02019R0945 — IT — 24.06.2025 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/945 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio

(GU L 152 del 11.6.2019, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1058 DELLA COMMISSIONE  del 27 aprile 2020

  L 232

1

20.7.2020

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/851 DELLA COMMISSIONE  del 22 marzo 2022

  L 150

21

1.6.2022

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1108 DELLA COMMISSIONE  del 13 marzo 2024

  L 1108

1

23.5.2024

 M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1130 DELLA COMMISSIONE  del 18 marzo 2025

  L 1130

1

4.6.2025




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/945 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.  
Il presente regolamento stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems, «UAS») destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota. Esso definisce inoltre i tipi di UAS per i quali la progettazione, produzione e manutenzione dovrebbero essere soggette a certificazione.

▼M1

2.  
Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme per la messa a disposizione sul mercato degli UAS, dei kit di accessori e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota, e per la loro libera circolazione nell’Unione.

▼B

3.  
Il presente regolamento dispone altresì norme per gli operatori di UAS di paesi terzi nel momento in cui questi svolgono le operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 nello spazio aereo del cielo unico europeo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

▼M1

1.  

Il capo II del presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

a) 

gli UAS destinati a essere impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alla categoria «aperta» delle operazioni UAS o alle dichiarazioni operative nell’ambito della categoria «specifica» di operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, ad eccezione degli UAS costruiti da privati, e provvisti di un’etichetta di identificazione della classe, come previsto nelle parti da 1 a 5, 16 e 17 dell’allegato del presente regolamento, sulla quale sia indicata la classe di appartenenza tra le sette classi di UAS di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

b) 

i kit di accessori di classe C5 di cui alla parte 16;

c) 

i componenti aggiuntivi di identificazione remota di cui alla parte 6 dell’allegato del presente regolamento.

2.  
Il capo III del presente regolamento si applica agli UAS impiegati secondo le norme e le condizioni applicabili alle categorie «certificata» e «specifica» delle operazioni UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, ad eccezione delle operazioni soggette a una dichiarazione.

▼B

3.  
Il capo IV del presente regolamento si applica inoltre agli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo, se gli UAS sono utilizzati nell'Unione.
4.  
Il presente regolamento non si applica agli UAS destinati a essere impiegati esclusivamente in locali chiusi.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft, «UA»): ogni aeromobile che opera o è progettato per operare autonomamente o essere pilotato a distanza, senza pilota a bordo;

2) 

«dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio»: ogni strumento, attrezzatura, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio necessario per l'esercizio in sicurezza di un UA, che non è una parte e che non è trasportato a bordo di tale UA;

▼M3

3) 

«sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system - UAS): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139 ( 1 ), e la sua unità di controllo e monitoraggio;

▼B

4) 

«operatore di sistema aeromobile senza equipaggio» («operatore di UAS»): ogni persona fisica o giuridica che operi o intenda operare uno o più UAS;

5) 

«categoria aperta» (open category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

6) 

«categoria specifica» (specific category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

7) 

«categoria certificata» (certified category): una categoria di operazioni UAS definita all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

8) 

«normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni per l'immissione di prodotti sul mercato;

9) 

«accreditamento»: accreditamento come definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

10) 

«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un prodotto siano stati rispettati;

11) 

«organismo di valutazione della conformità»: organismo che svolge attività di valutazione della conformità fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

12) 

«marcatura CE»: una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili indicati nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

13) 

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio commerciale;

14) 

«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

15) 

«importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

16) 

«distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;

17) 

«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l'importatore e il distributore dell'UAS;

18) 

«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

19) 

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;

20) 

«norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

21) 

«specifica tecnica», un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare;

22) 

«UAS costruiti da privati»: UAS assemblati o fabbricati per l'uso personale del fabbricante, esclusi gli UAS assemblati a partire da un insieme di parti immesso sul mercato dal fabbricante come kit di assemblaggio pronto all'uso;

23) 

«autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

24) 

«richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

25) 

«ritiro»: qualsiasi misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto presente nella catena di fornitura;

26) 

«spazio aereo del cielo unico europeo»: lo spazio aereo sovrastante il territorio cui si applicano i trattati, nonché ogni altro spazio aereo in cui gli Stati membri applicano il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) in conformità all'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento;

27) 

«pilota remoto»: persona fisica responsabile della condotta sicura del volo degli UA, che ne manovra manualmente i comandi di volo o, se l'UA è in volo automatico, che ne monitora la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la rotta in qualsiasi momento;

28) 

«massa massima al decollo» (maximum take-off mass, «MTOM»): la massa massima dell'UA, compreso il carico e il carburante, definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è possibile far funzionare l'UA;

29) 

«carico»: ogni strumento, meccanismo, attrezzatura, parte, apparato, annesso o accessorio, compresi i dispositivi di comunicazione, installato sull'aeromobile o collegato a esso e non destinato a essere usato per far funzionare o per controllare un aeromobile in volo e che non costituisce parte di una cellula, di un motore o di un'elica;

30) 

«modalità follow me»: una modalità di funzionamento di un UAS in cui l'aeromobile senza equipaggio segue il pilota remoto entro un raggio prestabilito;

31) 

«identificazione remota diretta»: un sistema che garantisce la diffusione locale di informazioni riguardanti un UA in funzione, compresa la marcatura dell'UA, in modo tale che tale informazione sia accessibile senza bisogno di accesso fisico all'UA.

32) 

«geo-consapevolezza»: una funzione che, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, rileva potenziali violazioni delle limitazioni dello spazio aereo e invia un segnale di allarme al pilota remoto, affinché possa adottare misure repentine ed efficaci per evitare tale violazione;

33) 

«livello di potenza sonora LWA »: il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito nella norma EN ISO 3744:2010;

34) 

«livello di potenza sonora rilevato»: un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui alla parte 13 dell'allegato; i valori misurati possono essere determinati sia ricorrendo a un unico UA rappresentativo del tipo di equipaggiamento oppure calcolando la media di un certo numero di UA;

35) 

«livello di potenza sonora garantito»: un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui alla parte 13 dell'allegato, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica;

36) 

«volo a punto fisso (hovering)»: stazionamento in volo mantenendo la stessa posizione geografica;

37) 

«assembramenti di persone»: raduni di persone cui è impossibile disperdersi a causa dell'elevata densità dei presenti;

▼M3

38) 

«unità di controllo e monitoraggio» (control and monitoring unit - CMU): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;

39) 

«collegamento C2»: il collegamento dati tra l’aeromobile senza equipaggio e la CMU ai fini della gestione del volo;

▼M1

40) 

«notte»: le ore comprese tra la fine del crepuscolo serale civile e l’inizio del crepuscolo mattutino civile, quale definita nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 ( 3 ).

▼B

CAPO II

▼M1

UAS destinati a essere impiegati in operazioni nella categoria «aperta» o nella categoria «specifica» soggette a una dichiarazione operativa, kit di accessori muniti di un’etichetta di identificazione della classe e componenti aggiuntivi di identificazione remota

▼B

SEZIONE 1

Requisiti del prodotto

Articolo 4

Requisiti

▼M1

1.  
I prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono conformi ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.

▼B

2.  
Gli UAS che non sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sono conformi ai pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE solo per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo degli UA.
3.  
L'aggiornamento di software di prodotti già messi a disposizione sul mercato è possibile solo se tali aggiornamenti non pregiudicano la conformità del prodotto.

Articolo 5

Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione dei prodotti

1.  
I prodotti sono messi a disposizione sul mercato se soddisfano i requisiti del presente capo e non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali o beni materiali.
2.  
Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, la messa a disposizione sul mercato di prodotti che sono conformi al presente capo.

▼M1

3.  
I paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano a decorrere dal 16 luglio 2021.

▼B

SEZIONE 2

Obblighi degli operatori economici

Articolo 6

Obblighi dei fabbricanti

▼M1

1.  
All’atto dell’immissione del loro prodotto sul mercato dell’Unione, i fabbricanti garantiscono che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.
2.  
I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prevista dall’articolo 17 ed eseguono o fanno eseguire a esterni la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13.

Qualora la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

▼B

3.  
I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.
4.  
I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente capo. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche o del software del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

▼M1

5.  
I fabbricanti di UAS si accertano che sull’UA siano apposti un numero di tipo ai sensi della decisione n. 768/2008/CE e un numero di serie unico che ne permettano l’identificazione e, se del caso, che l’UA sia conforme ai requisiti definiti nelle corrispondenti parti da 2 a 4, 16 e 17 dell’allegato. I fabbricanti di kit di accessori di classe C5 si accertano che sul kit siano apposti un numero di tipo e un numero di serie unico che ne consentano l’identificazione. I fabbricanti di componenti aggiuntivi di identificazione remota si accertano che su di essi siano apposti un numero di tipo e un numero di serie unico che ne consentano l’identificazione e che siano conformi ai requisiti definiti nella parte 6 dell’allegato. In tutti i casi i fabbricanti si accertano che un numero di serie unico sia apposto anche sulla dichiarazione di conformità UE o sulla dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 14.

▼B

6.  
I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato, l'indirizzo Internet e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; se ciò non è possibile, tale informazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

▼M1

7.  
I fabbricanti si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

▼B

8.  
I fabbricanti si accertano che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE.
9.  
I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente capo adottano immediatamente i correttivi necessari a rendere conforme tale prodotto o, a seconda dei casi, a ritirarlo o richiamarlo. Se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità, sui correttivi adottati e sull'esito di tali correttivi.
10.  
A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto al presente capo, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

▼M1

11.  
All’atto dell’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un componente aggiuntivo di classe C5, i fabbricanti informano l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno la loro sede di attività principale.

▼B

Articolo 7

Rappresentanti autorizzati

1.  
Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e l'obbligo di redazione della documentazione tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2.  

Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Tale mandato deve consentire al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

a) 

mantenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato;

b) 

a seguito di una richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato o di un'autorità di controllo delle frontiere, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto;

c) 

cooperare con le autorità di vigilanza del mercato o le autorità di controllo delle frontiere, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi di non conformità dei prodotti che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato o i rischi per la sicurezza da essa derivanti.

Articolo 8

Obblighi degli importatori

1.  
Gli importatori immettono sul mercato dell'Unione solamente prodotti conformi ai requisiti indicati nel presente capo.
2.  

Prima di immettere un prodotto sul mercato dell'Unione gli importatori si accertano che:

a) 

il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata di cui all'articolo 13;

b) 

il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica di cui all'articolo 17;

c) 

sul prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, laddove richiesto, l'etichetta di identificazione della classe dell'UA e l'indicazione del livello di potenza sonora;

d) 

il prodotto sia corredato dei documenti previsti dall'articolo 6, paragrafi 7 e 8;

e) 

il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6.

▼M1

Se l’importatore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, non immette il prodotto sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Se inoltre il prodotto presenta un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e di terzi, l’importatore ne informa il fabbricante e le autorità nazionali competenti.

▼B

3.  
Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo Internet e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati; se ciò è impossibile, tale informazione è apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

▼M1

4.  
Gli importatori si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

▼B

5.  
Gli importatori si accertano che, mentre il prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.
6.  
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali e di terzi, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.
7.  
Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, gli importatori devono informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati.
8.  
Gli importatori mantengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto e si accertano che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità, su richiesta.
9.  
A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con il presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

▼M1

10.  
All’atto dell’immissione sul mercato di un UAS di classe C5 o C6 o di un componente aggiuntivo di classe C5, gli importatori informano l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno la loro sede di attività principale.

▼B

Articolo 9

Obblighi dei distributori

1.  
Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato dell'Unione, i distributori applicano scrupolosamente i requisiti indicati nel presente capo.

▼M1

2.  
Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che su tale prodotto sia stata apposta la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA e l’indicazione del livello di potenza sonora e che il prodotto sia corredato dei documenti di cui all’articolo 6, paragrafi 7 e 8, e che il fabbricante e l’importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 3.

I distributori si accertano che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni del fabbricante e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali istruzioni del fabbricante e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

▼B

Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché questo non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato di competenza.

3.  
Gli importatori si accertano che, mentre il prodotto è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 4.
4.  
Se il distributore ritiene o ha motivo di credere che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa di armonizzazione applicabile dell'Unione, si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i distributori devono informarne immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità e sui correttivi adottati.
5.  
A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato.

Articolo 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Ai fini del presente capo, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi dei fabbricanti di cui all'articolo 6, se immettono sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un prodotto già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al presente capo.

Articolo 11

Identificazione degli operatori economici

1.  

Alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:

a) 

ogni operatore economico che abbia fornito loro un prodotto;

b) 

ogni operatore economico cui essi abbiano fornito un prodotto.

2.  

Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma:

a) 

per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornito il prodotto;

b) 

per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito il prodotto.

SEZIONE 3

Conformità del prodotto

Articolo 12

Presunzione di conformità

▼M1

Un prodotto che è conforme alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si presume conforme ai requisiti previsti da dette norme o parti di esse di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato.

▼B

Articolo 13

Procedure di valutazione della conformità

▼M1

1.  
Il fabbricante effettua una valutazione della conformità del prodotto utilizzando una delle procedure seguenti con l’obiettivo di stabilirne la conformità ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato. La valutazione della conformità tiene conto di tutte le condizioni operative previste e prevedibili.

▼B

2.  

Le procedure disponibili per effettuare la valutazione della conformità sono le seguenti:

▼M1

a) 

controllo interno della produzione, come indicato nella parte 7 dell’allegato, al momento di valutare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti 1, 5, 6, 16 o 17 dell’allegato, a condizione che il fabbricante abbia applicato le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per tutti i requisiti per i quali esistono tali norme;

▼B

b) 

l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui alla parte 8 dell'allegato;

c) 

conformità in base alla piena garanzia di qualità di cui alla parte 9 dell'allegato, tranne nel caso in cui viene valutata la conformità di un prodotto considerato un giocattolo a norma della direttiva 2009/48/CE.

Articolo 14

Dichiarazione di conformità UE

▼M1

1.  
La dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 6, paragrafo 8, indica che è stata dimostrata la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato e, nel caso degli UAS, ne identifica la classe.

▼B

2.  
La dichiarazione UE di conformità riproduce la struttura del modello di cui alla parte 11 dell'allegato, contiene gli elementi indicati in tale parte ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato.
3.  
La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all'articolo 6, paragrafo 8, contiene gli elementi di cui alla parte 12 dell'allegato ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE deve essere disponibile sul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformità UE semplificata, in una lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato.
4.  
Se al prodotto si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione UE di conformità, viene compilata un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tali atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione interessati, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
5.  
Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti stabiliti dal presente capo.

Articolo 15

Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 16

Norme e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, del numero di identificazione dell'organismo notificato, dell'etichetta di identificazione della classe di UAS e dell'indicazione del livello di potenza sonora

1.  
La marcatura CE è apposta sul prodotto, o sulla sua targhetta dei dati applicata al prodotto, in modo visibile, leggibile e indelebile; se ciò non è possibile o giustificato in ragione delle dimensioni del prodotto, è apposta sull'imballaggio.

▼M1

2.  
L’etichetta di identificazione della classe dell’UA è apposta sull’UA o, se del caso, su ciascuno degli assessori del kit di accessori di classe C5, e sul relativo imballaggio, in modo visibile, leggibile e indelebile, e deve avere un’altezza minima di 5 mm. È vietato apporre su un prodotto marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato dell’etichetta di identificazione della classe o il simbolo grafico della stessa.

▼B

3.  
Se del caso, l'indicazione del livello di potenza sonora prevista nella parte 14 dell'allegato deve essere apposta sull'UA, tranne qualora ciò non sia possibile o giustificato in ragione delle dimensioni del prodotto, e sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.
4.  
L'apposizione della marcatura CE e, se del caso, dell'indicazione del livello di potenza sonora e dell'etichetta di identificazione della classe dell'UA avviene prima che il prodotto sia immesso sul mercato.
5.  
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformità di cui alla parte 9 dell'allegato.

Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

6.  
Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.

Articolo 17

Documentazione tecnica

▼M1

1.  
La documentazione tecnica contiene tutti i dati e i dettagli pertinenti relativi ai mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato. Essa contiene almeno gli elementi di cui alla parte 10 dell’allegato.

▼B

2.  
La documentazione tecnica è preparata prima che il prodotto sia immesso sul mercato ed è continuamente aggiornata.
3.  
La documentazione tecnica e la corrispondenza relativa alla procedura di esame UE del tipo o alla valutazione del sistema di qualità del fabbricante sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da tale organismo.

▼M1

4.  
Se la documentazione tecnica non è conforme ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, l’autorità di vigilanza del mercato può chiedere al fabbricante o all’importatore di incaricare un organismo da essa ritenuto accettabile di condurre una prova a carico del fabbricante o dell’importatore, entro un determinato periodo, al fine di verificare la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato applicabili a tale prodotto.

▼B

SEZIONE 4

Notifica degli organismi di valutazione della conformità

Articolo 18

Notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente capo.

Articolo 19

Autorità di notifica

1.  
Gli Stati membri designano un'autorità di notifica responsabile dell'elaborazione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 24.
2.  
Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il controllo di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
3.  
Se l'autorità di notifica delega o altrimenti affida la valutazione, la notifica o il controllo di cui al paragrafo 1 a un organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e rispetta mutatis mutandis i requisiti di cui all'articolo 20. Inoltre esso adotta disposizioni per coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4.  
L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo 3.

Articolo 20

Requisiti relativi alle autorità di notifica

1.  

L'autorità di notifica:

a) 

è istituita in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;

b) 

è organizzata e gestita in modo che siano salvaguardate l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività;

c) 

è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione;

d) 

non offre né fornisce attività svolte dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale;

e) 

salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute;

f) 

ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

Articolo 21

Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica

1.  
Gli Stati membri informano la Commissione delle loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.
2.  
La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 22

Requisiti relativi agli organismi notificati

1.  
Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità deve soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2.  
L'organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3.  
L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione che valuta.

Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione del prodotto che esso valuta, può essere ritenuto un organismo del tipo in questione purché siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4.  
L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non devono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore, né il responsabile della manutenzione del prodotto che essi valutano, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Non è per questo precluso l'uso del prodotto valutato che sia necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o il suo uso per scopi privati.

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non devono essere direttamente coinvolti nella progettazione, nella fabbricazione o nella produzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tale prodotto, né rappresentare soggetti impegnati in tali attività. Essi non devono intraprendere alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi di valutazione della conformità si accertano che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

5.  
Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6.  
L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base alle parti 8 o 9 dell'allegato e in relazione ai quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti in relazione ai quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione, nella misura necessaria, quanto segue:

a) 

personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) 

descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; politiche e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;

c) 

procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

L'organismo di valutazione della conformità deve disporre dei mezzi necessari per eseguire in modo adeguato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e deve poter accedere a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

7.  

Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a) 

una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b) 

soddisfacenti conoscenze dei requisiti relativi alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) 

una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione;

d) 

la capacità di elaborare certificati di esame UE del tipo o approvazioni dei sistemi di qualità, registri e verbali atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8.  
È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto ai compiti di valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9.  
Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10.  
Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma delle parti 8 e 9 dell'allegato o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
11.  
Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti, alle attività normative nel campo degli UAS e della pianificazione delle frequenze, nonché alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità ne sia informato, e applicano, come guida generale, le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Articolo 23

Presunzione di conformità degli organismi notificati

Se un organismo di valutazione della conformità dimostra la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 22 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.

Articolo 24

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

1.  
Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorre a un'affiliata, si accerta che il subappaltatore o l'affiliata soddisfino i requisiti di cui all'articolo 22 e ne informa l'autorità di notifica.
2.  
Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità dei compiti eseguiti da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3.  
Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4.  
Gli organismi notificati mantengono a disposizione dell'autorità notificante i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma delle parti 8 e 9 dell'allegato.

Articolo 25

Domanda di notifica

1.  
L'organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di notifica all'autorità di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2.  
La domanda di notifica è corredata di una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del prodotto per il quale tale organismo dichiara di essere competente, nonché di un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 22.

Articolo 26

Procedura di notifica

1.  
Le autorità di notifica possono notificare solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 22.
2.  
Esse notificano gli organismi di valutazione della conformità alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
3.  
La notifica include tutti i dettagli delle attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità, il prodotto interessato e il relativo certificato di accreditamento.
4.  
L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica.
5.  
Solo un organismo siffatto è considerato organismo notificato ai fini del presente capo.
6.  
L'autorità di notifica informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali successive modifiche di rilievo apportate alla notifica.

Articolo 27

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

1.  
La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
2.  
Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato a norma di diversi atti dell'Unione.
3.  
La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.

La Commissione provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato.

Articolo 28

Modifiche delle notifiche

1.  
Se l'autorità notificante ha accertato o è stata informata che un organismo notificato non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 22 o non adempie i suoi obblighi, essa limita, sospende o ritira la notifica, se opportuno, in funzione della gravità della violazione di tali requisiti o del mancato adempimento di tali obblighi. Essa ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2.  
Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle competenti autorità di notifica e di vigilanza del mercato, su loro richiesta.

Articolo 29

Contestazione della competenza degli organismi notificati

1.  
La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sulla continuità del rispetto dei requisiti cui è soggetto e delle responsabilità che ad esso incombono.
2.  
Lo Stato membro notificante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione.
3.  
La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4.  
La Commissione, qualora accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più i requisiti per la sua notificazione, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della notifica.

Articolo 30

Obblighi operativi degli organismi notificati

1.  
Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato.
2.  
Le valutazioni della conformità sono effettuate con mezzi proporzionati, risparmiando agli operatori economici gli oneri superflui. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo di produzione.

Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'UA o dell'UAS al presente capo.

▼M1

3.  
Se un organismo notificato riscontra che i requisiti stabiliti nelle parti da 1 a 6, 16 e 17 dell’allegato o nelle norme armonizzate corrispondenti o in altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive opportune e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un’approvazione del sistema di qualità.

▼B

4.  
Un organismo notificato che, nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo, riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l'approvazione del sistema di qualità.
5.  
Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o le approvazioni del sistema di qualità, a seconda dei casi.

Articolo 31

Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati

Gli organismi notificati provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le loro decisioni.

Articolo 32

Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati

1.  

Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:

a) 

di qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualità conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato;

b) 

di qualsiasi circostanza che influisca sull'ambito o sulle condizioni della notifica;

c) 

di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;

d) 

a richiesta, delle attività di valutazione della conformità effettuate nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto.

2.  
Conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente capo e le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono le stesse categorie di UA o UAS, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
3.  
Gli organismi notificati sono soggetti agli obblighi di informazione di cui alle parti 8 e 9 dell'allegato.

Articolo 33

Scambio di esperienze

La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.

Articolo 34

Coordinamento degli organismi notificati

1.  
La Commissione garantisce l'istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e di una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente capo sotto forma di gruppo settoriale di organismi notificati.
2.  
Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.

SEZIONE 5

Vigilanza del mercato dell'Unione, controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione

Articolo 35

Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

1.  
Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di vigilanza dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione in conformità all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2.  
Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione in conformità all'articolo 15, paragrafo 5, e agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3.  
Gli Stati membri si accertano che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e autorità di controllo delle frontiere cooperino con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto concerne le questioni di sicurezza e istituiscono appropriati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra loro, sfruttando al meglio le informazioni contenute nel sistema di segnalazione di eventi definito nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e nei sistemi di informazione definiti negli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Articolo 36

Procedura per i prodotti che presentano un rischio a livello nazionale

▼M1

1.  
Se hanno motivo di credere che un prodotto rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente capo, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri effettuano una valutazione del prodotto interessato che comprenda tutti i requisiti stabiliti dal presente capo. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

▼B

Se, nel corso della valutazione di cui al primo comma, concludono che il prodotto non rispetta i requisiti di cui al presente capo, le autorità di vigilanza del mercato chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

Le autorità di vigilanza del mercato ne informano l'organismo notificato competente.

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.

2.  
Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all'operatore economico di adottare.
3.  
L'operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive per tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.
4.  
Qualora l'operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

5.  

Le informazioni di cui al paragrafo 4 includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta:

a) 

al fatto che il prodotto non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;

b) 

a lacune delle norme armonizzate di cui all'articolo 12.

6.  
Gli Stati membri che non siano quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.
7.  
Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
8.  
Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

Articolo 37

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.  
Se, in esito alla procedura di cui all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.

La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

2.  
Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il prodotto non conforme sia ritirato o richiamato dal loro mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
3.  
Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del prodotto viene attribuita alle carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

Articolo 38

Prodotto conforme che presenta un rischio

1.  
Se, dopo aver effettuato una valutazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, ritiene che un prodotto, pur conforme al presente capo, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente capo, uno Stato membro chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale prodotto, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2.  
L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i prodotti interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
3.  
Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del prodotto in questione, l'origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura del rischio connesso nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4.  
La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, misure appropriate.
5.  
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 39

Non conformità formale

1.  

Fatto salvo l'articolo 36, uno Stato membro chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione se, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dal presente capo, rileva una delle seguenti situazioni:

a) 

la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15 o 16 del presente regolamento;

b) 

non sono stati apposti la marcatura CE o il tipo;

c) 

il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora si applichi la procedura di valutazione della conformità di cui alla parte 9 dell'allegato, è stato apposto in violazione dell'articolo 16 o non è stato apposto;

d) 

non è stata apposta l'etichetta di identificazione della classe dell'UA;

e) 

non è stata apposta l'indicazione del livello di potenza sonora, se richiesto;

f) 

il numero di serie non è stato apposto o non è del formato corretto;

g) 

non sono disponibili il manuale di istruzioni o la nota informativa;

h) 

la dichiarazione di conformità UE manca o non è stata compilata;

i) 

la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata correttamente;

j) 

la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

k) 

mancano il nome del fabbricante o dell'importatore, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato, l'indirizzo Internet o l'indirizzo postale.

2.  
Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede ad adottare le misure appropriate per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

CAPO III

▼M1

Requisiti per gli UAS impiegati in operazioni nelle categorie «certificata» e «specifica», tranne se soggette a una dichiarazione

Articolo 40

Requisiti per gli UAS impiegati in operazioni nelle categorie «certificata» e «specifica», tranne se soggette a una dichiarazione.

▼M3

1. 

La progettazione, produzione e manutenzione degli UAS che soddisfano una delle seguenti condizioni devono essere certificate:

a) 

hanno una dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m e sono progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone, fatto salvo il caso in cui l’UA sia più leggero dell’aria;

b) 

sono progettati per il trasporto di persone;

c) 

sono progettati per il trasporto di merci pericolose e richiedono un’elevata robustezza al fine di attenuare i rischi di danni a terzi in caso di incidente;

d) 

sono destinati a essere impiegati in operazioni nella categoria «specifica» di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e l’autorità competente ha concluso che, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/947, sulla base della valutazione dei rischi condotta dall’operatore UAS conformemente all’articolo 11 di tale regolamento, il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell’UAS.

▼M3

1 bis

Il paragrafo 1 non si applica agli UAS specificatamente progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e suscettibili di essere prodotti in un numero molto limitato. L’esercizio di tali UAS sarà soggetto a un permesso di volo in conformità all’allegato I, capitolo B, del regolamento (UE) n. 748/2012.

▼M3

2. 

Un UAS che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere conforme ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 ( 5 ) e (UE) 2015/640 ( 6 ) ) della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione ( 7 ) ;.

▼M3

bis

Gli UAS certificati per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) 2015/640.

▼M1

3. 

Tranne qualora debbano essere certificati in conformità al paragrafo 1, gli UAS impiegati nella categoria «specifica» devono avere le caratteristiche tecniche stabilite nell’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità competente o nel certificato di operatore di UAS leggero (Light UAS Operator Certificate, LUC) a norma della parte C dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

4. 

Ad eccezione degli UAS costruiti da privati, tutti gli UAS non soggetti a immatricolazione a norma dell’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 devono avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019.

5. 

Ciascun UA destinato a essere impiegato nella categoria «specifica» e a un’altezza inferiore a 120 metri è dotato di un sistema di identificazione remota che consenta:

a) 

di caricare il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS richiesto in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e qualsiasi altro numero aggiuntivo previsto dal sistema di immatricolazione. Il sistema esegue un controllo della coerenza che verifica l’integrità della stringa completa fornita all’operatore di UAS al momento dell’immatricolazione. Se viene riscontrata un’incoerenza, l’UAS deve emettere un messaggio di errore destinato all’operatore di UAS;

b) 

di trasmettere periodicamente almeno i seguenti dati, in tempo reale per tutta la durata del volo, in modo che possano essere ricevuti dai dispositivi mobili esistenti:

i) 

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui alla lettera a) non è stato superato;

ii) 

il numero di serie unico dell’UA conforme al paragrafo 4 o, in caso di UA costruiti da privati, il numero di serie unico del componente aggiuntivo, come specificato nella parte 6 dell’allegato;

iii) 

la marcatura temporale, posizione geografica dell’UA e la sua altezza dalla superficie o dal punto di decollo;

iv) 

la direzione di rotta misurata in senso orario dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA;

v) 

la posizione geografica del pilota remoto;

vi) 

un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS;

c) 

di ridurre la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta.

▼B

CAPO IV

Operatori di UAS di paesi terzi

Articolo 41

Operatori di UAS di paesi terzi

1.  
Gli operatori di UAS che hanno la propria sede di attività principale, che sono stabiliti o che sono residenti in un paese terzo sono soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 ai fini delle operazioni UAS nello spazio aereo del cielo unico europeo.
2.  
L'autorità competente per l'operatore UAS di uno paese terzo coincide con l'autorità competente del primo Stato membro nel quale l'operatore UAS intende operare.
3.  

In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può riconoscere un certificato attestante la qualifica di pilota remoto o di operatore UAS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, o un documento equivalente, ai fini delle operazioni all'interno dell'Unione nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, a condizione che:

a) 

il paese terzo abbia richiesto un tale riconoscimento;

b) 

il certificato attestante la qualifica di pilota remoto o di operatore UAS sia un documento valido dello Stato che lo ha rilasciato; e

c) 

previa consultazione dell'EASA, la Commissione abbia accertato che i requisiti in base ai quali viene rilasciato tale certificato garantiscano lo stesso livello di sicurezza previsto dal presente regolamento.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 42

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

PARTE 1

Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C0

Gli UAS di classe C0 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:

image

Gli UAS di classe C0 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

1) 

avere una MTOM inferiore a 250 g, compreso il carico;

2) 

avere una velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s;

3) 

avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m;

4) 

poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;

5) 

essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, l’UA deve essere progettato in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche;

6) 

essere alimentati esclusivamente a energia elettrica;

7) 

se dotati di una modalità follow me e quando questa modalità è attivata, trovarsi in un raggio non superiore a 50 m di distanza dal pilota remoto e consentire a quest’ultimo di riprendere il controllo dell’UA;

8) 

essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:

a) 

le caratteristiche dell’UA, tra cui (elenco non esaustivo):

— 
la classe dell’UA;
— 
la massa dell’UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
— 
le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l’UA e altre eventuali limitazioni;
— 
i dispositivi e il software di controllo remoto dell’UA; e
— 
una descrizione del comportamento dell’UA in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo;
b) 

chiare istruzioni operative;

c) 

le limitazioni operative (comprese, tra l’altro, le condizioni meteorologiche e le operazioni diurne/notturne); e

d) 

un’adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS a seconda dell’età dell’utilizzatore;

9) 

essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

10) 

I punti 4, 5 e 6 non si applicano agli UAS che sono considerati giocattoli a norma della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

PARTE 2

Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C1

Gli UAS di classe C1 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:

image

Gli UAS di classe C1 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

1) 

essere costituiti da materiali e avere caratteristiche di prestazione e fisiche tali da assicurare che, in caso di impatto con una testa umana a velocità terminale di caduta, l’energia trasmessa alla testa umana sia inferiore a 80 J o, in alternativa, avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 900 g, compreso il carico;

2) 

avere una velocità massima in volo livellato pari a 19 m/s;

3) 

avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall’UA durante il volo;

4) 

poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;

5) 

disporre della forza meccanica richiesta, compresi tutti i fattori di sicurezza del caso, e, laddove appropriato, della stabilità necessaria affinché l’UA possa resistere a qualsiasi sforzo cui sia sottoposto durante l’uso, senza subire rotture o deformazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo;

6) 

essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; nell’UA vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, l’UA deve essere progettato in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche;

7) 

in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo, disporre di un metodo affidabile e prevedibile con cui l’UA può recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo o, se questo non funziona, terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo;

8) 

tranne nel caso degli UA ad ala fissa, avere un livello di potenza sonora ponderato A LWA determinato come descritto nella parte 13 e non superiore ai livelli fissati nella parte 15;

9) 

tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l’indicazione del livello di potenza sonora ponderato A apposta sull’UA e/o sul relativo imballaggio come descritto nella parte 14;

10) 

essere alimentati esclusivamente a energia elettrica;

11) 

avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019;

12) 

avere un’identificazione remota diretta che:

a) 

consenta il caricamento del numero di immatricolazione dell’operatore di UAS previsto in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di qualsiasi ulteriore numero fornito dal sistema di immatricolazione. Il sistema deve eseguire un controllo della coerenza che verifica l’integrità della stringa completa fornita all’operatore di UAS al momento dell’immatricolazione. In caso di incoerenza, l’UAS deve emettere un messaggio di errore destinato all’operatore di UAS;

b) 

garantisca in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta, a partire dall’UA, almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro di immatricolazione durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui alla lettera a) non è stato superato;

ii 

il numero di serie fisico unico dell’UA, conforme a quanto previsto al punto 11;

iii 

la marcatura temporale, la posizione geografica dell’UA e la relativa altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

iv 

la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA;

la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo; e

vi 

un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS;

c) 

riduca la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta;

13) 

essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:

a) 

preveda un’interfaccia per caricare e aggiornare i dati contenenti informazioni sulle limitazioni dello spazio aereo relative alla posizione e all’altezza dell’UA imposte dalle zone geografiche dell’UAS, di cui all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la quale garantisca che il processo di caricamento e aggiornamento di tali dati non ne pregiudichi l’integrità e la validità;

b) 

emetta un segnale di avvertimento destinato al pilota remoto qualora sia individuata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo; e

c) 

informi il pilota remoto in merito allo stato dell’UA ed emetta un segnale di avvertimento qualora i sistemi di posizionamento o di navigazione non possano garantire il corretto funzionamento della funzione di geo-consapevolezza;

14) 

se l’UA dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell’UA senza pregiudicare la sicurezza del volo; al pilota remoto devono inoltre essere fornite informazioni chiare quando tale funzione impedisce all’UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo;

▼M3

15) 

inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell'UA o della relativa CMU raggiunge un basso livello di carica, in modo tale da consentire al pilota remoto di disporre di tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;

▼M1

16) 

essere dotati di:

a) 

luci ai fini della controllabilità dell’UA; e

b) 

almeno una luce verde lampeggiante ai fini della visibilità notturna dell’UA, che consenta alle persone a terra di distinguere l’UA da un aeromobile con equipaggio;

17) 

se dotati di una modalità follow me e quando questa modalità è attivata, trovarsi in un raggio non superiore a 50 m di distanza dal pilota remoto e consentire a quest’ultimo di riprendere il controllo dell’UA;

18) 

essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:

a) 

le caratteristiche dell’UA, tra cui (elenco non esaustivo):

— 
la classe dell’UA;
— 
la massa dell’UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
— 
le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l’UA e altre eventuali limitazioni;
— 
i dispositivi e il software di controllo remoto dell’UA;
— 
le procedure per caricare il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS nel sistema di identificazione remota;
— 
il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per i segnali del sistema di identificazione remota diretta;
— 
il livello di potenza sonora; e
— 
una descrizione del comportamento dell’UA in caso di perdita del datalink; nonché del metodo per recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo dell’UA.

b) 

chiare istruzioni operative;

c) 

la procedura per caricare le limitazioni dello spazio aereo nella funzione di geo-consapevolezza;

d) 

le istruzioni di manutenzione;

e) 

le procedure di individuazione e correzione degli errori;

f) 

le limitazioni operative (comprese, tra l’altro, le condizioni meteorologiche e le operazioni diurne/notturne); e

g) 

un’adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;

19) 

essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

20) 

se dotati di un sistema di identificazione remota esso deve:

a) 

consentire, in tempo reale e per tutta la durata del volo, la trasmissione a partire dall’UA almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione tramite una rete:

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro di immatricolazione durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui alla lettera a) non è stato superato;

ii 

il numero di serie unico dell’UA, conforme a quanto previsto al punto 11;

iii 

la marcatura temporale, la posizione geografica dell’UA e la relativa altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

iv 

la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA;

la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo; e

vi 

un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS;

b) 

ridurre la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta.

PARTE 3

Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C2

Gli UAS di classe C2 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:

image

Gli UAS di classe C2 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

1) 

avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 4 kg, compreso il carico;

2) 

avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall’UA durante il volo;

3) 

poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;

4) 

disporre della forza meccanica richiesta, compresi tutti i fattori di sicurezza del caso, e, laddove appropriato, della stabilità necessaria affinché l’UA possa resistere a qualsiasi sforzo cui sia sottoposto durante l’uso, senza subire rotture o deformazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza del volo;

5) 

nel caso degli UA a volo vincolato (tethered), avere un cavo di lunghezza in tensione inferiore a 50 m e una forza meccanica non inferiore a:

a) 

nel caso di un aeromobile più pesante dell’aria, 10 volte il peso dell’aerodina alla massa massima;

b) 

nel caso di un aeromobile più leggero dell’aria, 4 volte la forza esercitata dalla combinazione della spinta statica massima e della forza aerodinamica della velocità eolica massima ammessa in volo;

6) 

essere progettati e costruiti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per le persone durante il funzionamento; nell’UA vanno evitati i bordi affilati tranne qualora siano tecnicamente inevitabili secondo la buona pratica di progettazione e fabbricazione. Se dotati di eliche, l’UA deve essere progettato in modo da limitare il rischio di lesioni che potrebbero essere arrecate dalle pale delle eliche;

7) 

se non vincolati, in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo, disporre di un metodo affidabile e prevedibile con cui l’UA può recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo o, se questo non funziona, terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo;

8) 

se non vincolati, essere dotati di un collegamento per le funzioni di comando e controllo protetto contro l’accesso non autorizzato alle funzioni di comando e di controllo;

9) 

tranne nel caso degli UA ad ala fissa, essere dotati di una modalità a velocità ridotta, che può essere selezionata dal pilota remoto, in grado di limitare la velocità al suolo a non più di 3 m/s;

10) 

tranne nel caso degli UA ad ala fissa, avere un livello di potenza sonora ponderato A LWA determinato come descritto nella parte 13 e non superiore ai livelli fissati nella parte 15;

11) 

tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l’indicazione del livello di potenza sonora ponderato A apposta sull’UA e/o sul relativo imballaggio come descritto nella parte 14;

12) 

essere alimentati esclusivamente a energia elettrica;

13) 

avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019;

14) 

avere un’identificazione remota diretta che:

a) 

consenta il caricamento del numero di immatricolazione dell’operatore di UAS previsto in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di qualsiasi ulteriore numero fornito dal sistema di immatricolazione. Il sistema deve eseguire un controllo della coerenza che verifica l’integrità della stringa completa fornita all’operatore di UAS al momento dell’immatricolazione. In caso di incoerenza, l’UAS deve emettere un messaggio di errore destinato all’operatore di UAS;

b) 

garantisca in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta, a partire dall’UA, almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui alla lettera a) non è stato superato;

ii 

il numero di serie unico dell’UA, conforme a quanto previsto al punto 13;

iii 

la marcatura temporale, la posizione geografica dell’UA e la relativa altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

iv 

la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA;

la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo; e

vi 

un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS;

c) 

riduca la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta.

15) 

essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:

a) 

preveda un’interfaccia per caricare e aggiornare i dati contenenti informazioni sulle limitazioni dello spazio aereo relative alla posizione e all’altezza dell’UA imposte dalle zone geografiche dell’UAS, di cui all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la quale garantisca che il processo di caricamento e aggiornamento di tali dati non ne pregiudichi l’integrità e la validità;

b) 

emetta un segnale di avvertimento destinato al pilota remoto qualora sia individuata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo; e

c) 

informi il pilota remoto in merito allo stato dell’UA ed emetta un segnale di avvertimento qualora i sistemi di posizionamento o di navigazione non possano garantire il corretto funzionamento della funzione di geo-consapevolezza;

16) 

se l’UA dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell’UA senza pregiudicare la sicurezza del volo; al pilota remoto devono inoltre essere fornite informazioni chiare quando tale funzione impedisce all’UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo;

▼M3

17) 

inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell'UA o della relativa CMU raggiunge un basso livello di carica, in modo tale da consentire al pilota remoto di disporre di tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;

▼M1

18) 

essere dotati di:

a) 

luci ai fini della controllabilità dell’UA; e

b) 

almeno una luce verde lampeggiante ai fini della visibilità notturna dell’UA, che consenta alle persone a terra di distinguere l’UA da un aeromobile con equipaggio;

19) 

essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:

a) 

le caratteristiche dell’UA, tra cui (elenco non esaustivo):

— 
la classe dell’UA;
— 
la massa dell’UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
— 
le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l’UA e altre eventuali limitazioni;
— 
i dispositivi e il software di controllo remoto dell’UA;
— 
le procedure per caricare il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS nel sistema di identificazione remota;
— 
il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per i segnali del sistema di identificazione remota diretta;
— 
il livello di potenza sonora; e
— 
una descrizione del comportamento dell’UA in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo e del metodo per recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo dell’UA; e

b) 

chiare istruzioni operative;

c) 

la procedura per caricare le limitazioni dello spazio aereo nella funzione di geo-consapevolezza;

d) 

le istruzioni di manutenzione;

e) 

le procedure di individuazione e correzione degli errori;

f) 

le limitazioni operative (comprese, tra l’altro, le condizioni meteorologiche e le operazioni diurne/notturne); e

g) 

un’adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;

20) 

essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

21) 

se dotati di un sistema di identificazione remota esso deve:

a) 

garantire, in tempo reale e per tutta la durata del volo, la trasmissione a partire dall’UA almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione tramite una rete:

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro di immatricolazione durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui al punto 14, lettera a), non è stato superato;

ii 

il numero di serie unico dell’UA, conforme a quanto previsto al punto 13;

iii 

la marcatura temporale, la posizione geografica dell’UA e la relativa altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

iv 

la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA;

la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo; e

vi 

un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS;

b) 

ridurre la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta.

PARTE 4

Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C3

Gli UAS di classe C3 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:

image

Gli UAS di classe C3 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

1) 

avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 25 kg, compreso il carico, e una dimensione caratteristica massima inferiore a 3 m;

2) 

avere un’altezza massima raggiungibile sopra il punto di decollo limitata a 120 m o essere dotati di un sistema che limiti a 120 m, o a un valore che può essere impostato dal pilota remoto, l’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo. Se è possibile impostare il valore, devono essere fornite al pilota remoto chiare informazioni in merito all’altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo raggiunta dall’UA durante il volo;

3) 

poter essere controllati in modo sicuro per quanto riguarda la stabilità, la manovrabilità e le prestazioni del collegamento per le funzioni di comando e controllo, da un pilota remoto con un livello di competenza adeguato, come stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;

4) 

nel caso degli UA a volo vincolato (tethered), avere un cavo di lunghezza in tensione inferiore a 50 m e una forza meccanica non inferiore a:

a) 

nel caso di un aeromobile più pesante dell’aria, 10 volte il peso dell’aerodina alla massa massima;

b) 

nel caso di un aeromobile più leggero dell’aria, 4 volte la forza esercitata dalla combinazione della spinta statica massima e della forza aerodinamica della velocità eolica massima ammessa in volo;

5) 

se non vincolati, in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo, disporre di un metodo affidabile e prevedibile con cui l’UA può recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo o, se questo non funziona, terminare il volo in modo tale da limitare le ripercussioni su terzi, siano essi a terra o in volo;

6) 

tranne nel caso degli UA ad ala fissa, recare l’indicazione del livello di potenza sonora ponderato A LWA , determinato come descritto nella parte 13, apposta sull’UA e/o sul relativo imballaggio, come descritto nella parte 14;

7) 

essere alimentati esclusivamente a energia elettrica;

8) 

avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019;

9) 

se non vincolati, avere un’identificazione remota diretta che:

a) 

consenta il caricamento del numero di immatricolazione dell’operatore di UAS previsto in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di qualsiasi ulteriore numero fornito dal sistema di immatricolazione. Il sistema deve eseguire un controllo della coerenza che verifica l’integrità della stringa completa fornita all’operatore di UAS al momento dell’immatricolazione. In caso di incoerenza, l’UAS deve emettere un messaggio di errore destinato all’operatore di UAS;

b) 

garantisca in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta, a partire dall’UA, almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui alla lettera a) non è stato superato;

ii 

il numero di serie unico dell’UA, conforme a quanto previsto al punto 8;

iii 

la marcatura temporale, la posizione geografica dell’UA e la sua altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

iv 

la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA;

la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo; e

vi 

un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS;

c) 

riduca la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta;

10) 

essere dotati di una funzione di geo-consapevolezza che:

a) 

preveda un’interfaccia per caricare e aggiornare i dati contenenti informazioni sulle limitazioni dello spazio aereo relative alla posizione e all’altezza dell’UA imposte dalle zone geografiche dell’UAS, di cui all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la quale garantisca che il processo di caricamento e aggiornamento di tali dati non ne pregiudichi l’integrità e la validità;

b) 

emetta un segnale di avvertimento destinato al pilota remoto qualora sia individuata una potenziale violazione delle limitazioni dello spazio aereo; e

c) 

informi il pilota remoto in merito allo stato dell’UA ed emetta un segnale di avvertimento qualora i sistemi di posizionamento o di navigazione non possano garantire il corretto funzionamento della funzione di geo-consapevolezza;

11) 

se l’UA dispone di una funzione che ne limita l’accesso a determinate aree o a determinati volumi di spazio aereo, tale funzione deve operare in modo tale da interagire agevolmente con il sistema di controllo di volo dell’UA senza pregiudicare la sicurezza del volo; al pilota remoto devono inoltre essere fornite informazioni chiare quando tale funzione impedisce all’UA di accedere a tali aree o volumi di spazio aereo;

12) 

se non vincolati, essere dotati di un collegamento per le funzioni di comando e controllo protetto contro l’accesso non autorizzato alle funzioni di comando e di controllo;

▼M3

13) 

inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell'UA o della relativa CMU raggiunge un basso livello di carica, in modo tale da consentire al pilota remoto di disporre di tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;

▼M1

14) 

essere dotati di:

a) 

luci ai fini della controllabilità dell’UA; e

b) 

almeno una luce verde lampeggiante ai fini della visibilità notturna dell’UA, che consenta alle persone a terra di distinguere l’UA da un aeromobile con equipaggio;

15) 

essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:

a) 

le caratteristiche dell’UA, tra cui (elenco non esaustivo):

— 
la classe dell’UA;
— 
la massa dell’UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
— 
le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l’UA e altre eventuali limitazioni;
— 
i dispositivi e il software di controllo remoto dell’UA;
— 
le procedure per caricare il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS nel sistema di identificazione remota;
— 
il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per i segnali del sistema di identificazione remota diretta;
— 
il livello di potenza sonora;
— 
una descrizione del comportamento dell’UA in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo e del metodo per recuperare il collegamento per le funzioni di comando e controllo dell’UA;
b) 

chiare istruzioni operative;

c) 

la procedura per caricare le limitazioni dello spazio aereo nella funzione di geo-consapevolezza;

d) 

le istruzioni di manutenzione;

e) 

le procedure di individuazione e correzione degli errori;

f) 

le limitazioni operative (comprese, tra l’altro, le condizioni meteorologiche e le operazioni diurne/notturne); e

g) 

un’adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;

16) 

essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

17) 

se dotati di un sistema di identificazione remota esso deve:

a) 

garantire, in tempo reale e per tutta la durata del volo, la trasmissione a partire dall’UA almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione tramite una rete:

i. 

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro di immatricolazione durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui al punto 9, lettera a), non è stato superato;

ii. 

il numero di serie unico dell’UA, conforme a quanto previsto al punto 8;

iii. 

la marcatura temporale, la posizione geografica dell’UA e la relativa altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

iv. 

la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA;

v. 

la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo; e

vi. 

un’indicazione dello stato di emergenza dell’UAS;

b) 

ridurre la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta.

PARTE 5

Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C4

Gli UAS di classe C4 devono recare, apposta ben visibile sull’UA, la seguente etichetta:

image

Gli UAS di classe C4 devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

1) 

avere una massa massima al decollo («MTOM») inferiore a 25 kg, compreso il carico;

2) 

poter essere controllati e manovrati in modo sicuro da un pilota remoto che operi secondo le istruzioni del fabbricante e, per quanto necessario, in tutte le condizioni operative prevedibili, anche in seguito al guasto di uno o, se del caso, più sistemi;

3) 

non avere modalità di controllo automatico, tranne che per l’assistenza alla stabilizzazione del volo senza alcun effetto diretto sulla traiettoria di volo, e per l’assistenza in caso di perdita di collegamento, a condizione che sia stata prestabilita una posizione fissa dei comandi di volo per i casi di perdita di collegamento;

4) 

essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che comprendano:

a) 

le caratteristiche dell’UA, tra cui (elenco non esaustivo):

— 
la classe dell’UA;
— 
la massa dell’UA (con una descrizione della configurazione di riferimento) e la massa massima al decollo («MTOM»);
— 
le caratteristiche generali del carico ammesso in termini di massa, dimensioni, interfacce con l’UA e altre eventuali limitazioni;
— 
i dispositivi e il software di controllo remoto dell’UA; e
— 
una descrizione del comportamento dell’UA in caso di perdita del collegamento per le funzioni di comando e controllo;
b) 

chiare istruzioni operative;

c) 

le istruzioni di manutenzione;

d) 

le procedure di individuazione e correzione degli errori;

e) 

le limitazioni operative (comprese, tra l’altro, le condizioni meteorologiche e le operazioni diurne/notturne); e

f) 

un’adeguata descrizione di tutti i rischi legati alle operazioni UAS;

5) 

essere corredati di una nota informativa pubblicata dall’EASA che indichi le limitazioni e gli obblighi applicabili in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.

PARTE 6

Requisiti per i componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta

I componenti aggiuntivi di identificazione remota diretta devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

1) 

consentire il caricamento del numero di immatricolazione dell’operatore di UAS previsto in conformità all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e di qualsiasi ulteriore numero fornito dal sistema di immatricolazione. Il sistema deve eseguire un controllo della coerenza che verifica l’integrità della stringa completa fornita all’operatore di UAS al momento dell’immatricolazione. In caso di incoerenza, il sistema deve emettere un messaggio di errore destinato all’operatore di UAS;

2) 

avere un numero di serie unico conforme alla norma ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (numeri di serie per sistemi aerei senza equipaggio di piccole dimensioni), 2019, apposto in modo leggibile sul componente aggiuntivo e sul relativo imballaggio o all’interno delle istruzioni del fabbricante;

3) 

garantire in tempo reale e per tutta la durata del volo la diffusione periodica diretta, a partire dall’UA, almeno dei dati di seguito riportati, utilizzando un protocollo di trasmissione aperto e documentato che ne consenta la ricezione direttamente da dispositivi mobili presenti entro il raggio di diffusione:

il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS e il codice di verifica forniti dallo Stato membro di immatricolazione durante la procedura di immatricolazione, tranne se il controllo della coerenza di cui alla lettera a) non è stato superato;

ii 

il numero di serie unico del componente aggiuntivo conforme a quanto previsto al punto 2;

iii 

la marcatura temporale, la posizione geografica dell’UA e la relativa altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

iv 

la direzione di rotta misurata in senso orario a partire dal nord vero e alla velocità al suolo dell’UA; e

la posizione geografica del pilota remoto o, se non disponibile, del punto di decollo;

4) 

ridurre la capacità di manomissione della funzionalità del sistema di identificazione remota diretta; e

5) 

essere immessi sul mercato corredati delle istruzioni del fabbricante che riportino il riferimento al protocollo di trasmissione utilizzato per i segnali di identificazione remota diretta e le istruzioni per:

a) 

installare il modulo sull’UA; e

b) 

caricare il numero di immatricolazione dell’operatore di UAS.

PARTE 7

Modulo A di valutazione della conformità A - Controllo interno della produzione

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 della presente parte e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano i requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5, 6, 16 o 17.

2.  Documentazione tecnica

Il fabbricante deve redigere la documentazione tecnica conformemente all’articolo 17 del presente regolamento.

3.  Fabbricazione

Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 della presente parte e ai requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5, 6, 16 o 17.

4.  Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

1) 

In conformità agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA a ciascun prodotto che soddisfi i requisiti applicabili di cui alle parti 1, 5, 6, 16 o 17.

2) 

Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che, insieme alla documentazione tecnica, deve lasciare a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare chiaramente il prodotto per il quale è stata redatta.

A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

5.  Rappresentante autorizzato

Agli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 può ottemperare un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

PARTE 8

Moduli B e C di valutazione della conformità - Esame UE del tipo e conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

Quando si fa riferimento alla presente parte, la procedura di valutazione della conformità deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) della presente parte.

Modulo B

Esame UE del tipo

1. L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale prodotto rispetta i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17.

2. L’esame UE del tipo deve essere effettuato in base a una valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione tecnica e di supporto di cui al punto 3, unitamente all’esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

3. Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

1) 

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

2) 

una dichiarazione scritta in cui si attesta che la medesima domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

3) 

la documentazione tecnica, la quale deve permettere di valutare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili del presente regolamento e deve comprendere un’adeguata analisi e valutazione dei rischi. Tale documentazione tecnica deve contenere, se pertinenti, tutti gli elementi di cui all’articolo 17 del presente regolamento;

4) 

i campioni rappresentativi della produzione prevista. L’organismo notificato può chiedere ulteriori campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove;

5) 

la documentazione di supporto attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso i cui le pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano state applicate o non siano state applicate integralmente. Alla documentazione andranno acclusi, ove necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente ad altre specifiche tecniche pertinenti dall’apposito laboratorio del fabbricante o effettuate da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L’organismo notificato deve:

per il prodotto:

1) 

esaminare la documentazione tecnica e di supporto per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico del prodotto;

per i campioni:

2) 

verificare che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica e individuare gli elementi progettati in conformità alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate e/o delle specifiche tecniche pertinenti, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali norme;

3) 

effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle specifiche tecniche pertinenti, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

4) 

effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate e/o alle caratteristiche tecniche pertinenti, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali dello strumento legislativo;

5) 

concordare con il fabbricante il luogo in cui dovranno essere effettuati gli esami e le prove.

5. L’organismo notificato deve redigere una relazione di valutazione in cui siano registrate le attività intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l’organismo notificato può rendere pubblico l’intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante.

6. Se il tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento, l’organismo notificato deve rilasciare al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato deve riportare il nome e l’indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell’esame, gli aspetti pertinenti dei requisiti oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approvato. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato UE e i relativi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e di controllarne il funzionamento in servizio.

Se il tipo non soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento, l’organismo notificato deve rifiutare di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne deve informare il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L’organismo notificato deve seguire l’evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto, in base al quale il tipo approvato potrebbe non essere più conforme alle prescrizioni applicabili del presente regolamento, e decidere se tale progresso richieda ulteriori indagini. In caso affermativo, l’organismo notificato deve informare in merito il fabbricante.

Il fabbricante deve informare l’organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del prodotto alle prescrizioni essenziali del presente regolamento o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un’ulteriore approvazione, la quale va allegata al certificato originario di esame UE del tipo.

8. Ogni organismo notificato deve informare la propria autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità di notifica l’elenco dei certificati e/o dei relativi supplementi da esso rifiutati, sospesi o altrimenti limitati.

Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richiesta, dei certificati e/o degli eventuali supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall’organismo notificato.

L’organismo notificato deve conservare una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione del prodotto o fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e ottemperare agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché questi siano specificati nel mandato.

Modulo C

Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e si accerta e dichiara che i prodotti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti applicabili del presente regolamento.

2. Fabbricazione

Il fabbricante deve adottare tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità del prodotto fabbricato al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfino i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17.

3. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

1) 

Conformemente agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UA a ciascun prodotto che sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfi i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17.

2) 

Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare chiaramente il tipo di prodotto per il quale è stata redatta.

A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

4. Rappresentante autorizzato

Agli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 può ottemperare un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

PARTE 9

Modulo H di valutazione della conformità - Conformità basata sulla garanzia di qualità totale

1. La conformità basata sulla garanzia di qualità totale è la procedura di valutazione della conformità con cui i fabbricanti ottemperano agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e si accertano e dichiarano, sotto la propria esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano i requisiti applicabili di cui alle parti da 1 a 6, 16 e 17.

2. Fabbricazione

Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l’ispezione finale e il collaudo del prodotto interessato secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

1) 

Il fabbricante deve presentare una domanda per la valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti interessati all’organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

a) 

il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l’indirizzo di quest’ultimo;

b) 

la documentazione tecnica per ogni tipo di prodotto che si intende fabbricare, la quale deve contenere gli elementi di cui alla parte 10, ove applicabile;

c) 

la documentazione relativa al sistema di qualità;

d) 

una dichiarazione scritta in cui si attesta che la medesima domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

2) 

Il sistema di qualità deve garantire la conformità del prodotto ai requisiti del presente regolamento.

Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato, sotto forma di disposizioni, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un’interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

La documentazione deve includere, in particolare, un’adeguata descrizione:

a) 

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;

b) 

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme, che saranno applicate e, qualora le norme armonizzate pertinenti non fossero applicate integralmente, dei mezzi per garantire il soddisfacimento dei requisiti del presente regolamento;

c) 

delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo e verifica della progettazione, che saranno applicati nella progettazione dei prodotti appartenenti al tipo in questione;

d) 

delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo e di garanzia della qualità nonché dei processi e degli interventi sistematici cui si farà ricorso;

e) 

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;

f) 

della documentazione in materia di qualità, quali le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o l’approvazione del personale interessato ecc.;

g) 

dei mezzi che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per la progettazione e il prodotto e che il sistema di qualità funzioni efficacemente.

3) 

L’organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3, paragrafo 2.

Esso deve presumere la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche corrispondenti delle pertinenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato dell’audit deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le prescrizioni applicabili della presente direttiva. L’audit deve comprendere una visita di valutazione nei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato dell’audit deve esaminare la documentazione tecnica di cui al punto 3, sottopunto 1, lettera b), per verificare la capacità del fabbricante di individuare i requisiti applicabili del presente regolamento e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali requisiti.

La decisione deve essere notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

La notifica deve indicare le conclusioni dell’audit e la motivazione circostanziata della decisione.

4) 

Il fabbricante deve impegnarsi a ottemperare agli obblighi derivanti dal sistema di qualità così riconosciuto e a far sì che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere informato l’organismo notificato che ha riconosciuto il sistema di qualità in merito a qualsiasi modifica del sistema che intenda introdurre.

5) 

L’organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema di qualità modificato può continuare a soddisfare i requisiti di cui al punto 3, sottopunto 2, o se sia necessaria una nuova valutazione.

L’organismo notificato deve comunicare la sua decisione al fabbricante. Tale comunicazione deve indicare le conclusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo notificato

1) 

Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante ottemperi debitamente a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità riconosciuto.

2) 

Ai fini della valutazione, il fabbricante deve consentire all’organismo notificato l’accesso ai siti di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e immagazzinamento e deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, in particolare:

a) 

la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) 

la documentazione in materia di qualità prevista nella parte del sistema di qualità dedicato alla progettazione, quali risultati di analisi, calcoli, prove ecc.;

c) 

la documentazione in materia di qualità prevista nella parte del sistema di qualità dedicato alla fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale ecc.

3) 

L’organismo notificato deve effettuare audit periodici per assicurarsi che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e deve trasmettere al fabbricante una relazione sugli audit effettuati.

4) 

L’organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite, l’organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sull’UA o sull’UAS per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L’organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

1) 

Conformemente agli articoli 15 e 16 del presente regolamento, il fabbricante deve apporre la marcatura CE e, se del caso, l’etichetta di identificazione della classe dell’UAS e, sotto la responsabilità dell’organismo notificato di cui al punto 3, sottopunto 1, della presente parte, il numero di identificazione di quest’ultimo a ciascun prodotto che soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento.

2) 

Per ciascun modello del prodotto, il fabbricante deve compilare una dichiarazione scritta di conformità UE che deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE deve identificare il tipo di prodotto per il quale è stata redatta.

A richiesta, una copia della dichiarazione di conformità UE deve essere messa a disposizione delle autorità competenti.

6. Il fabbricante deve tenere a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato:

1) 

la documentazione tecnica di cui al punto 3, sottopunto 1;

2) 

la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3, sottopunto 1;

3) 

le modifiche di cui al punto 3, sottopunto 5, e relative approvazioni;

4) 

le decisioni e le relazioni dell’organismo notificato di cui al punto 3, sottopunto 5, e al punto 4, sottopunti 3 e 4.

7. Ogni organismo notificato deve informare la propria autorità di notifica in merito alle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mettere a disposizione di tale autorità di notifica l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato deve informare gli altri organismi notificati in merito alle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, su richiesta, alle approvazioni da esso rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato

Agli obblighi del fabbricante di cui al punto 3, sottopunti 1 e 5, e ai punti 5 e 6 può ottemperare un rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

PARTE 10

Contenuti della documentazione tecnica

Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica, la quale deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili.

La documentazione tecnica deve contenere, se pertinenti, almeno i seguenti elementi:

1. 

una descrizione completa del prodotto corredata di:

a) 

fotografie o illustrazioni che mostrano le caratteristiche esterne, le marcature e il layout interno;

b) 

le versioni di tutti i software e firmware attinenti alla conformità ai requisiti del presente regolamento;

c) 

le istruzioni del fabbricante e le istruzioni di installazione;

2. 

i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi simili importanti;

3. 

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

4. 

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate;

5. 

una copia della dichiarazione di conformità UE;

6. 

se è stato applicato il modulo di valutazione della conformità di cui alla parte 8, una copia del certificato di esame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dall’organismo notificato interessato;

7. 

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati e altri elementi simili rilevanti;

8. 

le relazioni sulle prove;

9. 

copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo notificato eventualmente coinvolto;

10. 

la documentazione di supporto attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso i cui le pertinenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche non siano state applicate integralmente. Alla documentazione andranno acclusi, ove necessario, i risultati delle prove effettuate dall’apposito laboratorio del fabbricante o effettuate da un altro laboratorio di prova, per conto e sotto la responsabilità del fabbricante;

11. 

gli indirizzi dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento.

PARTE 11

Dichiarazione di conformità UE

1. Prodotto (numero di tipo, di lotto e di serie).

2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante. [nel caso di un kit di accessori, il fabbricante del kit può indicare che il presente certificato si basa sul certificato dell’UAS di cui il kit garantisce la conversione.]

4. Oggetto della dichiarazione [identificazione del prodotto che ne consenta la tracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di risoluzione sufficiente, se necessario per l’identificazione dei prodotti; nel caso di un kit di accessori, indicare il tipo di UAS ottenuto dalla conversione tramite l’impiego del kit].

5. L’oggetto della dichiarazione sopra descritto appartiene alla classe... [per gli UAS inserire il numero della classe di cui alle parti da 1 a 5, 16 e 17 del presente allegato; per i kit di accessori indicare la classe in cui è convertito l’UAS].

6. Il livello di potenza sonora garantito per questo dispositivo UAS corrisponde a …. dB(A) [esclusivamente per gli UAS non ad ala fissa delle classi da 1 a 3].

7. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:

— 
[inserire il riferimento al presente regolamento e all’allegato pertinente alla classe del prodotto];
— 
oppure, ove applicabile, altre normative di armonizzazione dell’Unione.

8. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità. I riferimenti devono essere elencati con il rispettivo numero di identificazione e la versione e, ove applicabile, la data di emissione.

9. Ove applicabile, l’organismo notificato … [denominazione, numero] … ha effettuato … [descrizione dell’intervento] … e rilasciato il certificato di esame UE del tipo.

10. Ove applicabile, una descrizione degli accessori e dei componenti, compresi i software, che consentono all’aeromobile senza equipaggio o al sistema aeromobile senza equipaggio di funzionare nel modo previsto e che sono compresi nella dichiarazione di conformità UE.

11. Informazioni aggiuntive:

Firmato a nome e per conto di: … …

[luogo e data del rilascio]:

[nome e cognome, posizione] [firma]:

PARTE 12

Dichiarazione di conformità UE semplificata

La dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 14, paragrafo 3, deve essere presentata come segue:

— 
Con la presente [nome del fabbricante] dichiara che l’UAS [identificazione dell’UAS: numero di tipo o di serie] appartiene alla classe … [per gli UAS inserire il numero della classe del prodotto di cui alle parti da 1 a 5, 16 o 17 del presente allegato; per i kit di accessori indicare la classe in cui è convertito l’UAS] e ha un livello di potenza sonora garantito corrispondente a …. dB(A) [esclusivamente per gli UAS non ad ala fissa delle classi 1, 2, 3, 5 e 6].
— 
Il prodotto è conforme ai regolamenti [elencare tutti i regolamenti ai quali il prodotto è conforme].
— 
Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è accessibile al seguente indirizzo Internet: [indirizzo Internet]

PARTE 13

Codice di prova del rumore

La presente parte stabilisce i metodi di misurazione del rumore aereo che devono essere utilizzati per determinare il livello di potenza sonora ponderato A misurato per gli UA delle classi 1, 2, 3, 5 e 6.

In essa sono stabiliti la norma di base relativa all’emissione acustica e, in dettaglio, il codice di prova dettagliato per misurare il livello di pressione sonora su una superficie di misurazione che inviluppa la sorgente e per calcolare il livello di potenza sonora prodotto dalla sorgente.

1.   NORMA DI BASE RELATIVA ALL’EMISSIONE ACUSTICA

Per determinare il livello di potenza sonora ponderato A LWA dell’UA si ricorrerà alla norma di base relativa all’emissione acustica EN ISO 3744:2010 con i supplementi di seguito riportati.

2.   CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE E DI MONTAGGIO

Area di prova

L’UA sarà mantenuto al di sopra di un piano riflettente (acusticamente duro). L’UA deve trovarsi a una distanza sufficiente da qualsiasi muro o soffitto riflettente o da qualsiasi oggetto riflettente in modo che la superficie di misurazione rispetti i requisiti di cui all’allegato A della norma EN ISO 3744:2010.

Superficie di misurazione del suono e disposizione dei microfoni

L’UA deve trovarsi completamente racchiuso in una superficie di misurazione emisferica, come indicato al punto 7.2.3 della norma EN ISO 3744:2010.

Il numero di microfoni e la loro posizione sono definiti dall’allegato F della norma EN ISO 3744:2010.

La superficie di misurazione deve avere origine al punto O, posizionato sul piano di terra, direttamente al di sotto dell’UA.

3.   CONDIZIONI OPERATIVE NEL CORSO DELLA PROVA

Le prove di rumorosità devono essere condotte con i rotori dell’UA funzionanti a una velocità corrispondente al volo a punto fisso (hovering) dell’UA in condizioni di MTOM.

Se l’UA è immesso sul mercato corredato di accessori che possono esservi installati, la prova dovrà essere condotta con e senza gli accessori, in tutte le possibili configurazioni dell’UA.

4.   CALCOLO DEL LIVELLO DI PRESSIONE SONORA SUPERFICIALE MEDIO TEMPORALE

Il livello di pressione sonora superficiale medio temporale ponderato A deve essere determinato almeno tre volte per ciascuna configurazione dell’UA. Se almeno due dei valori determinati non divergono di più di 1 dB(A), non sono necessari ulteriori rilievi; altrimenti occorre ripetere i rilievi fino ad ottenere due letture che non differiscano fra loro di oltre 1dB(A). Il livello di pressione sonora superficiale medio temporale ponderato A da utilizzare nel calcolo del livello di potenza sonora di una configurazione dell’UA corrisponde alla media aritmetica dei due valori più elevati che non differiscono fra loro di più di 1dB.

5.   INFORMAZIONI DA COMUNICARE

La relazione deve contenere tutti i dati tecnici necessari a identificare la sorgente in prova, nonché il codice di prova del rumore e i dati acustici.

Il valore del livello di potenza sonora ponderato A da comunicare è il valore più elevato delle diverse configurazioni dell’UA sottoposte a prova arrotondato al valore intero più prossimo (per valori con cifra decimale inferiore a 5 utilizzare il valore intero inferiore; per valori con cifra decimale pari o superiore a 5 utilizzare il valore intero superiore).

PARTE 14

Indicazione del livello di potenza sonora garantito

L’indicazione del livello di potenza sonora garantito deve essere costituito dal numero unico del livello di potenza sonora garantito espresso in dB, nel simbolo LWA e in un pittogramma, espressi come segue:

image

Se l’indicazione è ridotta per adeguarsi alle dimensioni del dispositivo, devono essere rispettate le proporzioni fornite nel disegno di cui sopra. Tuttavia, se possibile, la dimensione verticale dell’indicazione non dovrebbe essere inferiore ai 20 mm.

PARTE 15

Livello massimo di potenza sonora per classe dell’UA (compresi i periodi di transizione)



Classe dell’UA

MTOM m in grammi

Livello massimo di potenza sonora LWA in dB

alla data di entrata in vigore

a due anni dalla data di entrata in vigore

a quattro anni dalla data di entrata in vigore

C1 e C2

m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

85 + 18,5 lgimage

83 + 18,5 lgimage

81 + 18,5 lgimage

dove «lg» è il logaritmo in base 10.

PARTE 16

Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C5 e accessori di classe C5

Gli UAS di classe C5 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:

image

Gli UAS di classe C5 devono soddisfare i requisiti definiti nella parte 4, con l’eccezione di quelli definiti ai punti 2 e 10 della medesima parte 4.

Devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

1) 

essere aeromobili diversi dagli aeromobili ad ala fissa, se non vincolati;

2) 

se dotati di una funzione di geo-consapevolezza, essere conformi al punto 10 della parte 4;

3) 

durante il volo, fornire al pilota remoto informazioni chiare e concise in merito all’altezza dell’UA al di sopra della superficie o del punto di decollo;

4) 

se non vincolati, essere dotati di una modalità a velocità ridotta, che può essere selezionata dal pilota remoto, in grado di limitare la velocità al suolo a non più di 5 m/s;

5) 

se non vincolati, prevedere mezzi che consentano al pilota remoto di terminare il volo dell’UA e che:

a) 

siano affidabili, prevedibili e indipendenti dal sistema automatico di guida e controllo del volo (ciò vale anche per l’attivazione di tali mezzi);

b) 

siano in grado di forzare la discesa dell’UA e prevenirne il movimento orizzontale motorizzato; e

c) 

comprendano mezzi atti a ridurre l’effetto della dinamica di impatto dell’UA;

6) 

se non vincolati, fornire al pilota remoto mezzi per monitorare costantemente la qualità del collegamento per le funzioni di comando e controllo e prevedere un segnale di allarme per i casi in cui il collegamento è prossimo a interrompersi o è debole al punto di compromettere lo svolgimento sicuro dell’operazione, e un altro segnale di allarme qualora il collegamento si interrompa; e

7) 

oltre alle informazioni indicate nella parte 4, punto 15, lettera a), includere nelle istruzioni del fabbricante una descrizione dei mezzi atti a terminare il volo di cui al punto 5.

8) 

Un UAS di classe C5 può essere un UAS di classe C3 su cui è stato installato un kit di accessori per la conversione di un UAS di classe C3 in uno di classe C5. In tal caso, l’etichetta di identificazione della classe C5 deve essere apposta su tutti gli accessori.

È possibile che un kit di accessori possa garantire la conversione solo di UAS di classe C3 conformi al punto 1 e fornisca le necessarie interfacce agli accessori.

Il kit di accessori non deve comprendere modifiche al software dell’UAS di classe C3.

Il kit di accessori deve essere progettato e ciascuno degli accessori deve essere identificato in modo tale da garantire che un operatore di UAS possa installarli in modo completo e corretto su un UAS di classe C3 seguendo le istruzioni del fabbricante del kit di accessori.

Il kit di accessori può essere immesso sul mercato indipendentemente dall’UAS di classe C3 di cui garantisce la conversione. In tal caso il fabbricante del kit di accessori deve immettere sul mercato un kit di conversione unico che:

1) 

non alteri la conformità dell’UAS di classe C3 ai requisiti di cui alla parte 4;

2) 

garantisca la conformità dell’UAS su cui è stato installato il kit di accessori ai requisiti aggiuntivi definiti nella presente parte, con l’eccezione del punto 3; ed

3) 

essere accompagnato dalle istruzioni del fabbricante, che devono includere:

i) 

un elenco degli UAS di classe C3 sui quali può essere montato il kit; e

ii) 

le istruzioni per montare e far funzionare il kit di accessori.

PARTE 17

Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C6

Gli UAS di classe C6 devono recare, apposta sull’UA, la seguente etichetta di identificazione della classe:

image

Gli UAS di classe C6 devono soddisfare i requisiti definiti nella parte 4, con l’eccezione di quelli definiti ai punti 2, 7 e 10.

Devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

1) 

avere una velocità massima al suolo in volo livellato pari a 50 m/s;

2) 

se dotati di una funzione di geo-consapevolezza, essere conformi al punto 10 della parte 4;

3) 

durante il volo, fornire al pilota remoto informazioni chiare e concise in merito alla posizione geografica dell’UA e la relativa velocità e altezza al di sopra della superficie o del punto di decollo;

4) 

fornire mezzi per impedire che l’UA violi i limiti orizzontali e verticali di un volume operativo programmabile;

5) 

fornire mezzi che consentano al pilota remoto di terminare il volo dell’UA e che:

a) 

siano affidabili, prevedibili e indipendenti dal sistema automatico di guida e controllo del volo e indipendenti dai mezzi per impedire che l’UA violi i limiti orizzontali e verticali di cui al punto 4 (ciò vale anche per l’attivazione di tali mezzi); e

b) 

siano in grado di forzare la discesa dell’UA e prevenirne il movimento orizzontale motorizzato;

6) 

fornire mezzi per programmare la traiettoria dell’UA;

7) 

fornire al pilota remoto mezzi per monitorare costantemente la qualità del collegamento per le funzioni di comando e controllo e prevedere un segnale di allarme per i casi in cui il collegamento è prossimo a interrompersi o è debole al punto di compromettere lo svolgimento sicuro dell’operazione, e un altro segnale di allarme qualora il collegamento si interrompa; e

8) 

oltre alle informazioni indicate nella parte 4, punto 15, lettera a), includere nelle istruzioni del fabbricante:

a) 

una descrizione dei mezzi atti a terminare il volo di cui al punto 5;

b) 

una descrizione dei mezzi atti a impedire che l’UA violi i limiti orizzontali e verticali del volume operativo e della dimensione del volume di sicurezza necessario a compensare un errore di valutazione della posizione, i tempi di reazione e l’estensione delle manovre di correzione; e

c) 

l’indicazione della distanza che con ogni probabilità sarà percorsa dall’UA una volta attivato il mezzo per terminare il volo di cui al punto 5, che deve essere tenuta in considerazione dall’operatore di UAS per definire l’area di buffer del rischio a terra.



( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj)

( 2 ) Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj).

( 6 ) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj).

( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (GU L del 2024/1107, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj