02019R0856 — IT — 21.11.2023 — 002.001


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►B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1204 DELLA COMMISSIONE  del 10 maggio 2021

  L 261

4

22.7.2021

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2537 DELLA COMMISSIONE  del 15 settembre 2023

  L 

1

20.11.2023




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/856 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2019

che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate che integrano la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda:

a) 

gli obiettivi operativi del fondo per l'innovazione istituito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE;

b) 

le forme di sostegno previste nell'ambito del fondo per l'innovazione;

c) 

la procedura di presentazione delle domande per ottenere il sostegno del fondo per l'innovazione;

d) 

la procedura e i criteri per la selezione dei progetti nell'ambito del fondo per l'innovazione;

e) 

l'erogazione del sostegno del fondo per l'innovazione;

f) 

la governance del fondo per l'innovazione;

g) 

la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione, il controllo e la pubblicità concernenti il funzionamento del fondo per l'innovazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«chiusura finanziaria» : il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;

2)

«entrata in esercizio» : il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra;

▼M2

3)

«progetto su piccola scala» : progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 20 000 000  EUR;

▼M2

4)

«progetto su media scala» : progetto la cui spesa complessiva in conto capitale è superiore a 20 000 000  EUR ma non supera 100 000 000  EUR;

5)

«decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte» : la decisione di finanziamento mediante la quale la Commissione permette il finanziamento di un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) («regolamento finanziario»);

6)

«procedura di gara competitiva» : procedura in cui i produttori di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio che hanno presentato domanda di sostegno del fondo per l’innovazione sono selezionati sulla base dell’offerta più competitiva, conformemente all’articolo 13 quinquies;

7)

«requisito di qualificazione» : condizione che l’offerente deve soddisfare nell’ambito di una procedura di gara competitiva affinché la sua offerta possa rientrare nella classifica;

8)

«criterio di classificazione» : criterio utilizzato nelle procedure di gara competitive per classificare le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione. Il criterio di classificazione è sempre il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, ma può essere eccezionalmente integrato da altri criteri di classificazione;

9)

«impostazione della procedura di gara competitiva» : la descrizione dei principali parametri economici di una procedura di gara competitiva che influenzano direttamente la struttura degli incentivi e il comportamento di offerta dei promotori dei progetti;

10)

«prezzo di aggiudicazione» : il prezzo dell’offerta marginale che soddisfa i requisiti di qualificazione applicabili in una procedura di gara competitiva.

▼B

Articolo 3

Obiettivi operativi

Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:

a) 

sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

▼M2

a bis) 

sostenere progetti sufficientemente maturi, che presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e mirino all’applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi per giungere alla loro ampia diffusione commerciale in tutta l’UE;

▼B

b) 

offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;

c) 

provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 4

Forme di sostegno del fondo per l'innovazione

▼M2

Il sostegno fornito dal fondo per l’innovazione può assumere le seguenti forme:

▼B

a) 

sovvenzioni;

b) 

contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione;

▼M2

c) 

ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.

▼B

CAPO II

▼M2

Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni non concesse sulla base dei capi II bis, II ter o II quater

Articolo 5

Costi pertinenti

Ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, sedicesimo comma, quinta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari netti sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell’applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra.

I costi supplementari netti sono calcolati come differenza tra i) la miglior stima dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e delle entrate economiche e dei benefici operativi, e ii) la miglior stima dei costi economici e delle entrate economiche e dei benefici operativi di un progetto che utilizza una tecnologia convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di un prodotto finale analogo.

La Commissione può altresì decidere che i costi pertinenti siano i costi supplementari netti, calcolati come differenza tra la miglior stima i) dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e ii) delle entrate economiche e dei benefici operativi.

▼B

Articolo 6

Erogazione delle sovvenzioni

▼M2

1.  
Le sovvenzioni sono erogate al raggiungimento di tappe principali prestabilite.

▼B

2.  

Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:

a) 

chiusura finanziaria;

b) 

entrata in esercizio.

3.  
Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.

▼M2

4.  
Fino al 40 % dell’importo totale della sovvenzione a favore di un determinato progetto è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.
5.  
Il resto dell’importo totale della sovvenzione è erogato dopo la chiusura finanziaria. La somma può essere erogata parzialmente prima dell’entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l’entrata in esercizio.

▼M2 —————

▼B

Articolo 7

Disposizioni generali in materia di recuperi

1.  
La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2.  
I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.
3.  
Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.

Articolo 8

Disposizioni particolari in materia di recuperi

1.  
L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, successivamente alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento.
2.  
Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore al 75 % della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare al promotore del progetto a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale.
3.  
Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura finanziaria a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, è recuperato integralmente.
4.  
Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3.
5.  
La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.
6.  
Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Inviti a presentare proposte

▼M2

1.  
I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda di sovvenzione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.

▼B

2.  

La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:

a) 

l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;

▼M2 —————

▼B

c) 

i tipi di progetti o settori mirati;

▼M2

d) 

una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi e precisi le informazioni e la documentazione da presentare insieme alla domanda;

▼B

e) 

informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;

▼M1

f) 

nel caso i progetti su piccola scala siano soggetti a una procedura semplificata di presentazione delle domande a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, e a una procedura specifica di selezione a norma dell’articolo 12 ter, le regole di tali procedure specifiche;

▼M2

g) 

se la Commissione riserva ai progetti su piccola scala o su media scala una parte dell’importo totale del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’invito, l’ammontare di tale parte;

h) 

l’indicazione dell’eventuale applicazione di criteri di assegnazione aggiuntivi a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3.

▼B

Articolo 10

Procedura di presentazione delle domande

▼M1

1.  
L’organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la procedura di presentazione stabilita ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d).

▼M2

2.  

Se utilizzata, la procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi consecutive:

a) 

la manifestazione di interesse;

b) 

la domanda completa.

Durante la fase di manifestazione di interesse il promotore del progetto presenta una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nell’invito a presentare proposte. Tale descrizione comprende una descrizione dell’efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Durante la fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto presenta una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compresi i piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione.

3.  
Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa come descritto al paragrafo 2, terzo comma.

▼B

4.  
È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.

Articolo 11

▼M2

Criteri di assegnazione

1.  

Le sovvenzioni sono concesse sulla base dei seguenti criteri:

a) 

l’efficacia dei progetti proposti in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione dell’impatto climatico complessivo, se del caso con l’ausilio dei parametri di riferimento di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

b) 

il livello di innovazione dei progetti proposti rispetto allo stato dell’arte;

c) 

la maturità dei progetti in termini di pianificazione, il modello di business, la struttura finanziaria e giuridica e la possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;

d) 

il potenziale tecnico e di mercato dei progetti proposti in termini di vasta applicazione o riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi, nonché il potenziale dei progetti proposti di affrontare molteplici impatti ambientali e il loro contributo agli obiettivi dell’UE in materia di inquinamento zero e di circolarità;

e) 

l’efficienza in termini di importo richiesto della sovvenzione a titolo del fondo per l’innovazione, più qualsiasi altro sostegno pubblico facente parte del modello finanziario del progetto, diviso per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare nei primi 10 anni di funzionamento.

2.  
Ai fini della concessione di sovvenzioni ai progetti selezionati, possono essere inclusi nell’invito a presentare proposte criteri di assegnazione aggiuntivi volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l’innovazione.

▼M2

3.  
Qualora la Commissione pubblichi un invito settoriale a presentare proposte o preveda un tema settoriale nel quadro di un invito a presentare proposte, la documentazione dell’invito può includere criteri o requisiti di assegnazione aggiunti per valutare il potenziale contributo dei progetti proposti agli obiettivi e alle priorità del Green Deal europeo. Tali criteri o requisiti di assegnazione aggiuntivi possono riguardare il potenziale contributo dei progetti proposti all’accesso dell’UE a una fornitura sicura e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’UE e contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.

▼B

Articolo 12

Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in due fasi

▼M2

1.  
Sulla base delle domande pervenute durante la fase di manifestazione di interesse, l’organo esecutivo valuta l’ammissibilità di ciascun progetto proposto a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L’organo esecutivo seleziona quindi i progetti ammissibili secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2.  
Sulla base delle domande pervenute durante la fase di manifestazione di interesse, l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa.
3.  
Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l’organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11. Le domande sono valutate da un comitato di valutazione, che può essere composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti. Al termine della valutazione l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti preselezionati.
4.  

L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione e comprende almeno quanto segue:

a) 

una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione;

b) 

dettagli della valutazione e classificazione dei progetti;

c) 

i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro;

d) 

l’importo della sovvenzione richiesta, in euro;

e) 

la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate.

5.  
Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno da fornire ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.

▼M2

6.  
L’organo esecutivo fornisce alla Commissione le domande che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non sono state preselezionate. Previo accordo dei richiedenti, la Commissione può trasferire tali domande all’ente incaricato di assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell’articolo 13.

▼M1 —————

▼M1

Articolo 12 bis

Procedura di selezione per la procedura di presentazione delle domande in una fase

1.  
Sulla base delle domande pervenute, l’organo esecutivo valuta l’ammissibilità di ciascun progetto a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L’organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.

▼M2

2.  
Sulla base delle domande pervenute, l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11 e procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di assegnazione indicati in tale articolo. Le domande sono valutate da un comitato di valutazione, che può essere composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti. Al termine della valutazione l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti preselezionati.
3.  
L’organo esecutivo fornisce alla Commissione le domande che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non sono state preselezionate. Previo accordo dei richiedenti, la Commissione può trasferire tali domande all’ente incaricato di assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell’articolo 13.
4.  

L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione e comprende almeno quanto segue:

a) 

una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione;

b) 

dettagli della valutazione e classificazione dei progetti;

c) 

i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro;

d) 

l’importo della sovvenzione richiesta, in euro;

e) 

la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate.

▼M1

5.  
Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.

Articolo 12 ter

Procedura di selezione dei progetti su piccola scala

In deroga agli articoli 12 e 12 bis, ai progetti su piccola scala può essere applicata una procedura specifica di selezione.

▼M2

CAPO II bis

Assistenza allo sviluppo del progetto

▼M2

Articolo 13

Assistenza allo sviluppo del progetto

1.  
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), stabilisce l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto.
2.  
La Commissione può assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto sotto forma di assistenza tecnica a qualsiasi progetto che rientri nell’ambito di applicazione del fondo per l’innovazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.
3.  

Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:

a) 

miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell’architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;

b) 

valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;

c) 

consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;

d) 

sviluppo delle capacità del promotore del progetto.

4.  
Se l’assistenza allo sviluppo del progetto è attuata in regime di gestione indiretta, l’ente esecutivo procede alla selezione e decide di attribuire l’assistenza allo sviluppo del progetto previa consultazione della Commissione. I criteri di assegnazione tengono conto del livello di innovazione rispetto allo stato dell’arte, del potenziale di ridurre in modo significativo gli impatti climatici e di sostenere una vasta applicazione, della maturità nonché dell’equilibrio geografico e settoriale nel portafoglio di progetti finanziati.

▼M2

CAPO II ter

Disposizioni specifiche applicabili alle procedure di gara competitive

Articolo 13 bis

Impostazione e principi della procedura di gara competitiva

1.  
La Commissione definisce l’impostazione della procedura di gara competitiva conformemente ai principi di apertura, chiarezza, trasparenza e non discriminazione.
2.  
Le procedure di gara competitive sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di offerte speculative.
3.  
Tutte le procedure di gara competitive hanno un bilancio o un volume massimo che funge da vincolo imprescindibile. Le procedure di gara competitive che registrano una scarsa adesione sono adattate per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure successive.
4.  
Per consentire una concorrenza effettiva, l’impostazione della procedura di gara competitiva è resa pubblica con sufficiente anticipo rispetto alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.

Articolo 13 ter

Inviti a presentare proposte

1.  
I promotori dei progetti sono invitati a partecipare a una procedura di gara competitiva tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
2.  
Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.
3.  

La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell’invito a presentare proposte indica chiaramente quanto segue:

a) 

gli obiettivi strategici perseguiti dall’invito;

b) 

la definizione esatta e i requisiti del prodotto a basse o zero emissioni di carbonio per il quale può essere concesso un sostegno;

c) 

il bilancio fornito dal fondo per l’innovazione;

d) 

l’eventuale applicazione di un prezzo offerto massimo o di un volume massimo per offerta;

e) 

eventuali restrizioni al cumulo o alla combinazione del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con misure di sostegno nazionali o dell’UE;

f) 

l’eventuale applicazione di criteri diversi dal prezzo offerto per classificare le proposte;

g) 

la durata massima del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva;

h) 

una descrizione delle procedure di presentazione delle domande e di selezione.

Articolo 13 quater

Requisiti di qualificazione

1.  
Solo le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione sono prese in considerazione per la procedura di classificazione di cui all’articolo 13 quinquies.
2.  
I requisiti di qualificazione mirano a garantire che i promotori dei progetti che partecipano alla procedura di gara competitiva siano in grado di completare il progetto proposto conformemente all’impostazione della procedura di gara competitiva, ai termini dell’invito a presentare proposte e agli obiettivi di cui all’articolo 3, nonché nel rispetto del diritto dell’UE.
3.  
I requisiti di qualificazione si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della procedura di gara competitiva e per garantire il massimo livello di concorrenza e la qualità delle proposte presentate.
4.  
I requisiti di qualificazione possono essere criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione ai sensi del regolamento finanziario.

Articolo 13 quinquies

Procedura di classificazione

1.  
Le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione sono classificate in base al prezzo offerto, dal più basso al più alto, a meno che non si applichino criteri aggiuntivi a norma del paragrafo 2.
2.  
La Commissione può decidere, in via eccezionale, di utilizzare criteri aggiuntivi per la classificazione delle proposte, a condizione che il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, rappresenti almeno il 70 % della ponderazione dei criteri di classificazione. Il ricorso a criteri aggiuntivi è chiaramente indicato nell’invito a presentare proposte ed è giustificato dalla natura del prodotto messo all’asta e dagli obiettivi dell’invito.
3.  

L’organo esecutivo redige l’elenco delle proposte preselezionate e lo comunica alla Commissione. L’elenco contiene:

a) 

una conferma della conformità ai requisiti di qualificazione;

b) 

i dettagli della classificazione;

c) 

l’importo del sostegno richiesto;

d) 

il volume previsto del prodotto messo all’asta.

4.  
Su richiesta della Commissione, l’organo esecutivo trasmette anche la classifica delle proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione ma il cui prezzo è superiore al prezzo di aggiudicazione.
5.  
Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 3, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno da fornire alle proposte selezionate e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.

Articolo 13 sexies

Cumulo

1.  
Per ciascuna procedura di gara competitiva, la Commissione può decidere di limitare la possibilità per un promotore di progetto di cumulare il sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con i finanziamenti dell’UE o con il sostegno pubblico nazionale.
2.  
Eventuali restrizioni a norma del paragrafo 1 si limitano a quanto necessario per garantire condizioni di parità e conseguire gli obiettivi della procedura di gara competitiva.
3.  
La portata e la motivazione delle restrizioni di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite nel progetto di decisione presentato agli Stati membri a norma dell’articolo 13 ter, paragrafo 2, nonché nella pubblicazione degli elementi d’impostazione della procedura di gara competitiva di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 4.

Articolo 13 septies

Cauzioni

1.  
La Commissione può richiedere cauzioni, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 bis, della direttiva 2003/87/CE, sotto forma di garanzia finanziaria, al fine di attenuare il rischio di offerte speculative o di incentivare i promotori dei progetti a completare il progetto proposto entro i termini e conformemente alla loro proposta.
2.  
Le cauzioni trattenute spettano al fondo per l’innovazione come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

CAPO II quater

Disposizioni specifiche applicabili all’assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva

Articolo 13 octies

Assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva

1.  
Gli Stati membri con il rapporto più basso tra sostegno del fondo per l’innovazione ricevuto dai progetti sul proprio territorio e quota di emissioni verificate nell’EU ETS durante il periodo 2013-2020 possono essere ammissibili all’assistenza tecnica fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, quattordicesimo comma, della direttiva 2003/87/CE.
2.  
L’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’assistenza tecnica e l’elenco degli Stati membri ammissibili a tale assistenza sono stabiliti dalla Commissione dopo aver consultato Stati membri conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera d). L’elenco degli Stati membri ammissibili è successivamente aggiornato almeno una volta ogni due anni.

▼B

CAPO III

▼M2

Disposizioni specifiche applicabili ad altre forme di sostegno del fondo per l’innovazione

▼B

Articolo 14

Sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione

1.  
Ove la Commissione decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione tramite contributi ad operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione, il sostegno del fondo per l'innovazione è attuato in conformità con le regole applicabili allo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione. L'ammissibilità dei progetti è comunque valutata a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
2.  
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica se il contributo ad operazioni di finanziamento misto assuma la forma di un sostegno non rimborsabile o di un sostegno rimborsabile o entrambe le forme, e che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione tramite lo strumento di sostegno agli investimenti dell'Unione.

Articolo 15

Sostegno del fondo per l'innovazione in altra forma prevista dal regolamento finanziario

1.  
Ove decida di erogare il sostegno del fondo per l'innovazione in una forma prevista dal regolamento finanziario diversa dalle sovvenzioni, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, adotta una decisione che specifica l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'erogazione in detta forma e le regole applicabili alla domanda di sostegno, alla selezione dei progetti e all'erogazione del sostegno.
2.  
I progetti destinatari del sostegno del fondo per l'innovazione a norma del presente articolo rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Capo IV

Governance

Articolo 16

Attuazione del fondo per l'innovazione

1.  
La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2.  
I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.

Articolo 17

Designazione degli organi esecutivi

1.  
Ove decida di delegare alcuni compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione ad un organo esecutivo, la Commissione adotta una decisione relativa alla designazione di detto organo esecutivo.

La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.

2.  
Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta e decida di delegare alcune attività di attuazione ad un organo esecutivo, la Commissione designa organo esecutivo un'agenzia esecutiva.
3.  
Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione indiretta, la Commissione designa organo esecutivo un organismo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
4.  
Nella misura in cui non siano delegati ad un organo esecutivo, i compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione sono svolti dalla Commissione.

Articolo 18

Mansioni dell'organo esecutivo

►M2  L’organo esecutivo designato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per dare attuazione al fondo per l’innovazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, può essere incaricato della gestione generale degli inviti a presentare proposte, dell’erogazione del sostegno del fondo per l’innovazione e del monitoraggio dell’attuazione dei progetti selezionati. ◄ A tal fine, all'organo esecutivo possono essere assegnati i seguenti compiti:

a) 

organizzazione dell'invito a presentare proposte;

b) 

organizzazione della procedura di presentazione delle domande, compresa la raccolta delle domande e l'analisi di tutti i documenti giustificativi;

▼M2

c) 

organizzazione della procedura di selezione, comprese la valutazione e la classificazione delle proposte;

▼B

d) 

consulenza alla Commissione sui progetti ai quali assegnare il sostegno del fondo per l'innovazione e sui progetti da includere nell'elenco di riserva;

e) 

assegnazione o prestazione di assistenza per lo sviluppo del progetto;

f) 

sottoscrizione delle convenzioni di sovvenzione e di altri contratti in funzione della forma del sostegno del fondo per l'innovazione;

g) 

predisposizione e gestione della documentazione contrattuale relativa ai progetti finanziati;

h) 

verifica del rispetto delle condizioni del finanziamento e erogazione delle entrate del fondo per l'innovazione ai promotori dei progetti;

i) 

monitoraggio dell'attuazione dei progetti;

j) 

comunicazione con i promotori dei progetti;

k) 

rendicontazione alla Commissione, anche in materia di orientamento generale per l'ulteriore sviluppo del fondo per l'innovazione;

l) 

informativa finanziaria;

▼M2

m) 

azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali;

▼B

n) 

gestione della condivisione delle conoscenze;

o) 

sostegno agli Stati membri per le loro attività di promozione del fondo per l'innovazione e di comunicazione coi promotori dei progetti;

▼M2

o bis) 

promozione di sinergie tra il fondo per l’innovazione e altri programmi di finanziamento dell’UE (compreso Orizzonte Europa);

▼B

p) 

qualsiasi altro compito relativo all'attuazione del fondo per l'innovazione.

▼M2

Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma degli articoli 9 e 10, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui richiedenti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo della sovvenzione richiesta, sul potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio.

Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma dell’articolo 13 ter, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui promotori dei progetti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo del sostegno del fondo per l’innovazione richiesto e, se del caso, sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio.

La condivisione delle informazioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta al consenso dei promotori dei progetti e alla normativa dell’UE.

▼B

Articolo 19

Disposizioni specifiche applicabili all'attuazione del fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta

1.  
Ove la Commissione designi organo esecutivo un'agenzia esecutiva a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, la decisione della Commissione in tal senso è subordinata all'esito dell'analisi costi-benefici di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio ( 2 ) e l'accordo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, assume la forma di atto di delega a norma del regolamento (CE) n. 58/2003.

▼M2

2.  
Ove gli importi erogati siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21 del regolamento finanziario e sono destinati a finanziare le operazioni del fondo per l’innovazione.
3.  
Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un’agenzia esecutiva, le entrate del fondo per l’innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario. Le entrate del fondo per l’innovazione coprono tutti i costi amministrativi e di gestione connessi alla sua attuazione. La Commissione può impiegare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per l’innovazione per coprire i suoi costi di gestione.
4.  
Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l’innovazione può ricevere contributi anche da un altro programma dell’UE, ivi compresi i fondi in gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e non siano state introdotte restrizioni a norma dell’articolo 13 sexies, paragrafo 1. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’UE è calcolato su base proporzionale.

▼B

Articolo 20

Gestione delle entrate del fondo per l'innovazione

1.  
La Commissione provvede a che le quote destinate al fondo per l'innovazione siano vendute all'asta secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e gestisce le entrate del fondo per l'innovazione in conformità con gli obiettivi della medesima direttiva.
2.  
La Commissione provvede a che le entrate di cui al paragrafo 1 siano trasferite tempestivamente all'organo esecutivo per il finanziamento dei costi delle attività di attuazione e per l'erogazione ai progetti selezionati.
3.  
La Commissione può delegare la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione alla Banca europea per gli investimenti (BEI). Ai fini della delega la Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione dei compiti relativi alla gestione delle entrate del fondo per l'innovazione da parte della BEI.

▼M2

4.  
Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l’innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, di tale direttiva fino a che tutte le entrate sono state spese per obiettivi del fondo per l’innovazione.

▼B

Articolo 21

Ruolo degli Stati membri

1.  
Nell'attuazione del fondo per l'innovazione la Commissione consulta gli Stati membri ed è assistita da essi.
2.  

Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti:

▼M2

a) 

l’elenco delle proposte preselezionate, compreso l’elenco di riserva, redatto conformemente agli articoli 12, 12 bis e 13 quinquies;

b) 

i progetti di decisione della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 13 ter, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 1;

c) 

l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto conformemente all’articolo 13;

▼M2

d) 

l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza tecnica e l’elenco degli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva, conformemente all’articolo 13 octies.

▼B

3.  

Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione:

a) 

nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione;

b) 

nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti;

c) 

nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti.

▼M1

4.  
La Commissione riferisce agli Stati membri sull’andamento dell’attuazione del presente regolamento, in particolare sull’attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all’articolo 12, paragrafo 5, o all’articolo 12 bis, paragrafo 5.

▼B

Articolo 22

Ruolo dei portatori di interessi

La Commissione può coinvolgere i portatori di interessi nelle discussioni relative all'attuazione del fondo per l'innovazione, anche in ordine alle questioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

CAPO V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 23

Monitoraggio e rendicontazione

1.  
L'organo esecutivo monitora il funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi gli importi del relativo sostegno erogato.
2.  
Affinché i dati per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e i relativi esiti siano raccolti in modo efficace, efficiente e puntuale, possono essere imposti ai promotori dei progetti requisiti di rendicontazione proporzionati. Le relazioni dei promotori dei progetti comprendono le informazioni sulle azioni di condivisione delle conoscenze intraprese ai sensi dell'articolo 27.
3.  
L'organo esecutivo riferisce periodicamente alla Commissione sullo svolgimento delle mansioni assegnategli.
4.  
L'organo esecutivo riferisce alla Commissione sull'intero ciclo di erogazione del sostegno, informandola in particolare in merito all'organizzazione degli inviti a presentare proposte e alla firma dei contratti con i promotori dei progetti.

▼M2 —————

▼B

7.  

Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:

a) 

entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate;

b) 

entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate.

La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.

I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario.

Articolo 24

Valutazione

▼M2

1.  
Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l’innovazione. La valutazione si incentra, tra l’altro, sulle sinergie tra il fondo per l’innovazione e gli altri programmi pertinenti dell’UE, in particolare il programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE (comprendente Orizzonte Europa e Orizzonte 2020), nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l’innovazione.

▼B

2.  
Sulla base degli esiti delle valutazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta ove opportuno proposte atte a far sì che il fondo per l'innovazione progredisca verso il raggiungimento degli obiettivi di cui alla direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del presente regolamento.
3.  
Al termine dell'attuazione del fondo per l'innovazione, ma non oltre il 2035, la Commissione effettua una valutazione finale del funzionamento del fondo per l'innovazione.
4.  
La Commissione pubblica gli esiti delle valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO VI

Audit, pubblicità e condivisione delle conoscenze

Articolo 25

Audit

1.  
Gli audit sull'utilizzo del sostegno del fondo per l'innovazione eseguiti da revisori esterni indipendenti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di cui all'articolo 26.
2.  
La persona o il soggetto che riceve il sostegno del fondo per l'innovazione accetta per iscritto di concedere i diritti necessari e l'accesso previsti all'articolo 129 del regolamento finanziario.

Articolo 26

Riconoscimento reciproco degli audit

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare altri audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit costituisce la base della garanzia globale, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore. La relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione, su richiesta, del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Articolo 27

Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità

▼M2

1.  
I promotori dei progetti promuovono in modo proattivo e sistematico i progetti sostenuti a norma del presente regolamento e i relativi risultati e impatti mettendo a disposizione del pubblico le informazioni del caso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i propri siti web e account sui social media. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l’innovazione. I promotori dei progetti designano un punto di contatto per la comunicazione sui progetti e informano l’organo esecutivo con largo anticipo prima di intraprendere specifiche attività di comunicazione o divulgazione riguardo ai progetti con un impatto mediatico potenzialmente rilevante.

▼B

2.  
I promotori dei progetti provvedono a divulgare a molteplici platee, in particolare i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, efficaci e mirate sul sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione.

▼M2

3.  
L’etichetta con la dicitura «(co)finanziato dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (Fondo per l’innovazione)», il logo dell’Unione e altri elementi promozionali obbligatori sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico, conformemente alle clausole contrattuali associate al sostegno del fondo per l’innovazione.
4.  
I promotori dei progetti forniscono, nei piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2. Essi controllano e, se del caso, riesaminano periodicamente la loro attuazione.

▼B

5.  
L'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione relative al sostegno del fondo per l'innovazione e agli esiti conseguiti. L'organo esecutivo organizza seminari o workshop specifici o, ove appropriato, altri tipi di attività per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, elaborazione e attuazione di progetti nonché all'efficacia del finanziamento fornito nell'ambito dell'assistenza per lo sviluppo dei progetti.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).