02019R0881 — IT — 04.02.2025 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15) |
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REGOLAMENTO (UE) 2025/37 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 2024 |
L 37 |
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15.1.2025 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/881 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo nel contempo un elevato livello di cibersicurezza, ciberresilienza e fiducia all’interno dell’Unione, il presente regolamento stabilisce:
gli obiettivi, i compiti e gli aspetti organizzativi relativi all’ENISA, («Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza»); e
un quadro per l'introduzione di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza al fine di garantire un livello adeguato di cibersicurezza nell'Unione dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC e dei servizi di sicurezza gestiti, oltre che al fine di evitare la frammentazione del mercato interno per quanto riguarda i sistemi di certificazione della cibersicurezza nell'Unione.
Il quadro di cui al primo comma, lettera b), si applica fatte salve disposizioni specifiche di altri atti giuridici dell’Unione in materia di certificazione volontaria o obbligatoria.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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1) |
«cibersicurezza» : l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche; |
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2) |
«rete e sistema informativo» : una rete e un sistema informativo quale definito all’articolo 4, punto 1), della direttiva (UE) 2016/1148; |
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3) |
«strategia nazionale per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi» : una strategia nazionale per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi quale definita all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2016/1148; |
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4) |
«operatore di servizi essenziali» : un operatore di servizi essenziali quale definito all’articolo 4, punto 4), della direttiva (UE) 2016/1148; |
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5) |
«fornitore di servizio digitale» : un fornitore di servizio digitale quale definito all’articolo 4, punto 6), della direttiva (UE) 2016/1148; |
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6) |
«incidente» : un incidente quale definito all’articolo 4, punto 7), della direttiva (UE) 2016/1148; |
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7) |
«trattamento dell’incidente» : qualsiasi trattamento dell’incidente quale definito all’articolo 4, punto 8), della direttiva (UE) 2016/1148; |
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8) |
«minaccia informatica» : qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone; |
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9) |
«sistema europeo di certificazione della cibersicurezza» : una serie completa di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti a livello di Unione e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità di specifici prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti; |
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10) |
«sistema nazionale di certificazione della cibersicurezza» : una serie completa di regole, requisiti tecnici, norme e procedure elaborati e adottati da un'autorità pubblica nazionale e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema specifico; |
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11) |
«certificato europeo di cibersicurezza» : un documento rilasciato dall'organismo pertinente che attesta che un determinato prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito è stato oggetto di una valutazione di conformità ai requisiti di sicurezza specifici stabiliti da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza; |
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12) |
«prodotto TIC» : un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo; |
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13) |
«servizio TIC» : un servizio consistente interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo della rete e dei sistemi informativi; |
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14) |
«processo TIC» : un insieme di attività svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto TIC o servizio TIC; |
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14 bis) |
«servizio di sicurezza gestito» : un servizio prestato a un terzo consistente nello svolgimento di attività, o nella fornitura di assistenza per tali attività, legate alla gestione dei rischi in materia di cibersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli incidenti, test di penetrazione, audit di sicurezza e consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa all'assistenza tecnica; |
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15) |
«accreditamento» : l’accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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16) |
«organismo nazionale di accreditamento» : un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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17) |
«valutazione della conformità» : una valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 2, punto 12), del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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18) |
«organismo di valutazione della conformità» : un organismo di valutazione della conformità quale definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008; |
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19) |
«norma» : una norma quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
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20) |
«specifica tecnica» : un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto TIC, un servizio TIC, un processo TIC o un servizio di sicurezza gestito deve soddisfare o le relative procedure di valutazione della conformità; |
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21) |
«livello di affidabilità» : base per la fiducia nel fatto che un prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito soddisfa i requisiti di sicurezza di uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza e indica il livello al quale un prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito è stato valutato, ma di per sé non misura la sicurezza del prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito interessato; |
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22) |
«autovalutazione di conformità» : un'azione effettuata da un fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti che valuta se tali prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti soddisfino i requisiti di uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza. |
TITOLO II
ENISA — (AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA CIBERSICUREZZA)
CAPO I
Mandato e obiettivi
Articolo 3
Mandato
Svolgendo i compiti che le sono attribuiti ai sensi del presente regolamento, l’ENISA contribuisce a ridurre la frammentazione nel mercato interno.
Articolo 4
Obiettivi
CAPO II
Compiti
Articolo 5
Sviluppo e attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione
L’ENISA contribuisce allo sviluppo e all’attuazione delle politiche e della normativa dell’Unione:
prestando assistenza e consulenza per lo sviluppo e la revisione delle politiche e della normativa dell’Unione nel campo della cibersicurezza e delle iniziative legislative e politiche settoriali che presentano una correlazione con le questioni relative alla cibersicurezza, in particolare fornendo un parere indipendente, analisi nonché svolgendo lavori preparatori;
assistendo gli Stati membri nell’attuazione uniforme delle politiche e della normativa dell’Unione in materia di cibersicurezza, in particolare in relazione alla direttiva (UE) 2016/1148, anche emanando pareri e orientamenti, fornendo consigli e migliori pratiche su questioni quali la gestione del rischio, la segnalazione degli incidenti e la condivisione delle informazioni, e agevolando lo scambio di migliori pratiche tra le autorità competenti in materia;
assistendo gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nello sviluppo e nella promozione di politiche sulla cibersicurezza che sostengano la disponibilità generale o l’integrità del carattere fondamentale pubblico di una rete Internet aperta;
contribuendo ai lavori del gruppo di cooperazione di cui all’articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148, mettendo a disposizione le proprie competenze e fornendo assistenza;
sostenendo:
lo sviluppo e l’attuazione della politica dell’Unione nel settore dell’identificazione elettronica e dei servizi fiduciari, in particolare fornendo consulenza e emanando orientamenti tecnici e agevolando lo scambio di migliori pratiche tra le autorità competenti,
la promozione di un livello di sicurezza più elevato delle comunicazioni elettroniche, anche fornendo consulenza e competenze e agevolando lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità competenti,
gli Stati membri nell’attuazione di aspetti specifici relativi alla cibersicurezza della politica e del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati e vita privata, anche fornendo su richiesta un parere al comitato europeo per la protezione dei dati;
sostenendo il riesame periodico delle attività politiche dell’Unione con la preparazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del relativo quadro giuridico per quanto riguarda:
le informazioni sulle notifiche degli incidenti degli Stati membri trasmesse dal punto di contatto unico al gruppo di cooperazione, a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1148,
le sintesi delle notifiche di violazioni della sicurezza o perdita di integrità ricevute dai prestatori di servizi fiduciari trasmesse dagli organismi di vigilanza all’ENISA, a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
le notifiche relative a incidenti di sicurezza trasmesse dai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, trasmesse dalle autorità competenti all’ENISA, a norma dell’articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972.
Articolo 6
Sviluppo delle capacità
L’ENISA assiste:
gli Stati membri nell’impegno a migliorare la prevenzione, la rilevazione e l’analisi delle minacce informatiche e degli incidenti, come pure la capacità di reazione agli stessi, fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie;
gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nella definizione e attuazione di politiche di divulgazione delle vulnerabilità su base volontaria;
le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nel loro impegno a migliorare la prevenzione, la rilevazione e l’analisi delle minacce informatiche e degli incidenti, come pure a migliorare le loro capacità di reazione a tali minacce e incidenti, in particolare tramite un sostegno adeguato alla CERT-UE;
gli Stati membri nello sviluppo di CSIRT nazionali, ove richiesto a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/1148;
gli Stati membri nello sviluppo di strategie nazionali in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ove richiesto a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1148, e promuove la diffusione di tali strategie in tutta l’Unione e prende nota del progresso della loro attuazione allo scopo di promuovere le migliori pratiche;
le istituzioni dell’Unione nello sviluppo e nella revisione di strategie dell’Unione in materia di cibersicurezza, nella promozione della loro diffusione e nel monitoraggio dei progressi compiuti nella loro attuazione;
i CSIRT nazionali e dell’Unione nell’innalzare il livello delle loro capacità, anche attraverso la promozione del dialogo e degli scambi di informazioni, al fine di assicurare che, tenuto conto dello stato dell’arte, tutti i CSIRT possiedano una serie comune di capacità minime e operino secondo le migliori pratiche;
gli Stati membri, mediante la periodica organizzazione di esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione di cui all’articolo 7, paragrafo 5, almeno ogni due anni e la formulazione di raccomandazioni politiche basate sul processo di valutazione delle esercitazioni e sugli insegnamenti tratti da queste ultime;
i pertinenti enti pubblici, attraverso l’offerta di formazione sulla cibersicurezza, se del caso in cooperazione con i portatori di interessi;
il gruppo di cooperazione, nello scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli operatori di servizi essenziali da parte degli Stati membri, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera l), della direttiva (UE) 2016/1148, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere, riguardo a rischi e incidenti.
Articolo 7
Cooperazione operativa a livello di Unione
L’ENISA coopera a livello operativo e stabilisce sinergie con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, compresa la CERT-UE, con i servizi che si occupano della criminalità informatica e con le autorità di vigilanza che si occupano della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali, al fine di affrontare questioni di interesse comune, anche:
scambiando conoscenze e migliori pratiche;
fornendo consulenza ed emanando orientamenti sulle questioni pertinenti relative alla cibersicurezza;
stabilendo le disposizioni pratiche per l’esecuzione di compiti specifici, previa consultazione della Commissione.
L’ENISA sostiene gli Stati membri nella cooperazione operativa nell’ambito della rete di CSIRT, mediante:
consigli su come migliorare le loro capacità di prevenzione e rilevazione degli incidenti e di risposta agli stessi e, su richiesta di uno o più Stati membri, consigli in relazione a una specifica minaccia informatica;
l’assistenza, su richiesta di uno o più Stati membri, nella valutazione di incidenti aventi un impatto rilevante o sostanziale, tramite la messa a disposizione di competenze e l’agevolazione della gestione tecnica di tali incidenti, ivi compreso in particolare il sostegno alla condivisione volontaria di informazioni pertinenti e soluzioni tecniche tra gli Stati membri;
l’analisi delle vulnerabilità e degli incidenti sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili o delle informazioni fornite volontariamente dagli Stati membri a tale scopo; e
su richiesta di uno o più Stati membri, il sostegno in relazione a indagini tecniche ex post sugli incidenti aventi un impatto rilevante o sostanziale ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148.
Nello svolgimento di questi compiti, l’ENISA e la CERT-UE intraprendono una cooperazione strutturata per beneficiare delle sinergie ed evitare la duplicazione delle attività.
Ove opportuno, l’ENISA inoltre contribuisce e aiuta ad organizzare esercitazioni di cibersicurezza settoriali insieme alle organizzazioni pertinenti che partecipano anche alle esercitazioni di cibersicurezza a livello di Unione.
L’ENISA contribuisce a sviluppare una risposta cooperativa, a livello di Unione e di Stati membri, agli incidenti o alle crisi su vasta scala di carattere transfrontaliero connessi alla cibersicurezza, soprattutto:
aggregando e analizzando le relazioni delle fonti nazionali di dominio pubblico o condivise su base volontaria al fine di contribuire a creare una consapevolezza comune della situazione;
assicurando un flusso di informazioni efficiente e la disponibilità di meccanismi di attivazione tra la rete di CSIRT e i responsabili delle decisioni politiche e tecniche a livello di Unione;
agevolando, su richiesta, la gestione tecnica di tali incidenti o crisi, anche, in particolare, sostenendo la condivisione volontaria di soluzioni tecniche tra gli Stati membri;
sostenendo le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e, su richiesta, gli Stati membri nella comunicazione pubblica in merito a tali incidenti o crisi;
verificando i piani di cooperazione per rispondere a tali incidenti o crisi a livello di Unione e sostenendo gli Stati membri, su loro richiesta, nella verifica di tali piani a livello nazionale.
Articolo 8
Mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione
L'ENISA sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione della politica dell'Unione in materia di certificazione della cibersicurezza dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC e dei servizi di sicurezza gestiti, come stabilito al titolo III del presente regolamento:
monitorando continuamente gli sviluppi nei settori di normazione connessi e raccomandando adeguate specifiche tecniche ai fini dello sviluppo di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza secondo l’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), in assenza di norme;
preparando proposte di sistemi europei di certificazione della cibersicurezza (proposte di sistemi) per prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC e servizi di sicurezza gestiti conformemente all'articolo 49;
valutando i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza adottati, conformemente all’articolo 49, paragrafo 8;
partecipando a valutazioni inter pares a norma dell’articolo 59, paragrafo 4;
assistendo la Commissione nel provvedere alle funzioni di segretariato dell’ECCG a norma dell’articolo 62, paragrafo 5.
Articolo 9
Conoscenze e informazioni
L’ENISA:
esegue analisi delle tecnologie emergenti e fornisce valutazioni su temi specifici in relazione agli impatti previsti, dal punto di vista sociale, giuridico, economico e regolamentare, delle innovazioni tecnologiche sulla cibersicurezza;
effettua analisi strategiche a lungo termine delle minacce informatiche e degli incidenti al fine di individuare le tendenze emergenti e contribuire a prevenire gli incidenti;
fornisce, in cooperazione con esperti delle autorità degli Stati membri e con i pertinenti portatori di interessi, consulenza, orientamenti e migliori pratiche per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture su cui poggiano i settori di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 e di quelle utilizzate dai fornitori di servizi digitali elencati nell’allegato III di tale direttiva;
raggruppa, organizza e mette a disposizione del pubblico, tramite un portale dedicato, informazioni sulla cibersicurezza fornite dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione e informazioni sulla cibersicurezza fornite su base volontaria dagli Stati membri e dai portatori di interessi del settore pubblico e privato;
raccoglie e analizza le informazioni pubblicamente disponibili sugli incidenti di rilievo e redige relazioni al fine di fornire orientamenti ai cittadini, alle organizzazioni e alle imprese in tutta l’Unione.
Articolo 10
Sensibilizzazione e istruzione
L’ENISA:
sensibilizza l’opinione pubblica sui rischi connessi alla cibersicurezza e fornisce orientamenti in materia di buone pratiche per i singoli utenti destinate a cittadini, organizzazioni e imprese, anche per quanto concerne l’igiene informatica e l’alfabetizzazione informatica;
organizza regolarmente, in collaborazione con gli Stati membri, con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e con il settore, campagne di sensibilizzazione al fine di rafforzare la cibersicurezza e la sua visibilità nell’Unione e incoraggiare un ampio dibattito pubblico;
assiste gli Stati membri nei loro sforzi di sensibilizzazione e promuove l’istruzione in materia di cibersicurezza;
incoraggia un miglior coordinamento e scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri per la sensibilizzazione e l’istruzione in materia di cibersicurezza.
Articolo 11
Ricerca e innovazione
Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, l’ENISA:
fornisce consulenza alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri sulle esigenze e le priorità in materia di ricerca nel campo della cibersicurezza, al fine di consentire di reagire in maniera efficace ai rischi e alle minacce informatiche attuali ed emergenti, anche per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nuove ed emergenti, e di utilizzare efficacemente le tecnologie per la prevenzione dei rischi;
partecipa, qualora la Commissione gliene abbia delegato i poteri, alla fase di attuazione dei programmi di finanziamento per la ricerca e l’innovazione o in qualità di beneficiario;
contribuisce all’agenda strategica di ricerca e innovazione a livello dell’Unione nel campo della cibersicurezza.
Articolo 12
Cooperazione internazionale
L’ENISA contribuisce all’impegno dell’Unione nella cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché all’interno dei pertinenti quadri di cooperazione internazionale, per promuovere la cooperazione internazionale sulle questioni connesse alla cibersicurezza:
impegnandosi, ove opportuno, in qualità di osservatore e nell’organizzazione delle esercitazioni internazionali, nonché analizzando i risultati di tali esercitazioni e comunicandoli al consiglio di amministrazione;
agevolando, su richiesta della Commissione, lo scambio di migliori pratiche;
fornendo competenze specialistiche alla Commissione, su richiesta della stessa;
fornendo consulenza e assistenza alla Commissione su questioni concernenti gli accordi con i paesi terzi per il riconoscimento reciproco dei certificati di cibersicurezza, in collaborazione con l’ECCG istituito a norma dell’articolo 62.
CAPO III
Organizzazione dell’ENISA
Articolo 13
Struttura dell’ENISA
La struttura amministrativa e di gestione dell’ENISA è composta da:
un consiglio di amministrazione;
un comitato esecutivo;
un direttore esecutivo;
un gruppo consultivo ENISA;
una rete di funzionari nazionali di collegamento.
Articolo 14
Composizione del consiglio di amministrazione
Articolo 15
Funzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione:
stabilisce gli orientamenti generali del funzionamento dell’ENISA e assicura che operi secondo le regole e i principi stabiliti dal presente regolamento; assicura inoltre la coerenza del lavoro dell’ENISA con le attività svolte dagli Stati membri e a livello di Unione;
adotta il progetto di documento unico di programmazione dell’ENISA di cui all’articolo 24 prima che sia trasmesso alla Commissione per parere;
adotta il documento unico di programmazione dell’ENISA, tenendo conto del parere della Commissione;
vigila sull’attuazione della programmazione annuale e pluriennale contenuta nel documento unico di programmazione;
adotta il bilancio annuale dell’ENISA ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’ENISA a norma del capo IV;
valuta e adotta la relazione annuale consolidata sulle attività dell’ENISA, inclusi i conti e una descrizione di come l’ENISA ha conseguito i propri indicatori di risultato, trasmette, entro il 1o luglio dell’anno successivo, sia la relazione annuale che la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e rende pubblica la relazione annuale;
adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’ENISA in conformità dell’articolo 32;
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne o esterne;
adotta il proprio regolamento interno, comprese regole per le decisioni provvisorie sulla delega di compiti specifici, a norma dell’articolo 19, paragrafo 7;
esercita, nei confronti del personale dell’ENISA, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari («statuto dei funzionari») e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), stabiliti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 2 ) all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina») a norma del paragrafo 2 del presente articolo;
adotta le disposizioni di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari;
nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a norma dell’articolo 36;
nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;
prende tutte le decisioni sull’istituzione delle strutture interne dell’ENISA e, se necessario, sulla relativa modifica, in considerazione delle necessità per l’attività dell’ENISA e secondo una gestione di bilancio sana;
autorizza l’istituzione di accordi di lavoro in relazione all’articolo 7;
autorizza l’istituzione o la conclusione di accordi di lavoro conformemente all’articolo 42.
Articolo 16
Presidente del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente e un vicepresidente, a maggioranza dei due terzi dei membri. Il loro mandato è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce ex officio il presidente nel caso in cui quest’ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti.
Articolo 17
Riunioni del consiglio di amministrazione
Articolo 18
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
Articolo 19
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo:
prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
insieme con il consiglio di amministrazione, garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’OLAF, nonché dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne ed esterne;
fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo stabilite all’articolo 20, fornisce assistenza e consulenza al direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione sulle questioni amministrative e di bilancio di cui all’articolo 20.
Articolo 20
Funzioni del direttore esecutivo
Il direttore esecutivo ha la responsabilità di:
provvedere all’amministrazione corrente dell’ENISA;
attuare le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione per approvazione prima di trasmetterlo alla Commissione;
attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;
elaborare la relazione annuale consolidata sulle attività dell’ENISA, compresa l’attuazione del suo programma di lavoro annuale, e presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
predisporre un piano d’azione che dia seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e riferire ogni due anni alla Commissione sui progressi compiuti;
predisporre un piano d’azione che dia seguito alle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell’OLAF e riferire due volte l’anno alla Commissione sui progressi compiuti e periodicamente al consiglio di amministrazione;
predisporre il progetto della regolamentazione finanziaria applicabile all’ENISA di cui all’articolo 32;
predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’ENISA e l’esecuzione del bilancio;
proteggere gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, in caso di irregolarità rilevate, mediante il recupero degli importi erroneamente versati e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive;
elaborare una strategia antifrode dell’ENISA e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione;
sviluppare e mantenere i contatti con le imprese e le organizzazioni dei consumatori per assicurare un dialogo regolare con i portatori di interessi;
scambiare periodicamente opinioni e informazioni con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione riguardo alle loro attività in materia di cibersicurezza, al fine di garantire la coerenza nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche dell’Unione;
svolgere gli altri compiti attribuiti al direttore esecutivo dal presente regolamento.
La decisione di istituire un ufficio locale precisa la gamma di attività che devono essere espletate presso l’ufficio locale al fine di evitare costi inutili e duplicazioni di funzioni amministrative dell’ENISA.
Articolo 21
Gruppo consultivo ENISA
Articolo 22
Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza
Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza:
fornisce consulenza alla Commissione sulle questioni strategiche riguardanti il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza;
su richiesta, fornisce consulenza all’ENISA su questioni generali e strategiche concernenti i compiti della stessa in materia di mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione;
assiste la Commissione nell’elaborazione del programma di lavoro progressivo dell’Unione di cui all’articolo 47;
formula un parere sul programma di lavoro progressivo dell’Unione a norma dell’articolo 47, paragrafo 4; e,
in casi urgenti, fornisce consulenza alla Commissione e all’ECCG in merito alla necessità di sistemi di certificazione supplementari non inclusi nel programma di lavoro progressivo dell’Unione, come previsto dagli articoli 47 e 48.
Articolo 23
Rete dei funzionari nazionali di collegamento
Articolo 24
Documento unico di programmazione
Articolo 25
Dichiarazione di interessi
Articolo 26
Trasparenza
Articolo 27
Riservatezza
Articolo 28
Accesso ai documenti
CAPO IV
Formazione e struttura del bilancio dell’ENISA
Articolo 29
Formazione del bilancio dell’ENISA
Articolo 30
Struttura del bilancio dell’ENISA
Fatte salve altre risorse, le entrate dell’ENISA comprendono:
un contributo dal bilancio generale dell’Unione;
entrate con destinazione specifica volte a finanziare spese specifiche conformemente alla regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32;
finanziamenti dell’Unione sotto forma di accordi di delega o di sovvenzioni ad hoc secondo la regolamentazione finanziaria di cui all’articolo 32 e le disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione;
contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell’ENISA di cui all’articolo 42;
eventuali contributi volontari degli Stati membri, in denaro o in natura.
Gli Stati membri che versano contributi volontari ai sensi del primo comma, lettera e), non possono rivendicare alcun diritto o servizio specifico per effetto di tale contributo.
Articolo 31
Esecuzione del bilancio dell’ENISA
Articolo 32
Regolamentazione finanziaria
La regolamentazione finanziaria applicabile all’ENISA è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Essa si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’ENISA e previo accordo della Commissione.
Articolo 33
Lotta antifrode
CAPO V
Personale
Articolo 34
Disposizioni generali
Al personale dell’ENISA si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell’Unione per dare applicazione allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 35
Privilegi e immunità
All’ENISA e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.
Articolo 36
Direttore esecutivo
Articolo 37
Esperti nazionali distaccati e altro personale
CAPO VI
Disposizioni generali relative all’ENISA
Articolo 38
Status giuridico dell’ENISA
Articolo 39
Responsabilità dell’ENISA
Articolo 40
Regime linguistico
Articolo 41
Protezione dei dati personali
Articolo 42
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
Articolo 43
Regole in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate
Previa consultazione della Commissione, l’ENISA adotta regole in materia di sicurezza applicando i principi di sicurezza contenuti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle ICUE di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444. Le regole in materia di sicurezza dell’ENISA includono le disposizioni che disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.
Articolo 44
Accordo sulla sede e condizioni operative
Articolo 45
Controllo amministrativo
L’operato dell’ENISA è sottoposto al controllo del Mediatore europeo in conformità dell’articolo 228 TFUE.
TITOLO III
QUADRO DI CERTIFICAZIONE DELLA CIBERSICUREZZA
Articolo 46
Quadro europeo di certificazione della cibersicurezza
Articolo 47
Il programma di lavoro progressivo dell’Unione per la certificazione europea della cibersicurezza
L'inclusione, nel programma di lavoro progressivo dell'Unione, di specifici prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti, o delle relative categorie, è giustificata sulla base di una o più delle seguenti motivazioni:
la disponibilità e lo sviluppo di sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza relativi a specifiche categorie di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti e in particolare in relazione al rischio di frammentazione;
la pertinente politica o il pertinente diritto dell’Unione o degli Stati membri;
la domanda di mercato;
gli sviluppi tecnologici nonché la disponibilità e lo sviluppo di sistemi internazionali di certificazione della cibersicurezza e di norme internazionali e norme utilizzate dall'industria;
gli sviluppi nel panorama delle minacce informatiche;
la richiesta di preparazione di una specifica proposta di sistema da parte del’ECCG.
Articolo 48
Richiesta di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza
Articolo 49
Preparazione, adozione e revisione di un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza
Articolo 49 bis
Informazione e consultazione sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
Articolo 50
Sito web sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
Articolo 51
Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC
I sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i prodotti TIC, i servizi TIC o i processi TIC sono progettati per conseguire, a seconda del caso, almeno gli obiettivi di sicurezza seguenti:
proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trattati dall’archiviazione, dal trattamento, dall’accesso o dalla divulgazione accidentali o non autorizzati durante l’intero ciclo di vita del prodotto TIC, del servizio TIC o del processo TIC;
proteggere i dati conservati, trasmessi o altrimenti trattati dalla distruzione, dalla perdita o dall’alterazione accidentali o non autorizzate, oppure dalla mancanza di disponibilità durante l’intero ciclo di vita del prodotto TIC, del servizio TIC o del processo TIC;
le persone, i programmi o le macchine autorizzati devono poter accedere esclusivamente ai dati, ai servizi o alle funzioni per i quali dispongono dei diritti di accesso;
individuare e documentare le dipendenze e vulnerabilità note;
registrare a quali dati, servizi o funzioni è stato effettuato l’accesso e quali sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale momento e da chi;
fare in modo che si possa verificare quali sono i dati, i servizi o le funzioni a cui è stato effettuato l’accesso, che sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale momento e da chi;
verificare che i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC non contengano vulnerabilità note;
ripristinare la disponibilità e l’accesso ai dati, ai servizi e alle funzioni in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;
i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC devono essere sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
il software e l’hardware dei prodotti TIC, dei servizi TIC e dei processi TIC devono essere aggiornati, non contenere vulnerabilità pubblicamente note e devono disporre di meccanismi per effettuare aggiornamenti protetti.
Articolo 51 bis
Obiettivi di sicurezza dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti
I sistemi europei di certificazione della cibersicurezza per i servizi di sicurezza gestiti sono progettati per conseguire, se del caso, almeno gli obiettivi di sicurezza seguenti:
che i servizi di sicurezza gestiti siano forniti con la competenza, la perizia e l'esperienza richieste e il personale responsabile della prestazione di tali servizi possieda un livello sufficiente e adeguato di conoscenze e competenze tecniche nel settore specifico, un'esperienza sufficiente e appropriata e la massima integrità professionale;
che il fornitore predisponga procedure interne appropriate affinché i servizi di sicurezza gestiti forniti abbiano sempre un livello di qualità sufficiente e adeguato;
che i dati consultati, conservati, trasmessi o altrimenti trattati in relazione alla fornitura dei servizi di sicurezza gestiti siano protetti contro l'accesso, l'archiviazione, la divulgazione, la distruzione o altro tipo di trattamento, accidentali o non autorizzati, la perdita o l'alterazione o la mancanza di disponibilità;
che la disponibilità dei dati, dei servizi e delle funzioni e l'accesso agli stessi siano ripristinati in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico;
che le persone, i programmi o le macchine autorizzati possano accedere esclusivamente ai dati, ai servizi o alle funzioni per i quali dispongono dei diritti di accesso;
che sia conservata una registrazione, disponibile per la valutazione, dei dati, dei servizi o delle funzioni per i quali è stato effettuato l'accesso, e che sono stati utilizzati o altrimenti trattati, in quale momento e da chi;
che i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC avviati nella fornitura dei servizi di sicurezza gestiti siano sicuri fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e, se del caso, includano gli ultimi aggiornamenti connessi alla sicurezza e non contengano vulnerabilità note.
Articolo 52
Livelli di affidabilità dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
Articolo 53
Autovalutazione della conformità
Articolo 54
Elementi dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza
Un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza comprende almeno i seguenti elementi:
l'oggetto e l'ambito di applicazione del sistema di certificazione, compresi il tipo o le categorie di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti coperti;
una chiara descrizione dello scopo del sistema e delle modalità con cui le norme, i metodi di valutazione e i livelli di affidabilità selezionati corrispondono alle esigenze degli utenti del sistema previsti;
i riferimenti alle norme internazionali, europee o nazionali applicate nella valutazione o, laddove tali norme non siano disponibili o adeguate, alle specifiche tecniche che rispettano le prescrizioni enunciate all’allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012 oppure, se tali specifiche non sono disponibili, alle specifiche tecniche o ad altri requisiti di cibersicurezza definiti nel sistema europeo di certificazione della cibersicurezza;
se del caso, uno o più livelli di affidabilità;
l’indicazione se l’autovalutazione della conformità sia autorizzata nell’ambito del sistema;
se del caso, requisiti specifici o supplementari a cui sono soggetti gli organismi di valutazione della conformità al fine di garantire che abbiano la competenza tecnica per valutare i requisiti di cibersicurezza;
i criteri e i metodi di valutazione specifici da utilizzare, compresi i tipi di valutazione, al fine di dimostrare che gli obiettivi di sicurezza di cui agli articoli 51 e 51 bis sono stati conseguiti;
se del caso, le informazioni che sono necessarie per la certificazione e che un richiedente deve fornire agli organismi di valutazione della conformità o che deve altrimenti mettere a loro disposizione;
le condizioni alle quali possono essere utilizzati gli eventuali marchi o etichette previsti dal sistema;
le regole per il controllo della conformità dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti ai requisiti dei certificati europei di cibersicurezza o delle dichiarazioni UE di conformità, compresi i meccanismi per dimostrare il mantenimento della conformità ai requisiti di cibersicurezza specificati;
se del caso, le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la prosecuzione e il rinnovo dei certificati europei di cibersicurezza, nonché le condizioni per l’estensione o la riduzione del campo di applicazione della certificazione;
le regole riguardanti le conseguenze per i prodotti TIC, i servizi TIC, i processi TIC o i servizi di sicurezza gestiti che sono stati certificati o per i quali è stata rilasciata una dichiarazione UE di conformità ma che non sono conformi ai requisiti del sistema;
le regole riguardanti il modo in cui segnalare e trattare le vulnerabilità della cibersicurezza nei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC precedentemente non rilevate;
se del caso, le regole riguardanti la conservazione dei registri da parte degli organismi di valutazione della conformità;
l'individuazione dei sistemi nazionali o internazionali di certificazione della cibersicurezza relativi allo stesso tipo o alle stesse categorie di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti, requisiti di sicurezza, criteri e metodi di valutazione nonché livelli di affidabilità;
il contenuto e il formato dei certificati europei di cibersicurezza e le dichiarazioni UE di conformità da rilasciare;
il periodo di disponibilità della dichiarazione UE di conformità, la documentazione tecnica e tutte le altre informazioni pertinenti che devono essere rese disponibili dal fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti;
il periodo massimo di validità dei certificati europei di cibersicurezza rilasciati nell’ambito del sistema;
la politica di divulgazione dei certificati europei di cibersicurezza rilasciati, modificati o revocati nell’ambito del sistema;
le condizioni per il riconoscimento reciproco dei sistemi di certificazione con i paesi terzi;
se del caso, le regole riguardanti eventuali meccanismi di valutazione inter pares istituito dal sistema per le autorità o gli organismi che rilasciano certificati europei di cibersicurezza per il livello di affidabilità «elevato» a norma dell’articolo 56, paragrafo 6. Tali meccanismi non pregiudicano la valutazione inter pares di cui all’articolo 59;
il formato e le procedure che i fabbricanti o i fornitori di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC devono rispettare nel fornire e aggiornare le informazioni supplementari sulla cibersicurezza a norma dell’articolo 55.
Articolo 55
Informazioni supplementari sulla cibersicurezza dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati
Il fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC certificati o prodotti TIC, servizi TIC o processi per i quali è stata rilasciata una dichiarazione UE di conformità rende pubblicamente disponibili le seguenti informazioni supplementari sulla cibersicurezza:
orientamenti e raccomandazioni che assistano gli utenti finali nel configurare, installare, avviare, operare e mantenere in modo sicuro i prodotti TIC o servizi TIC;
il periodo durante il quale agli utenti finali sarà offerta assistenza di sicurezza, in particolare per quanto concerne la disponibilità di aggiornamenti connessi alla cibersicurezza;
informazioni di contatto del fabbricante o fornitore e metodi accettati per ricevere informazioni sulle vulnerabilità dagli utenti finali e dai ricercatori nel settore della sicurezza;
un riferimento ad archivi online in cui siano elencate le vulnerabilità comunicate al pubblico relative al prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC e a tutti i relativi consigli in materia di cibersicurezza.
Articolo 56
Certificazione della cibersicurezza
In via prioritaria la Commissione si concentra sui settori elencati all’allegato II della direttiva (UE) 2016/1148, che sono sottoposti a valutazione al più tardi due anni dopo l’adozione del primo sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.
Nel preparare la valutazione la Commissione:
prende in considerazione l'impatto delle misure sui fabbricanti o fornitori di tali prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti e sugli utenti in termini di costi di tali misure nonché i benefici sociali o economici derivanti dal previsto aumento del livello di sicurezza per i prodotti TIC, i servizi TIC, i processi TIC o i servizi di sicurezza gestiti in questione;
tiene conto dell’esistenza e dell’attuazione di diritto degli Stati membri e dei paesi terzi in materia;
procede a un processo di consultazione aperto, trasparente e inclusivo con tutti i pertinenti portatori di interesse e gli Stati membri;
prende in considerazione le scadenze di attuazione e le misure transitorie e i periodi di transizione, in particolare con riferimento al possibile impatto delle misure sui fabbricanti o fornitori di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti, compresi gli interessi e i fabbisogni specifici delle PMI, incluse le microimprese;
propone il modo più rapido ed efficace per realizzare la transizione da un sistema di certificazione volontario a uno obbligatorio.
In deroga al paragrafo 4, in casi debitamente giustificati un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza può prevedere che i certificati europei di cibersicurezza derivanti da tale sistema possano essere rilasciati unicamente da un ente pubblico. Detto ente è uno dei seguenti:
un’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1; o
un organismo pubblico accreditato come organismo di valutazione della conformità a norma dell’articolo 60, paragrafo 1.
Ove un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma dell’articolo 49 richieda un livello di affidabilità «elevato», il certificato europeo di cibersicurezza nell’ambito di tale sistema deve essere rilasciato solo da un’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza oppure, nei casi seguenti, da un organismo di valutazione della conformità:
previa approvazione dell’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza per ogni singolo certificato europeo di cibersicurezza rilasciato da un organismo di valutazione della conformità; o
sulla base di una delega generale del compito di rilasciare tali certificati europei di cibersicurezza a un organismo di valutazione della conformità da parte dell’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza.
Articolo 57
Sistemi e certificati nazionali di certificazione della cibersicurezza
Articolo 58
Autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza
Le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza:
supervisionano e fanno applicare le regole previste nei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera j), per il controllo della conformità dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC e dei servizi di sicurezza gestiti ai requisiti dei certificati europei di cibersicurezza rilasciati nei rispettivi territori, in cooperazione con altre autorità di vigilanza del mercato competenti;
controllano la conformità agli obblighi e fanno applicare gli obblighi che incombono ai fabbricanti o ai fornitori di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti che sono stabiliti nei rispettivi territori e che effettuano un'autovalutazione della conformità, e in particolare controllano la conformità agli obblighi e fanno applicare gli obblighi incombenti a tali fabbricanti o fornitori di cui all'articolo 53, paragrafi 2 e 3, e nel corrispondente sistema europeo di certificazione della cibersicurezza;
fatto salvo l’articolo 60, paragrafo 3, assistono e sostengono attivamente gli organismi nazionali di accreditamento nel monitoraggio e nella vigilanza delle attività degli organismi di valutazione della conformità ai fini del presente regolamento;
monitorano e vigilano sulle attività degli organismi pubblici di cui all’articolo 56, paragrafo 5;
ove applicabile, autorizzano gli organismi di valutazione della conformità a norma dell’articolo 60, paragrafo 3, e limitano, sospendono o revocano l’autorizzazione esistente qualora gli organismi di valutazione della conformità violino le prescrizioni del presente regolamento;
trattano i reclami delle persone fisiche o giuridiche in relazione ai certificati europei di cibersicurezza rilasciati dalle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o ai certificati europei di cibersicurezza rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità in conformità dell’articolo 56, paragrafo 6, oppure in relazione alle dichiarazioni UE di conformità rilasciate ai sensi dell’articolo 53, e svolgono le indagini opportune sull’oggetto di tali reclami e informano il reclamante dello stato e dell’esito delle indagini entro un termine ragionevole;
trasmettono all’ENISA e all’ECCG una relazione sintetica annuale sulle attività svolte ai sensi del presente paragrafo, lettere b), c) e d), o del paragrafo 8;
cooperano con le altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o con altre autorità pubbliche, anche mediante lo scambio di informazioni sugli eventuali prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti non conformi ai requisiti del presente regolamento o ai requisiti di specifici sistemi europei di certificazione della cibersicurezza; e
sorvegliano gli sviluppi che presentano un interesse nel campo della certificazione della cibersicurezza.
Ciascuna autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza dispone almeno dei seguenti poteri:
richiedere agli organismi di valutazione della conformità, ai titolari di certificati europei della cibersicurezza e agli emittenti di dichiarazioni UE di conformità di fornire le eventuali informazioni necessarie all’esecuzione dei suoi compiti;
condurre indagini, sotto forma di verifiche contabili, nei confronti degli organismi di valutazione della conformità, dei titolari dei certificati europei di cibersicurezza e degli emittenti di dichiarazioni UE di conformità allo scopo di verificarne l’osservanza del presente titolo;
adottare misure appropriate, nel rispetto del diritto nazionale, per accertare che gli organismi di valutazione della conformità, i titolari di certificati europei di cibersicurezza e gli emittenti di dichiarazioni UE di conformità si conformino al presente regolamento o a un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza;
ottenere accesso ai locali degli organismi di valutazione della conformità o dei titolari dei certificati europei di cibersicurezza al fine di svolgere indagini in conformità con il diritto dell’Unione o il diritto processuale degli Stati membri;
revocare, conformemente al diritto nazionale, i certificati europei di cibersicurezza rilasciati dalle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza o i certificati europei di cibersicurezza rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità in conformità dell’articolo 56, paragrafo 6, qualora tali certificati non siano conformi al presente regolamento o a un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza;
irrogare sanzioni conformemente al diritto nazionale, a norma dell’articolo 65, e chiedere la cessazione immediata delle violazioni degli obblighi di cui al presente regolamento.
Articolo 59
Valutazione inter pares
La valutazione inter pares esamina:
ove applicabile, se le attività delle autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza relative al rilascio di certificati europei di cibersicurezza di cui all’articolo 56, paragrafo 5, lettera a), e all’articolo 56, paragrafo 6, siano rigorosamente separate dalle attività di vigilanza indicate all’articolo 58 e se tali attività siano svolte indipendentemente le une dalle altre;
le procedure di supervisione e applicazione delle regole per il controllo della conformità dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC e dei servizi di sicurezza gestiti con i certificati europei di cibersicurezza a norma dell'articolo 58, paragrafo 7, lettera a);
le procedure di monitoraggio e applicazione degli obblighi che incombono ai fabbricanti o ai fornitori di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti a norma dell'articolo 58, paragrafo 7, lettera b);
le procedure di monitoraggio, autorizzazione e vigilanza delle attività degli organismi di valutazione della conformità;
ove applicabile, se il personale delle autorità o degli organismi che rilasciano certificati di livello di affidabilità «elevato» a norma dell’articolo 56, paragrafo 6, disponga di competenze adeguate.
Articolo 60
Organismi di valutazione della conformità
Articolo 61
Notifica
Articolo 62
Gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza
L’ECCG ha i seguenti compiti:
consigliare e coadiuvare la Commissione nelle sue attività volte a garantire un’attuazione e un’applicazione coerenti del presente titolo, in particolare per quanto riguarda il programma di lavoro progressivo dell’Unione, le questioni relative alla politica in materia di certificazione della cibersicurezza, il coordinamento degli approcci strategici e la preparazione dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza;
assistere, consigliare e collaborare con l’ENISA in relazione alla preparazione di una proposta di sistema ai sensi dell’articolo 49;
adottare un parere sulle proposte di sistemi preparate dall’ENISA ai sensi dell’articolo 49;
chiedere all’ENISA di preparare proposte di sistemi ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2;
adottare pareri indirizzati alla Commissione relativi al mantenimento e alla revisione degli attuali sistemi europei di certificazione della cibersicurezza.
esaminare gli sviluppi che presentano un interesse in materia di certificazione della cibersicurezza e scambio di informazioni e buone pratiche sui sistemi europei di certificazione della cibersicurezza;
agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza di cui al presente titolo attraverso lo sviluppo della capacità e lo scambio di informazioni, in particolare mediante la definizione di metodi per un efficiente scambio di informazioni in relazione a tutti gli aspetti della certificazione della cibersicurezza;
sostenere l’attuazione dei meccanismi di valutazione inter pares in conformità delle regole fissate da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera u);
agevolare l’allineamento dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza alle norme riconosciute a livello internazionale, rivedendo tra l’altro i sistemi europei di certificazione della cibersicurezza esistenti e, ove opportuno, rivolgendo raccomandazioni all’ENISA affinché collabori con le pertinenti organizzazioni internazionali di normazione per ovviare a carenze o lacune nelle norme vigenti riconosciute a livello internazionale.
Articolo 63
Diritto di presentare un reclamo
Articolo 64
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo
Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda:
le decisioni assunte dall’autorità o dall’organismo di cui all’articolo 63, paragrafo 1, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cibersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche;
il mancato intervento relativamente a un reclamo presentato all’autorità o all’organismo di cui all’articolo 63, paragrafo 1.
Articolo 65
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente titolo e di violazione dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 66
Procedura di comitato
Articolo 67
Valutazione e riesame
Articolo 68
Abrogazione e sostituzione
Articolo 69
Entrata in vigore
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
REQUISITI CHE GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEVONO SODDISFARE
Gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere accreditati devono soddisfare i requisiti elencati in appresso:
L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma del diritto interno e ha personalità giuridica.
L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo, indipendente dall'organizzazione o dai prodotti TIC, dai servizi TIC, dai processi TIC o dai servizi di sicurezza gestiti che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti che valuta può essere ritenuto un organismo di valutazione della conformità, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
Gli organismi di valutazione della conformità, i loro alti dirigenti e le persone addette alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore, né il responsabile della manutenzione del prodotto TIC, del servizio TIC, del processo TIC o del servizio di sicurezza gestito sottoposto a valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Tale divieto non preclude l'uso dei prodotti TIC valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o il loro uso per scopi privati.
Gli organismi di valutazione della conformità, i loro alti dirigenti e le persone addette alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nella fornitura, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'uso o nella manutenzione dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti sottoposti a valutazione, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Gli organismi di valutazione della conformità, i loro alti dirigenti e le persone addette alla valutazione della conformità non intraprendono attività alcuna che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità riguardo alle loro attività di valutazione della conformità. Tale divieto vale in particolare per i servizi di consulenza.
Se un organismo di valutazione della conformità è di proprietà di un ente o un’istituzione pubblici o è gestito da questi ultimi, l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interessi tra l’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza e l’organismo di valutazione della conformità sono garantite e documentate.
Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate e dei loro subappaltatori non abbiano effetti negativi sulla riservatezza, sull’obiettività o sull’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo dell’integrità professionale e della competenza tecnica richieste e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, anche pressioni e incentivi di natura finanziaria, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
Un organismo di valutazione della conformità è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso attribuiti ai sensi del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. Eventuali subappalti o consultazioni di personale esterno sono adeguatamente documentati, non prevedono alcun intermediario e sono oggetto di un accordo scritto che contempli, tra l’altro, la riservatezza e i conflitti di interessi. L’organismo di valutazione della conformità in questione si assume la piena responsabilità dei compiti svolti.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo, categoria o sottocategoria di prodotti TIC, servizi TIC, processi TIC o servizi di sicurezza gestiti, l'organismo di valutazione della conformità dispone:
di personale avente conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
di descrizioni delle procedure in base alle quali si svolge la valutazione della conformità, si garantisce la trasparenza di tali procedure e la possibilità di riprodurle. Predispone una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato ai sensi dell’articolo 61 dalle altre attività;
di procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto TIC, servizio TIC, processo TIC o servizio di sicurezza gestito in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti.
Le persone addette alle attività di valutazione della conformità dispongono di quanto segue:
una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità;
soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni della conformità che eseguono e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti e delle norme di prova applicabili;
la capacità di elaborare certificati, registri e relazioni a dimostrazione del fatto che le valutazioni sono state effettuate.
È garantita l’imparzialità dell’organismo di valutazione della conformità, dei suoi alti dirigenti, delle persone addette alle attività di valutazione della conformità e di tutti i subcontraenti.
La remunerazione degli alti dirigenti e delle persone addette alle attività di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni della conformità eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
L’organismo di valutazione della conformità e il personale, i comitati, le controllate e i subcontraenti dello stesso e qualsiasi organismo associato o membro del personale di organismi esterni di un organismo di valutazione della conformità sono tenuti al mantenimento della riservatezza e al segreto professionale per tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei loro compiti di valutazione della conformità ai sensi del presente regolamento o di qualsiasi disposizione di diritto interno di applicazione del presente regolamento, tranne laddove la divulgazione sia richiesta dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui tali persone sono soggette, e tranne per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati membri in cui esercitano le loro attività. Sono tutelati i diritti di proprietà intellettuale. L’organismo di valutazione della conformità dispone di procedure documentate riguardo ai requisiti di cui al presente punto.
Con l’eccezione del punto 16, i requisiti del presente allegato non precludono in alcun modo gli scambi di informazioni tecniche e di orientamenti regolamentari tra un organismo di valutazione della conformità e una persona che richieda la certificazione o stia valutando se richiedere la certificazione.
Gli organismi di valutazione della conformità operano secondo modalità e condizioni coerenti, eque e ragionevoli, tenendo conto degli interessi delle PMI in relazione alle tariffe.
Gli organismi di valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della pertinente norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità che effettuano la certificazione dei prodotti TIC, dei servizi TIC, dei processi TIC o dei servizi di sicurezza gestiti.
Gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della pertinente norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori che effettuano prove.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
( 2 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
( 4 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
( 5 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
( 6 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 8 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
( 9 ) Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 10 ) Regolamento del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).