02019R0979 — IT — 17.09.2020 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/979 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1272 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2020 |
L 300 |
1 |
14.9.2020 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/979 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
INFORMAZIONI FINANZIARIE CHIAVE NELLA NOTA DI SINTESI DEL PROSPETTO
SEZIONE 1
Contenuto delle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto
Articolo 1
Contenuto minimo delle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto
1. Le informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto comprendono le informazioni finanziarie di cui agli allegati del regolamento delegato della Commissione 2019/980 ( 1 ).
2. Quando le informazioni di cui alle pertinenti tabelle degli allegati da I a VI non sono incluse nel bilancio dell'emittente, l'emittente comunica le voci corrispondenti del proprio bilancio.
3. L'emittente può includere nella nota di sintesi del prospetto voci aggiuntive o misurazioni alternative delle prestazioni quando queste sono informazioni finanziarie chiave sull'emittente o sui titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ai fini della prima frase, per «misurazioni alternative delle prestazioni» si intendono misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.
4. Gli emittenti che non rientrano in nessuno dei tipi di emittenti individuati negli articoli da 2 a 8 presentano le informazioni finanziarie chiave di cui alle tabelle che essi ritengono corrispondano maggiormente al tipo di titoli emessi.
5. Le informazioni finanziarie chiave sono presentate per il numero di anni prescritto dal regolamento delegato 2019/980 per il tipo di emissione e il tipo di titoli offerti.
Articolo 2
Informazioni finanziarie chiave per i soggetti non finanziari che emettono titoli di capitale
Quando l'emittente è un soggetto non finanziario che emette titoli di capitale, la nota di sintesi del prospetto contiene le informazioni finanziarie chiave di cui alle tabelle dell'allegato I.
Articolo 3
Informazioni finanziarie chiave per i soggetti non finanziari che emettono titoli diversi dai titoli di capitale
Quando l'emittente è un soggetto non finanziario che emette titoli diversi dai titoli di capitale, la nota di sintesi del prospetto contiene le informazioni finanziarie chiave di cui alle tabelle dell'allegato II.
Articolo 4
Informazioni finanziarie chiave per gli enti creditizi
Quando l'emittente è un ente creditizio, la nota di sintesi del prospetto contiene le informazioni finanziarie chiave di cui alle tabelle dell'allegato III.
Articolo 5
Informazioni finanziarie chiave per le imprese di assicurazione
Quando l'emittente è un'impresa di assicurazione, la nota di sintesi del prospetto contiene le informazioni finanziarie chiave di cui alle tabelle dell'allegato IV.
Articolo 6
Informazioni finanziarie chiave per le società veicolo che emettono titoli a fronte di cartolarizzazione (ABS)
Quando l'emittente è una società veicolo che emette titoli a fronte di cartolarizzazione (ABS), la nota di sintesi del prospetto contiene le informazioni finanziarie chiave di cui alle tabelle dell'allegato V.
Articolo 7
Informazioni finanziarie chiave per i fondi chiusi
Quando l'emittente è un fondo chiuso, la nota di sintesi del prospetto contiene le informazioni finanziarie chiave di cui alle tabelle dell'allegato VI.
Articolo 8
Informazioni finanziarie chiave per i garanti
Quando ai titoli è connessa una garanzia, le informazioni finanziarie chiave sul garante sono presentate come se il garante fosse l'emittente dello stesso tipo di titoli oggetto della garanzia utilizzando le tabelle di cui agli allegati da I a VI. Per le garanzie sui titoli emessi a fronte di cartolarizzazione, le informazioni finanziarie chiave sul garante sono presentate come se il garante fosse l'emittente dei titoli sottostanti.
SEZIONE 2
Formato delle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto
Articolo 9
Formato delle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto
1. Le informazioni finanziarie chiave sono presentate in formato tabellare conformemente alle tabelle degli allegati da I a VI.
2. Le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati nella nota di sintesi del prospetto, che non sono estratte dal bilancio, sono indicate come tali.
3. Quando le informazioni proforma da includere nella nota di sintesi del prospetto incidono sulle informazioni finanziarie chiave di cui alla tabella pertinente degli allegati da I a VI, le informazioni proforma sono presentate in colonne aggiuntive nelle tabelle di cui agli allegati da I a VI o in una tabella distinta. Se necessario per la comprensione, le informazioni proforma sono accompagnate da una breve spiegazione delle cifre presentate nelle colonne aggiuntive o nelle tabelle distinte.
Quando, in caso di variazione significativa dei valori lordi, nel prospetto sono incluse solo informazioni qualitative, nella nota di sintesi del prospetto viene inclusa una dichiarazione in tal senso.
4. Quando l'emittente ha una storia finanziaria complessa ai sensi dell'articolo 18 del regolamento delegato 2019/980 le informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto sono presentate secondo modalità in linea con il prospetto e utilizzando le pertinenti tabelle di cui agli allegati da I a VI del presente regolamento.
CAPO II
PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO
Articolo 10
Pubblicazione del prospetto
1. Il prospetto, sia esso costituito da un documento unico che composto di documenti distinti, che contiene collegamenti ipertestuali a siti web include una dichiarazione in cui si avvisa che le informazioni pubblicate sui siti web non fanno parte del prospetto e non sono state controllate né approvate dall'autorità competente. Questa disposizione non si applica ai collegamenti ipertestuali alle informazioni incluse mediante riferimento.
2. Quando il prospetto è pubblicato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129, sono prese misure sui siti web utilizzati per la sua pubblicazione per evitare di rivolgersi ai residenti di Stati membri o di paesi terzi diversi da quelli in cui i titoli sono offerti al pubblico.
CAPO III
DATI LEGGIBILI AUTOMATICAMENTE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PROSPETTI
Articolo 11
Dati per la classificazione dei prospetti
Nel fornire all'ESMA la copia elettronica di un prospetto approvato, dei relativi supplementi e delle condizioni definitive ove applicabile, l'autorità competente trasmette all'ESMA anche i pertinenti dati di accompagnamento per la classificazione dei prospetti, conformemente alle tabelle di cui all'allegato VII.
Articolo 12
Modalità pratiche per assicurare che i dati siano leggibili automaticamente
L'autorità competente fornisce i dati di accompagnamento di cui all'articolo 11 in un formato XML comune e in conformità al formato e alle norme di cui alle tabelle dell'allegato VII.
CAPO IV
PUBBLICITÀ
Articolo 13
Individuazione del prospetto
Quando l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato è soggetto all'obbligo di redigere il prospetto, la pubblicità individua chiaramente il prospetto
indicando chiaramente il sito web in cui il prospetto è o sarà pubblicato, quando la pubblicità è diffusa in forma scritta e con mezzi diversi dai mezzi elettronici;
includendo un collegamento ipertestuale al prospetto e alle pertinenti condizioni definitive del prospetto di base, quando la pubblicità è diffusa in forma scritta per via elettronica, o inserendo un collegamento ipertestuale alla pagina del sito web in cui il prospetto sarà pubblicato, se il prospetto non è stato ancora pubblicato;
includendo informazioni accurate sul luogo in cui il prospetto può essere ottenuto, nonché informazioni accurate sull'offerta di titoli o sull'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a cui si riferisce, quando la pubblicità è diffusa in una forma o con mezzi non contemplati alla lettera a) o b).
Articolo 14
Contenuto obbligatorio
1. La pubblicità diffusa presso i potenziali investitori al dettaglio comprende i seguenti elementi:
la parola «pubblicità», ben in evidenza. Qualora una pubblicità sia diffusa in forma orale, lo scopo della comunicazione è chiaramente indicato all'inizio del messaggio;
una dichiarazione attestante che l'approvazione del prospetto non dovrebbe essere intesa come approvazione dei titoli offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, quando la pubblicità contiene un riferimento al prospetto approvato dall'autorità competente;
una raccomandazione che invita i potenziali investitori a leggere il prospetto prima di prendere una decisione di investimento, in modo da comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi con la decisione di investire nei titoli, quando la pubblicità contiene un riferimento al prospetto approvato dall'autorità competente;
la segnalazione di comprensibilità a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), quando
la pubblicità si riferisce a titoli complessi diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti i), ii) e vi), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
la segnalazione di comprensibilità è o sarà inclusa nella nota di sintesi del prospetto.
2. Il formato e la lunghezza della pubblicità in forma scritta diffusa presso i potenziali investitori al dettaglio sono sufficientemente diversi da quelli del prospetto da impedire possibili confusioni con il prospetto.
Articolo 15
Diffusione della pubblicità
1. La pubblicità diffusa presso i potenziali investitori è modificata quando
un supplemento al prospetto è successivamente pubblicato a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/1129;
il nuovo fatto significativo, errore o imprecisione rilevanti menzionati nel supplemento rendono sostanzialmente imprecisa o fuorviante la pubblicità diffusa in precedenza.
Il primo comma non si applica dopo la chiusura definitiva del periodo di offerta pubblica o, se posteriore, dopo l'inizio della negoziazione su un mercato regolamentato.
2. La pubblicità modificata di cui al paragrafo 1 è diffusa presso i potenziali investitori senza indebito ritardo dopo la pubblicazione del supplemento al prospetto e contiene tutti i seguenti elementi:
un chiaro riferimento alla versione inesatta o fuorviante della pubblicità;
l'indicazione che la pubblicità è stata modificata in quanto contenente informazioni sostanzialmente inesatte o fuorvianti;
una chiara descrizione delle differenze tra le due versioni della pubblicità.
3. Fatta eccezione per quella diffusa oralmente, la pubblicità modificata a norma del paragrafo 1 è diffusa almeno mediante gli stessi mezzi con i quali è stata diffusa la pubblicità precedente.
Articolo 16
Informazioni sulle offerte di titoli
1. Le informazioni sull'offerta pubblica di titoli o sull'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato diffuse oralmente o per iscritto, a fini pubblicitari o per altri scopi:
non contraddicono le informazioni nel prospetto;
non rimandano a informazioni che contraddicano le informazioni nel prospetto;
non presentano le informazioni contenute nel prospetto in modo sostanzialmente distorto, tra l'altro dando minore rilievo agli aspetti negativi delle informazioni rispetto a quelli positivi, omettendo o presentando selettivamente determinate informazioni;
non riportano misurazioni alternative delle prestazioni, a meno che le stesse misurazioni siano riportate anche nel prospetto.
2. Ai fini del paragrafo 1, per «informazioni nel prospetto» si intendono le informazioni incluse nel prospetto, se già pubblicato, o le informazioni da includere nel prospetto, se sarà pubblicato in data successiva.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), per «misurazioni alternative delle prestazioni» si intendono misurazioni finanziarie delle performance finanziarie storiche o future, della situazione finanziaria o dei flussi finanziari diverse dalle misurazioni finanziarie stabilite dalla disciplina applicabile in materia di informativa finanziaria.
Articolo 17
Procedure di cooperazione tra autorità competenti
1. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità ritiene che il contenuto della pubblicità sia non conforme alle informazioni nel prospetto, essa può chiedere l'assistenza dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Su richiesta, l'autorità competente dello Stato membro in cui è diffusa la pubblicità comunica quanto segue all'autorità competente dello Stato membro di origine:
le ragioni per cui ritiene che il contenuto della pubblicità sia non conforme alle informazioni contenute nel prospetto;
la pubblicità in questione e, se del caso, la relativa traduzione nella lingua del prospetto o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine trasmette il prima possibile all'autorità competente dello Stato membro in cui la pubblicità è stata diffusa i risultati della sua valutazione della conformità della pubblicità con le informazioni nel prospetto.
CAPO V
SUPPLEMENTI AL PROSPETTO
Articolo 18
Pubblicazione di un supplemento al prospetto
1. Un supplemento al prospetto è pubblicato quando:
uno dei seguenti soggetti pubblica un nuovo bilancio di esercizio sottoposto a revisione:
l’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
l’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;
l'emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi di cui agli articoli 6 e 14 del regolamento delegato 2019/980;
un emittente ha pubblicato una previsione o una stima sugli utili successivamente all'approvazione del prospetto, quando una previsione o una stima sugli utili deve essere inclusa nel prospetto a norma del regolamento delegato 2019/980;
nel prospetto è inclusa una modifica o una revoca di una previsione o di una stima sugli utili;
vi è un cambiamento nell'assetto di controllo di uno dei seguenti soggetti:
l’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
l’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;
l'emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi di cui agli articoli 6 e 14 del regolamento delegato 2019/980;
un terzo lancia una nuova offerta pubblica di acquisto, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), o il risultato di un’offerta pubblica di acquisto viene reso noto in merito a uno dei seguenti elementi:
le azioni dell’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
le azioni dell’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;
le azioni dell’emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi quando un prospetto è redatto conformemente agli articoli 6 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/980;
la dichiarazione relativa al capitale circolante inclusa nel prospetto diventa sufficiente o insufficiente per soddisfare i requisiti attuali a carico dell'emittente in relazione
alle azioni o agli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;
ai certificati rappresentativi emessi su azioni di cui agli articoli 6 e 14 del regolamento delegato 2019/980;
l'emittente chiede l'ammissione alla negoziazione in almeno un altro mercato regolamentato in almeno un altro Stato membro oppure intende presentare un'offerta pubblica di titoli in almeno un altro Stato membro non indicato nel prospetto;
per il prospetto riferito alle azioni o ad altri valori mobiliari equivalenti ad azioni o ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980, un nuovo impegno finanziario significativo può verosimilmente dar luogo ad una variazione significativa dei valori lordi ai sensi dell’articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento delegato;
è aumentato l'importo nominale aggregato del programma di offerta.
CAPO VI
MODALITÀ TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PORTALE DI NOTIFICA
Articolo 19
Caricamento di documenti e dei dati di accompagnamento
Quando carica sul portale di notifica i documenti di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129, l'autorità competente assicura che i documenti siano in un formato elettronico consultabile che non possa essere modificato e che siano accompagnati dai dati relativi agli stessi documenti di cui alle tabelle dell'allegato VII del presente regolamento in un formato comune XML.
Articolo 20
Trattamento e notifica dei documenti e dei dati di accompagnamento
1. L'ESMA assicura che il portale di notifica tratti e controlli automaticamente tutti i documenti caricati e i dati di accompagnamento e notifichi all'autorità competente che ha effettuato il caricamento il buon esito del caricamento e se il caricamento contiene errori.
2. L'ESMA assicura che il portale di notifica trasmetta le notifiche dei documenti caricati e dei dati di accompagnamento alle autorità competenti interessate.
Articolo 21
Scaricamento dei documenti e dei dati di accompagnamento
L'ESMA assicura che il portale di notifica metta a disposizione delle autorità competenti interessate i documenti caricati e i dati di accompagnamento.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22
Abrogazione
Il regolamento delegato (UE) n. 382/2014 è abrogato.
Il regolamento delegato (UE) 2016/301 è abrogato.
Articolo 22 bis
Note di sintesi dei prospetti approvate tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 per i soggetti non finanziari che emettono titoli di capitale
Le note di sintesi dei prospetti contenenti le informazioni di cui alla tabella 3 dell’allegato I che sono state approvate tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 continuano a essere valide fino al termine del periodo di validità di tali prospetti.
Articolo 23
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
SOGGETTI NON FINANZIARI (TITOLI DI CAPITALE)
Tabella 1
Conto economico per i soggetti non finanziari (titoli di capitale)
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Anno |
Anno -1 |
Anno -2 |
Intermedio |
Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|
*Totale delle entrate |
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*Utile/perdita d’esercizio o altra misura analoga della performance finanziaria utilizzata dall’emittente nel bilancio |
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*Utile o perdita netti (per il bilancio consolidato l’utile o perdita netti attribuibili ai possessori di capitale proprio dell’impresa madre) |
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#Crescita delle entrate di anno in anno |
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#Margine operativo |
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#Margine netto |
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#Utile per azione |
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Tabella 2
Stato patrimoniale per i soggetti non finanziari (titoli di capitale)
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Anno |
Anno -1 |
Anno -2 |
Intermedio |
|
*Attività totali |
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*Capitale totale |
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#Debito finanziario netto (debito a lungo termine più debito a breve termine meno contante) |
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Tabella 3
Rendiconto sui flussi di cassa per i soggetti non finanziari (titoli di capitale)
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|
Anno |
Anno –1 |
Anno –2 |
Intermedio |
Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|
*Flussi di cassa netti rilevanti derivanti da attività operative e/o flussi di cassa derivanti da attività di investimento e/o contante derivante da attività di finanziamento |
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ALLEGATO II
SOGGETTI NON FINANZIARI (TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE)
Tabella 1
Conto economico per i titoli diversi dai titoli di capitale
|
|
Anno |
Anno -1 |
Intermedio |
Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|
*Utile/perdita d’esercizio o altra misura analoga della performance finanziaria utilizzata dall’emittente nel bilancio |
|
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|
|
Tabella 2
Stato patrimoniale per i titoli diversi dai titoli di capitale
|
|
Anno |
Anno -1 |
Intermedio |
|
*Debito finanziario netto (debito a lungo termine più debito a breve termine meno contante) |
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|
#Current ratio (attività correnti/passività correnti) |
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|
#Rapporto debito/patrimonio netto (passività totali/patrimonio netto totale) |
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|
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|
#Coefficiente di copertura degli interessi (utile di esercizio/interessi passivi) |
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|
Tabella 3
Rendiconto sui flussi di cassa per i titoli diversi dai titoli di capitale
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|
Anno |
Anno -1 |
Intermedio |
Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|
*Flussi di cassa netti provenienti da attività operative |
|
|
|
|
|
*Flussi di cassa netti provenienti da attività di finanziamento |
|
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|
|
|
*Flussi di cassa netti provenienti da attività di investimento |
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ALLEGATO III
ENTI CREDITIZI (TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE)
Tabella 1
Conto economico per gli enti creditizi
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|
Anno |
Anno -1 |
Anno -2 (1) |
Intermedio |
Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|
*Ricavi netti da interessi (o valore equivalente) |
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|
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|
*Ricavi netti da commissioni e compensi |
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|
*Perdita netta di valore sulle attività finanziarie |
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|
*Ricavi commerciali netti |
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|
|
*Misura della performance finanziaria utilizzata dall’emittente nel bilancio, ad esempio utile d’esercizio |
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|
*Utile o perdita netti (per il bilancio consolidato l’utile o perdita netti attribuibili ai possessori di capitale proprio dell’impresa madre) |
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|
|
|
#Utili per azione (solo per gli emittenti di titoli di capitale) |
|
|
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|
(1) Indicare le informazioni finanziarie chiave per il numero di anni per i quali si applica la pertinente prescrizione in materia di informazione a norma del regolamento delegato 980/2019. |
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Tabella 2
Stato patrimoniale per gli enti creditizi
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|
Anno |
Anno -1 |
Anno -2 (1) |
Intermedio |
#Valore come risultato del più recente processo di revisione e valutazione prudenziale («SREP») |
|
*Attività totali |
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|
|
*Debito di primo rango (senior) |
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*Debiti subordinati |
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*Finanziamenti e crediti di clienti (netti) |
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*Depositi di clienti |
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|
*Capitale totale |
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#Crediti deteriorati (sulla base del valore contabile netto)/finanziamenti e crediti) |
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#Coefficiente di capitale di base di classe 1 (CET1) o altro coefficiente di adeguatezza patrimoniale prudenziale pertinente a seconda dell’emissione |
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#Coefficiente di capitale totale |
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#Coefficiente di leva finanziaria calcolato secondo il quadro normativo applicabile |
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(1) Indicare le informazioni finanziarie chiave per il numero di anni per i quali si applica la pertinente prescrizione in materia di informazione a norma del regolamento delegato 980/2019. |
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ALLEGATO IV
IMPRESE DI ASSICURAZIONE (TITOLI DI CAPITALE E TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE)
Tabella 1
Conto economico per le imprese di assicurazione
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|
Anno |
Anno -1 |
Anno -2 (1) |
Intermedio |
Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|
*Premi netti |
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|
*Prestazioni e sinistri netti |
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|
*Utili al lordo delle imposte |
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|
*Utile d’esercizio (con distinzione tra assicurazione vita e non vita) |
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|
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*Utile o perdita netti (per il bilancio consolidato l’utile o perdita netti attribuibili ai possessori di capitale proprio dell’impresa madre) |
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|
#Crescita delle entrate di anno in anno (premi netti) |
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|
|
#Utili per azione (solo per gli emittenti di titoli di capitale) |
|
|
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|
|
(1) Indicare le informazioni finanziarie chiave per il numero di anni per i quali si applica la pertinente prescrizione in materia di informazione a norma del regolamento delegato 980/2019. |
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Tabella 2
Stato patrimoniale per le imprese di assicurazione
|
|
Anno |
Anno -1 |
Anno -2 (1) |
Intermedio |
|
*Investimenti, comprese le attività finanziarie connesse a contratti collegati a quote (unit linked) |
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|
|
|
*Attività totali |
|
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|
*Passività derivanti dai contratti assicurativi |
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|
*Passività finanziarie |
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|
|
*Passività totali |
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|
*Capitale totale |
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|
#Coefficiente di copertura della solvibilità (coefficiente di solvibilità II) o altro coefficiente di capitale prudenziale pertinente a seconda dell’emissione |
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#Coefficiente di perdita |
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|
#Combined ratio (sinistri + spese/premi per il periodo) |
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(1) Indicare le informazioni finanziarie chiave per il numero di anni per i quali si applica la pertinente prescrizione in materia di informazione a norma del regolamento delegato 980/2019. |
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ALLEGATO V
SOCIETÀ VEICOLO («SPV») CHE EMETTONO TITOLI A FRONTE DI CARTOLARIZZAZIONE (ABS)
Tabella 1
Conto economico per le SPV in relazione ai titoli emessi a fronte di cartolarizzazione (ABS)
|
|
Anno |
Anno -1 |
|
*Utili/perdite netti |
|
|
Tabella 2
Stato patrimoniale per le SPV in relazione ai titoli emessi a fronte di cartolarizzazione (ABS)
|
|
Anno |
Anno -1 |
|
*Attività totali |
|
|
|
*Passività totali |
|
|
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*Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio |
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*Attività finanziarie derivate |
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*Attività non finanziarie, se rilevanti per l’attività del soggetto |
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*Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio |
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*Passività finanziarie derivate |
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ALLEGATO VI
FONDI CHIUSI
Tabella 1
Informazioni supplementari relative ai fondi chiusi
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Categoria di azioni |
NAV complessivo |
Numero di azioni/quote |
~NAV/azione o prezzo di mercato/azione/quota |
#Performance storica del fondo |
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A |
XXX |
XX |
X |
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Totale generale |
Totale generale |
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Tabella 2
Conto economico per i fondi chiusi
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Anno |
Anno -1 |
Anno -2 |
Intermedio |
Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
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*Proventi totali netti/ricavi netti da investimenti o ricavi totali al lordo delle spese di esercizio |
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*Utili/perdite netti |
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*Commissione di performance (maturata/pagata) |
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*Commissione di gestione degli investimenti (maturata/pagata) |
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*Eventuali altre commissioni significative (maturate/pagate) corrisposte ai prestatori di servizi |
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#Utile per azione |
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Tabella 3
Stato patrimoniale per i fondi chiusi
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Anno |
Anno -1 |
Anno -2 |
Intermedio |
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*Totale attivo netto |
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#Coefficiente di leva finanziaria |
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ALLEGATO VII
DATI LEGGIBILI AUTOMATICAMENTE DA FORNIRE ALL’ESMA
Tabella 1
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Numero |
Campo |
Contenuto |
Formato e standard per le segnalazioni |
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1. |
Identificativo nazionale |
Identificativo unico del file caricato, assegnato dall’autorità nazionale competente di invio |
{ALPHANUM-50} |
|
2. |
Identificativo nazionale correlato |
Identificativo unico del file al quale è correlato il file caricato, assegnato dall’autorità nazionale competente di invio Non segnalato se l’identificativo nazionale correlato non è applicabile |
{ALPHANUM-50} |
|
3. |
Stato membro di invio |
Codice paese dello Stato membro che ha approvato il file caricato o con cui il file caricato è stato depositato |
{COUNTRYCODE_2} |
|
4. |
Stato/i membro ricevente/i |
Codice paese dello Stato membro o degli Stati membri ai quali il file caricato deve essere notificato o comunicato In caso di comunicazione di più Stati membri, il campo 4 va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{COUNTRYCODE_2} |
|
5. |
Tipo di documento |
Il tipo di documento/i caricato |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «BPFT» - Prospetto di base con condizioni definitive — «BPWO» - Prospetto di base senza condizioni definitive — «STDA» - Prospetto autonomo — «REGN» - Documento di registrazione — «URGN» - Documento di registrazione universale — «SECN» - Nota informativa sui titoli — «FTWS» - Condizioni definitive, compresa la nota di sintesi della singola emissione ad esse allegata — «SMRY» - Nota di sintesi — «SUPP» - Supplemento — «SUMT» - Traduzione della nota di sintesi — «COAP» - Certificato di approvazione — «AMND» - Modifica In caso di comunicazione di più documenti, il campo [5] va compilato tutte le volte in cui è necessario per descrivere ciascun documento facente parte del file |
|
6. |
Tipo di struttura |
Il formato scelto per il prospetto |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «SNGL» - Prospetto costituito da un unico documento — «SPWS» - Prospetto costituito da documenti distinti con nota di sintesi — «SPWO» - Prospetto costituito da documenti distinti senza nota di sintesi |
|
7. |
Data di approvazione o di deposito |
La data in cui il file caricato è stato approvato o depositato. |
{DATEFORMAT} |
|
8. |
Lingua |
La lingua dell’UE in cui è redatto il file caricato |
{LANGUAGE} |
|
9. |
Nome standardizzato dell’offerente |
Nome e cognome dell’offerente se l’offerente è una persona fisica In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [9] va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{ALPHANUM-280} |
|
10. |
Nome standardizzato del garante |
Nome e cognome del garante se il garante è una persona fisica In caso di comunicazione di più garanti, il campo [10] va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{ALPHANUM-280} |
|
11. |
LEI dell’emittente |
Identificativo del soggetto giuridico dell’emittente In caso di comunicazione di più emittenti, il campo [11] va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{LEI} |
|
12. |
LEI dell’offerente |
Identificativo del soggetto giuridico dell’offerente In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [12] va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{LEI} |
|
13. |
Lei del garante |
Identificativo del soggetto giuridico del garante In caso di comunicazione di più garanti, il campo [13] va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{LEI} |
|
14. |
Residenza dell’offerente |
Residenza dell’offerente se l’offerente è una persona fisica In caso di comunicazione di più offerenti, il campo [14] va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{COUNTRYCODE_2} |
|
15. |
Residenza del garante |
Residenza del garante se il garante è una persona fisica In caso di comunicazione di più garanti, il campo [15] va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{COUNTRYCODE_2} |
|
16. |
Codice FISN |
Nome breve dello strumento finanziario del titolo Campo da ripetere per ciascun ISIN |
{FISN} |
|
17. |
Codice ISIN |
Numero internazionale di identificazione dei titoli |
{ISIN} |
|
18. |
CFI |
Codice di classificazione degli strumenti finanziari Campo da ripetere per ciascun ISIN |
{CFI_CODE} |
|
19. |
Valuta di emissione |
Codice che rappresenta la valuta in cui è denominato il valore nominale o nozionale Campo da ripetere per ciascun ISIN |
{CURRENCYCODE_3} |
|
20. |
Valore nominale unitario |
Valore nominale o valore nozionale unitario nella valuta di emissione Campo da ripetere per ciascun ISIN Campo applicabile ai titoli con valore nominale definito |
{DECIMAL-18/5} |
|
21. |
Identificativo o nome del sottostante |
Codice ISIN del titolo/indice sottostante o, se il codice ISIN non esiste, nome del titolo/indice sottostante In caso di paniere di titoli, identificarlo di conseguenza Campo applicabile ai titoli con sottostante definito Campo da ripetere per ciascun ISIN di questi titoli |
Per sottostante unico: — In caso di titolo o indice per i quali esiste un codice ISIN: {ISIN} — Se l’indice non ha un codice ISIN: {INDEX} — Altrimenti: {ALPHANUM-50} Per più sottostanti (più di uno): «BSKT» |
|
22. |
Data di scadenza |
Data di scadenza del titolo, se applicabile Campo da ripetere per ciascun ISIN Campo applicabile ai titoli con scadenza definita |
{DATEFORMAT} Per i titoli di debito perpetuo, nel campo 22 va inserito il valore 9999-12-31. |
|
23. |
Volume offerto |
Numero di titoli offerti Campo applicabile solo ai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile |
{INTEGER-18} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo |
|
24. |
Prezzo offerto |
Prezzo per titolo offerto, in valore monetario. La valuta del prezzo è la valuta di emissione Campo applicabile solo ai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN applicabile |
{DECIMAL-18/5} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo «PNDG» se il prezzo offerto non è disponibile ma in sospeso «NOAP» se il prezzo offerto non è applicabile |
|
25. |
Corrispettivo offerto |
Importo totale offerto, in valore monetario della valuta di emissione Campo da ripetere per ciascun ISIN |
{DECIMAL-18/5} Singolo valore, gamma di valori o valore massimo «PNDG» se il corrispettivo offerto non è disponibile ma in sospeso «PNDG» se il corrispettivo offerto non è applicabile |
|
26. |
Tipo di titolo |
Classificazione delle categorie di titoli di capitale e dei titoli diversi dai titoli di capitale Campo da ripetere per ciascun ISIN |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti: Titoli di capitale — «SHRS»: azione — «UCEF»: quota o azione in fondi chiusi — «CVTS»: titolo convertibile — « ►M1 DPRS ◄ »: certificato di deposito — «OTHR»: Altro titolo di capitale Debito — «DWLD»: debito con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR — «DWHD»: debito con valore nominale unitario inferiore a 100 000 EUR — «DLRM»: debito con valore nominale unitario inferiore a 100 000 EUR negoziato in un mercato regolamentato a cui hanno accesso solo investitori qualificati «ABSE»: ABS «DERV»: titolo derivato |
|
27. |
Tipo di offerta/ammissione |
Tassonomia secondo il regolamento sul prospetto (PR) e la MiFID/MIFIR |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «IOWA»: offerta iniziale senza ammissione alla negoziazione/quotazione — «SOWA»: offerta secondaria senza ammissione alla negoziazione/quotazione — «IRMT»: ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato — «IPTM»: ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la precedente negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione — «IMTF»: ammissione iniziale alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione con offerta al pubblico — «SIRM»: emissione secondaria in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione |
|
28. |
Caratteristiche della sede di negoziazione in cui il titolo è inizialmente ammesso alla negoziazione |
Tassonomia secondo il PR e la MiFID/MIFIR |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «RMKT»: Mercato regolamentato (RM) aperto a tutti gli investitori — «RMQI»: RM o segmento di RM aperti unicamente agli investitori qualificati — «MSGM»: sistema multilaterale di negoziazione che è un mercato di crescita per le PMI — «MLTF»: sistema multilaterale di negoziazione che non è un mercato di crescita per le PMI |
|
29. |
Regime di informativa |
Il numero dell’allegato in base al quale il prospetto è redatto a norma del regolamento delegato (UE) della Commissione [] In caso di comunicazione di più allegati, il campo 29 va compilato tutte le volte in cui è necessario |
{INTEGER-2} Da 1 a [29] |
|
30. |
Categoria del prospetto UE della crescita |
Motivo per il quale è stato utilizzato un prospetto UE della crescita |
Scelta dall’elenco di campi predefiniti: — «S15 A»: PMI ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del PR — «I15B»: emittente diverso da una PMI ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del PR — «I15C»: emittente diverso da una PMI ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del PR — «O15D»: offerente di titoli ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del PR |
Tabella 2
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Simbolo |
Tipo di dato |
Definizione |
|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero |
|
{CFI_CODE} |
6 caratteri |
Codice CFI secondo ISO 10962 |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alfa-2 dell’ISO 3166-1 |
|
{DATEFORMAT} |
Date nel formato seguente: AAAA-MM-GG Le date vanno indicate in UTC |
Formato della data secondo ISO 8601 |
|
{LANGUAGE} |
Codice di 2 lettere |
ISO 639-1 |
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442 |
|
{FISN} |
35 caratteri alfanumerici con la struttura seguente |
Codice FISN secondo ISO 18774 |
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166 |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217 |
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico Il separatore decimale è «.» (punto) I valori sono arrotondati e non troncati |
|
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico |
|
{INDEX} |
4 caratteri alfabetici |
«EONA» – EONIA «EONS» - EONIA SWAP (swap sull’EONIA) «EURI» - EURIBOR «EUUS» - EURODOLLAR «EUCH» - EuroSwiss «GCFR» - GCF REPO «ISDA» - ISDAFIX «LIBI» - LIBID «LIBO» - LIBOR «MAAA» - Muni AAA «PFAN» - Pfandbriefe «TIBO» - TIBOR «STBO» - STIBOR «BBSW» - BBSW «JIBA» - JIBAR «BUBO» - BUBOR «CDOR» - CDOR «CIBO» - CIBOR «MOSP» - MOSPRIM «NIBO» - NIBOR «PRBO» - PRIBOR «TLBO» - TELBOR «WIBO» - WIBOR «TREA» – Treasury (Tesoro) «SWAP» - SWAP «FUSW» - Future SWA |
( 1 ) Regolamento delegato 2019/980 del 14 marzo 2019 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (Cfr pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
( 4 ) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).