e che l'autorità competente abbia quindi autorizzato l'operazione alternativa;

ii) 

il detentore interessato abbia fornito all'autorità competente informazioni sul tenore di POP dei rifiuti;

iii) 

l'operazione sia conforme alla pertinente legislazione dell'Unione e alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni supplementari di cui al paragrafo 5;

iv) 

lo Stato membro in questione abbia informato gli altri Stati membri, l'Agenzia e la Commissione dell'autorizzazione e dei motivi che la giustificano.

5.  La Commissione può, se del caso e tenendo conto degli sviluppi tecnici e degli orientamenti e delle decisioni internazionali pertinenti, nonché delle eventuali autorizzazioni concesse da uno Stato membro o dall'autorità competente designata dallo Stato membro in conformità del paragrafo 4 e dell'allegato V, adottare atti di esecuzione concernenti l'attuazione del presente articolo. In particolare, la Commissione può definire il formato delle informazioni che gli Stati membri devono presentare in conformità del paragrafo 4, lettera b), punto iv). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

6.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo e la tracciabilità, conformemente all'articolo 17 della direttiva 2008/98/CE, dei rifiuti che contengono una delle sostanze elencate nell'allegato IV del presente regolamento o che ne sono contaminati.

Articolo 8

Compiti dell'Agenzia e del forum

1.  L'Agenzia svolge i compiti elencati di seguito, oltre a quelli assegnatile a norma degli articoli 9, 10, 11, 13 e 17:

a) 

con l'accordo della Commissione, fornire alle autorità nazionali designate degli Stati membri, ai membri del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 («forum») e, se del caso, ai portatori di interesse, assistenza e orientamento tecnico e scientifico per garantire l'efficace applicazione del presente regolamento;

b) 

su richiesta, fornire alla Commissione i pertinenti dati tecnici e scientifici e assisterla al fine di garantire l'efficace attuazione del presente regolamento;

c) 

fornire un sostegno e un contributo tecnico e scientifico alla Commissione relativamente alle sostanze che possono soddisfare i criteri per l'inclusione nell'elenco della convenzione o del protocollo, tenendo conto, se del caso, dei dati forniti dai regimi di valutazione esistenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

d) 

pubblicare sul suo sito web un avviso che segnali che la Commissione preparerà una proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;

e) 

fornire un sostegno tecnico e scientifico alla Commissione e agli Stati membri per la preparazione e l'esame del profilo di rischio e della valutazione della gestione del rischio di una sostanza considerata ai sensi della convenzione, invitare tutti i portatori di interesse a formulare osservazioni o a fornire informazioni supplementari, o entrambi, entro otto settimane e pubblicare tali osservazioni sul suo sito web;

f) 

su richiesta, fornire alla Commissione un sostegno tecnico e scientifico per l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della convenzione, particolarmente in relazione al comitato di esame dei POP;

g) 

compilare, registrare, elaborare e mettere a disposizione della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri tutte le informazioni ricevute o disponibili ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv), dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 1. Se tali informazioni non sono riservate, l'Agenzia le mette a disposizione del pubblico sul suo sito web e ne facilita lo scambio con le piattaforme di informazione pertinenti, ad esempio quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 2;

h) 

stabilire e mantenere, sul suo sito web, sezioni dedicate a tutte le questioni che riguardano l'attuazione del presente regolamento.

2.  Il forum è utilizzato per coordinare la rete delle autorità degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

I membri del forum che sono nominati dagli Stati membri assicurano che vi sia un opportuno coordinamento tra le attività del forum e quelle delle autorità competenti dei rispettivi Stati membri.

Quando tratta di questioni relative ai rifiuti, il forum coinvolge le autorità di contrasto degli Stati membri competenti in materia di rifiuti.

3.  Il segretariato dell'Agenzia svolge i compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento.

Articolo 9

Piani di attuazione

1.  Nell'elaborazione e nell'aggiornamento dei loro piani di attuazione nazionali gli Stati membri danno tempestivamente al pubblico possibilità concrete di partecipare a tale processo, in conformità delle rispettive procedure nazionali.

2.  Non appena adottano il piano di attuazione nazionale conformemente agli obblighi assunti a norma della convenzione, gli Stati membri lo mettono a disposizione del pubblico e ne informano la Commissione, l'Agenzia e gli altri Stati membri.

3.  Quando gli Stati membri elaborano e aggiornano i piani di attuazione, la Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, e gli Stati membri si scambiano se del caso informazioni sul loro contenuto, incluse le informazioni sulle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da POP.

4.  La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, si dota di un piano per attuare gli obblighi assunti dall'Unione a norma della convenzione e lo pubblica, lo riesamina e lo aggiorna come opportuno.

Articolo 10

Monitoraggio

1.  La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, e gli Stati membri predispongono o gestiscono in stretta collaborazione, a seconda di come appropriato, adeguati programmi e meccanismi compatibili con lo stato dell'arte per fornire in modo continuativo dati di monitoraggio comparabili sulla presenza nell'ambiente delle sostanze elencate nella parte A dell'allegato III. Nel predisporre o gestire detti programmi e meccanismi è debitamente tenuto conto degli sviluppi avvenuti nell'ambito del protocollo e della convenzione.

2.  La Commissione valuta periodicamente l'eventuale necessità di un monitoraggio obbligatorio di una sostanza elencata nella parte B dell'allegato III. Alla luce di tale valutazione e di tutti i dati messi a sua disposizione dagli Stati membri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare l'allegato III al fine di trasferire una sostanza, se opportuno, dalla parte B alla parte A di tale allegato.

Articolo 11

Scambio di informazioni

1.  La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri agevolano e attuano uno scambio di informazioni, all'interno dell'Unione e con i paesi terzi, riguardo alla riduzione, alla minimizzazione o all'eliminazione, ove fattibile, della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci di POP nonché riguardo alle alternative a dette sostanze, specificando i rischi e i costi socio-economici connessi a tali alternative.

2.  La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri, a seconda dei casi, incentivano e agevolano, per quanto concerne i POP:

a) 

i programmi di sensibilizzazione riguardanti in particolare gli effetti sulla salute e sull'ambiente e le alternative a tali inquinanti, nonché la riduzione o eliminazione della fabbricazione, dell'uso e dei rilasci dei medesimi nell'ambiente; i programmi sono destinati in particolare:

i) 

ai responsabili politici e decisionali;

ii) 

ai gruppi particolarmente vulnerabili;

b) 

l'informazione del pubblico;

c) 

la formazione, in particolare di lavoratori, scienziati ed insegnanti, nonché del personale tecnico e dirigente.

3.  Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 1367/2006 e la direttiva 2003/4/CE, le informazioni riguardanti la salute e la sicurezza delle persone e l'ambiente non sono considerate riservate. La Commissione, l'Agenzia e gli Stati membri che scambiano informazioni con un paese terzo proteggono tutte le informazioni riservate, conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 12

Assistenza tecnica

In conformità degli articoli 12 e 13 della convenzione, la Commissione e gli Stati membri collaborano per fornire un'assistenza tecnica e finanziaria adeguata e tempestiva ai paesi in via di sviluppo e ai paesi ad economia in transizione per assisterli, su richiesta ed entro l'ambito delle risorse disponibili nonché tenendo conto delle loro particolari esigenze, nello sviluppo e nel potenziamento della capacità di ottemperare agli obblighi che incombono a detti paesi in forza della convenzione. Tale sostegno può essere anche canalizzato attraverso i centri regionali identificati ai sensi della convenzione, attraverso organizzazioni non governative o attraverso l'Agenzia.

Articolo 13

Monitoraggio dell'attuazione

1.  Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri redigono e pubblicano una relazione contenente:

a) 

informazioni sull'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni su attività di esecuzione, infrazioni e sanzioni;

b) 

informazioni ricavate dalle notificazioni pervenute a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iv);

c) 

informazioni ricavate dagli inventari dei rilasci di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

d) 

informazioni sull'attuazione conformemente ai piani di attuazione nazionali elaborati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2;

e) 

informazioni riguardanti la presenza nell'ambiente delle sostanze di cui all'allegato III, Parte A, come ottenute ai sensi dell'articolo 10;

f) 

dati di monitoraggio e statistici annuali sui quantitativi totali, effettivi o stimati, relativi alla fabbricazione e all'immissione in commercio di sostanze elencate nell'allegato I o II, che comprendono indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti.

Gli Stati membri aggiornano annualmente la relazione, se sono disponibili nuovi dati o informazioni, e comunque almeno ogni tre anni.

Gli Stati membri assicurano alla Commissione e all'Agenzia l'accesso alle informazioni contenute nelle relazioni.

2.  Se uno Stato membro condivide le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), con la piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche, esso lo indica nella propria relazione e l'obbligo di comunicazione che incombe allo Stato membro ai sensi del paragrafo indicato si considera soddisfatto.

Se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), sono contenute nella relazione che lo Stato membro fornisce all'Agenzia, quest'ultima fa uso della piattaforma di informazione per il controllo delle sostanze chimiche al fine di raccogliere, conservare e condividere tali informazioni.

3.  La Commissione, con il sostegno dell'Agenzia, secondo la periodicità stabilita dalla conferenza delle parti della convenzione, compila, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri all'Agenzia a norma del paragrafo 1, lettera f), un rapporto relativo alle sostanze che figurano nella convenzione e lo comunica al segretariato della convenzione.

4.  L'Agenzia compila e pubblica una relazione di sintesi dell'Unione sulla base dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2, pubblicati o notificati dagli Stati membri. La relazione di sintesi dell'Unione include, come opportuno, indicatori di prodotto, di risultato e di impatto relativi al presente regolamento, carte d'insieme a livello di Unione e relazioni degli Stati membri. La relazione di sintesi dell'Unione è aggiornata dall'Agenzia a cadenza minima semestrale o su richiesta della Commissione.

5.  La Commissione può adottare atti di esecuzione concernenti le informazioni minime da fornire a sensi del paragrafo 1, che comprendono la definizione di indicatori, carte d'insieme e relazioni pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera f). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

Articolo 14

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Se non vi hanno provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 16 luglio 2020 e provvedono poi a dare immediata notificazione delle eventuali modifiche successive.

Articolo 15

Modifica degli allegati

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 allo scopo di modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo, sulla base del fatto che l'Unione ha appoggiato la modifica in questione mediante una decisione del Consiglio adottata ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati I e II del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Qualora la Commissione modifichi l'allegato I, II o III del presente regolamento, essa adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza.

2.  La Commissione riesamina costantemente gli allegati IV e V e, se del caso, presenta proposte legislative volte a modificare tali allegati per adattarli alle modifiche dell'elenco delle sostanze di cui agli allegati della convenzione o del protocollo o per modificare voci o disposizioni esistenti negli allegati del presente regolamento al fine di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Articolo 16

Bilancio dell'Agenzia

1.  Ai fini del presente regolamento, le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) 

una sovvenzione dell'Unione, iscritta nel bilancio generale dell'Unione (sezione Commissione);

b) 

ogni contributo volontario da parte degli Stati membri.

2.  Le entrate e le spese inerenti ad attività previste dal presente regolamento sono riunite con quelle inerenti ad attività previste dal regolamento (UE) n. 649/2012 e sono riprese nella medesima sezione del bilancio dell'Agenzia. Le entrate dell'Agenzia di cui al paragrafo 1 sono utilizzate per svolgere i compiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 17

Formati e software per la pubblicazione o la notifica delle informazioni

In cooperazione con gli Stati membri, l'Agenzia definisce formati e software specifici per la pubblicazione o la notifica dei dati da parte degli Stati membri ai sensi del presente regolamento e li rende disponibili gratuitamente sul suo sito web. Per quanto riguarda i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali, gli Stati membri e l'Agenzia stabiliscono i formati ai sensi degli obblighi di cui alla direttiva 2007/2/CE. Gli Stati membri e le altre parti soggette al presente regolamento si servono di tali formati e programmi informatici per gestire i dati o scambiarli con l'Agenzia.

Articolo 18

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Autorità competenti

Ogni Stato membro designa l'autorità competente o le l'autorità competenti incaricate di espletare le funzioni amministrative e l'esecuzione necessarie ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo, a meno che non vi abbia già provveduto anteriormente; informa altresì la Commissione di qualsiasi cambiamento che riguardi l'autorità nazionale designata.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.  Ad eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente regolamento, La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) 1907/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.  Per le questioni relative ai rifiuti, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Nei in casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 850/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Parte A

Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo e sostanze inserite solo nella convenzione



Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

Tetrabromodifeniletere

C12H6Br4O

40088-47-9 e altri

254-787-2 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al tetrabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.

3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti tetrabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Pentabromodifeniletere

C12H5Br5O

32534-81-9 e altri

251-084-2 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.

3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti pentabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Esabromodifeniletere

C12H4Br6O

36483-60-0 e altri

253-058-6 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.

3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti esabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Eptabromodifeniletere

C12H3Br7O

68928-80-3 e altri

273-031-2 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al esabromodifeniletere presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.

3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di:

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

4.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti eptabromodifeniletere. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al decaBDE presente in sostanze in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).
2.  Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma delle concentrazioni di tali sostanze fino a 500 mg/kg quando sono presenti in miscele o articoli, con riserva di un riesame e di una valutazione da parte della Commissione entro il 16 luglio 2021. Tale riesame valuta, tra l'altro, tutti gli effetti pertinenti per quanto riguarda la salute e l'ambiente.
3.  In deroga a quanto sopra, sono autorizzate la produzione, l'immissione sul mercato e l'utilizzazione del decaBDE per i seguenti scopi, a condizione che gli Stati membri riferiscano alla Commissione entro il dicembre 2019 in conformità della convenzione:
a)  per la produzione di aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, fino al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, fino al 2 marzo 2027;
b)  per la produzione di ricambi per:
i)  aeromobili, la cui omologazione è stata richiesta prima del 2 marzo 2019 ed è stata ricevuta prima del dicembre 2022, prodotti anteriormente al 18 dicembre 2023 o, nei casi in cui la perdurante necessità sia giustificata, prodotti anteriormente al 2 marzo 2027 fino al termine del ciclo di vita di tali aeromobili;
ii)  veicoli a motore che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), prodotti prima del 15 luglio 2019, fino al 2036 o fino al termine del ciclo di vita di tali veicoli a motore, se precedente.
c)  apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.
4.  Le deroghe specifiche riguardanti i ricambi per i veicoli a motore di cui al punto 3, lettera b), punto ii), si applicano alla produzione e all’uso di decaBDE commerciale che rientrano in una o più delle seguenti categorie.
a)  applicazioni dell'apparato propulsore e applicazioni sotto il cofano, quali i cavi di massa e i cavi di interconnessione della batteria, i tubi dell'impianto mobile di condizionamento dell'aria (MAC), i gruppi propulsori, le boccole del collettore di scappamento, l'isolamento sotto il cofano, i fasci di cablaggio sotto il cofano (cablaggio del motore, etc.), i sensori di velocità, i tubi, i moduli di ventilazione e i sensori di detonazione;
b)  applicazioni relative al sistema di alimentazione del carburante, quali i tubi per carburante, i serbatoi e i serbatoi sotto scocca; ►C1  
c)  i dispositivi pirotecnici e le applicazioni da questi interessate, quali i cavi di azionamento dell’air-bag, i rivestimenti e i tessuti dei sedili (solo se pertinenti per l’air-bag) e gli air-bag (frontali e laterali)  ◄
5.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli già in uso prima del 15 luglio 2019 contenenti decaBDE. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.
6.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni dell'Unione relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, gli articoli in cui è utilizzato il decaBDE è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita. ►C1  
7.  Sono consentiti la commercializzazione e l’uso di articoli importati contenenti decaBDE ai fini delle deroghe specifiche di cui al punto 3 fino alla data di scadenza di tali deroghe. Se tali articoli sono stati prodotti a norma della deroga di cui al punto 3, si applica il punto 6. Tali articoli già in uso a alla data di scadenza della pertinente deroga possono continuare a essere usati.  ◄
8.  Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende:
a)  un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'ICAO o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
b)  un aeromobile militare.

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 e altri

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presente in sostanze o in miscele in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).

2.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai PFOS presenti in prodotti semifiniti o in articoli, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è inferiore allo 0,1 % in peso calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente o microstrutturalmente distinte che contengono PFOS o, per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è inferiore a 1 μg/m2 del materiale rivestito.

3.  È autorizzata l'utilizzazione di articoli, già in uso nell'Unione europea prima del 25 agosto 2010, contenenti PFOS. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

4.  Se la quantità rilasciata nell’ambiente è limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso. La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione dei PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025 purché entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminare i PFOS e giustifichino il persistere della necessità di tale uso.

Se tale deroga riguarda la produzione o l'uso in impianti ai sensi della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), si applicano le pertinenti migliori tecniche disponibili per la prevenzione o la massima riduzione delle emissioni di PFOS descritte nelle informazioni pubblicate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2008/1/CE.

►M2  Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti le modalità d'uso e le sostanze e tecnologie alternative più sicure, la Commissione riesamina la deroga di cui al secondo comma in modo che:

a)  l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure diventi tecnicamente ed economicamente praticabile;
b)  una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistano alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le iniziative prese per individuare tali alternative;
c)  i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.  ◄

5.  Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono usate come metodi di prova analitici per dimostrare che le sostanze, le miscele e gli articoli sono conformi ai punti 1 e 2. In alternativa alle norme CEN, è possibile usare qualsiasi altro metodo analitico che in base a prove fornite dall'utilizzatore abbia un'efficacia equivalente.

DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano]

50-29-3

200-024-3

Clordano

57-74-9

200-349-0

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrina

60-57-1

200-484-5

Endrina

72-20-8

200-775-7

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.  Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti endosulfan.

2.  Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Esaclorobenzene

118-74-1

204-273-9

Clordecone

143-50-0

205-601-3

Aldrina

309-00-2

206-215-8

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-0

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1 e altri

Fatta salva la direttiva 96/59/CE, gli articoli già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati.

Gli Stati membri individuano e rimuovono dalla circolazione apparecchiature (ad esempio trasformatori, condensatori o altri recipienti contenenti liquidi) contenenti più dello 0,005 % di PCB e volumi superiori a 0,05 dm3, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

►C1  Esabromociclododecano ◄

Per «esabromociclododecano» si intende: esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromociclododecano; beta-esabromociclododecano; e gamma-esabromociclododecano

25637-99-4

3194-55-6,

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.  Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alle concentrazioni di esabromociclododecano pari o inferiori a 100 mg/kg (0,01 % in peso) se presente in sostanze, miscele, articoli o come componenti di articoli in cui sono utilizzati come ritardanti di fiamma, da sottoporre alla revisione della Commissione entro il 22 marzo 2019.

2.  Possono continuare a essere impiegati gli articoli di polistirene espanso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 21 febbraio 2018, a norma del regolamento (UE) 2016/293 (5) della Commissione e della decisione di esecuzione 2016/C 12/06 (6) della Commissione, e gli articoli di polistirene estruso contenenti esabromociclododecano già in uso negli edifici prima del 23 giugno 2016. A tali articoli si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

3.  Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni unionali relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele, il polistirene espanso immesso sul mercato dopo il 23 marzo 2016, in cui sia stato usato esabromociclododecano è identificabile mediante etichettatura o altri mezzi durante l'intero ciclo di vita.

Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

1.  Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti esaclorobutadiene.

2.  Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri

87-86-5 e altri

201-778-6 e altri

 

Naftaleni policlorurati (7)

70776-03-3 e altri

274-864-4 e altri

1.  Sono autorizzate l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di articoli già in uso al 10 luglio 2012 o prima di tale data, contenenti naftaleni policlorurati.

2.  Agli articoli di cui al punto 1 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8 e altri

287-476-5

1.  In deroga a quanto sopra, si consente la produzione, la commercializzazione e l'uso di sostanze o miscele contenenti SCCP in concentrazioni inferiori all'1 % in peso o di articoli contenenti SCCP in concentrazioni inferiori allo 0,15 % in peso.

2.  L'uso è consentito per quanto concerne:

a)  i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in uso al 4 dicembre 2015 o anteriormente; e

b)  gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso al 10 luglio 2012 o anteriormente.

3.  Agli articoli di cui al punto 2 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo e quarto comma.

▼M1

Acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati

Per «acido perfluoroottanoico (PFOA), suoi sali e composti a esso correlati» si intende:

i)  acido perfluoroottanoico, compresi i suoi isomeri ramificati;

ii)  i suoi sali;

iii)  i composti a esso correlati che siano, ai fini della convenzione, sostanze che degradano in PFOA, compresa qualsiasi sostanza (a inclusione di sali e polimeri) avente, come uno degli elementi strutturali, un gruppo perfluoroeptil lineare o ramificato con la frazione (C7F15)C.

I composti seguenti non sono inclusi tra i composti correlati al PFOA:

i)  C8F17-X, dove X = F, Cl, Br;

ii)  fluoropolimeri coperti da CF3[CF2]n-R’, dove R’=qualsiasi gruppo, n> 16;

iii)  acidi perfluoro alchil carbossilici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 8;

iv)  acidi perfluoro alchil solfonici e acidi perfluoro fosfonici (compresi i loro sali, esteri, alogenuri e anidridi) con perfluorocarburi ≥ 9;

v)  acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS), di cui al presente allegato.

335-67-1 e altri

206-397-9 e altri

1.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 0,025 mg/kg (0,0000025 % in peso).

2.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica a ogni singolo composto correlato al PFOA o a una combinazione di composti correlati al PFOA presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso).

3.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica ai composti correlati al PFOA presenti in una concentrazione pari o inferiore a 20 mg/kg (0,002 % in peso) in una sostanza da utilizzare quale sostanza intermedia isolata trasportata ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 e nel rispetto delle condizioni strettamente controllate di cui all’articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a f), di tale regolamento, per la produzione di composti chimici fluorurati con una catena costituita da un numero di atomi di carbonio pari o inferiore a 6. La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.

4.  Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al PFOA o ai suoi sali presenti in concentrazioni pari o inferiori a 1 mg/kg (0,0001 % in peso) nelle micropolveri di politetrafluoroetilene (PTFE) prodotte mediante radiazioni ionizzanti fino a 400 kilogray oppure mediante degradazione termica, e anche nelle miscele e negli articoli per uso industriale e professionale contenenti micropolveri di PTFE. Tutte le emissioni di PFOA durante la fabbricazione e l’uso delle micropolveri di PTFE devono essere evitate o, se ciò fosse impossibile, ridotte il più possibile. La presente deroga è riesaminata e valutata dalla Commissione entro il 5.7.2022.

5.  In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati ai seguenti fini:

a)  fotolitografia o processi di incisione nella fabbricazione di semiconduttori, fino al 4 luglio 2025;

b)  rivestimenti fotografici applicati a pellicole, fino al 4 luglio 2025;

c)  tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la loro salute e la loro sicurezza, fino al 4 luglio 2023;

d)  dispositivi medici impiantabili e invasivi, fino al 4 luglio 2025;

e)  fabbricazione di politetrafluoroetilene (PTFE) e di fluoruro di polivinilidene (PVDF) per la produzione di

i)  membrane per la filtrazione del gas, membrane per la filtrazione dell’acqua e membrane per tessuti medicali ad alte prestazioni e resistenti alla corrosione,

ii)  scambiatori di calore per il recupero di calore residuo industriale,

iii)  sigillanti industriali in grado di impedire la dispersione di composti organici volatili e particolato PM2,5,

fino al 4 luglio 2023.

6.  In deroga a quanto sopra, l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati è autorizzato fino al 4 luglio 2025 nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, alle seguenti condizioni:

a)  le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate in attività di formazione;

b)  le schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati non devono essere utilizzate a fini di prova, a meno che i rilasci siano totalmente segregati;

c)  dal 1o gennaio 2023 l’uso di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati deve essere limitato solo ai siti nei quali i rilasci possano essere totalmente segregati;

d)  le scorte di schiume antincendio che contengono o possono contenere PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati devono essere gestite in conformità dell’articolo 5.

7.  In deroga a quanto sopra, l’uso di bromuro di perfluoroottano contenente ioduro di perfluoroottano ai fini della fabbricazione di prodotti farmaceutici è autorizzato, a condizione che sia riesaminato e valutato dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026, poi ogni quattro anni e infine entro il 31 dicembre 2036.

8.  È autorizzato l’uso di articoli che contengono PFOA, suoi sali e/o composti a esso correlati e che erano già in uso nell’Unione europea prima del 4 luglio 2020. A tali articoli si applica l’articolo 4, paragrafo 2, commi terzo e quarto.

9.   ►C2  In deroga a quanto sopra, la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati sono autorizzati fino al 3 dicembre 2020 ai seguenti fini: ◄

a)  dispositivi medici diversi dai quelli impiantabili ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 (8);

b)  inchiostri da stampa in lattice;

c)  nanorivestimenti al plasma.

▼M3

Dicofol

115-32-2

204-082-0

Nessuna

▼B

(1)   Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

(2)   Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(3)   Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

(4)   Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

(5)   Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione, del 1o marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).

(6)   GU C 10 del 13.1.2016, pag. 3.

(7)   Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

(8)   Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Parte B

Sostanze inserite solo nel protocollo



Sostanza

N. CAS

N. CE

Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni

 

 

 

 




ALLEGATO II

ELENCO DI SOSTANZE SOGGETTE A LIMITAZIONI

Parte A

Sostanze inserite nella convenzione e nel protocollo



Sostanza

N. CAS

N. CE

Condzioni della limitazione

 

 

 

 

Parte B

Sostanze inserite solo nel protocollo



Sostanza

N. CAS

N. CE

Condizioni della limitazione

 

 

 

 




ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI RILASCI

PARTE A

Sostanza (N. CAS)

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

Bifenili policlorurati (PCB)

▼C1

PARTE B

Sostanza (N.CAS)

▼B

Esaclorobenzene (HCB) (N. CAS 118-74-1)

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) ( 4 )

Pentaclorobenzene (N. CAS 608-93-5)

Esaclorobutadiene (N. CAS 87-68-3)

Naftaleni policlorurati (N. CAS 70776-03-3 e altri)




ALLEGATO IV

Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7



Sostanza

N. CAS

N. CE

Valore limite di concentrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Esaclorobutadiene

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naftaleni policlorurati (1)

 

 

10 mg/kg

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O

40088-47-9 e altri

254-787-2 e altri

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere: 1 000 mg/kg

La Commissione rivede tale limite di concentrazione e, se del caso e conformemente ai trattati, adotta una proposta legislativa per abbassarlo a 500 mg/kg. La Commissione svolge tale riesame quanto prima, e in ogni caso non oltre il 16 luglio 2021.

Pentabromodifeniletere C12H5Br5O

32534-81-9 e altri

251-084-2 e altri

Esabromodifeniletere C12H4Br6O

36483-60-0 e altri

253-058-6 e altri

Eptabromodifeniletere C12H3Br7O

68928-80-3 e altri

273-031-2 e altri

Decabromodifeniletere C12Br10O

1163-19-5 e altri

214-604-9 e altri

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 e altri

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 e altri

50 mg/kg

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Clordano

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Esaclorocicloesani, compreso il lindano

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrina

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrina

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Esaclorobenzene

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Clordecone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrina

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentaclorobenzene

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3 e altri

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Esabromobifenile

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Esabromociclododecano (4)

25637-99-4

3194-55-6,

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, soggetti a riesame da parte della Commissione entro il 20 aprile 2019

(1)   Naftaleni policlorurati: composti chimici basati sul sistema ciclico del naftalene, in cui uno o più atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di cloro.

(2)   Il valore limite è calcolato come PCDD e PCDF in base ai fattori di tossicità equivalente secondo i fattori di equivalenza tossica (TEF) indicati di seguito:

(3)   Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

(4)   Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.




ALLEGATO V

GESTIONE DEI RIFIUTI

Parte 1

Smaltimento e recupero ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, sono autorizzate le seguenti operazioni di smaltimento e recupero, conformemente agli allegati I e II della direttiva 2008/98/CE purché vengano effettuate in modo tale da assicurare la distruzione o la trasformazione irreversibile degli inquinanti organici persistenti.



D9

Trattamento fisico-chimico.

D10

Incenerimento a terra.

R1

Impiego principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, eccetto i rifiuti contenenti PCB.

R4

Riciclo/recupero di metalli e di composti metallici alle seguenti condizioni: le operazioni si limitano ai residui di processi di produzione del ferro e dell'acciaio quali polveri o fanghi da trattamento dei gas, scaglie di laminazione o polveri di filtri di acciaierie contenti zinco, polveri di sistemi di depurazione dei gas delle fonderie di rame e rifiuti simili e residui di lisciviazione contenenti piombo generati dalla produzione di metalli non ferrosi. Sono esclusi i rifiuti contenenti PCB. Le operazioni sono limitate ai processi per il recupero di ferro e leghe di ferro (altoforno, forno a tino e forno a suola) e di metalli non ferrosi (processo Waelz in forno rotativo, processi con bagno di fusione che utilizzano forni verticali oppure orizzontali), a condizione che gli impianti soddisfino come minimo i valori limite di emissione di PCDD e PCDF stabiliti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), indipendentemente dal fatto che i processi siano soggetti alla direttiva in questione o no, e fatte salve le altre disposizioni della direttiva.

(1)   Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Sono autorizzate le operazioni di pretrattamento prima della distruzione o della trasformazione irreversibile, conformemente alla presente parte dell'allegato, purché una sostanza di cui all'allegato IV che sia stata isolata dai rifiuti durante la fase di pretrattamento sia successivamente smaltita conformemente alla presente parte dell'allegato. Se soltanto una parte di un prodotto o di un rifiuto, come un rifiuto di apparecchiature, contiene inquinanti organici persistenti o ne è contaminata, deve essere separata e successivamente smaltita in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di un siffatto pretrattamento o prima della distruzione o trasformazione irreversibile conformemente alla presente parte dell'allegato.

Parte 2

Rifiuti e operazioni cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b)

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), sono autorizzate le seguenti operazioni riguardo ai rifiuti specificati, definiti dal codice a sei cifre, come risulta dalla classificazione nella decisione 2000/532/CE ( 5 ).

È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell'allegato, a condizione che la sostanza elencata nell'allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell'allegato.



Rifiuti quali classificati nella decisione 2000/532/CE

Valore limite di concentrazione massima delle sostanze di cui all'allegato IV (1)

Operazione

10

RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP): 10 000 mg/kg;

Aldrina: 5 000 mg/kg;

Clordano: 5 000 mg/kg;

Clordecone: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano): 5 000 mg/kg;

Dieldrina: 5 000 mg/kg;

Endosulfano: 5 000 mg/kg;

Endrina: 5 000 mg/kg;

Eptacloro: 5 000 mg/kg;

Esabromobifenile: 5 000 mg/kg;

Esabromociclododecano (3): 1 000 mg/kg;

Esaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Esaclorobutadiene: 1 000 mg/kg;

Esaclorocicloesani, compreso il lindano: 5 000 mg/kg;

Mirex: 5 000 mg/kg;

Pentaclorobenzene: 5 000 mg/kg;

Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (C8F17SO2X) (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri) 50 mg/kg;

Bifenili policlorurati (PCB) (6): 50 mg/kg;

Dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati: 5 mg/kg;

Naftaleni policlorurati (*): 1 000 mg/kg;

Somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletere (C12H6Br4O), pentabromodifeniletere (C12H5Br5O), esabromodifeniletere (C12H4Br6O) e eptabromodifeniletere (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

Toxaphene: 5 000 mg/kg.

È consentito lo stoccaggio permanente solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

1)  lo stoccaggio avviene in uno dei seguenti luoghi:

— formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;

— miniere di sale;

— discarica per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile, come previsto per la classificazione dei rifiuti alla voce 19 03 della decisione 2000/532/CE.

2)  sono state rispettate le disposizioni della direttiva 1999/31/CE (4) del Consiglio e della decisione 2003/33/CE (5) del Consiglio.

3)  è stato dimostrato che l'operazione prescelta è preferibile sotto il profilo ambientale.

10 01

Rifiuti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 14 * (2)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 16 *

Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 02

Rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03

Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 04 *

Scorie della produzione primaria

10 03 08 *

Scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 *

Scorie nere della produzione secondaria

10 03 19 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 03 21 *

Altre particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 29 *

Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 04

Rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 *

Scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02 *

Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 04 *

Polveri dei gas di combustione

10 04 05 *

Altre polveri e particolato

10 04 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05

Rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 05 05 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06

Rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 03 *

Polveri dei gas di combustione

10 06 06 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 08

Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 08 *

Scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 15 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

10 09

Rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 09 *

Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 11

Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 *

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 03 *

Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

17

RIFIUTI D'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 06 *

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 05

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati) rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 *

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 09

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 02 *

Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB, escluse le apparecchiature contenenti PCB

17 09 03 *

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

19

RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÈ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 07 *

Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 11 *

Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 13 *

Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 15 *

Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 04

Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 02 *

Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 *

Fase solida non vetrificata

(1)   Questi valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non si applicano ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

(2)   I rifiuti contrassegnati da un asterisco «*» sono considerati pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE e sono pertanto soggetti alle disposizioni della stessa.

(3)   Per «esabromociclododecano» si intendono esabromociclododecano, 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-esabromociclododecano, beta-esabromociclododecano e gamma-esabromociclododecano.

(4)   Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(5)   Decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 27).

(6)   Si utilizza il metodo di calcolo indicato nelle norme europee EN 12766-1 ed EN 12766-2.

Il valore limite di concentrazione massima di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) è calcolato in base ai fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati di seguito:



PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003




ALLEGATO VI

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive



Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 1195/2006 del Consiglio

(GU L 217 del 8.8.2006, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio

(GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione

(GU L 85 del 27.3.2007, pag. 3).

 

Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109)

Limitatamente al punto 3.7 dell'allegato

Regolamento (CE) n. 304/2009 della Commissione

(GU L 96 del 15.4.2009, pag. 33).

 

Regolamento (UE) n. 756/2010 della Commissione

(GU L 223 del 25.8.2010, pag. 20).

 

Regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione

(GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29).

 

Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione

(GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione

(GU L 363 del 18.12.2014, pag. 67).

 

Regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione

(GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1),

 

Regolamento (UE) 2016/293 della Commissione

(GU L 55 del 2.3.2016, pag. 4).

 

Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione

(GU L 80 del 31.3.2016, pag. 17).

 




ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (CE) n. 850/2004

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, lettere da a) a d)

Articolo 2, punti da 1) a 4)

Articolo 2, punti da 5) a 7)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, punto 8)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, punto 9)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, punto 10)

Articolo 2, punti da 11) a 13)

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 1 da 1 a 3

Articolo 3, paragrafi 4 e 5

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafi da 1a 4

Articolo 7, paragrafi da 1a 4

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 12, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafi 4 e 5

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Articoli 16 e 17

Articolo 20

Articolo 18

Articolo 21

Articolo 19

Articolo 22

Allegati da I a V

Allegati da I a V

Allegato VI

Allegato VII



( 1 ) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

( 3 ) Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

( 4 ) Ai fini degli inventari di emissione, sono utilizzati i seguenti quattro indicatori: benzo(a)pirene, benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

( 5 ) Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).