02019R0856 — IT — 21.11.2023 — 002.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1204 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 2021 |
L 261 |
4 |
22.7.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2537 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2023 |
L |
1 |
20.11.2023 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2019
che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda:
gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;
le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione;
la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione;
la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione;
l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione;
la governance del fondo per l'innovazione;
la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo per l'innovazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«chiusura finanziaria» : il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste; |
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2) |
«entrata in esercizio» : il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra; |
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3) |
«progetto su piccola scala» : progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 20 000 000 EUR; |
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4) |
«progetto su media scala» : progetto la cui spesa complessiva in conto capitale è superiore a 20 000 000 EUR ma non supera 100 000 000 EUR; |
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5) |
«decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte» : la decisione di finanziamento mediante la quale la Commissione permette il finanziamento di un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («regolamento finanziario»); |
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6) |
«procedura di gara competitiva» : procedura in cui i produttori di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio che hanno presentato domanda di sostegno del fondo per l’innovazione sono selezionati sulla base dell’offerta più competitiva, conformemente all’articolo 13 quinquies; |
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7) |
«requisito di qualificazione» : condizione che l’offerente deve soddisfare nell’ambito di una procedura di gara competitiva affinché la sua offerta possa rientrare nella classifica; |
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8) |
«criterio di classificazione» : criterio utilizzato nelle procedure di gara competitive per classificare le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione. Il criterio di classificazione è sempre il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, ma può essere eccezionalmente integrato da altri criteri di classificazione; |
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9) |
«impostazione della procedura di gara competitiva» : la descrizione dei principali parametri economici di una procedura di gara competitiva che influenzano direttamente la struttura degli incentivi e il comportamento di offerta dei promotori dei progetti; |
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10) |
«prezzo di aggiudicazione» : il prezzo dell’offerta marginale che soddisfa i requisiti di qualificazione applicabili in una procedura di gara competitiva. |
Articolo 3
Obiettivi operativi
Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:
sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
sostenere progetti sufficientemente maturi, che presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e mirino all’applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi per giungere alla loro ampia diffusione commerciale in tutta l’UE;
offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;
provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 4
Forme di sostegno del fondo per l'innovazione
Il sostegno fornito dal fondo per l’innovazione può assumere le seguenti forme:
sovvenzioni;
contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione;
ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.
CAPO II
Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni non concesse sulla base dei capi II bis, II ter o II quater
Articolo 5
Costi pertinenti
Ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, sedicesimo comma, quinta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari netti sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell’applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra.
I costi supplementari netti sono calcolati come differenza tra i) la miglior stima dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e delle entrate economiche e dei benefici operativi, e ii) la miglior stima dei costi economici e delle entrate economiche e dei benefici operativi di un progetto che utilizza una tecnologia convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di un prodotto finale analogo.
La Commissione può altresì decidere che i costi pertinenti siano i costi supplementari netti, calcolati come differenza tra la miglior stima i) dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e ii) delle entrate economiche e dei benefici operativi.
Articolo 6
Erogazione delle sovvenzioni
Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:
chiusura finanziaria;
entrata in esercizio.
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Articolo 7
Disposizioni generali in materia di recuperi
Articolo 8
Disposizioni particolari in materia di recuperi
Articolo 9
Inviti a presentare proposte
La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:
l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;
▼M2 —————
i tipi di progetti o settori mirati;
una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi e precisi le informazioni e la documentazione da presentare insieme alla domanda;
informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;
nel caso i progetti su piccola scala siano soggetti a una procedura semplificata di presentazione delle domande a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, e a una procedura specifica di selezione a norma dell’articolo 12 ter, le regole di tali procedure specifiche;
se la Commissione riserva ai progetti su piccola scala o su media scala una parte dell’importo totale del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’invito, l’ammontare di tale parte;
l’indicazione dell’eventuale applicazione di criteri di assegnazione aggiuntivi a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3.
Articolo 10
Procedura di presentazione delle domande
Se utilizzata, la procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi consecutive:
la manifestazione di interesse;
la domanda completa.
Durante la fase di manifestazione di interesse il promotore del progetto presenta una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nell’invito a presentare proposte. Tale descrizione comprende una descrizione dell’efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Durante la fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto presenta una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compresi i piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione.
Articolo 11
Criteri di assegnazione
Le sovvenzioni sono concesse sulla base dei seguenti criteri:
l’efficacia dei progetti proposti in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione dell’impatto climatico complessivo, se del caso con l’ausilio dei parametri di riferimento di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;
il livello di innovazione dei progetti proposti rispetto allo stato dell’arte;
la maturità dei progetti in termini di pianificazione, il modello di business, la struttura finanziaria e giuridica e la possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;
il potenziale tecnico e di mercato dei progetti proposti in termini di vasta applicazione o riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi, nonché il potenziale dei progetti proposti di affrontare molteplici impatti ambientali e il loro contributo agli obiettivi dell’UE in materia di inquinamento zero e di circolarità;
l’efficienza in termini di importo richiesto della sovvenzione a titolo del fondo per l’innovazione, più qualsiasi altro sostegno pubblico facente parte del modello finanziario del progetto, diviso per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare nei primi 10 anni di funzionamento.
Articolo 12
Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in due fasi
L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione e comprende almeno quanto segue:
una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione;
dettagli della valutazione e classificazione dei progetti;
i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro;
l’importo della sovvenzione richiesta, in euro;
la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate.
▼M1 —————
Articolo 12 bis
Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in una fase
L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione e comprende almeno quanto segue:
una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione;
dettagli della valutazione e classificazione dei progetti;
i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro;
l’importo della sovvenzione richiesta, in euro;
la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate.
Articolo 12 ter
Procedura di selezione dei progetti su piccola scala
In deroga agli articoli 12 e 12 bis, ai progetti su piccola scala può essere applicata una procedura specifica di selezione.
CAPO II bis
Assistenza allo sviluppo del progetto
Articolo 13
Assistenza allo sviluppo del progetto
Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:
miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell’architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;
valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;
consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;
sviluppo delle capacità del promotore del progetto.
CAPO II ter
Disposizioni specifiche applicabili alle procedure di gara competitive
Articolo 13 bis
Impostazione e principi della procedura di gara competitiva
Articolo 13 ter
Inviti a presentare proposte
La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell’invito a presentare proposte indica chiaramente quanto segue:
gli obiettivi strategici perseguiti dall’invito;
la definizione esatta e i requisiti del prodotto a basse o zero emissioni di carbonio per il quale può essere concesso un sostegno;
il bilancio fornito dal fondo per l’innovazione;
l’eventuale applicazione di un prezzo offerto massimo o di un volume massimo per offerta;
eventuali restrizioni al cumulo o alla combinazione del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con misure di sostegno nazionali o dell’UE;
l’eventuale applicazione di criteri diversi dal prezzo offerto per classificare le proposte;
la durata massima del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva;
una descrizione delle procedure di presentazione delle domande e di selezione.
Articolo 13 quater
Requisiti di qualificazione
Articolo 13 quinquies
Procedura di classificazione
L’organo esecutivo redige l’elenco delle proposte preselezionate e lo comunica alla Commissione. L’elenco contiene:
una conferma della conformità ai requisiti di qualificazione;
i dettagli della classificazione;
l’importo del sostegno richiesto;
il volume previsto del prodotto messo all’asta.
Articolo 13 sexies
Cumulo
Articolo 13 septies
Cauzioni
CAPO II quater
Disposizioni specifiche applicabili all’assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva
Articolo 13 octies
Assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva
CAPO III
Disposizioni specifiche applicabili ad altre forme di sostegno del fondo per l’innovazione
Articolo 14
Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione
Articolo 15
Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario
Capo IV
Governance
Articolo 16
Attuazione del fondo per l'innovazione
Articolo 17
Designazione degli organi esecutivi
La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.
Articolo 18
Mansioni dell'organo esecutivo
►M2 L’organo esecutivo designato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per dare attuazione al fondo per l’innovazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, può essere incaricato della gestione generale degli inviti a presentare proposte, dell’erogazione del sostegno del fondo per l’innovazione e del monitoraggio dell’attuazione dei progetti selezionati. ◄ A tal fine, all'organo esecutivo possono essere assegnati i seguenti compiti:
organizzazione dell'invito a presentare proposte;
organizzazione della procedura di presentazione delle domande, compresa la raccolta delle domande e l'analisi di tutti i documenti giustificativi;
organizzazione della procedura di selezione, comprese la valutazione e la classificazione delle proposte;
consulenza alla Commissione sui progetti ai quali assegnare il sostegno del fondo per l'innovazione e sui progetti da includere nell'elenco di riserva;
assegnazione o prestazione di assistenza per lo sviluppo del progetto;
sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti in funzione della forma del sostegno del fondo per l'innovazione;
predisposizione e gestione della documentazione contrattuale relativa ai progetti finanziati;
verifica del rispetto delle condizioni del finanziamento e erogazione delle entrate del fondo per l'innovazione ai promotori dei progetti;
monitoraggio dell'attuazione dei progetti;
comunicazione con i promotori dei progetti;
rendicontazione alla Commissione, anche in materia di orientamento generale per l'ulteriore sviluppo del fondo per l'innovazione;
informativa finanziaria;
azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali;
gestione della condivisione delle conoscenze;
sostegno agli Stati membri per le loro attività di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicazione coi promotori dei progetti;
promozione di sinergie tra il fondo per l’innovazione e altri programmi di finanziamento dell’UE (compreso Orizzonte Europa);
qualsiasi altro compito relativo all'attuazione del fondo per l'innovazione.
Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma degli articoli 9 e 10, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui richiedenti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo della sovvenzione richiesta, sul potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio.
Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma dell’articolo 13 ter, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui promotori dei progetti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo del sostegno del fondo per l’innovazione richiesto e, se del caso, sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio.
La condivisione delle informazioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta al consenso dei promotori dei progetti e alla normativa dell’UE.
Articolo 19
Disposizioni specifiche applicabili all'attuazione del fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta
Articolo 20
Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione
Articolo 21
Ruolo degli Stati membri
Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti:
l’elenco delle proposte preselezionate, compreso l’elenco di riserva, redatto conformemente agli articoli 12, 12 bis e 13 quinquies;
i progetti di decisione della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 13 ter, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 1;
l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto conformemente all’articolo 13;
l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza tecnica e l’elenco degli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva, conformemente all’articolo 13 octies.
Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione:
nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione;
nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti;
nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti.
Articolo 22
Ruolo dei portatori di interessi
La Commissione può coinvolgere i portatori di interessi nelle discussioni relative all'attuazione del fondo per l'innovazione, anche in ordine alle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3.
CAPO V
Monitoraggio, rendicontazione e valutazione
Articolo 23
Monitoraggio e rendicontazione
▼M2 —————
Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:
entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate;
entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate.
La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.
I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario.
Articolo 24
Valutazione
CAPO VI
Audit, pubblicità e condivisione delle conoscenze
Articolo 25
Audit
Articolo 26
Riconoscimento reciproco degli audit
Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare altri audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. La relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione, su richiesta, del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.
Articolo 27
Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità
CAPO VII
Disposizioni finali
Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).